| Comparto:
          Accordi quadro | 
          Area: 
          Tutto il personale 
           | 
          Data: 
          07/08/1998
           | 
        
        
          | Tipo:
          CCNQ  | 
          
          Descrizione: CCNQ 
          sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi 
          nonchè delle altre prerogative sindacali  | 
        
      
      
 
      
        CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO
        
        SULLE MODALITA' DI UTILIZZO DEI 
        DISTACCHI, ASPETTATIVE E PERMESSI
        NONCHÉ DELLE ALTRE PREROGATIVE 
        SINDACALI
      
      A seguito del parere favorevole espresso in 
      data 29 luglio 1998 dall'Organismo di Coordinamento dei Comitati di 
      Settore ai sensi dell'art. 51, comma 3, del d.lgs. n.29/93 modificato ed 
      integrato dal d.lgs.n.396/97 e dal d.lgs. n.80/98, sul testo del Contratto 
      Collettivo Nazionale Quadro relativo alle modalità di utilizzo dei 
      distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali 
      nonché della certificazione della Corte dei conti sull'attendibilità dei 
      costi quantificati per il medesimo CCNL - QUADRO e sulla loro 
      compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 
      7 agosto 1998 alle ore 10,00 ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per 
      la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (A.RA.N.):
      
      - nella persona del Dott. Gianfranco Rucco, 
      componente del Comitato Direttivo, delegato dal Prof. Carlo Dell'Aringa
      
      
      ed i rappresentanti delle seguenti 
      Confederazioni sindacali: 
      
      CISL 
      CGIL 
      UIL 
      CONFSAL 
      CISAL 
      CONFEDIR 
      RDB/CUB 
      CIDA 
      UGL 
      COSMED 
      (con riserva)
      
      Prima della sottoscrizione dell'allegato 
      Contratto Collettivo Nazionale Quadro le parti prendono atto in relazione 
      all'art. 20, comma 7, 
      del medesimo che tra la sigla dell'ipotesi di accordo avvenuta il 3 luglio 
      1998 e la data odierna sono intervenuti i seguenti cambiamenti dei 
      soggetti confluiti nelle sottoindicate aggregazioni sindacali riconosciute 
      rappresentative:
      
      1. 
      Comparto Sanità
      Dalla Federazione 
      "FIALS-CONFSAL/Sanità-UGL Sanità" 
      è fuoriuscita la UGL Sanità. La Federazione rappresentativa ha assunto la 
      denominazione 
      "FIALS-CONFSAL-SANITÁ", che vede 
      riproporzionati i propri distacchi da n. 26 a n. 19.
      
      2.
      Comparto Aziende
      Dal Coordinamento Sindacale autonomo (CSA)
      "CISAL V.F, SNAMS/CISAL, CISAS 
      Aziende Autonome, TESTACT-FASIL, USPPI, CONFILL, CONFAIL, SNALA MON. - 
      CONFSAL, UGL Aziende" è 
      fuoriuscita la UGL Aziende. La Federazione rappresentativa ha assunto la 
      denominazione Coordinamento Sindacale Autonomo (CSA) 
      "CISAL V.F, SNAMS/CISAL, CISAS Aziende 
      Autonome, TESTACT-FASIL, USPPI, CONFILL, CONFAIL, SNALA MON. - CONFSAL."
      Tale modifica non comporta 
      conseguenze sulle tabelle relative ai distacchi.
      
      3.
      Comparto enti pubblici non 
      economici
      La Federazione 
      "CONFSAL-UGL " 
      non è più affiliata alla Confederazione 
      CONFSAL 
      ma alla Confederazione UGL. Tale modifica comporta che il relativo 
      distacco attribuito alla Confederazione 
      Confsal 
      dovrà essere invece attribuito alla Confederazione 
      UGL.
      Per effetto dei cambiamenti avvenuti, fermo 
      rimanendo quanto già anticipato nei punti 1 e 3 (di cui i destinatari del 
      presente accordo devono tenere debito conto), le parti concordano che la 
      correzione definitiva e formale delle tabelle allegate dal n. 2 al n. 20 , 
      con la quale si provvederà tra l'altro alla riassegnazione dei distacchi 
      non più fruibili dalle federazione citata al punto 1),nonché dei permessi 
      di cui all'art. 12, 
      sarà apportata entro il 15 settembre 1998 con un ulteriore accordo.
      
 
      
        CONTRATTO COLLETTIVO 
        NAZIONALE QUADRO 
        SULLE MODALITA' DI UTILIZZO DEI 
        DISTACCHI, ASPETTATIVE E PERMESSI 
        NONCHÉ DELLE ALTRE PREROGATIVE 
        SINDACALI
        
        PARTE I
        TITOLO I
        
        ART. 1
        Campo di applicazione
  
      
      1. Il presente contratto si applica ai 
      dipendenti e dirigenti di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto 
      legislativo 3 febbraio 1993. n. 29 come modificato, integrato e sostituito 
      dai decreti legislativi 4 novembre 1997, n.396 e 31 marzo 1998, n. 80 , in 
      servizio nelle Amministrazioni pubbliche indicate nell'articolo 1, comma 
      2, dello stesso decreto, n. 29, ricomprese nei comparti di contrattazione 
      collettiva e nelle relative autonome aree della dirigenza.
      
      2. Le parti, preso atto delle modificazioni 
      di cui all'art. 2 del D.L. 10 maggio 1996, n. 254, convertito in legge 11 
      luglio 1996, n. 365 nonché dei decreti legislativi 4 novembre 1997, n. 396 
      e 31 marzo 1998, n. 80, convengono che la materia dei distacchi, delle 
      aspettative e dei permessi sindacali - contrattualmente disciplinabile - 
      possa essere compiutamente riveduta con il presente contratto, tenuto 
      conto della legge 20 maggio 1970, n. 300.
      
      3. Le parti si danno atto che, ove il 
      presente contratto o i contratti collettivi nazionali di comparto non 
      dispongano una specifica disciplina, nelle materie relative alla libertà e 
      dignità del lavoratore ed alle libertà ed attività sindacali, si intendono 
      richiamate le norme di minima 
      previste dalla legge 300/1970.
      
      4. Nel presente contratto la dizione 
      "comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego e delle 
      autonome aree di contrattazione della dirigenza" è semplificata in 
      "comparti ed aree". Il decreto legislativo "3 febbraio 1993, n. 29 come 
      modificato, integrato e sostituito dai decreti legislativi 4 novembre 
      1997, n.396 e 31 marzo 1998, n. 80" è indicato come "d.lgs 29/1993". Il 
      testo unificato di tale decreto è pubblicato sulla G.U. n. 98/L del 25 
      maggio 1998.
      
      5. Le rappresentanze sindacali unitarie del 
      personale di cui al d.lgs. 396/1997 disciplinate dall'accordo collettivo 
      quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il 
      personale dei comparti contestualmente stipulato il 7 agosto 1998 sono 
      indicate con la sigla RSU. Il predetto accordo è indicato con la dizione 
      "accordo stipulato il 7 agosto 1998"
      
      6. Le associazioni sindacali ammesse alla 
      trattativa nazionale ai sensi dell'art. 47 bis del d.lgs. 29/1993 e, nel 
      periodo transitorio, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 396/1997 come 
      modificato dall'art. 44 del d.lgs 80/1998, nel testo del presente 
      contratto vengono indicate come "associazioni sindacali rappresentative"
      
      7. Con il termine "amministrazione" sono 
      indicate genericamente tutte le amministrazioni pubbliche comunque 
      denominate.
 
