LA PREVIDENZA DEL PUBBLICO IMPIEGO


I FONDI ESCLUSIVI 

La pensione dei dipendenti pubblici è detta “ESCLUSIVA” del Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO-INPS)  e riguarda:

 Le forme di previdenza esclusive confluite nel nuovo ente denominato INPDAP, e cioè:

  • Cassa pensioni dipendenti Enti Locali (CPDEL);
  • Cassa pensioni insegnanti asilo e scuole elementari parificate;
  • Cassa pensioni sanitarie;
  • Cassa pensioni ufficiali giudiziari ed aiutanti.

In base alla legge 335/95, art. 2, con effetto dal 1° gennaio 1996 è istituita presso l'INPDAP la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, nonché alle altre categorie di personale i cui trattamenti di pensione sono a carico del bilancio dello Stato.

A) Amministrazione dello Stato  

Fino al 31.12.1995 non esisteva nessuna Cassa. Lo stato introitava il contributo versato dal lavoratore ed al momento del collocamento a riposo dello stesso, erogava la pensione con prelievo diretto da un apposito capitolo del bilancio statale.

Rientravano in tale normativa i dipendenti civili e militari dello Stato, i magistrati ordinari, amministrativi e della giustizia militare, gli avvocati e procuratori dello Stato e dell'Università, nonché i dipendenti delle Aziende Autonome dello Stato.

Le prestazioni previdenziali erano gestite direttamente dalle singole Amministrazioni Statali.

Dal 1/1/1996 è istituita presso l'INPDAP la gestione separata dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato, nonché delle altre categorie di personale i cui trattamenti di pensione sono a carico del bilancio dello Stato di cui all'articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479.

Le Amministrazioni statali sono tenute al versamento di una contribuzione, rapportata alla base imponibile (complessivamente pari a 32 punti percentuali, di cui 8,75 punti a carico del dipendente).

B) Inpdap

La Cassa pensioni dipendenti Enti Locali (CPDEL) la Cassa pensioni insegnanti di asilo e scuole elementari parificate, la Cassa pensioni ai Sanitari (CPS) e la Cassa per le Pensioni agli Ufficiali Giudiziari, amministrate dalla Direzione Generale degli Istituti di Previdenza,sono state soppresse. E' stato istituito l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP) che succede alla predetta Direzione Generale degli Istituti di Previdenza, all'ENPAS, all'INADEL e all'ENPDEDP.


ISCRIZIONE OBBLIGATORIA ALL’INPADP 

 

Dipendenti dei Comparti pubblici

L’iscrizione all’INPDAP  è determinata  da norme di legge e, in taluni casi, a seguito di delibera dell’ente datore di lavoro.

Tra gli enti tenuti ad iscrivere obbligatoriamente i propri dipendenti si annoverano:

  • Comuni, e loro consorzi
  • Province e consorzi di province ed enti equiparati
  • Consorzi provinciali antitubercolari
  • Consorzi silvo-forestali
  • Regioni a statuto speciale (esclusa la Sicilia) dalla data prevista dai rispettivi ordinamenti
  • Regioni a statuto ordinario
  • Aziende municipalizzate elettricità, gas, acqua, ambientali e farmaceutiche
  • Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)
  • Aziende autonomo  di cura, soggiorno, turismo ed altre aziende costituite in ente autonomo
  • Istituti per ciechi e sordomuti
  • Enti ospedalieri
  • Aziende sanitarie

Tra gli enti tenuti ad iscrivere il proprio personale a seguito di apposita delibera si annoverano:

  • Istituti autonomi di case popolari (IACP)
  • Ente nazionale turismo (ENIT)
  • Comunità israelitiche
  • Istituti zooprofilattici
  • Camere di commercio, industria e artigianato

Altre iscrizioni obbligatorie:

  • Personale religioso con normale rapporto d’impiego
  • Personale statale dipendete da camere di commercio
  • Personale di enti soppressi o disciolti trasferiti alle Regioni
  • Unione Camere di commercio
  • Personale sanitario (medici) iscritti alla ex cassa pensioni sanitari (CPS) ora amministrata dall’INPDAP
  • Personale insegnate degli asili nido iscritti alla ex cassa pensioni insegnanti (CPI) ora amministrata dall’INPDAP
  • Ufficiali giudiziari e coadiutori ufficiali giudiziari iscritti alla ex cassa CPUG ora amministrata dall’INPDAP
  • Dipendenti assunti a qualunque titolo, adibiti a servizi di carattere eccezionale o straordinario, anche se assunti a tempo determinato o per supplenza o per attività non istituzionali (sono esclusi i lavoratori socialmente utili (LSU), a partire dal 1° ottobre 1991

Opzione per il mantenimento dell’iscrizione alla ex CPDEL ora amministrata dall’INPDAP

Per alcune categorie di lavoratori e data la facoltà di optare per il mantenimento dell’iscrizione, in alternativa all’iscrizione ad altre forme obbligatorie (ad esempio INPS), tra cui:

  • Dipendenti interessati ai processi di mobilità di cui alla legge 554/1988
  • Dipendenti da enti che modificano la loro natura giuridica da enti pubblici ad enti di diritto privato (è il caso, ad esempio, di alcune IPAB), a condizione che presentino domanda di mantenimento entro 90 giorni dalla data di trasformazione giuridica dell’ente
  • Dipendenti di enti pubblici e delle aziende municipalizzate o consortili che transitano a società provate per effetto di norme di legge, regolamento o convenzione, e che attribuiscono a queste società le funzioni prima esercitate dagli enti pubblici o dalle aziende. Anche in questo caso l’opzione va esercita entro 90 giorni dalla trasformazione.

  A decorrere dal 10 settembre 1991, l'iscrizione obbligatoria all'Istituto per tutti i dipendenti, a qualunque titolo assunti anche se adibiti a servizi di carattere eccezionale o straordinario,anche se l'assunzione sia a tempo determinato o a titolo di supplenza o per attività non istituzionali.

