FP CGIL
  
  
  UIL SANITA'
  
  
  
  
  
  
PIATTAFORMA
  PER IL RINNOVO DEL C.C.N.L. 
DEL
  PERSONALE DEL COMPARTO SANITÀ PUBBLICA 
  PER
  IL PERIODO 1.1.1998 - 31.12.2001
 
28 aprile 1998
 
La
  piattaforma per il rinnovo del CCNL del comparto della Sanità, afferma con
  forza il carattere solidaristico del contratto nazionale quale strumento per
  garantire diritti e tutele in materia normativa ed economica, lasciando alla
  contrattazione aziendale la possibilità di dispiegare tutte le potenzialità
  al fine di valorizzare il processo di riforma in atto, migliorare
  l'efficacia/efficienza del servizio attraverso la valorizzazione delle diverse
  ed articolate professionalità.
Elemento
  unificante del rinnovo contrattuale è il territorio inteso come luogo in cui
  si definisce e si esplica l'offerta dei servizi alla persona, il contratto
  diviene, quindi, elemento strategico del rapporto fra operatore/lavoratore e
  utente/cittadino, strumento per contemperare l'interesse dei lavoratori ed il
  rispetto dei loro diritti con l'interesse dei cittadini e con il processo di
  riforma del SSN.
I
  processi di trasformazione in atto nel Servizio Sanitario Nazionale, rendono
  sempre piu' necessario lo sviluppo del confronto negoziale ai vari livelli
  istituzionali, quale strumento per la partecipazione dei lavoratori alle
  scelte per la definizione dei modelli organizzativi in rapporto alle scelte
  strategiche di cambiamento del Servizio Sanitario e per la piena
  valorizzazione delle professionalità. 
Il
  nuovo sistema di relazioni sindacali e in modo particolare la contrattazione
  integrativa necessita di una forte rappresentanza dei lavoratori, attraverso
  una gestione coordinata delle vertenze e dei rapporti con le controparti, a
  partire dall'applicazione dal d.lgs. 396/97 e d.lgs. 80/98 in materia.
La
  piattaforma per il rinnovo del CCNL confermando la scelta di una applicazione
  piena e dinamica delle norme dell'accordo del 23 luglio 1993, ribadisce:
- il modello negoziale su due livelli di
  contrattazione (nazionale e decentrato);
- la durata e la decorrenza del C.C.N.L.;
- l'incremento salariale collegato ai tassi di
  inflazione programmata, in ragione d'anno (relativamente al 1998 e 1999)
  calcolato sul monte salari.
La
  piattaforma per il rinnovo del C.C.N.L. (1.1.1998-31.12.2001) persegue i
  seguenti obiettivi:
- dare attuazione al nuovo modello di
  classificazione del personale quale strumento reale di intervento nei processi
  di aziendalizzazione e di valorizzazione delle professionalità;
- ampliare gli spazi di partecipazione e di
  contrattazione, attuando, anche attraverso la contrattazione integrativa, il
  rafforzamento degli interventi sulla formazione professionale e la piena
  realizzazione delle innovazioni in materia di inquadramenti professionali;
- realizzare la piena contrattualizzazione del
  rapporto di lavoro pubblico, a partire dalla applicazione della legge 300/70 a
  delle norme ex titolo II° libro V° del C.C., al fine di portare a compimento
  il processo già avviato con il precedente C.C.N.L., completando la
  riscrittura di tutte le norme di riferimento ancora presenti nei vecchi d.P.R.
  o in altre leggi, attuando la riunificazione dell'intera normativa in materia
  di rapporto di lavoro dei dipendenti del S.S.N., al fine di darne piena
  certezza e comprensibilità;
- attuare una politica di ridistribuzione
  dell'orario di lavoro per consentire la crescita occupazionale, anche
  attraverso la riduzione dell'orario di lavoro per le lavorazioni a ciclo
  continuo.
CAMPO
  DI APPLICAZIONE
Il
  presente C.C.N.L. si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a
  tempo indeterminato o determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dalle
  amministrazioni, aziende ed enti del comparto di cui all'art.7 del D.P.C.M. 30
  dicembre 1993, ivi comprese le Residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.)
  pubbliche, le Istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza (ex I.P.A.B.),
  le Agenzie Regionali per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.).