      
        
        TITOLO II
        Attività Sindacali
        
        ART. 2
        Diritto di assemblea 
      
      1. Fatta salva la competenza dei contratti 
      collettivi di comparto o area a definire condizioni di miglior favore 
      nonché quanto previsto in materia dai CCNL vigenti, i dipendenti pubblici 
      hanno diritto di partecipare , durante l'orario di lavoro, ad assemblee 
      sindacali in idonei locali concordati con l'amministrazione, per 10 ore 
      annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.
      
      2. Le assemblee, che riguardano la 
      generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette 
      singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno su materie 
      di interesse sindacale e del lavoro, dai soggetti indicati nell'art. 
      10.
      
      3. La convocazione, la sede, l'orario, 
      l'ordine del giorno e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali 
      esterni sono comunicate all'ufficio gestione del personale con preavviso 
      scritto almeno tre giorni prima. Eventuali condizioni eccezionali e 
      motivate che comportassero l'esigenza per l'amministrazione di uno 
      spostamento della data dell'assemblea devono essere da questa comunicate 
      per iscritto entro 48 
      ore prima alle rappresentanze sindacali promotrici.
      
      4. La rilevazione dei partecipanti e delle 
      ore di partecipazione di ciascuno all'assemblea è effettuata dai 
      responsabili delle singole unità operative e comunicata all'ufficio per la 
      gestione del personale.
      
      5. Nei casi in cui l'attività lavorativa sia 
      articolata in turni, l'assemblea è svolta di norma all'inizio o alla fine 
      di ciascun turno di lavoro. Analoga disciplina si applica per gli uffici 
      con servizi continuativi aperti al pubblico.
      
      6. Durante lo svolgimento delle assemblee 
      deve essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili nelle 
      unità operative interessate 
      secondo quanto previsto dai singoli 
      accordi di comparto. 
      
      
      1. I soggetti di cui all'art. 
      10. hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che 
      l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a 
      tutto il personale all'interno dell'unità operativa , pubblicazioni, testi 
      e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro, 
      utilizzando , ove disponibili, anche sistemi di informatica 
      
      
      1. Ciascuna amministrazione con almeno 
      duecento dipendenti pone permanentemente e gratuitamente a disposizione 
      dei soggetti di cui all'art. 
      10, l'uso continuativo di un idoneo locale comune - organizzato con 
      modalità concordate con i medesimi - per consentire l'esercizio delle loro 
      attività.
      
      2. Nelle amministrazioni con un numero 
      inferiore a duecento dipendenti gli organismi rappresentativi hanno 
      diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per 
      le loro riunioni, posto a disposizione da parte dell'amministrazione 
      nell'ambito della struttura.
 
      
        
        PARTE II
        Distacchi, permessi ed aspettative 
        sindacali
        
        ART. 5
        Distacchi sindacali 
      
      1. I dipendenti a tempo pieno o parziale ed 
      i dirigenti indicati nell'art. 
      1 comma 1, in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 
      nelle amministrazioni dei comparti ed aree 
      , che siano componenti degli 
      organismi direttivi 
      statutari delle proprie confederazioni ed 
      organizzazioni sindacali rappresentative hanno diritto al distacco 
      sindacale con mantenimento della retribuzione di cui all'art.17 
      per tutto il periodo di durata del mandato sindacale nei limiti numerici 
      previsti dall'art. 6.
      
      2. I distacchi dei dirigenti sindacali 
      spettanti alle confederazioni ai sensi del comma 1 possono essere 
      utilizzati anche in altre organizzazioni sindacali di categoria aderenti 
      alle confederazioni stesse.
      
      3. I periodi di distacco sono equiparati a 
      tutti gli effetti al servizio prestato nell'amministrazione anche ai fini 
      della mobilità, salvo che per il diritto alle ferie e per il compimento 
      del periodo di prova – ove previsto - in caso di vincita di concorso o di 
      passaggio di qualifica. Ai fini del periodo di prova, qualora dopo la 
      formale assunzione in servizio nei confronti del dirigente sindacale venga 
      richiesto ovvero risulti confermato il distacco o l'aspettativa , potranno 
      essere attivate le procedure di urgenza previste dall'art. 
      14 per la prosecuzione o l'attivazione del distacco o aspettativa. Il 
      periodo di prova risulterà sospeso per tutta la durata di esso.
 
      
        
        ART. 6
        Ripartizione del contingente dei 
        distacchi 
      
      1. Il contingente complessivo dei distacchi 
      sindacali spettanti ai dipendenti e dirigenti pubblici di cui all'art. 5 
      comma 1, per la durata del presente contratto, è pari a n. 2584 e 
      costituisce il limite massimo dei distacchi fruibili in tutti i comparti e 
      aree di contrattazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 
      20 comma 1
      
      2. Il contingente dei distacchi è ripartito 
      nell'ambito di ciascun comparto ed area secondo l'allegata tabella n. 1. 
      All'interno di ciascun comparto ed area ogni contingente è ripartito - per 
      il novanta per cento - alle organizzazioni sindacali di categoria 
      rappresentative e per il restante dieci per cento alle confederazioni 
      sindacali cui le stesse siano aderenti ai sensi dell'art. 47 bis, comma 2 
      del d.lgs. 29/1993, garantendo comunque, nell'ambito di tale ultima 
      percentuale, un distacco sindacale per ognuna delle predette 
      confederazioni ed un distacco, utilizzabile con forme di rappresentanza in 
      comune, alla confederazione considerata rappresentativa, ai sensi 
      dell'art. 44, comma 7 del d. lgs 80/1998.
      
      3. Le associazioni sindacali rappresentative 
      sono le esclusive intestatarie dei distacchi sindacali previsti dal 
      presente contratto. 
      Alla ripartizione del contingente dei 
      distacchi sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali - 
      fatte salve le garanzie di cui al comma 2 - si procede in rapporto al 
      grado di rappresentatività accertata dall'ARAN nonché tenuto conto della 
      diffusione territoriale e della consistenza delle strutture organizzative 
      nei comparti ed aree.
      
      4. Con il presente contratto , ai fini 
      dell'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni di 
      categoria, si dà applicazione all'art. 11, comma 1 lett. b) e c) del CCNL 
      quadro sulla definizione dei comparti di contrattazione stipulato il 2 
      giugno 1998, con riguardo al la collocazione dei segretari comunali dal 
      comparto Ministeri a quello delle Regioni - Autonomie locali e delle 
      specifiche tipologie professionali - rispettivamente degli Enti pubblici 
      non economici e delle Istituzioni ed enti di sperimentazione e ricerca - 
      dall'area della dirigenza ai comparti. I distacchi già afferenti alle 
      organizzazioni rappresentative di tali categorie (n. 2 per i segretari 
      comunali, n. 5 e n. 7, rispettivamente per le specifiche tipologie degli 
      enti pubblici non economici e delle istituzioni ed enti di ricerca e 
      sperimentazione) sono defalcati dai contingenti di originaria appartenenza 
      ed attribuiti a quelli di nuova assegnazione.
      
