DIRETTIVA
2002/44/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del
25 giugno 2002
sulle
prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei
lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima
direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE)
IL
PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il
trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 137,
paragrafo 2,
vista la
proposta della Commissione[1],
presentata previa consultazione del Comitato consultivo per la sicurezza,
l’igiene e la protezione della salute sul luogo di lavoro,
visto il
parere del Comitato economico e sociale[2],
previa
consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando
secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato[3],
visto il progetto comune approvato dal Comitato di conciliazione l’8 aprile
2002,
considerando
quanto segue:
(1) In
base al trattato il Consiglio può adottare, mediante direttive, prescrizioni
minime per promuovere il miglioramento, in particolare dell’ambiente di
lavoro, al fine di garantire un miglior livello di protezione della sicurezza e
della salute dei lavoratori. È necessario che le direttive summenzionate
evitino di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici tali da
ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese.
(2) La
comunicazione della Commissione sul suo programma d’azione per l’attuazione
della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori prevede
la definizione di prescrizioni minime di sanità e di sicurezza relative
all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici. Nel
settembre 1990 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione su questo
programma d’azione[4]
che invita in particolare la Commissione a elaborare una direttiva specifica nel
campo dei rischi legati al rumore e alle vibrazioni nonché a qualsiasi altro
agente fisico sul luogo di lavoro.
(3) È
necessario, come primo passo, introdurre misure di protezione dei lavoratori
contro i rischi derivanti dalle vibrazioni, a causa degli effetti di queste
sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, segnatamente i disturbi
muscolo-scheletrici, neurologici e vascolari. Tali misure mirano non solo ad
assicurare la salute e la sicurezza di ciascun lavoratore considerato
individualmente ma anche a creare per tutti i lavoratori della Comunità una
piattaforma minima di protezione che eviti le possibili distorsioni di
concorrenza.
(4) La
presente direttiva stabilisce prescrizioni minime, il che lascia agli Stati
membri la facoltà di mantenere o di adottare disposizioni più favorevoli in
materia di protezione dei lavoratori, segnatamente la fissazione di valori
inferiori per il valore giornaliero che fa scattare l’azione o il valore
limite giornaliero d’esposizione alle vibrazioni. L’attuazione della
presente direttiva non può giustificare un regresso rispetto alla situazione
esistente in ciascun Stato membro.
(5) È
necessario che un sistema di protezione contro le vibrazioni si limiti a
definire, senza entrare inutilmente nel dettaglio, gli obiettivi da raggiungere,
i principi da rispettare e le grandezze fondamentali da utilizzare onde
consentire agli Stati membri di applicare le prescrizioni minime in modo
equivalente.
(6) La
riduzione dell’esposizione alle vibrazioni è realizzata in maniera più
efficace attraverso l’applicazione di provvedimenti di prevenzione fin dalla
progettazione dei posti e dei luoghi di lavoro, nonché attraverso la scelta
delle attrezzature, dei procedimenti e dei metodi di lavoro, allo scopo di
ridurre in via prioritaria i rischi alla fonte. Disposizioni relative alle
attrezzature e ai metodi di lavoro contribuiscono quindi alla protezione dei
lavoratori che ne fanno uso.
(7) È
necessario che i datori di lavoro si adeguino ai progressi tecnici e alle
conoscenze scientifiche per quanto riguarda i rischi derivanti
dall’esposizione alle vibrazioni, in vista del miglioramento della
protezionedella sicurezza e della salute dei lavoratori.
(8) Per
i settori della navigazione marittima e aerea, nell’attuale stato della
tecnica, non è possibile rispettare in tutti i casi i valori limite di
esposizione relativi alle vibrazioni trasmesse al corpo intero. Vanno pertanto
previste possibilità di deroga debitamente giustificate.
(9) Poiché
la presente direttiva è una direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16,
paragrafo 1 della direttiva 89/391/ CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989,
concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro[5],
quest’ultima si applica al settore dell’esposizione dei lavoratori alle
vibrazioni, fatte salve disposizioni più rigorose e/o specifiche contenute
nella presente direttiva.
