| Comparto:
          Accordi quadro | 
          Area: 
          Personale dei livelli
           | 
          Data: 
          07/08/1998
           | 
        
        
          | Tipo:
          CCNQ  | 
          
          Descrizione: 
          Accordo collettivo quadro per la costituzione delle RSU per il 
          personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la 
          definizione del relativo regolamento elettorale  | 
        
      
      
 
      
        ACCORDO COLLETTIVO 
        QUADRO
        PER LA COSTITUZIONE DELLE 
        RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE
        PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE 
        PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
        E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO 
        REGOLAMENTO ELETTORALE
        
        ART.1
        OBIETTIVI E FINALITA' 
      
      1. Le parti con il presente accordo 
      intendono dare attuazione all'art. 47 del decreto legislativo 3 febbraio 
      1993 n.29 - recante norme sulla elezione ed il funzionamento degli 
      organismi di rappresentanza sindacale unitaria del personale.
      
      2. A tal fine il presente accordo è 
      strutturato in due parti: la prima diretta a regolare le modalità di 
      costituzione e funzionamento dei predetti organismi; la seconda recante il 
      regolamento elettorale.
      
      3. La dizione "amministrazioni, aziende ed 
      enti " usata per indicare i luoghi di lavoro ove possono essere costituite 
      le rappresentanze sindacali unitarie, dopo l'art.1 sarà sostituita dal 
      termine "amministrazioni" . Le "sedi o strutture periferiche" delle 
      medesime individuate dai contratti collettivi nazionali come livelli 
      decentrati di contrattazione collettiva sono indicate dopo l'art.1 con la 
      dizione "strutture amministrative interessate". Le "associazioni sindacali 
      ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art.47 bis del 
      d.lgs.29/1993" sono indicate come "associazioni sindacali 
      rappresentative".
      
      4. Nel testo del presente accordo ove sono 
      indicati gli articoli del decreto legislativo del 3 febbraio 1993 n.29, 
      essi sono quelli modificati, integrati o sostituiti dai d.lgs. 4 novembre 
      1997, n. 396 e d.lgs.31 marzo 1998, n. 80. Il testo unificato del d.lgs. 
      29/1993 è stato ripubblicato nella G.U. n.98/L del 25 maggio 1998. 
      Pertanto la dizione "d.lgs.29/1993" è riferita al nuovo testo.
      
      5. Le rappresentanze sindacali unitarie del 
      personale sono indicate come RSU.
      
      6. Il regolamento di cui alla seconda parte 
      ha propria numerazione degli articoli.
      
      7. Il CCNL quadro sulle modalità di utilizzo 
      dei distacchi, aspettative e permessi, nonchè delle altre prerogative 
      sindacali stipulato il........, nel testo è indicato come "CCNL quadro 
      del..........)
      
 
      
        PARTE PRIMA
        
        MODALITA' DI COSTITUZIONE E DI 
        FUNZIONAMENTO 
        DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE
        
        
        ART. 2
        AMBITO ED INIZIATIVA PER LA 
        COSTITUZIONE 
      
      1. Le associazioni sindacali rappresentative 
      che abbiano sottoscritto o abbiano formalmente aderito al presente accordo 
      possono promuovere la costituzione di rappresentanze sindacali unitarie 
      nelle Amministrazioni che occupino più di 15 dipendenti. Nel caso di 
      amministrazioni con pluralità di sedi o strutture periferiche, i predetti 
      organismi possono, altresì, essere promossi dalle stesse associazioni 
      anche presso le sedi individuate dai contratti o accordi collettivi 
      nazionali come livelli di contrattazione collettiva integrativa.
      
      2. Oltre alle associazioni sindacali di cui 
      al comma 1, possono presentare liste per l'elezione delle RSU anche altre 
      organizzazioni sindacali, purché costituite in associazione con proprio 
      statuto e aderenti al presente accordo.
      
      3. Nella prima applicazione del presente 
      accordo l'iniziativa deve essere esercitata, congiuntamente o 
      disgiuntamente, da parte delle Associazioni sindacali dei commi 
      precedenti, entro il 30/9/1998, la presentazione delle liste deve avvenire 
      il 20/10/1998 e la commissione elettorale costituita entro il 15/10/1998. 
      Per i successivi adempimenti si seguono le normali cadenze previste nel 
      regolamento di cui alla 
      parte seconda. Le elezioni dovranno avvenire contestualmente 
      nell'intero comparto nelle date indicate nel calendario allegato, di norma 
      in una sola giornata, salvo che particolari situazioni organizzative non 
      richiedano il prolungamento delle operazioni di voto anche nella giornata 
      successiva. In prima applicazione del presente accordo, l'adesione da 
      parte delle associazioni sindacali rappresentative non affiliate alle 
      confederazioni sottoscrittrici, deve avvenire entro il 30/9/1998 ed è 
      comunicata all'Aran che ne rilascia certificazione. Le associazioni 
      affiliate a confederazioni che non hanno sottoscritto il presente accordo, 
      possono aderire all'accordo di comparto di cui al comma 4 con le medesime 
      procedure di attestazione. Le organizzazioni sindacali del comma 2 che non 
      rientrino in nessuna delle precedenti fattispecie allegheranno la formale 
      adesione al presente accordo all'atto della presentazione della lista, 
      dandone mera comunicazione per conoscenza all'ARAN 
      
