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         IPOTESI D'INTESA 
        Il giorno 01/08/95 presso la sede della F.P.J. di
        Roma, 
        tra 
        le delegazioni ARIS AIOP E PJ 
        e 
        le OO.SS. CGIL CISL UIL 
        Si è concordata la seguente IPOTESI TECNICA D'INTESA da sottoporre
        alla approvazione dei rispettivi organi statutari entro il 15 settembre
        95 per pervenire entro il 30 settembre 95 alla firma del rinnovo del
        CCNL per la Ospedalità privata valevole per il periodo 1/1/94 -
        31/12/97. 
        Le delegazioni datoriali fanno presente di essere allo stato
        vincolante alle compatibilità economiche derivanti dallo stato di
        attuazione del sistema retributivo delle prestazioni sanitarie. 
        ARTIS CGIL 
        AIOP CISL 
        PRO JUVENTUTE UIL 
          
        C.C.N.L. Personale non medico Sanità privata (CCNL 25 ottobre 90
        integrato con modifiche e proposte di modifiche al 01/08/95) 
        ART. 1 - SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO - CONCORDATO 
        Il presente contratto si applica a tutto il personale non medico alle
        dipendenza di: 
        - Ospedali Classificasti, presidi, I.R.C.C.S., case di Cura, Centri
        di Riabilitazione associati all'A.R.I.S. 
        - Presidi, I.R.C.C.S., Case di Cura, Centri di Riabilitazione
        associate all'A.I.O.P. 
        - I.R.C.C.S. e Centri di Riabilitazione della Fondazione Pro
        Juventute, 
        a quello di Case di riposo a carattere assistenziale convenzionate o
        accreditate con il S.S.N. che erogano esclusivamente assistenza
        sanitaria, i cui settori sono associati all'A.I.O.P. e A.R.I.S. 
        Per il personale degli ospedali classificati, degli i.r.c.c.s. e dei
        Presidi prevalgono sulle clausole del presente contratto le norme
        regolamentari, ove esistenti, dichiarate equipolenti ai fini
        dell'equiparazione dei titoli e dei servizio del personale dipendente, a
        quelle del D.P.R. 761/79 con decreto ministeriale, nonchè a quelle del
        D.M. 30/1/1982 e successive modificazioni per quegli aspetti del
        rapporto non sottoposti al succitato d.p.r. 761/79 e alla contrattazione
        collettiva. 
          
        ART. 2 - DISPOSIZIONI GENERALE - CONCORDATO 
        Per quanto non previsto dal presente contratto, o solo parzialmente
        regolato, fatto salvo quanto già previsto dal 2° comma dell'art. 1 per
        gli enti classificati, Presidi e I.R.C.C.S., si fa espresso riferimento
        alle norme di legge in vigore per i rapporti di lavoro di diritto
        privato nonchè allo Statuto dei lavoratori, in quanto applicabili. 
        I prestatori d'opera debbono inoltre osservare le norme regolamentari
        emanate dalle singole Case di cura e agli enti di cui al precedente art.
        1 del presente contratto, purchè non siano i contrasto con il presente
        contratto e/o con norme di legge, fatto salvo quanto già previsto dal
        2° comma dell'art. 1 per gli Enti classificati, Presidi e I.R.C.C.S. 
          
        ART. 3 - INSCINDIBILITA' DELLE NORME CONTRATTUALI - CONFERMATO 
        Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni
        aspetto ed a qualsiasi fine, correlative ed inscindibili tra loro e non
        sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri
        precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. 
        Il presente C.C.N.L. costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore
        tra le parti contraenti. 
        Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al
        tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. 
        Sono fatte salve ad esaurimento le condizioni norme economiche di
        miglior favore. 
          
        ART. 4 - ASSUNZIONE - CONCORDATO 
        L'assunzione del personale deve essere effettuata con l'osservanza
        delle norme di legge vigenti in materia di rapporto di diritto di lavoro
        privato. 
        L'assunzione deve risultare da atto scritto contenente la dar della
        medesima, la durata del periodo di prova, la qualifica alla quale viene
        assegnato il lavoratore ed il relativo trattamento economico e la sede
        di lavoro. 
        Per gli Istituti a carattere scientifico si fanno salve le norme
        regolamentari ove esistano. 
        Per le assunzioni presso gli ospedali classificati di cui all'art. 41
        e dei Presidi di cui all'art. 432, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833,
        dovranno comunque essere salvaguardate le norme che regolano
        l'equiparazione dei titoli e dei servizi e pertanto avverranno a termini
        dell'art, 25 del DPR 761/79 del DM 30/1/82 e successive modificazioni ed
        integrazioni. 
        Nell'ambito delle assunzioni per concorso, le Amministrazioni
        prevederanno limitatamente alle figure non apicali una riserva per il
        personale interno per dei posti messi a concorso nella misura del 35%,
        fatte salve diverse disposizioni regolamentari. 
          
        ART. 5 - DOCUMENTI DI ASSUNZIONE - CONCORDATO 
        All'atto dell'assunzione il lavoratore è tenuto a presentare e/o
        consegnare i seguenti documenti: 
        - libretto di lavoro o documento equipollente; 
        - codice fiscale; 
        - carta di identità o documento equipollente; 
        - certificato di sana e robusta costituzione in carta semplice da cui
        risulti che il lavoratore non è affetto da malattie contagiose,
        rilasciato da organi sanitari pubblici; 
        - libretto sanitario ove richiesto a norma di legge; 
        - titolo di studio o professionale in copia autenticata (diploma,
        certificato di abilitazione, patente, ecc..), in relazione alla
        qualifica; qualsiasi altro documento previsto dalla vigente normativa; 
        - certificato, in carta semplice di nascita, cittadinanza residenza
        (o cumulativo). 
        - cert. casellario giudiziale 
        - cert. carichi pendenti. 
        Il lavoratore è altresì tenuto a presentare certificato di
        residenza di data non anteriore a tre mesi e l'eventuale domicilio, ove
        questo sia diverso dalla residenza. 
        In costanza di rapporto il lavoratore è altresì tenuto a
        certificare tempestivamente ogni successiva variazione di residenza e/o
        domicilio. 
          
        ART. 6 - VISITE MEDICHE - CONCORDATO 
        Prima dell'assunzione in servizio (e cioè prima dell'effettivo
        instaurarsi del rapporto di lavoro, l'Amministrazione potrà accertare
        la idoneità fisica del prestatore d'opera e sottoporlo a visita medica
        da parte di sanitari di fiducia o da organi sanitari pubblici. 
        Successivamente alla assunzione il lavoratore sarà sottoposto ad
        eventuali accertamenti solo ad opera degli organi sanitari pubblici: gli
        oneri (+) per gli eventuali accertamenti periodici di prevenzione ove
        previsti dalla legge vigente sono a carico della Struttura Sanitaria. 
          
        ART. 7 - PERIODO DI PROVA - CONCORDATO 
        L'assunzione in servizio del lavoratore avviene con un periodo di
        prova non superiore a: 
        - due mesi per le qualifiche fino al 4° livello. - sei mesi per le
        qualifiche dal 5° livello. 
        Durante tale periodo è reciproco il diritto alla risoluzione del
        rapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso. 
        In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di
        prova, ovvero alla fine dello stesso, al lavoratore spetta la
        retribuzione relativa alle giornate o alle ore di lavoro compiuto
        nonchè ai ratei di ferie e della tredicesima mensilità ed il
        trattamento di fine rapporto di lavoro maturato. 
        Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a
        quella stabilita contrattualmente per la qualifica, cui appartiene il
        lavoratore interessato. 
        Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia il
        lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove sia
        in grado di riprendete il servizio entro novanta giorni; in caso
        contrario, il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli
        effetti. 
        Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto
        alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà
        confermato in servizio. 
          
        ART. 8 - MANSIONI E VARIAZIONI TEMPORANEE DELLE STESSE - CONFERMATO 
        Il lavoratore ha diritto all'esercizio delle mansioni proprie della
        categoria e qualifica di appartenenza o a mansioni equivalenti a norma
        dell'art. 13 della Legge 300 del 20/5/1970. 
        Il lavoratore, purchè in possesso dei necessari titoli professionali
        previsti dalla legge, in relazione alle esigenze di servizio verificate
        tra le parti e fatte salve le attribuzioni del Direttore sanitario, può
        essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse, mai comunque
        inferiori a quelle inerenti alla sua categoria e qualifica, sempre che
        ciò non comporti alcun mutamento sostanziale della posizione economica
        del dipendente medesimo. 
        Tale assegnazione dovrà risultare da atto scritto, qualora superi i
        3 giorni. 
        Al lavoratore chiamato a svolgere mansioni inerenti a categoria o
        qualifica superiore alla sua (+) deve essere corrisposto in ogni caso e
        per tutta la durata della sua applicazione, una retribuzione non
        inferiore a quella percepita, maggiorata della differenza di livello fra
        la qualifica superiore medesima e quella di inquadramento, nonchè delle
        differenze afferenti ai restanti istituti contrattuali salariali. 
        Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, che debbono risultare
        da atto scritto, il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente
        alla attività svolte l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la
        medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente
        con diritto alla conservazione del posto., dopo un periodo di tre mesi
        consecutivi, semprechè il lavoratore sia in possesso del titolo
        professionale ove richiesto. 
          
        ART. 9 - CUMULO DI MANSIONI - CONFERMATO 
        Ai lavoratori che sono assegnati alla esplicazione di più mansioni
        di diversa categoria e qualifica deve essere attribuito, ai sensi
        dell'articolo precedente, il trattamento economico ed eventualmente la
        categoria e la qualifica corrispondente alla mansione superiore,
        semprechè questa ultima abbia carattere di prevalenza nel tempo. 
        In caso di non prevalenza di tempo delle mansioni superiori, per le
        ore di lavoro in dette mansioni eccezionalmente effettuate, oltre la
        retribuzione percepita, dovrà essere corrisposta al lavoratore la
        differenza tra il livello pertinente alla mansione superiore e quella di
        inquadramento. 
          
        ART. 10 - PASSAGGIO AD ALTRA FUNZIONE PER INIDONEITA' FISICA -
        CONCORDATO 
        Le Amministrazioni nel caso in cui il dipendente venga riconosciuto
        fisicamente inidoneo in via permanente all'espletamento delle funzioni
        inerenti la propria qualifica dall'ufficio sanitario a tanto preposto,
        fatta salva la inidoneità derivante da infortunio sul lavoro,
        esperiranno, nel rispetto del potere organizzatorio delle aziende, ogni
        utile tentativo per il recupero del dipendente, dietro sua richiesta, in
        funzioni diverse da quelle proprie della qualifica rivestita, anche
        ricorrendo a una novazione del rapporto ove esista in organico la
        possibilità di tale utilizzo, in relazione alle coperture dei posti
        vacanti e comunque compatibilmente con le capacità residuali del
        lavoratore. 
          
        ART. 11 - COMPORTAMENTO IN SERVIZIO - CONCORDATO 
        Il lavoratore, in relazione alle particolari esigenze dell'assistenza
        sanitaria, deve improntare il proprio contegno al rispetto ed alla
        comprensione dell'assistito, ispirandosi ai principi della solidarietà
        umana e subordinando ogni propria azione alla consapevole necessità e
        responsabilità della sua assistenza. 
        Il lavoratore deve rispettare l'impostazione e la fisionomia propria
        della struttura ove opera ed attenersi alle disposizioni impartite
        dall'Amministrazione secondo la struttura organizzativa interna in cui
        opera ed osservare in modo corretto i propri doveri. 
        E' fatto divieto al lavoratore di prestare la propria attività al di
        fuori delle strutture di appartenenza anche in caso di sospensione
        cautelativa. 
        La prestazione di lavoro a carattere continuativo esplicata al di
        fuori del rapporto di lavoro, con esclusione dei dipendenti con rapporto
        di lavoro part-time, costituisce giustificato motivo per la risoluzione
        del rapporto di lavoro. 
          
        ART. 12 - RITARDI ED ASSENZE - CONCORDATO 
        Il lavoratore deve osservare il proprio orario di lavoro,
        controfirmando il registro delle presenze e/o l'orologio marcatempo e
        comunque attestando le presenze secondo le modalità e rilevazioni in
        uso nella Struttura. 
        I ritardi devono essere giustificati e comportano la perdita
        dell'importo della retribuzione corrispondente ai ritardo stesso;
        qualora il ritardo giustificato sia eccezionale, non comporta la perdita
        della retribuzione. 
        Le assenze debbono essere segnalate prima dell'inizio del turno di
        lavoro alle persone o all'Ufficio a tanto preposto dalla struttura
        sanitaria, giustificate immediatamente e comunque non oltre le
        ventiquattro ore salvo legittimo e giustificato impedimento. 
        In ogni caso competano la perdita della retribuzione corrispondente
        alla durata della assenza stessa. 
        In caso di malattia eguale comunicazione deve essere effettuata,
        prima dell'inizio del turno di servizio, anche nel caso di eventuale
        prosecuzione della malattia stessa. 
        L'assenza arbitraria ed ingiustificata che superi i 3 (tre) giorni
        consecutivi, è considerata mancanza gravissima. 
          