(10) La
presente direttiva costituisce un elemento concreto nel quadro della
realizzazione della dimensione sociale del mercato interno.
(11) Le
misure necessarie per l’attuazione della presente direttiva sono adottate
secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante
modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla
Commissione[6],
HANNO
ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
SEZIONE I
DISPOSIZIONI
GENERALI
Articolo
1
Obiettivo
e ambito di applicazione
1. La
presente direttiva, che è la sedicesima direttiva particolare a norma
dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, fissa le
prescrizioni minime in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi per
la salute e la sicurezza che derivano, o possono derivare, dall’esposizione a
vibrazioni meccaniche.
2. Le
prescrizioni della presente direttiva si applicano alle attività in cui i
lavoratori sono esposti o possono essere esposti a rischi derivanti da
vibrazioni meccaniche durante il lavoro.
3. La
direttiva 89/391/CEE si applica integralmente al settore definito nel paragrafo
1, salve le disposizioni più rigorose e/o specifiche contenute nella presente
direttiva.
Articolo
2
Definizioni
Ai fini
della presente direttiva, si intende per:
a) «vibrazioni
trasmesse al sistema mano-braccio»: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse
al sistema mano-braccio nell’uomo, comportano un rischio per la salute e la
sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari,
neurologici o muscolari;
b) «vibrazioni
trasmesse al corpo intero»: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo
intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in
particolare lombalgie e traumi del rachide.
Articolo
3
Valori
limite di esposizione e valori di esposizione che fanno scattare l’azione
1. Per le
vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio:
a) il
valore limite giornaliero di esposizione normalizzato a un periodo di
riferimento di 8 ore è fissato a 5 m/s2;
b) il
valore giornaliero di esposizione che fa scattare l’azione normalizzato a un
periodo di riferimento di 8 ore è fissato a 2,5 m/s2.
L’esposizione
dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio è valutata o
misurata in base alle disposizioni di cui all’allegato, parte A, punto 1.
2. Per le
vibrazioni trasmesse al corpo intero:
a) il
valore limite giornaliero di esposizione normalizzato a un periodo di
riferimento di 8 ore è fissato a 1,15 m/s2 oppure,
a seconda della scelta dello Stato membro, a un valore della dose di vibrazioni
di 21 m/s1,75;
b) il
valore giornaliero di esposizione che fa scattare l’azione normalizzato a un
periodo di riferimento di 8 ore è fissato a 0,5 m/s2, oppure, a seconda della scelta dello Stato membro, a un
valore della dose di vibrazioni di 9,1 m/s1,75.
L’esposizione
dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al corpo intero è valutata o misurata
in base alle disposizioni di cui all’allegato parte B, punto 1.
SEZIONE
II
OBBLIGO
DEI DATORI DI LAVORO
Articolo
4
Identificazione
e valutazione dei rischi
1.
Nell’assolvere gli obblighi definiti all’articolo 6, paragrafo 3, e
all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro
valuta e, se del caso, misura i livelli di vibrazioni meccaniche cui i
lavoratori sono esposti. La misurazione è effettuata conformemente al punto 2,
rispettivamente della parte A o B dell’allegato della presente direttiva.
2. Il
livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche può essere valutato mediante
l’osservazione delle condizioni di lavoro particolari e il riferimento ad
appropriate informazioni sulla probabile entitàdelle vibrazioni per le
attrezzature o i tipi di attrezzature in particolari condizioni di uso, incluse
le informazioni fornite in materia dal costruttore delle attrezzature. Questa
operazione va distinta dalla misurazione, che richiede l’impiego di
attrezzature specifiche e di una metodologia appropriata.
3. La
valutazione e la misurazione di cui al paragrafo 1 devono essere programmate ed
effettuate a intervalli idonei da servizi competenti tenendo conto,
segnatamente, delle disposizioni relative alle competenze richieste (persone o
servizi) di cui all’articolo 7 della direttiva 89/391/CEE. I dati ottenuti
dalla valutazione e/o dalla misurazione del livello di esposizione alle
vibrazioni meccaniche vengono conservati in forma idonea a consentirne la
successiva consultazione.