Personale Statale

Sono in carico all’INPDAP:

  • Impiegati civili e operai dello Stato
  • Insegnanti delle scuole e degli istituti di Istruzione statale
  • Corpi di Polizia
  • Militari
  • Magistrati
  • Personale non di ruolo assunto temporaneamente per periodi inferiori ad un anno
  • Vigili del fuoco  

Altre categorie di lavoratori appartenenti a comparti pubblici o dipendneti di settori che svolgono funzioni di pubblica utilita'.

I dipendenti del Comparto degli enti pubblici non economici (Parastato), i dipendenti delle aziende di igiene ambientale private, i dipendenti delle case di cura private e delle residenze per anziani, religiose e laiche, sono iscritti al Fondo pensione lavoratori dipendenti (FPLD) gestito dall’INPS.

 


 CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA  

La contribuzione obbligatoria è costituita dalla retribuzione complessivamente percepita che gli enti sono tenuti a versare, sia per la parte a proprio carico sia per la parte a carico dei dipendenti ai quali viene trattenuta mensilmente dalla busta paga.

La contribuzione a carico dei dipendenti obbligatoriamente iscritti all’INPDAP è pari all’8,55% dell’imponibile previdenziale, mentre per i dipendenti dello Stato, sempre obbligatoriamente iscritti all’INDPAP e pari all’8,75% dell’imponibile previdenziale.

Per i disdenti iscritti all’INPS la contribuzione obbligatoria è pari all’8, 34% della retribuzione imponibile.

 

Retribuzione imponibile

La retribuzione imponibile del personale degli enti locali  fino al 31 dicembre 1995 era costituita:

  • Stipendio tabellare lordo
  • Indennità integrativa speciale
  • Retribuzione individuale di anzianità
  • Tredicesima mensilità
  • Indennità fisse e ricorrenti per 12 mensilità (salvo diversa previsione contrattuale)
  • Eventuali assegni ad personam pensionabili

Per i dipendenti dello Stato, oltre alle voci sopra indicate, si aggiunge la maggiorazione corrispondente al 18% prevista dalla legge n. 177/1976, sullo stipendio e sugli assegni pensionabili, esclusa l’indennità integrativa speciale.

La retribuzione imponibile del personale degli enti locali  a partire dal 1° gennaio 1996 è costituita, oltre che dalle voci stipendiali anzidette, da tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro, in denaro o in natura, tranne i compensi e le quote tassativamente escluse dall’art. 6 del Decreto Legislativo n. 314/1997.

Per i dipendenti dello Stato , oltre a quanto sopra esposto, occorre tenere conto che la retribuzione accessoria va considerata per la parte eccedente l’importo della maggiorazione del 18%.

Per i dipendenti iscritti all’INPS, la retribuzione imponibile è costituita da tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro, in denaro o in natura, tranne i compensi e le quote tassativamente escluse dall’art. 6 del Decreto Legislativo n. 314/1997.

 

Ente

Contribuzione a carico del datore di lavoro

Contribuzione a carico del lavoratore

Totale

Stato

16,5%

dal 1.1.89

6,75%

23,25%

dal 1.1.90

6,95%

23,45%

dal 1.1.91

7,15%

23,65%

dal 1.1.92

8,20%

24,70%

dal 1.1.96

8,75%

 

Ex CPDEL

18,60%

dal 1.5.91

7,75%

23,25%

dal 1.1.92

7,75%

23,45%

dal 11.7.91

8,55%

23,65%

dal 1.1.96

8,90%

27,15%

 

23,80%

dal 1.12.96

 

 

Prelievo contributivo sulla maggiorazione della base pensionabile (Statali ecc.) (art. 15 legge 724/94)

Dal 1.1.1995 la maggiorazione pari al 18% della retribuzione pensionabile senza Indennità Integrativa Speciale e altri emolumenti non pensionabili, per il personale dello Stato, è assoggettata a contribuzione. Il prelievo contributivo in conto entrate Tesoro è determinato sulla retribuzione presa a calcolo della pensione incrementata del 18%.  


CONTRIBUZIONE VOLONTARIA   

Dal 12/07/1997 ,grazie al decreto 30/04/97 n. 184 ,gli iscritti ad una delle casse gestite dall'INPDAP possono versare i contributi per coprire periodi che ne siano privi.

 

Chi può presentare domanda ?

Quali sono i periodi valutabili ?

Come si calcola il contributo ?

Dove va presentata la domanda ?

 

Coloro che nei cinque anni precedenti la domanda hanno almeno tre anni (*) di contribuzione effettiva presso l'INPDAP oppure,dal 1/1/01 , 5 anni di contributi nella intera vita lavorativa (***)e non versano contribuzione presso altre casse previdenziali 

Tutti i periodi scoperti da contribuzione obbligatoria ,come le aspettative varie o le interruzioni per motivi disciplinari o nei casi di lavori discontinui ovvero a tempo parziale

L' aliquota di finanziamento che attualmente è il 32,35 % va applicata alla media delle retribuzioni(**), considerate ai fini pensionistici,percepite nei 12 mesi precedenti la data della domanda 

La domanda va presentata alla sede INPDAP competente per territorio e l'autorizzazione ai versamenti decorre dal primo sabato successivo a quello della richiesta

  

 (*) Tale termine si riduce ad un anno nell'ultimo quinquennio quando la domanda viene presentata per i periodi successivi al 31/12/1996 ed intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro nel caso di lavori discontinui e di periodi intercorrenti nel lavoro a tempo parziale.

(**) Le retribuzioni sulle quali viene calcolato l' importo del contributo volontario sono rivalutate annualmente ,con effetto dal 1° gennaio di ogni anno ,in base alla variazione dell' indice ISTAT del costo della vita dell'anno precedente.

(***) Legge 388 del 23/12/2000 art.69 comma 6 .

N.B.: Nel caso di contributi versati in misura inferiori a quelli dovuti si opera una contrazione corrispondente del periodo  da accreditare sia ai fini del diritto che della misura della pensione. 