        ART. 13 - PERMESSI - RECUPERI - CONFERMATO 
        Al dipendente possono essere concessi dall'azienda, per particolari
        esigenze personali, ed a domanda, brevi permessi di durata non superiore
        alla metà dell'orario giornaliero. Eccezionalmente e comunque, salvo
        diversa pattuizione, nel limite delle ore indicate nel comma successivo,
        possono essere concessi permessi anche di durata pari all'orario
        giornaliero. 
        I permessi complessivamente concessi non possono eccedere, 36 ore nel
        corso dell'anno. 
        Entro il mese successivo a quello della fruizione del permesso, il
        dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più
        soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. 
        Nei casi in cui non sia stato possibile effettuare i recuperi,
        l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione
        spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate. 
          
        ART. 14 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - CONCORDATO 
        I provvedimenti disciplinari da parte dell'Amministrazione debbono
        essere adottati in conformità all'art. 7 della legge n. 300 del
        20/5/70, e nel pieno rispetto delle procedure ivi stabilite (necessità
        della contestazione per iscritto, obbligo di assegnare al lavoratore un
        termine di almeno cinque giorni per presentare le proprie deduzioni,
        facoltà del lavoratore di essere ascoltato di persona e/o di essere
        assistito dal rappresentante delle OO.SS. cui conferisce mandato,
        nonchè nel rispetto da parte del datore di lavoro dei principi generali
        di diritto vigenti in materia di immediatezza, contestualità ed
        immodificabilità della contestazione disciplinare. 
        Al riguardo si conviene che comunque la contestazione disciplinare
        deve essere inviata al lavoratore non oltre il termine di 30 (trenta)
        giorni dal momento in cui gli organi direttivi sanitari ed
        amministrativi degli istituti di cui all'art. 1 del presente contratto
        hanno avuto conoscenza della mancanza commessa. 
        Si conviene altresì che il provvedimento disciplinare non possa
        essere adottato dal datore di lavoro oltre il termine di 30 (trenta)
        giorni dalla presentazione della deduzione da parte del lavoratore. 
        Si pattuisce altresì che il predetto termine di 30 giorni rimane
        sospeso nel caso in cui il dipendente richieda di essere ascoltato di
        persona unitamente al rappresentante sindacale, riprendendo poi a
        decorrere detto termine "ab inizio" per ulteriori 30 giorni
        dalla data in cui le parti si saranno incontrate per discutere della
        contestazione. 
        Pertanto le mancanze del dipendente possono dar luogo all'adozione
        dei seguenti provvedimenti disciplinari da parte dell'Amministrazione: 
        1. richiamo verbale; 2. richiamo scritto; 3. multa non superiore
        all'importo di quattro ore della retribuzione; 4. sospensione dal lavoro
        e dalla retribuzione per un periodo non superiore a dieci giorni. 
        Esemplificativamente, a seconda della gravità della mancanza e nel
        rispetto del principio della proporzionalità, incorre nei provvedimenti
        di cui sopra il lavoratore che: 
        a) non si presenti al lavoro omettendo di darne comunicazione e
        giustificazione ai sensi dell'art. 12 o abbandoni anche temporaneamente
        il posto di lavoro senza giustificato motivo; (+) 
        b) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la
        cessazione senza giustificato motivo; 
        c) commetta grave negligenza in servizio, o irregolarità
        nell'espletamento dei compiti assegnati; 
        d) non si attenga alle disposizioni terapeutiche impartite, non si
        attenga alle indicazioni educative, non esegua le altre mansioni
        comunque connesse alla qualifica, assegnate dalla direzione o dal
        superiore gerarchico diretto; 
        e) ometta di registrare la presenza secondo le modalità stabilita
        dalla Struttura; 
        f) compia qualsiasi insubordinazione nei confronti dei superiori
        gerarchici; esegua il lavoro affidatogli negligentemente o non
        ottemperando alle disposizioni impartite; 
        g) tenga un contegno scorretto od offensivo verso i degenti, il
        pubblico e gli altri dipendenti; 
        h) violi il segreto professionale e di ufficio; non rispetti
        l'impostazione e la fisionomia propria della Struttura Sanitaria, e non
        attui metodologie educative, didattiche e riabilitative proposte dalle
        equipes direttive; 
        i) compia in genere atti che possano arrecare pregiudizio
        all'economia, all'ordine e all'immagine della struttura Sanitaria, fermi
        restando i diritti tutelati dalla L. 300/70; 
        j) ometta di comunicare all'Amministrazione ogni mutamento, anche di
        carattere temporaneo di cui all'art. 5 del presente C.C.N.L. 
        k) ometta di esporre in modo visibile il cartellino identificativo. 
        l) ponga in essere atti, comportamenti, molestie anche di carattere
        sessuale lesivi della dignità della persona nei confronti di altro
        personale 
        Semprechè si configuri un notevole inadempimento e con il rispetto
        delle normative vigenti, è consentito il licenziamento per giusta causa
        o giustificato motivo: 
        A) nei casi previsti dal capoverso precedente qualora le infrazioni
        abbiano carattere di particolare gravità; 
        B) assenza ingiustificata per 3 (tre) giorni consecutivi o assenze
        ingiustificate ripetute per tre volte in un anno in un giorno precedente
        e/o seguente alle festività ed alle ferie; 
        C) recidivo in qualunque mancanza quando siano stati ammoniti due
        provvedimenti di sospensione disciplinare nell'arco di un anno dalla
        applicazione della prima sanzione; 
        D) assenze per simulata malattia; 
        E) introduzione di persone esterne nell'azienda senza regolare
        permesso 
        F) abbandono del posto di lavoro durante il turno di lavoro notturno 
        G) alteri o falsifichi le indicazioni del registro delle presenze e
        dell'orologio marcatempo o compia, comunque, volontariamente annotazioni
        irregolari su queste; 
        H) per uso dell'impiego ai fini di interessi personali; 
        I) per violazione del segreto professionale e di ufficio per
        qualsiasi atto compiuto per negligenza che abbia prodotto grave danno ad
        un infermo, all'Amministrazione o a terzi; 
        J) per tolleranza di abusi commessi da dipendenti; 
        K) per svolgimento di attività continuativa privata o comunque per
        conto terzi, con esclusione dei rapporti a tempo parziale; 
        L) per i casi di concorrenza sleale posti in essere dal dipendente,
        secondo i principi generali di diritto vigente. 
        M) detenzione per uso o spaccio di sostanze stupefacenti all'interno
        della Struttura; 
        N) molestie di carattere sessuale rivolte a degenti e/o
        accompagnatori all'interno della Struttura; 
        O) per atti di libidine commessi all'interno della Struttura. 
        E' in facoltà dell'Amministrazione di provvedere alla sospensione
        cautelare onde procedere ad accertamenti preliminari in caso di adozione
        di licenziamento. Al dipendente sospeso cautelativamente è concesso un
        assegno alimentare nella misura non superiore alla metà dello
        stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia. 
        La predetta elencazione ha carattere indicativo ed esemplificativo e
        non esaustivo dei casi che potranno dar luogo all'adozione del
        provvedimento del licenziamento per mancanze 
          
        ART. 15 - ORARIO DI LAVORO - CONCORDATO 
        L'orario di lavoro ordinario settimanale per i dipendenti inquadrati
        dal 1° al 8° livello e in 38 ore per gli altri dipendenti è fissato,
        in 36 ore (*), da articolare di norma su 6 giorni, e laddove
        l'organizzazione aziendale lo consenta, anche su 5 giorni. 
        L'orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati
        dall'Amministrazione con l'osservanza delle norme di legge in materia e
        fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario, ripartendo
        l'orario settimanale in turni giornalieri, nell'ambito delle 24 ore
        (diurni e notturni), sentite le OO.SS. 
        I criteri per la formulazione dei turni di servizio sono stabiliti,
        entro il primo trimestre di ciascun anno, dalla Direzione previo esame
        con le Rappresentanze sindacali Unitarie, che possono farsi assistere
        dalle OO.SS. territoriali appartenenti alle associazioni Sindacali
        firmatarie del presente CCNL e sempre fatte salve le attribuzioni di
        legge del Direttore Sanitario e la salvaguardia dell'assistenza del
        malato. 
        Agli effetti del presente articolo sono considerate ore di lavoro
        quelle comprese nei turni di servizio, fermo restando quanto previsto
        dal successivo 7° comma dell'art. 20 del presente contratto. 
          
        ART. 16 RAPPORTO DI LAVORO PART TIME - CONCORDATO 
        Si richiamano espressamente le norme di cui alla Legge n. 863 del
        19/12/1984 e s.m. 
        Si conviene che, a titolo indicativo, le percentuali dei contratti a
        tempo parziale che potranno essere stipulati, non potranno superare il
        25% del numero dei dipendenti a tempo pieno in organico. 
        Tale percentuale potrà essere modificata a livello aziendale, dopo
        intese con le organizzazioni aziendali. 
        L'assunzione di personale a part time il tempo parziale, sia esso a
        tempo determinato che a tempo indeterminato, può essere effettuata
        anche per motivate esigenze della struttura e deve risultare da atto
        scritto nel quale siano indicati: 
        1. Il periodo di prova per i nuovi assunti corrispondente a quello
        per i lavoratori assunti a tempo pieno 
        2. la durata della prestazione ridotta e la distribuzione dell'orario
        con riferimento secondo i casi al giorno, alla settimana, al mese,
        all'anno, comunque non inferiore a 1/3 dell'orario di lavoro previsto
        per il tempo pieno. 
        3. il trattamento economico e normativo. 
        Nel caso di tempo parziale giornaliero è ammessa la prestazione di
        lavoro oltre l'orario concordato nel limite massimo individuale di 2 ore
        giornaliere e con un limite massimo individuale di 60 ore. 
        La prestazione aggiuntiva può essere richiesta per esigenze di
        servizio e/o qualora la Struttura sanitaria versi in particolari
        difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze per malattia
        e/o infortunio e/o maternità e/o ferie e/o aspettativa di altri
        dipendenti. 
        Il trattamento economico ivi compresi indennità di contingenza,
        automatismi di carriera ed ogni indennità a qualsiasi titolo erogata
        viene determinato riproporzionando la retribuzione complessiva alla
        minore durata della prestazione lavorativa effettiva. In caso di part
        time verticale con prestazione piena tutte le indennità di turno e di
        presenza vengono corrisposte in misura integrale per l'intera giornata. 
        Nel caso di tempo parziale giornaliero o settimanale o mensile o
        annuale il periodo di ferie rimane uguale a quello previsto per i
        lavoratori a tempo pieno, fatto salvo il trattamento economico ridotto
        in percentuale. 
        Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve prevedere la priorità
        nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori
        già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni. 
        A tale scopo i lavoratori interessati al passaggio da tempo pieno a
        tempo parziale o viceversa non vi è più l'obbligo di un periodo di
        prova. 
        Il lavoratore che abbia ottenuto il passaggio dal tempo pieno al
        tempo parziale o viceversa, per i due anni successivi sarà collocato in
        coda alle eventuali graduatorie. 
          
        ART. 17 - CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO - CONCORDATO 
        L'assunzione di personale con C.F.L. avverrà secondo le norme della
        L. 863/84 e L. 407/90 e L. 451/94 nonchè dell'accordo interconfederale
        Confindustria Organizzazioni Confederali dei lavoratori del 31/1/95. 
        Per le professionalità con titolo abilitante indicate all'allegato
        (...) si applica quanto previsto al comma 2 lettera b dell'articolo 16
        L. 451/94: per tali figure l'inquadramento avverrà direttamente al
        livello di destinazione. 
        Ai fini dell'individuazione delle tipologie contrattuali di cui
        all'art. 16 della L. 451/94 e dei conseguenti accordi interconfederali
        in materia, sono considerate intermedie le professionalità dei
        dipendenti inseriti nel secondo terzo e quarto e quinto livello
        contrattuale, mentre vengono considerate elevate quelle dei prestatori
        d'opera inseriti dal 6° livello contrattuale fino all'11°. 
        Le parti convengono altresì che i C.F.L. con inquadramento di
        destinazione di 2° livello contrattuale avranno durata pari a 12 mesi e
        che ai relativi contrattisti verrà attribuito il trattamento del 2°
        livello fino dall'inizio. 
          
