| Comparto:
          Accordi quadro | 
          Area: 
          Tutto il personale 
           | 
          Data: 
          31/05/2001
           | 
        
        
          | Tipo:
          Protocollo 
           | 
          
          Descrizione: 
          Protocollo d'intesa sulle linee guida per le procedure di 
          raffreddamento e conciliazione da inserire negli accordi sulle 
          prestazioni indispensabili in caso di sciopero  | 
        
      
      
 
      
        PROTOCOLLO DI INTESA SULLE LINEE GUIDA
        PER LE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E 
        CONCILIAZIONE 
        DA INSERIRE NEGLI ACCORDI SULLE 
        PRESTAZIONI INDISPENSABILI IN CASO DI SCIOPERO
      
      In data 31 maggio 2001 , alle ore 12,30 
      presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra:
      
      L'ARAN :
      
      per l'ARAN : nella persona del Presidente – 
      Avv. Guido Fantoni 
      
      e le seguenti Confederazioni sindacali:
      
      CISL 
      CGIL 
      UIL 
      CONFSAL
      
      CISAL 
      CIDA
      CONFEDIR
      COSMED
      
      Al termine della riunione, avvenuta alle ore 
      13 le parti suddette sottoscrivono il presente protocollo d'intesa sulle 
      linee guida in oggetto ad eccezione della confederazione RDB – CUB non 
      intervenuta e CONFEDIR si riserva di sottoscrivere dopo aver consultato i 
      propri organi: 
 
      
      
        PROTOCOLLO DI INTESA SULLE LINEE GUIDA
        
        PER LE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E 
        CONCILIAZIONE 
        DA INSERIRE NEGLI ACCORDI SULLE 
        PRESTAZIONI INDISPENSABILI IN CASO DI SCIOPERO
        
        Art. 1
        Norme da rispettare in caso di sciopero
      
      1. Gli accordi nazionali di comparto 
      definiscono le prestazioni indispensabili in caso di sciopero, le modalità 
      e i criteri per l'erogazione delle suddette prestazioni e per 
      l'individuazione dei lavoratori interessati. Tali accordi possono 
      demandare l'applicazione delle suddette modalità nonché la definizione dei 
      contingenti di servizio a regolamenti di servizio delle singole 
      amministrazioni definiti, in sede di negoziazione decentrata, sulla base 
      di appositi protocolli d'intesa, tra oo.ss. e amministrazioni.
      
      2. In caso di dissenso, da parte delle 
      organizzazioni sindacali, sulla concreta individuazione delle modalità 
      relative alla effettuazione delle prestazioni indispensabili e dei 
      lavoratori interessati sono attivate le procedure di conciliazione presso 
      i soggetti competenti in sede locale di cui al comma 2, lettera b) 
      dell'articolo 2 . 
      
      3. Gli accordi collettivi di comparto 
      definiscono la progressiva gradualità nella durata delle azioni di 
      sciopero. Gli scioperi di durata inferiore alla giornata devono essere 
      effettuati in modo tale da comportare i minori disagi all'utenza e cioè, 
      di regola, all'inizio o alla fine del turno, tenendo conto di eventuali 
      fasce protette. Gli accordi collettivi danno applicazione ai suddetti 
      principi definendo inoltre la durata massima di uno sciopero.
      
      4. In caso di scioperi distinti nel tempo 
      che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, 
      gli accordi collettivi di comparto definiscono l'intervallo minimo congruo 
      tra l'effettuazione di una azione di sciopero e la proclamazione della 
      successiva, tenuto conto delle motivazioni dello sciopero, del soggetto, 
      del livello sindacale che lo proclama e delle particolarità del comparto.
      
