16 marzo 2005

BOZZA DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL’AREA DELLA DIRIGENZA DEI RUOLI SANITARIO, PROFESSIONALE, TECNICO ED AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO 2002/2005 E PARTE ECONOMICA BIENNIO 2002-2003

INDICE

PARTE I – NORMATIVA

 

TITOLO I – Disposizioni generali

CAPO I

Art. 1

Campo di applicazione

pag. 

Art. 2

Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

pag. 

 

TITOLO II - Relazioni e Diritti Sindacali

CAPO I : Obiettivi e strumenti

Art. 3

Relazioni sindacali

pag. 

Art. 4

Tempi e procedure per la stipulazione e il rinnovo del contratto collettivo integrativo

pag. 

 

CAPO II : Forme di partecipazione

Art. 5

Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing

pag.

 

CAPO III : Prerogative e diritti sindacali

Art. 6

Norma di rinvio ed integrazioni

pag.

Art. 7

Coordinamento regionale 

pag.

 

 

TITOLO III– Rapporto di lavoro

CAPO I –  Struttura del rapporto dei dirigenti sanitari biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti

Art.

Caratteristiche del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti

 pag.

Art.

Modifiche ed integrazioni

 pag.

Art.

Effetti del passaggio dal rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo e  viceversa

 pag.

Art.

Rapporti di lavoro ad esaurimento

pag

CAPO II Orario di lavoro

Art.

Orario di lavoro dei dirigenti - Integrazioni e modifiche

pag

Art.

Orario di lavoro dei dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa          

pag

Art.

Servizio di guardia

pag

Art.

Pronta disponibilità         

pag

Art.

Tipologie delle attività libero professionali. Integrazioni

pag

 

CAPO III -  Istituti di peculiare interesse

Art.

Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro

 pag.

Art.

Comitato dei garanti

 pag.

Art.

Copertura assicurativa

 pag.

Art.

Mobilità

 pag.

Art.

Formazione ed ECM     

pag.

Art.

Disposizioni particolari

pag. 

 

CAPO IV – Verifica e valutazione dei dirigenti

Art.

 La valutazione dei dirigenti

pag. 

Art.

Organismi per la verifica e valutazione dei risultati e delle attività dei dirigenti

pag. 

Art.

Effetti della valutazione positiva dei risultati raggiunti

pag. 

Art.

Effetti della valutazione positiva delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti

pag. 

Art.

La valutazione negativa dei risultati

pag. 

Art.

Effetti della valutazione negativa dei risultati

pag. 

Art.

Effetti della valutazione negativa delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti sugli incarichi ed altri istituti

pag. 

Art.

Norma finale del sistema di valutazione

pag.  

 

PARTE II  – Trattamento economico

CAPO I – Trattamento economico – da definire

 

PARTE III  -  NORME FINALI E TRANSITORIE

Art.

Norma finale

 pag.  

Art.

Disapplicazioni

 pag.   

 

 

Allegato 1 : Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni

(Decreto 28 novembre 2000)

 

 

 

Allegato………….

 

Allegato…………

 

Allegato………….

 

Allegato………….

 

Dichiarazioni a verbale e congiunte

 

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DELLA DIRIGENZA DEI RUOLI SANITARIO, PROFESSIONALE, TECNICO ED AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO 2002 - 2005 E PARTE ECONOMICA BIENNIO 2002-2003


PARTE I
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutti i dirigenti del ruolo sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo di cui al CCNL integrativo del 10 febbraio 2004, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, dipendenti dalle amministrazioni, aziende ed enti del Servizio Sanitario nazionale, individuati dall’art. 11 del CCNQ del 18 dicembre 2002 relativo alla definizione dei comparti secondo quanto previsto dall’art. 2, quarto alinea del CCNQ per la definizione delle autonome aree di contrattazione, stipulato il 23 settembre 2004.
2. Ai dirigenti dipendenti da aziende o enti soggetti a provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo, sperimentazioni gestionali, trasformazione e riordino - ivi compresi la costituzione in fondazioni ed i processi di privatizzazione - si applica il presente contratto sino all’individuazione o definizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto, della nuova specifica disciplina contrattuale. applicabile al rapporto di lavoro dei dirigenti ovvero sino alla stipulazione del relativo contratto collettivo quadro per la conferma o definizione del comparto pubblico di destinazione.
3. Per i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo determinato le particolari modalità di applicazione degli istituti normativi sono definiti dai commi 2, 4, 5, 6, lett. a), 11, 12, 13, 14 del CCNL del 5 agosto 1997 e dall’art. 63, comma 5 del CCNL 8 giugno 2000.
4. Al fine di semplificare la stesura del presente contratto, con il termine “dirigente” si intende far riferimento, ove non diversamente indicato, a tutti i dirigenti dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo. Nel ruolo sanitario, ove non diversamente specificato, sono compresi i dirigenti delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica, disciplinati dal CCNL integrativo del 10 febbraio 2004.
5. Nel testo del presente contratto, i riferimenti al d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle da ultimo apportate dal d.lgs 19 giugno 1999, n. 229 nonché quelle relative al dlgs 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato, integrato o sostituito dai d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396 e d.lgs 31 marzo 1998, n. 80 sono riportati rispettivamente come “d.lgs n. 502 del 1992” e “d.lgs n. 165 del 2001”. Quest’ultimo ha unificato tutta la disciplina di riforma del pubblico impiego ed è stato ulteriormente integrato con la legge 145 del 2002. L’atto aziendale di cui all’art. 3 bis del dlgs 229/1999 è riportato come “atto aziendale”.
6. Il riferimento alle aziende sanitarie ed ospedaliere, alle A.R.P.A ed alle agenzie, istituti ed enti del Servizio Sanitario Nazionale di cui all’art. 11 del CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione del 18 dicembre 2002 è riportato nel testo del presente contratto come “aziende ed enti”.
7. Nel testo del presente contratto con il termine di “articolazioni aziendali” si fa riferimento a quelle direttamente individuate nel d.lgs. 502/1992 (Dipartimento, Distretto, Presidio Ospedaliero) ovvero in altri provvedimenti normativi o regolamentari di livello nazionale, mentre con i termini “unità operativa”, “struttura organizzativa” o “servizi” si indicano genericamente articolazioni interne delle aziende e degli enti, così come individuate dall’atto aziendale, dai rispettivi ordinamenti e dalle leggi regionali di organizzazione, cui sono preposti dirigenti. Per la definizione di struttura semplice e complessa si fa rinvio all’art. 27 del CCNL 8 giugno 2000.
8. Il riferimento alle norme del CCNL 5 dicembre 1996 è comprensivo di tutte le modifiche ed integrazioni apportate con il CCNL in pari data relativo al II biennio economico 1996-1997 nonché dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del 4 marzo , del 2 luglio e del 5 agosto 1997. Per le norme dei citati contratti non disapplicate né modificate dal presente, l’eventuale riferimento ai dirigenti di II livello va inteso come “Dirigente con incarico di direzione di struttura complessa” e quello di dirigente di I livello va inteso con riferimento agli incarichi di dirigente di cui all’art. 27 lett. b), c) e d). Il CCNL 8 giugno 2000, relativo al quadriennio normativo 1998 – 2001, I biennio economico 1998 - 1999, nel testo è indicato come CCNL 8 giugno 2000. Il CCNL dell’8 giugno 2000, relativo al II biennio economico 2000 – 2001, è indicato come CCNL 8 giugno 2000, II biennio. Per la semplificazione del testo la dizione “dirigente con incarico di direzione di struttura complessa” nel presente contratto è indicata anche con le parole “dirigente di struttura complessa” “di direttore” dizione quest’ultima indicata dal dlgs 254 del 2000.

Art. 2
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2005 per la parte normativa ed è valido dal 1 gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2003 per la parte economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa previsione del presente contratto. L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle aziende ed enti destinatari da parte dell’ARAN con idonea pubblicità di carattere generale.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle aziende ed enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Alla scadenza, il presente contratto si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dirigenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall’accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l’erogazione di detta indennità si applica la procedura degli artt 47 e 48, comma 1 del d.lgs. 165 del 2001.
7. In sede di rinnovo biennale, per la determinazione della parte economica da corrispondere, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall’accordo del luglio 1993.
8. L’art. 2 del CCNL dell’8 giugno 2000 è disapplicato.

TITOLO II
RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI
CAPO I
OBIETTIVI E STRUMENTI
Art. 3
Relazioni sindacali
1. Si riconferma il sistema delle relazioni sindacali previsto dagli articoli da 3 a 12 dal CCNL dell’8 giugno 2000 e dagli artt 2, 3 e 4 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004, fatto salvo per quanto riguarda i seguenti articoli che sostituiscono, modificano od integrano la predetta disciplina.

Art. 4.
Tempi e procedure per la stipulazione ed il rinnovo del contratto collettivo integrativo
1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte economica e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un’unica sessione negoziale, tranne per le materie che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi, essendo legate a fattori organizzativi contingenti. L’individuazione e l’utilizzo delle risorse sono determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale.
2. L’azienda o ente provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 10, comma 2 del CCNL dell’8 giugno 2000, per l'avvio del negoziato, entro quindici giorni dalla presentazione delle piattaforme.
3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal Collegio Sindacale. A tal fine, l’ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo entro cinque giorni corredata dall’apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, il contratto viene sottoscritto. Per la parte pubblica la sottoscrizione è effettuata dal titolare del potere di rappresentanza dell’azienda o ente ovvero da un suo delegato. In caso di rilievi la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni dalla loro comunicazione.
4. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti.
5. Le aziende o gli enti sono tenuti a trasmettere all’ARAN il contratto integrativo, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, ai sensi dell’art. 46, comma 5 del d.lgs. n. 165 del 2001.
6. L’art. 5 del CCNL dell’8 giugno 2000 è disapplicato.

CAPO II
FORME DI PARTECIPAZIONE

Art. 5
Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing

1. Le parti prendono atto che il fenomeno del mobbing, inteso come forma di violenza morale o psichica in occasione di lavoro - attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti - nei confronti di un lavoratore, va prevenuto, rilevato e contrastato efficacemente. Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali da comportare un degrado delle condizioni di lavoro e idonei a compromettere la salute fisica e psichica o la professionalità o la dignità del lavoratore stesso nell’ambito della unità operativa di appartenenza o, addirittura, tali da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento.
2. In relazione al comma 1, le parti, anche con riguardo alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare la diffusione di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e psichica del lavoratore interessato e, più in generale, migliorare la qualità e la sicurezza dell’ambiente di lavoro.
3. Nell’ambito delle forme di partecipazione previste dall’art. 6, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000 sono, pertanto, istituiti, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente contratto, specifici Comitati Paritetici presso ciascuna azienda o ente con i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi all’aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno del mobbing nei confronti dei dirigenti in relazione alle materie di propria competenza;
b) individuazione delle possibili cause del fenomeno, con particolare riferimento alla verifica dell’esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l’insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;
c) formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del dirigente interessato;
d) formulazione di proposte per la definizione dei codici di condotta.
4. Le proposte formulate dai Comitati vengono presentate alle aziende o enti per i conseguenti adempimenti tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione ed il funzionamento di sportelli di ascolto, nell’ambito delle strutture esistenti, l’istituzione della figura del consigliere/consigliera di fiducia nonchè la definizione dei codici di condotta, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
5. In relazione all’attività di prevenzione del fenomeno del mobbing, i Comitati valuteranno l’opportunità di attuare, nell’ambito dei piani generali per la formazione, previsti dagli art. 32 18, rispettivamente, dei CCNL 5 dicembre 1996 e 10 febbraio 2004, idonei interventi formativi e di aggiornamento dei dirigenti, che possono essere finalizzati, tra l’altro, ai seguenti obiettivi:
a) affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali;
b) favorire la coesione e la solidarietà dei dirigenti e dipendenti, attraverso una più specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali all’interno degli uffici/servizi, anche al fine di incentivare il recupero della motivazione e dell’affezione all’ambiente lavorativo da parte del personale.
6. I Comitati sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali della presente area, firmatarie del CCNL, e da un pari numero di rappresentanti delle aziende o enti. Il Presidente del Comitato viene designato tra i rappresentanti delle aziende o enti, il vicepresidente dai componenti di parte sindacale. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente. Ferma rimanendo la composizione paritetica dei Comitati, di essi fa parte anche un rappresentante del Comitato per le pari opportunità, appositamente designato da quest’ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra le attività dei due organismi.
7. Le aziende o enti favoriscono l’operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessi. I Comitati adottano, altresì, un regolamento per la disciplina dei propri lavori e sono tenuti ad effettuare una relazione annuale sull’attività svolta.
8. I Comitati di cui al presente articolo rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I componenti dei Comitati possono essere rinnovati nell’incarico. Per la partecipazione alle riunioni non è previsto alcun compenso.

