DECRETO
LEGISLATIVO 2 febbraio 2002, n.25 Attuazione
della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza
dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il
lavoro. (GU n. 57 del 8-3-2002) IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista
la direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione
della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti
da agenti chimici durante il lavoro; Vista
la legge 29 dicembre 2000, n. 422 (Legge comunitaria 2000), ed in
particolare l'art. 1, commi 1 e 2, e l'allegato A; Visto
il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni; Vista
la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 gennaio 2002; Acquisito
il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta
del 31 gennaio 2002; Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
1 febbraio 2002; Sulla
proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della
salute, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, della
giustizia, per la funzione pubblica e delle attivita' produttive; E
m a n a il
seguente decreto legislativo: Art.
1. 1.
Il titolo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come
modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, d'ora in
avanti denominato: "decreto legislativo n. 626/94", e'
sostituito dal seguente: "Attuazione
delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE,
97/42, 98/24 e 99/38 riguardanti il miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori durante il lavoro". Avvertenza: Il
testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti. Per
le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (G.U.C.E). Note
alle premesse: - L'art 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non
con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti. -
L'art 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i
decreti. -
La direttiva 98/24/CE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L 131 del 5 maggio
1998. -
La legge 29 dicembre 2000, n. 422, recante "Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee -legge comunitaria 2000", e' pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2001, n. 16. I
commi l e 2 dell'articolo 1 della succitata legge così recitano: "1.
Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese
negli elenchi di cui agli allegati A e B. 2.
I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con
i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva". -
L'allegato A della citata legge n. 422 del 2000 riporta l'elenco delle
direttive da attuare con decreto legislativo. -
Il titolo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e' il
seguente: "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE,
93/88/CEE, 97/42/CE, e 99/38/CE, riguardanti il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro". Il
testo del decreto e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 12 novembre 1994, n. 265. Note
all'art. 1:- Il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242 (Modifiche ed
integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante
attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro) e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 6 maggio
1996, n. 104. Art.
2. 1.
Al titolo VII del decreto legislativo n. 626/94 e' aggiunto il seguente: "Titolo
VII-bis PROTEZIONE
DA AGENTI CHIMICI Art.
72-bis (Campo di applicazione). 1.
Il presente titolo determina i requisiti minimi per la protezione dei
lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o
possono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di
lavoro o come risultato di ogni attivita' lavorativa che comporti la
presenza di agenti chimici. 2.
I requisiti individuati dal presente titolo si applicano a tutti gli
agenti chimici pericolosi che sono presenti sul luogo di lavoro, fatte
salve le disposizioni relative agli agenti chimici per i quali valgono
provvedimenti di protezione radiologica regolamentati dal decreto
legislativo n. 230 del 1995, e successive modifiche. 3.
Per gli agenti cancerogeni sul lavoro, si applicano le disposizioni del
presente titolo, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel
titolo VII del decreto legislativo n. 626/94, come modificato dal
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 66. 4.
Le disposizioni del presente titolo si applicano altresi' al trasporto
di agenti chimici pericolosi, fatte salve le disposizioni specifiche
contenute nei decreti ministeriali 4 settembre 1996, 15 maggio 1997, 28
settembre 1999 e decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, di
attuazione della direttiva 94/55/CE, nelle disposizioni del codice IMDG
del codice IBC e nel codice IGC, quali definite dall'articolo 2 della
direttiva 93/75/CEE, nelle disposizioni dell'accordo europeo relativo al
trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne
(ADN) e del regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul
Reno (ADNR), quali incorporate nella normativa comunitaria e nelle
istruzioni tecniche per il trasporto sicuro di merci pericolose emanate
alla data del 25 maggio 1998. 5.
Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle attivita'
comportanti esposizione ad amianto che restano disciplinate dalla
normativa specifica. Art.
72-ter (Definizioni). 1.
Ai fini del presente titolo si intende per: a)
agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia
nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o
smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi
attivita' lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano
immessi o no sul mercato; b)
agenti chimici pericolosi: 1)
agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del
decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche,
nonche' gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come
sostanze pericolose di cui al predetto decreto. Sono
escluse le sostanze pericolose solo per l'ambiente; 2)
agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del
decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche,
nonche' gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come
preparati pericolosi di cui al predetto decreto. Sono
esclusi i preparati pericolosi solo per l'ambiente; 3)
agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in
base ai punti 1) e 2), possono comportare un rischio per la sicurezza e
la salute dei lavoratori a causa di loro proprieta' chimico-fisiche
chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti
sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui e' stato assegnato
un valore limite di esposizione professionale; c)
attivita' che comporta la presenza di agenti chimici: ogni attivita'
lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede
l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la
manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il
trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attivita' lavorativa; d)
valore limite di esposizione professionale: se non diversamente
specificato, il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di
un agente chimico nell'aria all'interno della zona di respirazione di un
lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento; un
primo elenco di tali valori e' riportato nell'allegato VIII-ter; e)
valore limite biologico: il limite della concentrazione del relativo
agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto,
nell'appropriato mezzo biologico; un primo elenco di tali valori e'
riportato nell'allegato VIII-quater; f)
sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di salute del singolo
lavoratore in funzione dell'esposizione ad agenti chimici sul luogo di
lavoro; g)
pericolo: la proprieta' intrinseca di un agente chimico di poter
produrre effetti nocivi; h)
rischio: la probabilita' che si raggiunga il potenziale nocivo nelle
condizioni di utilizzazione o esposizione. Art.
