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 CONTRATTO 
        COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
 DELL'AREA DELLA DIRIGENZA MEDICO - 
        VETERINARIA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
 PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO 2002/2005 E 
        PARTE ECONOMICA BIENNIO 2002-2003
 
 
 In data 
      3 novembre 2005 
      alle ore 11,30 
      ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale 
      delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.) e le Confederazioni e le 
      Organizzazioni sindacali dell'area dirigenziale IV nelle persone di:
 
 Per l'ARAN:
 
 Avv. Guido Fantoni - Presidente ......firmato.......
 
 Per le 
      Organizzazioni e Confederazioni sindacali: 
 
        
          | Organizzazioni sindacali | Confederazioni sindacali |  
          | CGIL 
          MEDICI | firmato | CGIL | firmato |  
          | FED. 
          CISL MEDICI COSIME | firmato | CISL | firmato |  
          | FED 
          MEDICI aderente alla UIL | firmato | UIL | firmato |  
          | CIVEMP (SIVEMP 
          – SIMET) | firmato |  |  |  
          | FESMED (Acoi, 
          Anmco, Aogoi, Sumi, Sedi, Femepa, Anmdo) | firmato |  |  |  
          | UMSPED (Aaroi, 
          Aipac, Snr) | firmato | CONFEDIR | firmato |  
          | CIMO 
          ASMD | firmato |  |  |  
          | ANAAO 
          ASSOMED | firmato | COSMED | firmato |  
          | ANPO 
          (ammessa con riserva) | firmato |  |  |  
 Al termine della 
      riunione le parti sottoscrivono l'allegato contratto.  
 
        
 INDICE
 
 
 
        
 PARTE I
        
         TITOLO I 
         Disposizioni 
        generali  Capo I 
         Art. 1Campo di applicazione
 
      1. Il presente contratto collettivo 
      nazionale si applica a tutti i dirigenti medici, odontoiatri e veterinari, 
      con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, dipendenti 
      dalle aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale, individuati 
      dall'art. 11 del CCNQ del 18 dicembre 2002 relativo alla definizione dei 
      comparti ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, quarto alinea del 
      CCNQ per la definizione delle autonome aree di contrattazione, stipulato 
      il 23 settembre 2004.
 2. Ai dirigenti dipendenti da aziende o enti 
      soggetti a provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo, 
      sperimentazioni gestionali, trasformazione e riordino - ivi compresi la 
      costituzione in fondazioni ed i processi di privatizzazione - si applica 
      il presente contratto sino all'individuazione o definizione, previo 
      confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del 
      presente contratto, della nuova specifica disciplina contrattuale 
      applicabile al rapporto di lavoro dei dirigenti ovvero sino alla 
      stipulazione del relativo contratto collettivo quadro per la conferma o 
      definizione del comparto pubblico di destinazione.
 
 3. Per i dirigenti con rapporto di lavoro a 
      tempo determinato le particolari modalità di applicazione degli istituti 
      normativi sono definiti dai commi 2, 4, 5, 6, lett. a), 11, 12, 13, 14 
      dell'art. 16 del CCNL 5 dicembre 1996 (riproposto dall'art. 1 del CCNL del 
      5 agosto 1997) e dall'art. 62, comma 5 del CCNL 8 giugno 2000.
 
 4. Al fine di semplificare la stesura del 
      presente contratto, con il termine "Dirigente" si intende far riferimento, 
      ove non diversamente indicato, a tutti i Dirigenti del ruolo sanitario 
      medici, odontoiatri e veterinari . Nella citazione "di-ri-gen-ti medici" 
      sono compresi gli odontoiatri.
 
 5. Nel testo del presente contratto, i 
      riferimenti al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni 
      ed integrazioni, ivi comprese quelle da ultimo apportate dal d.lgs. 19 
      giugno 1999, n. 229 nonché quelle relative al d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 
      29, così come modificato, integrato o sostituito dai d.lgs. 4 novembre 
      1997, n. 396 e d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 sono riportati rispettivamente 
      come "d.lgs. n. 502 del 1992" e "d.lgs. n. 165 del 2001". Quest'ultimo ha 
      unificato tutta la disciplina di riforma del pubblico impiego ed è stato 
      ulteriormente integrato con la legge n. 145 del 2002. L'atto aziendale di 
      cui all'art. 3 bis del d.lgs. n. 229 del 1999 è riportato come "atto 
      aziendale".
 
 6. Il riferimento alle aziende sanitarie ed 
      ospedaliere, alle A.R.P.A ed alle agenzie, istituti ed enti del Servizio 
      Sanitario Nazionale di cui all'art. 11 del CCNQ per la definizione dei 
      comparti di contrattazione del 18 dicembre 2002 è riportato nel testo del 
      presente contratto come "aziende ed enti".
 
 7. Nel testo del presente contratto con il 
      termine di "articolazioni aziendali" si fa riferimento a quelle 
      direttamente individuate nel d.lgs. n. 502 del 1992 (Dipartimento, 
      Distretto, Presidio Ospedaliero) ovvero in altri provvedimenti normativi o 
      regolamentari di livello nazionale, mentre con i termini "unità 
      operativa", "struttura organizzativa" o "servizi" si indicano 
      genericamente articolazioni interne delle aziende e degli enti - così come 
      individuate dalle leggi regionali di organizzazione, dall'atto aziendale o 
      dai rispettivi ordinamenti - cui sono preposti dirigenti. Per le tipologie 
      di incarico si fa rinvio all'art. 27 del CCNL 8 giugno 2000.
 