CAPO III
PREROGATIVE E DIRITTI SINDACALI

Art. 6
Norma di rinvio e integrazioni
1. Per le prerogative e i diritti sindacali, si rinvia a quanto previsto dal CCNQ del 7 agosto 1998, in particolare all’art.10, comma 2 relativo alle modalità di accredito dei dirigenti sindacali presso le aziende ed enti nonché ai CCNQ stipulati il 27 gennaio 1999, il 9 agosto 2000, il 13 febbraio 2001 e loro successive modificazioni.
2. Nel comma 2, lettera B) dell’art. 4 del CCNL 8 giugno 2000, il secondo periodo del punto 1 è sostituito dal seguente: “Detta retribuzione è strettamente correlata alla realizzazione degli obiettivi assegnati e viene, quindi, corrisposta a consuntivo dei risultati totali o parziali raggiunti ovvero per stati di avanzamento, in ogni caso dopo la necessaria verifica almeno trimestrale, secondo le modalità previste dall’art. 65 del CCNL 5.12.1996. Nella determinazione della retribuzione di risultato si tiene conto degli effetti di ricaduta dei sistemi di valutazione dell’attività dei dirigenti;”
Di conseguenza nella lettera B) dell’art. 6 del predetto CCNL, tra le materie di concertazione, è abrogata quella prevista al terzo alinea.
3. La lettera C) dell’art. 6, comma 1, del CCNL 8 giugno 2000 è sostituita dalla seguente:
“ La consultazione dei soggetti di cui alla lettera A), prima dell’adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro è facoltativa e si estende anche ai casi ove tali atti discendano da articolazioni strutturali legate a nuovi modelli organizzativi operanti in ambiti territoriali sovra aziendali. La consultazione si svolge obbligatoriamente su:
a) organizzazione e disciplina di strutture, servizi ed uffici, ivi compresa quella dipartimentale e distrettuale, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche;
b) casi di cui all’art. 19 del dlgs 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni”.
4. Il secondo alinea dell’art. 9, comma 2, secondo alinea, del CCNL 8 giugno 2000 è sostituito dal seguente:
“- dalle componenti delle organizzazioni sindacali rappresentative ammesse alla contrattazione nazionale;”

Art. 7
Coordinamento Regionale
1. Ferma rimanendo l’autonomia contrattuale delle aziende ed enti nel rispetto dell’art. 40 del d.lgs. 165 del 2001, le Regioni, entro 120 giorni dall’entrata in vigore del presente contratto, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, possono emanare linee generali di indirizzo nelle seguenti materie relative :
a) all’utilizzo delle risorse aggiuntive regionali di cui all’art. ……ed, in particolare, a quelle destinate alla retribuzione di risultato che dovrà essere sempre più orientata al raggiungimento degli obiettivi aziendali e regionali;
b) alla realizzazione della formazione manageriale e formazione continua, comprendente l’ aggiornamento professionale e la formazione permanente;
c) alle metodologie di utilizzo da parte delle aziende ed enti di una quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale (art. 50, comma 2, lett. a) del CCNL 8 giugno 2000 ora art……., comma …, lett. ….);
d) alla modalità di incremento dei fondi in caso di aumento della dotazione organica del personale o dei servizi anche ad invarianza del numero complessivo di essa (art. 53 del CCNL 8 giugno 2000);
e) ai criteri generali dei sistemi e meccanismi di valutazione dei dirigenti che devono essere adottati preventivamente dalle aziende , ai sensi dell’art… (ex 32 , comma 3 del CCNL 8 giugno 2000);
f) ai criteri generali per sviluppare a livello aziendale un sistema di standards finalizzati all’individuazione dei volumi prestazionali riferiti all’impegno, anche temporale, richiesto nonché di monitoraggio delle prestazioni concordate e correlate al raggiungimento degli obiettivi;
g) ai criteri generali per la razionalizzazione ed ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale ed urgenza/emergenza al fine di favorire la loro valorizzazione economica secondo la disciplina del presente contratto tenuto anche conto dell’art. 55, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000 relativo alle tipologie di attività professionali ed ai suoi presupposti e condizioni;
h) all’applicazione dell’art. 17 del CCNL 10 febbraio 2004, diretto a regolare la mobilità in caso di eccedenza dei dirigenti nei processi di ristrutturazione aziendale attuati ai sensi del comma 3.
i) ai criteri generali per l’inserimento, nei regolamenti aziendali sulla libera professione di cui all’art. 4, comma 2 lett. G) del CCNL 8 giugno 2000, di norme idonee a garantire che l’attività istituzionale venga finalizzata prioritariamente alla riduzione delle liste di attesa.
2. Tenuto conto di quanto previsto dalle lettere c) e d) del comma 1 rimangono, comunque, ferme tutte le regole contrattuali previste per la formazione del fondo degli artt. 50 e 8, rispettivamente, dei CCNL 8 giugno 2000, I e II biennio e dall’art. 36 del CCNL 10 febbraio 2004, confermato dall’art. ……del presente contratto, nonchè le modalità di incremento ivi stabilite.
3. Le parti concordano che la mancata emanazione delle linee di indirizzo di cui al comma 1 nel termine previsto non costituisce impedimento per le aziende a regolare temporaneamente le materie ivi indicate.
4. Ferma rimanendo l’autonomia aziendale, il sistema delle relazioni sindacali regionali, secondo i protocolli definiti in ciascuna Regione con le OO.SS di categoria firmatarie del presente CCNL, prevederà gli argomenti e le modalità di confronto con le medesime su materie non contrattuali aventi riflessi sugli istituti disciplinati dal presente contratto ovvero sulla verifica dello stato di attuazione dello stesso, specie con riguardo alle risultanze dell’applicazione degli art……solo nei casi di eventuale incapienza dei fondi da utilizzare (situazione dei fondi dopo i conglobamenti). Il confronto riguarderà, comunque, la verifica dell’ entità dei finanziamenti dei fondi di posizione, di risultato e delle condizioni di lavoro di pertinenza delle aziende sanitarie ed ospedaliere, limitatamente a quelle soggette a riorganizzazione in conseguenza di atti di programmazione regionale, assunti in applicazione del dlgs 229/1999, per ricondurli a congruità, fermo restando il valore della spesa regionale.
5. I protocolli stipulati per l’applicazione del comma 3 saranno inviati all’ARAN per l’attività di monitoraggio prevista dall’art. 46 del d.lgs n. 165 del 2001.



TITOLO III
RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I
STRUTTURA DEL RAPPORTO DEI DIRIGENTI SANITARI BIOLOGI, CHIMICI, FISICI, PSICOLOGI, FARMACISTI

Art.
Caratteristiche del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari biologi, chimici, fisici, psicologi, farmacisti

1. A decorrere dal 30 maggio 2004, data di entrata in vigore della legge 26 maggio 2004, n. 138, il rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti può essere esclusivo o non esclusivo. In tal senso, dalla stessa data, è disapplicata la clausola contenuta nel primo periodo dell’art. 13, comma 7 del CCNL 8 giugno 2000.
2. I dirigenti del comma 1, già a rapporto esclusivo, possono optare per il passaggio al rapporto non esclusivo entro il 30 novembre di ciascun anno. Gli effetti del passaggio decorrono dal primo gennaio dell’anno successivo all’opzione e sono regolati dall’art…….
3. Per i dirigenti del comma 1 già a rapporto non esclusivo all’entrata in vigore della legge, in caso di opzione per il rapporto esclusivo, continua ad applicarsi l’art. 48 del CCNL 8 giugno 2000, salvo che per il termine dell’opzione anch’essa da effettuarsi entro il 30 novembre di ciascun anno.
4. L’indennità di esclusività è confermata nelle misure attualmente vigenti, non concorre a formare il monte salari e compete a tutti coloro che, essendo a rapporto esclusivo, già la percepivano all’entrata in vigore della legge n. 138 del 2004 - salvo che, successivamente ad essa e, comunque, con decorrenza dal 1 gennaio dell’anno successivo, non abbiano espresso diversa opzione. L’indennità compete, inoltre, a tutti coloro che opteranno per il rapporto di lavoro esclusivo ai sensi del comma 3 nella misura stabilita dall’art. 5 comma 9 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio, tenuto conto dell’esperienza professionale maturata alla data del 31 dicembre dell’anno in cui è effettuata l’opzione, calcolata secondo le modalità previste dall’art. 11 comma 4, lettera b) del citato CCNL del II biennio.
5. Per l’acquisizione delle eventuali fasce successive dell’indennità di esclusività attribuita ai sensi del comma precedente, si conferma l’art. 5, commi 5 e 6 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio.
6. Il rapporto di lavoro esclusivo comporta la totale disponibilità dei dirigenti del comma 1 nello svolgimento delle proprie funzioni nell’ambito dell’incarico attribuito e della competenza professionale nell’area e disciplina di appartenenza.
7. Il rapporto di lavoro dei dirigenti che abbiano mantenuto l’opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo comporta totale disponibilità nell’ambito dell’impegno di servizio, per la realizzazione degli obiettivi istituzionali programmati e lo svolgimento delle attività professionali di competenza. Le aziende - secondo criteri omogenei con quelli adottati per i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo e sulla base delle indicazioni dei responsabili delle strutture, negoziano con le equipes interessate i volumi e le tipologie delle attività e delle prestazioni che i singoli dirigenti sono tenuti ad assicurare nonché le sedi operative in cui le stesse devono essere effettuate.
8. L’art. 15 del CCNL 8 giugno 2000 è disapplicato.

Art.
Modifiche ed integrazioni

1. In attuazione dell’art. (precedente) i seguenti articoli del CCNL dell’8 giugno 2000, sono così modificati:
A) Il comma 2 dell’art. 18 è cosi sostituito:
“2. Nei casi di assenza previsti dal comma 1 da parte del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, la sostituzione è affidata dall’azienda, con apposito atto, ad altro dirigente della struttura medesima indicato entro il 31 gennaio di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa, che - a tal fine – si avvale dei seguenti criteri:
a) il dirigente deve essere titolare di un incarico di struttura semplice o di alta specializzazione o comunque, della tipologia c) di cui all’art. 27, con riferimento, ove previsto, alla disciplina di appartenenza ;
b) valutazione comparata del curriculum dei dirigenti interessati che, limitatamente alle strutture per le quali, ai sensi della vigente normativa concorsuale, l’accesso è riservato a più categorie professionali, riguarda tutti gli addetti.”
B) A decorrere dal 30 maggio 2004, il comma 11 dell’art. 27 non è più applicabile ai dirigenti del ruolo sanitario biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti, nel conferimento di nuovi incarichi di direzione di struttura complessa con le procedure dell’art. 13, commi 1 e 2, o nel conferimento di nuovi incarichi di struttura semplice.


