CONVENZIONE EUROPEA

Le proposte nel Trattato per quanto riguarda i servizi di interesse generale

 

PARTE II 

Articolo ii-36[1]

Accesso ai servizi d'interesse economico generale

Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente alla Costituzione.

Spiegazione

Questo articolo è perfettamente in linea con l'articolo [III-6] della Costituzione e non crea nessun nuovo diritto. Esso si limita a sancire il principio del rispetto da parte dell'Unione dell'accesso ai servizi d'interesse economico generale previsto dalle disposizioni nazionali, a condizione che ciò sia compatibile con il diritto dell'Unione.

 

Parte IIII 

Articolo III-6 (ex articolo 16)

Fatti salvi gli [articoli III-55, III-56 e III-136 (ex 73, 86 e 87)], in considerazione dell'importanza dei servizi di interesse economico generale in quanto servizi ai quali tutti nell'Unione attribuiscono un valore e del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, l’Unione e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione della Costituzione, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, segnatamente economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i rispettivi compiti. La legge europea definisce detti principi e condizioni.

   

Articolo III-55 (ex articolo 86)

1. Gli Stati membri non emanano né mantengono‚ nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi‚ alcuna misura contraria alle disposizioni della Costituzione‚ specialmente a quelle contemplate dall'[articolo I-4, paragrafo 2 e dagli articoli III-55 a III-58 (ex 12 e da 81 a 89)].

2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle disposizioni della Costituzione‚ e in particolare alle regole di concorrenza‚ nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento‚ in linea di diritto e di fatto‚ della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione.

3. La Commissione vigila sull'applicazione del presente articolo adottando‚ ove occorra‚ opportuni regolamenti europei o opportune decisioni europee.

 

Sottosezione 2

Aiuti concessi dagli Stati membri

Articolo III-56 (ex articolo 87)

1. Salvo deroghe contemplate dalla Costituzione‚ sono incompatibili con il mercato interno‚ nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri‚ gli aiuti concessi dagli Stati membri‚ ovvero mediante risorse statali‚ sotto qualsiasi forma che‚ favorendo talune imprese o talune produzioni‚ falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori‚ a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti‚

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali‚

c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania‚ nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso‚ oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione‚

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro‚

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche‚ sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse,

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio‚ quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune‚

e) le altre categorie di aiuti determinate da regolamenti europei o decisioni europee adottati dal Consiglio dei ministri‚ su proposta della Commissione.

 

Articolo III-136 (ex articolo 73)

Sono compatibili con la Costituzione gli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio.  

 

Articolo III-331 (ex articolo 295)

La Costituzione lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri. 



[1] SPIEGAZIONI AGGIORNATE RELATIVE AL TESTO INTEGRALE DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA (MODIFICATA DALLA CONVENZIONE EUROPEA E INCORPORATA ,COME PARTE II NEL TRATTATO CHE ISTITUISCE UNA COSTITUZIONE PER L'EUROPA Le presenti spiegazioni erano state elaborate, nella versione iniziale, sotto l'autorità del Presidium della Convenzione che aveva redatto la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e sono ora state aggiornate sotto la responsabilità del Praesidium della Convenzione europea sulla scorta degli adeguamenti redazionali che quest’ultima Convenzione ha apportato al testo della Carta …e dell’evoluzione del diritto dell’Unione. Benché non abbiano di per sé status di legge, esse rappresentano “un prezioso strumento d’interpretazione” destinato a chiarire le disposizioni della Carta.