|  
         Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il
        personale non medico dell'area sanitaria privata 
        Conclusa la consultazione con l'assemblea nazionale tenuta in Roma il
        24 ottobre c.a. e dopo la ratifica degli Organi statutari, ieri 25
        ottobre è stato firmato il contratto collettivo nazionale di lavoro per
        i dipendenti della spedalità privata aderente all'AIOP, degli Ospedali
        classificati e Centri di riabilitazione aderenti all'ARIS e della
        Fondazione Pro Juventute Don Gnocchi. 
        Si è giunti così alla chiusura della vertenza contrattuale che ha
        registrato risultati di grande valenza politica realizzando, per la
        prima volta, non più la trasposizione automatica del contratto pubblico
        nel privato, bensì una condizione negoziale che nel cogliere le
        specificità del rapporto di lavoro privatistico ha consentito di
        avviare la piena contrattualità pur nello spirito della
        omogeneizzazione". 
        La presente pubblicazione per rispondere positivamente alle esigenze
        ripetutamente manifestate dalle strutture di base di poter disporre di
        un omogeneo strumento in grado di rispondere alle molteplici esigenze
        della quotidiana attività sindacale. 
        La Segreteria Nazionale 
        Il giorno 25 Ottobre 1990 in Roma 
        tra 
        l'ARIS, nella persona del Presidente Padre Umberto Rizzo, assistito
        dai capi delegazione: Padre Mario Cuccarollo, Fratel G. Brunelli, Fratel
        E. Luchetti e dai componenti la delegazione G. Cristofani, R. Mancini,
        R. Mancini, J. Parrella, G. Sironi, G. Spagnuolo. 
        L'AIOP, nella persona del Presidente, avv. Gustavo Sciachì,
        assistito dal capo delegazione dr. Emmanuel Miraglia e dai componenti la
        delegazione: G. Bianco, E. Giusta, M. Magni, F. Polenta, A. Prandin, P.
        Valori e dai consulenti dr. A. Buratti, avv. U. Icolari, dal segretario
        generale dr. F. Bonanno e dal sig. F. Mattei. 
        Fondazione Pro-Juventute Don Gnocchi nella persona del Presidente
        Mons. Ernesto Pisoni, assistito dal capo delegazione dr. Francesco Di
        Dio Busa e dai componenti la delegazione A. Galanti, P. Martellina. 
        e 
        le Federazioni Nazionali Sanità di: 
        CGIL, nelle persone: A. Ruggini, R. Sponsilli, M. Alborese, L.
        Babbalini, P. Di Berto, A. De Angelis, G. Ruggeri 
        CISL, nelle persone: G. Muscolino, G. Rumbo, L. Bottin, L. Canali, G.
        Farinasso, A. Mauriello 
        UIL, nelle persone: C. Fiordaliso, E. Biscaro, F. Rodolico. 
        Si è firmato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che regola
        il rapporto di lavoro del personale non medico dipendente dagli Istituti
        sanitari privati aderenti all'ARIS, all'AIOP e alla Pro-Juventute Don
        Gnocchi, composto da n. 64 articoli e n. 8 allegati. 
          
        TITOLO I - Validità e sfera di applicazione. 
        Art. 1 - Sfera di applicazione del contratto. 
        Il presente contratto si applica a tutto il personale non medico
        assunto alle dipendenze di Enti Religiosi che gestiscono Case di cura ed
        Ospedali Classificati, ai sensi dell'art. 1, 5° comma della legge
        132/68, associati all'ARIS, a quello assunto alle dipendenze delle Case
        di Cura e dei presìdi associati all'A.I.O.P. ed all'A.R.I.S. di cui al
        2° comma art. 43 della legge 833/78, a quello alle dipendenze dei
        Centri di Riabilitazione associati all'ARIS, all'AIOP e delle Pro
        Juventute Don Carlo Gnocchi, nonché a quello alle dipendenze di
        Istituti a carattere scientifico aderenti all'ARIS, all'AIOP e della Pro
        Juventute, a quello di Case di riposo a carattere assistenziale
        convenzionate con il SSN che erogano esclusivamente assistenza
        sanitaria, i cui settori sono associati all'AIOP e ARIS. 
        Per il personale degli ospedali classificati prevalgono sulle
        clausole del presente contratto le norme regolamentari dichiarate
        equipollenti ai fini dell'equiparazione dei titoli e dei servizi del
        personale dipendente, a quelle del D.P.R. 761/79 con decreto
        ministeriale, nonché a quelle del D.M. 30.1.82 e successive
        modificazioni per quegli aspetti del rapporto non sottoposti al
        succitato D.P.R. 761/79 e alla contrattazione collettiva. 
        Art. 2 - Disposizioni generali. 
        Per quanto non previsto dal presente contratto, o solo parzialmente
        regolato, fatto salvo quanto già previsto dal 2° comma dell'art. 1 per
        gli enti classificati, si fa espresso riferimento alle norme di legge in
        vigore per i rapporti di lavoro di diritto privato nonché allo Statuto
        dei lavoratori, in quanto applicabili. 
        I prestatori d'opera debbono inoltre osservare le norme regolamentari
        emanate dalle singole Case di cura e dagli enti di cui al precedente
        art. 1 del presente contratto, purché non siano in contrasto con il
        presente contratto e/o con norme di legge, fatto salvo quanto già
        previsto dal 2° comma dell'art. l per gli Enti classificati. 
        Art. 3 - Inscindibilità delle norme contrattuali. 
        Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni
        aspetto e a qualsiasi fine, correlative ed inscindibili tra loro e non
        sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri
        precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. 
        Il presente C.C.N.L. costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore
        tra le parti contraenti. 
        Sono fatte salve ad esaurimento le condizioni normo-economiche di
        miglior favore. 
        TITOLO II - Assunzione 
        Art. 4 - Assunzione. 
        L'assunzione del personale deve essere effettuata con l'osservanza
        delle norme di legge vigenti in materia di rapporto di diritto privato. 
        L'assunzione deve risultare da atto scritto contenente la data della
        medesima, la durata del periodo di prova, la qualifica alla quale viene
        assegnato il lavoratore ed il relativo trattamento economico. 
        Per gli Istituti a carattere scientifico si fanno salve le norme
        regolamentari ove esistano. 
        Per le assunzioni presso gli ospedali classificati di cui all'art. 41
        della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dovranno comunque essere
        salvaguardate le norme che regolano l'equiparazione dei titoli e dei
        servizi e pertanto avverranno a termini dell'art. 25 del D.P.R. 761/79
        del D.M. 30.1.82 e successive modificazioni ed integrazioni. Nell'ambito
        delle assunzioni per concorso, le Amministrazioni prevederanno -
        limitatamente alle figure non apicali - una riserva per dei posti messi
        a concorso nella misura del 35%, fatte salve diverse disposizioni
        regolamentari. 
        Art. 5 - Documenti di assunzione. 
        All'atto dell'assunzione il lavoratore è tenuto a presentare o
        consegnare i seguenti documenti: 
        - libretto di lavoro o documento equipollente; 
        - codice fiscale; 
        - carta di identità o documento equipollente; 
        - certificato di sana e robusta costituzione da cui risulti che il
        lavoratore non è affetto da malattie contagiose, rilasciato da organi
        sanitari pubblici; 
        - libretto sanitario ove richiesto a norma di legge; 
        - titolo di studio o professionale (diploma, certificato di
        abilitazione, patente, ecc.), in relazione alla qualifica; 
        - qualsiasi altro documento previsto dalla vigente normativa; 
        - certificato penale di data non anteriore a tre mesi. 
        Il lavoratore è altresì tenuto a presentare certificato di
        residenza di data non anteriore a tre mesi e l'eventuale domicilio, ove
        questo sia diverso dalla residenza, nonché tutti gli eventuali
        successivi spostamenti di residenza e di domicilio. 
        Art. 6 - Visite mediche. 
        Prima dell'assunzione in servizio (e cioè prima dell'effettivo
        instaurarsi del rapporto di lavoro che si perfeziona all'atto della
        ricezione del nulla osta da parte dell'Ufficio di collocamento e della
        presentazione in servizio del lavoratore), l'Amministrazione potrà
        accertare l'idoneità fisica del prestatore d'opera e sottoporlo a
        visita medica da parte di sanitari di fiducia o da organi sanitari
        pubblici. 
        Successivamente all'assunzione il lavoratore sarà sottoposto ad
        eventuali accertamenti solo ad opera degli organi sanitari pubblici: gli
        oneri per gli eventuali accertamenti periodici di prevenzione ove
        previsti dalla legge vigente non ricadranno a carico del dipendente. 
        Art. 7 - Periodo di prova. 
        L'assunzione in servizio del lavoratore avviene con un periodo di
        prova non superiore a tre mesi. 
        Per le assunzioni per concorso o per chiamata negli ospedali
        classificati, il periodo di prova avviene secondo le norme equipollenti
        al D.P.R. 761/79. 
        Durante tale periodo è reciproco il diritto alla risoluzione del
        rapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso. 
        In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di
        prova, ovvero alla fine dello stesso, al lavoratore spetta la
        retribuzione relativa alle giornate o alle ore di lavoro compiuto
        nonché ai ratei di ferie e della tredicesima mensilità ed il
        trattamento di fine rapporto di lavoro maturato. 
        Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a
        quella stabilita contrattualmente per la qualifica, cui appartiene il
        lavoratore interessato. 
        Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia il
        lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove sia
        in grado di riprendere il servizio entro novanta giorni; in caso
        contrario, il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli
        effetti con la data di inizio dell'assenza. 
        Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto
        alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà
        confermato in servizio. 
        TITOLO III - Mansioni 
        Art. 8 - Mansioni e variazioni temporanee delle stesse. 
        Il lavoratore ha diritto all'esercizio delle mansioni proprie della
        categoria e qualifica di appartenenza o a mansioni equivalenti a norma
        dell'art. 13 della legge 300 del 20.5.70. 
        Il lavoratore, purché in possesso dei necessari titoli professionali
        previsti dalla legge, in relazione alle esigenze di servizio verificate
        tra le parti e fatte salve le attribuzioni del Direttore Sanitario, può
        essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse, mai comunque
        inferiori a quelle inerenti alla sua categoria e qualifica, sempre che
        ciò non comporti alcun mutamento sostanziale della posizione economica
        del dipendente medesimo. Tale assegnazione dovrà risultare da atto
        scritto, qualora superi i 3 giorni. 
        Al lavoratore chiamato a svolgere mansioni inerenti a categoria o
        qualifica superiore alla sua, deve essere corrisposto in ogni caso e per
        tutta la durata della sua applicazione, una retribuzione non inferiore a
        quella percepita, maggiorata della differenza di livello fra la
        qualifica superiore medesima e quella di inquadramento, nonché delle
        differenze afferenti ai restanti istituti contrattuali salariali. 
        Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, che debbono risultare
        da atto scritto, il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente
        all'attività svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la
        medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente
        con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo di tre mesi
        consecutivi, sempre che il lavoratore sia in possesso del titolo
        professionale ove richiesto. 
        Art. 9 - Cumulo delle mansioni. 
        Ai lavoratori che sono assegnati alla esplicazione di più mansioni
        di diversa categoria e qualifica deve essere attribuito, ai sensi
        dell'articolo precedente, il trattamento economico ed eventualmente la
        categoria e la qualifica corrispondente alla mansione superiore, sempre
        che questa ultima abbia carattere di prevalenza nel tempo. 
        In caso di non prevalenza di tempo delle mansioni superiori, per le
        ore di lavoro in dette mansioni eccezionalmente effettuate, oltre la
        retribuzione percepita, dovrà essere corrisposta al lavoratore la
        differenza tra il livello pertinente alla mansione superiore e quella di
        inquadramento. 
        Art. 10 - Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica. 
        Le Amministrazioni nel caso in cui il dipendente venga riconosciuto
        fisicamente inidoneo in via permanente all'espletamento delle funzioni
        inerenti la propria qualifica dall'ufficio sanitario a tanto preposto,
        fatta salva la inidoneità derivante da infortunio sul lavoro,
        esperiranno, nel rispetto del potere organizzatorio delle aziende, ogni
        utile tentativo per il recupero del dipendente, dietro sua richiesta, in
        funzioni diverse da quelle proprie della qualifica rivestita, ove esista
        in organico la possibilità di tale utilizzo, in relazione alle
        coperture dei posti vacanti e comunque compatibilmente con le capacità
        residuali del lavoratore. 
        TITOLO IV - Doveri del personale 
        Art. 11 - Comportamento in servizio. 
        Il lavoratore, in relazione alle particolari esigenze dell'assistenza
        sanitaria, deve improntare il proprio contegno al rispetto e alla
        comprensione dell'assistito, ispirandosi ai princìpi della solidarietà
        umana e subordinando ogni propria azione alla consapevole necessità e
        responsabilità della sua assistenza. 
        Il lavoratore deve rispettare l'impostazione e la fisionomia propria
        della struttura ove opera ed attenersi alle disposizioni impartite dalla
        Amministrazione secondo la struttura organizzativa interna in cui opera
        ed osservare in modo corretto i propri doveri. É proibito al lavoratore
        di prestare la propria attività al di fuori delle strutture di
        appartenenza anche in caso di sospensione cautelativa. 
        La prestazione di lavoro a carattere continuativo a favore di terzi
        costituisce giustificato motivo per la risoluzione del rapporto di
        lavoro. 
        Art. 12 - Ritardi ed assenze. 
        Il lavoratore deve osservare il proprio orario di lavoro,
        controfirmando il registro delle presenze e/o l'orologio marcatempo. I
        ritardi devono essere giustificati e comportano la perdita dell'importo
        della retribuzione corrispondente al ritardo stesso; qualora il ritardo
        giustificato sia eccezionale, non comporta la perdita della
        retribuzione. 
        Le assenze debbono essere segnalate prima dell'inizio del turno di
        lavoro alle persone o all'Ufficio a tanto preposto dalla Casa di cura,
        giustificate immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore
        salvo legittimo e giustificato impedimento. In ogni caso comportano la
        perdita della retribuzione corrispondente alla durata della assenza
        stessa. 
        L'assenza arbitraria ed ingiustificata che superi i 3 (tre) giorni
        consecutivi, è considerata mancanza gravissima. 
        Art. 13 - Permessi-Recuperi. 
        Al dipendente possono essere concessi dall'azienda, per particolari
        esigenze personali, e a domanda, brevi permessi di durata non superiore
        alla metà dell'orario giornaliero. Eccezionalmente e comunque, salvo
        diversa pattuizione, nel limite delle ore indicate nel comma successivo,
        possono essere concessi permessi anche di durata pari all'orario
        giornaliero. 
        I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel
        corso dell'anno. 
        Entro il mese successivo a quello della fruizione del permesso, il
        dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più
        soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. 
        Nei casi in cui non sia stato possibile effettuare i recuperi,
        l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione
        spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate. 
        Art. 14 - Provvedimenti disciplinari. 
        I provvedimenti disciplinari da parte dell'Amministrazione debbono
        essere adottati in conformità all'art. 7 della legge n. 300 del
        20.5.70, e nel pieno rispetto delle procedure ivi stabilite (necessità
        della contestazione per iscritto, obbligo di assegnare al lavoratore un
        termine di almeno cinque giorni per presentare le proprie deduzioni,
        facoltà del lavoratore di essere ascoltato di persona e/o di essere
        assistito dal rappresentante delle OO.SS. firmatarie del presente
        contratto), nonché nel rispetto da parte del datore di lavoro dei
        princìpi generali di diritto vigenti in materia di immediatezza,
        contestualità ed immodificabilità della contestazione disciplinare. Al
        riguardo si conviene che comunque la contestazione disciplinare deve
        essere inviata al lavoratore non oltre il termine di 30 (trenta) giorni
        dal momento in cui gli organi direttivi sanitari ed amministrativi degli
        istituti di cui all'art. 1 del presente contratto hanno avuto effettiva
        conoscenza della mancanza commessa. Si conviene altresì che il
        provvedimento disciplinare non possa essere adottato dal datore di
        lavoro oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla presentazione della
        deduzione da parte del lavoratore. 
