16 marzo
2005
BOZZA DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL’AREA DELLA
DIRIGENZA DEI RUOLI SANITARIO, PROFESSIONALE, TECNICO ED AMMINISTRATIVO
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO 2002/2005 E
PARTE ECONOMICA BIENNIO 2002-2003
INDICE
PARTE I – NORMATIVA |
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TITOLO I – Disposizioni generali |
CAPO I |
Art. 1 |
Campo di applicazione |
pag. |
Art. 2 |
Durata, decorrenza, tempi e procedure di
applicazione del contratto |
pag. |
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TITOLO II - Relazioni e Diritti
Sindacali |
CAPO I : Obiettivi e strumenti |
Art. 3 |
Relazioni sindacali |
pag. |
Art. 4 |
Tempi e procedure per la stipulazione e il
rinnovo del contratto collettivo integrativo |
pag. |
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CAPO II : Forme di partecipazione |
Art. 5 |
Comitato paritetico sul fenomeno del
mobbing |
pag. |
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CAPO III : Prerogative e diritti
sindacali |
Art. 6 |
Norma di rinvio ed integrazioni |
pag. |
Art. 7 |
Coordinamento regionale |
pag. |
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TITOLO III– Rapporto di lavoro |
CAPO I – Struttura
del rapporto dei dirigenti sanitari biologi, chimici, fisici,
psicologi e farmacisti |
Art. |
Caratteristiche del rapporto di lavoro dei
dirigenti sanitari biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti |
pag. |
Art. |
Modifiche ed integrazioni |
pag. |
Art. |
Effetti
del passaggio dal rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo e
viceversa |
pag. |
Art. |
Rapporti
di lavoro ad esaurimento |
pag |
CAPO II Orario di
lavoro |
Art. |
Orario
di lavoro dei dirigenti - Integrazioni e modifiche |
pag |
Art. |
Orario
di lavoro dei dirigenti con incarico di direzione di struttura
complessa |
pag |
Art. |
Servizio
di guardia |
pag |
Art. |
Pronta
disponibilità |
pag |
Art. |
Tipologie delle attività libero professionali. Integrazioni |
pag |
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CAPO III -
Istituti di peculiare interesse |
Art. |
Effetti del procedimento penale sul
rapporto di lavoro |
pag. |
Art. |
Comitato dei garanti |
pag. |
Art. |
Copertura assicurativa |
pag. |
Art. |
Mobilità |
pag. |
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Art. |
Disposizioni particolari |
pag. |
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CAPO IV – Verifica e valutazione dei
dirigenti |
Art. |
La valutazione dei dirigenti |
pag. |
Art. |
Organismi per la verifica e valutazione
dei risultati e delle attività dei dirigenti |
pag. |
Art. |
Effetti della valutazione positiva dei
risultati raggiunti |
pag. |
Art. |
Effetti della valutazione positiva delle
attività professionali svolte e dei risultati raggiunti |
pag. |
Art. |
La valutazione negativa dei risultati
|
pag. |
Art. |
Effetti della valutazione negativa dei
risultati |
pag. |
Art. |
Effetti della valutazione negativa delle
attività professionali svolte e dei risultati raggiunti sugli
incarichi ed altri istituti |
pag. |
Art. |
Norma finale del sistema di valutazione |
pag. |
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PARTE II – Trattamento economico |
CAPO I – Trattamento economico – da
definire |
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PARTE III - NORME FINALI E
TRANSITORIE |
Art. |
Norma finale |
pag. |
Art. |
Disapplicazioni |
pag. |
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Allegato 1 : Codice di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
(Decreto 28 novembre 2000) |
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DELLA DIRIGENZA DEI RUOLI SANITARIO, PROFESSIONALE, TECNICO ED
AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PARTE NORMATIVA
QUADRIENNIO 2002 - 2005 E PARTE ECONOMICA BIENNIO 2002-2003
PARTE I
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutti i
dirigenti del ruolo sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo di
cui al CCNL integrativo del 10 febbraio 2004, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato e determinato, dipendenti dalle amministrazioni,
aziende ed enti del Servizio Sanitario nazionale, individuati dall’art. 11
del CCNQ del 18 dicembre 2002 relativo alla definizione dei comparti
secondo quanto previsto dall’art. 2, quarto alinea del CCNQ per la
definizione delle autonome aree di contrattazione, stipulato il 23
settembre 2004.
2. Ai dirigenti dipendenti da aziende o enti soggetti a provvedimenti di
soppressione, fusione, scorporo, sperimentazioni gestionali,
trasformazione e riordino - ivi compresi la costituzione in fondazioni ed
i processi di privatizzazione - si applica il presente contratto sino
all’individuazione o definizione, previo confronto con le organizzazioni
sindacali nazionali firmatarie del presente contratto, della nuova
specifica disciplina contrattuale. applicabile al rapporto di lavoro dei
dirigenti ovvero sino alla stipulazione del relativo contratto collettivo
quadro per la conferma o definizione del comparto pubblico di
destinazione.
3. Per i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo determinato le
particolari modalità di applicazione degli istituti normativi sono
definiti dai commi 2, 4, 5, 6, lett. a), 11, 12, 13, 14 del CCNL del 5
agosto 1997 e dall’art. 63, comma 5 del CCNL 8 giugno 2000.
4. Al fine di semplificare la stesura del presente contratto, con il
termine “dirigente” si intende far riferimento, ove non diversamente
indicato, a tutti i dirigenti dei ruoli sanitario, professionale, tecnico
ed amministrativo. Nel ruolo sanitario, ove non diversamente specificato,
sono compresi i dirigenti delle professioni sanitarie infermieristiche,
tecniche della riabilitazione, della prevenzione e della professione di
ostetrica, disciplinati dal CCNL integrativo del 10 febbraio 2004.
5. Nel testo del presente contratto, i riferimenti al d.lgs 30 dicembre
1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese
quelle da ultimo apportate dal d.lgs 19 giugno 1999, n. 229 nonché quelle
relative al dlgs 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato, integrato o
sostituito dai d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396 e d.lgs 31 marzo 1998, n. 80
sono riportati rispettivamente come “d.lgs n. 502 del 1992” e “d.lgs n.
165 del 2001”. Quest’ultimo ha unificato tutta la disciplina di riforma
del pubblico impiego ed è stato ulteriormente integrato con la legge 145
del 2002. L’atto aziendale di cui all’art. 3 bis del dlgs 229/1999 è
riportato come “atto aziendale”.
6. Il riferimento alle aziende sanitarie ed ospedaliere, alle A.R.P.A ed
alle agenzie, istituti ed enti del Servizio Sanitario Nazionale di cui
all’art. 11 del CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione del
18 dicembre 2002 è riportato nel testo del presente contratto come
“aziende ed enti”.
7. Nel testo del presente contratto con il termine di “articolazioni
aziendali” si fa riferimento a quelle direttamente individuate nel d.lgs.
502/1992 (Dipartimento, Distretto, Presidio Ospedaliero) ovvero in altri
provvedimenti normativi o regolamentari di livello nazionale, mentre con i
termini “unità operativa”, “struttura organizzativa” o “servizi” si
indicano genericamente articolazioni interne delle aziende e degli enti,
così come individuate dall’atto aziendale, dai rispettivi ordinamenti e
dalle leggi regionali di organizzazione, cui sono preposti dirigenti. Per
la definizione di struttura semplice e complessa si fa rinvio all’art. 27
del CCNL 8 giugno 2000.
8. Il riferimento alle norme del CCNL 5 dicembre 1996 è comprensivo di
tutte le modifiche ed integrazioni apportate con il CCNL in pari data
relativo al II biennio economico 1996-1997 nonché dei Contratti Collettivi
Nazionali di Lavoro del 4 marzo , del 2 luglio e del 5 agosto 1997. Per le
norme dei citati contratti non disapplicate né modificate dal presente,
l’eventuale riferimento ai dirigenti di II livello va inteso come
“Dirigente con incarico di direzione di struttura complessa” e quello di
dirigente di I livello va inteso con riferimento agli incarichi di
dirigente di cui all’art. 27 lett. b), c) e d). Il CCNL 8 giugno 2000,
relativo al quadriennio normativo 1998 – 2001, I biennio economico 1998 -
1999, nel testo è indicato come CCNL 8 giugno 2000. Il CCNL dell’8 giugno
2000, relativo al II biennio economico 2000 – 2001, è indicato come CCNL 8
giugno 2000, II biennio. Per la semplificazione del testo la dizione
“dirigente con incarico di direzione di struttura complessa” nel presente
contratto è indicata anche con le parole “dirigente di struttura
complessa” “di direttore” dizione quest’ultima indicata dal dlgs 254 del
2000.
Art. 2
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre
2005 per la parte normativa ed è valido dal 1 gennaio 2002 fino al 31
dicembre 2003 per la parte economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di
stipulazione, salvo diversa previsione del presente contratto. L’avvenuta
stipulazione viene portata a conoscenza delle aziende ed enti destinatari
da parte dell’ARAN con idonea pubblicità di carattere generale.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato
ed automatico sono applicati dalle aziende ed enti destinatari entro 30
giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Alla scadenza, il presente contratto si rinnova tacitamente di anno in
anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera
raccomandata almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di
disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando
non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale le piattaforme sono
presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale
periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti
negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni
dirette.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di
scadenza della parte economica del presente contratto o dalla data di
presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dirigenti del comparto
sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste
dall’accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l’erogazione di
detta indennità si applica la procedura degli artt 47 e 48, comma 1 del
d.lgs. 165 del 2001.
7. In sede di rinnovo biennale, per la determinazione della parte
economica da corrispondere, ulteriore punto di riferimento del negoziato
sarà costituito dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella
effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto
dall’accordo del luglio 1993.
8. L’art. 2 del CCNL dell’8 giugno 2000 è disapplicato.
TITOLO II
RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI
CAPO I
OBIETTIVI E STRUMENTI
Art. 3
Relazioni sindacali
1. Si riconferma il sistema delle relazioni sindacali previsto dagli
articoli da 3 a 12 dal CCNL dell’8 giugno 2000 e dagli artt 2, 3 e 4 del
CCNL integrativo del 10 febbraio 2004, fatto salvo per quanto riguarda i
seguenti articoli che sostituiscono, modificano od integrano la predetta
disciplina.
Art. 4.
Tempi e procedure per la stipulazione ed il rinnovo del contratto
collettivo integrativo
1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale per la
parte normativa e biennale per la parte economica e si riferiscono a tutti
gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un’unica
sessione negoziale, tranne per le materie che, per loro natura, richiedano
tempi di negoziazione diversi, essendo legate a fattori organizzativi
contingenti. L’individuazione e l’utilizzo delle risorse sono determinati
in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale.
2. L’azienda o ente provvede a costituire la delegazione di parte pubblica
abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello
successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare
la delegazione sindacale di cui all'art. 10, comma 2 del CCNL dell’8
giugno 2000, per l'avvio del negoziato, entro quindici giorni dalla
presentazione delle piattaforme.
3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione
collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal Collegio
Sindacale. A tal fine, l’ipotesi di contratto collettivo integrativo
definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo entro
cinque giorni corredata dall’apposita relazione illustrativa tecnico
finanziaria. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, il contratto viene
sottoscritto. Per la parte pubblica la sottoscrizione è effettuata dal
titolare del potere di rappresentanza dell’azienda o ente ovvero da un suo
delegato. In caso di rilievi la trattativa deve essere ripresa entro
cinque giorni dalla loro comunicazione.
4. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole
circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi
conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi
contratti.