CONTRIBUZIONE FIGURATIVA   

Periodi di maternita'

I periodi di astensione facoltativa per maternità verificatisi in costanza di rapporto di lavoro, a decorrere dal 15.11.96 sono - a domanda - coperti da contribuzione figurativa (gratuita) nei casi in cui manchi la corresponsione di retribuzione o, per la parte differenziale, qualora spetti una retribuzione ridotta;

I periodi di astensione obbligatoria per maternità intervenuta al fuori del rapporto di lavoro, possono avere - a domanda - la copertura figurativa (gratuita) purché l'evento maternità sia successivo all'1.1.94 ed il richiedente possa vantare, all'atto della domanda al Fondo, almeno 5 anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa.

L’astensione dal lavoro del padre o della madre fino all’ottavo anno di vita del bambino previsto dalla legge 53/2000, è coperta da contribuzione figurativa. Per tale periodo è attribuito come valore retributivo  il 200% del valore massimo dell’assegno sociale, proporzionato ai periodi di riferimento, salva la facoltà di integrazione con riscatto ovvero con versamento di contribuzione volontaria.

 

Permessi ai genitori di bambini portatori di handicap e di assistenza

Per i lavoratori che siano genitori (anche adottivi o affidatari) di un portatore di handicap grave, sono coperti da contribuzione figurativa i tre giorni di permesso mensile dopo il terzo anno di età del figlio. Fino al terzo anno di età del bambino il prolungamento dell’astensione facoltativa o, in alternativa, il permesso di due ore, sono coperte da contribuzione figurativa.

I permessi fruiti dal lavoratore che assiste con continuità e in via esclusiva una persona portatrice di handicap grave, parente o affine fino al terzo grado, anche se non convivente, sono retribuiti e coperti da contribuzione figurativa. 

 

Malattia

I periodi di assenza dal lavoro per malattia verificatisi oltre il limite del dodicesimo mese vengono valutati ai fini della misura della pensione al 50%, indipendentemente dal fatto che essi siano retribuiti in misura intera o ridotta da parte dell'Ente datore di lavoro.

Tale disposizione non si applica ai soggetti affetti da gravi forme morbose, da individuarsi con decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministeri della Sanità e del Tesoro.

 

Periodi di volontariato

I servizi di volontariato civile reso nei paesi in via di sviluppo e i periodi di servizio civile per gli obiettori di coscienza sono coperti da contribuzione figurativa.

 

TABELLA PER VALUTAZIONE AI FINI DEL DIRITTO E DELLA MISURA DELLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA DEI PERIODI DI MALATTIA ECCEDENTI I 12 MESI

Tabella collocazione periodo massimo di contribuzione figurativa accreditabile per malattia

Periodo

Fino al 1996

1997/1999

2000/2002

2003/2005

2006/2008

Dal 2009

N° ctb. accr.li

52

61*

69*

78*

87*

95*

 

 

* di cui non più di 52 al 31.12.1996

* di cui non più di 52 al 31.12.1996

* di cui non più di 52 al 31.12.1996

* di cui non più di 52 al 31.12.1996

* di cui non più di 52 al 31.12.1996

 

 

 

* di cui non più di 61 al 31.12.1999

* di cui non più di 61 al 31.12.1999

* di cui non più di 61 al 31.12.1999

* di cui non più di 61 al 31.12.1999

 

 

 

 

* di cui non più di 69 al 31.12.2002

* di cui non più di 69 al 31.12.2002

* di cui non più di 69 al 31.12.2002

 

 

 

 

 

* di cui non più di 78 al 31.12.2005

* di cui non più di 78 al 31.12.2005

 

 

 

 

 

 

* di cui non più di 87 al 31.12.2008


SERVIZI UTILI O COMPUTABILI ALLA PENSIONE  

 I servizi utili ai fini del trattamento di quiescenza sono quelli di iscrizione obbligatoria all’INPDAP, quelli cumulabili, riscattabili, ricongiungibili, computabili a domanda o d’ufficio, gli aumenti di servizi nei casi previsti (ad esempio per i ciechi), i periodi di contribuzione figurativa, volontaria e il servizio militare o equiparato.   

LAVORATORI DELLO STATO

Sono computabili, d'ufficio, per i lavoratori statali tutti i servizi effettivi di ruolo e non di ruolo prestati nelle Amministrazioni dello Stato, nelle Forze Armate a qualsiasi titolo e presso gli Enti Locali, oppure i servizi equiparati come: partigiano, con incarichi di governo, dipendente C.R.I. in tempo di guerra.

Sono computabili, a domanda, senza onere per l'interessato, i servizi inerenti:

  • servizi non di ruolo con iscrizione all'INPS;
  • periodi retributivi di incarichi e supplenze;

·        periodi di ruolo e non di ruolo prestati presso Enti Pubblici Locali, Parastatali o comunque sottoposti a tutela dello Stato;

  • periodi prestati come operaio giornaliero presso le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e telegrafi;
  • la maggiorazione del servizio (4 mesi per ogni anno di servizio ai sensi della Legge n. 120 del 28-3-1991, in favore dei non vedenti);
  • il servizio militare per richiamo alle armi con diritto alla conservazione del posto o prestato posteriormente all'assunzione;
  • l'intero periodo intercorso tra la cessazione per eventi bellici o politici dopo il 30 giugno 1943 e la riassunzione in servizio;
  • il servizio prestato presso Enti Locali non più facenti parte del territorio italiano (profughi);
  • i periodi di aspettativa :

a) per motivi di salute o indisponibilità (i periodi trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia o in sospensione dell'impiego non sono considerati);

b) per astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro delle lavoratrici madri;

c) per mandato parlamentare; per elezione a cariche presso Enti autonomi territoriali; per motivi sindacali.

Per tutti i servizi prestati in precedenza nello Stato, o in altri Enti Pubblici, i dipendenti statali devono dichiararne per iscritto, all'atto dell'assunzione, l'esistenza (compreso il servizio militare).