        Pertanto le mancanze del dipendente possono dar luogo all'adozione
        dei seguenti provvedimenti disciplinari da parte dell'Amministrazione: 
        1) richiamo verbale; 
        2) richiamo scritto; 
        3) multa non superiore all'importo di quattro ore della retribuzione; 
        4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non
        superiore a dieci giorni. 
        Esemplificativamente, a seconda della gravità della mancanza e nel
        rispetto del principio della proporzionalità, incorre nei provvedimenti
        di cui sopra il lavoratore che: 
        a) non si presenti al lavoro omettendo di darne comunicazione e
        giustificazione ai sensi dell'art. 12 o abbandoni anche temporaneamente
        il posto di lavoro senza giustificato motivo; 
        b) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la
        cessazione senza giustificato motivo; 
        c) commetta grave negligenza in servizio, o irregolarità
        nell'espletamento dei compiti assegnati; 
        d) non si attenga alle disposizioni terapeutiche impartite, non si
        attenga alle indicazioni educative, non esegua le altre mansioni
        comunque connesse alla qualifica, assegnate dalla direzione o dal
        superiore gerarchico diretto; 
        e) ometta di controfirmare il registro delle presenze o di marcare
        l'orologio marcatempo; 
        f) compia qualsiasi insubordinazione nei confronti dei superiori
        gerarchici; esegua il lavoro affidatogli negligentemente o non
        ottemperando alle disposizioni impartite; 
        g) tenga un contegno scorretto od offensivo verso i dirigenti, il
        pubblico e gli altri dipendenti; 
        h) violi il segreto professionale e di ufficio; non rispetti
        l'impostazione e la fisionomia propria dell'istituto, della Casa di
        Cura, del centro di riabilitazione e non attui metodologie educative,
        didattiche e riabilitative proposte dalle équipes direttive; 
        i) compia in genere atti che possono arrecare pregiudizio
        all'economia, all'ordine e all'immagine della Casa di cura; 
        l) ometta di comunicare all'Amministrazione ogni mutamento, anche di
        carattere temporaneo di cui all'art. 5 del presente C.C.N.L. 
        Sempre che si configuri un notevole inadempimento e con il rispetto
        delle norme della legge n. 604/66, è consentito il licenziamento per
        giusta causa o giustificato motivo: 
        a) nei casi previsti dal capoverso precedente qualora le infrazioni
        abbiano carattere di particolare gravità; 
        b) assenza ingiustificata per 3 (tre) giorni consecutivi o assenze
        ingiustificate ripetute per tre volte in un anno in un giorno precedente
        e/o seguente alle festività e alle ferie; 
        c) recidivo in qualunque mancanza quando siano stati comminati due
        provvedimenti di sospensione disciplinare nell'arco di un anno; 
        d) assenze per simulata malattia; 
        e) introduzione di persone estranee nell'azienda senza regolare
        permesso; 
        f) abbandono del posto di lavoro durante il turno di lavoro notturno; 
        g) alteri o falsifichi le indicazioni del registro delle presenze o
        dell'orologio marcatempo o compia, comunque, volontariamente annotazioni
        irregolari su queste; 
        h) per uso dell'impiego ai fini di interessi personali; 
        i) per violazione del segreto professionale e di ufficio per
        qualsiasi atto compiuto per negligenza che abbia prodotto grave danno ad
        un infermo, all'Amministrazione o a terzi; 
        l) per tolleranza di abusi commessi da dipendenti; 
        m) per svolgimento di attività continuativa privata o comunque per
        conto terzi, con esclusione dei rapporti a tempo parziale; 
        n) per i casi di concorrenza sleale posti in essere dal dipendente,
        secondo i princìpi generali di diritto vigente. 
        É in facoltà dell'Amministrazione di provvedere alla sospensione
        cautelare onde procedere ad accertamenti preliminari in caso di adozione
        di licenziamento. Al dipendente sospeso cautelativamente è concesso un
        assegno alimentare nella misura non superiore alla metà dello
        stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia. 
        La predetta elencazione ha carattere indicativo ed esemplificativo e
        non esaustivo dei casi che potranno dar luogo all'adozione del
        provvedimento del licenziamento per mancanze. 
        TITOLO V - Orario di lavoro - Lavoro straordinario - Riposo
        settimanale - Festività - Ferie 
        Art. 15 - Orario di lavoro. 
        L'orario di lavoro ordinario settimanale per tutti i dipendenti è
        fissato, in 36 ore, da articolare di norma su 6 giorni, e laddove
        l'organizzazione aziendale lo consenta, anche su 5 giorni. 
        L'orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dalla
        Amministrazione con l'osservanza delle norme di legge in materia e fatte
        salve le attribuzioni di legge del Direttore Sanitario, ripartendo
        l'orario settimanale in turni giornalieri, nell'ambito delle 24 ore
        (diurni e notturni), sentite le OO.SS. 
        I criteri per la formulazione dei turni di servizio sono stabiliti,
        entro il primo trimestre di ciascun anno, dalle Direzioni di intesa con
        le Rappresentanze Sindacali Aziendali firmatarie del presente contratto
        e sempre fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore Sanitario e
        la salvaguardia dell'assistenza del malato. 
        Agli effetti del presente articolo sono considerate ore di lavoro
        quelle comprese nei turni di servizio, fermo restando quanto previsto
        dal successivo 7° comma dell'art. 20 del presente contratto. 
        Il prefissato orario di lavoro ordinario viene ad essere fissato in
        38 ore settimanali per tutto il personale inquadrato nei livelli
        funzionali IX, X e XI, a far data dal 1.1.91. 
        Art. 16 - Rapporto di lavoro part-time. 
        Si richiamano espressamente le norme di cui alla legge n. 863 del
        19.12.84, e successive modifiche. 
        Si conviene che, a titolo indicativo, le percentuali dei contratti a
        tempo parziale che potranno essere stipulati, non potranno superare il
        15% del numero dei dipendenti a tempo pieno in organico. 
        Tale percentuale potrà essere modificata a livello aziendale, dopo
        intese con le organizzazioni sindacali aziendali. 
        Art. 17 - Contratti di formazione-lavoro. 
        Le parti concordano di voler attuare la disciplina del contratto di
        formazione-lavoro di cui all'art. 3 della legge 19.12.84 n. 863 e
        successive integrazioni per l'assunzione di giovani di età compresa tra
        i quindici e i ventinove anni. 
        Le parti si impegnano ad istituire una commissione paritetica a
        livello regionale che, nel termine di quattro mesi dalla stipula del
        presente contratto, dovrà individuare figure professionali, aree,
        periodi e programmi formativi, onde redigere i progetti di formazione. 
        Art. 18 - Rapporti di lavoro a tempo determinato. 
        In tutte le strutture comprese nell'ambito di applicazione (art. 1)
        del presente contratto, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 56 del
        28.2.87, l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro
        - oltre che nelle ipotesi di cui all'art. 1 della legge 18.4.62, n. 230
        e successive modifiche ed integrazioni e agli artt. 25 e 26 del D.P.R.
        n. 761/79 per gli Enti classificati, nonché all'art. 8 bis del D.L.
        29.1.83 n. 17, convertito con modificazione dalla legge 25.3.83 n. 79 -
        è consentita, in relazione alle particolari esigenze assistenziali al
        fine di evitare eventuali carenze del servizio, nelle seguenti ipotesi: 
        a) per garantire le indispensabili necessità di servizio ed
        assistenziali e la totale funzionalità di tutte le strutture di cui
        all'art. 1 del presente contratto durante il periodo annuale programmato
        di ferie, per una percentuale non superiore al 30% dell'organico in
        forza; 
        b) per l'esecuzione di progetti di ricerca in ambito sanitario
        autorizzati dal Ministero della Sanità o da altre istituzioni
        pubbliche; 
        c) per l'effettuazione di attività sanitarie, psico-pedagogiche o
        assistenziali, attuate in accordo con le UU.SS.LL. o Province, Regioni o
        Comuni, in via sperimentale e per un tempo limitato; 
        d) per sostituzione di lavoratori assenti per permesso straordinario
        non retribuito concesso dall'Amministrazione; 
        e) in caso di assenza prolungata dal servizio per ragioni di
        carattere giudiziario (arresto, sospensione in attesa di giudizio,
        ecc.); nonché in caso di impugnativa di licenziamento da parte del
        lavoratore sino alla definizione del giudizio; 
        f) per gli Enti classificati, anche nelle more dell'espletamento dei
        concorsi per la copertura di posti vacanti in organico; 
        g) per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla
        conservazione del posto (malattia, maternità, aspettativa facoltativa,
        infortunio, permessi, servizio militare). 
        Si precisa che l'istituto del contratto a tempo determinato non deve
        sopperire a carenze stabili dell'organico, previsto dalle norme
        convenzionali. 
        Art. 19 - Mobilità. 
        L'istituto della mobilità concerne solo l'utilizzazione temporanea
        del personale in presìdi, servizi, uffici o pertinenze della Casa di
        cura o strutture sanitarie diverse dalla sede di assegnazione,
        rientrando invece nel potere organizzatorio della Casa di cura e non
        soggetto ai vincoli di cui all'art. 13 della legge 300/70
        l'utilizzazione del personale nell'ambito dei servizi, uffici o presìdi,
        cui originariamente è stato assegnato il dipendente. 
        La mobilità, che comporta l'utilizzazione anche temporanea del
        personale in presìdi, servizi, uffici o pertinenze della Casa di cura o
        strutture sanitarie diverse dalla sede di assegnazione, sarà utilizzato
        dalla Direzione Sanitaria o dal Coordinatore medico o dal responsabile
        del servizio in relazione alle esigenze di servizio, nel rispetto della
        legge 20.5.70, n. 300, art. 13, secondo criteri concordati con la R.S.A.. 
        Art. 20 - Lavoro supplementare, straordinario. 
        Il tetto annuo di ore supplementari e straordinarie non può superare
        di norma le 100 ore annue per dipendente. 
        É considerato lavoro supplementare quello effettuato oltre le 36 ore
        settimanali. 
        Viene invece considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre
        le 48 ore settimanali. 
        All'inizio di ogni anno i criteri generali per l'utilizzo delle ore
        sopra indicate verranno stabiliti previa consultazione e parere della
        R.S.A. con successiva verifica da operarsi dopo 6 (sei) mesi. 
        Il lavoro supplementare e straordinario oltre il tetto annuo di 100
        ore e fino a 150 ore, sarà utilizzato, di intesa con la R.S.A. ove
        richiesto, per comprovate e motivate esigenze di servizio. 
        Il lavoro supplementare e straordinario può, a richiesta del
        lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio, essere
        compensato con un riposo sostitutivo. Ferme restando le facoltà di cui
        innanzi, il lavoro supplementare e/o straordinario non potrà essere
        utilizzato come fattore di programmazione del lavoro. Le prestazioni di
        lavoro supplementare e/o straordinario hanno carattere eccezionale e
        devono rispondere ad effettive esigenze di servizio. 
        Il lavoro supplementare e quello straordinario saranno
        rispettivamente compensati da una quota oraria della retribuzione in
        atto (paga base + indennità di contingenza + retribuzione individuale
        di anzianità + indennità per mansioni superiori): (diviso) 156, con
        una maggiorazione del 15 e del 20%. 
        Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario
        notturno o nei giorni considerati festivi per legge la quota di
        retribuzione oraria è maggiorata del 30%. Per il lavoro supplementare
        straordinario prestato in orario notturno nei giorni considerati festivi
        per legge la maggiorazione è del 50%. 
        Si considera lavoro in orario notturno quello eseguito tra le ore
        22.00 e le ore 06.00; si considera lavoro in orario festivo quello
        eseguito nelle festività di cui all'art. 22 o nelle giornate
        programmate come riposo settimanale. 
        Il lavoro straordinario deve essere autorizzato per iscritto ed
        espressamente dall'Amministrazione. 
        Art. 21 - Riposo settimanale. 
        Tutti i lavoratori hanno diritto ad una giornata di riposo
        settimanale, in un giorno che normalmente deve coincidere con la
        domenica; comunque nel caso di mancata coincidenza del giorno di riposo
        con la domenica, questa verra considerata come una normale giornata di
        lavoro e la relativa retribuzione non subirà alcuna maggiorazione, ad
        eccezione della corresponsione dell'indennità festiva. 
        Il riposo settimanale è irrinunciabile e non potrà essere
        monetizzato. 
        Art. 22 - Festività. 
        Tutti i lavoratori devono fruire di un giorno di riposo in occasione
        di ciascuna delle seguenti festività: 
        1) Capodanno (1° gennaio); 
        2) Epifania (6 gennaio); 
        3) Anniversario della Liberazione (25 aprile); 
        4) Lunedì di Pasqua (mobile); 
        5) Festa del lavoro (1° maggio); 
        6) Assunzione della Madonna (15 agosto); 
        7) Ognissanti (1° novembre); 
        8) Immacolata Concezione (8 dicembre); 
        9) S. Natale (25 dicembre); 
        10) S. Stefano (26 dicembre); 
        11) Santo Patrono (mobile). 
        In occasione delle suddette festività decorre a favore del
        lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art. 30. 
        I lavoratori, che per ragioni inerenti al servizio dovranno tuttavia
        prestare la propria opera nelle suddette giornate, avranno comunque
        diritto ad un corrispondente riposo da fruire, compatibilmente con le
        esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festività
        infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dall'Amministrazione
        sentito l'interessato. 
        In occasione di coincidenza di una delle festività predette con il
        giorno di riposo settimanale, il lavoratore ha diritto a fruire di un
        ulteriore giorno di riposo in altro giorno feriale stabilito dalla
        Amministrazione in accordo con l'interessato. 
        In applicazione del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, si precisa che,
        per il comune di Roma, il Santo Patrono è S. Pietro e Paolo la cui
        festività cade il 29 giugno. 
        Art. 23 - Ferie. 
        Tutti i lavoratori hanno diritto ad un periodo di ferie di trenta
        giorni lavorativi per anno solare. Per i casi in cui l'orario di
        servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanali, il
        computo dei giorni di ferie deve sempre essere effettuato con
        riferimento a giornate lavorative di sei ore. 
        Al personale di cui alla lettera a) 1° comma del successivo art. 37
        spetta, in aggiunta alle ferie ordinarie di giorni trenta, un ulteriore
        periodo di quindici giorni, di cui alla legge 28.3.68, n. 416 e
        successive modificazioni ed integrazioni. 
        In occasione del godimento del periodo di ferie decorre a favore del
        lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art. 30. 
        Al lavoratore che all'epoca delle ferie non abbia maturato il diritto
        all'intero periodo di ferie, per non aver compiuto un anno intero di
        servizio, spetterà, per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del
        periodo feriale allo stesso spettante, a norma del 1° comma del
        presente articolo. 
        Il dipendente in sostituzione delle festività soppresse ha diritto
        inoltre, a far tempo dal 1° gennaio 1991, a 5 (cinque) giornate di
        ferie da fruirsi entro l'anno solare. 
        L'epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti
        dall'Amministrazione e dalle R.S.A., sulla base di criteri fissati entro
        il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione
        Sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito
        l'interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore
        Sanitario. 
        Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in
        qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali dei presìdi, ove
        autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie,
        fatte salve le 5 (cinque) giornate di cui al comma n. 5 che potranno
        essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente
        con le esigenze di servizio e dell'azienda. 
        Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento
        annuale delle ferie. 
        Art. 24 - Pronta disponibilità. 
        Il servizio di pronta disponibilità è del tutto eccezionale; la
        valutazione in ordine alla opportunità e alla misura di adozione di
        tale istituto deve avvenire in sede locale, previa verifica con i
        rappresentanti sindacali aziendali firmatari del presente contratto. 
        Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla
        immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di
        raggiungere il presidio nel più breve tempo possibile dalla chiamata,
        secondo intese da definirsi in sede locale. Nel caso in cui la pronta
        disponibilità cada in giorno programmato come giorno di riposo, o nelle
        festività infrasettimanali, di cui all'art. 22 del presente contratto,
        spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario
        settimanale. 
        Il servizio di pronta disponibilità va, di norma, limitato a periodi
        al di fuori del normale orario programmato, ha durata di 12 (dodici) ore
        e dà diritto ad un compenso di L. 40.000 lorde per ogni 12 (dodici)
        ore. 
        Qualora il turno di pronta disponibilità sia articolato in orari di
        minore durata, la predetta indennità viene corrisposta
        proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%. 