5. Le aziende o gli enti sono tenuti a trasmettere all’ARAN il contratto
integrativo, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, ai sensi dell’art.
46, comma 5 del d.lgs. n. 165 del 2001.
6. L’art. 5 del CCNL dell’8 giugno 2000 è disapplicato.
CAPO II
FORME DI PARTECIPAZIONE
Art. 5
Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing
1. Le parti prendono atto che il fenomeno
del mobbing, inteso come forma di violenza morale o psichica in occasione
di lavoro - attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti - nei
confronti di un lavoratore, va prevenuto, rilevato e contrastato
efficacemente. Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o
comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed
abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali
da comportare un degrado delle condizioni di lavoro e idonei a
compromettere la salute fisica e psichica o la professionalità o la
dignità del lavoratore stesso nell’ambito della unità operativa di
appartenenza o, addirittura, tali da escluderlo dal contesto lavorativo di
riferimento.
2. In relazione al comma 1, le parti, anche con riguardo alla risoluzione
del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la necessità di
avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare la
diffusione di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché di
prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute
fisica e psichica del lavoratore interessato e, più in generale,
migliorare la qualità e la sicurezza dell’ambiente di lavoro.
3. Nell’ambito delle forme di partecipazione previste dall’art. 6, comma 2
del CCNL 8 giugno 2000 sono, pertanto, istituiti, entro sessanta giorni
dall’entrata in vigore del presente contratto, specifici Comitati
Paritetici presso ciascuna azienda o ente con i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi all’aspetto quantitativo e qualitativo del
fenomeno del mobbing nei confronti dei dirigenti in relazione alle materie
di propria competenza;
b) individuazione delle possibili cause del fenomeno, con particolare
riferimento alla verifica dell’esistenza di condizioni di lavoro o fattori
organizzativi e gestionali che possano determinare l’insorgere di
situazioni persecutorie o di violenza morale;
c) formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione
e alla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di
realizzare misure di tutela del dirigente interessato;
d) formulazione di proposte per la definizione dei codici di condotta.
4. Le proposte formulate dai Comitati vengono presentate alle aziende o
enti per i conseguenti adempimenti tra i quali rientrano, in particolare,
la costituzione ed il funzionamento di sportelli di ascolto, nell’ambito
delle strutture esistenti, l’istituzione della figura del
consigliere/consigliera di fiducia nonchè la definizione dei codici di
condotta, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del presente
contratto.
5. In relazione all’attività di prevenzione del fenomeno del mobbing, i
Comitati valuteranno l’opportunità di attuare, nell’ambito dei piani
generali per la formazione, previsti dagli art. 32 18, rispettivamente,
dei CCNL 5 dicembre 1996 e 10 febbraio 2004, idonei interventi formativi e
di aggiornamento dei dirigenti, che possono essere finalizzati, tra
l’altro, ai seguenti obiettivi:
a) affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore
consapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue conseguenze
individuali e sociali;
b) favorire la coesione e la solidarietà dei dirigenti e dipendenti,
attraverso una più specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche
interpersonali all’interno degli uffici/servizi, anche al fine di
incentivare il recupero della motivazione e dell’affezione all’ambiente
lavorativo da parte del personale.
6. I Comitati sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle
Organizzazioni Sindacali della presente area, firmatarie del CCNL, e da un
pari numero di rappresentanti delle aziende o enti. Il Presidente del
Comitato viene designato tra i rappresentanti delle aziende o enti, il
vicepresidente dai componenti di parte sindacale. Per ogni componente
effettivo è previsto un componente supplente. Ferma rimanendo la
composizione paritetica dei Comitati, di essi fa parte anche un
rappresentante del Comitato per le pari opportunità, appositamente
designato da quest’ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra le
attività dei due organismi.
7. Le aziende o enti favoriscono l’operatività dei Comitati e garantiscono
tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare
valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo, i
risultati del lavoro svolto dagli stessi. I Comitati adottano, altresì, un
regolamento per la disciplina dei propri lavori e sono tenuti ad
effettuare una relazione annuale sull’attività svolta.
8. I Comitati di cui al presente articolo rimangono in carica per la
durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I
componenti dei Comitati possono essere rinnovati nell’incarico. Per la
partecipazione alle riunioni non è previsto alcun compenso.
CAPO III
PREROGATIVE E DIRITTI SINDACALI
Art. 6
Norma di rinvio e integrazioni
1. Per le prerogative e i diritti sindacali, si rinvia a quanto previsto
dal CCNQ del 7 agosto 1998, in particolare all’art.10, comma 2 relativo
alle modalità di accredito dei dirigenti sindacali presso le aziende ed
enti nonché ai CCNQ stipulati il 27 gennaio 1999, il 9 agosto 2000, il 13
febbraio 2001 e loro successive modificazioni.
2. Nel comma 2, lettera B) dell’art. 4 del CCNL 8 giugno 2000, il secondo
periodo del punto 1 è sostituito dal seguente: “Detta retribuzione è
strettamente correlata alla realizzazione degli obiettivi assegnati e
viene, quindi, corrisposta a consuntivo dei risultati totali o parziali
raggiunti ovvero per stati di avanzamento, in ogni caso dopo la necessaria
verifica almeno trimestrale, secondo le modalità previste dall’art. 65 del
CCNL 5.12.1996. Nella determinazione della retribuzione di risultato si
tiene conto degli effetti di ricaduta dei sistemi di valutazione
dell’attività dei dirigenti;”
Di conseguenza nella lettera B) dell’art. 6 del predetto CCNL, tra le
materie di concertazione, è abrogata quella prevista al terzo alinea.
3. La lettera C) dell’art. 6, comma 1, del CCNL 8 giugno 2000 è sostituita
dalla seguente:
“ La consultazione dei soggetti di cui alla lettera A), prima
dell’adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul
rapporto di lavoro è facoltativa e si estende anche ai casi ove tali atti
discendano da articolazioni strutturali legate a nuovi modelli
organizzativi operanti in ambiti territoriali sovra aziendali. La
consultazione si svolge obbligatoriamente su:
a) organizzazione e disciplina di strutture, servizi ed uffici, ivi
compresa quella dipartimentale e distrettuale, nonché la consistenza e la
variazione delle dotazioni organiche;
b) casi di cui all’art. 19 del dlgs 19 settembre 1994, n. 626 e successive
modificazioni”.
4. Il secondo alinea dell’art. 9, comma 2, secondo alinea, del CCNL 8
giugno 2000 è sostituito dal seguente:
“- dalle componenti delle organizzazioni sindacali rappresentative ammesse
alla contrattazione nazionale;”
Art. 7
Coordinamento Regionale
1. Ferma rimanendo l’autonomia contrattuale delle aziende ed enti nel
rispetto dell’art. 40 del d.lgs. 165 del 2001, le Regioni, entro 120
giorni dall’entrata in vigore del presente contratto, previo confronto con
le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, possono emanare linee
generali di indirizzo nelle seguenti materie relative :
a) all’utilizzo delle risorse aggiuntive regionali di cui all’art. ……ed,
in particolare, a quelle destinate alla retribuzione di risultato che
dovrà essere sempre più orientata al raggiungimento degli obiettivi
aziendali e regionali;
b) alla realizzazione della formazione manageriale e formazione continua,
comprendente l’ aggiornamento professionale e la formazione permanente;
c) alle metodologie di utilizzo da parte delle aziende ed enti di una
quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione
organica del personale (art. 50, comma 2, lett. a) del CCNL 8 giugno 2000
ora art……., comma …, lett. ….);
d) alla modalità di incremento dei fondi in caso di aumento della
dotazione organica del personale o dei servizi anche ad invarianza del
numero complessivo di essa (art. 53 del CCNL 8 giugno 2000);
e) ai criteri generali dei sistemi e meccanismi di valutazione dei
dirigenti che devono essere adottati preventivamente dalle aziende , ai
sensi dell’art… (ex 32 , comma 3 del CCNL 8 giugno 2000);
f) ai criteri generali per sviluppare a livello aziendale un sistema di
standards finalizzati all’individuazione dei volumi prestazionali riferiti
all’impegno, anche temporale, richiesto nonché di monitoraggio delle
prestazioni concordate e correlate al raggiungimento degli obiettivi;
g) ai criteri generali per la razionalizzazione ed ottimizzazione delle
attività connesse alla continuità assistenziale ed urgenza/emergenza al
fine di favorire la loro valorizzazione economica secondo la disciplina
del presente contratto tenuto anche conto dell’art. 55, comma 2 del CCNL 8
giugno 2000 relativo alle tipologie di attività professionali ed ai suoi
presupposti e condizioni;
h) all’applicazione dell’art. 17 del CCNL 10 febbraio 2004, diretto a
regolare la mobilità in caso di eccedenza dei dirigenti nei processi di
ristrutturazione aziendale attuati ai sensi del comma 3.
i) ai criteri generali per l’inserimento, nei regolamenti aziendali sulla
libera professione di cui all’art. 4, comma 2 lett. G) del CCNL 8 giugno
2000, di norme idonee a garantire che l’attività istituzionale venga
finalizzata prioritariamente alla riduzione delle liste di attesa.
2. Tenuto conto di quanto previsto dalle lettere c) e d) del comma 1
rimangono, comunque, ferme tutte le regole contrattuali previste per la
formazione del fondo degli artt. 50 e 8, rispettivamente, dei CCNL 8
giugno 2000, I e II biennio e dall’art. 36 del CCNL 10 febbraio 2004,
confermato dall’art. ……del presente contratto, nonchè le modalità di
incremento ivi stabilite.
3. Le parti concordano che la mancata emanazione delle linee di indirizzo
di cui al comma 1 nel termine previsto non costituisce impedimento per le
aziende a regolare temporaneamente le materie ivi indicate.
4. Ferma rimanendo l’autonomia aziendale, il sistema delle relazioni
sindacali regionali, secondo i protocolli definiti in ciascuna Regione con
le OO.SS di categoria firmatarie del presente CCNL, prevederà gli
argomenti e le modalità di confronto con le medesime su materie non
contrattuali aventi riflessi sugli istituti disciplinati dal presente
contratto ovvero sulla verifica dello stato di attuazione dello stesso,
specie con riguardo alle risultanze dell’applicazione degli art……solo nei
casi di eventuale incapienza dei fondi da utilizzare (situazione dei fondi
dopo i conglobamenti). Il confronto riguarderà, comunque, la verifica
dell’ entità dei finanziamenti dei fondi di posizione, di risultato e
delle condizioni di lavoro di pertinenza delle aziende sanitarie ed
ospedaliere, limitatamente a quelle soggette a riorganizzazione in
conseguenza di atti di programmazione regionale, assunti in applicazione
del dlgs 229/1999, per ricondurli a congruità, fermo restando il valore
della spesa regionale.
5. I protocolli stipulati per l’applicazione del comma 3 saranno inviati
all’ARAN per l’attività di monitoraggio prevista dall’art. 46 del d.lgs n.
165 del 2001.
TITOLO III
RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I
STRUTTURA DEL RAPPORTO DEI DIRIGENTI SANITARI BIOLOGI, CHIMICI, FISICI,
PSICOLOGI, FARMACISTI
Art.
Caratteristiche del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari biologi,
chimici, fisici, psicologi, farmacisti
1. A decorrere dal 30 maggio 2004, data di
entrata in vigore della legge 26 maggio 2004, n. 138, il rapporto di
lavoro dei dirigenti sanitari biologi, chimici, fisici, psicologi e
farmacisti può essere esclusivo o non esclusivo. In tal senso, dalla
stessa data, è disapplicata la clausola contenuta nel primo periodo
dell’art. 13, comma 7 del CCNL 8 giugno 2000.
