| CONTRATTO
        COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVOROper il personale NON dirigente della CASSA DEPOSITI E PRESTITI
  QUADRIENNIO
        NORMATIVO 1998-2001E biennio economico 1998-1999
 
 
 
 In data 2 luglio 2002
        alle ore 11.00 ha avuto luogo l'incontro per la definizione del CCNL in
        oggetto tra: L'ARAN: nella persona del
        Presidente Avv. Guido Fantoni
 
 e le seguenti
        Organizzazioni e Confederazioni sindacali: Organizzazioni Sindacali
        Confederazioni SindacaliCGIL/F.P. CGIL
 FIBA/CISL CISL
 UIL/P.A. UIL
 FABI FABI
 CIDA CIDA
 
 Al termine della riunione
        le parti hanno sottoscritto l'allegato CCNL per il personale non
        dirigente della Cassa Depositi e Prestiti, quadriennio normativo
        1998-2001 e biennio economico 1998-1999.
 
 
 PERSONALE
        NON DIRIGENTEDELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
 Quadriennio Normativo 1998-2001 e Biennio Economico 1998-1999
 TITOLO
        I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Campo di applicazione
 Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del
        contratto
 TITOLO II RELAZIONI SINDACALI
 CAPO I OBIETTIVI E MODELLI RELAZIONALI
 Art. 3 Obiettivi e strumenti
 Art. 4 Contrattazione collettiva integrativa
 Art. 5 Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto
        collettivo integrativo
 Art. 6 Informazione
 Art. 7 Concertazione
 Art. 8 Consultazione
 Art. 9 Forme di partecipazione
 Art. 10 Comitato pari opportunità
 CAPO II SOGGETTI SINDACALI
 Art. 11 Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa
 Art. 12 Composizione delle delegazioni della contrattazione integrativa
 Art. 13 Titolarità dei permessi e delle prerogative sindacali
 CAPO III DIRITTI SINDACALI
 Art. 14 Rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro
 Art. 15 Delega 18
 Art. 16 Diritto di assemblea
 CAPO IV LE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI
 Art. 17 Clausole di raffreddamento
 Art. 18 Interpretazione autentica dei contratti
 TITOLO III IL RAPPORTO DI LAVORO
 Art. 19 Il contratto individuale di lavoro
 Art. 20 Periodo di prova
 Art. 21 Ferie
 Art. 22 Festività
 Art. 23 Lavoratori disabili
 Art. 24 Mutamento di mansioni per idoneità psico-fisica
 Art. 25 Mobilità tra amministrazioni diverse
 Art. 26 Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in
        eccedenza
 TITOLO IV CAUSE DI SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI
        LAVORO
 Art. 27 Permessi
 Art. 28 Permessi brevi
 Art. 29 Assenze per malattia
 Art. 30 Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
 Art. 31 Aspettative
 Art. 32 Altre aspettative previste da disposizioni di legge
 Art. 33 Congedi per eventi e cause particolari
 Art. 34 Congedi dei genitori
 Art. 35 Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche
 Art. 36 Tutela dei dipendenti portatori di handicap
 Art. 37 Diritto allo studio
 Art. 38 Congedi per la formazione
 Art. 39 Servizio militare e sostitutivo civile
 TITOLO V FLESSIBILITA' DEL RAPPORTO DI LAVORO
 Art. 40 Rapporto di lavoro a tempo parziale
 Art. 41 Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo
        parziale
 Art. 42 Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di
        lavoro a tempo parziale
 Art. 43 Rapporto di lavoro a tempo determinato
 Art. 44 Contratto di fornitura di lavoro temporaneo
 Art. 45 Contratto di formazione e lavoro
 Art. 46 Disciplina sperimentale del telelavoro
 TITOLO VI ORARIO DI LAVORO E SUE ARTICOLAZIONI
 Art. 47 Orario di lavoro
 Art. 48 Riduzione dell'orario di lavoro
 Art. 49 Lavoro straordinario
 Art. 50 Banca delle ore
 Art. 51 Turnazioni
 Art. 52 Reperibilità
 Art. 53 Trattamento per attività prestata in giorno festivo e riposo
        compensativo
 TITOLO VII DISPOSIZIONI DI PARTICOLARE
        INTERESSE
 Art. 54 Ricostituzione del rapporto di lavoro
 Art. 55 Copertura assicurativa
 Art. 56 Patrocinio legale
 Art. 57 Clausole speciali
 Art. 58 Diritti derivanti da invenzione industriale
 Art. 59 Formazione, aggiornamento e qualificazione
 TITOLO VIII NORME DISCIPLINARI
 Art. 60 Doveri del dipendente
 Art. 61 Sanzioni e procedure disciplinari
 Art. 62 Codice disciplinare
 Art. 63 Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare
 Art. 64 Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
 TITOLO IX ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
 Art. 65 Cause di cessazione del rapporto di lavoro
 Art. 66 Obblighi delle parti
 Art. 67 Recesso con preavviso
 TITOLO X TRATTAMENTO ECONOMICO
 Art. 68 Struttura della retribuzione
 Art. 69 Retribuzione e sue definizioni
 Art. 70 Tredicesima mensilità
 Art. 71 Trattamento economico stipendiale
 Art. 72 Effetti dei nuovi stipendi
 Art. 73 Ridefinizione organici e qualifiche
 Art. 74 Indennità aziendale
 Art. 75 Indennità maneggio valori
 Art. 76 Indennità di rischio
 Art. 77 Fondo unico di Ente
 Art. 78 Utilizzo del fondo di Ente
 Art. 79 Trattamento di trasferta
 Art. 80 Servizi sociali ed assistenziali
 Art. 81 Trattenute per scioperi brevi
 Art. 82 Previdenza complementare
 Art. 83 Conferma dei benefici economici previsti da discipline speciali
 Art. 84 Disapplicazioni
 
 ALLEGATO 1 INDIVIDUAZIONE DEGLI ISTITUTI NORMATIVI UTILI AI FINI
        DELLA CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE ACCESSORIA 91
 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 95
 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2 96
 TITOLO
        IDISPOSIZIONI GENERALI
 
 Art. 1
 Campo di applicazione
 1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato ai
        sensi dell'art. 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
        165 si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo
        indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dipendente
        dalla Cassa Depositi e Prestiti (d'ora in avanti "Ente").
 2. Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è richiamato nel testo
        del presente contratto con la dizione "D. lgs. n. 165/2001".
        L'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche
        Amministrazioni (ARAN) è richiamata con il termine "Agenzia".
 Art. 2
 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
 1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 1998 - 31
        dicembre 2001 per la parte normativa ed è valido dall'1 gennaio 1998
        fino al 31 dicembre 1999 per la parte economica.
 2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di
        stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.
        L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza dell'Ente con idonea
        pubblicità da parte dell'Agenzia.
 3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere
        vincolato ed automatico sono applicati dall'Ente entro 30 giorni dalla
        data di stipulazione di cui al comma 2.
 4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno
        in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera
        raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di
        disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore
        fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
        Limitatamente al presente CCNL, le parti convengono che il termine per
        la disdetta sia stabilito in due mesi dalla sottoscrizione del CCNL.
 5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono
        presentate con un anticipo di almeno tre mesi rispetto alla data di
        scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo
        alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative
        unilaterali né danno luogo ad azioni conflittuali. Limitatamente al
        presente CCNL, le parti convengono che il termine per la presentazione
        delle piattaforme sia stabilito in due mesi dalla sottoscrizione del
        CCNL.
 6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di
        scadenza della parte economica del presente contratto o a tre mesi dalla
        data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti
        della Cassa Depositi e Prestiti sarà corrisposta la relativa
        indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del
        lavoro del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta indennità si
        applica la procedura dell'art. 48, comma 2 del d.lgs. 165 del 2001.
 7. In sede di rinnovo biennale, per la determinazione della parte
        economica da corrispondere, ulteriore punto di riferimento del negoziato
        sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e
        quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto
        previsto dall'accordo di cui al comma precedente.
 TITOLO II
 RELAZIONI SINDACALI
 CAPO I
 OBIETTIVI E MODELLI RELAZIONALI
 
 Art. 3
 Obiettivi e strumenti
 1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni
        delle responsabilità dell'Ente e dei sindacati, è riordinato in modo
        coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al
        miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale
        con l'esigenza dell'Ente di incrementare e mantenere elevate l'efficacia
        e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività.
 2. Il predetto obiettivo comporta la necessità di uno stabile sistema
        di relazioni sindacali, che si articola nei seguenti modelli
        relazionali:
 a) contrattazione collettiva che ha il suo momento fondamentale nel
        contratto collettivo nazionale e che trova ulteriore esplicazione nella
        contrattazione integrativa sulle materie e secondo le modalità previste
        dal predetto contratto nazionale. Essa si svolge in conformità alle
        convenienze e ai distinti ruoli delle parti, salvo quanto previsto
        dall'art. 45 del D. Lgs. 165/2001;
 b) partecipazione, che a sua volta si articola negli istituti
        dell'informazione, concertazione e consultazione e che può avere come
        strumento applicativo la costituzione di apposite Commissioni;
 c) interpretazione autentica dei contratti collettivi.
 Art. 4
 Contrattazione collettiva integrativa
 1. Le parti di cui all'art. 11 sottoscrivono il contratto collettivo
        integrativo con le risorse del Fondo unico di Ente di cui all'art. 77 al
        fine di incrementare la produttività e la qualità del servizio e di
        sostenere i processi di riorganizzazione e di innovazione tecnologica e
        organizzativa.
 2. Il contratto collettivo integrativo regola i sistemi di
        incentivazione del personale sulla base di obiettivi e programmi di
        incremento della produttività e di miglioramento della qualità del
        servizio, definisce i criteri generali delle metodologie di valutazione
        basate su indici e standard di valutazione ed indica i criteri di
        ripartizione tra le varie finalità di utilizzo delle risorse del Fondo
        unico di Ente di cui al comma 1.
 3. In sede di contrattazione collettiva integrativa sono, altresì,
        regolate le seguenti materie:
 a) le linee di indirizzo generale per l'attività di formazione
        professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per
        adeguarlo ai processi di innovazione;
 b) accordi di mobilità volontaria di cui all'art. 26;
 c) le linee di indirizzo ed i criteri per la garanzia ed il
        miglioramento dell'ambiente di lavoro;
 d) le pari opportunità per le finalità indicate nell'art. 10;
 e) criteri generali per la gestione delle attività socio-assistenziali
        per il personale;
 f) riflessi delle innovazioni tecnologiche e organizzative dei processi
        di disattivazione o riqualificazione dei servizi, sulla qualità del
        lavoro e sulla professionalità dei dipendenti in base alle esigenze
        dell'utenza;
 g) articolazione delle tipologie di orario di lavoro di cui all'art. 48;
 h) materie attinenti la prevenzione e la sicurezza sul posto di lavoro,
        con il rappresentante per tali materie, al fine di assicurare
        l'attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. n. 626/1994 e successive
        modificazioni;
 i) criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e
        prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate
        nell'art. 77, comma 1 lett. b);
 j) proposte di modifica dell'ordinamento del personale destinatario del
        presente contratto da sottoporre all'approvazione del Consiglio di
        amministrazione.
 4. La contrattazione in tema di mobilità e di riflessi delle
        innovazioni tecnologiche e organizzative avviene al momento del
        verificarsi delle circostanze che la rendono necessaria.
 5. Nelle materie di cui alle lettere a), c), f), g) del comma
        precedente, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative senza che
        sia stato raggiunto l'accordo, le parti riassumono la libertà di
        iniziativa. D'intesa tra le parti, il predetto termine è prorogabile di
        altri trenta giorni.
 6. Le componenti salariali da attribuire a livello di contrattazione
        integrativa sono comunque correlate ai risultati conseguiti nella
        realizzazione dei citati programmi.Fermi restando i principi di
        comportamento delle parti durante le trattative, indicati nell'art. 2,
        sulle materie non direttamente implicanti l'erogazione di risorse
        destinate al trattamento economico accessorio, decorsi trenta giorni
        dall'inizio delle trattative, le parti riassumono le rispettive
        prerogative e libertà di iniziativa.
 7. I contratti di cui al presente articolo non possono essere in
        contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o
        comportare oneri non previsti rispetto a quanto indicato nel comma 1. Le
        clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
 Art. 5
 Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto
        collettivo integrativo
 1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale e si
        riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da
        trattarsi in un'unica sessione negoziale, tranne per le materie previste
        dal presente C.C.N.L. che, per loro natura, richiedano tempi di
        negoziazione diversi essendo legate a fattori organizzativi contingenti.
        L'individuazione e l'utilizzo delle risorse sono determinati in sede di
        contrattazione integrativa con cadenza annuale.
 2. L'Ente provvede a costituire la delegazione di parte pubblica
        abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da
        quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a
        convocare la delegazione sindacale di cui all'art.12, comma 1 lett. b)
        per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle
        piattaforme.
 3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione
        collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal
        collegio dei revisori dei conti dell'Ente, secondo le vigenti
        disposizioni. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo
        definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo entro 5
        giorni corredata dall'apposita relazione illustrativa tecnico
        finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, il contratto collettivo
        integrativo viene sottoscritto. Per la parte pubblica la sottoscrizione
        è demandata al titolare del potere di rappresentanza o ad un suo
        delegato. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la
        trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni.
 4. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole
        circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione.
        Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi
        contratti.
 5. L'Ente è tenuto a trasmettere all'Agenzia, entro cinque giorni dalla
        sottoscrizione, il testo contrattuale con la specificazione delle
        modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti
        annuali e pluriennali di bilancio.
 Art. 6
 Informazione
 1. L'Ente, allo scopo di rendere trasparente e costruttivo il confronto
        tra le parti a tutti i livelli di relazioni sindacali, fornisce, ai
        soggetti sindacali, di cui all'art 11 tutte le informazioni sugli atti
        di valenza generale concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione
        degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane.
 2. Nelle materie di seguito indicate, l'Ente fornisce una informazione
        preventiva, inviando tempestivamente la documentazione necessaria:
 a) definizione dei criteri per la determinazione e distribuzione dei
        carichi di lavoro e delle dotazioni organiche;
 b) verifica periodica della produttività degli uffici;
 c) criteri generali per l'organizzazione e la disciplina degli uffici;
 d) criteri generali riguardanti l'organizzazione del lavoro;
 e) politiche degli organici;
 f) applicazione dei parametri concernenti la qualità e la produttività
        dei servizi e rapporti con l'utenza;
 g) iniziative rivolte al miglioramento del servizi sociali in favore del
        personale;
 h) affidamento all'esterno dei servizi;
 i) introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione delle
        amministrazioni aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro;
 j) attività e programmi di ricerca e sviluppo;
 k) misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 l) previsione di bilancio relativa al personale;
 m) implicazioni dei processi generali di riorganizzazione della Cassa;
 n) elevazione del contingente da destinare ai contratti di lavoro a
        tempo parziale, di cui all'art. 40;
 o) programmi di formazione del personale.
 2. L'Ente, nelle materie aventi per oggetto gli atti di gestione
        adottati, nonché su tutte quelle demandate alla contrattazione
        integrativa, fornisce un'informazione successiva per la verifica dei
        relativi risultati, con particolare riferimento alle seguenti materie:
 a) distribuzione complessiva dei carichi di lavoro;
 b) attuazione dei programmi di formazione del personale;
 c) distribuzione complessiva delle ore di lavoro straordinario e
        l'utilizzo delle relative prestazioni;
 d) distribuzione complessiva del fondo di cui all'art.77;
 e) parametri e risultati concernenti la qualità e la produttività dei
        servizi prestati;
 f) misure in materia di igiene e sicurezza nel luogo di lavoro;
 g) qualità del servizio in rapporto con l'utenza;
 h) stato dell'occupazione e politiche degli organici.
 3. Nel caso in cui il sistema informativo utilizzato dall'Ente consenta
        la raccolta e l'utilizzo di dati sulla quantità e qualità delle
        prestazioni lavorative dei singoli operatori, l'Ente stesso assicura una
        adeguata tutela della riservatezza della sfera personale del lavoratore.
 Art. 7
 Concertazione
 1. La concertazione è attivata dai soggetti sindacali di cui all'art.
        11, mediante richiesta scritta, entro tre giorni dal ricevimento
        dell'informazione di cui all'articolo 6, sulle seguenti materie:
 a) definizione dei criteri sui carichi di lavoro;
 b) verifica periodica della produttività degli uffici;
 c) le implicazioni dei processi generali di riorganizzazione,
        ristrutturazione e trasformazione dell'Ente, anche conseguenti alla
        applicazione di specifiche disposizioni di legge;
 d) le modalità di attuazione per favorire le pari opportunità.
 2. La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro
        quarantotto ore dalla data di ricezione della richiesta; durante la
        concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi
        di responsabilità, correttezza e trasparenza.
 3. Nella concertazione le parti verificano la possibilità di un accordo
        mediante un confronto che deve, comunque, concludersi entro il termine
        massimo di trenta giorni dalla sua attivazione; dell'esito della
        concertazione è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle
        parti nelle materie oggetto della stessa.
 Art. 8
 Consultazione
 1. La consultazione è attivata prima dell'adozione degli atti interni
        di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro ed è
        facoltativa, salvo che per le seguenti materie per le quali è
        obbligatoria:
 a) organizzazione e disciplina degli uffici, nonché la consistenza e
        variazione delle dotazioni organiche;
 b) elevazione del contingente massimo dei posti da trasformare da tempo
        pieno a tempo parziale di cui all'art. 40, comma 10 .
 2. E' inoltre prevista la consultazione del rappresentante per la
        sicurezza nei casi di cui all'art. 19 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n.
        626.
 Art. 9
 Forme di partecipazione
 1. Nell'ambito dell'Ente è costituita una Conferenza di rappresentanti
        delle parti abilitate alla contrattazione integrativa. La Conferenza si
        riunisce due volte l'anno al fine di coinvolgere il personale in ordine
        alle linee essenziali di indirizzo in materia di politiche aventi
        riflessi sul personale, nonché di organizzazione e gestione con
        particolare riguardo ai sistemi di verifica dei risultati, anche al fine
        di favorire un adeguato governo dei processi di innovazione
        organizzativa, nell'ambito dei quali va comunque considerata la
        valorizzazione delle risorse umane.
 2. Per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare
        concernenti l'organizzazione del lavoro, l'ambiente, l'igiene e
        sicurezza del lavoro, i servizi sociali, il sistema della partecipazione
        è completato dalla possibilità di costituire, a richiesta, senza oneri
        aggiuntivi per l'Ente, una Commissione bilaterale ovvero un Osservatorio
        con il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che
        l'Ente è tenuto a fornire - e di formulare proposte in ordine ai
        medesimi temi.
 3. La composizione degli organismi di cui al presente articolo, che non
        hanno funzioni negoziali, è paritetica e deve comprendere una adeguata
        rappresentanza femminile.
 Art. 10
 Comitato pari opportunità
 1. Il Comitato per le pari opportunità, istituito presso l'Ente,
        nell'ambito delle forme di partecipazione previste dall'art. 9, svolge i
        seguenti compiti:
 a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che
        l'Ente è tenuto a fornire;
 b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini
        della contrattazione integrativa, di cui all'art. 4;
 c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie
        per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone. In
        particolare il Comitato promuove iniziative volte a dare attuazione alla
        normativa comunitaria anche al fine di rimuovere comportamenti lesivi
        delle libertà personali. In questo ambito effettua ricerche e definisce
        i connotati e l'estensione del fenomeno delle molestie sessuali sul
        lavoro e propone iniziative di interventi per la sua rimozione;
 d) promuovere piani di azione positive finalizzate alla rimozione di
        tutto ciò che ostacola o impedisce l'affermarsi di una situazione di
        pari opportunità, per poter così giungere alla applicazione concreta
        del principio di uguaglianza sancito dalla legge 125 del 1991;
 e) svolgere le funzioni di conciliazione di cui all'art. 4, comma 4
        della legge 125 del 1991; valuta fatti segnalati riguardanti azioni di
        discriminazione diretta ed indiretta e di segregazione professionale e
        formula proposte in merito.
 2. Chiunque ritenga di individuare in fatti, atti e comportamenti
        riferibili all'Ente gli estremi della discriminazione in suo danno, ai
        sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 della legge 125 del 1991, può, anche per
        il tramite dell'Organizzazione Sindacale cui conferisce mandato,
        investire del caso il Comitato per le pari opportunità.
 3. Il Comitato, presieduto da un rappresentante dell'Ente, è costituito
        da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali
        firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di funzionari in
        rappresentanza dello stesso Ente. Il presidente del Comitato, nominato
        tra i componenti dell'Ente, designa un vicepresidente. Per ogni
        componente effettivo è previsto un componente supplente.
 4. Nell'ambito dei vari livelli di relazioni sindacali previsti per
        ciascuna delle materie sottoindicate, acquisiti i pareri e le proposte
        formulate dal Comitato pari opportunità, sono previste misure per
        favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di
        sviluppo professionale:
 a) accesso e modalità di svolgimento dei corsi di formazione
        professionale;
 b) flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quello dei servizi
        sociali nella fruizione del part-time;
 c) processi di mobilità;
 d) tutela della salute in relazione alle peculiarità psicofisiche e
        alla prevedibilità dei rischi specifici per la donna con particolare
        attenzione alle situazioni di lavoro che rappresentino rischi per la
        maternità;
 e) politiche di pari opportunità negli accessi dall'esterno.
 5. L'Ente favorisce l'operatività del Comitato e garantisce tutti gli
        strumenti idonei al suo funzionamento. In particolare, valorizza e
        pubblicizza con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del
        lavoro svolto dagli stessi. Il Comitato è tenuto a svolgere una
        relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici all'interno dell'
        Ente, fornendo in particolare informazioni sulla situazione
        occupazionale in relazione alla presenza femminile nella varie aree e
        nei vari profili nonché sulla partecipazione ai processi formativi.
 6. Il Comitato per le pari opportunità rimane in carica per la durata
        di un quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo. I
        componenti del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico per un
        solo mandato.
 7. Sulla base delle proposte del Comitato, l'Ente adotta, ai sensi
        dell'art. 2, comma 6 della legge n. 125 del 1991, piani di azioni
        positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che di fatto
        impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro tra
        uomini e donne.
 CAPO II
 SOGGETTI SINDACALI
 Art. 11
 Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa
 1. I soggetti titolari della contrattazione integrativa di cui all'art.
        4 sono:
 a) i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria
        firmatarie del presente CCNL;
 b) le rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U) elette ai sensi
        dell'Accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze
        sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche
        amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento
        elettorale, stipulato il 7 agosto 1998.
 Art. 12
 Composizione delle delegazioni della contrattazione integrativa
 1. La delegazione trattante per la contrattazione integrativa è
        costituita:
 a) per la parte pubblica:
 a1) dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato;
 a2) da una rappresentanza dei dirigenti titolari degli uffici
        direttamente interessati alla trattativa.
 b) per la parte sindacale, dai soggetti sindacali di cui all'art. 11.
 2. L'Ente può avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa,
        della attività di rappresentanza e di assistenza dell'Agenzia.
 Art. 13
 Titolarità dei permessi e delle prerogative sindacali
 1. La titolarità dei permessi sindacali nei luogo di lavoro, così come
        previsto dall'art. 10, comma 1 dell'accordo collettivo quadro sui
        distacchi, aspettative e permessi nonché sulle altre prerogative
        sindacali, sottoscritto il 7 agosto 1998, compete con le modalità e
        nelle quantità previste dall'accordo stesso ai seguenti soggetti:
 a) componenti delle rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) elette ai
        sensi dell'accordo collettivo quadro per la costituzione delle
        rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle
        pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento
        elettorale, stipulato il 7 agosto 1998;
 b) dirigenti sindacali.
 2. Per le altre prerogative si rinvia a quanto previsto dall'accordo
        quadro di cui al comma 1.
 CAPO III
 DIRITTI SINDACALI
 Art. 14
 Rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro
 1. Le forme di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro sono:
 a) le rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) elette ai sensi
        dell'Accordo collettivo quadro integrativo e correttivo del CCNQ del 7
        agosto 1998 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie
        per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la
        definizione del relativo regolamento elettorale, stipulato il 27 gennaio
        1999 e ai sensi del protocollo d'intesa sottoscritto in data 16/6/1999
        dall'Aran e dalle confederazioni sindacali per l'indizione delle
        elezioni delle stesse RSU negli enti di cui all'art. 70 del D. Lgs. n.
        165/2001;
 b) le rappresentanze sindacali individuate ai sensi dell'art. 19, comma
        b, della legge n. 300 del 1970 che non abbiano sottoscritto o non
        aderiscano agli accordi e protocolli di cui alla lettera a), o che non
        partecipino alle elezioni previste dagli accordi e protocolli medesimi.
 Art. 15
 Delega
 1. La disciplina della delega, riportata ai commi successivi, verrà
        sottoposta a verifiche da effettuarsi, su richiesta di una delle due
        parti, ad ogni rinnovo del CCNL e in quella sede.
 2. I dipendenti possono rilasciare delega, comunque in forma scritta, a
        favore di un'organizzazione sindacale per la riscossione di una quota
        mensile nella misura stabilita dai competenti organi statutari. Detta
        delega è trasmessa all'Ente a cura dell'organizzazione sindacale ed ha
        effetto dal mese successivo a quello del rilascio.
 3. Il dipendente può in qualsiasi momento revocare la delega di cui al
        comma 2 inoltrando una comunicazione scritta all'Ente e
        all'organizzazione sindacale interessati. L'effetto della revoca decorre
        dal primo del mese successivo alla presentazione della stessa.
 4. L'Ente è tenuto a versare mensilmente alle organizzazioni sindacali
        interessate le trattenute operate sulla retribuzione dei dipendenti.
 5. Le modalità di versamento delle trattenute di cui al comma 4 sono
        concordate tra l'Ente e le organizzazioni sindacali.
 6. L'Ente è tenuto alla riservatezza sui nominativi del personale
        delegante e sui versamenti effettuati nei confronti dei terzi.
 7. Le regole previste nel presente articolo costituiscono la disciplina
        provvisoria in materia di contributi sindacali, senza soluzione di
        continuità con la preesistente normativa.
 Art. 16
 Diritto di assemblea
 1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro,
        ad assemblee sindacali, in idonei locali concordati con l'Ente per n. 12
        ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.
 2. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di
        essi possono essere indette con specifico ordine del giorno su materie
        di interesse sindacale e del lavoro:
 a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali
        rappresentative ai sensi dell'art.1, comma 6 del CCNQ del 7 agosto 1998
        sulle prerogative sindacali.
 b) dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le
        modalità dell'art. 8, comma 1 dell'accordo quadro sulla elezione delle
        RSU del 7 agosto 1998;
 c) da una o più organizzazioni sindacali rappresentative di cui alla
        lettera a), congiuntamente con la RSU.
 3. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo resta
        ferma la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 2 del
        CCNQ 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi,
        aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali.
 CAPO IV
 LE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI
 Art. 17
 Clausole di raffreddamento
 1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di
        responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti
        ed orientato alla prevenzione dei conflitti.
 2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato
        relativo alla contrattazione integrativa le parti non assumono
        iniziative unilaterali nè procedono ad azioni dirette e compiono ogni
        ragionevole sforzo per raggiungere l'accordo nelle materie demandate.
 3. Analogamente, durante il periodo in cui si svolgono la concertazione
        o la consultazione, le parti non assumono iniziative unilaterali sulle
        materie oggetto delle stesse.
 Art. 18
 Interpretazione autentica dei contratti
 1. Qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità
        sull'interpretazione dei contratti collettivi, nazionali o integrativi,
        le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire
        consensualmente il significato della clausola controversa. L'eventuale
        accordo, stipulato con le procedure di cui all'articolo 47 del d.lgs. n.
        165/2000 e successive integrazioni e modificazioni o quelle previste
        dall'art. 5 del presente CCNL, sostituisce la clausola in questione sin
        dall'inizio della vigenza del contratto.
 2. La medesima procedura può essere attivata anche a richiesta di una
        delle parti.
 TITOLO III
 IL RAPPORTO DI LAVORO
 
