| Comparto:
          Accordi quadro | 
          Area: 
          Personale dei livelli
           | 
          Data: 
          18/12/2002
           | 
        
        
          | Tipo:
          CCNQ  | 
          
          Descrizione: CCNQ 
          per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 
          2002 - 2005  | 
        
      
      
 
      
        CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO
        PER LA DEFINIZIONE DEI COMPARTI DI 
        CONTRATTAZIONE 
        PER IL QUADRIENNIO 2002 - 2005
      
      Il giorno 18 dicembre 2002 alle ore 10,00 ha 
      avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle 
      Pubbliche Amministrazioni (A.Ra.N.) e le Confederazioni sindacali nelle 
      persone di :
      
      per l'ARAN: 
      
      avvocato Guido Fantoni (Presidente) Firmato
      
      per le Confederazioni sindacali
      
 
      
        
          | CGIL  | 
          Firmato | 
        
        
          | CISAL | 
          Firmato | 
        
        
          | CISL | 
          Firmato | 
        
        
          | CONFSAL | 
          Firmato | 
        
        
          | RDB CUB | 
          Firmato | 
        
        
          | UGL | 
          Firmato | 
        
        
          | UIL  | 
          Firmato | 
        
        
          | USAE | 
          Firmato | 
        
      
      
      Al termine della riunione viene sottoscritto 
      l'allegato Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la definizione dei 
      Comparti di contrattazione per il quadriennio 2002 – 2005.
 
      
      
        CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO
        PER LA DEFINIZIONE DEI COMPARTI DI 
        CONTRATTAZIONE 
        PER IL QUADRIENNIO 2002 - 2005
        
        ART. 1
        Area di applicazione
      
      1. Il presente contratto si applica ai 
      dipendenti delle amministrazioni pubbliche indicate nell'art. 1, comma 2, 
      del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
      
      2. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei 
      comparti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dai contratti 
      collettivi previsti dagli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 30 
      marzo 2001, n. 165.
      
 
      
        ART. 2
        Determinazione dei comparti di 
        contrattazione collettiva
      
      1. I dipendenti delle amministrazioni 
      pubbliche di cui all'art. 1, comma 1, sono raggruppati nei seguenti 
      comparti di contrattazione collettiva: 
      
        A) Comparto del personale delle Agenzie 
        fiscali;
        B) Comparto del personale delle 
        Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
        C) Comparto del personale degli Enti 
        pubblici non economici;
        D) Comparto del personale delle 
        Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale;
        E) Comparto del personale delle 
        Istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione;
        F) Comparto del personale dei Ministeri;
        G) Comparto del personale della Presidenza 
        del Consiglio dei Ministri;
        H) Comparto del personale delle Regioni e 
        delle Autonomie locali;
        I) Comparto del personale del Servizio 
        sanitario nazionale;
        L) Comparto del personale della Scuola;
        M) Comparto del personale dell'Università.
      
      
        ART. 3
        Comparto del personale delle Agenzie 
        fiscali
      
      1. Il comparto di contrattazione collettiva 
      di cui all'art. 2, comma 1, lettera A), comprende il personale dipendente:
      
      
        - dall'Agenzia del demanio;
        - dall'Agenzia delle dogane;
        - dall'Agenzia delle entrate;
        - dall'Agenzia del territorio.
      
      
        ART. 4
        Comparto del personale 
        delle Amministrazioni autonome dello 
        Stato ad ordinamento autonomo
      
      1. Il comparto di contrattazione collettiva 
      di cui all'art. 2, comma 1, lettera B), comprende il personale dipendente:
      
      
      
        ART. 5
        Comparto del personale degli Enti 
        pubblici non economici
      
      1. Il comparto di contrattazione collettiva 
      di cui all'art. 2, comma 1, lettera C), comprende il personale dipendente 
      dai sottoindicati Enti (ivi incluso quello di cui all'art. 15 della legge 
      9 marzo 1989, n. 88, come modificato per effetto dell'art. 69, comma 3, 
      del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165): 
      
