In data 10 febbraio 2004, alle ore 11, ha avuto 
luogo l'incontro per la firma del CCNL integrativo del CCNL dell' area della 
dirigenza medica e veterinaria del SSN stipulato l'8 giugno 2000, nelle persone 
di;
Per l'ARAN:
avv. Guido Fantoni (Presidente) ......firmato.......
Per i rappresentanti sindacali le seguenti 
Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
 
| Organizzazioni sindacali | Confederazioni sindacali | ||
| CGIL MEDICI | firmato | CGIL | firmato | 
| FED. CISL MEDICI COSIME | firmato | CISL | firmato | 
| FED MEDICI aderente alla UIL | firmato | UIL | firmato | 
| CIVEMP (SIVEMP – SIMET) | firmato |  |  | 
| FESMED (Acoi, Anmco, Aogoi, Sumi, Sedi, Femepa, Anmdo) | firmato |  |  | 
| UMSPED (Aaroi, Aipac, Snr) | firmato | CONFEDIR | firmato | 
| CIMO ASMD | firmato |  |  | 
| ANAAO ASSOMED | firmato | COSMED | firmato | 
| ANPO (ammessa con riserva) | firmato |  |  | 
Al temine della riunione le parti sopraindicate, 
corretti i riferimenti ai precedenti CCNL dell'art. 45, comma 1 lettera c) dove 
per errore erano stati citati quelli del comparto anzichè della presente area 
dirigenziale, sottoscrivono il contratto nel testo che segue:
 
 
|  | TITOLO I – NORME GENERALI |  | 
|  | Capo I |  | 
| Art. 1 | Campo di applicazione e finalità |  | 
|  |  |  | 
|  | Capo II – DIRITTI SINDACALI |  | 
| Art. 2 | Diritto di assemblea |  | 
| Art. 3 | Contributi sindacali |  | 
| Art. 4 | Patronato sindacale |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  | TITOLO II – DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO |  | 
|  | Capo I – Struttura del rapporto di lavoro |  | 
| Art. 5 | Determinazione dei compensi per ferie non godute |  | 
| Art. 6 | Riposo compensativo per le giornate festive lavorate |  | 
| Art. 7 | Lavoro notturno |  | 
| Art. 8 | Indennità per servizio notturno e festivo |  | 
|  |  |  | 
|  | Capo II – Cause di sospensione del rapporto di lavoro |  | 
| Art. 9 | Assenze per malattia |  | 
| Art. 10 | Aspettativa |  | 
| Art. 11 | Altre aspettative previste da disposizioni di legge |  | 
| Art. 12 | Tutela dei dirigenti in particolari condizioni psico-fisiche |  | 
| Art. 13 | Tutela dei dirigenti portatori di handicap |  | 
| Art. 14 | Congedi per eventi e cause particolari |  | 
| Art. 15 | Congedi dei genitori |  | 
|  |  |  | 
|  | Capo III – Mobilità |  | 
| Art. 16 | Mobilità interna |  | 
| Art. 17 | Passaggio diretto ad altre amministrazioni dei dirigenti in eccedenza |  | 
|  |  |  | 
|  | Capo IV – Formazione |  | 
| Art. 18 | Formazione |  | 
| Art. 19 | Congedi per la formazione |  | 
| Art. 20 | Comando finalizzato |  | 
|  |  |  | 
|  | Capo V – Disposizioni di particolare interesse |  | 
| Art. 21 | Ricostituzione del rapporto di lavoro |  | 
| Art. 22 | Clausole speciali |  | 
| Art. 23 | Diritti derivanti da invenzione industriale |  | 
| Art. 24 | Mensa |  | 
| Art. 25 | Attività sociali, culturali e ricreative |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  | TITOLO III – TRATTAMENTO ECONOMICO |  | 
|  | Capo I – Istituti particolari |  | 
| Art. 26 | Retribuzione e sue definizioni |  | 
| Art. 27 | Struttura dello stipendio |  | 
| Art. 28 | Lavoro straordinario |  | 
| Art. 29 | Indennità di rischio radiologico |  | 
| Art. 30 | Bilinguismo |  | 
| Art. 31 | Trattenute per scioperi brevi |  | 
| Art. 32 | Trattamento di trasferta |  | 
| Art. 33 | Trattamento di trasferimento |  | 
| Art. 34 | Trattamento di fine rapporto |  | 
|  |  |  | 
|  | CAPO II - Integrazioni ed interpretazioni dei CCNL dell'8 giugno 2000 |  | 
| Art. 35 | Incrementi contrattuali e stipendi tabellari dei dirigenti |  | 
| Art. 36 | Incrementi e stipendi tabellari dei medici a tempo definito e dei veterinari con rapporto di lavoro non esclusivo |  | 
| Art. 37 | Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento per i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa |  | 
| Art. 38 | Clausole integrative ed interpretative del CCNL 8 giugno 2000 |  | 
|  |  |  | 
|  | TITOLO IV – DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI |  | 
|  |  |  | 
|  | Capo I – Disposizioni particolari |  | 
| Art. 39 | Modalità di applicazione di benefici economici previsti da discipline speciali |  | 
|  |  |  | 
|  | Capo II – Conciliazione ed arbitrato |  | 
| Art. 40 | Tentativo obbligatorio di conciliazione |  | 
| Art. 41 | Procedure di conciliazione in caso di recesso |  | 
|  |  |  | 
|  | Capo III – Dirigenza delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) |  | 
| Art. 42 | Inquadramento dei dirigenti medici e veterinari del SSN nelle A.R.P.A. |  | 
|  |  |  | 
|  | Capo IV – Disposizioni finali |  | 
| Art. 43 | Codice di comportamento relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro |  | 
| Art. 44 | Norme finali |  | 
| Art. 45 | Disapplicazioni |  | 
|  |  |  | 
| Allegato 1: |  | |
| SCHEMA DI CODICE DI COMPORTAMENTO DA ADOTTARE NELLA LOTTA CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI |  | |
DICHIARAZIONI CONGIUNTE  
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 
  INTEGRATIVO 
  DEL CCNL DELL'AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA E 
  VETERINARIA
  STIPULATO L'8 GIUGNO 2000
  
  TITOLO I
  
  NORME GENERALI
  
  Capo I
  
  Art. 1
  Campo di applicazione e finalità
 
1. Il presente contratto si applica a tutta la 
dirigenza destinataria del CCNL stipulato l'8 giugno 2000 ed ha le seguenti 
finalità :
 
a) completare il processo di trasformazione 
  della disciplina del rapporto di lavoro, riconducendo alla disciplina pattizia 
  gli istituti non ancora regolati dai contratti collettivi vigenti;
  
  b) modificare ed integrare la normativa 
  contrattuale vigente considerando gli eventuali mutamenti legislativi.
2. Per quanto riguarda i riferimenti normativi e le abbreviazioni, si richiama l'art. 1 del CCNL dell'8 giugno 2000, precisando che tali riferimenti si intendono comunque comprensivi di tutte le modificazioni ed integrazioni nel frattempo intervenute. In particolare, i riferimenti al d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 sono da intendersi aggiornati in conformità agli articoli del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nel quale sono confluiti. Nel presente testo, gli articoli del d.lgs. 29/1993 saranno riportati unicamente con il riferimento al d.lgs. 165/2001. La legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni ed integrazioni, l'ultima delle quali introdotta con la legge 8 marzo 2000, n. 53 sono confluite nel d.lgs. 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità).
1. I dirigenti hanno diritto a partecipare, 
durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali concordati 
tra le organizzazioni sindacali e le aziende, per n. 12 ore annue pro capite 
senza decurtazione della retribuzione.
2. Le assemblee che riguardano la generalità dei 
dirigenti o gruppi di essi possono essere indette, con specifico ordine del 
giorno, su materie di interesse sindacale e del lavoro, singolarmente o 
congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nell'area 
della dirigenza medico veterinaria ai sensi dell'art. 1, comma 5 del CCNQ del 27 
febbraio 2001 sulle prerogative sindacali.
3. Per quanto non previsto e modificato dal 
presente articolo, resta ferma la disciplina del diritto di assemblea prevista 
dall'art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, 
aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali.
4. E' disapplicato l'art. 94 del D.P.R. 28 
novembre 1990, n. 384. 
 
1. I dirigenti hanno facoltà di rilasciare delega 
a favore dell'organizzazione sindacale da loro prescelta per la riscossione di 
una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali 
nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega è rilasciata 
per iscritto ed è trasmessa dal dirigente all'azienda ed all'organizzazione 
sindacale interessata o da quest'ultima direttamente all'azienda.
2. La delega ha effetto dal primo giorno del mese 
successivo a quello del rilascio.
3. Il dirigente può revocare in qualsiasi momento 
la delega rilasciata ai sensi del comma 1 inoltrando la relativa comunicazione 
all'azienda di appartenenza ed all'organizzazione sindacale interessata. 
L'effetto della revoca decorre dal primo giorno del mese successivo alla sua 
presentazione.
4. Le trattenute operate dalle singole aziende 
sulle retribuzioni dei dirigenti in base alle deleghe ricevute sono versate con 
cadenza mensile alle organizzazioni sindacali interessate. Con l'azienda stessa 
sono, altresì, concordate le modalità che consentano il monitoraggio degli 
iscritti, dei cancellati o dei trasferiti nel rispetto delle norme vigenti.
5. Le aziende sono tenute, nei confronti dei 
terzi, alla segretezza sui nominativi del personale delegante nonché sui 
versamenti effettuati alle organizzazioni interessate.
6. Con l'entrata in vigore del presente contratto 
è definitivamente disapplicato l'art. 12 del CCNL 5 dicembre 1996. A tale 
proposito, le parti, in via di interpretazione autentica, confermano che la 
disapplicazione del citato art. 12, era stata disposta per mero errore materiale 
dall'art. 65, comma 1, lettera A del CCNL 8 giugno 2000 come già rilevato e 
rettificato dall'ARAN a norma dello stesso art. 65, comma 3.  
1. I dirigenti in attività o in quiescenza possono 
farsi rappresentare dai sindacati ammessi alle trattative nazionali, ai sensi 
dell'art. 43 del D. Lgs. 165/2001 o dall'istituto di patronato sindacale, per 
l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e 
previdenziali, davanti ai competenti organi dell'azienda.
2. E' disapplicato l'art. 101 del D.P.R. 384/1990.
1. Il compenso sostitutivo delle ferie non fruite, 
nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, è determinato, per ogni giornata, 
con riferimento all'anno di mancata fruizione, prendendo a base di calcolo la 
retribuzione di cui all'art. 26, comma 2, lett. 
c); trova 
in ogni caso applicazione la disciplina di cui al comma 3 del medesimo art. 26.
2. Nei casi di mobilità volontaria, il diritto 
alla fruizione delle ferie maturate e non godute è mantenuto anche con il 
passaggio alla nuova azienda, salvo diverso accordo tra l' azienda di 
provenienza ed il dirigente per l'applicazione del comma 1. 
1. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 22 
del CCNL 5 dicembre 1996, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale 
- a richiesta dei dirigenti indicati all'art. 16, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000 
da effettuarsi entro trenta giorni - dà titolo a equivalente riposo compensativo 
per le ore di servizio prestate o alla corresponsione del compenso per lavoro 
straordinario con la maggiorazione prevista per i giorni festivi. 
 
1. Svolgono lavoro notturno i dirigenti tenuti ad 
operare su turni a copertura delle 24 ore.
2. Per quanto attiene alle limitazioni al lavoro 
notturno, alla tutela della salute, all'introduzione di nuove forme di lavoro 
notturno, ai doveri del datore di lavoro, anche con riferimento alle relazioni 
sindacali si applicano le disposizioni del D. Lgs. 532/1999 e successive 
modificazioni ed integrazioni. Quanto alla durata della prestazione, rimane 
salvaguardata l'attuale organizzazione del lavoro dei servizi assistenziali 
operanti nei turni a copertura delle 24 ore.
3. Salvo che non ricorra l'applicazione dell'art. 
29 del CCNL 5 dicembre 1996, che regola il passaggio ad altra funzione per 
inidoneità fisica del dirigente, nel caso in cui le sopraggiunte condizioni di 
salute comunque comportino l'inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, 
accertata dal medico competente, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D. Lgs. 
532/1999, è garantita al dirigente l'assegnazione ad altra attività o ad altri 
turni di servizio da espletarsi nell'ambito della disciplina di appartenenza.
4. Al dirigente che presta lavoro notturno sono 
corrisposte le indennità di cui all'art. 8. 
5. L' articolo si applica dall'entrata in vigore 
del presente contratto, fatto salvo il comma 4.
 