      4. Entro cinque giorni dalla stipulazione 
      del presente accordo, le organizzazioni sindacali di categoria 
      rappresentative ad esso aderenti in quanto affiliate alle confederazioni 
      firmatarie e le altre organizzazioni sindacali di categoria 
      rappresentative possono chiedere per iscritto all'ARAN di avviare 
      trattative per regolamentare mediante appositi accordi eventuali 
      integrazioni e modifiche sugli aspetti indicati nel comma 6 al fine di 
      facilitare la costituzione delle RSU nei rispettivi comparti. Nella 
      provincia autonoma di Bolzano e nelle regioni Valle d'Aosta e Friuli 
      Venezia Giulia, il presente accordo può essere integrato con un accordo 
      stipulato da soggetti abilitati alle trattative nelle sedi locali ai sensi 
      dell'art. 44, comma 7 del d.lgs. 80/1998. 
      
      5. Gli aspetti eventualmente da integrare o 
      modificare con gli accordi di comparto riguardano i seguenti punti:
      
      
        a) la costituzione o particolari forme 
        organizzative delle RSU che assicurino a tutti i dipendenti il diritto 
        alla rappresentanza sindacale, anche prevedendo la costituzione di 
        un'unica rappresentanza per i dipendenti di diverse unità, nel caso di 
        amministrazioni che occupino sino a 15 dipendenti;
        
        b) la eventuale costituzione di organismi 
        di coordinamento tra le RSU ;
        
        c) le modalità applicative per garantire 
        una adeguata presenza negli organismi della RSU alle figure 
        professionali per le quali nel contratto collettivo di comparto sia 
        prevista una distinta disciplina, anche mediante l'istituzione, tenuto 
        conto della loro incidenza quantitativa e del numero dei componenti 
        dell'organismo, di specifici collegi elettorali;
        
        d) l'adattamento alle obiettive esigenze 
        organizzative del comparto della quantità dei rappresentanti nonchè 
        delle sedi ove eleggere le RSU, 
        tenuto conto anche delle problematiche connesse al d.lgs.626\1994, in 
        misura comunque compatibile con quanto stabilito dalla legge 300/1970.
 
      
      
      
      1. Alla costituzione delle RSU si procede 
      mediante elezione a suffragio universale ed a voto segreto con il metodo 
      proporzionale tra liste concorrenti.
      
      2. Nella composizione delle liste si 
      perseguirà una adeguata rappresentanza di genere nonché una puntuale 
      applicazione delle norme antidiscriminatorie .
      
 
      
      
      1. Il numero dei componenti le RSU non potrà 
      essere inferiore a: 
      
        a) tre componenti nelle amministrazioni 
        che occupano fino a 200 dipendenti;
        
        b) tre componenti ogni 300 o frazione di 
        300 dipendenti, nelle amministrazioni che occupano un numero di 
        dipendenti superiore a 200 e fino a 3000 in aggiunta al numero di cui 
        alla precedente lett. a), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 
        200;
        
        c) tre componenti ogni 500 o frazione di 
        500 dipendenti nelle amministrazioni di maggiori dimensioni, in aggiunta 
        al numero di cui alla precedente lettera b), calcolati sul numero di 
        dipendenti eccedente i 3000.
      
      
      
      1. Le RSU subentrano alle RSA o alle 
      analoghe strutture sindacali esistenti comunque denominate ed ai loro 
      dirigenti nella titolarità dei diritti sindacali e dei poteri riguardanti 
      l'esercizio delle competenze contrattuali ad esse spettanti
      
      2. Fermo rimanendo quanto previsto dall'art. 
      47, comma 2 del d.lgs. 29/1993, i CCNL di comparto possono disciplinare le 
      modalità con le quali la RSU può esercitare in via esclusiva i diritti di 
      informazione e partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali 
      dall'art.10 del d.lgs.29/1993 o da altre disposizioni di legge o contratto 
      collettivo
      
      3. Nella contrattazione collettiva 
      integrativa, i poteri e le competenze contrattuali vengono esercitati 
      dalle RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria 
      firmatarie del relativo CCNL. di comparto.
      