Art.
Effetti del passaggio dal rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo e viceversa

1. Le parti prendono atto che, in prima applicazione, gli effetti della legge 138 del 2004 si producono - in concreto - dal 1 gennaio 2005 dopo l’opzione da parte dei dirigenti già a rapporto esclusivo per il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo. Di conseguenza da tale data:
- il passaggio dei dirigenti al rapporto di lavoro non esclusivo non preclude il mantenimento o il conferimento di incarico di direzione di struttura complessa o semplice;
- l’ art. 45 del CCNL 8 giugno 2000 è disapplicato;
- il trattamento economico fondamentale ed accessorio spettante ai dirigenti già a rapporto non esclusivo ai sensi dell’art. 46 comma 1 del CCNL 8 giugno 2000 ed a tutti i dirigenti che optino per tale rapporto di lavoro ai sensi dell’art….. è indicato nell’allegato……..
2. Il passaggio dal rapporto di lavoro esclusivo a quello non esclusivo dal 1 gennaio successivo a quello dell’opzione, comporta i seguenti effetti per i dirigenti interessati:
- i dirigenti di struttura complessa, divenuti tali dopo il 31 luglio 1999 (ai quali compete la relativa indennità in luogo degli assegni personali di cui all’art. 38, commi 1 e 2 del CCNL 8 giugno 2000), dopo l’opzione, continuano a percepire tale indennità senza soluzione di continuità solo in caso di mantenimento dell’incarico.
- non compete la retribuzione di risultato mentre per la retribuzione di posizione si applicano le regole stabilite dall’art………. (vedi parte economica per i dirigenti a rapporto non esclusivo).
- è inibita l’attività libero – professionale intra - muraria.
- cessa di essere corrisposta l’indennità di esclusività che – dalla stessa data - costituisce risparmio aziendale.
3. Il ritorno dei dirigenti all’ opzione per il rapporto di lavoro esclusivo, per quanto attiene alla retribuzione di posizione e di risultato, è regolato dall’art. 48 del CCNL 8 giugno 2000 (modificato dall’art…., comma 3 (caratteristiche del rapporto di lavoro) nonchè dall’art……. . L’ indennità di esclusività è corrisposta dal 1 gennaio dell’anno successivo nella medesima misura già percepita all’atto dell’opzione per il passaggio a rapporto di lavoro non esclusivo con oneri a carico del bilancio. Per l’acquisizione delle eventuali fasce successive si applica l’art. 5, commi 5 e 6 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico.



Art.
Rapporti di lavoro ad esaurimento

1. I rapporti di lavoro a tempo parziale, già indicati nell’art. 44, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000 ed ancora in essere all’entrata in vigore del presente contratto, sono mantenuti ad esaurimento, fatto salvo il caso di opzione per il passaggio al rapporto di lavoro con orario unico, esclusivo o non esclusivo, dei dirigenti interessati entro il termine del 30 novembre di ciascun anno e con decorrenza dal 1 gennaio dell’anno successivo.

2. Sino all’applicazione del comma 1, ai dirigenti citati è attribuito il trattamento economico complessivo in godimento applicato dall’azienda o ente per il rapporto di lavoro a tempo parziale a suo tempo concesso.

3. A seguito del passaggio a rapporto di lavoro con orario unico, ai dirigenti interessati è attribuito il trattamento economico complessivo fondamentale ed accessorio corrispondente al rapporto di lavoro prescelto, esclusivo o non esclusivo.

4. Le aziende ed enti fanno fronte ai maggiori oneri derivanti dal comma 3 del presente articolo congelando, in misura corrispondente alla spesa – assunzioni per posti vacanti di dirigente indipendentemente dalla disciplina di appartenenza - tenuto conto del maggiore numero di ore da effettuarsi per l’adeguamento dell’orario di lavoro.

CAPO II
ORARIO DI LAVORO

Art.
Orario di lavoro dei dirigenti
Integrazioni e modifiche

1. Nel confermare l’art. 16 del CCNL 8 giugno 2000, le parti ritengono opportuno apportare le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2 bis. Nell’ambito della negoziazione di budget del comma 1, per i servizi assistenziali e sanitari, vengono individuati gli strumenti orientati a ridurre le liste di attesa. Nei criteri generali previsti dall’art. 4, comma 2, lett. G) dovrà essere indicato che il ricorso all’attività libero professionale per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti è subordinato all’effettuazione degli obiettivi prestazionali negoziati ai sensi del comma 1”.
b) nel comma 4 al termine del primo periodo le parole “ricerca finalizzata” sono aggiunte le parole “ed ECM” ;
c) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
“4. bis. L’azienda, con le procedure di budget del comma 1, può utilizzare, in forma cumulata, n. 30 minuti settimanali delle quattro ore, previste per i dirigenti del ruolo sanitario biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti dal comma precedente, per un totale massimo di n. 26 ore annue, prioritariamente al fine di ridurre le liste di attesa ovvero per il perseguimento di obiettivi assistenziali e sanitari definiti con le medesime procedure”.
“4 ter. Ove per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati ai sensi del comma 1, per i dirigenti del ruolo sanitario biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti, sia necessario un impegno aggiuntivo, l’azienda, sulla base delle linee di indirizzo regionali di cui all’art. 7, comma 1 , lettera g) ed ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni, può concordare con l’equipe interessata l’ applicazione dell’istituto previsto dall’art. 55, comma 2 del presente contratto in base al regolamento adottato con le procedure dell’art. 4, comma 2, lett. G).”
2. Le modifiche ed integrazioni del presente articolo entrano in vigore dal giorno successivo alla stipulazione del presente contratto.

Art.
Orario di lavoro dei dirigenti
con incarico di direzione di struttura complessa

1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'azienda, i dirigenti di struttura complessa garantiscono la propria presenza in servizio per assicurare il normale funzionamento della struttura cui sono preposti ed organizzano il proprio tempo di lavoro, articolando in modo flessibile il relativo orario per correlarlo a quello degli altri dirigenti di cui all’art. 16 del CCNL 8 giugno 2000, alle esigenze della struttura cui sono preposti, all'espletamento dell'incarico affidato in relazione agli obiettivi e programmi annuali da realizzare in attuazione di quanto previsto dall'art. 65, comma 4 del CCNL 5 dicembre 1996 nonchè per lo svolgimento delle attività di aggiornamento, didattica e ricerca finalizzata.


Art.
Servizio di guardia

1. Nelle ore notturne e nei giorni festivi, la continuità assistenziale e le urgenze/ emergenze dei servizi ospedalieri e, laddove previsto, di quelli territoriali, sono assicurate, secondo le procedure di cui all'art. 6, comma 1 lett. B) del CCNL 8 giugno 2000, mediante i servizi di guardia o di pronta disponibilità dei dirigenti del ruolo sanitario, stabiliti, ove previsto, per disciplina.
2. Il servizio di guardia è svolto all’interno del normale orario di lavoro previsto dall’art……., comma 2 e può essere assicurato anche con ricorso ad ore di lavoro straordinario alla cui corresponsione si provvede con il fondo previsto dall'art. …… ovvero con recupero orario. E’ fatto salvo quanto previsto dall’art……. ……(tipologie di attività professionali)
3. Il servizio di guardia o eventuali servizi sostitutivi dello stesso sono assicurati da tutti i dirigenti esclusi quelli di struttura complessa.
4. E’ disapplicato l’art. 18 del CCNL 5 dicembre 1996.


Art.
Pronta disponibilità

1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del Dirigente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel tempo stabilito con le procedure di cui all'art. 6, comma 1 lett. B) del CCNL 8 giugno 2000, nell'ambito del piano annuale adottato dall'azienda o ente per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed agli aspetti organizzativi delle strutture.

2. Sulla base del piano del comma 1, sono tenuti al servizio di pronta disponibilità esclusivamente i Dirigenti in servizio presso unità operative con attività continua e nel numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali. Con le procedure di cui all'art. 6, comma 1 lett. B) del CCNL 8 giugno 2000, in sede aziendale, possono essere individuate altre unità operative per le quali, sulla base dei piani per le emergenze, sia opportuno prevedere il servizio di pronta disponibilità.

3. Il servizio di pronta disponibilità va limitato ai soli periodi notturni e festivi ed è organizzato utilizzando di norma Dirigenti della stessa unità operativa e disciplina.

4. Il servizio di pronta disponibilità ha durata di dodici ore. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive. Di regola non potranno essere previste per ciascun Dirigente più di dieci pronte disponibilità nel mese.

5. La pronta disponibilità dà diritto ad una indennità per ogni dodici ore. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata - che comunque non possono essere inferiori a quattro ore - l'indennità è corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%. In caso di chiamata, l'attività prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata come recupero orario.

6. Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in un giorno festivo spetta un giorno di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.

7. Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con il fondo dell' art…..
8. E’ disapplicato l’art. 19 del CCNL 5 dicembre 1996.

Art.
Tipologie dell’attività libero professionali. Integrazioni
1. Con l’entrata in vigore del presente contratto, l’art. 55 del CCNL 8 giugno 2000, è integrato con l’aggiunta, dopo il comma 2, del seguente comma:
“2 bis. Qualora tra i servizi istituzionali da assicurare rientrino i servizi di guardia notturna eccedenti gli obiettivi prestazionali di cui all’art…., comma……, l’applicazione del comma 2, ferme rimanendo le condizioni di operatività ivi previste, deve avvenire nel rispetto delle linee di indirizzo regionali di cui all’art. 7, comma 1, lett. g) del presente contratto. E’ inoltre necessario che:
- sia razionalizzata la rete dei servizi ospedalieri interni dell’azienda per l’ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale;
- siano le aziende a richiedere le prestazioni in tale regime, verificata l’ impossibilità di fare ricorso ad altri strumenti retributivi contrattuali;
- sia definito un tetto massimo delle guardie retribuibili con il ricorso al comma 2 non superiore al ….. % delle guardie notturne complessive svolte in azienda;
- le guardie notturne devono essere della durata di 8 - 12 ore.