        - Enti di cui alla legge 20 marzo 1975, 
        n. 70, e successive modificazioni e integrazioni - ivi compreso 
        l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE) - ad eccezione 
        di quelli espressamente indicati nell'art. 7, nonché dagli ulteriori 
        enti pubblici non economici comunque sottoposti a tutela o vigilanza 
        dello Stato; 
        - Istituto nazionale di previdenza per i 
        dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e dall'Istituto di 
        previdenza del settore marittimo (IPSEMA);
        - Ordini e collegi professionali e 
        relative federazioni, consigli e collegi
        nazionali;
        - Agenzia per le erogazioni in agricoltura 
        (AGEA), fatto salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 4.
      
      
        ART. 6
        Comparto del personale 
        delle Istituzioni di alta formazione e 
        specializzazione artistica e musicale
 
      
      1. Il comparto di contrattazione collettiva 
      di cui all'art. 2, comma 1, lettera D) comprende il personale dipendente:
      
      
        - dalle Accademie di belle arti;
        - dall'Accademia nazionale di danza;
        - dall'Accademia nazionale di arte 
        drammatica;
        - dagli Istituti superiori per le 
        industrie artistiche (ISIA);
        - dai Conservatori di musica e dagli 
        Istituti musicali pareggiati.
      
      
        ART. 7
        Comparto del personale 
        delle Istituzioni e degli enti di 
        ricerca e sperimentazione
      
      1. Il comparto di contrattazione collettiva 
      di cui all'art. 2, comma 1, 
      lettera E) comprende il personale 
      dipendente: 
      
        - dagli Enti scientifici di ricerca e 
        di sperimentazione di cui al punto 6 della tabella allegata alla legge 
        20 marzo 1975, n. 
        70 e successive modificazioni ed 
        integrazioni;
        - dall'Istituto superiore di sanità (ISS);
        - dall'Istituto superiore per la 
        prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
        - dall'Istituto italiano di medicina 
        sociale;
        - dall'Istituto nazionale di statistica 
        (ISTAT);
        - dal Consiglio per la ricerca e la 
        sperimentazione in agricoltura e dagli Istituti di ricerca e 
        sperimentazione agraria e talassografici;
        - dall'Istituto per le telecomunicazioni e 
        l'elettronica «Giancarlo Vallauri» (Mariteleradar) di Livorno;
        - dal Consorzio per l'area di ricerca 
        scientifica e tecnologica di Trieste (AREA Science Park);
        - dall'Istituto nazionale di fisica della 
        materia (INFM);
        - dall'Istituto papirologico «G. Vitelli» 
        di Firenze;
        - dall'Istituto nazionale di astrofisica 
        (INAF) (e dai relativi osservatori astronomici ed astrofisici che vi 
        sono confluiti);
        - dall'Agenzia per la protezione 
        dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT);
        - dall'Istituto nazionale per la ricerca 
        scientifica e tecnologica sulla montagna (INRM);
        - dall'Istituto nazionale di ottica 
        applicata (INOA) (così denominato dall'art. 7 del decreto legislativo 29 
        settembre 1999, n. 381 e già compreso nella tabella di cui al primo 
        alinea col nome Istituto nazionale di ottica);
        - dall'Istituto di studi ed analisi 
        economica (ISAE);
        - dall'Istituto nazionale di oceanografia 
        e geofisica sperimentale (OGS), così denominato dall'art. 7 del decreto 
        legislativo 29 settembre 1999, n. 381 (già Osservatorio geofisico 
        sperimentale di Trieste);
        - dall'Istituto nazionale di geofisica e 
        vulcanologia (INGV) (nel quale è confluito - a norma dell'art. 1, comma 
        1, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 - l'Osservatorio 
        vesuviano);
        - dal Centro per la formazione economica e 
        politica dello sviluppo rurale (già Centro di specializzazione e 
        ricerche economico-agrarie per il Mezzogiorno); 
        - dal Museo storico della fisica e centro 
        di studi e ricerche «Enrico Fermi» (già Istituto di fisica di via 
        Panisperna);
        - dall'Istituto nazionale di 
        documentazione per l'innovazione e la ricerca rieducativa (INDIRE);
        - dall'Istituto nazionale per la 
        valutazione del sistema dell'istruzione (INVSI).
      