RELAZIONI
  SINDACALI
Il
  nuovo assetto istituzionale ha mostrato la necessità di prevedere
  l'attivazione di specifiche forme di relazioni sindacali con le Regioni che,
  pur non modificando il modello negoziale derivante dall'accordo intersindacale
  del 23 luglio 1993, renda possibile la partecipazione della categoria ai
  momenti concertativi di governo del settore ed alle scelte degli investimenti.
  
In
  particolare il tavolo negoziale regionale dovrà definire, anche attraverso lo
  strumento concertativo, l'assetto programmatorio e della organizzazione del
  servizio sanitario regionale, in particolare per quanto attiene il personale;
  il quadro di compatibilità contrattuale, nel rispetto della contrattazione
  aziendale, la individuazione di sistemi di monitoraggio e di verifica nella
  applicazione del CCNL.
Va
  quindi consolidato un sistema di relazioni sindacali a tutti i livelli
  istituzionali che affermi la contrattazione quale strumento principale di
  relazione e che consenta, anche a livello aziendale, attraverso l'ampliamento
  della rete dei rapporti, di superare i limiti dell'attuale meccanismo
  dell'informazione "preventiva - successiva - esame" definendo nuove
  modalità e tempi certi di contrattazione, ferme restando la rispettiva
  autonomia e responsabilità delle parti.
Tutto
  cio' richiede:
- la definizione di modalità e tempi della
  contrattazione in sede decentrata;
- la formalizzazione dei momenti di confronto e/o
  negoziazione sui temi attinenti la gestione del nuovo modello di
  classificazione del personale correlata all'organizzazione del lavoro ed allo
  sviluppo professionale, la individuazione dei percorsi professionali e
  formativi, delle esperienze professionali ecc.;
- la individuazione negoziata delle scelte
  organizzative che possano produrre sia effetti sui salari che sulle condizioni
  di lavoro;
- il completamento del percorso di piena
  contrattualizzazione del rapporto di lavoro anche per quanto riguarda gli
  aspetti normativi;
- stabilire la normativa procedurale per
  l'arbitrato.
La
  Contrattazione di secondo livello dovrà riguardare:
- la definizione dei percorsi professionali e
  formativi, esperienze lavorative ed il relativo inserimento del personale
  nelle posizioni economiche, per la piena attuazione del nuovo modello di
  classificazione del personale, nonchè la individuazione di tempi e modi per
  verificare l'adeguatezza degli strumenti agli obiettivi di flessibilità e
  riconoscimento della professionalità;
- la gestione del salario accessorio e della
  produttività;
- le scelte ed i programmi di investimento relativi
  alla attività aziendale ed alla realizzazione di nuovi servizi, con
  particolare riguardo alla quantificazione delle risorse necessarie ed
  all'andamento occupazionale, distinto per sesso;
- le problematiche, anche occupazionali, connesse
  alle esigenze di ristrutturazione ed i relativi piani di formazione,
  aggiornamento e riqualificazione, nonchè quelle relative alla attivazione
  delle diverse tipologie di rapporto di lavoro;
- gli effetti sull'organizzazione del lavoro
  conseguenti alla introduzione di innovazioni tecnologiche e scientifiche;
- le scelte organizzative che possono produrre
  effetti economici sui salari dei lavoratori;
- la gestione del fondo per la formazione e
  l'aggiornamento;
- la predisposizione dei programmi di formazione ed
  i criteri di selezione del personale interessato;
Vanno
  inoltre previsti anche momenti di confronto, che consentano, attraverso una
  corretta disciplina degli appalti, di tutelare i diritti e le condizioni di
  lavoro dei lavoratori delle ditte appaltatrici e la relativa integrazione con
  i lavoratori dipendenti del S.S.N..
In
  particolare dovranno essere oggetto di informazione e confronto:
- tipologie, occupazione e contratti applicati,
  certificazione di qualità, esistenza di subappalti, con particolare
  attenzione in materia di sicurezza;
- vincolo sul rispetto degli obblighi legislativi,
  contrattuali e previdenziali; sanzioni e clausole di salvaguardia per il
  ripristino degli obblighi; 
- eventuali programmi formativi integrati.
