| DPR
        25/06/1983 n.348
         Decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348 (in
        Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 197, del 20 luglio). -- Norme
        risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi per il trattamento
        economico del personale delle unità sanitarie locali. 
         
        Preambolo 
        Il Presidente della Repubblica: 
        Visto l'art. 87 della Costituzione; 
        Visto l'art. 47, ottavo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833; 
        Visto l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre
        1979, n. 761; 
        Visto l'art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 93; 
        Vista la legge 26 aprile 1983, n. 130, recante disposizioni per la
        formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
        finanziaria 1983); 
        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
        riunione del 16 giugno 1983, con la quale, respinte le osservazioni
        formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti, è stata
        approvata, previa verifica delle compatibilità finanziarie, la
        disciplina del trattamento economico e degli istituti normativi di
        carattere economico del rapporto di impiego del personale delle unità
        sanitarie locali contenuta negli accordi stipulati fra le delegazioni
        del Governo, delle regioni, dell'ANCI e dell'UNCEM e delle
        organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale
        delle categorie interessate, rispettivamente in data 2 febbraio 1983 e
        25 marzo 1983, nonchè nel protocollo in data 29 aprile 1983, firmato
        tra le stesse parti, contenente meri aspetti di coordinamento e di
        migliore specificazione dei due precedenti accordi; 
        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
        per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della sanità, del
        tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e
        della previdenza sociale; 
        Decreta: 
         
        DECRETO [1/2] 
        Articolo 1 
        Sono emanate le norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi
        indicati in premessa nel testo annesso al presente decreto. 
         
        DECRETO [1/2] 
        Articolo 2 
        All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in
        lire 849 miliardi per l'anno 1983, in lire 1.470 miliardi per l'anno
        1984 e in lire 1.791 miliardi per l'anno 1985, si provvede a carico del
        fondo sanitario nazionale iscritto al capitolo 5941 dello stato di
        previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1983 ed ai corrispondenti
        capitoli per gli anni 1984 e 1985. 
        Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
        le occorrenti variazioni di bilancio. 
        Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
        sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
         
        ACCORDO [2/2] 
        Parte prima 
        Rapporto di lavoro. 
        Articolo 1 
        Campo d'applicazione dell'accordo. 
        Il presente accordo nazionale unico, previsto dall'art. 47 della legge
        n. 833 del 23 dicembre 1978, nonchè dall'art. 30 del decreto del
        Presidente della Repubblica n. 761 del 20 dicembre 1979, disciplina il
        trattamento economico e gli istituti normativi ad esso espressamente
        demandati dalle predette disposizioni legislative di tutto il personale
        addetto ai presidi, servizi ed uffici delle unità sanitarie locali. 
        I suoi contenuti si applicano, altresì, al personale dipendente dagli
        istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico di cui all'art.
        42 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978. 
        Fatte salve le previste ipotesi di accordi decentrati di cui al presente
        accordo è vietata la stipula di accordi integrativi da parte delle
        regioni o delle unità sanitarie locali che prevedano erogazioni
        economiche aggiuntive a quelle previste dal presente accordo. 
        Gli eventuali accordi raggiunti in deroga al precedente comma sono nulli
        di diritto. 
         
        ACCORDO [2/2] 
        Articolo 2 
        Accordi decentrati. 
        Nell'ambito e nei limiti fissati dalla disciplina del presente accordo
        le parti convengono di demandare in sede decentrata, previo confronto
        con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, la
        regolamentazione delle seguenti materie: 
        a) formazione e aggiornamento professionale nel quadro dei programmi
        regionali, nonchè riqualificazione del personale in relazione ai
        programmi di sviluppo e adeguamento delle strutture delle unità
        sanitarie locali; 
        b) articolazione degli orari di lavoro; 
        c) standards di rendimento, ivi comprese le verifiche periodiche sui
        risultati delle attività svolte; 
        d) proposte concernenti la gestione dei servizi sociali riguardante il
        personale dipendente; 
        e) organizzazione interna degli uffici e dei servizi. 
         
        ACCORDO [2/2] 
        Articolo 3 
        Durata dell'accordo. 
        Il presente accordo si riferisce al periodo 1° gennaio 1983-31 dicembre
        1984; i suoi effetti economici si protraggono fino al 30 giugno 1985. 
         
        ACCORDO [2/2] 
        Articolo 4 
        Piante organiche. 
        La riconversione delle piante organiche provvisorie verrà determinata
        dando anche attuazione al disposto dell'ultimo comma dell'art. 17 e
        dell'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 nel
        quadro della programmazione generale. 
         
        ACCORDO [2/2] 
        Articolo 5 
        Orario di lavoro. 
        L'orario di lavoro settimanale per tutti i dipendenti delle unità
        sanitarie locali è fissato in 38 ore da articolarsi su 6 o 5 giornate a
        decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui
        viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente
        della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo. 
        Per il personale medico a tempo definito l'orario settimanale di lavoro
        è fissato in 28 ore e 30 minuti. 
        I procedimenti di rispetto dell'orario di lavoro, omogenei per tutti i
        dipendenti, devono essere costituiti da mezzi meccanici. 
        Contestualmente all'entrata in vigore dell'orario di cui sopra,
        l'istituto della pausa previsto dal punto 3.7 dell'accordo unico
        nazionale del personale ospedaliero siglato in data 24 giugno 1980 è
        abolito. 
        Conseguentemente e con la decorrenza di cui sopra perdono efficacia le
        delibere attuative di accordi regionali o aziendali che prevedono
        qualsiasi forma di pausa o benefici di qualsiasi natura di essa
        sostitutivi. 
        Nei casi in cui il dipendente debba prestare servizio in più sedi il
        tempo normale di percorrenza tra l'una e l'altra sede si computa
        nell'orario di servizio con le coperture assicurative previste dalla
        legge. 
         
        ACCORDO [2/2] 
        Articolo 6 
        Turni di servizio ed organizzazione del lavoro. 
        Allo scopo di accrescere la qualità e la produttività dei servizi,
        l'organizzazione del lavoro può essere basata su più turni giornalieri
        e deve tendere alla utilizzazione delle strutture nell'arco della
        settimana e, in prospettiva, alla copertura delle esigenze di servizio,
        dove necessario, anche nell'arco delle 24 ore, mediante opportuno
        adeguamento degli organici salva la normativa vigente in materia. 
        Gli orari e i turni di lavoro devono essere stabiliti ai sensi dell'art.
        32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79 tenendo conto
        della necessità di una razionale ed economica distribuzione del
        personale in relazione alle esigenze degli utenti e sulla base di
        criteri generali concordati con le organizzazioni sindacali interessate. 
        Il personale è tenuto a svolgere la propria attività nell'ambito del
        complesso dei presidi, servizi e uffici della unità sanitaria locale,
        nel rispetto dei diritti di ciascuna posizione funzionale e profilo
        professionale. 
        L'organizzazione del lavoro deve proporsi di conseguire la presenza
        attiva dei medici nei servizi almeno per 12 ore diurne, valorizzando le
        funzioni degli aiuti corresponsabili e dei coadiutori. 
        Per il personale medico pertanto -- nei servizi ove ciò è richiesto --
        la distribuzione degli operatori deve essere operata su due turni,
        comprimendo al massimo il ricorso agli istituti della guardia medica e
        della pronta disponibilità. 
        Il lavoro deve essere organizzato in modo da valorizzare il ruolo
        interdisciplinare delle équipes e la responsabilità di ogni operatore
        nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali. 
        Sulla base dei criteri stabiliti dal comitato di gestione, gli orari ed
        i turni di servizio saranno definiti dall'ufficio di direzione, su
        proposta del responsabile del servizio o presidio multizonale, previo
        confronto con le organizzazioni sindacali interessate. 
         
        ACCORDO [2/2] 
        Articolo 7 
        Lavoro straordinario. 
        Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale,
        devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e debbono essere
        preventivamente autorizzate. 
        Dette prestazioni non possono superare il limite massimo individuale di
        100 ore annue. 
        Le unità sanitarie locali, per comprovate ed improcrastinabili esigenze
        di servizio e previo confronto con le organizzazioni sindacali, possono
        autorizzare prestazioni di lavoro straordinario per particolari e
        definite funzioni, posizione di lavoro o settori di attività (guardia
        ecc.) in deroga al limite massimo di cui al precedente comma. 
        Il lavoro straordinario può, a richiesta del dipendente e
        compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con
        riposi sostitutivi. 
        Non sono compresi nel tetto di cui al secondo comma le ore di
        straordinario prestate nei seguenti casi: richiamo in servizio per
        pronte disponibilità, comando per esigenze di servizio, partecipazione
        a riunioni di organi collegiali, partecipazione ad attività concorsuali
        ove non siano luogo ad altre forme di compenso. 
        In attesa della definizione intercompartimentale della disciplina
        unitaria dell'istituto del lavoro straordinario, da stabilire entro 3
        mesi dalla stipula dell'ultimo accordo di lavoro del settore del
        pubblico impiego e comunque e non oltre 6 mesi dalla data dell'entrata
        in vigore del presente accordo, al fine del superamento della situazione
        disomogenea dei settori di provenienza del personale del Servizio
        sanitario nazionale, viene adottata per tutto il personale di cui sopra
        la normativa concernente i limiti massimi consentiti prevista dall'art.
        11 dell'accordo nazionale unico di lavoro del settore ospedaliero del 17
        febbraio 1979. 
        A decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della
        Repubblica che approva il presente accordo nazionale di lavoro, la
        misura oraria del compenso per il lavoro straordinario è determinata
        dalla seguente formula: 
        stipendio tabellare iniziale mensile + I.I.S. mensile 
        ((al 1° gennaio 1983) + rateo 13ª)/175 
        Per il lavoro straordinario prestato in orario notturno o nei giorni
        considerati festivi per legge la misura oraria così determinata è
        maggiorata del 30%; per il lavoro straordinario prestato in orario
        notturno nei giorni considerati festivi per legge la maggiorazione è
        del 50%. Ai medici a tempo definito compete per il lavoro straordinario
        reso oltre l'orario d'obbligo la stessa tariffa spettante ai
        corrispondenti medici a tempo pieno. 
         
        ACCORDO [2/2] 
        Articolo 8 
        Assenze per malattia. 
        Il dipendente che per malattia non sia in condizioni di prestare
        servizio deve darne comunicazione tempestiva all'amministrazione e
        trasmettere il certificato medico entro il terzo giorno di assenza. 
        Per quanto concerne le modalità della richiesta degli accertamenti,
        della concessione dell'aspettativa o del congedo straordinario, nonchè
        le visite di controllo, si applica la normativa vigente in materia per i
        dipendenti civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della
        Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957 e n. 686 del 3 maggio 1957, e
        successive modificazioni ed integrazioni. 
        Per il personale iscritto all'I.N.A.I.L. o ad altre forme di
        assicurazione il cui contributo o premio sia a totale carico
        dell'amministrazione, quest'ultima ha diritto di rivalsa sulle somme
        percepite dal dipendente dagli istituti assicurativi a titolo di
        indennità temporanea per i periodi di assenza. 
        Nel caso che l'assenza per malattia sia dovuta ad infortunio sul lavoro
        o a causa di servizio, riconosciuto secondo le norme di legge, il
        dipendente conserva il diritto al congedo ordinario. 
         
        ACCORDO [2/2] 
        Articolo 9 
        Congedo ordinario. 
        Il dipendente ha diritto, per ogni anno solare, ad un congedo ordinario
        di 30 giorni lavorativi; per il personale sottoposto al rischio di
        radiazioni ionizzanti il suddetto congedo è aumentato di 15 giorni. 
        Il dipendente ha anche diritto per ciascun anno, ai sensi della legge 23
        dicembre 1977, n. 937, a due giornate da aggiungersi al congedo
        ordinario nonchè a quattro giornate di permesso retribuito, da fruirsi
        entro l'anno solare; qualora le quattro giornate di permesso di cui
        sopra non possano essere fruite per esigenze di servizio nell'arco
        dell'anno solare cui si riferiscono, sono forfettariamente compensate in
        ragione di L. 8.500 giornaliere lorde. 
        Il godimento del congedo ordinario avverrà in modo programmato nelle
        forme che saranno definite dall'amministrazione tenuto conto delle
        necessità di garantire, comunque, a tutti i dipendenti un periodo di 15
        giorni nel periodo estivo. 
        Per i casi nei quali l'orario di servizio non sia distribuito su 6
        giorni settimanali, il computo dei giorni di ferie deve sempre essere
        fatto con riferimento a giornate lavorative di 6 ore e 20 minuti per i
        dipendenti con orario settimanale di 38 ore e di 4,45 ore
        rispettivamente per i medici a tempo definito con orario di 28,30 ore e
        di ore 3,10 per i dipendenti ad orario di 19 ore. 
        Il dipendente assunto posteriormente al 1° gennaio di ogni anno ha
        diritto di usufruire di un numero di giornate proporzionale al periodo
        di servizio che presterà nell'anno. 
        Il congedo ordinario è irrinunciabile e non è monetizzabile. 
        Il godimento del periodo entro l'anno può essere rinviato o interrotto
        per eccezionali esigenze di servizio; in tal caso il dipendente ha
        diritto alla fruizione dei congedi non goduti entro il primo semestre
        dell'anno successivo. 
        La fruizione del congedo ordinario è interrotta in caso di ricovero
        ospedaliero o gravi malattie od infortuni gravi adeguatamente
        documentati e comunque comportanti attestata incapacità lavorativa. 
        Ai fini del computo delle ferie la settimana va considerata comunque su
        6 giornate lavorative. 
         
