| Comparto:
          Accordi quadro | 
          Area: 
          Tutto il personale 
           | 
          Data: 
          29/07/1999
           | 
        
        
          | Tipo:
          CCNQ  | 
          
          Descrizione: 
          Accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e 
          di previdenza complementare per i dipendenti pubblici  | 
        
      
      
 
      
        ACCORDO QUADRO NAZIONALE IN MATERIA DI 
        TRATTAMENTO 
        DI FINE RAPPORTO E DI PREVIDENZA 
        COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI PUBBLICI
 
      
      A seguito del parere favorevole espresso 
      dall'Organismo di coordinamento dei Comitati di Settore di cui all'art 
      .46, c. 5, del D.Lgs. n.29/1993 sul testo dell'ipotesi di accordo siglata 
      in data 2 giugno 1999 per la sottoscrizione dell'Accordo Quadro Nazionale 
      attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 2, commi 6 e 7 della 
      legge n. 335/1995 in materia di TFR e di Previdenza complementare, nonché 
      della certificazione positiva della Corte dei Conti sull'attendibilità dei 
      costi quantificati per il medesimo Accordo Quadro e sulla loro 
      compatibilità con gli strumenti di programmazione di bilancio, il giorno
      29 luglio 1999, 
      alle ore 16.00, si è svolto l'incontro tra: 
      l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale 
      delle Pubbliche Amministrazioni (A.Ra.N.)
      
      - nella persona del Presidente, prof. Carlo 
      Dell'Aringa ....................................
      
      ed i rappresentanti delle seguenti 
      Confederazioni sindacali:
      
      CGIL 
      ....................................................................
      CISL 
      ....................................................................
      UIL 
      ....................................................................
      CONFSAL 
      ....................................................................
      CISAL 
      
      ....................................................................
      CONFEDIR 
      
      ....................................................................
      RdB/CUB 
      
      ....................................................................
      CIDA 
      
      ....................................................................
      UGL 
      ....................................................................
      COSMED 
      
      ....................................................................
      
      Al termine della riunione le parti hanno 
      sottoscritto l'allegato Accordo Quadro Nazionale in materia di trattamento 
      di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici 
      dei comparti e delle autonome aree di contrattazione definite a norma 
      dell'art. 45, c. 3 del D. Lgs n. 29/1993 come modificato dal D. Lgs n. 
      396/97. 
      
 
      
        Accordo quadro nazionale 
        
        per l'attuazione delle disposizioni 
        della legge n. 335/1995 e successive 
        in materia di trattamento di fine 
        rapporto 
        e di previdenza complementare per i 
        pubblici dipendenti.
 
      
 
      
        Premessa
      
      L'Agenzia per la rappresentanza negoziale 
      delle pubbliche amministrazioni e le sottoscritte Confederazioni sindacali 
      concordemente individuano come momento qualificante dei rinnovi 
      contrattuali 1998-2001 l'introduzione del trattamento di fine rapporto 
      regolato dall'art.2120 del codice civile (d'ora in avanti TFR), nonché 
      l'istituzione di forme di previdenza complementare alle quali possano 
      aderire tutti i dipendenti pubblici interessati.
      
      In tale ottica la disciplina contrattuale, 
      da realizzarsi, sulla base del presente accordo quadro e del conseguente 
      DPCM previsto dall'art. 2, commi 6 e 7, della legge n. 335/1995, 
      attraverso successivi accordi di comparto, dovrà dare piena attuazione 
      alle disposizioni emanate in materia con il d. lgs. 21 aprile 1993, n. 124 
      e successive modificazioni e integrazioni, dalla richiamata legge n. 
      335/1995 e, da ultimo, con le leggi n. 449/1997 e n. 448/1998. 
      
      Preso atto dell'indirizzo del legislatore 
      teso ad avvicinare sempre di più la cultura del pubblico a quella del 
      privato e concordando, in particolare, sulla possibilità che le istituende 
      forme di previdenza complementare contribuiscano a un migliore assetto del 
      sistema pensionistico, le parti hanno definito il seguente 
      
        
        Accordo
        
        Art. 1
        Campo di applicazione
  
      
      1. Il presente Accordo si applica a tutti i 
      dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del 
      decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e 
      integrazioni. 
      
        
        Capo I
        
        Il TFR
        
        Art. 2
        Modalità applicative e decorrenze della 
        disciplina del TFR
  
      
      1. Ai dipendenti assunti a far tempo dalla 
      data di entrata in vigore del DPCM previsto dall'art. 2, commi 6 e 7, 
      della legge n. 335/1995 e richiamato dalla legge n. 448/1998, si applica 
      quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile in materia di trattamento 
      di fine rapporto.
      