      
        ART. 8
        Comparto del personale dei Ministeri
      
      1. Il comparto di contrattazione collettiva 
      di cui all'art. 2, comma 1, lettera F), comprende: 
      
        - il personale dipendente dai Ministeri 
        (ivi incluso il personale di cui all'art. 69, comma 3, del decreto 
        legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
        - il personale delle Agenzie di cui al 
        decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, escluse quelle ricomprese 
        nell'art. 3 ed esclusa l'APAT ricompresa nell'art. 7;
        - il personale in servizio nella provincia 
        di Bolzano di cui agli artt. 7 e 8 del decreto del Presidente della 
        Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
        - il personale dipendente dal Centro 
        interforze studi applicazioni militari (CISAM).
      
      
        ART.
        9
        Comparto del personale della Presidenza 
        del Consiglio dei Ministri
      
      1. Il comparto di contrattazione collettiva 
      di cui all'art. 2, comma 1, lettera G), comprende il personale dipendente 
      dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
      
 
      
        ART. 10
        Comparto del personale delle Regioni e 
        delle Autonomie locali
      
      1. Il comparto di contrattazione collettiva 
      di cui all'art. 2, comma 1, lettera H), comprende il personale dipendente:
      
      
        - dalle Regioni a statuto ordinario;
        - dagli Enti pubblici non economici 
        dipendenti dalle regioni a statuto ordinario;
        - dagli ex Istituti autonomi per le case 
        popolari comunque denominati e dal Consorzio regionale IACP Marche ed i 
        cui dipendenti siano disciplinati dai contratti collettivi relativi al 
        rapporto di lavoro pubblico del comparto;
        - dai Comuni;
        - dalle Province;
        - dalle Comunità montane;
        - dai Consorzi, associazioni e comprensori 
        tra comuni, province e comunità montane ed i cui dipendenti siano 
        disciplinati dai contratti collettivi relativi al rapporto di lavoro 
        pubblico del comparto;
        - dalle Aziende pubbliche di servizi alla 
        persona (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni assistenziali;
        - dalle Università agrarie ed associazioni 
        agrarie dipendenti dagli enti locali;
        - dalle Camere di commercio, industria, 
        artigianato e agricoltura e dalle loro associazioni regionali cui esse 
        partecipano ed i cui dipendenti siano disciplinati dai contratti 
        collettivi relativi al rapporto di lavoro pubblico del comparto;
        - dalle Autorità di bacino, ai sensi della 
        legge 21 ottobre 1994, n. 584;
        - dall'Agenzia per la gestione dell'albo 
        dei Segretari comunali e provinciali;
        - dalla Scuola superiore della pubblica 
        amministrazione locale (SSPAL).
      
      2. Il rapporto di lavoro dei Segretari 
      comunali e provinciali è regolato nell'ambito del comparto 
      Regioni-Autonomie locali.
      
 
      
        ART. 11
        Comparto del personale del Servizio 
        sanitario nazionale
      
      1. Il comparto di contrattazione collettiva 
      di cui all'art. 2, comma 1, lettera I), comprende il personale dipendente:
      
      
        - dalle Aziende sanitarie ed 
        ospedaliere del Servizio sanitario nazionale;
        - dagli Istituti zooprofilattici 
        sperimentali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 e 
        successive modificazioni ed integrazioni;
        - dagli Istituti di ricovero e cura a 
        carattere scientifico di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 
        269 e successive modificazioni ed integrazioni;
        - dall'Ordine Mauriziano di Torino;
        - dall'Ospedale Galliera di Genova;
        - dalle ex Istituzioni pubbliche di 
        assistenza e beneficenza (IPAB) che svolgono prevalentemente funzioni 
        sanitarie;
        - dalle Residenze sanitarie assistite a 
        prevalenza pubblica (RSA);
        - dalle Agenzie regionali per la 
        protezione ambientale (ARPA);
        - dall'Agenzia per i servizi sanitari 
        regionali, istituita ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 
        266, modificato ed integrato con legge 15 marzo 1997, n. 59 e decreto 
        legislativo 31 marzo 1998, n. 115.
      
