IL MINISTRO DELLA SALUTE IL
MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visti gli articoli 12, comma 1, lettere b) e c) e l'articolo 15, comma 3
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, che demanda ai Ministri della sanita', del lavoro e della
previdenza sociale, della funzione pubblica e dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, il compito di individuare le caratteristiche minime
delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e
la sua formazione, in relazione alla natura dell'attivita', al numero dei
lavoratori occupati e ai fattori di rischio;
Visto l'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la
determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17,
commi 3 e 4;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 15 maggio 1992, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 1992, concernente i criteri ed
i requisiti per la codificazione degli interventi di emergenza;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni;
Visto l'atto di intesa tra Stato e Regioni recante l'approvazione delle
linee guida sul sistema di emergenza sanitaria dell'11 aprile 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 1996;
Sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli
infortuni e l'igiene del lavoro, di cui all'articolo 26 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanita';
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2001;
Adottano il seguente regolamento:
Art. 1.
Classificazione delle aziende
1. Le aziende ovvero le unita' produttive sono classificate, tenuto conto
della tipologia di attivita' svolta, del numero dei lavoratori occupati e
dei fattori di rischio, in tre gruppi.
Gruppo A:
I) Aziende o unita' produttive con attivita' industriali, soggette
all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2, del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e
laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attivita' minerarie
definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in
sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956,
n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
II) Aziende o unita' produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o
riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di
inabilita' permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle
statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al
31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;
III) Aziende o unita' produttive con oltre cinque lavoratori a tempo
indeterminato del comparto dell'agricoltura.
Gruppo B:
aziende o unita' produttive con tre o piu' lavoratori che non rientrano nel
gruppo A.
Gruppo C:
aziende o unita' produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel
gruppo A.
2. Il datore di lavoro, sentito il medico competente, ove previsto,
identifica la categoria di appartenenza della propria azienda od unita'
produttiva e, solo nel caso appartenga al gruppo A, la comunica all'Azienda
Unita' Sanitaria Locale competente sul territorio in cui si svolge l'attivita'
lavorativa, per la predisposizione degli interventi di emergenza del caso.
Se l'azienda o unita' produttiva svolge attivita' lavorative comprese in
gruppi diversi, il datore di lavoro deve riferirsi all'attivita' con indice
piu' elevato.
Art. 2.
Organizzazione di pronto soccorso
1. Nelle aziende o unita' produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore
di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:
a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro,
adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile
con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata
nell'allegato 1, che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base
dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico
competente, ove previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio
Sanitario Nazionale, e della quale sia costantemente assicurata, la
completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti;
b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di
emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
2. Nelle aziende o unita' produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve
garantire le seguenti attrezzature:
a) pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro,
adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione
minima indicata nell'allegato 2, che fa parte del presente decreto, da
integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, della quale
sia costantemente assicurata, in collaborazione con il medico competente,
ove previsto, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi
contenuti;
b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di
emergenza del Servizio Sanitario Nazionale;
3. Il contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso e del pacchetto di
medicazione, di cui agli allegati 1 e 2, e' aggiornato con decreto dei
Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali tenendo conto
dell'evoluzione tecnico-scientifica.
4. Nelle aziende o unita' produttive di gruppo A, anche consorziate, il
datore di lavoro, sentito il medico competente, quando previsto, oltre alle
attrezzature di cui al precedente comma 1, e' tenuto a garantire il raccordo
tra il sistema di pronto soccorso interno ed il sistema di emergenza
sanitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo
1992 e successive modifiche.
5. Nelle aziende o unita' produttive che hanno lavoratori che prestano la
propria attivita' in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unita'
produttiva, il datore di lavoro e' tenuto a fornire loro il pacchetto di
medicazione di cui all'allegato 2, che fa parte del presente decreto, ed un
mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l'azienda al fine di
attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario
Nazionale.
Art. 3.
Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso
1. Gli addetti al pronto soccorso, designati ai sensi dell'articolo 12,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono
formati con istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di
primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto
soccorso.
2. La formazione dei lavoratori designati e' svolta da personale medico, in
collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio
Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della parte pratica della formazione
il medico puo' avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o
di altro personale specializzato.
3. Per le aziende o unita' produttive di gruppo A i contenuti e i tempi
minimi del corso di formazione sono riportati nell'allegato 3, che fa parte
del presente decreto e devono prevedere anche la trattazione dei rischi
specifici dell'attivita' svolta.
4. Per le aziende o unita' produttive di gruppo B e di gruppo C i contenuti
ed i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell'allegato 4,
che fa parte del presente decreto.
5. Sono validi i corsi di formazione per gli addetti al pronto soccorso
ultimati entro la data di entrata in vigore del presente decreto. La
formazione dei lavoratori designati andra' ripetuta con cadenza triennale
almeno per quanto attiene alla capacita' di intervento pratico.Art. 4.
Attrezzature minime per gli interventi di pronto soccorso
1. Il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, ove
previsto, sulla base dei rischi specifici presenti nell'azienda o unita'
produttiva, individua e rende disponibili le attrezzature minime di
equipaggiamento ed i dispositivi di protezione individuale per gli addetti
al primo intervento interno ed al pronto soccorso.
2. Le attrezzature ed i dispositivi di cui al comma 1 devono essere
appropriati rispetto ai rischi specifici connessi all'attivita' lavorativa
dell'azienda e devono essere mantenuti in condizioni di efficienza e di
pronto impiego e custoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile.
Art. 5.
Abrogazioni
Il decreto ministeriale del 2 luglio 1958 e' abrogato.
Art. 6.
Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Roma, 15 luglio 2003
Il Ministro della salute Sirchia
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni
Il Ministro per la funzione pubblica Mazzella
Il Ministro delle attivita' produttive Marzano
Allegato 1
CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
Guanti sterili monouso (5 paia).
Visiera paraschizzi
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).
Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3).
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).
Teli sterili monouso (2).
Pinzette da medicazione sterili monouso (2).
Confezione di rete elastica di misura media (1).
Confezione di cotone idrofilo (1).
Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2).
Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).
Un paio di forbici.
Lacci emostatici (3).
Ghiaccio pronto uso (due confezioni).
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).
Termometro.
Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.
Allegato 2
CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE
Guanti sterili monouso (2 paia).
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1).
Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1).
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1).
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3).
Pinzette da medicazione sterili monouso (1).
Confezione di cotone idrofilo (1).
Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1).
Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1).
Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1).
Un paio di forbici (1).
Un laccio emostatico (1).
Confezione di ghiaccio pronto uso (1).
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1). Istruzioni sul
modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa
del servizio di emergenza.
Allegato 3
Allegato 4 |