      2. Ai dipendenti assunti a far tempo dal 1 
      gennaio 1996 e fino al giorno precedente alla data di entrata in vigore 
      del DPCM di cui al comma 1 si applica la disciplina prevista per i 
      dipendenti già in servizio alla data del 31 dicembre 1995.
      
      3. I dipendenti già in servizio alla data 
      del 31 dicembre 1995 e quelli di cui al comma 2 possono esercitare 
      l'opzione prevista dall'art. 59, comma 56 della legge n. 449/1997 
      richiedendo la trasformazione dell'indennità di fine servizio comunque 
      denominata in TFR, con gli effetti di cui all'art. 3. Il termine per 
      l'opzione è fissato in coincidenza con la scadenza del quadriennio 
      contrattuale 1998-2001, salvo ulteriore proroga del termine stesso, che le 
      parti potranno concordare. Per i dipendenti che non eserciteranno 
      l'opzione resterà fermo, con le regole attuali, il vigente trattamento di 
      fine servizio.
      
 
      
      
      1. In ottemperanza a quanto stabilito 
      dall'art. 59, comma 56 della legge n. 449/1997, l'esercizio dell'opzione 
      per l'iscrizione ai Fondi pensione di cui al successivo Capo II presuppone 
      necessariamente - in quanto condizione imprescindibile per favorire 
      nell'ottica della legge richiamata il finanziamento della previdenza 
      complementare - l'applicazione della disciplina dell'art. 2120 del codice 
      civile in materia di TFR. 
      
      2. Dalla data di esercizio dell'opzione le 
      quote del TFR saranno calcolate applicando le regole previste dall'art. 
      2120 del codice civile. Il computo dell'indennità di fine servizio già 
      maturata dal dipendente fino alla data di esercizio dell'opzione mediante 
      sottoscrizione del modulo di adesione al Fondo pensione sarà effettuato 
      secondo le regole della previgente normativa. La rivalutazione e la 
      liquidazione della quota così calcolata, unitamente alle quote di TFR 
      successivamente maturate, saranno effettuate secondo le regole dell'art. 
      2120 del codice civile. Alla predetta indennità di fine servizio maturata 
      fino alla data dell'opzione e alla sua rivalutazione dovranno applicarsi 
      gli stessi abbattimenti di imponibile previsti dalla previgente normativa 
      fiscale in materia di indennità di fine servizio. Agli adempimenti 
      predetti provvede l'INPDAP per i dipendenti iscritti alle relative 
      gestioni ai fini dei trattamenti di fine servizio. Per i dipendenti non 
      iscritti ai predetti fini alle gestioni INPDAP provvedono i singoli enti 
      di appartenenza. 
      
 
      
        Art. 4
        Calcolo del TFR
        
        1. Il TFR si calcola applicando i criteri 
        previsti dall'art. 2120 del codice civile sulle seguenti voci della 
        retribuzione: 
      
        a) l'intero stipendio tabellare;
        
        b) l'intera indennità integrativa 
        speciale;
        
        c) la retribuzione individuale di 
        anzianità;
        
        d) la tredicesima mensilità;
        
        e) gli altri emolumenti considerati utili 
        ai fini del calcolo dell'indennità di fine servizio comunque denominata 
        ai sensi della preesistente normativa.
      
      2. Ulteriori voci retributive potranno 
      essere considerate nella contrattazione di comparto, garantendo per la 
      finanza pubblica, con riferimento ai settori interessati, i complessivi 
      andamenti programmati sia della spesa corrente, sia delle condizioni di 
      bilancio degli enti gestori delle relative forme previdenziali.
      
      3. Le quote di accantonamento annuale 
      saranno determinate applicando l'aliquota stabilita per i dipendenti dei 
      settori privati iscritti all'INPS, pari al 6,91% della retribuzione base 
      di riferimento.
 
      
        
        Art. 5
        Soggetti pubblici competenti
  
      
      1. Per i dipendenti iscritti alle gestioni 
      INPDAP per i trattamenti di fine servizio la liquidazione del TFR sarà 
      effettuata dal medesimo Istituto che vi provvederà al momento della 
      cessazione dal servizio secondo le modalità previste dall'art. 2120 del 
      codice civile. Per il personale non iscritto all'INPDAP per i trattamenti 
      di fine servizio - come quello degli enti pubblici non economici, degli 
      enti di ricerca e sperimentazione e delle Camere di Commercio - il 
      predetto adempimento è effettuato dall'ente datore di lavoro. 
      