4. A
norma dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 89/391/CEE, il datore di
lavoro, in occasione della valutazione dei rischi, presta particolare attenzione
ai seguenti elementi:
a) il
livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a
vibrazioni intermittenti e a urti ripetuti;
b) i
valori limite di esposizione e i valori di esposizione che fanno scattare
l’azione specificati nell’articolo 3 della presente direttiva;
c) gli
eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori a rischio
particolarmente esposti;
d) gli
eventuali effetti indiretti sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da
interazioni tra le vibrazioni meccaniche e l’ambiente di lavoro o altre
attrezzature;
e) le
informazioni fornite dal costruttore dell’attrezzatura di lavoro a norma delle
pertinenti direttive comunitarie in materia;
f)
l’esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di
esposizione alle vibrazioni meccaniche;
g) il
prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero
al di là delle ore lavorative, sotto la responsabilità del datore di lavoro;
h)
condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature;
i) per
quanto possibile, informazioni adeguate ottenute dalla sorveglianza sanitaria,
comprese le informazioni pubblicate.
5. Il
datore di lavoro deve essere in possesso di una valutazione dei rischi a norma
dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 89/391/CEE e
precisare quali misure devono essere adottate a norma degli articoli 5 e 6 della
presente direttiva.La valutazione dei rischi è riportata su un supporto
appropriato, conformemente alle legislazioni e alle prassi nazionali; può
includere una giustificazione del datore di lavoro che la natura e l’entità
dei rischi connessi con le vibrazioni meccaniche rendono non necessaria una
valutazione maggiormente dettagliata dei rischi. La valutazione dei rischi è
costantemente aggiornata, in particolare se vi sono stati notevoli mutamenti in
seguito ai quali essa potrebbe risultare superata, oppure quando i risultati
della sorveglianza sanitaria lo rendono necessario.
Articolo
5
Disposizioni
miranti a escludere o a ridurre l’esposizione
1.
Tenendo conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure per
controllare il rischio alla fonte, i rischi derivanti dall’esposizione alle
vibrazioni meccaniche sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo.
La
riduzione di tali rischi si basa sui principi generali di prevenzione di cui
all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 89/391/CEE.
2. In
base alla valutazione dei rischi di cui all’articolo 4, quando i valori di
esposizione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2,
lettera b), sono superati, il datore di lavoro elabora e applica un programma di
misure tecniche e/o organizzative, volte a ridurre al minimo l’esposizione
alle vibrazioni meccaniche e i rischi che ne conseguono, considerando in
particolare:
a) altri
metodi di lavoro che richiedono una minore esposizione a vibrazioni meccaniche;
b) la
scelta di attrezzature di lavoro adeguate concepite nel rispetto dei principi
ergonomici e producono, tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor livello
possibile di vibrazioni;
c) la
fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate
dalle vibrazioni, per esempio sedili che attenuano efficacemente le vibrazioni
trasmesse al corpo intero e maniglie che riducano la vibrazione trasmessa al
sistema braccio-mano;
d)
adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di
lavoro e dei sistemi sul luogo di lavoro;
e) la
progettazione e l’assetto dei luoghi e dei posti di lavoro;
f)
l’adeguata informazione e formazione per insegnare ai lavoratori ad utilizzare
correttamente e in modo sicuro le attrezzature di lavoro, riducendo così al
minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche;
g) la
limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione;
h) orari
di lavoro appropriati, con adeguati periodi di riposo;
i) la
fornitura, ai lavoratori esposti, di indumenti per la protezione dal freddo e
dall’umidità.
3. In
ogni caso i lavoratori non sono esposti a valori superiori al valore limite di
esposizione.
Allorché,
nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione delle
disposizioni di cui alla presente direttiva, il valore limite di esposizione è
stato superato, il datore di lavoro
adotta
misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto del valore limite di
esposizione; esso individua le cause del superamento del valore limite di
esposizione e adatta di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per
evitare un nuovo superamento.
