| Comparto:
          Accordi quadro | 
          Area: 
          Dirigenti 
           | 
          Data: 
          27/02/2001
           | 
        
        
          | Tipo:
          CCNQ  | 
          
          Descrizione: CCNQ 
          per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni 
          sindacali rappresentative nelle aree dirigenziali nel biennio 2000 - 
          2001  | 
        
      
      
 
      
        CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO
        PER LA RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E 
        PERMESSI 
        ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI 
        RAPPRESENTATIVE 
        NELLE AREE DELLA DIRIGENZA NEL BIENNIO 
        2000 - 2001
 
      
      A seguito del parere favorevole espresso in 
      data 18 gennaio 2001 dall'Organismo di Coordinamento dei Comitati di 
      settore sul testo dell'accordo relativo al CCNL per la ripartizione dei 
      distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nelle 
      aree dirigenziali nel biennio 2000-2001, nonché della certificazione della 
      Corte dei Conti in data 20 febbraio 2001 sulla attendibilità dei costi 
      quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilità con gli 
      strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 27 febbraio 2001 alle 
      ore 15 ha avuto luogo l'incontro tra:
      
      l'ARAN 
      nella persona del Presidente f.f. Avv. Guido 
      Fantoni .........................................
      
      e le seguenti Confederazioni sindacali:
      
      CISL………….......firmato………
      CGIL………………firmato………
      UIL…………...……firmato………
      CIDA………………firmato……… 
      CONFEDIR….......non..firmato...…
      COSMED……….…firmato………
      
      Al termine della riunione le parti, ad 
      eccezione della…CONFEDIR...,
      
      dopo aver dato corso alla correzione dell' 
      errore materiale relativo 
      all'art.2 comma 3 nel quale vanno 
      eliminate le parole "salvo quanto previsto dal comma 4", prendono atto in 
      relazione all'art. 6, comma 6 dell'accordo medesimo della esatta 
      denominazione delle seguenti organizzazioni sindacali di categoria 
      rappresentative con conseguente modifica della dizione nelle relative 
      tavole:
      
      l'organizzazione CGIL nell'area I – comparti 
      Ministeri e Aziende- e nelle aree II e III è CGIL FP;
      l'organizzazione CISL nell'area I – comparti 
      Ministeri e Enti Pubblici non economici – e nell'area II è CISL FPS, 
      nell'area I – comparto Aziende è CISL Aziende, nell'area I – comparto 
      Università è CISL Università, nell'area III è CISL FPS-COSIADI ;
      l'organizzazione UIL nell'area I – comparto 
      Ministeri è UIL PA, nell'area I – comparto Aziende è UIL Aziende, nelle 
      aree II e III è UIL FPL, nell'area IV è "FEDERAZIONE MEDICI" aderente alla 
      UIL;
      l'organizzazione ASSOMED – SIVEMP nell'area 
      I – comparto Ministeri è FEDERAZIONE ASSOMED – SIVEMP;
      l'organizzazione CIDA nell'area I – comparto 
      Aziende è CIDA/FENDEP AZIENDE;
      
      le parti prendono altresì atto in relazione 
      all'art. 6, comma 5 dell'accordo medesimo che il Tribunale di Roma con 
      ordinanza del 28 novembre 2000 ha rigettato il ricorso presentato dalla 
      organizzazione sindacale CSA aderente alla CISAL nella dirigenza area II. 
      Deve, pertanto, considerarsi sciolta negativamente la riserva intervenuta 
      nel citato art. 6, comma 5, con l'esclusione del CSA dalle tavole di 
      riferimento (Tavole n. 3 e n. 9). Vengono di conseguenza redistribuite tra 
      le organizzazioni sindacali rappresentative le 93 ore di permessi ad essa 
      assegnate con riserva, con conseguente modifica delle tavole 3 e 9. 
      Relativamente al citato art. 6, comma 5 le parti prendono atto che 
      continua ad essere ammessa con riserva solo la organizzazione sindacale 
      ANPO nell'area IV della dirigenza medico veterinaria;
      
      hanno sottoscritto l'allegato Contratto 
      Collettivo Quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle 
      organizzazioni sindacali rappresentative nelle aree dirigenziali nel 
      biennio 2000-2001.
 
