FP
  CGIL FIST CISL UIL SANITÀ
 
DOCUMENTO
  DI APPROFONDIMENTO DEGLI ORIENTAMENTI PER DEFINIZIONE DELLA PIATTAFORMA PER IL
  RINNOVO DEL 
CCNL
  SANITÀ PRIVATA PER IL PERIODO 1.1.1998 - 31.12.2001
 
PREMESSA
Il settore della
  Sanità privata è oggi interessato da una serie di processi che ne
  ridefiniscono sia gli assetti organizzativi sia la classificazione delle
  imprese.
Il mutamento, non
  ancora completato, delle regole di integrazione tra il SSN e le strutture
  sanitarie private, la definizione nelle varie Regioni dei criteri per gli
  accreditamenti nonché la riclassificazione di parte delle strutture, anche in
  rapporto ai piani sanitari regionali, rendono necessaria la creazione di
  alcuni strumenti negoziali finalizzati alla contrattazione delle nuove piante
  organiche e dei modelli di organizzazione del lavoro.
Affinché le nuove
  regole del rapporto pubblico-privato possano sostanziarsi in una pari dignità
  delle strutture accreditate e deputate dall'erogazione dei servizi da parte
  del SSN, è anche necessario pervenire ad una revisione delle figure
  professionali, che costituiscono elemento determinante per la qualità delle
  prestazioni vero piano di concorrenzialità tra le strutture.
Elemento di
  particolare criticità e di fondamentale importanza è la tenuta dei livelli
  occupazionali in termini numerici complessivi e in rapporto a singole figure
  professionali che, a fronte dei processi in atto, potrebbero essere in esubero
  con evidenti rischi di espulsione.
Pertanto il CCNL
  dovrà prevedere l'utilizzo di tutti gli strumenti esistenti a cominciare
  dalla formazione e riqualificazione e la definizione di nuovi strumenti quali
  la creazione di istituti di sostegno al reddito, all'occupazione così come
  previsto dal Decreto n. 477/97.
La piattaforma per il
  rinnovo del CCNL afferma con forza il carattere solidaristico ed unificante
  del contratto nazionale quale strumento per garantire diritti e tutele in
  materia normativa ed economica, delegando alla contrattazione di 2° livello
  (applicativa ed integrativa) la concreta possibilità d'accompagnare ed
  apprezzare i processi di modificazione e riforma.
La piattaforma per il
  rinnovo del CCNL confermando la scelta di un'applicazione piena e dinamica
  dell'accordo del 23 luglio 1993 ribadisce:
- il modello
  negoziale articolato su due livelli di contrattazione (nazionale e
  decentrato);
- la durata e la
  decorrenza del CCNL;
- l'incremento
  salariale collegato ai tassi d'inflazione programmata, in ragione d'anno
  calcolato sulla retribuzione di riferimento;
- il reperimento di
  risorse aggiuntive, in sede di contrattazione integrativa da destinare,
  secondo criteri definiti con la contrattazione decentrata.
 
SFERA DI
  APPLICAZIONE
Nella Sanità privata
  deve esistere un unico CCNL per contribuire a regolamentare il settore dando
  certezze ai lavoratori e garantendo la corretta competitività.
Per tali ragioni tra
  le strutture da ricomprendere nella sfera di applicazione del presente CCNL
  rientrano le RSA in quanto strutture sanitarie destinate alla post acuzie o al
  trattamento delle cosiddette lungo-degenze.
 
RELAZIONI
  SINDACALI
La situazione della
  Sanità Privata caratterizzata da un nuovo modello relazionale con il sistema
  pubblico, la necessità di una sempre maggiore efficacia e competitività, le
  diverse esperienze realizzate in termini di modelli organizzativi e sviluppo
  delle attività, rendono sempre più necessaria una forte partecipazione del
  Sindacato alla definizione delle scelte strategiche dell'azienda. 
A tal fine si
  richiede un sistema di relazioni sindacali che rafforzi il ruolo della
  contrattazione ed ampli la rete dei diritti d'informazione.
 
LIVELLO NAZIONALE.
Va costituito un
  tavolo di concertazione con funzione di monitoraggio e verifica su temi quali
  l'occupazione, il mercato del lavoro, il lavoro temporaneo nonché su tutte le
  materie che possono riguardare il settore.
 
