| DPR
        20/05/1987 n.270
         Decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio
        1987, n. 270 (in 2° Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., del 11 luglio, n.
        160). -- Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo
        sindacale, per il triennio 1985-1987, relativa al comparto del personale
        dipendente del Servizio sanitario nazionale. 
         
        Preambolo 
        Il Presidente della Repubblica: 
        Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;
        Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348;
        Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 aprile 1987
        (registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1987, atti di Governo,
        registro n. 64, foglio n. 27) con il quale al prof. Livio Paladin,
        Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la
        funzione pubblica: Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5
        marzo 1986, n. 68, concernente la determinazione e composizione dei
        comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 5 della
        legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93; Visto il decreto
        del Presidente della Repubblica 10febbraio 1986, n. 13, contenente norme
        risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale,
        di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo
        1983, n. 93, relativo al triennio 1985-1987; Vista la legge 22 dicembre
        1986, n. 910, concernente disposizioni per la formazione del bilancio
        annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987); Visto il
        decreto-legge 29 aprile 1987, n. 163; Vista la deliberazione del
        Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1987, con
        la quale, respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate
        dalle organizzazioni sindacali dissezienti o che abbiano dichiarato di
        non partecipare alla trattativa, è stata autorizzata, previa verifica
        delle compatibilità finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di
        accordo per il triennio 1985-1987 riguardante il comparto del personale
        dipendente del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 6 del
        decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, comprensiva
        dell'ipotesi di accordo relativa all'area negoziale per la
        professionalità medica di cui ai commi 5 e 8 del citato art. 6,
        raggiunta in data 8 aprile 1987 fra la delegazione di parte pubblica
        composta come previsto da citato art. 6 e le confederazioni sindacali
        CGIL, CISL, UIL, CISNAL, CIDA, CISAL, CISAS, CONFEDIR, CONFSAL, USPPI e
        le organizzazioni sindacali di categoria ad esse aderenti e le
        organizzazioni sindacali AUPI, SNABI, SINAFO, CONFILL/SANITÀ, CONFAIL/FAILEL,
        CONSAL/SNAO, CASIL/SANITÀ nonché le organizzazioni sindacali CUMI/ANFUP,
        ANAAO/SIMP, AMPO, FIMED, CIMO, AAROI, ANMDO, AIPAC, SUMI, SNVDEL, SNAMI,
        SNR; accordo cui ha aderito, in data 14 aprile 1987, la organizzazione
        sindacale CILDI (Confederazione italiana lavoratori democratici
        indipendenti) non partecipante alle trattative; Vista la deliberazione
        del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 maggio 1987,
        ai sensi dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, concernente
        l'approvazione della nuova ipotesi di accordo sottoscritto in data 5
        maggio 1987 dalle stesse confederazioni ed organizzazioni sindacali
        trattanti in precedenza indicate nonché il recepimento e l'emanazione
        delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale
        per il triennio 1985-1987 riguardante il comparto del personale
        dipendente del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 6 del
        decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, comprensivo
        dell'accordo relativo all'area negoziale per la professionalità medica
        di cui ai commi 5 e 8 del citato art. 6 del decreto del Presidente della
        Repubblica 5 marzo 1986, n. 68; Sulla proposta del Presidente del
        Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di
        concerto con i Ministri del tesoro, della sanità, del bilancio e della
        programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale; 
        Emana il seguente decreto: 
         
        DECRETO [1/4] 
         
        Titolo primo 
        DISPOSIZIONE GENERALE ACCORDI DECENTRATI 
        Capo I 
        Articolo 1 
        Campo di applicazione e durata. 
        1. Le disposizioni contenute nel presente decreto, si applicano a tutto
        il personale di ruolo e non di ruolo, dipendente dagli enti individuati
        nell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n.
        68, e si riferiscono al periodo 10 gennaio 1985-31 dicembre 1987. 
        2. Gli effetti giuridici decorrono dal 10 gennaio 1985 e quelli
        economici dal 10 gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988. 
        DECRETO [1/4] 
        Capo II 
        Articolo 2 
        Materie di contrattazione decentrata. 
        1. Nell'ambito della disciplina di cui all'art. 14 della legge 29 marzo
        1983, n. 93, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio
        1986, n. 13, e di quella del presente decreto, formano oggetto di
        contrattazione decentrata i criteri, le modalità generali ed i tempi di
        attuazione concernenti le seguenti materie: 
        l'organizzazione del lavoro e le proposte per la sua programmazione ai
        fini del miglioramento dei servizi assistenziali; 
        l'individuazione dei posti di pianta organica necessari sulla base degli
        standards stabiliti a livello nazionale e regionale nonchè i piani di
        assunzione di personale; 
        l'individuazione dei contingenti di posti di pianta organica per i quali
        si renda possibile l'utilizzazione di rapporti di lavoro part-time; 
        le proposte in ordine ai processi di innovazioni tecnologiche; 
        le condizioni ambientali, la qualità del lavoro e i carichi di lavoro
        in funzione degli obiettivi e dei piani di lavoro; i processi di
        mobilità compresi quelli derivanti da situazioni di
        sovradimensionamento e sottodimensionamento degli organici, nonchè la
        verifica degli esuberi di personale anche in dipendenza di processi di
        riorganizzazione, ristrutturazione ed innovazione tecnologica dei
        servizi e degli uffici; 
        la struttura degli orari di lavoro (turni, articolazione, reperibilità,
        permessi), nonchè le modalità di accertamento del loro rispetto; 
        l'individuazione dei criteri per stabilire i casi in cui le esigenze di
        servizio richiedono di derogare al limite massimo previsto per
        l'effettuazione di lavoro straordinario; 
        i piani ed i programmi volti ad incrementare la produttività, loro
        verifica e le incentivazioni connesse; 
        l'aggiornamento professionale, la qualificazione e la riqualificazione
        del personale; 
        le "pari opportunità"; 
        i programmi di informatizzazione delle procedure e della destinazione
        delle risorse nonchè del loro utilizzo; 
        la predisposizione di norme atte a regolamentare le attività culturali
        e ricreative; 
        le altre materie appositamente demandate alla contrattazione decentrata
        dal presente decreto. 
        2. Ad essi si dà esecuzione ai sensi dell'art. 14 della legge 29 marzo
        1983, n. 93, mediante atti previsti dai singoli ordinamenti degli enti
        di cui all'art. 1. 
        DECRETO [1/4] 
        Articolo 3 
        Livelli di contrattazione. 
        1. Le parti individuano i seguenti livelli di contrattazione decentrata: 
        a) - Regionale, che riguarda: 
        l'attuazione dei criteri in base ai quali definire le piante organiche
        nonchè i criteri per la formazione dei piani di assunzione di
        personale; 
        la formazione dei programmi di occupazione; 
        la verifica dell'applicazione delle norme sulla mobilità compresa
        quella derivante da situazioni di sovradimensionamento e
        sottodimensionamento degli organici; 
        la predisposizione dei programmi di aggiornamento, qualificazione e
        riqualificazione professionale del personale; 
        la predisposizione dei programmi di informatizzazione delle procedure e
        della destinazione delle risorse, nonchè del loro utilizzo; 
        i piani e i programmi volti ad incrementare la produttività, loro
        verifica ed incentivazioni connesse; 
        la definizione di criteri attinenti le modalità di riparto degli
        incentivi alla produttività; 
        la predisposizione di norme atte a regolamentare le attività culturali
        e ricreative; 
        le pari opportunità; 
        le altre materie specificamente e tassativamente indicate nel presente
        decreto; 
        b) - Locale, alla quale competono tutti gli aspetti dell'organizzazione
        del lavoro e, in particolare: 
        la proposta per l'individuazione della dotazione dei posti di pianta
        organica necessari e degli esuberi - anche in dipendenza di processi di
        riorganizzazione, ristrutturazione ed innovazione tecnologica ed,
        infine, dei posti già esistenti da trasformare, in adeguamento alle
        reali esigenze di servizio, sulla base degli standards stabiliti a
        livello nazionale e regionale; 
        l'individuazione di criteri attuativi dell'orario di lavoro e dei
        diversi tipi di rapporto di lavoro (part-time ecc.) nonchè le modalità
        di accertamento del suo rispetto sulla base di quanto stabilito dal
        presente decreto; 
        i carichi di lavoro in funzione degli obiettivi e dei piani di lavoro; 
        l'individuazione di criteri per stabilire i casi in cui le esigenze di
        servizio richiedano di derogare al limite massimo previsto per
        l'effettuazione di lavoro straordinario; 
        l'attuazione dei criteri per l'identificazione delle unità operative in
        cui applicare l'istituto della pronta disponibilità, per la
        programmazione e l'articolazione della stessa e per la individuazione
        delle figure professionali necessarie; 
        la verifica dell'applicazione dei criteri attinenti la modalità di
        riparto degli incentivi alla produttività; 
        le proposte in ordine ai processi di innovazioni tecnologiche; 
        la verifica dell'applicazione delle misure di igiene, di prevenzione e
        sicurezza nei luoghi di lavoro; 
        le altre materie specificatamente e tassativamente indicate nel presente
        decreto. 
        2. Gli accordi decentrati debbono essere attivati entro due mesi dalla
        data di entrata in vigore del presente decreto. 
        3. Gli accordi di cui sopra non possono comportare oneri aggiuntivi se
        non nei limiti previsti dal presente decreto. 
        DECRETO [1/4] 
        Articolo 4 
        Composizione delle delegazioni. 
        1. A livello di contrattazione regionale la delegazione trattante è
        costituita: 
        a) per la parte pubblica dalle seguenti rappresentanze: 
        della regione; 
        dell'Associazione nazionale comuni italiani per i comuni e i loro
        consorzi; 
        dell'Unione nazionale comunità montane per le comunità montane; 
        degli altri enti di cui all'art. 1 per quanto di rispettiva competenza; 
        b) per le organizzazioni sindacali, una delegazione composta da
        rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale firmataria
        dell'accordo recepito dal presente decreto, che abbia adottato codici di
        autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero e dalle
        confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale. 
        2. La delegazione di parte pubblica è presieduta dal presidente della
        regione o da un suo delegato. 
        3. A livello di contrattazione decentrata per singolo ente, la
        delegazione trattante è costituita: 
        dal titolare del potere di rappresentanza dell'ente o da un suo
        delegato; 
        da una rappresentanza dei titolari dei servizi o uffici destinatari e/o
        tenuti all'applicazione dell'accordo decentrato; 
        da una delegazione composta da rappresentanti territoriali e/o aziendali
        di ciascuna organizzazione sindacale, come sopra indicata. 
        DECRETO [1/4] 
        Titolo secondo 
        RAPPORTO DI LAVORO 
        Capo I 
        Articolo 5 
        Assunzione per chiamata diretta. 
        1. L'assunzione in ruolo per chiamata diretta deve essere effettuata con
        le modalità e procedure previste dall'art. 16 della legge 28 febbraio
        1987, n. 56, per le figure del comparto sanitario per le quali non è
        richiesto il titolo professionale in base alle vigenti disposizioni. 
        (I commi 2, 3 e 4 non sono stati ammessi al "visto" della
        Corte dei conti). 
        DECRETO [1/4] 
        Articolo 6 
        (Il presente articolo non è stato ammesso al "visto" della
        Corte dei conti). 
        DECRETO [1/4] 
        Articolo 7 
        (Il presente articolo non è stato ammesso al "visto" della
        Corte dei conti). 
        DECRETO [1/4] 
        Articolo 8 
        (Il presente articolo non è stato ammesso al "visto" della
        Corte dei conti). 
        DECRETO [1/4] 
        Articolo 9 
        (Il presente articolo non è stato ammesso al "visto" della
        Corte dei conti). 
        DECRETO [1/4] 
        Articolo 10 
        (Il presente articolo non è stato ammesso al "visto" della
        Corte dei conti). 
        DECRETO [1/4] 
        Articolo 11 
        Progetti finalizzati. 
        1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del decreto del
        Presidente della Repubblica 10 febbraio 1986, n. 13, gli enti di cui
        all'art. 1, per esigenze di carattere specifico finalizzate alla
        realizzazione di nuovi servizi od al miglioramento di quelli esistenti,
        non fronteggiabili con solo personale di ruolo, sentite le
        organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente
        decreto, potranno predisporre appositi progetti finalizzati di durata
        non superiore ad un anno che conterranno la precisa indicazione del
        personale occorrente distinto per qualifica funzionale e profilo
        professionale e degli obiettivi da perseguire. 
        2. I settori di intervento sono individuati a titolo di riferimento,
        nelle seguenti attività: 
        prevenzione e cura delle tossico-dipendenze; 
        prevenzione, cura e riabilitazione di handicaps fisici o di portatori di
        disturbi psichici; 
        prevenzione e cura di anziani non autosufficienti; 
        prevenzione nei luoghi di lavoro. 
        3. I predetti progetti saranno finanziati ai sensi dell'art. 2, comma 6,
        della legge 23 ottobre 1985, n. 595. 
        4. I progetti finalizzati saranno attuati, in parte con personale già
        in servizio, ed in parte con personale reclutato con rapporto a tempo
        determinato, nei limiti di durata e con le modalità ed alle condizioni
        che saranno stabilite dalla emananda legge richiamata al comma 3
        dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio
        1986, n. 13. 
        DECRETO [1/4] 
        Articolo 12 
        Profili professionali. 
        1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della
        funzione pubblica, sarà istituita entro un mese dalla data di entrata
        in vigore del presente decreto, una commissione paritetica per
        l'individuazione e descrizione dei profili professionali in relazione
        all'organizzazione del lavoro nelle specifiche realtà dei diversi enti
        ed amministrazioni, di cui all'art. 1, al fine del completamento
        dell'ordinamento previsto dal presente decreto, della omogeneizzazione e
        della trasparenza delle posizioni giuridico-funzionali e per quelle
        emergenti anche a seguito delle innovazioni tecnologiche. 
        2. I lavori della commissione dovranno concludersi entro quattro mesi
        dalla sua istituzione con apposite articolate proposizioni, finalizzate
        anche all'attuazione del principio dell'ordinamento per profili
        professionali, che saranno approvate con apposito decreto del Presidente
        della Repubblica. 
        3. Le identificazioni dei suddetti profili professionali avranno valore
        per il prossimo triennio contrattuale. 
        DECRETO [1/4] 
        Articolo 13 
        Commissione paritetica. 
        1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della
        funzione pubblica, sarà istituita entro un mese dalla data di entrata
        in vigore del presente decreto, una commissione paritetica con il
        compito di elaborare proposte: 
        per l'individuazione e la descrizione del profilo professionale della
        dirigenza; 
        per la riorganizzazione dei servizi amministrativi delle unità
        sanitarie locali, da effettuarsi da ciascuna regione, tenendo conto
        della complessità dell'organizzazione, della quantità delle risorse
        umane, strumentali e finanziarie, della misura ed importanza
        istituzionale, economica e sociale dei servizi erogati; 
        per la regolamentazione e per la disciplina delle attribuzioni
        dell'ufficio di direzione in attuazione dell'art. 8 del decreto del
        Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761; 
        per la regolamentazione del rogito in forma pubblica amministrativa dei
        contratti di fornitura di beni e servizi e per la relativa riscossione e
        ripartizione dei relativi proventi. 
        2. I lavori della commissione dovranno concludersi entro sei mesi dalla
        sua istituzione. 
        DECRETO [1/4] 
        Articolo 14 
        Normativa concorsuale. 
        1. Saranno adottati i necessari provvedimenti tendenti ad introdurre la
        riserva dei posti nei concorsi pubblici banditi dagli enti a favore dei
        dipendenti stessi. 
        DECRETO [1/4] 
        Titolo terzo 
        ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 
        Capo I 
        Articolo 15 
        Turni di servizio ed organizzazione del lavoro. 
        1. L'organizzazione del lavoro deve rispondere alle esigenze dell'utenza
        del Servizio sanitario nazionale. Deve tendere, pertanto, ad accrescere
        la qualità e la produttività dei servizi ed all'utilizzazione completa
        delle strutture. 
        2. In linea con tale indirizzo in sede di contrattazione decentrata
        saranno previste modalità di articolazione dell'orario di lavoro che
        dovranno rispondere ai seguenti criteri: 
        a) utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che
        rendano concreta una gestione mirata dell'organizzazione dei servizi,
        della dinamica degli organici e dei carichi di lavoro; 
        b) orario continuato, laddove le esigenze richiedano la presenza
        nell'arco delle dodici o ventiquattro ore; 
        c) orario articolato al di fuori delle previsioni di cui alla lettera b)
        per consentire una migliore utilizzazione del personale; 
        d) ricorso al lavoro straordinario nei casi assolutamente eccezionali in
        base ai carichi di lavoro e, comunque, per periodi predeterminati nel
        limite del monte ore di cui all'art. 17. 
        3. La programmazione e l'articolazione dell'orario di lavoro dovranno
        comunque garantire l'erogazione dei servizi nelle ore pomeridiane e sino
        alle ore 18, fatta salva la possibilità di anticipare o posticipare il
        suddetto orario per alcuni servizi, presidi, uffici, etc. da individuare
        in sede di contrattazione decentrata, sulla base di riscontri obiettivi
        delle effettive esigenze degli utenti. 
        4. Il personale è tenuto a svolgere la propria attività nell'ambito
        del complesso dei presidi, servizi, uffici dell'ente, nel rispetto dei
        diritti e dei doveri propri di ciascuna posizione funzionale e profilo
        professionale. 
        5. Il lavoro deve essere organizzato in modo da valorizzare il ruolo
        interdisciplinare delle èquipes e la responsabilità di ogni operatore
        nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali. 
        6. L'articolazione degli orari ed i turni di servizio saranno definiti
        dall'ufficio di direzione della unità sanitaria locale o dall'organo
        corrispondente negli altri enti di cui all'art. 1, d'intesa con le
        organizzazioni sindacali interessate, su proposta del responsabile del
        servizio o del presidio multizonale. 
        DECRETO [1/4] 
        Articolo 16 
        Orario di lavoro. 
        1. In esecuzione dell'accordo intercompartimentale recepito con decreto
        del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1986, n. 13, la riduzione
        dell'orario di lavoro avverrà con le seguenti cadenze temporali: da ore
        38 ad ore 37 settimanali con decorrenza dal primo giorno del mese
        successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto; da ore
        37 ad ore 36 settimanali con decorrenza 31 dicembre 1987. 
        2. La riduzione delle ore comporta la revisione dell'organizzazione del
        lavoro e delle piante organiche sulla base dei parametri stabiliti a
        livello nazionale e regionale. 
        3. L'orario di lavoro settimanale è articolato su sei o cinque
        giornate. 
        4. I procedimenti di rispetto dell'orario di lavoro, omogenei per tutti
        i dipendenti devono essere costituiti da mezzi obiettivi di controllo. 
        5. Nei casi in cui il dipendente debba prestare servizio in più sedi
        appartenenti allo stesso o ad altro ente, il tempo normale di
        percorrenza tra l'una e l'altra sede si computa nell'orario di servizio
        con le procedure assicurative previste dalla legge. 
        DECRETO [1/4] 
        Articolo 17 
        Lavoro straordinario. 
        1. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore
        ordinario di programmazione del lavoro. 
        2. Le prestazioni di lavoro straordinario hanno, pertanto, carattere
        eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e
        debbono essere preventivamente autorizzate. 
        3. Dette prestazioni non possono superare il limite massimo individuale
        di 80 ore annue. 
        4. Gli enti, per comprovate ed improcrastinabili esigenze di servizio,
        d'intesa con le organizzazioni sindacali, possono autorizzare
        prestazioni di lavoro straordinario per particolari e definite funzioni,
        posizioni di lavoro o settori di attività in deroga al limite di cui al
        precedente comma fino ad un massimo di 150 ore annue. 
        5. Il lavoro straordinario può, a richiesta del dipendente e
        compatibilmente con le esigenze di servizio essere compensato con riposi
        sostitutivi. 
        6. Non sono compresi nel tetto di cui al comma 3 le ore di straordinario
        prestate nei seguenti casi: richiamo in servizio per pronta
        disponibilità, comando per esigenze di servizio, partecipazione e
        riunioni di organi collegiali e commissioni di concorso. 
        7. La partecipazione a commissioni di concorso del servizio sanitario
        nazionale deve essere retribuita, se effettuata al di fuori del normale
        orario di lavoro, quale lavoro straordinario, con le modalità di cui al
        comma precedente, nella sola ipotesi in cui leggi regionali non
        prevedano specifici compensi. 
        8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura
        oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando
        la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente,
        dividendo per 175 i seguenti elementi retributivi: 
        stipendio tabellare base iniziale di livello in godimento; 
        indennità integrativa speciale (I.I.S.) in godimento nel mese di
        dicembre dell'anno precedente; 
        rateo di tredicesima mensilità delle due precedenti voci. 
        9. La maggiorazione di cui al comma 8 è pari al 15% per lavoro
        straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei
        giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno
        successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo. 
        10. Dal 31 dicembre 1987 il divisore 175 indicato nel sesto comma è
        ridotto a 156. 
        DECRETO [1/4] 
        Articolo 18 
        Servizio di pronta disponibilità. 
        1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla
        immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di
        raggiungere il presidio nel più breve tempo possibile dalla chiamata,
        secondo intese da definirsi in sede locale. 
        2. Il comitato di gestione della unità sanitaria locale è l'organo
        corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti sono tenuti a definire
        all'inizio di ogni anno, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie
        dell'accordo recepito dal presente decreto, un piano per affrontare le
        situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed ai
        profili professionali necessari per l'organizzazione dei servizi e dei
        presidi. 
        3. Sono tenuti al servizio di pronta disponibilità esclusivamente i
        dipendenti in servizio presso unità operative con attività continua e,
        solo sulla base del piano di cui al comma precedente il personale
        strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali (1). 
        4. Il servizio di pronta disponibilità è organizzato utilizzando di
        norma personale della stessa unità operativa. 
        5. Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno festivo
        spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario
        settimanale. 
        6. Il servizio di pronta disponibilità va di norma limitato ai periodi
        notturni e festivi, ha durata di 12 ore e dà diritto ad una indennità
        nella misura di L. 33.600 per ogni 12 ore. 
        7. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le
        giornate festive. 
        8. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata, la
        predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata
        stessa, maggiorata del 10%. 
        9. L'articolazione del turno di pronta disponibilità non può avere
        comunque durata inferiore alle quattro ore. 
        10. In caso di chiamata l'attività prestata viene computata come lavoro
        straordinario o compensata con recupero orario. 
        11. Di regola non potranno essere previste per ciascun dipendente più
        di 6 pronte disponibilità nel mese. 
        12. E' vietata la pronta disponibilità alle seguenti figure
        professionali, eccetto coloro che svolgono la loro attività nei
        comparti operatori e nelle strutture di emergenza: 
        a) tutte le figure del ruolo amministrativo; 
        b) tutte le figure professionali del ruolo professionale ad eccezione
        dell'ingegnere; 
        c) ruolo tecnico; 
        agente tecnico; 
        ausiliario socio-sanitario; 
        ausiliario socio-sanitario specializzato; 
        assistente sociale; 
        analista centro elaborazione dati, statistici, sociologi; 
        d) ruolo sanitario: 
        capo sala; 
        terapista della riabilitazione; 
        psicologi. 
        13. Alle seguenti figure professionali è consentita la pronta
        disponibilità per eccezionali esigenze da funzionalità della
        struttura: 
        farmacisti; 
        operatori tecnici; 
        operatori tecnici coordinatori; 
        infermieri generici; 
        dirigenti di servizi infermieristici. 
        14. Alle altre figure professionali è consentita la pronta
        disponibilità in relazione alle esigenze ordinarie di servizio ed alla
        connessa organizzazione del lavoro. 
        15. Dal 31 dicembre 1987, in relazione a quanto sopra, i turni di pronta
        disponibilità debbono diminuire complessivamente del 15% in ragione
        d'anno rispetto a quelli effettuati nell'anno 1986. 
        16. Gli aumenti rispetto alle precedenti misure decorrono dalla data di
        entrata in vigore del presente decreto. 
        (1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 29 ottobre 1987, n. 253] 
        DECRETO [1/4] 
        Capo II 
        Articolo 19 
        Mobilità. 
        1. La mobilità del personale, quale fattore indispensabile
        dell'organizzazione del lavoro e presupposto della funzionalità di
        gestione dei servizi, favorisce l'esplicazione della professionalità
        nell'ambito delle diverse strutture, concorrendo alla formazione
        permanente e polivalente degli operatori. 
        2. Vengono, pertanto, individuate, ai sensi dell'art. 3, primo comma,
        punto 9), della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93,
        e dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio
        1986, n. 13, le seguenti forme di mobilità: 
        a) la mobilità nell'ambito dell'ente; 
        b) la mobilità tra enti della stessa regione; 
        c) la mobilità tra enti di regioni diverse; 
        d) la mobilità tra enti di diverso comparto. 
        3. La mobilità del personale è disposta esclusivamente nell'ambito
        delle funzioni proprie della posizione funzionale, profilo professionale
        e, ove previsto della disciplina di appartenenza dell'interessato. 
        DECRETO [1/4] 
        Articolo 20 
        Mobilità nell'ambito dell'ente. 
        1. L'istituto della mobilità, all'interno dell'ente, concerne
        l'utilizzazione sia temporanea che definitiva del personale in presidio
        o servizio ubicato in località diversa da quella della sede di
        assegnazione. 
        2. Rientra nel potere organizzatorio dell'ente e non è, pertanto,
        soggetta alle procedure di cui alle successive lettere A) e B)
        l'utilizzazione del personale nell'ambito di presidi, servizi, uffici
        ecc., situati a non oltre 10 km dalla località sede di assegnazione. 
        3. La mobilità interna si distingue in mobilità di urgenza e ordinaria
        e viene attuata secondo le procedure di cui alle successive lettere A) e
        B). 
        A) Mobilità d'urgenza; 
        1) nei casi in cui, nell'ambito dell'ente sia necessario soddisfare le
        esigenze funzionali dei servizi, a seguito di eventi contingenti e non
        prevedibili, l'utilizzazione provvisoria dei dipendenti in servizio,
        presidio e ufficio diverso da quello di assegnazione è effettuata
        limitatamente al perdurare delle situazioni predette; 
        2) tale utilizzazione è disposta, con atto motivato, dall'ufficio di
        direzione della unità sanitaria locale o dall'organo corrispondente
        secondo i rispettivi ordinamenti, e non può superare il limite massimo
        di un mese nell'anno solare; 
        3) la mobilità di urgenza presuppone l'utilizzo di tutto il personale
        di uguale ruolo, posizione funzionale, profilo professionale e
        disciplina ove prevista, ferma restando la necessità di assicurare, in
        via prioritaria, la funzionalità dell'unità operativa di provenienza; 
        4) al personale interessato spetta l'indennità di missione prevista
        dalla normativa vigente, se e in quanto dovuta. 
        B) Mobilità ordinaria nell'ambito dell'ente: 
        1) gli enti, prima di procedere alla copertura dei posti vacanti secondo
        le vigenti disposizioni, a domanda degli interessati, possono disporre
        misure di mobilità ordinaria interna e nel rispetto dei seguenti
        criteri: 
        adeguata e tempestiva informazione sulla disponibilità dei posti da
        ricoprire mediante mobilità del personale; 
        compilazione di graduatorie per le richieste di trasferimento sulla base
        dei titoli posseduti, dell'anzianità di servizio, della situazione
        familiare e della residenza anagrafica; 
        2) le graduatorie sono formate da apposite commissioni paritetiche
        nominate dal comitato di gestione della unità sanitaria locale, o
        dall'organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, previa
        intesa a livello regionale o locale con le organizzazioni sindacali
        firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto; 
        3) i titoli posseduti sono valutati in conformità dei criteri stabiliti
        per i rispettivi concorsi di assunzione; 
        4) la determinazione dei punteggi per la formazione delle graduatorie va
        effettuata tenendo presente che si possono attribuire: 
        per l'anzianità di servizio massimo punti 15; 
        per la situazione personale e familiare, anche in relazione a
        documentate situazioni di particolare rilevanza sociale, massimo punti
        15; 
        per la residenza anagrafica massimo punti 15; 
        per i titoli posseduti massimo punti 15; 
        per un totale complessivo di massimo 60 punti. 
        4. Gli enti, per motivare esigenze di servizio, possono disporre misure
        di mobilità interna del personale, d'ufficio, sulla base di criteri da
        definirsi negli accordi decentrati a livello locale. 
        5. Nei confronti del personale laureato appartenente alle posizioni
        funzionali apicali la mobilità ordinaria può essere effettuata
        esclusivamente a domanda degli interessati. 
        6. La mobilità di cui al comma precedente, ferma restando la necessità
        di una adeguata e tempestiva informazione sulla disponibilità dei posti
        vacanti delle predette posizioni funzionali apicali, si attua, in caso
        di pluralità di domande, mediante la formazione di graduatorie
        compilate a cura dell'ufficio di direzione della unità sanitaria
        locale, o di organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, in
        base ai criteri di cui al punto 4) della lettera B) del presente
        articolo. 
        7. I provvedimenti di mobilità ordinaria interna, a domanda o
        d'ufficio, sono disposti dal comitato di gestione della unità sanitaria
        locale od organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti. 
        DECRETO [1/4] 
        Articolo 21 
        Mobilità tra enti in ambito regionale. 
        1. La mobilità del personale tra enti in ambito regionale comprende le
        seguenti fattispecie: 
        1) mobilità tra unità sanitarie locali a domanda o a seguito di
        soppressione del posto; 
        2) mobilità tra enti del comparto. 
        I) Trasferimento ad altra unità sanitaria locale: 
        A) A domanda: 
        la mobilità del personale a domanda tra unità sanitarie locali della
        stessa regione è disposta per la copertura dei posti vacanti nelle
        unità sanitarie locali, individuati in sede regionale, su indicazione
        delle unità sanitarie locali medesime. Alla data di scadenza della
        disciplina transitoria di cui all'art. 10 della legge 20 maggio 1985, n.