 8. Il riferimento alle norme del CCNL 5 
      dicembre 1996 è comprensivo di tutte le modifiche ed integrazioni 
      apportate con il CCNL in pari data relativo al II biennio economico 
      1996-1997 nonché dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del 4 marzo, 
      del 2 luglio e del 5 agosto 1997. Per le norme dei predetti contratti non 
      disapplicate né modificate dal presente, il riferimento ai dirigenti di II 
      livello va inteso come "Dirigente con incarico di direzione di struttura 
      complessa" e quello di dirigente di I livello va inteso con riferimento 
      agli incarichi di dirigente di cui all'art. 27 lett. b), c) e d). Il CCNL 
      8 giugno 2000, relativo al quadriennio normativo 1998 – 2001, I biennio 
      economico 1998 - 1999, nel testo è indicato come CCNL 8 giugno 2000. Il 
      CCNL dell'8 giugno 2000, relativo al II biennio economico 2000 – 2001, è 
      indicato come CCNL 8 giugno 2000, II biennio. Per la semplificazione del 
      testo la dizione "dirigente con incarico di direzione di struttura 
      complessa" nel presente contratto è indicata anche con le parole 
      "dirigente di struttura complessa" o di "direttore", dizione quest'ultima 
      indicata dal d.lgs. 254 del 2000.
 
 
        Art. 2Durata, decorrenza, tempi e procedure 
        di applicazione del contratto
 1. Il presente contratto concerne il periodo 
      1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2005 per la parte normativa ed è valido dal 1 
      gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2003 per la parte economica.
 
 2. Gli effetti giuridici decorrono dal 
      giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa previsione del 
      presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza 
      delle aziende ed enti destinatari da parte dell'ARAN con idonea pubblicità 
      di carattere generale.
 
 3. Gli istituti a contenuto economico e 
      normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle 
      aziende ed enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione di 
      cui al comma 2.
 
 4. Alla scadenza, il presente contratto si 
      rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da 
      una delle parti con lettera raccomandata almeno tre mesi prima di ogni 
      singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali 
      rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo 
      contratto collettivo.
 
 5. Per evitare periodi di vacanza 
      contrattuale le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza 
      del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza 
      del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né 
      procedono ad azioni dirette.
 
 6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale 
      pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente 
      contratto o dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, 
      ai dirigenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità, secondo 
      le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. 
      Per l'erogazione di detta indennità si applica la procedura degli artt. 47 
      e 48, comma 1 del D.lgs 165 del 2001.
 
 7. In sede di rinnovo biennale, per la 
      determinazione della parte economica da corrispondere, ulteriore punto di 
      riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra 
      l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente 
      biennio, secondo quanto previsto dall'accordo del 23 luglio 1993.
 
 8. L'art. 2 del CCNL dell'8 giugno 2000 è 
      disapplicato.
 
        
        
 Titolo II
 
 RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI
 
 CAPO I
 
 OBIETTIVI E STRUMENTI
 
 
 Art. 3
 Relazioni sindacali
 1. Si riconferma il sistema delle relazioni 
      sindacali previsto dall'art. 3 e dagli artt. da 8 a 12 del CCNL dell'8 
      giugno 2000 e dagli artt. 2, 3 e 4 del CCNL integrativo del 10 febbraio 
      2004, fatto salvo per quanto riguarda i seguenti articoli che 
      sostituiscono, modificano od integrano la predetta disciplina.
 
 
 
        Art. 4Contrattazione collettiva integrativa
 1. In sede aziendale le parti stipulano il 
      contratto collettivo integrativo utilizzando le risorse dei fondi di cui 
      agli artt. 54, 55 e 56.
 
 2. In sede di contrattazione collettiva 
      integrativa sono regolate le seguenti materie:
 
 A) individuazione delle posizioni 
      dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai 
      sensi della legge n.146 del 1990, secondo quanto previsto dall'accordo 
      sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali relativi all'area 
      dirigenziale;
 B) criteri generali 
      per: 
        
          1) la 
          definizione della percentuale di risorse di cui al fondo dell'art. 56 
          da destinare alla realizzazione degli obiettivi aziendali generali 
          affidati alle articolazioni interne individuate dal D. lgs. 502 del 
          1992, dalle leggi regionali di organizzazione e dagli atti aziendali, 
          ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai 
          dirigenti. Detta retribuzione è strettamente correlata alla 
          realizzazione degli obiettivi assegnati e viene, quindi, corrisposta a 
          consuntivo dei risultati totali o parziali raggiunti ovvero per stati 
          di avanzamento, in ogni caso dopo la necessaria verifica almeno 
          trimestrale, secondo le modalità previste dall'art. 65 del CCNL 5 
          dicembre 1996. Nella determinazione della retribuzione di risultato si 
          tiene conto degli effetti di ricaduta dei sistemi di valutazione 
          dell'attività dei dirigenti;
 2) l'attuazione dell'art. 43 legge n. 
          449 del 1997;
 