      
      
        CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO
        PER LA RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E 
        PERMESSI 
        ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI 
        RAPPRESENTATIVE 
        NELLE AREE DELLA DIRIGENZA NEL BIENNIO 
        2000 - 2001
        
        ART. 1
        Campo di applicazione
      
      1. Il presente contratto si applica alle 
      associazioni sindacali dei dirigenti di cui all'articolo 2, comma 2 del 
      decreto legislativo 3 febbraio 1993. n. 29 come modificato, integrato e 
      sostituito dai decreti legislativi 4 novembre 1997, n.396, 31 marzo 1998, 
      n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 387, in servizio nelle Amministrazioni 
      pubbliche indicate nell'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto, n. 29, 
      ricomprese nelle aree di contrattazione collettiva.
      
      2. Con il presente contratto le parti, 
      prendono atto dell'entrata a regime del sistema di rappresentatività di 
      cui all'art. 47 bis del dlgs 29/1993 e procedono alla nuova ripartizione 
      dei distacchi e permessi già previsti dal CCNQ del 25 novembre 1998, ai 
      sensi e per gli effetti dell'art. 44, lett. g) del dlgs. 80/1998.
      
      3. Nel presente contratto la dizione " aree 
      di contrattazione collettiva del pubblico impiego" è semplificata in 
      "aree". Il decreto legislativo "3 febbraio 1993, n. 29 come modificato, 
      integrato e sostituito dai decreti legislativi citati al comma 1 è 
      indicato come "d.lgs 29/1993".Il testo unificato di tale decreto è 
      pubblicato sulla G.U. n. 98/L del 25 maggio 1998.
      
      4. Il CCNQ del 7 agosto 1998 sulle modalità 
      di utilizzo dei distacchi , aspettative e permessi nonché delle altre 
      prerogative sindacali è indicato come CCNQ del 7 agosto 1998. Il CCNQ del 
      25 novembre 1998, integrato con il CCNQ del 27 gennaio 1999, è indicato 
      come CCNQ del 25 novembre 1998.
      
      5. . Sono considerate rappresentative le 
      organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa nazionale ai sensi 
      dell'art. 47 bis del d.lgs. 29/1993, che per il biennio 2000 – 2001 sono 
      quelle risultanti dalle tabelle allegate dal n. 2 al n. 5. Nel testo del 
      presente contratto esse vengono indicate come "organizzazioni sindacali 
      rappresentative". Alle trattative nazionali di comparto sono, altresì, 
      ammesse le confederazioni cui le stesse organizzazioni rappresentative 
      aderiscono. Pertanto, con il termine di associazioni sindacali si 
      intendono nel loro insieme le confederazioni e le organizzazioni di 
      categoria rappresentative ad esse aderenti.
      
      6. Con il termine "amministrazione" sono 
      indicate genericamente tutte le amministrazioni pubbliche comunque 
      denominate. 
      
        
        
        DISTACCHI, PERMESSI ED ASPETTATIVE 
        SINDACALI
        
        ART. 2
        Ripartizione del contingente dei 
        distacchi
      
      1. Il contingente dei distacchi sindacali, 
      per la durata del presente contratto, è pari a n. 124 e costituisce il 
      limite massimo dei distacchi fruibili in tutti le aree dalle associazioni 
      sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 1, comma 5, fatto salvo 
      quanto previsto dall'art. 4. Il contingente dei distacchi è ripartito 
      nell'ambito di ciascuna area secondo la tabella allegato n. 1. 
      
      2. Sono confermati i criteri circa le 
      modalità di ripartizione dei distacchi tra le associazioni sindacali di 
      cui al comma 1 già previsti dall'art. 6 del CCNQ del 7 agosto 1998. 
      
