F.P. CGIL           CISL FPS        UILFPL

                          

CCNL Sanità Privata - 2° Biennio economico 2000-2001 - Vertenza Sanità.


            Come già preannunciato, in data odierna è stato sottoscritto il CCNL di cui all'oggetto.

            L'accordo che, nel rispetto del documento del 24 luglio scorso, riprende tutti i contenuti del contratto del comparto pubblico, compresa la vertenza Sanità, è stato sottoscritto dai rappresentanti dell'ARIS e della Fondazione Don Gnocchi, mentre l'AIOP non si è presentata al tavolo negoziale, preferendo adottare una soluzione unilaterale che recepisce solo alcuni istituti negoziali, mentre ne stravolge ed omette altri, oltre ad inibire di fatto la contrattazione di secondo livello.

            Pertanto, mentre con l'accordo sottoscritto con l'ARIS e Fondazione Don Gnocchi, che si allega, si conclude la stagione contrattuale per il quadriennio 1998-2001, con l'AIOP rimane aperta la vertenza contrattuale in ordine  alla quale saranno definite nuove iniziative subito dopo le festività natalizie e di fine anno.

             L'accordo sottoscritto, infine, contiene una specifica dichiarazione congiunta, riguardante il personale già collocato in categoria E, che impegna le parti, nella prossima tornata contrattuale a prevederne l'inquadramento nell'area dirigenziale; un ulteriore dichiarazione, inoltre riguarda il personale sanitario collocato in categoria B.

     

LE SEGRETERIE NAZIONALI

   FP CGIL                                    CILS FPS                             UIL FPL
Dettori                                        Tonelli                          Fiordaliso

 


VERBALE

 

Il giorno 21 dicembre 2001, in Roma, tra:

 

l’A.R.I.S. nella persona del Vice Presidente, Fr. Mario Bonora, assistito dal Capo-delegazione Giovanni Costantino e dai componenti la Commissione: Graziano Ciccarelli, Fra Sergio Ceretti, Paolo Magon, Paolo Moscioni, Josè Parrella, Giampiero Sironi e Mauro Mattiacci;

la Fondazione Don Carlo Gnocchi - Onlus, nella persona del Capo Delegazione Enrico Maria Mambretti assistito da Salvatore Provenza;

E

le Federazioni Nazionali Sanità di:

FP CGIL, nelle persone di Laimer Armuzzi, Carlo Podda, Rossana Dettori e Alfredo Garzi;

CISL FPS, nelle persone di Rino Tarelli, Marco Lombardo, Gabrio Maria Tonelli, Luigi Gentili e Giuseppe Solomita;

UIL SANITÀ, nelle persone di Carlo Fiordaliso, Mariavittoria Gobbo, Claudio Tulli e Guido Sarritzu;

 

è stata raggiunta l’intesa per la stipula del ccnl relativo al biennio di parte economica 2000 – 2001 per il personale non medico dipendente dagli istituti sanitari privati: detta intesa – costituita da nove articoli, due dichiarazioni congiunte, una nota a verbale e due tabelle - è definita nel pieno rispetto del documento sottoscritto dalle parti in data 24 luglio 2001.

Dopo ampia discussione le parti concordano quanto segue:

1.       Viene riconosciuto l’inquadramento nella categoria D, a far tempo dall’ 1/9/2001 (nelle posizioni economiche indicate nell’allegata tabella 2) delle professioni sanitarie e tecniche di cui ai profili professionali dell’art.43 del vigente CCNL, e precisamente: personale infermieristico (infermiere professionale, ostetrica, dietista, assistente sanitario, infermiere pediatrico, podologo, igienista dentale); personale tecnico sanitario (tecnico sanitario di laboratorio biomedico, tecnico sanitario di radiologia medica, tecnico di neurofisiopatologia, tecnico ortopedico, tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, odontotecnico, ottico); personale della riabilitazione (tecnico audiometrista, tecnico audioprotesista, fisioterapista, logopedista, ortottista, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, tecnico dell’educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale, terapista occupazionale, massaggiatore non vedente, educatore professionale); assistente sociale.

 

Al personale sopra indicato restano attribuite le indennità specifiche eventualmente spettanti  ai sensi dell’art. 53 del CCNL.