      5. Sono rappresentative nei comparti ai 
      sensi dell'art. 47 bis del d.lgs. 29/1993 le associazioni sindacali di cui 
      alle tabelle dal n. 2 al n.9, che avranno valore sino all'entrata a regime 
      del nuovo sistema di rappresentatività ai sensi e per gli effetti 
      dell'art. 44 d.lgs 80/1998.
      
 
      
        ART. 7
        Flessibilità in tema di distacchi 
        sindacali 
      
      1. Fermo rimanendo il loro numero 
      complessivo, i distacchi sindacali - sino al limite massimo del 50% - 
      possono essere fruiti dai dirigenti sindacali di cui all'art. 5, comma 1, 
      anche frazionatamente per periodi non inferiori a tre mesi ciascuno.
      
      2. Nei limiti di cui al comma 1, i distacchi 
      sindacali per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno possono 
      essere utilizzati con articolazione della prestazione di servizio ridotta 
      al 50% - previo accordo del dipendente stesso con l'amministrazione 
      interessata sulla tipologia di orario prescelta tra quelle sotto indicate:
      
      
        a) in tutti i giorni lavorativi;
        
        b) con articolazione della prestazione su 
        alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi 
        dell'anno in modo da rispettare - come media - la durata del lavoro 
        settimanale prevista per la prestazione ridotta nell'arco temporale 
        preso in considerazione .
      
      3. Nel caso di utilizzo della facoltà 
      prevista dai commi 1 e 2, il numero dei dirigenti distaccati risulterà 
      aumentato in misura corrispondente, fermo rimanendo l'intero ammontare dei 
      distacchi, arrotondando le eventuali frazioni risultanti all'unità 
      superiore.
      
      4. Nel caso di distacco sindacale disposto 
      ai sensi del comma 2, per la parte economica si applica l'art. 
      17 comma 3 e, per il diritto alle ferie ed al periodo di prova in caso 
      di vincita di concorso o passaggio di qualifica (purché in tale ipotesi 
      sia confermato il distacco sindacale con prestazione lavorativa ridotta), 
      si applicano le norme previste nei singoli contratti collettivi di lavoro 
      per il rapporto di lavoro part - time - orizzontale o verticale - secondo 
      le tipologie del comma 2 . Tale ultimo rinvio va inteso solo come una 
      modalità di fruizione dei distacchi sindacali che, pertanto, non si 
      configurano come un rapporto di lavoro part - time - e non incidono sulla 
      determinazione delle percentuali massime previste, in via generale, per la 
      costituzione di tali rapporti di lavoro.
      
      5. Fermo rimanendo quanto previsto dal comma 
      1, per i dirigenti sindacali appartenenti alle
      qualifiche dirigenziali previo 
      accordo con l'amministrazione di appartenenza, il distacco sindacale può 
      essere svolto con articolazione della prestazione lavorativa su alcuni 
      giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell'anno in 
      analogia a quanto previsto dal comma 2, lettera b). Per la dirigenza del 
      Servizio Sanitario Nazionale- ivi compresa la dirigenza dell'area medico - 
      veterinaria, l'articolazione della prestazione lavorativa ridotta è svolta 
      in modo da rispettare , come media, la durata del lavoro settimanale 
      prevista per la prestazione stessa nell'arco temporale (settimana, mese o 
      periodo dell'anno) considerato.
      
      6. In tutti i casi previsti dal comma 5 si 
      applica il disposto del comma 4, prendendo a riferimento il CCNL del 
      comparto cui l'area dirigenziale appartiene.
      
      7. La prestazione lavorativa dei dirigenti 
      sindacali indicati nei commi 2 e 5 può anche essere superiore al 50%.
      
      8. Per il periodo in cui si applicano nei 
      loro confronti le flessibilità previste nei commi 2 e 5, i dirigenti 
      sindacali non possono usufruire dei permessi previsti dagli artt. 8 e 9. 
      In caso 
      di urgenza è ammessa la fruizione di 
      permessi ad assentarsi dal servizio per l'espletamento del mandato senza 
      riduzione del debito orario che dovrà essere recuperato nell'arco dello 
      stesso mese.
      
 
      
        ART. 8
        Contingente dei permessi sindacali
  
      
      1. Ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 80/1998, 
      sino all'entrata in vigore del presente contratto, restano fermi il 
      contingente complessivo esistente al 1 dicembre 1997 in base al D.P.C.M 
      770/1994, dei permessi sindacali retribuiti, fruibili ai sensi dell'art. 
      23 della legge 300/1970 da parte dei dirigenti sindacali nonché i relativi 
      coefficienti di ripartizione in ciascuna amministrazione o ente.
      
      2. A decorrere dalla entrata in vigore del 
      presente contratto - anche per consentire la prima elezione e l'avvio del 
      funzionamento delle rappresentanze sindacali unitarie previste dall'art. 
      47, comma 3 del d.lgs. 29/1993 - i permessi sindacali fruibili in ogni 
      amministrazione, pari a 90 minuti per dipendente o dirigente in servizio, 
      al netto dei cumuli previsti dall'art. 
      20, comma 1, sono portati nel loro complesso ad un valore pari a 81 
      minuti per dipendente o dirigente con rapporto di lavoro a tempo 
      indeterminato in servizio. Tra i dipendenti in servizio presso 
      l'amministrazione dove sono utilizzati vanno conteggiati anche quelli in 
      posizione di comando o fuori ruolo.
      
      3. I permessi spettano sia alle associazioni 
      sindacali rappresentative che alle RSU secondo le modalità indicate 
      nell'art. 9.
      
 
      
        ART. 9
        Modalità di ripartizione dei 
        permessi
  
      
      1. Nel limite dei contingenti definiti in 
      ciascuna amministrazione ai sensi dell'art. 8, comma 2, sino al 31 
      dicembre 1998, i permessi di spettanza delle associazioni sindacali 
      rappresentative sono ripartiti tra queste in proporzione alla loro 
      rappresentatività, accertata in sede locale in base al numero delle 
      deleghe per la riscossione del contributo sindacale risultante nell'anno 
      precedente.
      
      2. Dal 1 gennaio 1999, dopo la elezione 
      delle RSU di cui all'accordo stipulato il 7 agosto 1998, i permessi 
      sindacali , nella misura di n.81 minuti per dipendente o dirigente sono 
      ripartiti in misura pari a 30 minuti alle RSU e nella misura di 51 minuti 
      alle associazioni sindacali rappresentative.
      
      3. I contratti collettivi di comparto e area 
      potranno integrare fino ad un massimo di 60 minuti i permessi di 
      pertinenza delle RSU, destinando alle stesse ulteriori quote di permessi 
      delle associazioni sindacali rappresentative fino a raggiungere un 
      definitivo riparto massimo del contingente di n. 60 minuti alle RSU e n. 
      21 minuti alle medesime associazioni sindacali.
      
