| Comparto:
          Accordi quadro | 
          Area: 
          Personale dei livelli
           | 
          Data: 
          18/12/2002
           | 
        
        
          | Tipo:
          CCNQ  | 
          
          Descrizione: CCNQ 
          per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni 
          sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2002 - 2003 
           | 
        
      
      
 
      
        CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO
        PER LA RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E 
        PERMESSI
        ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI 
        RAPPRESENTATIVE
        NEI COMPARTI NEL BIENNIO 2002 - 2003
      
      Il giorno 18 dicembre 2002 alle ore 10,30 ha 
      avuto luogo l'incontro tra l'ARAN e le Confederazioni sindacali nelle 
      persone di:
      
      per l'ARAN: 
      avvocato Guido Fantoni (Presidente) Firmato
      
      per le Confederazioni sindacali
      
 
      
        
          | CGIL | 
          Firmato | 
        
        
          | CISAL | 
          Firmato | 
        
        
          | CISL | 
          Firmato | 
        
        
          | CONFSAL | 
          Firmato | 
        
        
          | RDB CUB | 
          Firmato | 
        
        
          | UGL | 
          Firmato | 
        
        
          | UIL  | 
          Firmato | 
        
        
          | USAE | 
          Firmato | 
        
      
      
      All'inizio della riunione le parti prendono 
      atto dei seguenti errori materiali: 
      
        1) all'art. 4, comma 2 le parole «alla 
        tavola allegato n. 1» sono sostituite con le parole «all'art. 2 comma 
        1», errore già segnalato nella relazione tecnica inviata alla Corte dei 
        Conti;
        
        2) all'art. 5, comma 3 le parole 
        «distacchi di loro pertinenza» - ripetute per mero errore materiale in 
        quanto le agibilità sui distacchi sono regolate nell'art. 2, comma 3 - 
        sono sostituite con la parola «citato».
      
      Le parti prendono, altresì, atto delle 
      correzioni da apportare sul testo in relazione al verbale della riunione 
      del 26 novembre 2002 durante la quale sono state comunicate le modifiche 
      richieste dal Consiglio dei Ministri in sede di approvazione dell'Ipotesi 
      di accordo.
      Infine, le parti prendono atto che, ai sensi 
      dell'art. 7, comma 4 del presente contratto, la denominazione della 
      organizzazione sindacale FSI (Snatoss, Adass, Fapas, Sunas) è divenuta FSI 
      con conseguente modifica della dizione nelle tavole n. 10 e n. 24. 
      Terminati tali adempimenti le parti sottoscrivono l'allegato Contratto 
      Collettivo Nazionale Quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi 
      alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 
      2002-2003.
 
      
      
        CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO
        PER LA RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E 
        PERMESSI
        ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI 
        RAPPRESENTATIVE
        NEI COMPARTI NEL BIENNIO 2002 - 2003
        
        CAPO I
        
        ART. 1
        Campo di applicazione
      
      1. Il presente contratto si applica ai 
      dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 
      2001, n. 165, in servizio nelle Amministrazioni pubbliche indicate 
      nell'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto, n. 165, ricomprese nei 
      comparti di contrattazione collettiva.
      
      2. Con il presente contratto le parti 
      procedono alla nuova ripartizione dei distacchi e permessi il cui 
      contingente complessivo è stato fissato con il CCNQ del 7 agosto 1998, in 
      sostituzione dei vigenti CCNQ del 9 agosto 2000 e del 19 giugno 2002, in 
      attuazione degli artt. 43 e 50 del D.Lgs. 165/2001.
      
      3. Nel presente contratto la dizione 
      "comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego" è 
      semplificata in "comparti".
      
      4. Le rappresentanze sindacali unitarie del 
      personale disciplinate dal relativo accordo collettivo quadro stipulato il 
      7 agosto 1998 per il personale dei comparti sono indicate con la sigla 
      RSU. Il predetto accordo è indicato con la dizione "accordo stipulato il 7 
      agosto 1998". 
      Il CCNQ del 7 agosto 1998 sulle modalità di 
      utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre 
      prerogative sindacali – stipulato contestualmente – ed integrato con il 
      CCNQ del 27 gennaio 1999 è indicato come CCNQ del 7 agosto 1998.
      
      5. Sono considerate rappresentative le 
      organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa nazionale ai sensi 
      dell'art. 43 del D.Lgs. 165/2001 come specificato nell'art. 2, comma 5. 
      Nel testo del presente contratto esse vengono indicate come 
      "organizzazioni sindacali rappresentative".
      