 
      
        Art. 6
        Effetti sulla retribuzione del 
        passaggio a TFR
  
      
      1. A decorrere dalla data di esercizio 
      dell'opzione prevista dall'art. 59, comma 56 della legge n. 449/1997, ai 
      dipendenti che transiteranno per effetto della medesima opzione dal 
      pregresso regime di trattamento di fine servizio al regime del TFR, non si 
      applica il contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5% 
      della base retributiva previsto dall'art.11 della legge n. 152/1968 e 
      dall'art. 37 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1032. La soppressione del 
      contributo non determina effetti sulla retribuzione imponibile ai fini 
      fiscali. 
      
      2. Per assicurare l'invarianza della 
      retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini previdenziali 
      secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 19 della legge n. 448/1998 nei 
      confronti dei lavoratori cui si applica il disposto del comma 1, la 
      retribuzione lorda viene ridotta in misura pari all'ammontare del 
      contributo soppresso e contestualmente viene stabilito un recupero in 
      misura pari alla riduzione attraverso un corrispondente incremento 
      figurativo ai fini previdenziali e dell'applicazione delle norme sul TFR, 
      ad ogni fine contrattuale e agli effetti della determinazione della massa 
      salariale per i contratti collettivi. 
      
      3. La medesima disciplina di cui ai commi 1 
      e 2 si applica nei confronti dei dipendenti assunti successivamente alla 
      data di entrata in vigore del DPCM di cui all'art. 
      2, comma 1.
      
 
      
        Art. 7
        Rapporti di lavoro a tempo determinato
        
  
      
      1. Ai periodi di lavoro prestato a tempo 
      determinato si applica, a far tempo dalla data di entrata in vigore del 
      DPCM di cui all'art. 2, 
      comma 1, la disciplina del TFR prevista per i settori privati, in 
      conformità al disposto legislativo. Resta ferma la possibilità, per i 
      dipendenti interessati, di riscattare, secondo le modalità previste dalle 
      norme di riferimento, i periodi di lavoro prestato a tempo determinato 
      svolti precedentemente alla predetta data.
      
 
      
      
      1. Per gli enti il cui personale non è 
      iscritto alle gestioni INPDAP per i trattamenti di fine servizio e per i 
      quali conseguentemente non opera la trattenuta del 2,5% della base 
      retributiva prevista dall'art.11 della legge n. 152/1968 e dall'art. 37 
      del DPR 29 dicembre 1973, n. 1032, non si applica quanto previsto 
      dall'art. 6. 
      
      2. Le prestazioni creditizie e sociali 
      vigenti le cui finalità sono definite dal D.M. 28 luglio 1998, n. 463 sono 
      mantenute e continuano ad essere gestite dall'INPDAP ai sensi dell'art. 1, 
      comma 245 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ugualmente ferme 
      quelle previste dalle norme contrattuali vigenti per il personale 
      destinatario. 
      
      3. Le condizioni per l'armonizzazione 
      pubblico-privato in materia di anticipazioni saranno verificate in sede di 
      contrattazione di comparto, nel rispetto degli equilibri di bilancio della 
      finanza pubblica. 
      
 
      
        Capo II
        FONDI PENSIONE
        
        Art. 9
        Principi e modalità costitutive
  
      
      1. Le parti concordano sulla costituzione di 
      Fondi di previdenza complementare basati sul principio della volontarietà 
      dell'adesione e funzionanti secondo il sistema della capitalizzazione 
      individuale in regime di contribuzione definita.
      
      2. Al fine di limitare l'incidenza dei costi 
      di gestione, le parti concordano sulla necessità di dare vita a un numero 
      ristretto di Fondi. La composizione e l'ambito di estensione dei Fondi 
      stessi a uno o più comparti - comunque circoscritta all'ambito di 
      applicazione del presente contratto - sono stabilite sulla base delle 
      indicazioni che scaturiranno in sede negoziale a livello di comparto e di 
      area. 
      
 
      
      
      1. Saranno associati ai Fondi pensione i 
      dipendenti già occupati alla data del 31 dicembre 1995 e quelli assunti 
      dal 1° gennaio 1996 fino al giorno precedente alla data di entrata in 
      vigore del DPCM di cui all'art. 
      2, comma 1, che avranno esercitato l'opzione di cui all'art. 59, comma 
      56 della legge n. 449/1997 e quelli assunti a far tempo dall'entrata in 
      vigore del predetto DPCM i quali chiedano l'iscrizione ai Fondi stessi.
      