      4. Dal 1 gennaio 1999, ai fini della 
      ripartizione proporzionale dei permessi, la rappresentatività sarà 
      accertata in sede locale in base alla media tra il dato associativo e il 
      dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle 
      deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale 
      delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato associativo è 
      quello risultante alla data del 31 gennaio di ogni anno ed il dato 
      elettorale è quello risultante dalla percentuale dei voti ottenuti 
      nell'ultima elezione delle RSU rispetto al totale dei voti espressi 
      nell'ambito considerato, quali risultano dal verbale riassuntivo inviato 
      all'ARAN ai sensi dell'accordo stipulato il 7 agosto 1998. Il contingente 
      dei permessi di spettanza delle RSU è da queste gestito autonomamente nel 
      rispetto del tetto massimo attribuito.
      
      5. In prima applicazione del presente 
      contratto la ripartizione del contingente dei permessi sindacali 
      determinata ai sensi dell'art. 
      6 comma 5 – di spettanza delle associazioni sindacali rappresentative 
      ai sensi delle tabelle all.2 - 9 è effettuata dalle singole 
      amministrazioni entro trenta giorni dalla stipulazione del presente 
      contratto, sentite le associazioni sindacali aventi titolo. Per il 
      comparto della scuola la ripartizione avviene con le procedure dell'art.16.
      
 
      
        ART. 10
        Titolarità e flessibilità in tema di 
        permessi sindacali 
      
      1. I dirigenti sindacali che, ai sensi 
      dell'accordo stipulato il 7 agosto 1998 hanno titolo ad usufruire nei 
      luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, 
      di cui all'art. 9 per l'espletamento del loro mandato, sono: 
      
        - i componenti delle RSU;
        
        - i dirigenti sindacali rappresentanze 
        aziendali (RSA) delle associazioni rappresentative ai sensi dell'art. 10 
        dell'accordo stipulato il 7 agosto 1998;
        
        - i dirigenti sindacali dei terminali di 
        tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative che dopo 
        la elezione delle RSU, siano rimasti operativi nei luoghi di lavoro 
        nonché quelli delle medesime associazioni, aventi titolo a partecipare 
        alla contrattazione collettiva integrativa, ai sensi dell'art. 5 
        dell'accordo stipulato il 7 agosto 1998;
        
        - dirigenti sindacali che siano componenti 
        degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni 
        sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o 
        aspettativa.
      
      2. Le associazioni sindacali 
      rappresentative entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti nelle 
      RSU indicano per iscritto all'amministrazione i nominativi dei dirigenti 
      sindacali titolari delle prerogative e libertà sindacali di cui al comma 
      1. Con le stesse modalità vengono comunicate le eventuali successive 
      modifiche. I dirigenti del secondo e terzo alinea del comma uno hanno 
      titolo ai permessi di cui al contingente delle associazioni sindacali 
      rappresentative.
      
      3. I dirigenti sindacali indicati nel comma 
      1 possono fruire dei permessi retribuiti loro spettanti, oltre che per la 
      partecipazione a trattative sindacali, anche per presenziare a convegni e 
      congressi di natura sindacale.
      
      4. I permessi sindacali retribuiti, 
      giornalieri ed orari, sono equiparati a tutti gli effetti al servizio 
      prestato. Tale disciplina si applica anche ai permessi usufruiti dai 
      dirigenti sindacali dei comparti scuola e ministeri operanti all'estero 
      per la partecipazione ai congressi, convegni di natura sindacale o alle 
      riunioni degli organismi direttivi statutari.
      
      5. I permessi sindacali, giornalieri od 
      orari spettanti ai dirigenti sindacali di cui al comma 1 dal secondo al 
      quarto alinea, possono essere cumulati sino al tetto massimo spettante. 
      Per i componenti delle RSU i permessi possono essere cumulati per periodi 
      - anche frazionati - non superiori a dodici giorni a trimestre.
      
      6. Nell'utilizzo dei permessi deve comunque 
      essere garantita la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura 
      o unità operativa - comunque denominata - di appartenenza del dipendente . 
      A tale scopo, della fruizione del permesso sindacale va previamente 
      avvertito il dirigente responsabile della struttura secondo le modalità 
      concordate in sede decentrata. La verifica dell'effettiva utilizzazione 
      dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella 
      responsabilità dell'associazione sindacale di appartenenza dello stesso.
      
      7. Le riunioni con le quali le pubbliche 
      amministrazioni assicurano i vari livelli di relazioni sindacali nelle 
      materie previste dai CCNL vigenti avvengono - normalmente - al di fuori 
      dell'orario di lavoro. Ove ciò non sia possibile sarà comunque garantito - 
      attraverso le relazioni sindacali previste dai rispettivi contratti 
      collettivi - l'espletamento del loro mandato, attivando procedure e 
      modalità idonee a tal fine. 
      
        
        ART. 11
        Permessi per le riunioni di 
        organismi direttivi statutari
  
      
      1. Le associazioni sindacali rappresentative 
      sono , altresì, titolari di ulteriori permessi retribuiti, orari o 
      giornalieri, - confermati nell'ambito dei permessi esistenti al 1 dicembre 
      1997 dall'art. 44, comma 1, lett. f) primo periodo del d.lgs 80/1998 -.per 
      la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari 
      nazionali, regionali, provinciali e territoriali dei dirigenti sindacali 
      indicati nell'art. 10, comma 1 che siano componenti degli organismi 
      direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di 
      categoria non collocati in distacco o aspettativa.
      
      2. Il contingente delle ore di permesso di 
      cui al comma 1, in ragione di anno, è costituito da n. 475.512 ore, di cui 
      n. 47.551 riservate alle confederazioni dei comparti e delle aree 
      dirigenziali, n. 385.877 alle organizzazioni di categoria rappresentative 
      e n. 42.084 alle aree dirigenziali. Ciascuna confederazione ed 
      organizzazione sindacale non può superare il contingente delle ore 
      assegnate con la ripartizione indicata nelle tabelle allegato da 11 a 20 
      del presente contratto.
      
      3. Le confederazioni possono far utilizzare 
      i permessi di cui al comma 2 alle proprie organizzazioni di categoria.
      
      4. Da parte delle organizzazioni sindacali 
      rappresentative appartenenti alla stessa sigla sono ammesse utilizzazioni 
      in forma compensativa dei permessi sindacali citati al comma 2 fra 
      comparto e rispettiva area della dirigenza ovvero tra diversi comparti e/o 
      aree.
      
      5. In applicazione del presente articolo le 
      organizzazioni sindacali comunicano alle amministrazioni di appartenenza i 
      nominativi dei dirigenti sindacali aventi titolo.
      
      6. In caso di fruizione dei relativi 
      permessi si applica l'art. 10, comma 6.
      
      7. Ciascuna amministrazione, ai sensi dell'art. 
      14, comma 7, comunica al Dipartimento della funzione pubblica i 
      permessi fruiti dai dirigenti sindacali in base al presente articolo in 
      separato conteggio. 
      
        
        ART. 12
        Titolarità in tema di aspettative e 
        permessi sindacali non retribuiti e loro flessibilità 
      
      1. I dirigenti sindacali che ricoprono 
      cariche in seno agli organismi direttivi statutari delle proprie 
      confederazioni e organizzazioni sindacali rappresentative possono fruire 
      di aspettative sindacali non retribuite per tutta la durata del loro 
      mandato. E' possibile l'applicazione delle flessibilità previste dall'art. 
      7 in misura non superiore al 50% del limite massimo previsto dai commi 
      1 e 2 dello stesso articolo.
      