      3. Per il secondo biennio economico di 
      contrattazione 2000 - 2001 sono rappresentative nelle aree dirigenziali ai 
      sensi dell' art. 1, comma 5 le organizzazioni sindacali di cui alle 
      tabelle dal n. 2 al n. 5, che avranno valore sino al successivo 
      accertamento della rappresentatività valido per il quadriennio 2002 – 2005 
      – primo biennio economico 2002 – 2003. 
      
        
        
        ART. 3
        Contingente dei permessi sindacali
      
      1. E' confermato il contingente complessivo 
      dei permessi previsto dall'art. 44, lett. f) del dlgs. 80/1998 e dal CCNQ 
      del 7 agosto 1998 sulle prerogative sindacali. 
      2. In attesa che la rappresentanza 
      sindacale dei dirigenti delle aree negoziali venga disciplinata, in 
      coerenza con la natura delle funzioni dirigenziali, da appositi accordi, i 
      soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono le rappresentanze sindacali 
      aziendali (RSA) costituite espressamente dalle organizzazioni sindacali 
      rappresentative ai sensi dell'art. 1, comma 5. 
      3. I permessi sindacali fruibili in ogni 
      amministrazione, pari a 90 minuti per dirigente in servizio, al netto dei 
      cumuli previsti dall'art. 4, comma 1, sono portati nel loro complesso ad 
      un valore pari a n. 67 minuti per dirigente con rapporto di lavoro a tempo 
      indeterminato in servizio. Tra i dirigenti in servizio presso 
      l'amministrazione dove sono utilizzati vanno conteggiati anche quelli in 
      posizione di comando o fuori ruolo. 
      4. Nel comparto scuola, in attuazione del 
      CCNQ del 9 agosto 2000 di modifica della definizione delle aree di 
      contrattazione, con l' istituzione dell' area della dirigenza scolastica, 
      un minuto per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sarà 
      utilizzato in forma cumulata per garantire n. 10 distacchi nella citata 
      area.
      
      5. I permessi di spettanza delle 
      organizzazioni sindacali sono ripartiti nella sede decentrata tra quelle 
      rappresentative ai sensi dell'art. 1, comma 5. A parziale modifica delle 
      modalità indicate nell'art. 9 del CCNQ del 7 agosto 1998, in attesa degli 
      accordi del comma 2, la ripartizione del contingente dei permessi in 
      ciascuna amministrazione sarà attuata tra le citate organizzazioni 
      sindacali rappresentative, sulla base del solo dato associativo espresso 
      dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali 
      rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato, fermi 
      rimanendo i periodi di rilevazione e le altre modalità dell'art. 9. 
      
      
        
        ART. 4
        Cumuli
      
      1. Le associazioni sindacali con il presente 
      contratto, concordano di cumulare i permessi sindacali loro spettanti sino 
      ad un massimo di n. 23 minuti per dirigente in servizio, per tutte le aree 
      della dirigenza pari a n. 35 distacchi.
      
      2. I n. 10 distacchi previsti per l'area 
      della dirigenza scolastica dall'art. 3 comma 4 saranno attivati con 
      l'individuazione dei soggetti rappresentativi e ripartiti con apposito 
      accordo 
      da stipularsi entro il mese di novembre 2000 
      al fine di non creare disservizio agli istituti scolastici .
      
      3. Il contingente dei permessi cumulati del 
      comma 1 è ripartito, in via transattiva, tra tutte le associazioni 
      sindacali rappresentative oltre al contingente complessivo dei distacchi 
      di cui alla tabella allegato n. 1 per un totale complessivo di n. 159 
      distacchi. La ripartizione dei distacchi è indicata nelle tabelle allegate 
      dal n. 2 al n. 5. Nella tabella n. 6 sono indicati i distacchi cumulati 
      che, dopo la ripartizione tra le organizzazioni di categoria, residuano a 
      disposizione delle rispettive confederazioni.
      
