| Comparto:
          Accordi quadro | 
          Area: 
          Tutto il personale 
           | 
          Data: 
          27/01/1999
           | 
        
        
          | Tipo:
          CCNQ  | 
          
          Descrizione: CCNQ 
          integrativo e correttivo del CCNQ del 7 agosto 1998 sulle libertà e 
          prerogative sindacali  | 
        
      
      
 
      
      
      A seguito del parere favorevole espresso in 
      data 18 dicembre 1998, dall'Organismo di Coordinamento dei Comitati di 
      Settore ai sensi dell'art. 51, comma 3, del D. Lgs. 29/93 modificato ed 
      integrato dal D. Lgs. 396/97 e dal D. Lgs. 80/98, sul testo del Contratto 
      Collettivo Nazionale Quadro integrativo e correttivo del
      
      CCNQ del 7 agosto 1998 sulle libertà e prerogative sindacali, siglato 
      in data 22 ottobre 1998, preso atto della certificazione della Corte dei 
      conti sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo Contratto 
      Collettivo Nazionale Quadro e sulla compatibilità con gli strumenti di 
      programmazione e di bilancio, il giorno 27 gennaio 1999, alle ore 16.00, 
      ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale 
      delle Pubbliche Amministrazioni (A.Ra.N)
      Al termine della riunione le parti 
      sottoscrivono l'allegato contratto.
      
      Per l'ARAN il presidente prof. Carlo 
      Dell'Aringa __________________
      
      ed i rappresentanti delle Confederazioni 
      sindacali:
      
      CISL________________________________
      CGIL________________________________
      UIL__________________________________
      CONFSAL____________________________
      CISAL________________________________
      CONFEDIR___________________________
      CIDA________________________________
      COSMED_____________________________
      UGL_________________________________
      RdB/CUB______________________________
      
      
      
 
      
        ART. 1
        OGGETTO DEL CCNQ
 
      
      1. Il presente contratto è stipulato in 
      attuazione di quanto previsto nel verbale di sottoscrizione del
      
      contratto collettivo quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, 
      aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali stipulato 
      il 7 agosto 1998 e per fornire chiarimenti sull'esatta applicazione di 
      alcune disposizioni in esso contenute ed apportare correzioni ad errori 
      materiali riscontrati dopo la sua stipulazione. Nel testo seguente il 
      relativo contratto è citato con la dizione "CCNQ del 7 agosto 1998".
      
      
        
        ART. 2
        CLAUSOLE DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA
        
  
      
      1. L'art. 
      5, commi 1 e 2 del contratto collettivo quadro sulle modalità di utilizzo 
      dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative 
      sindacali stipulato il 7 agosto 1998, trova applicazione anche per i 
      distacchi cumulati assegnati alle Confederazioni ed indicati nella tabella 
      n.10 del citato contratto. Essi possono essere attivati dalle medesime 
      confederazioni a favore dei propri dirigenti sindacali (dipendenti delle 
      pubbliche amministrazioni in servizio a tempo indeterminato) in tutti i 
      comparti ovvero a favore dei dirigenti delle organizzazioni sindacali di 
      categoria non rappresentative aderenti alle medesime confederazioni.
      
      2. Ad integrazione dell'art. 
      12 del contratto collettivo quadro stipulato il 7 agosto 1998, le 
      confederazioni sindacali ammesse alle trattative per la stipulazione degli 
      accordi collettivi quadro ai sensi dell'art. 3 del presente contratto 
      possono attivare le aspettative sindacali non retribuite in tutti i 
      comparti.
      
      3. I primi due periodi dell'art. 
      14, comma 7 del CCNQ del 7 agosto sono così sostituiti:
      "Nel rispetto delle quote complessive dei 
      distacchi assegnati dalle tabelle allegato 1 dal presente contratto al 
      singolo comparto ed alla relativa autonoma area di contrattazione della 
      dirigenza ed esclusivamente nel loro ambito, ogni singola confederazione 
      può modificare — in forma compensativa tra comparto e relativa area — le 
      quote di distacchi rispettivamente assegnati. Tale possibilità riguarda 
      anche le organizzazioni sindacali di categoria appartenenti alla stessa 
      sigla nonché le confederazioni e le organizzazioni della medesima sigla 
      confederale tra di loro".
      