        ACCORDO [2/2] 
        Articolo 10 
        Congedo straordinario. 
        Al personale spettano di diritto congedi straordinari retribuiti nei
        seguenti casi: 
        per richiamo alle armi, o per altre esigenze di pubblica necessità di
        carattere temporaneo, limitatamente ad un periodo massimo di 2 mesi,
        superato il quale il dipendente è posto in aspettativa; 
        per matrimonio, limitatamente a giorni 15; 
        per gravidanza e puerperio, si applicano le norme sulla tutela delle
        lavoratrici madri; 
        per esami attinenti alla carriera e per esami attinenti al
        perfezionamento professionale, limitatamente al tempo necessario per
        sostenere le prove stesse ivi compreso il tempo strettamente necessario
        per il trasferimento alla e dalla sede di esame; 
        qualora trattasi di mutilato o invalido di guerra o per servizio, che
        debba attendere alle cure richieste dallo stato di invalidità,
        limitatamente ad un periodo di 30 giorni. Per le cure termali resta
        ferma la disciplina di cui all'art. 9 del decreto-legge 11 maggio 1983,
        n. 176; 
        per i periodi contumaciali previsti per le malattie infettive; 
        per infermità temporaneamente invalidante; 
        per partecipazione a congressi; 
        per corsi di aggiornamento e di specializzazione; 
        per lutti o altri gravi motivi. 
        L'amministrazione, comunque, oltre i casi previsti da particolari
        disposizioni di legge, previo accertamento della fondatezza della
        richiesta, può autorizzare congedi straordinari non eccedenti,
        cumulativamente nell'anno solare, la durata massima di 2 mesi. 
        Il personale, che, a qualunque titolo, ha fruito di un congedo
        straordinario, conserva il diritto al congedo ordinario. 
        Il congedo straordinario è considerato utile come periodo di servizio a
        tutti gli effetti. 
        Il trattamento economico spettante al dipendente nei periodi di congedo
        straordinario è quello previsto per i dipendenti civili dello Stato. 
         
        ACCORDO [2/2] 
        Articolo 11 
        Recupero di giornate per attività lavorative prestate in giornate
        festive. 
        Il riposo settimanale coincide, di regola, con la giornata domenicale. A
        tal fine il numero dei riposi settimanali spettanti a ciascun
        dipendente, indipendentemente dalla forma di articolazione dell'orario
        di lavoro, è fissato in numero di 52 all'anno, meno le domeniche
        ricorrenti durante i periodi di assenza per motivi diversi dal congedo
        ordinario. 
        Ove non possa essere fruito nella relativa giornata domenicale, il
        riposo settimanale deve essere fruito di regola entro la settimana
        successiva, in giorno concordato fra l'interessato e il responsabile del
        servizio, avuto riguardo alle esigenze del servizio. 
        Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato. 
         
        ACCORDO [2/2] 
        Articolo 12 
        Equo indennizzo. 
        Nei confronti del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale
        si applicano per quanto concerne l'equo indennizzo le disposizioni
        stabilite in materia per i dipendenti civili dello Stato di cui al
        decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e
        successive integrazioni e modificazioni. 
        Le misure dell'equo indennizzo sono stabilite secondo le seguenti
        modalità: 
        a) per la determinazione dell'equo indennizzo si considera la classe
        iniziale di stipendio del livello di appartenenza maggiorata dell'80%; 
        b) la misura dell'equo indennizzo per le menomazioni dell'integrità
        fisica iscritte alla prima categoria della tabella A allegata al decreto
        del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è pari a 2,5
        volte l'importo dello stipendio determinato a norma del precedente punto
        a); 
        c) per la liquidazione dell'equo indennizzo si fa riferimento in ogni
        caso al trattamento economico corrispondente al livello retributivo di
        appartenenza del dipendente al momento della presentazione della
        domanda; 
        d) per le domande presentate anteriormente alla data di inquadramento
        dei nuovi livelli retributivi, la liquidazione dell'equo indennizzo
        viene effettuata con riferimento al trattamento economico attribuito in
        sede di inquadramento; 
        e) restano ferme le percentuali di riduzione stabilite dalle vigenti
        norme per le menomazioni dell'integrità fisica inferiori a quelle di
        prima categoria. 
        L'amministrazione ha diritto di dedurre dall'importo dell'equo
        indennizzo, e fino a concorrenza del medesimo, eventuali somme percepite
        allo stesso titolo dal dipendente per effetto di assicurazione
        obbligatoria o facoltativa i cui contributi o premi siano stati
        corrisposti dall'amministrazione stessa. 
        Nel caso che per effetto di tali assicurazioni l'indennizzo venga
        liquidato al dipendente sotto la forma di rendita vitalizia, il relativo
        recupero avverrà capitalizzando la rendita stessa in relazione all'età
        dell'interessato. 
         
        ACCORDO [2/2] 
        Articolo 13 
        Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica. 
        Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via
        permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli,
        l'amministrazione non potrà procedere alla dispensa dal servizio per
        motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo,
        compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori, per
        recuperarlo al servizio attivo in mansioni diverse da quelle proprie
        della qualifica rivestita, appartenenti allo stesso livello funzionale
        retributivo. 
        A tali fini il dipendente può essere applicato alle nuove funzioni
        anche in soprannumero riassorbibile, con contestuale congelamento del
        posto lasciato disponibile fino al riassorbimento del posto
        sopranumerario. 
         
        ACCORDO [2/2] 
        Articolo 14 
        Mobilità. 
        L'istituto della mobilità è da intendere come utilizzazione temporanea
        o definitiva del personale in presidio o servizio ubicato in località
        diversa da quella di provenienza, nel rispetto delle attribuzioni
        spettanti alle singole posizioni funzionali. Di conseguenza, non rientra
        nella disciplina della mobilità l'utilizzazione del personale
        nell'ambito dello stesso servizio o presidio o stabilimento, per la
        quale fattispecie vige il normale potere di organizzazione
        dell'amministrazione. 
         
        ACCORDO [2/2] 
        Articolo 15 
        Mobilità d'urgenza. 
        Nei casi in cui, nell'ambito dell'unità sanitaria locale, sia
        necessario soddisfare le esigenze funzionali dei servizi, a seguito di
        eventi contingenti e non prevedibili, l'utilizzazione temporanea e
        provvisoria dei dipendenti in servizio, presidio e ufficio diverso da
        quello di assegnazione è disposta limitatamente al perdurare delle
        situazioni predette. 
        L'utilizzazione comporta, di regola, un impegno individuale mensile non
        superiore al 20% del normale orario di lavoro e, comunque, per un
        massimo 120 ore nell'anno solare. 
        Tale utilizzazione è disposta dai responsabili dei servizi o presidi o
        uffici. 
        La mobilità presuppone l'utilizzo del personale di uguale ruolo,
        profilo professionale e posizione funzionale; la mobilità del personale
        medico è assicurata dall'èquipe, nell'ambito della stessa disciplina,
        ferma restando la necessità di assicurare in via prioritaria la
        funzionalità dell'unità operativa di provenienza. 
        Al personale interessato spetta l'indennità di missione prevista dalla
        normativa vigente, se e in quanto dovuta. 
         
        ACCORDO [2/2] 
        Articolo 16 
        Mobilità ordinaria nell'ambito dell'unità sanitaria locale. 
        Per motivate esigenze di servizio o a domanda l'amministrazione, prima
        di procedere all'attivazione delle relative procedure concorsuali, può
        disporre misure di mobilità ordinaria, da adottare mediante
        provvedimenti formali di trasferimento ai sensi dell'art. 39 del decreto
        del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nel rispetto
        dei seguenti criteri e salvo quanto previsto dall'ultimo comma del
        predetto articolo: 
        adeguata e tempestiva informazione sulla disponibilità dei posti da
        ricoprire mediante mobilità del personale; 
        compilazione di graduatorie separate per le richieste di trasferimento a
        domanda e per i trasferimenti necessitati sulla base dei titoli
        posseduti, dell'anzianità di servizio, della situazione familiare e
        della residenza anagrafica. Le graduatorie sono formate da apposite
        commissioni paritetiche nominate dal comitato di gestione, previa intesa
        a livello regionale o locale. I titoli posseduti sono valutati in
        conformità dei criteri stabiliti per i rispettivi concorsi di
        assunzione. La determinazione dei punteggi per la formazione delle
        graduatorie va effettuata tenendo presente che si possono attribuire: 
        per l'anzianità di servizio .................. massimo punti 15 
        per la situazione familiare .................. >> >> 15 
        per la residenza anagrafica .................. >> >> 15 
        per i titoli posseduti .................. >> >> 5 
        per un totale complessivo di massimo 50 punti; 
        utilizzo delle graduatorie dei trasferimenti necessitati a partire
        dall'ultimo classificato, ove non sia possibile utilizzare la
        graduatoria dei trasferimenti a domanda. 
        Ai fini dei provvedimenti di trasferimento, sino alla costituzione della
        commissione di cui all'art. 60 del decreto del Presidente della
        Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, dovrà essere sentita una
        commissione paritetica composta da rappresentanti dell'amministrazione,
        tra i quali viene nominato il presidente, e da rappresentanti delle
        organizzazioni sindacali. 
         
        ACCORDO [2/2] 
        Articolo 17 
        Trasferimenti interregionali. 
        Fermo restando quanto previsto dall'art. 42 del decreto del Presidente
        della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e ad integrazione dello
        stesso, si stabilisce quanto segue: 
        a) qualora, esperiti i trasferimenti, i comandi, i concorsi, non
        risultino assegnati tutti i posti messi a concorso, le regioni
        pubblicizzano, tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
        Repubblica e nel Bollettino ufficiale della regione, i posti disponibili
        e le rispettive sedi per i trasferimenti interregionali, fissando il
        termine entro cui gli interessati possono presentare domanda inviandone
        copia, per conoscenza, alla unità sanitaria locale di appartenenza; 
        b) il trasferimento è disposto a favore: 
        di coloro che risultino in possesso dei maggiori titoli da valutarsi in
        conformità dei criteri stabiliti per i rispettivi concorsi di
        assunzione, per quanto attiene al personale appartenente ai profili
        professionali per i quali è richiesto il diploma di laurea; 
        di coloro che siano in possesso di maggiore anzianità effettiva di
        servizio nella posizione funzionale di appartenenza, per il restante
        personale. Nel caso di pari anzianità vengono valutati nell'ordine: 
        la ricongiunzione al nucleo familiare; 
        il numero dei familiari che compongono il numero stesso; 
        la maggior distanza tra la sede di appartenenza e quella per cui si
        richiede il trasferimento; 
        l'anzianità complessiva di servizio; 
        c) per gli istanti che risultino utilmente collocati nella graduatoria
        di cui alla lettera b) la regione di destinazione richiede a quella di
        provenienza l'adozione del provvedimento di trasferimento e la
        conseguente cancellazione dai ruoli di cui all'art. 7 del decreto del
        Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, disponendo
        contestualmente a sua volta l'iscrizione nei propri ruoli e
        l'assegnazione degli interessati alle unità sanitarie locali presso cui
        sono disponibili i posti. 
        Allo scopo di favorire la mobilità di cui trattasi, al personale
        trasferito compete, in aggiunta al trattamento di trasferimento,
        l'indennità di missione per 120 giorni dall'inizio del servizio presso
        la nuova sede. 
         
        ACCORDO [2/2] 
        Articolo 18 
        Rapporto a metà tempo. 
        Le unità sanitarie locali possono istituire, in via sperimentale, nel
        quadro della programmazione regionale ed in relazione a particolari
        esigenze di servizio nell'interesse dell'utenza, e previa consultazione
        con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 47 della legge n.
        833/78, posti di ruolo con rapporto a metà tempo nel limite massimo del
        5% dei posti di organico a orario pieno previsti per ciascuna posizione
        funzionale, con esclusione dei profili professionali per cui sia
        richiesto il diploma di laurea e delle posizioni funzionali di
        coordinamento e/o di responsabilità operative dove l'orario di servizio
        è articolato su 24 ore. 
        L'istituzione di posti con rapporto a metà tempo non può comportare
        modifiche quantitative delle piante organiche, considerando a tal fine
        due posti a metà tempo pari a un posto a orario pieno e viceversa. 
        L'assunzione in un posto con rapporto a metà tempo comporta la
        prestazione del 50% dell'orario di lavoro; tale orario è comunque
        articolato su 5 giorni settimanali. 
        Salvo quanto previsto al comma successivo, al rapporto di lavoro a metà
        tempo si applicano tutte le disposizioni, in tema di diritti, doveri e
        incompatibilità, previste per il normale rapporto di lavoro, ivi
        compresa l'incompatibilità assoluta con ogni altro rapporto di lavoro
        pubblico o privato e qualsiasi attività libero professionale. 
        Il trattamento economico per il rapporto di lavoro a metà tempo è pari
        al 50% di tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale
        con orario pieno, ivi compresa l'indennità integrativa speciale. La
        progressione economica sullo stipendio è quella prevista per il
        restante personale calcolata sul 50% dello stipendio spettante al
        personale di pari posizione funzionale a orario intero. Il personale con
        rapporto a metà tempo non può eseguire prestazioni oltre il suo
        normale orario di lavoro, nè può fruire di benefici che comportino
        riduzioni di lavoro (esempio: diritto allo studio). 
        La copertura dei posti con rapporto a metà tempo avviene nel rispetto
        delle normative concorsuali previste dalla normativa vigente. 
        In ogni caso, prima dell'attivazione delle suddette procedure, l'unità
        sanitaria locale deve consentire al proprio personale di ruolo già in
        servizio la possibilità di optare per i posti con rapporto a metà
        tempo. 
        In caso di opzioni superiori ai posti disponibili, per l'assegnazione si
        applicano i criteri di cui all'art. 40 del decreto del Presidente della
        Repubblica n. 761/79. 
        Analoghe procedure si applicano nel caso di richieste per il passaggio a
        posti a orario pieno. 
        Le richieste di passaggio a rapporto a metà tempo o viceversa sono
        possibili dopo che siano trascorsi due anni dal precedente passaggio o
        dall'assunzione. 
        Il dipendente con rapporto di lavoro a metà tempo ha diritto a 26
        giornate di congedo ordinario in quanto il suo orario di lavoro
        settimanale è articolato su 5 giornate lavorative. 
        La parte pubblica si impegna ad attivare con la massima urgenza le
        iniziative necessarie per regolare, con apposita legge, gli aspetti
        previdenziali e di quiescenza dell'istituto di cui trattasi nonchè del
        rapporto a tempo parziale degli ex medici condotti. 
         