      4. In favore delle RSU sono, pertanto, 
      garantiti complessivamente i seguenti diritti: 
      
        a) diritto ai permessi retribuiti ;
        
        b) diritto ai permessi non retribuiti di 
        cui all'art. ... del CCNL quadro del .......;
        
        c) diritto ad indire l'assemblea dei 
        lavoratori ;
        
        d) diritto ai locali e di affissione 
        secondo le vigenti disposizioni.
 
      
      
        ART. 6
        DIRITTI, PERMESSI, LIBERTA' SINDACALI E 
        TUTELE 
       
      
      1. Le associazioni sindacali rappresentative 
      restano esclusive intestatarie dei distacchi sindacali previsti dai 
      vigenti accordi. Il contingente dei permessi retribuiti di cui all'art. 
      44, comma 1, lett. f) del d.lgs 80/1998, spetta alle medesime associazioni 
      sindacali ed alle RSU ed è tra di loro ripartito, a decorrere dal 1 
      gennaio 1999, ai sensi degli artt. art. 9 del CCNL quadro sui distacchi e 
      permessi stipulato il........
      
      2. In favore delle associazioni sindacali 
      rappresentative sono, pertanto, fatti salvi, complessivamente. i seguenti 
      diritti: 
      
        a) diritto ai distacchi ed aspettative 
        sindacali;
        
        b) diritto ai permessi retribuiti ;
        
        c) diritto ai permessi retribuiti di cui 
        all'art. 11 del CCNL quadro del ..........
        
        d) diritto ai permessi non retribuiti;
        
        e) diritto ad indire, singolarmente o 
        congiuntamente, l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro.
        
        f) diritto ai locali e di affissione 
        secondo le vigenti disposizioni.
 
      
      
        ART. 7
        DURATA E SOSTITUZIONE NELL'INCARICO 
      
      1. I componenti della RSU restano in carica 
      per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente con esclusione 
      della prorogabilità.
      
      2. In caso di dimissioni di uno dei 
      componenti, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti 
      appartenente alla medesima lista.
      
      3. Le dimissioni e conseguenti sostituzioni 
      dei componenti le RSU non possono concernere un numero superiore al 50% 
      degli stessi, pena la decadenza della RSU con conseguente obbligo di 
      procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente 
      Regolamento.
      
      4. Le dimissioni devono essere formulate per 
      iscritto alla stessa RSU e di esse va data comunicazione al servizio di 
      gestione del personale, contestualmente al nominativo del subentrante, e 
      ai lavoratori, mediante affissione all'albo delle comunicazioni intercorse 
      con le medesime.
      
 
      
      
      1. Le decisioni relative all'attività della 
      RSU sono assunte a maggioranza dei componenti. 
      
      2. Le decisioni relative all'attività 
      negoziale sono assunte dalla RSU e dai rappresentanti delle associazioni 
      sindacali firmatarie del relativo CCNL in base a criteri previsti in sede 
      di contratti collettivi nazionali di comparto.
      
 
      
      
      1. La carica di componente della RSU é 
      incompatibile con qualsiasi altra carica in organismi istituzionali o 
      carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici. 
      Per altre incompatibilità valgono quelle previste dagli statuti delle 
      rispettive organizzazioni sindacali. Il verificarsi in qualsiasi momento 
      di situazioni di incompatibilità determina la decadenza della carica di 
      componente della RSU.
      
 
      
      
      1. Le associazioni sindacali di cui all'art. 
      2 commi 1 e 2, si impegnano a partecipare alla elezione della RSU, 
      rinunciando formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi 
      dell'art. 19 della legge 300/1970.
      
      2. Le associazioni sindacali del comma 1, 
      possono comunque conservare o costituire terminali di tipo associativo 
      nelle amministrazioni di cui all'art. 
      2, comma 1, dandone comunicazione alle stesse. I componenti 
      usufruiscono dei permessi retribuiti di competenza delle associazioni e 
      conservano le tutele e prerogative proprie dei dirigenti sindacali.
      
      3. Le associazioni sindacali rappresentative 
      che non abbiano aderito al presente accordo conservano le rappresentanze 
      sindacali aziendali ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. 29/1993, comma 2, con 
      tutte le loro prerogative.
      
 
      
      
      1. In via transitoria, le RSU, anche se 
      scadute nel 1998, restano comunque in carica fino all'insediamento dei 
      nuovi organismi. 
      
