| Comparto:
          Accordi quadro | 
          Area: 
          Dirigenti 
           | 
          Data: 
          23/09/2004
           | 
        
        
          | Tipo:
          CCNQ  | 
          
          Descrizione: 
          Accordo quadro per la definizione delle autonome aree di 
          contrattazione della dirigenza per il quadriennio 2002 - 2005 
           | 
        
      
      
 
      
        ACCORDO QUADRO PER LA DEFINIZIONE
        DELLE AUTONOME AREE DI CONTRATTAZIONE 
        DELLA DIRIGENZA
        PER IL QUADRIENNIO 2002 - 2005
      
      Il giorno 23 settembre 2004, alle ore 12.30, 
      ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale 
      delle Pubbliche Amministrazioni (A.Ra.N.) e le Confederazioni sindacali 
      nelle persone di:
      
      per l'ARAN:
      
      il Presidente, Avv. Guido Fantoni Firmato
      
      per le Confederazioni sindacali:
      
      CGIL Firmato
      CISL Firmato
      UIL Firmato
      CIDA Non firmato
      CONFEDIR Firmato
      CONFSAL Firmato
      COSMED Firmato
      
      Al termine della riunione le parti, con la 
      sola eccezione della CIDA, sottoscrivono l'allegato Accordo collettivo 
      quadro per la definizione delle autonome aree di contrattazione della 
      dirigenza per il quadriennio 2002 - 2005.
 
      
      
        ACCORDO QUADRO PER LA DEFINIZIONE
        DELLE AUTONOME AREE DI CONTRATTAZIONE 
        DELLA DIRIGENZA
        PER IL QUADRIENNIO 2002 - 2005
 
      
 
      
        ART. 1
        Campo di applicazione
      
      1. Il presente contratto si applica ai 
      dirigenti delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 2 
      del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
      
      2. I rapporti di lavoro dei dirigenti delle 
      amministrazioni pubbliche sono disciplinati dai contratti collettivi 
      previsti dagli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
      165.
      
      3. I comparti richiamati nei successivi 
      articoli sono quelli la cui composizione è individuata dal CCNQ del 18 
      dicembre 2002. 
      
 
      
        ART. 2
        Determinazione delle autonome aree di 
        contrattazione collettiva
      
      1. I dirigenti delle amministrazioni 
      pubbliche di cui all'art. 1, comma 1, ivi compresi quelli di livello 
      dirigenziale generale, ove previsti dai relativi ordinamenti, sono 
      raggruppati nelle seguenti autonome aree di contrattazione collettiva:
      
      - 
      Area I: dirigenti del comparto 
      dei Ministeri e delle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo.
      
      - 
      Area II:
      dirigenti del comparto Regioni e 
      Autonomie locali.
      
      - 
      Area III: dirigenti dei ruoli 
      sanitario, professionale, tecnico, amministrativo del comparto del 
      Servizio sanitario nazionale. 
      
      - Area IV: 
      dirigenza medico - veterinaria, comprendente medici, veterinari ed 
      odontoiatri del comparto del Servizio sanitario nazionale. 
      
      - 
      Area V: dirigenti dei comparti 
      Scuola e Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e 
      musicale.
      
      - Area VI: 
      dirigenti dei comparti Agenzie fiscali e Enti pubblici non economici.
      
      
      - Area VII: 
      dirigenti dei comparti Università e Istituzioni ed enti di ricerca e 
      sperimentazione.
      
      - Area VIII: 
      dirigenti del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
      
 
      
        ART. 3
        Disposizioni particolari
      
      1. Ai sensi dell'art. 7, comma 4, della 
      legge 145 del 2002, i professionisti del comparto Enti pubblici non 
      economici, i ricercatori e tecnologi del comparto Istituzioni ed Enti di 
      ricerca e sperimentazione sono collocati in apposita separata sezione, 
      rispettivamente, nelle aree dirigenziali VI e VII.
      
      2. Nei contratti collettivi nazionali delle 
      aree costituite da più comparti, ferma rimanendo l'unicità del contratto, 
      le parti potranno valutare l'opportunità di una articolazione della 
      normativa contrattuale per specifici settori o sezioni.
      
 
      
        ART. 4
        Norme finali
      
      1. Le parti, anche in relazione ai processi 
      di riforma in atto nelle pubbliche amministrazioni, potranno procedere 
      successivamente alla modifica della composizione delle autonome aree di 
      contrattazione di cui al presente accordo secondo le procedure 
      contrattuali previste dall'art. 40, comma 2 e dall'art . 41, comma 6, del 
      decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
      
 
      
        ART. 5
        Norma programmatica
      
      1. I dirigenti delle professionalità 
      sanitarie del Ministero della Salute di cui all'art. 18, comma 8 del 
      decreto legislativo 502 del 1992 (indicati nella parte II dell'ipotesi di 
      CCNL integrativo del CCNL del 5 aprile 2001 dell'area I, siglata il 6 
      maggio 2004) 
      tutti appartenenti all'area dirigenziale I, 
      a seguito dell'istituzione presso il predetto Ministero del ruolo dei 
      propri dirigenti ai sensi dell'art. 23 comma 1 del decreto legislativo 165 
      del 2001, come modificato dalla legge 145 del 2002 nonché dell'art. 1, 
      comma 3 del D.P.R. del 23 aprile 2004, n. 108, saranno inseriti in 
      apposite sezioni tali da garantire la specificità tecnica dei citati 
      dirigenti. 
      
        
        ART. 6
        Disapplicazioni
 
      
      1. Il presente contratto sostituisce 
      integralmente i Contratti collettivi nazionali quadro di definizione delle 
      aree dirigenziali di contrattazione stipulati in data 25 novembre 1998 e 9 
      agosto 2000. 
      