      4. Al fine di una corretta applicazione 
      dell'art. 
      14, comma 7 del CCNQ del 7 agosto 1998, come modificato dal comma 
      precedente, per la verifica del contingente dei distacchi di competenza 
      delle autonome aree della dirigenza con il quale è possibile effettuare la 
      compensazione con il rispettivo comparto, a decorrere dalla data della sua 
      stipulazione si deve fare riferimento, nel dettaglio, alle tabelle 
      allegate al contratto collettivo quadro per la ripartizione dei distacchi 
      e permessi sindacali nelle autonome aree di contrattazione della 
      dirigenza, stipulato il 25 novembre 1998.
      
      5. L'applicazione dei commi 1, 2 e 3 del 
      presente articolo decorre dall' 8 agosto 1998, data di efficacia del
      
      CCNQ del 7 agosto 1998.
      
 
      
        ART. 3
        CONFEDERAZIONI AMMESSE AI CONTRATTI 
        COLLETTIVI QUADRO 
      
      1. Dopo la stipulazione del
      
      CCNQ del 7 agosto 1998, le parti, prendono atto che dalle risultanze 
      degli accertamenti della rappresentatività, le confederazioni ammesse alle 
      trattative degli accordi collettivi quadro relativi al personale dei 
      comparti, in quanto presenti in due o più di essi ai sensi dell'art. 47 
      bis del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato ed integrato dai 
      d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396 e 31 marzo 1998, n. 80, sono indicate nella 
      tabella allegato 21 del presente contratto.
      
 
      
        ART. 4
        CAMBIAMENTO DI DENOMINAZIONIE RETTIFICA 
        DI ERRORI MATERIALI 
      
      1. In conseguenza dei cambiamenti 
      intervenuti nella composizione delle federazioni sindacali indicate nel 
      verbale di sottoscrizione del
      
      CCNQ del 7 agosto 1998 per effetto delle diverse scelte operate dalla 
      associazione sindacale UGL, nonché della verifica di errori materiali, le 
      parti prendono atto che: 
      
        a) l'esatta denominazione 
        dell'organizzazione sindacale "Coordinamento Sindacale Autonomo" 
        (C.S.A.) nei comparti sottoindicati è la seguente:
 
        
          Enti pubblici non Economici 
          (tab. 3 e 14): C.S.A. di Cisal\Fialp 
          (Cisal\Fialp,Usppi-Cuspp,Cisas\Epne,Confail, Confill par.) ;
          Sanità (tab. 6 e 17) : C.S.A. di Cisas 
          Sanità (Cisas Sanità, Cisal(Fls/Cisal,Cisal Sanità,Dirsan Cisal), 
          Confill Sanità-Cusal,Confail-Failel-Unsiau,Fenspro-Fasil-Usppi) ;
          Università (tab. 9 e 20): C.S.A di Cisal 
          Università (Cisal Un., Cisas Un., Confail-Failel-Unsiau,Confill 
          Un.-Cusal,Tecstat Usppi) ;
          Aziende (tab. 4 e 16) : C.S.A. (Cisal 
          V.F, Snams/Cisal, Cisas Aziende Autonome, Tecstact-Fasil-Usppi, 
          Confill, Confail, Snala Mon. - Confsal, Ugl Aziende) ha assunto la 
          denominazione C.S.A. (Cisal V.F, Snams/Cisal, Cisas Aziende Autonome, 
          Tecstact-Fasil-Usppi, Confill, Confail, Snala Mon. - Confsal) ;
        