LIVELLO REGIONALE E/O
  TERRITORIALE
Si rivendica un
  tavolo di concertazione su materie quali la formazione e l'aggiornamento del
  personale, la verifica dello stato di attuazione delle norme relative alla
  sicurezza negli ambienti di lavoro, le problematiche relative
  all'accreditamento delle strutture, il governo dei processi di
  ristrutturazione.
 
CONTRATTAZIONE DI II
  LIVELLO
La contrattazione di
  2° livello, oltre alle materie già previste dal CCNL in vigore, dovrà
  riguardare:
- l'inquadramento dei
  lavoratori e la relativa verifica degli inquadramenti conseguenti al nuovo
  modello di classificazione in corrispondenza al contenuto professionale e
  all'attività svolta rilevata nel contesto della specifica organizzazione del
  lavoro e sulla base della composizione quali-quantitativa degli organici; 
- la predisposizione
  dei programmi di formazione e la definizione dei criteri di selezione del
  personale interessato, la definizione delle priorità formative in coerenza
  con la gestione delle risorse così come previsto dall'accordo
  interconfederale del 24/9/96;
- le scelte e i piani
  d'investimento relativi all'attività dell'azienda e alla realizzazione di
  nuovi servizi con particolare riferimento alla quantificazione delle risorse
  necessarie e all'andamento occupazionale con distinzione per sesso;
- le problematiche,
  anche occupazionali, connesse alle esigenze di ristrutturazione con la
  definizione dei conseguenti processi di formazione e riqualificazione;
- le modalità di
  effettuazione di prestazione lavorativa fuori sede ed il relativo trattamento
  economico nonché la disciplina sull'utilizzo del mezzo proprio;
- gli effetti
  sull'organizzazione del lavoro creati dall'introduzione d'innovazioni
  tecnologiche e scientifiche;
- le modalità e le
  ricadute dell'attivazione di nuove forme di rapporti di lavoro di cui alla
  legge 196/97 e il conseguente diritto di informazione sul numero degli
  addetti, la distinzione per tipologie di rapporti di lavoro, la suddivisione
  per classi di età;
- la verifica e la
  corretta applicazione della Legge sulla privacy.
La contrattazione
  aziendale dovrà, inoltre, interessare programmi aventi come obiettivo
  incrementi di produttività e qualità o altri elementi di competitività
  correlando erogazioni aggiuntive ai risultati conseguiti.
Vanno inoltre
  previsti anche momenti di confronto che consentano, attraverso una corretta
  disciplina degli appalti, di tutelare i diritti e le condizioni di lavoro dei
  lavoratori delle ditte appaltatrici e la relativa integrazione con i
  lavoratori dipendenti.
In particolare
  dovranno essere oggetto d'informazione e confronto:
- le tipologie,
  l'occupazione e i contratti applicati, la certificazione di qualità,
  l'esistenza di subappalti, con particolare attenzione al tema della sicurezza
  per il rispetto degli obblighi legislativi e contrattuali, l'introduzione
  delle sanzioni e delle clausole di salvaguardia per il ripristino del quadro
  di legittimità;
- gli eventuali
  programmi formativi integrati.
 
DIRITTI SINDACALI
- L'utilizzo di
  agibilità sindacali (locali, mezzi informatici, ecc.) anche per favorire il
  coordinamento tra le rappresentanze sindacali e i rappresentanti dei
  lavoratori delle imprese di appalto e delle agenzie di lavoro temporaneo.
- La possibilità di
  accesso alla rete informativa dell'azienda per tutte le informazioni utili ai
  confronti negoziali.
 
DIRITTI
  INDIVIDUALI E COLLETTIVI
MATERNITÀ
  Miglioramento del trattamento ora previsto (integrazione al 100% del
  trattamento goduto in aspettativa obbligatoria, retribuzione al 100% delle
  assenze per malattia del bambino previste all'art. 7, comma 2, della legge
  1204/71).
CONGEDI PARENTALI: In
  conformità alla Direttiva CEE 96/94 nonché da quanto previsto dalla legge
  335/95, occorre stabilire condizioni atte a favorire la conciliazione tra vita
  professionale e familiare facilitando l'utilizzo del congedo parentale.
ESPIANTI E DONAZIONI
  A FINI UMANITARI: prevedere la possibilità d'utilizzo di permessi
  retribuiti.
APPLICAZIONE DELLA
  LEGGE SULLA PRIVACY: con particolare riferimento al trattamento dei dati
  sensibili nonché l'elencazione dei dati che non rientrano tra quelli
  sottoposti a segretezza come, ad esempio, gli elenchi dei lavoratori ai quali
  sia stato attribuito un beneficio contrattuale.
 