        ART. 18 - RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - CONCORDATO 
        In tutte le strutture comprese nell'ambito di applicazione (art. 1)
        del presente contratto, ai sensi dell'art., 23 della legge n. 56 del
        28/2/1987, l'apposizione di un termine alla durata del contratto di
        lavoro - oltre che nelle ipotesi di cui all'art. 1 della legge 18/4/1962
        n. 230 e successive modifiche ed integrazioni ed agli artt. 25 e 26 del
        D.P.R. n. 761/79 per gli Enti classificati, nonchè all'art. 8 bis del
        D.L. 29/1/1983 n. 17, convertito con modificazione dalla legge 25/3/1983
        n. 79, è consentita, in relazione alle particolari esigenze
        assistenziali al fine di evitare eventuali carenze del servizio, nelle
        seguenti ipotesi: 
        a) per garantire le indispensabili necessità di servizio ed
        assistenziali e la totale funzionalità di tutte le strutture di cui
        all'art. 1 del presente contratto durante il periodo di ferie, per un
        percentuale non superiore al 30% dell'organico in forza. 
        b) per le assunzioni legate a particolari punte di attività e per
        esigenze straordinarie nel limite di 6 mesi 
        c) per l'esecuzione di progetti di ricerca in ambito sanitario
        autorizzati dal Ministero della sanità o da altre istituzioni
        pubbliche; 
        d) per l'effettuazione di attività sanitarie, psicopedagogiche o
        assistenziali, attuate in accordo con le UU.SS.LL. o Provincie, Regioni
        o Comuni, in via sperimentale e per un tempo limitato. 
        e) per lo svolgimento di attività nuove e sperimentali, limitate nel
        tempo, per 12 mesi 
        f) per sostituzione di lavoratori assenti per permesso straordinario
        non retribuito concesso dall'Amministrazione; 
        g) assunzione a completamento dell'orario svolto da altro dipendente
        con contratto a tempo parziale e determinato 
        h) in caso di assenza prolungata dal servizio per ragioni di
        carattere giudiziario (arresto, sospensione in attesa di giudizio, ecc.;
        nonchè in caso di impugnativa di licenziamento da parte del lavoratore
        sino alla definizione del giudizio; 
        i) per gli Enti classificati, Presidi e E.R.C.C.S. anche nelle more
        dell'espletamento dei concorsi per la copertura di posti vacanti in
        organico; 
        j) per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla
        conservazione del posto (malattia, maternità, aspettativa facoltativa,
        infortunio, permessi, servizio militare). 
        Si precisa che l'istituto del contratto a tempo determinato non deve
        sopperire a carenze stabili dell'organico, previsto dalle norme
        convenzionali. 
          
        ART. 19 - MOBILITA' - CONCORDATO 
        L'istituto della mobilità concerne solo la utilizzazione temporanea
        del personale in presidi, servizi, uffici o pertinenze della Casa di
        cura o strutture sanitarie diverse dalla sede di assegnazione,
        rientrando invece nel potere organizzatorio della casa di cura e non
        soggetto ai vincoli di cui all'art. 13 della legge 300/70
        l'utilizzazione del personale nell'ambito dei servizi, uffici o presidi,
        cui originariamente è stato assegnato il dipendente. 
        La mobilità, che comporta la utilizzazione anche temporanea del
        personale in presidi servizi, uffici o pertinenze della casa di cura o
        strutture sanitarie diverse dalla sede di assegnazione, sarà utilizzato
        dalla Direzione Sanitaria o dal Coordinatore medico o dal responsabile
        del servizio in relazione alle esigenze di servizio secondo criteri
        concordati con la RSU, nel rispetto del art. 13 L. 300/70. 
          
        ART. 20 - LAVORO SUPPLEMENTARE, STRAORDINARIO - CONCORDATO 
        Il tetto annuo di ore supplementari e straordinarie non può superare
        di norma le 100 ore annue per dipendente. 
        E considerato lavoro supplementari e quello effettuato oltre le 36
        ore settimanali per il personale inquadrato entro l'8° livello e oltre
        le 38 ore settimanali per il restante personale. 
        Viene invece considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre
        le 48 ore settimanali. 
        All'inizio di ogni anno i criteri generali per l'utilizzo delle ore
        sopra individuate verranno stabiliti previa consultazione e parere della
        R.S.U. con successiva verifica da operarsi dopo 6 (sei) mesi. 
        Il lavoro supplementare e straordinario oltre il tetto annuo di 100
        ore e fino a 150 ore, sarà utilizzato, di intesa con la R.S.U. ove
        richiesto, per comprovate e motivate esigenze di servizio. 
        Il lavoro supplementare e straordinario può, a richiesta del
        lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio, essere
        compensato con un riposo sostitutivo. 
        Ferme restando le facoltà di cui innanzi, il lavoro supplementare
        e/o straordinario non potrà essere utilizzato come fattore di
        programmazione del lavoro. Le prestazioni di lavoro supplementare e/o
        straordinario hanno carattere eccezionale e devono rispondere ad
        effettive esigenze di servizio. 
        Il lavoro supplementare e quello straordinario saranno
        rispettivamente compensati da una quota oraria della retribuzione in
        atto (paga base + indennità di contingenza + retribuzione individuale
        di anzianità + indennità di mansioni superiori): (diviso) il divisore
        mensile indicato all'art. 35, con una maggiorazione del 15 e del 20%. 
        Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario
        notturno o nei giorni considerati festivi per legge la quota di
        retribuzione oraria è maggiorata del 30%. 
        Per il lavoro supplementare straordinario prestato in orario notturno
        nei giorni considerati festivi per legge la maggiorazione è del 50%. 
        Si considera lavoro in orario notturno quello eseguito tra le ore
        22.00 e le ore 06.00; si considera lavoro in orario festivo quello
        eseguito nelle festività di cui all'art. 22 e nelle giornate
        programmate come riposo settimanale. 
        Il lavoro straordinario deve essere autorizzato per iscritto ed
        espressamente dalla Amministrazione. 
          
        ART. 21 - RIPOSO SETTIMANALE - CONFERMATO 
        tutti i lavoratori hanno diritto ad una giornata di riposo
        settimanale, in un giorno che normalmente deve coincidere con la
        domenica; comunque nel caso di mancato a coincidenza del giorno di
        riposo con la domenica, questa verrà considerata come una normale
        giornata di lavoro e la relativa retribuzione non subirà alcuna
        maggiorazione, ad eccezione della corresponsione della indennità
        festiva. 
        Il riposo settimanale è irrinunciabile e non potrà essere
        monetizzato. 
          
        ART. 22 - FESTIVITA' 
        Tutti i lavoratori devono fruire di un giorno di riposo in occasione
        delle seguenti festività: 
        1) Capodanno (1° gennaio) 2) Epifania (6 gennaio) 3) Anniversario
        della Liberazione (25 aprile) 4) Lunedì di Pasqua (mobile) 5) Festa del
        Lavoro (1° maggio) 6) Assunzione della Madonna (15 agosto) 7)
        Ognissanti (1^novembre) 8) Immacolata Concezione (8 dicembre) 9) S.
        Natale (25 dicembre) 10) S. Stefano (26 dicembre) 11) Santo Patrono
        (mobile) 
        In occasione delle suddette festività decorre a favore del
        lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art. 30. 
        I lavoratori che, per ragioni inerenti al servizio dovranno tuttavia
        prestare la propria opera nelle suddette giornate, avranno comunque
        diritto ad un corrispondente riposo da fruire, compatibilmente con le
        esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festività
        infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dall'Amministrazione
        sentito l'interessato. 
        In occasione di coincidenza di una delle festività predette con il
        giorno di riposo settimanale di cui all'art. 21, il lavoratore ha
        diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo, in altro giorno
        feriale stabilito dalla Amministrazione in accordo con l'interessato
        compatibilmente con le esigenze di servizio. 
          
        ART. 23 - FERIE - 
        Tutti i lavoratori (*) hanno diritto ad un periodo di ferie di trenta
        giorni lavorativi per anno solare (+). 
        Per i casi in cui l'orario di servizio non sia distribuito su sei
        giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni di ferie deve
        essere sempre effettuato con riferimento a giornate lavorative di sei
        ore. 
        Al personale di cui alla lettera a) 1° comma del successivo art. 37
        spetta, in aggiunta alle ferie ordinarie di giorni trenta, un ulteriore
        periodo di quindici giorni, di cui alla legge 28/3/68 n. 416 e
        successive modificazioni ed integrazioni. 
        In occasione del godimento del periodo di ferie decorre a favore del
        lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art. 30. 
        Al lavoratore che all'epoca delle ferie non abbia maturato il diritto
        all'intero periodo di ferie, per non aver compiuto un anno intero di
        servizio spetterà, per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo
        feriale allo stesso spettante, a norma del 1° comma del presente
        articolo. 
        Il dipendente in sostituzione delle festività soppresse ha diritto
        inoltre a far tempo dal 1° gennaio 1991, a 5 (cinque) giornate di ferie
        da fruirsi entro l'anno solare. 
        L'epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti
        dall'Amministrazione previo esame con Rappresentanze di cui all'art. 49
        e dalla R.S.U., sulla base dei criteri fissati entro il primo trimestre
        di ogni anno , congiuntamente con la Direzione Sanitaria, garantendo
        possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte
        salve le attribuzioni di legge del Direttore Sanitario. 
        Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in
        qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali dei presidi, ove
        autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie. 
        Fatte salve le cinque giornate di cui al comma n. 5 potranno essere
        fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le
        esigenze di servizio e dall'azienda. 
        Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento
        annuale delle ferie. 
          
        ART. 24 - PRONTA DISPONIBILITA' - 
        Il servizio di pronta disponibilità è del tutto eccezionale; la
        valutazione in ordine alla opportunità ed alla misura di adozione di
        tale istituto deve avvenire in sede locale, previa verifica con i
        rappresentanti sindacali aziendali firmatari del presente contratto. 
        Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla
        immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di
        raggiungere il presidio nel più breve tempo possibile dalla chiamata,
        secondo intese da definirsi in sede locale. 
        Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno programmato
        come giorno di riposo, o nelle festività infrasettimanali di cui
        all'art. 22 del presente contratto, spetta un riposo compensativo senza
        riduzione del debito orario settimanale. 
        Il servizio di pronta disponibilità va, di norma, limitato va
        periodi al di fuori del normale orario programmato, ha durata di 12
        (dodici) ore e dà diritto ad un compenso di lit. 40.000 lorde per ogni
        12 (dodici) ore. 
        Qualora il turno di pronta disponibilità sia articolata in orari di
        minore durata la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente
        alla durata stesa, maggiorata del 10%. 
        L'articolazione del turno di pronta disponibilità non può avere
        comunque durata inferiore alle 4 (quattro ) ore. 
        In caso di chiamata l'attività prestata viene computata come lavoro
        straordinario o compensata con recupero orario in relazione alle
        esigenze di servizio ed a richiesta dell'interessato. 
        Di norma non potranno essere previste per ciascun dipendente più di
        8 (otto) giorni di disponibilità al mese. 
          
        ART. 25 - PERMESSI STRAORDINARI - CONCORDATO 
        Al lavoreatore che abbia superato il periodo di prova spettano
        permessi straordinari nei seguenti casi: 
        1) Permessi retribuiti: 
        a) per matrimonio, giorni 15 di calendario con retribuzione; 
        b) per gravidanza e puerperio, secondo le norme di legge; 
        c) per sostenere esami attinenti alla carriera ed al perfezionamento
        professionale, limitatamente al periodo necessario per sostenere le
        prove stesse con retribuzione; 
        d) in caso di decesso del coniuge, o convivente risultante dallo
        stato di famiglia, dei genitori, dei figli e dei fratelli, spetta al
        lavoratore un permesso retribuito limitatamente a cinque giorni; 
        e) il lavoratore donatore di sangue ha diritto a permessi retribuiti
        di cui alla legge 13/77!967 n. 584; 
        f) per la partecipazione all'espletamento delle funzioni elettorali
        secondo le norme di legge; 
        g) per gravi e documentate ragioni il lavoratore può chiedere e
        l'amministrazione può concedere un periodo di permesso straordinario
        retribuito non superiore a cinque giorni; 
        h) per i periodi contumaciali previsti per le malattie infettive,
        secondo la normativa vigente. 
        2) Permessi non retribuiti: 
        a) purchè siano garantite le esigenze di servizio, previa verifica
        con le OO.SS. firmatarie del presente contratto, i lavoratori potranno
        richiedere di essere posti in permesso senza assegni, con diritto al
        mantenimento del posto di lavoro, al fine di partecipare ai corsi di
        qualificazione, aggiornamento e specializzazione professionale attinenti
        al servizio. Ove la struttura sanitaria, per sua necessità, invii il
        proprio personale a corsi come sopra previsti i permessi saranno
        retribuiti. Dovranno peraltro essere presentati i risultati degli esami
        e le dichiarazioni attestanti la frequenza ai corsi; 
        b) in caso di comprovata e documentata esigenza di prolungata
        assistenza per malattia di familiari (figli, coniuge, genitori) il
        dipendente può fruire di permesso non retribuito comunque non inferiore
        a 1 (uno) mese e non superiore a 6 (sei) mesi; 
        in caso di attività di volontariato o partecipazione a programmi
        sanitari nei paesi in via di sviluppo, il dipendente può fruire di
        permesso non retribuito, comunque non inferiore ad un mese e non
        superiore a sei mesi (legge n. 49/87). 
        3) Servizio militare o sostitutivo Civile: 
        In caso di interruzione del servizio per chiamata alle armi e secondo
        quanto disposto dal disciplinato D.L.C.P.S. 13/9/1946, n. 303, il
        rapporto di lavoro rimane sospeso per tutto il periodo del servizio
        militare ed il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto fino
        ad un mese dopo la cessazione del servizio militare. Il lavoratore che,
        salvo caso di comprovato impedimento, non si mette a disposizione del
        presidio entro un mese dalla data di cessazione del servizio militare
        potrà essere considerato dimissionario e come tale liquidato. 
        4) Permessi per handicap di cui alla L. 194/92 e s.m. 
        I periodi di assenza per i casi indicati ai punti 2, 3, 4 non sono
        utili all maturazione delle ferie, della tredicesima e del T.F.R. 
        Tutti i permessi dovranno essere richiesti dall'interessato in tempo
        utile (e comunque almeno sette giorni prima) per permettere la
        sostituzione e potranno essere o meno concessi compatibilmente con le
        esigenze della Struttura, ad eccezione di quelli da concedere in forza
        di legge. 
          