La
  contrattazione integrativa riguarderà, oltre alle materie ad essa
  specificamente rinviate dal CCNL, anche altre materie ed istituti relativi al
  contratto di lavoro sui quali la contrattazione nazionale non è intervenuta,
  in applicazione del principio della sussidiarietà.
Infine,
  la contrattazione integrativa dovrà poter utilizzare le risorse economiche
  correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati
  fra le parti o a somme derivanti dal bilancio generale dell'azienda.
DIRITTI
  INDIVIDUALI E COLLETTIVI
Il
  contratto dovrà:
- definire una rete uniforme di diritti normativi
  ed economici e di garanzie sindacali per tutte le lavoratrici ed i lavoratori
  con qualsiasi tipo di rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario, per
  determinare momenti di unificazione e per combattere ogni forma di
  sottosalario e di assenza totale o parziale di garanzie atte a creare fenomeni
  di "dumping" e/o aree di sfruttamento anche intellettuale. 
- ridurre il "gap" oggi esistente in
  materia di diritti fra il personale a tempo indeterminato e quello a tempo
  determinato prevedendo, per quest'ultimo, l'erogazione del Trattamento di Fine
  Rapporto.
Altre
  materie da regolamentare in conformità anche ai processi di definizione
  legislativa in atto sono:
-
  Congedi parentali; 
-
  Donazioni di midollo osseo;
-
  Applicazione della legge sulla "privacy";
-
  Assicurazione per i rischi professionali.
Altre
  ulteriori norme da ridefinire riguardano i congedi per malattia e la
  unificazione dei periodi di ferie, di particolare rilievo è la completa
  disapplicazione, per via contrattuale della norma legislativa ex art.1 e segg.
  del D.Lgs. 564/96 che riduce a 12 mesi della vita lavorativa la copertura
  contributiva piena, in caso di malattia.
DIRITTI
  SINDACALI
Il
  nuovo CCNL dovrà regolamentare la piena applicazione di tutte le norme della
  legge 300/70 e prevedere la flessibilizzazione nell'utilizzo delle risorse.
In
  particolare si dovrà prevedere:
- la possibilità di utilizzo dei mezzi informatici
  per la comunicazione sindacale;
- l'utilizzo di agibilità sindacali (locali, mezzi
  informatici, ecc) per favorire il coordinamento tra le rappresentanze
  aziendali RSU e i rappresentanti dei lavoratori delle imprese di appalto,
  delle associazioni di convenzione e delle agenzie del lavoro temporaneo;
- la possibilità di accesso alla rete informativa
  dell'azienda per tutte le informazioni utili ai confronti negoziali.
MERCATO
  DEL LAVORO 
Riaffermata
  la priorità della salvaguardia di livelli occupazionali che privilegino il
  rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il contratto dovrà stabilire anche
  le modalità di attuazione delle diverse forme di flessibilità del rapporto
  di lavoro, recuperando ed integrando le disposizioni legislative in materia di
  mobilità, part-time, forme di accesso e reclutamento, nuove figure
  professionali, lavoro temporaneo, telelavoro, ecc.
Il
  contratto stesso va inteso anche quale strumento di governo della
  organizzazione del lavoro nella piu' ampia accezione.
In
  particolare dovranno essere regolamentate contrattualmente:
a)
  nel lavoro a part-time:
- la completa applicazione della legge 863/84 per
  quanto attiene il regime delle incompatibilità anche in considerazione del
  suo utilizzo quale strumento per un incremento occupazionale piu' rispondente
  alle esigenze di flessibilità e articolazione degli orari.
- la semplificazione delle procedure e la
  definizione dei tempi per la trasformazione del lavoro da part-time a tempo
  pieno e viceversa. 
- l'erogazione di quote di salario accessorio
  legato alla produttività a prescindere dal rapporto diretto con il regime
  d'orario;
- nel solo caso di passaggio del rapporto di lavoro
  da tempo pieno a part-time l'attribuzione della 13^ mensilità per l'anno di
  riferimento sarà calcolato secondo il metodo del "pro-rata".