 3) la distribuzione delle 
      risorse contrattuali tra i fondi degli artt. 54, 55 e 56 e delle risorse 
      regionali eventualmente assegnate ove previsto dal contratto nazionale;
       4) le modalità di 
      attribuzione ai dirigenti cui è conferito uno degli incarichi previsti 
      dall'art. 27, comma 1, lettere b), c) e d) del CCNL 8 giugno 2000 della 
      retribuzione collegata ai risultati ed agli obiettivi e programmi 
      assegnati secondo gli incarichi conferiti;
 5) lo spostamento di risorse tra i fondi di 
      cui agli artt. 54, 55 e 56 ed al loro interno, in apposita sessione di 
      bilancio, la finalizzazione tra i vari istituti nonché la rideterminazione 
      degli stessi in conseguenza della riduzione di organico derivante da 
      stabili processi di riorganizzazione previsti dalla programmazione 
      sanitaria regionale ai sensi dell'art. 9 comma 4.
 
 C) linee generali di indirizzo dei programmi 
      annuali e pluriennali dell'attività di formazione manageriale e formazione 
      continua comprendente l' aggiornamento e la formazione dei dirigenti, 
      anche in relazione all'applicazione dell'art. 16 bis e segg. del D. lgs. 
      502 del 1992;
 D) pari 
      opportunità, con le procedure indicate dall'art. 8 del CCNL 8 giugno 2000 
      anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125; 
       E) criteri generali 
      sui tempi e modalità di applicazione delle norme relative alla tutela in 
      materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, 
      con riferimento al D. lgs. n. 626 del 1994 e successive modificazioni e 
      nei limiti stabiliti dall'accordo quadro relativo all'attuazione dello 
      stesso decreto;
 F) implicazioni derivanti dagli effetti 
      delle innovazioni organizzative, tecnologiche e dei processi di 
      esternalizzazione, disattivazione o riqualificazione e riconversione dei 
      servizi, sulla qualità del lavoro, sulla professionalità e mobilità dei 
      dirigenti;
 
 G) criteri generali per la definizione 
      dell'atto di cui all'art. 54, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000 per la 
      disciplina e l'organizzazione dell'attività libero professionale 
      intramuraria nonché per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti 
      interessati.
 
 3. Per le materie di cui alle lettere C) e 
      G) si richiama quanto previsto dall'art. 9, comma 1 lettere b) ed i).
 
 4. Fermi restando i principi di 
      comportamento delle parti indicati nell'art. 11 del CCNL 8 giugno 2000, 
      sulle materie dalla lettera C alla lettera G, non direttamente implicanti 
      l'erogazione di risorse destinate al trattamento economico, decorsi trenta 
      giorni dall'inizio delle trattative senza che sia raggiunto l'accordo tra 
      le parti, queste riassumono le rispettive prerogative e libertà di 
      iniziativa e di decisione. D'intesa tra le parti, il termine citato è 
      prorogabile di altri trenta giorni.
 
 5. I contratti collettivi integrativi non 
      possono essere in contrasto con vincoli e limiti risultanti dai contratti 
      collettivi nazionali e si svolgono sulle materie stabilite nel presente 
      articolo. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
 
 6. Il presente articolo sostituisce l'art. 4 
      del CCNL 8 giugno 2000.
 
 
 
        Art. 5Tempi e procedure per la stipulazione 
        ed il rinnovo del contratto collettivo integrativo
 1. I contratti collettivi integrativi hanno 
      durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte 
      economica e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a 
      tale livello da trattarsi in un'unica sessione negoziale, tranne per le 
      materie che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi, 
      essendo legate a fattori organizzativi contingenti. L'individuazione e 
      l'utilizzo delle risorse sono determinati in sede di contrattazione 
      integrativa con cadenza annuale.
 
 2. Le materie indicate dall'art. 9, ove le 
      Regioni esplicitamente dichiarino di non avvalersi della facoltà di 
      emanare linee di indirizzo, riprendono ad essere oggetto delle relazioni 
      sindacali aziendali nell'ambito dei livelli per ciascuna di esse previsti 
      dal presente contratto anche prima della scadenza dei 120 giorni previsti 
      dal comma 1 dell'art. 9 medesimo.
 
 3. L'azienda o ente provvede a costituire la 
      delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 
      entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del 
      presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 
      10, comma 2 del CCNL dell'8 giugno 2000, per l'avvio del negoziato, entro 
      quindici giorni dalla presentazione delle piattaforme.
 
 4. Il controllo sulla compatibilità dei 
      costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di 
      bilancio è effettuato dal Collegio Sindacale. A tal fine, l'ipotesi di 
      contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è 
      inviata a tale organismo entro cinque giorni corredata dall'apposita 
      relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi quindici giorni 
      senza rilievi, il contratto viene sottoscritto. Per la parte pubblica la 
      sottoscrizione è effettuata dal titolare del potere di rappresentanza 
      dell'azienda o ente ovvero da un suo delegato. In caso di rilievi la 
      trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni dalla loro 
      comunicazione.
 