        L'articolazione del turno di pronta disponibilità non può avere
        comunque durata inferiore alle 4 (quattro) ore. 
        In caso di chiamata l'attività prestata viene computata come lavoro
        supplementare o straordinario o compensata con recupero orario in
        relazione alle esigenze di servizio e a richiesta dell'interessato. 
        Di norma non potranno essere previste per ciascun dipendente più di
        8 (otto) giorni di disponibilità nel mese. 
        TITOLO VI - Permessi straordinari 
        Art. 25 - Permessi straordinari. 
        Al lavoratore che abbia superato il periodo di prova spettano
        permessi straordinari nei seguenti casi: 
        1) Permessi retribuiti: 
        a) per matrimonio, giorni 15 di calendario con retribuzione; b) per
        gravidanza e puerperio, secondo le norme di legge; c) per sostenere
        esami attinenti alla carriera ed al perfezionamento professionale,
        limitatamente al periodo necessario per sostenere le prove stesse con
        retribuzione; d) in caso di decesso del coniuge, o convivente risultante
        dallo stato di famiglia, dei genitori, dei figli e dei fratelli, spetta
        al lavoratore un permesso retribuito limitatamente a cinque giorni; e)
        il lavoratore donatore di sangue ha diritto a permessi retribuiti di cui
        alla legge 13.7.67 n. 584; 
        f) per la partecipazione all'espletamento delle funzioni elettorali
        secondo le norme di legge; g) per gravi e documentate ragioni il
        lavoratore può chiedere e l'amministrazione può concedere un periodo
        di permesso straordinario retribuito non superiore a cinque giorni; h)
        per i periodi contumaciali previsti per le malattie infettive, secondo
        la normativa vigente. 
        2) Permessi non retribuiti: 
        a) purché siano garantite le esigenze di servizio, previa verifica
        con le OO.SS. firmatarie del presente contratto, i lavoratori potranno
        richiedere di essere posti in permesso senza assegni, con diritto al
        mantenimento del posto di lavoro, al fine di partecipare ai corsi di
        qualificazione, aggiornamento e specializzazione professionale attinenti
        al servizio. Ove la struttura sanitaria, per sua necessità, invii il
        proprio personale a corsi come sopra previsti i permessi saranno
        retribuiti. Dovranno peraltro essere presentati i risultati degli esami
        e le dichiarazioni attestanti la frequenza ai corsi; b) in caso di
        comprovata e documentata esigenza di prolungata assistenza per malattia
        di familiari (figli, coniuge, genitori) il dipendente può fruire di
        permesso non retribuito comunque non inferiore a 1 (uno) mese e non
        superiore a 6 (sei) mesi; c) in caso di attività di volontariato o
        partecipazione a programmi sanitari nei paesi in via di sviluppo, il
        dipendente può fruire di permesso non retribuito, comunque non
        inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi (legge n. 49/87). 
        3) Servizio militare: 
        in caso di interruzione del servizio per chiamata alle armi e secondo
        quanto disposto dal disciplinato D.L.C.P.S. 13.9.46, n. 303, il rapporto
        di lavoro rimane sospeso per tutto il periodo del servizio militare e il
        lavoratore ha diritto alla conservazione del posto fino ad un mese dopo
        la cessazione del servizio militare. Il lavoratore che, salvo caso di
        comprovato impedimento, non si mette a disposizione del presidio entro
        un mese dalla data di cessazione del servizio militare potrà essere
        considerato dimissionario e come tale liquidato. 
        Nel caso di permessi non retribuiti di cui al punto 2, il periodo di
        ferie e la gratifica natalizia, gli eventuali premi e il T.F.R. si
        riducono di tanti dodicesimi quanti siano i mesi di permesso
        straordinario. 
        Il lavoratore che ha usufruito di un permesso straordinario
        retribuito di cui al presente articolo, conserva il diritto ai predetti
        benefìci. 
        Tutti i permessi dovranno essere richiesti dall'interessato in tempo
        utile (e comunque almeno sette giorni prima) per permettere la
        sostituzione e potranno essere o meno concessi compatibilmente con le
        esigenze del presidio. 
        Art. 26 - Patrocinio legale del dipendente per fatti connessi
        all'espletamento dei compiti di ufficio. 
        L'Amministrazione, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove
        si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o
        penale nei confronti del dipendente per fatti e/o atti direttamente
        connessi all'adempimento dei compiti di ufficio ed allorquando non
        sussista accertata negligenza o colpa del dipendente che comportino
        l'adozione di provvedimenti disciplinari o di risoluzione del rapporto
        di lavoro, assumerà a proprio carico, ove non sussista conflitto di
        interessi, ogni onere di difesa fino all'apertura del procedimento e per
        tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un
        legale. 
        L'Amministrazione potrà esigere dal dipendente, eventualmente
        condannato con sentenza passata in giudicato per fatti a lui imputati
        per averli commessi per dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti
        per la sua difesa. 
        TITOLO VII - Malattia ed infortunio 
        Art. 27 - Trattamento economico di malattia ed infortunio. 
        In caso di assenza per malattia ed infortunio il lavoratore deve
        informare immediatamente, di norma, prima dell'inizio del turno di
        servizio, la Direzione Sanitaria o quella Amministrativa secondo le
        rispettive competenze e trasmettere l'attestazione di malattia entro due
        giorni dalla data del rilascio. 
        Il datore di lavoro è tenuto ad anticipare per conto dell'INPS le
        indennità previste dalla legge a partire dal primo giorno di malattia,
        inoltre, se la malattia è riconosciuta ed assistita dall'INPS e
        l'infortunio dall'INAIL, il datore di lavoro è tenuto ad integrare le
        prestazioni economiche assicurative sino a raggiungere: 
        a) il 100% della retribuzione globale sino al 365° giorno di assenza
        per malattia nell'arco di quattro anni precedenti ad ogni inizio di
        malattia, computando altresì la malattia in corso. Si fa salva ogni
        eventuale modifica che potrà avvenire a livello legislativo o di
        accordi interconfederali in materia. Il trattamento stesso non compete
        in caso di accertata trasformazione della malattia in invalidità
        pensionabile. Detto trattamento non deve essere comunque superiore a
        quello che il lavoratore avrebbe percepito al netto se avesse lavorato,
        a titolo di emolumenti stipendiali fissi e non variabili. La
        corresponsione della integrazione va corrisposta in base alle norme di
        legge (legge 29.2.80 n. 33 art. 1). Il datore di lavoro può recedere
        dal rapporto allorquando il lavoratore si assenti oltre il limite dei 18
        (diciotto) mesi complessivi nell'arco di un quadriennio mobile. Si
        conviene però, che, in via eccezionale, per quei lavoratori che abbiano
        una ricaduta nello stesso evento morboso che ha comportato un prolungato
        ricovero ospedaliero, in atto al momento del prefissato periodo di
        comporto, questo va prolungato di mesi 2 (due) da diciotto mesi a 20
        (venti) mesi; qualora il predetto ricovero ospedaliero sia ancora in
        atto alla scadenza del 20° mese, il lavoratore ha diritto a richiedere
        un periodo di aspettativa non retribuito, che può protrarsi per un
        massimo di 3 (tre) mesi (dal 20° al 23° mese), purché permanga la
        situazione di ricovero ospedaliero. 
        b) Il 100% della retribuzione globale sino al 365° giorno di assenza
        per infortunio. Il datore di lavoro è tenuto ad anticipare il 40% della
        retribuzione, salvo conguaglio con quanto erogato dall'INAIL, con
        conseguente obbligo del lavoratore di rimborsare quanto percepito a
        titolo di anticipazione. Detto trattamento non deve essere comunque
        superiore a quello che il lavoratore avrebbe percepito al netto, se
        avesse lavorato, a titolo di emolumenti stipendiali fissi e non
        variabili. Si fanno salve le condizioni di miglior favore delle singole
        amministrazioni. Non si cumulano i periodi di malattia con quelli di
        infortunio. Il lavoratore assente per malattia decade dal diritto
        all'indennità di malattia dovuta dall'istituto previdenziale e dalla
        predetta integrazione a carico della Casa di cura, in caso di assenza
        alla visita di controllo domiciliare, richiesta o disposta ai sensi
        dell'art. 5 della legge 20.5.70, n. 300, nelle fasce orarie di
        reperibilità previste dal D.M. 8.1.85 - G.U. n. 33 e successive
        modificazioni. Qualora il lavoratore debba assentarsi dal proprio
        domicilio per sottoporsi a visita specialistica o ambulatoriale,
        comunque ha l'obbligo di avvertire l'Amministrazione entro le ore 9.00
        dello stesso giorno. In caso di licenziamento del lavoratore comminato
        dopo il raggiungimento dell'età pensionabile, il periodo di
        conservazione del posto sarà limitato alla sola durata del periodo di
        preavviso e non oltre, anche in caso di successiva insorgenza di
        malattia. 
        Nel caso in cui l'infortunio o malattia sia ascrivibile a
        responsabilità di terzi, resta salva la facoltà dell'azienda di
        recuperare dal terzo responsabile le somme da essa corrisposte,
        subentrando la Casa di cura nella titolarità delle corrispondenti
        azioni legali, nei limiti del danno subìto. 
        Per i lavoratori affetti da TBC si richiamano espressamente le
        disposizioni legislative che regolano la materia. 
        Art. 28 - Assicurazioni ed infortuni sul lavoro. 
        L'Amministrazione è tenuta ad assicurare i lavoratori contro gli
        infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali secondo le norme
        di legge vigenti. 
        Art. 29 - Tutela della salute ed ambiente di lavoro. 
        Le organizzazioni sindacali hanno diritto di controllare
        l'applicazione della norma per la tutela della salute psicofisica dei
        lavoratori, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto dei lavoratori e di
        quanto previsto dalla legge 833/78, fatte salve le attribuzioni di legge
        della Direzione Sanitaria. 
        TITOLO VIII - Trattamento economico 
        Art. 30 - Retribuzione. 
        La retribuzione spettante ai dipendenti è composta di: 
        - retribuzione come da livello 
        - indennità di contingenza 
        - retribuzione individuale di anzianità 
        Art. 31 - Livelli funzionali e retributivi. 
        1° LIVELLO - Personale addetto alla pulizia - L. 6.081.000. 
        Il personale inquadrato al 1° livello sarà inserito al 2° livello
        al compimento del sesto mese di servizio nello stesso ente. Coloro che
        sono in servizio alla sottoscrizione del presente contratto verranno
        inquadrati al 2° livello contrattuale il 1° dicembre 1990, purché
        abbiano maturato almeno 6 (sei) mesi di anzianità nello stesso ente. 
        2° LIVELLO - L. 7.131.000. 
        Ausiliario socio sanitario, ausiliario di assistenza per anziani,
        operaio qualificato, lavandaio/a, addetto/a alla cucina o guardaroba,
        telefonista, commesso/a, disinfettatore, bagnino, portiere. Detto
        personale alla maturazione di una anzianità di tre anni di servizio nel
        2° livello contrattuale nello stesso ente verrà inserito al 3°
        livello. Per coloro che alla data di sottoscrizione del presente
        contratto abbiano già maturato una anzianità di servizio di tre anni
        nel 2° livello contrattuale nello stesso ente, l'inserimento avverrà
        il 1° dicembre 1990: per coloro invece che alla data di sottoscrizione
        del presente contratto abbiano maturato una anzianità di servizio di
        almeno un anno nel 2° livello contrattuale nello stesso ente,
        l'inserimento al 3° livello avverrà alla data del 1° luglio 1991. 
        3° LIVELLO - L. 8.181.000. 
        Ausiliario socio-sanitario specializzato, addetto all'assistenza per
        anziani, assistente bambini, assistente ed accompagnatore per disabili,
        aiuto cuoco. 
        4° LIVELLO - L. 9.181.000. 
        Centralinista, operaio specializzato, operaio-tecnico, operaio ad
        alta specializzazione, assistente socio-sanitario con funzioni
        educative, assistente socio-sanitario con funzioni di sostegno (per i
        Centri di lungo-degenza per anziani non autosufficienti), impiegato
        d'ordine, massaggiatore, perforatore, operatore di centri elettronici,
        portiere-centralinista, cuoco, autista, operaio manutentore, operatore
        tecnico addetto all'assistenza. 
        É istituito il profilo professionale di operatore tecnico addetto
        alla assistenza, al quale potranno accedere gli ausiliari socio-sanitari
        specializzati, addetto assistenza per anziani, assistente bambini,
        assistente ed accompagnatore per disabili, che avranno frequentato
        appositi corsi (e superato le conseguenti prove di idoneità), istituiti
        secondo quanto sarà previsto dal Ministero della Sanità. 
        Le parti dichiarano che si incontreranno subito dopo la emanazione di
        detto decreto e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla
        promulgazione dello stesso per determinare modalità organizzative e
        percentuali di partecipazione al corso, secondo le necessità e le
        esigenze dei singoli enti. 
        Gli ausiliari socio-sanitari specializzati che a seguito di corsi
        professionali interni già esplicati o per accordi aziendali sono stati
        già inquadrati nel 4° livello, conservano detta collocazione, senza
        ulteriore passaggio ad altra posizione funzionale. 
        La conservazione di detto 4° livello è però condizionata alla
        partecipazione, entro il biennio, ai corsi che verranno indetti per il
        conseguimento della qualifica di operatore tecnico addetto
        all'assistenza, in mancanza, essi conserveranno "ad personam"
        il solo trattamento economico e normativo previsto per il 4° livello,
        pur continuando a svolgere tutti i compiti esplicati, senza però avere
        la superiore qualifica afferente alla nuova funzione. 
        5° LIVELLO - L. 10.521.000. 
        Educatore (senza titolo specifico, ad esaurimento), insegnante (senza
        titolo specifico, ad esaurimento), istruttore di nuoto, assistente per
        l'infanzia, operatore tecnico coordinatore (capo servizio operai),
        autista addetto prevalentemente alla conduzione di autoambulanza,
        infermiere generico, infermiere psichiatrico (con un anno di scuola),
        puericultrice, impiegata d'ordine dopo 5 (cinque) anni di permanenza
        nella qualifica nello stesso ente, cuoco dopo 10 (dieci) anni di
        permanenza nella qualifica nello stesso ente, cuoco con diploma
        professionale di scuola alberghiera, impiantista, animatore, tecnico di
        attività motoria in acqua. 
        L'impiegato d'ordine che ha maturato un'anzianità di 5 (cinque) anni
        di servizio nella qualifica nello stesso ente viene inserito nel 5°
        livello contrattuale. 
        Per i predetti impiegati d'ordine che alla data di sottoscrizione del
        presente contratto abbiano già maturato la predetta anzianità di 5
        (cinque) anni di servizio nella qualifica nello stesso ente,
        l'inserimento avverrà il 1° dicembre 1990. 
        Il cuoco che ha maturato un'anzianità di 10 (dieci) anni nella
        qualifica nello stesso ente viene inserito nel 5° livello. 
        Per il cuoco che alla data di sottoscrizione del presente contratto
        abbia già maturato la predetta anzianità di 10 (dieci) anni di
        servizio nella qualifica nello stesso ente l'inserimento avverrà il 1°
        dicembre 1990. 
        6° LIVELLO - L. 11.631.000. 
        Impiegato amministrativo di concetto, infermiere psichiatrico con due
        anni di scuola, vigilatrice di infanzia, programmatore di centro
        elettronico, assistente sanitario, terapista della riabilitazione,
        educatore professionale, insegnante corsi formazione professionale,
        assistente sociale, tecnico della riabilitazione (ortottista,
        logopedista, psicomotricista), infermiere professionale, tecnico di
        laboratorio, di radiologia, centro trasfusionale, anatomia patologica,
        odontoiatria, massofisioterapista, massaggiatore non vedente, ostetrica,
        dietista, podologo. 
        7° LIVELLO - L. 13.631.000. 
        Coordinatori di: terapisti della riabilitazione, educatori,
        assistenti sociali; capo-sala, capo-tecnico, direttore dei corsi di
        formazione professionale, collaboratore direttivo, ostetrica assunta
        anteriormente all'1.1.83. 