2. La presente disciplina ha carattere sperimentale ed è soggetta a verifiche e monitoraggio secondo quanto stabilito nelle linee di indirizzo di cui all’art. 7, comma 1, lett. g)

CAPO II
ISTITUTI DI PECULIARE INTERESSE

Art.
Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro
2. Il dirigente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso obbligatoriamente dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.
3. Il dirigente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti, anche estranei alla prestazione lavorativa, di tale gravità da comportare, se accertati, il recesso ai sensi dell’art. 35 del CCNL 5 dicembre 1996.
4. L’azienda o ente, cessato lo stato di restrizione della libertà personale di cui al comma 1, può prolungare il periodo di sospensione del dirigente fino alla sentenza definitiva alle medesime condizioni del comma 2.
5. Resta fermo l’obbligo di sospensione per i casi previsti dall’art. 15, comma 1 lett. a), b) limitatamente all’art. 316 e 316 bis del codice penale, lett. c) ed e), ai sensi del comma 4 septies, della legge n. 55 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni.1
6. Nel caso di rinvio a giudizio per i delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001, in alternativa alla sospensione, possono essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3 (trasferimento provvisorio di sede). Per i medesimi reati, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, si applica l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97 del 2001 (sospensione obbligatoria).
7. Al dirigente sospeso ai sensi dei commi da 1 a 5 è corrisposta sino al 30 dicembre 2003 un'indennità pari al 50% della retribuzione indicata dalla tabella n. 4 allegata al CCNL del 5 dicembre 1996. Dal 31 dicembre 2003, l’indennità rimane pari al 50% della retribuzione indicata nella tabella allegato n….al presente contratto. Al dirigente competono inoltre gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti.
8. In caso di sentenza irrevocabile di assoluzione si applica quanto previsto dall’art. 653 c.p.p. ed, ove ne ricorrano i presupposti, al dirigente che ne faccia richiesta si applica anche quanto previsto per le sentenze definitive di proscioglimento indicate dall’art. 3, comma 57 della legge 350 del 2003, come modificato dalla legge 126 del 2004.
9. Ove il proscioglimento sia dovuto ad altri motivi diversi da quelli indicati nelle norme richiamate al comma 8, fatto salvo il caso di morte del dipendente, l’azienda valuta tutti i fatti originariamente contestati per i quali non sia intervenuto il proscioglimento al fine di verificare se sussistano comunque le condizioni o meno per il recesso.
10. In caso di sentenza irrevocabile di condanna si applica l’art. 653 c.p.c.. Il recesso come conseguenza di tali condanne deve essere attivato nel rispetto delle procedure dell’art. 35, commi 1 e 2 del CCNL 5 dicembre 1996. E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001.
11. Il dirigente licenziato a seguito di condanna passata in giudicato per delitto commesso in servizio o fuori servizio (che, pur non attenendo direttamente al rapporto di lavoro, non ne aveva consentito la prosecuzione neanche provvisoriamente per la specifica gravità) se successivamente assolto a seguito di revisione del processo ha diritto, dalla data della sentenza di assoluzione, alla riammissione in servizio nella medesima sede o in altra su sua richiesta, anche in soprannumero, nella medesima disciplina, anzianità, posizione di incarico e retributiva possedute all’atto del licenziamento. In caso di premorienza, il coniuge o il convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati attribuiti al dipendente nel periodo di sospensione o di licenziamento, escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario.
12. Nel caso previsto dal comma 7, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al dirigente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o compensi per servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario.
13. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dirigente riammesso in servizio
14.La presente disciplina disapplica l’art. 29 del CCNL 5 dicembre 1996.

Art.

Comitato dei Garanti

1. Le parti confermano l’art. 23 del CCNL 8 giugno 2000 che ha istituito il Comitato dei garanti nel testo integrato a titolo di interpretazione autentica dai CCNL del 24 ottobre 2001 e 29 settembre 2004 A tal fine precisano nuovamente che:
- il recesso è adottato previo conforme parere del Comitato che deve essere espresso obbligatoriamente entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. L’azienda può procedere al recesso solo decorso inutilmente detto termine;
- il parere è vincolante per l’azienda ed ente ed è richiesto una sola volta al termine delle procedure previste dall’art. 35, comma 3 del CCNL 5 dicembre 1996.
2. Il dirigente può richiedere una audizione presso il Comitato dei Garanti da attuarsi, ove concessa, entro il termine di emanazione del parere, del cui esito in ogni caso il dirigente deve essere obbligatoriamente informato.

Art.

Copertura assicurativa

1. Le aziende garantiscono la copertura assicurativa della responsabilità civile dei dirigenti, ivi comprese le spese di giudizio ai sensi dell’art . 25 del medesimo CCNL per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività, ivi compresa la libera professione intramuraria, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave.
2. Le aziende ed enti provvedono alla copertura degli oneri di cui al comma 1 con le risorse già destinate a tal fine nei bilanci, incrementate con la trattenuta di misura media pro- capite di € 26 mensili – prevista dall’art. 24, comma 3 del CCNL dell’8 giugno 2000 - posta a carico di ciascun dirigente che richieda la copertura di ulteriori rischi non coperti dalla polizza generale. Il presente comma decorre dall’entrata in vigore della polizza con la quale viene estesa al dirigente la copertura assicurativa citata.
3. Sono fatte salve eventuali iniziative regionali per la copertura assicurativa attuate anche sulla base delle risultanze della Commissione istituita ai sensi dell’ex art. 24 del CCNL 8 giugno 2000.
4. Le aziende attivano sistemi e strutture per la gestione dei rischi volti a fornire ai dirigenti dei quattro ruoli strumenti organizzativi e tecnici adeguati ad una corretta valutazione delle proprie modalità di lavoro, nell’ottica di diminuire le potenzialità di errore e, quindi, di responsabilità professionale nonché di ridurre la complessiva sinistrosità delle strutture sanitarie, consentendo anche un più agevole confronto con il mercato assicurativo. Al fine di favorire tali processi le aziende ed enti informano le organizzazioni sindacali di cui all’art. 9.
5. Sono disapplicati i commi da 1 a 4 dell’art. 24 del CCNL 8 giugno 2000.

Art.
Mobilità
1. Il dirigente ammesso a particolari corsi di formazione o di aggiornamento previamente individuati (quali ad esempio corsi post – universitari, di specializzazione, di management e master) a seguito dei relativi piani di investimento dell’azienda o ente anche nell’ambito dell’ ECM deve impegnarsi a non accedere alla mobilità volontaria di cui all’art. 20 del CCNL 8 giugno 2000 se non siano trascorsi due anni dal termine della formazione.
2. In caso di perdurante situazione di carenza di organico, il dirigente neo assunto non può accedere alla mobilità se non siano trascorsi due anni dall’assunzione comprensivi del preavviso previsto dall’art. 20, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000.
3. Il comma 2 entra in vigore il 30 settembre 2005. Sono fatte salve le procedure dell’art. 20 citato per le domande di mobilità che abbiano ottenuto il nulla osta dell’azienda o ente di destinazione del dirigente alla data del ………….
4. In considerazione dell’eccezionalità e temporaneità della situazione evidenziata al comma 2 nonchè del carattere sperimentale della presente norma, la clausola è soggetta a verifica delle parti al temine del quadriennio. In caso di vacanza contrattuale, la clausola scadrà comunque il 31 dicembre 2006.

Art.
Formazione ed ECM

1. Ad ulteriore integrazione di quanto previsto dall’art. 32 del CCNL 5 dicembre 1996 e dall’art. 18 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004 aprile 1999, che disciplinano la formazione e l'aggiornamento professionale obbligatorio e facoltativo, le parti confermano che in tale ambito rientra la formazione continua di cui all'art. 16 bis e segg. del d.lgs. n 502 del 1992, da svolgersi sulla base delle linee generali di indirizzo dei programmi annuali e pluriennali individuati dalle Regioni e concordati in appositi progetti formativi presso l'azienda o ente ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera C) del CCNL 8 giugno 2000.

2. L'azienda e l'ente garantiscono l'acquisizione dei crediti formativi previsti dalle vigenti disposizioni da parte dei dirigenti interessati nell'ambito della formazione obbligatoria sulla base delle risorse finalizzate allo scopo, ai sensi dell’art. 18, comma 4 del CCNL 10 febbraio 2004. I dirigenti che vi partecipano sono considerati in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico dell'azienda o ente. La relativa disciplina è, in particolare riportata nei commi 3 e 4 dell'art. 32 del CCNL del 5 dicembre 1996 come integrata dalle norme derivanti dalla disciplina di sistema adottate a livello regionale.
3. Dato il carattere tuttora - almeno in parte - sperimentale della formazione continua, le parti concordano che nel caso di impossibilità anche parziale - per accertata insufficienza delle risorse - di rispettare la garanzia prevista dal comma 2 circa l' acquisizione nel triennio del minimo di crediti formativi da parte dei dirigenti interessati - non trova applicazione la specifica disciplina prevista dall'art. 16 quater del d.lgs 502 del 1992. Ne consegue che, in tali casi, le aziende ed enti non possono intraprendere iniziative unilaterali di penalizzazione per la durata del presente contratto.
4. Ove, viceversa la garanzia del comma 2 venga rispettata, il dirigente che senza giustificato motivo non partecipi alla formazione continua e non acquisisca i crediti previsti nel triennio, subirà una penalizzazione nelle procedure di conferimento degli incarichi da stabilirsi nei criteri integrativi aziendali, ai sensi degli artt. 28 e 29 del CCNL 8 giugno 2000.
5. Sono considerate cause di sospensione dell'obbligo di acquisizione dei crediti formativi il periodo di gravidanza e puerperio, i periodi di malattia superiori a cinque mesi, le aspettative a qualsiasi titolo usufruite, ivi compresi i distacchi per motivi sindacali. Il triennio riprende a decorrere dal rientro in servizio del dirigente.
6. La formazione deve, inoltre, essere coerente con l'obiettivo di migliorare le prestazioni professionali di tutti i dirigenti e, quindi, strettamente correlata alle attività di loro competenza in base ai piani di cui al comma 1. Ove il dirigente prescelga percorsi non rientranti nei piani suddetti o che non corrispondano alle citate caratteristiche, le iniziative di formazione - anche quella continua - rientrano nell'ambito della formazione facoltativa con oneri a carico del dirigente.

Art.
Disposizioni particolari
1. L’art. 22 del CCNL 5 dicembre 1996 è così integrato:
 al termine del comma 1, ultimo alinea, dopo il punto, è aggiunta la seguente frase:
“ Tali permessi possono anche essere concessi per l’effettuazione di testimonianze per fatti non d’ufficio, nonchè per l’assenza motivata da gravi calamità naturali che rendono oggettivamente impossibile il raggiungimento della sede di servizio, fatti salvi, in questi eventi, i provvedimenti di emergenza diversi e più favorevoli disposti dalle competenti autorità”.
 al termine del comma 6, dopo il punto, è aggiunta la seguente frase:
“Tra queste ultime assumono particolare rilievo l’art. 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584 come sostituito dall’art. 13 della legge 4 maggio 1990, n. 107 e l’art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001, n. 52 che prevedono, rispettivamente, i permessi per i donatori di sangue ed i donatori di midollo osseo”.
2. Con decorrenza dall’entrata in vigore del presente CCNL, le parti, con riferimento all’art. 21, comma 1 del CCNL 5 dicembre 1996, confermano che nella normale retribuzione spettante al dirigente durante il periodo di ferie sono comprese le voci indicate nella tabella n……..allegata al presente contratto che, dalla medesima data, sostituisce la tabella n. 4 del CCNL 5 dicembre 1996.
3. Al termine dell’art. 26, comma 4 del CCNL del 5 dicembre 1996, dopo il numero “958” e prima del punto, sono aggiunte le parole “e successive modificazioni ed integrazioni”. Al medesimo articolo è aggiunto il seguente comma:“5. Ai dirigenti pubblici chiamati in servizio per le forze di completamento, ai fini del trattamento economico, si applica quanto previsto dagli artt. 25 e 28 del dlgs. 8 maggio 2001, n. 215.”
4. Il comma 5 dell’art. 68 del CCNL 5 dicembre 1996, è integrato con le voci retributive dell’ indennità di esclusività e di struttura complessa, istituite dal CCNL 8 giugno 2000, come indicato nella tabella n….…. allegata al presente contratto, ove in godimento all’atto del distacco.