        207, la mobilità citata avviene sulla base dei seguenti criteri: 
        pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione dei posti vacanti
        nella unità sanitaria locale, da coprirsi mediante trasferimento, con
        l'indicazione delle procedure da seguire per la presentazione delle
        relative domande; 
        provvedimento di nulla osta al trasferimento da parte del comitato di
        gestione della unità sanitaria locale di appartenenza del dipendente; 
        l'accoglimento del trasferimento è disposto dal comitato di gestione
        della unità sanitaria locale di destinazione, sentito l'ufficio di
        direzione; 
        in caso di pluralità di domande, il trasferimento è disposto dalla
        unità sanitaria locale di destinazione: 
        nei confronti del personale laureato appartenente alle posizioni
        funzionali apicali e sub apicali, secondo apposita graduatoria formata
        dall'ufficio di direzione sulla base dei titoli posseduti dai candidati,
        da valutarsi in conformità dei criteri previsti dal decreto
        ministeriale 30 gennaio 1982, e successive modificazioni, tenendo conto,
        per quanto attiene al punteggio relativo al curriculum, di documentate,
        situazioni familiari (ricongiunzione al nucleo familiare, numero dei
        familiari, distanza tra le sedi) e sociali; 
        nei confronti del restante personale, secondo l'anzianità di servizio
        di ruolo nella posizione funzionale di appartenenza, da valutarsi in
        conformità dei criteri previsti dal decreto ministeriale 30 gennaio
        1982, e successive modificazioni, maggiorata fino ad un massimo di 10
        punti, per documentate situazioni familiari (ricongiunzione al nucleo
        familiare, numero dei familiari, distanza tra le sedi ecc.) e sociali: 
        il provvedimento di trasferimento deve essere notificato alla regione
        per le conseguenti variazioni nei ruoli nominativi regionali. 
        B) Assegnazione di personale a seguito di soppressione del posto: 
        in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 29 del decreto del
        Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, il dipendente ha
        diritto, in caso di soppressione del posto -- conseguente a vincoli
        legislativi ed indirizzi programmatici di piano in materia di
        organizzazione dei servizi delle unità sanitarie locali -- al
        conferimento di altro posto, di corrispondente profilo, posizione
        funzionale e disciplina ove prevista, vacante presso l'unità sanitaria
        locale di appartenenza; 
        l'unità sanitaria locale di appartenenza provvede alla nuova
        assegnazione con priorità sulla mobilità ordinaria interna di cui
        all'art. 20 e di quella disciplinata sub A) del presente articolo; 
        qualora il dipendente non trovi idonea collocazione nella
        unitàsanitaria locale di appartenenza, la regione provvederà
        all'individuazione del posto vacante di altra unità sanitaria locale; 
        non potranno essere considerati disponibili a tal fine posti per i quali
        siano in atto procedure concorsuali con le prove di esame già iniziate.
        Qualora per i posti individuati siano, invece, in corso i processi di
        mobilità di cui alla precedente lettera A), il dipendente il cui posto
        è stato soppresso, sarà ammesso a concorrere al trasferimento con gli
        altri candidati; 
        in assenza di posti di corrispondente profilo e posizione funzionale
        nell'ambito della regione ovvero di mancata assegnazione ai sensi dei
        commi precedenti, il dipendente rimane in soprannumero nella unità
        sanitaria locale di appartenenza fino al verificarsi della vacanza; 
        all'assegnazione ad altra unità sanitaria locale della stessa regione
        provvede la giunta regionale; 
        al personale assegnato con le procedure di cui alla lettera B) del
        presente articolo competono oltre i benefici previsti in materia per gli
        impiegati civili dello Stato anche una indennità di incentivazione alla
        mobilità pari a due mensilità dello stipendio in godimento alla data
        di assegnazione. 
        II) Mobilità tra enti del comparto: 
        E' consentito il trasferimento di personale tra tutti gli enti
        destinatari del presente decreto, a domanda motivata e documentata del
        dipendente interessato, previa intesa tra gli enti stessi e
        contrattazione con le organizzazioni sindacali dell'accordo recepito dal
        presente decreto, a condizione dell'esistenza nell'ente di destinazione
        di posto vacante di corrispondente qualifica e livello professionale. 
        Qualora il trasferimento ad uno degli enti del comparto riguardi il
        personale delle unità sanitarie locali, è, altresì, necessario il
        nulla osta della regione interessata. 
        DECRETO [1/4] 
        Articolo 22 
        Mobilità tra enti in ambito interregionale. 
        1. La mobilità tra enti in ambito interregionale comprende le seguenti
        fattispecie: 
        1) mobilità tra unità sanitarie locali; 
        2) mobilità tra enti del comparto. 
        I) Mobilità tra unità sanitarie locali: 
        La mobilità tra unità sanitarie locali di diversa regione, che avviene
        esclusivamente a domanda del dipendente interessato, alla data di
        scadenza della disciplina transitoria di cui all'art. 10 della legge 20
        maggio 1985, n. 207, è così disciplinata: 
        1) qualora, esperiti in via prioritaria i trasferimenti e i comandi in
        ambito regionale, risultino ancora vacanti dei posti, le regioni
        individuano e rendono noti tramite pubblicazione nella Gazzena Ufficiale
        della Repubblica e nel Bollettino ufficiale delle regioni i posti
        disponibili e le rispettive sedi per i trasferimenti interregionali,
        fissando il termine entro cui gli interessati debbono presentare
        domanda. Detta domanda dovrà essere inviata anche alla unità sanitaria
        locale e alla regione di appartenenza; 
        2) la unità sanitaria locale e la regione di appartenenza devono
        esprimere il nulla osta al trasferimento. Analogamente deve procedere la
        unità sanitaria locale di destinazione. 
        Sulla accoglibilità della domanda, corredata dei nulla osta di cui al
        punto 2) provvede la regione in cui è richiesta l'assegnazione. 
        In caso di più domande, il trasferimento è disposto dalla regione di
        cui al comma precedente, a favore: 
        di coloro che risultino in possesso dei maggiori titoli da valutarsi in
        conformità dei criteri stabiliti per i rispettivi concorsi di
        assunzione, per quanto attiene al personale appartenente ai profili
        professionali per i quali è richiesto il diploma di laurea; 
        di coloro che siano in possesso di maggiore anzianità effettiva di
        servizio nella posizione funzionale di appartenenza per il restante
        personale. Nel caso di pari anzianità vengono valutati, nell'ordine: la
        ricongiunzione al nucleo familiare, il numero dei familiari che
        compongono il nucleo stesso; la maggiore distanza tra la sede di
        appartenenza e quella per la quale si chiede il trasferimento e
        l'anzianità complessiva di servizio. 
        Per coloro che risultino utilmente collocati nella graduatoria, la
        regione di destinazione richiede a quella di provenienza l'adozione del
        provvedimento di trasferimento e la conseguente cancellazione dei ruoli
        di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20
        dicembre 1979, n. 761, disponendo contestualmente a sua volta
        l'iscrizione nei propri ruoli e l'assegnazione degli interessati alle
        unità sanitarie locali presso cui sono disponibili i posti. 
        II) Mobilità tra enti del comparto: 
        E' consentito il trasferimento di personale tra tutti gli enti
        destinatari del presente decreto, a domanda motivata e documentata del
        dipendente interessato, previa intesa tra gli enti stessi e
        contrattazione con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo
        recepito dal presente decreto, a condizione dell'esistenza nell'ente di
        destinazione di posto vacante di corrispondente qualifica e livello
        professionale. 
        Qualora il trasferimento ad uno degli enti del comparto riguardi il
        personale delle unità sanitarie locali è, altresì, necessario il
        nulla osta della regione interessata. 
        DECRETO [1/4] 
        Articolo 23 
        Mobilità intercompartimentale. 
        1. Ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10
        febbraio 1986, n. 13, oltre alla mobilità di cui ai precedenti
        articoli, è consentito il trasferimento di personale tra gli enti
        destinatari del presente decreto e gli enti del comparto enti locali, a
        domanda motivata e documentata del dipendente interessato, previa intesa
        tra gli enti e contrattazione con le organizzazioni sindacali,
        firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, a condizione
        dell'esistenza di posto vacante di corrispondente qualifica e profilo
        professionale sia in possesso dei requisiti per accedere al posto
        oggetto del trasferimento. 
        2. Per comprovate esigenze di servizio, la mobilità può essere attuata
        anche attraverso l'istituto del comando da e verso gli enti del comparto
        sanità e quelli del comparto enti locali, con le stesse modalità di
        cui al comma 1. 
        3. L'onere è a carico dell'ente presso il quale l'impiegato opera
        funzionalmente. 
        4. In tali casi il comando, fatti salvi quelli previsti da norme o
        regolamenti degli enti stessi, non può avere durata superiore ai 12
        mesi, eventualmente rinnovabili. 
        5. Il personale trasferito a seguito di processi di mobilità è esente
        dall'obbligo del periodo di prova, purchè superata presso l'ente di
        provenienza. 
        DECRETO [1/4] 
        Articolo 24 
        Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica. 
        1. Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via
        permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, secondo la
        procedura di cui all'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica
        20 dicembre 1979, n. 761, l'ente non potrà procedere alla dispensa dal
        servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile
        tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari
        settori, per recuperarlo al servizio attivo in mansioni equivalenti a
        quelle proprie della posizione funzionale e profilo professionale di
        appartenenza e, ove prevista, della disciplina o, a domanda, in
        posizione funzionale inferiore, anche di diverso profilo professionale. 
        2. Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente seguirà la
        dinamica retributiva della nuova posizione funzionale senza alcun
        riassorbimento del trattamento già in godimento, fatto salvo quanto
        previsto dalle norme in vigore in materia di infermità per causa di
        servizio. 
        3. A tali fini il dipendente può essere applicato alle nuove funzioni
        anche in soprannumero riassorbibile, con contestuale congelamento del
        posto lasciato disponibile fino al riassorbimento del posto
        soprannumerario. 
        4. La procedura di cui al comma 1 può essere attivata dall'ente anche
        nei confronti del dipendente riconosciuto temporaneamente inidoneo allo
        svolgimento delle proprie attribuzioni. 
        5. In tal caso l'utilizzazione del dipendente dovrà essere disposta
        esclusivamente per lo svolgimento di funzioni equivalenti a quelle della
        posizione funzionale e profilo professionale di appartenenza e, ove
        previsto, della disciplina, per il periodo giudicato necessario
        dall'organo competente a norma dell'art. 56 del decreto del Presidente
        della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, al recupero della piena
        efficienza fisica. 
        6. Il posto del dipendente temporaneamente inidoneo non può essere
        considerato disponibile ai fini dell'art. 9 legge 20 maggio 1985, n.
        207. 
        DECRETO [1/4] 
        Titolo quarto 
        DOVERI - RESPONSABILITA' - DIRITTI 
        Capo I 
        Articolo 25 
        Diritto allo studio. 
        1. Il limite massimo di tempo per diritto allo studio è di 150 ore
        annue individuali. 
        2. Tali ore, fermo restando il limite individuale di cui sopra, sono
        utilizzate annualmente in ragione del 3% del personale in servizio e,
        comunque di almeno una unità, per la frequenza necessaria al
        conseguimento di titoli di studio o di abilitazione in corsi
        universitari, in scuole statali o istituti legalmente riconosciuti,
        secondo le modalità di utilizzazione che saranno disciplinate in sede
        di prossimo accordo intercompartimentale. 
        3. Sino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina
        intercompartimentale per il personale delle unità sanitarie locali si
        applica la normativa dell'accordo di lavoro del personale ospedaliero
        del 17 febbraio 1979 - richiamata dal punto 5.8 dell'ANUL del 24 giugno
        1980 - così come modificata dal secondo comma del presente articolo,
        ferma restando per gli altri enti destinatari del presente decreto, la
        normativa vigente in materia presso gli stessi. 
        DECRETO [1/4] 
        Articolo 26 
        Aggiornamento professionale e partecipazione alla didattica e ricerca
        finalizzata. 
        1. L'aggiornamento professionale è obbligatorio e facoltativo e
        riguarda tutto il personale di ruolo degli enti individuati dall'art. 1. 
        2. Il relativo finanziamento è previsto nel Fondo sanitario nazionale
        con una apposita voce a destinazione vincolata. 
        3. L'aggiornamento obbligatorio è svolto in orario di lavoro e
        comprende: 
        a) la partecipazione obbligatoria a corsi di aggiornamento organizzati
        dal Servizio sanitario nazionale; 
        b) la frequenza obbligatoria a congressi, convegni, seminari e altre
        manifestazioni consimili, da chiunque organizzati, compresi nei
        programmi regionali; 
        c) l'uso di testi, riviste tecniche ed altro materiale bibliografico
        messo a disposizione dal Servizio sanitario nazionale; 
        d) l'uso di tecnologie audiovisive ed informatiche; 
        e) la ricerca finalizzata del personale in base a programmi definiti in
        sede di contrattazione decentrata. 
        4. I programmi regionali e di singolo ente che dovranno prevedere fondi
        destinati alle attività di cui al comma 3, e gli indici di
        utilizzazione adeguati ai profili professionali, sono determinati con da
        partecipazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo
        recepito dal presente decreto. 
        5. A tali fini, presso ogni regione e singolo ente, verrà istituita
        apposita commissione paritetica composta da membri nominati dal comitato
        di gestione, od organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti,
        e da membri designati dalle organizzazioni sindacali firmatarie
        dell'accordo recepito nel presente decreto. 
        6. Nei programmi stessi va dato adeguato risalto alla formazione o
        all'aggiornamento professionale nelle discipline che riguardano
        l'organizzazione del lavoro, le tecniche di programmazione e l'economia
        del personale nelle linee di indirizzo del piano sanitario nazionale e
        della programmazione regionale e locale dei servizi. 
        7. L'aggiornamento facoltativo comprende documentate iniziative,
        selezionate dal personale interessato, anche in ambito extra regionale
        ed effettuate al di fuori dell'orario di servizio. In concorso del
        Servizio sanitario nazionale è in tal caso strettamente subordinato
        all'effettiva connessione delle iniziative da cui sopra con l'attività
        di servizio e non può mai assumere la forma di indennità o di assegno
        di studio. 
        8. Nell'aggiornamento tecnico-scientifico facoltativo rientra l'istituto
        del comando finalizzato di cui l'art. 45 del decreto del Presidente
        della Repubblica n. 761/1979. 
        9. Sulle domande complessive di aggiornamento facoltativo decide un
        comitato tecnico scientifico composto da membri designati dagli enti,
        scelti fra il personale dipendente, e da membri designati dalle
        organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente
        decreto. 
        10. Il comitato di gestione o l'organo corrispondente secondo i
        rispettivi ordinamenti, di norma approva le decisioni del comitato
        tecnico-scientifico ed, in caso contrario, è tenuto a fornire una
        opportuna motivazione. 
        11. La partecipazione all'attività didattica del personale si realizza
        nelle seguenti aree di applicazione: 
        a) corsi di specializzazione, corsi pre-laurea e scuole a fini speciali,
        secondo la disciplina prevista dalle convenzioni con l'università, ai
        sensi dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; 
        b) aggiornamento professionale obbligatorio del personale, organizzato
        dal Servizio sanitario nazionale; 
        c) formazione di base e riqualificazione del personale. 
        12. Le attività sub b) e c) sono riservate in linea di principio al
        personale del Servizio sanitario nazionale, con l'eventuale integrazione
        di docenti esterni. 
        13. Nella selezione del personale da ammettere alla didattica, deve
        essere privilegiata la competenza specifica. 
        14. All'avviso per la selezione del personale di cui sopra deve essere
        data la più ampia pubblicità. 
        15. L'attività didattica, se svolta fuori orario di servizio, è
        remunerata in via forfettaria con un compenso orario di L. 30.000 lorde,
        comprensivo dell'impegno per la preparazione delle lezioni e della
        correzione degli elaborati. Se l'attività in questione è svolta
        durante le ore di servizio, il compenso di cui sopra spetta nella misura
        del 50% per l'impegno nella preparazione delle lezioni e correzione
        degli elaborati in quanto effettuato fuori dell'orario di servizio. 
        DECRETO [1/4] 
        Capo II 
        Articolo 27 
        Prestazioni di consulenza. 
        1. L'attività di consulenza è consentita al personale esclusivamente
        per lo svolgimento di compiti inerenti i fini istituzionali dell'ente ed
        in relazione al profilo professionale e ruolo di appartenenza ed, ove
        prevista, della disciplina, nei seguenti casi: 
        A) In altri servizi dell'ente di appartenenza: 
        le attività di consulenza nell'ente di appartenenza costituiscono, per
        il personale interessato, compito di istituto da prestarsi quindi
        nell'ambito del normale orario di servizio. Al personale stesso
        competono, se ed in quanto dovuti, a norma del vigente contesto
        normativo, l'indennità di missione e il compenso per lavoro
        straordinario; 
        il personale interessato, nell'ambito dei limiti e modalità del
        presente decreto, può essere ammesso, presso le strutture in cui presta
        attività di consulenza, alla partecipazione degli istituti della
        incentivazione della produttività. 
        B) In servizio di altro ente del comparto: 
        l'attività di consulenza prestata in strutture e servizi di altro ente
        del comparto è consentita in un quadro normativo, definito con apposita
        convenzione fra gli enti interessati, che disciplini: 
        i limiti di orario dell'impegno, comprensivo anche dei tempi di
        raggiungimento delle sedi di servizio compatibili con l'articolazione
        dell'orario di servizio; 
        le modalità di compenso, ove l'attività di consulenza abbia luogo
        fuori dal debito orario di lavoro; 
        i limiti orari minimali e massimali per l'attività di consulenza,
        nonchè gli importi dei relativi compensi definiti a livello regionale,
        sentite le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel
        presente decreto, rappresentative delle categorie interessate; 
        il compenso deve affluire all'amministrazione di appartenenza, che
        provvede ad attribuire il 95% al dipendente avente diritto quale
        prestatore della consulenza. 
        C) Consulenza a istituzioni pubbliche non sanitarie e a privati: 
        l'attività di consulenza prestata a favore di istituzioni pubbliche non
        sanitarie o di privati è consentita al personale interessato, per
        limitati periodi di tempo, quando non sia in contrasto con le finalità
        ed i compiti del Servizio sanitario nazionale, in un quadro normativo
        definito con apposita convenzione tra dette istituzioni o privati e
        l'ente da cui dipende il personale, che disciplini: 
        }la durata della convenzione;R5}i limiti di orario dell'impegno
        compatibili con l'articolazione dell'orario di servizio; 
        l'entità del compenso e le modalità di corresponsione dello stesso al
        personale, ove l'attività sia svolta fuori del debito orario di lavoro; 
        motivazioni e fini della consulenza onde consentire valutazioni di
        merito sulla natura della stessa e la sua compatibilità con i compiti
        del Servizio sanitario nazionale e con le norme che disciplinano lo
        stato giuridico del personale dipendente; 
        il relativo compenso dovrà comunque affluire all'amministrazione di
        appartenenza, che provvede ad attribuirne il 95% al dipendente avente
        diritto entro 15 giorni dall'introito; 
        le prestazioni oggetto della convenzione non possono comunque
        configurare un rapporto di lavoro subordinato. 
        DECRETO [1/4] 
        Capo III 
        Articolo 28 
        Documentazione dello stato di infermità. 
        1. Il dipendente che per malattia non sia in condizione di prestare
        servizio deve darne tempestiva comunicazione anche telefonica nella
        stessa giornata alla propria amministrazione e trasmettere il
        certificato medico entro il terzo giorno di assenza. 
        DECRETO [1/4] 
        Articolo 29 
        Visite mediche di controllo. 
        1. Le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per
        malattia del personale sono espletate dalle unità sanitarie locali alle
        quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento. Al fine di
        garantire la riservatezza della diagnosi, la certificazione sarà
        portata a conoscenza dell'amministrazione di appartenenza nella parte in
        cui è contenuta la sola prognosi. 
        DECRETO [1/4] 
        Articolo 30 
        Tutela della salute ed igiene negli ambienti di lavoro. 
        1. La tutela della salute degli operatori sanitari esposti a particolari
        e diversificati rischi inerenti le specifiche attività lavorative,
        impone una rigorosa osservanza di interventi preventivi a tutela della
        salute degli operatori stessi. 
        2. Le amministrazioni devono pertanto provvedere, oltre all'applicazione
        di tutte le leggi vigenti in materia, a rimuovere le cause di malattia e
        a promuovere la ricerca e l'attuazione di tutte le misure idonee alla
        tutela della salute e all'integrità fisica e psichica dei lavoratori
        dipendenti con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che
        possano rappresentare rischi per la salute riproduttiva. 
        3. Le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal
        presente decreto hanno potere di contrattazione sui problemi degli
        ambienti di lavoro, sulle condizioni psicofisiche dell'operatore
        sanitario e di controllare l'applicazione di ogni norma utile in tal
        senso. 
        4. A tal fine gli organi di amministrazione e le organizzazioni
        sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto,
        individuano aree omogenee sulla base del rischio e istituiscono il
        registro dei dati biostatistici, affidandone la rilevazione e la
        registrazione alla direzione sanitaria, in funzione di medicina
        preventiva dei lavoratori ospedalieri e tecnologica dei servizi sanitari
        o al Servizio di igiene e prevenzione; detta attività verrà svolta in
        stretto collegamento con i servizi di medicina preventiva e del lavoro
        delle pubbliche amministrazioni e delle unità sanitaria locale. 
        5. Per ogni dipendente viene istituito il libretto sanitario e di
        rischio individuale, la cui formulazione verrà definita d'intesa con le
        organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente
        decreto nel quadro della normativa vigente. Le spese derivanti sono a
        carico del Fondo sanitario. 
        6. Per gli operatori esposti all'azione dei gas anestetici, nel
        richiamarsi per analogia al decreto del Presidente della Repubblica 19
        marzo 1956, n. 303, gli enti debbono provvedere alla istallazione ed
        attivazione di opportuni impianti di decontaminazione delle camere
        operatorie nonchè alla esecuzione di visite e controlli trimestrali,
        alla adeguata protezione delle lavoratrici gestanti e degli
        epato-pazienti. 
        7. Analoghi controlli dovranno essere disposti nei confronti dei
        dipendenti addetti all'uso continuato di video terminali, secondo le
        disposizioni della normativa della Comunità economica europea. 
        8. Per la realizzazione degli obiettivi di cui ai commi precedenti, a
        livello di contrattazione decentrata, dovranno essere previste modalità
        per la elaborazione delle mappe di rischio sulle quali attuare la
        priorità degli interventi. 
        DECRETO [1/4] 
        Articolo 31 
        Permessi, ritardi e recuperi. 
        1. Al dipendente possono essere concessi, per particolari esigenze
        personali ed a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla
        metà dell'orario giornaliero. Eventuali impreviste protrazioni della
        durata del permesso concesso vanno calcolate nel monte ore complessivo. 
        2. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel
        corso dell'anno. Entro il mese successivo a quello della fruizione del
        permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in
        una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. 
        3. Nei casi in cui, per eccezionali motivi, non sia stato possibile
        effettuare i recuperi, l'amministrazione provvede a trattenere una somma
        pari alla retribuzione spettante al dipendente per il numero di ore non
        recuperate. 
        4. Lo stesso criterio dovrà essere applicato per i ritardi sull'orario
        di inizio del servizio. Le ore recuperate a tale titolo non possono
        comportare decurtazioni della retribuzione base. Le ore recuperate in
        dipendenza del regime di orario flessibile e dei permessi non possono
        comportare decurtazioni della retribuzione dovuta a qualunque titolo. 
        5. Le ipotesi di recupero devono essere programmate in maniera da essere
        perfettamente individuabili rispetto ad altri tipi di ritorni per
        completamento di servizio ovvero per turni. 
        DECRETO [1/4] 
        Capo IV 
        Articolo 32 
        Indumenti di lavoro. 
        1. Al personale cui durante il servizio è fatto obbligo di indossare
        una divisa o indumenti di lavoro e calzature appropriate, in relazione
        al tipo delle prestazioni, verranno forniti gli indumenti stessi
        esclusivamente a cura e spese dell'amministrazione. 
        2. Ai dipendenti addetti a particolari servizi debbono, inoltre, essere
        forniti tutti gli indumenti protettivi contro eventuali rischi o
        infezioni, tenendo conto delle disposizioni di legge in materia
        antinfortunistica, di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
        DECRETO [1/4] 
        Articolo 33 
        Mensa. 
        1. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti nei giorni di effettiva
        presenza di lavoro, in relazione alla particolare articolazione
        dell'orario. 
        2. Gli enti provvederanno, ove possibile, ad istituire il servizio di
        mensa o, in mancanza, a garantire l'esercizio del diritto con modalità
        sostitutive. 
        3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro e non è
        comunque monetizzabile. 
        4. Il dipendente è tenuto a corrispondere il costo del pasto, fissato
        nella misura di L. 1500 per la durata del presente decreto. 
        5. Il tempo impiegato per il consumo del pasto deve essere rilevato con
        i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a
        30 minuti. 
        DECRETO [1/4] 
        Articolo 34 
        Attività sociali, culturali, ricreative. 
        1. Le attività culturali, ricreative ed assistenziali, promosse nelle
        unità sanitarie locali, sono gestite da organismi legalmente
        costituiti, formati dai rappresentanti dei dipendenti, in aderenza
        all'art. 11 dello statuto dei lavoratori. 
        2. La verifica contabile dell'utilizzo dei contributi erogati dai
        suddetti organismi deve avvenire attraverso rendicontazione, da parte
        dell'ente, da trasmettere all'esame del collegio dei revisori
        dell'unità sanitaria locale o ad organismo corrispondente secondo i
        rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 22 dicembre
        1984, n. 887. 
        3. Per l'attuazione della suddetta attività, ogni anno le
        amministrazioni, d'intesa con le organizzazioni sindacali, iscriveranno
        a bilancio uno stanziamento da determinarsi in sede regionale in misura
        comunque non superiore a L. 5.000 per dipendente, fatte salve le
        situazioni esistenti di miglior favore. 
        DECRETO [1/4] 
        Articolo 35 
        (Il presente articolo non è stato ammesso al "visto" della
        Corte dei conti). 
        DECRETO [1/4] 
        Capo V 
        Articolo 36 
        Diritti sindacali. 
        1. In attesa della definizione intercompartimentale della disciplina
        unitaria delle relazioni sindacali secondo quanto disposto nell'art. 1,
        comma 4, dell'accordo intercompartimentale recepito con decreto del
        Presidente della Repubblica 10 febbraio 1986, n. 13, restano congelate
        le aspettative sindacali nonchè i permessi concessi e disciplinati
        dalle disposizioni di cui all'art. 51 del decreto del Presidente della
        Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, conferiti con provvedimenti divenuti
        esecutivi a norma della legislazione vigente. 
        2. I permessi sindacali continuano ad essere disciplinati dalle
        disposizioni di cui all'art. 51 del decreto del Presidente della
        Repubblica n. 130/1969 citato. 
        3. Per il personale dipendente dagli altri enti del comparto continua ad
        applicarsi la disciplina in atto presso gli enti stessi. 
        DECRETO [1/4] 
        Articolo 37 
        Assemblea del personale. 
        1. I dipendenti del Servizio sanitario nazionale hanno diritto di
        riunirsi in assemblea nei luoghi ove prestano la loro attività o in
        altra sede durante l'orario di lavoro nel limite massimo di 12 ore annue
        non trasferibili nè convertibili. 
        2. Per le ore di partecipazione alle assemblee di cui al comma 1, verrà
        corrisposta la normale retribuzione. 
        3. La convocazione, la sede e l'orario delle assemblee da parte delle
        rappresentanze sindacali sono comunicati all'amministrazione con
        preavviso scritto di almeno 24 ore. 
        4. La rilevazione dei partecipanti è effettuata a cura dei responsabili
        delle singole unità operative e comunicata al servizio del personale.
        Le eventuali eccedenze rispetto al limite di cui al primo comma seguono
        la disciplina dettata in materia di permessi e ritardi di cui all'art.
        31. 
        5. Le modalità necessarie per assicurare durante lo svolgimento delle
        assemblee il funzionamento dei servizi essenziali sono stabilite
        dall'amministrazione di intesa con le organizzazioni sindacali
        firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto. 
        DECRETO [1/4] 
        Articolo 38 
        Diritto (1) all'informazione. (1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 29
        ottobre 1987, n. 253] 
        1. L'informazione si attua, ai sensi dell'art. 18 del decreto del
        Presidente della Repubblica 10 febbraio 1986, n. 13, in modo costante e
        tempestiva con le organizzazioni sindacali a livello confederale e di
        categoria. 
        2. Gli enti destinatari del presente decreto garantiscono una costante e
        preventiva informazione sugli atti e sui provvedimenti che riguardano: 
        a) la programmazione. Viene riconosciuto alle organizzazioni sindacali
        firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto il diritto di
        informazione in fase di predisposizione degli atti che le parti
        pubbliche intendono assumere in ordine alla programmazione del settore
        sanitario per quanto riguarda la funzionalità dei servizi; 
        b) la contrattazione. Per un sempre più responsabile e qualificato
        ruolo di tutte le componenti contrattuali, le parti si impegnano alla
        più ampia diffusione di dati e di conoscenze che consentano l'utilizzo
        di strumenti corretti per la definizione e l'applicazione degli accordi
        di lavoro. 
        3. In una visione socio-sanitaria, le tre primarie sedi di acquisizione
        del diritto informativo e di intervento per il sindacato sono quella
        governativa, regionale e degli enti destinatari del presente decreto. 
        4. Nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali ed
        al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento
        e all'efficienza dei servizi, si garantisce alle organizzazioni
        sindacali la conoscenza degli ordini del giorno delle sedute degli
        organi degli enti di cui all'art. 1 nonchè una costante e tempestiva
        informazione degli atti e provvedimenti che riguardano il personale,
        l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, nonchè i
        programmi, i bilanci e gli investimenti. 