 Art. 19
 Il contratto individuale di lavoro
 1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato é
        costituito e regolato da contratti individuali e dal presente contratto,
        nel rispetto delle disposizioni di legge e della normativa comunitaria.
 2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la
        forma scritta, sono comunque indicati:
 a) tipologia del rapporto di lavoro;
 b) data di inizio del rapporto di lavoro;
 c) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo
        iniziale;
 d) mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;
 e) durata del periodo di prova;
 f) sede di destinazione provvisoria o definitiva dell'attività
        lavorativa;
 g) termine finale in caso di rapporto a tempo determinato.
 3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è
        regolato dalla disciplina del contratto collettivo vigente anche per le
        cause che costituiscono le condizioni risolutive del contratto di
        lavoro. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza
        obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che
        ne costituisce il presupposto.
 4. L'assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a
        tempo parziale. In quest'ultimo caso, il contratto individuale di cui al
        comma 1 indica anche l'articolazione dell'orario di lavoro assegnata,
        nell'ambito delle tipologie di cui all'art. 41.
 5. L'Ente, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro
        individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario a presentare
        la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al
        rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un
        termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine il
        destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, salvo
        quanto previsto dall'art. 40, comma 4 , di non avere un altro rapporto
        di lavoro a tempo indeterminato o determinato con altra amministrazione,
        pubblica o privata, e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
        incompatibilità' richiamate dall' art. 53 del d.lgs. n. 165/ 2001. In
        caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente
        presentata la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione.
 6. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 5, l'Ente comunica di
        non dar luogo alla stipulazione del contratto.
 7. Al personale assunto successivamente alla stipula del presente
        contratto, l'Ente fornirà una copia del contratto medesimo.
 Art. 20
 Periodo di prova
 1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto
        ad un periodo di prova, la cui durata è stabilita come segue:
 a) 2 mesi per il primo livello professionale;
 b) 6 mesi per i restanti livelli.
 2. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto
        del solo servizio effettivamente prestato.
 3. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia. In
        tal caso il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un
        periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto è risolto. In
        tale periodo, al dipendente compete lo stesso trattamento economico
        previsto per il personale non in prova. In caso di infortunio sul lavoro
        o malattia per causa di servizio si applica l'art 30.
 4. Il periodo di prova resta altresì sospeso negli altri casi
        espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti, ai sensi
        dell'art. 69 del d.lgs n. 165 del 2001.
 5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma
        4, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per le
        corrispondenti assenze del personale non in prova.
 6. Decorsa la metà del periodo di prova di cui al comma 1, nel restante
        periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi
        momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del
        preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dai commi 3 e 4.
        Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il
        recesso dell'Ente deve essere motivato.
 7. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla
        scadenza.
 8. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato
        risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in
        servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno
        dell'assunzione a tutti gli effetti.
 9. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo
        giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima
        mensilità ove maturati; spetta altresì al dipendente la retribuzione
        corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.
 10. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che sia
        vincitore di concorso pubblico presso la Cassa Depositi e Prestiti o
        presso altra amministrazione o Ente ha diritto, durante il periodo di
        prova, alla conservazione del posto senza retribuzione, e, in caso di
        mancato superamento della prova, o per recesso dello stesso dipendente,
        rientra, a domanda, nel livello di provenienza.
 11. Durante il periodo di prova, l'Ente adotta iniziative per la
        formazione del personale neo assunto. Il dipendente può essere
        applicato a più servizi dell'Ente presso cui svolge il periodo di
        prova, ferma restando la sua utilizzazione in mansioni proprie della
        qualifica di appartenenza.
 12. Possono essere esonerati dal periodo di prova i dipendenti di
        pubbliche amministrazioni che lo abbiano già superato nella medesima
        qualifica.
 Art. 21
 Ferie
 1. Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di
        ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale
        retribuzione, esclusi i compensi per prestazioni di lavoro
        straordinario, le indennità connesse a particolari condizioni di lavoro
        e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
 2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle
        due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge
        n. 937 del 1977.
 3. I dipendenti neoassunti nella pubblica amministrazione hanno diritto
        a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste
        dal comma 2.
 4. Dopo 3 anni di servizio, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i
        giorni di ferie previsti nel comma 2.
 5. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque
        giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie
        spettanti ai sensi dei commi 2, 3 e 4 sono ridotti, rispettivamente, a
        28 e 26, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma
        1, lettera a), della legge n. 937 del 1977.
 6. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da
        fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla
        menzionata legge n. 937 del 1977.
 7. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle
        ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato.
        La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti
        gli effetti come mese intero.
 8. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui
        all'art.27. conserva il diritto alle ferie.
 9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili.
        Esse sono fruite nel corso di ciascun anno solare, in periodi
        compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle
        richieste del dipendente.
 10. Compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio, l'Ente
        assicura comunque al dipendente il frazionamento delle ferie in più
        periodi. La fruizione delle ferie deve avvenire nel rispetto dei turni
        di ferie prestabiliti garantendo al dipendente che ne faccia richiesta
        il godimento di almeno 2 settimane continuative di ferie nel periodo 1
        giugno - 30 settembre.
 11. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per
        eccezionali esigenze di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso
        delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello
        di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all'indennità
        di missione per la durata del medesimo viaggio. Il dipendente ha inoltre
        diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di ferie non
        goduto.
 12. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso
        possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie devono
        essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo.
 13. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate
        esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire delle ferie
        residue al 31 dicembre entro il mese di aprile dell' anno successivo a
        quello di spettanza.
 14. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente
        documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano
        protratte per più di 3 giorni. L'Ente deve essere stato posto in grado
        di accertarle con tempestiva informazione.
 15. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o
        infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno
        solare. In tal caso, il godimento delle ferie deve essere previamente
        autorizzato dal dirigente in relazione alle esigenze di servizio, anche
        in deroga ai termini di cui ai commi 12 e 13.
 16. Fermo restando il disposto del comma 9, all'atto della cessazione
        dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano
        state fruite per documentate esigenze di servizio, si procede al
        pagamento sostitutivo delle stesse.
 Art. 22
 Festività
 1. Sono considerati giorni festivi le domeniche e gli altri giorni
        riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonché
        la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente
        presta la sua opera.
 2. Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non deve essere
        inferiore alle ventiquattro ore. Per i dipendenti turnisti il riposo
        può essere fissato in altro giorno della settimana.
 3. Ai lavoratori appartenenti alle chiese cristiane avventiste ed alla
        religione ebraica è riconosciuto il diritto di fruire, a richiesta, del
        riposo sabatico in luogo di quello settimanale domenicale, nel quadro
        della flessibilità dell'organizzazione del lavoro, ai sensi delle leggi
        n. 516 del 22 novembre 1988 e n. 101 dell' 8 marzo 1989. Le ore
        lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri
        giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario o
        maggiorazioni.
 Art. 23
 Lavoratori disabili
 1. Al fine di valorizzare pienamente le capacità e le potenzialità dei
        lavoratori disabili, l'Ente, nell'ambito delle forme di partecipazione
        di cui all'art. 9, individua e realizza le iniziative per una corretta
        attuazione della disciplina della legge n. 68/1999 anche con riferimento
        a quanto previsto dall'art. 24 della legge 104/1992 per l'abbattimento
        delle barriere architettoniche.
 2. Nei confronti dei dipendenti che si trovino nelle condizioni
        descritte nella legge n. 104/1992, trovano applicazione le agevolazioni
        di cui agli artt. 21 e 33 della legge medesima e successive
        modificazioni, secondo gli accertamenti previsti dalla stessa.
 Art. 24
 Mutamento di mansioni per idoneità psico-fisica
 1. Nei confronti del dipendente riconosciuto non idoneo in via
        permanente allo svolgimento dei compiti del proprio livello
        professionale, l'Ente non può procedere alla risoluzione del rapporto
        di lavoro per inidoneità fisica o psichica prima di aver esperito ogni
        utile tentativo per recuperare lo stesso dipendente al servizio
        impiegandolo in altra qualifica riferita allo stesso livello economico
        assicurando un adeguato percorso di riqualificazione.
 2. In caso di mancanza di posti, previo consenso dell'interessato, il
        dipendente può essere impiegato in una qualifica collocata in un
        livello economico inferiore .
 3. I posti che si rendono vacanti successivamente alla eventuale
        applicazione della disciplina del comma 2, sono prioritariamente
        destinati alla ricollocazione dei dipendenti che hanno fruito della
        medesima disciplina.
 4. Nel caso di destinazione ad una qualifica appartenente a livello
        economico inferiore, il dipendente ha diritto al mantenimento del
        trattamento retributivo, non riassorbibile, del livello economico di
        provenienza, ove questo sia più favorevole.
 5. Nel caso in cui detto personale non possa essere ricollocato
        nell'ambito del'Ente con le modalità previste dai commi precedenti, si
        applica, in quanto compatibile, la disciplina di cui all'art. 26.
 Art. 25
 Mobilità tra amministrazioni diverse
 1. L'Ente può coprire posti vacanti in organico, destinati all'accesso
        dall'esterno, mediante passaggio diretto, a domanda, di dipendenti in
        servizio presso altre pubbliche amministrazioni che rivestano la
        qualifica corrispondente nel sistema classificatorio, ai sensi dell'art.
        30 del D. Lgs n. 165/2001.
 2. Il dipendente è trasferito, previo consenso dell'Ente di
        appartenenza, entro 15 giorni dall'accoglimento della domanda.
 3. Al dipendente trasferito è garantita la conservazione del
        trattamento economico fondamentale acquisito nell'ente di provenienza,
        nonché la relativa anzianità di servizio.
 Art. 26
 Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza
 1. In relazione a quanto previsto dall'art. 33, comma 6, del
        d.lgs.n.165/2001, conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5 dello
        stesso articolo, allo scopo di facilitare il passaggio diretto del
        personale dichiarato in eccedenza ad altri Enti e di evitare il
        collocamento in disponibilità del personale che non sia possibile
        impiegare diversamente nel proprio ambito l'Ente comunica a tuttigli
        enti o amministrazioni di cui all'art. 1, c 2 del D. Lgs
        165/2001presenti a livello provinciale regionale e nazionale, l'elenco
        del personale in eccedenza distinto per qualifica professionale
        richiedendo la loro disponibilità al passaggio diretto, in tutto o in
        parte, di tale personale.
 2. Gli enti destinatari della richiesta di cui al comma 1, qualora
        interessati, comunicano, entro il termine di 30 giorni , l'entità dei
        posti vacanti nella dotazione organica di ciascun profilo e posizione
        economica nell'ambito delle aree, per i quali, tenuto conto della
        programmazione dei fabbisogni, sussiste l'assenso al passaggio diretto
        del personale in eccedenza.
 3. I posti disponibili sono comunicati ai lavoratori in eccedenza che
        possono indicare le relative preferenze e chiederne le conseguenti
        assegnazioni; con la specificazione di eventuali priorità; l'Ente
        dispone i trasferimenti nei quindici giorni successivi alla richiesta.
 4. Qualora si renda necessaria una selezione tra più aspiranti allo
        stesso posto, l'amministrazione di provenienza forma una graduatoria
        sulla base dei seguenti criteri:
 a) dipendenti portatori di handicap;
 b) situazione di famiglia, privilegiando il maggior numero di familiari
        a carico e/o se il lavoratore sia unico titolare di reddito;
 c) maggiore anzianità lavorativa presso la pubblica amministrazione;
 d) particolari condizioni di salute del lavoratore, dei familiari e dei
        conviventi stabili; la stabile convivenza, nel caso qui disciplinato e
        in tutti gli altri casi richiamati nel presente contratto, è accertata
        sulla base della certificazione anagrafica presentata dal dipendente;
 e) presenza in famiglia di soggetti portatori di handicap.
 La ponderazione dei criteri e la loro integrazione viene definita in
        sede di contrattazione integrativa nazionale.
 5. Per la mobilità del personale in eccedenza, la contrattazione
        integrativa può prevedere specifiche iniziative di formazione e
        riqualificazione, al fine di favorire la ricollocazione e l'integrazione
        dei lavoratori trasferiti nel nuovo contesto organizzativo, anche in
        relazione al modello di classificazione vigente.
 TITOLO IV
 CAUSE DI SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
 