APPALTI E
  CONVENZIONI
Allo scopo di
  consentire una più efficace tutela dei lavoratori per quanto concerne il
  rispetto degli obblighi previsti in materia di prestazioni di lavoro, le
  aziende dovranno inserire nei contratti d'appalto o di consulenza o
  convenzione, apposite clausole che vincolino le imprese appaltatrici
  all'osservanza degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di legge
  assicurative, previdenziali, d'igiene e sicurezza del lavoro nonché dai
  rispettivi contratti di lavoro e clausole che consentano di controllarne il
  rispetto.
 
POLITICHE
  FORMATIVE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE
Per affrontare i
  processi d'innovazione organizzativa che coinvolgono tutti i lavoratori nella
  modalità di gestione dei ruoli, degli obiettivi e dei metodi di lavoro, va
  implementata la formazione per tutti i lavoratori .
Il CCNL dovrà
  pertanto contenere una specifica scelta strategica che, partendo dal
  riconoscimento della valenza strategica della risorsa umana, riconosca la
  formazione come diritto, preveda che la contrattazione
  esamini e valuti i bisogni formativi, individui le priorità e le risorse per
  l'attuazione dei programmi.
Dovranno essere
  quindi previsti programmi annuali di formazione, da eseguirsi durante l'orario
  di lavoro, che consentano lo sviluppo delle competenze dei lavoratori.
In tale quadro si
  richiede la definizione di una quota minima annuale d'ore per addetto riguardo
  all'avvio della formazione continua.
In caso di
  ristrutturazioni e riorganizzazione aziendali andranno previsti programmi
  formativi finalizzati ad agevolare il reinserimento organizzativo dei
  lavoratori.
I programmi di
  formazione potranno avvalersi degli stanziamenti già previsti dall'accordo
  per il lavoro sottoscritto il 24 settembre 1996 dei fondi regionali per la
  formazione e riqualificazione nonché dei fondi comunitari. 
 
OCCUPAZIONE E
  ORARIO DI LAVORO
Scelta irrinunciabile
  del nuovo CCNL è quella di consentire una crescita dell'occupazione anche
  attraverso la piena corrispondenza tra orario contrattuale e orario
  effettuato.
Le politiche
  contrattuali sull'orario di lavoro, nell'ambito delle politiche generali che
  vedono coinvolto l'intero movimento sindacale e le parti sociali, assumono un
  carattere particolarmente rilevante e sono precipuamente finalizzate a
  rispondere alla domanda occupazionale sempre più diffusa ed a favorire,
  attraverso la contrattazione, risposte sia sul versante di una maggiore
  fruibilità dei servizi che dell'organizzazione dei tempi di vita delle
  persone.
Le 35 ore a parità
  di retribuzione, da ottenere per via contrattuale, rappresentano, quindi, una
  questione strategica per le OO.SS.
Riduzioni di orario
  più significative, dovranno essere previste, inoltre, per il personale
  operante nelle attività che si svolgono nelle 24 ore ovvero particolarmente
  gravose.
La negoziazione di
  secondo livello, tramite specifici accordi, dovrà definire modelli
  organizzativi che, attraverso la corretta applicazione delle norme
  contrattuali, avuto riguardo alla articolazione dei turni, tengano conto delle
  assenze medie per malattia, infortuni ed altre assenze retribuite, rimodulando
  la definizione delle dotazioni organiche del personale.
In particolare la
  contrattazione aziendale dovrà definire le modalità operative per risolvere
  le problematiche nei casi di mancato cambio turno, con l'impegno delle aziende
  per la ricerca di modalità, da definirsi in contrattazione, che garantiscano
  la sostituzione.
In relazione
  all'applicazione di quanto previsto al comma 1, art. 13 della Legge 24 giugno
  1997, n. 196 che ha determinato in un massimo di 40 ore settimanali l'orario
  di lavoro, occorre riordinare contrattualmente la materia in ordine all'orario
  eccedente quello contrattuale.
Va definitivamente
  superata la dizione d'orario supplementare qualificando come straordinario la
  prestazione superiore all'orario contrattualmente stabilito.
Dovrà, dunque,
  essere definita una norma che determini un rapporto equilibrato e certo tra
  lavoro straordinario, suo superamento strutturale e ridefinizione delle
  dotazioni organiche.
Il processo di
  riduzione dell'orario di lavoro dovrà interessare anche il personale con
  differenti rapporti di lavoro.
Il CCNL dovrà,
  inoltre, stabilire i casi in cui, in applicazione del commi 2 e 4 dell'art. 13
  della Legge 24 giugno 1997 n. 196, sarà operata la riduzione e la
  rimodulazione dell'orario di lavoro.
In particolare, il
  superamento strutturale del lavoro straordinario e di quello supplementare
  può avviare uno strumento innovativo, da denominare "Conto tempo
  individuale" che preveda la costituzione di un "conto ore
  individuale" in cui cumulare tutte le ore di lavoro eccedenti l'orario di
  lavoro previsto e le eventuali festività non godute: Tali ore, che saranno
  accantonate, potranno essere successivamente utilizzate per i casi e con i
  criteri che la contrattazione potrà individuare, con esclusione, comunque,
  del loro pagamento.
Per quanto riguarda
  il lavoro straordinario e le relativa maggiorazione retributiva, si piò
  prevedere una sua "restituzione calcolata su una corrispettiva
  maggiorazione di tempo".
 