1. Ai dirigenti di cui all'art. 16, comma 1 CCNL 8 
giugno 2000, il cui servizio si svolga durante le ore notturne spetta una 
"indennità notturna" nella misura unica uguale per tutti di £. 4.500 lorde (pari 
a € 2,32) per ogni ora di servizio prestato tra le ore 22 e le ore 6.
2. Per il servizio prestato nel giorno festivo 
compete un'indennità di £. 30.000 lorde (pari a € 15,49) se le prestazioni 
fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario, ridotte a £. 15.000 
lorde (pari a € 7,75) se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla 
metà dell'orario di servizio, con un minimo di 2 ore. Nell'arco delle 24 ore del 
giorno festivo non può essere corrisposta più di una indennità festiva per ogni 
singolo dirigente.
3. Il presente articolo non si applica ai 
dirigenti di struttura complessa, per i quali, non essendo previsto un orario di 
servizio, la retribuzione di posizione e di risultato deve tenere conto anche 
delle eventuali particolari condizioni di lavoro.
4. E' disapplicato l'art. 115 del D.P.R. 384/1990
 
1. Dopo il comma 6 dell'art. 24 del CCNL 5 
dicembre 1996 è inserito il seguente comma :
"6 bis. In caso di patologie gravi che richiedano 
terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni 
dell'ufficio medico legale dell'azienda sanitaria competente per territorio, 
come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per l'infezione 
da HIV - AIDS nelle fasi a basso indice di disabilità specifica (attualmente 
indice di Karnosky), ai fini del presente articolo sono esclusi dal computo dei 
giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di 
day hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente 
certificati dalla competente Azienda Sanitaria Locale o struttura convenzionata. 
In tali giornate il dirigente ha diritto in ogni caso all'intera retribuzione 
prevista dal comma 6, lett. a). 
Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o 
visite specialistiche, le aziende favoriscono un'idonea articolazione 
dell'orario di lavoro, ove prevista, nei confronti dei soggetti interessati. La 
procedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata dal dirigente 
ed il beneficio riconosciuto decorre dalla data della domanda di accertamento, 
ove l'esito sia favorevole".
 
1. Al dirigente con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato che ne faccia formale e motivata richiesta, compatibilmente con le 
esigenze di servizio, possono essere concessi periodi di aspettativa per 
esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza 
dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio.
2. Il dirigente rientrato in servizio non può 
usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia, anche per 
cause diverse, ovvero delle aspettative di cui al comma 8, lettere 
a) e
b), 
se non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo, fatto salvo 
quanto previsto dal comma 8, lett. c).
3. Ai fini del calcolo del triennio di cui al 
comma 1, si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia.
4. L'aspettativa di cui al comma 1, fruibile anche 
frazionatamente, non si cumula con le assenze per malattia previste dagli artt. 
24 e 25 del CCNL 5 dicembre 1996 e si ritiene fruibile decorsi 30 giorni dalla 
domanda, salvo diverso accordo tra le parti.
5. Qualora l'aspettativa per motivi di famiglia 
venga richiesta per l'educazione e l'assistenza dei figli fino al sesto anno di 
età, tali periodi - pur non essendo utili ai fini della retribuzione e 
dell'anzianità - sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il 
trattamento pensionistico, ai sensi dell'art. 1, comma 40, lettere 
a) e
b) 
della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni e 
nei limiti ivi previsti.
6. L'azienda, qualora durante il periodo di 
aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, 
invita il dirigente a riprendere servizio con un preavviso di 10 giorni. Il 
dirigente, per le stesse motivazioni e negli stessi termini, può riprendere 
servizio di propria iniziativa.
7. Nei confronti del dirigente che, salvo casi di 
comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza 
del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 6, il rapporto è 
risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, con le 
procedure dell'art. 36 del CCNL 5 dicembre 1996.
8. L'aspettativa senza retribuzione e senza 
decorrenza dell'anzianità è altresì concessa al dirigente con rapporto di lavoro 
a tempo indeterminato, 
a domanda, per:
 
a) un periodo massimo di sei mesi se assunto 
  presso la stessa o altra azienda ovvero ente o amministrazione del comparto, 
  con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed incarico di direzione di 
  struttura complessa, ai sensi degli artt. 15 e segg, del d. lgs. 30 dicembre 
  1992, n. 502;
  
  b) tutta la durata del contratto di lavoro a 
  termine se assunto presso la stessa o altra azienda o ente del comparto, 
  ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto, o in organismi 
  della Unione Europea, con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato;
  
  c) la durata di due anni e per una sola volta 
  nell'arco della vita lavorativa per i gravi e documentati motivi di famiglia 
  individuati - ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 4 della legge 53/2000 - dal 
  Regolamento Interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278, pubblicato sulla G. 
  U. dell'11 ottobre 2000, serie generale, n. 238. Tale aspettativa può essere 
  fruita anche frazionatamente e può essere cumulata con l'aspettativa di cui al 
  comma 1, se utilizzata allo stesso titolo.
9. Il dirigente che non intende riprendere 
servizio, al termine dell'aspettativa di cui al comma 8, lett. b), è esonerato 
dal preavviso purchè manifesti per iscritto la propria volontà 15 gg prima. Il 
preavviso non è comunque richiesto nell'ipotesi di cui alla lett. a) o se il 
dirigente non rientra al termine del periodo di prova presso altra azienda.
10. Il presente articolo sostituisce l'art. 19 del 
CCNL 8 giugno 2000 dalla data di entrata in vigore del presente contratto. Si 
conferma la disapplicazione dell'art. 47 del D.P.R. 761/1979.  
1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive e 
per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo restano disciplinate dalle 
vigenti disposizioni di legge e loro successive modificazioni ed integrazioni. 
Le aspettative ed i distacchi per motivi sindacali sono regolati dai CCNQ 
sottoscritti, rispettivamente, il 7 agosto 1998, il 25 novembre 1998 ed il 27 
febbraio 2001.
2. I dirigenti con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca ai sensi della legge 13 
agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni, oppure che usufruiscano delle 
borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398, sono collocati, a 
domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo 
di durata del corso o della borsa, fatta salva l'applicazione dell'art. 52, 
comma 57 della legge 448 del 2001. 
3. Il dirigente con rapporto a tempo 
indeterminato, il cui coniuge o convivente stabile presti servizio all'estero, 
può chiedere una aspettativa senza assegni per il tempo di permanenza all'estero 
del coniuge, qualora non sia possibile il suo trasferimento nella località in 
questione in amministrazione di altro comparto.
4. L'aspettativa concessa ai sensi del comma 3 può 
avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione 
che l'ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento, con preavviso 
di almeno 15 giorni, per imprevedibili ed eccezionali ragioni di servizio o in 
difetto di effettiva permanenza all'estero del dirigente in aspettativa.
5. Il dirigente non può usufruire 
continuativamente del periodo di aspettativa per motivi di famiglia ovvero per 
la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e di quelli previsti dai commi 2 
e 3 senza avere trascorso un periodo di servizio attivo di almeno 6 mesi. La 
disposizione non si applica alle altre aspettative previste dal presente 
articolo, nonché alle assenze di cui al d. lgs. 151/2001.
6. Sono disapplicati gli artt. 47 e 79 del D.P.R. 
761/1979. L'articolo decorre dal 31 dicembre 2001 con eccezione del comma 5 che 
entra in vigore con il presente contratto.
 
1. Allo scopo di favorire la riabilitazione ed il 
recupero dei dirigenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stato 
accertato, da una struttura sanitaria pubblica o convenzionata in base alle 
leggi nazionali e regionali vigenti, lo stato di tossicodipendenza o di 
alcoolismo cronico e che si impegnino a sottoporsi a un progetto terapeutico di 
recupero predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti misure 
di sostegno secondo le modalità di sviluppo ed esecuzione del progetto :
 
a) il diritto alla conservazione del posto 
  per l'intera durata del progetto di recupero, con corresponsione del 
  trattamento economico previsto dall'art. 24, comma 6 del CCNL 5 dicembre 1996 
  ; i periodi eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti ;
  
  b) concessione dei permessi giornalieri orari 
  retribuiti nel limite massimo di due ore, per la durata del progetto ;
  
  c) riduzione dell'orario di lavoro, con 
  l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto 
  di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero 
  ;
  
  d) assegnazione del dirigente a compiti diversi 
  da quelli abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura che 
  gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto.
2. I dirigenti i cui parenti entro il secondo 
grado o, in mancanza, entro il terzo grado, ovvero i conviventi stabili si 
trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato a dare 
attuazione al progetto di recupero, possono fruire dell'aspettativa di cui 
all'art. 10, comma 8, lett. c), 
nei limiti massimi ivi previsti.
3. Qualora risulti - su segnalazione della 
struttura che segue il progetto - che i dirigenti di cui al comma 1 non si 
sottopongano per loro volontà alle previste terapie, l'azienda dispone, con le 
modalità previste dalle norme vigenti, l'accertamento dell'idoneità allo 
svolgimento della prestazione lavorativa.
4. Il dirigente deve riprendere servizio presso 
l'azienda nei 15 giorni successivi alla data di completamento del progetto di 
recupero.
5. E' disapplicato l'art. 89 del D.P.R. 384/1990.
 
1. Allo scopo di favorire la riabilitazione ed il 
recupero dei dirigenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stato 
accertato, da una struttura sanitaria pubblica o convenzionata in base alle 
leggi nazionali o regionali vigenti, la condizione di portatore di handicap e 
che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto 
dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo 
le modalità di sviluppo ed esecuzione del progetto :
 
a) il diritto alla conservazione del posto 
  per l'intera durata del progetto di recupero, con corresponsione del 
  trattamento economico previsto dall'art. 24, comma 6 del CCNL 5 dicembre 1996 
  ; i periodi eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti ;
  
  b) concessione di permessi giornalieri orari 
  retribuiti nel limite massimo di due ore, per la durata del progetto ;
  
  c) riduzione dell'orario di lavoro, con 
  l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto 
  di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero 
  ;
  
  d) assegnazione del dirigente a compiti diversi 
  da quelli abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura che 
  gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto.
2. I dirigenti, i cui parenti entro il secondo 
grado o, in mancanza, entro il terzo grado, ovvero i conviventi stabili si 
trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato a dare 
attuazione al progetto di recupero, possono fruire dell'aspettativa di cui 
all'art. 10, comma 8, lett. c) 
nei limiti massimi ivi previsti.
3. Qualora risulti - su segnalazione della 
struttura che segue il progetto - che i dirigenti di cui al comma 1 non si 
sottopongano per loro volontà alle previste terapie, l'azienda dispone, con le 
modalità previste dalle norme vigenti, l'accertamento dell'idoneità allo 
svolgimento della prestazione lavorativa. Il dirigente deve riprendere servizio 
presso l'azienda nei 15 giorni successivi alla data di completamento del 
progetto di recupero.
4. Durante la realizzazione dei progetti di 
recupero i benefici previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 in tema di 
permessi non si cumulano con quelli previsti dal presente articolo.
5. E' disapplicato l'art. 90 del D.P.R. 384/1990.
 
1. I dirigenti hanno diritto ai permessi e ai 
congedi per eventi e cause particolari previsti dall'art. 4, comma 1 della legge 
53/2000.
2. Per i casi di decesso del coniuge, di un 
parente entro il secondo grado o del convivente stabile, pure previsti nel 
citato art. 4 della legge 53/2000, trova invece applicazione la generale 
disciplina dei permessi di lutto, contenuta nel comma 1, seconda alinea 
dell'art. 23 del CCNL 5 dicembre 1996.
3. Resta confermata la disciplina dei permessi 
retribuiti contenuta nell'art. 23 del CCNL del 5 dicembre 1996, con la 
precisazione che il permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in 
occasione del matrimonio può essere richiesto anche entro i trenta giorni 
successivi all'evento.
 