 Art. 27
 Permessi
 1. A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti per i
        seguenti casi da documentare debitamente:
 a) partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di
        svolgimento delle prove: giorni otto all'anno;
 b) lutto per decesso del coniuge, di parenti entro il secondo grado o di
        affini di primo grado: giorni tre per evento.
 2. Ai fini della concessione dei permessi per lutti in famiglia di cui
        al comma 1, lettera b), la condizione di convivente stabile è
        equiparata a quella di coniuge.
 3. A domanda del dipendente possono inoltre essere concessi, nell'anno,
        tre giorni di permesso retribuito per particolari motivi personali o
        familiari, debitamente documentati, fruibili anche frazionatamente.
 4. Il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15 giorni
        consecutivi in occasione del matrimonio che può essere richiesto anche
        entro i trenta giorni successivi all'evento.
 5. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente
        nell'anno solare; gli stessi permessi non riducono le ferie e sono
        valutati agli effetti dell' anzianità di servizio.
 6. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione
        esclusi i compensi per il lavoro straordinario, le indennità connesse a
        particolari condizioni di lavoro e quelle che non siano corrisposte per
        dodici mensilità.
 7. I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 5
        febbraio 1992, non sono computati ai fini del raggiungimento del limite
        fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie e possono essere
        fruiti anche ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili.
 8. Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni,
        a permessi retribuiti per tutti gli eventi in relazione ai quali
        specifiche disposizioni di legge prevedono la concessione di permessi o
        congedi straordinari comunque denominati.
 9. Nei permessi previsti da specifiche disposizioni di legge di cui al
        precedente comma 8, sono compresi i permessi per donazione di sangue di
        cui alla legge 584/1967 e successive modifiche ed integrazioni nonché
        quelli per donazione di midollo osseo di cui alla l. 6 marzo 2001, n.
        52.
 Art. 28
 Permessi brevi
 1. Previa valutazione delle esigenze di servizio da parte del
        responsabile dell'unità organizzativa, può essere concesso al
        dipendente che ne faccia richiesta, il permesso di assentarsi per brevi
        periodi durante l'orario di lavoro. I permessi concessi a tale titolo
        non possono essere in nessun caso di durata superiore alla metà
        dell'orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le 36
        ore nel corso dell'anno.
 2. La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile per
        consentire al responsabile dell'unità di cui al comma 1 di adottare le
        misure organizzative necessarie.
 3. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il
        mese successivo, secondo le disposizioni del responsabile dell'unità.
        Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la retribuzione viene
        proporzionalmente decurtata.
 4. Per il personale inserito in turnazione, i recuperi, salvo diverse
        esigenze di servizio, devono essere concessi entro l'anno per gruppi di
        ore costituenti un turno completo.
 5. Possono essere recuperate le ore straordinarie effettuate mediante
        permessi brevi di cui al comma 1. Restano ferme le normative aziendali
        già in vigore, purchè compatibili con il presente articolo.
 Art. 29
 Assenze per malattia
 1. Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del
        posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del
        predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute
        nei tre anni precedenti l'episodio morboso in corso.
 2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia
        richiesta può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di
        18 mesi in casi particolarmente gravi.
 3. Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2,
        l'Ente procede all'accertamento delle sue condizioni di salute secondo
        le modalità previste dalle vigenti disposizioni, al fine di stabilire
        la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità
        fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
 4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e
        2, oppure nel caso che, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi
        del comma 3 il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a
        svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente può procedere, salvo
        particolari esigenze, a risolvere il rapporto corrispondendo al
        dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso.
 5. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2
        del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità
        di servizio a tutti gli effetti.
 6. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli
        affetti da Tbc ed altre particolari malattie.
 7. Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per
        malattia è il seguente:
 a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità
        pensionabili, con esclusione di ogni compenso accessorio comunque
        denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo
        per le malattie pari o superiori a quindici giorni o in caso di ricovero
        ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero,
        al dipendente competono anche gli istituti di retribuzione fissa e
        ricorrente di cui all'allegato 1;
 b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3
        mesi di assenza;
 c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6
        mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1;
 d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti.
 8. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre
        ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale
        dell'Azienda sanitaria competente per territorio, come ad esempio l'emodialisi,
        la chemioterapia, il trattamento per l'infezione da HIV-AIDS nelle fasi
        a basso indice di disabilità specifica (attualmente indice di Karnossky),
        ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di
        assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day
        - hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie,
        debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria Locale o
        Struttura Convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto
        all'intera retribuzione prevista dal comma 7, lettera a).
 9. La disciplina di cui al comma 8 si applica ai mutilati o invalidi di
        guerra o per servizio, la cui menomazione sia ascrivibile alle categorie
        dalla I alla V della Tabella A, di cui al d.lgs. n. 834/81, per i giorni
        di eventuali cure termali, la cui necessità, relativamente alla
        gravità dello stato di invalidità, sia debitamente documentata.
 10. Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a
        terapie o visite specialistiche di cui al comma 8, l'Ente favorisce
        un'idonea articolazione dell'orario di lavoro nei confronti dei soggetti
        interessati.
 11. Nel caso di malattia insorta nell'arco della giornata lavorativa
        durante l'orario di servizio, qualora il dipendente abbia lasciato la
        sede di lavoro, la giornata non sarà considerata assenza per malattia
        se la relativa certificazione medica ha decorrenza dal giorno successivo
        a quello della parziale prestazione lavorativa. In tale ipotesi, il
        dipendente, ai fini del completamento dell'orario, recupererà le ore
        non lavorate concordandone i tempi e le modalità con il dirigente,
        anche ai sensi dell'art. 28. Nel caso in cui il certificato medico
        coincida con la giornata della parziale prestazione lavorativa, la
        stessa sarà considerata assenza per malattia e il dipendente potrà
        invece utilizzare le ore lavorate come riposo compensativo di pari
        entità.
 12. L'assenza per malattia deve essere comunicata all'ufficio di
        appartenenza tempestivamente e comunque all'inizio dell'orario di lavoro
        del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione
        dell'assenza, salvo giustificato impedimento.
 13. Il dipendente è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata
        con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione
        dell'assenza entro i due giorni successivi all'inizio della malattia o
        alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in
        giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
 14. L'Ente dispone il controllo della malattia ai sensi delle vigenti
        disposizioni di legge fin dal primo giorno di assenza, attraverso la
        competente Unità sanitaria locale.
 15. Il dipendente, che durante l'assenza eventualmente dimori in luogo
        diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione,
        precisando l'indirizzo dove può essere reperito.
 16. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa
        autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare
        nel domicilio comunicato all'Ente, in ciascun giorno, anche se
        domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore
        19.
 17. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di
        reperibilità, dall'indirizzo comunicato, per visite mediche,
        prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati
        motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne
        preventiva comunicazione all'Ente, eccezion fatta per i casi di
        obiettivo e giustificato impedimento.
 18. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro
        sia causata da responsabilità di terzi, il dipendente è tenuto a darne
        comunicazione all' Ente, il quale ha diritto di recuperare dal terzo
        responsabile le retribuzioni da esso corrisposte durante il periodo di
        assenza ai sensi del comma 7, lettere a), b) e c), compresi gli oneri
        riflessi inerenti.
 Art. 30
 Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
 1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il dipendente ha
        diritto alla conservazione del posto fino a completa guarigione clinica
        . In tale periodo al dipendente spetta l'intera retribuzione fissa
        mensile, nonchè degli istituti di retribuzione fissa e ricorrente di
        cui all'allegato 1.
 2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, se l'assenza è dovuta a
        malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al lavoratore
        spetta l'intera retribuzione di cui al precedente I° comma, per tutto
        il periodo di conservazione del posto.
 3. Nulla è innovato per quanto riguarda il procedimento previsto dalle
        vigenti disposizioni per il riconoscimento della dipendenza da causa di
        servizio delle infermità, per la corresponsione dell'equo indennizzo e
        per la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di inabilità
        permanente. Restano altresì ferme le disposizioni vigenti che prevedono
        la copertura delle spese per cure, per ricoveri in strutture sanitarie e
        per protesi, conseguenti alle infermità dipendenti da causa di
        servizio.
 
 
        Art. 31Aspettative
 1. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne
        faccia formale e motivata richiesta, possono essere concessi,
        compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di
        aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e
        senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici
        mesi in un triennio.
 2. Il dipendente rientrato in servizio non può usufruire di un altro
        periodo di aspettativa per motivi di famiglia anche per motivi diversi
        ovvero delle aspettative di cui al comma 8 lettere a) e b) se non siano
        intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo.
 3. Al fine del calcolo del triennio, di cui al comma 1, si applicano le
        medesime regole previste per le assenze per malattia.
 4. L'aspettativa di cui al comma 1, fruibile anche frazionatamente, non
        si cumula con le assenze per malattia previste dagli artt. 29 e 30.
 5. Qualora l'aspettativa per motivi di famiglia venga richiesta per
        l'educazione e l'assistenza dei figli fino al sesto anno di età, tali
        periodi pur non essendo utili ai fini della retribuzione e
        dell'anzianità, sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il
        trattamento pensionistico, ai sensi dell'art. 1, comma 40, lettere a) e
        b) della legge 335/1995 e successive modificazioni ed integrazioni e nei
        limiti ivi previsti.
 6. L'Ente, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i
        motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il dipendente a
        riprendere servizio con un preavviso di dieci giorni. Il dipendente per
        le stesse motivazioni e negli stessi termini può riprendere servizio di
        propria iniziativa.
 7. Nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato
        impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del
        periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 6, il rapporto di
        lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di
        preavviso, con le procedure di cui all'art. 61.
 8. L'aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità,
        può essere, altresì, concessa al dipendente con rapporto di lavoro a
        tempo indeterminato:
 a) per un periodo massimo di sei mesi se assunto presso lo stesso ente
        ovvero presso altro ente o altra amministrazione con rapporto di lavoro
        a tempo indeterminato a seguito di vincita di pubblico concorso per la
        durata del periodo di prova;
 b) per tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto
        presso lo stesso ente ovvero in altre pubbliche amministrazioni o in
        organismi della comunità europea con rapporto di lavoro ed incarico a
        tempo determinato;
 c) per la durata di due anni e per una sola volta nell'arco della vita
        lavorativa per i gravi e documentati motivi di famiglia, individuati -
        ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 4 della legge 53/2000 - dal Regolamento
        interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278, pubblicato sulla GU
        dell'11 ottobre 2000, . Tale aspettativa può essere fruita anche
        frazionatamene e può essere cumulata con l'aspettativa di cui al comma
        1 se utilizzata allo stesso titolo.
 Art. 32
 Altre aspettative previste da disposizioni di legge
 1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive, per la cooperazione
        con i paesi in via di sviluppo restano disciplinate dalle vigenti
        disposizioni di legge e loro successive modificazioni ed integrazioni.
        Le aspettative e i distacchi per motivi sindacali sono regolate dagli
        contratti collettivi quadro sottoscritti in data 7 agosto 1998 e 9
        agosto 2000.
 2. I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai corsi di
        dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476 con
        fruizione della relativa borsa di studio o che usufruiscano delle borse
        di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398 sono collocati, a
        domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il
        periodo di durata del corso o della borsa.
 3. Ai dipendenti ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, senza
        fruizione della borsa di studio o con rinuncia ad essa, si applica la
        disciplina prevista dall'art. 2, c. 1 della legge 13 agosto 1984, n. 476
        come integrato dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448.
 4. Il dipendente con rapporto a tempo indeterminato, il cui coniuge o
        convivente stabile presti servizio all'estero, può chiedere una
        aspettativa, senza assegni, qualora l'Ente non ritenga di poterlo
        destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il
        coniuge o il convivente stabile, o qualora non sussistano i presupposti
        per un suo trasferimento nella località in questione anche in altro
        ente o altra amministrazione.
 5. L'aspettativa concessa ai sensi del comma 4 può avere una durata
        corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l'ha
        originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per
        imprevedibili ed eccezionali ragioni di servizio, con preavviso di
        almeno quindici giorni, o in difetto di effettiva permanenza all'estero
        del dipendente in aspettativa.
 6. Il dipendente non può usufruire continuativamente di periodi di
        aspettativa per motivi di famiglia ovvero per la cooperazione con i
        paesi in via di sviluppo e quelle previste dai commi 2 , 3 e 4 per poter
        usufruire delle quali occorre un periodo di servizio attivo di almeno
        sei mesi. La disposizione non si applica alle altre aspettative previste
        dal presente articolo nonché alle assenze di cui al d. lgs. 151/2001.
 Art. 33
 Congedi per eventi e cause particolari
 1. I dipendenti hanno diritto ai permessi e ai congedi per eventi e
        cause particolari previsti dall'art. 4, comma 1 della legge n. 53/2000.
 2. Per i casi di decesso del coniuge, di un parente entro il secondo
        grado o del convivente stabile, pure previsti nel citato art. 4 della
        legge n. 53/2000 trova, invece applicazione la generale disciplina dei
        permessi per lutto, contenuta nel comma 1, lettera b) dell'art. 27.
 Art. 34
 Congedi dei genitori
 1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in
        materia di tutela della maternità contenute nel d.lgs. 151/2001.
 2. Oltre a quanto previsto dal d.lgs. 151/2001, ai fini del trattamento
        economico le parti concordano quanto segue:
 a) nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli artt. 16 e 17,
        commi 1 e 2 del d.lgs.151/2001, alla lavoratrice o al lavoratore, anche
        nell'ipotesi di cui all'art. 28 del citato decreto legislativo, spetta
        l'intera retribuzione fondamentale, gli istituti di retribuzione aventi
        carattere fisso e ricorrente di cui all'allegato 1.
 b) In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi
        di astensione obbligatoria non goduti prima della data presunta del
        parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo
        di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre
        ha la facoltà di rientrare in servizio, richiedendo, previa la
        presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al
        servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio
        post-parto ed del periodo anti-parto, qualora non fruito, a decorrere
        dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.
 c) Nell'ambito del periodo di astensione facoltativa dal lavoro previsto
        dall'art. 32 comma 1, del d.lgs.151/2001 per le lavoratrici madri o, in
        alternativa, per i lavoratori padri, i primi trenta giorni di assenza,
        fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati
        ai fini dell'anzianità di servizio. Per tale assenza spetta l'intera
        retribuzione fissa mensile, comprese le quote di salario fisse e
        ricorrenti, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le
        indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la
        salute.
 d) Successivamente al periodo di astensione di cui alla lettera a) e
        sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti
        dall'art. 47 del d.lgs.151/2001, alle lavoratrici madri ed, in
        alternativa, ai lavoratori padri sono riconosciuti, per ciascun anno di
        età del bambino, trenta giorni di assenza retribuita secondo le
        modalità indicate nella stessa lettera c).
 e) I periodi di assenza di cui alle lettere c) e d), nel caso di
        fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi
        che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova
        applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi
        periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del
        lavoratore o della lavoratrice.
 f) Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione
        dal lavoro, di cui all'art. 32 comma 1, del d.lgs.151/2001, la
        lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda,
        con la indicazione della durata, all'ufficio di appartenenza di norma
        quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di
        astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata
        con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto
        del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova
        applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di
        astensione.
 g) In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che
        rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui alla lettera f),
        la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti
        l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.
 h) Secondo quanto previsto dall'art. 41 del d.lgs. 151/2001, in caso di
        parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive
        rispetto a quelle previste dall'art. 39, comma 1 del medesimo decreto
        possono essere utilizzate anche dal padre.
 3. Ferma restando l'applicazione dell'art. 7 del d.lgs.151/2001, qualora
        durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto si
        accerti che l'espletamento dell'attività lavorativa comporta una
        situazione di danno o di pericolo per la gestazione o la salute della
        lavoratrice madre, l'Ente provvede, anche sulla base di idonea
        certificazione medica, al temporaneo impiego della medesima e con il suo
        consenso in altre attività - nell'ambito di quelle disponibili - che
        comportino minor aggravio psicofisico.
 Art. 35
 Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche
 1. Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti
        a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stata accertato, da
        una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative
        convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, lo stato di
        tossicodipendenza o di alcolismo cronico e che si impegnino a sottoporsi
        a un progetto terapeutico di recupero predisposto dalle predette
        strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le
        modalità di sviluppo del progetto:
 a) il diritto alla conservazione del posto per l'intera durata del
        progetto di recupero, con corresponsione del trattamento economico
        previsto dall'art.29, comma 7; i periodi eccedenti i 18 mesi non sono
        retribuiti;
 b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite
        massimo di due ore, per la durata del progetto;
 c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti
        normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a tempo
        parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero;
 d) assegnazione del lavoratore a compiti diversi da quelle abituali,
        quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il
        progetto di recupero come supporto della terapia in atto.
 2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza,
        entro il terzo grado, ovvero i conviventi stabili si trovino nelle
        condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato a dare attuazione al
        progetto di recupero, possono fruire dell'aspettativa di cui all'art.
        31, comma 8 lett. c) nei limiti massimi ivi previsti.
 3. Qualora risulti - su segnalazione della struttura che segue il
        progetto - che i dipendenti di cui al comma 1 non si sottopongono per
        loro volontà alle previste terapie, l'Ente dispone, con le modalità
        individuate dalle disposizioni vigenti, l'accertamento dell'idoneità
        allo svolgimento della prestazione lavorativa.
 4. Il dipendente deve riprendere servizio presso l'Ente nei 15 giorni
        successivi alla data di completamento del progetto di recupero.
 Art. 36
 Tutela dei dipendenti portatori di handicap
 1. Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti
        a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stata accertato, da
        una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative
        convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, la condizione di
        portatore di handicap e che debbano sottoporsi ad un progetto
        terapeutico di riabilitazione predisposto dalle predette strutture, sono
        stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di
        sviluppo del progetto:
 a) il diritto alla conservazione del posto per l'intera durata del
        progetto di recupero, con corresponsione del trattamento economico
        previsto dall'art. 29, comma 7 ; i periodi eccedenti i 18 mesi non sono
        retribuiti;
 b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite
        massimo di due ore, per la durata del progetto;
 c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti
        normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a tempo
        parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero;
 d) assegnazione del lavoratore a compiti diversi da quelle abituali,
        quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il
        progetto di recupero come supporto della terapia in atto.
 2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza,
        entro il terzo grado, ovvero i conviventi stabili si trovino nelle
        condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato a dare attuazione al
        progetto di recupero, possono fruire dell'aspettativa di cui all'art.
        31, comma 8, lett. c) nei limiti massimi ivi previsti.
 3. Qualora risulti - su segnalazione della struttura che segue il
        progetto - che i dipendenti di cui al comma 1 non si sottopongono per
        loro volontà alle previste terapie, l'Ente dispone, con le modalità
        individuate dalle disposizioni vigenti, l'accertamento dell'idoneità
        allo svolgimento della prestazione lavorativa.
 4. Il dipendente deve riprendere servizio presso l'Ente nei 15 giorni
        successivi alla data di completamento del progetto di recupero.
 5. Durante la realizzazione dei progetti di recupero i benefici previsti
        dalla legge n. 104/1992 in tema di permessi non si cumulano con quelli
        previsti dal presente articolo
 Art. 37
 Diritto allo studio
 1. Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono
        concessi - anche in aggiunta alle attività formative programmate
        dall'Ente - speciali permessi retribuiti, nella misura massima di 150
        ore individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del
        personale in servizio a tempo indeterminato presso l'Ente all'inizio di
        ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore.
 2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a
        corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari,
        post-universitari, di scuola di istruzione primaria, secondaria e di
        qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente
        riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio
        legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico
        e per sostenere i relativi esami. Nell'ambito della contrattazione
        integrativa potranno essere previsti ulteriori tipologie di corsi di
        durata almeno annuale per il conseguimento di particolari attestati o
        corsi di perfezionamento anche organizzati dall'Unione europea, anche
        finalizzati all'acquisizione di specifica professionalità ovvero,
        infine, corsi di formazione in materia di integrazione dei soggetti
        svantaggiati sul piano lavorativo, nel rispetto delle priorità di cui
        al comma 4.
 3. Il personale interessato ai corsi ha diritto all'assegnazione a turni
        di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione
        agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro
        straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
 4. Qualora il numero delle richieste superi le disponibilità
        individuate ai sensi del comma 1, per la concessione dei permessi si
        rispetta il seguente ordine di priorità:
 a) dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e, se
        studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami
        previsti dai programmi relativi agli anni precedenti ;
 b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso
        precedenti l'ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine,
        frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti
        escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e
        post-universitari, la condizione di cui alla lettera a);
 c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si
        trovino nelle condizioni di cui alle lettere a), e b).
 5. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 4, la
        precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino
        corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media
        superiore, universitari o post-universitari.
 6. Qualora a seguito dell'applicazione dei criteri indicati nei commi 4
        e 5 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i
        dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al
        diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità,
        secondo l'ordine decrescente di età. Ulteriori condizioni che diano
        titolo a precedenza sono definite in sede di contrattazione integrativa
        di amministrazione.
 7. L'applicazione dei predetti criteri e la relativa graduatoria formano
        oggetto di informazione successiva ai soggetti sindacali di cui all'art.
        11.
 8. Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti i
        dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi,
        il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l'attestato di
        partecipazione agli stessi o altra idonea documentazione preventivamente
        concordata con l'Ente, l'attestato degli esami sostenuti, anche se con
        esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi
        già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi
        personali.
 9. Nel caso in cui il conseguimento del titolo preveda l'esercizio di un
        tirocinio, l'Ente potrà valutare con il dipendente, nel rispetto delle
        incompatibilità e delle esigenze di servizio, modalità di
        articolazione della prestazione lavorativa che facilitino il
        conseguimento del titolo stesso.
 10. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 2 il
        dipendente, in alternativa ai permessi previsti nel presente articolo,
        può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per
        esami previsti dall'art. 27, comma 1 lettera a).
 Art. 38
 Congedi per la formazione
 1. I congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati dall'art. 5
        della legge n.53/2000 per quanto attiene alle finalità e durata, sono
        concessi salvo comprovate esigenze di servizio.
 2. Ai lavoratori, con anzianità di servizio di almeno cinque anni
        presso l'Ente, possono essere concessi a richiesta congedi per la
        formazione nella misura percentuale complessiva del 10% del personale
        delle diverse aree in servizio con rapporto di lavoro a tempo
        indeterminato; il numero complessivo dei congedi viene verificato
        annualmente sulla base della consistenza del personale al 31 dicembre di
        ciascun anno.
 3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori
        interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono
        presentare all'Ente una specifica domanda, contenente l'indicazione
        dell'attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e
        della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata
        almeno 30 giorni prima dell'inizio delle attività formative. La
        contrattazione integrativa individua i criteri da adottare nel caso in
        cui le domande presentate siano eccedenti rispetto alla percentuale di
        cui al comma 2.
 4. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con
        l'interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo
        possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio,
        non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 3, l'Ente
        può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei
        mesi. Su richiesta del dipendente tale periodo può essere più ampio
        per consentire la utile partecipazione al corso.
 5. Al lavoratore durante il periodo di congedo si applica l'art. 5,
        comma 3, della legge n.53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo
        stesso articolo 5, comma 3, relativamente al periodo di comporto, alla
        determinazione del trattamento economico, alle modalità di
        comunicazione all'amministrazione ed ai controlli si applicano le
        disposizioni contenute negli artt. 29 e 30.
 6. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai
        sensi dei commi 5 e 6 può rinnovare la domanda per un successivo ciclo
        formativo con diritto di priorità.
 Art. 39
 Servizio militare e sostitutivo civile
 1. La chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di leva ,
        l'arruolamento volontario allo scopo di anticipare il servizio militare
        obbligatorio, il servizio civile sostitutivo sospendono il rapporto di
        lavoro, anche in periodo di prova, ed il dipendente ha titolo alla
        conservazione del posto fino ad un mese dopo la cessazione del servizio,
        senza diritto alla retribuzione.
 2. Entro trenta giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata in
        attesa di congedo, il dipendente deve presentarsi all'Ente per
        riprendere il lavoro. Superato tale termine il rapporto di lavoro è
        risolto, senza diritto ad alcuna indennità di preavviso nei confronti
        del dipendente, salvo i casi di comprovato impedimento.
 3. Il periodo di servizio militare produce sul rapporto di lavoro tutti
        gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni di legge, compresa la
        determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento
        previdenziale.
 4. I dipendenti richiamati alle armi hanno diritto alla conservazione
        del posto per tutto il periodo di richiamo, che viene computato ai fini
        dell'anzianità di servizio. Al predetto personale l'Ente corrisponde
        l'eventuale differenza fra lo stipendio in godimento e quello erogato
        dall'amministrazione militare.
 TITOLO V
 FLESSIBILITA' DEL RAPPORTO DI LAVORO
 