        5. Le organizzazioni sindacali di cui all'art. 14 della legge 29 marzo
        1983, n. 93, possono richiedere agli enti, che sono tenuti a
        comunicarli, i dati riguardanti la situazione del personale occupato e
        di quello occorrente in relazione ai programmi di efficienza ed
        efficacia e a fenomeni fisiologici di turn-over conseguente alla
        rilevazione dei carichi di lavoro. 
        6. Ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 10
        febbraio 1986, n. 13, in occasione di interventi di progettazione di
        nuovi sistemi informativi a base informatica, o di modifica dei sistemi
        preesistenti, le organizzazioni sindacali saranno informate sulle
        caratteristiche generali dei sistemi stessi, sì da essere poste in
        condizione di valutare con congruo anticipo quegli aspetti che possono
        determinare vincoli all'occupazione, alle funzioni ed ai ruoli
        dell'ente, all'ambiente ed alla qualità del lavoro, e di formulare
        osservazioni e proposte. 
        7. In armonia con quanto disposto dai commi primo e secondo dell'art. 24
        della legge 29 marzo 1983, n. 93, nei casi in cui il sistema installato
        consenta la possibile raccolta e l'utilizzo dei dati sulla quantità e
        qualità delle prestazioni lavorative dei singoli operatori, le
        amministrazioni garantiranno, sentite le organizzazioni sindacali, un
        adeguato sistema di tutela e di garanzia della riservatezza della sfera
        personale del lavoratore. 
        8. Al lavoratore viene comunque garantito il diritto di conoscere la
        qualità e l'uso dei propri dati personali raccolti e il diritto di
        integrazione e rettifica. 
        DECRETO [1/4] 
        Articolo 39 
        (Il presente articolo non è stato ammesso al "visto" della
        Corte dei conti). 
        DECRETO [1/4] 
        Articolo 40 
        Pari opportunità. 
        1. Nell'intento di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una
        reale parità tra uomini e donne all'interno del comparto saranno
        definiti con la contrattazione decentrata, interventi che si
        concretizzino in vere e proprie "azioni positive" a favore
        delle lavoratrici. 
        2. Pertanto, al fine di consentire una reale parità uomini-donne,
        verranno istituiti presso le regioni con la presenza delle
        organizzazioni sindacali appositi comitati per le pari opportunità, che
        propongano misure adatte a crearne le effettive condizioni e
        relazionino, almeno una volta all'anno, sulle condizioni oggettive in
        cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni,
        alla partecipazione ai corsi di aggiornamento, ai nuovi ingressi. 
        DECRETO [1/4] 
        Capo VI 
        Articolo 41 
        Patrocinio legale del dipendente per fatti connessi all'espletamento dei
        compiti di ufficio. 
        1. L'ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si
        verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile e
        penale nei confronti del dipendente per fatti e/o atti direttamente dei
        compiti d'ufficio assumerà a proprio carico, a condizione che non
        sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura
        del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il
        dipendente da un legale. 
        2. L'ente dovrà esigere dal dipendente, eventualmente condannato con
        sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli
        commessi per dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti per la sua
        difesa. 
        DECRETO [1/4] 
        Titolo quinto 
        TRATTAMENTO ECONOMICO 
        Capo I 
        Articolo 42 
        Aumenti. 
        1. Gli aumenti di stipendio per il personale non medico del ruolo
        sanitario, tecnico professionale e amministrativo sono i seguenti: 
        Dal 1° gennaio 1987 Dal 1° gennaio 1988 
        Dal 1° gennaio (Compreso quello (Compreso quello 
        Livello 1986 del 1986) del 1986-87) 
        1° 150.000 325.000 500.000 
        2° 285.000 617.000 950.000 
        3° 330.000 715.000 1.100.000 
        4° 345.000 747.500 1.150.000 
        5° 240.000 520.000 800.000 
        6° 450.000 975.000 1.500.000 
        7° 630.000 1.365.000 2.100.000 
        8° 810.000 1.755.000 2.700.000 
        9° 1.008.000 2.184.000 3.360.000 
        10° 810.000 1.755.000 2.700.000 
        11° 900.000 1.950.000 3.000.000 
        2. Per i dipendenti che per effetto del presente accordo sono inquadrati
        in livello superiore, l'aumento è determinato per la differenza fra il
        nuovo trattamento di livello e quello del livello di provenienza. 
        3. In ogni caso va garantita la differenza di livello tra il trattamento
        in godimento e quello attribuito con il presente decreto. 
        DECRETO [1/4] 
        Articolo 43 
        Nuovi stipendi. 
        1. In conseguenza degli aumenti di cui all'art. 42, a decorrere dal 10
        gennaio 1988, i valori di cui all'art. 37 del decreto del Presidente
        della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, sono così modificati: 
        Livello 1° Personale addetto alle pulizie.............. L. 3.800.000 
        Livello 2° Commessi, agenti tecnici, ausiliari 
        socio-sanitari............................ >> 4.550.000 
        Livello 3° Ausiliari socio sanitari specializzati...... >>
        4.900.000 
        Livello 4° Operatori professionali seconda categoria, 
        operatori tecnici, coadiutori 
        amministrativi............................ >> 5.550.000 
        Livello 5° Operatori tecnici coordinatori.............. >>
        6.300.000 
        Livello 6° Operatori professionali prima categoria 
        collaboratori, assistenti tecnici, 
        assistenti sociali (1) collaboratori, 
        assistenti amministrativi, educatori 
        professionali............................. >> 7.200.000 
        Livello 7° Operatori professionali prima categoria 
        coordinatori, assistenti sociali coordina- 
        tori, collaboratori amministrativi, 
        assistenti religiosi...................... >> 8.500.000 
        Livello 8° Operatori professionali dirigenti collabora- 
        tori amministrativi coordinatori.......... >> 10.400.000 
        Livello 9° Farmacista, biologo, chimico, fisico, 
        psicologo, analista, statistici, sociologo 
        collaboratori; procuratore legale, architetto, 
        geologo, ingegnere; vice direttore 
        amministrativo............................ L. 12.000.000 
        Livello 10° Farmacista, biologo, chimico, fisico, 
        psicologo, analista, statistico, sociologo 
        coadiutori; avvocato, direttore 
        amministrativo .......................... >> 13.900.000 
        Livello 11° Farmacista, biologo, chimico, fisico, 
        psicologo, analista, statistico, sociologo 
        dirigenti; avvocato, ingegnere, architetto, 
        geologo coordinatori; direttore amministra- 
        tivo capo servizio....................... >> 17.000.000 
        (1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 29 ottobre 1987, n. 253] 
        DECRETO [1/4] 
        Articolo 44 
        (Il presente articolo non è stato ammesso al "visto" della
        Corte dei conti). 
        DECRETO [1/4] 
        Articolo 45 
        Retribuzione individuale di anzianità. 
        1. Il valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con
        l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatto
        maturati 31 dicembre 1986, costituisce la retribuzione individuale di
        anzianità. 
        2. Tale ultima valutazione si effettua con riferimento al trattamento
        stipendiale, di cui agli articoli 37 e 46 del decreto del Presidente
        della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, per quanto concerne i ratei
        relativi all'indennità per strutture specialistiche da attribuire ai
        biologi, chimici e fisici ed ai valori percentuali delle classi e scatti
        previsti dall'art. 38 del medesimo decreto del Presidente della
        Repubblica. 
        (I commi 3, 4 e 5 non sono stati ammessi al "visto" della
        Corte dei conti). 
        6. Le classi o scatti maturati nel 1987 ed eventualmente corrisposti
        prima della entrata in vigore del presente decreto costituiscono
        retribuzione di anzianità per la parte del biennio fino al 31 dicembre
        1986. La restante parte viene posta in detrazione degli aumenti
        contrattuali relativi al 1986. 
        DECRETO [1/4] 
        Articolo 46 
        (Il presente articolo non è stato ammesso al "visto" della
        Corte dei conti). 
        DECRETO [1/4] 
        Articolo 47 
        Paga oraria giornaliera. 
        1. La paga di una giornata lavorativa è determinata sulla base di 1/26
        di tutte le competenze percepite mensilmente. 
        2. L'importo della paga oraria è determinato dividendo la paga
        giornaliera come sopra calcolata per 6,33 nel caso di orario di 38 ore
        settimanali, per 6,16 nel caso di orario di 37 ore e per 6 nel caso di
        36 ore settimanali. 
        3. Eventuali assenze non retribuite (scioperi, permessi a proprio
        carico, assenze ingiustificate) saranno trattenute con applicazione
        della paga oraria e giornaliera di cui ai precedenti commi. 
        4. Le trattenute per eventuali scioperi proclamati dalle organizzazioni
        sindacali sono commisurate al periodo di tempo di effettiva astensione
        dal lavoro. 
        5. L'assicurazione dell'urgenza durante gli scioperi non darà luogo ad
        alcuna retribuzione qualora non sia riscontrata la presenza del
        dipendente secondo procedimenti di rispetto dell'orario di lavoro. 
        DECRETO [1/4] 
        Capo II 
        Articolo 48 
        Indennità di direzione per direttori amministrativi. 
        1. Ai vice direttori amministrativi, direttori amministrativi e
        direttori amministrativi capi servizio viene corrisposta la indennità
        di direzione nelle seguenti misure fisse annue lorde e costanti: 
        Livello 9° - vice direttore amministrativo............ L. 2.600.000 
        Livello 10° - direttore amministrativo................. >>
        5.100.000 
        Livello 11° - direttore amministrativo capo servizio... >>
        8.600.000 
        2. Tali indennità assorbono sino alla concorrenza tutte le altre
        indennità finora percepite a qualsiasi titolo. 
        DECRETO [1/4] 
        Articolo 49 
        Indennità di assistenza e farmaco-vigilanza. 
        1. Ai farmacisti inquadrati nei livelli 90, 100e 110 viene corrisposta
        l'indennità di assistenza e farmaco-vigilanza nelle seguenti misure
        fisse annue lorde e costanti: 
        Livello 9°.......................................... L. 4.300.000 
        Livello 10°.......................................... >>
        6.600.000 
        Livello 11°.......................................... >>
        9.600.000 
        2. Tali indennità assorbono sino a concorrenza tutte le altre
        indennità finora percepite a qualsiasi titolo. 
        DECRETO [1/4] 
        Articolo 50 
        Indennità tecnico-professionale. 
        1. Al personale inquadrato nei livelli 90, 100 e 110 dei ruoli
        sanitario, professionale e tecnico con esclusione dei medici, dei
        veterinari e dei farmacisti, dei biologi, chimici e fisici compete una
        indennità tecnico-professionale nelle seguenti misure fisse annue lorde
        e costanti: 
        Livello 9°.......................................... L. 2.600.000 
        Livello 10°.......................................... >>
        5.100.000 
        Livello 11°.......................................... >>
        8.600.000 
        2. Tali indennità assorbono sino a concorrenza tutte le altre
        indennità finora percepite a qualsiasi titolo. 
        DECRETO [1/4] 
        Articolo 51 
        Indennità biologi, chimici e fisici. 
        1. Ai biologi, chimici e fisici inquadrati nei livelli 90, 100 e 110
        competono le seguenti indennità annue, fisse lorde: 
        1) Indennità professionale: 
        Livello 9°.......................................... L. 2.000.000 
        Livello 10°.......................................... >>
        3.000.000 
        Livello 11°.......................................... >>
        4.000.000 
        2) Indennità specialistica: 
        Livello 9°.......................................... L. 2.300.000 
        Livello 10°.......................................... >>
        3.600.000 
        Livello 11°.......................................... >>
        5.600.000 
        3) Indennità di dirigenza: 
        Livello 9°.......................................... L. 450.000 
        Livello 10°.......................................... >> 610.000 
        Livello 11°.......................................... -- 
        DECRETO [1/4] 
        Articolo 52 
        Indennità di bilinguismo. 
        1. Al personale in servizio negli enti di cui all'art. 1 aventi sede
        nella regione autonoma a statuto speciale della Valle d'Aosta o negli
        enti in cui vige costituzionalmente con carattere di obbligatorietà il
        sistema del bilinguismo aventi sedi in altre regioni a statuto speciale,
        è attribuita una indennità di bilinguismo, collegata alla
        professionalità, nella stessa misura e con le stesse modalità previste
        per il personale in servizio negli enti locali della regione autonoma a
        statuto speciale Trentino-Alto Adige. 
        DECRETO [1/4] 
        Capo III 
        Articolo 53 
        Indennità di partecipazione all'ufficio di direzione di cui all'art. 8
        del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. 
        1. Al personale facente parte di diritto dell'ufficio di direzione (capi
        servizio) spetta un indennità di L. 4.000.000 in misura fissa e
        costante annua lorda. 
        2. L'indennità di cui al primo comma non è cumulabile, per i medici
        con l'indennità primariale differenziata, fino a concorrenza della
        medesima. 
        DECRETO [1/4] 
        Articolo 54 
        Indennità di coordinamento. 
        1. Ai coordinatori amministrativi e sanitari di cui all'art. 8 del
        decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, spetta
        l'indennità differenziata fissa annua lorda e costante di: 
        a) L. 2.800.000 per unità sanitaria locale fino a 150.000 abitanti; 
        b) L. 3.600.000 per unità sanitaria locale superiore a 150.000
        abitanti, ovvero con presenza di una struttura ospedaliera generale ex
        regionale. 
        DECRETO [1/4] 
        Articolo 55 
        Indennità di polizia giudiziaria. 
        1. Al personale cui è stata attribuita dall'autorità competente la
        qualifica di agente od ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi delle
        vigenti disposizioni di legge, in relazione alle funzioni ispettive e di
        controllo previste dall'art. 27 del decreto del Presidente della
        Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, spetta una indennità fissa lorda
        annua di L. 1.000.000. 
        DECRETO [1/4] 
        Articolo 56 
        Indennità per il personale infermieristico. 
        1. Al personale infermieristico del ruolo sanitario, operatore
        professionale di II categoria inquadrato al IV livello retributivo,
        spetta una indennità mensile lorda fissa di L. 20.000. 
        DECRETO [1/4] 
        Articolo 57 
        Indennità di incremento, della utilizzazione delle strutture e degli
        impianti. 
        1. Agli operatori di tutti i ruoli inquadrati dal 10 al 70 livello
        operanti normalmente su due turni giornalieri per la ottimale
        utilizzazione degli impianti attivati per almeno 12 ore giornaliere
        oppure che siano agenti tecnici operanti su due turni in corsia con
        struttura protetta anche territoriale o servizi diagnostici compete una
        indennità mensile lorda di L. 40.000. 
        2. Agli operatori del ruolo sanitario del 40, 60e 70 livello operanti
        nei servizi di diagnosi e cura in turni a copertura nelle 24 ore
        giornaliere compete una indennità mensile lorda di L. 65.000. 
        3. Agli operatori del ruolo sanitario del 40, 60e 70 livello operanti in
        terapia intensiva o sale operatorie compete una indennità mensile lorda
        di L. 70.000; tale indennità compete anche all'operatore professionale
        dirigente. 
        4. Al restante personale compreso tra il 10 e 80livello, che non rientri
        nelle fattispecie suindicate (1), sarà corrisposta, per l'intera
        vigenza dell'accordo, una indennità nella misura fissa di L. 180.000
        annue lorde. 
        5. Le indennità di cui al presente articolo non sono tra loro
        cumulabili, sono corrisposte per dodici mensilità e decorrono dal 10
        febbraio 1987. 
        6. Dalla data di cui al comma 5, sono soppresse le indennità di cui
        all'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983,
        n. 348. 
        (1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 29 ottobre 1987, n. 253] 
        DECRETO [1/4] 
        Capo IV 
        Articolo 58 
        Indennità di rischio da radiazioni. 
        1. Al personale medico e tecnico di radiologia sottoposto in continuità
        all'azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature
        radiologiche in maniera permanente, viene corrisposta una indennità di
        "rischio da radiazione" nella misura unica mensile lorda di L.
        30.000 ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive
        modificazioni e integrazioni. 
        2. L'indennità in parola spetta alla condizione che il suddetto
        personale sia tenuto a prestare la propria opera in "zone
        controllate", ai sensi della circolare del Ministero della sanità
        n. 144 del 4 settembre 1971, e che il rischio stesso abbia carattere
        professionale, nel senso che non sia possibile esercitare l'attività
        senza sottoporsi al relativo rischio. 
        3. L'accertamento delle condizioni ambientali che caratterizzano le zone
        controllate deve essere effettuato con le modalità di cui alla
        richiamata circolare del Ministero della sanità. 
        4. L'accertamento del personale non compreso nel comma 1 soggetto a
        rischio radiologico verrà effettuato da una apposita commissione
        presieduta dal coordinatore sanitario e composta dal responsabile
        dell'unità operativa di medicina nucleare o radiologica da un
        rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali firmatarie
        dell'accordo recepito nel presente decreto e da un esperto qualificato
        nominato dal comitato di gestione od organo corrispondente secondo i
        rispettivi ordinamenti. 
        5. L'indennità di rischio da radiazioni deve essere pagata in
        concomitanza con lo stipendio. 
        6. Tale indennità non è cumulabile con l'analoga indennità di cui al
        decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e con
        altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo o rischioso. E'
        peraltro cumulabile con l'indennità di profilassi antitubercolare. 
        DECRETO [1/4] 
        Articolo 59 
        Indennità di profilassi antitubercolare. 
        1. A tutto il personale operante in reparti o unità operative
        tisiologiche (pneumologiche), viene corrisposta una indennità di
        profilassi antitubercolare nella misura fissa ed uguale per tutti di L.
        300 giornaliere lorde nei modi prescritti dalla legge 9 aprile 1953, n.
        310, e successive modificazioni. 
        DECRETO [1/4] 
        Articolo 60 
        Indennità per servizio notturno e festivo. 
        1. Al personale dipendente il cui turno di servizio si svolga durante le
        ore notturne spetta una "indennità notturna" nella misura
        unica uguale per tutti di L. 1.400 lorde per ogni ora di servizio
        prestato tra le ore 22 e le ore 6. 
        2. Per il servizio di turno prestato in giorno festivo compete una
        indennità di L. 9.450 lorde se le prestazioni fornite sono di durata
        superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L. 4.740 lorde se
        le prestazioni sono di durata pari o inferiori alla metà dell'orario
        anzidetto, con un minimo di due ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno
        festivo non può essere corrisposta più di una indennità festiva per
        ogni singolo dipendente. 
        DECRETO [1/4] 
        Articolo 61 
        Norma di primo inquadramento. 
        1. L'indennità prevista dall'art. 50 del decreto del Presidente della
        Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, è soppressa con decorrenza 10
        gennaio 1988. La stessa è invece ridotta dal 10gennaio 1986 del 30% e
        dal 10 gennaio 1987 del 65%. 
        2. Al personale appartenente al ruolo professionale delle tabelle B), C)
        e D) dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20
        dicembre 1979, n. 761, inquadrato al nono livello retributivo, con una
        anzianità di servizio alla data del 20 dicembre 1979 di sei anni, viene
        confermata l'erogazione della somma annua lorda di L. 2.500.000 in
        aggiunta al trattamento economico fissato dall'art. 43 e dall'art. 50. 
        3. Tale somma cesserà di essere corrisposta nel caso in cui i
        beneficiari dovessero essere inquadrati nel 100 livello retributivo. 
        DECRETO [1/4] 
        Capo V 
        Articolo 62 
        Decorrenza degli aumenti. 
        1. Le indennità di cui ai precedenti articoli vengono corrisposte per
        12 mensilità riferite all'anno solare. 
        2. Gli aumenti delle indennità rispetto alle precedenti misure vengono
        corrisposti dal 10 febbraio 1987. 
        DECRETO [1/4] 
        Capo VI 
        Articolo 63 
        Equo indennizzo. 
        1. Nei confronti del personale dipendente dal Servizio sanitario
        nazionale si applicano per quanto concerne l'equo indennizzo le
        disposizioni e procedure stabilite in materia per i dipendenti civili
        dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
        1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni. 
        2. Le misure dell'equo indennizzo sono stabilite secondo le seguenti
        modalità: 
        a) per la determinazione dell'equo indennizzo si considera la classe
        iniziale di stipendio del livello di appartenenza maggiorata dell'80%; 
        b) la misura dell'equo indennizzo per le menomazioni dell'integrità
        fisica iscritte alla prima categoria della tabella A allegata al decreto
        del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è pari a 2,5
        volte l'importo dello stipendio determinato a norma al punto a); 
        c) per la liquidazione dell'equo indennizzo si fa riferimento in ogni
        caso al trattamento economico corrispondente al livello retributivo di
        appartenenza del dipendente al momento della presentazione della
        domanda; 
        d) restano ferme le percentuali di riduzione stabilite dalle vigenti
        norme per le menomazioni dell'integrità fisica inferiori a quelle di
        prima categoria. 
        3. L'amministrazione ha diritto di dedurre dall'importo dell'equo
        indennizzo e fino a concorrenza del medesimo, eventuali somme percepite
        allo stesso titolo dal dipendente per effetto di assicurazione
        obbligatoria o facoltativa i cui contributi o premi siano stati
        corrisposti dall'amministrazione stessa. 
        4. Nel caso che per effetto di tali assicurazioni l'indennizzo venga
        liquidato al dipendente sotto la forma di rendita vitalizia, il relativo
        recupero avverrà capitalizzando la rendita stessa in relazione all'età
        dell'interessato. 
        DECRETO [1/4] 
        Articolo 64 
        Trattamento di quiescenza. 
        1. Al personale destinatario del presente decreto che cessa dal servizio
        per raggiunti limiti di anzianità o di servizio ovvero per decesso o
        per inabilità permanente assoluta i nuovi stipendi hanno effetto sul
        trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, negli
        importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio
        e nelle misure in vigore alla data del 10 gennaio 1987 e 10 gennaio
        1988, con decorrenza dalle date medesime. 
        DECRETO [1/4] 
        Capo VII 
        Articolo 65 
        Norma per i dipendenti della unità sanitaria locale del comune di
        Campione d'Italia. 
        1. Gli istituti giuridico-economici previsti per i dipendenti del
        servizio sanitario nazionale si applicano anche ai dipendenti della
        unità sanitaria locale di Campione d'Italia. 
        2. In particolare, per quanto concerne il trattamento economico dei
        dipendenti di detta unità sanitaria locale, il Ministero della sanità,
        di intesa con il Ministero del tesoro (R.G.S. e istituti di previdenza),
        sentita l'ANCI e le organizzazioni sindacali emanerà apposite norme --
        in considerazione della particolare situazione geografica del comune
        stesso ove la valuta corrente è il franco svizzero -- entro novanta
        giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
        DECRETO [1/4] 
        Titolo sesto 
        PRODUTTIVITA' 
        Capo I 
        Articolo 66 
        Tipologia e finalità dell'istituto. 
        1. L'istituto di incentivazione della produttività deve tendere ad
        incrementare la economicità e qualità delle prestazioni rese, in
        funzione del grado di conseguimento degli obiettivi prefissati al fine
        di migliorare la qualità dell'assistenza. 
        2. Il meccanismo di incentivazione, per sua natura, a regime dovrà
        essere organizzato su base budgettaria con un fondo di dotazione e
        riscontri di tipo funzionale e contabile. 
        3. Per l'arco di vigenza dell'accordo collettivo 1986/1988 recepito dal
        presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore dello
        stesso, si ridefinisce la disciplina vigente quale fase di evoluzione
        verso il futuro sistema "per obiettivi", con gli opportuni e
        specifici adattamenti riferiti alle due aree negoziali di cui all'art. 6
        del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68. 
        4. L'attivazione dell'istituto resta subordinata al conseguimento dei
        seguenti obiettivi validi su tutto il territorio nazionale, nei servizi
        di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione: 
        a) deve mantenersi o migliorarsi il rapporto fra prestazioni rese in
        normale orario di lavoro e prestazioni rese in plus-orario secondo le
        rilevazioni effettuate nel triennio 1984-1986; 
        b) la gestione dell'istituto deve tendere a migliorare alcuni indici di
        produttività complessivi; 
        c) deve concretizzarsi una razionale distribuzione territoriale delle
        prestazioni utilizzando l'attività resa in plus-orario, oltre alla sede
        di assegnazione, anche nei presidi territoriali (distretti, centri di
        prenotazione, consultori, ecc.) e nei presidi multizonali. 
        5. Tali obiettivi costituiscono vincoli per l'accordo decentrato a
        livello regionale che traccerà altresì le linee generali dei
        programmi, gli schemi dei piani di lavoro ed i criteri delle verifiche
        in campo. Non dovrà comunque verificarsi, a livello di unità sanitarie
        locali, un incremento della spesa complessiva derivante dalla quota
        pro-capite media per assistito secondo rilevazioni del triennio
        1984-1986. Ogni semestre dovranno essere verificati con le
        organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente
        decreto gli aspetti tendenziali dell'applicazione dell'istituto in
        ordine al conseguimento degli obiettivi che costituiscono la condizione
        per l'attribuzione dei compensi. 
        6. Pertanto il nuovo processo è così articolato: 
        I) incentivazione ex articoli 59 e segg. decreto del Presidente della
        Repubblica 25 giugno 1983, n. 348; 
        II) produttività "per obiettivi". 
        DECRETO [1/4] 
        Articolo 67 
        Finanziamento dei fondi di incentivazione e attuazione dell'istituto. 
        1. Gli enti finanziano l'istituto sub I), comma 6, dell'art. 66
        esclusivamente con il fondo 1986, così come determinato ai sensi della
        circolare del Ministero della sanità e del dipartimento della funzione
        pubblica del 29 aprile 1986, e risultate dal consuntivo dello stesso
        anno il quale sarà rivalutato per gli anni 1987 e 1988 secondo
        l'andamento dell'indice inflattivo previsto dalle leggi finanziarie cui
        potranno aggiungersi solo i "risparmi" derivanti dal raffronto
        tra la spesa dell'anno precedente a quello preso a riferimento e la
        spesa effettivamente sostenuta nell'anno predetto relativa alle funzioni
        di assistenza specialistica convenzionata esterna. 
        2. Le regioni potranno integrare il fondo assegnando risorse
        strettamente connesse all'attivazione di nuove unità operative in
        misura non superiore alla media di quanto liquidato pro-capite a titolo
        di incentivazione nell'anno precedente, moltiplicato per la dotazione
        organica delle unità operative di nuova attivazione. 
        3. In sede di accordo decentrato a livello regionale si stabilirà
        l'entità del fondo da destinare all'istituto di incentivazione che, in
        caso di attivazione ex novo dello stesso, non potrà essere inferiore al
        10% della spesa complessiva risultante a rendicontazione 1986
        dell'intera attività specialistica resa al cittadino su base regionale. 
        4. In sede di accordo, a livello di enti, gli stessi converranno con le
        organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente
        decreto l'articolazione delle attività professionali da rendere in
        plus-orario, soggette a rilevazione e fatturazione, in modo da garantire
        un incremento della produttività e maggiori spazi anche temporali di
        prestazioni di servizi all'utenza. 
        5. Le somme corrisposte da enti e da privati per prestazioni erogate dal
        Servizio sanitario nazionale ed effettuate in plus-orario da personale
        medico dipendente o da personale che rientra nelle categorie B) e C),
        non comprese nei compiti di istituto, entrano a far parte del fondo per
        l'incentivo della produttività al netto della quota di spettanza
        dell'amministrazione. 
        6. Le prestazioni soggette a tariffazione sono previste nell'apposito
        tariffario di cui all'art. 69. 
        7. L'istituto di cui sub II), comma 6, dell'art. 66 viene finanziato con
        il fondo di incentivazione costituito dallo 0,80% del monte salari
        relativo a ciascun ente e da una quota del fondo comune di cui all'art.
        70 non superiore allo 0,80% determinata in sede di accordo quadro
        regionale. 
        8. A regime l'individuazione globale di indicatori e di indici di
        produttività e di ulteriori fondi di finanziamento per i diversi
        settori sanitari amministrativi e tecnici e la definizione del modello
        di applicazione degli standars conseguiti, ai fini della valutazione
        della produttività è demandata ad una apposita commissione paritetica
        costituita da esperti designati dal Governo, regioni, ANCI e
        organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dell'accordo recepito
        dal presente decreto che li definisce entro il 30 settembre 1987, anche
        in riferimento agli obiettivi della programmazione nazionale. 
        9. L'istituto di cui al comma 7 viene, altresì, finanziato da ulteriori
        eventuali fondi previsti dalle vigenti disposizioni. 
        DECRETO [1/4] 
        Articolo 68 
        Valutazione della produttività. 
        1. L'istituto di incentivazione della produttività, valutato sulla base
        delle prestazioni complessive prodotte dall'équipe secondo le modalità
        operative ed indici obiettivi che comportano un incremento di impegno
        dei componenti dell'équipe stessa, viene garantito nel rispetto delle
        attribuzioni delle posizioni funzionali di appartenenza. 
        2. Le prestazioni effettuate vengono valutate economicamente sulla base
        del tariffario nazionale e ripartite con le modalità previste nell'art.
        70. 
        3. Tali prestazioni vengono organizzate attraverso la predisposizione di
        orari e turni che garantiscono un'equa ripartizione di tutto il
        personale in modo da assicurare la presenza di tutti i componenti
        l'équipe. 
        4. I fini, le modalità operative, i criteri per la fissazione delle
        tariffe e la valutazione della produttività dell'istituto sub II),
        comma 6, dell'art. 66, sono quelli indicati nello stesso art. 66 e
        nell'art. 73. 
        DECRETO [1/4] 
        Articolo 69 
        Modalità e criteri per la fissazione delle tariffe. 
        1. La determinazione delle competenze spettanti al personale per le
        singole prestazioni utili ai fini dell'applicazione dell'istituto viene
        definita con un tariffario unico nazionale che costituisce parte
        integrante del presente decreto per il personale del Servizio sanitario
        nazionale. 