      
 
      
        Art. 11
        Norme sul finanziamento dei Fondi 
        pensione
  
      
      1. Si conviene tra le parti che la quota di 
      TFR destinabile ai fondi pensione da parte dei dipendenti già in servizio 
      alla data del 31 dicembre 1995 e di quelli assunti dal 1° gennaio 1996 
      fino al giorno precedente alla data di entrata in vigore del DPCM di cui 
      all'art. 2, comma 1, non 
      sia superiore al 2% della retribuzione base di riferimento per il calcolo 
      del TFR medesimo. 
      
      2. Per i dipendenti assunti a far tempo 
      dalla data di entrata in vigore del DPCM di cui al comma 1 i quali 
      chiedano l'iscrizione ai Fondi pensione, gli accantonamenti annuali di TFR 
      successivi alla predetta iscrizione sono integralmente destinati ai Fondi 
      medesimi. 
      
      3. Per il finanziamento delle quote di 
      cui ai commi 1 e 2 sarà resa annualmente disponibile la somma di lire 200 
      miliardi in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 18, della 
      legge n. 448/1998 e già iscritta in bilancio nello stato di previsione del 
      Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
      
      4. Le quote di TFR non coperte dallo 
      stanziamento di cui al comma 3 saranno trattate alla stregua di 
      accreditamenti figurativi e saranno rivalutate applicando il tasso di 
      rendimento previsto all'art. 12. 
      
      5. Nell'accantonamento del TFR non saranno 
      computate le quote di TFR destinate ai Fondi pensione.
      
      6. A favore del personale iscritto alle 
      gestioni INPDAP per i trattamenti di fine servizio che esercita l'opzione 
      per l'iscrizione ai Fondi pensione ai sensi dell'art. 
      2, comma 3, con gli effetti di cui all'art. 
      3, viene destinata, come previsto dall'art. 59, comma 56 della legge 
      n. 449/1997, una quota pari all'1,5% della base contributiva di 
      riferimento ai fini dei vigenti trattamenti di fine servizio comunque 
      denominati. Detta quota, avente natura di elemento figurativo, verrà 
      rivalutata applicando il tasso di rendimento previsto all'art. 12. La 
      stessa quota verrà considerata neutra rispetto ai conferimenti dei 
      lavoratori e a quelli di pertinenza delle amministrazioni. 
      
      7. In aggiunta a quelle di cui ai commi 
      precedenti potranno essere conferite ai fondi pensione ulteriori risorse 
      secondo le determinazioni che saranno assunte al riguardo in sede di 
      contrattazione collettiva.
      
      8. Su concorde valutazione delle parti, la 
      somma di lire 200 miliardi di cui all'art. 26, comma 18 della legge 
      n.448/1998 deve essere resa immediatamente disponibile in favore dei fondi 
      pensione istituiti, siano essi costituiti da un solo comparto/area di 
      contrattazione ovvero dall'aggregazione di più comparti/aree. In via 
      transitoria e fino a quando non sarà attivata la raccolta delle adesioni, 
      il riparto dell'intera somma di lire 200 miliardi avverrà tenendo conto 
      della retribuzione media e della consistenza del relativo personale in 
      servizio presso ciascun comparto/area di contrattazione alla data di 
      istituzione dei fondi stessi, fino a totale concorrenza della somma 
      stanziata. Successivamente a tale fase il riparto della somma di 200 
      miliardi annui verrà effettuato in misura proporzionale al numero dei 
      dipendenti iscritti a ciascun fondo all'inizio di ogni anno.
      
      9. Le somme eventualmente non utilizzate con 
      riferimento alle finalità del corrispondente anno finanziario sono portate 
      in aumento delle risorse dell'anno successivo per le medesime finalità.
      
      
 
      
        Art. 12
        Conferimento ai fondi pensione del 
        montante maturato
  
      
      1. Per i dipendenti iscritti all'INPDAP per 
      i trattamenti di fine servizio, detto Istituto, all'atto della cessazione 
      del rapporto di lavoro da parte del dipendente, conferirà al fondo 
      pensione il montante maturato con gli accantonamenti figurativi applicando 
      un tasso di rendimento che, in via transitoria, per il periodo di 
      consolidamento della struttura finanziaria dei fondi dei dipendenti 
      pubblici, corrisponderà alla media dei rendimenti netti di un paniere di 
      fondi di previdenza complementare presenti sul mercato da individuarsi tra 
      quelli con maggior consistenza di aderenti, con decreto del Ministro del 
      Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le 
      Confederazioni sindacali firmatarie del presente accordo. Per il personale 
      non iscritto all'INPDAP per i trattamenti di fine servizio - come quello 
      degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e sperimentazione 
      e delle Camere di Commercio - gli adempimenti di cui sopra saranno curati 
      dall'ente datore di lavoro.
      
