DIRETTIVA
2001/45/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del
27 giugno 2001
che modifica la direttiva 89/655/CEE del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16,paragrafo 1,della direttiva 89/391/CEE)
(Testo
rilevante ai fini del SEE)
IL
PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto
il trattato che istituisce la Comunità europea,in particolare l'articolo
137,paragrafo 2,
vista
la proposta della Commissione,presentata previa consultazione del comitato
consultivo per la sicurezza,l'igiene e la tutela della salute sul luogo di
lavoro[1],
visto
il parere del Comitato economico e sociale[2],
previa
consultazione del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura di
cui all'articolo 251 del trattato[3],
considerando
quanto segue:
(1)L'articolo
137,paragrafo 2,del trattato prevede che il Consiglio possa adottare,mediante
direttiva,prescrizioni minime per promuovere il miglioramento,in particolare,
dell'ambiente di lavoro,al fine di garantire un più elevato livello di
protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori.
(2)A
norma dell'articolo precitato,tali direttive evitano di imporre vincoli
amministrativi,finanziari e giuridici tali da ostacolare la creazione e lo
sviluppo di piccole e medie imprese.
(3)Il
miglioramento della sicurezza,dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro
costituisce un obiettivo che non deve essere subordinato a considerazioni
meramente economiche.
(4)Il
rispetto delle prescrizioni minime volte a garantire un maggior livello di
salute e i sicurezza in caso di uso di attrezzature di lavoro messe a
disposizione per l'esecuzione di lavori temporanei in quota è essenziale per
salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori.
(5)Le
disposizioni adottate a norma dell'articolo 137,paragrafo 2,del trattato non
ostano a che uno Stato membro mantenga o introduca misure,compatibili con il
trattato, che prevedano una maggiore protezione delle condizioni di lavoro.
(6)I
lavori in quota possono esporre i lavoratori a rischi particolarmente elevati
per la loro salute e sicurezza,in particolare a rischi di caduta da luoghi di
lavoro in quota e a altri gravi infortuni sul lavoro,che rappresentano una
percentuale elevata del numero di infortuni,soprattutto per quanto riguarda
quelli mortali.
(7)I
lavoratori indipendenti e i datori di lavoro,qualora esercitino essi stessi
un'attività professionale e utilizzino personalmente attrezzature per
l'esecuzione di lavori temporanei in quota,possono pregiudicare la sicurezza e
la salute dei dipendenti.
(8)La
direttiva 92/57/CEE del Consiglio,del 24 giugno 1992,riguardante le prescrizioni
minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili
(ottava direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16,paragrafo 1,della
direttiva 89/391/CEE)[4],applicabile
ai cantieri temporanei o mobili,impone a tali categorie di persone l'obbligo di
rispettare tra l'altro l'articolo 4 e l'allegato I della direttiva 89/655/CEE[5].
(9)I
datori di lavoro che intendano far svolgere lavori temporanei in quota devono
scegliere attrezzature che offrano un'adeguata protezione contro i rischi di
caduta da luoghi di lavoro in quota.
(10)In
genere le misure di protezione collettiva contro le cadute offrono una
protezione migliore delle misure di protezione individuale.La scelta e l'uso di
attrezzature adeguate per ciascun cantiere specifico al fine di prevenire ed
eliminare i rischi dovrebbero essere integrati,se del caso,da un addestramento
specifico e a indagini ulteriori.
(11)Le
scale a pioli,i ponteggi e le funi sono le attrezzature più frequentemente
utilizzate per eseguire lavori temporanei in quota e,conseguentemente,la
sicurezza e la salute dei lavoratori che effettuano questo tipo di lavori
dipendono in particolare dall'uso corretto di tali attrezzature. Pertanto,devono
essere definite le modalità d'uso di tali attrezzature da parte dei lavoratori
in condizioni di massima sicurezza.Occorre quindi un'adeguata formazione
specifica dei lavoratori.
(12)La
presente direttiva costituisce il mezzo più appropriato per conseguire gli
obiettivi auspicati e non va al di là di quanto necessario per il
raggiungimento di tali obiettivi.
(13)La
presente direttiva costituisce un contributo concreto alla realizzazione della
dimensione sociale del mercato interno.
(14)È opportuno lasciare agli Stati membri la possibilità di valersi di un
periodo di transizione in considerazione dei problemi cui devono far fronte le
PMI,
HANNO
ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo
1
Il
testo allegato alla presente direttiva è aggiunto all'allegato II della
direttiva 89/655/CEE.
Articolo
2
1.Gli
Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative,regolamentari e
amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 19
luglio 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Gli
Stati membri hanno la facoltà,per quanto riguarda l'applicazione del punto 4
dell'allegato,di valersi di un periodo transitorio di due anni a decorrere dalla
data di cui al primo comma,in considerazione delle diverse particolarità
connesse all'applicazione pratica della presente direttiva,in particolare da
parte delle piccole e medie imprese.