1. Al dirigente si applicano le vigenti 
disposizioni in materia di tutela della maternità e della paternità contenute 
nel d. lgs. 151/2001.
2. Oltre a quanto previsto dalla legge di cui al 
comma 1, ai fini del trattamento economico le parti concordano quanto segue :
 
a) nel periodo di astensione obbligatoria, ai 
  sensi degli artt. 2, 16 e 17, comma 1 del d.lgs. 151/2001, alla dirigente o al 
  dirigente - anche nell'ipotesi di cui all'art. 28 del citato decreto - 
  spettano l'intera retribuzione fissa mensile di cui alle tabelle 1 e 2 del 
  CCNL II biennio economico 2000-2001 sottoscritto l'8 giugno 2000, ivi compresa 
  la R.I.A., ove in godimento ;
  
  b) in caso di parto prematuro, alle lavoratrici 
  spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria non goduti prima della 
  data presunta del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di 
  un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la 
  madre ha facoltà di rientrare in servizio richiedendo, previa presentazione di 
  un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del 
  restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il periodo ante-parto, 
  qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del 
  bambino ;
  
  c) nell'ambito del periodo di astensione 
  facoltativa del lavoro previsto dall'art. 32, comma 1 lett. 
  a) del 
  d. lgs. 151/2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori 
  padri i primi 30 giorni di assenza, computati complessivamente per entrambi i 
  genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie e sono 
  valutati ai fini dell'anzianità di servizio. Per tale assenza spetta l'intera 
  retribuzione di cui alla lett. a) 
  del presente comma ;
  
  d) successivamente al periodo di astensione di 
  cui alla lett. a) 
  e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti 
  dall'art. 47, comma 4 del d.lgs. 151/2001, alle lavoratrici madri ed ai 
  lavoratori padri sono riconosciuti 30 giorni di assenza retribuita per ciascun 
  anno di età del bambino - computati complessivamente per entrambi i genitori - 
  secondo le modalità indicate nella stessa lett. 
  c) ;
  
  e) i periodi di assenza di cui alle lettere
  c) 
  e d), 
  nel caso di fruizione continuativa comprendono anche gli eventuali giorni 
  festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova 
  applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di 
  assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della 
  lavoratrice ;
  
  f) ai fini della fruizione, anche frazionata, 
  dei periodi di astensione dal lavoro di cui all'art. 32, comma 1 del d.lgs. 
  151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa 
  domanda, con l'indicazione della durata, all'ufficio di appartenenza di norma 
  15 giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda 
  può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento 
  purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di 15 giorni. 
  Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario 
  periodo di astensione ;
  
  g) in presenza di particolari e comprovate 
  situazioni personali che rendano impossibile il rispetto della disciplina di 
  cui alla lett. f), 
  la domanda può essere presentata entro le 48 ore precedenti l'inizio del 
  periodo di astensione dal lavoro ;
  
  h) in caso di parto plurimo, i periodi di riposo 
  di cui all'art. 41 del d.lgs. 151/2001 sono raddoppiati e le ore aggiuntive 
  rispetto a quelle previste dall'art. 39, comma 1 dello stesso decreto possono 
  essere utilizzate anche dal padre.
3. Ferma restando l'applicazione dell'art. 7 
del d.lgs. 151/2001, qualora durante il periodo della gravidanza e per l'intera 
durata del periodo di allattamento si accerti che l'espletamento dell'attività 
lavorativa comporta una situazione di danno o di pericolo per la gestazione o la 
salute della lavoratrice madre, l'azienda provvede al temporaneo impiego della 
medesima e con il suo consenso in altre attività, nell'ambito di quelle 
disponibili, che comportino minor aggravio psicofisico.
4. La presente disciplina sostituisce quella 
contenuta nell'art. 26 del CCNL 5 dicembre 1996, dalla data di entrata in vigore 
del presente contratto.
 
1. Nell'attuale sistema degli incarichi 
dirigenziali, la mobilità all'interno dell'azienda dei dirigenti in servizio può 
essere conseguenza del conferimento di uno degli incarichi previsti dall'art. 27 
del CCNL 8 giugno 2000 in struttura ubicata anche in località diversa da quella 
della sede di precedente assegnazione, nel rispetto dell'art. 13, commi 9 e 12 
dello stesso contratto.
2. La mobilità a domanda si configura come 
richiesta di un nuovo e diverso incarico, anche se alla dotazione organica della 
sede prescelta ne corrisponda uno di pari livello a quello rivestito dal 
richiedente con riguardo alla tipologia e alla graduazione delle funzioni. 
L'accoglimento della domanda segue, pertanto, le procedure di conferimento degli 
incarichi previste dall'art. 28 del CCNL 8 giugno 2000.
3. Prescinde dall'incarico attribuito la mobilità 
interna di urgenza, che avviene, nell'ambito della disciplina di appartenenza, 
nei casi in cui sia necessario soddisfare le esigenze funzionali delle strutture 
interessate in presenza di eventi contingenti e non prevedibili, ai quali non si 
possa far fronte con l'istituto della sostituzione di cui all'art. 18 del CCNL 8 
giugno 2000. 
4. La mobilità di urgenza, ferma restando la 
necessità di assicurare in via prioritaria la funzionalità della struttura di 
provenienza, ha carattere provvisorio, essendo disposta per il tempo 
strettamente necessario al perdurare delle situazioni di emergenza e non può 
superare il limite massimo di un mese nell'anno solare salvo consenso del 
dirigente, espresso sia per la proroga che per la durata. La mobilità di urgenza 
- ove possibile - è effettuata a rotazione tra tutti i dirigenti, qualsiasi sia 
l'incarico loro conferito. Agli interessati, se ed in quanto dovuta, spetta 
l'indennità di trasferta prevista dall'art. 32 per la durata dell'assegnazione 
provvisoria.
5. Qualora la necessità di provvedere con urgenza 
riguardi l'espletamento dell'incarico di direttore di dipartimento o di 
struttura complessa e sempre nei casi in cui non possa farsi ricorso all'art. 
18, commi 1 e 2 del CCNL 8 giugno 2000, le aziende possono affidare la struttura 
temporeanamente priva di titolare ad altro dirigente con corrispondente incarico 
nella stessa o in disciplina equipollente, ai sensi del citato art. 18, comma 8.
6. Nei casi di mobilità interna per effetto di 
ristrutturazione aziendale, ai fini del mantenimento dell'incarico rivestito o 
del conferimento di un nuovo incarico, si tiene conto dei principi stabiliti 
dagli articoli 31, comma 1 del CCNL 5 dicembre 1996 e 39, comma 8 del CCNL 8 
giugno 2000, nell'ambito delle procedure da questo definite nell'art. 4, comma 
2, lettera F.
7. Nei confronti dei dirigenti sindacali indicati 
nell'art. 10 del CCNQ del 7 agosto 1998 ed accreditati con le modalità ivi 
previste, fatta salva la mobilità d'urgenza, la mobilità conseguente al 
conferimento dell'incarico deve essere esplicitamente accettata dal dirigente, 
ai sensi dell'art. 13, comma 12 del CCNL 8 giugno 2000, previo nulla osta della 
organizzazione sindacale di appartenenza o della corrispondente R.S.A. ove il 
dirigente ne sia componente, ai sensi dell'art. 18, comma 4 del medesimo CCNQ.
8. Sono disapplicati l'art. 39 del D.P.R. 761/1979 
e l'art. 81 del D.P.R. 384/1990. L'articolo si applica dall'entrata in vigore 
del presente contratto.  
1. E' confermata la disciplina degli accordi di 
mobilità di cui all'art. 31 del CCNL del 5 dicembre 1996, che a decorrere dal 
presente contratto possono essere stipulati anche tra amministrazioni di 
comparti diversi.
2. In relazione a quanto previsto dall'art. 33 del 
D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5 
dello stesso articolo, allo scopo di facilitare il passaggio diretto del 
dirigente dichiarato in eccedenza ad altre aziende del comparto ed evitare il 
collocamento in disponibilità del dirigente che non sia possibile impiegare 
diversamente nel proprio ambito, l'azienda interessata comunica a tutte le 
aziende operanti nell'ambito regionale l'elenco dei dirigenti in eccedenza 
distinti per disciplina, ai sensi dell'art. 20, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000, 
per conoscere la loro disponibilità al passaggio diretto di tutti o parte di 
tali dirigenti.
3. Le aziende del comparto comunicano, entro il 
termine di 30 giorni dalla richiesta di cui al
comma 2, l'entità dei posti vacanti 
nella dotazione organica per i quali, tenuto conto della programmazione dei 
fabbisogni, sussiste l'assenso al passaggio diretto dei dirigenti in eccedenza.
4. I posti disponibili sono comunicati ai 
dirigenti in eccedenza che possono indicare le relative preferenze e chiederne 
le conseguenti assegnazioni.
5. Analoga richiesta a quella del comma 2 viene 
rivolta anche agli altri enti o amministrazioni di diverso comparto di cui 
all'art. 1 del d. lgs. 165/2001 presenti a livello provinciale e regionale, al 
fine di accertare ulteriori disponibilità di posti per i passaggi diretti. Le 
predette amministrazioni, qualora interessate, seguono le medesime procedure.
6. Ai trasferimenti del presente articolo, la cui 
disciplina decorre dall'entrata in vigore del contratto, si applicano i commi 3 
e 4 dell'art. 20 del CCNL 8 giugno 2000. 
 
1. In materia di formazione è tuttora vigente 
l'art. 33 del CCNL 5 dicembre 1996, che prevede la formazione obbligatoria e 
facoltativa. In tale ambito rientra la formazione continua, comprendente 
l'aggiornamento professionale e la formazione permanente, di cui all'art. 16 
bis. e segg. del d.lgs. 502/1992, sulla base delle linee generali di indirizzo 
dei programmi annuali e pluriennali concordati ai sensi dell'art. 4, comma 2, 
lett. C) 
del CCNL 8 giugno 2000.
2. Nelle linee di indirizzo saranno privilegiate 
le strategie e le metodologie coerenti con la necessità di implementare 
l'attività di formazione in ambito aziendale ed interaziendale previste 
dall'art. 16 bis e seguenti del d.lgs. 502 del 1992, anche favorendo metodi di 
formazione che facciano ricorso a mezzi multimediali al fine di ottimizzare le 
risorse disponibili per il più ampio possibile coinvolgimento di destinatari.
3. Al fine di favorire con ogni possibile 
strumento il diritto alla formazione e all'aggiornamento professionale del 
dirigente, sono in particolare previsti, oltre quelli esistenti, gli istituti di 
cui agli artt. 19 e 20, per i quali è possibile la fruizione di speciali 
congedi.
4. Alla formazione continua sono destinate 
annualmente le risorse previste dalla circolare del Ministro della Funzione 
Pubblica n. 14 del 24 aprile 1995, integrate da eventuali altri fondi stanziati 
allo scopo sulla base delle vigenti disposizioni nonché le altre risorse di cui 
all'art. 33 citato al comma 1, qualora confermate dalla contrattazione 
integrativa sulla base dei criteri fissati nel regolamento aziendale sulla 
libera professione intramuraria, di cui all'art. 57 del medesimo CCNL del 2000.
1. Al fine di consentire la sua partecipazione ad 
attività formative diverse da quelle obbligatorie, il dirigente a tempo 
indeterminato con anzianità di servizio di almeno 5 anni maturata presso la 
stessa azienda, ovvero senza soluzione di continuità presso altre aziende ed 
enti del comparto ai sensi dell'art. 12, comma 3, lett. a) del CCNL 8 giugno 
2000, II biennio economico 2000-2001, può chiedere una sospensione del rapporto 
di lavoro per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, 
continuativi o frazionati, nell'arco dell'intera vita lavorativa.
2. Durante il periodo di congedo per la 
formazione, il dirigente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla 
retribuzione. I congedi per la formazione sono concessi nella misura complessiva 
del 10% del personale della presente area dirigenziale in servizio con rapporto 
di lavoro a tempo indeterminato, calcolato sulla base della consistenza dei 
dirigenti al 31 dicembre di ciascun anno.
3. Per la concessione dei congedi di cui al 
presente articolo, i dirigenti interessati ed in possesso della prescritta 
anzianità devono presentare all'azienda o ente una specifica domanda, contenente 
l'indicazione dell'attività formativa che intendono svolgere, della data di 
inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda va presentata almeno 
30 giorni prima dell'inizio delle attività formative.
4. La contrattazione integrativa di cui all'art. 
4, comma 2, lett. C) 
del CCNL 8 giugno 2000 individua i criteri da adottare nel caso in cui le 
domande presentate siano eccedenti rispetto alla percentuale.
5. Al fine di contemperare le esigenze 
organizzative dei servizi ed uffici con l'interesse formativo dei dirigenti, 
qualora la concessione del progetto possa determinare un grave pregiudizio alla 
funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui 
al comma 3, l'azienda può differire motivatamente, comunicandolo per iscritto, 
la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di 6 mesi. Su richiesta del 
dirigente, tale periodo può essere più ampio per consentire la utile 
partecipazione all'attività formativa richiesta.
6. Al dirigente, durante il periodo di congedo si 
applica l'art. 5, comma 3 della legge 53/2000. Nel caso di infermità previsto 
dallo stesso articolo, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione 
del trattamento economico e alle modalità di comunicazione all'azienda, si 
applicano le disposizioni contenute negli artt. 24 e 25 del CCNL 5 dicembre 
1996.
7. Il dirigente che abbia dovuto interrompere il 
congedo formativo ai sensi dei commi 5 e 6 può rinnovare la domanda per un 
successivo ciclo formativo con diritto di priorità.
8. Per quanto non normato nel presente articolo, 
la cui applicazione decorre dalla data di entrata in vigore del contratto, si fa 
riferimento all'art. 5 della legge 53/2000.  
1. Oltre ai congedi dell'articolo precedente, il 
dirigente può chiedere il comando finalizzato per periodi di tempo determinati 
presso centri, istituti, laboratori ed altri organismi di ricerca nazionali ed 
internazionali che abbiano dato il loro assenso, e si ritiene fruibile entro 
trenta giorni dalla domanda, salvo diverso accordo tra le parti.
2. Il periodo di comando non può comunque superare 
i due anni nel quinquennio e non può essere cumulato con i congedi cui 
all'articolo precedente e con le aspettative per motivi personali di cui 
all'art. 10.
3. In relazione all'interesse dell'azienda che il 
dirigente compia studi speciali o acquisisca tecniche particolari, 
indispensabili per il miglior funzionamento dei servizi, alla stessa spetta 
stabilire se, in quale misura e per quale durata al dirigente possa competere il 
trattamento economico in godimento.
4. Il periodo trascorso in comando è comunque 
valido ad ogni effetto ai fini dell'anzianità di servizio.
5. Sono disapplicati i commi da 4 a 7 dell'art. 45 
del D.P.R. 761/1979, nonché i commi 5 e 7 dell'art. 33 del CCNL 5 dicembre 1996.
 
