| Comparto:
          Accordi quadro | 
          Area: 
          Dirigenti 
           | 
          Data: 
          03/10/2005
           | 
        
        
          | Tipo:
          CCNQ  | 
          
          Descrizione: 
          Contratto Collettivo Quadro per la ripartizione dei distacchi e 
          permessi alle Organizzazioni sindacali rappresentative nelle aree 
          della dirigenza nel biennio 2004 - 2005  | 
        
      
      
 
      
        CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO
        PER LA RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E 
        PERMESSI 
        ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI 
        RAPPRESENTATIVE NELLE AREE DELLA DIRIGENZA NEL BIENNIO 2004 – 2005
      
        
        
 
      
      Il giorno 3 ottobre 2005, alle ore 15.30 ha 
      avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle 
      Pubbliche Amministrazioni (A.Ra.N.) e le Confederazioni sindacali nelle 
      persone di: 
      
      - Per l'ARAN 
      Avv. Guido Fantoni (Presidente) (Firmato) 
      
      per le 
      Confederazioni sindacali:
      
      CISL___(firmato)
      
      CGIL___(firmato)
      UIL____(firmato)
      
      CIDA___(non 
      firmato)
      CISAL____(firmato)
      
      CONFEDIR___(firmato)
      CONFSAL____(firmato)
      
      COSMED___ 
      (firmato)
      
      
      
      Le parti, prima di procedere alla 
      sottoscrizione, prendono atto della necessità di correggere il seguente 
      errore materiale: 
      - nella tavola n. 8 riguardante l'Area 
      VII, nella parte relativa alle Istituzioni ed Enti di Ricerca e 
      sperimentazione la denominazione "CGIL FP" viene sostituita con l'esatta 
      denominazione dell'organizzazione di categoria rappresentativa "CGIL 
      SNUR". 
       
      Terminato tale adempimento le parti, con 
      l'eccezione della CIDA, sottoscrivono l'allegato Contratto collettivo 
      quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni 
      sindacali rappresentative nelle aree della dirigenza nel biennio 2004 
      –2005.
 
      
      
        
        
        CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO
        PER LA RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E 
        PERMESSI 
        ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI 
        RAPPRESENTATIVE 
        NELLE AREE DELLA DIRIGENZA NEL BIENNIO 
        2004 – 2005
 
      
 
      
      
        
        
        CAPO I
        
        
        ART. 1
        Campo di applicazione
      
      1. Il 
      presente contratto si applica alle associazioni sindacali dei dirigenti di 
      cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
      in servizio nelle Amministrazioni pubbliche indicate nell'articolo 1, 
      comma 2, dello stesso decreto, n. 165, ricomprese nelle aree di 
      contrattazione collettiva.
      
      2. Con il 
      presente contratto le parti procedono alla nuova ripartizione dei 
      distacchi e permessi il cui contingente complessivo è stato fissato con il 
      CCNQ del 7 agosto 1998, in sostituzione del vigente CCNQ del 27 febbraio 
      2001, in attuazione degli artt. 43 e 50 del D.Lgs. 165/2001.
      
      3. Nel 
      presente contratto la dizione "aree di contrattazione collettiva del 
      pubblico impiego" è semplificata in "aree".
      
      4. Il 
      CCNQ del 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, 
      aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali, integrato 
      con il CCNQ del 27 gennaio 1999, è indicato come CCNQ del 7 agosto 1998.
      
      5. Sono 
      considerate rappresentative le organizzazioni sindacali ammesse alla 
      trattativa nazionale ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 165/2001 come 
      specificato nell'art. 2, comma 5. Nel testo del presente contratto esse 
      vengono indicate come "organizzazioni sindacali rappresentative".
      
      6. Alle 
      trattative nazionali di area sono, altresì, ammesse le confederazioni cui 
      le organizzazioni rappresentative del comma 5 aderiscono. Pertanto, con il 
      termine di associazioni sindacali si intendono nel loro insieme le 
      confederazioni e le organizzazioni di categoria rappresentative ad esse 
      aderenti.
      
      7. Con il 
      termine "amministrazione" sono indicate genericamente tutte le 
      amministrazioni pubbliche comunque denominate. 
      
 CAPO II 
        Distacchi, permessi ed aspettative 
        sindacali
        
        
        
        
        
        ART. 2
        Ripartizione del contingente dei 
        distacchi
 
      
      1. Il contingente dei distacchi sindacali 
      utilizzabile dal presente contratto è pari a n. 
      129. 
      Esso deriva dal contingente storico di n. 124 a cui vanno sommati n.5 
      distacchi relativi ai professionisti degli Enti pubblici non economici, 
      collocati con il CCNQ del 23 settembre 2004 nell'apposita sezione della 
      relativa area dirigenziale VI.
      
      2. Il contingente di cui al comma 1 
      costituisce il limite massimo dei distacchi fruibili in tutte le aree 
      dalle associazioni sindacali di cui all'art. 1, commi 5 e 6, fatto salvo 
      quanto previsto dall'art. 4 ed è ripartito nell'ambito di ciascuna area 
      secondo le tavole allegate da n. 2 a n. 9.
      
