Verbale di accordo
interfederale inerente
all’applicazione del d.lgs. 19 settembre
1994, n. 626.
Il
giorno 1 del mese di Marzo
dell’anno 1996
la FEDERAMBIENTE
e
la
F.P.-C.G.I.L., la F.I.T.-C.I.S.L. e la U.I.L.-Trasporti
visto
il decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626 che in
tema di rappresentanza dei lavoratori per gli aspetti riguardanti la
sicurezza e la
salute sul
luogo di
lavoro demanda alla
contrattazione collettiva
la definizione
di alcuni
aspetti applicativi;
considerato
che le
parti intendono
dare attuazione
alla definizione di tali
aspetti applicativi,
tenendo conto degli
orientamenti partecipativi
che hanno
ispirato le
direttive comunitarie;
ritenuto
che la logica che fonda i rapporti
tra le parti nella materia
intende superare posizioni di conflittualità ed ispirarsi a criteri di
partecipazione;
Il
giorno 20 del mese di Marzo
dell’anno 1996
la FEDERAMBIENTE
e
la
F.I.A.D.E.L. - C.I.S.A.L.
visto
il decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626 che in
tema di rappresentanza dei lavoratori per gli aspetti riguardanti la
sicurezza e la
salute sul
luogo di
lavoro demanda alla
contrattazione collettiva
la definizione
di alcuni
aspetti applicativi;
considerato
che le
parti intendono
dare attuazione
alla definizione di tali
aspetti applicativi,
tenendo conto degli
orientamenti partecipativi
che hanno
ispirato le
direttive comunitarie;
ritenuto
che la logica che fonda i rapporti
tra le parti nella materia
intende superare posizioni di conflittualità ed ispirarsi a criteri di
partecipazione;
convengono
quanto segue:
PARTE PRIMA
1. Il rappresentante per la sicurezza
Entro
30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, le parti aziendali si
incontreranno per promuovere iniziative, con
le modalità di seguito indicate,
per la
identificazione della
rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.
Il
numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza viene come di seguito
definito:
—
Aziende fino a 200 dipendenti: 1 rappresentante;
—
Aziende da 201 a 1000 dipendenti: 3 rappresentanti;
—
Aziende oltre i 1000 dipendenti: 6 rappresentanti.
Nelle
aziende in cui vi siano impianti a tecnologia complessa con almeno 20 addetti o
nelle aziende a particolare complessità organizzativa territoriale, i
componenti come sopra determinati possono essere aumentati di un ulteriore
rappresentante per la sicurezza previo accordo tra le parti.
A
tal fine rileva il numero di dipendenti assunti a tempo indeterminato in
servizio alla data del 1 gennaio dell’anno in cui avviene l’elezione dei
rappresentanti per la sicurezza.
Durata dell’incarico.
La
durata dell’incarico è di tre anni.
1.2
Aziende fino a 15 dipendenti
Per
le aziende aventi fino a 15 dipendenti, il rappresentante viene eletto dai
lavoratori.
L’elezione
si svolge
a suffragio universale
diretto e a scrutinio
segreto, anche
per candidature
concorrenti. Risulterà eletto il
lavoratore che ha
ottenuto il maggior numero di voti espressi.
Prima
dell’elezione, i lavoratori nominano
tra di loro il segretario del
seggio elettorale,
il quale, a seguito dello spoglio delle
schede, provvede
a redigere
il verbale dell’elezione.
Il verbale
è comunicato
senza ritardo al datore di
lavoro. Ricevuto il
verbale di
elezione, il
datore di
lavoro comunica all’organismo paritetico
regionale il nominativo eletto.
Hanno
diritto al voto
tutti i lavoratori assunti a
tempo indeterminato che abbiano superato il periodo di prova in forza
all’azienda alla data delle elezioni e possono essere eletti
tutti i lavoratori non in
prova con contratto a tempo
indeterminato che prestano la
propria attività nell’azienda.
Nel
caso di dimissioni del rappresentante per la sicurezza subentra il primo dei non
eletti. In mancanza il dimissionario esercita le proprie funzioni fino a nuova
elezione e comunque non oltre 60 giorni.
b) Permessi.