 5. I contratti collettivi integrativi devono 
      contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica 
      della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla 
      stipulazione dei successivi contratti.
 
 6. Le aziende o gli enti sono tenuti a 
      trasmettere all'ARAN il contratto integrativo, entro cinque giorni dalla 
      sottoscrizione, ai sensi dell'art. 46, comma 5 del d.lgs. n. 165 del 2001.
 
 7. L'art. 5 del CCNL dell'8 giugno 2000 è 
      disapplicato.
 
 
 
        Art. 6Informazione, concertazione, 
        consultazione e Commissioni paritetiche
 1. Gli istituti dell'informazione, 
      concertazione e consultazione sono così disciplinati:
 · 
      L'azienda - allo scopo di rendere 
      trasparente e costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli 
      delle relazioni sindacali - informa periodicamente e tempestivamente i 
      soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000, 
      sugli atti organizzativi di valenza generale, anche di carattere 
      finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli 
      uffici, la gestione complessiva delle risorse umane e la costituzione dei 
      fondi previsti dal presente contratto.  · 
      Nelle materie per le quali il presente CCNL 
      prevede la contrattazione collettiva integrativa o la concertazione e la 
      consultazione, l'informazione è preventiva. Il contratto integrativo 
      individuerà le altre materie in cui l' informazione dovrà essere 
      preventiva o successiva.  · 
      Ai fini di una più compiuta informazione le 
      parti, a richiesta, si incontrano comunque con cadenza almeno annuale ed, 
      in ogni caso, in presenza di iniziative concernenti le linee di 
      organizzazione degli uffici e dei servizi ovvero per l'innovazione 
      tecnologica nonché per gli eventuali processi di dismissione, 
      esternalizzazione e trasformazione degli stessi.
 · 
      I soggetti di cui alla lett. A), ricevuta 
      l'informazione, possono attivare, mediante richiesta scritta, la 
      concertazione sui criteri generali inerenti alle seguenti materie: 
       
        
          - affidamento, 
          mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali;- articolazione delle posizioni 
          organizzative, delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini 
          della retribuzione di posizione;
 - 
          criteri generali di valutazione 
          dell'attività dei dirigenti di cui all'art. 25, comma 5;
 - 
          articolazione dell'orario e dei piani 
          per assicurare le emergenze;
 - 
          condizioni, requisiti e limiti per il 
          ricorso alla risoluzione consensuale.
 · 
      La concertazione si svolge in appositi 
      incontri, che iniziano entro le quarantotto ore dalla data di
      ricezione della richiesta e si 
      conclude nel termine tassativo di trenta giorni dalla data della relativa 
      richiesta ; dell'esito della concertazione è redatto verbale dal quale 
      risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto della stessa, al 
      termine le parti riassumono i propri distinti ruoli e responsabilità.
       · 
      La consultazione dei soggetti di cui alla 
      lettera A), prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione 
      aventi riflessi sul rapporto di lavoro è facoltativa e si estende anche ai 
      casi ove tali atti discendano da articolazioni strutturali legate a nuovi 
      modelli organizzativi operanti in ambiti territoriali sovra aziendali. La 
      consultazione si svolge obbligatoriamente su:a) organizzazione e disciplina di strutture, 
      servizi ed uffici, ivi compresa quella dipartimentale e distrettuale, 
      nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche;
 b) casi di cui all'art. 19 del D. lgs. 19 
      settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni".
 2. Allo scopo di assicurare una migliore 
      partecipazione del dirigente alle attività dell'azienda è prevista la 
      possibilità di costituire a richiesta, in relazione alle dimensioni delle 
      aziende e senza oneri aggiuntivi per le stesse, Commissioni bilaterali 
      ovvero Osservatori per l'approfondimento di specifiche problematiche, in 
      particolare concernenti l'organizzazione del lavoro in relazione ai 
      processi di riorganizzazione delle aziende ovvero alla riconversione o 
      disattivazione delle strutture sanitarie nonché l'ambiente, l'igiene e 
      sicurezza del lavoro e le attività di formazione. Tali organismi, ivi 
      compreso il Comitato per le pari opportunità di cui all'art. 8 del CCNL 8 
      giugno 2000, hanno il compito di raccogliere dati relativi alle predette 
      materie - che l'azienda è tenuta a fornire - e di formulare proposte in 
      ordine ai medesimi temi. La composizione dei citati organismi che non 
      hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve comprendere una 
      adeguata rappresentanza femminile.
 
 3. Presso ciascuna Regione è costituita una 
      Conferenza permanente con rappresentanti delle Regioni, dei direttori 
      generali delle aziende o dell'organo di governo degli enti secondo i 
      rispettivi ordinamenti e delle organizzazioni sindacali firmatarie del 
      presente contratto, nell'ambito della quale, almeno due volte l'anno in 
      relazione alle specifiche competenze regionali in materia di 
      programmazione dei servizi sanitari e dei relativi flussi finanziari sono 
      verificate la qualità e quantità dei servizi resi nonché gli effetti 
      derivanti dall'applicazione del presente contratto, con particolare 
      riguardo agli istituti concernenti la produttività, le politiche della 
      formazione, dell'occupazione e l'andamento della mobilità. La Conferenza 
      procede anche al monitoraggio del fenomeno del 
      mobbing 
      sulla base delle risultanze che i Comitati paritetici predispongono 
      appositamente in occasione di almeno una delle due verifiche annuali ad 
      essa demandate.
 