2. I dirigenti del comma 1, già a rapporto esclusivo, possono optare per
il passaggio al rapporto non esclusivo entro il 30 novembre di ciascun
anno. Gli effetti del passaggio decorrono dal primo gennaio dell’anno
successivo all’opzione e sono regolati dall’art…….
3. Per i dirigenti del comma 1 già a rapporto non esclusivo all’entrata in
vigore della legge, in caso di opzione per il rapporto esclusivo, continua
ad applicarsi l’art. 48 del CCNL 8 giugno 2000, salvo che per il termine
dell’opzione anch’essa da effettuarsi entro il 30 novembre di ciascun
anno.
4. L’indennità di esclusività è confermata nelle misure attualmente
vigenti, non concorre a formare il monte salari e compete a tutti coloro
che, essendo a rapporto esclusivo, già la percepivano all’entrata in
vigore della legge n. 138 del 2004 - salvo che, successivamente ad essa e,
comunque, con decorrenza dal 1 gennaio dell’anno successivo, non abbiano
espresso diversa opzione. L’indennità compete, inoltre, a tutti coloro che
opteranno per il rapporto di lavoro esclusivo ai sensi del comma 3 nella
misura stabilita dall’art. 5 comma 9 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio,
tenuto conto dell’esperienza professionale maturata alla data del 31
dicembre dell’anno in cui è effettuata l’opzione, calcolata secondo le
modalità previste dall’art. 11 comma 4, lettera b) del citato CCNL del II
biennio.
5. Per l’acquisizione delle eventuali fasce successive dell’indennità di
esclusività attribuita ai sensi del comma precedente, si conferma l’art.
5, commi 5 e 6 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio.
6. Il rapporto di lavoro esclusivo comporta la totale disponibilità dei
dirigenti del comma 1 nello svolgimento delle proprie funzioni nell’ambito
dell’incarico attribuito e della competenza professionale nell’area e
disciplina di appartenenza.
7. Il rapporto di lavoro dei dirigenti che abbiano mantenuto l’opzione per
il rapporto di lavoro non esclusivo comporta totale disponibilità
nell’ambito dell’impegno di servizio, per la realizzazione degli obiettivi
istituzionali programmati e lo svolgimento delle attività professionali di
competenza. Le aziende - secondo criteri omogenei con quelli adottati per
i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo e sulla base delle
indicazioni dei responsabili delle strutture, negoziano con le equipes
interessate i volumi e le tipologie delle attività e delle prestazioni che
i singoli dirigenti sono tenuti ad assicurare nonché le sedi operative in
cui le stesse devono essere effettuate.
8. L’art. 15 del CCNL 8 giugno 2000 è disapplicato.
Art.
Modifiche ed integrazioni
1. In attuazione dell’art. (precedente) i
seguenti articoli del CCNL dell’8 giugno 2000, sono così modificati:
A) Il comma 2 dell’art. 18 è cosi sostituito:
“2. Nei casi di assenza previsti dal comma 1 da parte del dirigente con
incarico di direzione di struttura complessa, la sostituzione è affidata
dall’azienda, con apposito atto, ad altro dirigente della struttura
medesima indicato entro il 31 gennaio di ciascun anno dal responsabile
della struttura complessa, che - a tal fine – si avvale dei seguenti
criteri:
a) il dirigente deve essere titolare di un incarico di struttura semplice
o di alta specializzazione o comunque, della tipologia c) di cui all’art.
27, con riferimento, ove previsto, alla disciplina di appartenenza ;
b) valutazione comparata del curriculum dei dirigenti interessati che,
limitatamente alle strutture per le quali, ai sensi della vigente
normativa concorsuale, l’accesso è riservato a più categorie
professionali, riguarda tutti gli addetti.”
B) A decorrere dal 30 maggio 2004, il comma 11 dell’art. 27 non è più
applicabile ai dirigenti del ruolo sanitario biologi, chimici, fisici,
psicologi e farmacisti, nel conferimento di nuovi incarichi di direzione
di struttura complessa con le procedure dell’art. 13, commi 1 e 2, o nel
conferimento di nuovi incarichi di struttura semplice.
Art.
Effetti del passaggio dal rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo e
viceversa
1. Le parti prendono atto che, in prima
applicazione, gli effetti della legge 138 del 2004 si producono - in
concreto - dal 1 gennaio 2005 dopo l’opzione da parte dei dirigenti già a
rapporto esclusivo per il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo.
Di conseguenza da tale data:
- il passaggio dei dirigenti al rapporto di lavoro non esclusivo non
preclude il mantenimento o il conferimento di incarico di direzione di
struttura complessa o semplice;
- l’ art. 45 del CCNL 8 giugno 2000 è disapplicato;
- il trattamento economico fondamentale ed accessorio spettante ai
dirigenti già a rapporto non esclusivo ai sensi dell’art. 46 comma 1 del
CCNL 8 giugno 2000 ed a tutti i dirigenti che optino per tale rapporto di
lavoro ai sensi dell’art….. è indicato nell’allegato……..
2. Il passaggio dal rapporto di lavoro esclusivo a quello non esclusivo
dal 1 gennaio successivo a quello dell’opzione, comporta i seguenti
effetti per i dirigenti interessati:
- i dirigenti di struttura complessa, divenuti tali dopo il 31 luglio 1999
(ai quali compete la relativa indennità in luogo degli assegni personali
di cui all’art. 38, commi 1 e 2 del CCNL 8 giugno 2000), dopo l’opzione,
continuano a percepire tale indennità senza soluzione di continuità solo
in caso di mantenimento dell’incarico.
- non compete la retribuzione di risultato mentre per la retribuzione di
posizione si applicano le regole stabilite dall’art………. (vedi parte
economica per i dirigenti a rapporto non esclusivo).
- è inibita l’attività libero – professionale intra - muraria.
- cessa di essere corrisposta l’indennità di esclusività che – dalla
stessa data - costituisce risparmio aziendale.
3. Il ritorno dei dirigenti all’ opzione per il rapporto di lavoro
esclusivo, per quanto attiene alla retribuzione di posizione e di
risultato, è regolato dall’art. 48 del CCNL 8 giugno 2000 (modificato
dall’art…., comma 3 (caratteristiche del rapporto di lavoro) nonchè
dall’art……. . L’ indennità di esclusività è corrisposta dal 1 gennaio
dell’anno successivo nella medesima misura già percepita all’atto
dell’opzione per il passaggio a rapporto di lavoro non esclusivo con oneri
a carico del bilancio. Per l’acquisizione delle eventuali fasce successive
si applica l’art. 5, commi 5 e 6 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio
economico.
Art.
Rapporti di lavoro ad esaurimento
1. I rapporti di lavoro a tempo parziale,
già indicati nell’art. 44, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000 ed ancora in
essere all’entrata in vigore del presente contratto, sono mantenuti ad
esaurimento, fatto salvo il caso di opzione per il passaggio al rapporto
di lavoro con orario unico, esclusivo o non esclusivo, dei dirigenti
interessati entro il termine del 30 novembre di ciascun anno e con
decorrenza dal 1 gennaio dell’anno successivo.
2. Sino all’applicazione del comma 1, ai
dirigenti citati è attribuito il trattamento economico complessivo in
godimento applicato dall’azienda o ente per il rapporto di lavoro a tempo
parziale a suo tempo concesso.
3. A seguito del passaggio a rapporto di
lavoro con orario unico, ai dirigenti interessati è attribuito il
trattamento economico complessivo fondamentale ed accessorio
corrispondente al rapporto di lavoro prescelto, esclusivo o non esclusivo.
4. Le aziende ed enti fanno fronte ai
maggiori oneri derivanti dal comma 3 del presente articolo congelando, in
misura corrispondente alla spesa – assunzioni per posti vacanti di
dirigente indipendentemente dalla disciplina di appartenenza - tenuto
conto del maggiore numero di ore da effettuarsi per l’adeguamento
dell’orario di lavoro.
CAPO II
ORARIO DI LAVORO
Art.
Orario di lavoro dei dirigenti
Integrazioni e modifiche
1. Nel confermare l’art. 16 del CCNL 8
giugno 2000, le parti ritengono opportuno apportare le seguenti modifiche
ed integrazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2 bis. Nell’ambito della negoziazione di budget del comma 1, per i
servizi assistenziali e sanitari, vengono individuati gli strumenti
orientati a ridurre le liste di attesa. Nei criteri generali previsti
dall’art. 4, comma 2, lett. G) dovrà essere indicato che il ricorso
all’attività libero professionale per i dirigenti biologi, chimici,
fisici, psicologi e farmacisti è subordinato all’effettuazione degli
obiettivi prestazionali negoziati ai sensi del comma 1”.
b) nel comma 4 al termine del primo periodo le parole “ricerca
finalizzata” sono aggiunte le parole “ed ECM” ;
c) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
“4. bis. L’azienda, con le procedure di budget del comma 1, può
utilizzare, in forma cumulata, n. 30 minuti settimanali delle quattro ore,
previste per i dirigenti del ruolo sanitario biologi, chimici, fisici,
psicologi e farmacisti dal comma precedente, per un totale massimo di n.
26 ore annue, prioritariamente al fine di ridurre le liste di attesa
ovvero per il perseguimento di obiettivi assistenziali e sanitari definiti
con le medesime procedure”.
“4 ter. Ove per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti
quelli negoziati ai sensi del comma 1, per i dirigenti del ruolo sanitario
biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti, sia necessario un
impegno aggiuntivo, l’azienda, sulla base delle linee di indirizzo
regionali di cui all’art. 7, comma 1 , lettera g) ed ove ne ricorrano i
requisiti e le condizioni, può concordare con l’equipe interessata l’
applicazione dell’istituto previsto dall’art. 55, comma 2 del presente
contratto in base al regolamento adottato con le procedure dell’art. 4,
comma 2, lett. G).”
2. Le modifiche ed integrazioni del presente articolo entrano in vigore
dal giorno successivo alla stipulazione del presente contratto.
Art.
Orario di lavoro dei dirigenti
con incarico di direzione di struttura complessa
1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo
dell'azienda, i dirigenti di struttura complessa garantiscono la propria
presenza in servizio per assicurare il normale funzionamento della
struttura cui sono preposti ed organizzano il proprio tempo di lavoro,
articolando in modo flessibile il relativo orario per correlarlo a quello
degli altri dirigenti di cui all’art. 16 del CCNL 8 giugno 2000, alle
esigenze della struttura cui sono preposti, all'espletamento dell'incarico
affidato in relazione agli obiettivi e programmi annuali da realizzare in
attuazione di quanto previsto dall'art. 65, comma 4 del CCNL 5 dicembre
1996 nonchè per lo svolgimento delle attività di aggiornamento, didattica
e ricerca finalizzata.
Art.
Servizio di guardia
1. Nelle ore notturne e nei giorni festivi,
la continuità assistenziale e le urgenze/ emergenze dei servizi
ospedalieri e, laddove previsto, di quelli territoriali, sono assicurate,
secondo le procedure di cui all'art. 6, comma 1 lett. B) del CCNL 8 giugno
2000, mediante i servizi di guardia o di pronta disponibilità dei
dirigenti del ruolo sanitario, stabiliti, ove previsto, per disciplina.
2. Il servizio di guardia è svolto all’interno del normale orario di
lavoro previsto dall’art……., comma 2 e può essere assicurato anche con
ricorso ad ore di lavoro straordinario alla cui corresponsione si provvede
con il fondo previsto dall'art. …… ovvero con recupero orario. E’ fatto
salvo quanto previsto dall’art……. ……(tipologie di attività professionali)
3. Il servizio di guardia o eventuali servizi sostitutivi dello stesso
sono assicurati da tutti i dirigenti esclusi quelli di struttura
complessa.