- l'estensione,
  in termini di raccordo, di tutti gli istituti contrattuali applicati ai
  lavoratori a tempo pieno.
b)
  nel lavoro temporaneo:
prevedere:
- le figure professionali che possono essere
  interessate (medio-alte) e quelle che tassativamente devono essere escluse;
- i casi in cui è possibile ricorrere al lavoro
  temporaneo;
- le percentuali di utilizzo nell'ambito delle
  singole aziende anche in rapporto ai contratti a tempo determinato ovvero ai
  rapporti di convenzione attivati ed al modello negoziato dell'organizzazione
  del lavoro;
- la definizione dei diritti sindacali uguali a
  quelli del personale dipendente e i momenti di coordinamento tra le
  rappresentanze sindacali;
- l'utilizzo dei servizi collettivi presenti
  nell'azienda.
c)
  nei rapporti di consulenza e di convenzione:
- la tipologia delle figure interessate da questi
  rapporti di lavoro riguardanti professionalità e competenze non presenti in
  azienda. 
- la temporaneità delle prestazioni;
- la definizione di una quota di riposi retribuiti
  (per i rapporti di convenzione);
- la piena applicazione delle normative sulla
  maternità (per i rapporti di convenzione);
- la tutela economica in caso di malattia e di
  infortuni.
Il
  contratto, inoltre, dovrà definire regole e strumenti di negoziazione per
  evitare l'utilizzo contemporaneo e "sovrapposto" degli istituti e
  delle modalità di intervento.
d)
  lavori socialmente utili e lavori di pubblica utilità
Il
  ricorso a tali attività dovrà essere previsto solo per la gestione di
  servizi aggiuntivi a quelli garantiti con le forme di lavoro tradizionali, e
  non dovrà invece avere carattere integrativo o sostitutivo del personale
  previsto dalle dotazioni organiche degli enti.
In
  particolare, devono escludersi dai lavori socialmente utili le qualifiche del
  ruolo sanitario e quelle attinenti l'assistenza diretta alla persona.
L'estensione
  del fenomeno richiede, oltre ad una puntuale modalità di confronto già
  rivendicata in sede di relazioni sindacali, l'assunzione dell'impegno, da
  parte delle amministrazioni del comparto, a riconoscere a questo personale la
  titolarità di specifici diritti, ivi compresi quelli sindacali e di
  rappresentanza, in misura da convenirsi avendo riguardo a quanto previsto
  contrattualmente per le figure professionali che operano con un rapporto di
  lavoro dipendente, in ordine ai periodi di riposo, alla quota massima di
  assenze retribuite per malattia, alla piena applicazione delle norme di cui
  alla Legge 903/77, alla Legge 1204/71 ed al Decreto Legislativo 626/94.
DISCIPLINA
  SPERIMENTALE DEL TELELAVORO
Occorre
  prevedere una disciplina contrattuale del tele-lavoro di natura sperimentale,
  da monitorare nazionalmente attraverso uno specifico osservatorio e da
  verificare ed eventualmente adeguare dopo il primo biennio contrattuale.
La
  disciplina sperimentale, che dovrà trovare concreta applicazione in sede di
  contrattazione aziendale, dovrà basarsi sulle seguenti linee guida:
- volontarietà e reversibilità;
- mantenimento della posizione funzionale del
  "tele-lavoratore" nella organizzazione aziendale, possibilità di
  rientri periodici da concordare, piena garanzia della partecipazione a momenti
  di formazione, aggiornamento e crescita professionale e di carriera;
- partecipazione alla erogazione dei trattamenti
  economici accessori secondo le modalità individuate dalla contrattazione
  integrativa;
- definizione, tramite accordo, delle forme di
  reperibilità e delle eventuali modalità di verifica delle prestazioni
  svolte;
- istituzione della posizione assicurativa presso
  l'INAIL;
- attivazione delle apparecchiature a carico
  dell'Ente, loro concessione in comodato d'uso (art. 1803 C.C.) e rimborso
  delle spese energetiche;
- interruzione e fermo macchine dovuti a cause
  accidentali sono a carico dell'azienda;
- integrale applicazione del D.Lgs. 626/94 e delle
  vigenti norme di legge, con facoltà del lavoratore di richiedere controlli ed
  ispezioni rispetto alle apparecchiature in dotazione;
- garanzia dei diritti sindacali, sia attraverso le
  procedure tradizionali sia tramite la strumentazione di natura informatica;
OCCUPAZIONE
  E ORARIO DI LAVORO
Scelta
  irrinunciabile del nuovo CCNL è quella di consentire una crescita
  dell'occupazione anche attraverso una piena rispondenza tra orario
  contrattuale e orario effettuato. Andrà quindi definita una norma che
  determini un rapporto tra straordinario, suo superamento strutturale e
  ridefinizione delle dotazioni organiche.