I servizi e i periodi non dichiarati non possono essere valutati ai fini del trattamento di quiescenza. Sono ammesse dichiarazioni integrative nel termine perentorio di due anni dalla dichiarazione originaria.

 

LAVORATORI DEGLI ENTI LOCALI - SANITÀ

Sono utili ai fini del trattamento di quiescenza:

  • i servizi prestati presso Enti Locali con obbligo di iscrizione ad una o più Casse pensioni;
  • i servizi cumulabili;
  • i servizi e periodi riscattati, quelli cioè che vengono resi utili mediante contributo a carico dell'iscritto (laurea, corsi di specializzazione, diploma di infermiere professionale, ecc.);
  • i servizi prestati presso lo Stato e rincongiungibili ai sensi della Legge 22-5-54 n. 523;
  • la maggiorazione del servizio (4 mesi per ogni anno di servizio ai sensi della Legge n. 120 del 28-3-1991, in favore dei non vedenti);
  • i periodi assicurativi ricongiunti ai sensi della Legge 7-2-79 n. 29;
  • il servizio militare di leva;
  • il servizio sostitutivo civile;
  • il servizio non armato (obiettore di coscienza);
  • il servizio di volontariato non in costanza dei rapporti di impiego nei paesi in via di sviluppo (computabile solo entro i limiti della ferma di leva);
  • il servizio militare per richiamo alle armi con diritto alla conservazione del posto o prestato posteriormente all'iscrizione obbligatoria alla Cassa;
  • i periodi di aspettativa:

a) per motivi di salute o indisponibilità (i periodi trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia o in sospensione dell'impiego non sono considerati);

b) per astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro delle lavoratrici madri;

c) per mandato parlamentare; per elezione a cariche presso Enti autonomi territoriali; per motivi sindacali, purchè gli interessati si avvalgono della facoltà di continuazione dell'iscrizione alla Cassa.

 

Servizi simultanei

I servizi simultanei sono quelli resi contemporaneamente in due o più Enti iscrivibili alla Cassa. Tali servizi non aumentano la durata complessiva del servizio, ma fanno maturare una quota aggiuntiva di indennità o di pensione denominata "Parte B".

 Tale maggiorazione di pensione (Parte B) è riconosciuta anche se i servizi sono prestati presso lo stesso Ente a condizione che le mansioni siano diverse.

Es. servizio diurno: operatore amministrativo - servizio serale: bibliotecario.

 

Il servizio militare

Il servizio militare di leva è computabile  a domanda ai sensi della legge 274/91 art. 1 .

Dalla data del 30/01/87,il servizio militare di leva e quelli          considerati sostitutivi ed equiparati ai sensi delle disposizioni vigenti (come il servizio di volontariato),sono computabili a completo carico dell' Ente previdenziale.

E' riconosciuto nei seguenti limiti:

  ESERCITO-AERONAUTICA  

PERIODO

MESI

dal 25/09/61 al 31/12/63

18

dal 01/01/64 al 31/12/64

17

dal 01/01/65 al 28/03/74

15

dal 29/03/74 al 31/12/75

14

          dal 01/01/76

12

Ufficiali

15

 

 MARINA MILITARE  

PERIODO

MESI

dal 25/11/60 al 31/12/63

26

dal 01/01/64 al 31/12/64

25

dal 01/01/65 al 01/01/72

24

dal 02/01/72 al 31/12/74

22

dal 01/01/75 al 31/12/75

20

dal 01/01/76 al 28/01/86

18

dal 29/01/86 al 28/01/87

17

dal 29/01/87 al 28/01/88

16

dal 29/01/88 al 28/01/89

14

                     dal 29/01/89

12

Ufficiali

18

dal 24/12/86 Ufficiali

15

 

Adempimenti dell’iscritto:

  1. Domanda in carta semplice ;
  2. Copia autenticata del foglio matricolare militare ;
  3. Atto notorio ,ai sensi della legge 15/68 ,nel quale l'iscritto dichiari che il servizio non è stato utilizzato ,ne lo sarà per l'avvenire presso altre gestioni previdenziali .

Adempimenti del datore di lavoro:

Certificazione,su mod.98, che il richiedente era in servizio all'atto della domanda .  


RISCATTI  

Per mezzo dell’istituto del riscatto alcuni periodi o servizi, durante i quali non vi è svolgimento di attività lavorativa e sono privi di contribuzione, possono essere considerati ai fini della pensione o dell’incremento della stessa.

La contribuzione da riscatto viene equiparata a tutti gli effetti a quella obbligatoria, sia per la maturazione del diritto alla pensione che per il suo ammontare. 

a)      i servizi resi presso Enti iscrivibili alla Cassa prima dell'obbligo d'iscrizione;

b)      i servizi prestati presso Consorzi di bonifica o idraulici che abbiano carattere di pubblica amministrazione;

c)      i servizi prestati presso aziende private o enti esercenti un pubblico servizio anteriormente alla iscrizione alla Cassa (non rientra nel concetto di pubblico servizio quello di pubblica necessità come ad es. il servizio farmaceutico);

d)      i servizi prestati presso Enti di diritto pubblico, ivi compresi gli istituti di Credito di diritto pubblico (Banca d'Italia, Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Banca naz.le del Lavoro, Monte dei Paschi di Siena);

e)      i servizi prestati nello Stato in qualità di "fuori ruolo";

f)        i servizi resi in qualità di assistente volontario nelle università per l'intera durata del servizio prestato;

g)      i servizi prestati in qualità di aiuto o assistente ospedaliero anteriormente al 31-12-1962;

h)      i servizi anteriori alla data di iscrizione facoltativa alla Cassa resi alle dipendenze dell'ente che ha adottato la relativa delibera di massima in applicazione dell'art. 39, della Legge 379/55 e successive estensioni (IACP, ENT, ENEA, CNR ecc.)

i)        i servizi prestati nel settore privato con iscrizione all'INPS o a forme obbligatorie di previdenza sostitutive, esonerative ovvero nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall'INPS.