72-quater (Valutazione dei rischi). 1.
Nella valutazione di cui all'art. 4, il datore di lavoro determina,
preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul
luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in
considerazione in particolare: a)
le loro proprieta' pericolose; b)
le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal
fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi
dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 16 luglio 1998, n. 285
e successive modifiche; c)
il livello, il tipo e la durata dell'esposizione; d)
le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti,
compresa la quantita' degli stessi; e)
i valori limite di esposizione professionale o i valori limite
biologici; di cui un primo elenco e' riportato negli allegati VIII-ter
ed VIII-quater; f)
gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare; g)
se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di
sorveglianza sanitaria gia' intraprese. 2.
Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica quali misure
sono state adottate ai sensi dell'articolo 72-quinquies e, ove
applicabile, dell'articolo 72-sexies. Nella valutazione medesima devono
essere incluse le attivita', ivi compresa la manutenzione, per le quali
e' prevedibile la possibilita' di notevole esposizione o che, per altri
motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza,
anche dopo che sono state adottate tutte le misure tecniche. 3.
Nel caso di attivita' lavorative che comportano l'esposizione a piu'
agenti chimici pericolosi, i rischi sono valutati in base al rischio che
comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici. 4.
Fermo restando quanto previsto dai decreti legislativi 3 febbraio 1997,
n. 52, e 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche, il fornitore o
il produttore di agenti chimici pericolosi e' tenuto a fornire al datore
di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la
completa valutazione del rischio. 5.
La valutazione del rischio puo' includere la giustificazione che la
natura e l'entita' dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi
rendono non necessaria un'ulteriore valutazione maggiormente dettagliata
dei rischi. 6.
Nel caso di un'attivita' nuova che comporti la presenza di agenti
chimici pericolosi, la valutazione dei rischi che essa presenta e
l'attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte
preventivamente. Tale attivita' comincia solo dopo che si sia proceduto
alla valutazione dei rischi che essa presenta e all'attuazione delle
misure di prevenzione. 7.
Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e, comunque,
in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata
ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la
necessità. Art.
72-quinquies (Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi).
1.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, devono essere eliminati
i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi o ridotti al minimo
mediante le seguenti misure: a)
progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di
lavoro; b)
fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative
procedure di manutenzione adeguate; c)
riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero
essere esposti; d)
riduzione al minimo della durata e dell'intensità dell'esposizione; e)
misure igieniche adeguate; f)
riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di
lavoro in funzione delle necessità della lavorazione; g)
metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono
la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto
sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonche' dei rifiuti che
contengono detti agenti chimici. 2.
Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione
al tipo e alle quantita' di un agente chimico pericoloso e alle
modalita' e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di
lavoro, vi e' solo un rischio moderato per la sicurezza e la salute dei
lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre
il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 72-sexies,
72-septies, 72-decies, 72-undecies. Art.
72-sexies (Misure specifiche di protezione e di prevenzione). -
1. Il datore di lavoro, sulla base dell'attivita' e della valutazione
dei rischi di cui all'articolo 72-bis, provvede affinchè il rischio sia
eliminato o ridotto mediante la sostituzione, qualora la natura dell'attivita'
lo consenta, con altri agenti o processi che, nelle condizioni di uso,
non sono o sono meno pericolosi per la salute dei lavoratori. Quando la
natura dell'attivita' non consente di eliminare il rischio attraverso la
sostituzione il datore di lavoro garantisce che il rischio sia ridotto
mediante l'applicazione delle seguenti misure nell'indicato ordine di
priorità: a)
progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici,
nonche' uso di attrezzature e materiali adeguati; b)
appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte
del rischio; c)
misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione
individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi
l'esposizione; d)
sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli articoli 72-decies e
72-undecies. 2.
Salvo che non possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un
adeguato livello di prevenzione e di protezione, il datore di lavoro,
periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni che
possono influire sull'esposizione, provvede ad effettuare la misurazione
degli agenti che possono presentare un rischio per la salute, con
metodiche standardizzate di cui è riportato un elenco non esaustivo
nell'allegato VIII-sexties o in loro assenza, con metodiche appropriate
o con particolare riferimento ai valori limite di esposizione
professionale e per periodi rappresentativi dell'esposizione in termini
spazio temporali. 3.
Se e' stato superato un valore limite di esposizione professionale
stabilito dalla normativa vigente il datore di lavoro identifica e
rimuove le cause dell'evento, adottando immediatamente le misure
appropriate di prevenzione e protezione. 4.
I risultati delle misurazioni di cui al comma 2 sono allegati ai
documenti di valutazione dei rischi e resi noti ai rappresentanti per la
sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro tiene conto delle
misurazioni effettuate ai sensi del comma 2 per l'adempimento degli
obblighi conseguenti alla valutazione dei rischi di cui all'articolo
72-quater. Sulla base della valutazione dei rischi e dei principi
generali di prevenzione e protezione, il datore di lavoro adotta le
misure tecniche e organizzative adeguate alla natura delle operazioni,
compresi l'immagazzinamento, la manipolazione e l'isolamento di agenti
chimici incompatibili fra di loro; in particolare, il datore di lavoro
previene sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di
sostanze infiammabili o quantita' pericolose di sostanze chimicamente
instabili. 5.