Le
  politiche contrattuali sull'orario di lavoro, nell'ambito delle politiche
  generali che vedono coinvolto l'intero movimento sindacale e le parti sociali,
  assumono un carattere particolarmente rilevante e sono precipuamente
  finalizzate a rispondere alla domanda occupazionale sempre piu' diffusa ed a
  favorire, attraverso la contrattazione, risposte sia sul versante di una
  maggiore fruibilità dei servizi pubblici che dell'organizzazione dei tempi di
  vita delle persone.
L'effettivo
  governo degli orari deve ricondurre quello "di fatto" a quello
  contrattuale, attraverso adeguate riduzioni delle prestazioni straordinarie
  definite dal C.C.N.L. e gestite in sede di contrattazione aziendale.
Le
  35 ore settimanali a parità di retribuzione, da ottenere per via
  contrattuale, rappresentano una questione strategica per le OO.SS. di
  comparto.
Riduzioni
  di orario piu' significative, dovranno essere previste, inoltre, per il
  personale operante nelle attività che si svolgono nelle 24 ore ovvero
  particolarmente gravose.
La
  negoziazione di secondo livello, tramite specifici accordi, dovrà definire
  modelli organizzativi che, attraverso la corretta applicazione delle norme
  contrattuali, avuto riguardo alla articolazione dei turni, tengano conto delle
  assenze medie per malattia, infortuni ed altre assenze retribuite, rimodulando
  la definizione delle dotazioni organiche del personale.
La
  suddetta negoziazione di secondo livello, inoltre, potrà prevedere ulteriori
  riduzioni di orario anche in relazione ad una diversa organizzazione del
  lavoro e dei servizi.
Il
  processo di riduzione dell'orario di lavoro dovrà interessare anche il
  personale con differenti rapporti di lavoro.
In
  particolare, il superamento strutturale del lavoro straordinario, che dovrà
  essere incentivato anche attraverso un aggravio del suo costo orario, puo'
  avviare uno strumento innovativo, da denominare "conto tempo
  individuale", in cui cumulare tutte le ore eccedenti l'orario di lavoro
  previsto e le eventuali festività non godute. Tali ore, che saranno
  accantonate, potranno essere successivamente utilizzate per i casi e con i
  criteri che la contrattazione dovrà individuare, con esclusione, comunque,
  del loro pagamento.
Per
  quanto riguarda il lavoro straordinario e la relativa maggiorazione
  retributiva, si puo' prevedere una sua "retribuzione calcolata su una
  corrispettiva maggiorazione di tempo".
MOBILITÀ
Vanno
  previste regole sulla mobilità che ne garantiscano la massima flessibilità
  attuativa.
GESTIONE
  DEL "TRASFORMATORE"
Il
  CCNL 1998-2001 avrà il compito di disapplicare completamente disposizioni di
  preesistenti DPR e/o leggi rimaste ancora in vigore. Con il termine di
  trasformatore abbiamo voluto indicare l'attività di trasposizione di dette
  disposizioni nel CCNL di natura privatistica che diverrà pertanto unico
  riferimento.
La
  trasposizione potrà avvenire attraverso riconferma ovvero riformulazione
  degli istituti già normati con leggi o atti amministrativi.
Vanno
  inoltre non solo trasformate ma riformulate le clausole relative a
  disposizioni che hanno dato luogo ad interpretazioni difformi e contenzioso.
TUTELA
  DEI LAVORATORI PORTATORI DI HANDICAP ED IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ E
  SVANTAGGIO PSICO-FISICO.