 
      
      
      1. Entro 
      dieci 
      giorni dalla stipulazione del presente 
      accordo, l'ARAN fornirà alle pubbliche amministrazioni dei vari comparti 
      idonee istruzioni sugli aspetti organizzativi di competenza di queste 
      (locali, materiale, sicurezza dei locali dove si sono svolte le elezioni 
      etc.) al fine di rendere possibile il regolare svolgimento delle elezioni.
      
      2. Al fine di consentire una corretta 
      rilevazione dei dati elettorali necessari all'ARAN per l'accertamento 
      della rappresentatività a livello nazionale delle associazioni sindacali, 
      nonché per ottenere una omogenea documentazione è allegata al presente 
      accordo il fac simile del verbale riassuntivi delle votazioni che dovrà 
      essere compilati in modo da soddisfare le esigenze informatiche della 
      rilevazione di competenza dell'ARAN.
      
      3. Le amministrazioni pubbliche dovranno 
      trasmettere all'ARAN il verbale riassuntivo di cui al comma 2 entro cinque 
      giorni dal ricevimento 
      via fax o altro mezzo telematico e 
      successivamente con nota scritta.
      
 
      
      
      1. In caso di sopravvenienza di una 
      disciplina legislativa sulla materia del presente accordo, le parti si 
      incontreranno per adeguarlo alle nuove disposizioni.
 
      
        
        PARTE SECONDA
        
        Regolamento per la
        Disciplina deIl'elezione della RSU
  
      
 
      
        ART.1
        MODALITA' PER INDIRE LE ELEZIONI 
        
      
      
      1. Con cadenza triennale , almeno tre mesi 
      prima della scadenza del mandato delle RSU di cui al presente accordo, le 
      associazioni sindacali rappresentative, congiuntamente o disgiuntamente, 
      assumono l'iniziativa per indire le elezioni per il loro rinnovo 
      concordando con l'Aran le date per lo svolgimento delle elezioni con 
      apposito calendario. Le associazioni sindacali citate ne danno 
      comunicazione al personale interessato mediante affissione nell'apposito 
      albo dell'Amministrazione, cui viene parimenti inviata comunicazione. 
      Analoga prerogativa compete alla RSU in scadenza di mandato.
      
      2. I termini per la presentazione delle 
      liste e per la istituzione della Commissione elettorale sono fissati con 
      l'accordo di cui al comma 1. L'orario di scadenza per la presentazione 
      delle liste è coincidente con l'orario di chiusura degli uffici abilitati 
      alla ricezione delle liste.
      
      3. Le RSU che decadono nel corso del 
      triennio sono rielette su iniziativa delle associazioni sindacali 
      rappresentative nei termini concordati con l'amministrazione a livello 
      locale. Esse restano in carica sino alla rielezione delle RSU di cui al 
      comma 1.
      
 
      
        ART. 2
        QUOZIENTE NECESSARIO PER LA VALIDITA' 
        DELLE ELEZIONI 
      
      1. Le organizzazioni sindacali dei 
      lavoratori stipulanti il presente regolamento nonchè le pubbliche 
      amministrazioni favoriranno la più ampia partecipazione dei lavoratori 
      alle operazioni elettorali.
      
      2. Le elezioni sono valide ove alle stesse 
      abbia preso parte più della metà dei lavoratori aventi diritto al voto. In 
      caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto, le elezioni vengono 
      ripetute entro 30 giorni. Qualora non si raggiunga il quorum anche nelle 
      seconde elezioni, l'intera procedura sarà attivabile nei successivi 90 
      giorni.
      
 
      
        ART. 3
        ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO 
      
      1. Hanno diritto a votare tutti i lavoratori 
      dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in forza 
      nell'amministrazione, alla data delle elezioni ivi compresi quelli 
      provenienti da altre amministrazioni che vi prestano servizio in posizione 
      di comando e fuori ruolo . Limitatamente al comparto Scuola hanno diritto 
      a votare i dipendenti a tempo determinato con incarico annuale.
      
      2. Sono eleggibili i lavoratori che, 
      candidati nelle liste di cui all'art. 4, siano dipendenti con contratto di 
      lavoro a tempo indeterminato sia tempo pieno che parziale.
      
 
      
        ART. 4
        PRESENTAZIONE DELLE LISTE 
      
      1. All'elezione della RSU possono concorrere 
      liste elettorali presentate dalle: 
      
        a) associazioni sindacali 
        rappresentative indicate nella tabella all.... al CCNL quadro di cui 
        all'art. 1, comma...che abbiano sottoscritto o aderito formalmente al 
        presente accordo;
        
        b) altre associazioni sindacali 
        formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo, purché 
        abbiano aderito al presente accordo ed applichino le norme sui servizi 
        pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146.
      