        Il terapista della riabilitazione, il tecnico della riabilitazione
        (ortottista, logopedista, psicomotricista) assistente sociale,
        ostetrica, educatore professionale, tecnico laboratorio, radiologia,
        centro trasfusionale, anatomia patologica, odontoiatria, in possesso di
        un titolo abilitante l'esercizio della professione, che possono vantare
        un'anzianità di servizio di almeno 8 (otto) anni nella qualifica e
        nello stesso ente. 
        Alla data di sottoscrizione del presente contratto, verranno inseriti
        nel 7° livello dal 1° dicembre 1990. Parimenti verranno inquadrati nel
        7° livello le menzionate figure professionali: terapista della
        riabilitazione, tecnico della riabilitazione (ortottista, logopedista,
        psicomotricista), assistente sociale, educatore professionale, tecnici
        di laboratorio, di radiologia, centro trasfusionale, anatomia
        patologica, odontoiatria, dietista, podologo, ostetrica, in possesso del
        titolo abilitante all'esercizio della professione alla maturazione degli
        otti anni di anzianità nella qualifica e nello stesso ente. 
        8° LIVELLO - L. 15.531.000. 
        Operatore professionale-dirigente di area riabilitativa, coadiutore
        amministrativo, capo-servizio o ufficio amministrativo di Casa di cura
        fino a 250 posti letto, capo-servizio ufficio amministrativo di ospedale
        classificato fino a 130 posti letto, direttore didattico, capo-servizio
        sanitari ausiliari. 
        9° LIVELLO - L. 18.071.000. 
        Direttore amministrativo di Casa di cura fino a 250 posti letto,
        capo- servizio o ufficio amministrativo di casa di cura oltre 250 posti
        letto, e di ospedali classificati da 131 posti letto a 200 posti letto;
        assistente: chimico, fisico, biologo, psicologo, sociologo, pedagogista,
        analista di sistemi elettronici, farmacista, farmacista collaboratore di
        ospedale classificato. 
        10° LIVELLO - L. 25.211.000. 
        Direttore amministrativo di Casa di cura da 251 a 500 posti letto,
        capo-servizio o ufficio amministrativo di ospedale classificato con
        oltre 200 posti letto, presìdi e Case di cura totalmente clinicizzati
        con oltre 200 posti letto, vice-direttore amministrativo di ospedale
        classificato, coadiutore: biologo, chimico, fisico, psicologo,
        sociologo, pedagogista, farmacista, coadiutore di farmacia di ospedale
        classificato. 
        11° LIVELLO - L. 33.593.000. 
        Direttore amministrativo di Casa di cura con più di 500 posti letto,
        direttore amministrativo di ospedale classificato, presìdi e Case di
        cura totalmente clinicizzati, direttore: biologo, chimico, fisico,
        psicologo, farmacista, sociologo e pedagogista. 
        DECLARATORIE DEI LIVELLI FUNZIONALI 
        1° livello funzionale. 
        Le qualifiche di tale fascia funzionale comportano l'esclusiva
        esecuzione di mansioni elementari di pulizia. 
        2° livello funzionale. 
        Le qualifiche di tale fascia funzionale comportano l'esecuzione di
        mansioni manuali e tecnico-manuali, lo svolgimento delle quali
        presuppone conoscenze preliminari non specializzate; i compiti
        attribuiti di norma, consistono: 
        - in attività manuali di carattere ripetitivo o semi ripetitivo,
        anche di pulizia; 
        - in attività che comportano l'utilizzo di strumenti,
        apparecchiature e macchinari semplici nonché l'esecuzione delle
        elementari norme connesse con il loro impiego; 
        - in prestazioni di sorveglianza e custodia di locali, di
        assolvimento di piccole commissioni, di espletamento dei servizi di
        anticamera e di disciplina dell'accesso del pubblico. 
        Il dipendente opera in base a istruzioni dettagliate o in esecuzione
        di prassi o metodologie definite; dispone di autonomia operativa nei
        limiti dell'esecuzione delle prestazioni proprie che sono soggette a
        controllo diretto. 
        La responsabilità è limitata alla corretta esecuzione delle
        prestazioni nell'ambito delle istruzioni ricevute e dell'autonomia
        riconosciutagli. 
        3° livello. 
        Le qualifiche di questa fascia funzionale comportano attività
        esecutive di natura tecnica, tecnico-manuale, assicurano inoltre negli
        ambienti sanitari e socio-sanitari la pulizia degli stessi, ivi comprese
        quelle delle apparecchiature e strumentazioni. Inoltre assicurano la
        pulizia negli ambienti delle strutture sanitarie private di degenza,
        diurne e domiciliari ivi comprese quelle del comodino, delle
        apparecchiature e della testata del letto. Provvedono al trasporto degli
        infermi se in barella o in carrozzella e al loro accompagnamento e
        custodia se deambulanti; collaborano con il personale infermieristico
        nella pulizia del malato e alle manovre di posizionamento, sono
        responsabili della corretta esecuzione dei compiti che sono stati
        affidati dalla o dal capo-sala o dal coordinatore preposto al servizio e
        prende parte alla programmazione degli interventi assistenziali per il
        degente. 
        Lo svolgimento delle suddette mansioni presuppone conoscenze
        specifiche nel rispettivo ramo di attività acquisite attraverso corsi
        teorico-pratici di formazione e qualificazione ovvero esperienze di
        mestiere. 
        4° livello. 
        Le qualifiche di questa fascia funzionale comportano attività di
        natura amministrativa, di vigilanza e controllo d'ordine e/o di
        carattere assistenziale ed educativo e/o di alta specializzazione
        tecnologica. 
        Le posizioni di lavoro sono caratterizzate: 
        a) da autonomia vincolata da prescrizioni tecniche di carattere
        generale, ovvero da prestazioni particolareggiate nell'ambito di
        procedure o prassi definite; 
        b) da piena responsabilità dei propri compiti e delle singole
        operazioni i cui risultati sono soggetti a verifiche complete ma
        periodiche oppure immediate ma di massima; 
        c) da apporto individuale finalizzato al miglioramento o alla
        semplificazione delle procedure che determinano lo svolgimento delle
        mansioni; 
        d) da assistenza diretta al disabile e all'anziano non
        autosufficiente (prestazioni relative all'alimentazione, mobilizzazione,
        igiene personale, protezione, pulizia degli ambienti di vita,
        attrezzature ed arredi e riassetto del letto). 
        Tali qualifiche sono attribuite a: 
        1) operai tecnici o specializzati addetti alla conduzione e/o
        manutenzione di apparecchiature complesse operanti nei settori
        metalmeccanico, elettrico, elettronico ed elettromedicale direttamente
        connessi con le attività dei reparti operatori di terapia intensiva,
        cardiochirurgici, radiologici, di emodialisi, di rianimazione o simili
        finalizzati alla diagnosi e cura dell'ammalato nonché ad ausiliari
        socio-sanitari con funzioni di sostegno per anziani lungo-degenti non
        autosufficienti; 
        2) Operatore tecnico addetto all'assistenza. 
        L'operatore tecnico addetto all'assistenza svolge la propria
        attività nei seguenti campi ed opera sotto la diretta responsabilità
        dell'operatore professionale: 
        - coordinatore (Capo sala) o, in assenza di quest'ultimo,
        dell'infermiere professionale responsabile del turno di lavoro; 
        - attività alberghiera; 
        - pulizia e manutenzione di utensili, apparecchi, presìdi usati dal
        paziente e dal personale medico ed infermieristico per l'assistenza al
        malato; 
        - collaborazione con l'infermiere professionale per atti di
        accudimento semplici al malato. 
        Nell'ambito di competenza, oltre a svolgere i compiti dell'ausiliario
        addetto ai servizi socio-sanitari, esegue le seguenti ulteriori
        funzioni: 
        - lavaggio, asciugatura e preparazione del materiale da inviare alla
        sterilizzazione e relativa conservazione; 
        - provvede al trasporto degli infermi in barella ed in carrozzella ed
        all'accompagnamento se deambulanti con difficoltà; 
        - trasporto del materiale biologico, sanitario ed economale secondo
        protocolli stabiliti; 
        - rifacimento del letto non occupato e igiene dell'unità di vita del
        paziente (comodino, letto, apparecchiature); 
        - preparazione dell'ambiente, e dell'utente per il pasto e aiuto
        nella distribuzione e nell'assunzione; 
        - riordino del materiale e pulizia del malato dopo il pasto; 
        - aiuta il paziente nel cambio della biancheria e nelle operazioni
        fisiologiche; 
        - comunicazione all'infermiere professionale di quanto sopravviene
        durante il suo lavoro, in quanto ritenuto incidente sull'assistito e
        sull'ambiente; 
        - partecipazione con l'équipe di lavoro, limitatamente ai propri
        compiti; 
        - esecuzione dei compiti affidati dal Capo sala. 
        In collaborazione o su indicazione dell'infermiere professionale
        provvede: 
        - al rifacimento del letto occupato; 
        - all'igiene personale del paziente; 
        - al posizionamento ed al mantenimento delle posizioni terapeutiche. 
        Requisiti culturali: diploma di scuola media secondaria di 1° grado. 
        5° livello funzionale. 
        a) Le qualifiche di questa fascia funzionale comportano la esecuzione
        di funzioni tecniche nonché funzioni educative e di supplenza
        all'handicappato, mirate al recupero e reinserimento di soggetti
        portatori di menomazioni psicofisiche, il cui svolgimento implica: 
        - conoscenze specifiche proprie della qualificazione professionale di
        base richiesta; 
        - particolare e personale competenza di operazioni su attrezzature o
        apparati complessi, che presuppongono la conoscenza della tecnologia
        specifica del lavoro e del funzionamento degli apparati stessi. 
        Sono caratterizzate da autonomia nell'ambito di prescrizioni di
        massima e complesse riferite a procedure generali o prassi definite; da
        responsabilità professionale dei propri compiti, limitatamente alla
        corretta esecuzione della prestazione e non al risultato finale del
        processo in cui la stessa è inserita; da apporto organizzativo in
        funzione della realizzazione dei compiti attribuiti ed iniziativa per il
        miglioramento della funzionalità dell'unità organizzativa di
        competenze. 
        Le funzioni possono altresì comportare l'indirizzo e coordinamento
        di posizioni di lavoro a minor contenuto professionale e/o
        responsabilità di organizzazione di unità operative a carattere
        esecutivo. 
        Il risultato del lavoro è soggetto a verifiche periodiche ed
        occasionali anche complete. 
        b) Il tecnico di attività motoria in acqua ha funzioni di
        insegnamento di nozioni natatorie e di attività riabilitative
        idromotorie nei riguardi dei disabili. Cura l'educazione posturale e
        cinesiterapica dei portatori di paramorfismi e dismorfismi infantili e
        adolescenziali, interviene per la valorizzazione funzionale e motoria
        della salute degli adulti e degli anziani. 
        Svolge funzioni di istruttore per l'avviamento all'attività dei
        disabili presso le strutture sanitarie specializzate e presso le
        strutture socio-sanitarie territoriali. 
        c) Animatore. 
        É l'operatore che nell'ambito del programma di intervento definito
        svolge attività finalizzate alla gestione del tempo libero mediante
        tecniche specifiche di animazione, attività ludiche, motorie,
        espressive; organizzazione di attività ricreative in senso lato,
        finalizzate al recupero di potenzialità residue ed al mantenimento e
        miglioramento del livello di partecipazione degli assistiti. 
        Per l'accesso alle qualifiche di questo livello è richiesto il
        possesso di diploma di istruzione professionale nella materia,
        conseguito in corsi professionali di durata almeno biennale ovvero
        abbiano prestato servizio nella qualifica e nei settori su indicati per
        almeno due anni. 
        6° livello funzionale. 
        Le qualifiche di questa fascia funzionale comportano l'esecuzione di
        funzioni amministrative, contabili e sanitarie, prestazioni che
        richiedono preparazione e capacità professionali per la disposizione di
        provvedimenti o di interventi diretti all'attuazione di programmi di
        lavoro cui è richiesta la collaborazione nell'ambito di un'attività
        omogenea, nonché funzioni educative mirate al recupero e reinserimento
        di soggetti portatori di menomazioni psico-fisiche; conoscenza di
        tecniche particolari nonché l'impiego di apparecchiature anche delicate
        e complesse nell'esercizio dell'attività. 
        Le posizioni di lavoro possono altresì comportare compiti di
        indirizzo, guida, coordinamento e controllo nei confronti di unità
        operative a minor contenuto professionale o dell'unità operativa cui si
        è preposti. 
        Le funzioni implicano responsabilità nell'attuazione dei programmi
        di lavoro, delle attività direttamente svolte, delle istruzioni emanate
        nell'attività di indirizzo dell'eventuale unità operativa. 
        Per l'accesso alle qualifiche di questo livello è richiesto il
        diploma abilitante all'esercizio della professione. 
        7° livello funzionale. 
        Le qualifiche di tale fascia funzionale comportano l'esecuzione di
        funzioni amministrative direttive e didattiche il cui svolgimento
        presuppone una competenza, conoscenza e capacità professionale,
        particolare del settore in cui operano e in generale della struttura
        organizzativa dell'Ente. 
        L'attività è caratterizzata da facoltà di decisione e autonomia di
        iniziativa nell'ambito delle direttive ricevute. 
        La posizione di lavoro comporta attività di studio, elaborazione di
        provvedimenti, iniziative idonee a migliorare l'organizzazione del
        lavoro, attuazione di programmi e collaborazione alla loro formulazione.
        Può comportare, altresì, responsabilità organizzative, indirizzo e
        controllo di una unità non complessa o gruppo di lavoro. 
        Le prestazioni esercitate sono soggette a controlli periodici. 
        Per l'accesso alle qualifiche di questo livello è richiesto il
        diploma di laurea o diploma di scuola media superiore abbinato a titolo
        abilitante all'esercizio della funzione didattica. 
        8° livello funzionale. 
        Le qualifiche di tale fascia funzionale comportano l'esecuzione di
        funzioni amministrative direttive, tecniche, di ricerca scientifica il
        cui svolgimento presuppone una qualificata ed approfondita competenza e
        capacità professionale nonché un costante aggiornamento nella propria
        disciplina. 
        L'attività comporta, oltre allo svolgimento di compiti complessi, lo
        studio e l'elaborazione di programmi ed è caratterizzata da autonomia
        nella determinazione dei processi attuativi limitata da istruzioni di
        carattere generale. 
        La posizione di lavoro può altresì comportare la supervisione ed il
        controllo di una serie di funzioni operative, omogenee, indirizzate al
        raggiungimento del compito istituzionale di una determinata unità
        operativa complessa. 
        Tale posizione è caratterizzata dal rilevante apporto per il
        miglioramento dell'organizzazione del lavoro, di cui si ha la piena
        responsabilità in ordine alle direttive impartite per il perseguimento
        degli obiettivi fissati. 
        Le prestazioni esercitate sono soggette a controlli periodici. 
        Per l'accesso alle qualifiche di questo livello è richiesto il
        diploma di laurea. 
        9° - 10° - 11° livelli funzionali. 
        Sono inquadrati nei suddetti livelli i funzionari che svolgono
        attività caratterizzata da autonomia decisionale di diversa ampiezza in
        relazione alle dimensioni dell'ufficio o servizio cui sono preposti o
        alle dimensioni operative del presidio. 
        Per l'accesso a tali qualifiche è necessario il possesso del diploma
        di laurea. 
        Le parti concordano che in presenza di nuova definizione delle
        declaratorie e dei profili nel settore pubblico, si incontreranno per
        provvedere all'adeguamento della nuova disciplina. 
        Si conviene che tutti i dipendenti come innanzi individuati, che
        hanno ottenuto il passaggio al livello superiore, continueranno comunque
        a svolgere anche i compiti già in precedenza espletati. 
        Nelle Case di cura dove le unità operative di sanitari laureati non
        medici non sono articolate in tre posizioni funzionali, l'inquadramento
        va effettuato al 9° livello, fatta salva l'eventuale maggiore qualifica
        già attribuita dalla Casa di cura. 
        All'atto dell'assunzione del dipendente viene riconosciuto il livello
        retributivo di cui alla presente tabella in funzione delle mansioni
        convenute e secondo il titolo di studio posseduto, ove esso sia
        prescritto per le mansioni stesse. 
        Il conseguimento dei titoli di studio nel corso del rapporto di
        lavoro non dà diritto al passaggio al livello superiore. 