      2. I dirigenti sindacali indicati nell'art. 
      10, comma 1 hanno diritto a permessi sindacali non retribuiti per la 
      partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura 
      sindacale, in misura non inferiore ad otto giorni l'anno, cumulabili anche 
      trimestralmente.
      
      3. I dirigenti di cui al comma 2 che 
      intendano esercitare il diritto ivi previsto devono darne comunicazione 
      scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima per il tramite 
      della propria associazione sindacale.
      
      4. Ai permessi non retribuiti si applica 
      l'art. 10 comma 6.
      
 
      
        ART. 13
        Rapporti tra associazioni sindacali 
        ed RSU
  
      
      1. Per effetto degli articoli precedenti le 
      associazioni sindacali rappresentative sono complessivamente titolari dei 
      seguenti diritti: 
      
        a) diritto ai distacchi ed aspettative 
        sindacali;
        
        b) diritto ai permessi retribuiti nella 
        misura prevista dall'art 9;
        
        c) diritto ai permessi retribuiti di cui 
        all'art. 11
        
        d) diritto ai permessi non retribuiti di 
        cui all'art. 12;
      
      2. Le RSU sono titolari del diritto ai 
      permessi non retribuiti e retribuiti nella misura prevista dall'art. 
      9.
      
      3. Per tutto quanto non previsto dal 
      presente contratto, i rapporti tra associazioni sindacali rappresentative 
      ed RSU in tema di diritti e libertà sindacali con particolare riferimento 
      ai poteri e competenze contrattuali nei luoghi di lavoro, sono regolati 
      dagli artt. 5 e 6 dell'accordo stipulato il 7 agosto 1998. 
      
        
        
        ART. 14
        Procedure per la richiesta, revoca E 
        CONFERME dei distacchi ed aspettative sindacali. 
      
      1. Le richieste di distacco o aspettativa 
      sindacale ai sensi degli 
      artt. 5 e 12 sono presentate dalle confederazioni ed organizzazioni 
      sindacali rappresentative alle amministrazioni di appartenenza del 
      personale interessato che -accertati i requisiti soggettivi previsti dagli
      art. 5, comma 1 ed
      11 comma 1- provvedono 
      entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta, dandone 
      comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri/Dipartimento 
      della Funzione Pubblica, ai sensi e per gli effetti dall'art. 54, comma 6 
      del d.lgs. 29/1993 anche ai fini della verifica del rispetto dei 
      contingenti.
      
      2. Per consentire i relativi adempimenti in 
      ordine ai distacchi sindacali utilizzati nel Comparto "Regioni - Autonomie 
      Locali" , l'amministrazione di appartenenza trasmette copia dei 
      provvedimenti di cui al comma 1 all'ANCI per il personale dipendente dai 
      Comuni e loro consorzi ed IPAB; all'UPI per il personale dipendente dalle 
      Province; all'UNCEM per il personale dipendente dalle Comunità montane; 
      all'UNIONCAMERE per quanto riguarda il personale delle Camere di 
      commercio, industria, artigianato e agricoltura; alla Conferenza dei 
      Presidenti delle Regioni per quanto riguarda il personale dipendente dalle 
      Regioni, dagli Enti pubblici non economici da esse dipendenti e dagli 
      Istituti autonomi per le case popolari.
      
      3. Le confederazioni ed organizzazioni 
      sindacali possono procedere alla revoca dei distacchi e delle aspettative 
      in ogni momento, comunicandola alle amministrazioni interessate ed al 
      Dipartimento della Funzione pubblica per i consequenziali provvedimenti.
      
      4. In attesa degli adempimenti istruttori 
      previsti dal comma 1 per la concessione dei distacchi o delle aspettative 
      sindacali non retribuite, per motivi di urgenza - segnalati nella 
      richiesta da parte delle confederazioni ed organizzazioni sindacali - è 
      consentito l'utilizzo provvisorio - in distacco o aspettativa dei 
      dipendenti interessati - dal giorno successivo alla data di ricevimento 
      della richiesta medesima.
      
      5. Qualora la richiesta di distacco non 
      possa aver seguito, l'eventuale assenza dal servizio dei dipendenti è 
      trasformata, a domanda, in aspettativa sindacale non retribuita ai sensi 
      dell'art. 12
      
      6. Le variazioni ai distacchi ed alle 
      aspettative vanno comunicate alle amministrazioni interessate entro il 31 
      gennaio di ogni anno. In tutti i casi di cessazione del distacco o di 
      aspettativa, il dirigente sindacale rientrato nell'amministrazione di 
      appartenenza non potrà avanzare nei confronti di quest'ultima pretese 
      relative ai rapporti intercorsi con la confederazione od organizzazione 
      sindacale durante il periodo del mandato sindacale.
      
      7. Nel rispetto delle quote complessive di 
      distacchi assegnati a ciascun comparto dalla tabella allegato 1 al 
      presente contratto e nell'ambito di esso, ogni singola confederazione può 
      modificare - in forma compensativa tra comparto e relativa autonoma area 
      di contrattazione della dirigenza - le quote di distacchi rispettivamente 
      assegnati. Tale possibilità riguarda anche le organizzazioni sindacali di 
      categoria appartenenti alla stessa sigla confederale. Dell'utilizzo dei 
      distacchi in forma compensativa è data notizia all'amministrazione di 
      appartenenza del personale interessato ai fini degli adempimenti 
      istruttori di cui al presente articolo nonché per la predisposizione degli 
      elenchi previsti dall'art.15 comma 4. 
      
      
      1. Fermo rimanendo il numero complessivo dei 
      distacchi sindacali previsti dalle vigenti disposizioni per le Autonomie 
      locali (Comuni, Province, Comunità Montane, IPAB.) - in presenza del 
      decreto legge 25 novembre 1996, convertito in legge 24 gennaio 1997, n. 5 
      che definisce le modalità di suddivisione delle spese tra gli enti 
      predetti - nell'ambito degli adempimenti di cui al presente articolo ed 
      all'interno delle suddette articolazioni settoriali - è possibile 
      utilizzare in forma compensativa la ripartizione dei distacchi previsti 
      per i dirigenti sindacali delle citate autonomie locali dalla tabella 
      allegato 5, compensando le relative spese tra gli enti interessati.
      
      2. Nell'ambito
      dei comparti Sanità, Università, 
      Istituti di sperimentazione e ricerca, Enti pubblici non economici e, per 
      quanto attiene le Regioni, nel comparto delle autonomie locali , le 
      modalità di suddivisione delle spese dei distacchi tra le amministrazioni 
      dei relativi comparti avverranno in forma compensativa secondo le intese 
      intervenute nell'ambito dei rispettivi organismi previsti dall'art. 46, 
      comma 3 del d.lgs. 29/1993. Tali organismi potranno,
      inoltre,
      concordare tra di loro la 
      possibilità di utilizzo dei distacchi consentiti tra comparti ed aree 
      diverse , consultando il Dipartimento della Funzione pubblica qualora la 
      compensazione riguardi i distacchi delle amministrazioni statali, al fine 
      di definire le modalità di riparto delle spese e dando comunicazione 
      dell'accordo intervenuto all'ARAN ed anche al Dipartimento della Funzione 
      Pubblica se non direttamente interessato.
      