      2. Per la presentazione delle liste alle 
      associazioni di cui al comma 1 è richiesto un numero di firme di 
      lavoratori dipendenti nell'amministrazione non inferiore al 2% del totale 
      dei dipendenti nelle amministrazioni fino a 2.000 dipendenti e dell' 1% o 
      comunque non superiore a 200 in quelle di maggiore dimensione . Ogni 
      lavoratore, può firmare una sola lista a pena di nullità della firma 
      apposta.
      
      3. Non possono presentare proprie liste le 
      organizzazioni sindacali affiliate a quelle rappresentative del comma 1, 
      lett. a). Non possono essere, altresì, presentate liste congiunte da parte 
      di più organizzazioni sindacali rappresentative o non rappresentative 
      salvo il caso che esse non versino nell'ipotesi del comma 1 lett. b) 
      avendo costituito un nuovo soggetto sindacale.
      
      4. Non possono essere candidati coloro che 
      hanno presentato la lista né i membri della commissione elettorale.
      
      5. Ciascun candidato può presentarsi in una 
      sola lista. Ove, nonostante questo divieto un candidato risulti compreso 
      in più di una lista, la commissione elettorale di cui all'art. 5, dopo la 
      scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere 
      all'affissione delle stesse, inviterà il lavoratore interessato ad optare 
      per una delle liste, pena l'esclusione della competizione elettorale.
      
      6. Il numero dei candidati per ciascuna 
      lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU 
      da eleggere.
      
      7. Le firme dei presentatori delle liste 
      devono essere autenticate dal responsabile della gestione del personale 
      della struttura amministrativa interessata. I presentatori delle liste 
      garantiscono sull'autenticità delle firme apposte sulle stesse dai 
      lavoratori 
      
 
      
      
      1. Al fine di assicurare un ordinato e 
      corretto svolgimento della consultazione, nelle singole amministrazioni 
      sede di votazione viene costituita una commissione elettorale entro dieci 
      giorni dall'annuncio di cui all'art. 
      1 del presente regolamento.
      
      2. Per la composizione della stessa, le 
      associazioni sindacali di cui all'art. 4, comma 1 presentatrici di lista 
      potranno designare un lavoratore dipendente dell'amministrazione che 
      all'atto dell'accettazione dichiarerà di non volersi candidare. I 
      componenti sono incrementati con quelli delle liste presentate 
      successivamente tra il decimo ed il quindicesimo giorno.
      
      3. Nel caso in cui la commissione elettorale 
      risulti composta da un numero di membri inferiore a tre, le associazioni 
      di cui al comma 2 designano un componente aggiuntivo.
      
 
      
        ART. 6
        COMPITI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE 
      
      1. La commissione elettorale ha il compito 
      di procedere ai seguenti adempimenti indicati in ordine cronologico:
      
      - elezione del presidente;
      - acquisizione dalla struttura 
      amministrativa interessata dell'elenco generale degli elettori;
      - ricevimento delle liste elettorali;
      - verifica delle liste e delle candidature 
      presentate e decisione circa l'ammissibilità delle stesse;
      - esame dei ricorsi in materia di 
      ammissibilità di liste e candidature;
      - definizione dei seggi con l'attribuzione 
      dei relativi elettori;
      - distribuzione del materiale necessario 
      allo svolgimento delle elezioni ;
      - predisposizione degli elenchi degli aventi 
      diritto al voto per ciascun seggio;
      - nomina dei presidenti di seggio e degli 
      scrutatori;
      - organizzazione e gestione delle operazioni 
      di scrutinio;
      - raccolta dei dati elettorali parziali dei 
      singoli seggi e riepilogo dei risultati;
      - compilazione dei verbali;
      - comunicazione dei risultati ai lavoratori, 
      all'associazione datoriale e alle organizzazioni sindacali presentatrici 
      di lista;
      - esame degli eventuali ricorsi e 
      proclamazione degli eletti;
      - trasmissione dei verbali e degli atti all' 
      amministrazione per la debita conservazione e la trasmissione all'ARAN.
      
      2. Le liste dei candidati dovranno essere 
      portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della commissione elettorale, 
      mediante affissione nell'albo di cui all'
      art. 1, almeno otto 
      giorni prima della data fissata per le elezioni.
      
 
      
      
      1. E' in facoltà dei presentatori di 
      ciascuna lista di designare uno scrutatore per ogni seggio elettorale, 
      scelto fra i lavoratori elettori non candidati.
      