        ACCORDO [2/2] 
        Articolo 19 
        Aggiornamento professionale e partecipazione alla didattica. 
        L'aggiornamento professionale, il cui finanziamento è determinato dal
        Fondo sanitario nazionale con una apposita voce a destinazioni
        vincolate, comprende: 
        a) la partecipazione obbligatoria a corsi di aggiornamento organizzati
        dal S.S.N.; 
        b) la frequenza obbligatoria a congressi, convegni, seminari e altre
        manifestazioni consimili, da chiunque organizzati, ricompresi nei
        programmi regionali; 
        c) i comandi speciali per le finalità e con le modalità di cui
        all'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79,
        ultimo comma; 
        d) l'uso di testi, riviste tecniche e altro materiale bibliografico
        messo a disposizione dal S.S.N.; 
        e) l'uso di tecnologie audiovisive ed informatiche; 
        f) iniziative facoltative, selezionate dagli interessati, anche in
        ambito extra-regionale. 
        Le quote di F.S.N. vincolate all'attività in questione sono ripartite,
        in linea di principio, nel quadro della programmazione degli interventi
        in materia a livello regionale e di U.S.L. secondo le articolazioni
        sopra specificate, nel modo seguente: 
        a) e b) .................................. 50% 
        c) ....................................... 10% 
        d) ed e) ................................. 8% 
        f) ....................................... 32% 
        I programmi regionali e di singola U.S.L. sono determinati con la
        partecipazione delle OO.SS. e delle organizzazioni sindacali mediche
        firmatarie del presente accordo. 
        A tali fini, in sede regionale e presso ogni singola U.S.L. verranno
        istituite apposite commissioni paritetiche per il personale medico e non
        medico composta da membri nominati rispettivamente dalla giunta
        regionale e dal comitato di gestione e da membri designati dalle
        organizzazioni sindacali interessate, tenendo debito conto delle
        particolari problematiche dell'aggiornamento del personale medico. 
        Nei programmi stessi va dato adeguato risalto alla formazione o
        all'aggiornamento professionale nelle discipline che riguardano
        l'organizzazione del lavoro, le tecniche di programmazione e l'economia
        sanitaria del personale, sia amministrativo che sanitario, nelle linee
        di indirizzo del piano sanitario nazionale. 
        Per l'aggiornamento facoltativo, il concorso del Servizio sanitario
        nazionale è strettamente subordinato ad effettive e documentate
        iniziative connesse con l'attività di servizio e non può mai assumere
        la forma di indennità o di assegno di studio. 
        Sulle domande complessive di aggiornamento facoltativo decide un
        comitato tecnico scientifico composto da membri designati dalle
        amministrazioni, scelti fra il personale dipendente, e da membri
        designati dalle organizzazioni sindacali interessate. 
        Il comitato di gestione di norma approva le decisioni del comitato
        tecnico-scientifico ed, in caso contrario, è tenuto a fornire una
        opportuna motivazione. 
        La partecipazione all'attività didattica si realizza nelle seguenti
        aree di applicazione: 
        a) corsi di specializzazione, corsi pre-laurea e scuole a fini speciali,
        secondo la disciplina prevista dalle convenzioni con l'università, ai
        sensi dell'art. 39 della legge n. 833/78; 
        b) preparazione degli assistenti in formazione; 
        c) aggiornamento professionale obbligatorio dei medici organizzato dal
        Servizio sanitario nazionale; 
        d) formazione in base, aggiornamento professionale e riqualificazione
        del personale non medico. 
        Le attività sub b), c) e d) sono riservate in linea di principio al
        personale del Servizio sanitario nazionale, con l'eventuale integrazione
        di docenti esterni. 
        Nella selezione del personale da ammettere alla didattica deve essere
        privilegiata la capacità precipua a parità di qualifica; il rapporto
        di lavoro a tempo pieno costituisce titolo di priorità. 
        L'attività didattica, se svolta fuori orario di servizio, è remunerata
        in via forfettaria con un compenso orario di L. 20.000 lorde comprensivo
        dell'impegno per la preparazione delle lezioni e della correzione degli
        elaborati. Se l'attività in questione è svolta durante le ore di
        servizio, il compenso di cui sopra è ridotto del 50% a compensazione
        dell'impegno per la preparazione delle lezioni a correzione degli
        elaborati in quanto effettuato fuori dell'orario di servizio. 
         
        ACCORDO [2/2] 
        Articolo 20 
        Principio della omogeneizzazione economica tra accordo di lavoro e
        convenzioni. 
        Sarà provveduto con apposito disegno di legge, nell'arco di vigenza del
        presente accordo, a disciplinare il regime delle incompatibilità al
        fine di raggiungere l'obiettivo della omogeneizzazione del settore
        sanitario complessivo e ad adottare gli opportuni provvedimenti rivolti
        a garantire la unicità della delegazione di parte pubblica e
        l'allineamento delle cadenze temporali per l'accordo e le convenzioni. 
        Nel quadro della contestualità e contemporaneità fra accordo unico
        nazionale ex art. 47 della legge n. 833/78 e convenzioni ex art. 48
        della stessa legge, si riconosce che il principio della omogeneizzazione
        fra i due istituti costituisce il punto obbligatorio di riferimento per
        il confronto fra parte pubblica e parti sociali. 
         
        ACCORDO [2/2] 
        Articolo 21 
        Questioni peculiari di interesse medico. 
        Si riconosce che nella materia contrattuale del comparto della sanità
        esistono questioni peculiari di esclusivo o prevalente interesse del
        personale medico, quali il tempo pieno ed il tempo definito, l'emergenza
        medica (guardia e pronta disponibilità), la libera professione,
        l'attività ambulatoriale specialistica, l'aggiornamento professionale
        specifico per il medico, le indennità mediche. 
        La definizione degli istituti di cui sopra in sede di confronto avviene
        con le rappresentanze sindacali mediche nazionali firmatarie del
        presente accordo. 
        Le predette questioni che si configurano in singoli istituti o in
        aspetti particolari di essi, ai vari livelli di negoziato previsto dalla
        normativa generale, saranno oggetto di momenti di trattazione specifica
        da ricondurre successivamente nell'ambito della trattativa generale,
        quale specificità nella unicità contrattuale. 
         
        ACCORDO [2/2] 
        Articolo 22 
        Caratteristiche del rapporto di lavoro del medico. 
        Il rapporto di lavoro del medico può essere ai sensi degli articoli 47
        della legge n. 833/78 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica
        n. 761/79 a "tempo pieno" o a "tempo definito" ed
        entrambi i rapporti devono essere intesi quali rapporti ordinari di
        lavoro. 
        Ai medici con rapporto di lavoro a tempo definito spetta l'indennità
        integrativa speciale in misura intera, con il conseguente divieto di
        percepirla nelle altre attività compatibili e con l'obbligo di renderne
        edotte le amministrazioni interessate. 
        I medici hanno: 
        l'obbligo di prestare 38 ore settimanali se a "tempo pieno" e
        28,30 ore settimanali se a "tempo definito"; 
        l'obbligo di prestare l'attività per i servizi istituzionali e sociali
        demandati alla U.S.L. dalla legge n. 833/78 nonchè attività consultive
        richieste dall'amministrazione per altri destinatari entro l'orario di
        servizio, senza alcuna forma di compenso, fatto salvo il rimborso spese
        ove competa. 
        Nel rapporto di lavoro a tempo pieno è previsto che quattro ore
        dell'orario settimanale di servizio siano destinate ad attività non
        assistenziali, quali l'aggiornamento professionale, la partecipazione ad
        attività didattiche, la ricerca finalizzata, etc. 
        Tale riserva di ore non rientra nei normali turni di assistenza; non
        può mai essere oggetto di separata e aggiuntiva retribuzione per
        l'eventuale impiego in attività ordinarie; va utilizzata di norma con
        scadenza settimanale ma può anche essere cumulata per impieghi come
        sopra specificati in ragione d'anno o per particolari necessità di
        servizio. In ogni caso va resa compatibile con le esigenze funzionali
        della struttura. 
        I medici a tempo definito hanno il diritto-dovere di partecipare alle
        stesse attività nell'ambito del normale orario di servizio, ma senza
        riserve di ore. 
        Nel pieno rispetto di quanto previsto per il medico dal presente accordo
        e di quanto stabilito dalle legge vigenti, i medici a "tempo
        definito" hanno facoltà di svolgere l'attività professionale non
        rientrante nel rapporto di lavoro, che non sia in contrasto, secondo
        quanto stabilito dalla legge, con gli interessi e i fini istituzionali
        del Servizio sanitario nazionale, oppure incompatibile con gli orari di
        servizio. 
        In ogni caso tali attività non debbono configurare un distinto rapporto
        di impiego. 
         
        ACCORDO [2/2] 
        Articolo 23 
        Assistente in formazione. 
        L'assistente in formazione deve prestare servizio per un tempo
        corrispondente a quello del medico a tempo pieno ed allo stesso sono
        riconosciute le indennità previste per i medici a tempo pieno. 
        Nell'attesa che venga definito con apposito provvedimento il relativo
        profilo professionale, l'assistente in formazione non può essere
        adibito singolarmente alle attività di guardia medica e di ambulatorio
        specialistico, in quanto tali attività comportano esclusiva
        responsabilità diretta e autonomia decisionale. 
        L'assistente in formazione non può altresì accedere, durante il
        periodo della formazione, alle convenzioni di cui all'art. 48 della
        legge n. 833/78. 
        Al termine del triennio di formazione, l'assistente deve espressamente
        pronunciarsi per il tempo pieno o il tempo definito, fatte salve le
        determinazioni regionali in materia. 
         
        ACCORDO [2/2] 
        Articolo 24 
        Servizio medico di emergenza. 
        La presenza medica in ospedale ed in particolari servizi, commisurata
        alle effettive esigenze di servizio, deve essere assicurata nell'arco
        delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana mediante una opportuna
        programmazione dei servizi e una funzionale e preventiva articolazione
        degli orari e dei turni di lavoro. 
        Tale presenza medica è destinata a far fronte ad esigenze ordinarie e
        ad esigenze di emergenza. 
        Negli orari in cui non si svolge ordinaria attività di servizio le
        esigenze di emergenza interne sono soddisfatte: 
        dal dipartimento di emergenza, laddove esso è istituito, eventualmente
        integrato, ove necessario, da altri servizi di guardia o di pronta
        disponibilità; 
        nei casi in cui il dipartimento di emergenza non sia stato ancora
        istituito, da un servizio di guardia attiva organizzato nell'ambito di
        una razionale articolazione degli orari di servizio e realizzato su base
        dipartimentale e interdivisionale, nonchè, ove necessario, da servizi
        di pronta disponibilità; è prevista l'assegnazione di idoneo locale
        per il personale medico in servizio notturno di guardia; 
        mediante servizi di pronta disponibilità, integrativa di servizio
        medico di guardia attiva o sostitutiva di detto servizio, in attesa del
        superamento dell'istituto della pronta disponibilità stessa con le
        rideterminazioni degli organici in un rinnovato quadro socio-economico
        del Paese. 
         
        ACCORDO [2/2] 
        Articolo 25 
        Servizio di pronta disponibilità. 
        Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata
        reperibilità del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere
        il presidio nel più breve tempo possibile dalla chiamata, secondo
        intese da definirsi in sede locale. 
        Sono tenuti al servizio di pronta disponibilità, ove richiesto da
        inderogabili necessità, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie
        del presente accordo, tutti i dipendenti dell'ente, ciascuno per le
        proprie competenze. 
        Il servizio di pronta disponibilità è organizzato utilizzando di norma
        personale della stessa disciplina o di discipline che abbiano una
        corrispondenza sotto il profilo della competenza
        diagnostico-terapeutica. 
        Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno festivo spetta
        un riposo compensativo. 
        Il servizio di pronta disponibilità va di norma limitato ai periodi
        notturni e festivi; ha durata di 12 ore e dà diritto ad una indennità
        in misura indifferenziata ed indivisibile di L. 24.000 per ogni 12 ore
        quale compenso forfettario per turno di pronta disponibilità sia
        sostitutiva che, per quanto riguarda i medici, integrativa, salvo
        comprovate esigenze di servizio da concordare con le organizzazioni
        sindacali. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per
        le giornate festive. 
        In caso di chiamata l'attività prestata viene computata come lavoro
        straordinario o compensata con recupero orario. 
        Di regola non potranno essere previste per ciascun dipendente, medico e
        non medico, più di 10 pronte disponibilità nel mese. 
        Per quanto concerne il personale medico, il servizio di pronta
        disponibilità integrativo dei servizi di guardia è, di norma, di
        competenza del primario o aiuto capo-sezione o servizio autonomo, degli
        aiuti e degli assistenti con almeno 5 anni di anzianità, nonchè, solo
        per particolari necessità, degli altri assistenti. Per il personale
        medico il servizio di pronta disponibilità sostitutivo dei servizi di
        guardia coinvolge, a turno individuale, tutti i sanitari della divisione
        o del servizio, ad eccezione dei primari e degli aiuti capi sezione o
        servizio autonomo. 
         
        ACCORDO [2/2] 
        Articolo 26 
        Libera professione. 
        Sarà provveduto con atto di indirizzo e coordinamento alla concreta
        attuazione dei principi contenuti negli articoli 35 e 36 del decreto del
        Presidente della Repubblica n. 761/79 in materia di esercizio della
        libera professione da parte dei medici a tempo pieno e dei veterinari,
        all'uopo utilizzando i contributi emersi in sede istruttoria del
        presente accordo, e ad attivare i necessari flussi informativi di
        controllo per rendere possibili tempestivi interventi in caso di
        omissioni o di errate applicazioni dei principi stessi. 
        Sino all'emanazione del provvedimento di cui al comma precedente, le
        attività libero-professionali prestate nell'ambito delle strutture
        sanitarie pubbliche e svolte nei confronti di pazienti paganti in
        proprio, sia in regime di ricovero che ambulatoriale, restano
        disciplinate dalle relative norme contenute nell'accordo unico per il
        personale ospedaliero del 17 febbraio 1979, salvo quanto previsto dal
        successivo art. 67. 
        Le suddette attività, da svolgere rispettivamente fuori dall'orario di
        servizio o in plus-orario, non concorrono al raggiungimento del tetto
        retributivo. 
        Il diritto all'attività libero-professionale nelle strutture non in
        grado di assicurare l'esercizio viene comunque garantito
        prioritariamente con appositi provvedimenti di riorganizzazione dei
        servizi da parte di ciascuna U.S.L. e, dove manchino le adeguate
        condizioni, attraverso apposite convenzioni da stipulare ai sensi
        dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79. 
         