4. A
norma dell’articolo 15 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro adatta
le misure di cui al presente articolo alle esigenze dei lavoratori a rischio
particolarmente esposti.
Articolo
6
Informazione
e formazione dei lavoratori
Fatti
salvi gli articoli 10 e 12 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro
garantisce che i lavoratori esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche
sul luogo di lavoro e/o i loro rappresentanti ricevano informazioni e una
formazione in relazione al risultato della valutazione dei rischi di cui
all’articolo 4, paragrafo 1, della presente direttiva, con particolare
riguardo
a) alle
misure adottate in applicazione della presente direttiva volte a eliminare o a
ridurre al minimo i rischi derivanti dalle vibrazioni meccaniche;
b) ai
valori limite di esposizione e ai valori di esposizione che fanno scattare
l’azione;
c) ai
risultati delle valutazioni e misurazioni delle vibrazioni meccaniche effettuate
in applicazione dell’articolo 4 della presente direttiva e alle potenziali
lesioni derivanti dalle attrezzature di lavoro utilizzate;
d) all’utilitàe
ai mezzi impiegati per individuare e segnalare sintomi di lesioni;
e) alle
circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria;
f) alle
procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l’esposizione a vibrazioni
meccaniche.
Articolo
7
Consultazione
e partecipazione dei lavoratori
La
consultazione e la partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti
hanno luogo a norma dell’articolo 11 della direttiva
89/391/CEE
sulle materie oggetto della presente direttiva.
SEZIONE
III
DISPOSIZIONI
VARIE
Articolo
8
Sorveglianza
sanitaria
1. Fatto
salvo l’articolo 14 della direttiva 89/391/CEE, gli Stati membri adottano le
misure necessarie per garantire l’adeguata sorveglianza sanitaria, dei
lavoratori in relazione all’esito della valutazione dei rischi di cui
all’articolo 4, paragrafo 1, della presente direttiva allorché ne risulti un
rischio per la loro salute. Dette misure, compresi i requisiti specificati per
la documentazione medica e la relativa disponibilità, sono introdotte in base
alle legislazioni e/o prassi nazionali.
La
sorveglianza sanitaria, i cui risultati sono considerati ai fini
dell’applicazione di misure preventive sullo specifico luogo di lavoro, è
tesa alla prevenzione e alla diagnosi precoce di ogni danno connesso
all’esposizione a vibrazioni meccaniche. Talesorveglianza è appropriata
quando:
—
l’esposizione dei lavoratori alle vibrazioni è tale da rendere possibile
l’individuazione di un nesso tra l’esposizione in questione e una malattia
identificabile o a effetti nocivi perla salute,
— è
probabile che la malattia o gli effetti sopraggiungano nelle particolari
condizioni di lavoro del lavoratore,
—
esistono tecniche sperimentate che consentono di individuare la malattia o gli
effetti nocivi per la salute.
In ogni
caso i lavoratori esposti ad un livello di vibrazioni meccaniche superiore ai
valori di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera
b), hanno diritto ad essere sottoposti a sorveglianza sanitaria adeguata.
2. Gli
Stati membri prendono le misure atte a garantire che per ciascun lavoratore
sottoposto a sorveglianza sanitaria a norma del paragrafo 1 sia tenuta e
aggiornata una documentazione sanitaria individuale. La documentazione sanitaria
contiene un sommario dei risultati della sorveglianza sanitaria effettuata. Essa
è conservata in una forma idonea, che ne consenta la successiva consultazione,
nel rispetto del segreto medico.
Su
richiesta è fornita alle autorità competenti copia della documentazione
appropriata. Il singolo lavoratore ha accesso, su richiesta, alla documentazione
sanitaria che lo riguarda personalmente.
