27 luglio 2001
CGIL-CISL-UIL
Linee guida per la revisione dell’Accordo ’96 su RLS
L’esigenza di rivedere l’Accordo
Collettivo Quadro 7 maggio 1996 nasce dalla particolare condizione esistente nel
settore del pubblico impiego: l’elezione generalizzata delle RSU (per il
personale dipendente a tempo indeterminato non dirigente) in tutti i luoghi di
lavoro pubblici e una presenza molto differenziata di RLS (di cui una parte
eletti da tutto il personale in n° aggiuntivo alle RSU, altri eletti
all’interno delle RSU, altri nominati dentro o fuori le rappresentanze
sindacali) che certamente non copre la totalità dei luoghi di lavoro, con
conseguenti problemi anche per le Amministrazioni.
Questa difformità di presenza di RSU e
RLS necessita di essere colmata, così come va omogeneizzata la situazione
relativa ai RLS, i quali sono rappresentanti di tutti i lavoratori e le
lavoratrici - e quindi non solo di coloro che partecipano alle elezioni delle
RSU - con specifico ruolo partecipativo.
Si ribadisce così che la figura del RLS
è "nell’ambito della rappresentanza dei lavoratori", ma non
"all’interno delle RSU". Da sottolineare che le agibilità hanno
fonti diverse e già previste per RSU e RLS.
Si richiama inoltre quanto già
chiaramente previsto dall’art. 19 comma 4 Dlgs 626 in materia di tutela del
RLS.
Le scadenze delle elezioni delle RSU
divengono momento per giungere all’elezione generalizzata dei RLS, contenendo
così notevolmente i costi relativi alle procedure elettorali.
Si riconferma quindi la volontà di procedere all’elezione generalizzata dei RLS in tutti i luoghi di lavoro, facendola divenire nuova decorrenza del mandato triennale.
Platea elettorale e conseguenze
Il Dlgs 626 all’art. 2 comma 1 lettera
a), nel dare la definizione di "lavoratore" lo fa in maniera molto
ampia. Ciò significa che il RLS rappresenta tutti i lavoratori operanti in quel
luogo di lavoro.
Ne consegue che, onde poter permettere
l’esercizio del diritto di voto, gli RLS devono essere eletti con procedura
separata e in numero aggiuntivo rispetto alle RSU.
L’ipotesi che si avanza è di definire
la platea elettorale per l’elezione dei RLS definendo l’elettorato attivo
per tutti coloro che operano in quel luogo di lavoro mentre l’elettorato
passivo sarebbe riservato ai dipendenti con durata del rapporto di lavoro che
permetta l’esercizio del mandato (tre anni).
Le prerogative sindacali specifiche dei
RLS non comportano oneri aggiuntivi stante la diversa fonte dei permessi già
definite dalle leggi e dagli accordi precedenti (i delegati RSU attingono al
monte ore sindacale, il RLS usufruisce del proprio monte ore di permessi
specifici).
Le candidature sono presentate con termini temporali analoghi a quelli previsti per le RSU ma senza necessità di raccolta firme; non è necessaria la maggiorazione della "lista" e il numero di candidature può essere pari o superiore agli eleggibili; le preferenze esprimibili sono fino al numero degli eleggibili; risulta/no eletto/i il/i candidato/i che ottiene il maggior numero di voti.
Norma transitoria per il comparto
Scuola
In considerazione della situazione specifica del comparto Scuola, si conviene che il presente Accordo trova applicazione a decorrere dal prossimo rinnovo delle RSU nella Scuola. In via transitoria e fino al primo rinnovo delle RSU successivo all’entrata in vigore del presente accordo, si applica la norma prevista dall’art. 58 del CCNI Scuola 1998-2001.
Norma di salvaguardia
Sono fatti salvi tutti gli accordi
nazionali e integrativi di miglior favore.
Ovviamente fino all’applicazione del
nuovo Accordo vengono confermati nominativamente i RLS in carica.
La contrattazione nazionale di comparto
e/o integrativa, sulla base delle specifiche caratteristiche o condizioni di
comparto e/o amministrazione o unità lavorativa, può integrare il presente
accordo in relazione al numero di RLS da eleggere e di agibilità con la
copertura finanziaria secondo le vigenti normative).
Nel corso del confronto negoziale Cgil,
Cisl, Uil proporranno ulteriori temi, su cui sarà necessario
valutare le possibili soluzioni, quali: le modalità di raccordo/integrazione
tra le plurime espressioni di rappresentanza dei lavoratori; il numero di RLS
negli enti con svariate migliaia di dipendenti; l’approfondimento sulla figura
del datore di lavoro nel pubblico impiego.