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         SANITÀ PRIVATA: 2° BIENNIO CONTRATTUALE 
        23 ottobre 1996 
        Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
        PER IL PERSONALE NON MEDICO dipendente da Case di cura, I.R.C.C.S.,
        Presidi e Centri di riabilitazione associati all'A.I.O.P., A.R.I.S., F.
        Pro Juventute 
         
        PARTE ECONOMICA BIENNIO 1996-1997 
        Il giorno 23 ottobre 1996, in Roma 
        tra 
        - l'A.I.O.P., nella persona del capo delegazione E. Miraglia, da F.
        Bonanno, da A. Cassoni, da F. Leonardi e dai componenti la Commissione:
        M. Magni, G. Bianco, F. Polenta, A. Prandin, e dai consulenti, U.
        Icolari e A. Buratti; - l'A.R.I.S., nella persona del capo delegazione
        Padre M. Cuccarollo, e dai componenti la delegazione: G. Costantino, R.
        Grassi, J. Parrella, N. Piccinini e G. Sironi; - la Fondazione Pro
        Juventute Don C. Gnocchi, nella persona del capo delegazione G. Bettini
        e da A. Galanti, 
        e 
        per le Federazioni Nazionali Sanità di: 
        - CGIL, nelle persone: G. Nigro, P. Di Berto, M. Mastropietri, M.
        Bombini, S. Candeloro; - CISL, nelle persone: G. Alessandrini, E.
        Bonfanti, G. D'Angeli, L. Gentili; - UIL, nelle persone: C. Fiordaliso,
        M. D'Angelo, N. Salvatore. 
        Si è concordato l'unito Verbale d'intesa per la stipula del CCNL
        relativo al biennio di parte economica 1996-1997 per il personale non
        medico dipendente dagli istituti sanitari privati associati all'AIOP,
        ARIS, e della F. Pro Juventute Don Gnocchi, tenendo altresì conto del
        recupero del differenziale tra il tasso d'inflazione programmato a
        livello nazionale per gli anni 1994-95 e il tasso d'inflazione effettivo
        accertato nel cennato arco temporale. 
        Dopo ampia discussione, le parti convengono quanto segue: 
        Art. 1 - Retribuzione tabellare. 
        1. Con decorrenza dalle date sottoindicate, gli stipendi tabellari
        stabiliti all'art. 35 del CCNL vigente, sono incrementati nelle seguenti
        misure mensili lorde che si sommano tra loro alle singole decorrenze,
        previo assorbimento delle Indennità di Vacanza Contrattuale di cui al
        verbale del 24.7.96: 
        liv. 1.1.96 1.1.97 1.7.97 
        1 53.000 60.000 38.000 2 56.000 64.000 40.000 3 59.000 68.000 42.000
        4 62.000 71.000 45.000 5 66.000 76.000 47.000 6 70.000 80.000 50.000 7
        76.000 87.000 55.000 8 83.000 94.000 59.000 9 94.000 108.000 68.000 10
        112.000 128.000 80.000 11 143.000 164.000 103.000 
        2. I nuovi stipendi tabellari annui a regime, cioè dall'1.7.97, sono
        rideterminati nei seguenti importi: 
        liv. paga base annua 
        1 9.261.000 2 10.467.000 3 11.697.000 4 12.865.000 5 14.409.000 6
        15.771.000 7 18.179.000 8 20.535.000 9 23.711.000 10 31.931.000 11
        41.753.000 
        Art. 2 - Elemento Aggiuntivo della Retribuzione. 
        Con decorrenza 1.7.97 l'Elemento Aggiuntivo di Retribuzione previsto
        all'art. 37 CCNL vigente viene sostituito dagli importi specificati
        nella seguente tabella: 
        LIVELLI da 1 a 5 da 6 a 7 da 8 a 11 Ospedali Classificati, Presidi,
        Case 40.000 55.000 70.000 di cura, IRCCS (ex Osp. Classificati o ex Case
        di cura) Centri di Riabilitazione 25.000 30.000 35.000 
        Le parti concordano di rincontrarsi dopo la conclusione del contratto
        della sanità pubblica relativamente ai livelli IX-X-XI. 
        Il presente Accordo è soggetto a ratifica da parte degli organi
        statutari delle Organizzazioni firmatarie entro il 20.11.96. 
        Letto, confermato e sottoscritto. 
        VERBALE 
        L'anno 1996, il giorno 23 ottobre, nella sede dell'AIOP, si e riunita
        la Commissione paritetica AIOP, ARIS, Pro Juventute e CGIL, CISL, UIL,
        composta dai signori: 
        - per l'AIOP, nella persona del capo delegazione E. Miraglia, da F.
        Bonanno, da A. Cassoni, da F. Leonardi e dai componenti la Commissione:
        M. Magni, G. Bianco, F. Polenta, A. Prandin, e dai consulenti, U.
        Icolari e A. Buratti; - per l'ARIS, nella persona del capo delegazione
        Padre M. Cuccarollo, e dai componenti la delegazione: G. Costantino, R.
        Grassi, J. Parrella, N. Piccinini e G. Sironi; - per la Fondazione Pro
        Juventute Don C. Gnocchi, nella persona del capo delegazione G. Bettini
        e da A. Galanti, 
        e 
        per le Federazioni Nazionali Sanità di: 
        - CGIL, nelle persone: G. Nigro, P. Di Berto, M. Mastropietri, M.
        Bombini, S. Candeloro; - CISL, nelle persone: G. Alessandrini, E.
        Bonfanti, G. D'Angeli, L. Gentili; - UIL, nelle persone: C. Fiordaliso,
        M. D'Angelo, N. Salvatore. 
        Scopo della riunione è la discussione sull'interpretazione di alcune
        clausole del vigente CCNL del personale non medico, nonché di alcune
        problematiche poste dalle OO.SS. e datoriali. 