      3. I CCNL di comparto ed area potranno 
      prevedere, nell'ambito dei relativi finanziamenti, un incremento dei 
      contingenti dei distacchi attribuiti al comparto o area.
      
      4. Entro il 31 maggio di ciascun anno, le 
      Amministrazioni pubbliche di cui al presente contratto adempiono agli 
      obblighi previsti dall'art. 54 del d.lgs. 29/1993 in tema di trasmissione 
      dei dati ivi previsti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri / 
      Dipartimento della Funzione Pubblica -
      
      5. La trasmissione delle schede compilate 
      dalle amministrazioni pubbliche per l'aggiornamento del repertorio delle 
      confederazioni ed organizzazioni sindacali operanti nel pubblico impiego e 
      della loro consistenza associativa deve avvenire nel pieno rispetto delle 
      procedure previste dalle vigenti disposizioni. Le schede dovranno essere 
      controfirmate dalle associazioni sindacali interessate, salvo il caso di 
      diniego che sarà segnalato contestualmente all'invio
      e dovranno contenere 
      l'indicazione dell'importo del contributo sindacale.
      
 
      
        ART. 16
        Norme speciali per la Scuola 
      
      1. Per i dirigenti sindacali appartenenti al 
      comparto scuola gli artt. 7,
      10 e 14 si applicano 
      con le seguenti specificazioni o integrazioni: 
      
        A) 
        
        Art. 7 
        , commi 1 e 2:
        
        - nel caso di applicazione del comma 1 , 
        il frazionamento del distacco non può essere inferiore alla durata 
        dell'anno scolastico;
        
        - ai dirigenti di istituto ed ai 
        responsabili di amministrazione si applica solo il disposto del comma 1 
        . In tal caso il frazionamento del distacco non può essere inferiore 
        alla durata dell'anno scolastico;
        - in tutti i casi in cui possa ricorrere 
        l'applicazione del comma 2 , la tipologia di distacco sindacale per il 
        personale docente può essere solo quella di cui alla lettera a) dello 
        stesso comma, prevedendosi in tal caso una proporzionale riduzione del 
        numero delle classi assegnate.
        
        - la disciplina da prendere a riferimento 
        per l'applicazione del comma 2 è quella prevista dall'ordinanza del 
        Ministero della Pubblica istruzione n. 179 del 19 maggio 1989 e 
        successive conferme. Il rinvio alle disposizioni richiamate va inteso 
        come una modalità di fruizione dei distacchi sindacali. Pertanto essi 
        non incidono sulla determinazione delle percentuali massime previste, in 
        via generale, per la costituzione di rapporti di lavoro part time dalla 
        citata ordinanza.
        
        B) 
        
        Art. 10:
        - per assicurare la continuità 
        dell'attività didattica e per evitare aumento di spesa garantendo 
        un'equa distribuzione del lavoro tra il personale in servizio, i 
        permessi sindacali nel comparto scuola non possono superare 
        bimestralmente cinque giorni lavorativi e, in ogni caso, dodici giorni 
        nel corso dell'anno scolastico.
        
        C) 
        Art. 14, comma 1, 3, 4 :
        - con riferimento ai commi 1 e 3, le 
        richieste di distacco o di aspettativa sindacale dei dirigenti sindacali 
        del comparto e la comunicazione di conferma annuale devono essere 
        presentate entro il 30 giugno di ciascun anno. La stessa data deve 
        essere rispettata per le richieste di revoca del distacco o 
        dell'aspettativa che non possono avvenire nel corso dell'anno scolastico 
        anche nel caso in cui contengano la contestuale sostituzione con altro 
        dirigente sindacale salvo un sopravvenuto motivato impedimento. In tal 
        caso è possibile la sostituzione nel distacco retribuito con un 
        dirigente già collocato in aspettativa sindacale non retribuita. In 
        prima applicazione del presente contratto il termine del 30 giugno è 
        spostato al 31 luglio 1998 anche per quanto concerne la fruibilità dei 
        permessi cumulati previsti dall'art. 
        20, comma 1.
        - con riferimento al comma 4 , la 
        procedura d'urgenza per il distacco o aspettativa dei dirigenti 
        sindacali di cui al precedente alinea è adottabile solo fino al 31 
        luglio di ciascun anno.
      
      2. La ripartizione del contingente dei 
      permessi tra associazioni sindacali ed RSU per il comparto scuola è 
      effettuata - con le modalità e procedure previste dall'art. 
      9 - dal Ministero della Pubblica Istruzione. Nel limite dei 
      contingenti di permessi così individuati , il Ministero provvede ad una 
      ulteriore ripartizione a livello provinciale, affidandone la gestione ai 
      rispettivi provveditorati per gli adempimenti successivi.
      
 
      
      
      1. Il trattamento economico spettante nei 
      casi di distacco sindacale è disciplinato dai rispettivi contratti 
      collettivi dei comparti ed aree dirigenziali.
      
      2. Sino a quando i contratti collettivi 
      nazionali di comparto o di area non avranno stabilito la specifica 
      disciplina, rimangono ferme tutte le clausole previste dall'art. 7, comma 
      2 del CCNL quadro transitorio stipulato il 26 maggio 1997.
      
      3. In caso di distacco ai sensi dell'art. 
      7, commi 2 e 5, al dirigente sindacale è garantito.
      - 
      il trattamento economico complessivo nella misura intera con riferimento a 
      tutte le competenze fisse e periodiche ivi compresa la retribuzione di 
      posizione per i dirigenti. Il trattamento accessorio legato alla 
      produttività o alla retribuzione di risultato è attribuito in base 
      all'apporto partecipativo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi 
      assegnati;
      - i periodi di distacco sono equiparati a 
      tutti gli effetti al servizio pieno prestato nell'amministrazione anche ai 
      fini del trattamento pensionistico.
      
      4. In caso di fruizione di permessi 
      sindacali, i compensi legati alla produttività comunque denominati nei 
      vari comparti o la retribuzione di risultato per i dirigenti spettano al 
      dirigente sindacale in relazione alla sua partecipazione al raggiungimento 
      dei risultati stessi verificati a consuntivo.
      
      5. Ai sensi e con le modalità dell'art. 3, 
      comma 4 del d.lgs. 16 settembre 1996, n. 564, in caso di aspettativa 
      sindacale, a tempo pieno o parziale, non retribuita, i contributi 
      figurativi accreditabili in base all'art. 8, ottavo comma della legge 23 
      aprile 1981, n. 155, sono gli stessi previsti per la retribuzione 
      spettante al personale in distacco sindacale retribuito secondo le 
      indicazioni dei CCNL di comparto o di area dirigenziale.
 
