Note e osservazione al Decreto n. 25 del 2 febbraio 2002
“Attuazione
della Direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei
lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro”
Il D.Lgs. n. 25 del 2 febbraio 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 8 marzo 2002 n. 57, ha dato attuazione alla direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro modificando il decreto legislativo n. 626 del 19/9/1994. Le novità sono l’introduzione di un nuovo titolo “il titolo VII-BIS” e l’ampliamento dell’allegato VIII (introduzione VIII-ter, quater, quinquies e sexties). Inoltre sono stati aggiunti, agli articoli inerenti le sanzioni (89, 90 e 92), i relativi “neo-articoli” creati dal nuovo titolo VII-BIS. Infine con questo decreto sono state compiute le seguenti abrogazioni:
a) Capo II e gli allegati: I, II, III, IV e VIII del D. Lgs. 15/8/1991, n. 277
b) Il D. Lgs. 256 gennaio 1992, n. 77
c) Le Voci da 1 a 44 e 47 della tabella allegata al D.P.R. della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303.
Tre tuttavia sono gli elementi su cui concentrarsi.
Applicazione
Con
l’applicazione della normativa europea si va ad agire in tutti
i luoghi ove sono presenti agenti chimici (sostanze e/o preparati). Inoltre
viene indicato che le attività rientranti nella sfera del decreto sono tutte
quelle attività lavorative in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne
prevede l’utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi: produzione,
manipolazione, immagazzinamento, trasporto, eliminazione e trattamento rifiuti.
Di
conseguenza il decreto si applica in quasi tutte le attività lavorative, e
quindi anche in molti settori del pubblico impiego, come ad esempio: sanità
pubblica e privata, autonomie locali, igiene ambientale … etc.
Classe
di Rischio
Il
decreto individua due classi di rischio: moderato e non moderato.
Il
concetto di rischio moderato è riportato negli artt. 72-quinquies, e 72-octies. Sostanzialmente
attraverso questi due articoli si stabilisce che è rischio moderato quel
rischio che non è ascrivibile al “rischio non moderato” e quindi non vi è
una vera e propria definizione.
Definizione
che, secondo l’art. 72-ter decies, dovrà essere stabilita con decreto
ministeriale aggiuntivo (entro il 24 giugno), sentite le parti sociali. Viene
poi specificato che in assenza di tale decreto spetterà
al datore di lavoro definire nei
singoli casi cosa debba intendersi
per rischio
moderato nella propria attività e
che non dia quindi luogo alle ulteriori prescrizioni previste dal decreto.
(Qualsiasi commento dovrebbe essere superfluo).
Quindi,
una volta definito, in una qualche maniera, il concetto di rischio moderato, sarà
possibile identificare quali sono le attività che presentano un rischio
maggiore di quello moderato.
Sorveglianza
Sanitaria
Il
concetto di rischio moderato assume notevole importanza anche per un’altra
ragione: la sorveglianza sanitaria. Con il decreto n. 25 viene meno l’obbligo in ogni caso di visita
medica secondo le scadenze (trimestrali, semestrali…) secondo quanto dettato
dal DPR n 303 del 1956.
La
sorveglianza sanitaria diviene obbligatoria solo se il rischio non è definibile
come moderato, oppure quando il rischio pur essendo moderato non è
“calmierato” dalle misure adottate ai sensi del comma 1 dell’art.
72-quinquies (misure e principi generali per la prevenzione dei rischi).
Da
ciò si può dedurre che non sia sufficiente, al fine di “evitare” la
sorveglianza sanitaria, che il rischio sia definibile quale moderato, ma occorre
che esso sia stato ulteriormente ridotto con le misure previste dai principi
generali per la prevenzione dei rischi.
Rimane
aperta una questione piuttosto sensibile; infatti l’art. 72-novies prevede una
deroga rispetto all’impiego degli agenti chimici per i laboratori di analisi e
ricerca. Ciò potrebbe comportare, se non puntualmente definito, l’esclusione
di tali laboratori sia dall’individuazione del rischio moderato che dal
controllo esercitato nell’ambito delle competenze della sorveglianza sanitaria
(ad es.: ARPA, Istituti zooprofilattici … etc.).
Indicazioni
della Cgil
Sulla
base di queste osservazioni, la FP Cgil, nell’incontro del 6 maggio 2002
tenutosi presso la Confederazione, ha espresso una valutazione positiva per la
definizione di un avviso comune tra organizzazioni sindacali e datoriali (Confindustria,
Cna, Confapi, Confartigianato, Casa Claai, Confagricoltura, Confcommercio),
rispetto all’individuazione convenzionale e di prima applicazione dei valori
di rischio moderato, da presentare al Ministro del Lavoro per l’emanazione
dello specifico decreto.
Come
Funzione Pubblica abbiamo sottolineato la necessità che fra le parti datoriali,
attraverso l’Aran, siano presenti i datori di lavoro pubblici.