        2. La formulazione del tariffario dovrà prevedere il valore delle
        prestazioni e l'indicazione delle competenze da attribuire all'équipe e
        al fondo comune della categoria A) medici e all'équipe e al fondo
        comune B) del personale laureato non medico, alla categoria C) e alla
        categoria D). Nel nuovo tariffario occorrerà ricomprendere oltre alle
        prestazioni di tipo ambulatoriale, anche quelle prestazioni
        professionali non mediche assoggettabili a rilevazione e fatturazione. 
        3. Per la definizione del tariffario unico sarà costituita presso il
        Ministero della sanità, una commissione paritetica formata da
        componenti designati dalla parte pubblica e da componenti designati
        dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel
        presente decreto. 
        4. La commissione dovrà concludere i propri lavori entro due mesi dalla
        data di entrata in vigore del presente decreto. 
        5. Il decreto ministeriale che recepirà il tariffario unico nazionale
        dovrà essere emanato nel termine tassativo di tre mesi a decorrere
        dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed avrà effetti
        economici dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale medesimo. 
        6. In attesa della emanazione del nuovo tariffario, il fondo della
        categoria B) del personale laureato non medico è costituito dalle quote
        storicamente spettanti secondo le modalità del decreto del Presidente
        della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, per tale istituto ai laureati
        non medici, più il 5% del fondo per incentivazione sub I) da prevedere
        in aumento al fondo stesso per il periodo di applicazione dell'accordo
        di lavoro recepito con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno
        1983, n. 348, e per il periodo di validità del presente decreto, in
        ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 308/1986. 
        7. Il fondo della categoria B) viene ripartito nel modo seguente: 
        le competenze previste nel tariffario per la categoria A) medici vengono
        utilizzate come riferimento economico di riparto per il personale della
        categoria B), personale laureato non medico. 
        8. Pertanto al fondo di ciascuna équipe della categoria B) che trova
        corrispondenza nel tariffario afferiscono le quote economiche pari al
        fondo della corrispondente équipe della categoria A). 
        9. In analogia è costituito il fondo comune della categoria B); le
        quote eventualmente non liquidate per le équipes della categoria B)
        afferiscono al fondo comune B), personale laureato non medico. 
        10. Nell'accordo decentrato a livello regionale tra le équipes del
        personale laureato non medico deve essere inserita quella del personale
        farmacista. 
        11. Le competenze attribuite al personale di cui alla categoria B)
        saranno suddivise nel modo seguente: 
        Fondo équipe B) Fondo comune B) 
        Dirigente................ 1,8 1,2 
        Coadiutore............... 1,4 1,1 
        Collaboratore............ 1 1 
        12. Al personale farmacista, inoltre, vengono corrisposte le quote di
        incentivazione provenienti dal 30% del risparmio per la produzione di
        farmaci in proprio e la distribuzione diretta all'utenza dei presidi e
        prodotti previsti dall'assistenza farmaceutica integrativa, il cui
        calcolo dovrà essere attivo con decorrenza 10 gennaio 1986 e le cifre
        corrispondenti vanno sommate al fondo della categoria B). 
        13. L'assegnazione del plus orario al personale farmacista non può
        essere inferiore a quello attribuito con i piani di lavoro del 1986. 
        14. Per il personale laureato non medico dei profili biologici, chimici
        e fisici l'assegnazione del plus orario non può essere inferiore a
        quello attribuito per effetto della sentenza del Consiglio di Stato,
        sez. IV n. 308/1986. 
        15. Conseguentemente le somme storicamente spettanti per l'istituto
        dell'incentivazione al personale medico debbono essere esclusivamente
        utilizzate per il fondo A) medici. 
        16. Il fondo predetto deve essere, comunque, garantito e liquidato nella
        sua globalità al personale medico per la durata del presente decreto
        con l'obiettivo di mantenere elevati gli standard quanti-qualitativi
        dell'attività ambulatoriale complessivamente resa dalle strutture
        pubbliche. 
        DECRETO [1/4] 
        Articolo 70 
        Tabella di ripartizione del fondo di incentivazione sub I), comma 6,
        dell'art. 66. 
        1. Le competenze spettanti al personale, articolate per settori a
        seconda della diversa incidenza professionale degli operatori necessaria
        alla realizzazione delle prestazioni, saranno ripartite secondo lo
        schema seguente: 
        A) Medici; 
        B) Biologi, chimici, fisici, farmacisti, ingegneri, psicologi; 
        C) Personale tecnico-sanitario e personale infermieristico, ivi compresi
        gli operatori sanitari di cui alla tabella h) del decreto del Presidente
        della Repubblica n. 761/1979, dell'unità operativa che concorre alla
        prestazione, nonchè il personale tecnico addetto ai servizi di
        prevenzione e vigilanza igienica; 
        D) Restante personale. 
        2. Le prestazioni specialistiche vengono suddivise nei seguenti gruppi
        per ciascuno dei quali si indicano le percentuali di scomposizione dei
        valori delle stesse da attribuire alle varie categorie di personale: 
        A B C D Totale 
        - - - - -- 
        1) prestazioni di radiologia............... 70 -- 18 12 100 
        2) prestazioni di laboratorio.............. 65 -- 23 12 100 
        3) visite e/o interventi specialistici 
        delle varie attività di servizio ed 
        altre prestazioni fatturabili........... 85 -- 10 5 100 
        4) prestazioni riabilitative............... 55 -- 32 13 100 
        3. Le competenze attribuite al personale di cui alla categoria A) medici
        e B) personale laureato non medico saranno suddivise come segue: 
        -- all'équipe che ha reso la prestazione il 45% da ripartirsi ai
        singoli componenti; 
        -- al fondo comune il 55% 
        4. Tale suddivisione troverà applicazione dalla data di entrata in
        vigore del presente decreto. 
        5. La quota afferente all'équipe va ripartita fra i medici delle
        strutture ove sia attivato l'istituto di incentivazione della
        produttività nelle seguenti proporzioni: 
        -- assistente e collaboratore............................... 1 
        -- aiuto e coadiutore....................................... 1,4 
        -- primario ed equiparati, dirigente........................ 1,8 
        mantenendo per il personale medico il rapporto 3/4 tra tempo definito e
        tempo pieno. 
        6. Le somme spettanti a ciascun medico dalla ripartizione del fondo
        comune, che concorrono al raggiungimento del tetto retributivo sono
        ripartite come segue: 
        -- assistente............................................... 1 
        -- aiuto.................................................... 1,1 
        -- primario................................................. 1,2 
        7. Il fondo comune sarà suddiviso in quote. L'assegnazione delle quote
        sarà effettuata nell'accordo decentrato a livello regionale e
        nell'accordo locale secondo criteri di gestione e di utilizzo del fondo
        comune che consentano prioritariamente meccanismi perequativi
        all'interno del personale laureato non medico per il perseguimento degli
        obiettivi programmati e dei piani di lavoro di cui all'art. 66. 
        8. La partecipazione alla ripartizione del fondo comune comporta la
        prestazione del plus orario con le modalità appresso indicate e
        articolato sulla base di accordi locali. 
        9. Al fondo comune afferiscono le somme di competenza individuale
        eccedenti il tetto retributivo. 
        10. La distribuzione delle quote avverrà in misura proporzionale a plus
        orari concordati ed effettuati. 
        11. Le quote di fondo comune non attribuite a seguito del raggiungimento
        del tetto economico individuale sono attribuite al fondo comune. 
        12. Le eventuali quote di fondo comune non ripartite per raggiungimento
        dei tetti economici individuali afferiscono al fondo di cui all'istituto
        sub II). 
        13. Le quote di riparto del tariffario attualmente in vigore relative
        alla categoria B) debbono intendersi riferite alla nuova categoria C),
        le quote relative alla categoria C), afferiscono alla nuova categoria
        D). 
        14. La colonna della categoria B) verrà riempita dalle percentuali
        risultanti dalla formulazione del nuovo tariffario. 
        15. Le quote di cui al fondo comune dell'équipe non medica previsto
        dall'art. 104, area negoziale medica, saranno ripartite in quote
        proporzionali alla retribuzione fra i componenti dell'équipe stessa. 
        DECRETO [1/4] 
        Articolo 71 
        Plus orario e sua determinazione. 
        1. L'attività connessa con l'istituto delle incentivazioni sub I),
        comma 6, dell'art. 66 va svolta in plus orario. 
        2. I tetti massimi di plus orario sono fissati nei limiti del fondo a
        disposizione di cui all'art. 67 come segue: 
        a) 7 ore settimanali per il personale laureato non medico che effettua
        prestazioni rilevabili e fatturabili ai sensi del tariffario unico
        nazionale; 
        b) 3 ore settimanali per il personale tecnico sanitario e con funzioni
        di riabilitazione, di vigilanza e ispezione. In attesa degli accordi
        quadro regionali, attuativi dell'istituto, restano in vigore le norme
        specifiche dal decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983, art.
        64. 
        3. I tetti massimi di plus orario determinati ai sensi del comma 2
        verranno, pertanto, applicati a decorrere dalla data di entrata in
        vigore dell'accordo decentrato a livello regionale applicativo
        dell'istituto di cui al presente decreto. 
        4. Per il personale infermieristico il plus orario non potrà essere
        superiore a due ore settimanali. 
        5. Il rapporto proporzionale fra i diversi plus orari attribuibili al
        personale non medico viene mantenuto nel caso in cui non sia stato
        attribuito il tetto massimo di plus orario. 
        6. Il plus orario, concordato con le organizzazioni sindacali e
        successivamente deliberato dall'amministrazione, costituisce debito
        orario; esso, pertanto, deve essere programmato nei piani di lavoro e
        verificato attraverso sistemi obiettivi di controllo degli orari di
        servizio. 
        7. La misura del plus orario reso può trovare compensazione all'interno
        di un trimestre. Le differenze, in difetto o in eccesso, di plus orario
        reso nel trimestre rispetto a quello dovuto debbono essere compensate
        nel trimestre successivo. In caso di mancato recupero del plus orario
        dovuto e non reso, si effettueranno le relative proporzionali riduzioni. 
        8. Il tetto retributivo per il personale non medico sarà rapportato al
        10% del trattamento economico globale mensile lordo rilevato al 10
        gennaio di ogni anno, per ogni ora settimanale di plus orario reso. 
        9. Per trattamento economico globale mensile lordo deve intendersi la
        somma delle seguenti voci: 
        -- stipendio mensile lordo comprensivo del salario di anzianità; 
        -- indennità integrativa speciale; 
        -- indennità annue fisse e continuative; 
        -- rateo di tredicesima mensilità. 
        10. Con periodicità semestrale dovrà essere attuata la revisione del
        plus orario. 
        11. Le competenze economiche relative al presente istituto vengono
        corrisposte di regola a cadenza mensile. 
        12. Al personale soggetto al debito orario che rinunci alla
        effettuazione dello stesso non compete alcun compenso a titolo di
        incentivazione, ma compete la quota relativa alla categoria D). 
        DECRETO [1/4] 
        Articolo 72 
        Modalità di ripartizione del fondo di incentivazione sub I) dell'art.
        66. 
        1. Per quanto attiene il personale laureato non medico che effettua
        prestazioni rilevabili e fatturabili, le modalità di ripartizione sono
        definite nell'art. 70. 
        2. Relativamente agli ingegneri addetti all'attività di vigilanza e
        ispezione il tariffario unico nazionale dovrà prevedere i criteri di
        riparto dell'attività fatturabile. 
        3. In attesa della emanazione del nuovo tariffario, al fondo del
        personale della categoria B) affluiscono le somme corrisposte da enti o
        privati, al netto delle quote di spettanza dell'amministrazione, per
        prestazioni effettuate dagli ingegneri in plus orario. 
        4. Le competenze attribuite al personale della categoria C) dell'art. 70
        che ha concorso alle prestazioni vengono sommate e l'importo risultante
        forma il monte globale complessivo da suddividere fra tutto il suddetto
        personale. 
        5. Le competenze attribuite al personale di cui alla categoria D)
        dell'art. 70 saranno suddivise in base alle seguenti proporzioni
        individuali: al personale dei ruoli amministrativo, professionale e
        tecnico inquadrato nei livelli dal settimo all'undicesimo: 2; al
        personale inquadrato nei livelli dal quinto al sesto: 1,50; al personale
        inquadrato nei primi quattro livelli: 1. 
        6. Le quote eccedenti il rapporto ottimale di prestazione secondo la
        tabella di cui all'art. 103 vanno ad incrementare il fondo sub II),
        comma 6, dell'art. 66. 
        DECRETO [1/4] 
        Capo II 
        Articolo 73 
        Modalità di ripartizione del fondo di incentivazione sub II), comma 6,
        dell'art. 66. 
        1. Il fondo di incentivazione sub II) è ripartito dalla Regione in
        quote corrispondenti ai progetti determinati anche a norma dell'art. 66. 
        2. Gli enti individuano, sentite le organizzazioni sindacali, le unità
        di personale assegnate alla realizzazione dei singoli progetti di
        intervento. 
        3. La regione provvede alla erogazione delle quote di cui al presente
        articolo sulla scorta di idonea documentazione, attestante il
        conseguimento dei risultati ottenuti. 
        4. Nell'ambito di ciascun ente si provvederà alla liquidazione delle
        quote relative ai singoli progetti nei confronti degli operatori che
        hanno effettivamente partecipato alla loro realizzazione, sulla base
        della retribuzione tabellare percepita dagli operatori stessi. 
        DECRETO [1/4] 
        Titolo I 
        ACCORDI DECENTRATI 
        Capo I 
        Articolo 74 
        Materie di contrattazione decentrata. 
        1. Nell'ambito della disciplina di cui all'art. 14 della legge 29 marzo
        1983, n. 93, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio
        1986, n. 13, del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986,
        n. 68, art. 6, comma 9, e di quella del presente decreto, formano
        oggetto di contrattazione decentrata i criteri, le modalità generali ed
        i tempi di attuazione concernenti le seguenti materie: 
        l'organizzazione del lavoro e le proposte per la sua programmazione ai
        fini del miglioramento dei servizi sanitari; 
        la formulazione di programmi concernenti l'occupazione medica e
        veterinaria anche in relazione alla politica generale degli organici; 
        l'individuazione dei posti di pianta organica necessari sulla base degli
        standards stabiliti a livello nazionale e regionale nonchè i piani di
        assunzione di personale; 
        le proposte in ordine ai processi di innovazione tecnologiche; 
        le condizioni ambientali, la qualità del lavoro ed i carichi di lavoro
        in funzione degli obiettivi e dei piani di lavoro; 
        i processi di mobilità compresi quelli derivanti da situazioni di
        sovradimensionamento e sottodimensionamento degli organici, nonchè la
        verifica degli esuberi di personale anche in dipendenza di processi di
        riorganizzazione, ristrutturazione ed innovazione tecnologica dei
        servizi sanitari; 
        la struttura degli orari di lavoro, legata anche all'emergenza medica e
        veterinaria (turni, articolazione, reperibilità, permessi) nonchè le
        modalità di accertamento del loro rispetto; 
        l'individuazione dei criteri per stabilire i casi in cui le esigenze di
        servizio richiedano di derogare al limite massimo previsto per
        l'effettuazione di lavoro straordinario; 
        i piani ed i programmi volti ad incrementare la produttività, loro
        verifica e le incentivazioni connesse; 
        l'aggiornamento professionale, la ricerca, la didattica e la
        qualificazione del personale medico e veterinario; 
        l'applicazione dei criteri per l'effettivo esercizio dell'attività
        libero-professionale intramurale; 
        la predisposizione di norme atte a regolamentare le attività culturali
        e ricreative; 
        i programmi di informatizzazione delle procedure e della destinazione
        delle risorse nonchè del loro utilizzo; 
        le "pari opportunità"; 
        le altre materie appositamente demandate alla contrattazione decentrata
        dal presente decreto. 
        2. Agli accordi decentrati si dà esecuzione ai sensi dell'art. 14 della
        legge 29 marzo 1983, n. 93, mediante atti previsti dai singoli
        ordinamenti degli enti di cui all'art. 1. 
        DECRETO [1/4] 
        Articolo 75 
        Livelli di contrattazione. 
        1. Le parti individuano i seguenti livelli di contrattazione decentrata: 
        a) regionale, che riguarda: 
        attuazione dei criteri in base ai quali definire le piante organiche
        nonchè i criteri per la formazione dei piani di assunzione di
        personale; 
        la formazione dei programmi di occupazione medica e veterinaria; 
        la verifica dell'applicazione delle norme sulla mobilità, compresa
        quella derivante da situazioni di sovradimensionamento e
        sottodimensionamento degli organici; 
        l'applicazione dei criteri per l'effettivo esercizio dell'attività
        libero-professionale; 
        la predisposizione dei programmi di aggiornamento professionale, di
        ricerca, di didattica e la qualificazione del personale medico e
        veterinario; 
        la predisposizione dei programmi di informatizzazione delle procedure e
        della destinazione delle risorse, nonchè del loro utilizzo; 
        i piani e i programmi volti ad incrementare la produttività, loro
        verifica ed incentivazioni connesse; 
        la definizione di criteri attinenti le modalità di riparto degli
        incentivi alla produttività; 
        la predisposizione di norme atte a regolamentare le attività culturali
        e ricreative; 
        le "pari opportunità"; 
        le altre materie specificatamente e tassativamente indicate nel presente
        decreto; 
        b) locale, al quale competono tutti gli aspetti dell'organizzazione del
        lavoro e, in particolare: 
        la proposta per l'individuazione della dotazione dei posti di pianta
        organica necessari e degli esuberi, anche in dipendenza di processi di
        riorganizzazione, ristrutturazione ed innovazione tecnologica dei
        servizi sanitari ed infine dei posti già esistenti da trasformare, in
        adeguamento alle reali esigenze di servizio, sulla base degli standards
        stabiliti a livello nazionale e regionale; 
        l'individuazione di criteri attuativi dell'orario di lavoro e dei
        diversi tipi di rapporto di lavoro nonchè le modalità di accertamento
        del suo rispetto, sulla base di quanto stabilito dal presente decreto; 
        i carichi di lavoro in funzione degli obiettivi e dei piani di lavoro; 
        l'individuazione dei criteri per stabilire i casi in cui le esigenze di
        servizio richiedano di derogare al limite massimo previsto per
        l'effettuazione di lavoro straordinario; 
        l'attuazione dei criteri per l'identificazione delle unità operative in
        cui applicare l'istituto della pronta disponibilità, per la
        programmazione e l'articolazione della stessa e per l'individuazione
        delle figure professionali e posizioni funzionali necessarie; 
        la verifica dell'applicazione dei criteri attinenti le modalità di
        riparto degli incentivi alla produttività; 
        la verifica delle modalità applicative dell'effettivo esercizio
        dell'attività libero-professionale; 
        i criteri di utilizzazione dell'orario riservato all'aggiornamento
        professionale, alla didattica e alla ricerca; 
        le proposte in ordine ai processi di innovazioni tecnologiche; 
        la verifica dell'applicazione delle misure di igiene, di prevenzione e
        sicurezza nei luoghi di lavoro; 
        le altre materie specificatamente e tassativamente indicate nel presente
        decreto. 
        2. Gli accordi decentrati non possono comportare oneri aggiuntivi se non
        nei limiti previsti dal presente decreto. 
        DECRETO [1/4] 
        Articolo 76 
        Composizione delle delegazioni. 
        1. A livello di contrattazione regionale la delegazione trattante è
        costituita: 
        a) per la parte pubblica dalle seguenti rappresentanze: 
        della regione; 
        dell'ANCI per i comuni e i loro consorzi; 
        dell'UNCEM per le comunità montane; 
        degli altri enti di cui all'art. 1 per quanto di rispettiva competenza. 
        b) per le organizzazioni sindacali: 
        da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale medica e
        veterinaria firmataria dell'accordo recepito dal presente decreto, che
        abbia adottato, in sede nazionale, codici di autoregolamentazione
        dell'esercizio del diritto di sciopero. 
        2. La delegazione di parte pubblica è presieduta dal presidente della
        regione o da un suo delegato. 
        3. A livello di contrattazione decentrata per singolo ente, la
        delegazione trattante è costituita: 
        dal titolare del potere di rappresentanza dell'ente o da un suo
        delegato; 
        da una rappresentanza dell'area medica e veterinaria formata dai
        titolari dei servizi o uffici destinatari e/o tenuti all'applicazione
        dell'accordo decentrato; 
        da una delegazione composta da rappresentanti aziendali di ciascuna
        organizzazione sindacale, come sopra indicata. 
        4. Per la conclusione degli accordi decentrati valgono i criteri e le
        modalità di cui all'art. 6, commi 7 e 9 del decreto del Presidente
        della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68. 
        DECRETO [1/4] 
        Titolo II 
        RAPPORTO DI LAVORO 
        Capo I 
        Articolo 77 
        Caratteristiche del rapporto di lavoro del medico e del veterinario. 
        1. Il rapporto di lavoro del medico può essere, ai sensi degli articoli
        47 della legge n. 833/1978, e 35 del decreto del Presidente della
        Repubblica n. 761/1979 a "tempo pieno" o a "tempo
        definito" ed entrambi i rapporti devono essere intesi quali
        rapporti ordinari di lavoro. 
        2. Ai medici con rapporto di lavoro a tempo definito spetta l'indennità
        integrativa speciale in misura intera, con il conseguente divieto di
        percepirla nelle altre attività compatibili e con l'obbligo di renderne
        edotte le amministrazioni interessate. 
        3. I medici a tempo pieno ed i veterinari hanno l'obbligo di prestare n.
        38 ore settimanali; i medici a tempo definito n. 28,30 ore settimanali. 
        4. Nel rapporto di lavoro a tempo pieno è previsto che quattro ore
        dell'orario settimanale di servizio siano destinate ad attività non
        assistenziali, quali l'aggiornamento professionale, la partecipazione ad
        attività didattiche, la ricerca finalizzata, etc. 
        5. Nel rapporto di lavoro a tempo definito è prevista allo stesso scopo
        la riserva di 1 ora e 30 minuti. 
        6. Tale riserva di ore non rientra nei normali turni di assistenza, non
        può essere oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione per
        l'eventuale impiego in attività ordinarie, va utilizzata di norma con
        cadenza settimanale ma può anche essere cumulata per impieghi come
        sopra specificati in ragione di anno o per particolari necessità di
        servizio. Va resa in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali
        della struttura e non può, in alcun modo, comportare una mera riduzione
        dell'orario di lavoro. 
        7. Nel pieno rispetto di quanto previsto dal presente decreto e di
        quanto stabilito dalle leggi vigenti, i medici a "tempo
        definito" e i veterinari hanno facoltà di svolgere l'attività
        libero professionale non rientrante nel rapporto di lavoro, che non sia
        in contrasto, secondo quanto stabilito dalla legge, con gli interessi e
        i fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale, oppure
        incompatibile con gli orari di servizio. 
        8. In ogni caso tali attività non debbono configurare un distinto
        rapporto di impiego. 
        9. In attuazione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica
        n. 68/1986, la riduzione dell'orario di lavoro avverrà con le seguenti
        cadenze temporali: 
        a) per i medici a tempo pieno e per i veterinari: da ore 38 ad ore 37
        settimanali, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla
        data di entrata in vigore del presente decreto; da ore 37 a ore 36
        settimanali, con decorrenza 31 dicembre 1987; 
        b) per i medici a tempo definito: da ore 28,30 ad ore 27,30 settimanali,
        con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata
        in vigore del presente decreto e dal 31 dicembre 1987, n. 27 ore
        settimanali. 
        10. La riduzione delle ore comporta la revisione dell'organizzazione del
        lavoro e delle piante organiche sulla base dei parametri stabiliti a
        livello nazionale e regionale, sentite le Organizzazioni sindacali
        firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto. 
        11. Nell'intento di pervenire ad una completa integrazione del personale
        medico nel servizio pubblico gli enti debbono privilegiare il rapporto a
        tempo pieno e favorire, pertanto, le richieste di passaggio dei medici
        dal rapporto a tempo definito al rapporto a tempo pieno. 
        12. Le richieste predette saranno di norma accolte compatibilmente con
        le effettive esigenze del Servizio sanitario tenuto, altresì, conto
        della riduzione dell'orario di lavoro prevista dal presente decreto,
        delle indicazioni di cui alla legge n. 595/1985 e dei piani sanitari
        regionali. 
        13. La mancata concessione di passaggio al tempo pieno deve essere
        adeguatamente motivata. 
        14. Sulle motivazioni di rigetto, il personale medico può richiedere il
        riesame da parte della commissione regionale di cui all'articolo
        successivo. 
        15. L'orario di lavoro settimanale è articolato su 6 o 5 giornate. 
        16. I procedimenti di rispetto dell'orario di lavoro, omogenei per tutti
        i dipendenti, devono essere costituiti da mezzi obiettivi di controllo. 
        17. Nei casi in cui il dipendente debba prestare servizio in più sedi
        appartenenti alla stessa o ad altra Unità sanitaria locale il tempo
        normale di percorrenza tra l'una e l'altra sede si computa nell'orario
        di servizio con le coperture assicurative previste dalla legge. 
        18. I medici ed i veterinari hanno altresì l'obbligo di prestare
        l'attività per tutti i compiti demandati agli enti dalla legge n.
        833/1978 nonchè attività consultive richieste dall'amministrazione per
        altri destinatari entro l'orario di servizio, senza alcuna forma di
        compenso, fatto salvo il rimborso spese ove competa. 
        DECRETO [1/4] 
        Articolo 78 
        Commissione regionale. 
        1. In ciascuna regione è istituita una apposita commissione regionale
        cui è affidato: 
        a) il riesame delle domande del personale medico di passaggio dal tempo
        definito al tempo pieno non accolte dagli enti di appartenenza; 
        b) l'esame delle domande di ammissione all'esercizio della libera
        attività professionale qualora non attivata all'interno delle strutture
        dell'ente. 
        2. La commissione di cui al comma 1 è così composta: 
        da un rappresentante della regione che la presiede; 
        da un rappresentante designato dall'ente interessato; 
        da un rappresentante del Ministero della sanità. 
        3. La commissione regionale decide sulle domande di cui ai punti a) e b)
        entro sessanta giorni, previa verifica delle effettive situazioni locali
        con la partecipazione dell'accordo recepito dal presente decreto. 
        4. La commissione regionale è integrata, di volta in volta, da un
        membro designato dalle Organizzazioni sindacali mediche firmatarie
        dell'accordo recepito dal presente decreto. 
        5. In caso di designazione non unitaria il rappresentante sindacale è
        indicato dal medico interessato. 
        DECRETO [1/4] 
        Articolo 79 
        Commissione per profili professionali medici. 
        1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della
        funzione pubblica, sarà istituita entro un mese dalla data di entrata
        in vigore del presente decreto, una commissione paritetica per
        l'individuazione e descrizione dei profili professionali del personale
        medico e veterinario in relazione all'organizzazione del lavoro nelle
        specifiche realtà dei diversi enti ed amministrazioni, di cui all'art.
        1, al fine della omogeneizzazione e della trasparenza delle posizioni
        giuridico-funzionali e per quelle emergenti anche a seguito delle
        innovazioni tecnologiche. 
        2. I lavori della commissione dovranno concludersi entro quattro mesi
        dalla sua istituzione con apposite articolate proposizioni, finalizzate
        anche all'attuazione del principio dell'ordinamento per profili
        professionali, che saranno approvate con apposito decreto del Presidente
        della Repubblica. 
        3. Le identificazioni dei suddetti profili professionali avranno valore
        per il prossimo triennio contrattuale. 
        DECRETO [1/4] 
        Titolo III 
        ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 
        Capo I 
        Articolo 80 
        Turni di servizio ed organizzazione del lavoro. 
        1. La presenza medica in ospedale ed in particolari servizi anche del
        territorio, individuati in sede di contrattazione decentrata, deve
        essere assicurata nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni della
        settimana mediante una opportuna programmazione e una funzionale e
        preventiva articolazione degli orari e dei turni di servizio. 
        2. Tale presenza medica è destinata a far fronte ad esigenze ordinarie
        e di emergenza. 
        3. Alle citate esigenze si provvede mediante la presenza attiva,
        attraverso un funzionale utilizzo delle équipes per le dodici ore
        diurne, ove le piante organiche lo consentano e, comunque, in rapporto
        alla migliore organizzazione del lavoro. 
        4. Nei reparti di rianimazione e terapia intensiva la presenza medica
        deve essere garantita attraverso una turnazione per la copertura
        dell'intero arco delle 24 ore. 
        5. Alle esigenze di emergenza notturne e festive si provvede mediante: 
        a) il dipartimento di emergenza, laddove esso è istituito,
        eventualmente integrato, ove necessario da altri servizi di guardia o di
        pronta disponibilità secondo i criteri indicati in sede di
        contrattazione decentrata; 
        b) l'utilizzazione della guardia medica divisionale e/o
        interdivisionale. 
        6. La guardia medica è svolta durante il normale orario di lavoro,
        laddove la dotazione organica delle unità operative consenta di
        garantire tutte le attività mediche istituzionali. 
        7. Nelle situazioni di carenza dell'organico, e comunque fino
        all'adeguamento delle relative dotazioni, la guardia medica può essere
        svolta attraverso il ricorso ad ore di lavoro straordinario. 
        8. La presenza medica nei servizi veterinari deve essere assicurata
        nelle dodici ore diurne feriali mediante turni di servizio ed
        articolazione degli orari. Nelle ore notturne e nei giorni festivi le
        emergenze vengono assicurate mediante l'istituto della pronta
        disponibilità secondo i criteri indicati nell'accordo decentrato. 
        DECRETO [1/4] 
        Articolo 81 
        Lavoro straordinario. 
        1. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore
        ordinario di programmazione del lavoro. 
        2. Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale,
        devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e debbono essere
        preventivamente autorizzate. 
        3. Dette prestazioni non possono superare il limite massimo individuale
        di 80 ore annue. 