 Art. 40
 Rapporto di lavoro a tempo parziale
 1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito
        relativamente a tutte le qualifiche professionali del sistema di
        classificazione del personale mediante:
 a) assunzione nell'ambito della programmazione del fabbisogno di
        personale, ai sensi delle vigenti disposizioni
 b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
        su richiesta dei dipendenti interessati.
 2. Nel caso del comma 1 lett. b) la trasformazione del rapporto di
        lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente entro
        sessanta giorni dalla ricezione della domanda. In essa deve essere
        indicata l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il
        dipendente intende svolgere ai fini dei commi da 4 a 7.
 3. L'Ente, entro il predetto termine, può, con provvedimento motivato,
        rinviare la trasformazione del rapporto di lavoro per un periodo non
        superiore a sei mesi nei casi in cui essa comporti, in relazione alle
        mansioni e alla posizione organizzativa del dipendente, grave
        pregiudizio alla funzionalità del servizio.
 4. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la
        prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno,
        nel rispetto delle vigenti norme sulle incompatibilità, possono
        svolgere un'altra attività lavorativa e professionale, subordinata o
        autonoma, anche mediante l'iscrizione ad albi professionali.
 5. L'Ente, ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi,
        é tenuto ad individuare le attività che, in ragione della interferenza
        con i compiti istituzionali non sono comunque consentite ai dipendenti
        di cui al comma precedente con le procedure previste dall'art. 1, comma
        58 bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni
        ed integrazioni.
 6. Nel caso di verificata sussistenza di un conflitto di interessi tra
        l'attività esterna del dipendente - sia subordinata che autonoma - con
        quella della specifica attività di servizio ovvero qualora la predetta
        attività lavorativa debba intercorrere con un'amministrazione pubblica,
        l'Ente nega la trasformazione del rapporto a tempo parziale.
 7. Il dipendente è tenuto a comunicare, entro quindici giorni, all'Ente
        l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa
        esterna.
 8. Al fine di consentire la trasformazione del rapporto di lavoro da
        tempo pieno a tempo parziale di cui al comma 1 lett. b) il limite
        percentuale del 25% della dotazione organica complessiva di personale a
        tempo pieno di ciascuna delle qualifiche del sistema di classificazione
        del personale può essere arrotondato per eccesso onde arrivare comunque
        all'unità. Il contingente predetto è utilizzato - sino alla sua
        capienza - a domanda dei dipendenti interessati al part - time -
        indipendentemente dalla motivazione della richiesta con le procedure
        indicate nei commi precedenti.
 9. Per le nuove assunzioni con rapporto di lavoro part - time vanno
        rispettate le indicazioni minime contenute nell'art.39, comma 8, della
        legge 449/1997 e successive modificazioni ed integrazioni che non
        incidono sul contingente di cui al precedente comma 8.
 10. L'Ente, in presenza di particolari situazioni organizzative o gravi
        documentate situazioni familiari, previamente individuate nel contratto
        collettivo integrativo, può elevare il contingente di cui al comma 8 di
        un ulteriore 10 % massimo. In deroga alle procedure previste da detto
        comma, le domande per la trasformazione del rapporto di lavoro, in tali
        casi, sono presentate con cadenza trimestrale ed accolte a valere dal 1
        giorno del trimestre successivo, ai sensi del comma 2.
 11. Qualora il numero delle richieste relative ai casi del comma 10
        ecceda i contingenti fissati in aggiunta, viene data la precedenza:
 a) ai familiari che assistono persone portatrici di handicap non
        inferiore al 70%, ovvero persone in particolari condizioni psico-fisiche
        o affette da gravi patologie, anziani non autosufficienti;
 b) ai genitori con figli minori, in relazione al loro numero.
 12. L' avvenuta trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale,
        ai sensi del d. lgs. n. 152/1997 è comunicata per iscritto al
        dipendente nei termini previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo
        con l'indicazione della durata e dell'articolazione della prestazione
        lavorativa di cui all'art. 41 comma 3 secondo quanto concordato con
        l'Ente.
 Art. 41
 Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
 1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale copre una
        frazione di posto di organico corrispondente alla durata della
        prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 30 % di quella a
        tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo
        parziale non può superare il numero complessivo dei posti di organico a
        tempo pieno trasformati.
 2. Il tempo parziale può essere realizzato:
 a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i
        giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
 b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana,
        del mese, o di determinati periodi dell'anno ( tempo parziale
        verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del
        lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale
        preso in considerazione (settimana, mese o anno).
 c) con combinazione delle due modalità indicate nelle lettere a) e b).
 3. In presenza di particolari e motivate esigenze il dipendente può
        concordare con l'Ente ulteriori modalità di articolazione della
        prestazione lavorativa che contemperino le reciproche esigenze
        nell'ambito delle fasce orarie individuate con le procedure previste
        nella contrattazione integrativa di cui all'art. 4, in base alle
        tipologie del regime orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale
        praticabile presso l'Ente tenuto conto della natura dell'attività
        istituzionale, degli orari di servizio e di lavoro praticati e della
        situazione degli organici nei diversi profili professionali.
 4. I dipendenti che hanno trasformato il rapporto di lavoro da tempo
        pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla
        scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero
        oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la
        disponibilità del posto in organico ovvero della frazione di orario
        corrispondente al completamento del tempo pieno ai sensi dell'art. 6,
        comma 1 del D. Lgs n. 61/2000.
 5. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno
        diritto di ottenere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso
        un triennio dalla data di assunzione purchè vi sia disponibilità del
        posto di organico o della frazione di orario corrispondente al
        completamento del tempo pieno ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D. Lgs
        n. 61/2000.
 Art. 42
 Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a
        tempo parziale
 1. Nell'applicazione degli istituti normativi previsti dal presente
        contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della
        peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili,
        le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto di
        lavoro a tempo pieno.
 2. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo
        orizzontale, previo suo consenso, può essere chiamato a svolgere
        prestazioni di lavoro supplementare di cui all'art.1, co.2, lett. e) del
        D.Lgs.n.61/2000, nella misura massima del 10% della durata di lavoro a
        tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da
        utilizzare nell'arco di più di una settimana. Il ricorso al lavoro
        supplementare è ammesso per eccezionali, specifiche e comprovate
        esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di
        difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale
        non prevedibili ed improvvise.
 3. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari
        alla retribuzione oraria corrispondente alla nozione di retribuzione di
        cui all'art. 69, c. 2 lettera c) maggiorata di una percentuale pari al
        15%. I relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai compensi
        per lavoro straordinario.
 4. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo
        verticale può effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole
        giornate di effettiva attività lavorativa entro il limite massimo
        individuale annuo di 20 ore. Tali ore sono retribuite con un compenso
        pari alla retribuzione oraria corrispondente alla nozione di
        retribuzione di cui all'art.69, c. 2 lettera a) , maggiorata di una
        percentuale del 15%.
 5. Le ore di lavoro supplementare o straordinario fatte svolgere in
        eccedenza rispetto ai commi 2, 3 e 4 sono retribuite con un compenso
        pari alla retribuzione oraria corrispondente alle rispettive nozioni di
        retribuzione di cui all'art. 69, c. 2 , maggiorata di una percentuale
        del 50%.
 6. Nel caso in cui il lavoro supplementare o straordinario sia svolto in
        via non meramente occasionale per più di sei mesi il dipendente può
        richiederne il consolidamento nell'orario di lavoro.
 7. Il trattamento economico, anche accessorio, del personale con
        rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione
        lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche,
        ivi compresa l'indennità integrativa speciale e l'eventuale
        retribuzione individuale di anzianità, spettanti al personale con
        rapporto di lavoro a tempo pieno appartenente alla stesso livello
        economico e qualifica professionale professionale.
 8. I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o
        alla realizzazione di progetti nonché altri istituti non collegati alla
        durata della prestazione lavorativa, secondo i criteri adottati in
        contrattazione integrativa, sono applicati ai dipendenti a tempo
        parziale anche in misura non frazionata e non direttamente proporzionale
        al regime orario adottato.
 9. Al ricorrere delle condizioni di legge, al lavoratore a tempo
        parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia.
 10. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato
        dall'art. 8 della legge 554/1988 e successive modificazioni ed
        integrazioni e dalle vigenti disposizioni.
 11. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero
        di giorni di ferie e di festività soppresse pari a quello dei
        lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno
        diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse
        proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno ed il relativo
        trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione
        giornaliera. Per tempo parziale verticale analogo criterio di
        proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio
        previste dalla legge e dal CCNL, ivi comprese le assenze per malattia.
        In presenza di part-time verticale, è comunque riconosciuto per intero
        il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dal D. Lgs
        n.151/2001, anche per la parte non cadente in periodo lavorativo ed il
        relativo trattamento economico, spettante per l'intero periodo di
        astensione obbligatoria, è commisurato alla durata prevista per la
        prestazione giornaliera; il permesso per matrimonio, l'astensione
        facoltativa, i permessi per maternità e i permessi per lutto, spettano
        per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo
        restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla
        durata prevista per la prestazione giornaliera. In presenza di part-time
        verticale non si riducono i termini previsti per il periodo di prova e
        per il preavviso che vanno calcolati con riferimento ai periodi
        effettivamente lavorati.
 12. Per tutto quanto non disciplinato dalle clausole del presente
        contratto, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale si
        applicano le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 61/2000."
 