4. E’ disapplicato l’art. 18 del CCNL 5 dicembre 1996.
Art.
Pronta disponibilità
1. Il servizio di pronta disponibilità è
caratterizzato dalla immediata reperibilità del Dirigente e dall'obbligo
per lo stesso di raggiungere il presidio nel tempo stabilito con le
procedure di cui all'art. 6, comma 1 lett. B) del CCNL 8 giugno 2000,
nell'ambito del piano annuale adottato dall'azienda o ente per affrontare
le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed agli
aspetti organizzativi delle strutture.
2. Sulla base del piano del comma 1, sono
tenuti al servizio di pronta disponibilità esclusivamente i Dirigenti in
servizio presso unità operative con attività continua e nel numero
strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali. Con le
procedure di cui all'art. 6, comma 1 lett. B) del CCNL 8 giugno 2000, in
sede aziendale, possono essere individuate altre unità operative per le
quali, sulla base dei piani per le emergenze, sia opportuno prevedere il
servizio di pronta disponibilità.
3. Il servizio di pronta disponibilità va
limitato ai soli periodi notturni e festivi ed è organizzato utilizzando
di norma Dirigenti della stessa unità operativa e disciplina.
4. Il servizio di pronta disponibilità ha
durata di dodici ore. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili
solo per le giornate festive. Di regola non potranno essere previste per
ciascun Dirigente più di dieci pronte disponibilità nel mese.
5. La pronta disponibilità dà diritto ad
una indennità per ogni dodici ore. Qualora il turno sia articolato in
orari di minore durata - che comunque non possono essere inferiori a
quattro ore - l'indennità è corrisposta proporzionalmente alla durata
stessa, maggiorata del 10%. In caso di chiamata, l'attività prestata viene
computata come lavoro straordinario o compensata come recupero orario.
6. Nel caso in cui la pronta disponibilità
cada in un giorno festivo spetta un giorno di riposo compensativo senza
riduzione del debito orario settimanale.
7. Ai compensi di cui al presente articolo
si provvede con il fondo dell' art…..
8. E’ disapplicato l’art. 19 del CCNL 5 dicembre 1996.
Art.
Tipologie dell’attività libero professionali. Integrazioni
1. Con l’entrata in vigore del presente contratto, l’art. 55 del CCNL 8
giugno 2000, è integrato con l’aggiunta, dopo il comma 2, del seguente
comma:
“2 bis. Qualora tra i servizi istituzionali da assicurare rientrino i
servizi di guardia notturna eccedenti gli obiettivi prestazionali di cui
all’art…., comma……, l’applicazione del comma 2, ferme rimanendo le
condizioni di operatività ivi previste, deve avvenire nel rispetto delle
linee di indirizzo regionali di cui all’art. 7, comma 1, lett. g) del
presente contratto. E’ inoltre necessario che:
- sia razionalizzata la rete dei servizi ospedalieri interni dell’azienda
per l’ottimizzazione delle attività connesse alla continuità
assistenziale;
- siano le aziende a richiedere le prestazioni in tale regime, verificata
l’ impossibilità di fare ricorso ad altri strumenti retributivi
contrattuali;
- sia definito un tetto massimo delle guardie retribuibili con il ricorso
al comma 2 non superiore al ….. % delle guardie notturne complessive
svolte in azienda;
- le guardie notturne devono essere della durata di 8 - 12 ore.
2. La presente disciplina ha carattere
sperimentale ed è soggetta a verifiche e monitoraggio secondo quanto
stabilito nelle linee di indirizzo di cui all’art. 7, comma 1, lett. g)
CAPO II
ISTITUTI DI PECULIARE INTERESSE
Art.
Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro
2. Il dirigente che sia colpito da misura restrittiva della libertà
personale è sospeso obbligatoriamente dal servizio con privazione della
retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello
stato restrittivo della libertà.
3. Il dirigente può essere sospeso dal servizio con privazione della
retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale
che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato
rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro
o comunque per fatti, anche estranei alla prestazione lavorativa, di tale
gravità da comportare, se accertati, il recesso ai sensi dell’art. 35 del
CCNL 5 dicembre 1996.
4. L’azienda o ente, cessato lo stato di restrizione della libertà
personale di cui al comma 1, può prolungare il periodo di sospensione del
dirigente fino alla sentenza definitiva alle medesime condizioni del comma
2.
5. Resta fermo l’obbligo di sospensione per i casi previsti dall’art. 15,
comma 1 lett. a), b) limitatamente all’art. 316 e 316 bis del codice
penale, lett. c) ed e), ai sensi del comma 4 septies, della legge n. 55
del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni.1
6. Nel caso di rinvio a giudizio per i delitti previsti all’art. 3, comma
1, della legge n. 97 del 2001, in alternativa alla sospensione, possono
essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3 (trasferimento
provvisorio di sede). Per i medesimi reati, qualora intervenga condanna
anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale
della pena, si applica l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97 del
2001 (sospensione obbligatoria).
7. Al dirigente sospeso ai sensi dei commi da 1 a 5 è corrisposta sino al
30 dicembre 2003 un'indennità pari al 50% della retribuzione indicata
dalla tabella n. 4 allegata al CCNL del 5 dicembre 1996. Dal 31 dicembre
2003, l’indennità rimane pari al 50% della retribuzione indicata nella
tabella allegato n….al presente contratto. Al dirigente competono inoltre
gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di
anzianità, ove spettanti.
8. In caso di sentenza irrevocabile di assoluzione si applica quanto
previsto dall’art. 653 c.p.p. ed, ove ne ricorrano i presupposti, al
dirigente che ne faccia richiesta si applica anche quanto previsto per le
sentenze definitive di proscioglimento indicate dall’art. 3, comma 57
della legge 350 del 2003, come modificato dalla legge 126 del 2004.
9. Ove il proscioglimento sia dovuto ad altri motivi diversi da quelli
indicati nelle norme richiamate al comma 8, fatto salvo il caso di morte
del dipendente, l’azienda valuta tutti i fatti originariamente contestati
per i quali non sia intervenuto il proscioglimento al fine di verificare
se sussistano comunque le condizioni o meno per il recesso.
10. In caso di sentenza irrevocabile di condanna si applica l’art. 653
c.p.c.. Il recesso come conseguenza di tali condanne deve essere attivato
nel rispetto delle procedure dell’art. 35, commi 1 e 2 del CCNL 5 dicembre
1996. E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 5, comma 2 della legge n.
97 del 2001.
11. Il dirigente licenziato a seguito di condanna passata in giudicato per
delitto commesso in servizio o fuori servizio (che, pur non attenendo
direttamente al rapporto di lavoro, non ne aveva consentito la
prosecuzione neanche provvisoriamente per la specifica gravità) se
successivamente assolto a seguito di revisione del processo ha diritto,
dalla data della sentenza di assoluzione, alla riammissione in servizio
nella medesima sede o in altra su sua richiesta, anche in soprannumero,
nella medesima disciplina, anzianità, posizione di incarico e retributiva
possedute all’atto del licenziamento. In caso di premorienza, il coniuge o
il convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che
sarebbero stati attribuiti al dipendente nel periodo di sospensione o di
licenziamento, escluse le indennità comunque legate alla presenza in
servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario.
12. Nel caso previsto dal comma 7, quanto corrisposto nel periodo di
sospensione cautelare a titolo di indennità verrà conguagliato con quanto
dovuto al dirigente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o
compensi per servizi speciali o per prestazioni di carattere
straordinario.
13. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di
procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un
periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale
termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dirigente
riammesso in servizio
14.La presente disciplina disapplica l’art. 29 del CCNL 5 dicembre 1996.
Art.
Comitato dei Garanti
1. Le parti confermano l’art. 23 del CCNL 8
giugno 2000 che ha istituito il Comitato dei garanti nel testo integrato a
titolo di interpretazione autentica dai CCNL del 24 ottobre 2001 e 29
settembre 2004 A tal fine precisano nuovamente che:
- il recesso è adottato previo conforme parere del Comitato che deve
essere espresso obbligatoriamente entro sessanta giorni dal ricevimento
della richiesta. L’azienda può procedere al recesso solo decorso
inutilmente detto termine;
- il parere è vincolante per l’azienda ed ente ed è richiesto una sola
volta al termine delle procedure previste dall’art. 35, comma 3 del CCNL 5
dicembre 1996.
2. Il dirigente può richiedere una audizione presso il Comitato dei
Garanti da attuarsi, ove concessa, entro il termine di emanazione del
parere, del cui esito in ogni caso il dirigente deve essere
obbligatoriamente informato.
Art.
Copertura assicurativa
1. Le aziende garantiscono la copertura
assicurativa della responsabilità civile dei dirigenti, ivi comprese le
spese di giudizio ai sensi dell’art . 25 del medesimo CCNL per le
eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi,
relativamente alla loro attività, ivi compresa la libera professione
intramuraria, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa
grave.
2. Le aziende ed enti provvedono alla copertura degli oneri di cui al
comma 1 con le risorse già destinate a tal fine nei bilanci, incrementate
con la trattenuta di misura media pro- capite di € 26 mensili – prevista
dall’art. 24, comma 3 del CCNL dell’8 giugno 2000 - posta a carico di
ciascun dirigente che richieda la copertura di ulteriori rischi non
coperti dalla polizza generale. Il presente comma decorre dall’entrata in
vigore della polizza con la quale viene estesa al dirigente la copertura
assicurativa citata.
3. Sono fatte salve eventuali iniziative regionali per la copertura
assicurativa attuate anche sulla base delle risultanze della Commissione
istituita ai sensi dell’ex art. 24 del CCNL 8 giugno 2000.
4. Le aziende attivano sistemi e strutture per la gestione dei rischi
volti a fornire ai dirigenti dei quattro ruoli strumenti organizzativi e
tecnici adeguati ad una corretta valutazione delle proprie modalità di
lavoro, nell’ottica di diminuire le potenzialità di errore e, quindi, di
responsabilità professionale nonché di ridurre la complessiva sinistrosità
delle strutture sanitarie, consentendo anche un più agevole confronto con
il mercato assicurativo. Al fine di favorire tali processi le aziende ed
enti informano le organizzazioni sindacali di cui all’art. 9.
5. Sono disapplicati i commi da 1 a 4 dell’art. 24 del CCNL 8 giugno 2000.
Art.
Mobilità
1. Il dirigente ammesso a particolari corsi di formazione o di
aggiornamento previamente individuati (quali ad esempio corsi post –
universitari, di specializzazione, di management e master) a seguito dei
relativi piani di investimento dell’azienda o ente anche nell’ambito dell’
ECM deve impegnarsi a non accedere alla mobilità volontaria di cui
all’art. 20 del CCNL 8 giugno 2000 se non siano trascorsi due anni dal
termine della formazione.
2. In caso di perdurante situazione di carenza di organico, il dirigente
neo assunto non può accedere alla mobilità se non siano trascorsi due anni
dall’assunzione comprensivi del preavviso previsto dall’art. 20, comma 2
del CCNL 8 giugno 2000.
3. Il comma 2 entra in vigore il 30 settembre 2005. Sono fatte salve le
procedure dell’art. 20 citato per le domande di mobilità che abbiano
ottenuto il nulla osta dell’azienda o ente di destinazione del dirigente
alla data del ………….
