LEGGE
7 novembre 2000, n. 327
"Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare
d'appalto"
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art.
1.
Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di
appalto
- Nella predisposizione delle gare di appalto e
nella valutazione, nei casi previsti dalla normativa vigente,
dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di
lavori pubblici, di servizio e di forniture, gli enti aggiudicatori sono
tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente
rispetto al costo del lavoro come determinato periodicamente, in apposite
tabelle dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei
valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai
sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia
previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle
differenti aree territoriali. In fase di prima applicazione le predette
tabelle sono definite entro sei mesi dalla dati di entrata in vigore della
presente legge e, successivamente, aggiornate in caso di variazione delle
componenti del costo del lavoro.
- In mancanza di contratto collettivo
applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto
collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in
considerazione.
- Nella valutazione dell’anomalia delle
offerte, quando si tratti di settori non disciplinati dalla legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, gli enti aggiudicatori
sono tenuti altresì a considerare i costi relativi alla sicurezza, che
devono essere specificamente indicati e risultare congrui rispetto
all’entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture.
- Sono considerate anormalmente basse ai sensi e
per gli effetti di cui all’articolo 25 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 157, le offerte che si discostino in modo evidente dai parametri di
cui ai commi 1, 2 e 3.
- nell’ambito dei requisisti per la
qualificazione di cui all’articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modificazioni, devono essere considerate anche le informazioni
fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente all’avvenuto
adempimento, all’interno della proprio azienda, dagli obblighi di
sicurezza previsti dalla vigente normativa.
La
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 7 novembre 2000
CIAMPI
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministro
SALVI, Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale
Visto,
il Guardasigilli: FASSINO
pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13
novembre 2000