        
        b) nel comparto Ricerca (tab. 8) : vanno 
        cancellate la sigla sindacale C.S.A (Cisal ric., Usppi — Fenarp —Fasil, 
        UGL ric., Confsal ric., Confedir ric.) e la CISAL, incluse tra le 
        organizzazioni rappresentative per mero errore materiale;
        
        c) nel comparto Enti pubblici non 
        economici (tab. 3) :la federazione CONFSAL -UGL aderisce alla UGL e non 
        alla CONFSAL;
        
        d) nel comparto Regioni - Autonomie locali 
        (tab. 5 e 15) : tra le sigle sindacali che fanno parte della FNEL va 
        inserita dopo la Consal - Fednadel, la sigla sindacale SAL ; l'esatta 
        denominazione di DI.C.C.A.P. (Confsal/Fenal, Snalcc, Sulpm) è 
        DI.C.C.A.P. Confsal (Fenal/Confsal, Snalcc/Confsal, Sulpm/Confsal);
        
        e) nel comparto Sanità (tab. 6 e 17) :la 
        Federazione "Fials-Confsal/Sanità-UGL Sanità" ha assunto la 
        denominazione "Fials-Confsal-Sanitá" che aderisce alla Confederazione 
        Confsal;
        
        f) nei comparti Enti Pubblici non 
        Economici (tab. 3 e 14), Ricerca (tab. 8 e 18) e Università (tab. 9 e 
        20), relativamente alle organizzazioni sindacali, la UIL va 
        correttamente denominata "UIL P.A." e non "UIL DEP" o " UIL FURG".
        
        g) nei comparti Ministeri (tab. 2, ), Enti 
        Pubblici non Economici (tab. 3), Aziende (tab. 4) e Ricerca (tab. 8), 
        relativamente alle Confederazioni sindacali, la sigla "RDB" va 
        sostituita con la sigla RDB — CUB"; nelle tabelle 2, 3, 4, 13, 14 e 16, 
        relativamente alle organizzazioni sindacali, la dizione corretta è RDB 
        Statali, RDB Parastato ed RDB Aziende senza la sigla "CUB".
        
        h) nell'art. 
        9, comma 5 le parole "determinata ai sensi dell'art. 6 comma 5" 
        vanno sostituite con le parole "determinato ai sensi dell'art. 8, comma 
        2".
        
        i) nel comparto ricerca la denominazione 
        corretta della sigla UNIRI, all'interno della parentesi è . UNIRI (Anpri 
        /Epr - CIDA) 
      
      2. Le tabelle allegate al
      
      CCNQ del 7 agosto 1998 dalla n. 1 alla n. 20, per effetto del presente 
      articolo, sono sostituite da quelle allegate al presente contratto con la 
      medesima numerazione e decorrenza 8 agosto 1998. 
      
 
      
      
      1. Le norme sulla rappresentatività previste 
      dal d.lgs. 29/1993, come modificato ed integrato dai d.lgs. 396/1997 ed 
      80/1998 trovano applicazione anche per l'ammissione alle trattative per il 
      rinnovo dei contratti collettivi di lavoro del personale e dei dirigenti 
      degli enti di cui all'art. 73 del citato decreto.
      
      2. L'accertamento della rappresentatività 
      delle organizzazioni sindacali al fine suddetto e di competenza degli enti 
      medesimi che ne comunicano l'esito all'ARAN.
      
      3. L'accordo collettivo quadro per la 
      costituzione delle RSU e del relativo regolamento elettorale stipulato il 
      7 agosto 1998 per il personale dei comparti si applica anche ai predetti 
      enti.
      Le elezioni saranno indette entro tre mesi 
      dalla data di efficacia del presente contratto.
      
      4. Rimangono fermi in capo alle associazioni 
      sindacali riconosciute rappresentative nei predetti enti, ai sensi dei 
      commi 1 e 2, i distacchi spettanti alle stesse distinti tra comparto ed 
      area dirigenziale, il cui contingente dovrà essere comunicato all'ARAN.
      