Laddove la natura dell'attivita' lavorativa non consenta di prevenire
sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze
infiammabili o quantita' pericolose di sostanze chimicamente instabili,
il datore di lavoro deve in particolare: a)
evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a
incendi ed esplosioni, o l'esistenza di condizioni avverse che
potrebbero provocare effetti fisici dannosi ad opera di sostanze o
miscele di sostanze chimicamente instabili; b)
limitare, anche attraverso misure procedurali ed organizzative previste
dalla normativa vigente, gli effetti pregiudizievoli sulla salute e la
sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione dovuti
all'accensione di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti
da sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili; 6.
Il datore di lavoro mette e disposizione attrezzature di lavoro ed
adotta sistemi di protezione collettiva ed individuale conformi alle
disposizioni legislative e regolamentari pertinenti, in particolare per
quanto riguarda l'uso dei suddetti mezzi in atmosfere potenzialmente
esplosive. 7.
Il datore di lavoro adotta misure per assicurare un sufficiente
controllo degli impianti, apparecchi e macchinari, anche mettendo a
disposizione sistemi e dispositivi finalizzati alla limitazione del
rischio di esplosione o dispositivi per limitare la pressione delle
esplosioni. 8.
Il datore di lavoro informa i lavoratori del superamento dei valori
limite di esposizione professionale, delle cause dell'evento e delle
misure di prevenzione e protezione adottate e ne da' comunicazione
all'organo di vigilanza. Art.
72-septies (Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze). -
1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 e al
decreto ministeriale 10 marzo 1998, il datore di lavoro, per proteggere
la salute e la sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze di incidenti o
di emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul
luogo di lavoro, predispone procedure di intervento adeguate da attuarsi
al verificarsi di tali eventi. Tale misure comprendono esercitazioni di
sicurezza da effettuarsi a intervalli regolari e la messa a disposizione
di appropriati mezzi di pronto soccorso. 2.
Nel caso di incidenti o di emergenza, il datore di lavoro adotta
immediate misure dirette ad attenuarne gli effetti ed in particolare, di
assistenza, di evacuazione e di soccorso e ne informa i lavoratori. Il
datore di lavoro adotta inoltre misure adeguate per porre rimedio alla
situazione quanto prima. 3.
Ai lavoratori cui e' consentito operare nell'area colpita o ai
lavoratori indispensabili all'effettuazione delle riparazioni e delle
attivita' necessarie, sono forniti indumenti protettivi, dispositivi di
protezione individuale ed idonee attrezzature di intervento che devono
essere utilizzate sino a quando persiste la situazione anomala. 4.
Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per approntare sistemi
d'allarme e altri sistemi di comunicazione necessari per segnalare
tempestivamente l'incidente o l'emergenza. 5.
Le misure di emergenza devono essere contenute nel piano di cui al
decreto 10 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998. In particolare nel piano
vanno inserite: a)
informazioni preliminari sulle attivita' pericolose, sugli agenti
chimici pericolosi, sulle misure per l'identificazione dei rischi, sulle
precauzioni e sulle procedure, in modo tale che servizi competenti per
le situazioni di emergenza possano mettere a punto le proprie procedure
e misure precauzionali; b)
qualunque altra informazione disponibile sui rischi specifici derivanti
o che possano derivare dal verificarsi di incidenti o situazioni di
emergenza, comprese le informazioni sulle procedure elaborate in base al
presente articolo. 6.
Nel caso di incidenti o di emergenza i soggetti non protetti devono
immediatamente abbandonare la zona interessata. Art.
72-octies (Informazione e formazione per i lavoratori). 1.Fermo
restando quanto previsto agli articoli 21 e 22, il datore di lavoro
garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di: a)
dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori
informazioni ogni qualvolta modifche importanti sul luogo di lavoro
determinino un cambiamento di tali dati; b)
informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di
lavoro, quali l'identita' degli agenti, i rischi per la sicurezza e la
salute, i relativi valori limite di esposizione professionale e altre
disposizioni normative relative agli agenti; c)
formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da
intraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo
di lavoro; d)
accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal
fornitore ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 16
luglio 1998, n. 285, e successive modifiche. 2.
Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano: a) fornite in
modo adeguato al risultato della valutazione del rischio di cui
all'articolo 72-quater. Tali informazioni possono essere costituite da
comunicazioni orali o dalla formazione e dall'addestramento individuali
con il supporto di informazioni scritte, a seconda della natura e del
grado di rischio rivelato dalla valutazione del rischio; b)
aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze. 3.
Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi
utilizzati durante il lavoro non siano contrassegnati da segnali di
sicurezza in base a quanto disposto dal decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 493, il datore di lavoro provvede affinche' la natura del
contenuto dei contenitori e delle condutture e gli eventuali rischi
connessi siano chiaramente identificabili. 4.
Il produttore e il fornitore devono trasmettere ai datori di lavoro
tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti
o forniti secondo quanto stabilito dai decreti legislativi 3 febbraio
1997 n. 52, e 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche. Art.
72-novies (Divieti). 1.