3. Nel
caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli che un lavoratore soffre di una
malattia o affezione identificabile che un medico o uno specialista di medicina
del lavoro attribuisce all’esposizione a vibrazioni meccaniche sul luogo di
lavoro:
a) il
medico o altra persona debitamente qualificata comunica al lavoratore i
risultati che lo riguardano personalmente. Egli riceve in particolare le
informazioni e i pareri relativi al controllo sanitario cui dovrà sottoporsi
nel periodo successivo all’esposizione;
b) il
datore di lavoro è informato di tutti i dati significativi emersi dalla
sorveglianza sanitaria tenendo conto del segreto medico;
c) il
datore di lavoro:
—
sottopone a revisione la valutazione dei rischi effettuata a norma
dell’articolo 4,
—
sottopone a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi a
norma dell’articolo 5,
— tiene
conto del parere dello specialista di medicina del lavoro o di altra persona
adeguatamente qualificata, ovvero dell’autorità competente, nell’attuazione
delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio a norma
dell’articolo 5, compresa la possibilità di assegnare il lavoratore ad
attività alternative che non comportano rischio di ulteriore esposizione,
—
organizza una sorveglianza sanitaria continua e prende misure affinché sia
riesaminato lo stato di salute di tutti gli altri lavoratori che hanno subito
un’esposizione simile. In tali casi il medico competente o lo specialista di
medicina del lavoro, ovvero l’autorità competente, può proporre che i
soggetti esposti siano sottoposti a esame medico.
Articolo
9
Periodo
transitorio
Per
quanto riguarda l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 5,
paragrafo 3, gli Stati membri, previa consultazione delle due parti
dell’industria conformemente alla legislazione o alla prassi nazionale, hanno
la facoltà di prevedere un periodo transitorio massimo di 5 anni a decorrere
dal 6 luglio 2005 allorché sono utilizzate attrezzature di lavoro messe a
disposizione dei lavoratori anteriormente al 6 luglio 2007 e che, tenuto conto
dei più recenti progressi tecnici e/o dell’applicazione delle misure
organizzative, non consentono di rispettare i valori limite di esposizione.
Quanto alle attrezzature utilizzate nei settori agricolo e forestale gli Stati
membri possono allungare di 4 anni il periodo transitorio massimo.
Articolo
10
Deroghe
1. Nel
rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute
dei lavoratori, gli Stati membri, per i settori della navigazione marittima e
aerea, in circostanze debitamente giustificate, possono derogare all’articolo
5, paragrafo 3, per quanto riguarda le vibrazioni trasmesse al corpo intero,
qualora, tenuto conto dello stato della tecnica e delle caratteristiche
specifiche dei luoghi di lavoro, non sia possibile rispettare i valori limite
d’esposizione nonostante l’applicazione di misure tecniche e/o
organizzative.
2. Nel
caso di attività lavorative in cui l’esposizione di un lavoratore alle
vibrazioni meccaniche è abitualmente inferiore ai valori di esposizione di cui
all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera b), ma varia
sensibilmente da un momento all’altro e può occasionalmente superare il
valore limite di esposizione, gli Stati membri possono altresì concedere
deroghe all’articolo 5, paragrafo 3. Tuttavia, il valore medio
dell’esposizione calcolata su un periodo di 40 ore deve restare inferiore al
valore limite di esposizione ed elementi probanti devono dimostrare che i rischi
derivanti dal tipo di esposizione cui è sottoposto il lavoratore sono inferiori
a quelli derivanti da un livello di esposizione corrispondente al valore limite.
3. Le
deroghe di cui ai paragrafi 1 e 2 sono concesse dagli Stati membri in seguito
alla consultazione delle parti sociali conformemente alle legislazioni e prassi
nazionali. Tali deroghe sono subordinate a condizioni che garantiscano, tenuto
conto delle circostanze particolari, che saranno ridotti al minimo i rischi che
ne risultano e che i lavoratori interessati beneficeranno di un controllo
sanitario rafforzato. Le deroghe in questione costituiscono oggetto di un
riesame ogni quattro anni e sono revocate non appena siano scomparse le
circostanze che le hanno giustificate.
4. Gli
Stati membri trasmettono alla Commissione ogni quattro anni un prospetto delle
deroghe di cui ai paragrafi 1 e 2, indicando le circostanze e i motivi precisi
che li inducono a concedere tali deroghe.