4. In considerazione dell’eccezionalità e temporaneità della situazione
evidenziata al comma 2 nonchè del carattere sperimentale della presente
norma, la clausola è soggetta a verifica delle parti al temine del
quadriennio. In caso di vacanza contrattuale, la clausola scadrà comunque
il 31 dicembre 2006.
Art.
Formazione ed ECM
1. Ad ulteriore integrazione di quanto
previsto dall’art. 32 del CCNL 5 dicembre 1996 e dall’art. 18 del CCNL
integrativo del 10 febbraio 2004 aprile 1999, che disciplinano la
formazione e l'aggiornamento professionale obbligatorio e facoltativo, le
parti confermano che in tale ambito rientra la formazione continua di cui
all'art. 16 bis e segg. del d.lgs. n 502 del 1992, da svolgersi sulla base
delle linee generali di indirizzo dei programmi annuali e pluriennali
individuati dalle Regioni e concordati in appositi progetti formativi
presso l'azienda o ente ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera C) del CCNL
8 giugno 2000.
2. L'azienda e l'ente garantiscono
l'acquisizione dei crediti formativi previsti dalle vigenti disposizioni
da parte dei dirigenti interessati nell'ambito della formazione
obbligatoria sulla base delle risorse finalizzate allo scopo, ai sensi
dell’art. 18, comma 4 del CCNL 10 febbraio 2004. I dirigenti che vi
partecipano sono considerati in servizio a tutti gli effetti ed i relativi
oneri sono a carico dell'azienda o ente. La relativa disciplina è, in
particolare riportata nei commi 3 e 4 dell'art. 32 del CCNL del 5 dicembre
1996 come integrata dalle norme derivanti dalla disciplina di sistema
adottate a livello regionale.
3. Dato il carattere tuttora - almeno in parte - sperimentale della
formazione continua, le parti concordano che nel caso di impossibilità
anche parziale - per accertata insufficienza delle risorse - di rispettare
la garanzia prevista dal comma 2 circa l' acquisizione nel triennio del
minimo di crediti formativi da parte dei dirigenti interessati - non trova
applicazione la specifica disciplina prevista dall'art. 16 quater del
d.lgs 502 del 1992. Ne consegue che, in tali casi, le aziende ed enti non
possono intraprendere iniziative unilaterali di penalizzazione per la
durata del presente contratto.
4. Ove, viceversa la garanzia del comma 2 venga rispettata, il dirigente
che senza giustificato motivo non partecipi alla formazione continua e non
acquisisca i crediti previsti nel triennio, subirà una penalizzazione
nelle procedure di conferimento degli incarichi da stabilirsi nei criteri
integrativi aziendali, ai sensi degli artt. 28 e 29 del CCNL 8 giugno
2000.
5. Sono considerate cause di sospensione dell'obbligo di acquisizione dei
crediti formativi il periodo di gravidanza e puerperio, i periodi di
malattia superiori a cinque mesi, le aspettative a qualsiasi titolo
usufruite, ivi compresi i distacchi per motivi sindacali. Il triennio
riprende a decorrere dal rientro in servizio del dirigente.
6. La formazione deve, inoltre, essere coerente con l'obiettivo di
migliorare le prestazioni professionali di tutti i dirigenti e, quindi,
strettamente correlata alle attività di loro competenza in base ai piani
di cui al comma 1. Ove il dirigente prescelga percorsi non rientranti nei
piani suddetti o che non corrispondano alle citate caratteristiche, le
iniziative di formazione - anche quella continua - rientrano nell'ambito
della formazione facoltativa con oneri a carico del dirigente.
Art.
Disposizioni particolari
1. L’art. 22 del CCNL 5 dicembre 1996 è così integrato:
al termine del comma 1, ultimo alinea, dopo il punto, è aggiunta la
seguente frase:
“ Tali permessi possono anche essere concessi per l’effettuazione di
testimonianze per fatti non d’ufficio, nonchè per l’assenza motivata da
gravi calamità naturali che rendono oggettivamente impossibile il
raggiungimento della sede di servizio, fatti salvi, in questi eventi, i
provvedimenti di emergenza diversi e più favorevoli disposti dalle
competenti autorità”.
al termine del comma 6, dopo il punto, è aggiunta la seguente frase:
“Tra queste ultime assumono particolare rilievo l’art. 1 della legge 13
luglio 1967, n. 584 come sostituito dall’art. 13 della legge 4 maggio
1990, n. 107 e l’art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001, n. 52 che
prevedono, rispettivamente, i permessi per i donatori di sangue ed i
donatori di midollo osseo”.
2. Con decorrenza dall’entrata in vigore del presente CCNL, le parti, con
riferimento all’art. 21, comma 1 del CCNL 5 dicembre 1996, confermano che
nella normale retribuzione spettante al dirigente durante il periodo di
ferie sono comprese le voci indicate nella tabella n……..allegata al
presente contratto che, dalla medesima data, sostituisce la tabella n. 4
del CCNL 5 dicembre 1996.
3. Al termine dell’art. 26, comma 4 del CCNL del 5 dicembre 1996, dopo il
numero “958” e prima del punto, sono aggiunte le parole “e successive
modificazioni ed integrazioni”. Al medesimo articolo è aggiunto il
seguente comma:“5. Ai dirigenti pubblici chiamati in servizio per le forze
di completamento, ai fini del trattamento economico, si applica quanto
previsto dagli artt. 25 e 28 del dlgs. 8 maggio 2001, n. 215.”
4. Il comma 5 dell’art. 68 del CCNL 5 dicembre 1996, è integrato con le
voci retributive dell’ indennità di esclusività e di struttura complessa,
istituite dal CCNL 8 giugno 2000, come indicato nella tabella n….….
allegata al presente contratto, ove in godimento all’atto del distacco.
5. Nel comma 11 dell’art. 13 del CCNL 8
giugno 2000, dopo la parola “assenso” e prima del punto, sono inserite le
seguenti parole” che deve essere espresso improrogabilmente entro il
termine massimo di trenta giorni”.
6. Nel comma 6 dell’art. 28 del CCNL 8 giugno 2000, dopo il primo periodo
è inserita la seguente frase:” Il contratto deve essere improrogabilmente
firmato entro il termine massimo di trenta giorni salvo la decadenza
dall’incarico”.
7. Ad integrazione dell’art. 24, comma 5 del CCNL 8 giugno 2000,
nell’ipotesi in cui l’azienda non possa mettere a disposizione del
dirigente il proprio automezzo in occasione di trasferte o per adempimenti
fuori dell’ufficio, il rimborso delle spese di benzina potrà avvenire
secondo le tariffe ACI ponendo la differenza rispetto ai costi di bilancio
sul fondo per le condizioni di lavoro di cui all’art……ove ne abbia la
necessaria capienza.
8. Con riguardo agli art. 28 e 29 del CCNL 8 giugno 2000, ed a titolo di
interpretazione autentica le parti confermano che la durata degli
incarichi non può essere inferiore a quella contrattualmente stabilita
rispettivamente dai commi 9 e 3 delle medesime norme. La durata
dell’incarico può essere più breve solo nei casi in cui venga disposta la
revoca anticipata per effetto della valutazione negativa ai sensi
dell’art…… .. Pertanto in tal modo va intesa la dizione “o per periodo più
breve” contenuta nell’art. 29, comma 3. L’incarico – anche se non ne sia
scaduta la durata - cessa altresì automaticamente al compimento del limite
massimo di età, ivi comprese le ipotesi di applicazione dell’art. 16 del
dlgs 516 del 1992 e successive modificazioni.
9. A titolo di interpretazione autentica dell’art. 53 del CCNL 5 dicembre
1996 e dell’art. 40 del CCNL 8 giugno 2000, con riguardo alle modalità di
composizione della retribuzione di posizione complessiva di ciascun
dirigente, le parti precisano che essa è definita in azienda sulla base
della graduazione delle funzioni. La retribuzione di posizione minima
contrattuale prevista dalle citate disposizioni è corrisposta, quindi,
quale anticipazione di detta retribuzione e, pertanto, è assorbita nel
valore economico complessivo successivamente attribuito all’incarico in
base alla graduazione delle funzioni, nel rispetto della disponibilità
dell’apposito fondo. Ne deriva che alla retribuzione minima contrattuale
si aggiunge la somma mancante al valore complessivo dell’incarico
stabilito in azienda con l’unica garanzia che detto valore, in ogni caso,
non può essere inferiore al minimo già percepito. Si rinvia, per
chiarezza, all’esempio dell’allegato n……
10. Ai fini di una corretta applicazione dell’art. 40, comma 8 del CCNL 8
giugno 2000, relativo all’attribuzione ai dirigenti di un incarico diverso
a seguito dei processi di riorganizzazione interna delle aziende ed enti,
le parti ritengono opportuno richiamare le procedure previste dai vigenti
contratti collettivi prima di modificare l’incarico:
- obbligo della consultazione delle componenti delle organizzazioni
sindacali di categoria firmatarie del contratto collettivo vigente (art.
6, comma 1 , lettera C) del CCNL 8 giugno 2000, come sostituito dall’art.
6, comma 2 del presente contratto) prima della ridefinizione delle
dotazioni organiche mediante l’atto aziendale;
- verifica in contrattazione integrativa delle implicazioni del processo
di riorganizzazione sulla posizione di lavoro dei dirigenti ed, in
particolare, sugli incarichi loro conferiti (art. 4, commi 2, lettera F e
3 del CCNL 8 giugno 2000), al fine di rinvenire, nell’ambito degli
strumenti contrattuali, soluzioni di giusto equilibrio che tengano conto
della valutazione riportata;
- applicazione dell’art. 30, comma 1, del CCNL 5 dicembre 1996, ove ne
ricorrano le condizioni ed i requisiti, per evitare situazioni di perdita
dell’incarico o di esubero;
- applicazione del citato art. 30 o dell’art. 17 del CCNL integrativo del
10 febbraio 2004 per i dirigenti in eccedenza tenuto conto dell’art. 7,
comma 1 lettera h) del presente contratto.
11. Per la vigenza del presente contratto ed alle medesime condizioni, è
confermata la clausola contenuta nel comma 4, primo alinea, penultimo
periodo, dell’art. 29 del CCNL 8 giugno 2000. Le parti precisano che i
corsi di formazione manageriale devono essere conseguiti prima del
conferimento dell’incarico.
12. Il comma 8 , lettera b) dell’art. 10 del CCNL integrativo del 10
febbraio 2004, è così sostituito: “ - tutta la durata del contratto di
lavoro a termine se assunto con rapporto di lavoro ed incarico a tempo
determinato presso la stessa o altra azienda o ente del comparto, ovvero
in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto. L’aspettativa
prevista dall’art. 23 bis del dlgs 165 del 2001 per attuare la mobilità
pubblico – privato si applica esclusivamente nei casi in cui l’incarico
sia conferito da Organismi pubblici o privati della Unione Europea o da
ospedali pubblici dei paesi dell’Unione stessa. L’incarico già conferito
al dirigente dall’azienda o ente che concede l’aspettativa è sospeso per
la durata dell’aspettativa e prosegue al suo rientro a completamento del
periodo mancante sino alla valutazione. Durante l’assenza, in rapporto
alla durata dell’aspettativa, si applica l’art. 18 comma 1 o 5 del CCNL 8
giugno 2000.”
13. Al comma 5 dell’art. 20 del CCNL 10 febbraio 2004, prima del punto e
dopo la data “1996” sono aggiunte le seguenti parole:“e l’art. 21, commi
da 6 a 8 del CCNL 8 giugno 2000”.
