(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  n. 298 del 21-12-2004 - Suppl. Ord. n.183)

 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 2004, n.301.

 Recepimento  dell'accordo  sindacale  per  le  Forze  di  polizia  ad ordinamento  civile  e  dello schema di provvedimento per le Forze di polizia   ad  ordinamento  militare  relativi  al  biennio  economico 2004-2005.

 

FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto  il  decreto  legislativo  12 maggio  1995, n. 195, recante «Procedure  per  disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;

Viste  le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo  n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione, da avviare, sviluppare e concludere con carattere di  contestualita', per l'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di  polizia  ad ordinamento civile e ad ordinamento militare, nonchè del  personale  delle  Forze  armate,  con  esclusione dei rispettivi dirigenti  civili  e militari, del personale di leva ed ausiliario di leva;

Viste  le  disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo  n. 195 del 1995, relative alle modalita' di costituzione delle  delegazioni  di  parte pubblica, delle delegazioni sindacali e dei  rappresentanti  del  Consiglio  centrale  di  rappresentanza che partecipano  alle  richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente  per  le  Forze  di  polizia  ad  ordinamento  civile (Polizia   di  Stato,  Corpo  della  polizia  penitenziaria  e  Corpo forestale  dello  Stato),  per  le  Forze  di  polizia ad ordinamento militare  (Arma  dei  carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate;

Viste  in particolare le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere  a) e b), ed all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 195  del  1995, riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di  concertazione,  rispettivamente  per  il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate;

Visto  il  decreto  del Ministro per la funzione pubblica in data 10 maggio  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  112 del 14 maggio  2004,  relativo  alla  «Individuazione  della  delegazione sindacale,   che   partecipa   alle  trattative  per  la  definizione dell'accordo   sindacale   per   il   biennio   economico  2004-2005, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia   di  Stato,  Corpo  della  polizia  penitenziaria  e  Corpo forestale dello Stato)»;

Vista  l'ipotesi  di  accordo  sindacale  riguardante  il biennio economico  2004-2005  per  il  personale non dirigente delle Forze di polizia  ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria  e Corpo forestale dello Stato), sottoscritta, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in data 13 ottobre 2004 dalla delegazione di  parte pubblica e dalle  seguenti  organizzazioni  sindacali  rappresentative sul piano nazionale:

per la Polizia di Stato:

SIULP;

SAP;

FSP - Lisipo, Sodipo Rinnovamento Sindacale per l'UGL;

SIAP;

Federazione  Confederazione  CONSAP  -  Italia Sicura (ANIP -USP);

per il Corpo della polizia penitenziaria:

SAPPE;

SINAPPE;

Federazione Sindacati Autonomi CNPP - SiAPPe - UGL/FNP;

SiALPe - ASIA;

per il Corpo forestale dello Stato:

SAPAF;

UGL/Corpo Forestale dello Stato;

SAPECOFS;

DIRFOR;

 

Visto  lo schema di provvedimento di concertazione riguardante il biennio  economico  2004-2005  per  il  personale non dirigente delle Forze  di  polizia  ad  ordinamento  militare (Arma dei carabinieri e Corpo   della   guardia  di  finanza),  concertato,  ai  sensi  delle richiamate  disposizioni  del  decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in data 13 ottobre 2004 dalla delegazione di parte pubblica, dal Comando  generale dell'Arma dei carabinieri, dal Comando generale del Corpo  della  guardia  di  finanza,  dalla Sezione COCER carabinieri, dalla Sezione COCER guardia di finanza;

Visto  il  decreto  legislativo  30 maggio  2003, n. 193, recante «Sistema  dei  parametri  stipendiali  per il personale non dirigente delle  Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86»;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004);

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e  l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 195 del 1995;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione  del  28 ottobre 2004, con la quale sono stati approvati, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 195 del  1995,  previa  verifica  delle  compatibilita'  finanziarie e in assenza delle osservazioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 7, l'ipotesi di accordo sindacale riguardante il personale non dirigente delle  Forze  di  polizia  ad  ordinamento  civile  e  lo  schema  di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicati;

Sulla  proposta  del  Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di  concerto  con il Ministro dell'interno,  con  il  Ministro  della difesa, con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione e durata

 

    1.  Ai  sensi  dell'articolo 2,  comma 1, lettera a), del decreto legislativo  12 maggio  1995,  n. 195, e successive modificazioni, il presente  decreto  si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato,  con  esclusione  dei  rispettivi dirigenti e del personale di leva.

2.  Il  presente  decreto  concerne gli aspetti retributivi ed e' valido per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005.

3.  Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data  di  scadenza  della  parte  economica disciplinata dal presente decreto, al personale di cui al comma 1 e' corrisposto, a partire dal mese  successivo,  un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta  per  cento  del tasso di inflazione programmato, applicato ai parametri  stipendiali  vigenti.  Dopo  ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale,  detto importo e' pari al cinquanta per cento del tasso di  inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli  effetti  economici  previsti  dal nuovo decreto del Presidente della  Repubblica  emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995.

     

Avvertenza:

 

Il   testo   delle   note  qui  pubblicato  e'  redatto dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla   promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione  dei decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana, approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

 

Note alle premesse:

 

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

- Il  decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, reca: «Attuazione  dell'art.  2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in  materia  di  procedure per disciplinare i contenuti del rapporto  di impiego del personale delle Forze di polizia e delle  Forze armate». Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 7:

«Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Le procedure che disciplinano  i  contenuti  del  rapporto  di  impiego  del personale  delle  Forze  di  polizia  anche  ad ordinamento militare   e  delle  Forze  armate,  esclusi  i  rispettivi dirigenti civili e militari ed il personale di leva nonche' quello  ausiliario  di  leva,  sono  stabilite dal presente decreto  legislativo.  Il rapporto di impiego del personale civile   e   militare   con  qualifica  dirigenziale  resta disciplinato  dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'art. 2,   comma 4,   e  delle  altre  disposizioni  del  decreto legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,   e  successive modificazioni ed integrazioni.

2.  Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le    modalita'   e   per   le   materie   indicate   negli articoli seguenti,   si   concludono  con  l'emanazione  di          separati    decreti   del   Presidente   della   Repubblica concernenti  rispettivamente  il  personale  delle Forze di polizia  anche ad ordinamento militare e quello delle Forze armate.».