        ACCORDO [2/2] 
        Articolo 27 
        Prestazioni di consulenza e consulti. 
        A) In altri servizi sanitari pubblici della stessa U.S.L. 
        Le attività di consulenza nella U.S.L. di appartenenza costituiscono,
        per il personale interessato, compito di istituto da prestarsi quindi
        nell'ambito del normale orario di servizio. Al personale stesso
        competono, se ed in quanto dovuti, a norma del vigente contesto
        normativo, l'indennità di missione e il compenso per lavoro
        straordinario. 
        Il personale interessato, nell'ambito dei limiti e modalità del
        presente accordo, può essere ammesso, presso le strutture cui presta
        attività di consulenza, alla partecipazione agli istituti della
        incentivazione della produttività. 
        B) In altri servizi sanitari pubblici di altra U.S.L. 
        L'attività di consulenza prestata in strutture e servizi di altra
        U.S.L. è consentita in un quadro normativo, definito con apposita
        convenzione fra le UU.SS.LL. interessate, che disciplini: 
        i limiti di orario dell'impegno, comprensivo anche dei tempi di
        raggiungimento delle sedi di servizio; 
        le modalità di compenso, ove l'attività di consulenza abbia luogo
        fuori dal normale orario di lavoro; 
        i limiti orari minimali e massimali per l'attività di consulenza,
        nonchè gli importi dei relativi compensi definiti a livello regionale,
        sentite le OO.SS. firmatarie rappresentative delle categorie
        interessate. 
        Nella definizione dei compensi si dovrà comunque tener conto dei
        compensi per l'attività specialistica prestata in regime di
        convenzione. 
        Il compenso deve affluire all'amministrazione di appartenenza, che
        provvede ad attribuire il 95% al dipendente avente diritto quale
        prestatore della consulenza. 
        C) Consulenze a istituzioni pubbliche non sanitarie e a privati. 
        L'attività di consulenza prestata a favore di istituzioni pubbliche non
        sanitarie o di privati è consentita, quando non sia in contrasto con le
        finalità ed i compiti del S.S.N., per il personale interessato, in un
        quadro normativo, definito con apposita convenzione tra dette
        istituzioni o privati e l'U.S.L. da cui dipende il personale, che
        disciplini: 
        i limiti di orario dell'impegno; 
        l'entità del compenso e le modalità di corresponsione dello stesso al
        personale, ove l'attività sia svolta fuori del normale orario di
        lavoro; 
        motivazioni e fini della consulenza onde anche consentire valutazioni di
        merito sulla natura della stessa e circa la compatibilità della
        suddetta con i compiti del S.S.N. e con le norme che disciplinano lo
        stato giuridico del personale dipendente. 
        Il relativo compenso dovrà comunque affluire all'amministrazione di
        appartenenza, che provvede ad attribuirne il 95% al dipendente avente
        diritto entro 15 giorni dall'introito. 
        D) Consulti. 
        Rientrano nell'attività libero-professionale anche i consulti resi dai
        medici dei servizi di diagnosi e cura con rapporto di lavoro a
        "tempo pieno" al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche,
        purchè richiesti dai privati tramite l'amministrazione di appartenenza
        e da questa autorizzati. 
        In situazioni di urgenza il sanitario a "tempo pieno" potrà
        accedere direttamente alla richiesta di consulto, preavvisandone il
        responsabile del servizio e richiedendo poi sollecitamente
        l'autorizzazione, in via di ratifica, dell'amministrazione. 
        In ogni caso l'onorario del consulto dovrà affluire all'amministrazione
        di appartenenza, che -- se il consulto è stato effettuato fuori
        dell'orario di lavoro -- provvederà ad attribuirne il 95% al medico che
        lo ha prestato. 
        Le attività di cui al presente articolo non concorrono alla formazione
        dei tetti retributivi ed orari. 
         
        ACCORDO [2/2] 
        Articolo 28 
        Ex medici condotti ed assimilati. 
        In sede di primo inquadramento il personale sanitario medico non
        proveniente dagli ex enti ospedalieri è ammesso, a richiesta degli
        interessati da esercitarsi entro i 60 giorni successivi alla data di
        pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della
        Repubblica che approva il presente accordo, a rapporto di lavoro a tempo
        pieno o a tempo definito. 
        Per il personale sanitario ammesso a rapporto di lavoro a tempo definito
        valgono le compatibilità di cui alle convenzioni nazionali. 
        Al personale sanitario medico in servizio di ruolo alla data
        dell'entrata in vigore del presente accordo e non di ruolo alla data del
        1° gennaio 1982, in posizione di ex medico condotto, è consentito
        l'accesso al servizio di dipendenza per un numero non inferiore a 10 ore
        settimanali. Le regioni determineranno le fasce orarie sulla base di
        oggettivi carichi di lavoro. 
        Ai fini del calcolo delle scelte per il rapporto di lavoro ad orario
        ridotto si utilizza il rapporto 1800:40. 
        Al suddetto personale che non ha operato l'opzione al tempo pieno o al
        tempo definito è consentito l'accesso a regime di convenzione di
        medicina generica o pediatrica come sotto specificato. 
        Il trattamento tabellare delle ore espletate a titolo di dipendenza
        sarà rapportato sulla quota parte del medico a tempo definito, ivi
        compresa l'indennità integrativa speciale. 
        Per i medici ex condotti ammessi al rapporto di lavoro a orario ridotto,
        trova attivazione la tabella esemplificativa di scaglionamento dei
        rientri che segue: 
        Part-time 20 ore settimanali: massimali di scelta di 
        medicina generica: 
        1° gennaio 1984 1° luglio 1984 1° gennaio 1985 
        ---------- --------- ---------- 
        1500 1200 900 
        Part-time 10 ore settimanali: massimali di scelta di 
        medicina generica: 
        1° gennaio 1984 1° luglio 1984 1° gennaio 1985 
        ---------- --------- ---------- 
        1650 1500 1350 
        La normativa che concerne la partecipazione dei medici condotti alla
        convenzione di medicina generica si intende estesa ai medici
        territoriali già iscritti negli elenchi di medicina generica ai quali
        era stata estesa, in via analogica, la normativa degli ex medici
        condotti. 
        Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del
        Presidente della Repubblica che approva il presente accordo, le regioni,
        previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie
        dell'accordo, procederanno alla definizione delle fasce orarie di lavoro
        per il personale. 
        La normativa di cui sopra ha validità in modo tassativo fino al 31
        maggio 1985. 
        Almeno un mesi prima di tale data le parti si incontreranno per
        verificare la situazione alla luce anche delle strutture sanitarie
        attivate nel territorio. 
        I trattamenti economici derivanti dalla normativa di cui sopra sono
        ritenuti tali da non superare nell'insieme, se considerati al netto
        delle spese di conduzione delle quote capitarie, i proventi spettanti al
        medico a tempo pieno. 
        La normativa economica di cui al presente accordo trova attivazione, nei
        riguardi del personale medico titolare di rapporti convenzionali, dalla
        data di effettiva decorrenza del nuovo orario di lavoro come sopra
        determinato. 
        Nelle more resta in vigore l'orario di lavoro e il trattamento economico
        di cui agli ordinamenti degli enti di provenienza. 
         
        ACCORDO [2/2] 
        Articolo 29 
        Tutela della salute e igiene negli ambienti di lavoro. 
        Per quanto concerne la normativa sulla tutela della salute e l'igiene
        negli ambienti di lavoro si fa riferimento, per quanto compatibile con
        la nuova organizzazione delle unità sanitarie locali, al disposto di
        cui ai primi sette commi del punto 3.7 dell'ANUL per il personale
        ospedaliero del 24 giugno 1980. 
         
        ACCORDO [2/2] 
        Articolo 30 
        Indumenti di lavoro. 
        Al personale cui durante il servizio è fatto obbligo di indossare una
        divisa o indumenti di lavoro e calzature appropriate, in relazione al
        tipo delle prestazioni, verranno forniti gli indumenti stessi a cura e
        spese dell'amministrazione. 
        Ai dipendenti addetti a particolari servizi debbono inoltre essere
        forniti tutti gli indumenti protettivi contro eventuali rischi o
        infezioni, tenendo conto delle disposizioni di legge in materia
        antinfortunistica. 
         
        ACCORDO [2/2] 
        Articolo 31 
        Mensa. 
        Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti nei giorni di effettiva
        presenza al lavoro. 
        Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro e non è
        comunque monetizzabile. 
        Il dipendente è tenuto a pagare almeno un terzo del costo effettivo del
        pasto completo. 
        Per la concreta attuazione del presente articolo si fa riferimento alla
        normativa di cui al successivo art. 32 concernente le attività sociali,
        culturali e ricreative. 
         
        ACCORDO [2/2] 
        Articolo 32 
        Attività sociali, culturali, ricreative. 
        Le attività culturali, ricreative ed assistenziali, promosse nelle
        unità sanitarie locali, sono gestite da organismi formati dai
        rappresentanti dei dipendenti, in aderenza all'art. 11 dello statuto dei
        lavoratori. 
        Per l'attuazione della suddetta attività, ogni anno le amministrazioni,
        di intesa con le organizzazioni sindacali, iscriveranno a bilancio uno
        stanziamento da determinarsi in sede regionale. 
         
        ACCORDO [2/2] 
        Articolo 33 
        Diritto all'informazione. 
        a) Informazione per la programmazione. 
        Viene riconosciuto alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente
        accordo il diritto di informazione in fase di predisposizione degli atti
        che le parti pubbliche intendono assumere in ordine alla programmazione
        del settore sanitario per quanto riguarda la funzionalità dei servizi. 
        b) Informazione per la contrattazione. 
        Per un sempre più responsabile e qualificato ruolo di tutte le
        componenti contrattuali, le parti si impegnano alla più ampia
        diffusione di dati e di conoscenze che consentano l'utilizzo di
        strumenti corretti per la definizione e l'applicazione degli accordi di
        lavoro. 
        c) Sedi di informazione e di intervento. 
        In una visione socio-sanitaria le tre primarie sedi di acquisizione del
        diritto informativo e di intervento per il sindacato sono quelle
        governativa, regionale e della unità sanitaria locale. 
        d) Nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali ed
        al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento
        e all'efficienza dei servizi, si garantisce alle organizzazioni
        sindacali la conoscenza degli ordini del giorno delle sedute degli
        organi delle unità sanitarie locali nonchè una costante e tempestiva
        informazione degli atti e provvedimenti che riguardano il personale,
        l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, nonchè i
        programmi, i bilanci e gli investimenti. 
         
        ACCORDO [2/2] 
        Articolo 34 
        Diritti sindacali. 
        In attesa della definizione intercompartimentale della disciplina
        unitaria delle relazioni sindacali, da stabilire entro tre mesi dalla
        stipula dell'ultimo accordo di lavoro del settore del pubblico impiego,
        viene congelato il numero attuale di aspettative sindacali retribuite. 
        Dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l'organo abilitato
        ad autorizzare le aspettative di cui sopra è l'ANCI nazionale. 
         
        ACCORDO [2/2] 
        Articolo 35 
        Assemblea del personale. 
        I dipendenti del Servizio sanitario nazionale hanno diritto di riunirsi
        in assemblea nei luoghi ove prestano la loro attività o in altra sede
        durante l'orario di lavoro nel limite massimo di 12 ore annue non
        trasferibili nè convertibili. 
        Per le ore di partecipazione alle assemblee di cui sopra verrà
        corrisposta la normale retribuzione. 
        La convocazione, la sede e l'orario delle assemblee da parte delle
        rappresentanze sindacali sono comunicati all'amministrazione con
        preavviso scritto di almeno 24 ore. 
        Le modalità necessarie per assicurare durante lo svolgimento delle
        assemblee il funzionamento dei servizi essenziali sono stabilite,
        d'inteso con le organizzazioni sindacali firmatarie,
        dall'amministrazione. 
         
        ACCORDO [2/2] 
        Articolo 36 
        Norma per i dipendenti della unità sanitaria locale del comune di
        Campione d'Italia. 
        Gli istituti giuridico-economici previsti per i dipendenti del Servizio
        sanitario nazionale si applicano anche ai dipendenti della unità
        sanitaria locale di Campione d'Italia. 
        In particolare, per quanto concerne il trattamento economico e di
        quiescenza dei dipendenti di detta unità sanitaria locale, il Ministero
        della sanità, d'intesa con il Ministero del tesoro (R.G.S. e istituti
        di previdenza), sentita l'ANCI, emanerà apposite norme in
        considerazione della particolare situazione geografica del comune stesso
        ove la valuta corrente è il franco svizzero. 
         
        ACCORDO [2/2] 
        Parte seconda 
        Trattamento economico. 
        Articolo 37 
        Livelli retributivi. 
        Il trattamento economico tabellare lordo spettante al personale delle
        unità sanitarie locali, escluso il personale medico, è determinato
        come segue: 
        Anno 
        ---- 
        Livello 1, par. 100 -- Personale addetto alle pulizie L. 3.300.000 
        Livello 2, par. 109 -- Commessi, agenti tecnici ...... >>
        3.600.000 
        Livello 3, par. 115 -- Ausiliari socio-sanitari 
        specializzati ......................................... >>
        3.800.000 
        Livello 4, par. 133 -- Operatori professionali 2ª ca- 
        tegoria, operatori tecnici, coadiutori amministrativi >> 4.400.000 
        Livello 5, par. 166 -- Operatori professionali 1ª ca- 
        tegoria, collaboratori, assistenti tecnici, assistenti 
        amministrativi ........................................ >>
        5.500.000 
        Livello 6, par. 173 -- Operatori professionali 1ª ca- 
        tegoria, coordinatori, assistenti sociali collaboratori >>
        5.700.000 
        Livello 7, par. 194 -- Operatori professionali diri- 
        genti, assistenti religiosi, assistenti sociali coordi- 
        natori, collaboratori amministrativi .................. >>
        6.400.000 
        Livello 8, par. 233 -- Veterinari in formazione, colla- 
        boratori coordinatori amministrativi .................. >>
        7.700.000 
        Livello 9, par. 262 -- Farmacista, veterinario, bio- 
        logo, chimico, fisico, psicologo, analista statistico, 
        sociologo collaboratori; procuratore legale, architetto, 
        geologo, ingegnere, vice direttore amministrativo ..... >>
        8.640.000 
        Livello 10, par. 339 -- Farmacista, veterinario, bio- 
        logo, chimico, fisico, psicologo, analista, statistico, 
        sociologo coadiutori; direttore amministrativo, av- 
        vocato ................................................ >>
        11.200.000 
        Livello 11, par. 424 -- Farmacista, veterinario, bio- 
        logo, chimico, fisico, psicologo, analista, statistico, 
        sociologo dirigenti; avvocato, ingegnere, architetto, 
        geologo coordinatori; direttore amministrativo capo 
        servizio .............................................. >>
        14.000.000 
         
        ACCORDO [2/2] 
        Articolo 38 
        Progressione economica. 
        La progressione economica di ciascun livello retributivo si sviluppa in
        8 classi biennali del 6% costante calcolato sul valore iniziale e in
        successivi scatti biennali del 2,50% computati sul valore dell'ottava
        classe. 
         