Sono vietate la produzione, la lavorazione e l'impiego degli agenti
chimici sul lavoro e le attivita' indicate all'allegato VIII-quinquies.
a)
attivita' a fini esclusivi di ricerca e sperimentazione scientifica, ivi
comprese le analisi; b)
attivita' volte ad eliminare gli agenti chimici che sono presenti sotto
forma di sottoprodotto o di rifiuti; c)
produzione degli agenti chimici destinati ad essere usati come
intermedi. 4.
Ferme restando le disposizioni di cui al presente titolo, nei casi di
cui al comma 3, lettera c), il datore di lavoro evita l'esposizione dei
lavoratori, stabilendo che la produzione e l'uso piu' rapido possibile
degli agenti come prodotti intermedi avvenga in un sistema chiuso dal
quale gli stessi possono essere rimossi soltanto nella misura necessaria
per il controllo del processo o per la manutenzione del sistema.
a)
i motivi della richiesta di deroga; b)
i quantitativi dell'agente da utilizzare annualmente; c)
il numero dei lavoratori addetti; d)
descrizione delle attivita' e delle reazioni o processi; e)
misure previste per la tutela della salute e sicurezza e per prevenire
l'esposizione dei lavoratori. Art.
72-decies (Sorveglianza sanitaria). 1.
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 72-quinquies, comma 2, sono
sottoposti alla sorveglianza
sanitaria di cui all'articolo 16 i lavoratori esposti agli agenti
chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la
classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti,
irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo. 2.
La sorveglianza sanitaria viene effettuata: a)
prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta esposizione; b)
periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa
decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel
documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la
sicurezza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio e
dei risultati della sorveglianza sanitaria; c)
all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione il
medico competente deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni
relative alle prescrizioni mediche da osservare. 3.
Il monitoraggio biologico e' obbligatorio per i lavoratori esposti agli
agenti per i quali e' stato fissato un valore limite biologico. Dei
risultati di tale monitoraggio viene informato il lavoratore
interessato. I risultati di tal monitoraggio, in forma anonima, vengono
allegati al documento di valutazione dei rischi e comunicati ai
rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori. 4.
Gli accertamenti sanitari devono essere a basso rischio per il
lavoratore. 5.
Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta
misure preventive e protettive particolari per singoli lavoratori sulla
base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. Le
misure possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo le
procedure dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.
277. 6.
Nel caso in cui all'atto della sorveglianza sanitaria si evidenzi, in un
lavoratore o in un gruppo di lavoratori esposti in maniera analoga ad
uno stesso agente, l'esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute
imputabili a tale esposizione o il superamento di un valore limite
biologico, il medico competente informa individualmente i lavoratori
interessati ed il datore di lavoro. 7.
Nei casi di cui al comma 6, il datore di lavoro deve: a)
sottoporre a revisione la valutazione dei rischi effettuata a norma
dell'articolo 72-quater; b)
sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i
rischi; c)
tenere conto del parere del medico competente nell'attuazione delle
misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio; d)
prendere le misure affinche' sia effettuata una visita medica
straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno subito
un'esposizione simile. 8.
L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, puo' disporre
contenuti e periodicita' della sorveglianza sanitaria diversi rispetto a
quelli definiti dal medico competente. Art.
72-undecies (Cartelle sanitarie e di rischio). – 1.
Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo
72-decies istituisce ed aggiorna una cartella sanitaria e di rischio
custodita presso l'azienda, o l'unita' produttiva, secondo quanto
previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera d), e fornisce al
lavoratoreinteressato tutte le informazioni previste dalle lettere e) ed
f) dello stesso articolo. Nella cartella di rischio sono, tra l'altro,
indicati i livelli di esposizione professionale individuali forniti dal
Servizio di prevenzione e protezione. 2.
Su richiesta, e' fornita agli organi di vigilanza copia dei documenti di
cui al comma 1. 3.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le cartelle sanitarie e di
rischio sono trasmesse all'ISPESL. Art.
72-duodecies (Consultazione e partecipazione dei lavoratori). -
1. La consultazione e partecipazione dei lavoratori o dei loro
rappresentanti sono attuate ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo
I, Capo V. Art.
72-ter decies (Adeguamenti normativi). - 1. Con decreto dei Ministri del
lavoro e delle politiche sociali e della salute, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome, e' istituito senza oneri per lo Stato, un comitato
consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di
esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli
agenti chimici. Il Comitato e' composto danove membri esperti nazionali
di chiara fama in materia tossicologica e sanitaria di cui tre in
rappresentanza del Ministero della salute su proposta dell'Istituto
superiore di sanita', dell'ISPESL e della Commissione tossicologica
nazionale, tre in rappresentanza della Conferenza dei Presidenti delle
regioni e tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, anche su proposta dell'Istituto italiano di medicina
sociale. Il Comitato si avvale del supporto organizzativo e logistico
della direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 2.
Con uno e piu' decreti dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali
e della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome, sentiti il Ministro per le
attivita' produttive, la Commissione di cui al comma 1 e le parti
sociali, sono recepiti i valori di esposizione professionale e biologici
obbligatori predisposti dalla Commissione europea, sono altresi'
stabiliti i valori limite nazionali anche tenuto conto dei valori limite
indicativi predisposti dalla Commissione medesima e sono aggiornati gli
allegati VIII-ter, quater, quinquies e sexies in funzione del progresso
tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche comunitarie o
internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti chimici
pericolosi. 3.