      2. La designazione degli scrutatori deve 
      essere effettuata non oltre le quarantotto ore che precedono l'inizio 
      delle votazioni.
      
      3. Per i presidenti di seggio e per gli 
      scrutatori, la durata delle operazioni elettorali, comprendente il giorno 
      antecedente alla votazione e quello successivo alla chiusura dei seggi, è 
      equiparata a tutti gli effetti al servizio prestato
      
 
      
      
      1. Nelle elezioni il voto è segreto e 
      diretto e non può essere espresso per lettera né per interposta persona.
      
 
      
      
      1. La votazione ha luogo a mezzo di scheda 
      unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e 
      con la stessa evidenza.
      
      2. In caso di contemporaneità della 
      presentazione, l'ordine di precedenza sarà estratto a sorte.
      
      3. Le schede devono essere firmate da almeno 
      tre componenti del seggio. La loro preparazione e la successiva votazione 
      devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del 
      voto.
      
      4. La scheda deve essere consegnata a 
      ciascun elettore all'atto della votazione dal Presidente o da un altro 
      componente il seggio elettorale.
      
      5. Il voto di lista sarà espresso mediante 
      crocetta tracciata sulla intestazione della lista.
      
      6. Il voto è nullo se la scheda non è quella 
      predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di 
      individuazione.
      
 
      
      
      1. L'elettore può manifestare la preferenza 
      solo per un candidato della lista da lui votata. In caso di 
      amministrazioni con più di 200 dipendenti, è consentito esprimere 
      preferenza a favore di due candidati della stessa lista.
      
      2. Il voto preferenziale sarà espresso 
      dall'elettore scrivendo il nome del candidato preferito nell'apposito 
      spazio sulla scheda. Per le amministrazioni fino a 200 dipendenti, la 
      scheda elettorale riporta anche i nomi dei candidati. Per le 
      amministrazioni con un numero di dipendenti superiore le liste dovranno 
      essere affisse all'entrata del seggio. L'indicazione di più preferenze 
      date a candidati della stessa lista vale unicamente come votazione della 
      lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto 
      apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze di candidati 
      appartenenti a liste differenti, rende nulla la scheda.
      
      3. Nel caso di voto apposto ad una lista e 
      di preferenze date a candidati di altre liste, si considera valido 
      solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.
      
 
      
      
      1. Il luogo della votazione sarà stabilito 
      dalla Commissione elettorale, previo accordo con l'Amministrazione 
      interessata, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto 
      l'esercizio del voto.
      
      2. Qualora l'ubicazione delle sedi di lavoro 
      e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti 
      più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche 
      per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto, garantendo, di 
      norma la contestualità delle operazioni di voto.
      
      3. Luogo e calendario di votazione dovranno 
      essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione 
      nell'albo di cui all'art. 
      1, comma 1 del presente regolamento, almeno 8 giorni prima del giorno 
      fissato per le votazioni.
      
 
      
        ART. 12
        COMPOSIZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE 
      
      1. Il seggio è composto dagli scrutatori di 
      cui all'art. 7 e da un 
      presidente, nominato dalla Commissione elettorale. Nel caso in cui sia 
      presentata una sola lista la commissione elettorale provvede d' ufficio 
      alla nomina di un secondo scrutatore 
      
 
      
        ART. 13
        ATTREZZATURA DEL SEGGIO ELETTORALE 
      
      1. A cura della Commissione elettorale ogni 
      seggio sarà munito di una urna elettorale, idonea ad una regolare 
      votazione chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per 
      l'inizio dello scrutinio.
      
      2. Il seggio deve, inoltre, poter 
      predisporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto 
      presso di esso.
      
 
      
        ART. 14
        RICONOSCIMENTO DEGLI ELETTORI 
      
      1. Gli elettori, per essere ammessi al voto, 
      dovranno esibire un documento di riconoscimento personale. In mancanza di 
      documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno 2 degli 
      scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel 
      verbale concernente le operazioni elettorali.
      
 
      
        ART. 15
        CERTIFICAZIONE DELLA VOTAZIONE 
      
      1. Nell'elenco di cui all'art.13, comma 2, a 
      fianco del nome dell'elettore, sarà apposta la firma dell'elettore stesso 
      a conferma della partecipazione al voto.
      
 
      
      
      1. Le operazioni di scrutinio, che saranno 
      pubbliche, avranno inizio dopo la chiusura delle operazioni elettorali in 
      tutti i seggi, in un giorno stabilito per tutte le amministrazioni con 
      l'accordo dell'art. 1, 
      comma 1, del presente regolamento.
      