        ACCORDO [2/2] 
        Articolo 39 
        Indennità di assistenza e farmaco-vigilanza. 
        Ai farmacisti inquadrati nei livelli 9, 10 e 11 viene corrisposta la
        indennità di assistenza e farmaco-vigilanza nelle seguenti misure fisse
        annue lorde e costanti: 
        Anno 
        ---- 
        livello 9 ....................................... L. 4.000.000 
        livello 10 ...................................... >> 5.000.000 
        livello 11 ...................................... >> 6.000.000 
        Tali indennità assorbono sino a concorrenza tutte le altre indennità
        finora percepite a qualsiasi titolo. 
         
        ACCORDO [2/2] 
        Articolo 40 
        Indennità di zooiatria, zooprofilassi e igiene alimentare. 
        Ai veterinari inquadrati nei livelli 9, 10 e 11 viene corrisposta la
        indennità di zooiatria, zooprofilassi ed igiene alimentare nelle
        seguenti misure fisse annue lorde e costanti: 
        livello 9 .................................... L. 4.000.000 
        livello 10 ................................... >> 5.000.000 
        livello 11 ................................... >> 6.000.000 
        Tali indennità assorbono sino a concorrenza tutte le altre indennità
        finora percepite a qualsiasi titolo. 
        A partire dal 1° giugno 1985 agli stessi saranno corrisposte, in
        analoga misura, le indennità spettanti ai medici. 
         
        ACCORDO [2/2] 
        Articolo 41 
        Indennità di direzione per direttori amministrativi. 
        Ai vice direttori amministrativi, direttori amministrativi e direttori
        amministrativi capi servizio viene corrisposta la indennità di
        direzione nelle seguenti misure fisse annue lorde e costanti: 
        livello 9 -- vice direttore amministrativo ............ L. 2.000.000 
        livello 10 -- direttore amministrativo ................ >>
        3.000.000 
        livello 11 -- direttore amministrativo capo servizio .. >>
        4.000.000 
        Tali indennità assorbono sino a concorrenza tutte le altre indennità
        finora percepite a qualsiasi titolo. 
         
        ACCORDO [2/2] 
        Articolo 42 
        Indennità di aggiornamento professionale. 
        Al personale inquadrato nei livelli 9, 10 e 11 dei ruoli sanitario,
        professionale e tecnico, con esclusione dei medici, dei veterinari e dei
        farmacisti, compete una indennità di aggiornamento professionale nelle
        seguenti misure fisse annue lorde e costanti: 
        Anno 
        --- 
        livello 9 ........................................ L. 1.000.000 
        livello 10 ....................................... >> 2.000.000 
        livello 11 ....................................... >> 3.000.000 
        Tali indennità assorbono sino a concorrenza tutte le altre indennità
        finora percepite a qualsiasi titolo. 
         
        ACCORDO [2/2] 
        Articolo 43 
        Indennità di partecipazione all'ufficio di direzione di cui all'art. 8
        del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79. 
        Al personale facente parte di diritto dell'ufficio di direzione (capi
        servizio) spetta una indennità di lire 4.000.000 in misura fissa e
        costante annua lorda. 
        Per i medici non è cumulabile con l'indennità primariale
        differenziata. 
         
        ACCORDO [2/2] 
        Articolo 44 
        Indennità di coordinamento. 
        Ai coordinatori amministrativi e sanitari di cui all'art. 8 del decreto
        del Presidente della Repubblica n. 761/79 spetta una indennità
        differenziata fissa annua lorda e costante di: 
        a) L. 2.800.000 per unità sanitaria locale fino a 150.000 abitanti; 
        b) L. 3.600.000 per unità sanitaria locale superiore ai 150.000
        abitanti, ovvero con presenza di una struttura ospedaliera generale ex
        regionale. 
         
        ACCORDO [2/2] 
        Articolo 45 
        Indennità di incremento, utilizzazione strutture ed impianti. 
        Agli operatori di tutti i ruoli inquadrati dal 1° al 7° livello
        operanti normalmente o su due turni giornalieri per la ottimale
        utilizzazione degli impianti attivati per almeno 12 ore giornaliere
        oppure che siano agenti tecnici operanti su due turni in corsia o
        struttura protetta anche territoriale o servizi diagnostici compete una
        indennità mensile lorda di L. 20.000. 
        Agli operatori del ruolo sanitario del 4°, 5° e 6° livello operanti
        normalmente in turni 3 x 8 anche nei servizi diagnostici ovvero in
        reparti di terapia intensiva o sale operatorie compete una indennità
        mensile lorda di L. 25.000. 
        Agli operatori del ruolo sanitario del 4°, 5° e 6° livello operanti
        normalmente in turni 3 x 8 in reparti di terapia intensiva o sale
        operatorie compete una indennità mensile lorda di L. 30.000; tale
        indennità compete anche all'operatore professionale dirigente. 
        Al restante personale compreso fra il 1° e l'8° livello, che non
        rientri nella fattispecie suindicata, sarà corrisposto, per l'intera
        vigenza dell'accordo, un premio annuo di avvio riforma sanitaria nella
        misura fissa di L. 180.000 annue lorde. 
        Le indennità di cui al presente articolo non sono fra loro cumulabili. 
         
        ACCORDO [2/2] 
        Articolo 46 
        Articolo 46. 
        Personale medico. 
        VALORI ANNUI LORDI 
        ==============+==========+=========+=========+============+========== 
        | | | | |Maggiora- 
        | |Indennità| | Indennità |zione ind. 
        Posizione | |per | Ind. | medico-pro-| T.P. del 
        funzionale |Stipendio |strutture| dirig. | fessionale |1°febbraio 
        | |specia- | medica | di tempo | 1985 
        | |listiche | | pieno | 
        | | | | | 
        --------------+----------+---------+---------+------------+---------- 
        Tempo pieno 
        | | | | | 
        Assistente | | | | | 
        medico........| 8.640.000|1.800.000| 200.000 | 6.000.000 | 900.000 
        | | | | | 
        Coadiutore | | | | | 
        san., vice | | | | | 
        dir. san., | | | | | 
        aiuto cor- | | | | | 
        resp......... |11.200.000|2.700.000| 300.000 | 7.500.000 | 1.050.000 
        | | | | | 
        Dirigente | | | | | 
        san., sovrint.| | | | | 
        san., diretto-| | | | | 
        re san., pri- | | | | | 
        mario osp., ex| | | | | 
        aiuto dirig., | | | | | 
        ex capo serv. | | | | | 
        o sezione au- | | | | | 
        tonoma, vice | | | | | 
        direttore sa- | | | | | 
        nitario di o- | | | | | 
        spedale con | | | | | 
        oltre 800 po- | | | | | 
        sti letto e | | | | | 
        con almeno 5 | | | | | 
        anni di servi-| | | | | 
        zio nella qua-| | | | | 
        lifica........|14.000.000|4.000.000| -- | 8.500.000 | 1.250.000 
        | | | | | 
        Al personale apicale medico a tempo pieno, cui non viene corrisposta
        l'indennità differenziata primariale, è attribuita l'indennità di
        dirigenza medica annua di L. 400.000 e l'indennità specialistica è
        ridotta in egual misura. 
        VALORI ANNUI LORDI 
        ==============+==========+=========+=========+============+========== 
        | | | | |Maggiora- 
        | |Indennità| | Indennità |zione ind. 
        Posizione | |per | Ind. | medico-pro-| T.P. del 
        funzionale |Stipendio |strutture| dirig. | fessionale |1°febbraio 
        | |specia- | medica | di tempo | 1985 
        | |listiche | | pieno | 
        | | | | | 
        --------------+----------+---------+---------+------------+---------- 
        Tempo definito 
        | | | | | 
        Assistente | | | | | 
        medico........| 6.480.000|1.300.000| 200.000 | -- | -- 
        | | | | | 
        Coaudutore | | | | | 
        san., ecc.....| 8.400.000|1.950.000| 300.000 | -- | -- 
        | | | | | 
        Dirigente | | | | | 
        san., ecc.... |10.500.000|3.000.000| -- | -- | -- 
        | | | | | 
        Al personale apicale medico a tempo definito, cui non viene corrisposta
        l'indennità differenziata primariale, è attribuita l'indennità di
        dirigenza medica annua di L. 400.000 e l'indennità specialistica è
        ridotta in egual misura. 
        Periodo di formazione 
        (tre anni). 
        | | | | | 
        Assistente | | | | | 
        in formazione | 7.700.000|2.000.000| -- | 6.000.000 | 900.000 
        | | | | | 
        La presente tabella, negli importi complessivi, è estesa al profilo
        professionale dei veterinari a far data dal 1° giugno 1985. 
        Le voci in essa contenute, con esclusione dell'indennità di dirigenza
        medica che resta fissa e costante, progrediscono in otto classi biennali
        del 6% ed in successivi aumenti biennali del 2,50% calcolati sul valore
        dell'ultima classe. 
        L'indennità di attività specialistica spetta a tutto il personale
        medico con esclusione di coloro che prestano attività di medicina
        generica svolta a rapporto di dipendenza. 
        Nel rapporto tra i trattamenti economici, previsti per il medico a tempo
        pieno ed il medico a tempo definito, l'ammontare complessivo medio
        mensile, escluse le compartecipazioni, derivante a parità di posizione
        dall'insieme dei proventi, non potrà in nessun caso superare per il
        tempo definito il trattamento economico spettante a un medico a tempo
        pieno. 
        Il trattamento di cui sopra consente di realizzare una prima fase
        dell'obiettivo di perequazione tra medici dipendenti a tempo pieno e
        specialisti convenzionati nella misura del 96% computando le indennità
        medico-professionali di tempo pieno e del 66% non computando le
        medesime. 
         
        ACCORDO [2/2] 
        Articolo 47 
        Indennità differenziata di responsabilità primariale. 
        L'indennità differenziata di responsabilità primariale spetta ai
        medici primari. 
        Tale indennità viene attribuita nelle seguenti misure lorde fisse, per
        12 mensilità, con esclusione della 13ª mensilità, secondo
        l'appartenenza all'area: 
        a) area funzionale di medicina e di direzione 
        sanitaria .............................................. L. 210.000
        mensili 
        b) area funzionale di chirurgia (ivi comprese 
        le discipline mediche con terapia intensiva) ........... " 300.000
        " 
         
        ACCORDO [2/2] 
        Articolo 48 
        Indennità di rischio da radiazioni. 
        Al personale medico e ai tecnici di radiologia, sottoposti in
        continuità alla azione di sostanze ionizzanti o adibiti ad
        apparecchiature radiologiche in maniera permanente, viene corrisposta
        una indennità di "rischio da radiazioni" nella misura unica
        mensile lorda di L. 30.000 ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 416, e
        successive modificazioni e integrazioni. 
        L'indennità in parola spetta alla condizione che il suddetto personale
        sia tenuto a prestare la propria opera in "zone controllate",
        ai sensi della circolare del Ministero della sanità n. 144 del 4
        settembre 1971, e che il rischio stesso abbia carattere professionale,
        nel senso che non sia possibile esercitare l'attività senza sottoporsi
        al relativo rischio. 
        L'accertamento delle condizioni ambientali che caratterizzano le zone
        controllate deve essere effettuato con le modalità di cui alla
        richiamata circolare del Ministero della sanità. 
        L'accertamento del personale non compreso nel primo comma soggetto a
        rischio radiologico verrà effettuato da una apposita commissione
        presieduta dal coordinatore sanitario e composta dal dirigente del
        servizio radiologico, da tre rappresentanti designati dalle
        organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo e da due
        esperti qualificati nominati dal comitato di gestione. 
        L'indennità di rischio da radiazioni deve essere pagata in concomitanza
        con lo stipendio. 
        Tale indennità non è cumulabile con l'analoga indennità di cui al
        decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 5 maggio 1975 e con
        altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo o rischioso; è
        peraltro cumulabile con l'indennità di profilassi antitubercolare di
        cui al successivo art. 49. 
         
        ACCORDO [2/2] 
        Articolo 49 
        Indennità di profilassi antitubercolare. 
        A tutto il personale operante in reparti o divisioni tisiologiche (pneumologiche)
        viene corrisposta una indennità di profilassi antitubercolare nella
        misura fissa ed eguale per tutti di L. 300 giornaliere lorde nei modi
        prescritti dalla legge 9 aprile 1953, n. 310, e successive
        modificazioni. 
         
        ACCORDO [2/2] 
        Articolo 50 
        Indennità capi servizio operai. 
        Al personale già in possesso della qualifica di capo servizio operai
        con funzione di reale coordinamento e di autonomia funzionale spetta una
        indennità di funzione di L. 600.000 in misura fissa e costante annua
        lorda. 
         
        ACCORDO [2/2] 
        Articolo 51 
        Erogazione delle indennità. 
        Le indennità previste nel presente accordo vengono corrisposte per 12
        mensilità riferite all'anno solare. 
        Per i dipendenti confluiti nel servizio sanitario nazionale le
        indennità previste dagli accordi dei vari settori di provenienza si
        intendono soppresse. 
         
        ACCORDO [2/2] 
        Articolo 52 
        Indennità per servizio notturno e festivo. 
        Al personale dipendente il cui turno di servizio si svolga durante le
        ore notturne spetta una "indennità notturna" nella misura
        unica uguale per tutti di L. 1080 lorde per ogni ora di servizio
        prestato tra le ore 22 e le ore 6. 
        Per il servizio di turno prestato in giorno festivo compete una
        indennità di L. 7.290 lorde se le prestazioni fornite sono di durata
        superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L. 3.645 lorde se
        le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario
        anzidetto, con un minimo di due ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno
        festivo non può essere corrisposta più di una indennità festiva per
        ogni singolo dipendente. 
         