«Art. 2 (Provvedimenti). - 1. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze di polizia e' emanato:

A)  per  quanto  attiene  alle  Forze  di  polizia ad ordinamento  civile  (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria  e Corpo forestale dello Stato), a seguito di          accordo  sindacale  stipulato  da  una delegazione di parte pubblica,  composta  dal Ministro per la funzione pubblica, che  la  presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro,del   bilancio  e  della  programmazione  economica, della difesa, delle  finanze,  della giustizia e delle politiche agricole   e   forestali  o  dai  Sottosegretari  di  Stato rispettivamente  delegati, e da una delegazione sindacale, composta  dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative  sul  piano  nazionale  del personale della Polizia  di  Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del  Corpo  forestale  dello Stato, individuate con decreto del  Ministro  per la funzione pubblica in conformita' alle disposizioni  vigenti per il pubblico impiego in materia di

accertamento  della  rappresentativita' sindacale, misurata tenendo  conto  del dato associativo e del dato elettorale; le  modalita'  di  espressione di quest'ultimo, le relative forme   di  rappresentanza  e  le  loro  attribuzioni  sono definite,  tra  le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure di cui all'art. 7, comma 4 e 11, con decreto del Presidente          della  Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il predetto  decreto  del  Ministro  per  la funzione pubblica tiene conto del solo dato associativo;

B)  per  quanto  attiene  alle  Forze  di  polizia ad ordinamento  militare  (Arma  dei carabinieri e Corpo della guardia  di  finanza),  a  seguito  di  concertazione fra i Ministri  indicati  nella  lettera A) o i Sottosegretari di Stato  rispettivamente  delegati  alla  quale  partecipano, nell'ambito  delle  delegazioni dei Ministri della difesa e delle   finanze,   i   Comandanti  generali  dell'Arma  dei carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i rappresentanti  del  Consiglio  centrale  di rappresentanza (COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza).

2.  Il  decreto  del Presidente della Repubblica di cui all'art.  1,  comma 2, concernente il personale delle Forze armate e' emanato a seguito di concertazione tra i Ministri per  la  funzione  pubblica,  del  tesoro e della difesa, o Sottosegretari  di  Stato  rispettivamente  delegati,  alla quale   partecipano,   nell'ambito  della  delegazione  del Ministro  della  difesa,  il  Capo  di Stato maggiore della difesa  o  suoi  delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale   di  rappresentanza  (COCER -  Sezioni  Esercito, Marina ed Aeronautica).

3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui  al  comma 1,  lettera A) sono composte da rappresentanti di ciascuna  organizzazione  sindacale.  Nelle delegazioni dei  Ministeri  della  difesa e delle finanze di cui al comma 1,          lettera B),   e   al  comma 2  le  rappresentanze  militari partecipano  con  rappresentanti  di  ciascuna  sezione del Consiglio  centrale  di  rappresentanza (COCER), in modo da consentire   la   rappresentanza   di  tutte  le  categorie          interessate.».

«Art.   7   (Procedimento).   -  1.  Le  procedure  per l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di cui  all'art.  2  sono avviate dal Ministro per la funzione  pubblica  almeno quattro mesi prima dei termini di scadenza          previsti  dai  precedenti decreti. Entro lo stesso termine,le  organizzazioni  sindacali  del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile possono presentare proposte e richieste  relative  alle  materie  oggetto delle procedure stesse.  Il  COCER  Interforze  puo' presentare nel termine predetto,  anche  separatamente  per  sezioni  Carabinieri, Guardia  di  finanza e Forze armate, le relative proposte e richieste al Ministro per la funzione pubblica, al Ministro della  difesa  e, per il Corpo della Guardia di finanza, al Ministro delle finanze, per il tramite dello Stato maggiore della Difesa o del Comando generale corrispondente.

1-bis.  Le  procedure  di  cui  all'art. 2 hanno inizio contemporaneamente   e   si  sviluppano  con  carattere  di consestualita' nelle fasi successive, compresa quella della sottoscrizione   dell'ipotesi  di  accordo  sindacale,  per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile, e    della    sottoscrizione   dei   relativi   schemi   di  provvedimento,  per  quanto  attiene le Forze di polizia ad ordinamento militare e al personale delle Forze armate.

2.  Al  fine  di  assicurare  condizioni di sostanziale  omogeneita',  il  Ministro  per  la  funzione  pubblica, in qualita' di Presidente delle delegazioni di parte pubblica,          nell'ambito  delle procedure di cui ai commi 3, 5 e 7, puo' convocare,  anche  congiuntamente,  le delegazioni di parte pubblica, i rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei Comandi  generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia          di  finanza  e  dei  COCER di cui all'art. 2, nonche' delle  organizzazioni    sindacali   rappresentative   sul   piano  nazionale  delle  Forze di polizia ad ordinamento civile di cui al medesimo art. 2.

3.   Le  trattative  per  la  definizione  dell'accordo sindacale  riguardante  le  Forze di polizia ad ordinamento civile  di cui all'art. 2, comma 1, lettera A), si svolgono          in   riunioni   cui   partecipano  i  rappresentanti  delle organizzazioni  sindacali  legittimate  a  parteciparvi  ai  sensi  della  citata  disposizione  e  si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.

4.    Le    organizzazioni    sindacali    dissenzienti dall'ipotesi   di   accordo   di  cui  al  comma 3  possono trasmettere  al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai          Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro  osservazioni  entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'accordo.

5.  I  lavori  per  la  formulazione  dello  schema  di  provvedimento   riguardante   le   Forze   di   polizia  ad ordinamento  militare  di cui all'art. 2, comma  1, lettera          B),  si svolgono in riunioni cui partecipano i delegati dei Comandi  generali  dell'Arma  dei  carabinieri  e del Corpo della  Guardia di finanza e rappresentanti delle rispettive sezioni  COCER  e si concludono con la sottoscrizione dello          schema di provvedimento concordato.

6.  Le  Sezioni  Carabinieri  e  Guardia di finanza del Consiglio  centrale  di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di  cui  al comma 5, possono trasmettere, ove dissenzienti, al  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri ed ai Ministri competenti,  le  loro  osservazioni  in  ordine al predetto schema, per il tramite dei rispettivi Comandi generali.

7.  I  lavori  per  la  formulazione  dello  schema  di provvedimento  riguardante  le  Forze armate si svolgono in riunioni  cui  partecipano  i delegati dello Stato maggiore della   Difesa   e  i  rappresentanti  del  COCER  (sezioni Esercito,  Marina  e  Aeronautica)  e  si concludono con la sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato.