      
 
      
      
      1. Le parti concordano le seguenti ulteriori 
      modifiche ed integrazioni del contratto collettivo quadro del 7 agosto 
      1998: 
      
        a) il comma 5 dell'art. 
        10 è integrato, alla fine del periodo, con la seguente frase: "Nel 
        caso in cui il cumulo delle ore di permesso configuri un distacco totale 
        o parziale, ai sensi degli artt. 6 e 7, si applica la procedura prevista 
        per la richiesta dei distacchi dall'art. 14". 
 
        
 
        
        b) l'art. 
        16 comma 1 lett. B) è integrato, alla fine del periodo, con la 
        seguente frase: "Al personale ATA ed ai capi di istituto, che non sono 
        tenuti ad assicurare la continuità didattica, si applica l'art. 10, 
        comma 5, senza oneri aggiuntivi anche indiretti, con modalità attuative 
        che saranno definite in sede di contrattazione integrativa a livello di 
        amministrazione".
      
      2. I permessi di cui all'art. 
      11 del CCNQ del 7 agosto 1998 non possono essere cumulati se non nei 
      limiti strettamente necessari ad assicurare la presenza dei dirigenti alle 
      riunioni degli organismi previsti dalla norma, specificatamente indicate .
      
      3. Fermo rimanendo quanto previsto dalla 
      lettera a) del presente articolo, i permessi di cui all'art. 
      10, comma 5 del CCNQ del 7 agosto 1998, qualora cumulati possono 
      essere sommati ai periodi di distacco previsti dall'art. 
      7 comma 1 per la loro prosecuzione. Nelle ipotesi di distacco part - 
      time previste dall'art. 
      7 commi 2 e 5 che prevedono comunque una prestazione ridotta, la 
      sommatoria delle predette prerogative nello stesso periodo non è 
      consentita.
      
      4. Nel comparto scuola, in deroga a quanto 
      previsto nell'art. 
      8 del CCNQ del 7 agosto, i permessi sindacali fruibili pari ad 81 
      minuti per dipendente, sono portati a n. 75 minuti per effetto dell' 
      ulteriore cumulo di sei minuti a dipendente. Tale cumulo consente alle 
      organizzazioni sindacali di categoria del comparto di usufruire degli 
      ulteriori distacchi previsti dalla tabella all. 22 al presente contratto. 
      I predetti sei minuti sono defalcati dal contingente spettante alle 
      organizzazioni Sindacali di categoria, fermo rimanendo quello delle RSU di 
      cui all'art. 
      9 commi 2 e 3 del citato contratto. Pertanto, dal 1 gennnaio 1999 il 
      monte ore di spettanza delle organizzazioni di categoria ammonta a n. 45 
      minuti per dipendente. Dopo la stipulazione del contratto collettivo di 
      comparto la quota di permessi spettante alle predette organizzazioni ed 
      alle RSU potrà pervenire ad un definitivo riparto massimo di n. 60 minuti 
      alle RSU e n. 15 minuti alle medesime organizzazioni.
      Qualora le richieste di distacco di cui al 
      presente comma non possano essere attivate per il presente anno 
      scolastico, le organizzazioni sindacali potranno chiedere la 
      trasformazione delle aspettative non retribuite - già in corso di 
      fruizione- in distacchi retribuiti nella misura massima prevista dalla 
      tabella n. 22.
 
      
      
        DICHIARAZIONE CONGIUNTA
 
      
      L'ARAN e le Confederazioni Sindacali si 
      danno reciprocamente atto che i permessi ed i distacchi previsti 
      dall'apposito accordo aziendale ICE sono da considerarsi aggiuntivi a 
      quelli previsti dall'accordo quadro del 7 agosto e vanno pertanto a 
      sommarsi, a seguito della legge 68\1998, alle prerogative previste dal 
      citato accordo per il Comparto Enti Pubblici non Economici e continueranno 
      ad essere fruiti dalle organizzazioni cui attualmente spettano.