        ART. 26 - PATROCINIO LEGALE DEL DIPENDENTE PER FATTI CONNESSI
        ALL'ESPLETAMENTO DEI COMPITI DI UFFICIO - CONFERMATO 
        L'Amministrazione, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove
        si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o
        pensale nei confronti del dipendente per fatti e/o atti direttamente
        connessi all'adempimento dei compiti di ufficio ed allorquando non
        sussista accertata negligenza o colpa del dipendente che comportino
        l'adozione di provvedimenti disciplinari o di risoluzione del rapporto
        di lavoro, assumerà a proprio carico, ove non sussista conflitto di
        interessi, ogni onere di difesa fino all'apertura del procedimento e per
        tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un
        legale. 
        L'Amministrazione potrà esigere dal dipendente, eventualmente
        condannato con sentenza passata in giudicato per fatti a lui imputati
        per averli commessi per dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti
        per la sua difesa. 
          
        ART. 27 - TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA ED INFORTUNIO -
        CONCORDATO 
        In caso di assenza per malattia ed infortunio non professionale il
        lavoratore deve informare immediatamente, di norma, prima dell'inizio
        del turno di servizio, la Direzione Sanitaria o quella Amministrativa
        secondo le rispettive competenze e trasmettere l'attestazione di
        malattia entro due giorni dalla data del rilascio. 
        L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione
        dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente al
        proprio superiore diretto perchè possano essere prestate le previste
        cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge. 
        Il datore di lavoro, è tenuto ad anticipare per conto dell'INPS le
        indennità previste dalla legge a partire dal primo giorno di malattia,
        inoltre, se la malattia è indennizzata ed assistita dall'INPS, e
        l'infortunio dall'INAIL, il datore di lavoro è tenuto ad integrare le
        prestazioni economiche assicurative sino a raggiungere: 
        a) il 100 % della retribuzione globale sino al 365° giorno di
        assenza per malattia nell'arco di quattro anni precedenti ad ogni inizio
        di malattia, computando altresì la malattia in corso. 
        Il trattamento stesso non compete in caso di accertata trasformazione
        della malattia in invalidità pensionabile. Detto trattamento non deve
        essere comunque superiore a quello ce il lavoratore avrebbe percepito al
        netto se avesse lavorato, a titolo di emolumenti stipendiali fissi e non
        variabili. La corresponsione della integrazione va corrisposta in base
        alle norme di legge (Legge 29/2/80 n. 33 art. 1).. 
        Il datore di lavoro può recedere dal rapporto allorquando il
        lavoratore si assenti oltre il limite di 18 (diciotto) mesi complessivi
        nell'arco di un quadriennio mobile. Si conviene però, che, in via
        eccezionale, per quei lavoratori che abbiano una ricaduta nello stesso
        evento morboso che ha comportato un prolungato ricovero ospedaliero, in
        atto al momento del prefissato periodo di comporto, questo va prolungato
        di mesi 2 (due) da diciotto mesi a 20 (venti) mesi; qualora il predetto
        ricovero ospedaliero sia ancora in atto alla scadenza del 20° mese, il
        lavoratore ha diritto a richiedere un periodo di aspettativa non
        retribuito, che può protrarsi per un massimo di 3 (tre) mesi (dal 20°
        al 23 ° mese), purchè permanga la situazione di ricovero ospedaliero. 
        b) il 100 % della retribuzione globale sino al 365° giorno di
        assenza per infortunio. Il datore di lavoro è tenuto ad anticipare il
        40% della retribuzione, salvo conguaglio con quanto erogato dall'INAIL
        con conseguente obbligo del lavoratore di rimborsare quanto percepito a
        titolo di anticipazione. Detto trattamento non deve essere comunque
        superiore a quello che il lavoratore avrebbe percepito al netto se
        avesse lavorato, a titolo di emolumenti stipendiali fissi e non
        variabili. Si fanno salve le condizioni di miglior favore delle singole
        amministrazioni. 
        Non si cumulano i periodi di malattia con quelli di infortunio. 
        Il lavoratore assente per malattia decade dal diritto all'indennità
        di malattia dovuta dall'Istituto previdenziale e dalla predetta
        integrazione a carico della Struttura sanitaria, in caso di assenza alla
        visita di controllo domiciliare, richiesta o disposta ai sensi dell'art.
        5 della legge 20/5/70 n. 300, nelle fasce orarie di reperibilità
        previste dal D.M. 8/1/1983 - G.U. n. 33 e successive modificazioni. 
        Qualora il lavoratore debba assentarsi dal proprio domicilio per
        sottoporsi a visita specialistica o ambulatoriale, comunque ha l'obbligo
        di avvertire l'Amministrazione entro le ore 9.00 dello stesso giorno. 
        In caso di licenziamento del lavoratore comminato dopo il
        raggiungimento dell'età pensionabile, il periodo di conservazione del
        posto sarà limitato alla sola durata del periodo di preavviso e non
        oltre, anche in caso di successiva insorgenza di malattia. 
        Nel caso in cui l'infortunio o malattia sia ascrivibile a
        responsabilità di terzi, resta salva la facoltà dell'amministrazione a
        recuperare dal terso responsabile le somme da essa corrisposte,
        subentrando nella titolarità delle corrispondenti azioni legali, nei
        limiti del danno subito. 
        Per i lavoratori affetti da TBC si richiamano espressamente le
        disposizioni legislative che regolano la materia. 
          
        ART. 28 - ASSICURAZIONI ED INFORTUNI SUL LAVORO - CONFERMATO 
        L'Amministrazione è tenuta ad assicurare i lavoratori contro gli
        infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali secondo le norme
        di leggi vigenti. 
          
        ART. 29 - TUTELA DELLA SALUTE ED AMBIENTE DI LAVORO - 
        Le organizzazioni sindacali hanno diritto di controllare
        l'applicazione della norma per la tutela della salute psicofisica dei
        lavoratori, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto dei lavoratori e di
        quanto previsto dalla legge 833/78, fatte salve le attribuzioni di legge
        della Direzione Sanitaria. 
        Le parti si impegnano a incontrarsi entro il 30 ottobre per daee
        attuazione a quanto previsto dal Dlgs 626/94. 
          
        ART. 30 - RETRIBUZIONE - CONCORDATO 
        La retribuzione fondamentale spettante ai dipendenti è composta di: 
        - retribuzione come da livello; 
        - indennità di contingenza; 
        - retribuzione individuale di anzianità; 
        - tredicesima mensilità; 
        - trattamento di fine rapporto 
        Elementi aggiuntivi della retribuzione ove spettanti di cui agli art.
        20, 22, 24, 37, 38, 45, 61. 
          
        ART. 31 - LIVELLI FUNZIONALI E RETRIBUTIVI - CONCORDATO 
        1° LIVELLO - L. 7.449.000 
        Personale addetto alla pulizia. Il personale inquadrato al 1°
        livello sarà inserito al 2° livello al compimento del sesto mese di
        servizio nello stesso ente. 
        2° LIVELLO - L. 8.517.000 
        Ausiliario socio sanitario, ausiliario di assistenza per anziani,
        operaio qualificato, lavandaio/a, addetto/a alla cucina o guardaroba,
        telefonista, commesso/a, disinfettatore,, bagnino, portiere. 
        Detto personale, alla maturazione di una anzianità di tre anni di
        servizio nel 2° livello contrattuale nello stesso verrà inserito al
        3° livello. 
        3° LIVELLO - L. 9.669.000 
        Ausiliario sociosanitario specializzato, Addetto all'assistenza per
        anziani, assistente bambini, Assistente ed Accompagnatore per disabili,
        Aiuto cuoco. 
        4° LIVELLO - L. 10.729.000 
        Centralinista, Operaio specializzato, Operaio tecnico., Operaio ad
        alta specializzazione, Assistente sociosanitario con funzioni educative.,
        assistente sociosanitario con funzioni di sostegno (per i centri di
        lungodegenza per anziani non autosufficienti)., Impiegato d'ordine,
        Massaggiatore, Perforatore, Operatore di centri elettronici, Portiere
        centralinista, Cuoco, Autista, Operaio manutentore, Operatore tecnico
        addetto all'assistenza. 
        Per quel che concerne l'inquadramento degli OTA le parti si
        richiamano espressamente all'accordo stipulato tra le OO.SS. e quelle
        datoriali in data 25/11/11, che si allega e diventa parte integrante del
        presente CCNL. 
        Gli ausiliari sociosanitari specializzati che a seguito di corsi
        professionali interni già esplicati o per accordi aziendali sono stati
        già inquadrati nel 4° livello, conservano detta collocazione, senza
        ulteriore passaggio ad altra posizione funzionale; essi conserveranno
        "ad personam" il solo trattamento economico e normativo
        previsto per il 4° livello, pur continuando a svolgere tutti i compiti
        esplicati, senza però avere la superiore qualifica afferente alla nuova
        funzione. 
          
        5° LIVELLO: L. 12.141.000 
        Educatore (senza titolo specifico, ad esaurimento), Insegnante (senza
        titolo specifico, ad esaurimento), Istruttore di nuoto, assistente per
        l'infanzia., Operatore tecnico coordinatore (Capo servizio operai).,
        Autista addetto prevalentemente alla conduzione di autoambulanza,
        infermiere generico., Infermiere psichiatrico (con un anno di scuola),
        Puericultrice, Impiegato d'ordine, dopo 5 cinque) anni di permanenza
        nella qualifica nello stesso ente, Cuoco dopo 10 (dieci) annidi
        permanenza nella qualifica nello stesso ente, Cuoco con diploma
        professionale di scuola alberghiera, Impiantista, animatore, Tecnico di
        attività motoria in acqua. 
          
        6° LIVELLO: L. 13.371.000 
        Impiegato amministrativo di concetto, infermiere psichiatrico con due
        anni di scuola, vigilatrice di infanzia programmatore di centro
        elettronico, assistente sanitario, terapista della riabilitazione,
        educatore professionale, insegnante corsi formazione professionale,
        assistente sociale, tecnico della riabilitazione (ortottista,
        logopedista, psicomotricista), infermiere professionale, tecnico di
        laboratorio, di radiologia, centro trasfusionale, anatomia patologica,
        odontoiatria, massofisioterapista, massaggiatore non vedente, ostetrica,
        dietista, podologo. 
          
        7° LIVELLO - L. 15.563.000 
        Coordinatore di: terapisti della riabilitazione, educatori,
        assistenti sociali; caposala, capo tecnico, direttore di corsi di
        formazione professionale, collaboratore direttivo, ostetrica assunta
        anteriormente all'1/1/83. 
        Il terapista della riabilitazione, il tecnico della riabilitazione
        )ortottista, logopedista, psicomotricista) assistente sociale,
        ostetrica, educatore professionale, tecnico laboratorio, radiologia,
        centro trasfusionale, anatomia patologica, odontoiatria, in possesso di
        un titolo abilitante l'esercizio della professione, al maturare di una
        anzianità di servizio di almeno 8 (otto) anni nella qualifica e nello
        stesso ente. 
          
        8° LIVELLO - L. 17.703.000 
        Operatore professionale- dirigente di area riabilitativa, coadiutore
        amministrativo, caposervizio o ufficio amministrativo di Struttura fino
        a 250 posti letto, caposervizio ufficio amministrativo di ospedale
        classificato fino a 130 posti letto, direttore didattico, caposervizio
        sanitari ausiliari. 
          