 4. É costituita una Conferenza nazionale con 
      rappresentanti dell'ARAN, della Conferenza permanente per i rapporti 
      Stato-Regioni e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto, 
      nell'ambito della quale almeno una volta l'anno, sono verificati gli 
      effetti derivanti dall'applicazione di esso con particolare riguardo agli 
      istituti concernenti la produttività, le politiche della formazione e 
      dell'occupazione e l'andamento della mobilità.
 
 5. Il presente articolo sostituisce l'art. 6 
      del CCNL 8 giugno 2000.
 
 
        CAPO IIForme di partecipazione
 
 
 Art. 7
 Comitato paritetico sul fenomeno del
        mobbing
 1. Le parti prendono atto che il fenomeno 
      del mobbing, 
      inteso come forma di violenza morale o psichica in occasione di lavoro - 
      attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti - nei confronti di un 
      lavoratore, va prevenuto, rilevato e contrastato efficacemente. Esso è 
      caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti, 
      diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi 
      connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali da comportare un 
      degrado delle condizioni di lavoro e idonei a compromettere la salute 
      fisica e psichica o la professionalità o la dignità del lavoratore stesso 
      nell'ambito della unità operativa di appartenenza o, addirittura, tali da 
      escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento.
 
 2. In relazione al comma 1, le parti, anche 
      con riguardo alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 
      2001, riconoscono la necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative 
      al fine di contrastare la diffusione di tali situazioni, che assumono 
      rilevanza sociale, nonché di prevenire il verificarsi di possibili 
      conseguenze pericolose per la salute fisica e psichica del lavoratore 
      interessato e, più in generale, migliorare la qualità e la sicurezza 
      dell'ambiente di lavoro.
 
 3. Nell'ambito delle forme di partecipazione 
      previste dall'art. 6 sono, pertanto, istituiti, entro sessanta giorni 
      dall'entrata in vigore del presente contratto, specifici Comitati 
      Paritetici presso ciascuna azienda o ente con i seguenti compiti:
 a) raccolta dei 
      dati relativi all'aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno del
      mobbing 
      nei confronti dei dirigenti
      in relazione alle materie di 
      propria competenza nel rispetto delle disposizioni del d.lgs n. 196 del 
      2003 in materia di protezione dei dati personali;  b) individuazione delle 
      possibili cause del fenomeno, con particolare riferimento alla verifica 
      dell'esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e 
      gestionali che possano determinare l'insorgere di situazioni persecutorie 
      o di violenza morale;  c) formulazione di 
      proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione 
      delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di 
      tutela del dirigente interessato;  d) formulazione di 
      proposte per la definizione dei codici di condotta.
 4. Le proposte formulate dai Comitati 
      vengono presentate alle aziende o enti per i conseguenti adempimenti tra i 
      quali rientrano, in particolare, la costituzione ed il funzionamento di 
      sportelli di ascolto, nell'ambito delle strutture esistenti, l'istituzione 
      della figura del consigliere/consigliera di fiducia nonché la definizione 
      dei codici di condotta, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del 
      presente contratto.
 
 5. In relazione all'attività di prevenzione 
      del fenomeno del mobbing, 
      i Comitati valuteranno l'opportunità di attuare, nell'ambito dei piani 
      generali per la formazione, 
      previsti dagli artt. 33 e 18, 
      rispettivamente, dei 
      CCNL 5 dicembre 1996 e 10 febbraio 2004 
      nonché dall'articolo 23 del presente contratto, idonei interventi 
      formativi e di aggiornamento dei dirigenti, che possono essere 
      finalizzati, tra l'altro, ai seguenti obiettivi:
 a) affermare una 
      cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza della 
      gravità del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali;b) favorire la coesione e la solidarietà dei 
      dirigenti e dipendenti, attraverso una più specifica conoscenza dei ruoli 
      e delle dinamiche interpersonali all'interno degli uffici/servizi, anche 
      al fine di incentivare il recupero della motivazione e dell'affezione 
      all'ambiente lavorativo da parte del personale.
 
 6. I Comitati sono costituiti da un 
      componente designato da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali della 
      presente area, firmatarie del CCNL, e da un pari numero di rappresentanti 
      delle aziende o enti. Il Presidente del Comitato viene designato tra i 
      rappresentanti delle aziende o enti, il vicepresidente dai componenti di 
      parte sindacale. Per ogni componente effettivo è previsto un componente 
      supplente. Ferma rimanendo la composizione paritetica dei Comitati, di 
      essi fa parte anche un rappresentante del Comitato per le pari 
      opportunità, appositamente designato da quest'ultimo, allo scopo di 
      garantire il raccordo tra le attività dei due organismi.
 