Al
rappresentante spettano,
per l’espletamento dei
compiti previsti dall’art. 19
del decreto legislativo 19
settembre 1994, n.
626, permessi retribuiti pari a 12 ore annue nelle aziende che occupano
fino a 5 dipendenti.
Spettano
permessi pari a 30 ore annue, nelle aziende che occupano da 6 a 15 dipendenti.
Per
l’espletamento degli adempimenti previsti
dall’art. 19 citato, lettere
b), c),
d), g),
i) ed l) non viene
utilizzato il predetto monte ore.
1.3
Aziende con più di 15 dipendenti
1.3.1 Numero
di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Il
numero dei rappresentanti per la sicurezza e così rappresentato:
—
un rappresentante nelle aziende sino a 200 dipendenti;
—
tre rappresentanti nelle aziende da 201 a 1000 dipendenti;
—
sei rappresentanti in tutte le altre aziende.
Nelle
aziende vi siano
impianti a tecnologia complessa con almeno 20 addetti o nelle aziende a
particolare complessità organizzativa territoriale, i componenti come sopra
determinati possono essere aumentati di un ulteriore rappresentante per la
sicurezza previo accordo tra le parti.
1.3.2
Procedure di elezione.
L’elezione
si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per
candidature concorrenti. Risulteranno eletti i candidati che hanno ottenuto il
maggior numero di voti espressi.
Prima
dell’elezione, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio
elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere
il verbale dell’elezione. Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di
lavoro.
Ricevuto
il verbale di elezione, il datore di lavoro comunica all’organismo paritetico
regionale i nominativi eletti.
Hanno
diritto al voto tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato che abbiano
superato il periodo di prova in forza all’azienda alla data delle elezioni e
possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo
indeterminato che prestano la propria attività nell’azienda.
1.3.3
Dimissioni del rappresentante per la sicurezza.
Nel
caso di
dimissioni del
rappresentante per la sicurezza subentra il primo dei non eletti. In mancanza il
dimissionario esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non
oltre 60 giorni.
1.3.4
Permessi retribuiti.
Nelle
aziende che
occupano più
di 15 dipendenti, per
l’espletamento dei compiti previsti dall’art.
19 del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, ogni rappresentante
per la sicurezza dispone di 40 ore di permesso retribuito annuo modulate sulla
durata della funzione attribuitagli.
Per
l’assolvimento degli adempimenti previsti dai punti b), c,
d), g),
i) ed l) dell’articolo 19
citato, non viene utilizzato il predetto monte ore.
La
richiesta di permesso deve essere presentata, di norma, con un preavviso di
almeno 24 ore.
Limitatamente
all’anno 1996, le Parti convengono - qualora non risultassero sufficienti le
40 ore di cui al primo punto del presente paragrafo - che in sede aziendale
possano essere messe a disposizione di ciascun rappresentante per la sicurezza,
per l’espletamento dei compiti di cui al primo punto sopracitato, un eventuale
monte ore supplementare costituito per un terzo da permessi retribuiti attinti
dal monte complessivo dei permessi sindacali disciplinato dall’art. 48 del
vigente C.C.N.L. e per i due terzi rimanenti da permessi retribuiti concessi
dall’azienda. L’accesso al monte ore supplementare è subordinato
alla verifica concernente l’utilizzo delle 40 ore di permessi
retribuiti di cui al primo punto del presente paragrafo.
2. Attribuzioni
del rappresentante per la Sicurezza
Le
parti riconoscono che il d. lgs. 626/94 ha istituito le rappresentanze dei
lavoratori per la sicurezza conferendo loro un ruolo attivo in materia di igiene
e sicurezza sui luoghi di lavoro, con attribuzioni e compiti più ampi rispetto
a quelli già conosciuti dall’art. 9 della l. 300/1970.
Pertanto
le parti si danno reciprocamente atto che le attribuzioni dei rappresentanti per
la sicurezza previste dal d.lgs. 626/94 e dal presente accordo assorbono tutti
gli istituti contemplati dalla previgente normativa, realizzando un insieme
organico.
Con
riferimento alle attribuzioni del rappresentante
per la sicurezza, la cui
disciplina legale è contenuta all’art.