8.  Le  Sezioni  Esercito,  Marina  ed  Aeronautica del Consiglio  centrale  di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di  cui  al comma 7, possono trasmettere, ove dissenzienti, al  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri ed ai Ministri competenti  le  loro  osservazioni  in  ordine  al predetto schema, per il tramite dello Stato maggiore difesa.

9.   Per   la  formulazione  di  pareri,  richieste  ed osservazioni   sui   provvedimenti   in  concertazione,  il Consiglio  centrale di rappresentanza (COCER) si articola e          delibera  nei  comparti.  I comparti interessati sono due e sono  formati  rispettivamente  dai  delegati  con rapporto d'impiego  delle Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica, e dai   delegati   con   rapporto   d'impiego  delle  Sezioni         Carabinieri e Guardia di finanza.

10.  L'ipotesi di accordo sindacale di cui al comma 3 e gli  schemi  di  provvedimento  di  cui ai commi 5 e 7 sono corredati da appositi prospetti contenenti l'individuazione del  personale  interessato,  i  costi  unitari e gli oneri          riflessi    del    trattamento    economico,   nonche'   la quantificazione   complessiva   della   spesa,  diretta  ed  indiretta,  ivi  compresa quella eventualmente rimessa alla contrattazione    decentrata,   con   l'indicazione   della copertura  finanziaria  complessiva per l'intero periodo di validita'  dei  predetti  atti,  prevedendo,  altresi',  la possibilita' di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di sospendere  l'esecuzione  parziale,  o  totale,  in caso di accertata  esorbitanza  dai  limiti  di spesa. Essi possono prevedere  la  richiesta  -  da  parte della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  o  delle organizzazioni sindacali firmatarie  ovvero  delle sezioni COCER, per il tramite dei rispettivi  Comandi  generali  o dello Stato maggiore della         difesa  -  al Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico  impiego  (istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia   e  del  lavoro  dall'art.  10  della  legge          30 dicembre 1991, n. 412) di controllo e certificazione dei costi  esorbitanti  sulla base delle rilevazioni effettuate dalla  Ragioneria  generale  dello  Stato, dal Dipartimento della   funzione  pubblica  e  dall'Istituto  nazionale  di statistica.  Il  nucleo  si pronuncia entro quindici giorni dalla  richiesta.  L'ipotesi  di  accordo  sindacale  ed  i predetti  schemi  di provvedimento non possono in ogni caso          comportare,  direttamente  o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a   quanto   stabilito   nel  documento  di  programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge          finanziaria  e  nel  provvedimento  collegato,  nonche' nel bilancio.  In  nessun  caso  possono  essere previsti oneri aggiuntivi,  diretti  o  indiretti,  oltre  il  periodo  di          validita'  dei  decreti  del Presidente della Repubblica di cui   al   comma  11,  in  particolare  per  effetto  della decorrenza dei benefici a regime.

11.  Il  Consiglio  dei Ministri, entro quindici giorni dalla    sottoscrizione,   verificate   le   compatibilita' finanziarie  ed  esaminate le osservazioni di cui ai commi  4,   6   e   8,  approva  l'ipotesi  di  accordo  sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile e gli schemi  di  provvedimento  riguardanti  rispettivamente  le          Forze di polizia ad ordinamento militare e le Forze armate, i  cui contenuti sono recepiti con i decreti del Presidente della  Repubblica  di cui all'art. 1, comma  2, per i quali si prescinde dal parere del Consiglio di Stato.

11-bis.  Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di esercizio  del  controllo  preventivo  di  legittimita' sui decreti di cui al comma 11, richieda chiarimenti o elementi integrativi,  ai  sensi  dell'art.  3, comma 2, della legge 14 gennaio  1994,  n.  20, le controdeduzioni devono essere trasmesse alla stessa entro quindici giorni.

12.  La disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, ha durata quadriennale per   gli   aspetti   normativi   e   biennali  per  quelli retributivi,  a  decorrere dai termini di scadenza previsti dai   precedenti   decreti,   e   conserva  efficacia  fino  all'entrata in vigore dei decreti successivi.

13. Nel caso in cui l'accordo e le concertazioni di cui al    presente   decreto   non   vengano   definiti   entro  centocinquanta giorni dall'inizio delle relative procedure,         il  Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della  Repubblica  nelle  forme  e  nei  modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.».

- Il   decreto  10 maggio  2004  del  Ministro  per  la funzione  pubblica, reca: Individuazione della delegazione sindacale, che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo  sindacale per il biennio economico 2004-2005, riguardante   il   personale  delle  Forze  di  polizia  ad ordinamento  civile  (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato).».

- Il  decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, reca: «Sistema  dei  parametri  stipendiali  per il personale non  dirigente  delle  Forze  di polizia e delle Forze armate, a norma dell'art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86.».

- La legge 29 marzo 2001, n. 86, reca: «Disposizioni in ateria  di  personale  delle Forze armate e delle Forze di polizia.». Si riporta il testo dell'art. 7:

«Art.  7  (Delega  al  Governo  in  materia  di livelli retributivi  del  personale  delle Forze di polizia e delle Forze  armate).  -  1. Al fine di garantire la specificita'          del   personale  appartenente  alle  Forze  di  polizia  ad ordinamento civile e militare nonche' alle Forze armate, il Governo  e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data  di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per modificare la normativa sui livelli retributivi  di  tale  personale,  ad  esclusione di quello dirigente,  prevedendo  in  luogo del vigente inquadramento          nei  livelli  stipendiali  stabilito  dalla legge 11 luglio 1980,  n.  312, e successive modificazioni, l'introduzione, attraverso  iniziative di razionalizzazione retributiva, di parametri  di  stipendio  in  relazione  al  grado  o  alla qualifica rivestiti.

2.  I  decreti  legislativi  di cui al comma 1, qualora dalla  loro  attuazione  derivino  nuovi o maggiori oneri a carico  del  bilancio  dello Stato, dovranno essere emanati          solo  se  nella  legge  finanziaria per l'anno 2002 vengano stanziate  le  occorrenti  risorse  nell'ambito delle somme previste per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  il  Ministero  del tesoro, del bilancio e della    programmazione    economica,   d'intesa   con   il Dipartimento    della   funzione   pubblica,   sentite   le amministrazioni  interessate,  definisce  il  quadro  delle esigenze  ai  fini  dell'applicazione di quanto previsto al comma 1.  Le  risorse occorrenti, sulla base delle esigenze  definite   sentite   le   organizzazioni   sindacali  e  le rappresentanze  militari  delle categorie interessate, sono  allocate  in  appositi  capitoli  distinti da quelli per le altre  categorie  di  personale  dei  comparti del pubblico impiego.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono  trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica  ai  fini  dell'espressione, entro trenta giorni dalla  data  di  assegnazione, del parere delle Commissioni  parlamentari competenti per materia.».