j)        servizi resi c/o aziende o enti che abbiano perduto il carattere di I.P.A.B.

k)      servizi resi c/o consorzi di bonifica che hanno carattere di pubblica amministrazione

l)        servizi resi c/o aziende o enti esercenti un pubblico servizio

m)    servizi resi c/o enti di diritto pubblico

n)      periodo di dipendente statale non di ruolo senza iscrizione all'INPS

o)      servizi resi c/o la C.R.I. in reparti militari mobilitati

p)      iscrizioni ad albi professionali prescritti

q)      periodo di assistente universitario volontario

r)       periodo di assistente straordinario non incaricato

s)       periodo di docente presso università estere;

t)        periodo di assunzione con contratto locale presso uffici italiani all'estero

u)      periodi di congedo per cura disabili in misura non inf. ad 80% non cumulabile con il riscatto di laurea

v)      gli anni di studio corrispondenti alla durata legale del corso di laurea o equiparati, purché prescritti per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera;

w)    gli anni di studio corrispondenti alla durata legale dei corsi delle scuole universitarie dirette ai fini speciali;

x)      il triennio corrispondente al corso di studio seguito presso la scuola convitto, per il conseguimento del diploma di infermiera professionale e di vigilatrice d'infanzia purché i diplomi siano prescritti per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera.

y)      i periodi, non inferiori ad un anno, corrispondenti alla durata legale dei corsi di formazione professionale, seguiti dopo il conseguimento del titolo di studio di istruzione secondaria superiore o riconosciuti dallo Stato, dalle Regioni o dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano;

z)       i periodi di iscrizione ad albi professionali, esclusivamente per il numero di anni esplicitamente richiesti come condizione necessaria per l'ammissione ad uno dei posti ricoperti durante la carriera;

aa)   i periodi corrispondenti alla durata legale di corsi speciali di perfezionamento post-diploma o post-laurea, il cui diploma sia stato chiesto quale condizione necessaria per l'ammissione ad uno dei posti ricoperti durante la carriera;

bb)  i periodi di tirocinio pratico per i sanitari ed i farmacisti.

cc)   i periodi trascorsi in aspettativa per motivi sindacali, senza retribuzione e con interruzione dell'iscrizione alle Casse fino al 6.4.95;

dd)  Periodi successivi all'1-1-94 per assenza facoltativa del lavoro per gravidanza o puerperio al di fuori del rapporto di lavoro e, i periodi di congedo per motivi familiari fruiti per l'assistenza e la cura ai disabili in misura non inferiore all'80%. I predetti periodi sono riscattabili purchè il dipendente possa far valere almeno 5 anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa; il riscatto è ammesso nella misura massima di 5 anni e non è cumulabile con il riscatto del corso legale di laurea. La domanda di riscatto deve essere presentata in attività di servizio ovvero entro il termine di 90 giorni dalla data di cessazione o, in caso di morte dei superstiti entro 90 giorni dalla data del decesso.

ee)   I periodi lavorativi prestati all’estero e non coperti da assicurazione sociale riconosciuta dalla legislazione italiana, con onere interamente a carico dell’assicurato;

ff)      I periodi di aspettativa di cui alla legge 26/80 chiesti per seguire il coniuge che svolge attività lavorativa estera. 

In base al Decreto Legislativo 564/1996 viene prevista la possibilità di riscattare o, in alternativa, il ricorso alla prosecuzione volontaria, (in determinate situazioni) dei periodi successivi al 31

Dicembre 1996 non coperti da contribuzione:  

·        Periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro. Gli iscritti alle forme di previdenza sostitutive o esclusive (Stato, INPDAP e così via) hanno la facoltà di riscattare la domanda, nella misura massima di 3 anni, mediante il versamento della riserva matematica stabilita dall'art. 12 della Legge 1338/1962

·        i periodi successivi al 31 Dicembre 1996, di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro previsti da specifici disposizioni di legge o contrattuali privi di copertura assicurativa. In alternativa al riscatto, gli interessati possono ottenere l'autorizzazione ai versamenti volontari del fondo pensionistico di appartenenza secondo la Legge 18 Febbraio 1983 n. 47.  

·        Periodi di formazione professionale di studio o di ricerca. Gli iscritti alle forme sostitutive o esclusive possono, a domanda, riscattare, quando, se richiesto, sia stato conseguito il richiesto titolo o attestato, i seguenti periodi successivi al 31 Dicembre 1996, privi di copertura assicurativa, finalizzati all'ottenimento di titoli o competenze professionali richiesti per l'assunzione al lavoro o per la progressione di carriera:

a) di formazione professionale;  
b) di studio o ricerca;  
c) corrispondenti alla tipologie di inserimento nel mercato del lavoro se non comportanti rapporti di lavoro con obbligo di iscrizione all'assicurazione gen. obbl. a forme previdenza sostitutive o esclusive.

           Per i dipendenti assunti a part-time, il riscatto e la ricongiunzione, ai fini del trattamento di pensione e di fine rapporto, del periodo di servizio o di altri periodi previsti dalla Legge avvengono con riferimento all'orario di lavoro a tempo pieno.

 

La domanda

Possono presentare domanda di riscatto sia l’iscritto all’IMPDAP sia i superstiti aventi diritto alla pensione indiretta o di reversibilità.

La domanda di riscatto, redatta in carta semplice, deve essere presentata all'Amministrazione di appartenenza nei seguenti termini:

  • almeno 2 anni prima del raggiungimento del limite previsto per la cessazione per limiti d'età;
  • entro 90 giorni dalla data del provvedimento di dimissione.  

Rinuncia

Una volta chiesto il riscatto vi si può rinunciare entro un anno dalla comunicazione, oppure tacitamente  qualora entro tale termine non venga effettuato il pagamento dell’onere o della prima rata del medesimo qualora si sia scelta la rateizzazione del contributo di riscatto. 

LAVORI DISCONTINUI - STAGIONALI E TEMPORANEI.