      2. Successivamente, previa verifica con le 
      parti sociali sul consolidamento della struttura finanziaria dei fondi, si 
      applicherà il rendimento netto dei medesimi fondi pensione dei dipendenti 
      pubblici. 
      
 
      
        Art. 13
        Procedure per la costituzione dei fondi 
        pensione
  
      
      1. La costituzione dei Fondi dovrà avvenire 
      secondo le modalità previste dal d. lgs. n. 124/1993 e successive 
      modificazioni e integrazioni e dalla legge n.335/1995 e successive 
      modificazioni e integrazioni. In particolare la contrattazione collettiva, 
      modificando e integrando le discipline contrattuali vigenti, dovrà 
      assicurare la piena attuazione di quanto previsto dalle predette 
      disposizioni in materia di: formalizzazione dell'accordo istitutivo, 
      definizione dello statuto, del regolamento e della scheda di adesione, 
      elezione dei rappresentanti dei soci del Fondo al raggiungimento del 
      numero delle adesioni previsto in sede di accordo istitutivo, requisiti di 
      partecipazione agli organi di amministrazione e di controllo, 
      individuazione dei modelli gestionali, requisiti di accesso alle 
      prestazioni. 
      
 
      
        Art. 14
        Norme relative agli enti pubblici non 
        economici e agli enti di ricerca e sperimentazione
  
      
      1. Per gli enti pubblici non economici e per 
      gli enti di ricerca e sperimentazione la contrattazione di comparto darà 
      attuazione alle norme del presente Accordo quadro tenendo conto di quanto 
      previsto dall'art. 64 della legge 17 maggio 1999, n. 144. 
      
      
      1. La prima verifica sul consolidamento 
      della struttura finanziaria dei fondi pensione e sui contenuti del 
      presente accordo quadro verrà effettuata tra le parti firmatarie del 
      presente accordo entro il 31 dicembre 2001.
      
      2. Con separato atto da stipulare tra le 
      parti verrà costituito un Osservatorio nazionale bilaterale. 
      
      
        Dichiarazione congiunta tra le parti
 
      
      Le parti convengono sulla necessità di 
      ottenere dalle amministrazioni interessate la disponibilità di risorse 
      strumentali con cui far fronte al funzionamento dei fondi pensione, fermo 
      restando l'impegno ad attivarsi per ricercare le risorse finanziarie 
      necessarie a fronteggiare i costi di costituzione e di avvio dei fondi 
      medesimi.
 
      
      
        NOTA A VERBALE
        
        RdB
      
      In riferimento all' accordo nazionale per 
      l'adeguamento delle norme contrattuali in materia di TFR e previdenza 
      complementare per i lavoratori pubblici, la scrivente organizzazione 
      sindacale formula la seguente dichiarazione:
      
      - l'articolato proposto dall' ARAN non 
      corrisponde allo schema previsto dalla normativa vigente; in particolare 
      tale ipotesi di accordo non incentiva i lavoratori ad aderire alla 
      previdenza complementare in quanto viene sottoposto ad un peggioramento 
      retributivo derivante da una base imponibile di calcolo del TFR non 
      onnicomprensiva di tutte le voci retributive, così come previsto dall' 
      art. 2120 c.c. per 
      i lavoratori privati;
      
      - non è previsto per i suddetti lavoratori 
      il calcolo anticipato del TFR se non in una prospettiva incerta e non 
      definita;
      
      - le fonti di finanziamento della previdenza 
      complementare a carico del datore di lavoro-Amministrazione Pubblica sono 
      insufficienti a garantire una prospettiva previdenziale che possa 
      integrare in maniera concreta ed effettiva il sistema pubblico 
      pensionistico che copre ad oggi solo il 55% della retribuzione;
      
      - con recentissima legge del 17/5/99 n. 144 
      (collegato alla Legge Finanziaria sul lavoro) è stato stabilito che, entro 
      il 30.11.99, con accordo contrattatale di comparto, devono essere 
      istituite forme di previdenza complementare per il personale di cui agli 
      enti pubblici non economici e agli enti privatizzati con corrispondente 
      soppressione (dal 1.10.99) dei fondi interni di previdenza integrativa.
      