        9° LIVELLO - L. 20.471.000 
        Direttore amministrativo di struttura fino a 250 posti letto,
        caposervizio o ufficio amministrativo di casa di cura oltre 250 posti
        letto, e di ospedali classificati dal 131 posti letto a 200 posti letto;
        assistente: chimico, fisico, biologo, psicologo, sociologo, pedagogista,
        analista di sistemi elettronici, farmacista, farmacista collaboratore di
        ospedale classificato, Operatore professionale - dirigente di area
        riabilitativa in struttura con internato. 
        10° LIVELLO - l. 28.091.000 
        Direttore amministrativo di Struttura da 251 a 500 posti letto,
        caposervizio o ufficio amministrativo di ospedale classificato con oltre
        200 posti letto, vicedirettore amministrativo di ospedale classificato,
        coadiutore: biologo, chimico, fisico, psicologo, sociologo, pedagogista,
        farmacista, coadiutore di farmacia di ospedali classificato. 
        11° LIVELLO - L. 36.833.000 
        Direttore amministrativo di Struttura con più di 500 posti letto,
        direttore amministrativo di ospedale classificato, presidi e case di
        cura totalmente climatizzati, direttore: biologo, chimico, fisico,
        psicologo, farmacista, sociologo e pedagogista. 
        (conferma declaratorie CCNL 90) 
        I profili professionali afferenti al 9° , 10° e 11° livello - del
        ruolo stabilito - dovranno essere rivisti tra le parti all'atto della
        emanazione dei nuovi profili professionali nel settore pubblico, anche
        per consentire agli Ospedali Classificati., Presidi e I.R.C.C.S. il
        recepimento degli stessi profili negli ordinamenti da emanarsi in
        applicazione della normativa vigente in materia. 
        All'atto dell'assunzione del dipendente viene riconosciuto il livello
        retributivo di cui alla presente tabella in funzione delle mansioni
        convenute e secondo il titolo di studio posseduto, ove esso sia
        prescritto per le mansioni stesse. 
        Il conseguimento dei titoli di studio nel corso del rapporto di
        lavoro non dà diritto al passaggio al livello superiore. 
        L'inquadramento del personale ai livelli funzionali e retributivi
        avverrà sulla base delle mansioni effettivamente svolte, eventualmente
        corredate dal titolo di studio o professionale ove richiesto, e dalle
        declaratorie dei livelli funzionali di seguito precisaste. 
        Il personale dipendente, cui è applicabile il presente contratto, è
        suddiviso nelle seguenti categorie: 
        - Personale impiegatizio: tutto il personale inquadrato nei livelli
        5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° , 11°, compreso l'impiegato d'ordine e
        l'operatore di centri elettronici inquadrati al 4° livello. 
        - Personale non impiegatizio: il restante personale 
        Si precisa che gli importi delle retribuzioni collegate ai livelli
        funzionali sono comprensive dell'EDR di L. 240.000 annue 
          
        ART. 31 BIS - REVISIONE DELL'ORDINAMENTO - CONCORDATO 
        Le parti si impegnano a ridefinire l'ordinamento professionale dei
        lavoratori con accordo integrativo entro il 31 dicembre 1996. 
        A tutti i dipendenti viene attribuito un Elemento Aggiuntivo della
        Retribuzione di L. 9.000 mensili lorde fisse e ricorrenti per dodici
        mensilità, con decorrenza dal 1/12/95. 
          
        ART. 31 - INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (CONTINGENZA) - CONCORDATO 
        Al personale compete l'indennità di contingenza nella misura lorda
        mensile indicata nella tabella seguente, secondo il livello di
        inquadramento: 
        liv. 1° 993.012 liv. 2° 998.509 liv. 3° 1.002.141 liv. 4°
        1.007.880 liv. 5° 1.015.804 liv. 6° 1.021.765 liv. 7° 1.032.029 liv.
        8° 1.046.021 liv. 9° 1.058.977 liv. 10° 1.084.646 liv. 11° 1.117.810 
          
        ART. 33 - RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' - CONCORDATO 
        I trattamenti individuali di anzianità, ad personam e non
        riassorbibili, sono confermati nei valori in godimento alla data del 31
        dicembre 93. 
          
        ART. 34 - TRATTAMENTO ECONOMICO CONSEGUENTE A PASSAGGIO ALLA
        POSIZIONE ECONOMICA SUPERIORE - CONCORDATO 
        Nel caso di passaggio a livello superiore l'inquadramento avviene
        sommando alla retribuzione individuale di anzianità già in godimento
        la differenza tra il valore iniziale del nuovo livello e il valore
        iniziale del livello di provenienza, nonchè delle differenze afferenti
        ai restanti istituti contrattuali dovuti. 
          
        ART. 35 - PAGA GIORNALIERA E ORARIA - CONCORDATO 
        La paga di una giornata lavorativa è determinata sulla base di 1/26
        delle sotto elencate competenze della retribuzione: 
        - retribuzione come da livello; 
        - indennità di contingenza; 
        - retribuzione individuale di anzianità; 
        - indennità per mansioni superiori. 
        L'importo della paga oraria è determinato dividendo la paga
        giornaliera come sopra calcolato per 6 oppure 6,33 rispettivamente per
        il 9°, 10°, 11° livello. 
        In presenza di eventuali assenze non retribuite (sciopero, permesso a
        proprio carico, assenze ingiustificate ecc.) la retribuzione globale
        mensile sarà decurtata in rapporto e nella misura della durata della
        prestazione lavorativa non esplicata, facendosi riferimento ai parametri
        retributivi e orari giornalieri come innanzi determinati. 
          
        ART. 36 - ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE - CONCORDATO 
        L'assegno per il nucleo familiare o le quote aggiunte di famiglia
        sono erogate secondo le norme di legge vigenti. 
          
        ART. 37 - INDENNITA' - 
        Al lavoratore, ove ne ricorrano i requisiti, spetta la seguente
        indennità lorda: 
        a) indennità di rischio da radiazioni 
        Le parti confermano provvisoriamente la lettera a dell'art. 37 del
        precedente CCNL, impegnandosi a riesaminare l'intera materia
        coordinandola in particolare con la L. 724/94 con specifico accordo
        entro il 31 dicembre 95. 
        b) indennità di profilassi antitubercolare viene riconosciuta a
        tutto il personale operante in reparti o unità operative fisiologiche (pneumologiche)
        una indennità di profilassi antitubercolare nella misura fissa ed
        uguale per tutti di L. 300 giornaliere lorde nei modi prescritti dalla
        legge 9 aprile 1953 n. 310, e successive modificazioni. 
        c) indennità per servizio notturno e festivo al personale dipendente
        il cui turno di servizio si svolga durante le ore notturne spetta una
        "indennità notturna" nella misura univa uguale per tutti di
        £. 4.500 lorde per ogni ora di servizio prestato fra le ore 22.00 e le
        ore 06.00. 
        Per il servizio di turno prestato in giorno festivo compete una
        indennità di L. 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata
        superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde
        se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario
        anzidetto, con un minimo di due ore. 
        Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta
        più di una indennità festiva per ogni singolo dipendente. 
          
        ART. 38 - PREMIO DI INCENTIVAZIONE - CONCORDATO 
        Il premio è articolato come segue: 
        A tutto il personale a partire dal 1° luglio 1995 (erogazione luglio
        1996) compete un premio di £. 720.000 annue lorde. 
        Tale premio compete per intero se, nell'arco dell'anno che va dal 1°
        luglio al 30 giugno, il personale effettua almeno 258 giorni di
        presenza. 
        Per ogni giorno di mancata presenza, detto premio è ridotto in
        ragione di £. 24.000 giornaliere: parimenti per ogni giorno di presenza
        oltre i 258 e fino a un tetto di 267 giorni di presenza verrà
        corrisposta una ulteriore quota aggiuntiva pari a £. 24 mila per
        giorno. 
        Ai fini del computo delle presenze non incidono nella decurtazione
        del suddetto premio le giornate: permessi straordinari retribuiti,
        permessi sindacali retribuiti, periodi di astensione obbligatoria per
        maternità, il ricovero ospedaliero documentato, l'infortunio sul lavoro
        riconosciuto ed assistito dall'INAIL. 
        Ai fini del conteggio dei giorni di presenza, le ferie e le
        festività, ancorchè non usufruite nel periodo 1° luglio/30 giugno,
        debbono essere considerate come godute. 
        Il premio sarà erogato in un'unica soluzione congiuntamente alla
        retribuzione del mese di luglio di ogni anno. 
        Ai fini del computo delle presenze di cui al presente articolo si fa
        riferimento a sei giornate lavorative. 
          
        ART. 39 - CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE E RECLAMI SULLA BUSTA
        PAGA - CONCORDATO 
        La retribuzione deve essere corrisposta al lavoratore in una data
        stabilita, comunque non oltre il 7° giorno successivo alla fine di
        ciascun mese. Il pagamento della retribuzione deve essere effettuato al
        mezzo busta paga in cui devono essere distintamente specificati il nome
        del presidio, il nome e la qualifica del lavoratore, il periodo di paga
        cui la retribuzione si riferisce, l'importo dei singoli elementi che
        concorrono a formarla (salario, stipendio, retribuzione individuale di
        anzianità, contingenza, ecc.) e la elencazione delle trattenute di
        legge e di contratto. 
        Qualsiasi reclamo sulla rispondenza della somma pagata con quella
        indicata nella busta paga deve essere fatta all'atto del pagamento. 
        In caso di ritardo nella corresponsione della retribuzione
        l'amministrazione è tenuta a corrispondere anche gli interessi legali
        maturati. 
        In conformità alle normative vigenti resta comunque la possibilità
        da parte del lavoratore di avanzare eventuali reclami per irregolarità
        riscontrate. 
          
        ART. 40 - TREDICESIMA MENSILITA' - CONFERMATO 
        A tutto il personale in servizio spetta una tredicesima mensilità da
        corrispondersi alla data del 16 dicembre di ogni anno, composta di uno
        stipendio base annuo come da inquadramento diviso dodici e dalla
        retribuzione individuale di anzianità, di cui all'art. 32. 
        La tredicesima mensilità non spetta per il periodo di tempo
        trascorso in aspettativa, senza assegni per motivi di famiglia o in
        altra posizione di stato che comporti la sospensione dello stipendio o
        salario. 
        Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il
        corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tenti dodicesimi
        dell'ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi dia
        anzianità di servizio. 
        La frazione di mese superiore a 15 giorni va considerata a questi
        effetti come mese intero. 
          
        ART. 41 - VITTO ED ALLOGGIO - CONCORDATO 
        Il rimborso per il vitto ed allogio a carico del dipendente viene
        fissato nelle seguenti misure: 
        L. 3.000 per ogni pasto; L. 90.000 mensili per alloggio. 
        E' fatto obbligo alle Strutture Sanitarie con più di 160 dipendenti
        di istituire il servizio di mensa; fatte salve le situazioni già
        esistenti. 
        Nelle predette strutture Sanitarie, laddove i servizi prevedano
        particolari articolazioni di orario, le parti provvederanno a garantire
        l'esercizio della mensa con modalità sostitutive, che, comunque, non
        debbono prevedere indennità monetizzabile. 
        Non usufruisce di detto servizio il personale non in servizio. 
        Il pasto va consumato, durante il turno di servizio, al di fuori
        dell'orario di lavoro. 
          
        ART. 42 - ABITI DI SERVIZIO - CONFERMATO 
        Al personale cui durante il servizio è fatto obbligo di indossare
        una divisa o indumenti di lavoro e calzature apropriate in relazione al
        tipo delle prestazioni, verranno forniti gli indumenti stessi
        esclusivamente a cura e spese dell'Amministrazione. 
        La spesa relativa compresa quella della manutenzione ordinaria, è a
        carico dell'Amministrazione. 
        Ai dipendenti addetti a particolari servizi debbono inoltre essere
        forniti tutti gli indumenti protettivi contro eventuali rischi o
        infezioni, tenendo conto delle disposizioni di legge in materia
        antinfortunistica di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
          
        ART. 43 - ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI, RICREATIVE - CONFERMATO 
        Le attività culturali ricreative e sociali, promosse nei presidi o
        strutture, sono gestite dal organismi legalmente costituiti, formati dai
        rapresentanti dei dipendenti, in aderenza all'art. 11 dello Statuto dei
        lavoratori. Per l'attuazione delle suddette attività ogni anno le
        organizzazioni regionali, datoriali e sindacali si incontreranno per
        determinare le modalità di attuazione di quanto previsto nel comma
        precedente. 
          
        ART. 44 - CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - CONFERMATO 
        Il rapporto di lavoro cessa nei seguenti casi: 
        a) per licenziamento del lavoratore ai sensi delle legge vigenti per
        i rapporti di diritto privato; 
        b) per dimissioni del lavoratore; 
        c) per morte del lavoratore; 
        d) per collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età. 
          
        ART. 45 - PREAVVISO - CONCORDATO 
        Il preavviso di licenziamento o di dimissioni, per il personale
        assunto a tempo indeterminato e che abbia superato il periodo di prova,
        nei casi in cui è dovuto ai sensi di legge, è fissato nella misura di
        giorni 30 (trenta) di calendario per tutto il personale dipendente. 
        La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei
        predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra una
        indennità pari all'importo della retribuzione del periodo di mancato
        preavviso. 
        In caso di licenziamento, il periodo di preavviso, anche se
        sostituito dalla corrispondente indennità, è computato nell'anzianità
        di servizio agli effetti dell'indennità di anzianità. 
        E' in facoltà della parte che riceve la disdetta di cui al primo
        comma del presente articolo di troncare il rapporto di lavoro sia
        all'inizio che nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun
        obbligo di indennizzo e maturazione di indennità per il periodo di
        preavviso totalmente o parzialmente non compiuto. 
          