      
        ART. 12
        Comparto del personale della Scuola
      
      1. Il comparto di contrattazione collettiva 
      di cui all'art. 2, comma 1, lettera L), comprende il personale dello Stato 
      delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, delle 
      istituzioni educative e delle scuole speciali, nonché di ogni altro tipo 
      di scuola statale, escluso quello dei comparti di cui agli artt. 6 e 13.
      
 
      
        ART. 13
        Comparto del personale delle Università
      
      1. Il comparto di contrattazione collettiva 
      di cui all'art. 2, comma 1, lettera M) comprende - ad eccezione dei 
      professori e ricercatori - il personale dipendente dalle seguenti 
      amministrazioni (ivi incluso quello di cui all'art. 69, comma 3, del 
      decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165): 
      
        - università, istituzioni universitarie 
        e le aziende ospedaliere universitarie di cui alla lettera a) dell'art. 
        2 del decreto legislativo del 21 dicembre 1999, n. 517;
        - Istituto universitario di scienze 
        motorie (ex ISEF) di Roma.
      
      
        ART. 14
        Norme finali
      
      1. Le parti, anche in relazione ai processi 
      di riforma in atto nelle pubbliche amministrazioni, potranno procedere 
      successivamente alla modifica della composizione dei comparti di cui al 
      presente accordo secondo le procedure contrattuali previste dall'art. 40, 
      comma 2 e dall'art. 41, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
      165.
      
      2. Nei contratti collettivi nazionali di 
      lavoro le parti, ferma rimanendo l'unicità dei comparti di riferimento, 
      potranno valutare l'opportunità di una articolazione della normativa 
      contrattuale per specifici settori o sezioni secondo le denominazioni, 
      peraltro, già in essere nei CCNL.
      
      3. Per il personale dei settori misti, ove 
      operano amministrazioni pubbliche e soggetti privati, in particolare dei 
      comparti delle Regioni-Autonomie locali e Sanità o altri settori 
      caratterizzati da contiguità, le parti – fermi restando i rispettivi 
      ambiti di rappresentanza – ravvisano l'opportunità di realizzare 
      omogeneità e coerenza di comportamenti nelle scelte politiche contrattuali 
      (ed ove possibile la contestualità) nel rinnovo dei contratti collettivi 
      di lavoro, anche assumendo iniziative di sensibilizzazione nei confronti 
      dei soggetti competenti delle rispettive trattative.
      
      4. L'AGEA è inserita nel comparto degli Enti 
      pubblici non economici con decorrenza dal 16 ottobre 2000, data 
      coincidente a quella fissata dalla legge per il trasferimento del 
      personale al nuovo ente. Agli effetti dei contratti applicabili al 
      personale sono fatti salvi gli accordi integrativi stipulati sulla base 
      del CCNL del 24 maggio 2000 del comparto Amministrazioni autonome dello 
      Stato ad ordinamento autonomo ed i relativi conseguenti adempimenti. Con 
      apposito contratto nazionale sarà definita la disciplina di raccordo per 
      regolare il complessivo trattamento normativo ed economico di detto 
      personale nel passaggio dal contratto collettivo nazionale di lavoro del 
      comparto di cui all'art. 4 a quello dell'art. 5.
      
      5. Quanto previsto nell'ultimo periodo del 
      comma 4 troverà applicazione in tutti i casi - ed in particolare per il 
      CISAM - in cui per effetto del presente contratto si realizzi il passaggio 
      del personale da un comparto all'altro ovvero ciò si verifichi nel corso 
      dell'attuale quadriennio ai sensi del comma 1.
      
      6. Per quanto attiene il passaggio del CISAM 
      dal comparto Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione al comparto 
      Ministeri trova, inoltre applicazione il comma 2, per tutelare le 
      specificità professionali attualmente riconosciute o peculiari istituti 
      del rapporto di lavoro del relativo personale.
      