Le parti si danno atto che l’inquadramento nella categoria D non determina – per i lavoratori sopra indicati – il venir meno del rapporto di subordinazione gerarchica nei confronti dei rispettivi coordinatori e caposala, salvo che non venga loro altresì riconosciuta l’indennità di funzione per il coordinamento (come indicata al punto 3).

2.       Viene riconosciuta altresì la possibilità, alla stregua della discrezionale valutazione datoriale e sulla base della specifica situazione organizzativa e funzionale della struttura sanitaria, di conferire ad alcune figure del predetto personale la funzione di coordinamento dell’attività di determinati servizi e/o del personale non medico assegnato all’unità lavorativa cui sono preposte. L’assegnazione del predetto incarico con la relativa assunzione di responsabilità del proprio operato è revocabile per il venir meno della funzione, a seguito di valutazione del datore di lavoro, previa informazione alle rappresentanze sindacali.

3.       Al personale cui è affidato l’incarico di coordinamento è riconosciuta, per il solo arco temporale di assegnazione, una indennità di funzione in parte fissa nella misura mensile lorda di Lit. 250.000, per tredici mensilità; la predetta indennità di funzione è parimenti revocabile per il venir meno della funzione per i motivi innanzi esplicati (salvo quanto previsto al successivo punto 5).

4.       La menzionata funzione comporta autonomia e responsabilità gestionali, nonché il coordinamento, la guida e il controllo del personale dell’unità operativa cui si è preposti, con facoltà di iniziative, di programmazione e di proposta nell’ambito e compatibilmente allo specifico modello organizzativo aziendale.

5.       Alle figure professionali sopra elencate, che già svolgono funzioni definitivamente inquadrate nella categoria D al 31/8/01 (e che a quella data svolgevano attività di coordinamento), nonché alle caposala munite di titolo anch’esse già inquadrate nella categoria D, l’indennità di funzione in parte fissa - come determinata al punto 3 – non è soggetta a revoca da parte del datore di lavoro.

6.       In sede aziendale - in considerazione della complessità dei compiti di coordinamento – in aggiunta alla parte fissa, potrà essere concordata un’indennità di funzione in parte variabile - previo accordo sui criteri - sino ad un massimo di ulteriori Lit. 250.000 mensili, revocabile secondo gli stessi criteri sopra indicati.

7.       Gli incrementi sulla retribuzione base sono corrisposti con gli importi e le decorrenze indicate nella tabella 1.

A far tempo dal 1/9/2001 a tutto il personale, con esclusione delle figure professionali analiticamente indicate e che hanno già fruito del passaggio di categoria, viene riconosciuto, ad incremento del nuovo tabellare, un importo lordo di Lit. 25.000 mensili, a titolo di EADR. Per il personale che già percepisce l’indennità ai sensi dell’art. 45 del CCNL, detto importo andrà a cumularsi con i valori economici già indicati nel predetto articolo.

8.       L’applicazione integrale del presente accordo dovrà essere realizzata – compatibilmente con le esigenze tecniche ed organizzative delle singole strutture sanitarie – entro il termine massimo del 30 aprile 2002, e comunque previa informativa alle rappresentanze sindacali. In ogni caso, con decorrenza dal mese di gennaio 2002, si dovrà provvedere all’adeguamento dei nuovi valori tabellari (non derivanti dalla riclassificazione) ed all’erogazione degli arretrati (in tre rate ed a tassazione separata).

9.       CGIL, CISL e UIL – anche alla luce dell’ordine del giorno approvato dalla Camera dei Deputati lo scorso 15 novembre, con il quale il Governo è stato impegnato a definire risorse adeguate per sostenere gli oneri contrattuali posti a carico delle strutture sanitarie private accreditate – si impegnano ad intervenire a fianco delle associazioni datoriali presso la Conferenza Stato-Regioni, il Ministro della Sanità e le singole Regioni, al fine di consentire la copertura dei costi aggiuntivi derivanti dall’accordo odierno, anche mediante adeguamento delle tariffe praticate per le prestazioni erogate dalle strutture sanitarie interessate. 


 

Dichiarazione congiunta 1

Le parti si danno reciprocamente atto della necessità di provvedere al riconoscimento della qualificazione dirigenziale per i lavoratori attualmente inquadrati nella categoria E.