        ART. 46 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - CONFERMATO 
        In caso di risoluzione del rapporto di lavoro dipendente con la
        qualifica impiegatizia deve essere corrisposta una indennità di
        anzianità sin al 31 maggio 1982 nella misura pari ad un mensilità di
        retribuzione per ogni anno intero di servizio. 
        Per il personale non impiegatizio, ferma restando la liquidazione
        della anzianità precedente sulla base di una mensilità di retribuzione
        per ogni anno intero di servizio prestato, verrà raggiunto con la
        seguente gradualità: 
        1) 15/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal
        31.12.71 al 30.12.72; 
        2) 20/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal
        31.12.72 al 29.11.73; 
        3) 25/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal
        30.11.73 al 30.12.73; 
        4) 30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal
        31.12.73 
        Per il personale impiegatizio l'indennità di anzianità dovuta e
        commisurata per ogni anno intero di servizio ad una mensilità dal
        31.12.73 al 31 maggio 1982. 
        Le frazioni di anno, anche nello corso del primo anno di servizio, si
        computano per dodicesimi. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni si
        computano come mese intero. 
        Per tutto il personale per il periodo successivo l 431 maggio 1982 si
        applicano la legge n. 297/82 - 29/5(1982. 
        Le voci che rientrano nel T.F.R. sono le seguenti: 
        - retribuzione come da livello; 
        - retribuzione individuale di anzianità; 
        - indennità di contingenza; 
        - indennità per mansioni superiori; 
        - superminimi; 
        - assegni ad personam; 
        - indennità professionali di cui all'art. 61; 
        - premio di incentivazione; 
        - tredicesima mensilità; 
        - indennità sostitutiva del preavviso. 
          
        ART. 47 - INDENNITA' IN CASO DI DECESSO - CONFERMATO 
        In caso di decesso del lavoratore, le indennità di cui agli artt. 45
        - 46 del presente contratto (preavviso - anzianità) devono essere
        liquidate agli aventi diritto, giuste le disposizioni contenute
        nell'art. 2122 del Codice Civile. Agli aventi diritto verrà erogata, in
        aggiunta alle indennità di cui sopra, una somma pari alla retribuzione
        che sarebbe stata corrisposta fino al termine nel mese in cui si
        verifica il decesso. 
          
        ART. 48 - RILASCIO DEI DOCUMENTI E DEL CERTIFICATO DEL LAVORO -
        CONFERMATO 
        All'atto dell'effettiva cessazione del rapporto di lavoro,
        l'Amministrazione riconsegnerà al lavoratore regolarmente aggiornati i
        documenti dovutegli, e di essi il lavoratore rilascerà regolare
        ricevuta. All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro
        l'Amministrazione dovrà rilasciare a richiesta del lavoratore un
        certificato con l'indicazione della durata del rapporto di lavoro e
        delle mansioni dallo stesso lavoratore svolte. 
          
        ART. 49 - RAPPRESENTANZE SINDACALI - CONCORDATO 
        Le rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro è la rappresentanza
        sindacale unitaria (R.S.U.) costituita ai sensi dell'accordo 06/09/94,
        parte integrante del presente CCNL. 
        Per la contrattazione nei luoghi di lavoro la rappresentanza
        sindacale è composta dalle R.S.U., e dalle OO.SS. territoriali
        firmatarie del C.C.N.L. 
        Per i livelli di contrattazione nazionale o regionale, la
        rappresentanza sindacale è composta dalle rispettive strutture
        territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente contratto. 
        Non si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a
        trattative sindacali convocate dall'Amministrazione. 
          
        ART. 50 - ASSEMBLEA - CONCORDATO 
        In relazione a quanto previsto dall'art. 20 della legge n. 300/70, i
        lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro nonchè
        durante lo stesso nei limiti di 15 ore annue di cui 10 ore annue indette
        dalle R.S.U. e 5 ore annue indette singolarmente o congiuntamente dalle
        OO.SS. firmatarie del pres. CCNL. 
        Per tali ore verrà corrisposta la normale retribuzione. 
        L'Amministrazione dovrà destinare di volta in volta locali idonei
        per lo svolgimento delle assemblee e strumenti per le attività
        sindacali, in riferimento all'art. 25 dello Statuto dei lavoratori. 
        Le riunioni possono riguardare la generalità del lavoratori o gruppo
        di essi. 
        Esse sono indette singolarmente o congiuntamente dalle rappresentanze
        sindacali aziendali. 
        Della convocazione della riunione deve essere data
        all'Amministrazione tempestiva comunicazione, con preavviso di almeno 48
        ore. Alle riunioni possono partecipare, dandone comunicazione, dirigenti
        esterni dei sindacali confederali firmatari del presente contratto. 
        Lo svolgimento delle assemblee dovrà essere effettuato senza recare
        pregiudizi alle esigenze proprie dell'assistito. 
        Le assemblee dovranno svolgersi nelle prime o nelle ultime ore del
        turno di esercizio. 
        Le Amministrazioni dovranno assicurare le condizioni per la
        partecipazione dei lavoratori. 
          
        ART. 51 - PERMESSI PER CARICHE SINDACALI - 
        I lavoratori componenti gli Organismi Direttivi delle organizzazioni
        sindacali nazionali, regionali, o comprensoriali di categoria e
        confederali, hanno diritto ai sensi dell'art. 30 dello Statuto dei
        lavoratori, a permessi retribuiti per partecipare a convegni a livello
        nazionale, indetti dalle organizzazioni sindacali firmatarie del
        presente contratto, purchè debitamente documentate dalle OO.SS.
        nazionali stesse. 
        Inoltre hanno diritto a permessi retribuiti fino ad un massimo di 12
        ore al mese non cumulabili quando l'assenza dal lavoro venga
        espressamente richiesta per iscritto almeno 24 ore prima dal
        responsabile territoriale di categoria delle organizzazioni sindacali
        sopra indicate, salvo il verificarsi di impedimenti derivanti da
        inderogabili esigenze di servizio di cui deve essere data comunicazione
        alle OO.SS. firmatarie del presente contratto. 
        I nominativi dei lavoratori di cui al 1° comma e le eventuali
        variazioni dovranno essere comunicati per iscritto delle OO.SS. predette
        alla Amministrazione in cui il lavoratore presta servizio. 
          
        ART. 52 - ASPETTATIVA SINDACALE - CONCORDATO 
        E' costituito dalle associazioni Imprenditoriali, firmatarie del
        presente contratto, un monte annuo di 3500 (tremilacinquecento) giornate
        retribuite da utilizzare per permessi sindacali in aggiunta a quelli
        previsti dall'articolo 51. 
        Queste giornate possono essere cumulate i permessi annui o in
        permessi per periodi inferiori all'anno. 
        Permessi nei limiti di cui al primo comma, sono richiesti, in forma
        scritta, dalle segreterie nazionali, dei sindacati firmatari del
        presente contratto alle Associazioni imprenditoriali Aiop, Aris, Pro
        Juventute ed alle aziende che devono attivarli entro 30 giorni dalla
        ricezione della richiesta. 
        La richiesta sindacale deve contenere le generalità del dipendente,
        l'azienda in cui lavoro, la qualifica professionale, il premio di
        utilizzo del permesso. 
        Sono titolari del monte giornate di cui al primo comma, le
        organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto in ragione
        della loro rappresentatività. 
        In prima applicazione, la richiesta sindacale di giornate retribuite
        cumulate in permessi annuali, a favore dei dipendenti già in
        aspettativa sindacale in virtù dei precedenti contratti nazionali, la
        cui normativa è sostituita dal presente articolo, ha efficacia dallo
        stesso giorno del suo inoltro, senza soluzione di continuità. 
          
        ART. 52 bis - CONTRIBUTI SINDACALI - CONCORDATO 
        I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, esente da imposta
        di bollo e di registrazione, a favore della propria organizzazione
        sindacale, purchè firmataria del presente contratto, per la riscossione
        di una quota mensile pari all'1% della paga base e contingenza per 12
        mensilità. 
        La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello
        del rilascio fino a 90 giorni dopo la data della disdetta e si intende
        tacitamente rinnovato ove non venga revocata dall'interessato entro la
        data del 31 ottobre. La revoca della delega deve essere inoltrata, in
        forma scritta all'Associazione di appartenenza ed alla organizzazione
        sindacale interessata. 
        Le trattenute mensili operate dalle singole Strutture sulle
        retribuzioni dei dipendenti in base alle deleghe presentate dalle OO.SS.
        sono versate entro il giorno 20 del mese successivo al mese di
        competenza, secondo le modalità comunicate dalle organizzazioni
        sindacale con accompagnamento, ove richiesta, di distinta normativa. 
        Le strutture sono tenute, nei confronti dei terzi, alla riservatezza
        dei nominativi del personale che ha rilasciato la delega e dei
        versamenti effettuati alle Organizzazioni Sindacali. 
          
        ART. 53 - AGGIORNAMENTO, QUALIFICAZIONE E RIQUALIFICAZIONE
        PROFESSIONALE - CONCORDATO 
        Le parti, al fine di realizzare una più qualificata assistenza,
        convengono sulla necessità di predisporre condizioni tali da favorire
        la partecipazione dei lavoratori operanti nell'area sanitaria privata ai
        corsi di qualificazione professionale, richiesti dalle prestazioni
        offerte dalla stessa struttura. 
        A tale scopo i dipendenti che potranno usufruire di permessi
        retribuiti non potranno superare le seguenti percentuali: 
        - per quanto riguarda la partecipazione a corsi di aggiornamento,
        qualificazione e riqualificazione attinenti alla materia di pertinenza; 
        - il 12% del personale dell'area sanitaria ed assistenziale
        inquadrato nei livelli retributivi I, II, III, IV; 
        - e l'8% del restante personale non medico globalmente inquadrato. 
        In sede di contrattazione decentrata vengono individuate priorità in
        base alle quali programmare la qualificazione, tenuto conto delle
        esigenze di servizio. 
        Nelle percentuali dei dipendenti che potranno partecipare ai corsi di
        qualificazione rientra anche la frequenza ai corsi per l'acquisizione
        dei titoli di base richiesti per la iscrizione alle scuole
        professionalizzanti. 
        Al riguardo le Amministrazioni e le rappresentanze sindacali
        aziendali concorderanno i criteri obiettivi per l'identificazione delle
        priorità per l'accesso ai corsi propedeutici ed ai corsi professionali,
        indicando i criteri di riparto all'interno delle singole qualifiche che
        comunque non dovranno superare il 10% delle stesse, si da garantire la
        funzionalità dei servizi. 
        Per indicare le graduatorie dei beneficiari le Amministrazioni e i
        soggetti sindacali di cui all'art. 49 dovranno dare la precedenza agli
        infermieri generici e agli ausiliari sociosanitari specializzati. 
        Nell'adozione di tali criteri si dovrà tener conto dell'anzianità
        anagrafica e successivamente di quella di servizio. 
        Parimenti a quanto sopra previsto le parti firmatarie, sempre a
        livello regionale o provinciale si faranno carico di far predisporre
        dagli Assessorati regionali alla sanità ed all'assistenza e dalle USL
        locali programmi concernenti i corsi di infermiere professionale e di
        altre figure anche decentrando l'esercizio di detti corsi, teorici e
        pratici, all'interno delle strutture private. 
        Nell'ambito delle percentuali di cui al II° comma, i lavoratori
        frequentanti i corsi di cui ai comma precedenti potranno godere di una
        riduzione di quattro ore settimanali di servizio, con retribuzione., per
        il periodo di effettiva frequenza alla scuola. 
        A tal fine i lavoratori dovranno fornire all'Amministrazione il
        certificato di iscrizione al corso, il calendario degli studi, e,
        successivamente, i certificati di regolare frequenza, Le domande
        dovranno essere presentate per iscritto non oltre il 30 settembre di
        ogni anno. La riduzione di orario non è cumulabile essendo fruibile
        solo con cadenze settimanali e parimenti non si somma ad altre riduzioni
        di orario comunque dovute o richieste per altro motivo. 
        Le ore di tirocinio pratico espletate nella struttura di cui il
        lavoratore è dipendente sono considerate lavoro effettivo. 
        In ogni caso la concessione di permessi di cui al presente articolo
        dovrà comunque garantire in ogni raggruppamento e servizio lo
        svolgimento delle attività assistenziali mediante accordo con le R.S.U. 
        Con l'entrata in vigore del presente articolo si intendono abolite
        tutte le precedenti disposizioni in materia. 
          
        ART. 54 - DIRITTO ALLO STUDIO - CONFERMATO 
        Il limite massimo di tempo per diritto allo studio è di 150 ore
        annue individuali non retribuite. 
        Tali ore, fermo restando il limite individuale di cui sopra, sono
        utilizzate annualmente in ragione del 2% del personale in servizio e,
        comunque, di almeno una unità, per la frequenza necessaria al
        conseguimento di titoli di studio o di abilitazione in corsi
        universitari, in scuole statali o istituti legalmente riconosciuti. 
        I permessi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli
        previsti in forza dell'art. 53. 
          