      7. Nei contratti collettivi nazionali di 
      lavoro dei comparti del Servizio sanitario nazionale e dell'Università, 
      per le aziende ospedaliere di cui alla lettera b) dell'art. 2 del decreto 
      legislativo del 21 dicembre 1999, n. 517,
      saranno previste, con carattere 
      di reciprocità, 
      norme di raccordo per quanto attiene la 
      composizione della delegazione di parte pubblica e sindacale della 
      contrattazione integrativa.
      
 
      
        ART. 15
        Disapplicazioni
 
      
      1. Le disposizioni del presente accordo 
      sostituiscono integralmente quelle contenute nei Contratti collettivi 
      nazionali quadro di definizione dei comparti di contrattazione stipulati 
      in data 2 giugno 1998, 9 agosto 2000 e 6 marzo 2001.
 
      
      
        DICHIARAZIONE CONGIUNTA
      
      In relazione al dibattito sviluppatosi al 
      tavolo negoziale con riferimento alla collocazione del personale della 
      Corte dei Conti, dell'Avvocatura dello Stato e del Consiglio di Stato, le 
      parti concordano sulla necessità che, previa una verifica congiunta, venga 
      valutata l'opportunità della costituzione di un apposito comparto secondo 
      quanto previsto dall'articolo 14, comma 1 del presente accordo.
      
      Firmato Aran – Cgil – Cisl – Uil – Cisal – 
      Confsal – Ugl – Usae
 
      
      
        DICHIARAZIONE A VERBALE ARAN
 
      
      L'ARAN prende atto che presso il 
      Dipartimento della Funzione Pubblica è in corso un approfondimento tecnico 
      circa la futura collocazione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. 
      Pertanto l'attuale inserimento di detto personale nel comparto di cui 
      all'art. 4 assume carattere transitorio. L'ARAN sottoporrà alle parti le 
      ipotesi di collocazione che deriveranno dal confronto.
      
      Firmato Aran
 
      
      
        DICHIARAZIONE A VERBALE ARAN
 
      
      Per quanto concerne i Monopoli di Stato, con 
      riferimento all'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, l'ARAN 
      sottoporrà alle parti una diversa ipotesi di collocazione del relativo 
      personale rispetto a quella prevista dall'art. 4 del presente accordo, 
      qualora ai Monopoli stessi saranno assegnate eventuali diverse funzioni.
      
      Firmato Aran
 
      
      
        DICHIARAZIONE A VERBALE ARAN
      
      Con riguardo all'art. 14, comma 2, l'ARAN, 
      relativamente all'articolazione della normativa nei contratti collettivi 
      nazionali di lavoro per specifici settori o sezioni, ferma rimanendo 
      l'unicità dei comparti di riferimento, dichiara la propria intenzione di 
      sostenerla, in particolare, nei comparti di cui agli artt. 6 e 12, per 
      individuare (anche confermando quelle esistenti) distinte sezioni per il 
      personale docente e non docente e, nell'ambito dell'unico comparto di cui 
      all'art. 10, per il personale delle Regioni e per il personale delle 
      Aziende pubbliche di servizi alle persone (ex IPAB).
      
      Firmato Aran
 
      
      
        DICHIARAZIONE A VERBALE 
      
      
      CGIL, CISL, UIL, CONFSAL e UGL chiedono che 
      la verifica in ordine al comparto Corte dei Conti, Consiglio di Stato e 
      Avvocatura dello Stato sia effettuata nei tempi più brevi possibili per 
      poter rendere operativa tale decisione nel corso del I biennio 
      contrattuale 2002 – 2003.
      
      Firmato Cgil – Cisl – Uil – Confsal – Ugl
 
      
      
        DICHIARAZIONE A VERBALE 
      
      
      CGIL, CISL, UIL, CONFSAL e UGL dichiarano la 
      loro più ferma opposizione al passaggio del CISAM dal comparto Ricerca a 
      quello dei Ministeri. Le particolari competenze professionali e le 
      funzioni esistenti nel CISAM , rendono immotivata tale trasformazione 
      contrattuale e comunque non in grado di cogliere le specificità esistenti 
      sia in termini di funzioni che di qualità professionali.
      