Questo
  capitolo contrattuale rappresenta un'occasione concreta per affermare il
  carattere solidaristico che è alla base dei valori e dell'iniziativa del
  sindacalismo confederale.
A
  tale riguardo si rivendicano:
a) la definizione in sede di contrattazione
  integrativa di progetti mirati per l'inserimento lavorativo dei soggetti
  portatori di handicap od in stato di disabilità e svantaggio psico-fisico;
b) la previsione di permessi retribuiti per i
  lavoratori dializzati;
c) la previsione di migliori e piu' puntuali tutele
  per le malattie di particolare gravità e durata, nonchè per gli infortuni
  sul lavoro, oltre ad una diversa disciplina del periodo di comporto.
 
 
FORMAZIONE
  
Il
  Contratto dovrà contenere uno specifico articolo che, partendo dal
  riconoscimento della valenza strategica del personale nelle aziende sanitarie
  e dalla necessità di adeguare le conoscenze al continuo sviluppo della
  scienza, della tecnologia e dei modelli gestionali, riconosca la formazione
  come diritto/dovere e preveda che la contrattazione esamini e valuti i bisogni
  formativi, individui le priorità e le risorse per i programmi.
Andranno
  quindi previsti programmi annuali di formazione, da effettuarsi
  prevalentemente durante l'orario di lavoro o in permesso retribuito,
  strettamente collegati alle scelte organizzative dell'azienda.
In
  caso di processi di ristrutturazione o riconversione aziendale andranno
  previsti specifici programmi formativi finalizzati ad agevolare il
  reinserimento dei lavoratori o la loro eventuale mobilità.
Per
  quanto attiene la formazione complementare, per i profili che la prevedono,
  dovrà essere rilevato il fabbisogno in sede di contrattazione aziendale per
  consentire una piu' corretta programmazione regionale.
Quanto
  alle risorse da destinare alla formazione, oltre a parte della quota capitaria
  già finalizzata alla formazione del personale e che dovrà essere
  formalizzata nella contrattazione di secondo livello e allo stanziamento
  previsto dal protocollo d'intesa sul lavoro pubblico del 12/3/97 (1% della
  spesa complessiva per il personale), la contrattazione integrativa potrà
  ricercare ulteriori risorse.
Alla
  formazione puo', altresi', essere destinata una quota parte della riduzione
  negoziata dell'orario di lavoro, con la previsione di un numero minimo annuo
  di ore pro capite (non inferiore a 20), con cui garantire l'aggiornamento e/o
  la formazione continua.
Nei
  casi di riconversione delle strutture si rivendica la possibilità di
  avvalersi degli stanziamenti a copertura dell'accordo per il lavoro
  sottoscritto il 24/9/96.
AMBIENTE
  DI LAVORO
L'attuale
  normativa contrattuale relativa all'ambiente, alla salute e alla sicurezza nei
  luoghi di lavoro va perfezionata in rapporto alla evoluzione delle normative
  legislative ed all'accordo interconfederale del 12 marzo 1996.
In
  particolare dovrà essere previsto:
- l'inserimento nel testo contrattuale di un numero
  di almeno 10 ore per consentire la formazione rivolta ai lavoratori in ordine
  alla salute ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in analogia con
  quanto previsto dai contratti di formazione lavoro. I programmi, le modalità
  ed i tempi per realizzare la formazione dei lavoratori dovranno essere
  strutturati per migliorare la conoscenza normativa, sensibilizzare e
  diffondere la cultura della prevenzione e sicurezza, individuare metodologie
  di lotta agli infortuni ed alle malattie professionali, nonchè per
  individuare indicatori che riconoscano la salute, sicurezza ed ambiente, quali
  parametri di valutazione della qualità del lavoro;
- la modifica ed aggiornamento delle norme sugli
  indumenti di lavoro e sui mezzi di protezione nel rispetto del D. Lgs.626/94 e
  successive modificazioni ed integrazioni.