        4. Gli enti, per comprovate ed improcrastinabili esigenze di servizio e
        previo confronto con le organizzazioni sindacali, possono autorizzare
        prestazioni di lavoro straordinario per particolari e definite funzioni,
        posizioni di lavoro o settori di attività in deroga al limite di cui al
        comma 3, fino ad un massimo di 150 ore annue. 
        5. Il lavoro straordinario può, a richiesta del dipendente e
        compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con
        riposi sostitutivi. 
        6. Non sono compresi nel tetto di cui al comma 3 (1), le ore di
        straordinario prestate nei seguenti casi: richiamo in servizio per
        pronta disponibilità; comando per esigenze di servizio; partecipazione
        a riunioni di organi collegiali e commissioni di concorso. 
        7. La partecipazione a commissioni di concorso del Servizio sanitario
        nazionale potrà essere retribuita, se effettuata al di fuori del
        normale orario di lavoro, quale lavoro straordinario, con le modalità
        di cui al comma 6, nella sola ipotesi in cui leggi regionali non
        prevedano specifici compensi. 
        8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura
        oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando
        la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente
        dividendo per 175 i seguenti elementi retributivi: 
        stipendio tabellare base iniziale di livello in godimento; 
        indennità integrativa speciale (I.I.S.) in godimento nel mese di
        dicembre dell'anno precedente; 
        rateo di tredicesima mensilità delle due precedenti voci. 
        9. La maggiorazione di cui sopra è pari al 15% per lavoro straordinario
        diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in
        orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al
        50% per quello prestato in orario notturno festivo. 
        10. Dal 31 dicembre 1987 il divisore 175 indicato nel comma 8 è ridotto
        al 156. 
        11. Le tariffe orarie, stabilite al 31 dicembre 1985 in base al
        preesistente sistema di calcolo, previste dai rispettivi ordinamenti
        sono mantenute ad personam fino alla concorrenza delle tariffe orarie di
        pari importo derivanti dal nuovo sistema di calcolo. 
        12. Ai medici a tempo definito compete per il lavoro straordinario reso
        oltre l'orario d'obbligo la stessa tariffa spettante ai medici a tempo
        pieno. 
        (1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 29 ottobre 1987, n. 253] 
        DECRETO [1/4] 
        Articolo 82 
        Servizio di pronta disponibilità. 
        1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla
        immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di
        raggiungere il presidio nel più breve tempo possibile dalla chiamata,
        secondo intese da definirsi in sede locale. 
        2. I comitati di gestione o l'organo corrispondente secondo i rispettivi
        ordinamenti sono tenuti a definire all'inizio di ogni anno, sentite le
        Organizzazioni sindacali mediche firmatarie dell'accordo recepito dal
        presente decreto, un piano per affrontare le situazioni di emergenza in
        relazione alla dotazione organica ed ai profili organizzativi dei
        servizi e dei presidi. 
        3. Sono tenuti al servizio di pronta disponibilità esclusivamente i
        dipendenti in servizio presso unità operative con attività continua e,
        sulla base del piano di cui al comma 2, il personale strettamente
        necessario a soddisfare le esigenze funzionali. 
        4. Il servizio di pronta disponibilità sostitutiva ed integrativa della
        guardia divisionale o interdivisionale è organizzato utilizzando
        personale della stessa disciplina. 
        5. Nei servizi di anestesia, rianimazione e terapia intensiva può
        prevedersi soltanto la pronta disponibilità integrativa. 
        6. Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno festivo
        spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario
        settimanale. 
        7. Il servizio di pronta disponibilità va di norma limitato ai periodi
        notturni e festivi; ha durata di 12 ore e dà diritto ad una indennità
        nella misura di L. 33.600 per ogni 12 ore a decorrere dalla data di
        entrata in vigore del presente decreto. 
        8. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le
        giornate festive. 
        9. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata, la
        predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata
        stessa, maggiorata del 10%. 
        10. L'articolazione del turno di pronta disponibilità non può avere
        comunque durata inferiore alle quattro ore. 
        11. In caso di chiamata l'attività prestata viene computata come lavoro
        straordinario o compensata con recupero orario. 
        12. Di regola non potranno essere previste per ciascun dipendente più
        di dieci pronte disponibilità nel mese. 
        13. Il servizio di pronta disponibilità integrativo dei servizi di
        guardia è, di norma, di competenza del primario, degli aiuti e degli
        assistenti con almeno cinque anni di anzianità, nonchè, solo per
        particolari necessità, degli altri assistenti. 
        14. Il servizio di pronta disponibilità sostitutivo dei servizi di
        guardia coinvolge, a turno individuale, tutti i sanitari della divisione
        o del servizio, ad eccezione dei primari. 
        DECRETO [1/4] 
        Titolo IV 
        DOVERI - RESPONSABILITA' - DIRITTI 
        Capo I 
        Articolo 83 
        Aggiornamento professionale e partecipazione alla didattica e ricerca
        finalizzata. 
        1. L'aggiornamento professionale del personale medico e veterinario è
        obbligatorio e facoltativo e riguarda tutto il personale di ruolo degli
        enti individuati dall'art. 1. 
        2. Il relativo finanziamento è previsto nel Fondo sanitario nazionale
        con una apposita voce a destinazione vincolata. 
        3. L'aggiornamento obbligatorio è svolto in orario di lavoro e
        comprende: 
        a) la partecipazione obbligatoria a corsi di aggiornamento organizzati
        dal Servizio sanitario nazionale; 
        b) la frequenza obbligatoria a congressi, convegni, seminari e altre
        manifestazioni consimili, da chiunque organizzati, compresi nei
        programmi regionali; 
        c) l'uso di testi, riviste tecniche ed altro materiale bibliografico
        messo a disposizione dal Servizio sanitario nazionale: 
        d) l'uso di tecnologie audiovisive ed informatiche; 
        e) ricerca finalizzata del personale medico in base a programmi definiti
        in sede di contrattazione decentrata. 
        4. I programmi regionali e di singolo ente, che dovranno prevedere fondi
        destinati alle attività di cui al comma 3 e gli indici di utilizzazione
        adeguati ai profili professionali del medico e veterinario, sono
        determinati, previo confronto con le Organizzazioni sindacali firmatarie
        dell'accordo recepito dal presente decreto, secondo criteri e modalità
        di cui all'art. 6, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica
        68/1986. 
        5. A tali fini, presso ogni regione e singolo ente verrà istituita una
        apposita commissione paritetica composta da membri nominati dal comitato
        di gestione od organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, e
        da membri designati dalle Organizzazioni sindacali mediche firmatarie
        dell'accordo recepito dal presente decreto. 
        6. Nei programmi stessi va dato adeguato risalto alla formazione o
        all'aggiornamento professionale nelle discipline che riguardano
        l'organizzazione del lavoro, le tecniche di programmazione e l'economia
        del personale, nelle linee di indirizzo del Piano sanitario nazionale e
        della programmazione regionale e locale dei servizi. 
        7. L'aggiornamento facoltativo comprende documentate iniziative,
        selezionate dal personale interessato, anche in ambito extra regionale
        ed effettuate al di fuori dell'orario di servizio. Il concorso del
        servizio sanitario nazionale è in tal caso strettamente subordinato
        all'effettiva connessione delle iniziative di cui sopra con l'attività
        di servizio e non può mai assumere la forma di indennità o di assegno
        di studio. 
        8. Nell'aggiornamento tecnico-scientifico facoltativo rientra l'istituto
        del comando finalizzato di cui all'art. 45 del decreto del Presidente
        della Repubblica n. 761/1979. 
        9. Sulle domande complessive di aggiornamento facoltativo decide un
        comitato tecnico-scientifico, composto da medici e veterinari designati
        dagli enti, scelti fra il personale dipendente e da medici e veterinari
        designati dalle Organizzazioni sindacali mediche firmatarie dell'accordo
        recepito nel presente decreto. 
        10. Il comitato di gestione o l'organo corrispondente secondo i
        rispettivi ordinamenti, di norma, approva le decisioni del comitato
        tecnico-scientifico ed, in caso contrario, è tenuto a fornire una
        opportuna motivazione. 
        11. La partecipazione all'attività didattica del personale medico e
        veterinario si realizza nelle seguenti aree di applicazione: 
        a) corsi di specializzazione, corsi pre-laurea e scuole a fini speciali,
        secondo la disciplina prevista dalle convenzioni con l'università, ai
        sensi dell'art. 39 della legge n. 833/1978; 
        b) aggiornamento professionale obbligatorio del personale interessato
        organizzato dal Servizio sanitario nazionale; 
        c) formazione di base, aggiornamento professionale e riqualificazione
        del personale non medico. 
        12. Le attività sub b) e c) del comma 11, sono riservate in linea di
        principio al personale del Servizio sanitario nazionale, con l'eventuale
        integrazione di docenti esterni. 
        13. Nella selezione del personale da ammettere alla didattica deve
        essere privilegiata la competenza specifica ed il rapporto di lavoro a
        tempo pieno. 
        14. All'avviso per la selezione del personale di cui sopra deve essere
        data la più ampia pubblicità. 
        15. L'attività didattica, se svolta fuori orario di servizio è
        remunerata in via forfettaria con un compenso orario di L. 30.000 lorde
        comprensive dell'impegno per la preparazione delle lezioni e della
        correzione degli elaborati nonchè per la partecipazione alle attività
        degli organi didattici. Se l'attività in questione è svolta durante le
        ore di servizio, il compenso di cui sopra spetta nella misura del 50%
        per l'impegno nella preparazione delle lezioni e correzione degli
        elaborati effettuato fuori dell'orario di servizio. 
        DECRETO [1/4] 
        Capo II 
        Articolo 84 
        Prestazioni di consulenza e consulti. 
        1. L'attività di consulenza è consentita al personale per lo
        svolgimento di compiti inerenti i fini istituzionali dell'ente ed in
        relazione al profilo professionale e ruolo di appartenenza ed, ove
        prevista, della disciplina, nei seguenti casi: 
        A) In altri servizi sanitari dell'ente di appartenenza: 
        le attività di consulenza nell'ente di appartenenza costituiscono, per
        il personale interessato, compito di istituto da prestarsi, quindi,
        nell'ambito del normale orario di servizio. Al personale stesso
        competono se ed in quanto dovuti, a norma del vigente contesto
        normativo, l'indennità di missione e il compenso per lavoro
        straordinario; 
        il personale interessato, nell'ambito dei limiti e modalità del
        presente decreto, può essere ammesso, presso le strutture cui presta
        attività di consulenza, alla partecipazione agli istituti della
        incentivazione della produttività. 
        B) In servizi sanitari di altro ente del comparto: 
        l'attività di consulenza prestata in strutture e servizi di altro ente
        del comparto è consentita in un quadro normativo, definito con apposita
        convenzione fra gli enti interessati, che disciplini: 
        i limiti di orario dell'impegno, comprensivo anche dei tempi di
        raggiungimento delle sedi di servizio compatibili con l'articolazione
        dell'orario di lavoro; 
        il compenso e le sue modalità, ove l'attività di consulenza abbia
        luogo fuori dal debito orario di lavoro; 
        i limiti orari minimali e massimali per l'attività di consulenza,
        nonchè gli importi dei relativi compensi definiti a livello regionale
        sentite le Organizzazioni sindacali firmatarie, rappresentative delle
        categorie interessate; 
        nella definizione dei compensi del medico si dovrà comunque tener conto
        dei compensi per l'attività specialistica prestata in regime di
        convenzione; 
        il compenso deve affluire all'amministrazione di appartenenza, che
        provvede ad attribuire il 95% al dipendente avente diritto quale
        prestatore della consulenza. 
        C) Consulenze a istituzioni pubbliche non sanitarie e a privati: 
        l'attività di consulenza prestata a favore di istituzioni pubbliche non
        sanitarie o di privati è consentita al personale interessato, per
        limitati periodi di tempo, quando non sia in contrasto con le finalità
        ed i compiti del Servizio sanitario nazionale, in un quadro normativo
        definito con apposita convenzione tra dette istituzioni o privati e
        l'ente da cui dipende il personale, che disciplini: 
        la durata della convenzione;R5}i limiti di orario dell'impegno
        compatibili con l'articolazione dell'orario di servizio; 
        l'entità del compenso e le modalità di corresponsione dello stesso al
        personale, ove l'attività sia svolta fuori del debito orario di lavoro; 
        motivazioni e fini della consulenza, onde consentire valutazioni di
        merito sulla natura della stessa e la sua compatibilità con i compiti
        del Servizio sanitario nazionale e con le norme che disciplinano lo
        stato giuridico del personale dipendente; 
        il relativo compenso dovrà comunque affluire all'amministrazione di
        appartenenza, che provvede ad attribuirne il 95% al dipendente avente
        diritto entro quindici giorni dall'introito; 
        è fatto obbligo al recupero del debito orario qualora la consulenza,
        compatibilmente con l'esigenza di servizio, sia stata resa nell'orario
        di lavoro; 
        le prestazioni oggetto della convenzione non possono comunque
        configurare un rapporto di lavoro subordinato. 
        D) Consulti: 
        rientrano nell'attività libero-professionale anche i consulti resi dai
        medici con rapporto di lavoro a "tempo pieno" al di fuori
        delle strutture sanitarie pubbliche; 
        il medico deve avvisare l'amministrazione per iscritto, di norma prima
        e, comunque, non oltre le 24 ore dall'effettuazione del consulto; 
        in situazioni di urgenza il medico a "tempo pieno" durante
        l'orario di servizio potrà accedere direttamente alla richiesta di
        consulto, dandone avviso, per iscritto, al responsabile del servizio; 
        l'onorario del consulto dovrà essere versato entro cinque giorni
        all'amministrazione di appartenenza, che provvederà entro il mese
        successivo, ad attribuirne il 95% al medico che lo ha prestato, fatto
        salvo l'obbligo da parte del medesimo di recupero del debito orario,
        qualora il consulto sia stato reso nell'orario di lavoro; 
        il medico che effettua il consulto è tenuto a rilasciare ricevuta della
        prestazione su apposito bollettario messo a disposizione dall'ente di
        appartenenza. 
        2. Le attività di cui al presente articolo non concorrono alla
        formazione dei tetti retributivi ed orari. 
        DECRETO [1/4] 
        Articolo 85 
        Libera professione. 
        1. Le regioni e gli enti entro sessanta giorni dalla data di entrata in
        vigore del presente decreto, sentite le Organizzazioni sindacali mediche
        firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, devono adottare
        gli atti necessari per garantire che ai medici dipendenti venga
        assicurato l'esercizio del diritto all'attività libero-professionale,
        sia in regime ambulatoriale che in costanza di ricovero, nell'ambito dei
        servizi, presidi e strutture della unità sanitaria locale. 
        2. Sul piano organizzativo l'ufficio di direzione delle unità sanitarie
        locali od organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti
        predetermina, sentite le Organizzazioni sindacali mediche firmatarie
        dell'accordo recepito dal presente decreto e d'intesa con i medici
        interessati, i giorni e le ore in cui può svolgersi l'attività
        libero-professionale ambulatoriale, individuando, altresì, i necessari
        ed idonei locali e riserva spazi idonei, entro il limite variabile di
        posti letto dal 4% al 10% del totale, che possono in parte prescindere
        anche da riferimenti di conforto alberghiero in caso di mancanza di
        camere separate. 
        3. Gli enti, qualora si trovino in presenza di obiettive carenze di
        adeguate ed idonee strutture sanitarie o di accertata impossibilità
        organizzativa, devono utilizzare spazi in strutture private, sulla base
        di apposite convenzioni, da stipulare in conformità allo schema tipo
        predisposto dal Ministero della sanità, sentito il Consiglio sanitario
        nazionale e da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
        vigore del presente decreto. 
        4. Tale convenzionamento degli spazi deve essere configurato come
        soluzione provvisoria nelle more della riorganizzazione dei relativi
        idonei spazi nella struttura pubblica e deve prevedere il termine
        tassativo di cessazione della loro utilizzazione fino alla predetta
        riorganizzazione. 
        5. L'atto di stipula delle convenzioni a termine per l'acquisizione
        degli spazi in strutture private deve essere preventivamente autorizzato
        dalla regione e successivamente notificato, con idonea motivazione, al
        Ministero della sanità al fine di garantire il flusso informativo di
        base indispensabile per le scelte conseguenti di programmazione
        sanitaria. 
        6. Qualora gli enti non provvedano a garantire al medico a tempo pieno
        l'esercizio dell'attività libero professionale, sia in regime
        ambulatoriale che di ricovero, entro sessanta giorni dalla domanda
        dell'interessato, questi può chiedere l'intervento della commissione
        regionale di cui all'art. 78. 
        DECRETO [1/4] 
        Articolo 86 
        Modalità organizzative dell'attività libero professionale medica. 
        1. Lo svolgimento di attività libero-professionale deve essere
        organizzato in modo tale da garantire il pieno assolvimento dei compiti
        di istituto e deve, in ogni caso, essere subordinato all'impiego del
        medico e delle équipes a garantire la piena funzionalità dei servizi. 
        2. Le modalità organizzative devono prevedere per l'attività
        libero-professionale in regime ambulatoriale orari diversi da quelli
        stabiliti per l'attività ambulatoriale ordinaria e divisionale e per
        l'attività connessa all'istituto di incentivazione della produttività. 
        3. Il tempo destinato all'attività libero-professionale in regime
        ambulatoriale e di ricovero non rientra nel tetto orario proprio
        dell'istituto di incentivazione della produttività e parimenti
        l'insieme nei proventi percepiti non rientra nel tetto retributivo. 
        4. L'attività libero-professionale in favore di pazienti ricoverati
        viene svolta dall'intera équipe e si intende comprensiva dei servizi
        ospedalieri connessi. 
        5. Il ricovero di pazienti paganti in proprio in regime
        libero-professionale può essere disposto dietro specifica richiesta del
        paziente o di chi lo rappresenta, dalla quale risulti che il richiedente
        sia a conoscenza delle condizioni del ricovero e del tariffario distinto
        per singola disciplina specialistica, delle prestazioni
        libero-professionali alle quali il paziente sarà sottoposto. 
        6. Il richiedente deve in ogni caso essere preventivamente informato
        dell'onere finanziario presunto che dovrà sostenere. 
        7. Poichè di norma le prestazioni in favore dei pazienti ricoverati in
        regime libero-professionale vengono effettuate nel corso del normale
        orario di servizio, deve essere definito -- d'intesa con le équipes
        interessate -- un orario aggiuntivo che deve essere recuperato in
        relazione all'impegno richiesto dall'équipe per la predetta attività. 
        8. Il medico facente parte di una équipe che svolge l'attività
        libero-professionale in costanza di ricovero, anche se personalmente non
        accetta di effettuare l'orario aggiuntivo è tenuto all'attività di
        diagnosi e cura dei ricoverati in regime libero-professionale nei limiti
        del normale orario di lavoro. In tal caso sia la quota di orario
        aggiuntivo del medico sia i relativi proventi vengono ripartiti tra i
        restanti membri dell'équipe. 
        9. Nei servizi ove per ragioni tecnico-organizzative non è possibile
        l'articolazione di orari differenziati per l'attività
        libero-professionale in regime ambulatoriale, si procederà in analogia
        a quanto previsto per l'attività in costanza di ricovero quantificando
        il debito orario da restituire. 
        10. Il ricovero nei servizi di emergenza e di terapia intensiva, nelle
        unità coronariche e nei servizi di rianimazione non può essere
        assoggettato a regime libero-professionale. 
        DECRETO [1/4] 
        Articolo 87 
        Tabella di ripartizione dei proventi. 
        1. La ripartizione dei proventi prodotti dall'attività
        libero-professionale svolta dai medici dipendenti è disciplinata nel
        modo seguente: 
        1) Attività libero-professionale in costanza di ricovero: 
        Fondo 
        Fondo comune 
        Amministra- comune equipé Équipe 
        zione medici non medica medica 
        a) Laboratori di ana- 
        lisi chimico-cliniche e 
        di patologia clinica..... 68% 2,5% 5% 24,5% 
        b) Radiologia, terapia 
        fisica, medicina 
        nucleare................. 67% 2,5% 5% 25,5% 
        c) Centro trasfusionale, 
        cardiologia elettroence- 
        falomiografia, fisiopa- 
        tologia respiratoria, 
        recupero e rieducazione 
        funzionale, anatomia 
        patologica, virologia, 
        microbiologia............ 61% 4% 5% 30% 
        d) Servizio di anestesia 
        sui proventi derivati dalla 
        applicazione tariffaria per 
        le sole prestazioni libero- 
        professionali in costanza 
        di ricovero.............. 5% 10% 5% 80% 
        e) Sola visita........... 10% 7% 5% 78% 
        f) Interventi chirurgici, 
        servizi non elencati nelle 
        precedenti lettere e visite 
        con piccoli interventi... 20% 7% 5% 68% 
        2) Attività ambulatoriali libero-professionali personali o divisionali: 
        Fondo Équipe 
        Fondo comune medica o 
        Amministra- comune èquipe singolo 
        zione medici non medica medico 
        Emodialisi............... 82% 1,5% 5% 11,5% 
        Sola visita.............. 10% 7% 5% 78% 
        Visita con piccoli in- 
        terventi e prestazioni 
        diagnostico-strumentali.. 20% 7% 5% 68% 
        2.I proventi di competenza del personale medico verranno ripartiti come
        segue: 
        1) al medico dell'équipe curante prescelto all'atto del ricovero il
        15%; 
        2) la restante quota sarà successivamente ripartita con le seguenti
        modalità: 
        Primario...................................................... 1,80 
        Aiuto......................................................... 1,40 
        Assistenti.................................................... 1,00 
        3) Al primario dovrà essere in ogni caso assicurata una
        compartecipazione in misura non inferiore al 25% dell'importo spettante
        all'intera équipe. Anche in tal caso il rimanente 75% verrà ripartito
        tra gli altri medici con i criteri di cui ai numeri 1) e 2), del comma
        2. 
        3. I proventi dell'attività libero-professionale vengono riscossi
        dall'amministrazione di appartenenza che provvederà ad attribuire ai
        singoli medici che hanno effettuato le prestazioni la quota parte di
        loro spettanza. 
        4. Le amministrazioni sono tenute ad effettuare la tempestiva
        contabilizzazione dei proventi percepiti che devono essere ripartiti e
        corrisposti agli interessati nella cadenza del pagamento della
        retribuzione del mese successivo a quello in cui si è svolta la
        prestazione. 
        DECRETO [1/4] 
        Articolo 88 
        Attività libero professionale dei veterinari. 
        1. L'attività libero-professionale del personale veterinario è
        esercitata alle condizioni di cui all'art. 89, purchè tale attività
        venga prestata nell'ambito delle strutture dei servizi e presidi
        pubblici, con i limiti e le modalità fissati dalla legge regionale. 
        2. Per l'effettuazione di consulti e consulenze da parte dei veterinari
        si applica la normativa di cui all'art. 84. 
        DECRETO [1/4] 
        Articolo 89 
        Compatibilità del personale medico e veterinario. 
        1. L'attività libero-professionale deve essere esercitata alla
        condizione che: 
        a) venga prestata al di fuori del normale orario di servizio,
        dell'eventuale plus orario e non rientri nell'ambito del lavoro
        straordinario; 
        b) non sia in contrasto con i compiti di istituto; 
        c) non venga prestata con rapporto di lavoro subordinato, non sia
        comunque in contrasto con gli interessi dell'ente e sia in ogni caso
        subordinata all'impegno di garantire la piena funzionalità dei servizi. 
        DECRETO [1/4] 
        Articolo 90 
        Tariffario. 
        1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui
        all'art. 35, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
        20 dicembre 1979, n. 761, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di
        entrata in vigore del presente decreto si applicano le attuali tariffe. 
        DECRETO [1/4] 
        Titolo V 
        TRATTAMENTO ECONOMICO 
        Capo I 
        Articolo 91 
        Principio della omogeneizzazione economica tra accordo di lavoro e
        convenzioni. 
        1. Nel quadro della contestualità e contemporaneità fra accordo unico
        nazionale ex art. 9 della legge n. 93/1983 (1) e successive
        modificazioni ed accordi collettivi ex art. 48 della legge 23 dicembre
        1978, n. 833, si riconosce che il principio della omogeneizzazione fra i
        due istituti costituisce il punto obbligatorio di riferimento per il
        confronto fra parte pubblica e organizzazioni sindacali mediche
        firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto. 
        2. La definizione di tale riferimento è prioritaria al rinnovo degli
        accordi sopra indicati. 
        (1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 29 ottobre 1987, n. 253] 
        DECRETO [1/4] 
        Capo II 
        Articolo 92 
        Stipendi ed indennità. (Valori annui lordi in migliaia di lire). 
        1. Profilo professionale medici: 
        Indennità Indennità 
        medico dirigenza 
        Posizione funzionale Stipendio specialistica medica 
        Medici a tempo pieno 
        Assistente medico ............. 12.000 2.300 450 
        Coadiutore sanitario, vice 
        direttore sanitario, aiuto 
        corresponsabile ospedaliero .. 13.900 3.600 610 
        Dirigente sanitario, sovrin- 
        tendente sanitario, direttore 
        sanitario, primario 
        ospedaliero .................. 17.000 5.600 
        segue tabella 
        Indennità 
        tempo 
        Posizione funzionale pieno Totale 
        Medici a tempo pieno 
        Assistente medico ............. 10.000 24.700 
        Coadiutore sanitario, vice 
        direttore sanitario, aiuto 
        corresponsabile ospedaliero .. 14.000 32.110 
        Dirigente sanitario, sovrin- 
        tendente sanitario, direttore 
        sanitario, primario 
        ospedaliero .................. 16.900 39.500 
        segue tabella 
        Indennità Indennità 
        medico dirigenza 
        Posizione funzionale Stipendio specialistica medica 
        Medici a tempo definito 
        Assistente medico ............. 8.000 1.600 450 
        Coadiutore sanitario, vice 
        direttore sanitario, aiuto 
        corresponsabile ospedaliero .. 10.400 2.400 610 
        Dirigente sanitario, sovrin- 
        tendente sanitario, direttore 
        sanitario, primario 
        ospedaliero .................. 13.000 3.900 
        segue tabella 
        Indennità 
        tempo 
        Posizione funzionale pieno Totale 
        Medici a tempo definito 
        Assistente medico ............. 10.050 
        Coadiutore sanitario, vice 
        direttore sanitario, aiuto 
        corresponsabile ospedaliero .. 13.410 
        Dirigente sanitario, sovrin- 
        tendente sanitario, direttore 
        sanitario, primario 
        ospedaliero .................. 16.900 
        2. Al personale apicale medico a tempo pieno e a tempo definito, cui non
        viene corrisposta la indennità differenziata primariale, è attribuita
        l'indennità di dirigenza medica annua di L. 650.000 e l'ammontare
        complessivo dell'indennità specialistica è ridotta in egual misura. 
        3. Al personale medico appartenente alla posizione funzionale di
        assistente al compimento di cinque anni di servizio effettivo, compete
        una somma aggiuntiva sull'indennità medico specialistica nelle misure
        fisse di L. 276.000 per il medico a tempo pieno e di L. 192.000 per il
        medico a tempo definito. 
        4. Profilo professionale veterinari: 
        Indennità 
        medico-veteri- Indennità 
        naria ispezione, specia- 
        Posizione vigilanza e polizia listica 
        funzionale Stipendio veterinaria medica 
        Collaboratore.. 12.000 10.000 2.300 
        Coadiutore..... 13.900 14.000 3.600 
        Dirigente...... 17.000 16.900 5.600 
        segue tabella 
        Indennità 
        dirigenza 
        Posizione medico- 
        funzionale veterinaria Totale 
        Collaboratore.. 450 24.750 
        Coadiutore..... 610 32.100 
        Dirigente...... -- 39.500 
        5. A decorrere dal 10 gennaio 1986 i livelli economico-tabellari per i
        medici e i veterinari dipendenti si determinano attribuendo al nuovo
        valore tabellare iniziale delle rispettive qualifiche il numero delle
        classi e/o degli scatti già in godimento al 31 dicembre 1985. 
        6. Le voci contenute nelle tabelle di cui sopra, ad esclusione
        dell'indennità di dirigenza medica e dell'indennità di dirigenza
        medica-veterinaria, che restano fisse e costanti, progrediscono in otto
        classi biennali del 6% costante, computato sul valore iniziale delle
        voci medesime e in successivi aumenti biennali del 2,50% computato sul
        valore dell'ottava classe. 
        7. L'indennità specialistica spetta a tutto il personale medico e
        veterinario con esclusione di coloro che prestano attività di medicina
        generica svolta a rapporto di dipendenza. 
        8. L'indennità medico veterinaria di ispezione, vigilanza e polizia
        veterinaria spetta al personale che svolge la libera professione nei
        limiti di cui all'art. 88. L'anzianità pregressa sull'indennità stessa
        è valutabile esclusivamente nei confronti del personale veterinario al
        quale per legge o regolamento era inibita l'attività libero
        professionale ed abbia, altresì, formalmente dichiarato di non averla
        espletata e, dal 10 giugno 1985, nei confronti del personale veterinario
        che da tale data abbia formalmente dichiarato di non esercitarla. 
        DECRETO [1/4] 
        Articolo 93 
        Paga oraria giornaliera. 
        1. La paga di una giornata lavorativa è determinata sulla base di 1/26
        di tutte le competenze percepite mensilmente. 
        2. L'importo della paga oraria è determinato dividendo la paga
        giornaliera come sopra calcolata per 6,33 nel caso di orario di 38 ore
        settimanali; per 6,16 nel caso di orario di 37 ore e per 6 nel caso di
        36 ore settimanali; per 4,75 nel caso di orario di 28,30 ore
        settimanali; per 4,58 nel caso di orario di 27,30 ore settimanali e per
        4,50 nel caso di 27 ore settimanali. 
        3. Le trattenute per assenze non retribuite (scioperi, permessi a
        proprio carico, assenze ingiustificate) sono effettuate sulla base della
        paga oraria o giornaliera di cui ai precedenti commi. 