        ART. 55 - TENTATIVO FACOLTATIVO DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE -
        CONFERMATO 
        Per le controversie individuali che dovessero sorgere in ordine al
        trattamento economico e normativo del lavoratore, stabilito dalla legge.,
        da accordi o dal presente contratto, l'Organizzazioni sindacale
        regionale o provinciale a cui il lavoratore aderisce o a cui ha
        conferito mandato, potrà chiedere un incontro ai fini dell'esperimento
        del tentativo di conciliazione. 
        Entro 15 giorni dall'inoltro della richiesta si svolgerà la
        procedura nella sede stabilita in comune accordo. Ove il tentativo di
        conciliazione riuscisse, sarà formato processo verbale, sottoscritto
        dalle parti interessate e dai rappresentanti delle OO.SS. dei lavoratori
        e dei datori di lavoro cui le parti aderiscono o a cui abbiano conferito
        il mandato, per la procedura di conciliazione. Si applicano per il
        deposito del processo verbale di avvenuta conciliazione delle
        disposizioni di cui all'art. 411 ultimo comma del Codice di proceduta
        Civile (legge n. 533 del 1973). 
        Ove non dovesse riuscire il tentativo, le parti saranno libere di
        seguire le procedure che riterranno più opportune. 
          
        ART. 56 - TENTATIVO FACOLTATIVO DI CONCILIAZIONE PRESSO LA
        COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE DELL'UFFICIO DEL LAVORO - CONFERMATO 
        In caso di mancato accordo nel tentativo di conciliazione in sede
        sindacale, l'Organizzazione sindacale regionale e provinciale a cui il
        lavoratore aderisce o a cui abbia conferito mandato potrà assistere il
        lavoratore interessato. Ove questo intenda promuovere un tentativo
        facoltativo di conciliazione presso l'Ufficio del Lavoro competente, ai
        sensi degli artt. 410, 411 e 412 del Codice di procedura Civile (legge
        n. 533 del 1973). 
          
        ART. 57 - CLAUSOLE COMPROMISSORIE ED ARBITRATO IRRITUALE - CONFERMATO 
        1) Tutte le controversie che dovessero sorgere in ordine al
        trattamento economico e normativo del lavoratore stabilito dalla legge,
        dagli accordi e dal presente contratto, potranno essere decise dal
        arbitrati rituali o da arbitrati irrituali, ferma restando in un caso
        come nell'altro la facoltà del lavoratore e del datore di lavoro di
        adire l'Autorità Giudiziaria. 
        2) Per l'arbitrato rituale è esclusa la pronuncia degli arbitri
        secondo equità. 
        Sempre per l'arbitrato rituale in numero di tre saranno nominati come
        segue: 
        a) un arbitro nominato dall'O. S. territoriale a cui è iscritto il
        lavoratore o a cui abbia conferito il mandato; 
        b) un arbitro nominato dall'A.I.O.P. o dall'A.R.I.S. o dalla PRO
        JUVENTUTE o istituti che applicano il presente C.C.N.L.; 
        c) un arbitro nominato consensualmente dagli arbitri nominati. In
        caso di mancato accordo si svolgerà la procedura di cui al seguente n.
        4. 
        3) Per l'arbitrato irrituale, gli arbitri saranno nominati come
        segue: 
        a) un arbitro nominato dall'Organizzazione Sindacale territoriale a
        cui è iscritto il lavoratore o a cui abbia conferito il mandato; 
        b) un arbitro nominato dall'A.I.O.P. o dall'A.R.I.S. o dalla PRO
        JUVENTUTE o istituti che applicano il presente C.C.N.L.; 
        c) un terzo arbitro, eventualmente, che potrà essere nominato dai
        due arbitri come sopra, soltanto in caso di disaccordo sulla decisione.
        Ove gli stessi due arbitri non raggiungessero un accordo sulla nomina
        del terzo arbitro, le parti saranno libere di seguire le altre procedure
        che riterranno più opportune; 
        d) la decisione dovrà essere emessa nel termine di 30 giorni
        dall'accettazione dell'incarico da parte degli arbitri; 
        Le spese dell'arbitrato e di compenso degli arbitri saranno regolati
        dalle Amministrazioni e dalle OO.SS. che hanno nominato gli arbitri. 
          
        ART. 58 - FACOLTA' DI ADIRE L'AUTORITA' GIUDIZIARIA - CONFERMATO 
        E' sempre fatta salva la facoltà delle parti di adire l'Autorità
        Giudiziaria, senza esperire le procedure di cui all'art. 57. 
          
        ART. 59 - CONTRATTAZIONE DECENTRATA - CONCORDATO 
        La contrattazione decentrata si realizza a livello regionale e
        aziendale e ha come finalità l'obiettivo di concretizzare relazioni
        sindacali più compiute, di realizzare condizioni di efficienza e buon
        funzionamento delle strutture e dei presidi dell'area privata, di
        consentire soluzioni più apropriate alle problematiche di gestione del
        lavoro. 
        Le parti escludendo sul trattamento economico-livelli retributivi,
        classi, aumenti periodici biennali ed eventuali indennità nonchè sulla
        materia espressamente prevista dal presente contratto, il ricorso a
        trattative ed accordi locali, se non per l'applicazione di tutte le
        parti del contratto, senza alterarne il contenuto. 
        A livello regionale, le parti dovranno definire: 
        a) la predisposizione dei criteri di avviamento del personale ai
        corsi di aggiornamento, qualificazione e riqualificazione; 
        b) la definizione dell'applicazione delle norme inerenti i contratti
        di formazione lavoro e degli altri espressamente rinviati a tale
        livello; 
        c) l'atto inquadramento di eventuali figure professionali atipiche,
        non previste dal vigente CCNL e dalle relative declaratorie e profili
        professionali, al fine di una esatta collocazione dei predetti
        prestatori d'opera nei livelli contrattuali definiti. 
        Vengono demandati alla contrattazione decentrata, l'organizzazione
        del lavoro e le proposte per la sua programmazione ai fini del
        miglioramento dei servizi e le materie espressamente previste dagli
        articoli: 
        Art. 15 orario di lavoro Art. 16 Part time Art. 19 mobilità Art. 20
        lavoro supplementare e straordinario; Art. 23 Ferie; Art. 24 Pronta
        disponibilità; Art. 29 Tutela salute e ambiente di lavoro; Art. 53
        Aggiornamento, qualificazione e riqualificazione professionale; Art. 54
        Diritto allo studio; Art. 43 Attività sociali, culturali e ricreative:
        viene demandato alla contrattazione regionale. 
        Per la realizzazione di programmi precedentemente concordati tra le
        parti, secondo i principi di cui all'accordo interconfederale del 23
        luglio 93, la contrattazione aziendale riguarda le innovazioni sulla
        organizzazione del lavoro e i risultati conseguiti, aventi per obiettivo
        incrementi di produttività, di qualità, e altri elementi di
        competitività. 
          
        ART. 60 - DIRITTO ALL'INFORMAZIONE - 
        Le parti considerato anche quanto stabilito dall'accordo Governo -
        Parti Sociali del 23 luglio 93, condividono la necessità di un sempre
        maggiore sviluppo di corrette relazioni sindacali. 
        In questo senso, particolare importanza rivestono l'esame delle
        problematiche proprie del settore, l'individuazione delle occasioni di
        sviluppo e dei punti di debolezza. 
        A tal fine le parti, in relazione alle distinte competenze statutarie
        e organizzative, alle diverse articolazioni nell'ambito territoriale
        nazionale e ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e
        le rispettive responsabilità della parte datoriale e delle OO.SS. si
        impegnano alla acquisizione di elementi di conoscenza comune. 
        Le sedi di informazione sono: 
        A) LIVELLO NAZIONALE 
        Annualmente, in appositi incontri nazionali, ciascuna Associazione
        porterà a conoscenza delle OO.SS.: 
        - le prospettive e l'andamento del settore; 
        - l'andamento occupazionale in termini quantitativi e qualitativi; 
        - l'andamento dell'occupazione femminile; 
        - elementi conoscitivi relativi al grado di utilizzo dei CFL, del
        part time, dei contratti a termine. 
        B) LIVELLO REGIONALE 
        - l'andamento del settore con particolare attenzione all'aspetto
        occupazionale e a eventuali situazioni di crisi; 
        - la necessità di promozione di iniziative nei confronti degli Enti
        preposti ad attivare e/o potenziare corsi di riqualificazione,
        aggiornamento o qualificazione professionale per le realtà di cui al
        presente CCNL 
        - ove richiesto saranno garantite tempestive informazioni sullo stato
        di attuazione degli accreditamenti 
        C) LIVELLO AZIENDALE 
        Fermo restando le competenze proprie delle Amministrazioni queste
        forniscono, ove richiesto, informazioni riguardanti il personale,
        l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, nonchè
        forniscono informazioni relative agli eventuali processi di
        ristrutturazione o riconversione delle strutture e le conseguenti
        problematiche occupazionali con particolare riguardo alla necessità di
        realizzare programmi formativi e di riconversione professionale dei
        lavoratori. 
          
        ART. 60 bis - NORME DI GARANZIA 
        (si recupera il testo dell'art. 3 parte preliminare del CCNL sanità,
        esclusa lettera D, per quanto compatibile) 
          