      Firmato Cgil – Cisl – Uil – Confsal – Ugl
 
      
      
        DICHIARAZIONE A VERBALE
      
      Con riferimento all'art. 14, comma 2, le 
      sottoscritte Confederazioni affermano il valore irrinunciabile 
      dell'unicità dei comparti e, in particolare, per quanto attiene il 
      comparto di cui all'art. 12 dichiarano, in considerazione 
      dell'organizzazione del lavoro nel sistema delle autonomie scolastiche, di 
      voler mantenere le articolazioni funzionali già presenti nell'ultimo CCNL 
      di comparto.
      
      Firmato Cgil – Cisl – Uil – Confsal – Cisal 
      - Ugl
 
      
      
        DICHIARAZIONE A VERBALE
 
      
      Con riferimento a quanto previsto dall'art. 
      14, comma 2, per quanto concerne il comparto di cui all'art. 10 CGIL, 
      CISL, UIL e CONFSAL riaffermano il valore dell'unicità del comparto e 
      dichiarano la loro forte contrarietà a forme di settorializzazione della 
      normativa, lasciando alla contrattazione collettiva di categoria, ferma 
      restando l'unicità del comparto, l'introduzione di una parte modulare 
      capace di rappresentare e risolvere gli specifici problemi delle varie 
      tipologie d'enti e funzioni che compongono il sistema.
      
      Firmato Cgil – Cisl – Uil – Confsal
 
      
      
        DICHIARAZIONE A VERBALE
 
      
      In riferimento all'articolo 4 del presente 
      accordo relativo al comparto Aziende, la CISL, la UIL e la UGL dichiarano 
      di sottoscrivere il contratto collettivo quadro per la definizione dei 
      comparti di contrattazione per il quadriennio 2002 – 2005 solo in quanto 
      considerano che l'attuale collocazione del Corpo nazionale dei Vigili del 
      fuoco è transitoria, in attesa che venga opportunamente definito per via 
      legislativa l'inserimento nel comparto Sicurezza.
      
      Firmato Cisl –Uil – Ugl
 
      
      
        DICHIARAZIONE A VERBALE
 
      
      Per il comparto aziende, le innovazioni 
      organizzative già avvenute nel corso della precedente stagione 
      contrattuale e quelle che potrebbero verificarsi a seguito di nuove 
      ipotesi di riforma amministrativa che possono portare ad identificare 
      soluzioni condivise fra le parti, rendono possibile per il suddetto 
      comparto l'attuazione di quanto previsto dal c. 1 dell'art. 14 
      dell'accordo allegato anche nel coso della stagione contrattuale 
      2002-2005.
      Al verificarsi delle condizioni sopra citate 
      l'Aran e le OO.SS. procederanno, con le procedure contrattuali di cui agli 
      artt. 40 c. 2 e 41 c. 6 alla modifica della attuale composizione del 
      comparto.
      In questo ambito la collocazione del Corpo 
      Nazionale dei Vigili del fuoco nel comparto Aziende, come si evince dal 
      contenuto dell'accordo, non riveste alcun carattere transitorio.
      La Cgil dichiara la sua contrarietà alla 
      collocazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nel comparto 
      Sicurezza. Tale soluzione se attuata segnerebbe un intervento legislativo 
      sul rapporto di lavoro di personale oggi regolato dal 165/2001; 
      trasformerebbe il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in un altro Corpo 
      di Polizia ad ordinamento civile, con grave riduzione dell'autonomia 
      organizzativa e gestionale. La CGIL si opporrà a qualsiasi tentativo di 
      riduzione, attraverso tale iniziativa del Governo, dei diritti sindacali e 
      di manomissione degli istituti regolati dal CCNL. 
      