Con i decreti di cui al comma 2 e' inoltre determinato il rischio
moderato di cui all'articolo 72-quinquies, comma 2, in relazione al
tipo, alle quantita' ed alla esposizione di agenti chimici, anche tenuto
conto dei valori limite indicativi fissati dalla Unione europea e dei
parametri di sicurezza. 4.
Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al comma 2, con uno o piu'
decreti dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della
salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome, possono essere stabiliti,
entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, i parametri per l'individuazione del rischio moderato di cui
all'articolo 72-quinquies, comma 2, sulla base di proposte delle
associazioni di categoria dei datori di lavoro interessate
comparativamente rappresentative, sentite le associazioni dei prestatori
di lavoro interessate comparativamente rappresentative. Scaduto
inutilmente il termine di cui al precedente periodo, la valutazione del
rischio moderato e' comunque effettuata dal datore di lavoro". Note
all'art. 2: -
Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione
delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,92/3/Euratom e
96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti) e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1995, n. 136. -
Le norme contenute nel titolo VII del gia' citato decreto legislativo n.
626 del 1994 (articoli da 72 a 72) riguardano la protezione da agenti
cancerogeni mutageni. -
Il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 66 (Attuazione delle
direttive 97/42/CE e 1999/38/CE, che modificano la direttiva 90/394/CEE,
in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da
esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2000, n. 70. -
Il decreto ministeriale 4 novembre 1996 (Attuazione della direttiva
94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada)
e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 2
dicembre 1996, n. 282. -
Il decreto ministeriale 15 maggio 1997 (Attuazione della direttiva
96/86/CE del Consiglio dell'Unione europea che adegua al progresso
tecnico la direttiva 94/55/CE) e' pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 4 giugno 1997, n. 128. -
Il decreto ministeriale 28 settembre 1999 (Attuazione della direttiva
1999/47/CE della Commissione dell'Unione europea, che adegua per la
seconda volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE) e' pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 1999, n.
249. -
Il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41 (Attuazione delle
direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto di merci pericolose
per ferrovia) e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 27 febbraio 1999, n. 48. -
La direttiva 94/55/CE, del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al
trasporto di merci pericolose su strada, e' pubblicata nella G.U.C.E. 12
dicembre 1994, n. L319. -
L'art. 2 della direttiva n. 93/75/CEE, del Consiglio, del 13 settembre
1993, relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a
porti marittimi della Comunita' o che ne escono e che trasportano merci
pericolose o inquinanti, cosi' recita: "Art.
2. - Ai fini della presente direttiva si intendono per: a)
"operatore : il proprietario, il noleggiatore, l'imprenditore o
l'agente marittimo della nave; b)
"nave : qualsiasi nave da carico, petroliera, chimichiera o gasiera
o nave passeggeri diretta ad un porto della Comunita' o che ne esce e
che trasporta merci pericolose o inquinanti, alla rinfusa o in colli; c)
"merci pericolose : quelle merci classificate nel codice IMDG,
inclusi i materiali radioattivi di cui alla raccolta INF; nel capitolo
17 del codice IBC e nel capitolo 19 del codice IGC; d)
"merci inquinanti :idrocarburi, secondo la definizione della
MARPOL, allegato l;sostanze liquide nocive, secondo la definizione della
MARPOL, allegato 2; sostanze dannose, secondo la definizione della
MARPOL, allegato 3; e)
"MARPOL : la Convenzione internazionale del 1973 sulla prevenzione
dell'inquinamento causato da navi e il relativo protocollo del 1978, in
vigore il 1 gennaio 1998; f)
"codice IMDG : il codice marittimo internazionale per il trasporto
delle merci pericolose vigente il 1 gennaio 1997; g)
"codice IBC : il codice internazionale OMI per la costruzione e
l'armamento delle navi che trasportano sostanze chimiche pericolose alla
rinfusa, in vigore il 1 luglio 1998; h)
"codice IGC : il codice OMI internazionale per la costruzione e
l'attrezzatura delle navi addette al trasporto di gas liquefatti alla
rinfusa, in vigore il 1 luglio 1998; i)
"raccolta INF : il corpus delle norme di sicurezza IMO per il
trasporto di combustibile nucleare irradiato, di plutonio e di scorie
altamente radioattive in fusti a bordo di navi, in vigore al 1 gennaio
1998; j)
"risoluzione IMO A.851(20) : la risoluzione 851(20)
dell'Organizzazione marittima internazionale, adottata dall'assemblea
nella 20a sessione il 27 novembre 1997, avente per titolo "General
principles for ship reporting systems and ship reporting requirements,
including guidelines for reporting incidents involving dangerous goods,
harmful substances and/or marine pollutants (Principi generali dei
sistemi di notifica e norme di compilazione delle notifiche, con
orientamenti per la notifica di sinistri in cui sono coinvolte merci
pericolose, sostanze nocive e/o sostanze inquinanti per l'ambiente
marino); k)
"autorita' competenti : le autorita' e le organizzazioni designate
dagli Stati membri ai sensi dell'art. 3; l)
"spedizioniere/caricatore : una persona che ha stipulato un
contratto per il trasporto di merci via mare,o la persona nel cui nome o
per conto della quale, viene stipulato il contratto.". -
Il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 (Attuazione della
direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed
etichettatura delle sostanze pericolose) e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 11 marzo 1997, n. 58. -
Il decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285 (Attuazione di direttive
comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura
dei preparati pericolosi, a norma dell'art. 38 della legge 24 aprile
1998, n. 128) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n.