Articolo
11
Modifiche
tecniche
Le
modifiche di carattere strettamente tecnico dell’allegato, a causa:
a)
dell’adozione di direttive in materia di armonizzazione tecnica e di
normalizzazione riguardanti la progettazione, la costruzione, la fabbricazione o
la realizzazione di attrezzature e/o di luoghi di lavoro;
b) del
progresso tecnico, dell’evoluzione delle norme o specifiche europee
armonizzate più appropriate e delle nuove scoperte relative alle vibrazioni
meccaniche, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui
all’articolo 12, paragrafo 2.
Articolo
12
Comitato
1. La
Commissione è assistita dal comitato di cui all’articolo 17, paragrafo 2,
della direttiva 89/391/CEE.
2. Nei
casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli
articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE tenendo conto delle disposizioni
dell’articolo 8 della stessa.
Il
periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è
fissato a tre mesi.
3. Il
comitato adotta il proprio regolamento interno.
SEZIONE
IV
DISPOSIZIONI
FINALI
Articolo
13
Relazione
Ogni
cinque anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione
sull’applicazione pratica della presente direttiva, indicando le
considerazioni espresse dalle due parti dell’industria. La relazione contiene
una descrizione delle migliori prassi volte a prevenire le vibrazioni nocive per
la salute e delle modalità alternative in tema di organizzazione del lavoro,
nonché delle azioni intraprese dagli Stati membri in favore della circolazione
delle conoscenze su dette prassi.
Sulla
base di tali relazioni la Commissione effettua una valutazione complessiva
dell’attuazione della direttiva, anche sulla scorta della ricerca e delle
informazioni scientifiche, e informa il Parlamento europeo, il Consiglio, il
Comitato economico e sociale ed il Comitato consultivo per la sicurezza,
l’igiene e la tutela sul luogo di lavoro anche in merito alle eventuali
proposte di modifica.
Articolo
14
Recepimento
1. Gli
Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 6
luglio 2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi includono
inoltre un elenco, contenente i motivi dettagliati, delle disposizioni
transitorie che gli Stati membri hanno adottato a norma dell’articolo 9.
Quando
gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento
alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto
della pubblicazione ufficiale. Le modalitàdi tale riferimento sono decise dagli
Stati membri.
2. Gli
Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto
interno giàadottate o che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente
direttiva.
Articolo
15
Entrata
in vigore
La
presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee.
Articolo
16
Destinatari
Gli Stati
membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a
Lussemburgo, addì 25 giugno 2002.
Per il
Parlamento europeo
Il
Presidente
P. COX
Per il
Consiglio
Il
Presidente
J. MATAS
I PALOU
6.7.2002
L 177/17 Gazzetta ufficiale delle Comunitàeuropee IT
ALLEGATO
A. VIBRAZIONI
TRASMESSE AL SISTEMA MANO-BRACCIO
1. Valutazione
dell’esposizione
La
valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al sistema
mano-braccio si basa principalmente sul calcolo del valore dell’esposizione
giornaliera normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, A (8), calcolato
come radice quadrata della somma dei quadrati (valore totale) dei valori
quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre
assi ortogonali (ahwx,
ahwy,
ahwz)
conformemente ai capitoli 4 e 5 e all’allegato A della norma ISO 5349-1
(2001).
La
valutazione del livello di esposizione può essere effettuata grazie a una stima
basata sulle informazioni relative al livello di emissione delle attrezzature di
lavoro utilizzate, fornite dai fabbricanti di tali materiali e grazie
all’osservazione delle specifiche pratiche di lavoro, oppure attraverso una
misurazione.
2. Misurazione
Qualora
si proceda alla misurazione, conformemente all’articolo 4, paragrafo 1:
a) i
metodi utilizzati possono includere la campionatura, che deve essere
rappresentativa dell’esposizione di un lavoratore alle vibrazioni meccaniche
considerate; i metodi e le apparecchiature utilizzati devono essere adattati
alle particolari caratteristiche delle vibrazioni meccaniche da misurare, ai
fattori ambientali e alle caratteristiche dell’apparecchio di misurazione,
conformemente alla norma ISO 5349-2 (2001);
b) nel
caso di attrezzature che devono essere tenute con entrambe le mani, la
misurazione è eseguita su ogni mano. L’esposizione è determinata facendo
riferimento al più alto dei due valori; deve essere inoltre fornita
l’informazione relativa all’altra mano.