      Firmato Cgil
 
      
      
        DICHIARAZIONE A VERBALE 
      
      
      La CISAL, in riferimento alla nota inviata 
      del Presidente dell'ENEA e ad identica richiesta proveniente dalla 
      categoria, auspica nell'immediato futuro, che il comparto contrattuale del 
      personale del predetto ENTE, possa essere quello proprio denominato 
      "Comparto del personale delle istituzione e degli Enti di Ricerca e 
      Sperimentazione" di cui all'art. 7.
      
      Firmato Cisal
 
      
      
        DICHIARAZIONE A VERBALE
 
      
      La CISAL in riferimento all'art. 13 ed al 
      comma 7 dell'art. 14 auspica nell'immediato futuro che, fermo restando la 
      unicità del comparto, il personale dell'università ed il personale dei 
      policlinici universitari possa beneficiare di un unico contratto 
      normativo, mentre per la parte retributiva si propone, in simultanea, la 
      doppia contrattazione, una riferita a tutto il personale del comparto 
      università e l'altra avente come riferimento il comparto della sanità.
      
      Firmato Cisal
 
      
      
        DICHIARAZIONE A VERBALE
      
      La CISAL condivide e fa proprie le 
      dichiarazioni a verbale dell'ARAN n. 1 e 2. 
      
      Firmato Cisal
 
      
      
        DICHIARAZIONE A VERBALE 
      
      
      La CISAL esprime perplessità e riserva per 
      la collocazione del personale del CISAM all'art. 8 anziché al 7 che, a suo 
      avviso, appare più congruo.
      
      Firmato Cisal
 
      
      
        DICHIARAZIONE A VERBALE
      
      La CISAL, a seguito delle aspettative 
      ingenerate nel personale del Consiglio di Stato, Avvocatura e Corte dei 
      Conti ritiene indispensabile prevedere un apposito comparto contrattuale 
      per queste categorie con collocazione immediata.
      
      Firmato Cisal
 
      
      
        DICHIARAZIONE A VERBALE
      
      Nell'ipotesi di contratto collettivo quadro 
      per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 
      2002-2005 la confederazione USAE dichiara di non condividere alcune scelte 
      operate dall'agenzia Aran che si sono tradotte nel testo siglato. 
      
      In particolare l'USAE non condivide : 
      
      
      Che all'art.7 "Comparto del personale delle 
      istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione" non sia inserito 
      l'ENEA.
      Al riguardo si ricorda che vi è stato un 
      preciso impegno politico dei vertici dell'ente, contenuto nell'Atto di 
      indirizzo per il rinnovo del CCNL ENEA 98-2001, al suo inserimento, per il 
      successivo rinnovo contrattuale, nel contratto del Comparto degli enti 
      pubblici di ricerca (v. ultimo capoverso della prima pagina dell'Atto di 
      indirizzo ENEA ).
      
      Tale impegno politico è stato fatto proprio 
      dal Governo attraverso l'approvazione del citato Atto di indirizzo (Intesa 
      del Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite il Ministro per la 
      Funzione pubblica il quale con lettera del 23 ottobre 2000 prot.n. P. 
      558997007.515 ha sancito l'Intesa richiesta ai sensi dell'art.73 - comma 5 
      - del D.lgs.n.29/93).
      Inoltre è precisa anche l'indicazione 
      contenuta nel decreto legislativo 36/99 di riforma dell'ENEA che, 
      richiedendo l'applicazione di tutto il decreto 29/93 all'ENEA, rinvia alla 
      norma di ridefinizione dei comparti l'inserimento dell'ENEA nel comparto 
      ricerca. 
      Si richiede ora il rispetto del decreto 
      legislativo 36/99 e degli impegni presi nel citato Atto di indirizzo con 
      l'inserimento quindi dell'ENEA nel Comparto della ricerca per la prossima 
      contrattazione 2002-2005.
      