19 del decreto legislativo n.
626/94, le parti concordano sulle seguenti
indicazioni.
2.1
Accesso ai luoghi di lavoro
Il
diritto di accesso ai luoghi di lavoro viene esercitato senza alcun pregiudizio
del normale svolgimento dell’attività aziendale e nel rispetto delle norme
previste dalla legge.
Il
rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al Responsabile della
Sicurezza (RSPP) ed in difetto alla Direzione aziendale, le visite che intende
effettuare agli ambienti di lavoro.
Tali
visite si
svolgono, di
norma, congiuntamente
al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto
da questi incaricato.
2.2
Modalità di consultazione
Il datore di
lavoro consulta
il rappresentante per la
sicurezza su
tutti gli eventi per
i quali la disciplina
legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso. Il rappresentante, in
occasione della consultazione, ha facoltà di formulare proprie proposte e
opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di
legge. Il verbale della
consultazione deve riportare le osservazioni
e le
proposte formulate
dal rappresentante per la sicurezza.
2.3
Informazioni e documentazione aziendale
Il
rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la
documentazione aziendale di
cui al d.lgs. 626/94.
Lo
stesso
rappresentante ha
diritto di
consultare il rapporto
di valutazione dei rischi di cui all’art. 4, comma 2, custodito presso
l’azienda ai sensi dell’art. 4, comma 3 del d.lgs. 626/94. Il
datore di
lavoro fornisce,
anche su
istanza del rappresentante,
le informazioni e la documentazione richiesta secondo quanto previsto dalla
legge. Nell’uso delle informazioni e documentazioni di cui sopra il
rappresentante è tenuto al rispetto delle norme di legge.
2.4
Strumenti per l’espletamento delle funzioni
Per
l’esercizio delle sue funzioni il rappresentante per la sicurezza fruisce dei
locali di cui all’art. 27 della l. 300/1970 e degli eventuali supporti
logistici connessi, secondo la prassi in atto.
3. Formazione dei rappresentanti per la
sicurezza
Il
rappresentante per la sicurezza ha diritto
alla formazione prevista all’art.
19, comma
1, lett.
g) del decreto legislativo n. 626 del l994, nei termini previsti
dall’art. 22.
Salvo
iniziative adottate a livello di organismi paritetici territoriali, spetta
all’azienda definire i programmi formativi per i rappresentanti della
sicurezza, il cui contenuto, comunque, deve essere conforme ai criteri dettati
dall’art. 22.
4. Modalità di consultazione
Laddove
il decreto legislativo n. 626/94 preveda a carico del datore di lavoro la
consultazione del rappresentante per la sicurezza, questa si deve svolgere in
modo da garantire la sua effettività e tempestività; il datore di lavoro
pertanto consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i
quali la disciplina legislativa preveda un intervento consultivo dello stesso.
Della
riunione viene redatto verbale sul quale i rappresentanti per la sicurezza
appongono la propria firma.
5. Riunioni periodiche
In
applicazione dell’art. 11 del decreto legislativo n. 626/94 le riunioni
periodiche previste dal
comma 1) sono convocate con almeno
cinque giorni lavorativi di preavviso e su di un ordine del giorno scritto.
Il rappresentante per
la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica al
presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio.
Della
riunione viene redatto verbale con le modalità di cui al punto precedente.
PARTE SECONDA
1. Organismi paritetici
A
livello territoriale, tra le Associazioni regionali Cispel e le strutture
sindacali territorialmente competenti delle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L. sono
costituiti organismi paritetici con funzioni di orientamento e di promozione di
iniziative formative nei confronti dei lavoratori.
Tali
organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in merito a controversie
sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e
formazione previsti dal d. lgs. 626/94.
La
formazione dei lavoratori e quella dei rappresentanti per la sicurezza avviene
in collaborazione con i presenti organismi paritetici.
PARTE TERZA
1. Norma transitoria
Le parti si incontreranno entro
un anno dalla data del presente accordo per verificarne l’applicazione.
Per
quanto non espressamente previsto nel presente accordo si intendono richiamate
le disposizioni del d.lgs. 626/94.