 7. Le aziende o enti favoriscono 
      l'operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al 
      loro funzionamento. In particolare valorizzano e pubblicizzano con ogni 
      mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessi. 
      I Comitati adottano, altresì, un regolamento per la disciplina dei propri 
      lavori e sono tenuti ad effettuare una relazione annuale sull'attività 
      svolta.
 
 8. I Comitati di cui al presente articolo 
      rimangono in carica per la durata di un quadriennio
      e comunque fino alla costituzione 
      dei nuovi. I componenti dei Comitati possono essere rinnovati 
      nell'incarico. Per la partecipazione alle riunioni non è previsto alcun 
      compenso.
 
 
 
        CAPO III 
        PREROGATIVE E 
        DIRITTI SINDACALI
 
 Art. 8
 Norma di rinvio ed integrazioni
 1. Per le prerogative e i diritti sindacali, 
      si rinvia a quanto previsto dal CCNQ del 7 agosto 1998, in particolare 
      all'art.10, comma 2 relativo alle modalità di accredito dei dirigenti 
      sindacali presso le aziende ed enti nonché ai CCNQ stipulati il 27 gennaio 
      1999, il 9 agosto 2000, il 27 febbraio 2001. Per il monte complessivo dei 
      permessi orari aziendali spettanti ai dirigenti si fa, comunque, 
      riferimento al CCNQ vigente nel tempo. In tal senso è modificato il primo 
      periodo dell'art. 9, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000.
 
 2. Il secondo alinea dell'art. 9, comma 2, 
      del CCNL 8 giugno 2000 è sostituito dal seguente:
 
        "- dalle componenti 
        delle organizzazioni sindacali rappresentative ammesse alla 
        contrattazione nazionale". 
        
        Art. 9
 Coordinamento Regionale
 1. Ferma rimanendo l'autonomia contrattuale 
      delle aziende ed enti nel rispetto dell'art. 40 del d.lgs 165 del 2001, le 
      Regioni, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, 
      previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, 
      possono emanare linee generali di indirizzo nelle seguenti materie 
      relative :
 a) all'utilizzo 
      delle risorse regionali di cui all'art. 57;b) alla realizzazione della formazione 
      manageriale e formazione continua, comprendente l'aggiornamento 
      professionale e la formazione permanente;
 c) alle metodologie di utilizzo da parte 
      delle aziende ed enti di una quota dei minori oneri derivanti dalla 
      riduzione stabile della dotazione organica del personale (art. 50, comma 
      2, lett. a) del CCNL 8 giugno 2000 ora art. 54, comma 2, primo alinea del 
      presente contratto);
 d) alla modalità di incremento dei fondi in 
      caso di aumento della dotazione organica del personale o dei servizi anche 
      ad invarianza del numero complessivo di essa ai sensi dell'art. 53 del 
      CCNL 8 giugno 2000;
 e) ai criteri generali dei sistemi e 
      meccanismi di valutazione dei dirigenti che devono essere adottati 
      preventivamente dalle aziende, ai sensi dell'art. 25 comma 5;
 f) ai criteri generali per sviluppare a 
      livello aziendale un sistema di standard finalizzati all'individuazione 
      dei volumi prestazionali riferiti all'impegno, anche temporale, richiesto 
      nonché di monitoraggio delle prestazioni concordate e correlate al 
      raggiungimento degli obiettivi, nel rispetto delle disposizioni del d.lgs 
      196 del 2003 in materia di protezione dei dati personali;
 g) ai criteri generali per la 
      razionalizzazione ed ottimizzazione delle attività connesse alla 
      continuità assistenziale ed urgenza/emergenza al fine di favorire la loro 
      valorizzazione economica secondo la disciplina del presente contratto, 
      tenuto anche conto dell'art. 55, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000 relativo 
      alle tipologie di attività professionali ed ai suoi presupposti e 
      condizioni;
 h) all'applicazione dell'art. 17 del CCNL 10 
      febbraio 2004, diretto a regolare la mobilità in caso di eccedenza dei 
      dirigenti nei processi di ristrutturazione aziendale attuati ai sensi del 
      comma 4;
 i) ai criteri generali per l'inserimento, 
      nei regolamenti aziendali sulla libera professione di cui all'art. 4, 
      comma 2 lett. G), di norme idonee a garantire che l'esercizio della libera 
      professione sia modulato in modo coerente all'andamento delle liste di 
      attesa.
 
 2. Le parti concordano che sulle materie non 
      oggetto delle linee di indirizzo regionali la contrattazione collettiva 
      integrativa e gli altri livelli di relazioni sindacali previsti dal 
      contratto sono avviati secondo i tempi e le modalità dell'art. 5. Per le 
      materie del comma 1, decorso inutilmente il termine di 120 giorni, si 
      applica l' art. 5, comma 2.
 
 3. Tenuto conto delle lettere c) e d) del 
      comma 1, rimangono, comunque, ferme tutte le regole contrattuali stabilite 
      per la formazione e l'incremento dei fondi dai CCNL 8 giugno 2000 (artt. 
      50, 51, 52 del I biennio e 9, 10 del II biennio) nonché dall'art. 37 del 
      CCNL integrativo del 10 febbraio 2004, confermate dagli artt. 54, 55 e 56 
      del presente contratto.
 