        4. Le trattenute per eventuali scioperi proclamati dalle Organizzazioni
        sindacali sono commisurate al periodo di tempo di effettiva astensione
        dal lavoro. 
        5. L'assicurazione dell'urgenza durante gli scioperi non darà luogo ad
        alcuna retribuzione, qualora non sia riscontrata la presenza del
        dipendente secondo i procedimenti di rispetto dell'orario di lavoro. 
        DECRETO [1/4] 
        Articolo 94 
        Passaggio dal rapporto di lavoro a tempo definito a quello a tempo
        pieno. 
        1. In caso di passaggio dal rapporto di lavoro a tempo definito a quello
        a tempo pieno, spetta il trattamento economico iniziale relativo al
        nuovo rapporto a cui si aggiunge il maturato economico acquisito per
        anzianità, nel rapporto di lavoro a tempo definito. 
        DECRETO [1/4] 
        Articolo 95 
        Norma di garanzia in caso di passaggio di livello. 
        1. Nel caso di passaggio a livello superiore per concorso,
        l'inquadramento avviene sommando al maturato economico in godimento la
        differenza di livello fra i due livelli cui si riferisce. 
        DECRETO [1/4] 
        Capo III 
        Articolo 96 
        Indennità differenziata di responsabilità primariale. 
        1. L'indennità differenziata di responsabilità primariale spetta ai
        medici primari. 
        2. Tale indennità viene attribuita nelle seguenti misure lorde fisse,
        per 12 mensilità, con esclusione della 13a mensilità, secondo
        l'appartenenza all'area: 
        a) area funzionale di medicina e di direzione sanitaria L. 270.000
        mensili; 
        b) area funzionale di chirurgia (ivi comprese le discipline mediche con
        terapia intensiva) L. 380.000 mensili. 
        DECRETO [1/4] 
        Articolo 97 
        Indennità per i direttori degli Istituti zooprofilattici. 
        1. Ai direttori degli Istituti zooprofilattici sperimentali è
        attribuita l'indennità di coordinamento di L. 2.800.000 annua lorda per
        dodici mensilità. 
        DECRETO [1/4] 
        Articolo 98 
        Indennità di rischio radiologico. 
        1. L'indennità di rischio radiologico di cui all'art. 58 spetta,
        altresì, al personale medico anestesista rianimatore in quanto
        sottoposto al doppio rischio da radiazioni inonizzanti e da gas e vapori
        anestetici. 
        DECRETO [1/4] 
        Capo IV 
        Articolo 99 
        Erogazione delle indennità. 
        1. Le indennità previste nella parte II del presente decreto vengono
        corrisposte per dodici mensilità riferite all'anno solare, ad eccezione
        della indennità medico-professionale di tempo pieno e
        medico-veterinaria, ispezione, vigilanza e polizia veterinaria, che sono
        corrisposte per tredici mensilità. (1) 
        2. Per il periodo di applicazione dell'accordo di lavoro recepito con
        decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348,
        l'indennità medico professionale di tempo pieno va corrisposta anche
        sulla tredicesima mensilità ove non ancora liquidata. 
        (1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 29 ottobre 1987, n. 253] 
        DECRETO [1/4] 
        Articolo 100 
        Aumenti economici. 
        1. Gli aumenti annui di stipendio e indennità derivanti dal presente
        accordo rispetto alle corrispondenti voci di cui alla tabella dell'art.
        46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983 vengono
        corrisposti in ragione di: 
        30% dal 10 gennaio 1986; 
        65% dal 10 gennaio 1987 (compreso il 30% del 1986); 
        100% dal 10 gennaio 1988 (compreso il 65% del 1987). 
        DECRETO [1/4] 
        Titolo VI 
        PRODUTTIVITA' 
        Capo I 
        Articolo 101 
        Tipologia e finalità dell'istituto. 
        1. L'istituto di incentivazione della produttività deve tendere ad
        incrementare la economicità e qualità delle prestazioni rese in
        funzione del grado di conseguimento degli obiettivi prefissati al fine
        di migliorare la qualità dell'assistenza. 
        2. Il meccanismo di incentivazione, per sua natura, a regime dovrà
        essere organizzato su base budgettaria con un fondo di dotazione e
        riscontri di tipo funzionale e contabile. 
        3. Per l'arco di vigenza dell'accordo collettivo 1986/1988 recepito dal
        presente decreto e a decorrere dalla data di entrata in vigore dello
        stesso, si ridefinisce la disciplina vigente quale fase transitoria
        verso il futuro sistema "per obiettivi", con gli opportuni e
        specifici adattamenti riferiti alle due aree negoziali di cui all'art. 6
        del decreto del Presidente della Repubblica n. 68/1986. 
        4. L'attivazione dell'istituto è obbligatoria ed è finalizzata al
        conseguimento dei seguenti obiettivi validi su tutto il territorio
        nazionale nei servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione: 
        a) deve mantenersi o migliorarsi il rapporto fra prestazioni rese in
        normale orario di lavoro e prestazioni rese in plus-orario, secondo le
        rilevazioni effettuate nel triennio 1984-1986; 
        b) la gestione dell'istituto deve tendere a migliorare alcuni indici di
        produttività complessivi; 
        c) deve concretizzarsi una razionale distribuzione territoriale delle
        prestazioni utilizzando l'attività resa in plus-orario, oltre alla sede
        di assegnazione, anche nei presidi territoriali (distretti, centri di
        prenotazione, consultori, ecc.) e nei presidi multizonali. 
        5. Tali obiettivi costituiscono vincoli per l'accordo-quadro regionale
        che traccerà altresì le linee generali dei programmi, gli schemi dei
        piani di lavoro ed i criteri delle verifiche in campo. Non dovrà
        comunque verificarsi, a livello di Unità Sanitarie Locali, un
        incremento della spesa complessiva derivante dalla quota pro-capite
        media per assistito secondo le rilevazioni del triennio 1984-1986. Ogni
        semestre dovranno essere verificati con le organizzazioni sindacali
        firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto gli aspetti
        tendenziali dell'applicazione dell'istituto in ordine al conseguimento
        degli obiettivi che costituiscono la condizione per l'attribuzione dei
        compensi. 
        6. Pertanto il nuovo processo è così articolato: 
        I) incentivazione ex articoli 59 e segg. decreto del Presidente della
        Repubblica n. 348/1983; 
        II) produttività "per obiettivi". 
        DECRETO [1/4] 
        Articolo 102 
        Finanziamento dei fondi di incentivazione e attuazione dell'istituto. 
        1. Gli enti finanziano l'istituto sub I), comma 6, dell'art. 101
        esclusivamente con il fondo 1986, così come determinato ai sensi della
        circolare del Ministero della Sanità e del Dipartimento della funzione
        pubblica del 29 aprile 1986, e risultante dal consultivo dello stesso
        anno il quale sarà rivalutato per gli anni 1987 e 1988 secondo
        l'andamento dell'indice inflattivo previsto dalle leggi finanziarie, cui
        potranno aggiungersi solo i "risparmi" derivanti dal raffronto
        tra la spesa dell'anno precedente a quello preso a riferimento e la
        spesa effettivamente sostenuta nell'anno predetto, relativa alle
        funzioni di assistenza specialistica convenzionata esterna. 
        2. Le regioni potranno integrare il fondo assegnando risorse
        strettamente connesse all'attivazione di nuove unità operative in
        misura non superiore alla media di quanto liquidato pro-capite a titolo
        di incentivazione nell'anno precedente, moltiplicato per la dotazione
        organica delle unità operative di nuova attivazione. 
        3. In sede di accordo decentrato a livello regionale si stabilirà
        l'entità del fondo da destinare all'istituto di incentivazione, che in
        caso di attivazione ex novo dello stesso non potrà essere inferiore al
        10% della spesa complessiva risultante a rendicontazione 1986
        dell'intera attività specialistica resa al cittadino su base regionale. 
        4. In sede di accordo a livello di enti, gli stessi converranno con le
        Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente
        decreto l'articolazione delle attività professionali da rendere in
        plus-orario, soggette a rilevazione e fatturazione in modo da garantire
        un incremento della produttività e maggiori spazi anche temporali di
        prestazioni di servizi all'utenza. 
        5. Le somme corrisposte da enti e da privati per prestazioni erogate dal
        Servizio sanitario nazionale ed effettuate in plus-orario da personale
        medico dipendente o da personale che rientra nelle categorie B e C, non
        comprese nei compiti di istituto, entrano a far parte del fondo per
        l'incentivo della produttività al netto della quota di spettanza
        dell'amministrazione. 
        6. Le prestazioni soggette a tariffazione sono previste nell'apposito
        tariffario di cui all'art. 104. 
        7. L'istituto di cui sub II), comma 6, dell'art. 101 viene finanziato
        con il fondo di incentivazione costituito dallo 0,80% del monte salari
        relativo a ciascun ente, e da una quota del fondo comune di cui all'art.
        105 non superiore allo 0,80%, determinata in sede di accordo quadro
        regionale. 
        8. L'istituto di cui al comma 7 viene, altresì, finanziato da ulteriori
        eventuali fondi previsti dalle vigenti disposizioni. 
        DECRETO [1/4] 
        Articolo 103 
        Valutazione della produttività. 
        1. Fermo restando l'obbligo dell'attività ambulatoriale da prestarsi
        nel normale orario di servizio viene valutata ai fini dell'istituto la
        quota parte delle prestazioni complessive prodotte dall'équipe in
        plus-orario, secondo modalità operative ed indici obiettivi di
        produttività che comportino un incremento di impegno dei componenti
        dell'équipe stessa. 
        2. Detta attività viene organizzata attraverso la predisposizione di
        orari o turni che garantiscano una equa rotazione di tutto il personale
        sanitario in modo da assicurare la presenza di tutti i componenti della
        équipe, ognuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni e delle
        rispettive posizioni funzionali, nonchè l'espletamento dell'attività
        stessa in tutti i giorni feriali. 
        3. L'accordo decentrato a livello regionale, nel definire le modalità
        operative dell'istituto dell'incentivazione della produttività,
        finalizzate al perseguimento degli obiettivi programmatici, dovrà
        comunque tenere conto dei seguenti indici di produttività: 
        a) durata media della degenza complessiva e per singole unità
        operative; 
        b) riduzione dei tempi di attesa intra ed extra ospedaliera. 
        4. Ai fini del computo economico del presente istituto il numero delle
        prestazioni effettuate secondo le predette modalità e soggette a tale
        valutazione non può eccedere nei servizi di prevenzione, diagnosi, cura
        e riabilitazione il 50% del volume complessivo, compresa l'attività
        svolta in favore dei pazienti ricoverati, di attività dell'unità
        operativa, tenendo anche conto dell'attività lavorativa prestata per
        altri istituti contrattuali. 
        5. Fino al raggiungimento del predetto 50% (vedi tabella A) le
        prestazioni effettuate sono considerate tutte utili ai fini della
        determinazione dei tetti consentiti e concordati. 
        6. Per le attività ambulatoriali svolte da équipes operanti in unità
        operative con posti letto l'attività di maggiore produttività rivolta
        ai non ricoverati verrà valutata sulla base delle prestazioni
        effettivamente erogate in plus-orario senza le limitazioni di cui ai
        commi precedenti. 
        7. La valutazione della produttività dell'istituto sub II), comma 6,
        dell'art. 101 viene definita su specifici programmi in sede regionale,
        attuati e verificati nelle singole Unità Sanitarie Locali sulla base
        dei seguenti indici medi di produttività oggettivamente rilevati a
        livello regionale: 
        a) contenimento della spesa corrente rispetto a quella storica riferita
        all'anno precedente a quello preso in considerazione e rivalutazione del
        tasso ufficiale di inflazione escludendo dal computo la eventuale
        assegnazione finanziaria rispetto alla predetta determinazione; 
        b) durata media della degenza, indice di occupazione di posti letto,
        indice di turn-over del posto letto; 
        c) riduzione dei tempi di attesa intra ed extra ospedaliera; 
        d) economie realizzate rispetto all'indice medio regionale per la
        farmaceutica esterna; 
        e) altri eventuali indici di produttività, oggettivamente rilevabili e
        quantificabili, determinati a livello regionale. 
        8. Tabella A (Si omette). 
        DECRETO [1/4] 
        Articolo 104 
        Modalità e criteri per la fissazione delle tariffe. 
        1. La determinazione delle competenze spettanti al personale per le
        singole prestazioni utili ai fini dell'applicazione dell'istituto viene
        definita con un tariffario unico nazionale che costituisce parte
        integrante del presente decreto. La formulazione del tariffario dovrà
        prevedere il valore delle prestazioni e l'indicazione delle competenze
        da attribuire all'équipe e al fondo comune della categoria A), ed
        all'équipe e al fondo comune della categoria B) del personale laureato
        non medico, alla categoria C) e alla categoria D). 
        2. Nel nuovo tariffario occorrerà ricomprendere oltre alle prestazioni
        di tipo ambulatoriale, anche quelle prestazioni professionali non
        mediche assoggettabili a rilevazione e fatturazione. 
        3. Per la definizione del tariffario unico sarà costituita presso il
        Ministero della sanità una commissione paritetica formata da componenti
        designati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo
        recepito dal presente decreto. 
        4. La commissione dovrà concludere i propri lavori entro due mesi dalla
        data di entrata in vigore del presente decreto. 
        5. Il decreto ministeriale che recepirà il tariffario unico nazionale
        dovrà essere emanato nel termine tassativo di tre mesi a decorrere
        dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed avrà effetti
        economici dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale medesimo. 
        6. In attesa della emanazione del nuovo tariffario il fondo della
        categoria B) del personale laureato non medico è costituito dalle quote
        storicamente spettanti secondo le modalità del decreto del Presidente
        della Repubblica n.348/1983 per tale istituito ai laureati non medici
        più il 5% del fondo per l'incentivazione sub I), comma 6, dell'art.
        101, da prevedere in aumento al fondo stesso, per il periodo di
        applicazione dell'accordo di lavoro recepito con decreto del Presidente
        della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, e per il periodo di validità
        dell'accordo recepito dal presente decreto, in ottemperanza alla
        sentenza del Consiglio di Stato, sezione IV n. 308/1986. 
        7. Conseguentemente le somme storicamente spettanti per l'istituto di
        incentivazione al personale medico debbono essere esclusivamente
        utilizzate per il fondo A) medici. 
        8. Il fondo predetto deve essere comunque garantito e liquidato nella
        sua globalità al personale medico per la durata del presente accordo
        con l'obiettivo di mantenere elevati gli standards quanti-qualitativi
        dell'attività ambulatoriale complessivamente resa dalle strutture
        pubbliche. 
        DECRETO [1/4] 
        Articolo 105 
        Tabella di ripartizione del fondo di incentivazione sub I), comma 6,
        art. 101. 
        1. Le competenze spettanti al personale, articolate per settori a
        seconda della diversa incidenza professionale degli operatori necessaria
        alla realizzazione delle prestazioni, saranno ripartite secondo lo
        schema seguente: 
        A) Medici; 
        B) Biologi, chimici, fisici, farmacisti, ingegneri, psicologi; 
        C) Personale tecnico-sanitario e personale infermieristico ivi compresi
        gli operatori sanitari di cui alla tabella h) del decreto del Presidente
        della Repubblica n. 761/1979 dell'unità operativa che concorre alla
        prestazione, nonchè il personale tecnico addetto ai servizi di
        prevenzione e vigilanza igienica; 
        D) Restante personale. 
        2. Le prestazioni specialistiche vengono suddivise nei seguenti gruppi
        per ciascuno dei quali si indicano le percentuali di scomposizione dei
        valori delle stesse da attribuire alle varie categorie di personale: 
        A B C D Totale 
        - - - - -- 
        1) prestazioni di radiologia....... 70 -- 18 18 100 
        2) prestazioni di laboratorio...... 65 -- 23 12 100 
        3) visite e/o interventi specia- 
        listici delle varie attività di 
        servizio ed altre prestazioni 
        fatturabili..................... 85 -- 10 5 100 
        4) prestazioni riabilitative....... 55 -- 32 13 100 
        3. Le competenze attribuite al personale di cui alla categoria A) medici
        saranno suddivise come segue: 
        all'équipe che ha reso la prestazione il 45% da ripartirsi ai singoli
        componenti; 
        al fondo comune il 55%. 
        4. Tale suddivisione troverà applicazione dalla data di entrata in
        vigore del presente decreto. 
        5. La quota afferente all'équipe va ripartita fra i medici delle
        strutture ove sia attivato l'istituto di incentivazione della
        produttività nelle seguenti proporzioni: 
        assistente 1; aiuto corresponsabile, vice direttore sanitario e
        coadiutore sanitario 1,4; primario, direttore sanitario e dirigente
        sanitario 1,8, mantenendo per il personale medico il rapporto 3/4 tra
        tempo definito e tempo pieno. 
        6. Le somme spettanti a ciascun medico dalla ripartizione del fondo
        comune, che concorrono al raggiungimento del tetto retributivo sono
        ripartite come segue: 
        -- assistente................................................. 1 
        -- aiuto corresponsabile, vice direttore sanitario 
        e coadiutore............................................... 1,1 
        -- primario ed equiparati, direttore sanitario e dirigente.... 1,2 
        7. Il fondo comune sarà suddiviso in quote. L'assegnazione delle quote
        sarà effettuata nell'accordo-quadro regionale e nell'accordo locale
        secondo criteri di gestione e d'utilizzo del fondo comune che consentano
        prioritariamente meccanismi perequativi all'interno della categoria
        medica e, quindi il perseguimento degli obiettivi programmati e dei
        piani di lavoro di cui all'art. 101. 
        8. La partecipazione alla ripartizione del fondo comune comporta la
        prestazione del plus-orario con le modalità appresso indicate e
        articolato sulla base di accordi locali. 
        9. Al fondo comune afferiscono le somme di competenza individuale
        eccedenti il tetto retributivo. 
        10. La distribuzione delle quote avverrà in misura proporzionale ai
        plus-orari concordati ed effettuati. 
        11. Le quote di fondo comune non attribuite a seguito del raggiungimento
        del tetto economico individuale sono attribuite al fondo comune. 
        12. Le eventuali quote di fondo comune non ripartite per il
        raggiungimento dei tetti economici individuali afferiscono al fondo di
        cui all'istituto sub II), comma 6, dell'art. 101. 
        13. Le quote di riparto del tariffario attualmente in vigore relative
        alla categoria B) debbono intendersi riferite alla nuova categoria C),
        le quote relative alla categoria C) afferiscono alla nuova categoria D). 
        14. La colonna della categoria B) verrà riempita dalle percentuali
        risultanti dalla formulazione del nuovo tariffario. 
        DECRETO [1/4] 
        Articolo 106 
        Plus-orario e sua determinazione. 
        1. L'attività connessa con l'istituto delle incentivazioni sub I),
        comma 6, dell'art. 101 va svolta in plus-orario. 
        2. I tetti massimi di plus-orario sono fissati nei limiti del fondo a
        disposizione di cui all'art. 102 come segue: 
        7 ore settimanali per il personale medico a tempo pieno; 
        5 ore settimanali per il personale medico a tempo definito; 
        3. In attesa degli accordi decentrati a livello regionale, attuativi
        dell'istituto, restano in vigore le norme specifiche previste dall'art.
        64 del decreto del Presidente della Repubblica n.348/1983. 
        4. I tetti massimi di plus-orario determinati ai sensi del comma 2
        verranno, pertanto, applicati a decorrere dalla data di entrata in
        vigore dell'accordo-quadro regionale applicativo dell'istituto di cui al
        presente decreto. 
        5. Il plus-orario, ivi compreso quello afferente al fondo comune,
        concordato con le Organizzazioni sindacali e successivamente deliberato
        dall'amministrazione, costituisce debito orario; esso pertanto deve
        essere programmato nei piani di lavoro e verificato attraverso sistemi
        obiettivi di controllo degli orari di servizio. 
        6. La misura del plus-orario reso può trovare compensazione all'interno
        di un trimestre. Le differenze, in difetto o in eccesso, di plus-orario
        reso nel trimestre rispetto a quello dovuto debbono essere compensate
        nel trimestre successivo. In caso di mancato recupero del plus-orario
        dovuto e non reso si effettueranno le relative proporzionali riduzioni. 
        7. Il tetto retributivo sarà rapportato per ciascun operatore al 10%
        del trattamento economico globale mensile lordo rilevato al 10 gennaio
        di ogni anno, per ogni ora settimanale di plus-orario reso. 
        8. Per trattamento economico globale mensile lordo deve intendersi la
        somma delle seguenti voci: 
        stipendio mensile lordo comprensivo del salario di anzianità; 
        indennità integrativa speciale; 
        indennità primariale differenziata; 
        indennità annue fisse e continuative; 
        rateo di 13a mensilità. 
        9. Con periodicità semestrale dovrà essere attuata la revisione del
        plus-orario. 
        10. Le competenze economiche relative al presente istituto vengono
        corrisposte di regola a cadenza mensile. 
        11. Al personale soggetto al debito orario che rinunci alla
        effettuazione dello stesso non compete alcun compenso a titolo di
        incentivazione. 
        DECRETO [1/4] 
        Capo II 
        Articolo 107 
        Fondo di incentivazione della produttività e sue modalità di
        ripartizione, per il personale di servizi veterinari. 
        1. Nel rispetto della normativa generale dell'istituto, gli incentivi
        alla produttività per il servizio veterinario formano un comparto
        autonomo e riservato agli operatori del servizio stesso. 
        2. Il fondo di incentivazione del personale dei servizi veterinari viene
        costituito dalle somme corrisposte da enti o privati per prestazioni
        erogate dal Servizio sanitario nazionale ed effettuate esclusivamente
        nel plus-orario assegnato, al netto della quota di spettanza
        dell'amministrazione, nonchè dalla (1) quota parte delle somme
        attribuite dal Servizio sanitario nazionale per l'esecuzione di
        profilassi di Stato afferente alle prestazioni del personale dipendente. 
        3. Nel termine perentorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore
        del presente decreto e contestualmente al tariffario di cui all'art. 104
        verrà emanato il tariffario unico nazionale sulla base del quale
        vengono quantificate le prestazioni erogate; nelle more di emanazione si
        farà riferimento al tariffario in vigore approvato con decreto
        ministeriale 22 maggio 1986. Il nuovo tariffario trova applicazione
        dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di recepimento. 
        4. Al personale veterinario è riconosciuto lo stesso tetto orario del
        personale medico a tempo pieno determinato ai sensi dell'art. 106. 
        5. Si considerano utili ai fini della determinazione dei tetti
        consentiti di plus-orario, non più del 75% delle prestazioni di
        assistenza zooiatrica che le Unità Sanitarie Locali erogano come
        attività istituzionale e del 50% delle restanti prestazioni. 
        6. Le competenze spettanti al personale dei servizi veterinari saranno
        ripartite secondo i criteri di cui allo schema contenuto nell'art. 105. 
        7. L'attuazione dell'incentivazione di cui al presente articolo è
        obbligatoria e deve essere prioritariamente rivolta ad incrementare le
        attività di vigilanza, ispezione e profilassi. 
        (1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 29 ottobre 1987, n. 253] 
        DECRETO [1/4] 
        Capo III 
        Articolo 108 
        Modalità di ripartizione del fondo di incentivazione sub II), comma 6,
        dell'art. 101. 
        1. Il fondo di incentivazione sub II), comma 6, dell'art. 101, è
        ripartito dalla regione in quote corrispondenti ai progetti determinati
        a norma dell'art. 101. 
        2. Gli enti individuano, sentite le Organizzazioni sindacali, le unità
        di personale mediche e veterinarie assegnate alla realizzazione dei
        singoli progetti di intervento. 
        3. La regione, nell'accordo decentrato a livello regionale attuativo
        dell'istituto determinerà le modalità di erogazione delle quote di cui
        al presente articolo sulla scorta di idonea documentazione, attestante
        il conseguimento dei risultati ottenuti. 
        4. Nell'ambito di ciascun ente si provvederà alla liquidazione delle
        quote relativi ai singoli progetti nei confronti degli operatori che
        hanno effettivamente partecipato alla loro realizzazione, sulla base
        della retribuzione tabellare percepita dagli operatori stessi. 
        5. A regime l'individuazione globale di indicatori e di indici di
        produttività e di ulteriori fondi di finanziamenti per i diversi
        settori sanitari amministrativi e tecnici e la definizione del modello
        di applicazione degli standards conseguenti, ai fini della valutazione
        della produttività è demandata ad un'apposita commissione paritetica
        costituita da esperti designati dal Governo, regioni, ANCI, UNCEM, e
        Organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dell'accordo recepito
        dal presente decreto, che li definisce entro il 30 settembre 1987, anche
        in riferimento agli obiettivi della programmazione nazionale. 
        DECRETO [1/4] 
        Titolo VII 
        NORME TRANSITORIE E DI RINVIO 
        Capo I 
        Articolo 109 
        Norma interpretativa per il personale veterinario. 
        1. A far data dal 10 giugno 1985 al personale veterinario compete negli
        importi complessivi la retribuzione prevista dalla tabella di cui
        all'art. 46 ex decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983. 
        2. La ricostruzione economica, ai sensi dell'art. 54, decimo comma,
        dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, sulla quota
        equivalente all'indennità di tempo pieno è attribuita solamente a quei
        veterinari ai quali per legge o regolamento era inibito l'esercizio
        dell'attività libero-professionale ed abbiano, altresì, dichiarato di
        non averla prestata. 
        DECRETO [1/4] 
        Articolo 110 
        Norma transitoria per gli ex medici condotti. 
        1. Gli ex medici condotti, nei cui confronti alla data del 10 gennaio
        1987 non siano stati assunti provvedimenti definitivi ai sensi dell'art.
        28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983, possono, a
        domanda, optare per un trattamento economico onnicomprensivo di L.
        8.640.000 annue lorde. 
        2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, sentite le regioni,
        l'ANCI, l'UNCEM e le Organizzazioni sindacali mediche firmatarie
        dell'accordo recepito dal presente decreto, provvede entro il 31
        dicembre 1987 alla determinazione delle funzioni e mansioni degli
        stessi, ivi compresi i limiti di accesso alla convenzione per la
        medicina generale di base, di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre
        1978, n. 833. 
        3. La normativa di cui sopra ha validità in modo tassativo fino al 30
        giugno 1988. 
        DECRETO [1/4] 
        Capo II 
        Articolo 111 
        Norma di rinvio. 
        1. Per le seguenti materie relative ad istituti comuni si fa riferimento
        a quanto previsto dai seguenti articoli del presente decreto per i quali
        devono essere applicati i criteri e le modalità di cui all'art. 6,
        comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 68/1986. 
        -- Progetti finalizzati................................... art. 11 
        -- Mobilità............................................... >> 19 
        -- Mobilità nell'ambito dell'ente......................... >> 20 
        -- Mobilità tra enti in ambito regionale.................. >> 21 
        -- Mobilità tra enti in ambito interregionale............. >> 22 
        -- Mobilità intercompartimentale ......................... >> 23 
        -- Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica...... >> 24 
        -- Documentazione dello stato di infermità................ >> 28 
        -- Visite mediche di controllo............................ >> 29 
        -- Tutela della salute ed igiene negli ambienti di lavoro. >> 30 
        -- Permessi, ritardi, recuperi............................ >> 31 
        -- Indumenti di lavoro.................................... >> 32 
        -- Mensa.................................................. >> 33 
        -- Attività sociali, culturali e ricreative............... >> 34 
        -- Santo patrono.......................................... >> 35 
        -- Diritti sindacali...................................... >> 36 
        -- Assemblea del personale................................ >> 37 
        -- Diritto all'informazione............................... >> 38 
        -- Patronato sindacale.................................... >> 39 
        -- Pari opportunità....................................... >> 40 
        -- Patrocinio legale del dipendente per fatti connessi 
        all'espletamento dei compiti di ufficio................ >> 41 
        -- Conglobamento di quota della indennità integrativa 
        speciale............................................... >> 46 
        -- Bilinguismo............................................ >> 52 
        -- Indennità di partecipazione all'ufficio di direzione... >> 53 
        -- Indennità di coordinamento............................. >> 54 
        -- Indennità di rischio da radiazioni..................... >> 58 
        -- Indennità di profilassi antitubercolare................ >> 59 
        -- Indennità per servizio notturno e festivo.............. >> 60 
        -- Equo indennizzo........................................ >> 63 
        -- Trattamento di quiescenza.............................. >> 64 
        -- Norma per i dipendenti dell'unità sanitaria locale 
        del comune di Campione d'Italia........................ >> 65 
        -- Procedure di raffreddamento dei conflitti - 
        estensione dei giudicati amministrativi................ >> 112 
        -- Verifica............................................... >> 113 
        -- Cittadino utente....................................... >> 114 
        -- Norma transitoria...................................... >> 115 
        -- Particolari casi di inquadramento...................... >> 116 
        -- Norma particolare di primo inquadramento............... >> 117 
        -- Flussi informativi..................................... >> 118 
        -- Commissioni professionali.............................. >> 119 
        -- Accordo intercompartimentale........................... >> 120 
        -- Disposizione finale.................................... >> 121 
        -- Norma finale e di rinvio............................... >> 122 
        DECRETO [1/4] 
        Titolo I 
        RELAZIONI SINDACALI 
        Capo I 
        Articolo 112 
        Procedure di raffreddamento dei conflitti - Estensione dei giudicati
        amministrativi. 
        1. Qualora in sede di attuazione del presente decreto insorgano
        conflitti derivanti da contrapposte interpretazioni sui criteri generali
        di applicazione del presente decreto dovrà essere formulata richiesta
        scritta di confronto con lettera r.r. da una delle organizzazioni
        Sindacali di categoria firmatarie dell'accordo recepito nel presente
        decreto. 
        2. L'ente ha obbligo di convocare la parte richiedente per un confronto
        nei tre giorni successivi e di formulare motivata risposta entro
        quindici giorni dall'insorgenza del conflitto. 
        3. La richiesta deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli
        elementi di diritto sui quali si basa. 