 Art. 43Rapporto di lavoro a tempo determinato
 1. A tutto il personale assunto a tempo determinato si applica il
        trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per il
        personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la durata
        del contratto a termine, con le seguenti precisazioni:
 a) le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio prestato;
 b) in caso di assenza per malattia o infortunio, si applicano gli artt.
        29 e 30; i periodi di trattamento intero o ridotto sono stabiliti in
        misura proporzionale secondo i criteri di cui all'art. 29, comma 7,
        salvo che non si tratti di periodo di assenza inferiore a due mesi; il
        trattamento economico non può comunque essere erogato oltre la
        cessazione del rapporto di lavoro; il periodo di conservazione del posto
        è pari alla durata del contratto e non può in ogni caso superare il
        termine massimo fissato dall'art. 29;
 c) possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze
        fino a un massimo di 10 giorni complessivi in ragione d'anno,
        proporzionalmente al servizio prestato e permessi retribuiti solo in
        caso di matrimonio ai sensi dell'art. 27, comma 4 ovvero in caso di
        lutto ai sensi dello stesso art. 27, comma 1, lett. b);
 d) sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di assenza dal
        lavoro stabilite da specifiche disposizioni di legge per i lavoratori
        dipendenti, compresa la legge n. 53/2000.
 2. Il servizio prestato a tempo determinato è titolo valutabile ai fini
        della formazione delle graduatorie relative alle procedure concorsuali
        per l'assunzione a tempo determinato o indeterminato.
 3. Il contingente del personale da assumere con contratto a tempo
        determinato, ai sensi della vigente normativa in materia, non può
        superare, a livello di ente, il 10% dei posti di organico.
 Art. 44
 Contratto di fornitura di lavoro temporaneo
 1. L'Ente può stipulare contratti di lavoro temporaneo, secondo la
        disciplina della legge n. 196/1997, per soddisfare esigenze a carattere
        non continuativo e/o a cadenza periodica, o collegate a situazioni di
        urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio o attraverso le
        modalità del reclutamento ordinario previste dal d. lgs. 165/2001.
 2. I contratti di lavoro temporaneo sono stipulati nelle ipotesi di
        seguito illustrate e nel rispetto dei criteri generali indicati nel
        comma 1:
 a) nei casi di temporanea utilizzazione in profili non previsti dagli
        assetti organici;
 b) nei casi di sostituzione dei lavoratori assenti;
 c) per far fronte a punte di attività e, per un periodo massimo di 60
        giorni, per attività connesse ad esigenze straordinarie derivanti anche
        da innovazioni legislative o da afflussi straordinari di utenza;
 d) in presenza di eventi eccezionali e motivati non considerati in sede
        di programmazione dei fabbisogni, per la temporanea copertura di posti
        vacanti, per un periodo massimo di 60 giorni e a condizione che siano
        state avviate le procedure per la loro copertura; il limite temporale è
        elevato a 180 giorni per la temporanea copertura di posti relativi a
        profili professionali non facilmente reperibili o comunque necessari a
        garantire standard definiti di prestazione, in particolare nell'ambito
        dei servizi assistenziali;
 e) per soddisfare specifiche esigenze di supporto tecnico nel campo
        della prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, purché
        l'autonomia professionale e le relative competenze siano acquisite dal
        personale in servizio entro e non oltre quattro mesi.
 3. Il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo non può
        superare il tetto massimo del 7% calcolato su base mensile dei
        lavoratori in servizio presso l'Ente, arrotondato in caso di frazioni
        all'unità superiore.
 4. Nei casi di contratti di lavoro temporaneo per sostituzione di
        lavoratori assenti di cui al comma 2, lett. b), la durata dei contratti
        può comprendere periodi di affiancamento per il passaggio delle
        consegne, per un massimo di quindici giorni.
 5. L'Ente è tenuto, nei riguardi dei lavoratori temporanei, ad
        assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di
        formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal d. lgs.
        626/1994, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi
        all'attività lavorativa cui sono impegnati.
 6. La contrattazione integrativa definisce le condizioni, i criteri e le
        modalità per l'utilizzo dei servizi sociali eventualmente previsti per
        il personale dell'ente.
 7. L'Ente comunica tempestivamente all'impresa fornitrice, titolare del
        potere disciplinare nei confronti dei lavoratori temporanei, le
        circostanze di fatto disciplinarmente rilevanti da contestare al
        lavoratore temporaneo ai sensi dell'art.7 della legge n. 300/1970.
 8. I lavoratori temporanei hanno diritto di esercitare presso l'Ente
        utilizzatore i diritti di libertà e di attività sindacale previsti
        dalla legge n. 300/1970 e possono partecipare alle assemblee del
        personale dipendente.
 9. L'Ente provvede alla tempestiva e preventiva informazione e
        consultazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 11, sul numero, sui
        motivi, sul contenuto, anche economico, sulla durata prevista dei
        contratti di lavoro temporaneo e sui relativi costi. Nei casi di
        motivate ragioni d'urgenza l'Ente fornisce l'informazione in via
        successiva, comunque non oltre i cinque giorni successivi alla
        stipulazione dei contratti di fornitura, ai sensi dell'art. 7, comma 4,
        punto a) della legge 24 giugno 1997, n. 196.
 10. Alla fine di ciascun anno, l'Ente fornisce ai soggetti sindacali
        firmatari del presente CCNL tutte le informazioni necessarie alla
        verifica del rispetto della percentuale fissata dal comma 3. Entro lo
        stesso termine l'Ente fornisce alle organizzazioni sindacali di
        categoria firmatarie del presente CCNL tutte le informazioni di cui al
        precedente comma 10.
 11. In conformità alle vigenti disposizioni di legge, è fatto divieto
        all'Ente di attivare rapporti per l'assunzione di personale di cui al
        presente articolo con soggetti diversi dalle agenzie abilitate alla
        fornitura di lavoro temporaneo dal Ministero del Lavoro e della
        Previdenza sociale.
 12. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle
        disposizione della legge 196/97 e all'Accordo quadro la cui ipotesi è
        stata siglata il 23 maggio 2000.
 Art. 45
 Contratto di formazione e lavoro
 1. Nell'ambito della programmazione del fabbisogno di personale, previa
        informazione ai soggetti sindacali di cui all'art.11, l'Ente possono
        stipulare contratti di formazione e lavoro nel rispetto delle
        disposizioni di cui all'art. 3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n.
        726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863
        e all'art. 16 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
        modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.
 2. Non possono stipulare contratti di formazione e lavoro le
        amministrazioni che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 31
        del D. Lgs. 165/2001 o che abbiano proceduto a dichiarazioni di
        eccedenza o a collocamento in disponibilità di proprio personale nei
        dodici mesi precedenti la richiesta, salvo che l'assunzione avvenga per
        l'acquisizione di profili professionali diversi da quelli dichiarati in
        eccedenza, fatti salvi i posti necessari per la ricollocazione del
        personale ai sensi dell'art. 5 del presente CCNL.
 3. Le selezioni dei candidati destinatari del contratto di formazione e
        lavoro avvengono nel rispetto della normativa generale vigente in tema
        di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le
        disposizioni di legge riferite a riserve, precedenze e preferenze,
        utilizzando procedure semplificate.
 4. Il contratto di formazione e lavoro può essere stipulato:
 a) per l'acquisizione di professionalità elevate ed intermedie;
 b) per agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza
        lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al
        contesto organizzativo e di servizio.
 5. Le esigenze organizzative che giustificano l'utilizzo dei contratti
        di formazione e lavoro non possono contestualmente essere utilizzate per
        altre assunzioni a tempo determinato.
 6. Ai fini del comma 4, lettera a), in relazione al vigente sistema di
        classificazione del personale, sono considerate elevate le
        professionalità inserite nel 4° livello, intermedie quelle inserite
        nel 3° livello; il contratto di formazione e lavoro di cui al comma 4
        lett. b) non può essere stipulato per l'acquisizione di
        professionalità ricomprese nel 1° livello.
 7. Per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro ai
        sensi del comma 4, lett. a), nell'ambito del periodo stabilito di durata
        del rapporto, è previsto un periodo obbligatorio di formazione che
        esclude ogni prestazione lavorativa, non inferiore a 130 ore
        complessive; per i lavoratori assunti ai sensi del comma 4, lett. b), il
        suddetto periodo non può essere inferiore a 20 ore ed è destinato alla
        formazione di base relativa alla disciplina del rapporto di lavoro,
        l'organizzazione del lavoro, la prevenzione ambientale ed
        anti-infortunistica.
 8. Le eventuali ore aggiuntive destinate alla formazione rispetto a
        quelle previste dall'art. 16, comma 5 del d.l. 16 maggio 1994, n. 299,
        convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, non
        sono retribuite.
 9. Il contratto di formazione e lavoro è stipulato in forma scritta,
        secondo i principi di cui all'art. 19, e deve contenere l'indicazione
        delle caratteristiche, della durata e della tipologia dello stesso. In
        particolare la durata è fissata in misura non superiore a 24 mesi, nel
        caso previsto dal comma 4, lett. a) e in misura non superiore a dodici
        mesi, nel caso previsto dal comma 4, lett. b). Copia del contratto di
        formazione e lavoro deve essere consegnata al lavoratore.
 10. Ai lavoratori assunti con i contratti di formazione e lavoro
        previsti dal comma 4 è attribuito il trattamento del livello
        corrispondente alla qualifica di assunzione. Spettano, inoltre,
        l'indennità aziendale, l'indennità integrativa speciale, e la
        tredicesima mensilità. La contrattazione integrativa può disciplinare
        l'attribuzione di compensi per particolari condizioni di lavoro,
        nell'ambito delle risorse previste nel finanziamento del progetto di
        formazione e lavoro, nonché la fruizione dei servizi sociali previsti
        per il personale dell'amministrazione, nell'ambito del finanziamento del
        progetto di formazione e lavoro.
 11. Al personale di cui al presente articolo si applica la disciplina
        normativa per i lavoratori a tempo determinato di cui all'art.43 con le
        seguenti eccezioni:
 a) il periodo di prova è stabilito in un mese nei contratti di
        prestazione effettiva per i contratti di cui al comma 4, lett. b); di
        due mesi per i contratti stipulati ai sensi dello stesso comma lett. a)
        ;
 b) nelle ipotesi di malattia o di infortunio, il lavoratore non in prova
        ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo pari
        alla metà del contratto di formazione di cui è titolare.
 12. Sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di assenza dal
        lavoro stabilite da specifiche disposizioni di legge per i lavoratori
        dipendenti, compresa la legge n.53/2000. Per i casi di permesso per
        lutto si applica l'art. 27, comma 2.
 13. Nella predisposizione dei progetti di formazione e lavoro devono
        essere rispettati i principi di non discriminazione diretta ed indiretta
        di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.
 14. Il contratto di formazione lavoro si risolve automaticamente alla
        scadenza prefissata e non può essere prorogato o rinnovato. Ai soli
        fini del completamento della formazione prevista, in presenza dei
        seguenti eventi oggettivamente impeditivi della formazione il contratto
        può essere prorogato per un periodo corrispondente a quello di durata
        della sospensione stessa:
 a) malattia;
 b) gravidanza e puerperio;
 c) astensione facoltativa post partum;
 d) servizio militare di leva e richiamo alle armi;
 e) infortunio sul lavoro.
 15. Prima della scadenza del termine stabilito nel comma 8 il contratto
        di formazione e lavoro può essere risolto esclusivamente per giusta
        causa.
 16. Al termine del rapporto l'Ente è tenuto ad attestare l'attività
        svolta ed i risultati formativi conseguiti dal lavoratore. Copia
        dell'attestato è rilasciata al lavoratore.
 17. Il rapporto di formazione e lavoro può essere trasformato in
        contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 3, comma
        11, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
        modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. L'Ente disciplina,
        previa concertazione ai sensi dell'art. 7, il procedimento ed i criteri
        per l'accertamento selettivo dei requisiti attitudinali e professionali
        richiesti in relazione alle posizioni di lavoro da ricoprire,
        assicurando la partecipazione alle selezioni anche ai lavoratori di cui
        al comma 12.
 18. Nel caso in cui il rapporto di formazione e lavoro si trasformi in
        rapporto a tempo indeterminato, il periodo di formazione e lavoro viene
        computato a tutti gli effetti nell'anzianità di servizio.
 19. Non è consentita la stipula di contratti di formazione lavoro
        qualora l'Ente non confermi almeno il 60% dei lavoratori il cui
        contratto sia scaduto nei 24 mesi precedenti, fatti salvi i casi di
        comprovata impossibilità correlati ad eventi eccezionali e non
        prevedibili.
 20. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro esercitano
        i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla legge n.
        300 del 1970.
 Art. 46
 Disciplina sperimentale del telelavoro
 1. Il telelavoro determina una modificazione del luogo di adempimento
        della prestazione lavorativa, realizzabile con l'ausilio di specifici
        strumenti telematici, nelle forme seguenti:
 a) telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione dell'attività
        lavorativa dal domicilio del dipendente,
 b) altre forme del lavoro a distanza come il lavoro decentrato da centri
        satellite, i servizi di rete e altre forme flessibili anche miste, ivi
        comprese quelle in alternanza, che comportano la effettuazione della
        prestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede dell'ufficio al quale
        il dipendente è assegnato.
 2. L'Ente, consulta preventivamente i soggetti sindacali di cui all'art.
        11, sui contenuti dei progetti per la sperimentazione del telelavoro
        previsti dall'art. 3 del DPR 8.3.1999 n. 70. A livello di Ente le
        modalità di realizzazione dei progetti e l'ambito delle
        professionalità impiegate mediante il telelavoro sono oggetto di
        concertazione con le procedure stabilite dall'art. 3 del CCNL quadro
        sottoscritto il 23 marzo 2000.
 3. La postazione di lavoro deve essere messa a disposizione, installata
        e collaudata a cura e a spese dell'Ente, sul quale gravano i costi di
        manutenzione e di gestione dei sistemi di supporto per i lavoratori. Nel
        caso di telelavoro a domicilio, può essere installata una linea
        telefonica dedicata presso l'abitazione del lavoratore con oneri di
        impianto e di esercizio a carico dell'Ente, espressamente preventivati
        nel progetto di telelavoro. Lo stesso progetto prevede l'entità dei
        rimborsi, anche in forma forfettaria, delle spese sostenute dal
        lavoratore per consumi energetici e telefonici.
 4. I partecipanti ai progetti sperimentali di telelavoro sono
        individuati secondo le previsioni di cui all'art. 4 del CCNL quadro del
        23 marzo 2000.
 5. L'Ente definisce, in relazione alle caratteristiche dei progetti da
        realizzare, di intesa con i dipendenti interessati, la frequenza dei
        rientri nella sede di lavoro originaria, che non può essere inferiore
        ad un giorno per settimana, nell'ambito dei criteri definiti ai sensi
        del comma 2.
 6. L'orario di lavoro, a tempo pieno o nelle diverse forme del tempo
        parziale, viene distribuito nell'arco della giornata a discrezione del
        dipendente in relazione all'attività da svolgere, fermo restando che in
        ogni giornata di lavoro il dipendente deve essere a disposizione per
        comunicazioni di servizio in due periodi di un'ora ciascuno concordati
        con l'Ente nell'ambito dell'orario di servizio; per il personale con
        rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, il periodo è unico con
        durata di un'ora. Per effetto della autonoma distribuzione del tempo di
        lavoro, non sono configurabili prestazioni supplementari, straordinarie
        notturne o festive né permessi brevi ed altri istituti che comportano
        riduzioni di orario.
 7. Ai fini della richiesta di temporaneo rientro del lavoratore presso
        la sede di lavoro, di cui all'art. 6 comma 1, ultimo periodo
        dell'accordo quadro del 23.3.2000, per "fermo prolungato per cause
        strutturali", si intende una interruzione del circuito telematico
        che non sia prevedibilmente ripristinabile entro la stessa giornata
        lavorativa.
 8. L'Ente definisce in sede di contrattazione integrativa, le iniziative
        di formazione che assumono carattere di specificità e di attualità
        nell'ambito di quelle espressamente indicate dall'art. 5, commi 5 e 6
        dell'accordo quadro del 23.3.2000; utilizza, a tal fine, le risorse
        destinate al progetto di telelavoro.
 9. Nel caso di rientro definitivo nella sede ordinaria di lavoro e
        qualora siano intervenuti mutamenti organizzativi, l'Ente attiva
        opportune iniziative di aggiornamento professionale dei lavoratori
        interessati per facilitarne il reinserimento.
 10. Il lavoratore ha il dovere di riservatezza su tutte le informazioni
        delle quali venga in possesso per il lavoro assegnatogli e di quelle
        derivanti dall'utilizzo delle apparecchiature, dei programmi e dei dati
        in essi contenuti. In nessun caso il lavoratore può eseguire lavori per
        conto proprio o per terzi utilizzando le attrezzature assegnategli senza
        previa autorizzazione dell'Ente.
 11. L'Ente, nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento della
        sperimentazione del telelavoro, stipula polizze assicurative per la
        copertura dei seguenti rischi:
 a) danni alle attrezzature telematiche in dotazione del lavoratore, con
        esclusione di quelli derivanti da dolo o colpa grave;
 b) danni a cose o persone, compresi i familiari del lavoratore,
        derivanti dall'uso delle stesse attrezzature;
 c) copertura assicurativa INAIL.
 12. La verifica delle condizioni di lavoro e dell'idoneità
        dell'ambiente di lavoro avviene all'inizio dell'attività e
        periodicamente ogni sei mesi, concordando preventivamente con
        l'interessato i tempi e le modalità di accesso presso il domicilio.
        Copia del documento di valutazione del rischio, ai sensi dell'art. 4,
        comma 2, d. lgs. 626/1994, è inviata ad ogni dipendente per la parte
        che lo riguarda, nonché al rappresentante della sicurezza.
 13. La contrattazione integrativa definisce il trattamento accessorio
        compatibile con la specialità della prestazione nell'ambito delle
        finalità indicate nell'art.78. Le relative risorse sono ricomprese nel
        finanziamento complessivo del progetto.
 14. E' istituito, presso l'Agenzia, un osservatorio nazionale a
        composizione paritetica con la partecipazione di rappresentanti del
        Comitato di settore e delle organizzazioni sindacali firmatarie del
        presente CCNL che, con riunioni almeno annuali, verifica l'utilizzo
        dell'istituto nel comparto e gli eventuali problemi.
 15. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rinvia al
        CCNL quadro sottoscritto in data 23 marzo 2000 e al D.P.R. 70/1999.
 TITOLO VI
 ORARIO DI LAVORO E SUE ARTICOLAZIONI
 
