Conclusioni della Presidenza

Consiglio Europeo di Nizza

 

ALLEGATO II

DICHIARAZIONE  RELATIVA AI SERVIZI D'INTERESSE ECONOMICO GENERALE

11 dicembre 2000

Dal dibattito pubblico del Consiglio (Mercato interno/Consumatori/Turismo) del 28 settembre 2000 e dai contributi scritti degli Stati membri sono emersi gli elementi illustrati in appresso.

L'articolo 16 del trattato sancisce il ruolo dei servizi d'interesse economico generale per assicurare la coesione sociale e territoriale dell'Unione europea; riconosce altresì la loro importanza nell'ambito dei valori comuni del modello sociale europeo, fatti salvi gli articoli 73, 86 e 87.

Il Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 ha adottato una strategia economica e sociale globale per l'Unione europea, in modo da assicurarne un buon inquadramento nel contesto della nuova era economica iniziata con lo sviluppo accelerato delle tecnologie dell'informazione, pur rimanendo fedele al modello sociale europeo. Nelle nostre economie aperte alla concorrenza, i servizi d'interesse economico generale svolgono un ruolo insostituibile per garantire la competitività globale dell'economia europea, resa attrattiva dalla qualità delle sue infrastrutture, dal grado elevato di formazione dei lavoratori, dal rafforzamento e dallo sviluppo delle reti su tutto il territorio, e fiancheggiare i mutamenti in atto attraverso il mantenimento della coesione sociale e territoriale.

In questo contesto, la nuova comunicazione riveduta della Commissione sui servizi di interesse generale è stata accolta in maniera assai positiva, tenuto segnatamente conto di quanto segue:

  • il campo dei servizi d'interesse economico generale non deve irrigidirsi, bensì deve tenere conto delle rapide evoluzioni del nostro scenario economico, scientifico e tecnologico;
  • il contributo dei servizi d'interesse economico generale alla concorrenza europea corrisponde ad obiettivi specifici: tutela degli interessi dei consumatori, sicurezza degli utenti, coesione sociale ed assetto del territorio, sviluppo sostenibile;
  • viene riaffermata l'importanza dei principi di neutralità, libertà e proporzionalità. Essi garantiscono che gli Stati membri sono liberi di definire i compiti e le modalità di gestione dei servizi d'interesse economico generale, lasciando alla Commissione la responsabilità di vigilare sul rispetto delle norme del mercato interno e della concorrenza;
  • l'assolvimento dei compiti dei servizi d'interesse economico generale deve realizzarsi nel rispetto delle legittime aspettative dei consumatori e dei cittadini che ambiscono ad ottenere prezzi abbordabili, in un sistema di prezzi trasparente, e che sono interessati a pari opportunità di accesso a servizi di qualità indispensabili al loro inserimento economico, territoriale e sociale.

Inoltre, sono state espresse alcune preoccupazioni:

  • l'applicazione delle norme del mercato interno e della concorrenza deve consentire ai servizi d'interesse economico generale di adempiere ai loro compiti in condizioni di certezza del diritto e di vitalità economica che garantiscano, tra l'altro, i principi di parità di trattamento, di qualità e di continuità di tali servizi. Al riguardo, va precisata segnatamente l'articolazione delle modalità di finanziamento dei servizi d'interesse economico generale con l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato. In particolare, si dovrebbe ammettere la compatibilità degli aiuti destinati a compensare i costi supplementari che comporta l'assolvimento dei compiti dei servizi d'interesse economico generale nel rispetto dell'articolo 86, paragrafo 2.
  • il contributo dei servizi d'interesse economico generale alla crescita economica e al benessere sociale giustifica pienamente una valutazione periodica della maniera in cui sono assolti i relativi compiti, segnatamente in termini di qualità del servizio, di accessibilità, di sicurezza e di prezzi, equi e trasparenti. Tale valutazione potrebbe effettuarsi nel quadro del processo di Cardiff, sulla base di contributi degli Stati membri e delle relazioni della Commissione, dello scambio di buone pratiche o della valutazione a pari livello. La consultazione dei cittadini e dei consumatori potrebbe altresì essere effettuata attraverso il Forum "il mercato interno al servizio dei cittadini e delle imprese".
  • i dibattiti che si collocano nel quadro delle disposizioni dell'articolo 16 del trattato, che prevede che "la Comunità e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione del presente trattato, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni che consentano loro di assolvere i loro compiti", hanno dimostrato la necessità di un'approfondita riflessione in merito a queste tematiche.