5. Nel comma 11 dell’art. 13 del CCNL 8 giugno 2000, dopo la parola “assenso” e prima del punto, sono inserite le seguenti parole” che deve essere espresso improrogabilmente entro il termine massimo di trenta giorni”.
6. Nel comma 6 dell’art. 28 del CCNL 8 giugno 2000, dopo il primo periodo è inserita la seguente frase:” Il contratto deve essere improrogabilmente firmato entro il termine massimo di trenta giorni salvo la decadenza dall’incarico”.
7. Ad integrazione dell’art. 24, comma 5 del CCNL 8 giugno 2000, nell’ipotesi in cui l’azienda non possa mettere a disposizione del dirigente il proprio automezzo in occasione di trasferte o per adempimenti fuori dell’ufficio, il rimborso delle spese di benzina potrà avvenire secondo le tariffe ACI ponendo la differenza rispetto ai costi di bilancio sul fondo per le condizioni di lavoro di cui all’art……ove ne abbia la necessaria capienza.
8. Con riguardo agli art. 28 e 29 del CCNL 8 giugno 2000, ed a titolo di interpretazione autentica le parti confermano che la durata degli incarichi non può essere inferiore a quella contrattualmente stabilita rispettivamente dai commi 9 e 3 delle medesime norme. La durata dell’incarico può essere più breve solo nei casi in cui venga disposta la revoca anticipata per effetto della valutazione negativa ai sensi dell’art…… .. Pertanto in tal modo va intesa la dizione “o per periodo più breve” contenuta nell’art. 29, comma 3. L’incarico – anche se non ne sia scaduta la durata - cessa altresì automaticamente al compimento del limite massimo di età, ivi comprese le ipotesi di applicazione dell’art. 16 del dlgs 516 del 1992 e successive modificazioni.
9. A titolo di interpretazione autentica dell’art. 53 del CCNL 5 dicembre 1996 e dell’art. 40 del CCNL 8 giugno 2000, con riguardo alle modalità di composizione della retribuzione di posizione complessiva di ciascun dirigente, le parti precisano che essa è definita in azienda sulla base della graduazione delle funzioni. La retribuzione di posizione minima contrattuale prevista dalle citate disposizioni è corrisposta, quindi, quale anticipazione di detta retribuzione e, pertanto, è assorbita nel valore economico complessivo successivamente attribuito all’incarico in base alla graduazione delle funzioni, nel rispetto della disponibilità dell’apposito fondo. Ne deriva che alla retribuzione minima contrattuale si aggiunge la somma mancante al valore complessivo dell’incarico stabilito in azienda con l’unica garanzia che detto valore, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo già percepito. Si rinvia, per chiarezza, all’esempio dell’allegato n……
10. Ai fini di una corretta applicazione dell’art. 40, comma 8 del CCNL 8 giugno 2000, relativo all’attribuzione ai dirigenti di un incarico diverso a seguito dei processi di riorganizzazione interna delle aziende ed enti, le parti ritengono opportuno richiamare le procedure previste dai vigenti contratti collettivi prima di modificare l’incarico:
- obbligo della consultazione delle componenti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del contratto collettivo vigente (art. 6, comma 1 , lettera C) del CCNL 8 giugno 2000, come sostituito dall’art. 6, comma 2 del presente contratto) prima della ridefinizione delle dotazioni organiche mediante l’atto aziendale;
- verifica in contrattazione integrativa delle implicazioni del processo di riorganizzazione sulla posizione di lavoro dei dirigenti ed, in particolare, sugli incarichi loro conferiti (art. 4, commi 2, lettera F e 3 del CCNL 8 giugno 2000), al fine di rinvenire, nell’ambito degli strumenti contrattuali, soluzioni di giusto equilibrio che tengano conto della valutazione riportata;
- applicazione dell’art. 30, comma 1, del CCNL 5 dicembre 1996, ove ne ricorrano le condizioni ed i requisiti, per evitare situazioni di perdita dell’incarico o di esubero;
- applicazione del citato art. 30 o dell’art. 17 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004 per i dirigenti in eccedenza tenuto conto dell’art. 7, comma 1 lettera h) del presente contratto.
11. Per la vigenza del presente contratto ed alle medesime condizioni, è confermata la clausola contenuta nel comma 4, primo alinea, penultimo periodo, dell’art. 29 del CCNL 8 giugno 2000. Le parti precisano che i corsi di formazione manageriale devono essere conseguiti prima del conferimento dell’incarico.
12. Il comma 8 , lettera b) dell’art. 10 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004, è così sostituito: “ - tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato presso la stessa o altra azienda o ente del comparto, ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto. L’aspettativa prevista dall’art. 23 bis del dlgs 165 del 2001 per attuare la mobilità pubblico – privato si applica esclusivamente nei casi in cui l’incarico sia conferito da Organismi pubblici o privati della Unione Europea o da ospedali pubblici dei paesi dell’Unione stessa. L’incarico già conferito al dirigente dall’azienda o ente che concede l’aspettativa è sospeso per la durata dell’aspettativa e prosegue al suo rientro a completamento del periodo mancante sino alla valutazione. Durante l’assenza, in rapporto alla durata dell’aspettativa, si applica l’art. 18 comma 1 o 5 del CCNL 8 giugno 2000.”
13. Al comma 5 dell’art. 20 del CCNL 10 febbraio 2004, prima del punto e dopo la data “1996” sono aggiunte le seguenti parole:“e l’art. 21, commi da 6 a 8 del CCNL 8 giugno 2000”.

14. Al termine del comma 2, dell’art. 28 del CCNL 10 febbraio 2004 le parole “di regola entro il mese successivo” sono sostituite dalle parole “esaurite le ferie maturate e non fruite”.

15. Al termine del comma 5, dell’art. 29 del CCNL 10 febbraio 2004 è aggiunto il seguente periodo:“I quindici giorni di ferie aggiuntive sono comprensivi dei sabati, domeniche e altre festività ricadenti nel periodo.”

16. L’art. 42, comma 6 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004 si applica anche ai profili di assistente sociale.

CAPO III
VERIFICA E VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI
Art.

La valutazione dei dirigenti
1. La valutazione dei dirigenti - che è diretta alla verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati e della professionalità espressa - è caratteristica essenziale ed ordinaria del loro rapporto di lavoro.
2. Le aziende ed enti, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti autonomamente assunti in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 2 del dlgs. 286/1999, definiscono meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati e, per l’applicazione dell’art……(successivo), comma 2, anche dell’attività professionale svolta dai dirigenti, in relazione ai programmi e obiettivi da perseguire correlati alle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente disponibili, stabilendo le modalità con le quali i processi di valutazione di cui al presente capo– affidati al Collegio tecnico ed al nucleo di valutazione - si articolano e garantendo, in ogni caso, una seconda istanza di valutazione. A tal fine si rinvia, a titolo esemplificativo, all’allegato n… del presente contratto.
3. La valutazione avviene annualmente ed al termine dell’incarico o, comunque, per le altre finalità indicate all’art. ….(successivo).
4. I risultati finali della valutazione annuale ed al termine dell’incarico effettuata dai competenti organismi di verifica sono riportati nel fascicolo personale. Tutti i giudizi definitivi conseguiti dai dirigenti annualmente per le finalità previste dall’art. …..(successivo), comma 3, lettere a) e b) sono parte integrante degli elementi di valutazione delle aziende ed enti per la conferma o il conferimento di qualsiasi tipo di incarico o per l’acquisizione degli altri benefici previsti dall’art. ….(successivo), comma 2.
5. Le aziende adottano preventivamente i criteri generali che informano i sistemi di valutazione delle attività professionali, delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti nonché dei relativi risultati di gestione nell’ambito dei meccanismi e sistemi di cui al comma 2, tenuto conto……..(art. 7 coordinamento regionale lett. e). Tali criteri prima della definitiva adozione sono oggetto di concertazione con i soggetti di cui all’art. 10, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000.
6. Le procedure di valutazione del comma 4 devono essere improntate ai seguenti principi:
a) trasparenza dei criteri usati, oggettività delle metodologie adottate ed obbligo di motivazione della valutazione espressa;
b) informazione adeguata e partecipazione del valutato, anche attraverso la comunicazione ed il contraddittorio nella valutazione di I e II istanza;
c) diretta conoscenza dell’attività del valutato da parte del soggetto che, in prima istanza effettua la proposta di valutazione sulla quale l’organismo di verifica è chiamato a pronunciarsi;
7. L’oggetto della valutazione per tutti i dirigenti, oltre che agli obiettivi specifici riferiti alla singola professionalità ed ai relativi criteri di verifica dei risultati, va rapportato alle specifiche procedure e distinte finalità delle valutazioni di cui agli artt… (successivi) ed è costituito, in linea di principio, dagli elementi indicati negli artt……, ulteriormente integrabili a livello aziendale con le modalità del comma 5.
8. Il presente articolo sostituisce l’art. 32 del CCNL 8 giugno 2000.

Art.
Organismi per la verifica e valutazione dei risultati e delle attività dei dirigenti

1. Gli organismi preposti alla verifica e valutazione dei dirigenti ai sensi dell’art. …..(precedente) sono:
a) il Collegio tecnico;
b) il nucleo di valutazione;
2. Il Collegio tecnico procede alla verifica e valutazione:
a) di tutti i dirigenti alla scadenza dell’incarico loro conferito in relazione alle attività professionali svolte ed ai risultati raggiunti;
b) di tutti i dirigenti di nuova assunzione al termine del primo quinquennio di servizio;
c) dei dirigenti biologi, fisici, chimici, psicologi e farmacisti con esperienza ultraquinquennale in relazione all’ indennità di esclusività.
3. Il nucleo di valutazione procede alla verifica e valutazione annuale:
a) dei risultati di gestione del dirigente di struttura complessa ed anche di struttura semplice;
b) dei risultati raggiunti da tutti i dirigenti in relazione agli obiettivi affidati, anche ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato.
4. L’organismo di cui al comma 3 opera sino alla eventuale applicazione da parte dell’azienda , dell’art. 10, comma 4 del dlgs n. 286/1999 .
5. Il presente articolo sostituisce l’art. 31 del CCNL 8 giugno 2000.

Art.
Effetti della valutazione positiva dei risultati raggiunti

1. La valutazione annuale da parte del nucleo di valutazione riguarda:
1) Per i dirigenti di struttura complessa e di struttura semplice
a) la gestione del budget finanziario formalmente affidato e delle risorse umane e strumentali effettivamente assegnate in relazione agli obiettivi concordati e risultati conseguiti;
b) ogni altra funzione gestionale delegata in base all’atto aziendale;
c) l’efficacia dei modelli di organizzazione e gestione adottati per il raggiungimento degli obiettivi;
d)la capacità dimostrata nel motivare, guidare e valutare i collaboratori e di generare un clima organizzativo favorevole alla produttività, attraverso una equilibrata individuazione dei carichi di lavoro e la gestione degli istituti contrattuali;
2) Per tutti gli altri dirigenti:
a) l’efficacia dei modelli di organizzazione e gestione adottati per il raggiungimento dei risultati;
b) il raggiungimento degli obiettivi prestazionali quali – quantitativi affidati;
c) l’impegno e la disponibilità correlati all’articolazione dell’orario di lavoro rispetto al conseguimento degli obiettivi.
2. L’esito positivo della valutazione annuale di cui al comma 1 comporta l’attribuzione ai dirigenti della retribuzione di risultato, concordata secondo le procedure di cui all’art. 62, commi 4 e 6 del CCNL 5 dicembre 1996.
3. L’esito positivo delle verifiche annuali concorre, inoltre, assieme agli altri elementi, anche alla formazione della valutazione da attuarsi alla scadenza degli incarichi dirigenziali e per le altre finalità previste dall’art. ……(precedente) comma 2 .
4. Il presente articolo sostituisce l’art. 33 del CCNL 8 giugno 2000.