        ART. 61 - INDENNITA' PROFESSIONALE - CONCORDATO 
        1) Agli infermieri professionali, agli infermieri pscichiatrici con
        due anni di scuola, vigilatrici d'infanzia, ostetriche, caposala, capo
        ostetriche, compete una indennità annua lorda, fissa e ricorrente di L.
        2.400.000. 
        La suddetta indennità è maggiorata nel modo seguente: 
        - al 20° anno di effettivo servizio nella stessa casa di cura nella
        stessa qualifica L. 1.200.000; 
        - al 25° anno di effettivo servizio nella stessa casa di cura nella
        stessa qualifica L. 1.200.000; 
        - al 30° anno di effettivo servizio nella stessa casa di cura nella
        stessa qualifica L. 1.200.000; 
        2) Agli infermieri generici compete una indennità annua lorda, fissa
        e ricorrente di L. 240.000. 
        La suddetta indennità è maggiorata nel modo seguente: 
        - al 20° anno di effettivo servizio nella stessa casa di cura nella
        stessa qualifica L. 120.000; 
        - al 25° anno di effettivo servizio nella stessa casa di cura nella
        stessa qualifica L. 120.000; 
        - al 30° anno di effettivo servizio nella stessa casa di cura nella
        stessa qualifica L. 120.000; 
        3) Al personale sanitario inquadrato al 5°, 6° 7° livello
        retributivo, e agli O.T.A. purchè destinati esclusivamente ai servizi
        di diagnosi e cura, operante su tre turni, compete una indennità
        giornaliera, per le giornate di effettivo servizio prestato, di L. 8.500
        giornaliere. 
        Detta indennità è corrisposta purchè vi sia una effettiva
        rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si
        evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di
        mattina, pomeriggio e notte, in relazione al modello di turni adottato
        nella Struttura Sanitaria. 
        4) Al personale sanitario, inquadrato al 5°, 6° 7° livello
        retributivo, operante nelle terapie intensive, sub-intensive, nelle sale
        operatorie e nei servizi di negrologia e dialisi, compete una indennità
        giornaliera, per le giornate di effettivo servizio prestate, di L. 8.000
        giornaliere. 
        5) L'indennità, prevista al punto 4 del presente articolo,
        maggiorata di L. 2.000 giornaliere., compete al solo personale sanitario
        assegnato nei servizi di malattie infettive. 
        6) Al personale ausiliario e agli O.T.A., operante nei servizi di
        malattie infettive, viene corrisposta l'indennità giornaliera di L.
        2.000. 
        7) Al personale qui di seguito elencato e inquadrato al 3° livello
        retributivo (ausiliario sociosanitario specializzato, addetto
        all'assistenza per anziani, assistente ai bambini, assistente ed
        accompagnatore handicappati, aiuto cuoco), compete una indennità lorda
        mensile, fissa e ricorrente di L. 45.000 per 12 mensilità. 
        8) Al personale qui di seguito elencato e inquadrato al 4° livello
        retributivo (centralinista, operaio specializzato, operaio tecnico,
        operaio ad alta specializzazione, assistente sociosanitario con funzioni
        educative, assistente sociosanitario con funzioni di sostegno (per i
        centri di lungodegenza per anziani non autosufficienti), impiegato
        d'ordine, massaggiatore, perforatore, operatore di centri elettronici,
        portiere centralinista, cuoco, O.T.A.) compete una indennità lorda
        mensile, fissa e ricorrente di L. 65.000 per 12 mensilità. 
        9) Al personale qui di seguito elencato e inquadrato al 5° livello
        retributivo educatore (senza titolo specifico), insegnante (senza titolo
        specifico), istruttore di nuoto, assistente per l'infanzia, operatore
        tecnico coordinatore (capo servizio operai) compete una indennità lorda
        mensile, fissa e ricorrente di L. 78.000 per 12 mensilità. 
        10) Al personale inquadrato al 6°, 7°, 8° e 9° livello e qui di
        seguito sottoelencato e che non percepisce altre indennità di cui al
        presente contratto, compete l'indennità lorda mensile, fissa e
        ricorrente di L. 130.000 per 12 mensilità; 
        a) Al 6° livello retributivo (impiegato amministrativo di concetto,
        programmatore di centro elettronico, assistente sanitario, terapista
        della riabilitazione, educatore professionale,. insegnate corsi
        formazione professionale (con diploma), assistente sociale, tecnico
        della riabilitazione (ortottista logopedista, psicomotricsta), dietista,
        podologo, tecnico di laboratorio, di radiologia, centro trasfusionale,
        anatomia patoligica, odontoiatrica, massofisioterapista, masaggiatore
        non vedente; 
        b) al 7° livello retributivo (coordinatori d: terapisti della
        riabilitazione, educatori, assistenti sociali; capo-tecnici, direttore
        dei corsi di formazione professionale, collaboratore direttivo); 
        c) all'8° livello retributivo (operatore professionale, dirigente di
        area riabilitativa, coadiutore amministrativo, capo servizio o ufficio
        amministrativo di casa di cura fino a 250 posti letto, caposervizio
        ufficio amministrativo di ospedale fino a 130 posti letto, direttore
        didattico, caposervizio sanitari ausiliari); 
        d) al 9° livello retributivo (capo servizio ufficio amministrativo
        di casa di cura oltre 250 posti letto e ospedale classificato oltre 130
        posti letto). 
        11) Ai direttori amministrativi delle case di cura, al personale
        amministrativo degli ospedali classificati, presidi e case di cura
        totalmente clinicizzate e dei Centri di riabilitazione, viene
        corrisposta la indennità di direzione nelle seguenti misure fisse annue
        lorde e contanti: 
        Livello 9 L. 4.650.000 Livello 10 L. 8.450.000 Livello 11 L.
        13.100.000 
        a) la indennità del 9° livello, dopo cinque annidi anzianità nella
        qualifica e nell'ente di appartenenza, è rideterminata nella misura
        annua lorda., fissa e costante di L. 6.330.000. 
        b) la indennità del 10° livello, per i soli ospedali classificati
        è rideterminata nella misura annua lorda., fissa e costante di L.
        11.810.000. 
        12) Al personale laureato con qualifica di: farmacista, chimico,
        fisico, biologo, psicologo pedagogista, vengono corrisposte le seguenti
        indennità annue lorde fisse e constanti: 
        a) Indennità professionale 
        livello 9 L. 6.900.000 livello 10 L. 7.600.000 livello 11 L.
        11.300.000 
        a) Indennità specialistica 
        livello 9 L. 1.650.000 livello 10 L. 2.160.000 livello 11 L.
        3.360.000 
        a) Indennità di dirigenza 
        livello 10 L. 1.200.000 
        Le indennità del 10° livello per i soli ospedali classificati è
        rideterminata nella misura annua lorda, fissa e costante: 
        - indennità specialistica L. 3.360.000 - indennità di dirigenza L.
        3.400.000 
        Le indennità del 9° livello dopo 5 anni di anzianità nell'ente e
        nella stessa qualifica sono rispettivamente rideterminate ed istituite
        nella misura annua lorda, fissa e costante come segue: 
        - indennità specialistica L. 2.160.000 - indennità di dirigenza L.
        1.200.000 
        13) Indennità tecnico professionale al personale laureato con
        qualifica di: sociologo, avvocato, procuratore legale, analista,
        statistico, geologo, ingegnere, architetto, viene corrisposta la
        seguente indennità annua fissa, lorda e costante: 
        livello 9 L. 4.650.000 livello 10 L. 8.450.000 livello 11 L.
        13.100.000 
        La predetta indennità tecnico professionale del 9° livello, dopo 5
        anni di anzianità nell'ente e nella stessa qualifica, è rideterminata
        nella misura annua lorda e costante di L. 6.330.000. 
        La indennità tecnico professionale del 10° livello per i soli
        ospedali è rideterminata nella misura annua lorda, fissa e costante di
        L. 11.810.000. 
        Al personale che per effetto del presente contratto viene e verrà
        inquadrato automaticamente al livello superiore non spetta alcuna delle
        indennità di cui all'art. 61, n. 7, 8, 9, 10. Al personale già
        inquadrato al 6°, 7°, 8° livello e che non passa al livello superiore
        e che non percepisce altra indennità prevista dal presente C.C.N.L.
        viene corrisposta la sola indennità mensile lorda fissa e costante di
        L. 130.000 per 12 mensilità. 
        Parimenti si conviene che tutti gli inquadramenti dei livelli
        superiori determinati dal maturare di una prescritta anzianità di
        servizio verranno conseguiti a tutti gli effetti a far tempo dal 1°
        giorno del mese successivo a quello in cui viene maturata la prescritta
        anzianità. 
        14) Agli operatori di tutti i ruoli inquadrati nelle posizioni
        funzionali dal I al VII livello retributivo addetti a tutti i servizi
        attivati in base alla programmazione dell'Ente per almeno dodici ore
        giornaliere ed operanti su almeno due turni per la ottimale
        utilizzazione degli impianti stessi, compete una indennità giornaliera
        legata alla effettuazione dei turni di servizio programmati pari a L.
        3.500 Tale indennità, non è cumulabile con le indennità previste dal
        presente articolo 61 al punto 3. 
        15) Le indennità elencate nel presente articolo assorbono tutte
        quelle già previste nei predetti contratti ivi compre, in particolare,
        quella di cui al precedente ultimo comma dell'art. 62 e tutte quelle di
        cui all'art. 63 del C.C.N.L. del 15/12/1987. 
        Viene fatta eccezione per l'indennità prevista per gli infermieri
        generici, già in forza alla data di sottoscrizione del presente
        contratto, nella misura mensile lorda, fissa e costante per dodici mesi
        di L. 20.000, di cui al 1° comma dell'art. 63 del citato C.C.N.L.. 
        16) Le indennità del presente articolo, ove non espressamente
        previste con diversa decorrenza, decorrono a far tempo dal 1/12/95. 
          
        ART. 62 - APPLICAZIONE E CORRESPONSIONE DEI BENEFICI CONTRATTUALI 
        Con decorrenza dal 1 gennaio al 30 novembre 95 la paga base è
        incrementata, previo conglobamento della E.D.R. di cui alla L. 438/92 e
        assorbimento della indennità di vacanza contrattuale, delle seguenti
        misure mensili lorde: 
        1° livello L. 66.000 2° livello L. 69.000 3° livello L. 74.000 4°
        livello L. 77.000 5° livello L. 82.000 6° livello L. 87.000 7°
        livello L. 92.000 8° livello L. 109.000 9° livello L. 122.000 10°
        livello L. 149.000 11° livello L. 169.000 
        Con decorrenza 1/12/95 gli incrementi della paga base sono
        ulteriormente rideterminati negli importi di seguito indicati: 
        1° livello L. 94.000 2° livello L. 98.000 3° livello L. 104.000
        4° livello L. 109.000 5° livello L. 115.000 6° livello L. 125.000 7°
        livello L. 141.000 8° livello L. 161.000 9° livello L. 180.000 10°
        livello L. 220.000 11° livello L. 250.000 
        I nuovi stipendi base annui a regime sono di conseguenza
        rideterminati negli importi seguenti: 
        1° livello L. 7.449.000 2° livello L. 8.547.000 3° livello L.
        9.669.000 4° livello L. 10.729.000 5° livello L. 12.141.000 6°
        livello L. 13.371.000 7° livello L. 15.563.000 8° livello L.
        17.703.000 9° livello L. 20.471.000 10° livello L. 28.091.000 11°
        livello L. 36.833.000 
          
        ART. 63 - DECORRENZA E DURATA 
        Il presente accordo si riferisce al periodo dall'1.1.94 al 31.12.97
        per la parte normativa, per la parte economica si riferisce al periodo
        1.1.94 al 3.2.95. 
          
        ART. 64 
        Per quanto concerne il protocollo aggiuntivo H sull'istituto della
        compartecipazione per gli ospedali classificati le parti convengono
        espressamente di incontrarsi entro 60 giorni dalla data di stipula del
        presente CCNL per ridefinire la materia. 
          
        ALLEGATO 
        NORME PARTICOLARE PER I CENTRI DI RIABILITAZIONE 
        Per i centri di riabilitazione valgono le seguenti modifiche e
        integrazioni relative alla peculiarità propria dei Centri stessi: 
        Art. 15 - Al termine viene aggiunto: "per i centri di
        riabilitazione si fa riferimento all'anno scolastico". 
        Art. 39 - Il primo comma è sostituito con il seguente: "La
        retribuzione deve essere corrisposta non oltre il decimo giorno
        successivo alla fine di ciascun mese". 
        Art. 41 - Si aggiunge: Missioni e trasferte Ai lavoratori dei Centri
        di riabilitazione comandati in servizio fuori sede in località distanti
        oltre 20 chilometri, ad eccezione del servizio che il lavoratore è
        tenuto a fare per l'assistenza ai minori in colonie marine e montane,
        spetta il rimborso delle spese di trasporto, nonchè il rimborso delle
        spese per vitto e allogio nella misura forfettaria appresso indicata: 
        - L. 4.000 per prima colazione; 
        - L. 30.000 per ogni pasto; 
        - L. 60.000 in caso di pernottamento fuori sede. 
        Il giorno e l'ora di inizio e termine della missione devono risultare
        da dichiarazione del lavoratore, convalidata dall'Amministrazione. 
        Al personale preventivamente autorizzato ad usare il proprio mezzo di
        trasporto, a titolo di rimborso spese di viaggio spetta un importo pari
        a 1/5 del costo di 1 litro di benzina super per ogni chilometro, oltre
        il pedaggio autostradale. 
        Il consenso dell'uso di un mezzo proprio di trasporto è subordinato
        al rilascio da parte dell'interessato di una dichiarazione dalla quale
        risulti che l'amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità
        circa l'uso del mezzo stesso. 
        Le missioni compiute fino a 80 chilometri non danno luogo a
        pernottamento. 
        Art. 46 - L'articolo è modificato come segue: in ogni caso di
        risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore non in prova,
        licenziato o dimissionario, verrà corrisposta un indennità di
        anzianità come già previsto nel contratto 25/5/79, nella misura di: 
        1) 15/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dalla
        data di assunzione fino al 31/12/73; 
        2) 20/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal
        1/1/74 al 31/12/75; 
        3) 30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal
        1/1/76 al 31/5/82. 
        Le frazioni di anno, anche nel corso del primo anno di servizio, si
        computano per dodicesimi., Le frazioni di mese superiori a 15 giorni si
        computano come mese intero. 
        Per il periodo successivo al 31/12/82 si applica la legge n. 297/82. 
          
        TITOLO XI - fermo restando quanto stabilito dalla sentenza della
        Corte Costituzionale n. 189 dell'8/7/75 le parti dichiarano che i Centri
        di riabilitazione recepiranno gli articoli previsti dal titolo XI del
        presente contratto in forma convenzionale. 
        L'inquadramento per i direttori dei Centri i riabilitazione è così
        determinato: 
        - 9° livello - direttore di Centri di riabilitazione con degenze
        diurne e trattamenti ambulatoriali. 
        - 10° livello - direttore di Centri di riabilitazione con degenze a
        tempo pieno, diurna e ambulatoriale. 
          
        DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1 
        FP-Cgil, Fisos-Cisl, Uil-Sanità ribadiscono che ai lavoratori delle
        RSA, private ed a capitale misto, in quanto dipendenti di strutture
        sanitarie, deve essere applicato il presente contratto di lavoro. 
        Pertanto ritengono pretestuosa la loro esclusione dal campo di
        applicazione (art. 1 c.c.n.l.) e dichiarano di assumere ogni iniziativa
        presso il Ministero della Sanità e le Regioni per vincolare ogni
        rapporto con le RSA private previsto dal D.Lgs. 502/92 alla applicazione
        ai loro dipendenti del presente contratto. 
          
        DICHIARAZIONE A VERBALE N. 2 
        La siglatura da parte di FP-CGIL, FISOS-CISL, UIL Sanità della
        presente ipotesi tecnica di accordo è presa d'atto della conclusione
        del negoziato da far valutare dai propri organismi e dalle assemblee dei
        lavoratori per verificar le condizioni del mandato alla firma
        dell'intesa. 
        Roma, 01/08/95. 
          
        DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 
        le parti si impegnano ad iniziare entro trenta giorni dalla firma del
        contratto, i lavori preparatori per la regolamentazione della
        costituzione dei fondi di previdenza complementare e per la riforma del
        TFR, con riferimento al D. Lgs. n. 124 /93 e alla riforma previdenziale. 
        Con riferimento a quest'ultima le parti si impegnano altresì, a
        disciplinare la materia dei lavori usuranti. 
          
        DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2 
        Aiop. Aris, Pro Juventute e FP-Cgil, Filos Cisl, Uil Sanità
        convengono sulla necessità che il governo ed il Parlamento, con
        provvedimento legislativo, provvedano con urgenza ad estende alle
        aziende sanitarie private gli ammortizzatori sociali (Cigs e mobilità),
        in ragione dei processi di ristrutturazione, riorganizzazione,
        riconversioni aziendali in atto per l'attuazione della riforma
        sanitaria. 
        Pertanto le organizzazioni firmatarie del presente verbale si i
        impegnano ad assumere una comune iniziativa nei confronti degli organi
        istituzionali ed a sostenere in ogni sede il provvedimento richiesto. 
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