        ACCORDO [2/2] 
        Articolo 53 
        Paga oraria giornaliera. 
        La paga di una giornata lavorativa è determinata sulla base di 1/26 di
        tutte le competenze percepite mensilmente. 
        L'importo della paga oraria è determinato dividendo la paga giornaliera
        come sopra calcolata per 6,33 nel caso di orario di 38 ore settimanali e
        per 4,75 nel caso di orario di 28,30 ore settimanali e per 3,16 per il
        rapporto a metà tempo. 
        Eventuali assenze non retribuite (scioperi, permessi a proprio carico,
        assenze ingiustificate) saranno trattenute con applicazione della paga
        oraria e giornaliera di cui ai precedenti commi. 
        Le trattenute per eventuali scioperi proclamati dalle organizzazioni
        sindacali sono commisurate al periodo di tempo di effettiva astensione
        dal lavoro. 
         
        ACCORDO [2/2] 
        Parte terza 
        Inquadramento economico. 
        Articolo 54 
        Norme di primo inquadramento. 
        L'inquadramento economico nei livelli stipendiali di cui agli articoli
        37 e 46 è effettuato a partire dal 1° gennaio 1983 sulla base degli
        anni di effettivo servizio di ruolo e non di ruolo prestato alle
        dipendenze delle amministrazioni di provenienza al 31 dicembre 1982. 
        La determinazione del nuovo stipendio avviene secondo le disposizioni
        seguenti: 
        a) per il personale che alla data di entrata in vigore dei nuovi
        stipendi ha sempre prestato servizio nella qualifica di appartenenza,
        l'anzianità viene riconosciuta per intero, secondo la nuova
        progressione economica prevista dai precedenti articoli 38 e 46, sul
        valore iniziale del nuovo livello di inquadramento; le eventuali
        frazioni del biennio maturate alla data del 1° gennaio 1983,
        tralasciando i periodi inferiori ad un mese, vengono utilizzate per il
        raggiungimento della successiva classe o scatto; 
        b) per il personale che all'entrata in vigore dei nuovi stipendi ha
        prestato servizio anche in qualifiche inferiori a quella di
        appartenenza, tale servizio viene valutato attribuendo un beneficio pari
        al 2 per cento per ogni anno o frazione superiore a sei mesi dal
        relativo periodo, applicando tale percentuale sullo stipendio iniziale
        del corrispondente nuovo livello retributivo. 
        L'importo risultante dall'applicazione del suesposto criterio viene
        sommato al valore iniziale del livello di inquadramento ed al totale
        così ottenuto si aggiunge quanto derivante dalla progressione economica
        relativa al servizio prestato nel livello di appartenenza calcolata
        secondo la nuova progressione economica prevista dai precedenti articoli
        38 e 46. 
        Qualora la posizione economica così determinata si collochi tra due
        classi o fra l'ultima classe e il primo scatto o fra due scatti, si
        attribuisce la classe o scatto immediatamente inferiore. 
        La somma residua viene mantenuta dal dipendente a tutti gli effetti fino
        al raggiungimento della successiva classe o scatto e viene, altresì,
        utilizzata mediante la temporizzazione per il raggiungimento della
        successiva classe o scatto. Agli stessi fini viene utilizzata
        l'eventuale frazione di anzianità inferiore a due anni maturata alla
        data del 31 dicembre 1982, tralasciando i periodi inferiori ad un mese. 
        Sarà comunque garantito l'importo maturato per anzianità in godimento. 
        La somma predetta aggiuntiva al livello di inquadramento viene inoltre
        rapportata in ragione di ventiquattresimi al periodo occorrente per
        l'acquisizione della classe o scatto successivo ed utilizzata ai fini
        della ulteriore progressione economica. 
        I suddetti criteri di inquadramento ai fini economici valgono anche per
        la indennità per attività in strutture specialistiche spettante al
        personale medico con esclusione di tutte le altre indennità. 
        Ai fini del computo della anzianità sulla indennità di tempo pieno,
        per i medici provenienti dagli ospedali, va considerata esclusivamente
        la reale anzianità maturata nell'insieme dei periodi di lavoro prestati
        con rapporto a tempo pieno. 
        Per i medici provenienti dagli altri settori tale anzianità va
        calcolata nel caso in cui non abbiano potuto esercitare per legge o per
        regolamento la libera professione. Il mancato esercizio della libera
        professione dovrà essere dichiarato dall'interessato e risultare dal
        fascicolo personale dello stesso. 
        Le maggiorazioni delle indennità di tempo pieno previste nella tabella
        di cui al precedente art. 46 implicano una ricostruzione sulla stessa
        delle anzianità maturate al 31 dicembre 1982 da effettuarsi con le
        stesse modalità di calcolo dettate per la rivalutazione dell'anzianità
        dell'indennità di cui trattasi. I relativi benefici economici saranno
        erogati a far data dal 1° febbraio 1985. 
        Ove per effetto di passaggio di qualifica nelle forme previste il
        dipendente acquisisca entro il 1° gennaio 1985 una nuova posizione
        economica tabellare, il maggiore beneficio teorico che ne deriva verrà
        corrisposto, a partire dal 1° del mese successivo alla data nel quale
        è stato maturato, nelle percentuali previste secondo gli scaglionamenti
        di cui al successivo art. 55 che saranno appresso indicate. 
        Al personale che vanta anzianità di servizio presso settori di
        pubbliche amministrazioni confluiti anche essi nel Servizio sanitario
        nazionale -- antecedentemente al servizio prestato presso l'attuale
        settore di provenienza -- e per il quale non è stato corrisposto
        trattamento pensionistico o indennità di fine servizio o equivalenti,
        il servizio prestato viene valutato per intero a tutti gli effetti. 
        Al personale che risulta equiparato dall'allegato 2 del decreto del
        Presidente della Repubblica n. 761/79 a qualifiche superiori a quella di
        provenienza nel proprio comparto, l'anzianità funzionale nella nuova
        qualifica decorre dal 20 dicembre 1979. 
        L'anzianità maturata precedentemente a tale data nella stessa qualifica
        equiparata va calcolata in ragione del 2 per cento annuo sul nuovo
        trattamento economico tabellare relativo alla posizione funzionale
        immediatamente inferiore. 
        Nei casi in cui si realizza una diversa collocazione nella posizione
        funzionale in base al requisito di una determinata anzianità,
        l'anzianità minima richiesta per il passaggio alla posizione funzionale
        superiore dovrà essere calcolata sul trattamento economico delle
        posizioni funzionali immediatamente inferiori. 
        Al personale che viene assunto anteriormente all'entrata a regime del
        presente accordo viene corrisposto il trattamento economico previsto
        dall'accordo nazionale unico per il personale ospedaliero del 24 giugno
        1980. A tale trattamento vengono aggiunti i benefici economici derivanti
        dal presente accordo secondo gli scaglionamenti previsti per il
        corrispondente personale già in servizio di cui al successivo art. 55. 
         
        ACCORDO [2/2] 
        Articolo 55 
        Scaglionamento benefici contrattuali. 
        Ai fini del contenimento degli oneri contrattuali nel quadro della
        politica governativa del contenimento della spesa pubblica, i benefici
        economici conseguenti all'applicazione del presente accordo vengono
        attribuiti con le decorrenze percentuali calcolate sull'intero beneficio
        economico spettante a ciascun dipendente come da tabella in calce. 
        Ai fini della determinazione del beneficio da attribuire si deve
        prendere a base quanto spetterebbe a ciascun dipendente, a seguito
        dell'inquadramento ai sensi del presente accordo, alla data del 1°
        gennaio 1983 per le seguenti singole voci: stipendio più, secondo la
        posizione funzionale di inquadramento, indennità di assistenza e
        farmaco-vigilanza; indennità di zooiatria, zooprofilassi e igiene
        alimentare; indennità di direzione per direttori amministrativi;
        indennità di aggiornamento professionale; indennità di partecipazione
        all'ufficio di direzione; indennità medica per attività in strutture
        specialistiche; indennità primariale differenziata, decurtato del
        trattamento economico in godimento alla data del 31 dicembre 1982. 
        ===========+=============+===================+==================== 
        | | Personale non | 
        Decorrenza| dal 1° al 7°| medico dall'8° | 
        | livello | all'11° livello |Medici e veterinari 
        -----------+-------------+-------------------+-------------------- 
        | | | 
        1°-1-1983 | 30% del | 24% del beneficio | 17% del beneficio 
        | beneficio | complessivo | complessivo 
        | complessivo | | 
        | | | 
        1°-7-1983 | 60% del | 48% del beneficio | 45% del beneficio 
        | beneficio | complessivo | complessivo 
        | complessivo | | 
        | | | 
        1°-1-1984 | 75% del | 60% del beneficio | 60% del beneficio 
        | beneficio | complessivo | complessivo 
        | complessivo | | 
        | | | 
        1°-7-1984 | 95% del | 83% del beneficio | 80% del beneficio 
        | beneficio | complessivo | complessivo 
        | complessivo | | 
        | | | 
        1°-1-1985 | 100% del | 100% del beneficio| 100% del beneficio 
        | beneficio | complessivo | complessivo 
        | complessivo | | 
        | | | 
        I benefici di cui alla suddetta tabella dovranno essere calcolati sulle
        singole voci indicate nel precedente comma. 
        Per quanto concerne l'indennità medico-professionale di tempo pieno i
        benefici contrattuali decorrono dal 1° gennaio 1983 e fino al 30 giugno
        1983 nella misura del 50 per cento e dal 1° luglio 1983 nella misura
        del 100 per cento. 
         
        ACCORDO [2/2] 
        Articolo 56 
        Norma di garanzia in caso di passaggio di livello. 
        Se un passaggio di livello determinato da acquisizione di nuove
        professionalità determina, per valutazione di anzianità, un importo
        inferiore rispetto a quello cui il dipendente avrebbe avuto diritto
        nell'ultimo livello di provenienza, a quest'ultimo sarà assicurato
        nella nuova posizione funzionale l'importo maggiore. 
        Nel caso di passaggio a livello superiore per concorso, l'inquadramento
        avviene sommando al maturato economico in godimento la differenza di
        livello fra i due livelli cui si riferisce. 
         
        ACCORDO [2/2] 
        Articolo 57 
        Norme particolari di primo inquadramento. 
        Il personale del ruolo sanitario con funzioni di riabilitazione,
        operatori professionali di prima categoria (terapisti, massaggiatori non
        vedenti, ortottisti, logopedisti), in servizio alla data di stipula del
        presente accordo, è inquadrato nel 6° livello retributivo. 
        Il personale laureato dei ruoli sanitario, tecnico e professionale
        assunto successivamente alla data di stipula del presente accordo sarà
        inquadrato all'8° livello sino al compimento del 3° anno di servizio e
        successivamente sarà inquadrato al 9° livello retributivo. 
         
        ACCORDO [2/2] 
        Articolo 58 
        Norme finali e transitorie. 
        Ai medici a tempo definito, fino alla data in cui per effetto dello
        scaglionamento dei benefici il trattamento economico complessivo è
        inferiore a quello attualmente goduto, spetta una integrazione
        retributiva pari al differenziale fra i due trattamenti. 
        A tutto il personale, in sede di primo inquadramento, viene garantito a
        regime un beneficio economico non inferiore alla differenza di livello
        fra il livello di provenienza e quello di inquadramento. 
        Al personale che ha prestato servizio nell'ufficio per l'accertamento e
        la notifica degli sconti farmaceutici, successivamente immesso in
        servizio a norma della legge 24 dicembre 1979, n. 653, nell'Istituto
        nazionale assicurazioni contro le malattie o presso le casse mutue
        provinciali di Trento e Bolzano, il servizio prestato presso tale
        ufficio, ai fini economici, viene riconosciuto al 50 per cento della sua
        durata. 
        La normativa giuridica di cui al presente accordo trova immediata
        applicazione per tutto il personale del Servizio sanitario nazionale
        indipendentemente o meno dell'avvenuta pubblicazione dei ruoli regionali
        di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79
        facendo riferimento alle tabelle di cui all'allegato 2 del suddetto
        decreto del Presidente della Repubblica. 
        Gli ispettori medici-capo delle condotte dei comuni di Roma e Palermo
        vengono inquadrati al livello retributivo undicesimo. 
        Il personale amministrativo proveniente dal 7° livello del secondo
        accordo nazionale per il personale delle regioni viene inquadrato
        all'ottavo livello retributivo del presente accordo -- ruolo
        amministrativo. 
        Nelle more della definizione della normativa concernente le qualifiche
        atipiche il personale non identificato nelle posizioni funzionali
        attualmente definite viene inquadrato con riferimento alle collocazioni
        nei livelli precedentemente definite previste negli accordi nazionali di
        lavoro di provenienza. Al momento dell'inquadramento definitivo si
        procederà ai conguagli a favore o a carico degli interessati. 
        Al personale appartenente al ruolo professionale delle tabelle B, C e D
        dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79,
        inquadrato secondo il presente accordo al nono livello retributivo, con
        una anzianità di servizio alla data del 20 dicembre 1979 di sei anni,
        viene attribuito, in aggiunta ai benefici economici spettanti in base
        all'inquadramento nel suddetto livello, un beneficio annuo lordo
        aggiuntivo di L. 2.500.000. Tale beneficio, che contribuirà a formare
        la nuova posizione economica di inquadramento del personale interessato,
        verrà erogato con le modalità e percentuali dei nuovi benefici
        contrattuali e cesserà d'essere corrisposto nel caso in cui i
        beneficiari dovessero, in base ad una nuova norma di legge, essere
        inquadrati nel decimo livello retributivo. 
         
        ACCORDO [2/2] 
        Parte quarta 
        Produttività. 
        Articolo 59 
        Finalità dell'istituto. 
        Le parti convengono che nel sistema sanitario va avviata una sostanziale
        trasformazione dei sistemi di canalizzazione delle risorse che comporti
        un pieno utilizzo e valorizzazione dei servizi sanitari pubblici. 
        A tal fine è necessaria una diversa organizzazione del lavoro che
        agendo nel senso indicato dalla legge n. 833/78, renda esplicita
        l'unicità operativa nelle varie sedi e strutture dell'U.S.L., la
        interdisciplinarietà dell'intervento secondo le diverse valenze
        professionali, la valorizzazione delle qualità del livello delle
        prestazioni fornite dalle strutture pubbliche. 
        Pertanto le parti convengono sulla necessità di individuare incentivi
        alla produttività ereditata dal sistema sanitario preriforma e sulla
        necessità di individuare incentivi alla produttività che si
        relazionino direttamente ad uno sviluppo qualitativo dei servizi nel
        loro complesso, ad una maggiore disponibilità nei confronti della
        utenza, ad una riconversione reale della spesa storica. 
        A tal fine nel quadro di una ricerca di un più ampio contributo del
        personale dipendente le parti convengono di definire per le aree della
        diagnosi e cura ambulatoriale, igienico-organizzativa, preventiva e del
        territorio, un istituto di incentivazione alla produttività quale
        ridefinizione dell'ex istituto delle compartecipazioni secondo le linee
        organizzative che seguono. 
         