1. Il dirigente che abbia interrotto il rapporto 
di lavoro per proprio recesso o per motivi di salute può richiedere alla stessa 
azienda, entro due anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, la 
ricostituzione dello stesso.
2. L'azienda si pronuncia entro 60 giorni dalla 
richiesta; in caso di accoglimento, il dirigente è ricollocato, previa 
stipulazione del contratto individuale, nella qualifica dirigenziale, posizione 
economica iniziale. Allo stesso è attribuito il trattamento economico iniziale 
previsto dalle Tavole 1 e 2 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico, punto 
4, con esclusione della 
retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) a 
suo tempo eventualmente maturata, fatto salvo quanto previsto dal comma 
successivo. 
3. Nei confronti del dirigente che abbia 
favorevolmente superato il quinquennio di servizio prima della cessazione del 
rapporto di lavoro, l'azienda può conferire un incarico ai sensi dell' art. 27, 
comma 1, lettere b) 
e c) 
del CCNL 8 giugno 2000, I biennio economico.
4. La stessa facoltà di cui al comma 1 è dato al 
dirigente, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di legge 
relative all'accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in 
correlazione al riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi 
dell'Unione Europea.
5. Nei casi previsti dai precedenti commi, la 
ricostituzione del rapporto di lavoro è, in ogni caso, subordinata alla 
disponibilità del corrispondente posto nella dotazione organica dell'azienda ed 
al mantenimento del possesso dei requisiti generali per l'assunzione da parte 
del richiedente nonché all'accertamento dell'idoneità fisica se la cessazione 
del rapporto sia stata causata da motivi di salute.
6. Qualora il dirigente riammesso goda già di 
trattamento pensionistico si applicano le vigenti disposizioni in materia di 
ricongiunzione e di divieto di cumulo, ove previsto. Allo stesso, fatte salve le 
indennità percepite agli effetti del trattamento di previdenza per il periodo di 
servizio prestato prima della ricostituzione del rapporto di lavoro, si applica 
l'art. 34.
7. E' disapplicato l'art. 59 del D.P.R. 761/1979
 
1. Per ciascun dirigente, l'ufficio del personale 
dell'azienda di appartenenza conserva in apposito fascicolo tutti gli atti e 
documenti prodotti dall'azienda o dallo stesso dirigente ed attinenti 
all'attività da lui svolta e ai fatti più significativi che lo riguardano.
2. Relativamente agli atti e documenti conservati 
nel fascicolo personale è assicurata la riservatezza dei dati personali secondo 
le disposizioni vigenti in materia. Il dirigente, a richiesta, può prendere 
liberamente visione del proprio fascicolo personale e richiedere copia, a 
proprie spese, di tutti o parte dei documenti ivi inseriti. Sono esonerate dal 
pagamento le copie richieste per le procedure concorsuali o di conferimento 
degli incarichi presso la stessa azienda.
3. Al dirigente cui durante il servizio è fatto 
obbligo di indossare una divisa o indumenti di lavoro e calzature appropriate in 
relazione al tipo delle prestazioni provvede l'azienda, con oneri a proprio 
carico. Ai dirigenti addetti a particolari servizi sono, inoltre, forniti tutti 
gli indumenti e mezzi protettivi contro eventuali rischi ed infezioni, tenendo 
conto del d. lgs. 626/1994 e delle leggi in materia antinfortunistica e di 
igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.
4. L'azienda, con oneri a proprio carico, può 
disciplinare per speciali esigenze connesse al particolare tipo di mansioni 
svolte da categorie di dirigenti previamente individuate l'uso di alloggi di 
servizio.  
1. Qualora il dirigente, nello svolgimento del 
rapporto di lavoro, effettui una invenzione industriale, si applicano le 
disposizioni dell'art. 2590 codice civile e quelle speciali che regolano i 
diritti di invenzione nell'ambito dell'impresa.
2. In relazione all'importanza dell'invenzione 
rispetto all'attività istituzionale dell'azienda, la contrattazione integrativa 
può individuare i criteri ai fini della corresponsione di speciali compensi per 
la produttività nell'ambito delle risorse destinate alla retribuzione 
accessoria.  
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto 
organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire 
mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa 
con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dirigenti, ivi 
compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei 
giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare 
articolazione dell'orario di lavoro.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario 
di lavoro e nel rispetto delle articolazioni orarie delle strutture ed unità 
operative di assegnazione, concordate in azienda, ai sensi dell'art. 6, comma 1, 
lett. B), quarto alinea del CCNL 8 giugno 2000.
4. Il costo del pasto, determinato in sostituzione 
del servizio mensa, a carico dell'azienda non può superare complessivamente 
l'importo di £. 10.000 (pari a € 5,16). Il dirigente è tenuto a contribuire in 
ogni caso nella misura fissa di £. 2.000 (pari a € 1,03) per ogni pasto. Il 
pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati gli artt. 33 del D.P.R. 
270/1987 e 134, comma 2 del D.P.R. 384/1990.
 
1. Le attività sociali, culturali e ricreative 
promosse nelle aziende sono gestite da organismi formati a maggioranza da 
rappresentanti dei dirigenti, in conformità a quanto previsto dall'art. 11 della 
legge n. 300/1970.
2. Sono disapplicati gli artt. 34 del D.P.R. 
270/1987 e 134, comma 3 del D.P.R. 384/1990.  
1. La retribuzione è corrisposta mensilmente, 
salvo quelle voci del trattamento economico accessorio per la quali la 
contrattazione integrativa può prevedere diverse modalità temporali di 
erogazione.
2. Sono definite le seguenti nozioni di 
retribuzione:
 
a) 
  retribuzione mensile, costituita dal 
  valore economico tabellare mensile per la qualifica dirigenziale, attualmente 
  previsto dalle Tavole 1 e 2, terza colonna, allegate al CCNL 8 giugno 2000, 
  relativo al II biennio economico 2000-2001;
  
  b) 
  retribuzione base mensile, costituita 
  dal valore della retribuzione mensile di cui alla lett. 
  a) e 
  dall'indennità integrativa speciale di cui alle citate Tavole 1 e 2;
  
  c) 
  retribuzione individuale mensile, 
  costituita da:
  
 
- retribuzione base mensile di cui alla 
    lett. b);
    
    - indennità di specificità medica;
    
    - retribuzione di posizione comprensiva della 
    maggiorazione di cui all'art. 39, comma 9 del CCNL 8 giugno 2000;
    
    - indennità di esclusività di rapporto;
    
    - altri eventuali assegni personali a 
    carattere fisso e continuativo comunque denominati, corrisposti per 13 
    mensilità;
    
    - retribuzione individuale di anzianità;
    
    - indennità di struttura complessa di all'art. 
    40 del CCNL 8 giugno 2000.
    
 
Tutte le voci sopra menzionate sono ricomprese nella retribuzione individuale mensile ove spettanti e nella misura in godimento.
d) retribuzione globale di fatto annuale, costituita dall'importo della retribuzione individuale mensile per 12 mensilità di cui alla lett. c), alla quale si aggiunge il rateo della tredicesima mensilità per le voci che sono corrisposte anche a tale titolo, nonché l'importo annuo della retribuzione di risultato e delle indennità contrattuali per le condizioni di lavoro percepite nell'anno di riferimento non ricomprese nella precedente lett. c) ; sono escluse le somme corrisposte a titolo di rimborso spese per il trattamento di trasferta fuori sede o come equo indennizzo.
3. La retribuzione giornaliera si ottiene 
dividendo le corrispondenti retribuzioni mensili di cui al comma 2 per 26.
4. La retribuzione oraria si ottiene dividendo le 
corrispondenti retribuzioni mensili di cui al comma 2 per 156.
5. Le clausole contrattuali indicano di volta in 
volta a quale base retributiva debba farsi riferimento per calcolare la 
retribuzione giornaliera ed oraria.
6. Per i dirigenti con rapporto di lavoro non 
esclusivo, le nozioni di retribuzione di cui al comma 2 comprendono le voci 
corrispondenti di loro spettanza secondo l'indicazione degli articoli da 43 a 47 
del CCNL 8 giugno 2000.  
1. 
Al dirigente deve essere consegnata 
mensilmente una distinta dello stipendio in cui devono essere singolarmente 
specificati :
 
a) la denominazione dell'azienda;
  
  b) le generalità ed il codice fiscale e 
  previdenziale del dirigente;
  
  c) il periodo cui la retribuzione si riferisce ;
  
  d) l'importo dei singoli elementi, di cui 
  all'art. 35 del CCNL 8 giugno 2000 ;
  
  e) l'elencazione delle trattenute di legge e di 
  contratto (ivi comprese quelle sindacali) sia nell'aliquota applicata che 
  nella cifra corrispondente nonchè le trattenute di altra natura 
  preventivamente autorizzate. 
 
2. In conformità alle normative vigenti, resta 
la possibilità del dirigente di avanzare reclami per eventuali irregolarità 
riscontrate.
3. L'azienda adotta tutte le misure idonee ad 
assicurare il rispetto del diritto del lavoratore alla riservatezza su tutti i 
propri dati personali, ai sensi della legge n. 675/1996.  
1. Il lavoro straordinario non può essere 
utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro. Le relative 
prestazioni hanno carattere eccezionale e devono rispondere ad effettive 
esigenze di servizio. 
2. Le prestazioni di lavoro straordinario sono 
consentite ai soli dirigenti di cui all'art. 16, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000, 
per i servizi di guardia e di pronta disponibilità di cui agli artt. 19 e 20 del 
CCNL 5 dicembre 1996 nonchè per altre attività non programmabili. Esse possono 
essere compensate a domanda del dirigente con riposi sostitutivi da fruire, 
compatibilmente con le esigenze del servizio, di regola entro il mese 
successivo.
3. Il fondo per la corresponsione dei compensi per 
il lavoro straordinario è quello determinato ai sensi dell'art. 51 del CCNL 8 
giugno 2000.
4. Le aziende determinano le quote di risorse del 
fondo che, in relazione alle esigenze di servizio preventivamente programmate 
ovvero previste per fronteggiare situazioni ed eventi di carattere eccezionale, 
vanno assegnate alle articolazioni aziendali individuate dal d. lgs. n. 
502/1992.
5. La misura oraria dei compensi per lavoro 
straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario 
calcolata convenzionalmente dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi :
 
a) stipendio tabellare in godimento;
  
  b) indennità integrativa speciale (I.I.S.) in 
  godimento;
  
  c) rateo di tredicesima mensilità delle due 
  precedenti voci.
 
6. La maggiorazione di cui al comma 5 è pari al 
15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato 
nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno 
successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo.
7. Per i dirigenti di struttura complessa, si 
rinvia al principio indicato nell'art. 8, comma 3 del presente contratto.
8. E' disapplicato l'art. 80 del D.P.R. 384/1990.
 
1. L'indennità di rischio radiologico prevista 
dall'art. 62, comma 4, primo alinea del CCNL 5 dicembre 1996, a decorrere 
dall'entrata in vigore del presente contratto è denominata indennità 
professionale specifica ed è corrisposta ai dirigenti ivi previsti per 12 
mensilità, nella stessa misura di £. 200.000 lorde (pari a € 103,29).
2. Ai dirigenti che non siano medici di radiologia 
esposti in modo permanente al rischio radiologico, l'indennità continua ad 
essere corrisposta sotto forma di rischio radiologico nella misura di cui al 
comma 1, per tutta la durata del periodo di esposizione. 
3. L'accertamento delle condizioni ambientali che 
caratterizzano le "zone controllate" deve avvenire con i soggetti a ciò deputati 
in base alle vigenti disposizioni. Le visite mediche periodiche dei dirigenti 
esposti al rischio delle radiazioni avvengono con cadenza semestrale.
4. Gli esiti dell'accertamento di cui al comma 
precedente ai fini della corresponsione dell'indennità sono oggetto di 
informazione alle organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa integrativa, 
ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) 
del CCNL 8 giugno 2000.
5. Ai dirigenti di cui ai commi 1 e 2 competono 15 
giorni di ferie aggiuntive da fruirsi in una unica soluzione.
6. Alla corresponsione dell'indennità di cui ai 
commi 1 e 2, si provvede col fondo del trattamento accessorio legato alle 
condizioni di lavoro di cui all'art. 51 del CCNL 8 giugno 2000. Essa è pagata in 
concomitanza con lo stipendio, e non è cumulabile con l'indennità di cui al 
D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146 e con altre indennità eventualmente previste a 
titolo di lavoro nocivo o rischioso. E', peraltro, cumulabile con l'indennità di 
profilassi antitubercolare confluita nel citato fondo dell'art. 51.
7. E' disapplicato l'art. 120 del D.P.R. 384/1990, 
le cui risorse sono confluite nel fondo di cui all'art. 62 del CCNL 5 dicembre 
1996, ora art. 51 del CCNL 8 giugno 2000.  
1. Ai dirigenti in servizio nelle aziende e negli 
enti aventi sede nella Regione autonoma a Statuto speciale Valle d'Aosta, nella 
Province autonome di Trento e Bolzano, nonché nella altre Regioni a Statuto 
speciale in cui vige istituzionalmente, con carattere di obbligatorietà, il 
sistema del bilinguismo, è confermata l'apposita indennità di bilinguismo, 
collegata alla professionalità, nella stessa misura e con le stesse modalità 
previste per il personale della Regione a Statuto speciale Trentino-Alto Adige.
2. La presente disciplina produce effetti qualora 
l'istituto non risulti disciplinato da disposizioni speciali.
 