        4. In caso di persistenza del conflitto le parti potranno fare ricorso
        alla delegazione trattante il presente accordo di comparto, cui è
        attribuito, il compito di assicurare la corretta gestione della
        disciplina contrattuale. 
        5. La delegazione di cui al comma 4 dovrà riunirsi, altresì, su
        formale richiesta di una delle parti che la compongono, per l'esame di
        problemi interpretativi ed applicativi di interesse generale. 
        6. L'apertura del conflitto non determina l'interruzione del
        procedimento amministrativo. 
        7. Al fine dell'estensione di giudicati amministrativi nella materia
        disciplinata dal presente decreto si richiamano le procedure disposte
        nell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio
        1986, n. 13. 
        8. Il Dipartimento della funzione pubblica, cui la legge demanda
        l'attività di indirizzo e di coordinamento generale in materia di
        pubblico impiego nonchè il controllo dell'attuazione degli accordi di
        lavoro, si avvale, ai soli fini dell'emanazione degli indirizzi
        applicativi del presente decreto, di una commissione consultiva composta
        dai rappresentanti dei Ministeri della sanità, del tesoro, lavoro,
        bilancio e programmazione, delle regioni, dell'ANCI e dell'UNCEM. 
        DECRETO [1/4] 
        Articolo 113 
        Verifica. 
        1. Con cadenza annuale, di regola entro il mese di settembre, le
        delegazioni stipulanti l'accordo recepito dal presente decreto
        effettueranno una verifica sullo stato di attuazione del decreto stesso
        in ogni sua parte con particolare riferimento alla programmazione del
        lavoro e degli orari, al piano di produttività, ai criteri di
        incentivazione, al funzionamento ed all'efficacia dei servizi in favore
        della utenza. 
        2. Sulla base dei risultati delle predette verifiche le parti potranno
        formulare osservazioni e proposte da allegare alla relazione indicata
        dall'art. 16 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n.
        93, o da porre a base di iniziative dirette a rimuovere eventuali
        ostacoli alla compiuta e tempestiva attuazione delle intese. 
        DECRETO [1/4] 
        Articolo 114 
        Cittadino utente. 
        1. Dopo tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
        ed in prosieguo, periodicamente, sarà compiuto, dagli enti e dalle
        organizzazioni sindacali di comparto e dalle confederazioni maggiormente
        rappresentative, unitamente a rappresentanti delle associazioni degli
        utenti individuate di intesa con la parte pubblica, un bilancio
        dell'attività di programmazione svolta, dei risultati ottenuti, degli
        eventuali ostacoli incontrati, allo scopo di rimuoverli e di dare piena
        attuazione allo spirito e alla lettera delle intese intercompartimentali
        e di comparto, con l'obiettivo di accrescere la produttività,
        l'efficienza, l'efficacia e la qualità delle prestazioni
        socio-sanitarie, al fine di favorire il rispetto e tutelare la dignità
        e la libertà della persona umana. 
        DECRETO [1/4] 
        Titolo II 
        NORME TRANSITORIE E FINALI 
        Capo I 
        Articolo 115 
        Norma transitoria. 
        1. Viene istituita presso il Dipartimento della funzione pubblica una
        commissione paritetica composta da rappresentanti dei Ministeri della
        sanità, della funzione pubblica, del tesoro, del lavoro e previdenza
        sociale, del bilancio e programmazione economica, delle regioni
        dell'ANCI, dell'UNCEM e le organizzazioni sindacali firmatarie
        dell'accordo recepito dal presente decreto con il compito di formulare
        proposte per la corretta applicazione dell'art. 64 del decreto del
        Presidente della Repubblica n. 761/1979, la quale dovrà concludere i
        propri lavori entro il 31 dicembre 1987 ai fini dell'emanazione da parte
        del Governo degli atti di indirizzo e coordinamento di sua competenza. 
        DECRETO [1/4] 
        Articolo 116 
        Particolari casi di inquadramento. 
        1. In relazione agli inquadramenti e alle promozioni conferiti in data
        successiva a quella di emanazione del decreto del Presidente della
        Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ed anteriori al 10gennaio 1986, con
        provvedimenti adottati dalle regioni, dai comitati di gestione delle
        unità sanitarie locali, degli enti o istituti, a favore del personale
        destinatario delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente
        della Repubblica medesimo e nella normativa contrattuale, resi esecutivi
        ai sensi della legislazione vigente e che abbiano formato oggetto di
        contestazioni, il Governo adotterà i provvedimenti di sua competenza,
        entro il 31 dicembre 1987, sentite le ragioni, l'ANCI, l'UNCEM e le
        Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo. 
        DECRETO [1/4] 
        Articolo 117 
        Norma particolare di primo inquadramento. 
        1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto le sottoindicate
        figure professionali, tali in posizione di ruolo e con l'incarico
        formalmente attribuito delle funzioni a fianco di ciascuna figura
        indicate alla data del 20 dicembre 1979, vengono così inquadrate: 
        a) dirigente direttore di sede regionale o provinciale di ente nazionale
        o di cassa mutua provinciale - 110livello; 
        b) collaboratori coordinatori titolari di ufficio della sede provinciale
        o con la titolarità di una sezione territoriale dell'Istituto nazionale
        delle assicurazioni di malattia, ovvero, titolari o reggenti di una sede
        o cassa mutua provinciale, se in possesso dell'anzianità di cui alla
        tabella allegato 2 al decreto del Presidente della Repubblica n.
        761/1979 (cinque anni) - 100livello; 
        c) collaboratore coordinatore cui sia stata formalmente attribuita la
        titolarità di un reparto della sede provinciale - 90 livello; 
        d) collaboratori titolari d'ufficio di sede provinciale, o di sezione
        territoriale INAM o di sede di cassa mutua - 80 livello; 
        e) personale medico capo ripartizione - o 90livello allegato A ex
        decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1979, n. 191, in
        comuni capoluogo di provincia - 110 livello; 
        f) seconda qualifica professionale (personale infermieristico) non in
        possesso dello specifico titolo professionale - 60 livello; 
        g) seconda qualifica professionale (personale infermieristico) in
        possesso dello specifico titolo professionale e di livello differenziato
        o incarico di coordinamento - 70livello; 
        h) seconda qualifica professionale (personale tecnico sanitario, di
        vigilanza e ispezione, di riabilitazione) non in possesso dello
        specifico titolo professionale - 60livello; 
        i) seconda qualifica professionale (personale tecnico sanitario, di
        vigilanza e ispezione, di riabilitazione) in possesso dello specifico
        titolo professionale e di una anzianità di tre anni nella qualifica
        nonchè del livello differenziato o l'incarico di coordinamento - 70
        livello; 
        l) personale infermieristico degli enti locali (sesto livello ex decreto
        del Presidente della Repubblica n. 191/1979) in possesso dello specifico
        titolo professionale (certificato di abilitazione a funzioni direttive)
        - 70 livello; 
        m) capo infermiere del parastato in possesso dello specifico titolo
        professionale (certificato di abilitazione a funzioni direttive) - 70
        livello; 
        n) agente tecnico del parastato in possesso del livello differenziato -
        40livello; 
        o) collaboratori tecnici del parastato: 
        1) se in possesso di laurea specifica (ingegneria, architettura,
        geologia, sociologia, statistica) inquadrati nel profilo professionale
        corrispondente alla laurea - 90livello; 
        2) se in possesso di laurea non specifica e con dieci anni di anzianità
        in carriera direttiva, inquadrati nel ruolo amministrativo - 90 livello; 
        3) collaboratori tecnici coordinatori, senza laurea, inquadrati nel
        ruolo amministrativo - 80 livello; 
        4) collaboratori tecnici senza laurea, inquadrati nel ruolo
        amministrativo - 70 livello; 
        p) personale tecnico addetto, negli enti di provenienza, ad attività
        sanitarie tecniche di vigilanza ed ispezione con livello retributivo
        funzionale non inferiore al V ex decreto del Presidente della Repubblica
        n. 191/1979, o inquadrato, purchè in livello corrispondente nella
        qualifica di perito chimico, perito fisico o qualifica corrispondente
        nonchè il personale tecnico proveniente dall'Ente nazionale per la
        prevenzione degli infortuni, dall'Associazione nazionale per il
        controllo della combustione, dagli ispettorati del lavoro (personale
        seconda qualifica professionale o del ruolo tecnico) è inquadrato, a
        seconda della specifica professionalità posseduta, al profilo
        professionale del personale tecnico sanitario o al profilo professionale
        del personale di vigilanza e ispezione, nelle rispettive posizioni
        funzionali di collaboratore - 60 livello; e coordinatore (se inquadrato
        in un livello superiore a seconda dei rispettivi ordinamenti) - 70
        livello; 
        q) personale ex ospedaliero, del I livello dirigenziale di ospedale con
        oltre ottocento posti letto, con laurea ovvero con cinque anni di
        anzianità maturati nella qualifica anche successivamente alla data di
        cui al comma 1 del presente articolo - 100 livello; 
        r) personale ex ospedaliero del II livello dirigenziale di ospedale con
        oltre ottocento posti letto, con laurea ovvero con cinque anni di
        anzianità maturati nella qualifica anche successivamente alla data di
        cui al comma 1 del presente articolo - 110 livello. 
        DECRETO [1/4] 
        Capo II 
        Articolo 118 
        Flussi informativi. 
        1. Sugli istituti normativi a rilievo economico del presente decreto
        vengono attivati appositi flussi informativi di controllo all'interno
        del sistema informativo sanitario facente capo al servizio centrale
        della programmazione sanitaria del Ministero della sanità. 
        2. I dati rilevati vengono comunicati, con cadenza trimestrale, alla
        commissione professionale di cui all'art. 119 ed alla commissione per il
        controllo dei flussi di spesa con funzioni di osservatorio del pubblico
        impiego presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
        della funzione pubblica - ed al Ministero del tesoro. 
        DECRETO [1/4] 
        Articolo 119 
        Commissioni professionali. 
        1. In ogni regione è costituita una commissione professionale regionale
        per la promozione della qualità tecnico-scientifica delle prestazioni e
        con particolare riferimento al settore ospedaliero e alle attività
        delle strutture pubbliche. 
        2. La commissione ha il compito: 
        di valutare, anche in base ai dati forniti dal sistema informativo
        sanitario, la qualità tecnico-scientifica delle prestazioni sanitarie
        erogate nelle strutture pubbliche e convenzionate con il Servizio
        sanitario nazionale; 
        di promuovere misure per la diffusione di metodiche per l'innalzamento
        qualitativo del livello tecnico-scientifico delle prestazioni, anche
        mediante iniziative nella formazione professionale; 
        di valutare che le strutture pubbliche e convenzionate soddisfino gli
        standards minimi di dotazione strutturale, definiti in campo nazionale
        nell'ambito dello studio sull'accreditamento promosso dalla commissione
        nazionale individuando problemi di dotazione infrastrutturale,
        organizzativi o manageriali e suggerendo apposite soluzioni, graduali e
        compatibili con le risorse finanziarie del sistema. 
        3. La commissione regionale è nominata con provvedimento della regione,
        è presieduta dal presidente dell'ordine dei medici del capoluogo di
        regione ed è costituita da: 
        a) cinque esperti qualificati, scelti tra dipendenti del Servizio
        sanitario nazionale e delle strutture universitarie; 
        b) cinque rappresentanti del ruolo sanitario del personale delle unità
        sanitarie locali, designati dalle organizzazioni sindacali garantendo la
        presenza dei diversi profili professionali; 
        c) cinque rappresentanti degli ordini e collegi professionali; 
        d) cinque rappresentanti di associazioni scientifiche e culturali
        mediche; 
        e) un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione
        con funzioni di segretario. 
        4. In ogni ospedale è costituito, a cura della direzione sanitaria, un
        gruppo di lavoro per la promozione della qualità tecnico-scientifica
        delle prestazioni sanitarie, composto da personale medico e non medico
        del ruolo sanitario, con il compito di stimolare studi e programmi di
        promozione di qualità, attività di formazione e di verifica
        dell'ottemperanza di standards assistenziali, infrastrutturali e di
        costo predefiniti. 
        5. L'attività di questi gruppi deve avvenire nel quadro delle
        indicazioni fornite dalla commissione regionale. 
        6. Allo scopo di fornire indirizzi di carattere generale, di coordinare
        un programma nazionale di formazione ed impostare uno studio nazionale
        per la definizione di criteri di accreditamento alle commissioni
        professionali regionali, con decreto del Ministro della sanità, è
        costituita una commissione professionale a livello centrale, presieduta
        dal presidente della Federazione nazionale dell'ordine dei medici e
        costituita da: 
        a) sei esperti scelti tra dipendenti del Servizio sanitario nazionale e
        delle strutture universitarie; 
        b) tre dirigenti del Ministero della sanità; 
        c) sei esperti qualificati designati congiuntamente dalla delegazione
        regionale degli assessori firmatari dell'accordo recepito dal presente
        decreto e dall'ANCI; 
        d) sei rappresentanti del ruolo sanitario del personale delle unità
        sanitarie locali designati dalle organizzazioni sindacali; 
        e) sei rappresentanti delle federazioni degli ordini e collegi
        professionali; 
        f) sei rappresentanti di associazioni scientifiche e culturali mediche; 
        g) un rappresentante del Ministero del tesoro; 
        h) un rappresentante del Dipartimento della funzione pubblica; 
        i) un funzionario della carriera direttiva del Ministero della sanità
        con funzioni di segretario. 
        DECRETO [1/4] 
        Articolo 120 
        Accordo intercompartimentale. 
        1. Ai sensi dell'art. 12, primo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93,
        le parti demandano alla prossima contrattazione intercompartimentale le
        seguenti materie: 
        1) disciplina concernente l'utilizzo delle 150 ore di studio; 
        2) disciplina del congedo ordinario; 
        3) disciplina del congedo straordinario; 
        4) disciplina dell'aspettativa; 
        5) disciplina del trattamento di missione; 
        6) disciplina del trattamento di trasferimento; 
        7) disciplina delle aspettative e dei permessi sindacali; 
        8) inserimento nella 13a mensilità della quota I.I.S. di L. 48.000. 
        2. In attesa della nuova disciplina resta in vigore la normativa
        attualmente vigente nelle suindicate materie. 
        DECRETO [1/4] 
        Articolo 121 
        Disposizione finale. 
        1. Le norme del presente decreto si applicano agli enti destinatari di
        cui all'art. 1 diversi dalle unità sanitarie locali, compatibilmente
        con i rispettivi ordinamenti. 
        DECRETO [1/4] 
        Articolo 122 
        Norma finale di rinvio. 
        1. Per gli istituti non disciplinati dal presente decreto si fa rinvio a
        quanto disposto in materia dal decreto del Presidente della Repubblica
        n. 761/1979 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983,
        per quanto compatibile. 
        DECRETO [1/4] 
        Articolo 123 
        1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto valutato,
        al netto delle somme dovute a titolo di anzianità, in lire 1740
        miliardi per l'anno 1987, ivi compreso l'onere relativo al 1986 e in
        lire 1805 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989 si provvede a
        carico del Fondo sanitario nazionale iscritto al capitolo 5941 dello
        stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987 ed ai
        corrispondenti capitoli per gli anni 1988 e 1989. 
        DECRETO [1/4] 
        Articolo 124 
        Entrata in vigore. 
        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
        della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
        DECRETO [1/4] 
        Allegato 1 
        Allegato A 
        CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE 
        DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO 
        Confederazioni Sindacali CGIL - CISL - UIL - CIDA - CISAL - CONFSAL -
        USPPI. 
        Organizzazioni Sindacali di categoria aderenti alle confederazioni
        citate CGIL- F.P.; CGIL-F.P. Coordinamento medici; CISL-FISOS;
        CISL-Medici; UIL-Sanità; UIL-Sanità Coordinamento Medici;
        CIDA-Funzione Pubblica; CISAL-Sanità; CONFSAL-Sanità; USPPI-PEN-SPRO e
        AUPI; SNABI; SINAFO; CONFILL-Sanità; CONFAIL-FAILEL; CONSAL-SNAO;
        CASIL-Sanità; CUMI-AMFUP. 
        Premessa 
        Le Federazioni F.P. CGIL, FISOS-CISL, UIL sanità, il coordinamento
        medici CGIL F.P., il sindacato nazionale CISL medici, il coordinamento
        nazionale medici UIL sanità, F.P.-CIDA, CUMI-AMFUP, SNABI, SINAFO,
        AUPI, USPPI-PENSPRO, CONFILL-CONSAL-SNAO, CISAL, CASIL, FAILEL-CONF.AIL,
        CONFSAL-sanità, con il presente atto si propongono l'obiettivo di
        costruire nuove relazioni sindacali e sociali nell'ambito del servizio
        sanitario nazionale e delle articolazioni dello stesso, con l'intento di
        accrescere la solidarietà tra le diverse espressioni dei lavoratori,
        per favorire un assetto di strutture e servizi idonei a tutelare la
        salute dell'uomo. Peraltro, il quadro dei rapporti e delle relazioni
        sindacali, cui il sottoscritto codice offre un forte contributo di
        chiarezza con l'autonoma regolamentazione delle procedure e delle forme
        di sciopero, esige dalle controparti una contemporanea e corrispondente
        reciprocità di impegni e di atteggiamenti comportamentali, in modo che
        l'intero sistema delle relazioni possa conseguire livelli di trasparenza
        e di sicura efficacia su tutto l'arco dei problemi che costituiscono
        l'insieme dei rapporti. 
        Oggetto 
        Il diritto di sciopero, che costituisce una libertà fondamentale per
        ciascun lavoratore nel settore della Sanità, si esercita attraverso
        metodi e tempi capaci di garantire il rispetto della dignità e dei
        valori della persona umana in attuazione delle disposizioni contenute
        nell'art. 11, commi 5 e 6 della legge n. 93/1983 e nel protocollo
        d'intesa del 25 luglio 1986. 
        Le organizzazioni sindacali si impegnano ad esercitare il diritto allo
        sciopero secondo criteri e modalità di seguito specificate. 
        Fatte salve le prestazioni atte a garantire i diritti costituzionalmente
        tutelati, le norme di cui al presente codice non sono vincolanti, nei
        casi in cui fossero in gioco i valori fondamentali delle libertà civili
        e sindacali della democrazia e della pace, e nelle vertenze di carattere
        generale che interessano la generalità del mondo del lavoro. 
        Titolarità 
        La titolarità a dichiarare, sospendere, revocare gli scioperi è di
        esclusiva competenza delle strutture: nazionali di categoria per quelli
        nazionali; regionali di categoria per quelli regionali; territoriali di
        categoria per quelli locali. 
        Per scioperi aziendali (o di singola unità operativa) la titolarità
        dell'esercizio del diritto di sciopero è di competenza delle strutture
        aziendali e territoriali. 
        La proclamazione dell'azione di sciopero avviene d'intesa con le
        strutture delle organizzazioni confederali (orizzontali). 
        Per le strutture prive di articolazione territoriale, la proclamazione
        dello sciopero sarà stabilita dalla rispettiva struttura nazionale (di
        comparto). 
        Proclamazione - Modalità - Pubblicità 
        Le iniziative di sciopero nazionale di categoria dovranno essere
        dichiarate con quindici giorni di preavviso. 
        Nel periodo che intercorre fra il giorno della proclamazione e la data
        dell'azione collettiva di astensione dal lavoro, si attiveranno le
        procedure di cui alle disposizioni contenute nel capo VI del decreto del
        Presidente della Repubblica n. 13/86 e da quelle definite dal contratto
        di comparto. In ogni caso l'attivazione di tali procedure non incide sui
        termini di preavviso dell'azione sindacale proclamata. 
        Le azioni di sciopero non saranno effettuate nei periodi compresi tra il
        23 dicembre ed il 7 gennaio nonchè tra il 10 ed il 20 agosto e nei
        cinque giorni precedenti e nei due giorni susseguenti le consultazioni
        elettorali e referendarie. 
        Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono
        immediatamente sospesi in casi di avvenimenti eccezionali di particolare
        gravità o di calamità naturali. 
        Il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare,
        anche nelle strutture complesse ed organizzate per turni, la durata di
        un'intera giornata (24 ore). 
        Gli scioperi successivi al primo, per la medesima vertenza, non
        supereranno le 48 ore consecutive. 
        Gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si
        svolgeranno in un unico e continuativo periodo riferito a ciascun turno. 
        Sono escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità
        operative, funzionalmente non autonome, ovvero singoli profili
        professionali. Sono altresì escluse forme surrettizie di sciopero quali
        le assemblee permanenti o forme improprie quali lo sciopero bianco. 
        Con la proclamazione dello sciopero vanno divulgate le motivazioni dello
        stesso, nonchè le informazioni relative alle modalità con le quali si
        caratterizza l'azione sindacale. 
        L'informazione dovrà avere la massima diffusione e dovrà comunque
        essere tale da far conoscere i servizi comunque garantiti. 
        Al fine di tutelare i diritti costituzionalmente garantiti, la
        programmazione delle azioni di sciopero dovrà assicurare i servizi
        necessari a garantire prestazioni essenziali quali: 
        accettazione d'urgenza; 
        pronto soccorso medico e chirurgico nonchè servizi specialistici e
        diagnostici necessari a garantire le urgenze; 
        anestesia per le sole urgenze; 
        medicina neonatale; 
        rianimazione e terapie intensive; 
        unità coronariche; 
        emodialisi; 
        servizio trasfusionale; 
        psichiatria; 
        servizio ambulanze; 
        servizi ed impianti termo-elettrici. 
        Nell'ambito delle indicazioni sopra richiamate le rappresentanze
        sindacali territoriali, d'intesa con le rappresentanze locali, avranno
        cura di definire la individuazione dei livelli operativi e di eventuali
        altri servizi specifici, ritenuti essenziali ai fini delle garanzie da
        tutelare. 
        I servizi di cucina dovranno assicurare le esigenze alimentari e
        dietetiche, salvo nei casi in cui sia possibile prevedere adeguata
        sostituzione di servizio. 
        Nella programmazione delle azioni di sciopero, le medesime istanze
        sindacali, territoriali e locali, assumono l'impegno di definire i
        contingenti di personale e le qualifiche funzionali, atte a
        salvaguardare i livelli di assistenza nonchè l'erogazione delle
        prestazioni garantite. 
        Vincoli e sanzioni 
        Le norme di cui trattasi vincolano le strutture sindacali, a tutti i
        livelli, di ciascuna organizzazione sindacale firmataria del presente
        protocollo ed i lavoratori ad esse iscritti. 
        Ciò impegna le singole organizzazioni sindacali a valutare
        preventivamente le eventuali iniziative di sciopero, senza peraltro
        precludersi la possibilità di iniziativa singola, per la quale,
        comunque, valgono le norme del presente codice. 
        Ogni comportamento difforme costituisce motivo di intervento da parte
        delle istanze statutarie competenti. 
        DECRETO [1/4] 
        Allegato 2 
        Allegato B 
        CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE 
        DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO 
        Confederazione Sindacale CONFEDIR e relativa organizzazione sindacale di
        categoria (CONFEDIR-DIRSAN). 
        Premessa 
        La Confedir - Dirsan: 
        con il presente atto si propone l'obiettivo di costruire nuove relazioni
        sindacali e sociali nell'ambito del servizio sanitario nazionale e delle
        articolazioni dello stesso, con l'intento di accrescere la solidarietà
        tra le diverse espressioni dei lavoratori, per favorire un assetto di
        strutture e servizi idonei a tutelare la salute dell'uomo. Peraltro, il
        quadro dei rapporti e delle relazioni sindacali, cui il sottoscritto
        codice offre un forte contributo di chiarezza con l'autonoma
        regolamentazione delle procedure e delle forme di sciopero, esige dalle
        controparti una contemporanea e corrispondente reciprocità di impegni e
        di atteggiamenti comportamentali, in modo che l'intero sistema delle
        relazioni possa conseguire livelli di trasparenza e di sicura efficacia
        su tutto l'arco dei problemi che costituiscono l'insieme dei rapporti. 
        Oggetto 
        Il diritto di sciopero, che costituisce una libertà fondamentale per
        ciascun lavoratore, nel settore della sanità; si esercita attraverso
        metodi e tempi capaci di garantire il rispetto della dignità e dei
        valori della persona umana in attuazione delle disposizioni contenute
        nell'art. 11, commi 5 e 6 della legge n. 93/1983 e nel protocollo
        d'intesa del 25 luglio 1986. 
        Le organizzazioni sindacali si impegnano ad esercitare il diritto di
        sciopero secondo i criteri e modalità di seguito specificate. 
        Fatte salve le prestazioni atte a garantire i diritti costituzionalmente
        tutelati, le norme di cui al presente codice non sono vincolanti, nei
        casi in cui fossero in gioco i valori fondamentali delle libertà civili
        e sindacali, della democrazia e della pace, e nelle vertenze di
        carattere generale che interessano la generalità del mondo del lavoro. 
        Titolarità 
        La titolarità a dichiarare, sospendere, revocare gli scioperi è di
        esclusiva competenza delle strutture: nazionali di categoria per quelli
        nazionali; regionali di categoria per quelle regionali; territoriali di
        categoria per quelli locali. 
        Per scioperi aziendali (o di singola unità operativa) la titolarità
        dell'esercizio del diritto di sciopero è di competenza delle strutture
        aziendali e territoriali. 
        Proclamazione - Modalità - Pubblicità 
        Le iniziative di sciopero nazionale di categoria dovranno essere
        dichiarate con quindici giorni di preavviso. 
        Nel periodo che intercorre fra il giorno della proclamazione e la data
        dell'azione collettiva di astensione dal lavoro, si attiveranno le
        procedure di cui alle disposizioni contenute nel capo VI del decreto del
        Presidente della Repubblica n. 13/86 e da quelle definite dal contratto
        di comparto. In ogni caso l'attivazione di tali procedure non incide sui
        termini di preavviso dell'azione sindacale proclamata. 
        Le azioni di sciopero non saranno effettuate nei periodi compresi tra il
        23 dicembre ed il 7 gennaio nonchè tra il 10 ed il 20 agosto e nei
        cinque giorni precedenti e nei due giorni susseguenti le consultazioni
        elettorali e referendarie. 
        Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono
        immediatamente sospesi in casi di avvenimenti eccezionali di particolare
        gravità o di calamità naturali. 
        Il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare,
        anche nelle strutture complesse ed organizzate per turni, la durata di
        un'intera giornata (24 ore). 
        Gli scioperi successivi al primo, per la medesima vertenza, non
        supereranno le 48 ore consecutive. 
        Gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si
        svolgeranno in un unico e continuativo periodo riferito a ciascun turno. 
        Sono escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità
        operative, funzionalmente non autonome. Sono altresì escluse forme
        surrettizie di sciopero quali le assemblee permanenti o forme improprie
        quali lo sciopero bianco. 
        Con la proclamazione dello sciopero vanno divulgate le motivazioni dello
        stesso, nonchè le informazioni relative alle modalità con le quali si
        caratterizza l'azione sindacale. 
        L'informazione dovrà avere la massima diffusione e dovrà comunque
        essere tale da far conoscere i servizi comunque garantiti. 
        Al fine di tutelare i diritti costituzionalmente garantiti, la
        programmazione delle azioni di sciopero dovrà assicurare i servizi
        necessari a garantire prestazioni essenziali quali: 
        accettazione d'urgenza; 
        pronto soccorso medico e chirurgico nonchè servizi specialistici e
        diagnostici necessari a garantire le urgenze; 
        anestesia per le sole urgenze; 
        medicina neonatale; 
        rianimazione e terapie intensive; 
        unità coronariche; 
        emodialisi; 
        servizio trasfusionale; 
        psichiatria; 
        servizio ambulanze; 
        servizi ed impianti termo-elettrici. 
        Nell'ambito delle indicazioni sopra richiamate le rappresentanze
        sindacali territoriali, d'intesa con le rappresentanze locali, avranno
        cura di definire la individuazione dei livelli operativi e di eventuali
        altri servizi specifici, ritenuti essenziali ai fini delle garanzie da
        tutelare. 
        I servizi di cucina dovranno assicurare le esigenze alimentari e
        dietetiche, salvo nei casi in cui sia possibile prevedere adeguata
        sostituzione di servizio. 
        Nella programmazione delle azioni di sciopero, le medesime istanze
        sindacali, territoriali e locali, assumono l'impegno di definire i
        contingenti di personale e le qualifiche funzionali, atte a
        salvaguardare i livelli di assistenza nonchè l'erogazione delle
        prestazioni garantite. 
        Vincoli e sanzioni 
        Le norme di cui trattasi vincolano le strutture sindacali, a tutti i
        livelli, di ciascuna organizzazione sindacale firmataria del presente
        protocollo ed i lavoratori ad esse iscritti. 
        Le singole organizzazioni sindacali valuteranno preventivamente le
        eventuali iniziative di sciopero, senza peraltro precludersi la
        possibilità di iniziativa singola, per la quale, comunque, valgono le
        norme del presente codice. 
        Ogni comportamento difforme costituisce motivo di intervento da parte
        delle istanze statutarie competenti. 
        Preambolo 
        CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO 
        DI SCIOPERO PER IL PERSONALE MEDICO 
        CODICE ALLEGATO B [2/4] 
        Articolo 1 
        Il comportamento del medico deve essere in ogni evenienza ispirato al
        rispetto per la vita e per l'incolumità dei pazienti, alla solidarietà
        umana ed alla solidarietà tra colleghi. 
        CODICE ALLEGATO B [2/4] 
        Articolo 2 
        Nelle divisioni e nei servizi ospedalieri saranno erogate le prestazioni
        di diagnosi e cura valutate dal medico come assolutamente non
        dilazionabili con le modalità e la continuità che, a giudizio medico,
        saranno ritenute necessarie al fine di garantire il rispetto dei valori
        e dei diritti costituzionalmente tutelati. 
        Turni di guardia e di pronta disponibilità saranno opportunamente
        organizzati. 