 
      
        ART. 5
        Permessi per le riunioni di organismi 
        direttivi statutari
 
      
      1. Sono confermati i permessi per la 
      partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari 
      nazionali, regionali, provinciali e territoriali previsto dall'art. 11 del 
      CCNQ del 7 agosto 1998 per i dirigenti sindacali che siano componenti 
      degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni 
      sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa.
      
      2. Il contingente delle ore di permesso di 
      cui al comma 1 per tutte le aree, in ragione di anno, è costituito da n. 
      56.346 ore, di cui n. 14.265 riservate alle confederazioni - tenuto conto 
      delle annotazioni della tabella n. 7 - e n. 42081 alle organizzazioni di 
      categoria rappresentative nelle aree di cui al presente accordo, ripartite 
      sulla base delle tabelle allegate dal n. 8 al n. 11.
      
      3. 
      Sono confermate le modalità di utilizzo previste dall'art. 11 del CCNQ del 
      7 agosto 1998.
      
 
      
        ART. 6
        Durata e disposizioni finali
      
      1. Il presente contratto è valido per il 
      biennio 2000 - 2001. 
      
      2. Le tabelle di ripartizione dei distacchi 
      e quelle dei permessi di cui agli artt. 3, 4 e 5 avranno valore sino ad un 
      nuovo accordo conseguente all' accertamento della rappresentatività delle 
      associazioni sindacali per il primo biennio economico 2002 – 2003 
      (relativo al quadriennio di contrattazione 2002 – 2005) nel cui contesto 
      le parti confermeranno l'entità dei permessi cumulati dell'art. 3 o 
      procederanno alla loro riduzione.
      
      3. In caso di cambiamento dei soggetti 
      sindacali rappresentativi a seguito dei periodici accertamenti della 
      rappresentatività ai sensi dell'art. 47 bis del dlgs. 29/1993, nei luoghi 
      di lavoro la fruizione delle prerogative sindacali rimane in capo ai 
      precedenti soggetti sino al subentro dei nuovi che avviene con la data di 
      stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo a 
      ciascun biennio economico.
      
      4. In tale ipotesi i contingenti dei 
      permessi previsti dagli artt. 4 e 5, nel periodo intercorrente sino al 
      subentro dei nuovi soggetti sono utilizzati pro rata dalle associazioni 
      temporaneamente abilitate in quanto ammesse alla precedente trattativa 
      nazionale. Queste ultime, qualora non siano confermate quali 
      rappresentative e risultino avere utilizzato nel medesimo periodo permessi 
      in misura superiore a quella spettante pro rata dovranno restituire alle 
      amministrazioni di appartenenza dei dirigenti sindacali il corrispettivo 
      economico delle ore di permesso non spettanti .
      
      5. Le parti prendono atto che nell'area II 
      della dirigenza delle regioni-autonomie locali e nell'area IV della 
      dirigenza medico veterinaria, nell'ordine, le organizzazioni sindacali 
      CSA, aderente alla CISAL e l'ANPO sono ammesse con riserva, in attesa 
      dell'esito del giudizio pendente di cui si terrà conto all'atto della 
      stipulazione finale del presente accordo con la eventuale correzione 
      qualora essi non siano favorevoli alle organizzazioni interessate nelle 
      tavole nn. 3, 5, 9 e 11. 
      
      6. Eventuali cambiamenti delle 
      organizzazioni di categoria rappresentative di cui al presente contratto 
      derivanti dalla riorganizzazione interna delle stesse saranno presi in 
      considerazione ai fini della denominazione purché intervenuti prima della 
      stipulazione definitiva del presente contratto.
      
      7. Per tutto quanto non previsto dal 
      presente contratto rimangono in vigore le clausole del CCNQ del 7 agosto 
      1998 , come integrato dai CCNQ del 25 novembre 1998 e del 27 gennaio 1999, 
      fatta eccezione per le tabelle completamente sostituite da quelle del 
      presente contratto.