        L'inquadramento del personale ai livelli funzionali e retributivi
        avverrà sulla base delle mansioni effettivamente svolte, eventualmente
        corredate dal titolo di studio o professionale ove richiesto, e dalle
        declaratorie dei livelli funzionali di seguito precisate. 
        Il personale dipendente, cui è applicabile il presente contratto, è
        suddiviso nelle seguenti categorie: 
        Personale impiegatizio: tutto il personale inquadrato nei livelli
        5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, compreso l'impiegato d'ordine e
        l'operatore di centri elettronici inquadrati al 4° livello. 
        Personale non impiegatizio: il restante personale. 
        Art. 32 - Indennità integrativa speciale (contingenza). 
        Al personale compete l'indennità di contingenza secondo le norme
        della legge 26.2.86, n. 38. 
        Si precisa che dal 1° dicembre 1990 dall'importo del valore attuale
        della contingenza viene defalcata la somma di L. 1.081.000 annua già
        conglobata negli stipendi base indicati in calce ai singoli livelli
        retributivi di cui all'art. 31. 
        Art. 33 - Retribuzione individuale di anzianità. 
        Con decorrenza dal 1° gennaio 1989, a tutto il personale che abbia
        prestato servizio nel periodo 1° gennaio 1987-31 dicembre 1988, la
        retribuzione individuale di anzianità è incrementata dei seguenti
        importi annui lordi: 
        Livello I L. 270.000 Livello II L. 290.000 Livello III L. 310.000
        Livello IV L. 340.000 Livello V L. 380.000 Livello VI L. 450.000 Livello
        VII L. 490.000 Livello VIII L. 540.000 Livello IX L. 618.000 Livello X
        L. 672.000 Livello XI L. 840.000 
        Al personale assunto in data intermedia tra il 1° gennaio 1987 e il
        31 dicembre 1988, detto importo è corrisposto in proporzione ai mesi di
        servizio prestato. 
        Gli importi di cui ai commi 1 e 2 riassorbono, a far data dal 1°
        gennaio 1989, le somme a tale titolo erogate con gli accordi del 31
        ottobre 1989 (AIOP, ARIS, Pro-Juventute), 6 febbraio 1990 (AIOP e ARIS),
        27 marzo 1990 per la Fondazione Pro-Juventute). 
        Le parti convengono che per i bienni che matureranno dal 1° gennaio
        1991, in assenza di nuova regolamentazione per il predetto titolo,
        verranno corrisposti i soli valori economici previsti dai precedenti
        commi, restando essi congelati senza alcun ulteriore incremento od
        assorbimento. 
        I livelli funzionali retributivi di riferimento per l'attribuzione
        degli emolumenti di cui ai precedenti commi, sono quelli attribuiti e/o
        attribuibili alla data del 31 dicembre 1986. 
        Art. 34 - Trattamento economico conseguente a passaggio al livello
        funzionale superiore. 
        Nel caso di passaggio a livello superiore l'inquadramento avviene
        sommando alla retribuzione individuale di anzianità già in godimento
        la differenza tra il valore iniziale del nuovo livello e il valore
        iniziale del livello di provenienza. 
        Art. 35 - Paga giornaliera e oraria. 
        La paga di una giornata lavorativa è determinata sulla base di 1/26
        delle sotto elencate competenze della retribuzione: 
        - retribuzione come da livello; 
        - indennità di contingenza; 
        - retribuzione individuale di anzianità; 
        - indennità per mansioni superiori. 
        L'importo della paga oraria è determinato dividendo la paga
        giornaliera come sopra calcolata per 6, oppure 6,33 rispettivamente per
        il 9°, 10° e 11° livello. 
        In presenza di eventuali assenze non retribuite (sciopero, permessi a
        proprio carico, assenze ingiustificate ecc.) la retribuzione mensile
        sarà decurtata in rapporto e nella misura della durata della
        prestazione lavorativa non esplicata, facendosi riferimento ai parametri
        retributivi e orari giornalieri come innanzi determinati. 
        Art. 36 - Assegni familiari o aggiunta di famiglia. 
        Gli assegni familiari o le quote di aggiunta di famiglia sono erogati
        secondo le norme di leggi vigenti. 
        Art. 37 - Indennità. 
        Al lavoratore, ove ne ricorrano i requisiti, spettano le seguenti
        indennità lorde: 
        a) indennità di rischio da radiazioni. 
        Al personale tecnico di radiologia sottoposto in continuità
        all'azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature
        radiologiche in maniera permanente, viene corrisposta un'indennità di
        "rischio da radiazioni" nella misura di L. 200.000 mensili
        lorde, così come indicato dalla legge n. 460 del 27.10.88. 
        L'indennità in parola spetta alla condizione che il suddetto
        personale sia tenuto a prestare la propria opera in "zone
        controllate", ai sensi della circolare del Ministero della Sanità
        n. 144 del 4 settembre 1971, e che il rischio stesso abbia carattere
        professionale, nel senso che non sia possibile esercitare l'attività
        senza sottoporsi continuativamente al relativo rischio. 
        L'accertamento delle condizioni ambientali che caratterizzano le zone
        controllate deve essere effettuato con le modalità di cui alla
        richiamata circolare del Ministero della Sanità. 
        Tale indennità è estesa a quel personale che opera
        continuativamente nelle zone esposte costantemente a radiazioni
        ionizzanti (art. 9 lettera g) D.P.R. 185/64. 
        L'indennità di rischio da radiazioni deve essere pagata in
        coincidenza con lo stipendio. 
        Le OO.SS. e datoriali si incontreranno entro 30 gg. dalla stipula del
        presente contratto per individuare il personale cui deve essere
        attribuita la sola indennità di L. 50.000 prevista dal comma 3
        dell'art. 1 della legge 460 del 27.10.80. 
        b) Indennità di profilassi antitubercolare. 
        Viene riconosciuta a tutto il personale operante in reparti o unità
        operative fisiologiche (pneumologiche) un'indennità di profilassi
        antitubercolare nella misura fissa ed uguale per tutti di L. 300
        giornaliere lorde nei modi prescritti dalla legge 9 aprile 1953 n. 310,
        e successive modificazioni. 
        c) Indennità per servizio notturno e festivo. 
        A far tempo dal 1° gennaio 1991 al personale dipendente il cui turno
        di servizio si svolga durante le ore notturne spetta una
        "indennità notturna" nella misura unica uguale per tutti di
        L. 4.500 lorde per ogni ora di servizio prestato tra le 22.00 e le ore
        06.00. 
        Dalla stessa data per il servizio di turno prestato in giorno festivo
        compete un'indennità di L. 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono
        di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire
        15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla
        metà dell'orario anzi detto, con un minimo di due ore. 
        Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta
        più di un'indennità festiva per ogni singolo dipendente. 
        Art. 38 - Premio di incentivazione. 
        Il premio è articolato come segue: 
        A tutto il personale a partire dal 1° luglio 1990 (erogazione luglio
        1991) compete un premio di L. 720.000 annue lorde. 
        Tale premio compete per intero se, nell'arco dell'anno che va dal 1°
        luglio al 30 giugno, il personale effettua almeno 258 giorni di
        presenza. 
        Per ogni giorno di mancata presenza, detto premio è ridotto in
        ragione di L. 24.000 giornaliere. 
        Ai fini del computo delle presenze non incidono nella decurtazione
        del suddetto premio le giornate: permessi straordinari retribuiti,
        permessi sindacali retribuiti, periodi di astensione obbligatoria per
        maternità, il ricovero ospedaliero documentato, l'infortunio sul lavoro
        riconosciuto ed assistito dall'INAlL. 
        Ai fini del conteggio dei giorni di presenza, le ferie e le
        festività, ancorché non usufruite nel periodo 1° luglio/30 giugno,
        debbono essere considerate come godute. 
        Il premio sarà erogato in unica soluzione congiuntamente alla
        retribuzione del mese di luglio di ogni anno. 
        Ai fini del computo delle presenze di cui al presente articolo si fa
        riferimento a sei giornate lavorative. 
        Art. 39 - Corresponsione della retribuzione e reclami sulla
        busta-paga. 
        La retribuzione deve essere corrisposta al lavoratore in una data
        stabilita, comunque non oltre il 7° giorno successivo alla fine di
        ciascun mese. Il pagamento della retribuzione deve essere effettuato a
        mezzo di busta-paga in cui devono essere distintamente specificati il
        nome del presidio, il nome e la qualifica del lavoratore, il periodo di
        paga cui la retribuzione si riferisce, l'importo dei singoli elementi
        che concorrono a formarla (salario, stipendio, classi di anzianità o
        classi maturate, contingenza, ecc.) e l'elencazione delle trattenute di
        legge e di contratto. 
        Qualsiasi reclamo sulla rispondenza della somma pagata con quella
        indicata nella busta-paga nonché sulla qualità della moneta, deve
        essere fatto all'atto del pagamento. 
        In caso di ritardo nella corresponsione della retribuzione
        l'Amministrazione è tenuta a corrispondere anche gli interessi legali
        maturati. 
        Resta comunque la possibilità da parte del lavoratore di avanzare
        eventuali reclami in qualsiasi momento per irregolarità riscontrate. 
        Art. 40 - Tredicesima mensilità. 
        A tutto il personale in servizio spetta una tredicesima mensilità da
        corrispondersi alla data del 16 dicembre di ogni anno, composta da uno
        stipendio base annuo come da livello diviso dodici, retribuzione
        individuale di anzianità indennità di contingenza nella misura mensile
        di cui all'art. 32. 
        La tredicesima mensilità non spetta per il periodo di tempo
        trascorso in aspettativa senza assegni per motivi di famiglia o in altra
        posizione di stato che comporti la sospensione dello stipendio o
        salario. 
        Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il
        corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi
        dell'ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di
        anzianità di servizio. 
        La frazione di mese superiore a 15 giorni va considerata a questi
        effetti come mese intero. 
        TITOLO IX - Vitto ed alloggio - Abiti di servizio 
        Art. 41 - Vitto ed alloggio. 
        Il rimborso per il vitto ed alloggio a carico del dipendente viene
        fissato nelle seguenti misure: 
        L. 3.000 per ogni pasto; L. 90.000 mensili per l'alloggio. 
        É fatto obbligo alle Case di cura con più di 160 dipendenti di
        istituire il servizio di mensa; fatte salve le situazioni già
        esistenti. 
        Nelle predette Case di cura, laddove i servizi prevedano particolari
        articolazioni di orario, le parti provvederanno a garantire l'esercizio
        della mensa anche con modalità sostitutive, che, comunque, non debbono
        prevedere indennità monetizzabile. 
        Non usufruisce di detto servizio il personale non in servizio. 
        Il pasto va consumato, durante il turno di servizio, al di fuori
        dell'orario di lavoro. 
        Art. 42 - Abiti di servizio. 
        Al personale cui durante il servizio è fatto obbligo di indossare
        una divisa o indumenti di lavoro e calzature appropriate in relazione al
        tipo delle prestazioni, verranno forniti gli indumenti stessi
        esclusivamente a cura e spese dell'Amministrazione. 
        La spesa relativa, compresa quella della manutenzione ordinaria, è a
        carico dell'Amministrazione. 
        Ai dipendenti addetti a particolari servizi debbono inoltre essere
        forniti tutti gli indumenti protettivi contro eventuali rischi o
        infezioni, tenendo conto delle disposizioni di legge in materia
        anti-infortunistica di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
        Art. 43 - Attività sociali, culturali, ricreative. 
        Le attività culturali, ricreative e sociali, promosse nei presìdi o
        strutture, sono gestite da organismi legalmente costituiti, formati dai
        rappresentanti dei dipendenti, in aderenza all'art. 11 dello Statuto dei
        lavoratori. Per l'attuazione delle suddette attività ogni anno le
        organizzazioni regionali, datoriali e sindacali si incontreranno per
        determinare le modalità di attuazione di quanto previsto nel comma
        precedente. 
        TITOLO X - Cessazione del rapporto di lavoro 
        Art. 44 - Cessazione del rapporto di lavoro. 
        Il rapporto di lavoro cessa nei seguenti casi: 
        a) per licenziamento del lavoratore ai sensi delle leggi vigenti per
        i rapporti di diritto privato; 
        b) per dimissioni del lavoratore; 
        c) per morte del lavoratore; 
        d) per collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età. 
        Art. 45 - Preavviso. 
        Il preavviso di licenziamento o di dimissioni, per il personale
        assunto a tempo indeterminato e che abbia superato il periodo di prova,
        nei casi in cui è dovuto ai sensi di legge, è fissato nella misura di
        giorni 30 (trenta) di calendario per tutto il personale dipendente. 
        La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei
        predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità
        pari all'importo della retribuzione del periodo di mancato preavviso. Il
        lavoratore dimissionario in costanza di malattia è esonerato dal
        preavviso. 
        In caso di licenziamento il periodo di preavviso, anche se sostituito
        dalla corrispondente indennità, è computato nell'anzianità di
        servizio agli effetti dell'indennità di anzianità. 
        É in facoltà della parte che riceve la disdetta di cui al primo
        comma del presente articolo di troncare il rapporto di lavoro sia
        all'inizio che nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun
        obbligo di indennizzo e maturazione di indennità per il periodo di
        preavviso totalmente o parzialmente non compiuto. 
        Art. 46 - Trattamento di fine rapporto. 
        In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al dipendente con la
        qualifica impiegatizia deve essere corrisposta un'indennità di
        anzianità sino al 31 maggio 1982 nella misura pari ad una mensilità di
        retribuzione per ogni anno intero di servizio. 
        Per il personale non impiegatizio, ferma restando la liquidazione
        della anzianità precedente sulla base dei criteri previsti dai
        precedenti contratti collettivi, il diritto all'indennità di anzianità
        nella misura di una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di
        servizio prestato, verrà raggiunto con la seguente gradualità: 
        1) 15/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal
        31.12.71 al 30.12.72; 
        2) 20/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal
        31.12.72 al 29.11.73; 
        3) 25/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal
        30.11.73 al 30.12.73; 
        4) 30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal
        31/12.73. 
        Per il personale non impiegatizio l'indennità di anzianità dovuta
        è commisurata per ogni anno intero di servizio ad una mensilità dal
        31.12.73 al 31 maggio 1982. 
        Le frazioni di anno, anche nel corso del primo anno di servizio, si
        computano per dodicesimi. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni si
        computano come mese intero. 
        Per tutto il personale per il periodo successivo al 31 maggio 1982 si
        applica la legge n. 297/82. 
        Le voci che rientrano nel T.F.R. sono le seguenti: 
        - retribuzione come da livello; 
        - retribuzione individuale di anzianità; 
        - indennità di contingenza; 
        - indennità per mansioni superiori; 
        - superminimi; 
        - assegni ad personam; 
        - indennità di cui all'art. 61; 
        - premio di incentivazione; 
        - tredicesima mensilità; 
        - indennità sostitutiva del preavviso. 
        Art. 47 - Indennità in caso di decesso. 
        In caso di decesso del lavoratore, le indennità di cui agli artt.
        45-46 del presente contratto (preavviso-anzianità) devono essere
        liquidate agli aventi diritto, giuste le disposizioni contenute
        nell'art. 2122 del Codice Civile. Agli aventi diritto verrà erogata, in
        aggiunta alle indennità di cui sopra, una somma pari alla retribuzione
        che sarebbe stata corrisposta fino al termine del mese in cui si
        verifica il decesso. 
        Art. 48 - Rilascio di documenti e del certificato di lavoro. 
        All'atto dell'effettiva cessazione del rapporto di lavoro,
        l'Amministrazione riconsegnerà al lavoratore regolarmente aggiornati i
        documenti dovutigli, e di essi il lavoratore rilascerà regolare
        ricevuta. 
        All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, l'Amministrazione
        dovrà rilasciare a richiesta del lavoratore un certificato con
        l'indicazione della durata del rapporto di lavoro e delle mansioni dallo
        stesso lavoratore svolte. 
        TITOLO XI - Diritti sindacali 
        Art. 49 - Rappresentanze sindacali aziendali. 
        Per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali e
        l'esercizio dei diritti sindacali si fa riferimento all'art. 19 dello
        Statuto dei lavoratori. 
        Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto
        promuovono, anche attraverso le proprie rappresentanze aziendali, la
        tutela degli interessi dei lavoratori per la corretta applicazione delle
        leggi e contratti in materia di lavoro, nonché il mantenimento dei
        rapporti con l'Amministrazione e lo svolgimento delle funzioni previste
        dallo Statuto dei lavoratori e nel presente contratto, ai fini anche di
        una migliore organizzazione del lavoro. I nominativi delle R.S.A.
        verranno comunicati per iscritto all'Amministrazione a cura delle
        organizzazioni firmatarie del presente contratto. 
        Per l'espletamento dei compiti e funzioni delle R.S.A. si terrà
        conto di quanto previsto dallo Statuto dei lavoratori. 
        Art. 50 - Assemblea. 
        In relazione a quanto previsto dall'art. 20 della legge n. 300, i
        lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro nonché
        durante l'orario di lavoro nei limiti di 15 ore annue per le quali
        verrà corrisposta la normale retribuzione; l'Amministrazione dovrà
        destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle
        assemblee e strumenti per le attività sindacali, in riferimento
        all'art. 25 dello Statuto dei lavoratori. 
        Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi
        di essi. Esse sono indette singolarmente o congiuntamente dalle
        rappresentanze sindacali aziendali. 
        Della convocazione della riunione deve essere data
        all'Amministrazione tempestiva comunicazione, con preavviso di almeno 24
        ore. Alle riunioni possono partecipare, dandone comunicazione, dirigenti
        esterni dei sindacati confederali firmatari del presente contratto. 
        Lo svolgimento delle assemblee dovrà essere effettuato senza recare
        pregiudizio alle esigenze proprie dell'assistito, e pertanto verranno
        individuate in sede locale in accordo con le Rappresentanze Sindacali
        firmatarie del presente contratto le esigenze minime che dovranno essere
        soddisfatte durante ogni assemblea. 
        Art. 51 - Permessi per cariche sindacali. 
        I lavoratori componenti i Comitati Direttivi delle organizzazioni
        sindacali nazionali, regionali, comprensoriali o zonali (per
        comprensorio o zona deve intendersi quella in cui è insita la presenza
        delle strutture sindacali confederali - Camera del lavoro - Unione
        sindacale territoriale - Camera sindacale territoriale), di categoria e
        confederali, hanno diritto ai sensi dell'art. 30 dello Statuto dei
        lavoratori, per l'espletamento delle attività sindacali, a permessi
        retribuiti per partecipare a convegni a livello nazionale indetti dalle
        organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto. 
        Inoltre hanno diritto a permessi retribuiti fino ad un massimo di 20
        al mese non cumulabili quando l'assenza dal lavoro venga espressamente
        richiesta per iscritto almeno 24 ore prima dal responsabile territoriale
        di categoria delle organizzazioni sindacali sopra indicate, salvo il
        verificarsi di impedimenti derivanti da inderogabili esigenze di
        servizio di cui deve essere data comunicazione alle OO.SS. firmatarie
        del presente contratto. 
        I nominativi dei lavoratori di cui al 1° comma e le eventuali
        variazioni dovranno essere comunicati per iscritto dalle OO.SS. predette
        alla Amministrazione in cui il lavoratore presta servizio. 
        Non si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a
        trattative sindacali convocate dalla Amministrazione della Casa di cura. 
        Art. 52 - Aspettativa sindacale. 
        L'AIOP e l'ARIS dichiarano che l'istituto della aspettativa
        sindacale, di cui all'art. 46 del precedente C.C.N.L. costituendo figura
        anomala e non prevista dalla normativa che regola il settore privato, è
        superata. Per cui le predette organizzazioni non daranno più
        applicazione alla precedente statuizione. 
        Le parti concordano che, in attesa di un nuovo assetto della
        normativa che tenga conto delle precedenti dichiarazioni, vengano
        congelati gli attuali distacchi sindacali già concessi in forza del
        precedente contratto. 
        Si obbligano ad incontrarsi entro quattro mesi per iniziare una
        trattativa globale che porti alla revisione di tale istituto, nonché a
        quelli previsti dagli artt. 50, 51 e 52 del C.C.N.L. 
        TITOLO XII - Aggiornamento e diritto allo studio 
        Art. 53 - Aggiornamento, qualificazione e riqualificazione
        professionale. 
        Le parti, al fine di realizzare una più qualificata assistenza,
        convengono sulla necessità di predisporre condizioni tali da favorire
        la partecipazione dei lavoratori operanti nell'area sanitaria privata ai
        corsi di qualificazione professionale, richiesti dalle prestazioni
        offerte dalla struttura stessa. 
        A tale scopo i dipendenti che potranno usufruire di permessi
        retribuiti non potranno superare le seguenti percentuali: 
        - per quanto riguarda la partecipazione a corsi di aggiornamento,
        qualificazione e riqualificazione attinenti alla materia di pertinenza; 
        - il 12% del personale dell'area sanitaria ed assistenziale
        inquadrato nei livelli retributivi I, II, III, IV; 
        - e l'8% del restante personale non medico globalmente inquadrato. 
        In sede di contrattazione decentrata vengono individuate priorità in
        base alle quali programmare la qualificazione del personale, tenuto
        conto delle esigenze di servizio. 
        Nelle percentuali dei dipendenti che potranno partecipare ai corsi di
        qualificazione rientra anche la frequenza ai corsi per l'acquisizione
        dei titoli di base richiesti per la iscrizione alle scuole
        professionalizzanti. 
        Al riguardo le Amministrazioni e le rappresentanze sindacali
        aziendali concorderanno i criteri obiettivi per l'identificazione delle
        priorità per l'accesso ai corsi propedeutici ed ai corsi professionali,
        indicando i criteri di riparto all'interno delle singole qualifiche che
        comunque non dovranno superare il 10% delle stesse, sì da garantire la
        funzionalità dei servizi. 
        Per indicare la graduatoria dei beneficiari le Amministrazioni e le
        R.S.A. dovranno dare la precedenza agli infermieri generici e agli
        ausiliari socio-sanitari specializzati. 
        Nell'adozione di tali criteri si dovrà tener conto dell'anzianità
        anagrafica e successivamente di quella di servizio. 
        Parimenti a quanto sopra previsto le parti firmatarie, sempre a
        livello regionale e provinciale, si faranno carico di far predisporre
        dagli Assessorati regionali alla sanità ed all'assistenza e dalle
        UU.SS.LL. locali programmi concernenti i corsi di infermiere
        professionale e di altre figure, anche decentrando l'esercizio di detti
        corsi, teorici e pratici, all'interno delle strutture private. 
        Nell'ambito delle percentuali di cui al 2° comma, i lavoratori
        frequentanti i corsi per l'acquisizione dei titoli professionalizzanti
        potranno godere di una riduzione di quattro ore settimanali di servizio
        per il periodo di effettiva frequenza alla scuola. 
        A tal fine i lavoratori dovranno fornire all'Ammninistrazione il
        certificato di iscrizione al corso, il calendario degli studi e,
        successivamente, i certificati di regolare frequenza. Le domande
        dovranno essere presentate per iscritto non oltre il 30 settembre di
        ogni anno. La riduzione di orario non è cumulabile essendo fruibile
        solo con cadenze settimanali e parimenti non si somma ad altre riduzioni
        di orario comunque dovute o richieste per altro motivo. 
        Le ore di tirocinio pratico espletate nella struttura di cui il
        lavoratore è dipendente sono considerate lavoro effettivo. 
        In ogni caso la concessione di permessi di cui al presente articolo
        dovrà comunque garantire in ogni raggruppamento e servizio lo
        svolgimento delle attività assistenziali mediante accordo con la R.S.A. 
        Con l'entrata in vigore del presente articolo si intendono abolite
        tutte le precedenti disposizioni in materia. 
        Art. 54 - Diritto allo studio. 
        Il limite massimo di tempo per diritto allo studio è di 150 ore
        annue individuali. 
        Tali ore, fermo restando il limite individuale di cui sopra, sono
        utilizzate annualmente in ragione del 2% del personale in servizio e,
        comunque, di almeno una unità, per la frequenza necessaria al
        conseguimento di titoli di studio o di abilitazione in corsi
        universitari, in scuole statali o istituti legalmente riconosciuti. 
        I permessi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli
        previsti in forza dell'art. 54. 
        TITOLO XIII - Procedure per la conciliazione e per l'arbitrato nelle
        controversie di lavoro 
        Art. 55 - Tentativo facoltativo di conciliazione in sede sindacale. 
        Per le controversie individuali che dovessero sorgere in ordine al
        trattamento economico e normativo del lavoratore stabilito dalla legge,
        da accordi e dai contratti collettivi compreso il presente,
        l'Organizzazione sindacale regionale o provinciale a cui il lavoratore
        aderisce o a cui ha conferito mandato, potrà chiedere un incontro ai
        fini dell'esperimento del tentativo di conciliazione. 
        Entro 15 giorni dall'inoltro della richiesta si svolgerà la
        procedura nella sede stabilita di comune accordo; ove il tentativo di
        conciliazione riuscisse, sarà formato processo verbale, sottoscritto
        dalle parti interessate e dai rappresentanti delle OO.SS. dei lavoratori
        e dei datori di lavoro a cui le parti aderiscono o a cui abbiano
        conferito il mandato, per la procedura di conciliazione. Si applicano
        per il deposito del processo verbale di avvenuta conciliazione le
        disponibilità di cui all'art. 411 ultimo comma del Codice di Procedura
        Civile (legge n. 533/73). 
        Ove non dovesse riuscire il tentativo, le parti saranno libere di
        seguire le procedure che riterranno più opportune. 
        Art. 56 - Tentativo facoltativo di conciliazione presso la
        Commissione di conciliazione dell'Ufficio del Lavoro. 
        In caso di mancato accordo nel tentativo di conciliazione in sede
        sindacale, l'Organizzazione Sindacale Regionale a cui il lavoratore
        aderisce o a cui abbia conferito il mandato, potrà assistere il
        lavoratore interessato. Ove questo intenda promuovere un tentativo
        facoltativo di conciliazione presso l'Ufficio del Lavoro competente, ai
        sensi degli artt. 410, 411 e 412 del Codice di Procedura Civile (legge
        n. 533/73). 
        Art. 57 - Clausole compromissorie ed arbitrato irrituale. 
        1) Tutte le controversie che dovessero sorgere in ordine al
        trattamento economico e normativo del lavoratore, stabilito dalla legge,
        dagli accordi, dai contratti collettivi e dal presente contratto,
        potranno essere decise da arbitri rituali o da arbitri irrituali, ferma
        restando in un caso come nell'altro, la facoltà del lavoratore e del
        datore di lavoro di adire l'Autorità Giudiziaria. 
        2) Per l'arbitrato rituale è esclusa la pronuncia degli arbitri
        secondo equità. Sempre per l'arbitrato rituale gli arbitri in numero di
        tre saranno nominati come segue: 
        a) un arbitro nominato dall'O.S. territoriale a cui è iscritto il
        lavoratore o a cui abbia conferito il mandato; b) un arbitro nominato
        dall'AIOP o dall'ARIS o dalla PRO JUVENTUTE o istituti che applicano il
        presente C.C.N.L.; c) un arbitro nominato consensualmente dagli arbitri
        nominati. In caso di mancato accordo si svolgerà la procedura di cui al
        seguente n. 3. 
        3) Per l'arbitrato irrituale, gli arbitri saranno nominati come
        segue: 
        a) un arbitro nominato dall'Organizzazione Sindacale Territoriale a
        cui è iscritto il lavoratore o a cui abbia conferito mandato; b) un
        arbitro nominato dall'AIOP, dall'ARIS o dalla Pro Juventute o istituti
        che applicano il presente C.C.N.L.; c) un terzo arbitro, eventualmente,
        che potrà essere nominato dai due arbitri come sopra, soltanto in caso
        di disaccordo sulla decisione. Ove gli stessi due arbitri non
        raggiungessero un accordo sulla nomina del terzo arbitro, le parti
        saranno libere di seguire le altre procedure che riterranno più
        opportune; d) la decisione dovrà essere emessa nel termine di trenta
        giorni dall'accettazione dell'incarico da parte degli arbitri; e) le
        spese dell'arbitrato e di compenso degli arbitri saranno regolate delle
        OO.SS. che hanno nominato gli arbitri. 
        Art. 58 - Facoltà del lavoratore di adire l'Autorità Giudiziaria. 
        É sempre salva la facoltà del lavoratore di adire all'Autorità
        Giudiziaria, senza esperire le procedure di cui ai precedenti punti
        1-2-3 dell'art. 57. 
        TITOLO XIV - Disposizioni Transitorie e finali 
        Art. 59 - Contrattazione decentrata. 
        La contrattazione decentrata si realizza a livello regionale e
        aziendale e ha come finalità l'obiettivo di concretizzare relazioni
        sindacali più compiute, di realizzare condizioni di efficienza e buon
        funzionamento delle strutture e dei presìdi dell'area privata, di
        consentire soluzioni più appropriate alle problematiche di gestione del
        lavoro. 
        Le parti escludono sul trattamento economico - livelli retributivi,
        classi, aumenti periodici biennali ed eventuali indennità - nonché,
        sulla materia espressamente prevista dal presente contratto, il ricorso
        a trattative ed accordi locali, se non per l'applicazione di tutte le
        parti del contratto, senza alterarne il contenuto. 
        A livello regionale, le parti dovranno definire: 
        a) la predisposizione dei criteri di avviamento del personale ai
        corsi di aggiornamento, qualificazione e riqualificazione; b) la
        definizione dell'applicazione delle norme inerenti i contratti di
        formazione lavoro e degli altri espressamente rinviati a tale livello; 
        c) l'esatto inquadramento di eventuali figure professionali atipiche,
        non previste dal vigente CCNL e dalle relative declaratorie e profili
        professionali, al fine di una esatta collocazione dei predetti
        prestatori d'opera nei livelli contrattuali definiti. 
        Vengono demandanti alla contrattazione decentrata, l'organizzazione
        del lavoro e le proposte per la sua programmazione ai fini del
        miglioramento dei servizi e le materie espressamente previste dagli
        artt. 15, 16, 19, 20, 23, 24, 54, mentre l'art. 43 è demandato alla
        contrattazione regionale. 
        La contrattazione decentrata in ciascuna struttura verrà posta in
        essere con una delegazione composta da rappresentanti territoriali e/o
        aziendali sindacali. 
        Art. 60 - Diritto all'informazione. 
        Le Associazioni garantiscono l'informazione sugli atti e sui
        provvedimenti che riguardano: 
        A) la programmazione. 
        Viene riconosciuta alle OO.SS. firmatarie del presente accordo il
        diritto di informazione a livello nazionale e regionale in fase di
        predisposizione degli atti che le parti intendono assumere in ordine
        alla programmazione del settore socio-sanitario per quanto riguarda la
        funzionalità dei servizi. 
        B) la contrattazione. 
        Per un sempre più responsabile e qualificato ruolo di tutte le
        componenti contrattuali, le parti si impegnano alla più ampia
        diffusione di dati e di conoscenze che consentono l'utilizzo di
        strumenti corretti per la definizione e l'applicazione degli accordi di
        lavoro. 
        Nel rispetto delle competenze proprie delle Amministrazioni, l'AIOP,
        l'ARIS e la PRO JUVENTUTE, ove richiesto, garantiranno una tempestiva
        informazione riguardante il personale, l'organizzazione del lavoro e il
        funzionamento dei servizi, nonché le informazioni relative alle
        convenzioni, ai programmi e programmi di sviluppo. 
        Il livello di dette informazioni va ricondotto solo a livelli
        regionali e dovrà avvenire entro trenta giorni dalla richiesta delle
        OO.SS. 
        Deve inoltre essere garantita alle OO.SS. aziendali a richiesta delle
        stesse, una tempestiva informazione di tutte le materie demandate alla
        contrattazione decentrata, sempre nel rispetto delle competenze proprie
        dell'amministrazione. 
        Art. 61 - Indennità professionale. 
        1) Agli infermieri professionali, agli infermieri psichiatrici con
        due anni di scuola, vigilatrici d'infanzia, ostetriche, caposala, capo
        ostetriche, compete una indennità annua lorda, fissa e ricorrente di L.
        2.400.000. 