1. Per gli scioperi di durata inferiore alla 
giornata lavorativa, le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate 
alla effettiva durata dell'astensione dal lavoro e, comunque, in misura non 
inferiore a un'ora. In tal caso la trattenuta per ogni ora è pari alla misura 
oraria della retribuzione che, a decorrere dal presente contratto, è commisurata 
a quella individuata dall'art. 26, comma 2, lett. c), 
 
1. Il presente articolo si applica ai dirigenti 
comandati a prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla 
dimora abituale e distante più di 10 chilometri dalla ordinaria sede di 
servizio. Nel caso in cui il dirigente venga inviato in trasferta in un luogo 
compreso tra la località sede di servizio e quella di dimora abituale, la 
distanza si computa dalla località più vicina a quella della trasferta. Ove la 
località della trasferta si trovi oltre la località di dimora abituale, le 
distanze si computano da quest'ultima località.
2. Ai dirigenti di cui al comma 1, oltre alla 
normale retribuzione, compete :
 
a) una indennità di trasferta pari a :
  
 
  b) il rimborso delle spese effettivamente 
  sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto 
  extraurbani, nel limite del costo del biglietto; per i viaggi in aereo, la 
  classe di rimborso è individuata in relazione alla durata del viaggio; per i 
  dirigenti autorizzati ad avvalersi del proprio mezzo, si applica l'art. 24, 
  comma 5 del CCNL 8 giugno 2000;
  
  c) un'indennità supplementare pari al 5% del 
  costo del biglietto aereo e del 10% del costo per treno e nave;
  
  d) il rimborso delle spese per i mezzi di 
  trasporto urbano o dei taxi nei casi preventivamente individuati ed 
  autorizzati dall'azienda;
  
  e) il compenso per lavoro straordinario - 
  esclusivamente per i dirigenti di cui all'art. 16, comma 1 del CCNL 8 giugno 
  2000 - in presenza delle relative autorizzazioni nel caso che l'attività 
  lavorativa nella sede della trasferta si protragga per un tempo superiore al 
  normale orario di lavoro previsto per la giornata. Si considera, a tal fine, 
  solo il tempo effettivamente lavorato.
 
3. Per le trasferte di durata superiore a 8 ore 
compete, oltre all'indennità di cui al comma 2 lett. 
a), il 
rimborso per un pasto nel limite attuale di £. 43.100 (pari a € 22,26). Per le 
trasferte di durata superiore a 12 ore, al dirigente spetta il rimborso della 
spesa sostenuta per il pernottamento in un albergo fino a quattro stelle e della 
spesa, nel limite attuale di complessive £. 85.700 (pari a € 44,26) per i due 
pasti giornalieri. Le spese vanno debitamente documentate.
4. Nel caso in cui il dirigente fruisca del 
rimborso di cui al comma 3, spetta l'indennità di cui al comma 2, lett. a), 
primo alinea, ridotta del 70%. Non è ammessa in nessun caso l'opzione per 
l'indennità di trasferta in misura intera.
5. Nei casi di missione continuativa nella 
medesima località di durata non inferiore a 30 giorni è consentito il rimborso 
della spesa per il pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria 
corrispondente a quella ammessa per l'albergo, purché risulti economicamente più 
conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima 
località.
6. I dirigenti che svolgono le attività in 
particolarissime situazioni operative che non consentono di fruire, durante le 
trasferte, del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di 
ristorazione hanno diritto alla corresponsione della somma forfettaria di £. 
40.000 lorde giornaliere (pari a € 20,66) in luogo dei rimborsi di cui al comma 
3.
7. A titolo meramente esemplificativo, tra le 
attività indicate nel comma 6 sono ricomprese le seguenti: 
 
8. Il dirigente inviato in trasferta ai sensi 
del presente articolo ha diritto ad una anticipazione non inferiore al 75% del 
trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta.
9. Ai soli fini del comma 2, lett. 
a), nel 
computo delle ore di trasferta si considera anche il tempo occorrente per il 
viaggio.
10. Le aziende stabiliscono le condizioni per il 
rimborso delle spese relative al trasporto dei materiali e degli strumenti 
occorrenti ai dirigenti per l'espletamento dell'incarico affidato.
11. Il trattamento di trasferta non viene 
corrisposto in caso di trasferte di durata inferiore alle 4 ore o svolte come 
normale servizio di istituto nell'ambito territoriale di competenza 
dell'azienda.
12. L'indennità di trasferta cessa di essere 
corrisposta dopo i primi 240 giorni di trasferta continuativa nella medesima 
località.
13. Per quanto non previsto dai precedenti commi, 
il trattamento di trasferta, ivi compreso quello relativo alle missioni 
all'estero, rimane disciplinato dalle leggi 18 dicembre 1973, n. 836, 26 luglio 
1978, n. 417, e dal D.P.R. 513/1978 e successive modificazioni ed integrazioni, 
nonché dalle norme regolamentari vigenti, anche in relazione a quanto previsto 
dall'art. 42, comma 2.
14. Agli oneri derivanti dal presente articolo si 
fa fronte nei limiti delle risorse già previste nei bilanci delle singole 
aziende per tale specifica finalità.
15. Gli incrementi delle voci di cui al comma 2, 
lett. a), 
primo alinea, ed al comma 6 decorrono dal 31 dicembre 2001.
16. Sono disapplicati l'art. 43 del D.P.R. 
761/1979 e l'art. 87 del D.P.R. 384/1990.
 
1. Al dirigente che è trasferito dall'azienda in 
altra sede per motivi organizzativi legati alla ristrutturazione aziendale, 
quando il trasferimento comporti la necessità dello spostamento della propria 
abitazione in altro comune, deve essere corrisposto il seguente trattamento 
economico:
 
- indennità di trasferta per sé e per i 
  familiari;
  
  - rimborso spese di viaggio per sé e per i 
  familiari, nonché di trasporto di mobili e masserizie; 
  
  - rimborso forfetario di spese di imballaggio, 
  presa e resa a domicilio, ecc.;
  
  - indennità chilometrica nel caso di 
  trasferimento con autovettura di proprietà per sé ed i familiari; 
  
  - indennità di prima sistemazione.
 
2. Dal 31 dicembre 2001, il dirigente che versa 
nelle condizioni di cui al comma 1 ha altresì titolo al rimborso delle eventuali 
spese per anticipata risoluzione del contratto di locazione della propria 
abitazione, regolarmente registrato.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del 
presente articolo si fa fronte, nei limiti delle risorse già previste nei 
bilanci delle singole aziende per tale specifica finalità, con le risorse 
dell'art. 1, comma 59 della legge 662/1996 e successive modificazioni ed 
integrazioni, applicabile alla presente area dirigenziale ai sensi del CCNL 
integrativo sull'impegno ridotto dei dirigenti, stipulato il 22 febbraio 2001.
4. Per le modalità di erogazione e le misure 
economiche del trattamento di cui al comma 1 si rinvia a quanto previsto dalle 
leggi 836/1973, 417/1978 e D.P.R. 513/1978 e successive modificazioni ed 
integrazioni.  
1. Dal 31 dicembre 2001, la retribuzione annua da 
prendersi a base per la liquidazione del trattamento di fine rapporto di lavoro 
ricomprende le seguenti voci:
 
a) stipendio tabellare di cui all'art. 36 
  CCNL 8 giugno 2000 (quadriennio normativo 1998-2001 e primo biennio economico 
  1998-1999) e art. 2 CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico;
  
  b) indennità integrativa speciale;
  
  c) tredicesima mensilità;
  
  d) retribuzione individuale di anzianità, ove 
  spettante;
  
  e) eventuali assegni 
  ad personam, 
  ove spettanti, sia non riassorbibili che riassorbibili limitatamente alla 
  misura ancora in godimento all'atto della cessazione dal servizio;
  
  f) retribuzione di posizione nella misura 
  prevista dall'ultimo periodo dell'art. 8, comma 3 del CCNL 8 giugno 2000, II 
  biennio economico 2000-2001;
  
  g) indennità di specificità medica, nella misura 
  in godimento;
  
  h) indennità di esclusività, nella misura in 
  godimento;
  
  i) indennità di struttura complessa, ove 
  spettante.
 
2. Per i dirigenti di cui all'art. 44 del CCNL 8 giugno 2000, si fa riferimento al trattamento economico previsto dalla stessa norma al comma 6. Per la retribuzione di posizione si applica il principio di cui al precedente comma 1, lett. f).
 
1. Dal 1 gennaio 2001, lo stipendio tabellare 
attribuito al livello unico dei di-rigenti medici e veterinari di cui all' art 2 
del CCNL 8 giugno 2000, relativo al II biennio economico 2000 – 2001, 
comprensivo degli aumenti del luglio 2000, è incrementato di un importo mensile 
lordo di £. 43.000 (pari a €. 22,21).
2. Dal 1 luglio 2001 è corrisposto un incremento 
di £. 89.000 (pari a € 45,96) che assorbe il precedente.
3. Lo stipendio tabellare annuo, per dodici 
mensilità, dei dirigenti di cui al comma 1, dal 1 gennaio 2001 è fissato in £. 
38.748.000 (pari a €. 20.011,67) e dal 1 luglio 2001 è stabilito in £. 
39.300.000 lorde ( pari a €. 20.296,76).
4. L'incremento di cui al comma 1 si applica anche 
ai dirigenti del ruolo sanitario di cui all'art. 46 del CCNL 8 giugno 2000 
relativo al I biennio economico.
5. Il presente articolo sostituisce i commi 2 e 3 
dell'art. 2 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico, ad eccezione di quanto 
riguarda gli incrementi ed i valori di cui alle decorrenze del 1 luglio 2000 che 
rimangono confermati. 
1. Dal 1 gennaio 2001, lo stipendio tabellare 
attribuito al livello unico dei di-rigenti medici e veterinari di cui all' art 6 
del CCNL 8 giugno 2000, relativo al II biennio economico 2000 – 2001 è 
incrementato dell'importo mensile lordo a fianco di ciascuno indicato:
a) medici : £. 30.000 (pari a € 15,49) 
  
  
  b) veterinari : £. 39.000 (pari a € 20,14).
2. Dal 1 luglio 2001 ai dirigenti del comma 1 sono corrisposti i seguenti incrementi che assorbono quello del comma precedente:
a) medici : £. 63.000 (pari a € 32,54) 
  
  
  b) veterinari : £. 81.000 (pari a € 41,83).
2. Lo stipendio tabellare annuo lordo, per 
dodici mensilità, dei dirigenti medici e veterinari di cui al comma 1 lett. a) e 
b), è così stabilito:
Dal 1 gennaio 2001:
dirigenti medici : £. 24.455.000 ( pari a € 
12.629,95) 
dirigenti veterinari : £. 34.029.000 (pari a € 
17.574,51);
Dal 1 luglio 2001:
dirigenti medici : £. 24.851.000 ( pari a € 
12.834, 47) 
dirigenti veterinari : £ 34.533.000 (pari a € 
17.834, 81)
3. Il trattamento economico omnicomprensivo di £. 
11. 289.872 (pari ad € 5.830,73) – previsto dall'art. 6 del CCNL 8 giugno 2000, 
II biennio economico per gli ex medici condotti ed equiparati che non abbiano 
effettuato l'opzione per il rapporto esclusivo - in godimento da parte degli 
stessi al 1 gennaio 2001 - è rideterminato dalla stessa data in £. 11. 442.246 
(pari a € 5.909, 43) e dal 1 luglio 2001 in £. 11.605.251 (pari a € 5.993,61 ).
4. Il presente articolo, fermo rimanendo quanto 
riguarda gli incrementi ed i valori di cui alle decorrenze del 1 luglio 2000 che 
rimangono confermati, sostituisce tutti gli altri incrementi e corrispondenti 
valori previsti nell'art. 6 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico. 
 