- La    legge   24 dicembre   2003,   n.   350,   reca: «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004).».

- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  governo  e ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),  e' il seguente:

 «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta  giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza  regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di  leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate dalla legge.».

 Note all'art. 1:

- L'art.   2,   comma 1,   lettera   a),   del  decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e' riportato nelle note alle premesse.

     

Art. 2.

Nuovi stipendi

 

1. Dal 1° gennaio 2004, gli stipendi del personale delle Forze di Polizia  ad  ordinamento  civile, stabiliti dall'articolo 3, comma 3, del  decreto  del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono  incrementati  delle  misure  mensili  lorde e rideterminati nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

 

  Incrementi mensili lordi Stipendi tabellari annui lordi
Livelli     (Euro) (Euro)  
IX  33,90 14.844,14
VIII 30,86 13.013,64
VII-bis 29,53  12.216,25
VII 28,19 11.421,14
VI-bis 27,00 10.703,57
VI 25,81 9.984,79
V 24,28 9.067,95

 

2. Dal  1° gennaio  2005,  il  valore  del  punto  parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2003,  n.  193, e' fissato in euro 154,50 annui lordi. Il trattamento stipendiale  del  personale  delle  Forze  di  polizia ad ordinamento civile,  individuato  nella  tabella  3  allegata al medesimo decreto legislativo,  e',      pertanto,          rideterminato       nelle misure   annue lorde di seguito indicate:

  Stipendi annui lordi dal 1° gennaio 2005  
Qualifiche Parametro (Euro)  
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate 150,00 23.175,00
Commissario capo e qualifiche equiparate 144,50 22.325,25
Commissario e qualifiche equiparate 139,00 21.475,50
Vice commissario e qualifiche equiparate 133,25 20.587,13
Ispettore superiore SUPS sostituto commissario e qualifiche equiparate     139,00 21.475,50
Ispettore superiore SUPS (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate 135,50 20.934,75
Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate 133,00 20.548,50
Ispettore capo e qualifiche equiparate  128,00 19.776,00
Ispettore e qualifiche equiparate  124,00 19.158,00
Vice Ispettore e qualifiche equiparate 120,75 18.655,88
Sovrintendente capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate 122,50 18.926,25
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate 120,25 18.578,63
Sovrintendente e qualifiche equiparate 116,25 17.960,63
Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate                                  112,25 17.342,63
Assistente capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate 113,50 17.535,75
Assistente capo e qualifiche equiparate 111,50 17.226,75
Assistente e qualifiche equiparate 108,00 16.686,00
Agente scelto e qualifiche equiparate  104,50 16.145,25
Agente e qualifiche equiparate 101,25 15.643,13

   

3.  I  valori  stipendiali  di  cui  al  comma  2  assorbono  gli incrementi attribuiti dal 1° gennaio 2004 ai sensi del comma 1.

4.  Il  trattamento  stipendiale, come rideterminato dal comma 2, per  la  quota  parte  relativa  all'indennita' integrativa speciale, conglobata  dal  1° gennaio  2005  nel  trattamento  stesso  ai sensi dell'articolo 3,  comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193,  non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e  dell'applicazione  dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995,  n.  335,  e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo  fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.

5.  Gli  importi  stabiliti  dai commi 1 e 2 assorbono l'elemento provvisorio   della   retribuzione   previsto,  in  caso  di  vacanza contrattuale,  dall'articolo 2,  comma 3,  del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.

 

     

Note all'art. 2:

- Il  decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno  2002, n. 164, reca: «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione  per  le  Forze  di  polizia  ad  ordinamento          militare  relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio   economico   2002-2003.».  

Si  riporta  il  testo dell'art. 3, comma 3:

 «3. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono:

 

livello V Euro 8.776,59
livello VI Euro  9.675,07
livello VI-bis Euro 10.379,57
livello VII  Euro 11.082,86
livello VII-bis Euro 11.861,89
livello VIII Euro 12.643,32
livello IX Euro  14.437,35

 

- Si   riportano   gli   articoli 2  e  3  del  decreto legislativo  30 maggio  2003,  n. 193, nonche' la tabella 3 allegata al medesimo decreto:

«Art.  2  (Sistema  dei  parametri stipendiali). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, al personale di cui all'art. 1  sono  attribuiti  i parametri stipendiali indicati nelle          tabelle  1  e  2,  che  costituiscono  parte integrante del presente   decreto,   con   contestuale   soppressione  dei  previgenti livelli stipendiali.

2. I parametri correlati all'anzianita' nella qualifica o  nel  grado  sono  attribuiti dopo otto anni di effettivo  servizio nella stessa qualifica o grado.

3.  A  decorrere  dal  1° gennaio  2005  il trattamento stipendiale  e'  determinato dal prodotto tra il valore del  punto  di parametro e i parametri riportati nelle tabelle 1 e 2.

4.  In  sede di prima applicazione del presente decreto il  valore del punto di parametro e' fissato in euro 149,15 annui  lordi  e  l'attribuzione  dei  parametri  di  cui al comma 1   avviene  in  base  alle  qualifiche  o  ai  gradi  rivestiti,   nonche'   alle  posizioni  di  provenienza  al 1° gennaio  2005,  individuate  nelle tabelle 3, 4 e 5, che costituiscono  parte integrante del presente decreto. Nelle medesime  tabelle sono altresi' indicati gli stipendi annui lordi  alla  stessa data in applicazione del sistema di cui  al  presente  articolo,  salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 2.

5.  Fermi  restando  i parametri stabiliti dal presente decreto,  la  determinazione  dei miglioramenti stipendiali  derivanti  dai  rinnovi  degli  accordi  sindacali  e dalle          procedure   di   concertazione,  a  decorrere  dal  biennio 2004-2005,  si  effettua aumentando il valore del punto di  parametro.».