 Art. 47
 Orario di lavoro
 1. L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali. Esso è
        articolato su cinque giorni, ovvero su sei giorni fatte salve le
        esigenze dei servizi connesse con l'attività degli organi consiliari,
        che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della
        settimana.
 2. L'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura
        al pubblico; le rispettive articolazioni sono determinate previa
        contrattazione integrativa con i soggetti di cui all'art. 11 del
        presente contratto.
 3. L'orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. Qualora la
        prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore continuative, il
        personale ha diritto a beneficiare di un intervallo di almeno 30 minuti
        per la pausa al fine del recupero delle energie psicofisiche e della
        eventuale consumazione del pasto.
 4. E' possibile adottare l'orario flessibile di lavoro giornaliero, con
        l'individuazione di fasce temporali di flessibilità in entrata ed in
        uscita. I dipendenti che si trovino in particolari situazioni personali,
        sociali e familiari (legge n.1204/1971, legge n. 53/2000, legge
        n.903/1977, legge n. 104/1992, tossicodipendenze, inserimento di figli
        in asili nido, figli in età scolare, impegno in attività di
        volontariato di cui alla legge n. 266/1991) e che ne facciano richiesta,
        vanno favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile, compatibilmente con
        le esigenze di servizio.
 5. Qualora non venga reso l'intero orario di lavoro d'obbligo, il
        dipendente è tenuto al relativo recupero entro il mese successivo,
        salvo cause di forza maggiore. In caso di mancato recupero, si opera la
        proporzionale decurtazione della retribuzione.
 6. In relazione a prevedibili esigenze di servizio di determinati uffici
        e servizi può essere effettuata, previa contrattazione integrativa ai
        sensi dell'art. 4, la programmazione plurisettimanale dell'orario di
        lavoro ordinario. Tale programmazione va definita, di norma, una volta
        all'anno. Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro
        possono essere attuate mediante riduzione giornaliera dell'orario di
        lavoro ordinario oppure attraverso la riduzione del numero delle
        giornate lavorative.
 Art. 48
 Riduzione dell'orario di lavoro
 1. Per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni
        o secondo una programmazione plurisettimanale, finalizzati al
        miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività
        istituzionali ed, in particolare, all'ampliamento dei servizi
        all'utenza, i contratti collettivi integrativi potranno prevedere, con
        decorrenza stabilita nella medesima sede ed in via sperimentale, una
        riduzione dell'orario fino a raggiungere le 35 ore medie settimanali.
 2. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione della suddetta riduzione
        devono essere fronteggiati con proporzionali riduzioni del lavoro
        straordinario oppure con stabili modifiche degli assetti organizzativi.
 Art. 49
 Lavoro straordinario
 1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare
        situazioni di lavoro eccezionali e, pertanto, non possono essere
        utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro
        e di copertura dell'orario di lavoro. Ai relativi oneri si fa fronte in
        ogni caso con le risorse previste al successivo comma 7.
 2. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata
        dal dirigente sulla base delle esigenze organizzative e di servizio
        individuate dall'Ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di
        autorizzazione. Il lavoratore, salvo giustificati motivi di impedimento
        per esigenze personali e familiari, è tenuto ad effettuare il lavoro
        straordinario.
 3. Il limite massimo individuale per le prestazioni di lavoro
        straordinario è determinato in 220 ore annue.
 4. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata
        dividendo per 156 la retribuzione base mensile di cui all'art 69, comma
        2, lettera a) comprensiva del rateo di tredicesima mensilità ad essa
        riferita. Tale misura è maggiorata ai sensi del comma 4 del presente
        articolo. Per il personale che fruisce della riduzione di orario di cui
        all'art. 48 il valore del divisore è fissato in 151.
 5. Le maggiorazioni di cui al comma precedente sono pari:
 a) al 15% per il lavoro straordinario diurno;
 b) al 30% per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in
        orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);
 c) al 50% per il lavoro straordinario prestato in orario
        notturno-festivo.
 6. La quantificazione delle ore di straordinario effettuate dal
        dipendente può essere operata in relazione al periodo, anche
        plurisettimanale, preso come base di riferimento per il calcolo delle
        prestazioni di lavoro secondo la disciplina adottata dall'Ente in sede
        di contrattazione integrativa.
 7. Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario
        di cui al comma 2, debitamente autorizzate, possono dare luogo a riposo
        compensativo, da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e
        di servizio entro il termine massimo di 4 mesi. La disciplina di cui al
        presente comma si applica ai lavoratori che non abbiano aderito alla
        banca delle ore di cui all'art. 50.
 8. Allo straordinario sono destinate risorse in misura non superiore
        alle risorse già destinate per la medesima finalità nell'anno 1999.
 Art. 50
 Banca delle ore
 1. Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni
        di lavoro straordinario o supplementare, in modo retribuito o come
        permessi compensativi, è istituita la banca delle ore, con un conto
        individuale per ciascun lavoratore.
 2. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del lavoratore, le ore di
        prestazione di lavoro straordinario o supplementare, debitamente
        autorizzate nei limiti delle risorse stanziate sui relativi capitoli del
        bilancio dell'Ente, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di
        maturazione. Nel caso di richiesta di pagamento, questa deve avvenire
        entro il mese di dicembre.
 3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o
        in retribuzione o come permessi compensativi, escluse le maggiorazioni
        di cui all'art. 49, comma 4, che in rapporto alle ore accantonate
        vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.
 4. L'Ente, a domanda del dipendente, rende possibile l'utilizzo delle
        ore come riposi compensativi tenendo conto delle esigenze tecniche,
        organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al
        numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione.
 5. A livello di Ente sono realizzati incontri fra le parti finalizzati
        al monitoraggio dell'andamento della banca delle ore ed all'assunzione
        di iniziative tese a favorirne l'utilizzazione. Nel rispetto dello
        spirito della norma, possono essere eventualmente individuate finalità
        e modalità aggiuntive, anche collettive, per l'utilizzo dei riposi
        accantonati. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta
        paga.
 6. La disciplina del presente articolo decorre dalla data di entrata in
        vigore del presente CCNL.
 Art. 51
 Turnazioni
 1. L'Ente in relazione alle proprie esigenze organizzative, di servizio
        o funzionali, può istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno
        consiste in un'effettiva rotazione del personale in prestabilite
        articolazioni giornaliere. La disciplina per la organizzazione dei turni
        è definita in sede di contrattazione integrativa.
 2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della
        corresponsione della indennità di cui al comma 6, devono essere
        distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una
        distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario
        antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla
        articolazione adottata nell'Ente.
 3. I turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati
        in strutture operative che prevedano una erogazione giornaliera di
        servizi per almeno 10 ore.
 4. I turni notturni non possono essere di norma superiori a 8 nel mese,
        facendo comunque salve le eventuali esigenze eccezionali. La durata dei
        turni può anche comprendere periodi di limitata sovrapposizione,
        definiti in sede di contrattazione integrativa, quando emerga l'esigenza
        di evitare discontinuità nelle prestazioni o di assicurare il passaggio
        delle consegne.
 5. I turni notturni sono compresi tra le ore 22 e le ore 6. I turni
        pomeridiani sono compresi tra le ore 14,00 e le ore 22,00. Le
        prestazioni di lavoro rese in eventuali turni intermedi tra quelli
        antimeridiani, pomeridiani e notturni sono compensate secondo le misure
        previste per le fasce orarie in cui sono comprese.
 6. Al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa
        interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'
        orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue:
 a) fascia pomeridiana: maggiorazione oraria della retribuzione di cui
        all'art. 69, c. 2, lett. a), con l'aggiunta del rateo della tredicesima
        mensilità nella misura del 20%;
 b) fascia notturna e giorni festivi: maggiorazione oraria della
        retribuzione di cui all'art. 69, c. 2, lett. a), con l'aggiunta del
        rateo della tredicesima mensilità nella misura del 80%
 c) fascia festiva-notturna : maggiorazione oraria della retribuzione di
        cui all'art. 69, c. 2, lett. a), con l'aggiunta del rateo della
        tredicesima mensilità nella misura del 90%.
 7. La maggiorazione di cui al comma 6 può essere corrisposta solo per
        le ore di effettiva prestazione di servizio in turno.
 8. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, in ogni
        caso, con le risorse previste dall'art. 77.
 Art. 52
 Reperibilità
 1. Il servizio di pronta reperibilità può essere istituito dall'Ente,
        durante le ore o le giornate eccedenti l'orario ordinario di lavoro, per
        assicurare essenziali e indifferibili prestazioni di servizio. La
        relativa disciplina è definita in sede di contrattazione integrativa e
        tiene conto anche delle esigenze di rotazione tra più soggetti
        volontari.
 2. La durata massima di un periodo di reperibilità è di 12 ore.
 3. In caso di chiamata in servizio durante il periodo di reperibilità,
        la prestazione di lavoro non può essere superiore a 6 ore.
 4. Ciascun dipendente, nell'arco di un mese, non può essere collocato
        in reperibilità per più di sei volte e, entro tale limite, per non
        più di due domeniche.
 5. Il periodo di reperibilità di 12 ore è remunerato con un compenso
        compreso tra € 7,75 e € 12,91 la cui misura viene stabilita in sede
        di contrattazione integrativa. Detto compenso è frazionabile in misura
        non inferiore a 4 ore ed è corrisposto in proporzione alla durata del
        turno di reperibilità maggiorato, in tal caso, del 10%.
 6. Quando la reperibilità cade in giorno festivo, il dipendente ha
        diritto ad un giorno di riposo compensativo, anche se non chiamato a
        rendere alcuna prestazione lavorativa. La fruizione di detto riposo
        compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell'orario di
        lavoro settimanale.
 7. In caso di chiamata in servizio, l'attività prestata viene
        retribuita come lavoro straordinario o compensata, a richiesta, con
        recupero orario; sono fatte salve, in ogni caso, le maggiorazioni per
        prestazioni notturne, festive o notturne-festive.
 8. Agli oneri relativi all'applicazione del presente articolo si fa
        fronte in ogni caso con le risorse previste dall'art.77.
 Art. 53
 Trattamento per attività prestata in giorno festivo e riposo
        compensativo
 1. Al dipendente che per particolari esigenze di servizio, e nell'ambito
        della disciplina sull'orario di lavoro di cui all'art. 47, non
        usufruisce del riposo settimanale, nel limite massimo di due domeniche
        al mese, deve essere corrisposto un compenso aggiuntivo pari all'80%
        della retribuzione di cui all'art 69, c. 2, lettera a) con diritto al
        riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non
        oltre il bimestre successivo.
 2. L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, ove per
        esigenza di servizio non sia possibile consentire la fruizione del
        riposo compensativo, dà titolo ad un compenso sostitutivo commisurato
        al lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro
        straordinario festivo.
 3. L'attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di
        articolazione di lavoro su cinque giorni, a richiesta del dipendente dà
        titolo a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del
        compenso per lavoro straordinario non festivo, sempre che sia stato
        interamente prestato l'orario contrattuale settimanale.
 4. La maggiorazione di cui al comma 1 è cumulabile con altro
        trattamento accessorio collegato alla prestazione.
 5. In assenza di rotazione per turno, nel caso di lavoro ordinario
        notturno e festivo è dovuta una maggiorazione della retribuzione oraria
        di cui all'art. 69, c. 2 lett. a) nella misura del 20%; nel caso di
        lavoro ordinario festivo-notturno la maggiorazione dovuta è del 30%.
 6. Agli oneri relativi all'applicazione del presente articolo si fa
        fronte in ogni caso con le risorse previste dall'art. 77.
 TITOLO VII
 DISPOSIZIONI DI PARTICOLARE INTERESSE
 