Nel caso di svolgimento di attività da lavoro dipendente in forma stagionale, temporanea o discontinua, i periodi intercorrenti, successivi al 31 Dicembre 1996, non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa, possono essere riscattati dagli iscritti alle forme di previdenza sostitutive o esclusive mediante il pagamento della riserva matematica di cui all'articolo 13 della Legge 1338/1962. Gli interessati, in alternativa al riscatto, possono essere autorizzati alla prosecuzione volontaria nel fondo pensionistico di appartenenza secondo la legge 47/1983. Per tale autorizzazione, però, è richiesto il possesso di almeno un anno di contribuzione, nell'ultimo quinquennio alla forma di previdenza sostitutiva o esclusiva.  


RICONGIUNZIONE DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE AI FINI DI UN'UNICA PENSIONE (LEGGE 29/79)

 

I dipendenti pubblici possono  ricongiungere, ai fini di un unico trattamento di pensione, i periodi assicurativi esistenti presso altre gestioni pensionistiche.

La domanda deve essere presentata in attività di servizio e deve essere riferita a tutti i periodi nella loro globalità.

Per i dipendenti non di ruolo iscritti all'INPDAP, l'istanza può essere presentata dopo almeno un anno di iscrizione all'Istituto.

La facoltà di ricongiunzione può essere esercitata una sola volta; ne è ammessa una seconda:

nel caso in cui l'interessato possa far valere successivamente alla prima, 10 anni di retribuzione, di cui almeno 5 versati per effettiva attività lavorativa;

all'atto del pensionamento, purchè la domanda sia diretta a trasferire ulteriori periodi nella gestione nella quale ha operato la ricongiunzione precedente.  

Sia la prima domanda che la seconda possono essere presentate dai superstiti. L'onere di ricongiunzione, per la domanda presentata all'INPDAP (in Direzione degli Istituti di Previdenza) dopo il 10 settembre 1991, viene determinato sulla base della retribuzione annua contributiva comprensiva dell'Indennità Integrativa Speciale.

I periodi ricongiungibili validi sia ai fini del diritto che della misura della pensione sono:    

  1. i periodi di lavoro prestato nel settore privato e coperti da contribuzione obbligatoria INPS;
  2. i periodi di contribuzione figurativa siano essi accreditati d'ufficio (disoccupazione, tbc, cassa integrazione guadagni) siano essi accreditati a richiesta dell'interessato (malattia, maternità, infortuni, aspettativa sindacale o politica, licenziamenti per motivi politici o sindacali);
  3. i periodi riscattati (corso legale di laurea, periodo di lavoro subordinato all'estero in Stati non convenzionati ai sensi dell'art. 51 Legge 30-4-69 n. 153, periodi di omissione contributiva al di là del decennio, recuperata ai sensi dell'art. 13 della Legge 1338/62);
  4. i periodi coperti da contribuzione volontaria, non concomitante all'iscritti INPDAP;
  5. i contributi versati in qualità di coltivatore diretto (dal 1957), artigiano (dal 1959), commerciante (dal 1965);
  6. i periodi di assicurazione in Stati esteri (non della CEE) per i quali la convenzione bilaterale preveda a certe condizioni il trasferimento dei rispettivi contributi all'INPS italiano (Svizzera).

 

Contribuzione lavoratori autonomi

Nell'ipotesi in cui oggetto della ricongiunzione siano periodi di iscrizione nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi è richiesto che il soggetto possa vantare nel periodo antecedente alla presentazione della domanda almeno un quinquennio di contribuzione in una o più delle gestioni obbligatorie dei lavoratori dipendenti (pubblica o privata).

 

Procedura per la ricongiunzione dei contributi svizzeri presso l’INPDAP

  1. I contributi versati in Svizzera non possono essere trasferiti direttamente all'Istituto, ma tramite l'INPS e solo al momento del verificarsi del diritto al trattamento di quiescenza. Per la ricongiunzione all'Istituto la procedura è la seguente:
  2. inoltro all'Istituto della domanda di ricongiunzione dei contributi svizzeri e degli altri contributi eventualmente accreditati presso l'INPS o altra gestione previdenziale obbligatoria;
  3. accertamento, da parte dell'Istituto interessato del verificarsi dell'evento assicurato (raggiungimento del diritto al trattamento di quiescenza: dal 10.9.91 è richiesto il diritto a pensione);
  4. trasmissione della richiesta di ricongiunzione (con esplicita comunicazione, che l'evento assicurato si è verificato) alla competente sede INPS, l'accertamento dell'"evento assicurato", può essere fatto anche dall'Ente datore di lavoro all'INPS;
  5. inoltro della richiesta di trasferimento da parte della predetta sede alla corrispondente Cassa Svizzera;
  6. trasmissione da parte dell'INPS dell'apposito tabulato contenente tutti i dati inerenti ai contributi svizzeri da ricongiungere unitamente o meno a quelli relativi ad altri contributi eventualmente accreditati presso il predetto Istituto;
  7. emanazione da parte dell'Istituto previdenziale del decreto di ricongiunzione, secondo i criteri, le modalità e le procedure previste ordinariamente per l'applicazione della Legge n. 29/79;
  8. trasferimento dei contributi provenienti dall'assicurazione elvetica all'Istituto, tramite l'INPS che avrà cura di maggiorare i relativi importi degli interessi, previsti dall'art. 5, punto 2, della citata Legge n. 29/79, a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui il predetto Istituto entra in possesso delle somme trasferite.

    

Ricongiunzione in una gestione alternativa (otto anni)

E' concessa la facoltà di ricongiungere i diversi periodi assicurativi nella gestione in cui il lavoratore risulta iscritto all'atto della domanda oppure in una gestione nella quale possa far valere almeno otto anni di iscrizione e contribuzione versata per effetto di attività lavorativa.

La facoltà di ricongiungere, in attività di servizio, i periodi assicurativi per coloro che non sono più iscritti alla Cassa ma possono vantare almeno 8 anni di pregressa iscrizione è riconosciuta solo ai dipendenti appartenenti all'area pubblica nonchè a coloro che - per effetto della trasformazione della azienda municipalizzata o del servizio già tenuto in gestione diretta dagli Enti - passino alle dipendenze di privati o Enti esercenti la medesima attività.