«Art.    3   (Effetti   del   sistema   dei   parametri  stipendiali).  -  1.  A decorrere dal 1° gennaio 2005 nello stipendio  basato  sul sistema dei parametri confluiscono i          valori   stipendiali   correlati  ai  livelli  retributivi, l'indennita'  integrativa speciale, gli scatti gerarchici e aggiuntivi,  nonche'  gli  emolumenti pensionabili indicati          nelle tabelle 3, 4 e 5.

2.   Il   conglobamento   dell'indennita'   integrativa speciale  nello stipendio di cui al comma 1 non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla          legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione   dell'art.   2,  comma 10,  della  legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti  sul  trattamento  complessivo  fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.

3.  Ai  fini dell'applicazione del comma 2 si considera l'indennita'  integrativa speciale in godimento nei livelli retributivi  di  provenienza  negli  importi indicati nelle  tabelle 6 e 7.

4.  Nello  stipendio di cui al comma 1 non confluiscono la  retribuzione  individuale  di  anzianita'  maturata  al 1° gennaio  2005,  l'assegno  funzionale  e  gli emolumenti diversi da quelli indicati nelle tabelle 3, 4 e 5.

5.  Fermo  restando  quanto  previsto dal comma  2, gli stipendi  di cui al comma 1 hanno effetto sulla tredicesima mensilita',   sul   trattamento  ordinario  di  quiescenza, normale  e  privilegiato,  sulla  indennita' di buonuscita,          sull'assegno  alimentare  previsto dall'art. 82 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  10 gennaio  1957, n. 3, sull'equo   indennizzo,   sulle  ritenute  previdenziali  e  assistenziali  e  relativi contributi, compresi la ritenuta in  conto entrate dell'Istituto nazionale di previdenza per i  dipendenti  dell'amministrazione  pubblica  (INPDAP) e i contributi di riscatto.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2005, nel caso di accesso a  qualifiche  o  gradi  superiori  di  ruoli  diversi  che comporta  l'attribuzione di un parametro inferiore a quello  in  godimento,  al  personale  interessato e' attribuito un assegno personale utile ai fini del calcolo dell'indennita' di  buonuscita  e della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile  1976,  n.  177,  e  successive modificazioni, da          riassorbire  all'atto  della promozione alla qualifica o al  grado  superiore,  pari  alla  differenza  tra lo stipendio relativo al parametro di provenienza e quello spettante nel nuovo parametro.

7.  La  corresponsione  degli  stipendi,  nonche' delle anticipazioni  stipendiali  di  cui  all'art.  5, derivanti dall'applicazione  del  presente  decreto,  avviene, in via          provvisoria  e  salvo  conguaglio,  ai  sensi dell'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

8.  Le disposizioni del presente decreto, ai fini della determinazione  dell'indennita'  di  ausiliaria,  di cui al decreto  legislativo  30 aprile  1997,  n.  165,  non hanno          effetto  nei  confronti  del  personale  gia'  collocato in ausiliaria al 2 gennaio 2005.».

 - La  legge 29 aprile 1976, n. 177, reca: «Collegamento delle  pensioni  del  settore  pubblico alla dinamica delle retribuzioni.  Miglioramento  del trattamento di quiescenza del  personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza.», delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.

- La  legge  8 agosto  1995, n. 335, reca: «Riforma del istema  pensionistico  obbligatorio  e complementare.». Si riporta il testo dell'art. 2, commi 9, 10 e 11:

«Art. 2 (Armonizzazione). - 1 - 8 (Omissis).

9.  Con  effetto  dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle  Amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'art.  1 del decreto  legislativo  3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle  forme  di  previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria,  nonche' per le altre categorie di dipendenti iscritti  alle predette forme di previdenza, si applica, ai  fini   della   determinazione  della  base  contributiva  e          pensionabile, l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto del  Ministro   del   tesoro   sono   definiti   i  criteri  per          l'inclusione nelle predette basi delle indennita' e assegni comunque  denominati  corrisposti ai dipendenti in servizio all'estero.

10.  Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'art. 15  della  legge  23 dicembre  1994,  n. 724, in materia di assoggettamento   alla   ritenuta   in  conto  entrate  del          Ministero  del  tesoro  della  quota di maggiorazione della base  pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera  per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile previsto  dagli  articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile1976,  n.  177,  rispettivamente,  per il personale civile, militare,  ferroviario  e per quello previsto dall'art. 15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994.

11.  La retribuzione definita dalle disposizioni di cui ai  commi  9  e  10 concorre alla determinazione delle sole quote  di  pensione previste dall'art. 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.».

- Si  riporta  il  testo  dell'art.  2  del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164:

«Art.  2  (Ambito  di  applicazione  e durata). - 1. Il resente  titolo  si  applica  alla  Polizia ad ordinamento civile.

2.   Il   presente   titolo  concerne  il  periodo  dal1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2005 per la parte normativa, dal  1° gennaio  2002  al  31 dicembre  2003  per  la parte economica.

3.  Dopo  un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi  dalla  data  di  scadenza  della  parte economica del presente  decreto,  al  personale delle Forze di polizia ad ordinamento  civile  e'  corrisposto,  a  partire  dal mese  successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al  trenta  per  certo del tasso di inflazione programmato,  applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa  l'indennita'  integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per  cento  del  tasso di inflazione programmato e cessa di  essere  erogato  dalla  decorrenza  degli effetti economici previsti  dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica  emanato  ai  sensi  dell'art.  2,  comma 1, lettera a), del decreto sulle procedure.».

 

 

Art. 3.