 Art. 54
 Ricostituzione del rapporto di lavoro
 1. Il dipendente il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto
        di dimissioni o per risoluzione per motivi di salute può richiedere,
        entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione del
        rapporto di lavoro. L'Ente si pronuncia motivatamente, entro 60 giorni
        dalla richiesta; in caso di accoglimento il dipendente è ricollocato
        nell'area, nella posizione economica e nel profilo rivestiti all'atto
        delle dimissioni corrispondenti secondo il sistema di classificazione
        applicato all'Ente medesimo al momento del rientro.
 2. La stessa facoltà di cui al comma 1 è data al dipendente, senza
        limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di legge relative
        all'accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in
        correlazione con la perdita o il riacquisto della cittadinanza italiana
        o di uno dei paesi dell'Unione Europea.
 3. Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del
        rapporto di lavoro avviene nel rispetto delle procedure di cui all'art.
        39 della legge 449/97 e successive modificazioni e integrazioni ed è
        subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nella dotazione
        organica dell'Ente ed al mantenimento del possesso dei requisiti
        generali per l'assunzione da parte del richiedente nonché del positivo
        accertamento dell'idoneità fisica qualora la cessazione del rapporto
        fosse dovuta a motivi di salute.
 4. Qualora per effetto di dimissioni, il dipendente goda di trattamento
        pensionistico si applicano le vigenti disposizioni in materia di cumulo.
 Art. 55
 Copertura assicurativa
 1. L'Ente è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa in favore
        dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per
        adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di
        trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per
        l'esecuzione delle prestazioni di servizio.
 2. La polizza di cui al comma 1 è rivolta alla copertura dei rischi,
        non compresi nella assicurazione obbligatoria, di danneggiamento al
        mezzo di trasporto di proprietà del dipendente, nonché di lesioni o
        decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato
        autorizzato il trasporto.
 3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto ed
        operativi di proprietà dell'Ente saranno in ogni caso integrate con la
        copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 1 e 2, dei
        rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle
        persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
 4. I massimali delle polizze di cui al presente articolo non possono
        eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per
        l'assicurazione obbligatoria.
 5. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle
        polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal
        presente articolo sono detratte dalle somme eventualmente spettanti a
        titolo di equo indennizzo, per lo stesso evento.
 Art. 56
 Patrocinio legale
 1. L'Ente, nella tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi
        l'apertura di un procedimento di responsabilità, dinanzi al giudice
        ordinario o amministrativo, nei confronti del dipendente per fatti o
        atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e
        all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a
        condizione che non sussista conflitto d'interesse, ogni onere di difesa
        fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi di giudizio,
        facendo assistere il dipendente da un legale.
 2. L'Ente deve esigere dal dipendente, eventualmente condannato con
        sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli
        commessi per dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti per la sua
        difesa.
 3. Ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità,
        dinanzi al giudice ordinario o amministrativo, nei confronti del
        dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento dei
        compiti d'ufficio, nel caso in cui il dipendente non abbia accettato il
        legale di nomina dell'amministrazione e ne abbia nominato uno di propria
        fiducia, l'Ente è tenuto al rimborso delle spese di giudizio e di
        onorario sostenute e documentate nei limiti delle vigenti disposizioni,
        entro 60 giorni dal momento in cui la responsabilità del dipendente
        risulti esclusa da provvedimento giudiziario non riformabile.
 Art. 57
 Clausole speciali
 1. Per ciascun dipendente l'ufficio del personale dell'Ente conserva in
        apposito fascicolo personale tutti gli atti e documenti prodotti dallo
        stesso Ente o dal dipendente ed attinenti all'attività da lui svolta e
        ai fatti più significativi che lo riguardano.
 2. Relativamente agli atti e documenti conservati nel fascicolo
        personale è assicurata la riservatezza dei dati personali secondo le
        disposizioni vigenti in materia.
 3. Nei casi previsti da disposizioni emanate dagli organi competenti, il
        personale è tenuto all'uso dell'uniforme di servizio, con oneri a
        carico dell'Ente.
 4. Nei casi in cui l'alloggio di servizio, per speciali esigenze
        connesse al particolare tipo di mansioni svolte, costituisca elemento
        necessario all'espletamento del servizio stesso, l'Ente ne disciplina
        l'uso, con oneri a proprio carico.
 Art. 58
 Diritti derivanti da invenzione industriale
 1. In materia di invenzione industriale fatta dal dipendente nello
        svolgimento del rapporto di lavoro si applicano le disposizioni
        dell'art. 2590 Cod. Civ. e quelle speciali che regolano i diritti di
        invenzione nell'ambito dell'impresa.
 2. In relazione all'importanza dell'invenzione rispetto all'attività
        istituzionale dell'Ente, la contrattazione integrativa può individuare
        i criteri ai fini della corresponsione di speciali compensi per la
        produttività nell'ambito delle risorse destinate alla retribuzione
        accessoria.
 Art. 59
 Formazione, aggiornamento e qualificazione
 1. Nell'ambito dei processi di riforma e modernizzazione dell'Ente la
        formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo
        professionale dei dipendenti e per il necessario sostegno agli obiettivi
        di cambiamento.
 2. L'attività formativa si realizza attraverso programmi di
        addestramento, aggiornamento e qualificazione, secondo percorsi
        formativi definiti in conformità delle linee di indirizzo concordate
        nell'ambito della contrattazione integrativa anche al fine della
        riqualificazione del personale nell'ambito dei processi di mobilità. La
        formazione del personale di nuova assunzione si realizza mediante corsi
        teorico-pratici di intensità e durata rapportate alle attività da
        svolgere, in base a programmi definiti dall'Ente ai sensi del comma
        precedente.
 3. L'Ente, nell'ambito dei propri obiettivi di sviluppo e sulla base
        delle risorse disponibili, promuove e favorisce la formazione continua,
        l'aggiornamento e l'addestramento del personale in servizio o di nuova
        assunzione, attraverso corsi di contenuto generale ovvero mirati su
        specifiche materie che tengano conto anche dell'evoluzione prevista
        delle competenze e dell'esigenza di non correlarle unicamente al profilo
        ed al livello di appartenenza.
 4. Ai fini di cui al comma 3 le parti convengono circa l'esigenza che
        nei bilanci dell'Ente vengano previsti appositi stanziamenti commisurati
        al monte retributivo pari, indicativamente e compatibilmente con le
        esigenze di flessibilità dei bilanci dello stesso ente, ad almeno 1%
        del monte retributivo. I fondi finalizzati alla formazione e
        aggiornamento, ove non utilizzati nel corso dell'esercizio finanziario
        di riferimento, restano vincolati alla stessa finalizzazione nei
        successivi esercizi finanziari.
 5. La formazione del personale di nuova assunzione si svolge mediante
        l'attivazione di corsi teorico-pratici, di intensità e durata
        rapportate alle mansioni da svolgere, in base a specifici programmi
        definiti dallo stesso Ente.
 6. Le iniziative di formazione possono essere organizzate dall'Ente,
        utilizzando, ove necessario, oltre alle competenze e professionalità
        presenti nell'Ente stesso o presso altri enti, forme di collaborazione
        con Università italiane e/o straniere, con la Scuola Superiore della
        Pubblica Amministrazione, con Istituti e Centri di formazione pubblici o
        privati, con altri soggetti pubblici o privati specializzati nel
        settore.
 7. Il personale che partecipa alle attività di formazione organizzate
        dall' Ente è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi
        oneri sono a carico dell'Ente. I corsi sono tenuti, di norma, durante
        l'orario di lavoro. Qualora i corsi si svolgano fuori dalla sede di
        servizio al personale spetta il trattamento di missione ed il rimborso
        delle spese di viaggio, ove ne sussistano i presupposti.
 8. L'Ente individua i dipendenti che partecipano alle attività di
        formazione sulla base di criteri generali definiti nella contrattazione
        integrativa e verificati ai sensi delle norme sull'informazione
        successiva di cui alle medesime Sezioni, in relazione alle esigenze
        tecniche, organizzative e produttive dei vari uffici, nonchè di
        riqualificazione professionale del personale in mobilità, tenendo conto
        anche delle attitudini personali e culturali degli interessati e
        garantendo a tutti pari opportunità di partecipazione, nel rispetto di
        quanto previsto dall'art. 57, lettera c) del d.lgs. n. 165 del 2001.
 9. Per figure professionali elevate e/o particolari ed in caso di
        materie attinenti la specifica mansione svolta, è prevista la
        possibilità , per i dipendenti, di frequentare corsi specifici , anche
        non previsti dai programmi dell'Ente, su richiesta motivata dello stesso
        dipendente, con permessi non retribuiti.
 10. Ai programmi di formazione dell'ente, possono partecipare anche i
        dipendenti in distacco sindacale, permanendo comunque la posizione di
        distaccato.
 TITOLO VIII
 NORME DISCIPLINARI
 Art. 60
 Doveri del dipendente
 1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di
        servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i
        principi di buon andamento e imparzialità dell'attività
        amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse
        pubblico agli interessi privati propri ed altrui.
 2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di
        rapporti di fiducia e collaborazione tra l'Ente e i cittadini.
 3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire
        la migliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare:
 a) collaborare con diligenza, osservando le norme del presente contratto
        e le disposizioni impartite dall'Ente per l'esecuzione e la disciplina
        del lavoro anche in relazione alle norme in materia di sicurezza e di
        ambiente di lavoro;
 b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle
        norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell'art. 24 legge n. 241 del
        1990;
 c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per
        ragioni d'ufficio;
 d) nei rapporti con il cittadino, prestare adeguata attenzione alle
        richieste di ciascuno, fornendo tutte le risposte dovute, nel rispetto
        delle disposizioni in materia di trasparenza e di esercizio del diritto
        di accesso all'attività amministrativa dettate dalla legge n. 241 del
        1990 e dai relativi regolamenti attuativi della stessa vigenti
        nell'amministrazione, dando altresì attuazione alle disposizioni della
        legge n. 15 del 1968 in tema di autocertificazione;
 e) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per
        la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza
        l'autorizzazione del responsabile del servizio;
 f) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e
        con gli utenti condotta uniformata a principi di correttezza ed
        astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona;
 g) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività, che
        ritardino il recupero psico fisico , in periodo di malattia od
        infortunio;
 h) eseguire le disposizioni inerenti all'espletamento delle proprie
        funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai superiori. Se ritiene
        che la disposizione sia palesemente illegittima, il dipendente deve
        farne rimostranza a chi l'ha impartito, dichiarandone le ragioni; se la
        disposizione è rinnovata per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione.
        Il dipendente non deve, comunque, eseguire la disposizione quando l'atto
        sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo;
 i) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi,
        strumenti ed automezzi a lui affidati;
 j) non valersi di quanto è di proprietà dell'Ente per ragioni che non
        siano di servizio;
 k) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o
        altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa;
 l) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai
        locali dell'Ente da parte del personale e non introdurre, salvo che non
        siano debitamente autorizzate, persone estranee all'amministrazione
        stessa in locali non aperti al pubblico;
 m) comunicare all'Ente la propria residenza e, ove non coincidente, la
        dimora temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle stesse;
 n) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di
        appartenenza, salvo comprovato impedimento;
 o) astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività
        che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi
        finanziari o non finanziari propri.
 Art. 61
 Sanzioni e procedure disciplinari
 1. Le violazioni, da parte dei lavoratori, dei doveri disciplinati
        nell'articolo 60 del presente contratto danno luogo, secondo la gravità
        dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari
        previo procedimento disciplinare:
 a) rimprovero verbale;
 b) rimprovero scritto (censura);
 c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di
        retribuzione;
 d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a dieci giorni;
 e) licenziamento con preavviso;
 f) licenziamento senza preavviso.
 2. L'Ente, fatta eccezione per il rimprovero verbale, non può adottare
        alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, se non
        previa contestazione scritta dell'addebito, da effettuarsi
        tempestivamente e , comunque, non oltre 20 giorni da quando l'ufficio
        istruttore secondo l'ordinamento dell'Ente, è venuto a conoscenza del
        fatto e senza aver sentito il dipendente a sua difesa con l'eventuale
        assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante
        dell'associazione sindacale cui egli aderisce o conferisce mandato.
 3. La convocazione scritta per la difesa non può avvenire prima che
        siano trascorsi cinque giorni lavorativi dalla contestazione del fatto
        che vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione
        per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi
        15 giorni.
 4. Nel caso in cui la sanzione da comminare non sia di sua competenza,
        ai sensi dell'articolo 55, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, il
        responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, ai sensi di
        quanto previsto al comma 2, segnala entro dieci giorni all'ufficio
        competente, a norma del citato art. 55, comma 4, i fatti da contestare
        al dipendente per l'istruzione del procedimento, dandone contestuale
        comunicazione all'interessato. In caso di mancata comunicazione nel
        termine predetto si darà corso all'accertamento della responsabilità
        del soggetto tenuto alla comunicazione.
 5. Al dipendente o, su sua espressa delega al suo difensore, è
        consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il
        procedimento a suo carico.
 6. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla
        data della contestazione dell'addebito. Qualora non sia stato portato a
        termine entro tale data, il procedimento si estingue.
 7. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, sulla base
        degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte dal
        dipendente, irroga la sanzione applicabile tra quelle indicate, nel
        rispetto dei principi e dei criteri citati. Quando il medesimo ufficio
        ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente dispone la
        chiusura del procedimento, dandone comunicazione all'interessato.
 8. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari
        decorsi due anni dalla loro applicazione.
 9. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore dalle
        eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso.
 10. Restano salve le disposizioni di cui all'art. 55, commi 7 ed 8, del
        d.lgs. n. 165 del 2001.
 Art. 62
 Codice disciplinare
 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle
        sanzioni in relazione alla gravità della mancanza ed in conformità di
        quanto previsto dall'art. 55 del d.lgs. n. 165 del 2001 , sono fissati i
        seguenti criteri generali:
 a) il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati anche
        in relazione:
 a1) alla intenzionalità del comportamento, alla rilevanza della
        violazione di norme o disposizioni;
 a2) al grado di disservizio o di pericolo provocato dalla negligenza,
        imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della
        prevedibilità dell'evento;
 a3) all' eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti;
 a4) alle responsabilità derivanti dalla posizione di lavoro occupata
        dal dipendente;
 a5) al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra di
        loro;
 a6) al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare
        riguardo ai precedenti disciplinari, nell'ambito del biennio previsto
        dalla legge;
 a7) al comportamento verso gli utenti;
 b) al lavoratore che abbia commesso mancanze della stessa natura già
        sanzionate nel biennio di riferimento, è irrogata, a seconda della
        gravità del caso e delle circostanze, una sanzione di maggiore entità
        prevista nell'ambito del medesimo comma.
 c) al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione
        od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed
        accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista
        per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con
        sanzioni di diversa gravità.
 2. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto
        al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si
        applica al dipendente per:
 a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze
        per malattia, nonché dell'orario di lavoro;
 b) condotta non conforme a principi di correttezza verso altri
        dipendenti o nei confronti del pubblico;
 c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui
        affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba
        espletare azione di vigilanza;
 d) inosservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e
        di sicurezza sul lavoro nel caso in cui non ne sia derivato un
        pregiudizio al servizio o agli interessi dell'Ente o di terzi;
 e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del
        patrimonio dell'Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto
        dall'articolo 6 della legge n. 300 del 1970;
 f) insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati
        tenuto conto dei carichi di lavoro.
 L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio
        dell'Ente e destinato ad attività sociali.
 3. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con
        privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica
        per:
 a) recidiva nelle mancanze che abbiano comportato l'applicazione del
        massimo della multa oppure quando le mancanze previste nel comma 2
        presentino caratteri di particolare gravità;
 b) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario
        abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è
        determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del
        servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione
        dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'Ente, agli
        utenti o ai terzi;
 c) ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi
        nella sede assegnata dai superiori;
 d) svolgimento di attività lavorative durante lo stato di malattia o di
        infortunio;
 e) rifiuto di testimonianza oppure per testimonianza falsa o reticente
        in procedimenti disciplinari;
 f) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o
        altri dipendenti; alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro,
        anche con utenti;
 g) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Ente, nel rispetto della
        libertà di pensiero ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300 del 1970;
 h) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che
        siano lesivi della dignità della persona;
 i) qualsiasi comportamento da cui sia derivato grave e documentato danno
        all'Amministrazione o a terzi.
 4. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica
        per:
 a) recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, in una delle mancanze
        previste nel comma 3, anche se di diversa natura, o recidiva, nel
        biennio, in una mancanza che abbia comportato l'applicazione della
        sanzione massima di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla
        retribuzione;
 b) occultamento di fatti e circostanze relativi ad illecito uso,
        manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di spettanza o
        di pertinenza dell'Amministrazione o ad essa affidati, quando in
        relazione alla posizione rivestita abbia un obbligo di vigilanza o
        controllo;
 c) rifiuto espresso del trasferimento disposto per esigenze di servizio;
 d) assenza arbitraria ed ingiustificata dal servizio per un periodo
        superiore a dieci giorni consecutivi lavorativi;
 e) persistente insufficiente rendimento, ovvero atti o comportamenti che
        dimostrino grave inefficienza del dipendente nell'adempimento degli
        obblighi di servizio rispetto ai carichi di lavoro;
 f) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori del
        servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne
        consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità.
 5. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica
        per:
 a) commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale
        per i quali sia fatto obbligo di denuncia;
 b) recidiva, negli ambienti di lavoro, di vie di fatto contro altri
        dipendenti o terzi, anche per motivi non attinenti al servizio;
 c) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di
        documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti ovvero che la
        sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sia avvenuta a
        seguito di presentazione di documenti falsi;
 d) commissione, in genere, di fatti o atti dolosi, non ricompresi nella
        lettera a), anche nei confronti di terzi, di gravità tale da non
        consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
 e) condanna passata in giudicato:
 e1) per i delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a), b), c), d),
        f) della legge n. 55 del 1990 n. 55, modificata ed integrata dall'art.
        1, comma 1 della legge n. 16/1992;
 e2) quando alla condanna consegua, comunque, l'interdizione perpetua dai
        pubblici uffici.
 6. Nel caso previsto dalla lettera a) del comma 5, l'Ente inizia il
        procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento
        disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza definitiva.
        Analoga sospensione è disposta anche nel caso in cui l'obbligo della
        denuncia penale emerga nel corso del procedimento disciplinare già
        avviato.
 7. Al di fuori dei casi previsti nel comma 6, quando l'Ente venga a
        conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a carico del
        dipendente per i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare,
        questo è sospeso fino alla sentenza definitiva.
 8. Il procedimento disciplinare sospeso ai sensi dei commi 6 e 7 è
        riattivato entro 180 giorni da quando l'Ente ha avuto notizia della
        sentenza definitiva.
 9. Le mancanze non espressamente previste nella presente elencazione
        sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi
        riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, ai doveri
        dei lavoratori di cui all'articolo 60 e, quanto al tipo e alla misura
        delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
 10. Al codice disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data
        la massima pubblicità mediante affissione in ogni posto di lavoro in
        luogo accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità è
        tassativa e non può essere sostituita con altre.
 11. Il dipendente licenziato ai sensi dei commi 4 e 5 lett. a) ed e) del
        presente articolo e successivamente assolto, ha diritto, dalla data
        della sentenza di assoluzione, alla riammissione in servizio, anche in
        soprannumero, nella medesima qualifica con decorrenza dell'anzianità
        all'atto del licenziamento. Il dipendente riammesso è reinquadrato nel
        livello economico in cui è confluita la qualifica posseduta al momento
        del licenziamento. Le medesime disposizioni si applicano in caso di
        proscioglimento di ogni addebito in sede di revisione del procedimento
        penale. In caso di premorienza, il coniuge o il convivente superstite e
        i figli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati attribuiti
        al dipendente nel periodo di sospensione o di licenziamento, escluse le
        indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla
        prestazione di lavoro straordinario.
 Art. 63
 Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare
 1. L'Ente, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su
        fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare
        punibili con la sanzione della sospensione dal servizio e dalla
        retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare,
        l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a
        trenta giorni, con conservazione della retribuzione
 2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione
        disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
        retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere
        computato nella sanzione, ferma restando la privazione della
        retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati.
 3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello
        computato come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti
        dell'anzianità di servizio.
 Art. 64
 Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
 1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà
        personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della
        retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello
        stato restrittivo della libertà.
 2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della
        retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento
        penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando
        sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al
        rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati,
        l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento.
 3. L'Ente, cessato lo stato di restrizione della libertà personale di
        cui al comma 1, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente
        fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni di cui al comma
        2.
 4. Resta fermo l'obbligo di sospensione nei casi previsti dall'art. 15,
        comma 1, della legge n. 55 del 1990, come sostituito dall'art. 1, comma
        1, della legge n. 16 del 1992.
 5. Nei casi previsti dai commi precedenti si applica quanto previsto in
        tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale.
 6. Al dipendente sospeso ai sensi del presente articolo sono corrisposti
        un'indennità pari al 50% della retribuzione fissa mensile e gli assegni
        del nucleo familiare, con esclusione di ogni compenso accessorio,
        comunque denominato, anche se pensionabile.
 7. In caso di sentenza definitiva di assoluzione, il dipendente è
        reintegrato in servizio a tutti gli effetti, ivi compresa la valutazione
        nell'anzianità di servizio del periodo di sospensione. Quanto
        corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità
        verrà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore a titolo di
        retribuzione per il periodo di sospensione del rapporto.
 8. Quando vi sia stata sospensione cautelare del servizio a causa di
        procedimento penale, la stessa conserva efficacia , se non revocata, per
        un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale
        termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente
        riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque,
        sospeso sino all'esito del procedimento penale. Nel caso in cui l'esito
        risulti favorevole al dipendente, trova applicazione quanto indicato al
        precedente comma.
 TITOLO IX
 ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
 
 Art. 65
 Cause di cessazione del rapporto di lavoro
 1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato
        il periodo di prova, oltre che nei casi di risoluzione già disciplinati
        dagli artt. 29, 30, 62 del presente contratto, nonché dalle leggi sul
        rapporto di lavoro subordinato nell'impresa ai sensi dell'art. 2 comma 2
        del d .lgs. n. 165/2001, ha luogo:
 a) al compimento dei limiti di età previsti dalle norme di legge e di
        regolamento applicabili nell'amministrazione;
 b) per recesso del dipendente;
 c) per recesso dell'Ente;
 d) per decesso del dipendente;
 e) perdita della cittadinanza nel rispetto della normativa comunitaria
        in materia.
 Art. 66
 Obblighi delle parti
 1. Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro per recesso del
        dipendente, quest'ultimo deve darne comunicazione per iscritto all'Ente
        rispettando i termini di preavviso di cui all'art. 67.
 2. Nei casi di risoluzione del rapporto ad iniziativa dell'Ente,
        quest'ultimo è tenuta a specificarne contestualmente i motivi e
        rispettando i termini di preavviso, salvo nei casi disciplinati
        dall'art. 61 e dal successivo comma 3
 3. Nell'ipotesi di cui alla lett. a) dell'art. 65, la risoluzione del
        rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della
        condizione prevista, senza obbligo per l'Ente di dare il preavviso o di
        erogare le corrispondenti indennità sostitutive ed opera dal primo
        giorno del mese successivo a quello del compimento dell'età prevista
        salvo che le disposizioni vigenti consentano la permanenza nel servizio
        a domanda dell'interessato. In tale ultima ipotesi, la relativa domanda
        deve essere presentata almeno un mese prima del compimento del limite di
        età.
 4. Nell'ipotesi di cui all'art. 65, comma 1, lett. d), l'Ente
        corrisponde agli eventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso
        secondo quanto stabilito dall'art. 2122 c.c.
 5. Nell'ipotesi di cui all'art. 65, comma 1, lett. e), la risoluzione
        del rapporto di lavoro avviene senza preavviso.
 Art. 67
 Recesso con preavviso
 1. Salvo il caso di risoluzione automatica del rapporto di lavoro e
        quello del licenziamento senza preavviso, in tutti gli altri casi in cui
        il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso
        o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i
        relativi termini sono fissati come segue:
 anni di servizio mesi di preavviso
 fino a 5 2
 oltre 5 fino a 10 3
 oltre 10 4
 2. In caso di recesso del dipendente i termini di preavviso sono ridotti
        alla metà.
 3. I termini di preavviso decorrono dal primo giorno o dal giorno 16 di
        ciascun mese.
 4. La parte che recede dal rapporto di lavoro senza l'osservanza dei
        predetti termini di preavviso è tenuta a corrispondere all'altra parte
        un'indennità di pari importo della retribuzione di cui all'art. 69,
        comma 2, lett. a), per il mancato preavviso. L'Ente ha il diritto di
        trattenere su quanto da essa dovuto al dipendente un importo
        corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi
        eventualmente non dato.
 5. E' facoltà della parte che riceve la disdetta risolvere il rapporto
        di lavoro sia all'inizio sia durante il preavviso con il consenso
        dell'altra parte. In tal caso, non si applica il comma 4.
 6. L'assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di
        preavviso. Pertanto, in caso di periodo lavorato si dà luogo al
        pagamento sostitutivo delle stesse.
 7. Il periodo di preavviso è computato nell'anzianità a tutti gli
        effetti.
 TITOLO X
 TRATTAMENTO ECONOMICO
 