PREVIDENZA
  COMPLEMENTARE E TFR
Il
  contratto dovrà: 
- istituire la previdenza complementare, secondo
  quanto già previsto nel precedente C.C.N.L. del comparto, nonchè disposto
  dalla legge 449/97 (finanziaria 1998), da integrare con le norme in materia di
  T.F.R. e di previdenza complementare contenute nel d.lgs 124/93 e nella
  L.335/95;
- definire le modalità di trasformazione
  dell'indennità premio di servizio (IPS) -indennità previdenziale- in
  trattamento di fine servizio (TFR) -salario differito-per coloro che vi
  optano, per la realizzazione della previdenza complementare, estendendo la
  norma prevista per il settore privato, con L. 297/82, ed individuando criteri
  che ne garantiscano la gestione e la corresponsione.
La
  previdenza complementare, va finanziata con una quota del TFR, con un
  contributo dell'ente datore di lavoro e con un contributo del lavoratore
  dipendente pari all'1,5% dell'attuale aliquota contributiva 2,00% (2,50%
  DELL'80%) corrisposta per l'IPS.
La
  quota residua della predetta aliquota deve restare ed essere utilizzata nel
  sistema previdenziale di comparto, con modalità da definire in sede
  negoziale, ivi compresa la salvaguardia dei diritti acquisiti riferiti agli
  sgravi fiscali (40,98%) ed al trattamento economico lordo ai fini
  previdenziali attraverso il sistema del "pro-rata".
Per
  i neo-assunti dal 1°gennaio 1996 va applicata integralmente la normativa sul
  TFR, secondo quanto disposto dalla legge 335/95.
Per
  i dipendenti di primo impiego, successivo al 28 aprile 1993, è dovuta alla
  previdenza complementare l'integrale destinazione del TFR, secondo quanto
  previsto dal D.Lgs.124/93.
PARTE
  ECONOMICA
Nel
  ribadire la piena validità dell'accordo interconfederale del 23 luglio 1993
  il CCNL dovrà prevedere:
- un aumento salariale collegato ai tassi di
  inflazione programmata 1,8% per il 1998 e 1,5% per il 1999 per garantire il
  potere d'acquisto delle retribuzioni calcolato su tutto il monte salari al
  31.12 .1997;
- la decorrenza contrattuale 1/1/98
- il consolidamento di tutti i fondi al 31/12/97
- la riproposizione ed il consolidamento delle
  risorse aggiuntive regionali già previste dal C.C.N.L. precedente.
Si
  impone una opportuna azione di riallineamento e di coerenza del finanziamento
  della struttura della retribuzione attribuendo alla quota stipendiale
  attinente alla "retribuzione professionale" una priorità
  strategica.
Tale
  azione, oltre a dare omogeneità per i vari CCNL agli elementi strutturali
  della retribuzione consentirebbe anche una piu' agevole copertura finanziaria
  dell'esito della riclassificazione del personale rispetto alla valenza
  professionale. Cio', per altro, darebbe corpo e sostanza alla contrattazione
  decentrata, collegandola strettamente alle strategie aziendali ed alla
  organizzazione del lavoro, oltre a stimolare, sempre in ambito decentrato, la
  individuazione di risorse fresche per sostenere i processi di risultato.
Per
  rendere maggiormente flessibile l'utilizzo delle risorse economiche del
  contratto nazionale è necessario modificare il modello di ripartizione delle
  stesse definendo un unico fondo che ricomprenda le risorse già previste agli
  artt. 43,44, 45, 46, 48.
Tale
  fondo, pertanto, deve ricomprendere:
- tutte le risorse resesi disponibili dal personale
  andato in quiescenza;
- le quote dei risparmi di gestione;
- le economie derivanti dalle trasformazioni dei
  rapporti di lavoro in rapporti a part-time, fatto salvo quanto reinvestito in
  occupazione;
- la riconferma delle quantità economiche
  derivanti da norme diverse riconducendole al CCNL;
- le risorse aggiuntive ed integrative per
  finanziare progetti di efficacia e/o efficienza delle aziende; 
- le eventuali risorse aggiuntive derivanti dal
  bilancio generale dell'azienda.
Consolidata
  la massa salariale disponibile, il fondo a livello aziendale, dovrà
  articolarsi in quote non rigide per il finanziamento della produttività, del
  disagio e rischio ed una base per sostenere il finanziamento dell'istituendo
  "fondo di posizione".