 
      
        Art. 2
        Procedure di raffreddamento dei 
        conflitti e tentativo di conciliazione
 
      
      1. Sono confermate le procedure di 
      raffreddamento già previste dai CCNL di comparto.
      
      2. Le parti si impegnano a prevedere, negli 
      accordi nazionali di comparto sulle prestazioni indispensabili in caso di 
      sciopero, procedure di conciliazione che si basino sui seguenti principi e 
      regole minime comuni:
 
      
        a) I tentativi di conciliazione, in 
        caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, si svolgono presso il 
        Ministero del Lavoro.
        
        b) Se la controversia è locale, i soggetti 
        competenti a svolgere l'attività di conciliazione sono quelli previsti 
        dall'art. 2 comma 2 della legge 146/90 come modificata dalla legge 
        83/2000. Agli accordi collettivi di comparto è demandata l'indicazione 
        di eventuale altra autorità competente ove ciò sia necessario per 
        garantire la terzietà del soggetto conciliatore rispetto alle parti in 
        controversia.
      
      3. In caso di insorgenza di una 
      controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno 
      sciopero, i soggetti di cui al comma 2 , lettera a) o b), entro un breve 
      periodo di tempo, definito negli accordi nazionali di comparto, decorrente 
      dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi 
      della formale proclamazione dello stato di agitazione e della richiesta 
      della procedura conciliativa, provvedono a convocare le parti in 
      controversia, al fine di tentare la conciliazione del conflitto. I 
      medesimi soggetti possono chiedere alle organizzazioni sindacali e alle 
      amministrazioni pubbliche coinvolte, notizie e chiarimenti per la utile 
      conduzione del tentativo di conciliazione; il tentativo deve esaurirsi 
      entro un ulteriore breve periodo dall'apertura del confronto sempre 
      definito dagli accordi nazionali di comparto , decorso il quale, il 
      tentativo si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto 
      dall'art. 2, comma 2, della legge n.146/1990, come modificata dalla legge 
      n.83/2000. Il tentativo si considera altresì espletato ove i soggetti di 
      cui al comma 2 lettera a) o b) non abbiano provveduto a convocare le parti 
      in controversia entro il termine, stabilito dagli accordi nazionali di 
      comparto, che decorre dalla comunicazione scritta dello stato di 
      agitazione.
      
      4. Le parti concordano che il periodo 
      complessivo della procedura conciliativa di cui al comma 3 sia indicato 
      negli accordi di comparto sulle prestazioni indispensabili e abbia 
      complessivamente durata congrua in relazione alla composizione della 
      controversia. Per la contrattazione integrativa si tiene conto delle 
      procedure di raffreddamento previste dai CCNL di cui al comma 1.
      
      5. Del tentativo di conciliazione di cui al 
      comma 3 viene redatto verbale che , sottoscritto dalle parti, è inviato 
      alla Commissione di garanzia. Se la conciliazione riesce, il verbale dovrà 
      contenere l'espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione 
      proclamato che non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi 
      dell'art. 2 comma 6 della legge 146/90 come modificata dalla legge 83/2000 
      . In caso contrario, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del 
      mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le 
      consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni 
      legislative e contrattuali. Le revoche dello stato di agitazione non 
      costituiscono forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art. 2 comma 
      6 della legge 146/90 come modificata dalla legge 83/2000 anche nel caso in 
      cui siano dovute ad oggettivi elementi di novità nella posizione di parte 
      datoriale.
      
      6. Fino al completo esaurimento, in tutte le 
      loro fasi, delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono 
      iniziative unilaterali e non possono adire l'autorità giudiziaria sulle 
      materie oggetto della controversia.
      
      7. In caso di proclamazione di una seconda 
      iniziativa di sciopero, nell'ambito della medesima vertenza e da parte del 
      medesimo soggetto, è previsto un periodo di tempo dall'effettuazione o 
      revoca della precedente azione di sciopero, entro cui non sussiste obbligo 
      di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti. Tale periodo è 
      definito dagli accordi nazionali di comparto in relazione alle loro 
      specificità e alle esigenze dell'utenza.