1. Il fondo previsto dall'art. 9 del CCNL 
stipulato l' 8 giugno 2000, II biennio economico 2000 – 2001, ai fini del 
finanziamento dell'indennità di specificità medica, della retribuzione di 
posizione, dell'equiparazione, dello specifico trattamento economico nei casi in 
cui è mantenuto a titolo personale nonché dell'indennità di incarico di 
direzione di struttura complessa, è incrementato a decorrere dal 1 gennaio 2001, 
in ragione d'anno, di una quota pari allo 0,32 % del monte salari annuo 
calcolato al 31 dicembre 1999. L'incremento non assorbe quello già previsto dal 
1 luglio 2001 ma si aggiunge ad esso. 
 
1. Nel caso in cui il dirigente esercitante 
l'attività libero professionale extra moenia sia cessato dal servizio prima del 
14 marzo 2000, data di scadenza del termine per l'opzione per il rapporto 
esclusivo, avendo lo stesso mantenuto il diritto all'opzione, non trovano 
applicazione le sanzioni economiche e di carriera previste dagli artt. da 45 a 
47 del CCNL dell'8 giugno 2000. A tale proposito le parti concordano, tuttavia, 
che il 50% della retribuzione di posizione - parte variabile – e la retribuzione 
di risultato lasciata disponibile dal dirigente concorrano pro quota e poi in 
misura intera per l'anno successivo ad incrementare i risparmi aziendali di cui 
all'art. 5, comma 7, lettera C) del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico, 
per il finanziamento dell'indennità di esclusività. La presente clausola ha 
valore di interpretazione autentica.
2. In via di interpretazione autentica, le parti 
concordano che l'equiparazione di cui all'art. 3 del CCNL 8 giugno 2000, II 
biennio economico 2000 – 2001, riguarda anche i dirigenti di ex IX livello già a 
tempo pieno (art. 36 del CCNL dell' 8 giugno 2000, I biennio economico) che alla 
data del 14 marzo 2000 non abbiano optato per il rapporto di lavoro esclusivo. 
La riduzione di cui all'art. 47 del citato CCNL del I biennio economico, trova 
applicazione sulla retribuzione di posizione - parte variabile – così 
rideterminata nel II biennio economico. La presente clausola entra in vigore dal 
1 febbraio 2001 come l'art. 3 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico.
3. Esclusivamente i dirigenti medici e veterinari 
di ex II livello che abbiano optato entro il 14 marzo 2000 per il rapporto di 
lavoro esclusivo e che, a tale data, si trovavano in aspettativa per mandato 
elettorale, sindacale ovvero per il conferimento dell'incarico di direttore 
generale o sanitario ovvero, ove previsto di direttore dei servizi sociali, 
qualora non abbiano inoltrato la domanda di essere sottoposti alla verifica nei 
termini previsti dall'art. 30 del CCNL dell'8 giugno 2000, possono, in via 
eccezionale, chiederla entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente 
contratto. La verifica avviene entro due mesi dal rientro in servizio ed, ove 
ciò sia già avvenuto, entro i due mesi successivi alla domanda. In tale ultimo 
caso, se ha già trovato applicazione il comma 6 dell'art. 30 e la verifica è 
positiva, l'incarico conferito prosegue sino al compimento del settimo anno 
compreso il periodo già effettuato. Qualora la verifica non sia positiva si 
applica il comma 5 dell'art. 30. In mancanza di presentazione della domanda da 
parte dei soggetti destinatari della presente clausola, rimane impregiudicata 
l'applicazione dell'art. 30 del citato contratto.
4. Ai fini della corretta applicazione dell'art. 
18, comma 6, ultimo periodo del CCNL 8 giugno 2000, il dirigente di struttura 
complessa in distacco sindacale nel corso del periodo di incarico ha titolo a 
completare il periodo mancante al quinquennio, interrotto per effetto del 
distacco sindacale, al suo rientro. Le due frazioni di incarico si cumulano.
1. In favore del dirigente che sia stato 
riconosciuto, con provvedimento formale, invalido o mutilato per causa di 
servizio è concesso un incremento percentuale nella misura, rispettivamente, del 
2,50% e dell'1,25% del trattamento tabellare in godimento alla data di 
presentazione della relativa domanda, a seconda che l'invalidità sia stata 
ascritta alle prime sei categorie di menomazione di cui alla tabella A allegata 
al D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, ovvero alle ultime due. Il predetto 
incremento, non riassorbibile, viene corrisposto a titolo di retribuzione 
individuale di anzianità.
2. Nulla è innovato per quanto riguarda tutta la 
materia relativa all'accertamento dell'infermità per causa di servizio, al 
rimborso delle spese di degenza per causa di servizio ed all'equo indennizzo, 
che rimangono regolate dalle seguenti leggi e loro successive modificazioni ed 
integrazioni, automaticamente recepite nella disciplina pattizia D.P.R. 3 maggio 
1957, n. 686 (Norme di esecuzione del T.U. sullo statuto degli impiegati civili 
dello Stato approvato con D.P.R. del 27 gennaio 1957, n. 3); legge 27 luglio 
1962, n. 1116 (Norme interpretative ed integrative dell'art. 68 del T.U. 3 del 
1957); legge 1° novembre 1957, n. 1140 (in materia di spese di degenza e di cura 
del personale statale per infermità dipendente da causa di servizio) e 
successivo D.P.C.M. 5 luglio 1965; art. 50 D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761;legge 
30 dicembre 1981, n. 834 (tabelle);art. 22, commi da 27 a 31 della legge 23 
dicembre 1994, n. 724; art. 1, commi da 119 a 122, della legge 23 dicembre 1996, 
n. 662. Tali leggi sono, da ultimo, state modificate dal D.P.R. 29 ottobre 2001, 
n. 461 (Regolamento recante, tra l'altro, la semplificazione dei procedimenti 
per il riconoscimento delle infermità da causa di servizio e per la concessione 
dell'equo indennizzo), nel quale, all'art. 20 sono riprodotte le eventuali 
abrogazioni delle norme citate e disapplicate dallo stesso decreto.
3. Con riferimento alla misura dell'equo 
indennizzo, le parti concordano, inoltre, quanto segue :
 
a) per la determinazione dell'equo 
  indennizzo, si considera il trattamento economico tabellare previsto dagli 
  articoli 36 e 43 del CCNL 8 giugno 2000, I biennio economico 1998 – 1999, come 
  aggiornato dagli artt. 2 e 6 del CCNL, stipulato in pari data, riguardante il 
  II biennio economico 2000 - 2001. Per i dirigenti già di 2° livello di 
  struttura complessa che fruiscono della norma transitoria prevista dall'art. 
  38 del citato CCNL, lo stipendio tabellare è comunque comprensivo dell'assegno 
  personale di cui allo stesso art. 38, comma 1, lett. 
  b), 
  limitatamente alla misura di £. 12.432.000 (pari a € 6.420,59), pari alla 
  differenza degli stipendi tabellari tra ex primo ed ex secondo livello 
  dirigenziale alla data del 31 luglio 1999;
  
  b) per la liquidazione dell'equo indennizzo, si 
  fa riferimento in ogni caso al trattamento economico tabellare corrispondente 
  alla posizione di appartenenza del dirigente al momento della presentazione 
  della domanda;
  
  c) l'azienda ha diritto di dedurre dall'importo 
  dell'equo indennizzo, e fino a concorrenza del medesimo, eventuali somme 
  percepite allo stesso titolo dal dirigente per effetto di assicurazione 
  obbligatoria o facoltativa i cui contributi o premi siano stati corrisposti 
  dall'azienda stessa;
  
  d) nel caso che, per effetto di tali 
  assicurazioni, l'indennizzo venga liquidato al dipendente sotto forma di 
  rendita vitalizia, il relativo recupero avverrà capitalizzando la rendita 
  stessa in relazione all'età dell'interessato.
4. Per quanto riguarda la disciplina della 
tredicesima mensilità, si continua a fare riferimento al d. lgs. C.P.S. 25 
ottobre 1946, n. 263 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. In materia di congedo per cure agli invalidi si 
rinvia alle seguenti leggi:
 
a) legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione 
  in legge del D. L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati 
  ed invalidi civili);
  
  b) D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 
  (Approvazione delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei 
  dipendenti civili e militari dello Stato); 
  
  c) D. L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito 
  con modificazioni in legge 11 novembre 1983, n. 638;
  
  d) D. Lgs. 23 novembre 1988, n. 509 (Norme per 
  la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché 
  dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai 
  sensi dell'art. 2, comma 1 della legge 26 luglio 1988, n. 291);
  
  e) D. L. 25 novembre 1989 (Disposizioni urgenti 
  sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle 
  Unità Sanitarie Locali), convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1 
  della legge 25 gennaio 1990, n.8;
  
  f) legge 24 dicembre 1993, n. 537.
6. Nei confronti dei dirigenti della presente 
area continua a trovare applicazione la disciplina degli articoli 1 e 2 della 
legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni; in 
particolare, il previsto incremento di anzianità pari al 2,50% della nozione di 
retribuzione di cui all'art. 26, comma 2, lett. 
a), per 
ogni biennio considerato, o in percentuale proporzionalmente ridotta, per 
periodi inferiori al biennio.
7. Al personale medico anestesista esposto ai gas 
anestetici compete un periodo di ferie aggiuntive di 8 giorni da usufruire in 
un'unica soluzione nell'arco dell'anno solare. Le aziende, attraverso 
un'adeguata organizzazione del lavoro, attivano forme di rotazione di tali 
medici nell'ambito del servizio di appartenenza. E' disapplicato, in particolare 
il comma 10 dell'art. 120 del DPR 384 del 1990.  
1. Per tutte le controversie individuali è 
prevista l'attivazione del tentativo obbligatorio di conciliazione.
2. A tal fine, il dirigente può avvalersi delle 
procedure di conciliazione di cui all'art. 66 del d. lgs. 165/2001 ovvero di 
quelle indicate nell'art. 4 del CCNQ del 23 gennaio 2001 e successive proroghe.
3. Ove la conciliazione non riesca, il dirigente 
può adire l'autorità giudiziaria ordinaria. In alternativa, le parti in causa 
possono concordare di deferire la controversia ad un arbitro unico a prescindere 
dalla tipologia di conciliazione prescelta tra quelle indicate nel comma 2. In 
tal caso si esperiscono le procedure indicate nell'art. 4 e seguenti del CCNQ 
del 23 gennaio 2001 e successive proroghe.  
1. Prima di procedere al recesso l'azienda ha 
l'obbligo di attivare la procedura dinanzi al Comitato dei Garanti - di cui 
all'art. 23 del CCNL dell'8 giugno 2000 come integrato dal CCNL di 
interpretazione autentica stipulato il 24 ottobre 2001 - che deve, pertanto, 
essere necessariamente istituito. 
2. Ove il recesso sia successivamente intimato ai 
sensi dell'art. 36, commi 1 e 2 del CCNL del 5 dicembre 1996, il dirigente che 
non ritenga giustificata la motivazione fornita dall'azienda ovvero questa non 
sia stata indicata contestualmente alla comunicazione del recesso, attiva le 
procedure di conciliazione dinanzi al collegio di conciliazione o all'arbitro ai 
sensi dell'art. 40 del presente contratto.
3. La procedura di conciliazione è attivata 
mediante lettera rac-comandata con avviso di ricevimento, che costituisce pro-va 
del rispetto dei termini, entro trenta giorni dal ri-cevimento della 
comunicazione scritta di licenziamento. La lettera deve contenere una sommaria 
prospettazione dei fatti e delle ragioni di diritto poste a fondamento della 
pretesa.
4. L'avvio della procedura di conciliazione di cui 
al comma 2 non ha effetto sospensivo del recesso.
5. Nel caso in cui la conciliazione non riesca, si 
applica l'art. 40, comma 3.
6. Ove la conciliazione riesca e l'azienda assuma 
l' obbligo di riassunzione del dirigente, il rapporto di lavoro prosegue con le 
precedenti caratteristiche e senza soluzione di conti-nuità.
7. Ove il collegio di conciliazione o l'arbitro, 
con motivato giudizio, accolga il ricorso, ritenendo ingiustificato il 
licenziamento ma non trovi applicazione il comma 6, dispone a carico 
dell'azienda una indennità supplementare, determinata in relazio-ne alle 
valutazioni dei fatti e delle circostanze emerse, tra un minimo, pari al 
corrispettivo del preavviso matu-rato, maggiorato dell'importo equivalente a due 
mensilità ed un massimo pari al corrispettivo di 22 mensilità.
8. L'indennità supplementare di cui al comma 7 è 
automa-ticamente aumentata, ove l'età del dirigente sia compresa fra i 46 e i 56 
anni, nelle seguenti misure:
 
· 7 mensilità in corrispondenza del 51^ anno 
  compiuto;
  · 6 mensilità in corrispondenza del 50^ e 52^ 
  anno compiuto;
  · 5 mensilità in corrispondenza del 49^ e 53^ 
  anno compiuto; 
  · 4 mensilità in corrispondenza del 48^ e 54^ 
  anno compiuto;
  · 3 mensilità in corrispondenza del 47^ e 55^ 
  anno compiuto;
  · 2 mensilità in corrispondenza del 46^ e 56^ 
  anno compiuto.
9. Le mensilità di cui ai commi 7 e 8 sono 
formate dalle voci che costituiscono la retribuzione individuale mensile di cui 
all'art. 26, comma 2, lett. c) 
.
10. Il dirigente che accetti l'indennità 
supplementare non può successivamente adire l'autorità giudiziaria o l'arbitro 
ai sensi dell'art. 40, comma 3. In tal caso, l'azienda non può assumere altro 
dirigente nel posto precedentemente coperto dal ricorrente, per un periodo 
corrispondente al numero di mensilità riconosciute dal collegio di conciliazione 
o dall'arbitro, ai sensi dei commi 7 e 8.
11. Per un periodo di tempo pari ai mesi cui è 
correla-ta la determinazione dell'indennità supplementare e con decorrenza dalla 
pronuncia del Collegio o dell'arbitro, il dirigente il cui licenziamento sia 
stato ritenuto ingiustificato ai sensi del comma 7 può avvalersi della 
disciplina di cui all'art. 39 comma 10 del CCNL del 5 dicembre 1996, senza 
obbligo di preavviso. Tale disciplina è stata confermata dall'art. 20 comma 6 
del CCNL dell'8 giugno 2000 ed il riferimento normativo ivi contenuto è ora da 
intendersi correlato al presente comma. Qualora si realizzi il trasferimento ad 
altra azienda, il dirigente ha diritto ad un numero di mensilità risarcitorie 
pari al solo periodo non lavorato.
12. L'articolo sostituisce, disapplicandolo, 
l'art. 37 del CCNL 5 dicembre 1996 e si applica dall'entrata in vigore del 
presente contratto.
 