191. -
Il decreto ministeriale 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza
antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro) e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 7 aprile
1998, n. 81. -
Il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493 (Attuazione della
direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la
segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro) e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 23
settembre 1996, n. 223. -
L'art. 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 (Attuazione
delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/725/CEE, n. 83/477/CEE, n.
86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori
contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e
biologici durante il lavoro, a norma dell'art 7 della legge 30 luglio
1990, n. 212) cosi' recita: "Art.
8 (Allontanamento temporaneo dall'esposizione ad agenti chimici, fisici
e biologici). - 1. Nel caso in cui il lavoratore per motivi sanitari
inerenti la sua persona, connessi all'esposizione ad un agente chimico o
fisico o biologico, sia allontanato temporaneamente da un'attività
comportante esposizione ad un agente, in conformita' al parere
del medico competente e' assegnato, in quanto possibile, ad un altro
posto di lavoro nell'ambito della stessa azienda. Avverso il parere del
medico competente e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di
comunicazione del parere medesimo, all'organo di vigilanza. Tale organo
riesamina la valutazione degli esami degli accertamenti effettuati dal
medico competente disponendo, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la
conferma o la modifica o la revoca delle misure adottate nei confronti
dei lavoratori. 2.
Il lavoratore di cui al comma 1 che viene adibito a mansioni inferiori
conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente
svolte, nonche' la qualifica originaria. Si applicano le norme di cui
all'art. 13 della 1egge 20 maggio 1970, n. 300, qualora il lavoratore
venga adibito a mansioni equivalenti o superiori. 3.
I contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali
di categoria maggiormente rappresentative, sul piano nazionale, dei
datori di lavoro e dei lavoratori determinano il periodo massimo
dell'allontamento temporaneo agli effetti del comma 2.". Art.
3. Sanzioni 1.
All'articolo 89, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n.
626/1994 dopo le parole: "56, comma 2; 58;" aggiungere le
seguenti: "72-quater,
commi da 1 a 3, 6 e 7; 72-sexies; 72-septies; 72-novies, commi 1, 3, 4 e
5; 72-decies, comma 7;". 2.
All'articolo 89, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n.
626/1994 dopo le parole: "56, comma 1; 57:" aggiungere le
seguenti: "72-octies,
commi 1, 2 e 3, 72-decies, commi 1, 2, 3, e 5;". 3.
All'articolo 90, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n.
626/1994 dopo le parole: "55, comma 1, 3 e 4; 58;" aggiungere
le seguenti: "72-quater, commi da 1 a 3, 6 e 7; 72-sexies;
72-septies; 72-novies,
commi 1, 3, 4 e 5; 72-decies, comma 7,". 4.
All'articolo 90, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n.
626/1994 dopo le parole: "56, comma 1, 57:" aggiungere le
seguenti:"72-sexies, comma 8; 72-decies, commi 1, 2, 3, e 5;". 5.
All'articolo 92, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n.
626/1994 dopo le parole: "17, comma 1, lettere b), d), h) e
l)" aggiungere le seguenti: "72-decies, comma 3, primo periodo
e comma 6; 72-undecies;". Note
all'art. 3: -
L'art. 89 del gia' citato decreto legislativo n. 626 del 1994 cosi'
recita: "Art.
89 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti). - 1.
Il datore di lavoro e' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con
l'ammenda da lire tre milioni a otto milioni per la violazione degli
articoli 4, commi 2, 4, lettera a), 6, 7 e 11, primo periodo; 63, commi
1, 4 e 5; 69, comma 5, lettera a); 78, commi 3 e 5; 86, comma 2-ter. 2.
Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti: a)
con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a
lire otto milioni per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere
b), d), e), h), l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1, lettere d) ed e) e
4; 15, comma 1; 22, commi da 1 a 5; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e
4; 32; 35, commi 1, 2, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 5; 36, comma 8-ter,
38; 41; 43, commi 3, 4, lettere a), 6), d) e g) e 5; 48; 49, comma 2;
52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 56, comma 2; 58; 62; 63, comma 3;
64; 65, comma 1; 66, comma 2; 67, commi l e 2; 68; 69, commi 1, 2 e 5,
lettera b); 77, comma 1; 78, comma 2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3;
82; 83; 85, comma 2; 86, commi 1 e 2;b) con l'arresto da due a quattro
mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la
violazione degli articoli 4, commi 4, lettere b) e c), 5, lettere c),
f), g), i), m) e p); 7, commi l e 3; 9, comma 2; 10; 12, comma 1,
lettere a), b) e c); 21; 37; 43, comma 4, lettere c), e) ed f); 49,
comma 1; 56, comma 1; 57; 66, commi 1 e 4; 67, comma 3; 70, comma 1; 76,
commi 1, 2 e 3; 77, comma 4; 84, comma 2; 85, commi l e 4; 87, commi l e
2. 3.
Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire
sei milioni per la violazione degli articoli 4, commi 5, lettera o), e
8; 8, comma 11; 11; 70, commi 3, 4, 5, 6 e 8;
87, commi 3 e 4". -
L'art. 90 del gia' citato decreto legislativo n. 626 del 1994 cosi'
recita: "Art.