        Dopo ampia discussione le parti concordano: 
        a) di estendere, a titolo d'indennità di disagio, agli ausiliari
        socio-sanitari specializzati addetti all'assistenza e agli ausiliari
        addetti all'assistenza degli anziani che operano su 3 turni l'indennità
        di £. 8.500, già riconosciuta dal punto 3 dell'art. 45 del vigente
        CCNL ad altre figure professionali. Detta indennità verrà riconosciuta
        nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dal richiamato articolo
        e verrà corrisposta a far data dall'1.11.96; b) di riconoscere anche
        alle puericultrici l'indennità annua lorda, fissa e ricorrente di £.
        240.000, di cui al punto 2 dell'art. 45. Tale indennità verrà
        corrisposta a far data dall'1.11.96; c) di riconoscere autenticamente
        che la norma di cui al punto 16 dell'art. 45 - laddove viene precisato
        che "al personale che per effetto delle disposizioni contrattuali
        è stato o sarà inquadrato automaticamente al livello superiore, non
        spetta alcuna delle indennità del presente articolo di cui ai punti 7,
        8, 9, 10" - va interpretata nel senso che tali indennità non
        competono anche a coloro che, in periodi anteriori all'entrata in vigore
        del CCNL sottoscritto nel novembre 1995, hanno maturato per automatismo
        contrattuale il passaggio al livello superiore; d) di concordare che la
        dizione di cui al punto 3 dell'art. 45 - "numero sostanzialmente
        equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte" - va
        intesa nel senso che ricorre la predetta ipotesi nel caso in cui la
        direzione sanitaria e/o amministrativa adotta turni programmati che
        interessano lavoratori organicamente inseriti negli stessi, con una
        stabile alternanza del servizio nei turni di mattino, pomeriggio e
        notte, indipendentemente dalla frequenza della presenza del lavoratore
        in quello notturno. La stessa interpretazione va conferita per gli
        operatori di cui al punto 14 dell'art. 45. 
        Letto, confermato e sottoscritto. 
        Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
        PER IL PERSONALE NON MEDICO Dipendente da Case di cura, IRCCS Presidi
        e Centri di riabilitazione associati all'AIOP, ARIS, F. Pro Juventute 
        PARTE ECONOMICA BIENNIO 1996-1997 
        Il giorno 23 ottobre 1996, in Roma 
        tra 
        - l'AIOP, nella persona del capo delegazione E. Miraglia, da F.
        Bonanno, da A. Cassoni, da F. Leonardi e dai componenti la Commissione:
        M. Magni, G. Bianco, F. Polenta, A. Prandin, e dai consulenti, U.
        Icolari e A. Buratti; - l'ARIS, nella persona del capo delegazione Padre
        M. Cuccarollo, e dai componenti la delegazione: G. Costantino, R.
        Grassi, J. Parrella, N. Piccinini e G. Sironi; - la Fondazione Pro
        Juventute Don C. Gnocchi, nella persona del capo delegazione G. Bettini
        e da A. Galanti, 
        e 
        per le Federazioni Nazionali Sanità di: 
        - CGIL, nelle persone: G. Nigro, P. Di Berto, M. Mastropietri, M.
        Bombini, S. Candeloro; - CISL, nelle persone: G. Alessandrini, E.
        Bonfanti, G. D'Angeli, L. Gentili; - UIL, nelle persone: C. Fiordaliso,
        M. D'Angelo, N. Salvatore. 
        Si è concordato il presente Protocollo aggiuntivo dell'Accordo per
        la parte economica per il biennio 1996-1997 sottoscritto in pari data. 
        L'erogazione degli incrementi retributivi previsti dal suddetto
        Accordo da parte delle Istituzioni sanitarie tuttora retribuite con
        diarie di degenza ferme al 1994 avverrà non appena avrà luogo
        l'aggiornamento e comunque non oltre il 31.3.97. 
        Le parti si obbligano a porre in essere concretamente tutte le
        iniziative comuni nei confronti delle autorità ministeriali, regionali
        e delle Province autonome al fine di ottenere effettivamente
        l'adeguamento delle menzionate rette di degenza non più rivalutate
        dall'1.1.95. 
        Letto, confermato e sottoscritto. 
        Dichiarazione a verbale. 
        La Rappresentanza dei Centri di Riabilitazione associati all'ARIS: 
        § evidenzia gli indirizzi assunti dal Ministero della Sanità per il
        riordino del sistema sanitario, secondo quanto previsto dai DD.lgs. nn.
        502/92 e 517/93, che fanno prevedere la radicale riprogrammazione del
        settore riabilitativo, con possibile riduzione delle risorse da
        assegnare, mettendo a grave rischio strutture che sino ad oggi hanno
        costituito la pressoché unica risposta a un fabbisogno di
        riabilitazione espresso da un'utenza numerosa e particolarmente
        bisognosa; § segnala che sino ad ora non sono stati coperti dalle
        Regioni, neppur parzialmente, con l'adeguamento delle rette, le maggiori
        spese derivanti dall'applicazione del CCNL sottoscritto nel 1995 con
        oneri a carico degli Enti dall'1.1.94. 
        In presenza di tale situazione la Rappresentanza dei Centri di
        Riabilitazione associati all'ARIS 
        dichiara 
        che gli impegni economici conseguenti alla sottoscrizione del
        presente CCNL non potranno avere immediata efficacia ma saranno onorati
        soltanto quando l'Organo di Rappresentanza delle Regioni interverrà
        sugli Assessorati Regionali competenti mediante strumenti idonei a far
        fronte alle coperture finanziarie del CCNL 1995 e di quello testé
        sottoscritto. 
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