Detta facoltà può essere esercitata solo in attività di servizio e deve far riferimento a tutti i periodi nella loro globalità restando esclusa la possibilità di limitarla solo a taluni periodi. I dipendenti non di ruolo possono presentare la domanda dopo almeno un anno di iscrizione alla Cassa.

Come data di presentazione viene considerata quella di spedizione della raccomandata.

 

Ricongiunzione presso l'INPS

Il lavoratore ha la facoltà di ricongiungere all'INPS tutti i periodi assicurativi coperti da contribuzione presso le gestioni previdenziali sostitutive, esonerative ed esclusive (INPDAP) dell'assicurazione generale obbligatoria.

Tale ricongiunzione avviene senza alcun onere a carico del lavoratore, fatta eccezione per i periodi di iscrizione nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi gestite dall'INPS (artigiani, commercianti, coltivatori diretti). Per questi lavoratori è richiesto inoltre il requisito di 5 anni di contribuzione antecedenti la domanda di ricongiunzione in una o più gestioni assicurative dei lavoratori dipendenti.

La Corte dei Conti, ha espresso parere che la Legge 29/79 e la Legge 322/58 agiscono su un piano di parità assoluta; ne consegue pertanto che gli iscritti all’INPDAP possono esercitare una scelta fra le due forme di trasferimento dei contributi tenendo presente, però, che la facoltà di cui alla Legge 29/79 va esercitata solo in attività di servizio.

 

Enti soppressi

Al personale già appartenente ad Enti pubblici soppressi per Legge la ricongiunzione nella gestione previdenziale di destinazione avviene d'ufficio e senza alcun onere a carico degli iscritti.

Detta ricongiunzione è stata estesa a tutto il personale degli Enti, gestioni e servizi interessati a provvedimenti di soppressione, scorporo e riforma, trasferito o assegnato alle Regioni od Enti Locali anche con norme a carattere regionale, a meno che i servizi e periodi assicurativi connessi con il servizio prestato presso le diverse amministrazioni o enti di provenienza abbiano già dato luogo a pensione.

La ricongiunzione gratuita si applica anche per i servizi o periodi riconosciuti utili a carico di eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza, nonchè per il trasferimento alla gestione previdenziale di destinazione dei contributi versati nei fondi stessi.

 

Indennità premio di fine servizio Inadel

La ricongiunzione dei periodi di iscrizione CPDEL, all'INPS o in altre gestioni previdenziali comporta comunque la liquidazione dell'indennità premio di fine servizio da parte dell'INADEL, per il periodo corrispondente all'iscrizione alla Cassa.

 

Coincidenza periodi assicurativi

Qualora si verifichi coincidenza di più periodi assicurativi è considerato utile il periodo coperto da contribuzione connessa ad effettive prestazioni di lavoro o, in mancanza di questo, il periodo coperto dalla contribuzione di importo più elevato 

 

ONERE DI RICONGIUNZIONE - PROSPETTO DI RATEIZZAZIONE :
   

PERIODO DA RICONGIUNGERE

RATEIZZAZIONE

fino a 9 mesi

Unica Soluzione

mesi 9 e giorni 1

Anni 2

da anni 1 mesi 3 giorni 1

Anni 3

da anni 1 mesi 9 giorni 1

Anni 4

da anni 2 mesi 3 giorni 1

Anni 5

da anni 2 mesi 9 giorni 1

Anni 6

da anni 3 mesi 3 giorni 1

Anni 7

da anni 3 mesi 9 giorni 1

Anni 8

da anni 4 mesi 3 giorni 1 

Anni 9

da anni 4 mesi 9 giorni 1

Anni 10

da anni 5 mesi 3 giorni 1

Anni 11

da anni 5 mesi 9 giorni 1

Anni 12

da anni 6 mesi 3 giorni 1

Anni 13

da anni 6 mesi 9 giorni 1

Anni 14

da anni 7 mesi 3 giorni 1

Anni 15

e oltre

 

 

Legge  322 dell' 8/4/1958

Questa normativa prevede il versamento all' INPS dei contributi calcolati sulle retribuzioni percepite durante i servizi resi con iscrizione all'INPDAP .

Possono presentare domanda gli iscritti all' INPDAP che cessino dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione e che non abbiano neanche una settimana contributiva presso l'INPS . La costituzione della posizione assicurativa riguarda tutti i periodi con obbligo di iscrizione e con esclusione dei periodi riscattati .Con l'entrata in vigore della legge 274/91 la costituzione della posizione assicurativa comprende anche i periodi riscattati .

E' gratuita e la domanda va presentata all'INPDAP.

 

Costituzione posizione assicurativa presso l'INPS

Per gli iscritti alle Casse pensioni degli Istituti di Previdenza che cessano dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione esiste la possibilità, a domanda, di costituire la posizione assicurativa presso l'INPS ai sensi della Legge 322/58.

 L'importo dei contributi per la costituzione della posizione assicurativa è a totale carico degli Istituti Previdenziali.

Non viene effettuata la costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS:

quando l'iscritto, per le cessazioni fino al 31-12-75, ha maturato il diritto al vitalizio INADEL;

quando a seguito di cessazione dell'iscritto per morte non sussista per i superstiti il diritto a pensione INPS;

quando è richiesta la ricongiunzione ai sensi della Legge 29/79.

La costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS è possibile per tutti i servizi per i quali vi sia stata effettiva prestazione di lavoro subordinato, purchè non siano già coperti da contribuzione INPS. Non è ammessa la costituzione della posizione assicurativa per il periodo del corso di laurea riscattato.

 

Totalizzazione dei periodi assicurativi

L’art. 71 della legge 388/2000  introduce la facoltà di cumulare i periodi versati nelle varie gestioni al fine di conseguire il trattamento di Vecchiaia o di Inabilità .