 4. Ferma rimanendo l'autonomia aziendale, il 
      sistema delle relazioni sindacali regionali, secondo i protocolli definiti 
      in ciascuna Regione con le OO.SS. di categoria firmatarie del presente 
      CCNL, prevederà gli argomenti e le modalità di confronto con le medesime 
      su materie non contrattuali aventi riflessi sugli istituti disciplinati 
      dal presente contratto ovvero sulla verifica dello stato di attuazione 
      dello stesso, specie con riguardo alle risultanze dell'applicazione 
      dell'art. 7 e degli artt. 54 e 56 solo nei casi di eventuale incapienza 
      dei fondi da utilizzare. Il confronto riguarderà, comunque, la verifica 
      dell' entità dei finanziamenti dei fondi di posizione, di risultato e 
      delle condizioni di lavoro di pertinenza delle aziende sanitarie ed 
      ospedaliere, limitatamente a quelle soggette a riorganizzazione in 
      conseguenza di atti di programmazione regionale,
      assunti in applicazione del 
      d.lgs. 229 del 1999, per ricondurli a congruità, fermo restando il valore 
      della spesa regionale.
 
 5. I protocolli stipulati per l'applicazione 
      del comma 4 saranno inviati all'ARAN per l'attività di monitoraggio 
      prevista dall'art. 46 del d.lgs. n. 165 del 2001.
 
 6. L'art. 7 del CCNL 8 giugno 2000 è 
      disapplicato.
 
 
 
 
        TITOLO III
 RAPPORTO DI LAVORO
 
 CAPO I
 STRUTTURA DEL RAPPORTO
 
 
 Art. 10
 Caratteristiche del rapporto di lavoro
 1. A decorrere dal 30 maggio 2004, data di 
      entrata in vigore della legge 26 maggio 2004, n. 138, il rapporto di 
      lavoro della dirigenza medica e veterinaria può essere esclusivo o non 
      esclusivo. Dalla stessa data, è disapplicata la clausola contenuta nel 
      primo periodo dell'art. 13, comma 7 del CCNL 8 giugno 2000.
 
 2. I dirigenti del comma 1, già a rapporto 
      esclusivo, possono optare per il passaggio al rapporto non esclusivo entro 
      il 30 novembre di ciascun anno. Gli effetti del passaggio decorrono dal 
      primo gennaio dell'anno successivo all'opzione e sono regolati dall'art. 
      12.
 
 3. Per i dirigenti già a rapporto non 
      esclusivo all'entrata in vigore della legge, in caso di opzione per il 
      rapporto esclusivo, continua ad applicarsi l'art. 48 del CCNL 8 giugno 
      2000, salvo che per il termine dell'opzione anch'essa da effettuarsi entro 
      il 30 novembre di ciascun anno.
 
 4. L'indennità di esclusività è confermata 
      nelle misure attualmente vigenti, non concorre a formare il monte salari e 
      compete a tutti coloro che, essendo a rapporto esclusivo, già la 
      percepivano all'entrata in vigore della legge n. 138 del 2004 - salvo che, 
      successivamente ad essa e, comunque, con decorrenza dal 1 gennaio 
      dell'anno successivo, non abbiano espresso diversa opzione. L'indennità 
      compete, inoltre, nella misura stabilita dall'art. 5, comma 9 del CCNL 8 
      giugno 2000, II biennio economico 2000 – 2001, a tutti quelli che 
      opteranno per il rapporto di lavoro esclusivo ai sensi del comma 3, tenuto 
      conto dell'esperienza professionale maturata alla data del 31 dicembre 
      dell'anno in cui è effettuata l'opzione, calcolata secondo le modalità 
      previste dall'art. 12, comma 3, lettera b) del citato CCNL del II biennio, 
      come integrato dall'art. 24, comma 12, del presente CCNL.
 
 5. Per l'acquisizione delle fasce successive 
      all'indennità di esclusività attribuita ai sensi del comma precedente, si 
      conferma l'art. 5, commi 5 e 6 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio.
 
 6. Il rapporto di lavoro esclusivo comporta 
      la totale disponibilità del dirigente nello svolgimento delle proprie 
      funzioni nell'ambito dell'incarico attribuito e della competenza 
      professionale nell'area e disciplina di appartenenza.
 
 7. Il rapporto di lavoro dei dirigenti che 
      abbiano mantenuto l'opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo 
      comporta la totale disponibilità nell'ambito dell'impegno di servizio, per 
      la realizzazione degli obiettivi istituzionali programmati e lo 
      svolgimento delle attività professionali di competenza. Le aziende - 
      secondo criteri omogenei con quelli adottati per i dirigenti con rapporto 
      di lavoro esclusivo e sulla base delle indicazioni dei responsabili delle 
      strutture -, negoziano con le 
      equipes interessate i volumi e le 
      tipologie delle attività e delle prestazioni che i singoli dirigenti sono 
      tenuti ad assicurare nonché le sedi operative in cui le stesse devono 
      essere effettuate.
 