Art.
Effetti della valutazione positiva delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti

1. La valutazione del Collegio tecnico riguarda tutti i dirigenti e tiene conto:
a) della collaborazione interna e livello di partecipazione multi - professionale nell’organizzazione dipartimentale;
b) del livello di espletamento delle funzioni affidate nella gestione delle attività e qualità dell’apporto specifico;
c) dei risultati delle procedure di controllo con particolare riguardo all’appropriatezza e qualità delle prestazioni, all’ orientamento all’utenza, alle certificazioni di qualità dei servizi ;
d) della capacità dimostrata nel gestire e promuovere le innovazioni tecnologiche e procedimentali, in particolare per quanto riguarda il rispetto dei tempi e modalità nelle procedure di negoziazione del budget in relazione agli obiettivi affidati nonché i processi formativi e la selezione del personale;
e) della capacità promuovere, diffondere, gestire ed implementare linee guida, protocolli e raccomandazioni diagnostico terapeutiche aziendali ;
f) delle attività di ricerca clinica applicata, delle sperimentazioni, delle attivita di tutoraggio formativo, di docenza universitaria e nell’ambito dei programmi di formazione permanente aziendale;
g) del raggiungimento del minimo di credito formativo stabilito ai sensi dell’art. 16 ter, comma 2 del dlgs 502/1992, secondo le previsioni dell’art……, comma 3(formazione ed ECM);
h) del rispetto del codice di comportamento allegato al presente contratto, tenuto conto anche delle modalità di gestione delle responsabilità dirigenziali e dei vincoli derivanti dal rispetto dei codici deontologici ove previsti.
2. L’esito positivo della valutazione affidata al Collegio tecnico, produce i seguenti effetti:
a) per i dirigenti di struttura complessa o semplice, alla scadenza dell’incarico costituisce la condizione per la conferma nell’incarico già assegnato o per il conferimento di altro della medesima tipologia di pari o maggior rilievo gestionale ed economico. Per gli altri dirigenti è la condizione per la conferma o il conferimento di nuovi incarichi di pari o maggior rilievo professionale economico o di struttura semplice;
b) per i dirigenti neo assunti, al termine del quinto anno:
- la possibile attribuzione di incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo, nonché di direzione di strutture semplici (art. 4, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio;
- la rideterminazione :
1) per tutti della retribuzione di posizione minima contrattuale (artt. 3, comma 1 e 4 comma 2);
2) per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti, della fascia di indennità di
esclusività immediatamente superiore (art. 5, comma 5);
3) per i dirigenti appartenenti ai ruoli sanitario (esclusi quelli nominati nel punto precedente), professionale, tecnico ed amministrativo, della maggiorazione della retribuzione di posizione (art. 11, comma 3).
In ogni caso la retribuzione di posizione minima dei punti 1 e 3, il cui valore è indicato per tutti nel tempo dagli artt….. ., dopo il 31 dicembre 2003 è rideterminata nella misura prevista all’art….ferma rimanendo la modalità di finanziamento stabilita dall’art. 8, comma 4 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio;
c) per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti, che hanno già superato il quinquennio, il passaggio alla fascia superiore dell’indennità di esclusività al maturare dell’esperienza professionale richiesta.
3. Il presente articolo sostituisce l’art. 33 del CCNL 8 giugno 2000.



Art.

La valutazione negativa dei risultati

1. L’accertamento della responsabilità dirigenziale a seguito del processo di verifica e valutazione affidato al nucleo di valutazione ai sensi dell’art. ……., comma 3 (verifica dei risultati e delle attività dei dirigenti), , prima della formulazione del giudizio negativo, deve essere preceduto da un contraddittorio nel quale devono essere acquisite le controdeduzioni del dirigente anche assistito da una persona di fiducia.
2. L’accertamento della responsabilità dirigenziale che rilevi scostamenti rispetto agli obiettivi e compiti professionali propri dei dirigenti, come definiti a livello aziendale, comporta l’assunzione di provvedimenti che, in applicazione del comma 3, devono essere commisurati:
a) alla posizione rivestita dal dirigente nell’ambito aziendale;
b) all’entità degli scostamenti rilevati.




Art.
Effetti della valutazione negativa dei risultati

1. Per i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa o semplice, l’accertamento delle responsabilità dirigenziale rilevato dal nucleo di valutazione seguito delle procedure di verifica annuali in base ai risultati negativi della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa determinati dalla inosservanza delle direttive ed ed all’operato non conforme ai canoni di cui all’art ……(effetti valutazione positiva) comma 1, punto 1), previo esperimento della procedura di cui all’art… (precedente) può determinare :
a) perdita della retribuzione di risultato in tutto o in parte con riguardo all’anno della verifica;
b) la revoca dell’incarico prima della sua scadenza e l’affidamento di altro tra quelli ricompresi nell’art. 27 comma 1, lett. a), b) o c) del CCNL 8 giugno 2000, di valore economico inferiore a quello in atto. Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa la revoca del relativo incarico comporta l’ attribuzione dell’indennità di esclusività della fascia immediatamente inferiore nonché la perdita dell’indennità di struttura complessa;
c) in caso di accertamento di responsabilità reiterata, la revoca dell’incarico assegnato ai sensi del precedente punto b) ed il conferimento di uno degli incarichi ricompresi nell’art. 27, comma 1, lett. c) di valore economico inferiore a quello revocato, fatta salva l’applicazione del comma 5.
2. Per i dirigenti cui siano conferiti gli incarichi previsti dall’art. 27, comma 1 lett. c) del CCNL 8 giugno 2000, l’accertamento delle responsabilità dirigenziali rilevato a seguito delle procedure di valutazione di cui all’art…., comma 3 e dovuto alla inosservanza delle direttive ed all’operato non conforme ai canoni di cui all’art …………(effetti valutazione positiva) comma 2, secondo alinea , può determinare:
a) perdita , in tutto o in parte, della retribuzione di risultato con riguardo all’anno della verifica;
b) la revoca anticipata dell’incarico e l’affidamento di altro tra quelli previsti dall’art. 27, lett. c) del CCNL 8 giugno 2000 di valore economico inferiore;
c) in caso di responsabilità reiterata, ulteriore applicazione del punto b), fatta salva l’applicazione del comma 5.
3. Per i dirigenti cui siano conferiti gli incarichi previsti dall’art. 27, comma 1 lett. d) del CCNL 8 giugno 2000 , l’accertamento delle responsabilità dirigenziali rilevato a seguito delle procedure di valutazione annuali e dovuto alla inosservanza delle direttive ed all’operato non conforme ai canoni di cui all’art ………………(effetti valutazione positiva) comma 2, secondo alinea , può determinare:
la perdita , in tutto o in parte, della retribuzione di risultato.
4. La revoca anticipata dell’incarico prevista dai commi 1 e 2 è disposta dall’azienda a partire dalla seconda valutazione negativa previo parere del Collegio tecnico. Nell’attribuzione di un incarico di minor valore economico è fatta salva la componente fissa della retribuzione di posizione (vedere evoluzione di questa voce).. A decorrere dal 31 dicembre 2003 la nuova retribuzione minima contrattuale, in caso di valutazione negativa, è decurtabile solo in misura del……. (vedere evoluzione di questa voce)
5. La responsabilità dirigenziale per reiterati risultati negativi accertata con le procedure di cui ai commi precedenti e fondata su elementi di particolare gravità, può costituire giusta causa di recesso da parte dell’azienda nei confronti di tutti i dirigenti destinatari del presente articolo, previa attuazione delle procedure previste dagli art. 36 del CCNL 5 dicembre 1996 e dall’art. 23 del CCNL dell’8 giugno 2000, come integrato dall’art….. del presente contratto
6. Il presente articolo sostituisce l’art. 34 del CCNL 8 giugno 2000.

Art….
Effetti della valutazione negativa delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti sugli incarichi ed altri istituti
1. L’ esito negativo del processo di verifica e valutazione delle attività professionali svolte dai dirigenti e dei risultati raggiunti affidato al Collegio tecnico è attuato con le procedure di cui all’art……
2. Il dirigente di struttura complessa che non superi positivamente la verifica del comma 1 alla scadenza dell’ incarico conferito, non è confermato nell’incarico ma può essere mantenuto ugualmente in servizio con altro incarico tra quelli professionali compresi nell’art. 27, lett. b) o c) del CCNL 8 giugno 2000, congelando contestualmente un posto vacante di dirigente.Il mantenimento in servizio comporta per il dirigente interessato la perdita dell’indennità di struttura complessa ove attribuita e l’ attribuzione dell’indennità di esclusività della fascia immediatamente inferiore.
3. Nei confronti dei restanti dirigenti, compresi quelli con incarico di direzione di struttura semplice, il risultato negativo della verifica del comma 1 non consente la conferma nell’incarico già affidato e comporta l’affidamento di un incarico tra quelli della tipologia c) dell’art. 27 del CCNL 8 giugno 2000 di minor valore economico nonché il ritardo di un anno, per i biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti, nella attribuzione della fascia superiore dell’indennità di esclusività di cui all’art. 5, comma 5 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio, ove da attribuire nel medesimo anno;
4. Per i dirigenti con meno di cinque anni, il risultato negativo della verifica del comma 1 al termine del quinquennio comporta per tutti il ritardo di un anno nel conferimento di un nuovo incarico tra quelli ricompresi nelle tipologie b) e c) dell’art. 27 del CCNL 8 giugno 2000 nonchè delle seguenti disposizioni del medesimo CCNL:
- per tutti nell’applicazione degli artt. 4 , comma 2;
- per i biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti, nell’ applicazione dell’art. 5, comma 5:
- per i dirigenti dei ruoli sanitario (esclusi quelli del precedente alinea) professionale, tecnico
ed amministrativo nell’applicazione dell’art. 11, comma 3 del CCNL 8 giugno 2000.
5. In tutti i casi di attribuzione di un incarico di minor valore economico, sino al 30 dicembre 2003, è fatta salva la componente fissa della retribuzione di posizione minima contrattuale. A decorrere dal 31 dicembre 2003 la nuova retribuzione minima contrattuale, in caso di valutazione negativa, è decurtabile solo in misura del……. (vedere evoluzione di questa voce).
6. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4 è altresì fatta salva la facoltà di recesso dell’azienda o ente ai sensi dell’art. 36 del CCNL 5 dicembre 1996.
7. I dirigenti di cui ai commi 3 e 4 sono soggetti ad una nuova verifica l’anno successivo per la eventuale rimozione degli effetti negativi della valutazione con riguardo alle indennità. In presenza delle condizioni organizzative che lo consentono, è fatta salva la facoltà delle aziende ed enti, dopo tale periodo ed in base alla predetta verifica, di conferire ai dirigenti del comma 4 uno degli incarichi di cui all’art. 27 lettera c).
8. Il presente articolo sostituisce l’art. 34 del CCNL 8 giugno 2000.

Art.
Norma finale del sistema di valutazione
1. Il sistema di valutazione previsto dal presente contratto, a modifica ed integrazione di quanto stabilito dagli articoli da 31 a 34 del CCNL 8 giugno 2000, deve essere attuato a regime entro il 30 novembre 2005.