        
        DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
 
 
      
      Con riferimento all'art. 2, comma 1, le 
      parti evidenziano che nel ruolo sanitario dell'area III è compresa la 
      dirigenza delle professioni sanitarie istituita con legge 251 del 2000 e 
      regolata dal CCNL integrativo del 10 febbraio 2004.
      
      Firmato 
      
        
        DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
 
 
      
      Con riferimento all'art. 2 area dirigenziale 
      VII, al fine di uniformare i trattamenti contrattuali di personale avente 
      caratteristiche omogenee, le parti
      sollecitano,
      un intervento normativo per 
      l'inserimento in separata sezione della predetta area dirigenziale anche 
      del personale medico e delle professionalità sanitarie (già inquadrato 
      nella categoria EP del comparto Università) addetto all'assistenza nei 
      policlinici universitari convenzionati con il SSN. Ciò in analogia a 
      quanto già verificatosi per i professionisti degli enti pubblici ed i 
      ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca, ai sensi dell'art. 40, 
      comma 2 del d.lgs 165 del 2001, come integrato dall'art. 7 comma 4 della 
      legge 145 del 2002. 
      
      Firmato 
      
        
        DICHIARAZIONE CISL - UIL - CGIL
 
      
      Con riferimento all'art. 2 area dirigenziale 
      VII, la CISL, la UIL e la CGIL rivendicano che la previsione contenuta 
      nella dichiarazione congiunta n. 2 circa l'inserimento in separata sezione 
      della predetta area dirigenziale sia estesa anche al personale medico, 
      professionista e amministrativo equiparato alla dirigenza del SSN ai sensi 
      dell'art. 31 del D.P.R. 761/79, nonché a tutto il personale inquadrato 
      nella categoria EP.
      
      Firmato CISL UIL CGIL 
      
      
      Con riferimento all'art. 2, comma 1, area 
      dirigenziale VII, e all'art. 3, comma 1, la CISL conferma le eccezioni 
      sollevate al tavolo negoziale in merito alla collocazione in due diverse 
      sezioni dei professionisti degli Enti pubblici e dei ricercatori degli 
      Enti di ricerca.
      La decisione di separare i suddetti 
      professionisti è in contrasto con la disposizione di cui all'art. 40, 
      comma 2, del dlgs 165/2001, come modificato dall'art. 7, comma 4, della 
      legge 145/2002, che sancisce in modo inequivocabile che i professionisti 
      degli Enti pubblici non economici, i ricercatori e tecnologi degli Enti di 
      ricerca, compresi quelli dell'Enea, costituiscono, in unica separata 
      sezione, unitamente alla dirigenza, un'area contrattuale autonoma.
      E' quindi arbitrario quanto deciso 
      nell'ipotesi di accordo sulla collocazione dei professionisti, dei 
      ricercatori e tecnologi in autonome sezioni, cioè in diverse e plurime 
      sezioni di contratti della dirigenza.
      
      Firmato CISL 
      
        
        DICHIARAZIONE A VERBALE CONFEDIR
 
 
      
      Dirigenti degli Uffici Stampa
      
      Nonostante la posizione contraria dell'Aran 
      e delle altre Confederazioni, la Confedir è fermamente convinta che le 
      modalità di applicazione dell'art. 9 della legge 150/2000 debbano essere 
      urgentemente definite nell'ambito di accordi quadro confederali: 
      l'opposizione ad inserire tale clausola nel presente accordo è un chiaro 
      indice della volontà di non voler riconoscere - neanche per il personale 
      dirigente operante negli Uffici stampa – una specificità contrattuale.
      La Confedir opererà per proporre specifiche 
      normative nell'ambito dei diversi Contratti collettivi nazionali di lavoro 
      dirigenziali.
      
      Firmato CONFEDIR 
      
        
        DICHIARAZIONE A VERBALE CONFEDIR
        
      
 
      
      Composizione delle aree
      
      La Confedir conferma la propria contrarietà 
      sulla composizione dell'area VI, che unisce i dirigenti delle Agenzie 
      Fiscali con quelli degli Enti pubblici non economici; a riguardo, sulla 
      base del decreto legislativo 300/1999, si ritiene che i dirigenti delle 
      Agenzie Fiscali debbano essere ricompresi in un'area autonoma in analogia 
      a quanto operato nei confronti dei dirigenti della Presidenza del 
      Consiglio dei Ministri.
      Inoltre, anche in relazione agli imminenti 
      sviluppi legislativi riguardanti il rapporto di lavoro del personale del 
      Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, si conferma la propria contrarietà a 
      mantenere i dirigenti di tale Amministrazione in un'area contrattuale 
      comune con i dirigenti ministeriali, ritenendo che essi debbano essere 
      collocati in un'area autonoma in coerenza con la tendenza legislativa.
      
      Firmato CONFEDIR 
      
        
        DICHIARAZIONE A VERBALE CONFEDIR e 
        COSMED
 
 
      
      Dirigenti Sanitari in servizio presso il 
      Ministero della Salute
      
      La Confedir e la Cosmed ritengono che la 
      definitiva collocazione a tutti gli effetti giuridici ed economici, dei 
      dirigenti sanitari individuati dal comma 8 dell'art. 18 del dlgs 502/1992, 
      nell'ambito dell'Area contrattuale I, consenta di affrontare i prossimi 
      contratti collettivi nazionali di lavoro dei dirigenti ministeriali con 
      maggior chiarezza ed uniformità, senza ricorrere a successive sequenze 
      contrattuali o sezioni differenziate.
      
      Firmato CONFEDIR e COSMED