Legislatura 15º - Disegno di legge N. 772
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DISEGNO
DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità e
ambito di applicazione)
1. La presente legge provvede al
riordino della normativa nazionale che disciplina l’affidamento e la
gestione dei servizi pubblici locali, al fine di favorire la più ampia
diffusione dei princìpi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di
libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici
interessati alla gestione di servizi di interesse generale di rilevanza
economica in ambito locale, nonché di garantire il diritto di tutti gli
utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed
al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117,
secondo comma, lettere e) ed m), della Costituzione,
assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i princìpi
di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione.
2. Costituisce funzione fondamentale di
comuni, province e città metropolitane individuare, per quanto non già
stabilito dalla legge, le attività di interesse generale il cui
svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione dei
bisogni degli appartenenti alla popolazione locale, in condizioni di
generale accessibilità fisica ed economica, di continuità e non
discriminazione e ai migliori livelli di qualità e sicurezza, ferma la
competenza della regione quando si tratti di attività da svolgere
unitariamente a dimensione regionale.
3. Le finalità pubbliche proprie delle attività di cui ai commi l e 2
sono perseguite, ove possibile, attraverso misure di regolazione, nel
rispetto dei princìpi di concorrenza e di sussidiarietà orizzontale. Gli
interventi pubblici regolativi pongono all’autonomia imprenditoriale e
alla libertà di concorrenza delle imprese i soli limiti necessari al
perseguimento degli interessi generali, nel rispetto del principio di
proporzionalità.
4. Qualora siano imposti alle imprese obblighi di servizio pubblico
che impediscano la copertura integrale dei costi e l’utile d’impresa,
devono essere previste le necessarie misure compensative.
Art. 2.
(Delega per la
riforma dei servizi
pubblici locali)
1. Per le finalità di cui all’articolo
1, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in
materia di servizi pubblici locali, anche, ove occorra, modificando
l’articolo 113 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che
l’affidamento delle nuove gestioni ed il rinnovo delle gestioni in essere
dei servizi pubblici locali di rilevanza economica debba avvenire mediante
procedure competitive ad evidenza pubblica di scelta del gestore, nel
rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di appalti
pubblici e di servizi pubblici, fatta salva la proprietà pubblica delle
reti e degli altri beni pubblici strumentali all’esercizio, nonché la
gestione pubblica delle risorse e dei servizi idrici;
b) consentire eccezionalmente
l’affidamento a società a capitale interamente pubblico, partecipata
dall’ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall’ordinamento
comunitario per l’affidamento in house;
c) consentire eccezionalmente l’affidamento diretto a
società a partecipazione mista pubblica e privata, ove ciò reso necessario
da particolari situazioni di mercato, secondo modalità di selezione e di
partecipazione dei soci pubblici e privati direttamente connesse alla
gestione ed allo sviluppo degli specifici servizi pubblici locali oggetto
dell’affidamento, ferma restando la scelta dei soci privati mediante
procedure competitive e la previsione di norme e clausole volte ad
assicurare un efficace controllo pubblico della gestione del servizio e ad
evitare possibili conflitti di interesse;
d) prevedere che l’ente locale debba adeguatamente motivare
le ragioni che, alla stregua di una valutazione ponderata, impongono di
ricorrere alle modalità di affidamento di cui alle lettere b) e
c), anziché alla modalità di cui alla lettera a), e che debba
adottare e pubblicare secondo modalità idonee il programma volto al
superamento, entro un periodo di tempo definito, della situazione che osta
al ricorso a procedure ad evidenza pubblica, comunicando periodicamente i
risultati raggiunti a tale fine. In particolare, prescrivere che per
giungere alla constatazione della necessità di gestione diretta sia
adottata una previa analisi di mercato, soggetta a verifica da parte delle
Autorità nazionali di regolazione dei servizi di pubblica utilità
competenti per settore, ovvero, ove non costituite, dall’Autorità garante
della concorrenza e del mercato, ove si dimostri l’inadeguatezza
dell’offerta privata. Le società di capitali cui sia attribuita la
gestione ai sensi della lettera b) non possono svolgere, nè in via
diretta, nè partecipando a gare, servizi o attività per altri enti
pubblici o privati;
e) escludere la possibilità di acquisire la gestione di
servizi diversi o in ambiti territoriali diversi da quello di
appartenenza, per i soggetti titolari della gestione di servizi pubblici
locali non affidati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica,