      6. Alle trattative nazionali di comparto 
      sono, altresì, ammesse le confederazioni cui le organizzazioni 
      rappresentative del comma 5 aderiscono. Pertanto, con il termine di 
      associazioni sindacali si intendono nel loro insieme le confederazioni e 
      le organizzazioni di categoria rappresentative ad esse aderenti.
      
      7. Con il termine "amministrazione" sono 
      indicate genericamente tutte le amministrazioni pubbliche comunque 
      denominate. 
      
        
        CAPO II
        
        Distacchi, permessi ed aspettative 
        sindacali
        
        ART. 2
        Ripartizione del contingente dei 
        distacchi
      
      1. Il contingente storico dei distacchi 
      sindacali è pari a n. 2460 e costituisce il limite massimo dei distacchi 
      fruibili in tutti i comparti dalle associazioni sindacali di cui all'art. 
      1, commi 5 e 6, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4. 
      
      2. Il contingente dei distacchi di cui al 
      comma 1 è ripartito nell'ambito di ciascun comparto secondo le tavole 
      allegate da n. 2 a n. 12, nelle quali sono indicati anche i comparti di 
      nuova istituzione (Agenzie fiscali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
      Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale - 
      AFAM -). 
      
      3.
      Il contingente dei comparti di 
      nuova formazione di cui al comma 2 è costituito per scorporo dai comparti 
      di provenienza del personale, ha valenza per il presente biennio e sarà 
      soggetto a revisione nel biennio 2004 - 2005. Al fine di consentire le 
      agibilità sindacali nei predetti comparti, per la durata del presente 
      contratto, alle organizzazioni sindacali di categoria del comparto 
      Ministeri e del comparto Scuola è consentita la possibilità di utilizzare 
      in forma compensativa rispettivamente per le Agenzie fiscali e la 
      Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché per l'AFAM, i distacchi di 
      loro pertinenza. 
      Tale facoltà viene esercitata da ciascuna 
      organizzazione sindacale di categoria nei limiti previsti dalle tavole 
      allegate per i comparti di provenienza. Dell'avvenuta compensazione viene 
      data immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica ed 
      all'ARAN. 
      
      4. Sono confermati i criteri circa le 
      modalità di ripartizione dei distacchi tra le associazioni sindacali di 
      cui al comma 1 già previsti dall'art. 6 del CCNQ del 7 agosto 1998, con la 
      precisazione che, ai sensi dell'art. 43, comma 13 del D.Lgs. 165/2001, per 
      garantire le minoranze linguistiche della provincia di Bolzano, delle 
      Regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia, uno dei distacchi 
      disponibili per le confederazioni è utilizzabile con forme di 
      rappresentanza in comune, dalla confederazione ASGB - USAS che ne era già 
      intestataria in base al CCNQ del 7 agosto 1998. 
      
      5. Per il quadriennio normativo di 
      contrattazione 2002-2005 e primo biennio economico 2002-2003 sono 
      rappresentative nei comparti, ai sensi dell'art.1, comma 5, le 
      organizzazioni sindacali indicate nelle tavole dal n. 2 al n.12. Tali 
      tavole avranno valore sino al successivo accertamento della 
      rappresentatività valido per il secondo biennio economico 2004–2005.
      
      
        
        ART. 3
        Contingente dei permessi sindacali
      
      1. E' confermato il contingente complessivo 
      dei permessi previsto dall'art. 8 del CCNQ del 7 agosto 1998, pari a n. 90 
      minuti per dipendente in servizio e del 9 agosto 2000 sulle prerogative 
      sindacali. 
      
      2. In ogni comparto, i permessi di cui al 
      comma 1 spettano alle RSU nella misura di n. 30 minuti per dipendente.
      
      
      3. In ogni amministrazione, escluse quelle 
      del comparto Scuola, i permessi sindacali di cui al comma 1 di competenza 
      delle organizzazioni sindacali rappresentative - al netto dei cumuli 
      previsti dall'art. 4, comma 1, lett. a) e dei permessi spettanti alle RSU 
      del comma 2 - sono fruibili dalle stesse nella misura di n. 41 minuti per 
      dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio. Tra i 
      dipendenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati vanno 
      conteggiati anche quelli in posizione di comando o fuori ruolo.
      