        ACCORDO [2/2] 
        Articolo 60 
        Attivazione dell'istituto delle incentivazioni. 
        Ferme restando le quote effettivamente erogate nel 1982 a titolo di ex
        compartecipazioni, le regioni, per la concreta attivazione dell'istituto
        di incentivazione della produttività di cui all'articolo precedente,
        nella attribuzione alle U.S.L. delle quote di competenza del Fondo
        sanitario nazionale, dovranno comunque vincolare all'attività di
        incentivazione stessa una quota minima, al fine di quantificare un fondo
        non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva risultante a
        rendicontazione 1982 per l'ex istituto delle compartecipazioni e per
        l'attività specialistica convenzionata esterna. 
        Nell'ambito di ciascuna U.S.L. tale fondo può essere ulteriormente
        aumentato nella stessa misura in cui diminuisce la spesa sopportata
        dall'U.S.L. stessa per attività erogate in regime convenzionato esterno
        sulla base dei dati risultanti dalle rendicontazioni trimestrali. 
        Previo accordo-quadro regionale, le UU.SS.LL. converranno con le
        organizzazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative in
        campo nazionale l'articolazione di detta attività in modo da garantire
        maggiori spazi anche temporali di prestazione di servizi all'utenza in
        una logica di dovuta risposta ad effettive necessità. 
        La maggior disponibilità, così determinata, deve essere opportunamente
        utilizzata attraverso una corretta canalizzazione della domanda. Questa
        deve avvenire mediante una adeguata informazione delle reali
        disponibilità della struttura pubblica e la conseguente piena
        utilizzazione delle disponibilità accertate, a mezzo di una attivazione
        delle strutture della U.S.L. a questo processo deputate. 
         
        ACCORDO [2/2] 
        Articolo 61 
        Valutazione della produttività. 
        Fermo restando l'obbligo dell'attività ambulatoriale da prestarsi nel
        normale orario di servizio, viene valutata come produttività aggiuntiva
        la quota parte delle prestazioni complessive prodotte dall'équipe in
        plus-orario in rapporto proporzionale a quanto effettuato nell'orario
        ordinario o secondo altre modalità operative che comportino un
        incremento di impegno dei componenti dell'équipe stessa. 
        Detta attività viene organizzata attraverso la predisposizione di orari
        o turni che garantiscano un'equa rotazione di tutto il personale
        sanitario in modo da assicurare la presenza di tutti i componenti
        dell'équipe, ognuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni e delle
        rispettive posizioni funzionali, nonchè l'espletamento dell'attività
        stessa in tutti i giorni feriali. 
        Ai fini del computo economico del presente istituto il numero delle
        prestazioni effettuate secondo le predette modalità e soggette a tale
        valutazione non può eccedere nei servizi di prevenzione, diagnosi, cura
        e riabilitazione il 50% del volume complessivo -- compresa l'attività
        svolta in favore dei pazienti ricoverati -- di attività dell'unità
        operativa, tenendo anche conto dell'attività lavorativa prestata per
        altri istituti contrattuali. 
        Fino al raggiungimento del predetto 50% (vedi tabella Aallegata) le
        prestazioni effettuate sono considerate tutte utili ai fini della
        determinazione dei tetti consentiti e concordati. 
        Per le attività ambulatoriali svolte da équipes operanti in unità
        operative con posti letto l'attività di maggiore produttività rivolta
        ai non ricoverati verrà valutata sulla base delle prestazioni
        effettivamente erogate in plus-orario senza le limitazioni di cui ai
        commi precedenti. 
        Al fine di determinare una base omogenea degli incrementi di
        produttività realizzati nei servizi o strutture per i quali non era
        previsto l'ex istituto delle compartecipazioni di derivazione
        ospedaliera, viene convenzionalmente stabilito di prendere a base come
        normale indice di produttività l'attività effettivamente svolta e
        documentata attraverso apposite rilevazioni statistiche nell'anno 1982
        o, in carenza di rivelazioni per tale anno, quelle relative all'anno
        1981. 
        Gli incrementi di produttività realizzati nell'anno 1983, e seguenti,
        che non derivino da aumenti di organico, vengono valutati con le
        modalità generali che disciplinano l'istituto ai fini dell'attribuzione
        dei corrispettivi economici al personale interessato, fermo restando
        l'obbligo dell'effettiva e proporzionale prestazione di plus-orario. 
        Le somme dovute da enti e da privati per prestazioni richieste al S.S.N.
        ed effettuate in plus-orario da personale medico dipendente, non
        comprese nei compiti di istituto, entrano a far parte del fondo per
        l'incentivo della produttività. 
        Le voci sono previste nell'apposito tariffario di cui al successivo art.
        62. 
         
        Tabella A 
        ======================+=======================+===================== 
        | | Quota da attribuire 
        Attività per interni | Attività per esterni | al personale 
        ----------------------+-----------------------+--------------------- 
        50% | 50% | 100,00% 
        49% | 51% | 98,00% 
        48% | 52% | 96,15% 
        47% | 53% | 94,33% 
        46% | 54% | 92,59% 
        45% | 55% | 90,90% 
        44% | 56% | 89,28% 
        43% | 57% | 87,71% 
        42% | 58% | 86,20% 
        41% | 59% | 84,74% 
        40% | 60% | 83,33% 
        39% | 61% | 81,96% 
        38% | 62% | 80,64% 
        37% | 63% | 79,36% 
        36% | 64% | 78,12% 
        35% | 65% | 76,92% 
        34% | 66% | 75,75% 
        33% | 67% | 74,62% 
        32% | 68% | 73,52% 
        31% | 69% | 72,46% 
        30% | 70% | 71,42% 
        29% | 71% | 70,42% 
        28% | 72% | 69,44% 
        27% | 73% | 68,49% 
        26% | 74% | 67,56% 
        25% | 75% | 66,66% 
        24% | 76% | 65,78% 
        23% | 77% | 64,93% 
        22% | 78% | 64,10% 
        21% | 79% | 63,29% 
        20% | 80% | 62,50% 
        19% | 81% | 61,72% 
        18% | 82% | 60,97% 
        17% | 83% | 60,24% 
        16% | 84% | 59,52% 
        15% | 85% | 58,82% 
        14% | 86% | 58,13% 
        13% | 87% | 57,47% 
        12% | 88% | 56,81% 
        11% | 89% | 56,17% 
        10% | 90% | 55,55% 
        9% | 91% | 54,94% 
        8% | 92% | 54,34% 
        7% | 93% | 53,76% 
        6% | 94% | 53,19% 
        5% | 95% | 52,63% 
        4% | 96% | 52,08% 
        3% | 97% | 51,54% 
        2% | 98% | 51,02% 
        1% | 99% | 50,50% 
        0% | 100% | 50,00% 
         
        ACCORDO [2/2] 
        Articolo 62 
        Modalità e criteri per la fissazione delle tariffe. 
        La determinazione delle competenze spettanti al personale per le singole
        prestazioni viene definita con un tariffario unico nazionale che
        costituisce parte integrante dell'accordo nazionale unico per il
        personale del Servizio sanitario nazionale. 
        La formulazione del tariffario dovrà, per ogni prestazione, indicare
        esclusivamente le competenze da attribuire all'équipe, con particolare
        rivalutazione della visita medica specialistica e delle prestazioni non
        contemplate o non sufficientemente valutate nel precedente tariffario. 
        La determinazione del nuovo tariffario deve avvenire tenendo ferme, con
        riferimento al valore delle prestazioni effettuate in convenzionata
        ambulatoriale esterna alla data di decorrenza del presente accordo, le
        seguenti percentuali di abbattimento sull'accordo nazionale unico del
        personale ospedaliero del 24 giugno 1980: 
        gruppo a ................................................... 78,3% 
        gruppo b ................................................... 65,7% 
        gruppo c ................................................... 64,8% 
        gruppo d ................................................... 59,4% 
        gruppo e1 .................................................. 13,5% 
        gruppo e2 .................................................. 22,5% 
         
        ACCORDO [2/2] 
        Articolo 63 
        Modalità di ripartizione del fondo di incentivazione. 
        Le competenze spettanti al personale, articolate per settori a seconda
        della diversa incidenza professionale degli operatori necessaria alla
        realizzazione delle prestazioni, saranno ripartite secondo lo schema
        seguente: 
        A) medici; 
        B) personale sanitario dell'unità operativa che concorre alla
        prestazione, ivi compreso il personale tecnico addetto ai servizi di
        prevenzione e vigilanza igienica; 
        C) restante personale. 
        Le prestazioni specialistiche vengono suddivise nei seguenti gruppi per
        ciascuno dei quali si indicano le percentuali di scomposizione dei
        valori delle stesse da attribuire alle varie categorie di personale: 
        A B C Tot. 
        --- --- --- --- 
        1) prestazioni di radiologia .................... 70 18 12 100 
        2) prestazioni di laboratorio ................... 65 23 12 100 
        3) visite e/o interventi specialistici 
        delle varie attività di servizio ............. 85 10 5 100 
        4) prestazioni riabilitative .................... 55 32 13 100 
        Le competenze attribuite al personale medico (A) saranno suddivise come
        segue: all'équipe medica che ha reso la prestazione il 50%; al restante
        personale medico il 50%. 
        Il 50% della quota parte spettante ai medici è ripartita all'interno
        dell'équipe che ha effettuato la prestazione. 
        Il 50% rimanente costituisce il fondo comune dei medici. 
        Sia la quota afferente all'équipe (50%) che la quota costituente il
        fondo comune (50%) vanno ripartite fra i medici delle strutture ove sia
        attivato l'istituto di incentivazione della produttività nelle seguenti
        proporzioni: 
        assistenti ............................................... 1 
        aiuti .................................................... 1,4 
        primari ed equiparati .................................... 1,8 
        mantenendo il rapporto 3/4 tra tempo definito e tempo pieno; le somme
        spettanti a ciascun medico dalla ripartizione del fondo comune, che
        concorrono al raggiungimento del tetto retributivo, sono ripartite come
        segue: assistente 1; aiuto 1,1; primario 1,2. 
        La partecipazione alla ripartizione del fondo comune comporta la
        prestazione del plus-orario con le modalità appresso indicate e
        articolato sulla base di accordi locali. 
        Al fondo comune dei medici afferiscono le somme di competenza
        individuale eccedenti il tetto retributivo. 
        Il personale infermieristico, che svolge effettivamente attività
        infermieristica in unità operative e il personale di cui alla tabella H
        del ruolo sanitario di cui allegato 1 del decreto del Presidente della
        Repubblica n. 761/79, ove sia stato attivato l'istituto, non già
        inserito in unità operative di cui ai gruppi 1 -- 2 -- 4, viene
        inserito nel terzo gruppo, colonna B. 
        Le competenze attribuite al personale, di tutti i quattro gruppi, che ha
        concorso alle prestazioni (colonna B) vengono sommate e l'importo
        risultante forma il monte globale complessivo da suddividere fra tutto
        il suddetto personale delle diverse unità operative dove sia stato
        attivato l'istituto di incentivazione della produttività. 
        La distribuzione dei proventi avverrà in misura proporzionale ai
        plus-orari concordati ed effettuati. 
        Le quote non attribuite della colonna B per il raggiungimento del tetto
        economico individuale sono attribuite al fondo di cui al gruppo C. 
        Le competenze attribuite al personale di cui alla lettera sub C) saranno
        suddivise in base alle seguenti proporzioni individuali; al personale
        dei ruoli amministrativo, professionale e tecnico inquadrato nei livelli
        dal settimo all'undicesimo 2; al personale inquadrato nei livelli dal
        quinto al sesto 1,25; al personale inquadrato nei primi quattro livelli
        1. 
        Le quote eccedenti il rapporto ottimale di prestazione secondo le
        modalità previste dal terzo e quarto comma del precedente art. 61 vanno
        ad incrementare il fondo del premio di produttività. 
        Agli effetti dell'applicazione del presente istituto per unità
        operativa si intende l'insieme del personale dipendente e operante nella
        medesima disciplina, anche se in servizio presso strutture plurime. 
        Nell'ambito dell'accordo regionale quadro di cui al terzo comma del
        precedente art. 60, in sede di riparto delle quote individuali, la metà
        dei compensi spettanti al personale che afferisce al fondo comune di cui
        alla colonna C potrà essere distribuito in forma mensile, nel quadro di
        concreta attivazione dell'istituto di incentivazione della
        produttività. 
         