I
PARTE II
TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I
TRATTAMENTO ECONOMICO

DA DEFINIRE

PARTE III
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art……
Norma Finale
1. Nelle parti non modificate o integrate o disapplicate dal presente contratto, restano confermate tutte le norme dei sotto elencati contratti ivi comprese in particolare le disposizioni riguardanti l’orario di lavoro e l’orario notturno nonchè l’art. 63 comma 1 del CCNL 8 giugno 2000 :
- CCNL del 5 dicembre 1996, quadriennio 1994 – 1997 per la parte normativa e primo biennio 1994 1995 per la parte economica;
- CCNL del 5 dicembre 1996, relativo al II biennio economico 1996 – 1997;
- CCNL integrativo del 4 marzo 1997;
- CCNL integrativo del 1 luglio 1997;
- CCNL integrativo del 5 agosto 1997
- CCNL 8 giugno 2000, quadriennio 1998 – 2001 per la parte normativa e I biennio 1998 – 1999 per la parte economica;
- CCNL 8 giugno 2000, II biennio 2000 - 2001 per la parte economica;
- CCNL sull'interpretazione autentica dell'art. 61 comma 2 lett. a) del CCNL 1994-1997 dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del SSN del 5 dicembre 1996
- CCNL integrativo del 10 febbraio 2004.

Art.
Disapplicazioni
1. Le disapplicazioni sono effettuate direttamente negli articoli dei singoli istituti ai quali si fa rinvio.



ALLEGATO 1
Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
(Decreto 28 novembre 2000)

Articolo 1
Disposizioni di carattere generale
1. I principi e i contenuti del presente codice costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa. I dipendenti pubblici – escluso il personale militare, quello della polizia di Stato ed il Corpo di polizia penitenziaria, nonché i componenti delle magistrature e dell’Avvocatura dello Stato – si impegnano ad osservarli all'atto dell'assunzione in servizio.
2. I contratti collettivi provvedono, a norma dell’art. 54, comma 3, del decreto legislativo 165 del 2001, al coordinamento con le previsioni in materia di responsabilità disciplinare. Restano ferme le disposizioni riguardanti le altre forme di responsabilità dei pubblici dipendenti.
3. Le disposizioni che seguono trovano applicazione in tutti i casi in cui non siano applicabili norme di legge o di regolamento o comunque per i profili non diversamente disciplinati da leggi o regolamenti. Nel rispetto dei principi enunciati dall’articolo 2, le previsioni degli articoli 3 e seguenti possono essere integrate e specificate dai codici adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell’articolo dell’art. 54, comma 5, del decreto legislativo 165 del 2001.

Articolo 2
Principi
1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente la Nazione con disciplina ed onore e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione. Nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente assicura il rispetto della legge e persegue esclusivamente l'interesse pubblico; ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli è affidato.
2. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi. Egli non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d’ufficio e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione.
3. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente dedica la giusta quantità di tempo e di energie allo svolgimento delle proprie competenze, si impegna ad adempierle nel modo più semplice ed efficiente nell'interesse dei cittadini e assume le responsabilità connesse ai propri compiti.
4. Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio e non utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio.
5. Il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione. Nei rapporti con i cittadini, egli dimostra la massima disponibilità e non ne ostacola l’esercizio dei diritti. Favorisce l’accesso degli stessi alle informazioni a cui abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia vietato, fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie per valutare le decisioni dell’amministrazione e i comportamenti dei dipendenti.
6. Il dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a quelli indispensabili e applica ogni possibile misura di semplificazione dell’attività amministrativa, agevolando, comunque, lo svolgimento, da parte dei cittadini, delle attività loro consentite, o comunque non contrarie alle norme giuridiche in vigore.
7. Nello svolgimento dei propri compiti, il dipendente rispetta la distribuzione delle funzioni tra Stato ed Enti territoriali. Nei limiti delle proprie competenze, favorisce l’esercizio delle funzioni e dei compiti da parte dell’autorità territorialmente competente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati.

Articolo 3
Regali e altre utilità
1. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, neanche in occasione di festività, regali o altre utilità salvo quelli d'uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o comunque possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all’ufficio.
2. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, regali o altre utilità da un subordinato o da suoi parenti entro il quarto grado. Il dipendente non offre regali o altre utilità ad un sovraordinato o a suoi parenti entro il quarto grado, o conviventi, salvo quelli d’uso di modico valore.

Articolo 4
Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni
1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica al dirigente dell’ufficio la propria adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell’attività dell’ufficio, salvo che si tratti di partiti politici o sindacati.
2. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni ed organizzazioni, né li induce a farlo promettendo vantaggi di carriera.
Articolo 5
Trasparenza negli interessi finanziari
1. Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuiti che egli abbia avuto nell’ultimo quinquennio, precisando: a) se egli, o suoi parenti entro il quarto grado o conviventi, abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione; b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all’ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
2. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo, o conviventi che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l’ufficio che egli dovrà dirigere o che siano coinvolte nelle decisioni o nelle attività inerenti all’ufficio. Su motivata richiesta del dirigente competente in materia di affari generali e personale, egli fornisce ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e tributaria.

Articolo 6
Obbligo di astensione
1. Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi; di individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull’astensione decide il dirigente dell’ufficio.

Articolo 7
Attività collaterali
1. Il dipendente non accetta da soggetti diversi dall’amministrazione retribuzioni o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d’ufficio.
2. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione con individui od organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni o attività inerenti all’ufficio.
3. Il dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi remunerati.

Articolo 8
Imparzialità
1. Il dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura la parità di trattamento tra i cittadini che vengono in contatto con l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta né accorda ad alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o rifiutate ad altri.
2. Il dipendente si attiene a corrette modalità di svolgimento dell’attività amministrativa di sua competenza, respingendo in particolare ogni illegittima pressione, ancorché esercitata dai suoi superiori.
Articolo 9
Comportamento nella vita sociale
1. Il dipendente non sfrutta la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino. Nei rapporti privati, in particolare con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, non menziona né fa altrimenti intendere, di propria iniziativa, tale posizione, qualora ciò possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.
Articolo 10
Comportamento in servizio
1. Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.
2. Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendente limita le assenze dal luogo di lavoro a quelle strettamente necessarie.
3. Il dipendente non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio. Salvo casi d’urgenza, egli non utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per esigenze personali. Il dipendente che dispone di mezzi di trasporto dell'amministrazione se ne serve per lo svolgimento dei suoi compiti d'ufficio e non vi trasporta abitualmente persone estranee all'amministrazione.
4. Il dipendente non accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo personale, utilità spettanti all’acquirente, in relazione all’acquisto di beni o servizi per ragioni di ufficio.

Articolo 11
Rapporti con il pubblico
1. Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta adeguata attenzione alle domande di ciascuno e fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell’ufficio. Nella trattazione delle pratiche egli rispetta l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto motivando genericamente con la quantità di lavoro da svolgere o la mancanza di tempo a disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde sollecitamente ai loro reclami.
2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine dell'amministrazione. Il dipendente tiene informato il dirigente dell'ufficio dei propri rapporti con gli organi di stampa.
3. Il dipendente non prende impegni né fa promesse in ordine a decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, se ciò possa generare o confermare sfiducia nell'amministrazione o nella sua indipendenza ed imparzialità.
4. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni il dipendente adotta un linguaggio chiaro e comprensibile.
5. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in una amministrazione che fornisce servizi al pubblico si preoccupa del rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall’amministrazione nelle apposite carte dei servizi. Egli si preoccupa di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.

Articolo 12
Contratti
1. Nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, il dipendente non ricorre a mediazione o ad altra opera di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto.
2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato nel biennio precedente. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali egli abbia concluso contratti a titolo privato nel biennio precedente, si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto.
3. Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese con cui abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente competente in materia di affari generali e personale.

Articolo 13
Obblighi connessi alla valutazione dei risultati
1. Il dirigente ed il dipendente forniscono all'ufficio interno di controllo tutte le informazioni necessarie ad una piena valutazione dei risultati conseguiti dall'ufficio presso il quale prestano servizio. L’informazione è resa con particolare riguardo alle seguenti finalità: modalità di svolgimento dell’attività dell’ufficio; qualità dei servizi prestati; parità di trattamento tra le diverse categorie di cittadini e utenti; agevole accesso agli uffici, specie per gli utenti disabili; semplificazione e celerità delle procedure; osservanza dei termini prescritti per la conclusione delle procedure; sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni.



ALLEGATO N.

In relazione all’art………………( disposizioni particolari), comma…… si propone un esempio di attribuzione della retribuzione di posizione complessiva definita dopo la graduazione delle funzioni. Nel presente caso sono presi in considerazione un dirigente già di struttura complessa al 5 dicembre 1996 ed un altro dirigente già ex X livello qualificato incaricato di struttura complessa nel settembre 2000 (cioè succcessivamente all’entrata in vigore dell’art. 39 del CCNL 8 giugno 2000) con graduazione delle funzioni portata a termine dall’azienda il 1 gennaio 2001 . L’esempio è riportato in milioni di lire, trattandosi di interpretazione autentica che retroagisce a periodo antecedente l’entrata in vigore dell’euro.

 

Posizione

Retribuzione minima contrattuale tavola all. 1 CCNL 5 dicembre 1996

(31 dicembre 1997) 

Totale

Valore complessivo della retribuzione di posizione dopo graduazione funzioni in azienda

(1 gennaio 2001)

Composizione complessiva retribuzione di posizione dopo graduazione funzioni

(1 gennaio 2001)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte fissa

Parte variabile

 

 

Parte fissa

Parte variabile

Variabile aziendale

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigente di struttura complessa

14.263

8.141

22.404

30.000

14.263

8.141

7.596

Ex X qualificato incaricato di struttura complessa

11.283

7.037

18.320

30.000

11.283

7.037

11.680

Dall’esempio si evince che:
- la retribuzione di posizione minima contrattuale (stabilita al 31 dicembre 1997 dalla tabella allegata al CCNL 5 dicembre 1996 – II biennio) è assorbita nel valore complessivo dell’incarico risultante dalla graduazione delle funzioni (nell’esempio si ipotizza come avvenuto per la prima volta al 1 gennaio 2001) e non si sovrappone ad esso ma ne costituisce una parte anticipatamente attribuita dal contratto;
- la cosiddetta variabile aziendale può essere corrisposta in misura diversa a seconda della posizione di incarico di provenienza, configurandosi il nuovo come una promozione, un tempo ottenuta mediante il concorso e, nell’attuale sistema di qualifica unica, mediante appunto il conferimento di incarico.
- l’unica garanzia riguardante la retribuzione minima contrattuale è che il valore complessivo dell’incarico non può scendere al di sotto di essa. Nell’esempio citato, la graduazione delle funzioni non avrebbe potuto determinare un valore complessivo dell’incarico di struttura complessa inferiore a L. 22.404.000 mantenendo, ad es., la differenza come assegno ad personam. In tal caso il dirigente proveniente dalla posizione di incarico sottostante avrebbe guadagnato solo L. 4.084,000 e nulla sarebbe stato dovuto al dirigente già di struttura complessa.
- nella determinazione della retribuzione complessiva di posizione si deve tener conto della disponibilità del relativo fondo dove grava anche la retribuzione di posizione minima contrattuale;

ALLEGATO N.

Con il presente allegato, le parti confermano che il procedimento di valutazione di cui agli artt….. è ispirato al principio: della diretta conoscenza dell’attività del valutato da parte dell’organo proponente (valutatore di I istanza); della approvazione o verifica della valutazione da parte dell’organo competente (valutatore di II istanza); della partecipazione al procedimento del valutato, anche attraverso il contraddittorio.
Per consentire alle aziende sanitarie ed ospedaliere di dare omogenea attuazione agli art…..citati, le parti - con riferimento agli organismi di verifica di cui all’art…., comma 2, a titolo meramente esemplificativo, ritengono che siano deputati alla valutazione:
A) dei dirigenti:
- in prima istanza, i titolari della struttura complessa presso la quale gli stessi prestano servizio, ovvero, in caso di struttura semplice di livello dipartimentale o assimilata, i titolari del dipartimento o della struttura assimilata.
- in seconda istanza, il Collegio tecnico di all’art….., comma 2.

