Roma, lì 19 settembre 2006  
                                                                 

 Alle segreterie regionali, territoriali 
 e d’area metropolitana.        
 LORO SEDI      

                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                        

                        Care compagne, cari compagni

            Segnaliamo alla vostra attenzione che il settimanale “Guida agli Enti Locali”, dello scorso 16 settembre, ha pubblicato un parere del Ministero del Lavoro, in risposta ad una istanza d’interpello del Centro per l’impiego d’Ancona, riguardante l’applicabilità del lavoro per somministrazione senza limiti sulle qualifiche professionali, in virtù delle disposizioni previste dal Dlgs 276/2003 ( decreto d’attuazione della delega in materia d’occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 30 del 2003).

            Tale parere, che riguarda nello specifico gli Enti Locali, entra pesantemente nel merito dei lavori flessibili disciplinati contrattualmente, così come previsto dall’articolo 36 del dlgs 165/2001, stravolgendone i contenuti.

            Senza entrare nel merito delle argomentazioni prodotte, stupisce l’ignavia del Ministero del Lavoro riguardo l’inapplicabilità del Dlgs 276/2003 nel Pubblico Impiego sancito dall’art.1, comma 2 del medesimo.

            Se avessero ricordato che quest’articolo rende nulle tutte le disposizioni in materia di lavoro difformi da quanto attualmente regolamentato dai vigenti CCNL, fino a quando non sarà emanato un apposito decreto d’armonizzazione d’intesa con le OO.SS di categoria maggiormente rappresentative, si sarebbe impegnato, tutti, il tempo più utilmente.

Per quanto riguarda il Ministero del Lavoro per  questioni più urgenti e pressanti, che da tempo attendono risposta da parte del mondo del Lavoro Pubblico; nello stesso tempo, evitando al sindacato di tornare su una questione che non meritava  ulteriori interventi e che, così come affrontata, mette in forte dubbio gli attesi segnali di  discontinuità con il precedente governo.

            Per le regioni sopra esposte s’invitano tutte le strutture ad intensificare la vigilanza sui luoghi di lavoro al fine di impedire che in conformità a quanto pubblicato si possa determinare tra le amministrazioni la convinzione della piena applicabilità della legge 30 superando così le attuali restrizioni sul ricorso al lavoro flessibile regolate dai nostri contratti di lavoro

            Fraterni saluti                                                                               

 

Comparto Regioni ed Autonomie Locali                       Dipartimento Welfare–Diritti, Politiche del lavoro                 Ugo Gallo                                                          Gian Guido Santucci