      4. Nel comparto Scuola i permessi di cui al 
      comma 1 
      di competenza delle organizzazioni sindacali 
      rappresentative, al netto dei cumuli di cui all'art. 4, comma 1, lett. b) 
      e dei permessi spettanti alle RSU del comma 2,
      sono fruibili dalle stesse nella 
      misura di n. 33 minuti per dipendente con rapporto di lavoro a tempo 
      indeterminato, calcolati con le modalità del comma 3. 
      
      5. I permessi di spettanza delle 
      organizzazioni sindacali di cui ai commi 3 e 4 sono ripartiti nella sede 
      decentrata tra le stesse organizzazioni, secondo le modalità indicate 
      nell'art. 9 del CCNQ del 7 agosto 1998.
      
      6. Per quanto riguarda le Agenzie fiscali, 
      in via transitoria sino alla definitiva assegnazione del personale alle 
      singole Agenzie le modalità di calcolo dei permessi giornalieri avvengono 
      in modo unitario secondo le modalità in atto. 
      
        
        ART. 4
        Cumuli
      
      1. Fermo rimanendo il contingente dei 
      permessi di competenza delle RSU previsto dall'art. 3, le associazioni 
      sindacali 
      con il presente contratto,
      concordano di cumulare i permessi 
      sindacali loro spettanti ai sensi dell'art. 8 del CCNQ del 7 agosto 1998 
      nel modo seguente:
 
      
        a) sino ad un massimo di 19 minuti per 
        dipendente in servizio per tutti i comparti escluso il comparto Scuola;
        
        
        b) sino ad un massimo di 27 minuti per 
        dipendente in servizio per il comparto Scuola, come definito dai CCNQ 
        del 9 agosto 2000 e del 19 giugno 2002, tenuto conto, in via eccezionale 
        per tale comparto e solo a fine dei distacchi, anche del personale con 
        rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore all'anno 
        scolastico o in servizio dall'inizio di quest'ultimo sino al termine 
        delle lezioni, in quanto ammesso alle elezioni delle RSU, dato che 
        unitamente alle deleghe concorre a determinare la rappresentatività 
        delle organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 3 dell'accordo sulle 
        elezioni delle RSU, parte seconda, del 7 agosto 1998. 
      
      2. Il contingente dei permessi cumulati 
      del comma 1, lettere a) e b) ammonta a n. 635 distacchi ed è ripartito, in 
      via transattiva, tra tutte le associazioni sindacali di cui al presente 
      contratto oltre al contingente complessivo dei distacchi di cui all'art. 2 
      comma 1 - pari ad un totale complessivo di n. 3095 distacchi. La 
      ripartizione dei distacchi è indicata nelle tavole allegate dal n. 2 al n. 
      12. Nella tavola n. 13 sono indicati i distacchi cumulati che, dopo la 
      ripartizione tra le organizzazioni di categoria, residuano a disposizione 
      delle rispettive confederazioni.
      
 
      
        ART. 5 
        Permessi per le riunioni di organismi 
        direttivi statutari
      
      1. E' confermato il contingente dei permessi 
      per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari 
      nazionali, regionali, provinciali e territoriali previsti dall'art. 11 del 
      CCNQ del 7 agosto 1998 per i dirigenti sindacali che siano componenti 
      degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni 
      sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa. 
      
      
      2. Il contingente delle ore di permesso di 
      cui al comma 1 per tutti i comparti, in ragione di anno, è costituito da 
      n. 420.460 ore, di cui n. 34.584 riservate alle confederazioni e n. 
      385.876 alle organizzazioni di categoria rappresentative dei comparti di 
      cui al presente accordo, ripartite sulla base delle tavole allegate dal n. 
      15 al n. 26.
      
      3. Il contingente delle ore di permesso di 
      cui al comma 1 nei comparti di nuova formazione di cui al comma 2 è 
      costituito per scorporo dai comparti di provenienza del personale, ha 
      valenza per il presente biennio e sarà soggetto a revisione nel biennio 
      2004 - 2005. Al fine di consentire le agibilità sindacali nei predetti 
      comparti, per la durata del presente contratto, alle organizzazioni 
      sindacali di categoria del comparto Ministeri e del comparto Scuola è 
      consentita la possibilità di utilizzare in forma compensativa 
      rispettivamente per le Agenzie fiscali e la Presidenza del Consiglio dei 
      Ministri nonché per l'AFAM, le ore di permesso loro spettanti ai sensi 
      dell'art. 11 citato. Tale facoltà viene esercitata da ciascuna 
      organizzazione sindacale di categoria nei limiti previsti dalle tavole 
      allegate per i comparti di provenienza. Dell'avvenuta compensazione viene 
      data immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica.
      