B) dei dirigenti di struttura complessa:
- in prima istanza, nei presidi ospedalieri, i direttori dei dipartimenti di assegnazione. Per i servizi del territorio o afferenti ai ruoli professionale, tecnico ed amministrativo, il direttore del dipartimento ove costituito ovvero il titolare della struttura assimilata di assegnazione. In mancanza dell’istituzione dei dipartimenti, la valutazione è effettuata dal titolare della struttura direttamente sovraordinata secondo i rispettivi atti aziendali di organizzazione.
- in seconda istanza, il Collegio tecnico di all’art….., comma 2.

C) dei direttori di dipartimento o struttura assimilata:
- in prima istanza, il direttore generale secondo le modalità stabilite negli atti aziendali di organizzazione.
- in seconda istanza, il Collegio tecnico di all’art….., comma 2.

L’individuazione dei soggetti valutatori di I istanza negli enti diversi dalle aziende è affidata agli atti di organizzazione adottati ciascuno secondo i propri ordinamenti interni. In seconda istanza, il soggetto valutatore è costituito dal Collegio tecnico.
Il collegio tecnico dovrà dotarsi di un proprio regolamento di funzionamento diretto, tra l’altro, alla soluzione di alcuni casi, quali, ad esempio, la possibile astensione - da parte del direttore di dipartimento componente del Collegio tecnico - dalla valutazione di un dirigente già da lui stesso valutato magari anche negativamente ovvero chi debba procedere alla valutazione di II istanza ove questa riguardi un dirigente - direttore di dipartimento e di struttura complessa – componente del collegio tecnico.

Per dare attuazione all’art….. comma 3, le parti ritengono che siano deputati alla valutazione il nucleo di valutazione o il servizio di controllo interno ove attivato, che vi procedono secondo i rispettivi regolamenti, nel rispetto dei principi riportati all’inizio del presente allegato.

 

 

 

 

 

 
 

DICHIARAZIONE A VERBALE ARAN N. 1
Con riguardo all’art. 7, esprime il proprio avviso che, in attesa dell’emanazione delle linee generali di indirizzo da parte delle regioni sulle materie ivi previste, la contrattazione integrativa aziendale può essere avviata in tutte le altre materie ad essa demandate. A tal fine le stesse Regioni, ove non vogliano avvalersi della facoltà dell’art. 7, avranno cura di avvertire tempestivamente le proprie aziende per evitare ritardi nell’avvio delle trattative locali.

DICHIARAZIONE A VERBALE ARAN N. 2
Con riferimento all’art…. (Comitato dei Garanti), il Comitato esprime il proprio parere esclusivamente sulla base degli atti e delle prove documentali prodotte dall’azienda.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Con riguardo all’art. 1, comma 1 le parti esprimono il parere che alle fondazioni formate con capitale pubblico al 51% sia riconosciuta la prevalente natura pubblica . Esse, di conseguenza permangono nel comparto del SSN di cui al CCNQ del 18 dicembre 2002 e del CCNQ del 23 settembre 2004 con applicabilità dei relativi CCNL. Con riguardo alle flessibilità del rapporto di lavoro introdotte dai contratti vigenti ed in particolare con riguardo alla possibilità di stipulare contratti a termine ai sensi dell’art. 1 comma 3 del presente contratto e dell’art. 15 septies del dlgs. 502 del 1992, le parti ritengono che le aziende abbiano ampi margini per evitare il ricorso a forme contrattuali quali le collaborazioni coordinate e continuative eventualmente attivate per lo svolgimento di attività istituzionali e, cioè, al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 7, comma 6 del dlgs. 165 del 2001, indicate nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 4 del 15 luglio 2004.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
In ordine all’art. 3 che riconferma il sistema delle relazioni sindacali dei CCNL 8 giugno 2000 e 10 febbraio 2004, le parti convengono che i trattamenti economici possono essere erogati solo a seguito di contrattazione collettiva ai sensi dell’art. 2, comma 3 del dlgs 165 del 2001.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
In ordine all’art. 6, comma 2 , con riguardo alle articolazioni strutturali sovra aziendali le parti precisano di fare riferimento, ad esempio, ai modelli organizzativi toscani e veneti di istituzione delle cosiddette “aree vaste”. In ordine al comma 3 le parti confermano la distinzione tra la fruizione delle prerogative sindacali, che discende dall’ammissione alla contrattazione nazionale ed è un diritto tutelato dal CCNQ del 7 agosto 1998 e sue successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi del d.lgs. n. 165 del 2001, indipendentemente dalla firma dei contratti quadro o di comparto, dal diritto di partecipazione alla contrattazione integrativa che discende dalla sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di categoria. Tale ultima materia in armonia con il d.lgs. n. 165 del 2001 è tuttora disciplinata dall’art. 9 del CCNL dell’8 giugno 2000, che è stato riconfermato dal presente contratto.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4
Con riguardo all’art…. (orario di lavoro dei dirigenti di struttura complessa) la parti concordano che le modalità o gli oggettivi sistemi di rilevazione dell’attività svolta dai dirigenti di struttura complessa eventualmente individuate dalle aziende ed enti non ha natura fiscale ma è diretta alla distinzione dell’attività istituzionale da quella libero professionale intra – muraria ovvero alla corretta applicazione della disciplina delle assenze a vario titolo ovvero di altre tutele, comprese quelle medico legali.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5
In riferimento all’art. (guardie ), in attesa dei criteri generali da emanarsi a cura delle singole Regioni, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera g) per la razionalizzazione ed ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale ed urgenza/emergenza, le parti si danno atto che la guardia medica di Unità operativa (ex divisionale) debba essere prevista almeno nelle seguenti tipologie assistenziali: ostetricia, pediatria con neonatologia, unità di terapie intensive e semi –intensive (rianimatorie, cardiologiche, respiratorio, metaboliche etc) e le attività di alta specialità di cui al D.M. del Ministero della Salute del 29 gennaio 1992. Tale previsione riguarda anche le specialità di anestesia, laboratorio analisi e radiodiagnostica negli ospedali sede di dipartimento di urgenza ed emergenza di I e II livello.
Il servizio di guardia istituito per aree funzionali omogenee può essere previsto solo per aree che insistono sulla stessa sede.Il servizio di guardia notturno e quello festivo devono essere distribuiti in turni uniformi fra tutti i componenti l’equipe

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6
In relazione all’ art. …… (sospensioni), le parti concordano che l’istituto della sospensione è previsto per evitare che, nelle more dell’accertamento della responsabilità penale del dirigente per i fatti addebitati, si proceda al suo licenziamento, al fine di evitare ulteriori danni morali e materiali che, in caso di proscioglimento pieno, darebbero luogo ad una azione risarcitoria. A tal fine la legge n. 97 del 2001, per alcuni casi prevede, in alternativa alla sospensione, anche il trasferimento. Le parti concordano, altresì. che la disapplicazione dell’art. 15 della legge n.55 del 1990 operata dal T.U. n. 267 del 2000 riguardante le disposizioni delle autonomie locali attiene a quel settore. Peraltro la disposizione disapplicata è riassunta nel medesimo Testo Unico per i dipendenti del relativo comparto a riprova della volontà del legislatore di mantenerne la sua permanenza nell’ordinamento. Le parti, inoltre, per una più agevole lettura delle clausole dell’art… rammentano con riguardo al comma 4, che le lettere a) ed e) del comma 1 dell’art. 15 della legge n. 55 riguardano i reati di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti, produzione, fabbricazione e distribuzione delle medesime. La lettera b), limitatamente all’art. 316 e 316 bis, riguarda rispettivamente il peculato mediante profitto dell’errore altrui e la malversazione a danno dello Stato. La lettera c) riguarda l’abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio diverso da quello indicato nella lettera b). La sospensione in questi casi è obbligatoria ove intervenga sentenza di condanna anche non definitiva.
Con riguardo al comma 5, si rammenta che si tratta dei delitti contro la P.A. già ricompresi nella legge n. 55 del 1990 ed ora oggetto dell’ art. 3 della legge n. 97 del 2001 ( peculato, concussione, corruzione per atto di ufficio o contrario ai doveri di ufficio, corruzione in atti giudiziari o di persona incaricata di pubblico servizio). Con riferimento al comma 7, in caso di assoluzione, il dirigente rientra in servizio e sono ripristinati i suoi diritti. Ove il dipendente sospeso abbia chiesto di essere collocato anticipatamente in quiescenza, l’art. 57 della legge 350 del 2003 Infine, con riferimento al comma 10 l’art. 5, comma 2 della legge 97 del 2001 prevede il licenziamento come pena accessoria nei reati citati nell’art. 3 della stessa legge ove sia prevista la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni.
prevede il beneficio che consiste nel prolungamento o ripristino del rapporto di lavoro per un periodo pari a quello della sospensione ingiustamente subita quando viene emanata sentenza definitiva di proscioglimento “perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso o se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero con decreto di archiviazione per infondatezza del reato anche se pronunciati dopo la cessazione dal servizio e, comunque, nei cinque anni antecedenti l’entrata in vigore della presente legge”. Le modalità di esercizio del diritto e gli altri presupposti sono indicati nelle disposizioni normative il cui testo coordinato è contenuto nella legge 126 del 2004. Infine, con riferimento al comma 10 l’art. 5, comma 2 della legge 97 del 2001 prevede il licenziamento come pena accessoria nei reati citati nell’art. 3 della stessa legge ove sia prevista la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7
Con riguardo all’art…. (copertura assicurativa), le parti, a titolo di interpretazione autentica, chiariscono che l’espressione “ulteriori rischi” può significare tanto la copertura da parte del dirigente - mediante oneri a suo carico - di ulteriori rischi professionali derivanti dalla specifica attività svolta quanto la copertura dal rischio dell’azione di rivalsa da parte dell’azienda o ente in caso di accertamento di responsabilità per colpa grave.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 8
Con riferimento all’art….. (disposizioni particolari), commi 5 e 6, le parti si danno reciproco atto che nel sistema del rapporto di lavoro privatizzato, vi è una sostanziale parità di posizione del datore di lavoro e del dirigente. Ne consegue che l’assenso richiesto dall’art. 13, comma 11 per l’eventuale modifica di uno degli elementi del contratto individuale opera come condizione di efficacia della modifica di un atto negoziale. L’apposizione di un termine per l’espressione di volontà del dirigente ha comunque il valore di dare certezza agli atti e comportamenti delle parti, ferme rimanendo tutte le tutele previste dalle vigenti disposizioni a favore del dirigente medesimo. L’apposizione del termine nel comma 5 dell’art. 28 ha un analogo valore ma, essendo l’incarico legato all’organizzazione aziendale, il mancato assenso nel termine previsto opera come condizione risolutiva del negozio, ferme sempre rimanendo le tutele a favore del dirigente con riguardo alla propria posizione.
Con riguardo al comma 8 le parti richiamano le più recenti tabelle dell’Agenzia delle entrate, pubblicate sul supplemento ordinario alla G.U. n. 301 del 24 dicembre 2004.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 9
Con la presente le parti confermano le dichiarazioni congiunte:
- nn. 1, 3, 5, 6, 7 (a completamento della dichiarazione n. 4 del presente contratto) del CCNL 8 giugno 2000;
- le dichiarazioni congiunte nn. 1 e 3 del del CCNL 8 giugno 2000, II biennio;
- le dichiarazioni congiunte nn. 1 – 10 del CCNL 10 febbraio 2004.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 10
Le parti assumono l’impegno di avviare, entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del presente CCNL, il confronto per l’esame del testo unificato delle vigenti disposizioni contrattuali predisposto dall’ARAN.