        La suddetta indennità è maggiorata nel modo seguente: 
        - al 20° anno di effettivo servizio nella stessa casa di cura nella
        stessa qualifica L. 1.200.000; - al 25° anno di effettivo servizio
        nella stessa casa di cura nella stessa qualifica L. 1.200.000; - al 30°
        anno di effettivo servizio nella stessa casa di cura nella stessa
        qualifica L. 1.200.000. 
        Con riferimento all'allegato F del precedente C.C.N.L. le parti
        istituiranno una commissione paritetica con il compito di esaminare
        entro il 31.12.90 la possibilità di creare un fondo di accantonamento
        per i soli infermieri/e professionali, condizionato alla permanenza in
        servizio nella stessa casa di cura nella stessa qualifica e che sia
        sostitutivo ed anche globalmente migliorativo delle maggiorazioni di cui
        al 2° comma. 
        2) Agli infermieri generici, compete un'indennità annua lorda fissa
        e ricorrente di L. 240.000. 
        La suddetta indennità è maggiorata nel modo seguente: 
        - al 20° anno di effettivo servizio nella stessa casa di cura nella
        stessa qualifica L. 120.000; - al 25° anno di effettivo servizio nella
        stessa casa di cura nella stessa qualifica L. 120.000; - al 30° anno di
        effettivo servizio nella stessa casa di cura nella stessa qualifica L.
        120.000. 
        3) Al personale infermieristico, inquadrato al 5° e 6° livello
        retributivo, dei servizi di diagnosi e cura, operante su tre turni,
        compete una indennità giornaliera, per le giornate di effettivo
        servizio prestato, di L. 6.000 giornaliere. 
        4) Al personale infermieristico, inquadrato al 5°, 6° e 7° livello
        retributivo, operante nelle terapie intensive, sub-intensive, nelle sale
        operatorie e nei servizi di nefrologia e dialisi, compete una indennità
        giornaliera, per le giornate di effettivo servizio prestate, di L. 8.000
        giornaliere. 
        5) L'indennità, prevista al punto 4 del presente articolo,
        maggiorata di L. 2.000 giornaliere, compete al solo personale
        infermieristico assegnato nei servizi di malattie infettive. 
        6) Al personale ausiliario, operante nei servizi di malattie
        infettive, viene corrisposta l'indennità giornaliera di L. 2.000. 
        7) Al personale qui di seguito elencato e inquadrato al 3° livello
        retributivo (ausiliario socio-sanitario specializzato, addetto
        all'assistenza per anziani, assistente ai bambini, assistente ed
        accompagnatore handicappati, aiuto cuoco), compete un'indennità lorda
        mensile, fissa e ricorrente di L. 45.000 per 12 mensilità. 
        8) Al personale qui di seguito elencato e inquadrato al 4° livello
        retributivo (centralinista, operaio specializzato, operaio-tecnico,
        operaio ad alta specializzazione, assistente socio-sanitario con
        funzioni educative, assistente socio-sanitario con funzioni di sostegno
        (per i centri di lungo-degenza per anziani non autosufficienti),
        impiegato d'ordine, massaggiatore, perforatore, operatore di centri
        elettronici, portiere-centralinista, cuoco) compete un'indennità lorda
        mensile, fissa e ricorrente di L. 65.000 per 12 mensilità. 
        9) Al personale qui di seguito elencato e inquadrato al 5° livello
        retributivo, educatore (senza titolo specifico), insegnante (senza
        titolo specifico), istruttore di nuoto, assistente per l'infanzia,
        operatore tecnico coordinatore (capo servizio operai), compete una
        indennità lorda mensile, fissa e ricorrente di L. 78.000 per 12
        mensilità. 
        10) Al personale inquadrato al 6°, 7°, 8° e 9° livello e qui di
        seguito sotto elencato e che non percepisce altre indennità di cui al
        presente contratto, compete l'indennità lorda mensile, fissa e
        ricorrente di L. 130.000 per 12 mensilità; 
        a) al 6° livello retributivo (impiegato amministrativo di concetto,
        programmatore di centro elettronico, assistente sanitario, terapista
        della riabilitazione, educatore professionale, insegnante corsi
        formazione professionale (con diploma), assistente sociale, tecnico
        della riabilitazione (ortottista logopedista, psicomotricista),
        dietista, podologo, tecnico di laboratorio, di radiologia, centro
        trasfusionale, anatomia patologica, odontoiatria, massofisioterapista,
        massaggiatore non vedente; b) al 7° livello retributivo (coordinatori
        di: terapisti della riabilitazione, educatori, assistenti sociali;
        capo-tecnici, direttore dei corsi di formazione professionale,
        collaboratore direttivo); c) all'8° livello retributivo (operatore
        professionale, dirigente di area riabilitativa, coadiutore
        amministrativo, capo servizio o ufficio amministrativo di casa di cura
        fino a 250 posti letto, capo- servizio ufficio amministrativo di
        ospedale classificato fino a 130 posti letto, direttore didattico,
        capo-servizio sanitari ausiliari); d) al 9° livello retributivo (capo
        servizio ufficio amministrativo di Casa di cura oltre 250 posti letto e
        ospedale classificato oltre 130 posti letto). 
        11) Ai direttori amministrativi delle case di cura, al personale
        amministrativo degli ospedali classificati, presìdi e case di cura
        totalmente clinicizzate e dei Centri di riabilitazione, viene
        corrisposta l'indennità di direzione nelle seguenti misure fisse annue
        lorde e costanti: 
        9° livello L. 4.650.000 10° livello L. 8.450.000 11° livello L.
        13.100.000 
        a) con decorrenza dall' 1.1.91 l'indennità del 9° livello, dopo
        cinque anni di anzianità nella qualifica e nell'ente di appartenenza,
        è rideterminata nella misura annua lorda, fissa e costante di L.
        6.330.000. b) con decorrenza dall'1.1.91 l'indennità del 10° livello
        per i soli ospedali classificati è rideterminata nella misura annua
        lorda, fissa e costante di L. 11.810.000. 
        12) Al personale laureato con qualifica di: farmacista, chimico,
        fisico, biologo, psicologo pedagogista, vengono corrisposte le seguenti
        indennità annue lorde fisse e costanti: 
        a) indennità professionale: 
        9° livello L. 6.900.000 10° livello L. 7.600.000 11° livello L.
        11.300.000 
        b) indennità specialistica: 
        9° livello L. 1.650.000 10° livello L. 2.160.000 11° livello L.
        3.360.000 
        c) indennità di dirigenza: 
        10° livello L. 1.200.000 
        Con decorrenza dall'1.1.91 le indennità del 10° livello per i soli
        ospedali classificati è rideterminata nella misura annua lorda, fissa e
        costante: 
        indennità specialistica L. 3.360.000 
        indennità di dirigenza L. 3.400.000 
        Con decorrenza dall'1.1.91 le indennità del 9° livello dopo 5 anni
        di anzianità nell'ente e nella stessa qualifica sono rideterminate
        nella misura annua lorda, fissa e costante come segue: 
        indennità specialistica L. 2.160.000 
        indennità di dirigenza L. 1.200.000 
        13) Indennità tecnico professionale al personale laureato con
        qualifica di: sociologo, avvocato, procuratore legale, analista,
        statistico, geologo, ingegnere, architetto, viene corrisposta la
        seguente indennità annua fissa, lorda e costante: 
        9° livello L. 4.650.000 10° livello L. 8.450.000 11° livello L.
        13.100.000 
        Con decorrenza dall'1.1.91 la predetta indennità tecnico
        professionale del 9° livello è rideterminata nella misura annua lorda,
        e costante dopo 5 anni di anzianità nell'ente e nella stessa qualifica,
        come segue: 
        indennità tecnico professionale L. 6.330.000 
        Con decorrenza dall'1.1.91 l'indennità tecnico professionale del
        10° livello per i soli ospedali è rideterminata nella misura annua
        lorda, fissa e costante di L. 11.810.000. 
        Al personale che per effetto del presente contratto viene e verrà
        inquadrato automaticamente al livello superiore, non spetta alcuna delle
        indennità di cui all'art. 61 n. 7, 8, 9, 10. Al personale già
        inquadrato al 6°, 7°, 8° livello e che non passa al livello superiore
        e che non percepisce altra indennità prevista dal presente C.C.N.L.
        viene corrisposta la sola indennità mensile lorda fissa e costante di
        L. 130.000 per 12 mensilità. 
        Parimenti si conviene che tutti gli inquadramenti dei livelli
        superiori determinati dal maturare di una prescritta anzianità di
        servizio verranno conseguiti a tutti gli effetti a far tempo dal 1 °
        giorno del mese successivo a quello in cui viene maturata la prescritta
        anzianità. 
        14) Agli operatori di tutti i ruoli inquadrati nelle posizioni
        funzionali dal I al VII livello retributivo addetti agli impianti e
        servizi attivati in base alla programmazione dell'Ente per almeno dodici
        ore giornaliere ed operanti su due turni per l'ottimale utilizzazione
        degli impianti stessi, ovvero che siano ausiliari specializzati operanti
        su due turni in corsia o in struttura protetta anche territorialmente o
        servizi diagnostici, compete un'indennità giornaliera legata alla
        effettuazione dei turni di servizio programmati pari a L. 3.500. Tale
        indennità, che decorre dall'1.1.91, non è cumulabile con tutte le
        indennità previste dal presente art. 61 di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5. 
        15) Le indennità elencate nel presente articolo assorbono tutte
        quelle già previste nei predetti contratti ivi compresi, in
        particolare, quella di cui al precedente ultimo comma dell'art. 62 e
        tutte quelle di cui all'art. 63 del C.C.N.L. del 15.12.87. Viene fatta
        eccezione per l'indennità prevista per gli infermieri generici, già in
        forza alla data di sottoscrizione del presente contratto, nella misura
        mensile lorda, fissa e costante per dodici mesi di L. 20.000, di cui al
        1° comma dell'art. 63 del citato C.C.N.L. 
        16) Le indennità del presente articolo, ove non espressamente
        previste con diversa decorrenza, decorrono a far tempo dal 1.1.91. 
        Art. 62 - Applicazione e corresponsione dei benefìci contrattuali. 
        Dal 1° dicembre 1990 entrano a regime i nuovi valori tabellari e
        pertanto ai dipendenti in servizio competono i seguenti incrementi
        annui: 
        1° livello L. 1.200.000 2° livello L. 1.500.000 3° livello L.
        2.200.000 4° livello L. 2.550.000 5° livello L. 3.140.000 6° livello
        L. 3.350.000 7° livello L. 4.050.000 8° livello L. 4.050.000 9°
        livello L. 4.990.000 10° livello L. 10.230.000 11° livello L.
        15.512.000 
        Agli stessi dipendenti per il periodo di servizio 1.7.88- 30.11.90
        competono i seguenti importi: 
        1° livello L. 910.000 2° livello L. 1.140.000 3° livello L.
        1.672.000 4° livello L. 1.938.000 5° livello L. 2.386.000 6° livello
        L. 2.546.000 7° livello L. 3.078.000 8° livello L. 3.078.000 9°
        livello L. 3.792.000 10° livello L. 7.775.000 11° livello L.
        11.789.000 
        I suddetti importi verranno erogati in due soluzioni: 
        - la prima nella misura del 20% degli importi di cui sopra
        congiuntamente alla retribuzione del mese di novembre 1990; 
        - la seconda a saldo entro e non oltre il periodo di paga riferito al
        mese di marzo 1991. 
        Contestualmente al saldo, si procederà al recupero dell'importo di
        L. 350.000, se già erogato, di cui agli accordi tra le OO.SS. e l'ARIS
        del 20.6.90 e delle OO.SS. con l'AIOP del 26.7.90. 
        Per i lavoratori assunti dal 1.7.88 al 30.11.90 i predetti importi
        competono in ragione di 1/31 per ogni mese di effettivo servizio
        prestato. 
        Le parti convengono espressamente che, essendo stata prevista la
        decorrenza dei concordati incrementi a far tempo dall'1.12.90, solo
        dalla stessa data verrà operato il calcolo delle nuove maggiorazioni
        previste dal presente CCNL a titolo di lavoro straordinario, festivo,
        notturno e supplementare. 
        Inoltre concordano che per i dipendenti, che in forza del presente
        CCNL verranno inquadrati nel livello superiore a far tempo dal 1.12.90,
        gli arretrati afferenti ai benefici contrattuali verranno calcolati in
        rapporto al trattamento economico previsto per il livello di
        provenienza. 
        Art. 63 - Decorrenza e durata. 
        Il presente accordo si riferisce al periodo dall'1.1.88 al 31.12.90:
        gli effetti economici sono riferiti al periodo dall'1.7.88 al 31.12.90. 
        Art. 64. 
        Si conviene espressamente che i nuovi importi afferenti alle
        indennità di cui agli artt. 24 (pronta disponibilità), 37 - lettera c)
        (lavoro notturno e festivo) decorrono a far tempo dal 1° gennaio 1991. 
        Parimenti dalla stessa data decorrono le nuove misure fissate
        nell'art. 41 per il rimborso vitto e alloggio. 
        EX ALLEGATO D 
        Allegato A - CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL
        DIRITTO DI SCIOPERO 
        Premessa. 
        Le Organizzazioni Sindacali con il presente atto si propongono
        l'obiettivo di costruire nuove relazioni sindacali e sociali nell'ambito
        del servizio sanitario nazionale e delle articolazioni dello stesso, con
        l'intento di accrescere la solidarietà tra le diverse espressioni dei
        lavoratori, per favorire un assetto di strutture e servizi idonei a
        tutelare la salute dell'uomo. Peraltro, il quadro dei rapporti e delle
        relazioni sindacali, cui il sottoscritto codice offre un forte
        contributo di chiarezza con l'autonoma regolamentazione delle procedure
        e delle forme di sciopero, esige dalle controparti una contemporanea e
        corrispondente reciprocità di impegni e di atteggiamenti
        comportamentali, in modo che l'intero sistema delle relazioni possa
        conseguire livelli di trasparenza e di sicura efficacia su tutto l'arco
        dei problemi che costituiscono l'insieme dei rapporti. 
        Oggetto 
        Il diritto di sciopero, che costituisce una libertà fondamentale per
        ciascun lavoratore nel settore della Sanità, si esercita attraverso
        metodi e tempi capaci di garantire il rispetto della dignità e dei
        valori della persona umana in attuazione delle disposizioni contenute
        nella legge n. 146 del 12 giugno 1990 e nel protocollo d'intesa del 25
        luglio 1986. 
        Le organizzazioni sindacali si impegnano ad esercitare il diritto
        allo sciopero secondo criteri e modalità di seguito specificate. 
        Fatte salve le prestazioni atte a garantire i diritti
        costituzionalmente tutelati, le norme di cui al presente codice non sono
        vincolanti, nei casi in cui fossero in gioco i valori fondamentali delle
        libertà civili e sindacali della democrazia e della pace, e nelle
        vertenze di carattere generale che interessano la generalità del mondo
        del lavoro. 
        Titolarità 
        La titolarità a dichiarare, sospendere, revocare gli scioperi è di
        esclusiva competenza delle strutture: nazionali di categoria per quelli
        nazionali; regionali di categoria per quelli regionali; territoriali di
        categoria per quelli locali. 
        Per scioperi aziendali (o di singola unità operativa) la titolarità
        dell'esercizio del diritto di sciopero è di competenza delle strutture
        aziendali e territoriali. 
        La proclamazione dell'azione di sciopero avviene d'intesa con le
        strutture delle organizzazioni confederali (orizzontali). 
        Per le strutture prive di articolazione territoriale, la
        proclamazione dello sciopero sarà stabilita dalla rispettiva struttura
        nazionale (di comparto). 
        Proclamazione - Modalità - Pubblicità 
        Le iniziative di sciopero nazionale di categoria dovranno essere
        dichiarate con quindici giorni di preavviso. 
        Nel periodo che intercorre fra il giorno della proclamazione e la
        data dell'azione collettiva di astensione dal lavoro, si attiveranno le
        procedure di cui alle disposizioni contenute nel capo VI del decreto del
        Presidente della Repubblica n. 13/86 e da quelle definite dal contratto
        di comparto. In ogni caso l'attivazione di tali procedure non incide sui
        termini di preavviso dell'azione sindacale proclamata. 