Tale obiettivo, pertanto, avrà valore prioritario in occasione del prossimo CCNL (che sarà vigente per il quadriennio 2002-2005). 



Dichiarazione congiunta 2

Le parti si danno atto che in occasione del prossimo rinnovo contrattuale sarà presa in considerazione la specifica situazione del personale sanitario collocato nella categoria B (infermieri generici, puericultrici, massofisioterapisti) e del personale amministrativo. 



Nota a verbale

Le delegazioni FP CGIL – CISL FPS – UIL FPL dichiarano che l’accordo sottoscritto in data odierna costituisce unico riferimento per il rinnovo del 2° biennio contrattuale 2000-2001, relativo a tutti gli operatori del comparto della sanità privata. 


TABELLA 1

 

Posizioni economiche

Stipendio base mensile al 30/6/2000

Incrementi mensili

Stipendio base annuo iniziale al 30/6/2000

Stipendio base annuo iniziale all' 1/7/2000

Stipendio base annuo iniziale all' 1/1/2001

1/7/2000

 

1/1/2001

 

A

     961.333

        29.445

        47.819

 

         11.536.000

         11.890.000

         12.464.000

A1

   1.063.833

        30.990

        50.328

 

         12.766.000

         13.138.000

         13.742.000

A2

   1.115.583

        31.770

        51.594

 

         13.387.000

         13.769.000

         14.388.000

A3

   1.171.500

        32.610

        52.959

 

         14.058.000

         14.450.000

         15.085.000

A4

   1.242.333

        33.660

        54.664

 

         14.908.000

         15.312.000

         15.968.000

B

   1.219.583

        33.540

        54.469

 

         14.635.000

         15.038.000

         15.692.000

B1

   1.296.833

        34.695

        56.345

 

         15.562.000

         15.979.000

         16.655.000

B2

   1.333.750

        35.250

        57.246

 

         16.005.000

         16.428.000

         17.115.000

B3

   1.368.833

        35.775

        58.099

 

         16.426.000

         16.856.000

         17.553.000

B4

   1.442.250

        36.870

        59.877

 

         17.307.000

         17.750.000

         18.468.000

C

   1.529.750

        38.430

        62.410

 

         18.357.000

         18.819.000

         19.568.000

C1

   1.626.583

        39.885

        64.773

 

         19.519.000

         19.998.000

         20.775.000

C2

   1.695.833

        40.920

        66.454

 

         20.350.000

         20.842.000

         21.639.000

C3

   1.788.167

        42.300

        68.695

 

         21.458.000

         21.966.000

         22.790.000

C4

   1.887.417

        43.785

        71.107

 

         22.649.000

         23.175.000

         24.028.000

D

   1.737.417

        41.745

        67.794

 

         20.849.000

         21.350.000

         22.164.000

D1

   1.839.000

        43.275

        70.279

 

         22.068.000

         22.588.000

         23.431.000

D2

   1.940.750

        44.805

        72.763

 

         23.289.000

         23.827.000

         24.700.000

D3

   2.088.167

        47.010

        76.344

 

         25.058.000

         25.623.000

         26.539.000

D4

   2.236.667

        49.245

        79.974

 

         26.840.000

         27.431.000

         28.391.000

E

   2.140.833

        48.885

        79.389

 

         25.690.000

         26.277.000

         27.230.000

E1

   2.860.833

        59.685

        96.928

 

         34.330.000

         35.047.000

         36.210.000

E2

   3.708.500

        72.390

      117.561

 

         44.502.000

         45.371.000

         46.782.000

 

   

TABELLA 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Posizioni economiche

Stipendio base annuo iniziale al 31/8/2001

Stipendio base annuo iniziale all' 1/9/2001

assegno annuo ad personam dall'1/9/2001

 

 

 

 

 

 

 

 

  C --> D

 19.568.000

  22.164.000

 

 

 

 

 

  C1 --> D

 20.775.000

  22.164.000

  1.199.000

 

 

 

 

  C2 --> D1

 21.639.000

  23.431.000

     796.000

 

 

 

 

  C3 --> D2

 22.790.000

  24.700.000

     678.000

 

 

 

 

  C4 --> D3

 24.028.000

  26.539.000

      77.000