      
        
        PARTE III
        Norme finali e transitorie
        
        ART. 18
        Tutela del dirigente sindacale
  
      
      1. Il dipendente o dirigente che riprende 
      servizio al termine del distacco o dell'aspettativa sindacale può, a 
      domanda, essere trasferito - con precedenza rispetto agli altri 
      richiedenti - in altra sede della propria amministrazione quando dimostri 
      di aver svolto attività sindacale e di aver avuto il domicilio nell'ultimo 
      anno nella sede richiesta ovvero in altra amministrazione anche di diverso 
      comparto della stessa sede.
      
      2. Il dipendente o dirigente che rientra in 
      servizio ai sensi del comma 1 è ricollocato 
      nel 
      sistema classificatorio del personale 
      vigente presso l'amministrazione ovvero nella qualifica dirigenziale di 
      provenienza , fatte salve le anzianità maturate, e conserva, ove più 
      favorevole, il trattamento economico in godimento all'atto del 
      trasferimento mediante attribuzione "ad 
      personam" della differenza con il 
      trattamento economico previsto per la qualifica del nuovo ruolo di 
      appartenenza, fino al riassorbimento a seguito dei futuri miglioramenti 
      economici.
      
      3. Il dipendente o dirigente di cui al comma 
      1 non può essere discriminato per l'attività in precedenza svolta quale 
      dirigente sindacale né può essere assegnato ad attività che facciano 
      sorgere conflitti di interesse con la stessa.
      
      4. Il trasferimento in un'unità operativa 
      ubicata in sede diversa da quella di assegnazione dei dirigenti sindacali 
      indicati nell'art. 10, 
      può essere predisposto solo previo nulla osta delle rispettive 
      organizzazioni sindacali di appartenenza e della RSU ove il dirigente ne 
      sia componente.
      
      5. Le disposizioni del comma 4 si applicano 
      sino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato 
      sindacale.
      
      6. I dirigenti sindacali, nell'esercizio 
      delle loro funzioni, non sono soggetti alla subordinazione gerarchica 
      prevista da leggi e regolamenti.
      
 
      
      
      1. Le parti si danno atto che, in caso di 
      affiliazione tra sigle sindacali che non dia luogo alla creazione di un 
      nuovo soggetto, i distacchi, permessi ed aspettative sindacali di cui al 
      presente contratto fanno capo solo alla organizzazione sindacale 
      affiliante se rappresentativa ai sensi delle vigenti disposizioni.
      
      2. Ai fini dell'accertamento della 
      rappresentatività , con la rilevazione dei dati associativi riguardanti il 
      1998, le organizzazioni sindacali che a partire dal 1997 abbiano dato o 
      diano vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma, ad una nuova 
      aggregazione associativa che - allo stato - non corrisponde ai requisiti 
      previsti dall'art. 44 comma 1 lett. c) del d.lgs. 80/1998
      (imputazione al nuovo soggetto 
      sindacale delle deleghe delle quali risultino titolari purché il nuovo 
      soggetto succeda effettivamente nella titolarità delle deleghe o che le 
      deleghe siano comunque confermate espressamente dai lavoratori a favore 
      del nuovo soggetto) 
      dovranno dimostrare di aver dato effettiva 
      ottemperanza al disposto della norma. In caso negativo non sarà possibile 
      riconoscere la rappresentatività del nuovo soggetto sindacale ai fini 
      dell'ammissione alle trattative per il rinnovo dei CCNL e si darà luogo 
      all'applicazione di quanto previsto dal comma 8 con decorrenza 
      dall'entrata in vigore del presente accordo.
      
      3. Nel caso del comma 2, le prerogative 
      previste dal presente contratto vengono assegnate al nuovo soggetto 
      sindacale unitariamente inteso se rappresentativo. I poteri e le 
      competenze contrattuali - riconosciuti ai rappresentanti di tali soggetti 
      in quanto firmatari dei CCNL di comparto o di area dall'art. 
      5, comma 3 dell'accordo stipulato il 7 agosto 1998 per la costituzione 
      delle RSU - sono altresì, esercitati esclusivamente in nome e per 
      conto del soggetto firmatario e non delle singole sigle sindacali in esso 
      confluite. Pertanto nei contratti collettivi integrativi la sottoscrizione 
      avviene in rappresentanza della nuova organizzazione sindacale.
      
      4. Nel rispetto del comma 2 ed in 
      conseguenza degli effetti dell'art. 44 del d.lgs. 80/1993, qualora 
      nell'ambito del nuovo soggetto si verifichi la fuoriuscita di una delle 
      sigle che vi aveva originariamente dato vita ovvero l'ingresso di una 
      nuova sigla, il mutamento produce effetti soltanto al successivo periodico 
      accertamento della rappresentatività previsto dal comma 5.
      
      5. L'ARAN, salvo che nel periodo transitorio 
      di cui all'art. 44 del d.lgs. 80/1998, procede all'accertamento della 
      rappresentatività delle associazioni sindacali in corrispondenza 
      dell'inizio di ciascuna stagione contrattuale di riferimento nonché 
      all'inizio del secondo biennio economico della stessa. A tale scopo 
      vengono presi in considerazione i dati associativi relativi alle 
      associazioni sindacali risultanti nel repertorio delle confederazioni ed 
      organizzazioni sindacali operanti nel pubblico impiego aggiornato al 31 
      gennaio dello stesso anno in cui si procede alla rilevazione nonché gli 
      ultimi dati disponibili relativi alle elezionidelle RSU. L'accertamento 
      produce effetti - con le medesime cadenze - sulla ripartizione dei 
      distacchi e permessi.
      
      6. Per i dirigenti sindacali delle autonome 
      aree di contrattazione collettiva della dirigenza in attesa della verifica 
      della loro rappresentatività, collegata alla stipulazione del contratto 
      collettivo quadro per la definizione delle aree dirigenziali, restano in 
      vigore: 
      
        a) i contingenti dei distacchi previsti 
        dalla tabella all. 1 nonché la loro ripartizione ed il contingente dei 
        permessi determinato in ciascuna amministrazione con le modalità del 
        D.P.C.M. 770/1994 e relativi D.M. del 5 maggio 1995.
        
        b) i permessi nella misura attualmente in 
        atto goduta per effetto degli
        
        artt. 5 dei CCNL quadro transitori del 26 e 27 maggio 1997, fatto 
        salvo quanto previsto in capo alle confederazioni dalla tabella all. 11.
        Dopo la stipulazione del citato contratto, 
        con successivo accordo si definiranno le nuove ripartizioni dei 
        distacchi e permessi di cui agli
        artt. 6 comma 2,
        8 comma 2,
        11 comma 2 e 20, 
        comma 1, nonché i regolamenti per le elezioni delle RSU relative alle 
        medesime aree.
      
      7. Durante il periodo transitorio 
      previsto dall'art. 44, comma 1 lett. d) del d.lgs. 80/1998, qualora in 
      sede decentrata non vi sia piena coincidenza tra i soggetti riconosciuti 
      come rappresentativi ai sensi delle tabelle all.2 - 9 e quelli già ammessi 
      in base alla citata disposizione alla contrattazione decentrata, questi 
      ultimi concorrono all'utilizzo del contingente dei permessi limitatamente 
      alle attività di contrattazione, eventualmente conguagliando - nel caso di 
      avvenuto ingresso in altre sigle sindacali rappresentative - con i 
      permessi a queste spettanti al fine di evitare duplicazione di benefici.
      