        Le azioni di sciopero non saranno effettuate nei periodi compresi tra
        il 23 dicembre ed il 7 gennaio nonché tra il 10 ed il 20 agosto e nei
        cinque giorni precedenti e nei due giorni susseguenti le consultazioni
        elettorali e referendarie. 
        Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono
        immediatamente sospesi in casi di avvenimenti eccezionali di particolare
        gravità o di calamità naturali. 
        Il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare,
        anche nelle strutture complesse ed organizzate per turni, la durata di
        un'intera giornata (24 ore). 
        Gli scioperi successivi al primo, per la medesima vertenza non
        supereranno le 48 ore consecutive. 
        Gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si
        svolgeranno in un unico e continuativo periodo riferito a ciascun turno. 
        Sono escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità
        operative, funzionalmente non autonome, ovvero singoli profili
        professionali. Sono altresì escluse forme surrettizie di sciopero quali
        le assemblee permanenti o forme improprie quali lo sciopero bianco. 
        Con la proclamazione dello sciopero vanno divulgate le motivazioni
        dello stesso, nonché le informazioni relative alle modalità con le
        quali si caratterizza l'azione sindacale. 
        L'informazione dovrà avere la massima diffusione e dovrà comunque
        essere tale da far conoscere i servizi comunque garantiti. 
        Al fine di tutelare i diritti costituzionalmente garantiti, la
        programmazione delle azioni di sciopero dovrà assicurare i servizi
        necessari a garantire prestazioni essenziali quali: 
        - accettazione d'urgenza; - pronto soccorso medico e chirurgico
        nonché servizi specialistici e diagnostici necessari a garantire le
        urgenze; - anestesia per le sole urgenze; - medicina neonatale; -
        rianimazione e terapie intensive; - unità coronariche; - emodialisi; -
        servizio trasfusionale; - psichiatria; - servizio ambulanze; - servizi
        ed impianti termo-elettrici. 
        Nell'ambito delle indicazioni sopra richiamate le rappresentanze
        sindacali territoriali, d'intesa con le rappresentanze locali, avranno
        cura di definire l'individuazione dei livelli operativi e di eventuali
        altri servizi specifici, ritenuti essenziali ai fini delle garanzie da
        tutelare. 
        I servizi di cucina dovranno assicurare le esigenze alimentari e
        dietetiche, salvo nei casi in cui sia possibile prevedere adeguata
        sostituzione di servizio. 
        Nella programmazione delle azioni di sciopero, le medesime istanze
        sindacali, territoriali e locali, assumono l'impegno di definire i
        contingenti di personale e le qualifiche funzionali atte a salvaguardare
        i livelli di assistenza nonché l'erogazione delle prestazioni
        garantite. 
        Vincoli e sanzioni. 
        Le norme di cui trattasi vincolano le strutture sindacali, a tutti i
        livelli, di ciascuna organizzazione sindacale firmataria del presente
        protocollo e i lavoratori ad esse iscritti. 
        Ciò impegna le singole organizzazioni sindacali a valutare
        preventivamente le eventuali iniziative di sciopero, senza peraltro
        precludersi la possibilità di iniziativa singola, per la quale,
        comunque, valgono le norme del presente codice. 
        Ogni comportamento difforme costituisce motivo di intervento da parte
        delle istanze statutarie competenti. 
        Allegato B. 
        Norme di solidarietà occupazionale. 
        Fatte salve le normative regionali e nazionali in ordine alla
        applicazione delle lettere a) e b) dell'art. 47 della legge 833/78 le
        Associazioni firmatarie datoriali si impegnano, in caso di cessazione
        dell'attività di Case di cura, a programmare d'intesa con le
        Organizzazioni Sindacali territoriali un possibile piano di coerente ed
        equilibrata ricollocazione occupazionale del personale anche tra le
        strutture aderenti alle varie associazioni datoriali nell'ambito degli
        organici delle singole strutture. 
        Allegato C - Pari opportunità 
        Le parti convengono sull'opportunità di realizzare, in armonia con
        quanto previsto dalla Raccomandazione CEE n. 635/84 e dalle disposizioni
        legislative in vigore in tema di parità uomo-donna, attività di studio
        e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive e alla
        individuazione di eventuali ostacoli che non consentono un'effettiva
        parità di opportunità uomo-donna nel lavoro. 
        In relazione a ciò viene istituita una commissione paritetica
        nazionale e regionale alla quale è affidato il compito di: 
        - esaminare l'andamento dell'occupazione femminile sulla base dei
        dati quantitativi forniti dall'ARIS, dall'AIOP e dalla PRO-JUVENTUTE
        nell'ambito del sistema informativo vigente; 
        - seguire lo sviluppo della legislazione nazionale e comunicare in
        materia le iniziative in tema di azioni positive promosse in Italia e
        nei Paesi della CEE; 
        - proporre specifiche sperimentazioni di azioni positive tese a
        consentire un'effettiva parità di opportunità per quanto concerne
        l'accesso al lavoro, la collocazione professionale, il riconoscimento
        del valore del lavoro, i processi formativi e di sviluppo di carriera,
        utilizzando per quest'ultimo aspetto anche corsi di 150 ore, il Fondo
        sociale europeo e quello regionale. 
        La commissione sarà costituita da n. 6 (sei) membri e dovrà essere
        articolata per ciascuna Associazione datoriale. 
        Allegato D - Previdenza integrativa 
        Le parti concordano, ai sensi del precedente art. 61, di istituire
        una Commissione paritetica che entro il 31.12.90 approfondisca e
        predisponga la definizione dell'istituto concernente la previdenza
        integrativa delle strutture sanitarie private. 
        Allegato E - Tutela dei dipendenti in particolari condizioni
        psico-fisiche. 
        Per i dipendenti per i quali sia stata attestata, da una struttura
        pubblica o da struttura associativa convenzionata prevista dalle leggi
        regionali vigenti, la condizione di soggetto affetto da
        tossico-dipendenza, alcoolismo cronico e grave debilitazione
        psico-fisica, e che si impegnino ad un progetto terapeutico di recupero
        e riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le
        seguenti misure a sostegno: 
        a) concessione di aspettativa non retribuita per infermità per
        l'intera durata del ricovero presso strutture specializzate; 
        b) concessioni di permessi giornalieri non retribuiti; 
        c) riduzione dell'orario di lavoro con l'applicazione degli istituti
        normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale,
        limitatamente alla durata del progetto. 
        Si conviene altresì che durante i periodi afferenti ai suddetti
        permessi, aspettative non maturerà a favore del dipendente alcuna
        indennità derivante dagli istituti normativi previsti dal presente
        contratto. 
        Allegato F - Tutela dei dipendenti portatori di handicap 
        Per i dipendenti per i quali sia stata attestata, da struttura
        sanitaria pubblica o da struttura associativa convenzionata prevista
        dalle leggi regionali vigenti, la condizione di portatore di handicap
        che debbono sottoporsi ad un progetto di riabilitazione, sono stabilite
        le seguenti misure a sostegno: 
        a) concessione di aspettativa non retribuita per l'intera durata del
        ricovero presso struttura specializzata, per la durata massima di un
        anno rinnovabile ad insindacabile giudizio dell'ente; 
        b) concessione di permessi giornalieri non retribuiti; 
        c) riduzione dell'orario di lavoro con l'applicazione degli istituti
        normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale,
        limitatamente alla durata del progetto. 
        Si conviene altresì che durante i periodi di assenza afferenti ai
        suddetti permessi e aspettative non maturerà a favore del dipendente
        alcuna indennità derivante dagli istituti normativi previsti dal
        presente contratto. 
        Allegato G - Norme particolari per i Centri di Riabilitazione 
        Per i centri di riabilitazione valgono le seguenti modifiche e
        integrazioni relative alla peculiarità propria dei Centri stessi: 
        Art. 15 - Al termine viene aggiunto: "per i centri di
        riabilitazione si fa riferimento all'anno scolastico". 
        Art. 31 - Norma transitoria - attesa la carenza di terapisti della
        riabilitazione i Centri potranno utilizzare allievi purché iscritti al
        terzo anno di corso. Il trattamento economico è quello previsto al V
        livello. A presentazione del titolo conseguito il lavoratore sarà
        inquadrato nel VI livello e fruirà del trattamento derivante dall'Art.
        35. 
        Art. 39 - Il primo comma è sostituito con il seguente: "La
        retribuzione deve essere corrisposta non oltre il decimo giorno
        successivo alla fine di ciascun mese". 
        Art. 41 - Si aggiunge: Missioni e trasferte. 
        Ai lavoratori dei Centri di riabilitazione comandati in servizio
        fuori sede in località distanti oltre 20 chilometri, ad eccezione del
        servizio che il lavoratore è tenuto a fare per l'assistenza ai minori
        in colonie marine e montane, spetta il rimborso delle spese di
        trasporto, nonché il rimborso delle spese per vitto e alloggio nella
        misura forfettaria appresso indicata: 
        - L. 2.000 per prima colazione; - L. 20.000 per ogni pasto; - L.
        40.000 in caso di pernottamento fuori sede. 
        Il giorno e l'ora di inizio e termine della missione devono risultare
        da dichiarazione del lavoratore, convalidata dall'Amministrazione. 
        Al personale preventivamente autorizzato ad usare il proprio mezzo di
        trasporto, a titolo di rimborso spese di viaggio spetta un importo pari
        a 1/5 del costo di 1 litro di benzina super per ogni chilometro, oltre
        il pedaggio autostradale. 
        Il consenso dell'uso di un mezzo proprio di trasporto è subordinato
        al rilascio da parte dell'interessato di una dichiarazione dalla quale
        risulti che l'amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità
        circa l'uso del mezzo stesso. 
        Le missioni compiute fino a 80 chilometri non danno luogo a
        pernottamento. 
        Art. 46 - L'articolo è modificato come segue: "in ogni caso di
        risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore non in prova,
        licenziato o dimissionario, verrà corrisposta un'indennità di
        anzianità come già previsto nel contratto 25.5.79, nella misura di: 
        1) 15/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dalla
        data di assunzione fino al 31.12.73; 
        2) 20/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal
        1.1.74 al 31.12.75; 
        3) 30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal
        1.1.76 al 31.5.82. 
        Le frazioni di anno, anche nel corso del primo anno di servizio, si
        computano per dodicesimi. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni si
        computano come mese intero. 
        Per il periodo successivo al 31.5.82 si applica la legge n. 297/82. 
        TITOLO XI - Fermo restando quanto stabilito dalla sentenza della
        Corte Costituzionale n. 189 dell'8.7.75 le parti dichiarano che i Centri
        di riabilitazione recepiranno gli articoli previsti dal titolo XI del
        presente contratto in forma convenzionale. 
        L'inquadramento per i direttori dei Centri di riabilitazione è così
        determinato: 
        9° livello - direttore di Centri di riabilitazione con degenze
        diurne e trattamenti ambulatoriali. 
        10° livello - direttore di Centri di riabilitazione con degenza a
        tempo pieno, diurna e ambulatoriale. 
        Protocollo aggiuntivo - Allegato H. Incentivazione -
        Compartecipazione per gli ospedali classificati. 
        Il nuovo regime delle compartecipazioni negli ospedali religiosi
        classificati ed equiparati ex allegato "c" del contratto
        collettivo nazionale di lavoro 15 dicembre 1987, avrà inizio con
        decorrenza 1° gennaio 1991. 
        Il secondo semestre dell'anno 1990 verrà liquidato, sulla base della
        normativa in essere in forza del C.C.N.L. richiamato al precedente comma
        con la retribuzione del mese di marzo 1991. 
        Le compartecipazioni sono riferite agli ospedali religiosi
        classificati che espletano attività ambulatoriale divisionale
        istituzionale. 
        Il premio di incentivazione dell'art. 38 del presente C.C.N.L.
        consisterà in L. 720.000 annue da corrispondere comunque a tutti gli
        operatori, salvo tutti i casi di aspettative non retribuite. Detta somma
        verrà liquidata con la retribuzione del mese di gennaio dell'anno
        successivo. La quota relativa al secondo semestre del 1990 verrà
        liquidata con la retribuzione del mese di marzo 1991. Alla somma di cui
        al precedente comma verrà aggiunta una quota derivante da una
        percentuale del fatturato ambulatoriale divisionale e dei servizi di
        diagnosi e cura istituzionali nella misura del 13%. 
        L'attribuzione del monte compartecipativo al personale dipendente
        avverrà con le seguenti modalità: 
        a) il 50% della percentuale definita verrà ripartito fra tutti i
        dipendenti in ragione di quote differenziate a seconda della qualifica
        professionale di appartenenza. A tal fine le qualifiche vengono comprese
        in quattro gruppi di professionalità produttiva con la contestuale
        individuazione della quota di ripartizione del raggruppamento. 
        1° Gruppo - Laureati in biologia, fisica, chimica e comunque gli
        altri laureati sanitari non medici con esclusione dei farmacisti (6
        quote) ; 
        2° Gruppo - I tecnici di radiologia e laboratorio analisi; i periti
        chimici tecnici della riabilitazione e assimilabili (4,5 quote); 
        3° Gruppo - Tutto il personale infermieristico, ostetriche,
        dietiste, vigilatrici d'infanzia, i capi-sala, i capi-servizi sanitario
        ausiliari, il personale amministrativo (3 quote); 
        4° Gruppo - Tutto il restante personale (1 quota). 
        Il valore della quota base viene determinato moltiplicando il numero
        degli addetti di ogni singola fascia per la relativa quota di
        riferimento; la somma dei prodotti ottenuti costituisce il divisore del
        monte da ripartire. Il valore della quota base sarà singolarmente
        attribuito con le quote di gruppo 6-4-3-1. 
        Il restante 50% verrà ripartito in parti uguali fra tutti i
        dipendenti. 
        Le quote di compartecipazione come sopra determinate verranno erogate
        in due soluzioni rispettivamente nei mesi di febbraio ed aprile
        dell'anno successivo a quello di competenza. Per la prima volta nei mesi
        di febbraio ed aprile 1992. 
        In corrispettivo delle compartecipazioni come sopra definite (fondo
        comune più quota singola di attribuzione) ogni dipendente dovrà
        prestare un plus-orario settimanale, in misura proporzionale tra
        compartecipazione spettante e valore convenzionale dell'ora di
        plus-orario. A tal fine si conviene che per ogni dipendente l'ora di
        plus-orario abbia il valore convenzionale corrispondente a 2.5% dello
        stipendio lordo mensile (tutte le voci fisse e ricorrenti), con
        esclusione dello straordinario in godimento al mese di gennaio di ogni
        anno di competenza. Pertanto il plus orario settimanale si otterrà
        dividendo un dodicesimo della compartecipazione spettante per il valore
        dell'ora convenzionale con arrotondamento per eccesso o difetto a
        seconda che i decimali siano superiori o inferiori a cinquanta.
        L'importo così ottenuto diviso per quattro darà il debito di
        plus-orario settimanale. 
        Per l'anno 1991 il plus-orario settimanale verrà determinato sulla
        base dei compensi compartecipativi percepiti per il periodo
        1.7.89-30.6.90, operanti successivamente i relativi conguagli in base
        alle effettive competenze del 1991, conguagli, in più o in meno, che
        saranno compensati entro il 1° semestre del 1992. 
        Il plus-orario non prestato comporterà la proporzionale riduzione
        delle compartecipazioni. In ogni caso è ammessa la rinuncia - una sola
        volta per l'anno di competenza - che comporterà la totale esclusione
        del soggetto rinunciatario del sistema compartecipativo; tale rinuncia
        dovrà essere espressa per iscritto all'amministrazione prima
        dell'inizio dell'anno. E comunque fatta salva la corresponsione della
        quota fissa di L. 720.000 di cui al 4° comma del presente articolo. 
        La gestione del plus-orario verrà articolata localmente in modo da
        soddisfare le esigenze funzionali dei servizi e quindi nell'ambito della
        organizzazione del lavoro sentite le OO.SS. 
        - Le amministrazioni cureranno la trasmissione alle R.S.A. firmatarie
        di adeguata documentazione del fatturato inviato alla U.S.L.
        contestualmente alla erogazione del saldo delle compartecipazioni. 
        Il presente protocollo è parte integrante del C.C.N.L. 
           |