      2. Al termine delle operazioni di scrutinio, 
      il Presidente del seggio consegnerà il verbale dello scrutinio stesso - 
      nel quale dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni - 
      (unitamente al residuo materiale della votazione) alla Commissione 
      elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni 
      riepilogative di calcolo dandone atto in apposito verbale da lui 
      sottoscritto e controfirmato da due scrutatori.
      
      3. La Commissione elettorale, al termine 
      delle operazioni di cui al comma 2, provvederà a sigillare in un unico 
      plico tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il plico 
      sigillato, dopo la definitiva convalida della RSU sarà conservato secondo 
      accordi tra la Commissione elettorale e l'Amministrazione, in modo da 
      garantirne la integrità per almeno tre mesi. Il verbale finale dovrà 
      essere redatto in conformità del fac - simile di cui all'art. 
      12 - parte I del presente accordo.
      
      4. Successivamente sarà distrutto alla 
      presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato 
      della amministrazione. I verbali saranno conservati dalla RSU e dalla 
      amministrazione.
      
 
      
      
      1. Il numero dei seggi sarà ripartito 
      secondo il criterio proporzionale in relazione ai voti conseguiti dalle 
      singole liste concorrenti.
      
      2. Nell'ambito delle liste che avranno 
      conseguito i voti, i seggi saranno attribuiti in relazione ai voti di 
      preferenza ottenuti dai singoli candidati. In caso di parità di voti di 
      preferenza vale l'ordine all'interno della lista.
      
      3. I seggi saranno attribuiti, secondo il 
      criterio proporzionale, prima alle liste che avranno ottenuto il quorum 
      ottenuto dividendo il numero dei votanti per il numero dei seggi previsti 
      e successivamente fra tutte le liste che avranno ottenuto i migliori 
      resti, fino alla concorrenza dei seggi previsti.
      
 
      
        ART. 18
        RICORSI ALLA COMMISSIONE ELETTORALE 
      
      1. La Commissione elettorale, sulla base dei 
      risultati di scrutinio, procede alla assegnazione dei seggi e alla 
      redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere 
      sottoscritto da tutti i componenti della Commissione stessa.
      
      2. Trascorsi cinque giorni dalla affissione 
      dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi da 
      parte dei soggetti interessati, si intende confermata l'assegnazione dei 
      seggi e la Commissione ne da atto nel verbale.
      
      3. Ove invece siano stati presentati reclami 
      nei termini, la Commissione provvede al loro esame entro 48 ore, inserendo 
      nel verbale la conclusione alla quale è pervenuta.
      
      4. Copia del verbale di cui al comma 3 e dei 
      verbali di seggio dovrà essere notificata a ciascun rappresentante delle 
      Associazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 
      ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente nonché 
      all'amministrazione ai sensi dall'art. 
      6, comma 1, ultimo punto.
      
 
      
      
      1.Contro le decisioni della Commissione 
      elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito comitato dei 
      garanti.
      
      2. Tale Comitato è composto, a livello 
      provinciale, da un componente designato da ciascuna delle associazioni 
      presentatrici di liste interessate al ricorso, da un funzionario 
      dell'amministrazione dove si è svolta la votazione ed è presieduto dal 
      Direttore dell'ULPMO o da un suo delegato.
      
      3. Il Comitato si pronuncerà entro il 
      termine perentorio di 10 giorni.
      
 
      
        ART. 20
        COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DEI 
        COMPONENTI DELLA RSU 
      
      1. Copia del verbale della Commissione 
      elettorale, debitamente sottoscritto dal Presidente del seggio e 
      controfirmato da due scrutatori, sarà trasmesso all' ARAN a cura della 
      Amministrazione ai fini della rilevazione dei dati elettorali necessari 
      all'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai 
      sensi dell'art. 47 bis del d.lgs. 396/1997.
      
      2. Le parti concordano che al fine di una 
      corretta rilevazione dei voti per l'accertamento della rappresentatività 
      nel caso in cui le associazioni sindacali rappresentative siano costituite 
      da federazioni di più sigle, la lista deve essere intestata unicamente 
      alla federazione rappresentativa e non alle singole sigle che la 
      compongono. 
      
      
      TABELLA N. 1 (art.2 comma 3)
 
      
        CALENDARIO DELLE VOTAZIONI PER LA 
        COSTITUZIONE 
        DELLE RAPPRESENTANZE UNITARIE DEL 
        PERSONALE
      
      Dal 18 al 20 novembre 1998 nei comparti :
      
      · Ministeri 
      · Enti Pubblici non economici
      · Istituzioni ed Enti di ricerca e 
      sperimentazione
      · Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad 
      ordinamento autonomo.
      