14. Al termine del comma 2, dell’art. 28
del CCNL 10 febbraio 2004 le parole “di regola entro il mese successivo”
sono sostituite dalle parole “esaurite le ferie maturate e non fruite”.
15. Al termine del comma 5, dell’art. 29
del CCNL 10 febbraio 2004 è aggiunto il seguente periodo:“I quindici
giorni di ferie aggiuntive sono comprensivi dei sabati, domeniche e altre
festività ricadenti nel periodo.”
16. L’art. 42, comma 6 del CCNL integrativo
del 10 febbraio 2004 si applica anche ai profili di assistente sociale.
CAPO III
VERIFICA E VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI
Art.
La valutazione dei dirigenti
1. La valutazione dei dirigenti - che è diretta alla verifica del livello
di raggiungimento degli obiettivi assegnati e della professionalità
espressa - è caratteristica essenziale ed ordinaria del loro rapporto di
lavoro.
2. Le aziende ed enti, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti
autonomamente assunti in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 2
del dlgs. 286/1999, definiscono meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati e, per
l’applicazione dell’art……(successivo), comma 2, anche dell’attività
professionale svolta dai dirigenti, in relazione ai programmi e obiettivi
da perseguire correlati alle risorse umane, finanziarie e strumentali
effettivamente disponibili, stabilendo le modalità con le quali i processi
di valutazione di cui al presente capo– affidati al Collegio tecnico ed al
nucleo di valutazione - si articolano e garantendo, in ogni caso, una
seconda istanza di valutazione. A tal fine si rinvia, a titolo
esemplificativo, all’allegato n… del presente contratto.
3. La valutazione avviene annualmente ed al termine dell’incarico o,
comunque, per le altre finalità indicate all’art. ….(successivo).
4. I risultati finali della valutazione annuale ed al termine
dell’incarico effettuata dai competenti organismi di verifica sono
riportati nel fascicolo personale. Tutti i giudizi definitivi conseguiti
dai dirigenti annualmente per le finalità previste dall’art.
…..(successivo), comma 3, lettere a) e b) sono parte integrante degli
elementi di valutazione delle aziende ed enti per la conferma o il
conferimento di qualsiasi tipo di incarico o per l’acquisizione degli
altri benefici previsti dall’art. ….(successivo), comma 2.
5. Le aziende adottano preventivamente i criteri generali che informano i
sistemi di valutazione delle attività professionali, delle prestazioni e
delle competenze organizzative dei dirigenti nonché dei relativi risultati
di gestione nell’ambito dei meccanismi e sistemi di cui al comma 2, tenuto
conto……..(art. 7 coordinamento regionale lett. e). Tali criteri prima
della definitiva adozione sono oggetto di concertazione con i soggetti di
cui all’art. 10, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000.
6. Le procedure di valutazione del comma 4 devono essere improntate ai
seguenti principi:
a) trasparenza dei criteri usati, oggettività delle metodologie adottate
ed obbligo di motivazione della valutazione espressa;
b) informazione adeguata e partecipazione del valutato, anche attraverso
la comunicazione ed il contraddittorio nella valutazione di I e II
istanza;
c) diretta conoscenza dell’attività del valutato da parte del soggetto
che, in prima istanza effettua la proposta di valutazione sulla quale
l’organismo di verifica è chiamato a pronunciarsi;
7. L’oggetto della valutazione per tutti i dirigenti, oltre che agli
obiettivi specifici riferiti alla singola professionalità ed ai relativi
criteri di verifica dei risultati, va rapportato alle specifiche procedure
e distinte finalità delle valutazioni di cui agli artt… (successivi) ed è
costituito, in linea di principio, dagli elementi indicati negli artt……,
ulteriormente integrabili a livello aziendale con le modalità del comma 5.
8. Il presente articolo sostituisce l’art. 32 del CCNL 8 giugno 2000.
Art.
Organismi per la verifica e valutazione dei risultati e delle attività dei
dirigenti
1. Gli organismi preposti alla verifica e
valutazione dei dirigenti ai sensi dell’art. …..(precedente) sono:
a) il Collegio tecnico;
b) il nucleo di valutazione;
2. Il Collegio tecnico procede alla verifica e valutazione:
a) di tutti i dirigenti alla scadenza dell’incarico loro conferito in
relazione alle attività professionali svolte ed ai risultati raggiunti;
b) di tutti i dirigenti di nuova assunzione al termine del primo
quinquennio di servizio;
c) dei dirigenti biologi, fisici, chimici, psicologi e farmacisti con
esperienza ultraquinquennale in relazione all’ indennità di esclusività.
3. Il nucleo di valutazione procede alla verifica e valutazione annuale:
a) dei risultati di gestione del dirigente di struttura complessa ed anche
di struttura semplice;
b) dei risultati raggiunti da tutti i dirigenti in relazione agli
obiettivi affidati, anche ai fini dell’attribuzione della retribuzione di
risultato.
4. L’organismo di cui al comma 3 opera sino alla eventuale applicazione da
parte dell’azienda , dell’art. 10, comma 4 del dlgs n. 286/1999 .
5. Il presente articolo sostituisce l’art. 31 del CCNL 8 giugno 2000.
Art.
Effetti della valutazione positiva dei risultati raggiunti
1. La valutazione annuale da parte del
nucleo di valutazione riguarda:
1) Per i dirigenti di struttura complessa e di struttura semplice
a) la gestione del budget finanziario formalmente affidato e delle risorse
umane e strumentali effettivamente assegnate in relazione agli obiettivi
concordati e risultati conseguiti;
b) ogni altra funzione gestionale delegata in base all’atto aziendale;
c) l’efficacia dei modelli di organizzazione e gestione adottati per il
raggiungimento degli obiettivi;
d)la capacità dimostrata nel motivare, guidare e valutare i collaboratori
e di generare un clima organizzativo favorevole alla produttività,
attraverso una equilibrata individuazione dei carichi di lavoro e la
gestione degli istituti contrattuali;
2) Per tutti gli altri dirigenti:
a) l’efficacia dei modelli di organizzazione e gestione adottati per il
raggiungimento dei risultati;
b) il raggiungimento degli obiettivi prestazionali quali – quantitativi
affidati;
c) l’impegno e la disponibilità correlati all’articolazione dell’orario di
lavoro rispetto al conseguimento degli obiettivi.
2. L’esito positivo della valutazione annuale di cui al comma 1 comporta
l’attribuzione ai dirigenti della retribuzione di risultato, concordata
secondo le procedure di cui all’art. 62, commi 4 e 6 del CCNL 5 dicembre
1996.
3. L’esito positivo delle verifiche annuali concorre, inoltre, assieme
agli altri elementi, anche alla formazione della valutazione da attuarsi
alla scadenza degli incarichi dirigenziali e per le altre finalità
previste dall’art. ……(precedente) comma 2 .
4. Il presente articolo sostituisce l’art. 33 del CCNL 8 giugno 2000.
Art.
Effetti della valutazione positiva delle attività professionali svolte e
dei risultati raggiunti
1. La valutazione del Collegio tecnico
riguarda tutti i dirigenti e tiene conto:
a) della collaborazione interna e livello di partecipazione multi -
professionale nell’organizzazione dipartimentale;
b) del livello di espletamento delle funzioni affidate nella gestione
delle attività e qualità dell’apporto specifico;
c) dei risultati delle procedure di controllo con particolare riguardo
all’appropriatezza e qualità delle prestazioni, all’ orientamento
all’utenza, alle certificazioni di qualità dei servizi ;
d) della capacità dimostrata nel gestire e promuovere le innovazioni
tecnologiche e procedimentali, in particolare per quanto riguarda il
rispetto dei tempi e modalità nelle procedure di negoziazione del budget
in relazione agli obiettivi affidati nonché i processi formativi e la
selezione del personale;
e) della capacità promuovere, diffondere, gestire ed implementare linee
guida, protocolli e raccomandazioni diagnostico terapeutiche aziendali ;
f) delle attività di ricerca clinica applicata, delle sperimentazioni,
delle attivita di tutoraggio formativo, di docenza universitaria e
nell’ambito dei programmi di formazione permanente aziendale;
g) del raggiungimento del minimo di credito formativo stabilito ai sensi
dell’art. 16 ter, comma 2 del dlgs 502/1992, secondo le previsioni
dell’art……, comma 3(formazione ed ECM);
h) del rispetto del codice di comportamento allegato al presente
contratto, tenuto conto anche delle modalità di gestione delle
responsabilità dirigenziali e dei vincoli derivanti dal rispetto dei
codici deontologici ove previsti.
2. L’esito positivo della valutazione affidata al Collegio tecnico,
produce i seguenti effetti:
a) per i dirigenti di struttura complessa o semplice, alla scadenza
dell’incarico costituisce la condizione per la conferma nell’incarico già
assegnato o per il conferimento di altro della medesima tipologia di pari
o maggior rilievo gestionale ed economico. Per gli altri dirigenti è la
condizione per la conferma o il conferimento di nuovi incarichi di pari o
maggior rilievo professionale economico o di struttura semplice;
b) per i dirigenti neo assunti, al termine del quinto anno:
- la possibile attribuzione di incarichi di natura professionale anche di
alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettivi, di
verifica e di controllo, nonché di direzione di strutture semplici (art.
4, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio;
- la rideterminazione :
1) per tutti della retribuzione di posizione minima contrattuale (artt. 3,
comma 1 e 4 comma 2);
2) per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti, della
fascia di indennità di
esclusività immediatamente superiore (art. 5, comma 5);
3) per i dirigenti appartenenti ai ruoli sanitario (esclusi quelli
nominati nel punto precedente), professionale, tecnico ed amministrativo,
della maggiorazione della retribuzione di posizione (art. 11, comma 3).
In ogni caso la retribuzione di posizione minima dei punti 1 e 3, il cui
valore è indicato per tutti nel tempo dagli artt….. ., dopo il 31 dicembre
2003 è rideterminata nella misura prevista all’art….ferma rimanendo la
modalità di finanziamento stabilita dall’art. 8, comma 4 del CCNL 8 giugno
2000, II biennio;
c) per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti, che
hanno già superato il quinquennio, il passaggio alla fascia superiore
dell’indennità di esclusività al maturare dell’esperienza professionale
richiesta.
3. Il presente articolo sostituisce l’art. 33 del CCNL 8 giugno 2000.
Art.
La valutazione negativa dei risultati
1. L’accertamento della responsabilità
dirigenziale a seguito del processo di verifica e valutazione affidato al
nucleo di valutazione ai sensi dell’art. ……., comma 3 (verifica dei
risultati e delle attività dei dirigenti), , prima della formulazione del
giudizio negativo, deve essere preceduto da un contraddittorio nel quale
devono essere acquisite le controdeduzioni del dirigente anche assistito
da una persona di fiducia.
2. L’accertamento della responsabilità dirigenziale che rilevi scostamenti
rispetto agli obiettivi e compiti professionali propri dei dirigenti, come
definiti a livello aziendale, comporta l’assunzione di provvedimenti che,
in applicazione del comma 3, devono essere commisurati:
a) alla posizione rivestita dal dirigente nell’ambito aziendale;
b) all’entità degli scostamenti rilevati.
Art.