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2 del CCNL 8 giugno 
2000, le parti prendono atto che i dirigenti medici e veterinari in servizio 
presso le A.R.P.A. provengono attualmente solo dalle aziende del S.S.N., e non 
vi è, pertanto, necessità di procedere a tabelle di equiparazione.
2. I dirigenti di cui al comma 1 sono inquadrati 
negli organici delle A.R.P.A. dalla data del loro trasferimento secondo la 
posizione giuridica di provenienza, e nei loro confronti trovano totale 
applicazione, sotto il profilo economico e normativo, le clausole del CCNL 8 
giugno 2000, I e II biennio economico e loro successive modificazioni, ivi 
comprese quelle di salvaguardia previste dall'art. 38 dello stesso contratto per 
i dirigenti sanitari già di II livello. 
3. Ai dirigenti inquadrati, per effetto del 
presente contratto, presso le A.R.P.A., ivi compresi quelli con incarico di 
struttura complessa ovvero a quelli assunti dalle agenzie stesse sulla base dei 
propri regolamenti concorsuali, si applica la disciplina prevista dagli artt. da 
26 a 34 del CCNL 8 giugno 2000 per la graduazione delle funzioni, il 
conferimento, la conferma e la revoca degli incarichi. I criteri contrattuali 
sono integrati dalle A.R.P.A. con le procedure previste dall'art. 6, comma 1, 
lettera B) del medesimo contratto.
4. Il servizio svolto dai dirigenti medici presso 
il S.S.N. è equiparato, ai fini delle procedure selettive e concorsuali, al 
servizio svolto presso le A.R.P.A.
5. I requisiti generali e speciali previsti nei 
regolamenti concorsuali delle A.R.P.A. per l'assunzione dei dirigenti di cui 
alla presente area devono essere coerenti con le vigenti disposizioni in materia 
di ammissione all'impiego e con quelli previsti dai DD.PP.RR. 483 e 484 del 
1997.
6. E' conservato a domanda il regime previdenziale 
(ivi compresa la previdenza complementare) ed assistenziale di provenienza.
7. Le parti si danno atto che, ove nelle A.R.P.A. 
transitino medici o veterinari provenienti da altri settori privati o comparti 
del pubblico impiego, si riuniranno per procedere alle tabelle di equiparazione.
 
1. Le aziende, nel rispetto delle forme di 
partecipazione di cui al CCNL 8 giugno 2000 adottano, con proprio atto, il 
codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le 
molestie sessuali nei luoghi di lavoro, come previsto dalla raccomandazione 
della Commissione Europea del 27 novembre 1991, n. 92/131/CEE. Le parti, allo 
scopo di fornire linee guida uniformi in materia, allegano a titolo 
esemplificativo il codice tipo valido per tutte le aree negoziali del Comparto 
Sanità.
 
1. Con la presente clausola le parti prendono atto 
del campo di applicazione della legge 10 agosto 2000, n. 251 che riguarda l' 
istituzione nel ruolo sanitario della qualifica unica di dirigente delle 
professioni sanitarie infermieristiche, di ostetrica e riabilitative nonchè 
delle professioni tecnico sanitarie e della prevenzione. Le parti prendono anche 
atto che la medesima legge, negli all'artt. 6 e 7, stabilisce che tali dirigenti 
siano inseriti nel ruolo sanitario e nell'area III di contrattazione di cui al 
CCNQ del 25 novembre 1998 riferita alla dirigenza del SSN dei ruoli sanitario, 
professionale, tecnico ed amministrativo. Al fine di una corretta organizzazione 
dei servizi sanitari le parti concordano che, in attesa del regolamento di cui 
all'art. 6, comma 2 della legge 251 del 2000 o in mancanza di questo, le 
attribuzioni dei dirigenti di nuova istituzione e la regolazione dei rapporti 
interni con le professionalità della dirigenza della presente area, dovranno 
essere definite nell'ambito di un apposito atto di organizzazione aziendale, 
previa consultazione obbligatoria delle organizzazioni sindacali firmatarie del 
presente CCNL, sulla base dei contenuti professionali del percorso formativo di 
cui alle disposizioni emanate ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 502 del 1992 e 
delle attività affidate in concreto a tali dirigenti, evitando sovrapposizioni e 
duplicazioni di compiti che possano impedire un regolare avvio dei nuovi 
servizi. 
2. Gli artt. 2, 4, 7 comma 4, 8, 9, da 11 a 13, 
24, 25, 28, da 30 a 33, 39 decorrono dal 31 dicembre 2001.
3. Tutte le norme non menzionate nel comma 2 
decorrono dalla data di entrata in vigore del presente contratto, fatta salva 
diversa esplicita decorrenza indicata nelle singole clausole nonchè quanto 
previsto dall'art. 45 comma 3.  
1. Dalla data di stipulazione del presente CCNL, 
ai sensi degli artt. 69, comma 1 e 71 del d. lgs. 165/2001, sono disapplicate 
tutte le norme contenute:
 
a) nel D.P.R. 270/1987 che siano state 
  esplicitamente disapplicate dal CCNL 5 dicembre 1996 e successive 
  integrazioni, dal CCNL 8 giugno 2000 e dal presente contratto nei singoli 
  articoli di riferimento. Le disposizioni non menzionate nei suddetti contratti 
  collettivi sono state superate dal D.P.R. 384/1990 di cui alla successiva 
  lettera c) o, data la loro natura transitoria e contingente, hanno cessato di 
  produrre effetti;
  
  b) nel D.P.R. 494/1987, gli articoli 47, 48 e 
  51, in quanto disapplicati o perché hanno esaurito i loro effetti;
  
  c) nel D.P.R. 384/1990, che siano state 
  esplicitamente disapplicate dal CCNL 5 dicembre 1996 e successive 
  integrazioni, dal CCNL 8 giugno 2000 e dal presente contratto nei singoli 
  articoli di riferimento. Le disposizioni del D.P.R. 384/1990 non menzionate 
  nei suddetti contratti collettivi e nel presente, data la loro natura 
  transitoria e contingente, hanno cessato di produrre i propri effetti ovvero 
  sono state superate dal d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed 
  integrazioni, e dal d. lgs. 626/1996. Sono, in particolare, disapplicati gli 
  articoli da 93 a 105, in quanto sostituiti dalla disciplina generale del CCNQ 
  7 agosto 1998, come modificato ed integrato dai CCNQ 25 novembre 1998, 27 
  gennaio 1999 e 21 febbraio 2001 e dagli articoli da 2 a 4 del presente CCNL;
  
  d) nel D.P.R. 761/1979, ivi compreso il rinvio 
  alle disposizioni del Testo Unico del 3 gennaio 1957 degli impiegati civili 
  dello Stato, espressamente menzionate nei CCNL citati nelle precedenti lettere 
  e nel presente contratto collettivo.
2. Con riferimento all'art. 32, comma 13 del 
presente contratto, per le missioni all'estero continuano ad essere applicati il 
R. D. 3 giugno 1926, n. 941, la legge 6 marzo 1958, n. 176, la legge 28 dicembre 
1989, n. 425 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le relative 
disposizioni regolamentari.
3. Dopo il 31 dicembre 2001, ai sensi dell'art. 69 
del d.lgs. 165/2001, gli istituti del rapporto di lavoro disciplinati dalle 
norme generali e speciali del pubblico impiego ancora vigenti a tale data ed 
espressamente applicabili anche al personale del Servizio Sanitario Nazionale, 
qualora non riassunte alla disciplina dei contratti collettivi vigenti ivi 
compreso il presente, cessano di produrre i propri effetti. 
4. Ai sensi del comma 3, le parti si danno atto 
che eventuali lacune che si dovessero verificare nell'ambito della disciplina 
del rapporto di lavoro per effetto della generale disapplicazione delle norme di 
cui ai precedenti commi, ovvero ulteriori eventuali disapplicazioni saranno 
oggetto di appositi contratti collettivi nazionali integrativi.
 
 
1. Per molestia sessuale si intende ogni atto o 
comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale arrecante 
offesa alla dignità e alla libertà della persona che lo subisce, ovvero che sia 
suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazione nei suoi 
confronti.
 
1. Il codice è ispirato ai seguenti principi:
 
a) è inammissibile ogni atto o comportamento 
  che si configuri come molestia sessuale nella definizione sopra riportata;
  
  b) è sancito il diritto delle lavoratrici e dei 
  lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria 
  libertà personale;
  
  c) è sancito il diritto delle lavoratrici/dei 
  lavoratori a denunciare le eventuali intimidazioni o ritorsioni subite sul 
  luogo di lavoro derivanti da atti o comportamenti molesti;
  
  d) è istituita la figura della Consigliera/del 
  Consigliere di fiducia, così come previsto dalla risoluzione del Parlamento 
  Europeo A3-0043/94, e denominata/o d'ora in poi Consigliera/Consigliere, e 
  viene garantito l'impegno delle aziende a sostenere ogni componente del 
  personale che si avvalga dell'intervento della Consigliera/del Consigliere o 
  che sporga denuncia di molestie sessuali, fornendo chiare ed esaurimenti 
  indicazioni circa la procedura da seguire, mantenendo la riservatezza e 
  prevenendo ogni eventuale ritorsione. Analoghe garanzie sono estese agli 
  eventuali testimoni;
  
  e) viene garantito l'impegno 
  dell'Amministrazione a definire preliminarmente, d'intesa con i soggetti 
  firmatari del Protocollo d'Intesa per l'adozione del presente Codice, il 
  ruolo, l'ambito d'intervento, i compiti e i requisiti culturali e 
  professionali della persona da designare quale Consigliera/Consigliere. Per il 
  ruolo di Consigliera/Consigliere gli Enti possono identificare i soggetti 
  esterni in possesso dei requisiti necessari, oppure individuare al proprio 
  interno persone idonee a ricoprire l'incarico alle quali rivolgere un apposito 
  percorso formativo;
  
  f) è assicurata, nel corso degli accertamenti, 
  l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti;
  
  g) nei confronti delle lavoratrici e dei 
  lavoratori autori di molestie sessuali si applicano le misure disciplinari ai 
  sensi di quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del Decreto Legislativo n. 
  165/2001, viene inserita, precisandone in modo oggettivo i profili ed i 
  presupposti, un'apposita tipologia di infrazione relativamente all'ipotesi di 
  persecuzione o vendetta nei confronti di un dipendente che ha sporto denuncia 
  di molestia sessuale. I suddetti comportamenti sono comunque valutabili ai 
  fini disciplinari ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali 
  attualmente vigenti;
  
  h) l'azienda si impegna a dare ampia 
  informazione, a fornire copia ai propri dipendenti e dirigenti, del presente 
  Codice di comportamento e, in particolare, alle procedure da adottarsi in caso 
  di molestie sessuali, allo scopo di diffondere una cultura improntata al pieno 
  rispetto della dignità della persona.
2. Per i dirigenti, il predetto comportamento 
costituisce elemento negativo di valutazione con le conseguenze previste dai 
CCNL in vigore.
 