Ciascuna gestione determina la propria quota .

Le quote calcolate dalle singole gestioni costituiscono un'unica pensione che è soggetta alla rivalutazione integrata al minimo secondo l'ordinamento e con onere a carico della gestione che eroga la quota di importo maggiore.

Il lavoratore che abbia presentato domanda di ricongiunzione di periodi contributivi può optare per la totalizzazione entro la conclusione del relativo procedimento di ricongiunzione .

La totalizzazione si applica : 

  1. A tutte le gestioni obbligatorie.Comprese quelle dei liberi professionisti 
  2. Al lavoratore che non ha maturato il diritto a pensione in alcuna gestione
  3. Solo ai periodi non coincidenti
  4. anche ai superstiti .
  5. Verrà emesso dal Ministro competente il Decreto di attuazione

LE PRESTAZIONI  

La legge 335 del 1995 introduce tre sistemi di calcolo delle pensioni : 

IL SISTEMA CONTRIBUTIVO

IL SISTEMA RETRIBUTIVO

IL SISTEMA MISTO


ANZIANITA' CONTRIBUTIVA AL 31/12/1995

SISTEMA DI CALCOLO

almeno 18 anni

retributivo

meno di 18 anni

misto:

retributivo fino al 31/12/95

contributivo dal 01/01/96

assunti al 01/01/96

contributivo

 

OPZIONE: COLORO CHE HANNO ALMENO15 ANNI DI CONTRIBUZIONE DI CUI ALMENO 5 DAL 01/01/1996 POSSONO OPTARE PER IL SISTEMA CONTRIBUTIVO .

IL 2 maggio del 2001 il Governo ha approvato un decreto-legge che ripristina la facoltà di calcolare la pensione col sistema contributivo. Sopprime l'ultima parte del comma 6 dell'art.69 della legge finanziaria 23 dicembre 2000 n. 388 ,con la quale  la facoltà di opzione era stata rinviata al 1° gennaio 2003 .

Allo scopo di evitare che a causa dell'opzione  derivi un importo di pensione superiore a quello spettante in base al sistema retributivo, gli anni di contribuzione sono valutati ponderandoli con il rapporto tra l'aliquota contributiva vigente in ciascun anno e la media delle aliquote contributive vigenti nei dieci anni precedenti a quello in cui viene esercitata l'opzione .   

Il decreto ha valore retroattivo con effetto 1° gennaio 2001 .  


Pensione di vecchiaia  Sistema retributivo  

La pensione di vecchiaia si acquisisce con:

  • il collocamento a riposo d’ufficio avvenuto per il raggiungimento dei limiti di età e a condizione che alla cessazione dal servizio risulti maturato il prescritto limite  minimo di servizio;
  • per il raggiungimento del prescritto limite di servizio;
  • per cessazione anticipata dal servizio purchè i requisiti di età e/o di servizio siano maturati in costanza di rapporto del rapporto previdenziale con l’esercizio della facoltà del versamento della contribuzione volontaria.

 

I limiti di età

 

Decorrenza della pensione

Uomini

Donne

Fino al 31/12/1993

60

55

Dal 01/01/94 al 30/06/95

61

56

Dal 01/07/95 al 31/12/96

62

57

Dal 01/01/97 al 30/06/98

63

58

Dal 01/07/98 al 31/12/99

64

59

Dal 01/01/2000 in poi

65

60

 

A domanda, di permanere in servizio per un periodo massimo di due anni oltre i limiti di età.

  Viene confermato il limite di età più elevato previsto per il pensionamento nel Pubblico Impiego in vigore al 31-12-92 già previsto dai singoli ordinamenti; restano fermi i limiti di età stabiliti dalle disposizioni in vigore al 31/12/92 per:

  1. gli appartenenti alla Forze Armate;
  2. personale della Pubblica Sicurezza;
  3. personale della Guardia di Finanza;
  4. personale degli Agenti di Custodia;
  5. personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
  6. personale viaggiante delle Ferrovie S.p.A.;
  7. controllo del traffico aereo, piloti, operatori radiomisure, esperti di assistenza al volo e meteo (A.N.A.V.);
  8. personale del Corpo Forestale dello Stato;
  9. personale viaggiante addetto ai pubblici servizi di trasporto eventualmente iscritto alla CPDEL.

 

Sono confermati i requisiti per la pensione di vecchiaia in vigore al 31/12/92 per i non vedenti.Sono mantenuti i limiti di età previsti alla data del 31-12-92 per gli invalidi in misura non inferiori all'80%. Quest’ultima dispostone non si applica al personale degli enti locali e della sanità, perché una simile situazione darebbe luogo alla dispensa dal servizio per inabilità.

 

Limiti di età in Europa

STATO

UOMINI

DONNE

Austria

65

60

Belgio

65

65

Danimarca

67

67

Finlandia

65

65

Francia

60

60

Germania

65

65

Inghilterra

65

60

Grecia

65

60

Irlanda

66

66

Lussemburgo

65

65

Norvegia

67

67

Olanda

65

65

Portogallo

65

60

Spagna

65

65

Svezia

65

65

Svizzera

65

62

I limiti di servizio

Periodo

Anni

Dal 01/01/1993 al 31/12/1994

16

Dal 01/01/1995 al 31/12/1996

17

Dal 01/01/1997 al 31/12/1998

18

Dal 01/01/1999 al 31/12/2000

19

Dal 01/01/2001 in poi

20

 

Resta confermato il requisito di 15 anni:

1.      per coloro che avevano maturato tale requisito entro il 31.12.1992;  

2.      ai lavoratori stagionali o precari che siano assicurati da almeno 25 anni e abbiano 10 anni a tempo determinato con meno di 52 settimane all'anno;

3.      per coloro che abbiano maturato al 31.12.1992 una anzianità tale che, applicando il meccanismo transitorio (età), non consentirebbe di raggiungere il nuovo requisito richiesto.



La previdenza del pubblico impiego (II parte)


La previdenza del pubblico impiego  (III parte)