nonché per le imprese partecipate da enti locali, affidatarie della
gestione di servizi pubblici locali, qualora usufruiscano di forme di
finanziamento pubblico diretto o indiretto, fatta eccezione per il ristoro
degli oneri connessi all’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico
derivanti dalla gestione di servizi affidati secondo procedure ad evidenza
pubblica, ove evidenziati da sistemi certificati di separazione contabile
e gestionale;
f) individuare le modalità atte a favorire la massima
razionalizzazione ed economicità dei servizi pubblici locali, purché in
conformità alla disciplina adottata ai sensi del presente articolo, anche
mediante la gestione integrata di servizi diversi e l’estensione
territoriale della gestione del medesimo servizio;
g) armonizzare la nuova disciplina e quella di settore
applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando in modo
univoco le nome applicabili in via generale per l’affidamento di tutti i
servizi pubblici locali di rilevanza economica ed apportando le necessarie
modifiche alla vigente normativa di settore in materia di rifiuti,
trasporti, energia elettrica e gas, nonché in materia di acqua, fermo
restando quanto previsto dalla lettera a);
h) disciplinare la fase transitoria, ai fini del
progressivo allineamento delle gestioni in essere alla normativa adottata
ai sensi delle lettere precedenti, prevedendo, se necessario, tempi e modi
diversi per la progressiva applicazione della normativa così risultante a
ciascun settore;
i) prevedere che gli affidamenti diretti in essere debbano
cessare alla scadenza, con esclusione di ogni proroga o rinnovo;
l) consentire ai soggetti affidatari diretti di servizi
pubblici locali di concorrere, fino al 31 dicembre 2011, all’affidamento,
mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, dello specifico
servizio già affidato;
m) limitare, secondo criteri di proporzionalità,
sussidiarietà orizzontale e di razionalità economica del denegato ricorso
al mercato i casi di gestione in regime d’esclusiva dei servizi pubblici
locali, liberalizzando le altre attività economiche di prestazione di
servizi di interesse generale in ambito locale compatibili con le garanzie
di universalità ed accessibilità del servizio pubblico locale affidato ai
sensi delle lettere precedenti.
2. Entro ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, il Governo è delegato ad
adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e
correttive nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi.
Art. 3.
(Delega per
l’adozione di misure finalizzate alla tutela degli utenti dei servizi
pubblici locali)
1. Per le finalità di cui all’articolo
1, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in
materia di tutela degli utenti dei servizi pubblici locali, nel rispetto
dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che ogni
soggetto gestore di servizio pubblico locale debba tempestivamente
pubblicizzare mediante mezzi idonei, a pena di revoca dell’affidamento,
una carta dei servizi resi all’utenza, adottata in conformità ad intese
con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni
imprenditoriali interessate, che indichi anche le modalità di accesso alle
informazioni garantite, quelle per porre reclamo e quelle per adire le vie
conciliative e giudiziarie, nonché i livelli minimi garantiti per ciascun
servizio e le modalità di ristoro dell’utenza, in forma specifica o
mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso
di inottemperanza;
b) prevedere che il permanere
dell’affidamento sia condizionato al positivo riscontro degli utenti, che
dovrà essere periodicamente verificato mediante l’esame dei reclami e
mediante indagini e sondaggi di mercato, anche a campione, effettuati a
cura e spese del gestore secondo modalità prefissate idonee a garantirne
l’obiettività;
c) prevedere forme di vigilanza, anche delle autorità
nazionali di regolazione, sull’adozione, sull’idoneità e sul rispetto
della carta dei servizi e sull’effettuazione dei sondaggi e delle indagini
di mercato, adottando tutte le misure idonee a garantire il rispetto della
normativa emanata ai sensi delle lettere precedenti;
d) armonizzare la nuova normativa con la disciplina vigente
in materia di tutela dei consumatori e con quella di settore applicabile
ai diversi servizi pubblici locali, in modo da aumentare, senza in alcun
caso ridurre, il previgente livello di tutela degli utenti in materia di
accessibilità, sicurezza, continuità, qualità e trasparenza di condizioni
del servizio;
e) rafforzare i poteri di vigilanza delle Autorità di
regolazione dei servizi di pubblica utilità competenti per settore, al
fine di garantire la promozione e la tutela della concorrenza e i diritti
dei consumatori e degli utenti.
2. Entro ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore dei decreti di cui al comma l, il Governo è delegato ad
adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e
correttive nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi.
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