1. Qualora si verifichi un atto o un comportamento 
indesiderato a sfondo sessuale sul posto di lavoro la dipendente/il dipendente 
potrà rivolgersi alla Consigliera/al Consigliere designata/o per avviare una 
procedura informale nel tentativo di dare soluzione al caso.
2. L'intervento della Consigliera/del Consigliere 
dovrà concludersi in tempi ragionevolmente brevi in rapporto alla delicatezza 
dell'argomento affrontato.
3. La Consigliera/il Consigliere, che deve 
possedere adeguati requisiti e specifiche competenze e che sarà adeguatamente 
formato dagli Enti, è incaricata/o di fornire consulenza e assistenza alla 
dipendente/al dipendente oggetto di molestie sessuali e di contribuire alla 
soluzione del caso.
 
1. La Consigliera/il Consigliere, ove la 
dipendente/il dipendente oggetto di molestie sessuali lo ritenga opportuno, 
interviene al fine di favorire il superamento della situazione di disagio per 
ripristinare un sereno ambiente di lavoro, facendo presente alla persona che il 
suo comportamento scorretto deve cessare perché offende, crea disagio e 
interferisce con lo svolgimento del lavoro.
L'intervento della Consigliera/del Consigliere 
deve avvenire mantenendo la riservatezza che il caso richiede.
 
1. Ove la dipendente/il dipendente oggetto delle 
molestie sessuali non ritenga di far ricorso all'intervento della 
Consigliera/del Consigliere, ovvero, qualora dopo tale intervento, il 
comportamento indesiderato permanga, potrà sporgere formale denuncia, con 
l'assistenza della Consigliera/del Consigliere, alla dirigente/al dirigente o 
responsabile dell'ufficio di appartenenza che sarà tenuta/o a trasmettere gli 
atti all'Ufficio competenze dei procedimenti disciplinari, fatta salva, in ogni 
caso, ogni altra forma di tutela giurisdizionale della quale potrà avvalersi.
2. Qualora la presunta/il presunto autore di 
molestie sessuali sia la dirigente/il dirigente dell'ufficio di appartenenza, la 
denuncia potrà essere inoltrata direttamente alla direzione generale 
dell'azienda.
3. Nel corso degli accertamenti è assicurata 
l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti.
4.Nel rispetto dei principi che informano la legge 
n. 125/1991, qualora l'Amministrazione, nel corso del procedimento disciplinare, 
ritenga fondati i dati, adotterà, ove lo ritenga opportuno, d'intesa con le 
OO.SS. e sentita la Consigliera/il Consigliere, le misure organizzative ritenute 
di volta in volta utili alla cessazione immediata dei comportamenti di molestie 
sessuali ed a ripristinare un ambiente di lavoro in cui uomini e donne 
rispettino reciprocamente l'inviolabilità della persona.
5. Sempre nel rispetto dei principi che informano 
la legge n. 125/91 e nel caso in cui l'Amministrazione nel corso del 
procedimento disciplinare ritenga fondati i fatti, la denunciante/il denunciante 
ha la possibilità di chiedere di rimanere al suo posto di lavoro o di essere 
trasferito altrove in una sede che non gli comporti disagio.
6. Nel rispetto dei principi che informano la 
legge n. 125/91, qualora l'Amministrazione nel corso del procedimento 
disciplinare non ritenga fondati i fatti, potrà adottare, su richiesta di uno o 
entrambi gli interessati, provvedimenti di trasferimento in via temporanea, in 
attesa della conclusione del procedimento disciplinare, al fine di ristabilire 
nel frattempo un clima sereno; in tali casi è data la possibilità ad entrambi 
gli interessati di esporre le proprie ragioni, eventualmente con l'assistenza 
delle Organizzazioni Sindacali, ed è comunque garantito ad entrambe le persone 
che il trasferimento non venga in sedi che creino disagio.
 
1. Nei programmi di formazione del personale e dei 
dirigenti le aziende dovranno includere informazioni circa gli orientamenti 
adottati in merito alla prevenzione delle molestie sessuali ed alle procedure da 
seguire qualora la molestia abbia luogo.
2. L'amministrazione dovrà, peraltro, predisporre 
specifici interventi formativi in materia di tutela della libertà e della 
dignità della persona al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti 
configurabili come molestie sessuali. Particolare attenzione dovrà essere posta 
alla formazione delle dirigenti e dei dirigenti che dovranno promuovere e 
diffondere la cultura del rispetto della persona volta alla prevenzione delle 
molestie sessuali sul posto di lavoro.
3. Sarà cura dell'Amministrazione promuovere, 
d'intesa con le Organizzazioni Sindacali, la diffusione del Codice di condotta 
contro le molestie sessuali anche attraverso assemblee interne.
4. Verrà inoltre predisposto del materiale 
informativo destinato alle dipendenti/ai dipendenti sul comportamento da 
adottare in caso di molestie sessuali.
5. Sarà cura dell'Amministrazione promuovere 
un'azione di monitoraggio al fine di valutare l'efficacia del Codice di condotta 
nella prevenzione e nella lotta contro le molestie sessuali. A tale scopo la 
Consigliera/il Consigliere, d'intesa con il CPO, provvederà a trasmettere 
annualmente ai firmatari del Protocollo ed alla Presidente del Comitato 
Nazionale di Parità un'apposita relazione sullo stato di attuazione del presente 
Codice.
6. L'Amministrazione e i soggetti firmatari del 
Protocollo d'Intesa per l'adozione del presente Codice si impegnano ad 
incontrarsi al termine del primo anno per verificare gli esiti ottenuti con 
l'adozione del Codice di condotta contro le molestie sessuali ed a procedere 
alle eventuali integrazioni e modificazioni ritenute necessarie.
 
Con riguardo all'art. 39, comma 7, l'ARAN prende 
atto del dibattito svoltosi al tavolo negoziale circa la richiesta di estendere 
il beneficio anche ad altre professionalità mediche operanti nelle medesime 
condizioni lavorative. 
 
Con riferimento all'art. 29, si conferma che i 
quindici giorni di ferie aggiuntive sono comprensivi dei sabati, domeniche e 
altre festività ricadenti nel periodo. Analogamente si procede per i giorni di 
ferie aggiuntivi previsti dall'art. 39, comma 7. 
Con riguardo agli artt. 7 e 13, trovano 
applicazione ulteriori, eventuali benefici previsti dall'art. 53 del d. lgs. 
151/2001, anche se non esplicitamente richiamati dagli articoli di riferimento.
Con riguardo all'art. 7, le parti si danno atto 
che la disciplina ivi prevista è coerente con le prescrizioni del d. lgs. 8 
aprile 2003, n. 66.
 
Con riferimento all'art. 9 sulle assenze per 
malattia, le parti concordano che l'elenco delle terapie salvavita è meramente 
indicativo, poiché non è possibile individuarle a priori in modo esaustivo.
 
Con riferimento all'art. 10, comma 9, le parti 
richiamano quanto previsto dalle vigenti disposizioni per le assunzioni a tempo 
determinato al fine di procedere alla sostituzione dei dirigenti assenti.
Le parti concordano che le procedure relative alla 
richiesta di aspettativa (comunicazione, assenso dell'azienda ai fini 
dell'inizio dell'assenza etc) sono oggetto di appositi atti organizzatori 
interni che l'azienda adotta informandone le organizzazioni sindacali. In 
particolare, con riguardo al comma 8 lettera b) tra i contratti di lavoro a 
termine sono ricompresi quelli relativi all'incarico di direttore generale, 
sanitario e direttore dei servizi sociali ove previsto. 
 
Con riferimento all'art. 16, comma 1, le parti si 
danno atto che i criteri per il conferimento degli incarichi di cui all'art. 28 
potranno essere integrati in modo da comprendere gli effetti della clausola 
contrattuale.
Con riguardo al comma 6 le parti si danno atto che 
l'art. 31, comma 1 del CCNL 5 dicembre 1996 è norma permanente degli istituti di 
mobilità, entrata in vigore il 6 dicembre 1996. Essa si applica in tutti i casi 
di ristrutturazione e riguarda, i dirigenti dell'area medica che sono, 
indistintamente, medici, veterinari ed odontoiatri. 
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5
 
Con riguardo all'art. 18 le parti ritengono che le 
aziende, nell'ambito della loro programmazione annuale o triennale, debbano 
sviluppare le attività formative nelle discipline proprie della dirigenza 
sanitaria, tenendo conto che, tra le caratteristiche peculiari di tale attività 
pianificata per l'accreditamento dell'ECM, per le suddette categorie andrà 
sviluppata, in quanto prevalente nelle discipline ad accesso pluricategoriale, 
la produzione di eventi intercategoriali, monodisciplinari, multidisciplinari e 
di interesse misto ospedale – territorio. La pianificazione dell'attività 
formativa dovrà tenere conto della necessaria coerenza con gli obiettivi 
nazionali ai sensi dell'art. 3 del DM. 5 luglio 2000 nonchè degli obiettivi 
regionali e locali sulla base delle vigenti disposizioni. Con riferimento al 
comma 4 le parti rammentano, altresì, che la circolare n. 14/1995 del 
Dipartimento della Funzione pubblica stabilisce a titolo indicativo e 
compatibilmente con le esigenze di flessibilità dei bilanci, che "costituirebbe 
un obiettivo auspicabile ed un risultato utile ad un progressivo allineamento ai 
livelli dei programmi formativi nella pubblica amministrazione dei principali 
paesi europei" se ciascuna amministrazione destinasse alla formazione del 
proprio personale uno stanziamento pari ad almeno un punto percentuale del monte 
retributivo.  
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6
Con riguardo all'art. 28 relativo al lavoro 
straordinario le parti concordano sull'attuazione dell'art. 53, comma 2 in caso 
di attivazione di nuovi servizi ad invarianza della dotazione organica.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7
Le parti, con riferimento all'art. 33, concordano 
che la disposizione contrattuale si riferisce alle sole ipotesi in cui il 
trasferimento è disposto dall'azienda – anche nel rispetto dell'incarico 
rivestito – per esigenze di servizio della medesima che non consentano margini 
negoziali al dirigente, quasi configurandosi come un trasferimento d'ufficio. Le 
parti sottolineano, pertanto, il carattere eccezionale della disposizione.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 8
 
Le parti, con riferimento all'art. 39, comma 7 
concordano sulla necessità che per gli operatori esposti all'azione dei gas 
anestetici le aziende garantiscano il mantenimento e/o l'istallazione di 
opportuni impianti di decontaminazione delle camere operatorie nonchè 
all'esecuzione di visite e controlli periodici del personale addetto, ai sensi 
di quanto previsto dal dlgs. 626/1994 in tema di igiene e sicurezza dei luoghi 
di lavoro. 
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 9
Con riguardo all'art. 38, comma 4 le parti 
concordano che il periodo di distacco sindacale , pur essendo considerato utile 
ai fini dell'anzianità di servizio non è comunque servizio istituzionale, in 
quanto svolto quale controparte.  
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 10 
  
 
Per quanto concerne l'art. 45, le disapplicazioni 
si riferiscono alle norme di legge ed alle disposizioni relative al pubblico 
impiego di competenza della fonte negoziale e non riguardano, pertanto, norme di 
inquadramento della dirigenza anche aventi carattere speciale quali ad esempio 
quelle contenute nella legge n. 207/1985. 
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 11
 
Con riferimento all'art. 24, comma 3 del CCNL 
dell'8 giugno 2000, le parti si danno atto che le aziende possono effettuare la 
trattenuta ivi prevista solo dopo l'entrata in vigore degli adempimenti previsti 
dai lavori della commissione paritetica istituita ai sensi della citata 
disposizione. 
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 12
 
Con riguardo alle flessibilità' del rapporto di 
lavoro introdotte dai CCNL vigenti ed in particolare con riferimento alla 
possibilità di stipulare contratti a termine ai sensi del dlgs 368/2001, le 
parti ritengono che le aziende abbiano ampi margini per evitare il ricorso a 
forme contrattuali quali le collaborazione continuate e coordinate o altri 
rapporti libero professionali eventualmente attivate per lo svolgimento di 
attività istituzionali. 
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 13
 
Le parti si danno atto che per la lotta al Mobbing 
sarà adottato uno specifico codice di comportamento da allegare al CCNL del 
quadriennio 2002 - 2005.  
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 14
 
Con riferimento alla dichiarazione congiunta n. 8 
del CCNL 8 giugno 2000 le parti ribadiscono l'obbligo delle aziende di fornire i 
mezzi per lo svolgimento dell'attività di servizio al personale che lo espleta 
fuori sede e nel prendere atto di non poter risolvere, nel presente contratto, 
il problema della ridefinizione del compenso per l'utilizzo del mezzo privato 
per compiti di servizio con riguardo al personale veterinario, si impegnano a 
trovare idonea soluzione nel CCNL del quadriennio 2002-2005 dopo verifica 
dell'eccezionalità delle condizioni lavorative di detto personale e 
limitatamente ai servizi prestati nei centri rurali non urbani e con oneri a 
carico del CCNL.