PART-TIME
Alla luce delle norme
  di Legge e contrattuali, il ricorso a rapporti di lavoro a part-time, deve
  divenire uno degli strumenti in grado di incrementare l'occupazione.
I lavoratori con
  rapporto di lavoro a part-time non possono effettuare lavoro suppletivo a
  quello previsto dal contratto individuale di lavoro.
 
MERCATO DEL LAVORO
Nel nuovo CCNL si
  dovranno prevedere anche con riferimento alle nuove disposizioni legislative,
  normative riferite ai lavori atipici, ai prestatori di lavoro temporaneo, alle
  borse lavoro e stage.
Tali normative
  dovranno definire finalità e modalità d'utilizzo dei singoli strumenti,
  evitando sovrapposizioni, anche in relazione all'adozione di strumenti di
  gestione e controllo da parte delle RSU aziendali.
In particolare si
  dovrà prevedere nell'area dei rapporti di consulenza la tipologia d'utilizzo,
  la temporaneità della prestazione collegata esclusivamente ad elevati
  contenuti professionali.
 
PREVIDENZA
  COMPLEMENTARE
Il contratto dovrà
  istituire la previdenza complementare, secondo quanto già previsto nel
  precedente CCNL , nonché quanto disposto dalla legge 449/97 ( finanziaria
  1998), da integrare con le norme in materia di TFR e di previdenza
  complementare contenute nel D.Lgs 124/93 e nella legge 335/95;
L'adesione al fondo
  di previdenza dovrà essere volontaria per tutti coloro che erano in servizio
  alla data d'entrata in vigore della legge stessa.
 
AMBIENTE DI LAVORO
L'attuale normativa
  contrattuale relativa all'ambiente, alla salute e alla sicurezza nei luoghi di
  lavoro va perfezionata in rapporto alla evoluzione delle normative legislative
  ed all'accordo interconfederale del 12 marzo 1996.
In particolare dovrà
  essere previsto l'inserimento nel testo contrattuale di un numero di almeno 10
  ore per consentire la formazione rivolta ai lavoratori in ordine alla salute
  ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in analogia con quanto previsto
  dai contratti di formazione lavoro. I programmi, le modalità ed i tempi per
  realizzare la formazione dei lavoratori dovranno essere strutturati per
  migliorare la conoscenza normativa, sensibilizzare e diffondere la cultura
  della prevenzione e sicurezza, individuare metodologie di lotta agli infortuni
  ed alle malattie professionali, nonché per individuare indicatoti che
  riconoscano la salute, sicurezza ed ambiente, quali parametri di valutazione
  della qualità del lavoro.
Vanno, inoltre,
  raccordate le norme sugli indumenti di lavoro e sui mezzi di protezione con il
  D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
In attuazione
  dell'art.24 della legge n.104/92, le singole aziende valuteranno con le
  rappresentanze sindacali la fattibilità di progetti conformi alla normativa
  finalizzati alla eliminazione delle eventuali barriere architettoniche.
 
NORMA PER
  AMMORTIZZATORI SOCIALI
Il CCNL dovrà
  istituire in coerenza con quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro
  e della Previdenza sociale (477/97) un fondo per fronteggiare le situazioni di
  eccedenze di personale transitorie o strutturali. 
Tale fondo dovrà
  essere finanziato, come già previsto nella Legge, con un contributo a carico
  delle aziende ed un contributo di solidarietà dei lavoratori così come già
  avviene nei settori che utilizzano la Cassa Integrazione Speciale.
 