      Da ultimo, a sostegno della richiesta di 
      inserimento dell'ENEA nel comparto della ricerca, si inserisce 
      l'approvazione definitiva del DDL sulla dirigenza pubblica avvenuto alla 
      Camera il giorno 19 giugno ed ora in via di pubblicazione. Infatti ai 
      sensi dell'art.7 comma 4 i ricercatori e tecnologi dell'ENEA, dalla data 
      di entrata in vigore della legge, costituiscono un'area contrattuale della 
      dirigenza unitamente ai ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca del 
      comparto. 
      l'inserimento dell'ultimo comma all'art. 8 
      relativo al Cisam e ciò in particolare per la carenza di una specifica 
      definizione dei tempi e delle modalità di tale inserimento che appare 
      incoerente con le scelte contrattuali operate – anche di recente – 
      dall'ente. 
      
      La formulazione dell'art. 9, ed in 
      particolare la cancellazione dell'inserimento nel comparto della Corte dei 
      Conti, del Consiglio di Stato e dell'Avvocatura di stato, così come 
      risultava nella prima proposta dell'Aran. Cancellazione che peraltro 
      comporta una particolare continuità e coincidenza di soggetti fra la 
      trattativa per il CCNL nazionale di comparto e la trattativa integrativa 
      nazionale del medesimo CCNL. 
      La formulazione dell'art. 13. In alcune 
      aziende ospedaliere universitarie di cui alla lettara a) del d.lgs. 
      21.12.99 n. 517 infatti risulta essere inserito anche personale del 
      comparto S.S.N.; conseguentemente anche la formulazione del comma 7 
      dell'art. 14 risulta riduttiva. 
      
      Si allega la dichiarazione concomitatamente 
      alla sottoscrizione dell'ipotesi per sottolineare le differenti posizioni.
      
      Firmato USAE
 
      
      
        DICHIARAZIONE A VERBALE
 
      
      La decisione della RdB Pubblico Impiego di 
      sottoscrivere la presente "ipotesi di CCQ per la definizione dei comparti 
      di contrattazione per il quadriennio 2002 – 2005", pur in presenza di 
      numerose riserve, è ispirata essenzialmente dalla necessità di chiudere al 
      più presto questo capitolo della contrattazione perché propedeutico 
      all'immediata apertura della fase negoziale per il rinnovo dei contratti 
      di tutti i dipendenti pubblici.
      
      La RdB P.I. intende sottolineare, però, la 
      propria totale avversità alla definizione di aree, settori e sezioni 
      separate di contrattazione che, minando l'unicità dei comparti, 
      riconoscano le spinte corporative già in essere e ne alimentino di nuove 
      spezzettando così in mille rivoli il mondo del lavoro pubblico a danno di 
      tutti.
      
      La RdB non sottoscrive la nota congiunta 
      relativa al personale della Corte dei Conti, dell'Avvocatura dello Stato e 
      del Consiglio di Stato perché, pur riconoscendo la specificità del ruolo, 
      delle funzioni e delle competenze di detto personale, ritiene possano 
      trovare idonea soluzione normativa ed economica nella collocazione data. 
      In ogni caso la RdB ritiene, a tal proposito, che se la discussione in 
      corso dovesse orientarsi verso la costituzione di un nuovo specifico 
      comparto, tale soluzione non potrà che riguardare tutto il personale 
      dipendente del settore Giustizia.
      
      Per quanto riguarda, infine, la collocazione 
      dei Vigili del Fuoco, la RdB dichiara di voler mettere in campo ogni tipo 
      di iniziative ed ogni forma di mobilitazione e di lotta per mantenere 
      intatti i tratti essenziali della peculiare funzione sociale svolta dal 
      Corpo nazionale al servizio del Paese nel ruolo precipuo di protezione 
      civile.
      
      In tal senso la RdB ritiene illegittima, 
      perché contraria alle procedure previste dal D. lgs. 165/2001, e 
      scellerata nel merito la ventilata ipotesi sostenuta da alcuni ambienti 
      governativi di collocare i Vigili del Fuoco nel comparto Sicurezza perché, 
      oltre che irrobustire un pericoloso processo di militarizzazione della 
      società, ne snaturerebbe le funzioni e le competenze a tutto danno del 
      Paese e dei Vigili stessi.
      
      Firmato RdB Pubblico Impiego