      In merito
      a tale questione si ritiene che 
      si debba procedere ad un approfondimento urgente e specifico in quanto 
      trattasi di personale che fruisce dell'indennità di fine servizio senza 
      alcuna contribuzione a proprio carico e quindi con condizioni contributive 
      diverse dal restante personale del Pubblico Impiego.
      
      In questo quadro la RdB esprime il proprio 
      dissenso e dichiara che non esistono le condizioni per la sottoscrizione 
      dell'accordo poiché non salvaguarda il potere di acquisto della 
      retribuzione dei lavoratori e che non garantisce l'eguaglianza dei 
      trattamenti previdenziali dei lavoratori pubblici e privati. 
      
      
        DICHIARAZIONE A VERBALE
        
        CGIL-CISL-UIL
 
      
      CGIL, CISL, UIL firmando l'accordo sulla 
      trasformazione della buonuscita in TFR e sulla costituzione della 
      previdenza complementare nel settore pubblico, ribadiscono che l'intesa 
      raggiunta crea le condizioni strutturali per il decollo anche nel settore 
      pubblico dei fondi pensione e costituisce un primo passo verso 
      l'unificazione tra lavoratori pubblici e privati.
      Per questo le sottoscritte OO.SS. sono 
      impegnate a rivendicare dal governo che, a partire dalla prossima 
      finanziaria, il datore di lavoro pubblico, che in tante circostanze 
      sottolinea l'urgenza e la positività del pieno decollo della previdenza 
      integrativa, si assuma a pieno, stanziando adeguate risorse, l'onere di 
      una completa unificazione dei trattamenti pensionistici del mondo del 
      lavoro. 
 
      
      
        NOTA A VERBALE
        
        CONFSAL
      
      La delegazione della CONFSAL dichiara che la 
      sottoscrizione del presente accordo è determinata esclusivamente 
      dall'esigenza di non lasciare i lavoratori del pubblico impiego privi di 
      quelle indispensabili garanzie economiche connesse allo svolgimento e alla 
      cessazione del rapporto di lavoro.
      
      Pertanto alla presente sottoscrizione non 
      può essere attribuito in alcun modo valore anche implicito di rinuncia a 
      contestare successivamente quelle pattuizioni ovvero quelle carenze di 
      regolamentazione che si traducono in inammissibili ed ingiustificate 
      disparità di trattamento rispetto ad altre categorie di lavoratori, nonché 
      indebita compressione di diritti di immediata derivazione costituzionale e 
      di implicita accettazione di un uso distorto e non consono alle finalità 
      istituzionali dell' accantonato retributivo.
      
      In particolare a titolo meramente 
      esemplificativo e non esaustivo, si conferma l'impegno per ottenere il 
      riconoscimento del diritto all'anticipazione del TFR con le stesse 
      modalità stabilite per i lavoratori dell'area privata e l'aumento dello 
      stanziamento per la previdenza complementare.
      
      Per quanto riguarda gli istituendi fondi 
      pensione, di cui si riconosce la validità per la difesa delle condizioni 
      economiche dei lavoratori, la CONFSAL è impegnata a definire norme 
      statutarie che garantiscano tutti i diritti dei lavoratori e comportamenti 
      di gestione efficienti.
 
      
      
        DICHIARAZIONE A VERBALE
        
        CIDA-CONFEDIR
      
      Le sottoscritte Confederazioni nel 
      condividere il principio di dar vita a un numero ristretto di Fondi di 
      previdenza complementare riaffermano il proprio convincimento di prevedere 
      un fondo unico per tutta la dirigenza pubblica, separato da quelli del 
      personale di comparto, da definire in modo uniforme nei quattro contratti 
      delle aree dirigenziali.
 
      
      
        NOTA A VERBALE
      
        UGL
      
      Pur permanendo le perplessità più volte 
      evidenziate, questa O.S. intende apporre sull'ipotesi di accordo, una 
      firma tecnica, stando la totale sicurezza che l'istituto in via di 
      costituzione rimane legato alla volontarietà dei singoli per l'adesione 
      allo stesso.
      
      Si lamenta comunque l'inadeguatezza dei 
      fondi stanziati e che la nostra richiesta, più volte espressa, 
      sull'adeguamento alla normativa privata non sia stata completamente 
      raggiunta in special modo sul nodo delle anticipazioni.