Effetti dei nuovi stipendi

 

1.  Fermo  restando  quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, le nuove misure del trattamento stipendiale risultanti dall'applicazione del  presente  decreto  di  accordo  hanno  effetto sulla tredicesima mensilita',  sul  trattamento  ordinario  di  quiescenza,  normale  e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio   1957,  n.  3,  o  da  disposizioni  analoghe,  sull'equo indennizzo,  sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi,  compresi  la  ritenuta  in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto  sono  computati integralmente, alle scadenze e negli importi previsti,  al  personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione,  nel  periodo di vigenza della presente ipotesi di accordo, fatto salvo quanto previsto dal comma 3. Agli effetti dell'indennita' di  buonuscita  si  considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. Per il personale comunque cessato dal servizio nell'anno 2004, con   diritto   a   pensione,   i   benefici  stipendiali  risultanti dall'applicazione  del  presente decreto sono computati ai fini della determinazione  del  trattamento  pensionistico,  per  il 2004, negli importi  di  cui  all'articolo 2,  comma 1,  e,  per  il  2005, negli ulteriori  importi  mensili  lordi  di seguito indicati, in relazione alla qualifica rivestita nonche' alla posizione economica di cui alla tabella  B1  allegata  al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, corrispondenti   a   quelli  attribuiti  a  titolo  di  miglioramento stipendiale  per  l'anno  2005  al  personale  in  servizio  di  pari qualifica ed anzianita':

 

Qualifiche e posizioni economiche (*) Livello Euro
Vice questore aggiunto  IX    32,98
Commissario capo VIII  33,56
Commissario VIII 31,11
Vice commissario VII-bis 29,88
Ispettore superiore sostituto commissario VII-bis 32,44
Ispettore superiore SUPS con piu' di 2 anni e 4 mesi nella qualifica e destinatario scatto d.lvo 53/2001- 87/2001- 76/2001           VII-bis 30,88
Ispettore superiore SUPS con piu' di 2 anni e 4 mesi nella qualifica e non destinatario scatto d.lvo 53/2001- 87/2001- 76/2001 VII-bis 30,88
Ispettore superiore SUPS con meno 2 anni e 4 mesi nella qualifica ma destinatario scatto d.lgs 53/2001- 87/2001- 76/2001 VII-bis 30,88
Ispettore superiore SUPS con meno 2 anni e 4 mesi nella qualifica e non destinatario scatto d.lgs 53/2001- 87/2001- 76/2001 VII-bis 29,77
Ispettore capo con meno di 10 anni nella qualifica VII   28,88
Ispettore VI-bis 28,28
Vice ispettore V 28,02
Sovrintendente capo con piu' 30 anni di servizio e piu' 4 anni nella qualifica VI-bis 27,61
Sovrintendente capo con piu' 30 anni di servizio e meno 4 anni nella qualifica VI-bis  27,61
Sovrintendente capo con meno 30 anni di servizio e piu' 4 anni nella qualifica VI-bis  27,61
Sovrintendente capo con meno 30 anni di serv. e meno  anni nella qualifica VI-bis 26,61
Sovrintendente VI  26,02
Vice Sovrintendente VI  24,23
Assistente capo con piu' 16 anni di servizio e piu' 4 anni nella qualifica V 26,32
Assistente capo con piu' 16 anni di serv. e meno 4 anni nella qualifica 25,43
Assistente capo con meno 16 anni di serv. e meno 4 anni nella qualifica V 25,43
Assistente |V 23,87
Agente scelto |V  22,31
Agente |V  21,44

 

(*) Sono ricomprese le qualifiche corrispondenti delle altre forze di polizia  ad ordinamento civile nonche' le qualifiche equiparate degli altri ruoli della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato

4.  Ai  fini  della determinazione del trattamento pensionistico, gli  importi  di cui alla tabella riportata nel comma 3 non producono effetti  sugli  scatti  e  sugli emolumenti indicati dall'articolo 3, comma 1,  del  decreto  legislativo  30 maggio  2003,  n. 193, che, a decorrere  dal  1° gennaio  2005, confluiscono nello stipendio basato sul sistema dei parametri.

5.    La    corresponsione    dei    nuovi   stipendi   derivanti dall'applicazione  del presente decreto avviene, in via provvisoria e salvo  conguaglio,  ai  sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980,  n.  312,  in  materia  di  sollecita  liquidazione  del  nuovo trattamento economico.

6.   Le   nuove   misure   del  trattamento  stipendiale  di  cui all'articolo 2  non  hanno  effetto sulla determinazione delle misure orarie  del compenso per lavoro straordinario. Le misure orarie lorde del   compenso   per  lavoro  straordinario  restano  quelle  fissate dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, riportate nella seguente tabella:

Anno 2004 - Anno 2005

Qualifiche

 

Livelli         

 

posizioni economiche

(Parametri)

Feriale Festivo o notturno Notturno Festivo
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate IX  150,00  13,48 15,24  17,58
Commissario capo e qualifiche equiparate VIII   144,50 12,27       13,87 16,01
Commissario e qualifiche equiparate VIII  139,00 12,27  13,87 16,01
Vice commissario e qualifiche equiparate VII-bis 133,25 11,71 13,24 15,27
Ispettore superiore SUPS sostituto commissario e qualifiche equiparate VII-bis 139,00 11,71 13,24 15,27
Ispettore superiore SUPS (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate VII-bis 135,50 11,71 13,24  15,27
Ispettore  superiore SUPS e qualifiche equiparate     VII-bis 133,00 11,71 13,24 15,27
Ispettore  capo e qualifiche equiparate   VII  128,00 11,21  12,67  14,62
Ispettore e qualifiche equiparate   VI-bis  124,00  10,74 12,14  14,00
Vice Ispettore e qualifiche equiparate VI   120,75 10,26 11,60 13,39
Sovrintendente capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate VI-bis 122,50 10,74 12,14 14,00
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate VI-bis 120,25 10,74 12,14 14,00
Sovrintendente e qualifiche equiparate VI 116,25 10,26   11,60 13,39
Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate VI 112,25 10,26 11,60 13,39
Assistente capo (con 8 anni nella qualifica)  e qualifiche equiparate 113,50  9,65 10,91 12,59
Assistente capo e qualifiche equiparate V 111,50 9,65  10,91 12,59
Assistente e qualifiche equiparate V 108,00 9,65 10,91 12,59
Agente scelto e qualifiche equiparate V 104,50 9,65 10,91  12,59
Agente e  qualifiche equiparate V 101,25 9,65 10,91 12,59

  

Note all'art. 3:

- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,   n.   3,   reca:  «Testo  unico  delle  disposizioni concernenti   lo   statuto  degli  impiegati  civili  dello          Stato.». Si riporta il testo dell'art. 82:

«Art.  82 (Assegno alimentare). - All'impiegato sospeso e'  concesso  un assegno alimentare in misura non superiore alla  meta'  dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia.».

- Si   riporta   la  Tabella  B1  allegata  al  decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193:

«Tabella  B1  Anticipazioni  anno  2004 Personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Art. 5, comma 2)

 [*]  SONO RICOMPRESE LE QUALIFICHE CORRISPONDENTI DELLE ALTRE  FORZE  DI  POLIZIA  AD ORDINAMENTO CIVILE NONCHE' LE QUALIFICHE  EQUIPARATE  DEGLI  ALTRI RUOLI DELLA POLIZIA DI STATO E DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

- Il   testo   dell'art.   3,   comma 1,   del  decreto  legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e' riportato nelle note all'art. 2.