      
      Dal 23 al 25 novembre 1998 nei comparti:
      · Regioni ed Autonomie Locali
      · Scuola 
      · Università
      · Servizio Sanitario Nazionale
      
      · Le operazioni di scrutinio avverranno 
      contestualmente il giorno 26 novembre 1998.
      
      · Le amministrazioni avranno cura di 
      assicurare la integrità delle urne sigillate sino all'inizio delle 
      operazioni di scrutinio.
      
      TABELLA N. 2 (art.17 del Regolamento)
      
      ESEMPIO DI ELEZIONI IN AMMINISTRAZIONE CON 
      1250 DIPENDENTI
      
      · Numero di firme necessarie per la 
      presentazione di liste ai sensi dell'art.4 Regolamento
      2 % di 1250 25
      
      · Validità delle elezioni ai sensi 
      dell'art.2 del Regolamento 
      metà più uno degli aventi diritto (1250 / 
      2 + 1) 
      626
      
      
      · Calcolo dei seggi da assegnare ai sensi 
      dell'art.4 del 
      
      Dipendenti da 0 a 200 3 
      da 201 a 500 3
      da 501 a 800 3
      da 801 a 1100 3
      da 1101 a 1250 3
      TOTALE 15
      
      · Calcolo del quorum richiesto per 
      l'assegnazione del seggio 
      Numero votanti / seggi da assegnare
      1250 / 15 QUORUM 83
      
      
      · Ipotesi di risultati elettorali e 
      conseguente ripartizione dei seggi
      
 
      
        
          | 
           
            LISTA 
           | 
          
           
            VOTI 
           | 
          
           
            QUORUM 
           | 
          
           
            SEGGI 
           | 
          
           
            RESTI 
           | 
        
        
          | 
           
            A 
           | 
          
           
            450 
           | 
          
           
            83 
           | 
          
           
            5 
           | 
          
           
            35 
           | 
        
        
          | 
           
            B 
           | 
          
           
            290 
           | 
          
           
            83 
           | 
          
           
            3 
           | 
          
           
            41 
           | 
        
        
          | 
           
            C 
           | 
          
           
            380 
           | 
          
           
            83 
           | 
          
           
            4 
           | 
          
           
            48 
           | 
        
        
          | 
           
            D 
           | 
          
           
            130 
           | 
          
           
            83 
           | 
          
           
            1 
           | 
          
           
            47 
           | 
        
      
      
      
      Essendo stati assegnati 13 seggi su un 
      totale di 15, i restanti 2 seggi vengono assegnati alle liste che hanno 
      riportato i maggiori resti.
      La definitiva ripartizione dei seggi è la 
      seguente:
 
      
        
          
            | 
             
              LISTA 
             | 
            
             
              SEGGI 
             | 
            
             
              TOTALE 
             | 
          
          
            | 
             
              A 
             | 
            
             
              5 
             | 
            
             
              5 
             | 
          
          
            | 
             
              B 
             | 
            
             
              3 
             | 
            
             
              3 
             | 
          
          
            | 
             
              C 
             | 
            
             
              4 + 1 
             | 
            
             
              5 
             | 
          
          
            | 
             
              D 
             | 
            
             
              1 + 1 
             | 
            
             
              2 
             | 
          
        
      
      
 
      
      
 
      Amministrazione 
      .............................. Comparto .................... Data elezioni 
      ...............
      
      Indirizzo 
      .................................................. Comune 
      ....................................... 
      
      
      Provincia..................................Regione..............................
      
 
      
      
      
      RISULTATI 
      
 
      Schede valide ............. Schede 
      bianche .................... Schede nulle .................
      
      Totale schede scrutinate 
      ...........................
      
 
      
        
          | 
           
  
           | 
          
           
            Lista 1 
           | 
          
           
            Lista 2 
           | 
          
           
            Lista 3 
           | 
          
           
            Lista 4 
           | 
          
           
            Lista 5 
           | 
          
           
            Lista 6 
           | 
        
        
          | 
           
            Nome O.S. proponente 
           | 
          
            | 
          
            | 
          
            | 
          
            | 
          
            | 
          
            | 
        
        
          | 
           
            Voti 
           | 
          
            | 
          
            | 
          
            | 
          
            | 
          
            | 
          
            | 
        
      
      
      
      
      RIPARTIZIONE SEGGI 
      
 
      Aventi 
      diritto........................................ 
      Votanti......................................
      
      Seggi da 
      ripartire.......................................
      
 
      
      
      
      La Commissione Elettorale
      
      (Il Presidente) (Componente) (Componente) 
      (Componente) (Componente) (Componente)