2.Quando
gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento
alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto
della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise
dagli Stati membri.
3.Gli
Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto
interno che essi hanno già adottato o adottano nel settore disciplinato dalla
presente direttiva.
Articolo
3
La
presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee .
Articolo
4
Gli
Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto
a Lussemburgo,addì 27 giugno 2001.
Per
il Parlamento europeo
La Presidente
N.FONTAINE
Per
il Consiglio
Il Presidente
A.BOURGEOIS
Disposizioni relative all'uso delle attrezzature di lavoro messe a disposizione per l'esecuzione di lavori temporanei in quota
4.1.
Disposizioni generali
4.1.1.
Qualora,a norma dell'articolo 6 della direttiva 89/391/CEE e dell'articolo 3
della presente direttiva,lavori temporanei in quota non possano essere eseguiti
in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un
luogo idoneo allo scopo,devono essere scelte le attrezzature di lavoro più
idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure.Va data la priorità
alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione
individuale.Le dimensioni delle attrezzature di lavoro devono essere confacenti
alla natura dei lavori da eseguire nonché alle sollecitazioni prevedibili e
consentire una circolazione priva di rischi.
La
scelta del tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei
in quota deve essere fatta in rapporto alla frequenza di circolazione,al
dislivello e alla durata dell'impiego.Il sistema di accesso adottato deve
consentire l'evacuazione in caso di pericolo imminente.Il passaggio da un
sistema di accesso a piattaforme, impalcati,passerelle e viceversa non deve
comportare rischi ulteriori di caduta.
4.1.2. L'impiego di una scala a pioli quale posto di lavoro in quota deve essere limitato ai casi in cui,tenuto conto del punto 4.1.1,l'impiego di altre attrezzature di lavoro più sicure non risulti giustificato a causa del limitato livello di rischio e a motivo della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che il datore di lavoro non può modificare.
4.1.3.
L'impiego di sistemi di accesso e i posizionamento mediante funi è ammesso
soltanto in circostanze in cui, secondo la valutazione del rischio,risulta che
il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza e l'impiego di
un'altra attrezzatura di lavoro più sicura non è giustificato.
Tenendo
conto della valutazione dei rischi e in particolare in funzione della durata dei
lavori e dei vincoli di carattere ergonomico,deve essere previsto un sedile
munito di appositi accessori.
4.1.4.
In funzione del tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai punti
precedenti devono essere individuate le misure atte a minimizzare i rischi per i
lavoratori insiti nelle attrezzature in questione.Se del caso,deve essere
prevista l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute.Tali
dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da
evitare o a arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e a prevenire, per
quanto possibile,eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione
collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti
in cui sono presenti scale a pioli o a gradini.
4.1.5.
Quando l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l'eliminazione
temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute,devono
essere adottate misure di sicurezza equivalenti ed efficaci.Il lavoro non può
essere eseguito senza l'adozione preliminare di tali misure.Una volta terminato
definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare,i
dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere
ripristinati.
4.1.6. I lavori temporanei in quota possono essere effettuati soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.
4.2.
Disposizioni specifiche relative all'impiego delle scale a pioli
4.2.1.
Le scale a pioli devono essere sistemate in modo da garantire la loro stabilità
durante l'impiego.Le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto
stabile,resistente,di dimensioni adeguate e immobile,affinché i pioli restino
in posizione orizzontale.Le scale a pioli sospese devono essere agganciate in
modo sicuro e,ad eccezione delle scale a funi,in maniera tale da evitare
spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione.
4.2.2.
Lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili,durante il loro uso,deve
essere impedito o con fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti o
con qualsiasi dispositivo antiscivolo o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione
di efficacia equivalente.Le scale a pioli usate per l'accesso devono essere tali
da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso,a meno che altri
dispositivi permettano una presa sicura.Le scale a pioli composte da più
elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in modo che sia
garantito il fermo reciproco dei vari elementi.Le scale a pioli mobili devono
essere fissate stabilmente prima che vi si possa accedere.
4.2.3.
Le scale a pioli devono essere utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di
disporre in qualsiasi momento di un appoggio e i una presa sicuri.In particolare
il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve precludere una presa
sicura.
4.3.
Disposizioni specifiche relative all'impiego dei ponteggi
4.3.1. Qualora la relazione di calcolo del ponteggio scelto non sia disponibile o le configurazioni strutturali previste non siano da essa contemplate,si dovrà procedere ad un calcolo di resistenza e i stabilità,tranne nel caso in cui l'assemblaggio del ponteggio rispetti una configurazione tipo generalmente riconosciuta.
4.3.2.
In funzione della complessità del ponteggio scelto,il personale competente deve
redigere un piano di montaggio, uso e smontaggio.Tale piano può assumere la
forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da progetti
particolareggiati per gli elementi speciali costituenti il ponteggio.