- La legge 11 luglio 1980, n. 312, reca: «Nuovo assetto retributivo-funzionale  del  personale  civile  e  militare dello Stato.». Se ne riporta il testo dell'art. 172:

«Art.  172  (Disposizioni per la sollecita liquidazione del   nuovo   trattamento  economico).  -  Gli  uffici  che liquidano  gli  stipendi  sono  autorizzati a provvedere al  pagamento   dei   nuovi   trattamenti   economici,  in  via  provvisoria  e  fino  al  perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base  dei  dati  in  possesso  o  delle comunicazioni degli uffici  presso cui presta servizio il personale interessato relative  agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso.».

- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164:

«Art.  4  (Effetti  dei  nuovi  stipendi).  -  1  -  3. (Omissis).

4.  Gli  incrementi  stipendiali  di cui all'art. 3 non hanno  effetto sulla determinazione delle misure orarie del  compenso   per   lavoro   straordinario.  A  decorrere  dal 1° gennaio  2002  e'  soppresso  l'art.  5  del decreto del          Presidente   della   Repubblica  10 aprile  1987,  n.  150. Conseguentemente  le  misure  orarie  restano  fissate  nei seguenti importi lordi:

Livello Feriale Festiva o notturna Notturna festiva
livello V  9,65 10,91 12,59
livello VI 10,26 11,60 13,39
livello VI-bis 10,74 12,14 14,00
livello VII 11,21   12,67 14,62
livello VII-bis 11,71  13,24 15,27
livello VIII 12,27 13,87 16,01
livello IX 13,48   15,24 17,58

               

Art. 4.

Indennita' pensionabile

 

    1.  Le  misure  dell'indennita'  mensile  pensionabile  stabilite dall'articolo 5,  comma 1,  lettera  b),  del  decreto del Presidente della  Repubblica  18 giugno  2002,  n.  164,  sono  incrementate dei seguenti importi mensili lordi:

Qualifiche Incrementi dal 1° gennaio 2004 Ulteriori incrementi dal 1° gennaio 2005
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate 45,30 15,90
Commissario capo e qualifiche equiparate 44,50 15,60
Commissario e qualifiche equiparate 44,10 15,40
Vice commissario e qualifiche equiparate 42,30 14,80
Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate 43,10 15,10
Ispettore capo e qualifiche  equiparate 41,10 14,40
Ispettore e qualifiche equiparate 39,80 14,00
Vice Ispettore e qualifiche equiparate                                               38,60 13,50
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate 39,70 13,90
Sovrintendente e qualifiche equiparate 37,30  13,10
Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate 37,10 13,10
Assistente capo e qualifiche equiparate 33,40 11,70
Assistente e qualifiche equiparate 30,40 10,70
Agente scelto e qualifiche equiparate 29,00 10,00
Agente e qualifiche equiparate 28,00 10,00

    

 2.  Le  misure  dell'indennita'  mensile  pensionabile  stabilite dall'articolo 5,  comma 1,  lettera  b),  del  decreto del Presidente della  Repubblica  18 giugno 2002, n. 164, come incrementate ai sensi del comma 1, sono rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Qualifiche Dal 1° gennaio 2004 Dal 1° gennaio 2005
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate 761,30 777,20
Commissario capo e qualifiche equiparate 747,20 762,80
Commissario e qualifiche equiparate 740,40 755,80
Vice commissario e qualifiche equiparate 710,40 725,20
Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate 723,30 738,40
Ispettore capo e qualifiche equiparate 690,70 705,10
Ispettore e qualifiche equiparate 669,20 683,20
Vice Ispettore e qualifiche equiparate 648,30 661,80
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate 666,20 680,10
Sovrintendente e qualifiche equiparate 626,80 639,90
Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate 623,70 636,80
Assistente capo e qualifiche equiparate 561,10 572,80
Assistente e qualifiche equiparate 510,80 521,50
Agente scelto e qualifiche equiparate 468,40 478,40
Agente e qualifiche equiparate  432,20 442,20

   

Note all'art. 4:

- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n 164:

«Art.  5  (Indennita'  pensionabile).  -  1.  Le misure dell'indennita'  mensile pensionabile stabilite dall'art. 4 del   biennio  economico  polizia  2000-2001  spettante  al  personale  dei  ruoli  della  Polizia ad ordinamento civile sono  rideterminate,  a  decorrere  dalle  date  di seguito indicate, nei seguenti importi mensili lordi:

b) dal 1° gennaio 2003:

 

Qualifiche Euro
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate 716,00
Comissario capo e qualifiche equiparate 702,70
Commissario e qualifiche equiparate                                 696,30
Vice commissario e qualifiche equiparate                         668,10
Ispettore superiore s.U.P.S e qualifiche equiparate             680,20
Ispettore capo e qualifiche equiparate                                         649,60
Ispettore e qualifiche equiparate                                         629,40
Vice ispettore e qualifiche equiparate                                         609,70
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate                      626,50
Sovrintendente e qualifiche equiparate                                        589,50
Vice sovrintendente e qualifiche equiparate                       586,60
Assistente capo e qualifiche equiparate                             527,70
Assistente e qualifiche equiparate                                      480,40
Agente scelto e qualifiche equiparate                                           439,40
Agente e qualifiche equiparate                                            404,20

 

Art. 5.

Indennita'  di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennita'

 

1.    Ferme    restando    le   vigenti   disposizioni   relative all'equiparazione  tra  i  gradi  e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennita' di impiego operativo  per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di  imbarco,  nonche' le relative indennita' supplementari attribuite al  personale  delle  Forze  di  polizia  ad ordinamento civile, sono rapportate, con le medesime modalita' applicative e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennita', agli importi ed  alle  maggiorazioni  vigenti  per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative.

 

Art. 6.

Indennita' di presenza festiva

 

1.  A  decorrere  dal  1° gennaio  2004,  al personale che presta servizio  in  un  giorno festivo, l'indennita' di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n.  140,  e'  rideterminata  nella  misura  giornaliera lorda di euro 12,00.