      3.
      Il contingente dei distacchi 
      delle Agenzie fiscali, è costituito per scorporo dall'area di provenienza 
      dei dirigenti (Ministeri), ha valenza per il presente biennio e sarà 
      soggetto a revisione nel biennio 2006 - 2007. Comunque, al fine di 
      consentire le agibilità sindacali nelle Agenzie fiscali e Presidenza del 
      Consiglio dei Ministri, per la durata del presente contratto, alle 
      organizzazioni sindacali di categoria dell'area I, VI e VIII è consentita 
      la possibilità di utilizzare i distacchi di loro pertinenza in forma 
      compensativa. 
      Tale facoltà viene esercitata da ciascuna 
      organizzazione sindacale di categoria nei limiti previsti dalle tavole 
      allegate. Dell'avvenuta compensazione viene data immediata comunicazione 
      al Dipartimento della Funzione Pubblica ed all'ARAN.
      
      4. Sono confermati i criteri circa le 
      modalità di ripartizione dei distacchi di cui al comma 1 già previsti 
      dall'art. 6 del CCNQ del 7 agosto 1998.
      
      5. Per il secondo biennio economico di 
      contrattazione 2004-2005 sono rappresentative nelle aree, ai sensi 
      dell'art. 1, comma 5, le organizzazioni sindacali indicate nelle tavole 
      dal n. 2 al n. 9. Tali tavole avranno valore sino al successivo 
      accertamento della rappresentatività valido per il quadriennio normativo 
      2006-2009 e primo biennio economico 2006-2007. 
      
        
        ART. 3
        Contingente dei permessi sindacali
      
      1. E' confermato il contingente complessivo 
      dei permessi previsto dall'art. 8 del CCNQ del 7 agosto 1998, pari a n. 90 
      minuti per dirigente in servizio.
      
      2. In considerazione della mancata elezione 
      delle RSU ed in attesa 
      che la rappresentanza sindacale dei 
      dirigenti delle aree contrattuali venga disciplinata, in coerenza con la 
      natura delle funzioni dirigenziali, da appositi accordi, i soggetti 
      sindacali nei luoghi di lavoro sono le Rappresentanze sindacali aziendali 
      (RSA) costituite espressamente dalle organizzazioni sindacali 
      rappresentative ai sensi dell' art. 1, comma 5.
      
      3. I permessi sindacali di cui al comma 1, 
      al netto dei cumuli previsti dall'art. 4, commi 1 e 2, sono portati nel 
      loro complesso ad un valore pari a n. 37 minuti per dirigente in servizio 
      con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Tra i dirigenti in servizio 
      presso l'amministrazione dove sono utilizzati vanno conteggiati anche 
      quelli in posizione di comando o fuori ruolo.
      
      4. I permessi di spettanza delle 
      organizzazioni sindacali di cui al comma 3 sono ripartiti nelle 
      amministrazioni tra quelle rappresentative, ai sensi dell'art. 1, comma 5. 
      A parziale modifica delle modalità indicate nell'art. 9 del CCNQ del 7 
      agosto 1998, in attesa degli accordi del comma 2, la ripartizione del 
      contingente dei permessi in ciascuna amministrazione sarà attuata tra le 
      citate organizzazioni sindacali rappresentative, sulla base del solo dato 
      associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei 
      contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate 
      nell'ambito considerato, fermi restando i periodi di rilevazione e le 
      altre modalità dell'art. 9.
 
      
        
        ART. 4
        Cumuli
      
      1. Per tutte le aree della dirigenza è 
      confermato il cumulo dei permessi sindacali di spettanza delle 
      organizzazioni sindacali rappresentative nella misura di 23 minuti per 
      dirigente in servizio già attuata con l'art. 4 del CCNQ del 27 febbraio 
      2001.
      
      2. Per tutte le aree della dirigenza, in 
      ragione della non avvenuta elezione delle RSU, sono cumulati, 
      temporaneamente e per il biennio 2004-2005, i permessi sindacali nella 
      misura di 30 minuti per dirigente in servizio.
      
      3. Il contingente dei permessi cumulati dei 
      commi 1 e 2, pari a 53 minuti, ammonta a n. 91 distacchi ed è ripartito, 
      in via transattiva, tra tutte le associazioni sindacali di cui al presente 
      contratto oltre al contingente complessivo dei distacchi di cui all'art. 2 
      comma 1 - pari ad un totale complessivo di n. 220 distacchi. La 
      ripartizione dei distacchi è indicata nelle tavole allegate dal n. 2 al n. 
      9. Nella tavola n. 10 sono indicati i distacchi cumulati che, dopo la 
      ripartizione tra le organizzazioni di categoria, residuano a disposizione 
      delle rispettive confederazioni.
      