        Le predette prestazioni, ritenute indispensabili, saranno garantite
        anche presso quelle sedi ex ospedaliere che, per l'ubicazione,
        presentino di fatto carattere sostitutivo di presidi ospedalieri
        mancanti nella zona e presso le quali tali servizi siano ordinariamente
        espletati. 
        CODICE ALLEGATO B [2/4] 
        Articolo 3 
        Saranno inoltre compiuti gli atti e le attività non differibili in
        adempimento degli obblighi imposti ai medici dalla legge a tutela di
        interessi pubblici preminenti (referti, denunce, certificati e
        trattamenti sanitari obbligatori). 
        CODICE ALLEGATO B [2/4] 
        Articolo 4 
        Le prestazioni indispensabili indicate ai precedenti articoli sono
        dovute dalla generalità dei medici in relazione dei compiti
        igienico-organizzativi di prevenzione, diagnosi e terapie secondo le
        competenze professionali e le responsabilità di ciascuno. 
        CODICE ALLEGATO B [2/4] 
        Articolo 5 
        La sottoscritta organizzazione sindacale s'impegna a portare a
        conoscenza dei propri iscritti il presente codice di
        autoregolamentazione invitandoli all'osservanza dello stesso in
        occasione di ogni futura vertenza sindacale. 
        CODICE ALLEGATO B [2/4] 
        Articolo 6 
        Con la proclamazione dello sciopero sarà data pubblicità dei motivi. 
        CODICE ALLEGATO B [2/4] 
        Articolo 7 
        In apertura di vertenza verrà dato preavviso non inferiore a quindici
        giorni. 
        CODICE ALLEGATO B [2/4] 
        Articolo 8 
        La proclamazione, la sospensione e la revoca dello sciopero saranno
        attuate in ambito nazionale, regionale, provinciale, di unità sanitaria
        locale o di presidio dagli organi statutariamente competenti della
        sottoscritta organizzazione sindacale. 
        CODICE ALLEGATO B [2/4] 
        Articolo 9 
        Non saranno attuati scioperi in occasione di calamità naturali,
        epidemie, od eventi di eccezionale gravità che comportino gravi
        emergenze di carattere sanitario. 
        Nei luoghi e per i tempi in cui tali emergenze sussisteranno non saranno
        indetti scioperi o, se precedentemente indetti, saranno sospesi. 
        CODICE ALLEGATO B [2/4] 
        Articolo 10 
        Salvi in ogni caso i principi inderogabili enunciati all'art. 1, qualora
        fossero in pericolo libertà fondamentali garantite dalla Costituzione,
        la libertà sindacale in ispecie, altri valori essenziali della
        convivenza civile e della democrazia, ovvero la stessa etica medica, la
        sottoscritta organizzazione sindacale si riserva la più ampia facoltà
        di iniziativa in deroga, per quanto di ragione, alle regole di
        comportamento sopra formulate. 
        CODICE ALLEGATO B [2/4] 
        Articolo 11 
        Il presente codice di autoregolamentazione ha efficacia coincidente con
        la durata degli accordi nazionali stipulati ai sensi della legge 29
        marzo 1983, n. 93. Scaduto il termine di efficacia giuridica di tali
        accordi la sottoscritta organizzazione si riserva l'autonoma facoltà di
        confermarlo ovvero di sostituirlo o modificarlo preliminarmente
        all'inizio delle trattative per i successivi accordi. 
        CODICE ALLEGATO B [2/4] 
        Articolo 12 
        Per le peculiarità proprie della categoria si allega il codice di
        autoregolamentazione specifico dei medici veterinari. 
        Specificità per i medici veterinari 
        Il rapporto di dipendenza dal Servizio sanitario nazionale o lo
        svolgimento di compiti d'istituto soggetti a precise norme di legge
        comportano una autodisciplina dell'esercizio del diritto di sciopero,
        che salvaguardi questo diritto e la continuità ed obbligatorietà dei
        compiti urgenti del pubblico servizio. 
        Tale duplice obiettivo si realizza durante l'astensione dal personale
        dal servizio con il contemporaneo affidamento dei compiti di carattere
        contingibile ed urgente ad uno o più sanitari dipendenti all'uopo
        delegati. 
        Sotto questo profilo, lo sciopero indetto sia dalla organizzazione
        sindacale nazionale, che regionale, o provinciale, o di istituto
        zooprofilattico sperimentale va, comunque, necessariamente, organizzato
        al fine di garantire le urgenze. 
        La proclamazione dello sciopero nazionale la relativa programmazione
        (motivazione, data, durata e modalità), decise dalla segreteria
        nazionale devono essere comunicate alle autorità centrali con almeno
        quindici giorni di preavviso. 
        Qualora lo sciopero venga proclamato in campo regionale o di istituto
        zooprofilattico sperimentale, saranno le rispettive responsabili
        sindacali a trasmettere la proclamazione alle rispettive autorità con
        il preavviso di quindici giorni. 
        Le funzioni di carattere urgente che vanno assicurate riguardano i
        seguenti campi: 
        1) vigilanza su focolai di malattie infettive e zoonosi; 
        2) controllo e diagnosi di laboratorio dei cani morsicatori ai fini
        della profilassi antirabbica; 
        3) macellazione di urgenza degli animali in pericolo di vita; 
        4) approvvigionamento carneo alle comunità. 
        CODICE ALLEGATO B [2/4] 
        Articolo 13 
        Saranno inoltre compiuti gli atti e le attività, anche di laboratorio
        non differibili in adempimento degli obblighi imposti ai medici dalla
        legge a tutela di interessi pubblici preminenti (referti, denunce,
        certificazioni e trattamenti sanitari obbligatori). 
        CODICE ALLEGATO B [2/4] 
        Articolo 14 
        Le prestazioni indispensabili indicate ai precedenti articoli sono
        dovute dalla generalità dei medici in relazione ai compiti
        igienico-organizzativi di prevenzione, diagnosi e terapia, secondo le
        competenze professionali e le responsabilità di ciascuno. 
        CODICE ALLEGATO B [2/4] 
        Articolo 15 
        La sottoscritta organizzazione sindacale s'impegna a portare a
        conoscenza dei propri iscritti il presente codice di
        autoregolamentazione invitandoli all'osservanza dello stesso in
        occasione di ogni futura vertenza sindacale. 
        CODICE ALLEGATO B [2/4] 
        Articolo 16 
        Con la proclamazione dello sciopero sarà data pubblicità dei motivi. 
        CODICE ALLEGATO B [2/4] 
        Articolo 17 
        In apertura di vertenza verrà dato preavviso non inferiore a quindici
        giorni. 
        CODICE ALLEGATO B [2/4] 
        Articolo 18 
        La proclamazione, la sospensione e la revoca dello sciopero saranno
        attuate in ambito nazionale, regionale, provinciale di unità sanitaria
        locale o di presidio, e di istituto zooprofilattico sperimentale dagli
        organi statutariamente competenti della sottoscritta organizzazione
        sindacale. 
        CODICE ALLEGATO B [2/4] 
        Articolo 19 
        Non saranno attuati scioperi in occasione di calamità naturali,
        epidemie od eventi di eccezionale gravità, che comportano gravi
        emergenze di carattere sanitario. Nei luoghi e per i tempi in cui tali
        emergenze sussistano non saranno indetti scioperi, o se precedentemente
        indetti, saranno sospesi. 
        CODICE ALLEGATO B [2/4] 
        Articolo 20 
        Salvi in ogni caso i principi inderogabili enunciati all'art. 1 qualora
        fossero in pericolo libertà fondamentali garantite dalla Costituzione,
        la libertà sindacale in ispecie, altri valori essenziali della
        convivenza civile e della democrazia, ovvero la stessa etica medica, la
        sottoscritta organizzazione sindacale si riserva la più ampia facoltà
        di iniziativa in deroga, per quanto di ragione, alle regole di
        comportamento sopra formulate. 
        CODICE ALLEGATO B [2/4] 
        Articolo 21 
        Il presente codice di autoregolamentazione ha efficacia coincidente con
        la durata degli accordi nazionali stipulati ai sensi della legge 29
        marzo 1983, n. 93. Scaduto il termine di efficacia giuridica di tali
        accordi, la sottoscritta organizzazione si riserva l'autonoma facoltà
        di confermarlo ovvero di sostituirlo o modificarlo preliminarmente
        all'inizio delle trattative per i successivi accordi. 
        Allegato C 
        Preambolo 
        CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE 
        DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO 
        Confederazione sindacale CISAS e relative organizzazioni sindacali di
        categoria (CISAS funzione pubblica sanità e CISAS SIM). 
        Codice di autoregolamentazione per l'esercizio 
        del diritto di sciopero nel comparto Sanità 
        Capo I 
        ALLEGATO C [3/4] 
        Articolo 1 
        Il diritto di sciopero, costituzionalmente tutelato, e che costituisce
        una libertà fondamentale di ciascun lavoratore, si esercita nei limiti
        e nel rispetto delle disposizioni contenute all'art. 11, comma 5, della
        legge n. 93/83. 
        ALLEGATO C [3/4] 
        Articolo 2 
        Le organizzazioni sindacali si impegnano ad esercitare il diritto di
        sciopero secondo le modalità ed i limiti contenuti nelle disposizioni
        successive. 
        ALLEGATO C [3/4] 
        Articolo 3 
        Il presente codice non si applica -- oltre che nei casi in cui fossero
        in gioco i valori fondamentali delle libertà civili e sindacali, della
        democrazia e della pace -- nelle vertenze di carattere generale che
        interessano la generalità del mondo del lavoro. 
        ALLEGATO C [3/4] 
        Articolo 4 
        Si conferma il termine di preavviso di giorni quindici di cui all'art.
        11, comma 5, lettera g, della legge n. 93. Nel periodo che intercorre
        fra il giorno della proclamazione e la data dell'azione collettiva di
        astensione dal lavoro, si attiveranno le procedure di cui alle
        disposizioni contenute nel capo VI del decreto del Presidente della
        Repubblica n. 13/86 ed a quelle più definite per lo specifico comparto. 
        ALLEGATO C [3/4] 
        Articolo 5 
        Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione
        saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di
        particolare gravità o di calamità naturali che richiedono la resa dei
        servizi di soccorso, di assistenza, di ripristino delle condizioni di
        normalità. 
        Sono pertanto esclusi dagli scioperi i periodi interessati da interventi
        di vaste proporzioni richiedenti l'opera degli addetti ai vari servizi
        del comparto Sanità. 
        Per il personale del comparto Sanità sono altresì esclusi gli scioperi
        nei periodi compresi fra: 
        il 17 dicembre ed il 7 gennaio; 
        il 10 ed il 20 agosto; 
        le cinque giornate che precedono e seguono la Pasqua; 
        la settimana che precede e quella seguente la scadenza delle
        consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, amministrative
        generali. 
        ALLEGATO C [3/4] 
        Articolo 6 
        Il concreto esplicarsi dell'esercizio del diritto di sciopero non può
        infatti, essere finalizzato ad impedire l'esercizio di potestà
        politiche e amministrative degli organi istituzionali delle
        amministrazioni e enti di appartenenza. 
        Capo II 
        ALLEGATO C [3/4] 
        Articolo 7 
        La titolarità a dichiarare, sospendere, revocare gli scioperi è di
        competenza delle strutture confederali sindacali nazionali, regionali e
        provinciali, secondo le norme statutarie e regolamentari generali e per
        l'autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero, valido
        per le strutture sindacali della intera confederazione. 
        ALLEGATO C [3/4] 
        Articolo 8 
        Durante il periodo compreso tra il giorno della proclamazione e la data
        di effettuazione dello sciopero dovranno essere attivate le procedure
        contenute nel titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n.
        13/86 e nel codice di comparto, allegato al contratto, in ogni caso
        l'attivazione di tali procedure non interrompe i termini di preavviso
        dell'azione sindacale proclamata. 
        ALLEGATO C [3/4] 
        Articolo 9 
        Alla cittadinanza va data notizia all'atto stesso della proclamazione
        dello sciopero, divulgando anche per iscritto i motivi ed i contenuti
        dell'azione collettiva. La effettuazione di ogni azione di autotutela
        collettiva deve aver riguardo alla sicurezza dei cittadini, dei
        dipendenti, degli impianti e dei mezzi messi a disposizione della
        pubblica amministrazione. 
        Capo III 
        ALLEGATO C [3/4] 
        Articolo 10 
        La salvaguardia dell'essenzialità dei servizi preposti alla garanzia
        dell'esercizio dei diritti soggettivi dei cittadini costituzionalmente
        garantiti, unitamente alla indispensabilità delle prestazioni comunque
        da mantenere, deve essere tutelata nell'esercizio delle azioni di
        sciopero. 
        La CISAS-FFP - comparto sanità e la CISAS-SIM ritengono che nel
        comparto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986,
        n. 68, art. 6, sono da definirsi essenziali o di emergenza i seguenti
        servizi, garantiti limitatamente per interventi urgenti ed
        improcrastinabili: 
        personale che opera nei servizi di rianimazione; 
        personale che opera nei servizi di pronto soccorso; 
        personale che opera nelle divisioni e sezioni; 
        personale che opera nei centri di dialisi; 
        personale che opera nel servizio di psichiatria intra ed extra
        ospedaliero; 
        personale che opera nei servizi di radiologia e laboratorio di analisi e
        centri trasfusionali; 
        personale che opera nella sala parto; 
        personale che opera nei servizi di terapia intensiva; 
        personale che opera nel servizio di autoambulanza; 
        personale che opera nel servizio centrali termiche; 
        personale che opera nel servizio di diagnostica oncologica; 
        personale che opera nel servizio veterinario. 
        ALLEGATO C [3/4] 
        Articolo 11 
        Il personale presente ai servizi essenziali richiamati nell'art. 10 non
        può essere superiore al 10% della media del personale in forza negli
        ultimi tre mesi nell'unità o reparti considerati e comunque si ritiene
        di dover assicurare per i malati, una presenza infermieristica per ogni
        turno di lavoro nei reparti e la guardia medica. 
        ALLEGATO C [3/4] 
        Articolo 12 
        Le organizzazioni sindacali si ritengono svincolate dal presente codice,
        fatte salve le norme di cui agli articoli 1, 4 e 10, per azioni di
        sciopero avverso il mancato rispetto di scadenze di legge, regolamentari
        o contrattuali ed in caso di eventuali comportamenti discriminatori nei
        confronti di qualcuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del
        protocollo di intesa 25 luglio 1986. 
        Allegato D 
        Preambolo 
        CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO 
        DEL DIRITTO DI SCIOPERO DEI MEDICI E DEI VETERINARI 
        Organizzazioni sindacali ANAAO-SIMP, ANPO, CIMO, AAROI, AIPAC, ANMDO,
        FIMED, SNAMI ospedalieri, SNR-SNVDEL, SUMI. 
        Premessa 
        L'etica professionale impone al medico di osservare particolari regole
        nell'esercizio del diritto di sciopero, fermi restando i limiti
        costituzionali inerenti al diritto medesimo. 
        Pertanto le sottoscritte organizzazioni sindacali dei medici, che
        prestano la loro attività professionale alle dipendenze della pubblica
        amministrazione, si sono sempre attenute a forme di autodisciplina. 
        Le sottoscritte organizzazioni sindacali aderenti alla confederazione
        dei medici dipendenti, considerato quanto dispone l'art. 11, quinto e
        sesto comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, dichiarano che si
        atterrano, nell'esercizio del diritto di sciopero, ai principi e alle
        modalità seguenti: 
        ALLEGATO D [4/4] 
        Articolo 1 
        Il comportamento del medico deve essere in ogni evenienza ispirato al
        rispetto per la vita e per l'incolumità dei pazienti, alla solidarietà
        umana ed alla solidarietà tra colleghi. 
        ALLEGATO D [4/4] 
        Articolo 2 
        Nelle divisioni e nei servizi ospedalieri saranno erogate le prestazioni
        di diagnosi e cura valutate dal medico come assolutamente non
        dilazionabili con le modalità e la continuità che, a giudizio medico,
        saranno ritenute necessarie al fine di garantire il rispetto dei valori
        e dei diritti costituzionalmente tutelati. 
        Turni di guardia e di pronta disponibilità saranno opportunamente
        organizzati. 
        Le predette prestazioni, ritenute indispensabili, saranno garantite
        anche presso quelle sedi extra-ospedaliere, che, per l'ubicazione,
        presentino di fatto carattere sostitutivo di presidi ospedalieri
        mancanti nella zona e presso le quali tali servizi siano ordinariamente
        espletati. 
        ALLEGATO D [4/4] 
        Articolo 3 
        Saranno inoltre compiuti gli atti e le attività non differibili in
        adempimento degli obblighi imposti ai medici dalla legge a tutela di
        interessi pubblici preminenti (referti, denunce, certificazioni e
        trattamenti sanitari obbligatori). 
        ALLEGATO D [4/4] 
        Articolo 4 
        Le prestazioni indispensabili indicate ai precedenti articoli sono
        dovute dalla generalità dei medici in relazione ai compiti
        igienico-organizzativi, di prevenzione, diagnosi e terapia, secondo le
        competenze professionali e le responsabilità di ciascuno. 
        ALLEGATO D [4/4] 
        Articolo 5 
        Le sottoscritte organizzazioni sindacali si impegnano a portare a
        conoscenza dei loro iscritti il presente codice di autoregolamentazione
        invitandoli all'osservanza dello stesso in occasione di ogni futura
        vertenza sindacale. 
        ALLEGATO D [4/4] 
        Articolo 6 
        Le sottoscritte organizzazioni sindacali assumono l'impegno di
        consultarsi reciprocamente in merito all'eventuale proclamazione di uno
        sciopero, al fine di pervenire, possibilmente, ad una decisione comune
        sull'opportunità, o meno, dello sciopero stesso. 
        Solo in caso di disaccordo, ciascuna organizzazione riacquisterà la sua
        piena libertà di azione, fermo restando il rispetto di questo codice di
        autoregolamentazione. 
        ALLEGATO D [4/4] 
        Articolo 7 
        Con la proclamazione dello sciopero sarà data pubblicità dei motivi. 
        ALLEGATO D [4/4] 
        Articolo 8 
        In apertura di vertenza verrà dato preavviso non inferiore a quindici
        giorni. 
        ALLEGATO D [4/4] 
        Articolo 9 
        La proclamazione, la sospensione e la revoca dello sciopero saranno
        attuate in ambito nazionale, regionale, provinciale, di unità sanitaria
        locale o di presidio dagli organi statutariamente competenti delle
        sottoscritte organizzazioni sindacali. 
        ALLEGATO D [4/4] 
        Articolo 10 
        Non saranno attuati scioperi in occasione di calamità naturali,
        epidemie od eventi di eccezionale gravità, che comportino gravi
        emergenze di carattere sanitario. Nei luoghi e per i tempi in cui tali
        emergenze sussisteranno non saranno indetti scioperi o, se
        precedentemente indetti, saranno sospesi. 
        ALLEGATO D [4/4] 
        Articolo 11 
        Salvi in ogni caso i principi inderogabili enunciati all'art. 1 qualora
        fossero in pericolo libertà fondamentali garantite dalla Costituzione,
        la libertà sindacale in ispecie, altri valori essenziali della
        convivenza civile e della democrazia, ovvero la stessa etica medica, le
        sottoscritte organizzazioni sindacali si riservano la più ampia
        facoltà di iniziativa in deroga, per quanto di ragione, alle regole di
        comportamento sopra formulate. 
        ALLEGATO D [4/4] 
        Articolo 12 
        Il presente codice di autoregolamentazione ha efficacia coincidente con
        la durata degli accordi nazionali stipulati ai sensi della legge 29
        marzo 1983, n. 93. Scaduto il termine di efficacia giuridica di tali
        accordi, le sottoscritte organizzazioni si riservano l'autonoma facoltà
        di confermarlo ovvero di sostituirlo o modificarlo preliminarmente
        all'inizio delle trattative per i successivi accordi. 
        ALLEGATO D [4/4] 
        Articolo 13 
        Per le peculiarità proprie della categoria si allega il codice di
        autoregolamentazione specifico dei medici veterinari. 
        Codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero 
        del personale medico veterinario 
        Il rapporto di dipendenza del Servizio sanitario nazionale o lo
        svolgimento di compiti di istituto soggetti a precise norme di legge,
        comportano una autodisciplina dell'esercizio del diritto di sciopero,
        che salvaguardi questo diritto e la continuità ed obbligatorietà dei
        compiti urgenti del pubblico servizio. 
        Tale duplice obiettivo si realizza durante la astensione del personale
        dal servizio con il contemporaneo affidamento dei compiti di carattere
        contingibile ed urgente a più sanitari dipendenti all'uopo delegati. 
        Sotto questo profilo, lo sciopero indetto sia dalla organizzazione
        sindacale nazionale, che regionale, o provinciale, o di unità sanitaria
        locale, va, comunque, necessariamente, organizzato a livello di unità
        sanitaria locale. 
        La proclamazione dello sciopero nazionale e la relativa programmazione
        (motivazione, data, durata e modalità), decise dalla segreteria
        nazionale devono essere comunicate alle autorità centrali con almeno
        quindici giorni di preavviso. Le segreterie regionali e provinciali sono
        tenute a comunicarne l'adesione alle rispettive autorità
        territorialmente competenti (presidenti regioni, prefetto, presidenti
        delle unità sanitarie locali) senza altro preavviso. 
        Qualora lo sciopero venga proclamato in campo regionale o provinciale o
        di unità sanitaria locale, saranno i rispettivi responsabili sindacali
        a trasmettere la proclamazione alle rispettive autorità con il
        preavviso di quindici giorni. 
        Le funzioni di carattere urgente che vanno assicurate riguardano i
        seguenti campi: 
        1) vigilanza su focolai di malattie infettive e zoonosi; 
        2) controllo dei cani morsicatori ai fini della profilassi antirabbica; 
        3) macellazione di urgenza degli animali in pericolo di vita; 
        4) approvvigionamento carneo agli ospedali, case di cura e di ricovero
        di persone anziane e handicappate; 
        5) provvedimenti contingibili ed urgenti di competenza dell'autorità
        sanitaria locale. 
        Il verificarsi di eventi di particolare rilevanza e di pubbliche
        calamità comporta l'immediata ripresa del servizio da parte dei medici
        veterinari in sciopero, addetti all'area funzionale interessata. 
        La designazione dei medici veterinari, che garantiranno l'espletamento
        dei vari compiti di istituto durante lo sciopero, compete al
        responsabile locale del sindacato. 
        Più funzioni compatibili con la pratica possibilità di assolvimento,
        possono essere attribuite ad un singolo medico veterinario. 
        La disponibilità per servizio durante lo sciopero, può essere affidata
        dal responsabile sindacale locale a due o più medici veterinari
        dipendenti secondo l'area funzionale di appartenenza e con precise
        modalità di avvicendamento, nel caso di uno sciopero di durata
        superiore ad un giorno. 
        I nominativi dei medici veterinari designati ad assicurare il servizio
        di carattere urgente ed indifferibile e le relative attribuzioni di
        competenze, vengono ufficialmente segnalate alla rappresentanza della
        unità sanitaria locale, da parte del responsabile sindacale locale, tre
        giorni prima dell'inizio della data dello sciopero. 
        Scioperi di durata inferiore ad un giorno, promossi con carattere di
        urgenza, saranno segnalati in tempo utile, fermo restando le norme di
        salvaguardia previste dal precedente comma. 
        I medici veterinari dipendenti che non intendano partecipare allo
        sciopero sono tenuti a darne comunicazione al responsabile del servizio
        veterinario della unità sanitaria locale almeno tre giorni prima dello
        sciopero. 
        In conseguenza della partecipazione dello sciopero verranno effettuate
        ritenute sui compensi mensili proporzionalmente al numero delle ore di
        assenza dal servizio. 
        ALLEGATO D [4/4] 
        Allegato unico 
        Allegato E 
        CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE 
        DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO 
        Confederazione sindacale CISNAL e relativa organizzazione sindacale
        (CISNAL - Sanità). 
        Premessa 
        La federazione CISNAL - Sanità con il presente atto si propone
        l'obiettivo di costruire nuove relazioni sindacali e sociali nell'ambito
        del servizio sanitario nazionale e delle articolazioni dello stesso, con
        l'intento di accrescere la solidarietà tra le diverse espressioni dei
        lavoratori, per favorire un assetto di strutture e servizi idonei a
        tutelare la salute dell'uomo. Peraltro, il quadro dei rapporti e delle
        relazioni sindacali, cui il sottoscritto codice offre un forte
        contributo di chiarezza con l'autonoma regolamentazione delle procedure
        e delle forme di sciopero, esige dalle controparti una contemporanea e
        corrispondente reciprocità di impegni e di atteggiamenti
        comportamentali, in modo che l'intero sistema delle relazioni possa
        conseguire livelli di trasparenza e di sicura efficacia su tutto l'arco
        dei problemi che costituiscono l'insieme dei rapporti. 
        Oggetto 
        Il diritto di sciopero, che costituisce una libertà fondamentale per
        ciascun lavoratore, nel settore della sanità, si esercita attraverso
        metodi e tempi capaci di garantire il rispetto della dignità e dei
        valori della persona umana in attuazione delle disposizioni contenute
        nell'art. 11, commi 5 e 6 della legge n. 93/83 e nel protocollo d'intesa
        del 25 luglio 1986. 
        La organizzazione sindacale si impegna ad esercitare il diritto di
        sciopero secondo criteri e modalità di seguito specificate. 
        Fatte salve le prestazioni atte a garantire i diritti costituzionalmente
        tutelati, le norme di cui al presente codice non sono vincolanti, nei
        casi in cui fossero in gioco i valori fondamentali delle libertà civile
        e sindacali, della democrazia e della pace, e nelle vertenze di
        carattere generale che interessano la generalità del mondo del lavoro. 
        Titolarità 
        La titolarità a dichiarare, sospendere, revocare gli scioperi è di
        esclusiva competenza delle strutture: nazionali di categoria per quelli
        nazionali; regionale di categoria per quelli regionali; territoriali di
        categoria per quelli locali. 
        Per scioperi aziendali (o di singola unità operativa) la titolarità
        dell'esercizio del diritto di sciopero è di competenza delle strutture
        aziendali e territoriali. 
        La proclamazione dell'azione di sciopero avviene d'intesa con le
        strutture delle organizzazioni confederali (orizzontali). 
        Per le strutture prive di articolazione territoriale, la proclamazione
        dello sciopero sarà stabilita dalla rispettiva struttura nazionale (di
        comparto). 
        Proclamazione - Modalità - Pubblicità 
        Le iniziative di sciopero nazionale di categoria dovranno essere
        dichiarate con quindici giorni di preavviso. 
        Nel periodo che intercorre fra il giorno della proclamazione e la data
        dell'azione collettiva di astensione dal lavoro, si attiveranno le
        procedure di cui alle disposizioni contenute nel capo VI del decreto del
        Presidente della Repubblica n. 13/86 e da quelle definite dal contratto
        di comparto. In ogni caso l'attivazione di tali procedure non incide sui
        termini di preavviso dell'azione sindacale proclamata. 
        Le azioni di sciopero non saranno effettuate nei periodi compresi tra il
        23 dicembre ed il 7 gennaio nonchè il 10 ed il 20 agosto e nei cinque
        giorni precedenti e nei due giorni susseguenti le consultazioni
        elettorali e referendarie. 
        Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono
        immediatamente sospesi in casi di avvenimenti eccezionali di particolare
        gravità o di calamità naturali. 
        Il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare,
        anche nelle strutture complesse ed organizzate per turni, la durata di
        un'intera giornata (24 ore). 
        Gli scioperi successivi al primo, per la medesima vertenza, non
        supereranno le 48 ore consecutive. 
        Gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si
        svolgeranno in un unico e continuativo periodo riferito a ciascun turno. 
        Sono escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità
        operative, funzionalmente non autonome ovvero singoli profili
        professionali. Sono altresì escluse forme surrettizie di sciopero quali
        le assemblee permanenti o forme improprie quali lo sciopero bianco. 
        Con la proclamazione dello sciopero vanno divulgate le motivazioni dello
        stesso, nonchè le informazioni relative alle modalità con le quali si
        caratterizza l'azione sindacale. 
        L'informazione dovrà avere la massima diffusione e dovrà comunque
        essere tale da far conoscere i servizi comunque garantiti. 
        Al fine di tutelare i diritti costituzionalmente garantiti, la
        programmazione delle azioni di sciopero dovrà assicurare i servizi
        necessari a garantire prestazioni essenziali quali: 
        accettazione d'urgenza; 
        pronto soccorso medico e chirurgico nonchè servizi specialistici e
        diagnostici necessari a garantire le urgenze; 
        anestesie per le sole urgenze; 
        medicina neonatale; 
        rianimazione e terapie intensive; 
        unità coronariche; 
        emodialisi; 
        servizio trasfusionale; 
        psichiatria; 
        servizio ambulanze; 
        servizi ed impianti termo-elettrici. 
        Nell'ambito delle indicazioni sopra richiamate le rappresentanze
        sindacali territoriali, d'intesa con le rappresentanze locali, avranno
        cura di definire la individuazione dei livelli operativi e di eventuali
        altri servizi specifici, ritenuti essenziali ai fini delle garanzie da
        tutelare. 
        I servizi di cucina dovranno assicurare le esigenze alimentari e
        dietetiche, salvo nel caso in cui sia possibile prevedere adeguata
        sostituzione di servizio. 
        Nella programmazione delle azioni di sciopero, le medesime istanze
        sindacali, territoriali e locali, assumono l'impegno di definire i
        contingenti di personale e le qualifiche funzionali, atte a
        salvaguardare i livelli di assistenza nonchè l'erogazione delle
        prestazioni garantite. 
        Vincoli e sanzioni 
        Le norme di cui trattasi vincolano le strutture sindacali, a tutti i
        livelli, della organizzazione sindacale firmataria del presente
        protocollo ed i lavoratori ad esse iscritti. 
        La CISNAL valuterà autonomamente le iniziative di sciopero, senza
        peraltro precludersi la possibilità di iniziative concordate con altre
        organizzazioni sindacali. 
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