     

Note all'art. 6:

- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, reca: «Recepimento dell'accordo sindacale per le   Forze   di   polizia   ad  ordinamento  civile  e  del provvedimento  di  concertazione  delle Forze di polizia ad rdinamento   militare   relativi   al   biennio  economico 2000-2001.». Si riporta il testo dell'art. 8, comma 2:

«Art.  8 (Indennita' di presenza notturna e festiva). -

1. (Omissis).

2.  A  decorrere  dal  1° gennaio 2001 al personale che resta  servizio  in  un giorno festivo l'indennita' di cui all'art.  8,  comma 2,  del  decreto  del  Presidente della          Repubblica  10 maggio  1996, n. 359, e' rideterminata nella misura lorda di L. 19.000 per ogni turno.».

     

 

Art. 7.

Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

 

1.  Per  ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo per 'efficienza  dei  servizi  istituzionali, di cui all'articolo 14 del ecreto  del  Presidente  della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, ed al'articolo 3   del   decreto   del   Presidente   della  Repubblica 9 novembre  2003,  n.  348,  e'  incrementato delle seguenti risorse economiche annue:

a) per l'anno 2004:

        1) Polizia di Stato: euro 9.311.000,00;

        2) Corpo di polizia penitenziaria: euro 3.846.000,00;

        3) Corpo forestale dello Stato: euro 699.000,00;

b) per l'anno 2005:

        1) Polizia di Stato: euro 15.647.000,00;

        2) Corpo di polizia penitenziaria: euro 6.341.000,00;

        3) Corpo forestale dello Stato: euro 1.084.000,00.

2.  Gli  importi  di  cui al comma 1 non comprendono l'IRAP e gli oneri  contributivi  a  carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2004 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.

3.  Le  risorse  assegnate  e  non  utilizzate  nell'esercizio di competenza  sono  riassegnate,  per  le  medesime esigenze, nell'anno successivo.

     

Note all'art. 7:

- Si  riporta  il  testo  dell'art.  14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164:

«Art.   14   (Fondo   per   l'efficienza   dei  servizi istituzionali).  

-   1.  Per  ogni  Forza  di  polizia  ad ordinamento  civile  il  Fondo  unico  per l'efficienza dei servizi  istituzionali,  di  cui  all'art.  14  del secondo          quadriennio  normativo  Polizia  e  all'art. 11 del biennio economico Polizia 2000-2001, e' ulteriormente incrementato, come  da  tabella  «A»  allegata al presente decreto, dalle seguenti risorse economiche:

a) per  gli  anni  2002  e  2003,  dalle somme di cui all'art.  16,  comma 2,  della  legge  finanziaria 2002, di pertinenza di ogni singola Amministrazione;

b) per  gli  anni  2002  e 2003 dalle somme derivanti dall'applicazione   dell'art.  4,  comma  4,  del  presente decreto.

2.  Le  somme  destinate  al  fondo  e  non  utilizzate nell'esercizio  di  competenza  sono  riassegnate,  per  le medesime esigenze, nell'anno successivo.».

- Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica 19 novembre  2003,  n.  348, reca «Recepimento dell'accordo sindacale  e del provvedimento di concertazione integrativi  per  il  personale  non dirigente delle Forze di polizia ad          ordinamento  civile  e  militare.».  Se ne riporta il testo dell'art. 3:

«Art.   3   (Fondo   per   l'efficienza   dei   servizi  istituzionali).  

-   1.  Per  ogni  Forza  di  polizia  ad ordinamento  civile  il  Fondo  unico  per l'efficienza dei  servizi  istituzionali,  di cui all'art. 14 del decreto del Presidente  della  Repubblica  18 giugno  2002,  n. 164, e' incrementato,  a  decorrere  dall'anno 2003, dalle seguenti risorse economiche annue:

                a) Polizia di Stato: Euro 3.475.100,00;

                b) Polizia penitenziaria: Euro 1.406.100,00;

                c) Corpo forestale dello Stato: Euro 218.300,00.

2.  Gli  importi  di  cui alle lettere a), b) e c), del comma 1,  non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.

3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di  competenza  sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.».

 

 

Titolo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15.

Proroga di efficacia di norme

 

1.  Al  personale di cui ai titoli I e II continuano ad applicarsi, ove  non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite dai precedenti   provvedimenti   di   recepimento   di   accordi   e   di concertazioni.

     

Art. 16.

Copertura finanziaria

 

1.   All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  decreto, valutato  in  euro  399.950.000  per il 2004 ed in euro 636.315.000 a decorrere  dal  2005, si provvede con l'utilizzo delle autorizzazioni di  spesa previste dall'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003,  n.  350, iscritte nell'ambito dell'unita' previsionale di base 4.1.5.4.  «Fondi  da  ripartire  per oneri di personale», al capitolo 3027  dello  stato  di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni medesimi.

2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 5 novembre 2004

 

                               CIAMPI

 

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio

                              dei Ministri

                              Mazzella,   Ministro  per  la  funzione

                              pubblica

                              Pisanu, Ministro dell'interno

                              Martino, Ministro della difesa

                              Castelli, Ministro della giustizia

                              Alemanno,   Ministro   delle  politiche

                              agricole e forestali

                              Siniscalco,  Ministro  dell'economia e

                              delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli

 

  Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2004

  Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 15

 

     

Note all'art. 16:

-  Si  riporta  il  testo  dell'art. 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350:

«Art.  3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici).

 - 1-46. (Omissis).

47.  Le  risorse  per  i  miglioramenti economici e per l'incentivazione della produttivita' al rimanente personale  statale  in  regime di diritto pubblico sono determinate in 430  milioni  di  euro  per l'anno 2004 e in 810 milioni di  euro a decorrere dall'anno 2005 con specifica destinazione, rispettivamente  di 360 milioni di euro e di 690 milioni di euro,  per  il  personale delle Forze armate e dei Corpi di          polizia  di  cui  al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195,  e  successive  modificazioni.  In  aggiunta  a quanto previsto  dal  primo  periodo  e'  stanziata,  a  decorrere  dall'anno  2004,  la  somma  di  200  milioni  di  euro  da destinare al trattamento economico accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decretolegislativo   12 maggio   1995,   n.   195,   e  successive          modificazioni,   in   relazione   alle  pressanti  esigenze connesse  con  la  tutela  dell'ordine  e  della  sicurezza  pubblica  anche  con  riferimento  alle attivita' di tutela  economico-finanziaria,  della  difesa nazionale nonche' con  quelle   derivanti   dagli  accresciuti  impegni  in  campo  internazionale.».