CLASSIFICAZIONE
  DEL PERSONALE
La ridefinizione di
  una nuova classificazione nel comparto della sanità pubblica, realizzata
  tenendo conto dell'esigenza di rendere coerente il modello di inquadramento
  del personale con la realtà organizzativa e del lavoro, e le nuove regole per
  l'accreditamento delle strutture sanitarie rendono necessario pervenire ad una
  nuova classificazione del personale anche in questo comparto.
La richiesta di una
  nuova classificazione per altro già prevista all'art.37 del precedente CCNL,
  è dettata dall'esigenza di fornire adeguate risposte ai lavoratori ed alle
  lavoratrici e dalla necessità di creare condizioni di intervento sulla
  qualità nell'erogazione di servizi.
Professionalità del
  personale, qualità del servizio, capacità organizzativa divengono, infatti,
  gli elementi fondamentali della competitività e della confrontabilità tra i
  soggetti erogatori delle prestazioni da parte del SSN.
Il nuovo sistema
  classificatorio deve cogliere lo stretto rapporto tra evoluzione dei modelli
  organizzativi e le conseguenti esigenze di arricchimento delle
  professionalità riconoscendo tali modifiche.
La proposta risponde
  alla volontà di evitare un rigido modello da applicare in tutte le realtà e
  fornire una opportunità per governare, favorire e valorizzare i processi di
  cambiamento e gli effetti di modifica e incremento del grado di
  professionalità.
Si propone quindi di
  prevedere un modello di sviluppo di carriera economica orizzontale che
  consenta, a tutte le figure professionali, di vedere riconosciuto l'incremento
  professionale conseguente a formazione, percorsi di lavoro o esperienze
  professionali, ovvero al mix di elementi che sviluppino capacità e conoscenze
  nuove utili all'organizzazione del lavoro.
Questo modello, oltre
  a rispondere alle esigenze di flessibilizzazione e valorizzazione del
  personale, rende possibile la diffusione delle competenze professionali e la
  motivazione dei lavoratori ad interagire con gli altri per sviluppare al
  meglio l'attività e sperimentare nuovi modelli di lavoro. Infine, la logica
  sequenziale della carriera professionale, fa sì che ogni riconoscimento crei
  impulso verso una acquisibile successiva attribuzione.
Affinché, queste
  potenzialità possano essere totalmente sviluppate è necessario che tutti i
  lavoratori vengano interessati dal processo.
Ovviamente occorrerà
  individuare criteri generali entro i quali contrattare i percorsi
  professionali a garanzia sia delle opportunità per tutti i lavoratori sia
  dell'utilizzo di criteri analitici e oggettivi che rispecchino il modello
  generale di classificazione.
Una volta definita la
  griglia nazionale delle posizioni economiche sia orizzontali che verticali,
  nelle stesse sarà collocato il personale. Dalle posizioni di prima
  collocazione il personale potrà muoversi verso una nuova collocazione,
  in applicazione dei criteri che saranno definiti dalla contrattazione
  integrativa, in relazione anche con le scelte organizzative negoziate a
  livello aziendale.
E' evidente che nel
  momento in cui si perviene ad un obiettivo di ridefinizione del modello
  classificatorio compatibile ed il più possibile omogeneo tra le strutture
  erogatrici di servizi sanitari è indispensabile una attenta revisione delle
  figure professionali previste riallocando quelle figure non più coerenti con
  il tipo e la qualità del servizio da erogare.
Il contratto dovrà
  quindi ridefinire gran parte delle figure professionali prevalentemente
  collocate nei livelli medio-bassi superando quelle di ambigua descrizione,
  compattandone altre in quanto riconducibili ad analoghe competenze,
  ricollocandone altre ancora all'interno della nuova classificazione in quanto
  è considerata del tutto anacronistica ed inadeguata la loro attuale
  collocazione contrattuale.
Andrà ,
  conseguentemente , riesaminata e riformulata la declaratoria delle singole
  posizioni e della singole categorie.
La proposta di
  classificazione si sostanzia nel raggruppamento, inteso come area di
  valutazione omogenea delle varie figure professionali, su cinque categorie.
 
CATEGORIA A
Raggruppa gli
  operatori le cui attività e funzioni non richiedono una formazione specifica,
  ma presuppongono un addestramento connesso alla prestazione da erogare.
Nella categoria A
  sono inseriti tutti i lavoratori fino all'ex III livello.
 
