| Comparto:
          Accordi quadro | 
          Area: 
          Tutto il personale 
           | 
          Data: 
          02/03/2006
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          | Tipo:
          CCNQ  | 
          
          Descrizione: 
          Accordo quadro sul superamento del termine indicato all'art. 2, comma 
          3, dell'AQN in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza 
          complementare per i dipendenti pubblici.  | 
        
      
      
 
      
        
        
        
        ACCORDO QUADRO SUL SUPERAMENTO DEL 
        TERMINE INDICATO ALL'ART. 2, COMMA 3, 
        DELL'AQN IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI 
        FINE RAPPORTO E DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI PUBBLICI.
        
        
 
      
      A seguito del parere favorevole espresso il 
      7 febbraio 2006 dall'Organismo di Coordinamento dei Comitati di Settore 
      sul testo dell'ipotesi di accordo relativo al rinvio del termine indicato 
      all'art. 2, comma 3 dell'AQN 29/07/1999 in materia di TFR e di previdenza 
      complementare per i dipendenti pubblici e della certificazione positiva 
      resa in data 24 febbraio 2006 dalla Corte dei Conti, il giorno 2/03/2006, 
      alle ore 11, nella sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro 
      
        
 
      
        tra:
        
 
      
      
      
      L'ARAN :
      nella persona del Presidente – Avv. Guido 
      Fantoni Firmato
      
      
      e i rappresentanti delle seguenti 
      Confederazioni:
      
      
      CGIL Firmato
      
      CISL Firmato 
      
      UIL Firmato 
      
      CONFSAL Firmato 
      
      CONFEDIR Firmato
      
      RDB/CUB Non Firmato
      
      CIDA Firmato
      
      COSMED Firmato
      
      CISAL Firmato
      
      USAE Firmato
      
      CGU Firmato 
      
      CONFINTESA (con 
      riserva) Firmato 
      
 
      
      
      viene sottoscritto il seguente accordo sul 
      superamento del termine indicato nell'art. 2, comma 3, dell'AQN 29/07/99 
      sul TFR e sui Fondi Pensione complementare:
      
      
      
      Articolo Unico
      Il termine del 31 dicembre 2001, indicato 
      dall'art. 2, comma 3, dell'AQN 29/07/99, è ulteriormente differito al 31 
      dicembre 2010 salvo diverse disposizioni legislative o successive proroghe 
      da concordare.