        ACCORDO [2/2] 
        Articolo 64 
        Plus-orario e sua determinazione. 
        L'attività connessa con l'istituto delle incentivazioni va svolta in
        plus-orario. 
        Tutte le prestazioni effettuate e riconosciute devono essere retribuite
        con le modalità previste per il plus-orario stesso. 
        Considerando le modalità diverse di servizio che ad esso si richiamino
        nel disagio, nella disponibilità operativa, nelle prestazioni in più
        effettivamente fornite, e considerata la necessità di una riduzione
        delle ore di lavoro svolte dal personale oltre il normale orario di
        servizio, riduzione da realizzare comunque con la dovuta gradualità
        onde così poter tenere contestualmente conto dei benefici economici
        derivanti dall'accordo e dal loro scaglionamento, i tetti massimi di
        plus-orario sono fissati come segue: 
        1° luglio 1983: 
        10 ore settimanali per il personale medico a tempo pieno; 
        8 ore settimanali per il personale medico a tempo definito; 
        5 ore settimanali per il personale laureato sanitario non medico; 
        4 ore settimanali per il personale tecnico sanitario e con funzioni di
        riabilitazione e di vigilanza e ispezione; 
        3 ore settimanali per il personale infermieristico; 
        1° luglio 1984: 
        9 ore settimanali per il personale medico a tempo pieno; 
        7 ore settimanali per il personale medico a tempo definito; 
        4 ore e 30 minuti settimanali per il personale laureato sanitario non
        medico; 
        3 ore e 30 minuti settimanali per il personale tecnico sanitario e con
        funzioni di riabilitazione e di vigilanza e ispezione; 
        2 ore e 30 minuti settimanali per il personale infermieristico; 
        1° luglio 1985: 
        8 ore settimanali per il personale medico a tempo pieno; 
        6 ore settimanali per il personale medico a tempo definito; 
        4 ore settimanali per il personale laureato sanitario non medico; 
        3 ore settimanali per il personale tecnico sanitario e con funzioni di
        riabilitazione e di vigilanza e ispezione; 
        2 ore settimanali per il personale infermieristico. 
        Il rapporto proporzionale fra i diversi plus-orari attribuibili al
        personale non medico viene mantenuto anche nel caso in cui non sia stato
        attribuito il tetto massimo di plus-orario. 
        Il plus-orario, ivi compreso quello afferente al fondo comune medici,
        concordato con le OO.SS. e successivamente deliberato
        dall'amministrazione, costituisce debito orario; esso pertanto deve
        essere programmato nei piani di lavoro e verificato attraverso sistemi
        obiettivi di controllo degli orari di servizio. 
        La misura del plus-orario reso può trovare compensazione all'interno di
        un trimestre. Le differenze, in difetto o in eccesso, di plus-orario
        reso nel trimestre rispetto a quello dovuto debbono essere compensate
        nel trimestre successivo. In caso di mancato recupero del plus-orario
        dovuto, non reso e non recuperato, si effettueranno le relative
        proporzionali riduzioni. 
        Il tetto retributivo sarà rapportato per ciascun operatore al 10% del
        trattamento economico globale mensile lordo per ogni ora settimanale di
        plus-orario reso. 
        Per trattamento economico globale mensile lordo deve intendersi la somma
        delle seguenti voci: 
        stipendio mensile lordo comprensivo di classi e scatti biennali; 
        indennità integrativa speciale; 
        indennità primariale differenziata; 
        indennità annue fisse e continuative; 
        rateo della 13ª mensilità. 
        A periodicità semestrale dovrà essere attuata la revisione del
        plus-orario. 
        Le competenze economiche relative al presente istituto vengono
        corrisposte di regola a cadenza mensile. 
        Al personale soggetto al debito orario che rinunci alla effettuazione
        dello stesso non competono le quote afferenti il fondo comune sia del
        personale medico che della colonna C di cui al precedente art. 63. 
         
        ACCORDO [2/2] 
        Articolo 65 
        Medici veterinari. 
        Al personale medico veterinario è consentito, oltre l'orario d'obbligo
        di 38 ore settimanali, l'esercizio dell'attività libero-professionale
        sempre che l'esercizio della stessa non sia in contrasto con i compiti
        di istituto. 
        Nel rispetto della normativa generale dell'istituto, gli incentivi della
        produttività per il servizio veterinario formano un comparto autonomo e
        riservato agli operatori del servizio stesso. 
        Tali incentivi si riferiscono ad attività rese nell'interesse di enti o
        privati esclusivamente in plus-orario. 
        Inoltre le UU.SS.LL. possono erogare, con propri dipendenti,
        l'assistenza zooiatrica ed organizzare, in collegamento con enti e
        organismi competenti, interventi per il miglioramento e il potenziamento
        delle produzioni animali. I proventi di tale attività sono considerati
        agli effetti dell'istituto di incentivazione della produttività a
        fronte di prestazione di plus-orario, nei limiti e con le modalità
        previste per il personale medico a tempo pieno. 
        Le tariffe per l'attività di cui sopra verranno definite da una
        commissione con gli stessi criteri e modalità di cui al successivo art.
        66. 
        Nelle more della definizione di dette tariffe il calcolo di compenso
        delle prestazioni viene effettuato sulla base dei tariffari attualmente
        in vigore, con abbattimento a favore dell'U.S.L. della percentuale del
        15% per spese. 
         
        ACCORDO [2/2] 
        Articolo 66 
        Norme finali e transitorie. 
        Il nuovo tariffario nazionale di cui al precedente art. 62 sarà
        definito da una commissione paritetica formata da componenti designati
        dalla parte pubblica e da componenti designati dalle OO.SS. di cui
        all'art. 47 della legge n. 833/78 firmatarie del presente accordo. 
        La commissione dovrà concludere il proprio lavoro entro il 30 giugno
        1983. Il tariffario formulato dalla commissione di cui al primo comma
        sarà integralmente recepito con decreto del Ministro della sanità
        entro 15 giorni dalla fine dei lavori della commissione. 
        L'istituto di incentivazione della produttività di cui agli articoli
        precedenti viene attivato dal 1° luglio 1983. 
        In assenza del nuovo tariffario previsto dal precedente art. 62 le
        competenze economiche vengono erogate, a parità di prestazioni, in
        forma di acconto sulla base delle quote percepite nel semestre
        precedente. 
        Restano ferme le percentuali e le modalità di ripartizione di cui all'ANUL
        24 giugno 1980 per quanto concerne gli introiti relativi a: 
        attività libero-professionale personale; 
        consulti e consulenze; 
        la quota riservata al fondo comune non medici; la stessa sarà ripartita
        come segue: 70% al personale di cui alla lettera sub B) del precedente
        art. 63; 30% al personale di cui alla lettera sub C) dello stesso
        articolo. 
        Per le attività libero-professionali in regime di ricovero, ferme
        restando le ripartizioni dettate dalla normativa generale dell'ANUL del
        24 giugno 1980 per il personale medico e non medico, i proventi verranno
        ripartiti come segue: 
        1) al medico dell'équipe curante prescelto all'atto del ricovero 15%: 
        2) la restante quota sarà successivamente ripartita con le seguenti
        modalità: 
        primari ........................................ 1,80 
        aiuto .......................................... 1,40 
        assistenti ..................................... 1,00 
        3) al primario dovrà essere in ogni caso assicurata una
        compartecipazione in misura non inferiore al 25% dell'importo spettante
        all'intera équipe. Anche in tal caso il rimanente 75% verrà ripartito
        tra gli altri medici con i criteri di cui ai precedenti numeri 1) e 2). 
         
        ACCORDO [2/2] 
        Articolo 67 
        Norma transitoria di sperimentazione. 
        Su richiesta delle singole U.S.L. e, allo scopo di garantire favorevoli
        condizioni di sperimentazione, previo confronto con le organizzazioni
        sindacali di categoria interessate, le regioni potranno consentire in
        via sperimentale la gestione dell'istituto di incentivazione come sopra
        definito attraverso l'attivazione di un sistema di calcolo budgettario. 
        In ogni caso non dovrà essere superato il tetto di spesa così come
        definito ai precedenti articoli. 
        A tale fine le parti convengono sull'opportunità che venga attivata a
        livello del Ministero della sanità una apposita commissione costituita
        da: 
        1 funzionario del Ministero del tesoro; 
        1 funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; 
        2 funzionari del Ministero della sanità; 
        1 funzionario del Dipartimento della funzione pubblica; 
        2 rappresentanti tecnici designati dalle regioni; 
        2 rappresentanti tecnici designati dall'ANCI; 
        9 rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali e di categoria
        più rappresentative firmatarie del presente accordo. 
        Tale commissione definirà, entro il 31 dicembre 1983, standards,
        parametri e modalità di sperimentazione e/o attuazione del sistema
        budgettario aventi carattere nazionale di riferimento. 
        Sulla scorta di documenti di lavoro predisposti a suo tempo dai gruppi
        tecnici interregionali, si individuano i seguenti punti qualificanti che
        devono essere oggetto di approfondimento tecnico e operativo da parte
        della commissione: 
        a) gli obiettivi del sistema budgettario e sue fonti di finanziamento; 
        b) i centri di spesa di U.S.L. e conseguente individuazione dei servizi
        e/o reparti, e/o aree o settori, e/o unità operative autonome in cui, a
        seconda delle diverse realtà regionali, può venire articolato il
        sistema budgettario di ogni singola U.S.L.; 
        c) la base di partenza, costituente la quota convenzionale 100, a cui
        riportare le variazioni in più o in meno dell'ammontare degli incentivi
        annualmente disponibili e conseguentemente da ripartire secondo il
        seguente punto g); 
        d) le componenti di tale base di partenza, o quota convenzionale 100,
        nonchè i criteri omogenei per la raccolta dei dati che compongono
        l'analisi dei costi; 
        e) standards medi nazionali e regionali, anche al fine di consentire su
        base annuale adeguati confronti documentabili fra le parti e/o servizi
        e/o aree, e/o unità operative omogenee. Tali standards devono
        comprendere: 
        le attività di diagnostica e terapia strumentale; 
        le attività di supporto integrativo specialistico in regime
        ambulatoriale; 
        le attività in regime di degenza collegate a indici regionali di
        ottimale utilizzo delle strutture in termini di personale nonchè di
        materiale farmaceutico e di normale consumo; 
        f) i criteri per la determinazione del plus-orario collegato con le
        attività a supporto dei servizi distrettuali territoriali in forma
        documentata; 
        g) la ripartizione e relative proporzioni fra quota fissa, costituente
        indennità collegata al plus-orario, e quota variabile del complessivo
        regime degli incentivi al sistema budgettario; 
        h) i criteri di ripartizione delle complessive risorse, derivanti dal
        contenimento dei costi documentati dalla riallocazione delle risorse dal
        comparto privatistico convenzionato al comparto pubblico, in quote
        destinate rispettivamente a: 
        h1) amministrazione dell'U.S.L; 
        h2) investimenti per rinnovo attrezzature e arredi del reparto e/o
        servizio interessato; 
        h3) personale medico e non medico del servizio interessato e dei
        restanti servizi di U.S.L. operanti a supporto; 
        i) la responsabilità della gestione tecnico-manageriale del budget di
        servizio e/o reparto in capo al dirigente del medesimo e alla sua
        équipe; 
        l) i criteri per la costituzione di apposite commissioni consultive, a
        livello regionale e di U.S.L., per esprimere pareri in ordine
        all'applicazione pratica del sistema budgettario degli incentivi. 
        Le parti convengono che anche in linea di massima, per la individuazione
        degli standards, parametri e metodologie di cui ai precedenti commi, la
        commissione deve attenersi il più possibile a criteri di omogeneità e
        compatibilità con gli indirizzi metodologici e pratico-attuativi
        previsti per il restante sistema di incentivazione della produttività
        non a carattere budgettario, nella misura in cui sono applicabili. 
         
        ACCORDO [2/2] 
        Articolo 68 
        Premio di produttività. 
        L'aumento della produttività e una valutazione più attenta e selettiva
        dei bisogni reali su singoli capitoli di bilancio, attraverso anche
        razionali gestioni delle spese farmaceutiche e di ricovero a parità di
        spesa complessiva, consentono che a livello di ciascuna U.S.L., ove si
        verifichi in sede di bilancio consuntivo un risparmio calcolato a
        differenza tra le somme effettivamente erogate dalle regioni per spese
        correnti e quelle effettivamente spese, il risparmio stesso venga
        ripartito come segue: 
        20% al Fondo sanitario nazionale; 
        40% riconvertito in attrezzature; 
        40% configurato come premio di produttività. 
        Tale premio di produttività è distribuito al personale dipendente (di
        ruolo e non) sulla base dei parametri in godimento e dei periodi di
        servizio prestati. 
        I servizi prestati vanno calcolati a mesi; le frazioni di mesi superiori
        a 15 giorni equivarranno a un mese di servizio. 
        Parametro in godimento: la somma complessiva disponibile viene divisa in
        dodicesimi, quindi divisa per il numero complessivo dei parametri goduti
        dal personale dipendente. 
        A ciascun dipendente per ciascun mese compete la somma risultante dalla
        quota unitaria moltiplicata per il parametro di godimento. 
        Il premio di produttività è erogato a cadenza annuale con atto
        deliberativo da assumersi da parte dell'assemblea generale della unità
        sanitaria locale. 
         
        ACCORDO [2/2] 
        Parte quinta 
        Flussi informativi. 
        Articolo 69 
        Flussi informativi di controllo e valutazione dell'attuazione
        dell'accordo di lavoro. 
        Per tutti gli istituti dell'accordo a rilievo economico, o che
        costituiscono aspetto qualificante di trasformazione del sistema
        sanitario, nonchè per la sperimentazione relativa agli incentivi di
        produttività di cui alla precedente parte IV, vengono attivati appositi
        flussi informativi di controllo, da inserire nel sistema informativo
        sanitario facente capo al servizio centrale della programmazione
        sanitaria del Ministero della sanità. 
        Il sistema delle informazioni di controllo deve consentire, in sede
        regionale e in sede centrale, di tenere sotto costante osservazione
        l'attuazione dell'accordo di lavoro onde permettere i necessari
        interventi per rimuovere le situazioni di inerzia e di disapplicazione e
        per correggere tempestivamente le applicazioni devianti. 
        Al termine del primo anno di attuazione del presente accordo, le parti
        firmatarie si incontreranno per valutare la coerenza tra gli effetti
        scaturiti dall'applicazione degli istituti normativi a rilievo
        economico, compresa la sperimentazione degli incentivi di produttività
        sopra citati, e le previsioni finanziari all'atto della stipula
        dell'accordo stesso e per adottare le eventuali misure correttive che si
        rendessero necessarie. 
        Il compito della definizione, attivazione e valutazione dei flussi
        informativi di controllo sopra menzionati è affidato, per la conoscenza
        diretta dei problemi già acquisita, alla ex commissione di inchiesta
        sui problemi del personale nella quale sono presenti i rappresentanti
        della parte pubblica e delle organizzazioni sindacali maggiormente
        rappresentative firmatarie del presente accordo, già trasformata in
        commissione tecnica permanente con decreto del Ministro della sanità
        del 9 luglio 1982. 
        Le unità sanitarie locali forniranno tempestivamente le informazioni di
        controllo prima indicate che potranno essere oggetto parimenti di esame
        da parte di una analoga commissione tecnica formata a livello di unità
        sanitaria locale, comprendente rappresentanti designati dal comitato di
        gestione e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
        firmatarie del presente accordo. 
        Gli incentivi di produttività di cui al precedente art. 68 sono
        corrisposti subordinatamente alle verifiche sui dati informativi del
        primo semestre. 
        ACCORDO [2/2] 
         
        Articolo 70 
        Norma finale. 
        A decorrere dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente
        accordo, cessano di avere efficacia nei confronti del personale
        confluito nel comparto sanitario le norme specifiche dei settori di
        provenienza. 
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