| Comparto:
          Accordi quadro | 
          Area: 
          Tutto il personale 
           | 
          Data: 
          09/08/2000
           | 
        
        
          | Tipo:
          CCNQ  | 
          
          Descrizione: CCNQ 
          per la disciplina del rapporto di lavoro del personale assunto con 
          contratto di fornitura di lavoro temporaneo  | 
        
      
      
 
      
        CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO
        
        PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI 
        LAVORO 
        DEL PERSONALE ASSUNTO CON CONTRATTO DI 
        FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO
 
      
      A seguito del parere favorevole espresso 
      dall'Organismo di coordinamento dei Comitati di settore in data 20 luglio 
      2000 sul testo dell'accordo relativo al Contratto collettivo nazionale 
      quadro per la disciplina del rapporto di lavoro del personale assunto con 
      contratto di fornitura di lavoro temporaneo, nonché della certificazione 
      della Corte dei conti in data 3 agosto 2000, il giorno 9 agosto 2000, alle 
      ore 11.00, le parti sottoscrivono l'allegato Contratto collettivo 
      nazionale quadro, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 36, 
      comma 7, del decreto legislativo n. 29/1993 e nella legge 24 giugno 1997, 
      n. 196.
      
      Per l'ARAN, nella persona del prof. Mario 
      Ricciardi, per delega del Presidente, prof. Carlo Dell'Aringa
      
      Per i rappresentanti delle seguenti 
      Confederazioni sindacali:
      
      CGIL
      CISL
      UIL
      CONFSAL
      CIDA
      CISAL
      CONFEDIR
      COSMED
 
      
      
        CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO
        
        PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI 
        LAVORO 
        DEL PERSONALE ASSUNTO CON CONTRATTO DI 
        FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO
        
        ART.1
      
      1. Nel rispetto dei divieti posti dalla 
      vigente disciplina legislativa, le pubbliche amministrazioni di cui 
      all'art.1, comma 2, del D.Lgs.n.29/1993, e successive modificazioni ed 
      integrazioni, per soddisfare esigenze a carattere non continuativo e/o a 
      cadenza periodica, 
      o collegate a situazioni di urgenza non 
      fronteggiabili con il personale in servizio o attraverso le modalità di 
      reclutamento ordinario previste dallo stesso D.Lgs.n.29/1993, possono 
      stipulare contratti di fornitura di lavoro temporaneo.
      
      2. Il ricorso al lavoro temporaneo deve 
      essere improntato all'esigenza di contemperare l'efficienza operativa e 
      l'economicità di gestione. In nessun caso il ricorso alla fornitura di 
      lavoro temporaneo potrà essere utilizzato per sopperire stabilmente e 
      continuativamente a carenze organiche.
      
 
      
        ART.2
      
      1. La contrattazione di comparto e quella 
      relativa alle Aziende ed Enti di cui all'art.73, comma 5, del 
      D.Lgs.n.29/1993, fermo restando le ipotesi legali di cui all'art.1, comma 
      2, lett. b) e c) della legge n.196/1997, come modificata ed integrata 
      dalla legge n.488/1999, possono specificare le ipotesi di ricorso alla 
      fornitura di lavoro temporaneo di cui all'art.1 del presente contratto e 
      prevedere casi di esclusione ulteriori rispetto a quelli previsti 
      dall'art.1, comma 4, della stessa legge.
      
 
      
        ART.3
      
      1. I lavoratori con contratto di fornitura 
      di lavoro temporaneo contemporaneamente impiegati presso ogni 
      amministrazione, secondo la disciplina del presente contratto, non possono 
      superare il tetto del 7%, calcolato su base mensile, dei lavoratori a 
      tempo indeterminato in servizio presso la stessa amministrazione, 
      arrotondato, in caso di frazioni, all'unità superiore.
      
 
      
        ART.4
 
      
      1. I lavoratori con contratto di fornitura 
      di lavoro temporaneo, qualora partecipino a programmi o a progetti di 
      produttività presso l'amministrazione, hanno titolo a partecipare 
      all'erogazione dei connessi trattamenti economici accessori, secondo le 
      previsioni dei contratti collettivi dei diversi comparti.
      
      2. La contrattazione collettiva decentrata 
      integrativa, in relazione alle caratteristiche organizzative delle 
      amministrazioni, determina specifiche condizioni, criteri e modalità per 
      la corresponsione di tali trattamenti accessori.
      
 
      
        ART.5
      
      1. Le amministrazioni provvedono alla 
      tempestiva e preventiva informazione
      e consultazione
      della delegazione sindacale 
      abilitata alla contrattazione decentrata integrativa sul numero, sui 
      motivi, sul contenuto, anche economico, sulla durata prevista dei 
      contratti di lavoro temporaneo e sui relativi costi. Nei casi di motivate 
      ragioni d'urgenza le amministrazioni forniscono l'informazione in via 
      successiva, comunque non oltre i cinque giorni successivi alla 
      stipulazione dei contratti di fornitura, ai sensi dell'art.7, comma 4, 
      punto a) della legge 24 giugno 1997, n.196.
      
      2. La contrattazione di comparto e quella 
      relativa alle Aziende ed Enti di cui all'art.73, comma 5, del 
      D.Lgs.n.29/1993, possono stabilire forme diverse di partecipazione 
      sindacale, ai sensi dell'art.10 del citato D.Lgs.n.29/1993, fermo restando 
      l'esigenza di garantire alle amministrazioni la possibilità di un 
      tempestivo ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo per il 
      soddisfacimento delle proprie esigenze organizzative.
      
      3. Alla fine di ciascun anno le 
      amministrazioni forniscono alla delegazione sindacale di cui al comma 1, 
      tutte le informazioni necessarie alla verifica del rispetto della 
      percentuale fissata dall'art. 3.
      
 
      
        ART.6
      
      1. I lavoratori con contratto di lavoro 
      temporaneo hanno diritto a partecipare, presso l'amministrazione 
      utilizzatrice, alle assemblee, indette dai soggetti sindacali di cui 
      all'art.10 dell'accordo collettivo quadro in materia di aspettative e 
      permessi sindacali del 7.8.1998, che riguardino la generalità dei 
      dipendenti.
      
      2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, i 
      lavoratori utilizzano le ore previste dallo specifico contratto collettivo 
      delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo.
      
 
      
        ART.7
 
      
      1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le 
      amministrazioni forniscono informazioni all'ARAN, sull'andamento a 
      consuntivo, nell'anno precedente, del numero, dei motivi, della durata e 
      degli oneri dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo stipulati.
      
      2. E' costituito un osservatorio 
      intercompartimentale, con carattere di sperimentalità e senza oneri di 
      spesa, per la raccolta di dati ed informazioni sulle esperienze 
      realizzate.
      
      3. Entro il 31.12.2001, le parti si 
      incontreranno per una verifica congiunta del ricorso al lavoro temporaneo 
      nel primo biennio di attuazione, anche al fine di formulare proposte di 
      eventuali modifiche ed integrazioni del presente contratto.