3. Interferenze
Le
disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera d), si applicano in
particolare nei casi in cui le vibrazioni meccaniche ostacolano il corretto uso
manuale dei comandi o la lettura degli indicatori.
4. Rischi
indiretti
Le
disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera d), si applicano in
particolare nei casi in cui le vibrazioni meccaniche incidono sulla stabilità
delle strutture o sulla buona tenuta delle giunzioni.
5. Attrezzature
di protezione individuale
Attrezzature
di protezione individuale contro le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio
possono contribuire al programma di misure di cui all’articolo 5, paragrafo 2.
B. VIBRAZIONI
TRASMESSE AL CORPO INTERO
1. Valutazione
dell’esposizione
La
valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni si basa principalmente
sul calcolo dell’esposizione giornaliera A (8) espressa come l’accelerazione
continua equivalente su 8 ore, calcolata come il più alto dei valori quadratici
medi o il più alto dei valori della dose di vibrazioni (VDV) delle
accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali (1,4awx, 1,4awy awz
per un lavoratore seduto o in piedi), conformemente ai
capitoli 5, 6 e 7, all’allegato A e all’allegato B della norma ISO 2631-1
(1997).
La
valutazione del livello di esposizione può essere effettuata grazie ad una
stima basata sulle informazioni relative al livello di emissione delle
attrezzature di lavoro utilizzate, fornite dai fabbricanti di tali materiali e
grazie all’osservazione delle specifiche pratiche di lavoro, oppure attraverso
una misurazione.
Gli Stati
membri hanno la facoltà, per quanto riguarda la navigazione marittima, di
prendere in considerazione solo le vibrazioni di frequenza superiore a 1 Hz.
2. Misurazione
Qualora
si proceda alla misurazione, conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, i
metodi utilizzati possono includere la campionatura, che dovrà essere
rappresentativa dell’esposizione di un lavoratore alle vibrazioni meccaniche
considerate. I metodi utilizzati devono essere adattati alle particolari
caratteristiche delle vibrazioni meccaniche da misurare, ai fattori ambientali e
alle caratteristiche dell’apparecchio di misurazione.
3. Interferenze
Le
disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera d), si applicano in
particolare nei casi in cui le vibrazioni meccaniche ostacolano il corretto uso
manuale dei comandi o la lettura degli indicatori.
4. Rischi
indiretti
Le
disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera d), si applicano in
particolare nei casi in cui le vibrazioni meccaniche incidono sulla stabilità
delle strutture o sulla buona tenuta delle giunzioni.
5. Estensione
dell’esposizione
Le
disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera g), si applicano in
particolare nei casi in cui, data la natura dell’attività svolta, un
lavoratore utilizza locali di riposo e ricreazione sotto la responsabilità del
datore di lavoro; tranne nei casi di forza maggiore, l’esposizione del corpo
intero alle vibrazioni in tali locali deve presentare un livello di esposizione
compatibile con le funzioni e condizioni di utilizzazione di tali locali.
[1] GU C 77 del 18.3.1993, pag. 12 eGU C 230 del 19.8.1994, pag. 3
[2] GU C 249 del 13.9.1993, pag. 28.
[3]Parere
del Parlamento europeo del 20 aprile 1994 (GU C 128 del 9.5.1994, pag. 146),
confermato il 16 settembre 1999 (GU C 54 del 25.2.2000, pag. 75), posizione
comune del Consiglio del 25 giugno 2001 (GU C 301 del 26.10.2001, pag. 1) e
decisione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2001 (non ancora pubblicata
nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Parlamento europeo del 25 aprile
2002 e decisione del Consiglio del 21 maggio 2002.
[4]GU C 260 del 15.10.1990, pag. 167
[5] GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.
[6] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.