      
      4. Sono confermate tutte le modalità di 
      utilizzo dei permessi previste dall'art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998, 
      come integrato e modificato dal CCNQ del 27 gennaio 1999. In particolare 
      le Confederazioni di cui alla tavola n. 1 possono far utilizzare i 
      permessi citati alle proprie organizzazioni di categoria anche nei 
      comparti ove queste non siano rappresentative. 
      
 
      
        ART. 6
        Disposizioni particolari per il 
        comparto scuola
      
      1. Nel comparto Scuola, il termine del 30 
      giugno previsto dall'art. 16, comma 1, lett. c) del CCNQ 7 agosto 1998 per 
      consentire a regime l'utilizzo dei distacchi da parte delle organizzazioni 
      sindacali, è sostituito - in prima applicazione del presente contratto - 
      dalla seguente procedura provvisoria che contempera il tempestivo diritto 
      alle agibilità sindacali con le esigenze organizzative legate all'avvio 
      dell' anno scolastico 2002 – 2003. A tal fine: 
      
        1) le organizzazioni sindacali dovranno 
        comunicare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
        le proprie richieste di distacco sulla base e nei limiti dei contingenti 
        attribuite dalla presente ipotesi di contratto entro 10 giorni dalla 
        sigla della stessa;
        
        2) gli incrementi dei distacchi loro 
        spettanti rispetto ai vigenti CCNQ (stipulati il 9 agosto 2000 ed il 19 
        giugno 2002) saranno conteggiati ai fini delle esigenze organizzative 
        dell'amministrazione scolastica e definitivamente attivati con la 
        sottoscrizione del presente contratto.
      
      2. Nel comparto Scuola, a regime, per il 
      personale nei cui confronti non esistano vincoli connessi all'obbligo di 
      assicurare la continuità dell'attività didattica, il termine del 30 giugno 
      di ciascun anno per le richieste di distacco o di aspettativa può essere 
      oltrepassato quando le richieste possano essere accolte senza arrecare 
      alcun pregiudizio o disfunzione al servizio scolastico.
      
      3. All'art. 16, comma 1, lettera B) del CCNQ 
      del 7 agosto 1998, riguardante le specificazioni relative al comparto 
      Scuola rispetto all'art. 10 dello stesso contratto, al termine dell'alinea 
      è aggiunto il seguente periodo:
      "Nella singola istituzione scolastica, nel 
      periodo in cui si svolge la contrattazione integrativa e nel rispetto del 
      principio fissato per assicurare la continuità didattica, il cumulo dei 
      permessi (cinque giorni lavorativi a bimestre), fermo rimanendo il limite 
      massimo di dodici giorni nel corso dell'anno scolastico, può essere 
      diversamente modulato previo accordo tra le parti".
      
 
      
        ART. 7
        Durata e disposizioni finali
      
      1. Il presente contratto è valido per il 
      quadriennio normativo contrattuale 2002-2005 e primo biennio economico 
      2002-2003.
      
      2. Le tavole di ripartizione dei distacchi e 
      quelle dei permessi di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 entrano in vigore dal 
      giorno successivo alla stipulazione del presente contratto ed avranno 
      valore sino al nuovo accordo successivo all'accertamento della 
      rappresentatività delle organizzazioni sindacali per il secondo biennio 
      economico 2004 – 2005. 
      
      3. All'art. 6, comma 3 del CCNQ del 27 
      gennaio 1999 è aggiunto il seguente periodo:
      "Con esclusione del comparto scuola e nel 
      limite massimo delle flessibilità applicabili ai sensi dell'art. 12 del 
      CCNQ del 7 agosto 1998, è consentito che fino al 20% di tali flessibilità 
      possa effettuarsi il cumulo del distacco part – time retribuito con 
      l'aspettativa non retribuita".
      
      4. Eventuali cambiamenti avvenuti con 
      riguardo alla denominazione delle organizzazioni sindacali rappresentative 
      - purché non comportino modifiche associative dei soggetti individuati 
      nelle tabelle - saranno presi in considerazione sino alla stipulazione del 
      presente contratto.
      
      5. Per tutto quanto non previsto dal 
      presente contratto rimangono in vigore le clausole del CCNQ del 7 agosto 
      1998, come integrato da quello del 27 gennaio 1999, e dell'art. 6 del CCNQ 
      del 9 agosto 2000, fatta eccezione per le tavole ivi previste, 
      completamente sostituite da quelle del presente contratto.