CATEGORIA B
Raggruppa gli
  operatori le cui attività e funzioni richiedono una preparazione
  professionale acquisita anche attraverso percorsi formativi o percorsi
  professionali con margini d'autonomia e discrezionalità nelle attività
  espletate, svolgimento in autonomia dei compiti secondo metodi e procedure
  solo parzialmente definite.
Nella categoria sono
  inseriti tutti i lavoratori dell'ex IV e V livello.
 
CATEGORIA C
Raggruppa gli
  operatori con specifica formazione o con conoscenze maturate sul lavoro.
Il personale inserito
  in questa categoria si caratterizza per un'ampia ampia autonomia professionale
  correlata ad assunzione di responsabilità.
Nella categoria C
  sono inseriti tutti i lavoratori dell'ex 6° livello.
 
CATEGORIA D
Appartengono a questa
  categoria i lavoratori impiegati con funzioni direttive o di coordinamento,
  cui viene richiesta conoscenza e esperienza connessa alla realizzazione di
  obiettivi aziendali, assunzione di decisioni con ampio grado di autonomia,
  guida e sviluppo di collaboratori.
Nella categorie D
  sono inseriti i lavoratori dell'ex 7° livello e quelli dell'ex 8° livello.
 
CATEGORIA E
Appartengono a questa
  categoria di inquadramento i lavoratori che ricoprono posizione preposte a
  settori di attività aziendale che richiedono ampia autonomia direttiva ;guida
  e sviluppo di un significativo gruppo di persone; responsabilità economiche
  di rilevante impatto aziendale ovvero specifiche professionalità responsabili
  di aree o di discipline.
Nella categoria E
  sono inseriti i lavoratori degli ex 9° 10° 11° livello.
Il concetto di
  categoria non tende ad appiattire le professionalità ivi ricomprese, ma funge
  da contenitore del nuovo modello di classificazione, con effetti dinamici di
  sviluppo.
Ciascuna categoria
  comprende più posizioni economiche orizzontali nelle quali può essere
  inquadrato il personale a seguito di fattori legati allo sviluppo
  professionale caratterizzato da esperienza, formazione continua, aggiornamento
  anche aziendale, specializzazioni e quanto altro definito in sede di accordo
  aziendale.
I percorsi
  orizzontali dovranno tener conto delle dinamiche già previste dal contratto
  in vigore ed assumere caratteristiche di possibile anticipazione nello
  sviluppo di carriera e quindi in questo caso sostitutivi degli automatismi
  producendo un vantaggio per i lavoratori e un valore aggiunto per l'Azienda.
Lo sviluppo
  orizzontale, che coinvolge tutti i lavoratori, costituisce una variabile
  dipendente del modello organizzativo, della concreta espressione
  professionale, del conseguente grado di responsabilità, dell'esperienza
  maturata nel proprio percorso di carriera.
I percorsi verticali
  tra una categoria e l'altra potranno essere conseguiti sulla base di criteri
  selettivi con caratteristiche di oggettività o per effetto dell'attività
  realmente svolta.
I percorsi economici
  previsti dalla nuova classificazione dovranno superare le differenze
  retributive derivanti dalle modalità previste per i passaggi di livello non
  conseguenti all'acquisizione di nuove funzioni,
 
INDENNITÀ PER
  POSIZIONI ORGANIZZATIVE
Vengono istituite
  indennità per valorizzare le posizioni di natura organizzativa, definite
  dalle Aziende, comportanti la direzione o il coordinamento di strutture e
  servizi. Tali indennità verranno corrisposte a seguito del conferimento di
  incarichi specifici ed avranno natura reversibile sulla base di criteri
  definiti dal CCNL.
Il CCNL dovrà
  definire i valori minimi e massimi lasciando alla contrattazione di 2°
  livello la quantificazione del valore attribuito alla posizione di
  responsabilità.
 
MODELLO DI
  CLASSIFICAZIONE
 
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           A1  | 
        
           A2  | 
        
           A3  | 
        
           A4  | 
        
           
  | 
        
           
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           B1  | 
        
           B2  | 
        
           B3  | 
        
           B4  | 
        
           
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           C1  | 
        
           C2  | 
        
           C3  | 
        
           C4  | 
        
           
  | 
        
           
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  | 
        
           
  | 
        
           D1  | 
        
           D2  | 
        
           D3  | 
        
           D4  | 
        
           
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           E1  | 
        
           E2  | 
        
           E3  | 
        
           E4  | 
      
 
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