      8. Le confederazioni ed organizzazioni 
      sindacali ammesse alle trattative nazionali con riserva per motivi 
      giurisdizionali, in caso di esito sfavorevole del giudizio, dovranno 
      restituire alle amministrazioni di appartenenza dei dirigenti sindacali il 
      corrispettivo economico dei distacchi e delle ore di permesso fruite e non 
      spettanti. Analogamente si procede nei confronti delle confederazioni ed 
      organizzazioni sindacali in caso di superamento dei contingenti dei 
      distacchi - verificati annualmente a consuntivo dal Dipartimento della 
      Funzione pubblica ai sensi dell'art. 
      15 - nonché dei permessi loro spettanti .
      
      9. Eventuali casi di contenzioso in 
      qualsiasi momento insorti sull'applicazione del DPCM 770\1994 
      relativamente alla concessione o revoca dei distacchi od aspettative a 
      causa dell'inosservanza di procedure autorizzative preventive, purché nel 
      rispetto del tetto previsto, sono risolti sulla base dell'art.14 
      commi 1 e 2. 
      
      
      1. Nell'attuale periodo transitorio previsto 
      dall'art. 44, comma 1 lett. g) del d.lgs. 1998, n. 80, fermo rimanendo il 
      contingente dei permessi di competenza delle RSU , le associazioni 
      sindacali rappresentative, 
      con il presente contratto,
      concordano di cumulare i permessi 
      sindacali loro spettanti in base alla ripartizione prevista dall'art. 
      9, commi 1 e 2 sino ad un massimo di 9 minuti per dipendente in 
      servizio pari a n. 269 distacchi per i comparti e n. 20 per le aree 
      dirigenziali.
      
      2.
      Il contingente dei permessi 
      cumulati per i comparti pari a n. 269, sommato 
      al contingente dei distacchi già 
      attribuiti ai comparti stessi ai sensi della tab. all. n. 1 (pari a n. 
      2460), per un totale complessivo di n. 2729 distacchi, è ripartito, in via 
      transattiva, tra tutte le associazioni sindacali rappresentative alla data 
      del presente contratto secondo quanto indicato nelle tabelle allegate dal 
      n. 2 al n. 9. 
      Nella tabella n. 10 sono indicati i 
      distacchi che, nell'ambito del contingente citato, residuano dopo la 
      ripartizione e rimangono assegnati alle confederazioni.
      
      3. Ai permessi cumulati sotto forma di 
      distacchi si applicano tutte le flessibilità previste dall'art. 
      7. I nominativi dei dirigenti sindacali che usufruiscono dei permessi 
      cumulati devono essere comunicati all'amministrazione di appartenenza ed 
      al Dipartimento della Funzione pubblica per gli adempimenti dell'art. 
      14.
      
      4. Le tabelle di ripartizione dei distacchi 
      e quelle dei permessi di cui all'art. 
      11 avranno valore sino all'entrata a regime del nuovo sistema di 
      rappresentatività, di cui all'art. 44 del d.lgs 80/1998, agli effetti del 
      quale le parti concorderanno la nuova ripartizione dei distacchi in base 
      ai dati sulle deleghe e sui voti riportati nelle elezioni per le RSU nel 
      1998, confermando o modificando i permessi cumulati del comma 2 e la loro 
      entità.
      
      5. La ripartizione dei permessi cumulati 
      sotto forma di distacchi delle aree dirigenziali, pari a n. 20, sarà 
      ripartita al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 
      19, comma 6, unitamente al contingente di n.124 distacchi di cui alla 
      tabella 1.
      
      6. I contingenti dei permessi previsti dagli
      artt.8, comma 2 e
      11 comma 2, nel periodo 
      intercorrente tra l'entrata in vigore del presente contratto e il 31 
      dicembre 1998 sono utilizzati pro rata.
      
      7. In deroga al comma 4 dell'art.19, 
      eventuali cambiamenti dei soggetti confluiti nelle nuove aggregazioni 
      sindacali riconosciute rappresentative, che intervengano prima della 
      stipulazione del presente contratto comporteranno la modifica, a cura 
      dell'ARAN delle tabelle allegate al presente contratto.
      
 
      
      
      1. Il presente contratto è valido per il 
      quadriennio 1998 - 2001. La disdetta può essere richiesta dall'ARAN o da 
      almeno quattro Confederazioni sindacali firmatarie del presente contratto, 
      mediante raccomandata con ricevuta di ritorno inviata almeno sei mesi 
      prima della data di scadenza del quadriennio. In caso di mancata disdetta 
      il presente contratto si intenderà rinnovato tacitamente di anno in anno.
      
      2. Per quanto attiene alla ripartizione dei 
      distacchi e dei permessi il presente contratto rispetterà le cadenze 
      previste dagli artt. 6 e
      9.
      
      3. In caso di decisione giudiziale relativa 
      alla ripartizione delle prerogative sindacali previste dal presente 
      contratto nonché all'ammissione di nuovi soggetti, l'ARAN convoca 
      immediatamente le oo.ss. firmatarie per valutare le iniziative 
      conseguenti. 
      
      
      1. Il presente contratto sostituisce , fatto 
      salvo quanto previsto all'art.17 
      comma 2, i contratti
      
      collettivi nazionali quadro transitori stipulati il 26 e 27 maggio 1997. 
      Dalla data di stipulazione è, altresì, disapplicato il D.P.C.M. 25 ottobre 
      1994, n. 770 nonché i Decreti del Ministro della Funzione pubblica in data 
      5 maggio 1995, sostituiti dalle tabelle allegate al presente contratto .
      
      2. Gli articoli da 2 a 4 costituiscono linee 
      di indirizzo per i contratti collettivi dei comparti e delle aree relativi 
      al quadriennio 1998 - 2001 che - dopo la specifica disciplina negoziale - 
      provvederanno direttamente a disapplicare le norme vigenti in materia ai 
      sensi dell'art. 72 del d.lgs. 29/1993.
      
      
      
 
      
      
 
      
      
      
 
      
      
      
 
      
      
      
 
      
      
      
 
      
      
      
 
      
      
      
 
      
      
      
 
      
      
      
      
 
      
      
      
 
      
      
        DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.1
      
      In relazione all'art. 4, le parti dichiarano 
      di non aver inteso innovare rispetto a condizioni di miglior favore di 
      fatto esistenti a livello nazionale o locale. 
      
      
        DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
      
      Le parti si danno atto che entro il 15 
      settembre 1998, in occasione della definizione dell'accordo di cui alla 
      pag. II del verbale allegato al presente CCNL Quadro verranno affrontati e 
      risolti i problemi relativi:
      
      1) al possibile incremento del numero 
      complessivi dei distacchi del comparto degli Enti Pubblici non economici a 
      definitiva soluzione di eventuali errori tecnici pregressi;
      
      2) alla chiarificazione, ai fini del calcolo 
      dei distacchi, della rappresentanza delle minoranze linguistiche della 
      Provincia Autonoma di Bolzano e della Valle d'Aosta, sulla base delle 
      indicazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica;
      
      3) alla computabilità, come servizio, ai 
      fini della mobilità nel comparto scuola, di periodi di aspettativa 
      sindacale non retribuita.