 Art. 68
 Struttura della retribuzione
 1. La struttura della retribuzione del personale della Cassa Depositi e
        Prestiti si compone delle seguenti voci:
 a) stipendio tabellare;
 b) retribuzione individuale di anzianità, ove percepita, comprensiva
        delle relative maggiorazioni;
 c) indennità integrativa speciale;
 d) indennità aziendale;
 e) compensi per lavoro straordinario, ove spettanti;
 f) compensi di cui all'art. 78, ove spettanti, ivi compresi i compensi
        spettanti in base a specifiche disposizioni di legge.
 2. Al personale è corrisposto, ove spettante, l'assegno per il nucleo
        familiare ai sensi della legge n. 153/88 e successive modificazioni.
 Art. 69
 Retribuzione e sue definizioni
 1. La retribuzione è corrisposta mensilmente, salvo quelle voci del
        trattamento economico accessorio per le quali la contrattazione
        integrativa prevede diverse modalità temporali di erogazione.
 2. Sono definite le seguenti nozioni di retribuzione:
 a) retribuzione base mensile: è costituita dal valore economico mensile
        di ciascuno dei livelli previsti per ciascuna delle qualifiche, ivi
        compresa la indennità integrativa speciale;
 b) retribuzione individuale mensile: è costituita dalla retribuzione
        base mensile, dalla retribuzione individuale di anzianità, nonché
        dagli altri eventuali assegni personali o indennità in godimento a
        carattere fisso e continuativo comunque denominati, corrisposti per
        tredici mensilità;
 c) retribuzione globale di fatto, annuale: è costituita dall'importo
        della retribuzione individuale mensile per 12 mensilità, cui si
        aggiunge il rateo della tredicesima mensilità per le voci che sono
        corrisposte anche a tale titolo nonché l'importo annuo della
        retribuzione variabile e delle indennità contrattuali, comunque
        denominate, percepite nell'anno di riferimento non ricomprese nella
        lettera b); sono escluse le somme corrisposte a titolo di rimborso spese
        per il trattamento di trasferta fuori sede o come equo indennizzo.
 3. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo le corrispondenti
        retribuzioni mensili di cui al comma 2 per 30.
 4. La retribuzione oraria si ottiene dividendo le corrispondenti
        retribuzioni mensili di cui al comma 2 per 156. Per il personale che
        fruisce della riduzione di orario di cui all'art. 48 il valore del
        divisore è fissato in 151.
 5. Le clausole contrattuali indicano di volta in volta a quale base
        retributiva, tra quelle di cui al comma 2, debba farsi riferimento per
        calcolare la retribuzione giornaliera od oraria.
 Art. 70
 Tredicesima mensilità
 1. Al personale viene corrisposta, nel mese di dicembre, una tredicesima
        mensilità, costituita dalle voci della retribuzione di cui all'art. 68,
        comma 1 lettere a), b), c),spettanti nel mese di dicembre.
 2. La tredicesima mensilità è corrisposta per intero al personale in
        servizio continuativo dal 1° gennaio dello stesso anno Nei casi di
        assunzione, cessazione dal servizio o sospensione parziale o totale
        della retribuzione, che siano intervenuti nel corso del mese, la
        tredicesima è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di
        servizio prestato o frazione di mese superiore a 15 giorni.
 3. La tredicesima non spetta per i periodi trascorsi in aspettativa per
        motivi personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la
        sospensione o la privazione del trattamento economico; non è dovuta
        inoltre al personale cessato dal servizio per motivi disciplinari.
 4. Per i periodi di assenza per malattia o altra condizione che comporti
        la riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima
        mensilità relativo a tali periodi è ridotto nella stessa proporzione
        della riduzione del trattamento economico.
 Art. 71
 Trattamento economico stipendiale
 1. Gli stipendi derivanti dall'art. 2 del CCNL per personale non
        dirigente Comparto Aziende ed Amministrazioni Autonome dello Stato,
        biennio economico 1996 - 1997 stipulato in data 4 settembre 1996 sono
        incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità,
        indicati nella allegata Tabella A, alle scadenze ivi previste.
 2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti
        dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e alle
        scadenze stabilite dalla allegata Tabella B.
 Art. 72
 Effetti dei nuovi stipendi
 1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente
        contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento
        ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di
        buonuscita, sull'indennità di cui all'art. 64, comma 6 , sull'equo
        indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi
        contributi, comprese la ritenuta in conto entrata Tesoro od altre
        analoghe ed i contributi di riscatto. Il compenso per il lavoro
        straordinario nella formula prevista dalle vigenti disposizioni viene
        calcolato con riferimento al tabellare dei livelli di appartenenza.
 2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente
        articolo sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi
        previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a
        pensione, nel periodo di vigenza del biennio economico 1998-99. Agli
        effetti dell'indennità di buonuscita, di licenziamento, nonché quella
        prevista dall'art. 2122 c.c. si considerano solo gli scaglionamenti
        maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
 Art. 73
 Ridefinizione organici e qualifiche
 1. L'Ente, ai sensi dell'art. 66, comma 13 della L. n. 388 del 2000 che
        modifica l'art. 5 del d. lgs n. 284 del 1999, provvede con oneri a
        proprio carico, sia ad eventuali incrementi della dotazione organica che
        alla previsione, nell'ambito dei livelli esistenti, di nuove qualifiche
        "senior" ritenute necessarie sulla base delle proprie esigenze
        organizzative.
 2. Il trattamento tabellare di una nuova qualifica senior si determina
        aggiungendo alla retribuzione prevista per il livello cui la qualifica
        senior si riferisce un incremento pari al 50% del differenziale tra le
        retribuzioni tabellari spettanti ai due livelli all'interno dei quali
        viene collocata la qualifica medesima. Ove la qualifica senior venga
        riferita al livello apicale, il differenziale di riferimento è quello
        relativo ai due livelli immediatamente inferiori e la percentuale da
        applicare è pari al 60%.
 Art. 74Indennità aziendale
 1. Gli importi dell'indennità aziendale di cui all'art. 63 del CCNL per
        il personale non dirigente del Comparto Aziende ed Amministrazioni
        Autonome dello Stato, quadriennio normativo 1998-2001 e biennio
        economico 1998 - 1999 sottoscritto il 5 aprile 1996 sono incrementati,
        per dodici mensilità, nelle misure mensili lorde previste dall'allegata
        Tabella C, alla scadenza ivi prevista.
 Art. 75
 Indennità maneggio valori
 1. Al personale adibito in via continuativa a servizi che comportino
        maneggio di valori di cassa compete una indennità giornaliera
        proporzionata al valore medio mensile dei valori maneggiati. Gli importi
        giornalieri di tale indennità, stabiliti in sede di contrattazione
        integrativa, possono variare da un minimo di € 0,5 ad un massimo di
        € 1,5. Ai relativi oneri si fa fronte, in ogni caso, con le risorse di
        cui all'art. 77.
 2. Tale indennità compete per le sole giornate nelle quali il
        dipendente è effettivamente adibito ai servizi di cui al comma 1.
 Art. 76
 Indennità di rischio
 1. L'Ente individua, in sede di contrattazione integrativa le
        prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a
        rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale.
 2. Ai dipendenti che svolgano le prestazioni di cui al comma 1, compete,
        per il periodo di effettiva esposizione al rischio, un' indennità
        mensile di 15,50 euro. Ai relativi oneri si fa fronte, in ogni caso, con
        le risorse di cui all'art. 77.
 Art. 77
 Fondo unico di Ente
 1. Dal 1/1/1998, è costituito presso l'Ente un Fondo unico formato
        dalle seguenti risorse economiche:
 a) le risorse dei fondi di cui agli artt. 64, 65 e 66 del CCNL
        sottoscritto in data 5 aprile 1996, nella misura consolidata del
        bilancio consuntivo al 31.12.1997;
 b) le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla
        incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da
        utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 78, ivi compresi gli
        incentivi previsti dall'art. 18 della legge n. 109/1994 e successive
        modificazioni e integrazioni;
 c) le risorse provenienti da specifiche disposizioni normative che
        destinano risparmi all'incentivazione del personale quali, ad esempio,
        le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da
        tempo pieno a tempo parziale, ai sensi dell'art. 1, commi 57 e seguenti
        della L. 662/96 e successive modificazioni ed integrazioni;
 d) le somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della L. 449/97;
 e) i risparmi di gestione riferiti alle spese complessive del personale,
        fatte salve le quote che disposizioni di legge riservano a risparmio del
        fabbisogno complessivo;
 f) gli importi relativi all'indennità aziendale del personale cessato
        dal servizio non riutilizzabili temporaneamente in conseguenza di nuove
        assunzioni, ovvero stabilmente per riduzione della dotazione organica;
 g) le risorse derivanti dai risparmi per il pagamento della retribuzione
        individuale di anzianità, relative al personale comunque cessato dal
        servizio a decorrere dal 1/1/99. Per l'anno in cui avviene la cessazione
        dal servizio è accantonato, per ciascun dipendente cessato, un importo
        pari alle mensilità residue della RIA in godimento, computandosi a tal
        fine oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese
        superiore a quindici giorni. L'importo accantonato confluisce, in via
        permanente, nel Fondo con decorrenza dall'anno successivo alla
        cessazione dal servizio in misura intera e vi rimane assegnato in
        ragione di anno;
 h) L. 51.000 pro-capite mensili per tredici mesi disponibili dal 31
        dicembre 1999 e a valere dal mese successivo;
 i) a decorrere dal 1999, fino ad un massimo dello 0,2% del monte salari
        dell'anno 1997, alla cui copertura si provvederà attraverso il ricorso
        alle maggiori entrate, a condizione che siano stati rispettati gli
        adempimenti previsti dal d. lgs. n. 165/2001 ed in particolare
        l'istituzione e l'attivazione del servizio di controllo interno.
 2. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di
        riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai
        quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in
        servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione
        delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che
        comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, l'Ente,
        nell'ambito della programmazione dei fabbisogni, valuta anche l'entità
        delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento
        economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e
        ne individua la relativa copertura nell'ambito delle capacità di
        bilancio.
 Art. 78
 Utilizzo del fondo di Ente
 1. Il Fondo Unico di Ente è finalizzato a promuovere reali e
        significativi miglioramenti dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi
        istituzionali mediante la realizzazione, in sede di contrattazione
        integrativa, di piani e progetti strumentali e di risultato.
 2. Per tali finalità, le risorse che compongono il Fondo sono
        prioritariamente utilizzate per:
 a) erogare compensi diretti ad incentivare la produttività collettiva
        per il miglioramento di servizi;
 b) corrispondere compensi correlati al merito ed impegno individuale, in
        modo selettivo;
 c) erogare le indennità di turno di cui all'art. 51, di maneggio valori
        di cui all'art. 75, di rischio di cui all'art. 76, di reperibilità di
        cui all'art. 52, nonché i compensi di cui all'art. 53 previsti per i
        dipendenti che non usufruiscono del riposo settimanale o che svolgano
        lavoro ordinario notturno e festivo;
 d) corrispondere compensi per particolari responsabilità di direzione;
 e) incentivare le specifiche attività e prestazioni correlate alla
        utilizzazione delle risorse indicate all'art. 77, comma 1, lett. b), ivi
        compresi gli incentivi previsti dall'art. 18 della legge n. 109/1994 e
        successive modificazioni e integrazioni.
 3. Le economie relative alla parte accessoria della retribuzione saranno
        ripartite con gli stessi parametri e criteri di cui al premio mensile,
        alla fine di ogni anno, a favore del personale che ha prestato servizio
        nel medesimo anno.
 4. L'erogazione degli incentivi da attribuire a livello di
        contrattazione integrativa per la realizzazione degli obiettivi e
        programmi di incremento della produttività è attuata dopo la
        necessaria verifica del raggiungimento dei risultati secondo le vigenti
        disposizioni.
 Art. 79
 Trattamento di trasferta
 1. Al personale inviato in trasferta oltre alla normale retribuzione,
        compete:
 a) una indennità di trasferta pari a:
 a1) € 20,66 per ogni periodo di 24 ore di trasferta;
 a2) un importo determinato proporzionalmente per ogni ora di trasferta,
        in caso di trasferte di durata inferiore alle 24 ore o per le ore
        eccedenti le 24 ore, in caso di trasferte di durata superiore alle 24
        ore;
 b) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in
        ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel
        limite del costo del biglietto; per i viaggi in aereo la classe di
        rimborso è individuata in relazione alla durata del viaggio;
 c) un'indennità supplementare pari al 5% del costo del biglietto aereo
        e del 10% del costo per treno e nave;
 d) il rimborso delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi
        nei casi preventivamente individuati ed autorizzati dall'Ente;
 e) il compenso per lavoro straordinario, in presenza delle relative
        autorizzazioni nel caso che l'attività lavorativa nella sede della
        trasferta si protragga per un tempo superiore al normale orario di
        lavoro previsto per la giornata; si considera, a tal fine, solo il tempo
        effettivamente lavorato;
 f) nel caso degli autisti si considera attività lavorativa anche il
        tempo occorrente per il viaggio e quello impiegato per la sorveglianza e
        custodia del mezzo. Tale clausola è applicabile anche ai dipendenti
        incaricati dell'attività di sorveglianza e custodia dei beni dell'Ente
        in caso di loro trasferimento anche temporaneo ad altra sede.
 2. Il dipendente può essere eccezionalmente autorizzato ad utilizzare
        il proprio mezzo di trasporto, sempreché la trasferta riguardi
        località distante più di 10 Km dalla ordinaria sede di servizio e
        diversa dalla dimora abituale, qualora l'uso di tale mezzo risulti più
        conveniente dei normali servizi di linea. In tal caso si applica l'art.
        55, comma 1 e seguenti e al dipendente spetta l'indennità di cui al
        comma 1, lettera a), eventualmente ridotta ai sensi del comma 8, il
        rimborso delle spese autostradali, di parcheggio e dell'eventuale
        custodia del mezzo ed una indennità chilometrica pari ad un quinto del
        costo di un litro di benzina verde per ogni chilometro.
 3. Per le trasferte di durata non inferiore a 8 ore compete solo il
        rimborso per un pasto nel limite attuale di € 22,26 . Per le trasferte
        di durata superiore a 12 ore, al dipendente spetta il rimborso della
        spesa sostenuta per il pernottamento in un albergo fino a quattro stelle
        e della spesa, nel limite attuale di complessive € 44,26 , per i due
        pasti giornalieri. Le spese vanno debitamente documentate.
 4. Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata
        non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso della spesa per
        il pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria
        corrispondente a quella ammessa per l'albergo, purché risulti
        economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria
        consentita nella medesima località.
 5. Al personale inviato in trasferta al seguito e per collaborare con
        componenti di delegazione ufficiale dell'Ente spettano i rimborsi e le
        agevolazioni previste per i componenti della predetta delegazione.
 6. L'Ente individua, previo confronto con le organizzazioni Sindacali,
        particolari situazioni che, in considerazione della impossibilità di
        fruire, durante le trasferte, del pasto o del pernottamento per mancanza
        di strutture e servizi di ristorazione, consentono la corresponsione in
        luogo dei rimborsi di cui al comma 3 la somma forfettaria 25,82 euro
        lordi. Con la stessa procedura gli enti stabiliscono le condizioni per
        il rimborso delle spese relative al trasporto del materiale e degli
        strumenti occorrenti al personale per l'espletamento dell'incarico
        affidato.
 7. Nel caso in cui il dipendente fruisca del rimborso di cui al comma 3,
        spetta l'indennità di cui al comma 1, lettera a) primo alinea, ridotta
        del 70%. Non è ammessa in nessun caso l'opzione per l'indennità di
        trasferta in misura intera.
 8. Il dipendente inviato in trasferta ai sensi del presente articolo ha
        diritto ad una anticipazione non inferiore al 75% del trattamento
        complessivo presumibilmente spettante per la trasferta.
 9. Ai soli fini del comma 1, lettera a) nel computo delle ore di
        trasferta si considera anche il tempo occorrente per il viaggio. L'Ente
        stabilisce le condizioni per il rimborso delle spese relative al
        trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al personale per
        l'espletamento dell'incarico affidato.
 10. Il trattamento di trasferta non viene corrisposto in caso di
        trasferte di durata inferiore alle 4 ore o svolte come normale servizio
        d'istituto del personale di vigilanza o di custodia, nell'ambito
        territoriale di competenza dell'Ente.
 11. Il trattamento di trasferta cessa di essere corrisposto dopo i primi
        240 giorni di trasferta continuativa nella medesima località.
 12. L'Ente stabilisce, previa informazione alle organizzazioni
        sindacali, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti ed in
        funzione delle proprie esigenze organizzative, la disciplina della
        trasferta per gli aspetti di dettaglio o non regolati dal presente
        articolo, individuando, in particolare, la documentazione necessaria per
        i rimborsi e le relative modalità procedurali.
 13. Per quanto non previsto dai precedenti articoli, il trattamento di
        trasferta, ivi compreso quello relativo alle missioni all'estero, rimane
        disciplinato dalle leggi n. 836 del 18/12/73, n. 417 del 26/7/78 e
        D.P.R. 513/1978 e successive modificazioni ed integrazioni.
 14. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte nei limiti
        delle risorse già previste nel bilancio dell'Ente per tale specifica
        finalità.
 Art. 80
 Servizi sociali ed assistenziali
 1. In sede di contrattazione integrativa, sono fissati i criteri e gli
        stanziamenti a carico del bilancio dell'ente, volti alla realizzazione
        di servizi sociali ed assistenziali, ivi compreso il servizio di mensa,
        da gestire anche attraverso le modalità di cui all'art. 11 della legge
        n. 300/1970.
 Art. 81
 Trattenute per scioperi brevi
 1. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa, le
        relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate alla effettiva
        durata della astensione dal lavoro e, comunque, in misura non inferiore
        a un'ora. In tal caso, la trattenuta per ogni ora è pari alla misura
        oraria della retribuzione di cui all'art.n. 69, comma 2, lett. a).
 Art. 82
 Previdenza complementare
 1. Le parti concordano sulla opportunità di procedere alla costituzione
        di un Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori della
        Cassa Depositi e Prestiti ai sensi del D. Lgs. n. 124/1993, della legge
        n. 335/1995, della legge n. 449/1997 e successive modifiche e
        integrazioni.
 2. Al fine di garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di
        minimizzare l'incidenza delle spese di gestione, le parti competenti
        potranno definire l'istituzione di un fondo pensione unico con altri
        lavoratori dei comparti pubblici.
 3. Destinatari del fondo nazionale pensione complementare sono i
        lavoratori che avranno liberamente aderito al fondo stesso, secondo
        quanto prescritto dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
 Art. 83
 Conferma dei benefici economici previsti da discipline speciali
 1. In favore del personale riconosciuto, con provvedimento formale,
        invalido o mutilato per causa di servizio è riconosciuto un incremento
        percentuale, nella misura rispettivamente del 2,50% e dell'1,25% del
        trattamento tabellare in godimento alla data di presentazione della
        relativa domanda a seconda che l'invalidità sia stata ascritta alle
        prime sei categorie di menomazione ovvero alle ultime due. Il predetto
        incremento, non riassorbibile, viene corrisposto a titolo di salario
        individuale di anzianità.
 2. Nei confronti del personale della Cassa Depositi e Prestiti continua
        a trovare applicazione la disciplina degli articoli 1 e 2 della legge n.
        336/1970 e successive modificazioni e integrazioni; in particolare, il
        previsto incremento di anzianità viene equiparato ad una maggiorazione
        della retribuzione individuale di anzianità pari al 2,50% della nozione
        di retribuzione di cui all'art. 69, comma 2, lett. a), per ogni biennio
        considerato o in percentuale proporzionalmente ridotta, per periodi
        inferiori al biennio.
 Art. 84
 Disapplicazioni
 1. Dalla data di stipulazione del presente CCNL, ai sensi dell'art. 69,
        comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, cessano di produrre effetti nei
        confronti del personale non dirigente della Cassa Depositi e Prestiti le
        norme generali e speciali del pubblico impiego ancora vigenti,
        limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro.
 
 ALLEGATO 1INDIVIDUAZIONE DEGLI ISTITUTI NORMATIVI UTILI AI FINI DELLA
        CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE ACCESSORIA
 1. Gli istituti normativi presi in esame sono: Tempo parziale (artt. 40,
        41, 42), Ferie (art. 21), Permessi retribuiti (art. 27), Congedi dei
        genitori (art. 34), Assenze per malattia (art. 29), Sospensione
        cautelare per procedimento disciplinare (art. 63), Sospensione cautelare
        per procedimento penale (art. 64), Permessi e distacchi sindacali,
        Assenze per malattie e infortuni dipendenti da causa di servizio (art.
        30).
 2. Le voci retributive considerate sono quelle individuate dall'art. 68
 3. In caso di malattia di durata inferiore a 15 giorni, la riduzione
        delle indennità sulle giornate di assenza viene calcolata sulla base di
        1/30, come disposto dalla normativa vigente.
 4. La indennità aziendale viene corrisposta, di norma, nelle medesime
        fattispecie in cui viene erogato lo stipendio tabellare; viene ridotta,
        perciò, pro quota in caso di tempo parziale orizzontale, ed al 50% in
        caso di sospensione cautelare per procedimento disciplinare. Viene
        erogata per intero in tutte le altre fattispecie di cui al punto 1. Il
        compenso per lavoro straordinario non compete in alcuna delle
        fattispecie di cui al comma 1. Le assenze a qualsiasi titolo non
        pregiudicano la corresponsione del trattamento accessorio di cui
        all'art. 78, comma 2 lett. a) nel caso in cui la medesima non sia
        rilevante e/o determinante agli effetti della valutazione complessiva
        della produttività o della qualità della prestazione individuale.
        Restano in vigore le particolari modalità di erogazione dei Fondi di
        incentivazione aziendale eventualmente definite in contrattazione
        integrativa, riferite ai compensi per la produttività collettiva, di
        cui all'art. 78. In sede di contrattazione integrativa verranno altresì
        definite le modalità di erogazione delle indennità di rischio di cui
        all'art. 76.
 5. Le indennità sono calcolate al lordo delle ritenute a carico del
        lavoratore ed al netto delle ritenute a carico dell'Ente.
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