90 (Contravvenzioni commesse dai preposti). - 1. I preposti sono puniti:
a)
con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a
lire due milioni per la violazione degli
articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e q); 7, comma 2;
12, commi 1, lettere d) ed e), e 4; 15, comma
1; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4, 4-bis,
4-ter, 4-quater e 5; 36, comma 8-ter, 38, 41; 43, commi 3, 4, lettere
a), b) e d); 48; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 58; 62; 63, comma
3; 64; 65, comma 1; 67, commi l e 2; 68; 69, commi l e 2; 78, comma 2;
79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 86, commi 1 e 2; b) con
l'arresto sino a un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un
milione per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere c), f), g),
i) e m); 7, commi 1, lettera b), e 3; 9, comma 2; 12, comma 1, lettere
a) e c); 21; 37; 43, comma 4, lettere c), e) ed f); 49, comma 1;
56, comma 1; 57; 66, commi 1 e 4; 85, commi 1 e 4.". - L'art. 92
del gia' citato decreto legislativo n. 626 del 1994 cosi' recita:
"Art. 92 (Contravvenzioni commesse dal medico competente). - 1. Il
medico competente e' punito: a)
con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire
sei milioni per la violazione degli articoli 17, comma 1, lettere b),
d), h) e l); 69, comma 4; 86, comma 2-bis; b) con l'arresto fino a un
mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni per la
violazione degli articoli 17, comma 1, lettere e), f), g) ed i), nonche'
del comma 3 e 70, comma 2.". Art.
4. Norme transitorie 1.
I datori di lavoro che alla data di entrata in vigore del presente
decreto, gia' svolgono attivita' rientranti nel suo campo di
applicazione, devono conformarsi alle presenti disposizioni entro tre
mesi dalla predetta data. Art.
5. Abrogazioni 1.
Il Capo II e gli allegati I, II, III, IV e VIII del decreto legislativo
15 agosto 1991, n. 277 sono abrogati. 2.
Il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77, e' abrogato. 3.
Le voci da 1 a 44 e 47 della tabella allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, sono abrogate. Note
all'art. 5: -
Il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 (Attuazione delle
direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/725/CEE, n.
83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei
lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione
ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma
dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n.
212) e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27
agosto 1991, n. 200. - Il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77
(Attuazione della direttiva n. 88/364/CEE in materia di protezione dei
lavoratori contro i rischi di esposizione ad agenti chimici, fisici e
biologici durante il lavoro), abrogato dal presente decreto legislativo,
e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 13
febbraio 1992, n. 36. -
Il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 (Norme
generali per l'igiene del lavoro) e' pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1956, n.
105. Art.
6. Disposizioni finali 1.
In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, comma quinto, della
Costituzione e fatto salvo quanto previsto dalla legge di procedura
dello Stato di cui al medesimo articolo 117, le disposizioni del
presente decreto si applicano per le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto per la parte di
propria competenza al recepimento della direttiva 98/24/CE, fino alla
data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna
regione e provincia autonoma. Tale normativa di attuazione e' adottata
nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto. Note
all'art. 6: -
L'art. 117, comma quinto, della Costituzione, cosi' recita: "Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di
loro competenza, partecipano alle decisioni
dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono
all'attuazione e all'esecuzione degli
accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto
delle norme di procedura stabilite da legge
dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere
sostitutivo in caso di inadempienza.". Art.
7. 1.
Al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modifiche, sono aggiunti i seguenti allegati: Allegato
VIII-ter (articolo
72-ter, comma 1, lettera d) VALORI
LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE EINECS
CAS NOME AGENTE VALORI LIMITE NOTAZIONE 8
ore(4) Breve Termine(5) (3) mg/m3(5)
ppm(7) mg/m3 ppm Piombo
inorganico e suoi composti 0,15 1.
EINECS European Inventory of Existing Chemical Substances. 2.
CAS Chemical Abstract Service Registry Number. 3.
La notazione Pelle attribuita ai valori limite di esposizione indica la
possibilita' di assorbimento significativo attraverso la pelle. 4.
Misurato e calcolato rispetto ad un periodo di riferimento di 8 ore. 5.
Valore limite al di sopra del quale non vi deve essere esposizione e si
riferisce ad un periodo di 15 minuti se non altrimenti
specificato. 6.
mg/m3 milligrammi per metro cubo di aria a 20o C e 101,3 Kpa. 7.
ppm parti per milione di aria (ml/m2). Allegato
VIII-quater (art.
72-ter, comma 1, lettera e) VALORI
LIMITE BIOLOGICI OBBLIGATORI E PROCEDURE DI SORVEGLIANZA SANITARIA Piombo
e suoi composti ionici. 1.
Il monitoraggio biologico comprende la misurazione del livello di piombo
nel sangue (PdB) con l'ausilio della spettroscopia ad assorbimento
atomico o di un metodo che dia risultati equivalenti. Il valore limite
biologico e' il seguente: 60 mg Pb/100 ml di sangue. Per
le lavoratrici in eta' fertile il riscontro di valori di piombemia
superiori a 40 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue
comporta, comunque, allontanamento dall'esposizione. 2.