 
      
        ART. 5
        Permessi per le riunioni di organismi 
        direttivi statutari
 
      
      1. E' confermato il contingente dei permessi 
      per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari 
      nazionali, regionali, provinciali e territoriali previsto dall'art. 11 del 
      CCNQ del 7 agosto 1998 per i dirigenti sindacali che siano componenti 
      degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni 
      sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa.
      
      2. Il contingente delle ore di permesso di 
      cui al comma 1 per tutte le aree, in ragione di anno, è costituito da n. 
      55.050 ore, di cui n. 42.081 alle organizzazioni di categoria 
      rappresentative delle aree e n. 12.969 alle confederazioni. Per effetto di 
      un ricorso pendente, in attesa dell'esito dello stesso, le ore di permesso 
      alle confederazioni sono provvisoriamente portate a n. 11.888.
      
      3. Il contingente di cui al comma 1 è 
      ripartito tra le confederazioni e le organizzazioni di categoria 
      rappresentative sulla base delle tavole allegate dal n. 11 al n. 20.
      
      4. Il contingente delle ore di permesso di 
      cui al comma 1 nelle aree di nuova formazione di cui all'art. 2, comma 3 è 
      costituito per scorporo dall'area di provenienza del personale, ha valenza 
      per il presente biennio e sarà soggetto a revisione nel biennio 2006 - 
      2007.
      
      5. Sono confermate le modalità di utilizzo 
      previste dall'art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998, come integrato e 
      modificato dal CCNQ del 27 gennaio 1999. In particolare le confederazioni 
      di cui alla tavola n. 1 possono fare utilizzare i permessi citati alle 
      proprie organizzazioni di categoria anche nelle aree ove queste non siano 
      rappresentative.
      
 
      
        ART. 6
        Disposizioni particolari per il 
        comparto Scuola
      
      1. Nell'area V, attesa la specificità del 
      comparto Scuola, sono confermate le norme speciali di cui all'art. 16 del 
      CCNQ del 7 agosto 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
      2. Per l'applicazione del presente 
      contratto, nel comparto Scuola, al fine di consentire a regime l'utilizzo 
      dei distacchi da parte delle organizzazioni sindacali, si conferma la 
      seguente procedura che contempera il tempestivo diritto alle agibilità 
      sindacali con le esigenze organizzative legate all'avvio dell'anno 
      scolastico. A tal fine:
 
      
        
          1) le organizzazioni sindacali 
          dovranno comunicare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 
          della Ricerca le proprie richieste di distacco sulla base e nei limiti 
          dei contingenti attribuiti dalla presente ipotesi di contratto entro 
          10 giorni dalla sigla della stessa o, comunque, non oltre il 30 giugno 
          2005;
          
          2) gli incrementi ed i decrementi dei 
          distacchi loro spettanti rispetto al vigente CCNQ del 21 marzo 2001 
          saranno conteggiati ai fini delle esigenze organizzative 
          dell'amministrazione scolastica e definitivamente attivati con 
          l'entrata in vigore del presente contratto;
          
          3) le cessazioni dei distacchi derivanti 
          dal decremento del contingente di spettanza delle singole 
          organizzazioni sindacali, decorreranno a partire dal primo giorno del 
          mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente contratto 
          e, ove questo corrisponda con il periodo di chiusura delle attività 
          didattiche delle Istituzioni scolastiche, dal 1° settembre 2005, senza 
          interruzione dell'anzianità di servizio.
          
          
 
        
      
      
        ART. 7
        Durata e disposizioni finali
      
      1. Il presente contratto è valido per il 
      biennio contrattuale 2004-2005.
      
      2. Le tavole di ripartizione dei distacchi e 
      quelle dei permessi di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 entrano in vigore dal 
      giorno successivo alla stipulazione del presente contratto ed avranno 
      valore sino al nuovo accordo successivo all'accertamento della 
      rappresentatività delle organizzazioni sindacali per il quadriennio 
      normativo 2006-2009 e primo biennio economico 2006-2007.
      
      3. Eventuali cambiamenti avvenuti con 
      riguardo alla denominazione delle organizzazioni sindacali rappresentative 
      - purché non comportino modifiche associative dei soggetti individuati 
      nelle tavole - saranno presi in considerazione sino alla stipulazione del 
      presente contratto.
      
      4. Le parti prendono atto che nell'area IV 
      l'organizzazione sindacale ANPO è ammessa 
      con riserva 
      in attesa del deposito della sentenza del giudizio d'appello di cui si 
      terrà conto all'atto della stipulazione finale del presente contratto ai 
      sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 8, del CCNQ del 7 agosto 1998.
      
      5. Per tutto quanto non previsto dal 
      presente contratto rimangono in vigore le clausole del CCNQ del 7 agosto 
      1998, come integrato da quello del 27 gennaio 1999, e dell'art. 6, comma 
      4, del CCNQ del 27 febbraio 2001, fatta eccezione per le tavole ivi 
      previste, completamente sostituite da quelle del presente contratto.