| IPOTESI DI
        ACCORDO
 Il giorno 26 febbraio 2002, in
        Roma, tra:
 - l'AIOP, nelle persone di Emmanuel Miraglia, Presidente
        dell'Associazione, di Fabrizio Polenta, assistiti da Franco Bonanno,
        Umberto Icolari, Sonia Gallozzi, Angelo Cassoni e Filippo Leonardi
 
 - le Federazioni nazionali sanità di
 - FP CGIL, nelle persone di Laimer Armuzzi, Carlo Podda, Rossana
        Dettori e Alfredo Garzi;
 
 - CISL FPS, nelle persone Rino Tarelli, Marco Lombardo, Gabrio
        Maria Tonelli, Luigi Gentili;
 
 - UIL Sanità nelle persone di Carlo Fiordaliso, Mariavittoria
        Gobbo, Claudio Tulli e Guido Sarritzu;
 
 a chiusura delle trattative per il rinnovo della parte economica del
        CCNL relativo al biennio 2000-2001 per il personale dipendente delle
        strutture sanitarie private aderenti all'AIOP, si conviene quanto segue:
 
 1) Viene riconosciuto l'inquadramento nella categoria D, a far tempo
        dall'1/9/2001, delle professioni sanitarie e tecniche di cui ai profili
        professionali dell'art.43 del vigente CCNL, e precisamente:
 
 Personale infermieristico:
 Infermiere professionale, Ostetrica, Dietista, Assistente sanitario,
        Infermiere pediatrico, Podologo, Igienista dentale;
 
 Personale tecnico sanitario:
 Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, Tecnico sanitario di
        radiologia medica, Tecnico di neurofisiopatologia, Tecnico ortopedico,
        Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
        cardiovascolare, Odontotecnico, Ottico
 
 Personale della riabilitazione:
 Tecnico audiometrista, Tecnico audioprotesista, Fisioterapista,
        Logopedista, Ortottista, Terapista della neuro e psicomotricità
        dell'età evolutiva, Tecnico dell'educazione e riabilitazione
        psichiatrica e psicosociale, Terapista occupazionale, Massaggiatore non
        vedente, Educatore professionale;
 Assistente sociale.
 
 Al personale sopra indicato restano attribuite le indennità specifiche
        eventualmente spettanti ai sensi dell'art.53 del CCNL.
 
 Le parti si danno atto che l'inquadramento nella categoria D non
        determina - per i lavoratori sopra indicati - il venir meno del rapporto
        di subordinazione gerarchica nei confronti dei rispettivi coordinatori e
        caposala, salvo che non venga loro altresì riconosciuto l'indennità di
        funzione per il coordinamento (come indicata al successivo punto 3).
 
 2) Viene riconosciuta altresì la possibilità, alla stregua della
        discrezionale valutazione datoriale e sulla base della specifica
        situazione organizzativa e funzionale della struttura sanitaria, di
        conferire ad alcune figure del predetto personale la funzione di
        coordinamento dell'attività di determinati servizi e/o del personale
        non medico assegnato all'unità lavorativa cui sono preposte.
        L'assegnazione del predetto incarico con la relativa assunzione di
        responsabilità del proprio operato è revocabile per il venir meno
        della funzione, a seguito di valutazione del datore di lavoro, previa
        informazione alle rappresentanze sindacali.
 
 3) Al personale cui è affidato l'incarico di coordinamento è
        riconosciuta, per il solo arco temporale di assegnazione, una indennità
        di funzione fissa nella misura mensile lorda di L.250.000, per tredici
        mensilità; la predetta indennità di funzione è revocabile per il
        venir meno della funzione per i motivi esplicitati nel precedente punto
        2.
 
 4) La menzionata funzione comporta autonomia e responsabilità
        gestionali, nonché il coordinamento, la guida e il controllo del
        personale dell'unità operativa cui si è preposti, con facoltà di
        iniziative, di programmazione e di proposta nell'ambito e
        compatibilmente allo specifico modello organizzativo aziendale.
 
 5) Per le figure professionali innanzi elencate, che già svolgono
        funzioni di coordinamento e già definitivamente inquadrate nella
        categoria D al 31/8/01, nonché per le caposala munite di titolo
        anch'esse già inquadrate nella posizione D, l'indennità di funzione
        fissa- come determinata al precedente punto 3 - non è soggetta a revoca
        da parte del datore di lavoro.
 
 6) In sede aziendale - in considerazione della complessità dei compiti
        di coordinamento - in aggiunta alla parte fissa, potrà essere
        concordata una indennità di funzione variabile - previo accordo sui
        criteri - sino ad un massimo di ulteriori L.250.000 mensili, revocabile
        secondo gli stessi criteri sopra indicati.
 Tale eventuale indennità non spetta alle caposala che sono state
        inquadrate nelle posizioni D3-D4 nel periodo dal 31/8/01 fino alla
        ratifica definitiva del presente accordo.
 
 7) A far tempo dal 1/9/2001 al personale inquadrato nelle posizioni A,
        B, C, D ed E (con esclusione delle figure professionali che fruiscono
        del passaggio di categoria) viene riconosciuto, ad incremento del nuovo
        tabellare, un importo lordo di £. 25.000 mensili a titolo di EADR per
        dodici mensilità, salvo ulteriori precisazioni tecniche da concordare
        entro 15 giorni.
 La presente ipotesi di accordo è
        sottoposta a ratifica vincolante da parte dei rispettivi organi
        statutari che dovrà avvenire entro 30 giorni.   |