La sorveglianza sanitaria si effettua quando: l'esposizione a una
concentrazione di piombo nell'aria, espressa
come media ponderata nel tempo calcolata su 40 ore alla settimana, e'
superiore a 0,075 mg/m3; nei
singoli lavoratori e' riscontrato un contenuto di piombo nel sangue
superiore a 40 mg Pd/100 ml di sangue. Allegato
VIII-quinquies (art.
72-novies, comma 1) DIVIETI a)
Agenti chimici N. EINECS (1) N. CAS (2) Nome dell'agente Limite di
concentrazione per l'esenzione 202-080-4 91-59-8 2-naftilammina e 0.1%
in peso suoi sali 202-177-1 92-67-1 4-amminodifenile 0,1% in peso e suoi
sali 202-199-1
92-87-5 Benzidina e suoi 0,1% in peso sali 202-204-7 92-93-3
4-nitrodifenile 0,1% in peso
Il Direttore interdipartimentale Stato
di origine | dell'industria competente --------------------------------------------------------------------- |Nord-Pas-de-Calais
941, rue |Charles
Bourseul B.P. 838 59508 Belgio
|Douai Cedex --------------------------------------------------------------------- |Fays-de-la-Loire
Cap 44 3, rue Danimarca
|Marcel Sembat 44049 Nantes Cedex --------------------------------------------------------------------- Italia
| --------------------------------------------------------------------- a)
Valle d'Aosta, Piemonte, | Lombardia,
Emilia, Trentino-Alto |Rhônes-Alpes 11, rue Curie 69456 Adige,
Friuli-Venezia Giulia |Lyon Cedex 3 --------------------------------------------------------------------- |Provence-Côte
d'Azur-Corse 37, |boulevard
Périer 13285 Marseille b)
Altre regioni |Cedex 8 --------------------------------------------------------------------- |Lorraine
1, rue Eugène Schneider Lussemburgo
|57045 Metz Cedex --------------------------------------------------------------------- |Nord-Pas-de-Calais
941, rue |Charles
Bourseul B.P. 838 59508 Paesi
Bassi |Douai Cedex --------------------------------------------------------------------- Repubblica
Federale Tedesca | --------------------------------------------------------------------- a)
Rhénanie, Westphalie |Nord-Pas-de-Calais 941, rue Basse-Saxe
Schleswig-Holstein |Charles Bourseul B.P. 838 59508 Hambourg,
Brême |Douai Cedex --------------------------------------------------------------------- b)
Bade-Wurtemberg, Bavière, |Alsace 6, rue d'Ingwiller 67082 Hesse,
Rhénanie-Palatinat, Berlin |Strasbourg Cedex --------------------------------------------------------------------- |Lorraine
1, rue Eugène Schneider c)
Sarre |57045 Metz Cedex --------------------------------------------------------------------- |Ile-de-France
152, rue de Picous Regno
Unito |75570 Paris Cedex 12 --------------------------------------------------------------------- |Ile-de-France
152, rue de Picous Irlanda
|75570 Paris Cedex 12 b)
Attivita' lavorative: Nessuna (1)
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substance (2)
CAS Chemical Abstracts Service Allegato
VIII-sexties (articolo
72-sexies, comma 2) |Atmosfera
nell'ambiente di lavoro. Definizione |delle frazioni granulometriche per
la misurazione UNI
EN 481:1994 |delle particelle aerodisperse. --------------------------------------------------------------------- |Atmosfera
nell'ambiente di lavoro. Requisiti |generali per le prestazioni dei
procedimenti di UNI
EN 482:1998 |misurazione degli agenti chimici. --------------------------------------------------------------------- |Atmosfera
nell'ambiente di lavoro. Guida alla |valutazione dell'esposizione per
inalazione a |composti
chimici ai fini del confronto con i valori UNI EN 689 1997 |limite e
strategia di misurazione. --------------------------------------------------------------------- |Atmosfera
nell'ambiente di lavoro. Campionatori |diffusivi per la determinazione
di gas e vapori. UNI
EN 838 1998 |Requisiti e metodi di prova. --------------------------------------------------------------------- |Atmosfera
nell'ambiente di lavoro. Tubi di |assorbimento mediante pompaggio per la |determinazione
di gas e vapori. Requisiti e metodi UNI EN 1076:1999 |di prova. --------------------------------------------------------------------- |Atmosfera
nell'ambiente di lavoro. Sistemi di |misurazione di breve durata con
tubo di UNI
EN 1231 1999 |rivelazione. Requisiti e metodi di prova. --------------------------------------------------------------------- |Atmosfera
nell'ambiente di lavoro. Pompe per il |campionamento personale di agenti
chimici. UNI
EN 1232: 1999|Requisiti e metodi di prova. --------------------------------------------------------------------- UNI
EN 1540:2001 |Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Terminologia. --------------------------------------------------------------------- |Atmosfera
nell'ambiente di lavoro. Pompe per il |campionamento di agenti chimici
con portate UNI
EN 12919:2001|maggiori di 5 l/min. Requisiti e metodi di prova. Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato
a Roma, addi' 2 febbraio 2002 CIAMPI Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro
degli affari esteri Buttiglione,
Ministro per le politiche comunitarie Maroni, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali Sirchia,
Ministro della salute Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Castelli, Ministro della giustizia Frattini,
Ministro per la funzione pubblica Marzano, Ministro delle attivita'
produttive Visto,
il Guardasigilli: Castelli
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