4.3.3.
Occorre evitare il rischio di scivolamento degli elementi di appoggio di un
ponteggio o tramite fissaggio su una superficie di appoggio o con un dispositivo
antiscivolo oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente e le
superfici portanti devono avere una capacità sufficiente.La stabilità del
ponteggio deve essere garantita.
Dispositivi
appropriati devono impedire lo spostamento involontario dei ponteggi su ruote
durante l'esecuzione dei lavori in quota.
4.3.4.
Le dimensioni,la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio devono
essere idonee alla natura del lavoro da eseguire,nonché adeguate ai carichi da
sopportare e consentire un'esecuzione dei lavori e una circolazione sicure.Gli
impalcati dei ponteggi devono essere montati in modo che gli elementi componenti
non possano spostarsi durante il normale uso.Nessuno spazio vuoto pericoloso
deve essere presente fra gli elementi che costituiscono gli impalcati e i
dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute.
4.3.5.
Qualora alcune parti di un ponteggio non siano pronte per l'uso,in particolare
durante le operazioni di montaggio,smontaggio o trasformazione,queste parti
devono essere debitamente evidenziate ricorrendo alla segnaletica di
avvertimento di pericolo generico ai sensi delle disposizioni nazionali di
recepimento della direttiva 92/58/CEE e devono essere debitamente delimitate con
elementi materiali che impediscono l'accesso alla zona di pericolo.
4.3.6.
I ponteggi devono essere montati,smontati o radicalmente modificati soltanto
sotto la supervisione di una persona competente e a lavoratori che abbiano
ricevuto,a norma dell'articolo 7,una formazione adeguata e mirata alle
operazioni previste,rivolta a rischi specifici,in particolare in materia di:
a)comprensione
del piano di montaggio,smontaggio o trasformazione del ponteggio in questione;
b)sicurezza
durante le operazioni di montaggio,smontaggio o trasformazione del ponteggio in
questione;
c)misure
di prevenzione dei rischi di caduta di persone o i oggetti;
d)misure
di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche
pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio in questione;
e)condizioni
di carico ammissibile;
f)qualsiasi
altro rischio che le suddette operazioni di montaggio,smontaggio o
trasformazione possono comportare.
La
persona addetta alla supervisione e i lavoratori interessati devono avere a
disposizione il piano di montaggio e di smontaggio di cui al punto
4.3.2,comprese eventuali istruzioni ivi contenute.
4.4.
Disposizioni specifiche concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di
posizionamento mediante funi
L'impiego
di sistemi di accesso e i posizionamento mediante funi deve avvenire alle
seguenti condizioni:
a)il
sistema deve comprendere almeno due funi ancorate separatamente,una per
l'accesso,la discesa e il sostegno (fune di lavoro)e l'altra con funzione di
dispositivo ausiliario (fune di sicurezza);
b)i
lavoratori devono essere dotati e fare uso di un'adeguata imbracatura di
sostegno che li colleghi alla fune di sicurezza;
c)la
fune di lavoro dev'essere munita di meccanismi sicuri di ascesa e discesa e dev'essere
dotata di un sistema autobloccante volto a evitare la caduta nel caso in cui
l'utilizzatore perda il controllo dei propri movimenti. La fune di sicurezza
deve essere munita di un dispositivo mobile contro le cadute che segue gli
spostamenti del lavoratore;
d)gli
attrezzi ed altri accessori che devono essere utilizzati dai lavoratori devono
essere agganciati alla loro imbracatura di sostegno o al sedile o a altro
strumento idoneo;
e)i
lavori devono essere programmati e sorvegliati in modo adeguato,onde poter
immediatamente soccorrere il lavoratore in caso di necessità;
f)i
lavoratori interessati devono ricevere,a norma dell'articolo 7,una formazione
adeguata e mirata in relazione alle operazioni previste,in particolare in
materia di procedure di salvataggio.
In circostanze eccezionali in cui,tenuto conto della valutazione dei rischi,l'uso di una seconda fune renderebbe il lavoro più pericoloso,potrà essere ammesso l'uso di un'unica fune a condizione che siano state adottate misure adeguate per garantire la sicurezza conformemente alle legislazioni e/o pratiche nazionali.»
[1] GU C 247 E del 31.8.1999, pag. 23 e GU C 62 E del 27.2.2001, pag. 113.
[2] GU C 138 del 18.5.1999, pag. 30
[3] Parere del parlamento europeo del 21 settembre 2000 (GU C 146 del 17.5.2001, pag. 78), posizione comune del Consiglio del 23 marzo 2001 (GU C 142 del 15.5.2001, pag. 16) e decisione del Parlamento europeo del 14 giugno 2001.
[4] GU L 245 del 26.8.1992, pag. 6.
[5] GU L 393 del 30.12.1989, pag. 1.