Il
  contratto nazionale conferma gli istituti contrattuali relativi al rischio,
  disagio e danno e ne prevede il valore definito a livello nazionale; la
  contrattazione di secondo livello ne quantifica il fabbisogno in rapporto al
  modello organizzativo adottato in azienda, alla composizione quali
  quantitativa delle dotazioni organiche e alla tipologia dei servizi.
Con
  specifico riferimento all'indennità di rischio da radiazioni ed alla
  normativa in materia, se ne propone la trasformazione in "indennità di
  professione" per i tecnici sanitari di radiologia medica mentre, per il
  restante personale, detta indennità resta, aldilà della qualifica rivestita,
  condizionata esclusivamente alla effettiva esposizione al rischio, con le
  modalità già previste dal contratto. Il contratto dovrà recepire, inoltre,
  la normativa relativa al congedo straordinario per il recupero biologico (15
  gg).
Il
  contratto ridefinirà la normativa relativa alla maggiorazione dell'indennità
  infermieristica in relazione al nuovo modello di classificazione. La nuova
  normativa, nel rispetto di quanto già stabilito all'art.53 punto 5 del
  C.C.N.L., dovrà salvaguardare i diritti maturati e le relative risorse.
Per
  quanto attiene lo straordinario, in coerenza con quanto già rivendicato nel
  capitolo orario di lavoro, la negoziazione di 2° livello provvederà a
  definirne la quota necessaria.
Dovrà
  essere inoltre previsto il consolidamento di una quota del fondo per le
  retribuzione di risultato per gli obiettivi conseguiti e stabilizzati nel
  tempo.
In
  considerazione delle tipologie di attività presenti e sulle quali incide il
  logoramento psicofisico, anche in relazione all'allungamento della vita
  lavorativa, e per agevolare processi di mobilità nei diversi tipi di
  attività presenti nelle strutture sanitarie si reputa utile prevedere una
  normativa che permetta la stabilizzazione di quote del trattamento economico
  legato al disagio dopo un congruo numero di anni di attività. Il contratto di
  lavoro dovrà determinare un rapporto tra anni di servizio ed età anagrafica
  che permetta la definizione dell'istituto.
Struttura
  della retribuzione
La
  struttura della retribuzione dovrà essere definita in:
-
  Stipendio tabellare cosi' come verrà rideterminato
-
  R.I.A. (dove acquisita)
-
  Ind. Integrativa Speciale
-
  Assegno per nucleo familiare (ove spettante)
Finanziamento
  per la classificazione del personale
Oltre
  alle risorse che la contrattazione decentrata deciderà di finalizzare alla
  classificazione del personale dovranno essere ad essa destinate tutte le
  risorse economiche derivanti da acquisizione di condizioni individuali resesi
  disponibili dal personale andato in quiescenza (RIA, maggiorazione indennità
  infermieristica, ecc.)
La
  nuova classificazione del personale (fatti salvi eventuali finanziamenti
  nazionali ad hoc) potrà essere finanziata con:
a)
  quote (da consolidare) di risorse già finalizzate al lavoro straordinario;
b)
  Fondo ex art. 48 (fondino),
c)
  Quota del fondo già destinato alla retribuzione di risultato;
d)
  Risorse derivanti dalla contrattazione integrativa.
La
  spesa per il personale deve essere rigorosamente separata dalle spese generali
  dell'azienda. Tuttavia, il fondo per le retribuzioni del personale puo' essere
  incrementato anche attraverso la contrattazione integrativa, con risorse
  aggiuntiva derivanti dal bilancio generale, atte a finanziare progetti di
  produttività della stessa o processi di formazione e/o aggiornamento del
  personale legati ai primi.
NORME
  PARTICOLARI
Personale
  degli Istituiti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli Istituti
  Zooprofilattici: il CCNL dovrà individuare norme e criteri per garantire
  uniformità di applicazione dello stesso, tenendo conto, altresi' dei fini
  istituzionali e delle specificità dei suddetti Istituti.
Il
  contratto dovrà risolvere tutte le situazioni di incertezza negli
  inquadramenti.