Effetti della valutazione negativa dei risultati
1. Per i dirigenti con incarico di
direzione di struttura complessa o semplice, l’accertamento delle
responsabilità dirigenziale rilevato dal nucleo di valutazione seguito
delle procedure di verifica annuali in base ai risultati negativi della
gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa determinati dalla
inosservanza delle direttive ed ed all’operato non conforme ai canoni di
cui all’art ……(effetti valutazione positiva) comma 1, punto 1), previo
esperimento della procedura di cui all’art… (precedente) può determinare :
a) perdita della retribuzione di risultato in tutto o in parte con
riguardo all’anno della verifica;
b) la revoca dell’incarico prima della sua scadenza e l’affidamento di
altro tra quelli ricompresi nell’art. 27 comma 1, lett. a), b) o c) del
CCNL 8 giugno 2000, di valore economico inferiore a quello in atto. Ai
dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa la revoca del
relativo incarico comporta l’ attribuzione dell’indennità di esclusività
della fascia immediatamente inferiore nonché la perdita dell’indennità di
struttura complessa;
c) in caso di accertamento di responsabilità reiterata, la revoca
dell’incarico assegnato ai sensi del precedente punto b) ed il
conferimento di uno degli incarichi ricompresi nell’art. 27, comma 1,
lett. c) di valore economico inferiore a quello revocato, fatta salva
l’applicazione del comma 5.
2. Per i dirigenti cui siano conferiti gli incarichi previsti dall’art.
27, comma 1 lett. c) del CCNL 8 giugno 2000, l’accertamento delle
responsabilità dirigenziali rilevato a seguito delle procedure di
valutazione di cui all’art…., comma 3 e dovuto alla inosservanza delle
direttive ed all’operato non conforme ai canoni di cui all’art
…………(effetti valutazione positiva) comma 2, secondo alinea , può
determinare:
a) perdita , in tutto o in parte, della retribuzione di risultato con
riguardo all’anno della verifica;
b) la revoca anticipata dell’incarico e l’affidamento di altro tra quelli
previsti dall’art. 27, lett. c) del CCNL 8 giugno 2000 di valore economico
inferiore;
c) in caso di responsabilità reiterata, ulteriore applicazione del punto
b), fatta salva l’applicazione del comma 5.
3. Per i dirigenti cui siano conferiti gli incarichi previsti dall’art.
27, comma 1 lett. d) del CCNL 8 giugno 2000 , l’accertamento delle
responsabilità dirigenziali rilevato a seguito delle procedure di
valutazione annuali e dovuto alla inosservanza delle direttive ed
all’operato non conforme ai canoni di cui all’art ………………(effetti
valutazione positiva) comma 2, secondo alinea , può determinare:
la perdita , in tutto o in parte, della retribuzione di risultato.
4. La revoca anticipata dell’incarico prevista dai commi 1 e 2 è disposta
dall’azienda a partire dalla seconda valutazione negativa previo parere
del Collegio tecnico. Nell’attribuzione di un incarico di minor valore
economico è fatta salva la componente fissa della retribuzione di
posizione (vedere evoluzione di questa voce).. A decorrere dal 31 dicembre
2003 la nuova retribuzione minima contrattuale, in caso di valutazione
negativa, è decurtabile solo in misura del……. (vedere evoluzione di questa
voce)
5. La responsabilità dirigenziale per reiterati risultati negativi
accertata con le procedure di cui ai commi precedenti e fondata su
elementi di particolare gravità, può costituire giusta causa di recesso da
parte dell’azienda nei confronti di tutti i dirigenti destinatari del
presente articolo, previa attuazione delle procedure previste dagli art.
36 del CCNL 5 dicembre 1996 e dall’art. 23 del CCNL dell’8 giugno 2000,
come integrato dall’art….. del presente contratto
6. Il presente articolo sostituisce l’art. 34 del CCNL 8 giugno 2000.
Art….
Effetti della valutazione negativa delle attività professionali svolte e
dei risultati raggiunti sugli incarichi ed altri istituti
1. L’ esito negativo del processo di verifica e valutazione delle attività
professionali svolte dai dirigenti e dei risultati raggiunti affidato al
Collegio tecnico è attuato con le procedure di cui all’art……
2. Il dirigente di struttura complessa che non superi positivamente la
verifica del comma 1 alla scadenza dell’ incarico conferito, non è
confermato nell’incarico ma può essere mantenuto ugualmente in servizio
con altro incarico tra quelli professionali compresi nell’art. 27, lett.
b) o c) del CCNL 8 giugno 2000, congelando contestualmente un posto
vacante di dirigente.Il mantenimento in servizio comporta per il dirigente
interessato la perdita dell’indennità di struttura complessa ove
attribuita e l’ attribuzione dell’indennità di esclusività della fascia
immediatamente inferiore.
3. Nei confronti dei restanti dirigenti, compresi quelli con incarico di
direzione di struttura semplice, il risultato negativo della verifica del
comma 1 non consente la conferma nell’incarico già affidato e comporta
l’affidamento di un incarico tra quelli della tipologia c) dell’art. 27
del CCNL 8 giugno 2000 di minor valore economico nonché il ritardo di un
anno, per i biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti, nella
attribuzione della fascia superiore dell’indennità di esclusività di cui
all’art. 5, comma 5 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio, ove da attribuire
nel medesimo anno;
4. Per i dirigenti con meno di cinque anni, il risultato negativo della
verifica del comma 1 al termine del quinquennio comporta per tutti il
ritardo di un anno nel conferimento di un nuovo incarico tra quelli
ricompresi nelle tipologie b) e c) dell’art. 27 del CCNL 8 giugno 2000
nonchè delle seguenti disposizioni del medesimo CCNL:
- per tutti nell’applicazione degli artt. 4 , comma 2;
- per i biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti, nell’
applicazione dell’art. 5, comma 5:
- per i dirigenti dei ruoli sanitario (esclusi quelli del precedente
alinea) professionale, tecnico
ed amministrativo nell’applicazione dell’art. 11, comma 3 del CCNL 8
giugno 2000.
5. In tutti i casi di attribuzione di un incarico di minor valore
economico, sino al 30 dicembre 2003, è fatta salva la componente fissa
della retribuzione di posizione minima contrattuale. A decorrere dal 31
dicembre 2003 la nuova retribuzione minima contrattuale, in caso di
valutazione negativa, è decurtabile solo in misura del……. (vedere
evoluzione di questa voce).
6. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4 è altresì fatta salva la facoltà
di recesso dell’azienda o ente ai sensi dell’art. 36 del CCNL 5 dicembre
1996.
7. I dirigenti di cui ai commi 3 e 4 sono soggetti ad una nuova verifica
l’anno successivo per la eventuale rimozione degli effetti negativi della
valutazione con riguardo alle indennità. In presenza delle condizioni
organizzative che lo consentono, è fatta salva la facoltà delle aziende ed
enti, dopo tale periodo ed in base alla predetta verifica, di conferire ai
dirigenti del comma 4 uno degli incarichi di cui all’art. 27 lettera c).
8. Il presente articolo sostituisce l’art. 34 del CCNL 8 giugno 2000.
Art.
Norma finale del sistema di valutazione
1. Il sistema di valutazione previsto dal presente contratto, a modifica
ed integrazione di quanto stabilito dagli articoli da 31 a 34 del CCNL 8
giugno 2000, deve essere attuato a regime entro il 30 novembre 2005.
I
PARTE II
TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I
TRATTAMENTO ECONOMICO
DA DEFINIRE
PARTE III
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art……
Norma Finale
1. Nelle parti non modificate o integrate o disapplicate dal presente
contratto, restano confermate tutte le norme dei sotto elencati contratti
ivi comprese in particolare le disposizioni riguardanti l’orario di lavoro
e l’orario notturno nonchè l’art. 63 comma 1 del CCNL 8 giugno 2000 :
- CCNL del 5 dicembre 1996, quadriennio 1994 – 1997 per la parte normativa
e primo biennio 1994 1995 per la parte economica;
- CCNL del 5 dicembre 1996, relativo al II biennio economico 1996 – 1997;
- CCNL integrativo del 4 marzo 1997;
- CCNL integrativo del 1 luglio 1997;
- CCNL integrativo del 5 agosto 1997
- CCNL 8 giugno 2000, quadriennio 1998 – 2001 per la parte normativa e I
biennio 1998 – 1999 per la parte economica;
- CCNL 8 giugno 2000, II biennio 2000 - 2001 per la parte economica;
- CCNL sull'interpretazione autentica dell'art. 61 comma 2 lett. a) del
CCNL 1994-1997 dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed
amministrativa del SSN del 5 dicembre 1996
- CCNL integrativo del 10 febbraio 2004.
Art.
Disapplicazioni
1. Le disapplicazioni sono effettuate direttamente negli articoli dei
singoli istituti ai quali si fa rinvio.
ALLEGATO 1
Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
(Decreto 28 novembre 2000)
Articolo 1
Disposizioni di carattere generale
1. I principi e i contenuti del presente codice costituiscono
specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà e
imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della prestazione
lavorativa. I dipendenti pubblici – escluso il personale militare, quello
della polizia di Stato ed il Corpo di polizia penitenziaria, nonché i
componenti delle magistrature e dell’Avvocatura dello Stato – si impegnano
ad osservarli all'atto dell'assunzione in servizio.
2. I contratti collettivi provvedono, a norma dell’art. 54, comma 3, del
decreto legislativo 165 del 2001, al coordinamento con le previsioni in
materia di responsabilità disciplinare. Restano ferme le disposizioni
riguardanti le altre forme di responsabilità dei pubblici dipendenti.
3. Le disposizioni che seguono trovano applicazione in tutti i casi in cui
non siano applicabili norme di legge o di regolamento o comunque per i
profili non diversamente disciplinati da leggi o regolamenti. Nel rispetto
dei principi enunciati dall’articolo 2, le previsioni degli articoli 3 e
seguenti possono essere integrate e specificate dai codici adottati dalle
singole amministrazioni ai sensi dell’articolo dell’art. 54, comma 5, del
decreto legislativo 165 del 2001.
Articolo 2
Principi
1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di
servire esclusivamente la Nazione con disciplina ed onore e di rispettare
i principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.
Nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente assicura il rispetto
della legge e persegue esclusivamente l'interesse pubblico; ispira le
proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse
pubblico che gli è affidato.
2. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di
evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue
mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi.
Egli non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento
dei compiti d’ufficio e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti
che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica
amministrazione.
3. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente dedica la giusta
quantità di tempo e di energie allo svolgimento delle proprie competenze,
si impegna ad adempierle nel modo più semplice ed efficiente
nell'interesse dei cittadini e assume le responsabilità connesse ai propri
compiti.
4. Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per
ragioni di ufficio e non utilizza a fini privati le informazioni di cui
dispone per ragioni di ufficio.
5. Il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un
rapporto di fiducia e collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione.
Nei rapporti con i cittadini, egli dimostra la massima disponibilità e non
ne ostacola l’esercizio dei diritti. Favorisce l’accesso degli stessi alle
informazioni a cui abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia
vietato, fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie per valutare
le decisioni dell’amministrazione e i comportamenti dei dipendenti.
6. Il dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle
imprese a quelli indispensabili e applica ogni possibile misura di
semplificazione dell’attività amministrativa, agevolando, comunque, lo
svolgimento, da parte dei cittadini, delle attività loro consentite, o
comunque non contrarie alle norme giuridiche in vigore.
7. Nello svolgimento dei propri compiti, il dipendente rispetta la
distribuzione delle funzioni tra Stato ed Enti territoriali. Nei limiti
delle proprie competenze, favorisce l’esercizio delle funzioni e dei
compiti da parte dell’autorità territorialmente competente e
funzionalmente più vicina ai cittadini interessati.
Articolo 3
Regali e altre utilità
1. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, neanche in
occasione di festività, regali o altre utilità salvo quelli d'uso di
modico valore, da soggetti che abbiano tratto o comunque possano trarre
benefici da decisioni o attività inerenti all’ufficio.
2. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, regali o
altre utilità da un subordinato o da suoi parenti entro il quarto grado.
Il dipendente non offre regali o altre utilità ad un sovraordinato o a
suoi parenti entro il quarto grado, o conviventi, salvo quelli d’uso di
modico valore.
Articolo 4
Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni
1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il
dipendente comunica al dirigente dell’ufficio la propria adesione ad
associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui
interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell’attività dell’ufficio,
salvo che si tratti di partiti politici o sindacati.
2. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni
ed organizzazioni, né li induce a farlo promettendo vantaggi di carriera.
Articolo 5
Trasparenza negli interessi finanziari
1. Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i
rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuiti che egli abbia
avuto nell’ultimo quinquennio, precisando: a) se egli, o suoi parenti
entro il quarto grado o conviventi, abbiano ancora rapporti finanziari con
il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione; b) se
tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano
interessi in attività o decisioni inerenti all’ufficio, limitatamente alle
pratiche a lui affidate.
2. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica
all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi
finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione
pubblica che svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto grado o
affini entro il secondo, o conviventi che esercitano attività politiche,
professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con
l’ufficio che egli dovrà dirigere o che siano coinvolte nelle decisioni o
nelle attività inerenti all’ufficio. Su motivata richiesta del dirigente
competente in materia di affari generali e personale, egli fornisce
ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e tributaria.
Articolo 6
Obbligo di astensione
1. Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad
attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi parenti
entro il quarto grado o conviventi; di individui od organizzazioni con cui
egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o
rapporti di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui egli
sia tutore, curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni anche
non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia
amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni
altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull’astensione
decide il dirigente dell’ufficio.
Articolo 7
Attività collaterali
1. Il dipendente non accetta da soggetti diversi dall’amministrazione
retribuzioni o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo
svolgimento dei propri compiti d’ufficio.
2. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione con individui od
organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un
interesse economico in decisioni o attività inerenti all’ufficio.
3. Il dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento di
incarichi remunerati.
Articolo 8
Imparzialità
1. Il dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura
la parità di trattamento tra i cittadini che vengono in contatto con
l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta né accorda
ad alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o rifiutate ad
altri.
2. Il dipendente si attiene a corrette modalità di svolgimento
dell’attività amministrativa di sua competenza, respingendo in particolare
ogni illegittima pressione, ancorché esercitata dai suoi superiori.
Articolo 9
Comportamento nella vita sociale
1. Il dipendente non sfrutta la posizione che ricopre nell'amministrazione
per ottenere utilità che non gli spettino. Nei rapporti privati, in
particolare con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, non
menziona né fa altrimenti intendere, di propria iniziativa, tale
posizione, qualora ciò possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.
Articolo 10
Comportamento in servizio
1. Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad
altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di
propria spettanza.
2. Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendente limita le
assenze dal luogo di lavoro a quelle strettamente necessarie.
3. Il dipendente non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di
cui dispone per ragioni di ufficio. Salvo casi d’urgenza, egli non
utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per esigenze personali. Il
dipendente che dispone di mezzi di trasporto dell'amministrazione se ne
serve per lo svolgimento dei suoi compiti d'ufficio e non vi trasporta
abitualmente persone estranee all'amministrazione.
4. Il dipendente non accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo
personale, utilità spettanti all’acquirente, in relazione all’acquisto di
beni o servizi per ragioni di ufficio.
Articolo 11
Rapporti con il pubblico
1. Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta adeguata
attenzione alle domande di ciascuno e fornisce le spiegazioni che gli
siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti
dell’ufficio. Nella trattazione delle pratiche egli rispetta l'ordine
cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto motivando
genericamente con la quantità di lavoro da svolgere o la mancanza di tempo
a disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde
sollecitamente ai loro reclami.
2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a
tutela dei diritti sindacali e dei cittadini, il dipendente si astiene da
dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine
dell'amministrazione. Il dipendente tiene informato il dirigente
dell'ufficio dei propri rapporti con gli organi di stampa.
3. Il dipendente non prende impegni né fa promesse in ordine a decisioni o
azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, se ciò possa generare o
confermare sfiducia nell'amministrazione o nella sua indipendenza ed
imparzialità.
4. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni il
dipendente adotta un linguaggio chiaro e comprensibile.
5. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in una
amministrazione che fornisce servizi al pubblico si preoccupa del rispetto
degli standard di qualità e di quantità fissati dall’amministrazione nelle
apposite carte dei servizi. Egli si preoccupa di assicurare la continuità
del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori
e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio
e sui livelli di qualità.
Articolo 12
Contratti
1. Nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, il
dipendente non ricorre a mediazione o ad altra opera di terzi, né
corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né
per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del
contratto.
2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti
di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese
con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato nel biennio
precedente. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di
appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese
con le quali egli abbia concluso contratti a titolo privato nel biennio
precedente, si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed
alle attività relative all'esecuzione del contratto.
3. Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese con
cui abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto,
fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto
dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi
informa per iscritto il dirigente competente in materia di affari generali
e personale.
Articolo 13
Obblighi connessi alla valutazione dei risultati
1. Il dirigente ed il dipendente forniscono all'ufficio interno di
controllo tutte le informazioni necessarie ad una piena valutazione dei
risultati conseguiti dall'ufficio presso il quale prestano servizio.
L’informazione è resa con particolare riguardo alle seguenti finalità:
modalità di svolgimento dell’attività dell’ufficio; qualità dei servizi
prestati; parità di trattamento tra le diverse categorie di cittadini e
utenti; agevole accesso agli uffici, specie per gli utenti disabili;
semplificazione e celerità delle procedure; osservanza dei termini
prescritti per la conclusione delle procedure; sollecita risposta a
reclami, istanze e segnalazioni.
ALLEGATO N.
In relazione all’art………………( disposizioni
particolari), comma…… si propone un esempio di attribuzione della
retribuzione di posizione complessiva definita dopo la graduazione delle
funzioni. Nel presente caso sono presi in considerazione un dirigente già
di struttura complessa al 5 dicembre 1996 ed un altro dirigente già ex X
livello qualificato incaricato di struttura complessa nel settembre 2000
(cioè succcessivamente all’entrata in vigore dell’art. 39 del CCNL 8
giugno 2000) con graduazione delle funzioni portata a termine dall’azienda
il 1 gennaio 2001 . L’esempio è riportato in milioni di lire, trattandosi
di interpretazione autentica che retroagisce a periodo antecedente
l’entrata in vigore dell’euro.
Posizione |
Retribuzione minima contrattuale tavola
all. 1 CCNL 5 dicembre 1996
(31 dicembre 1997) |
Totale |
Valore complessivo della retribuzione di
posizione dopo graduazione funzioni in azienda
(1 gennaio 2001) |
Composizione complessiva retribuzione di
posizione dopo graduazione funzioni
(1 gennaio 2001) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Parte fissa |
Parte variabile |
|
|
Parte fissa |
Parte variabile |
Variabile aziendale |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dirigente di struttura complessa |
14.263 |
8.141 |
22.404 |
30.000 |
14.263 |
8.141 |
7.596 |
Ex X qualificato incaricato di struttura
complessa |
11.283 |
7.037 |
18.320 |
30.000 |
11.283 |
7.037 |
11.680 |
Dall’esempio si evince che:
- la retribuzione di posizione minima contrattuale (stabilita al 31
dicembre 1997 dalla tabella allegata al CCNL 5 dicembre 1996 – II biennio)
è assorbita nel valore complessivo dell’incarico risultante dalla
graduazione delle funzioni (nell’esempio si ipotizza come avvenuto per la
prima volta al 1 gennaio 2001) e non si sovrappone ad esso ma ne
costituisce una parte anticipatamente attribuita dal contratto;
- la cosiddetta variabile aziendale può essere corrisposta in misura
diversa a seconda della posizione di incarico di provenienza,
configurandosi il nuovo come una promozione, un tempo ottenuta mediante il
concorso e, nell’attuale sistema di qualifica unica, mediante appunto il
conferimento di incarico.
- l’unica garanzia riguardante la retribuzione minima contrattuale è che
il valore complessivo dell’incarico non può scendere al di sotto di essa.
Nell’esempio citato, la graduazione delle funzioni non avrebbe potuto
determinare un valore complessivo dell’incarico di struttura complessa
inferiore a L. 22.404.000 mantenendo, ad es., la differenza come assegno
ad personam. In tal caso il dirigente proveniente dalla posizione di
incarico sottostante avrebbe guadagnato solo L. 4.084,000 e nulla sarebbe
stato dovuto al dirigente già di struttura complessa.
- nella determinazione della retribuzione complessiva di posizione si deve
tener conto della disponibilità del relativo fondo dove grava anche la
retribuzione di posizione minima contrattuale;
ALLEGATO N.
Con il presente allegato, le parti
confermano che il procedimento di valutazione di cui agli artt….. è
ispirato al principio: della diretta conoscenza dell’attività del valutato
da parte dell’organo proponente (valutatore di I istanza); della
approvazione o verifica della valutazione da parte dell’organo competente
(valutatore di II istanza); della partecipazione al procedimento del
valutato, anche attraverso il contraddittorio.
Per consentire alle aziende sanitarie ed ospedaliere di dare omogenea
attuazione agli art…..citati, le parti - con riferimento agli organismi di
verifica di cui all’art…., comma 2, a titolo meramente esemplificativo,
ritengono che siano deputati alla valutazione:
A) dei dirigenti:
- in prima istanza, i titolari della struttura complessa presso la quale
gli stessi prestano servizio, ovvero, in caso di struttura semplice di
livello dipartimentale o assimilata, i titolari del dipartimento o della
struttura assimilata.
- in seconda istanza, il Collegio tecnico di all’art….., comma 2.
B) dei dirigenti di struttura complessa:
- in prima istanza, nei presidi ospedalieri, i direttori dei dipartimenti
di assegnazione. Per i servizi del territorio o afferenti ai ruoli
professionale, tecnico ed amministrativo, il direttore del dipartimento
ove costituito ovvero il titolare della struttura assimilata di
assegnazione. In mancanza dell’istituzione dei dipartimenti, la
valutazione è effettuata dal titolare della struttura direttamente
sovraordinata secondo i rispettivi atti aziendali di organizzazione.
- in seconda istanza, il Collegio tecnico di all’art….., comma 2.
C) dei direttori di dipartimento o
struttura assimilata:
- in prima istanza, il direttore generale secondo le modalità stabilite
negli atti aziendali di organizzazione.
- in seconda istanza, il Collegio tecnico di all’art….., comma 2.
L’individuazione dei soggetti valutatori di
I istanza negli enti diversi dalle aziende è affidata agli atti di
organizzazione adottati ciascuno secondo i propri ordinamenti interni. In
seconda istanza, il soggetto valutatore è costituito dal Collegio tecnico.
Il collegio tecnico dovrà dotarsi di un proprio regolamento di
funzionamento diretto, tra l’altro, alla soluzione di alcuni casi, quali,
ad esempio, la possibile astensione - da parte del direttore di
dipartimento componente del Collegio tecnico - dalla valutazione di un
dirigente già da lui stesso valutato magari anche negativamente ovvero chi
debba procedere alla valutazione di II istanza ove questa riguardi un
dirigente - direttore di dipartimento e di struttura complessa –
componente del collegio tecnico.
Per dare attuazione all’art….. comma 3, le
parti ritengono che siano deputati alla valutazione il nucleo di
valutazione o il servizio di controllo interno ove attivato, che vi
procedono secondo i rispettivi regolamenti, nel rispetto dei principi
riportati all’inizio del presente allegato.
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