 8. L'art. 15 del CCNL 8 giugno 2000 è 
      disapplicato.
 
 
 
 
        Art. 11Modifiche ed integrazioni
 1. In attuazione dell'art. 10 i seguenti 
      articoli del CCNL dell'8 giugno 2000, sono così modificati:
 
 A) Il comma 2 dell'art. 18 è cosi 
      sostituito:
 
        
        "2. Nei casi di assenza previsti dal comma 
        1 da parte del dirigente con incarico di direzione di struttura 
        complessa, la sostituzione è affidata dall'azienda, con apposito atto, 
        ad altro dirigente della struttura medesima indicato entro il 31 gennaio 
        di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa che - a tal 
        fine – si avvale dei seguenti criteri: a) il dirigente 
      deve essere titolare di un incarico di struttura semplice ovvero di alta 
      specializzazione o, comunque, della tipologia c) di cui all'art. 27 con 
      riferimento, ove previsto, alla disciplina di appartenenza;b) valutazione comparata del 
      curriculum 
      prodotto dei dirigenti interessati".
 B) Le indennità 
      mensili previste dal comma 7 dell'art. 18 sono rispettivamente aggiornate 
      in € 535,05 ed in € 267,52 e sono finanziate con le risorse dei fondi di 
      cui agli artt. 54 e 56 del presente contratto.  C) A decorrere dal 
      30 maggio 2004, il comma 11 dell'art. 27 non è più applicabile nel 
      conferimento di nuovi incarichi di direzione di struttura complessa o di 
      struttura semplice.
 
        
        Art. 12
 Effetti del passaggio dal rapporto 
        esclusivo al rapporto non esclusivo e viceversa
 1. Le parti prendono atto che, in prima 
      applicazione, gli effetti della legge 138 del 2004 si producono - in 
      concreto - dal 1 gennaio 2005 dopo l'opzione da parte dei dirigenti già a 
      rapporto esclusivo per il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo. 
      Di conseguenza da tale data:
 
        - il passaggio 
        dei dirigenti al rapporto di lavoro non esclusivo non preclude il 
        mantenimento o il conferimento di incarico di direzione di struttura 
        complessa o semplice;- l'art. 45 del CCNL 8 giugno 2000 è 
        disapplicato;
 - il trattamento economico fondamentale ed 
        accessorio spettante ai dirigenti già a rapporto non esclusivo ai sensi 
        dell'art. 46, comma 1, del CCNL 8 giugno 2000 ed a tutti i dirigenti che 
        optino dal 1 gennaio 2005 per tale rapporto di lavoro è indicato 
        nell'allegato 6 tavola 2.
 2. Il passaggio dal rapporto di lavoro 
      esclusivo a quello non esclusivo dal 1 gennaio successivo a quello 
      dell'opzione, comporta i seguenti effetti per i dirigenti interessati:
 - 
      i dirigenti di struttura complessa, divenuti 
      tali dopo il 31 luglio 1999 (ai quali compete la relativa indennità in 
      luogo degli assegni personali di cui all'art. 38, commi 1 e 2 del CCNL 8 
      giugno 2000), dopo l'opzione continuano a percepire tale indennità senza 
      soluzione di continuità solo in caso di mantenimento dell'incarico;
       
        - non compete la 
        retribuzione di risultato mentre per la retribuzione di posizione si 
        applicano le regole stabilite dall'art 43;- è inibita l'attività libero – 
        professionale intramuraria;
 - cessa di essere corrisposta l'indennità 
        di esclusività che – dalla stessa data - costituisce risparmio 
        aziendale.
 
      3. Il ritorno dei dirigenti all' opzione per 
      il rapporto di lavoro esclusivo, per quanto attiene la retribuzione di 
      posizione e di risultato, è regolato dall'art. 48 del CCNL 8 giugno 2000 
      (modificato dall'art. 10, comma 3 nonché dall'art. 58). L'indennità di 
      esclusività è corrisposta dal 1 gennaio dell'anno successivo nella 
      medesima misura già percepita all'atto dell'opzione per il passaggio a 
      rapporto di lavoro non esclusivo con oneri a carico del bilancio. Per 
      l'acquisizione delle eventuali fasce successive si applica l'art. 5, commi 
      5 e 6 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico.
 
        Art. 13Rapporti di lavoro ad esaurimento
 1. I rapporti di lavoro a tempo definito ed 
      altri similari, già indicati nell'art. 44, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000 
      ed ancora in essere all'entrata in vigore del presente contratto, sono 
      mantenuti ad esaurimento, fatto salvo il caso di opzione per il passaggio 
      al rapporto di lavoro con orario unico, esclusivo o non esclusivo, dei 
      dirigenti interessati entro il termine del 30 novembre di ciascun anno e 
      con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo.
      Sino al passaggio, ai dirigenti 
      citati è attribuito il trattamento economico complessivo (fondamentale ed 
      accessorio) indicato nell'allegato n. 6 tavola 3 del presente contratto.
 
 2. Il comma 1 trova applicazione anche nei 
      confronti degli ex medici condotti ed equiparati, confermati ad 
      esaurimento in via definitiva dal d.l. n. 415 del 1990, convertito in 
      legge n. 58 del 1991. Sino al passaggio, il trattamento economico 
      spettante agli interessati è stabilito
      dall'art. 48.
 
 3. A seguito del passaggio al rapporto di 
      lavoro con orario unico, ai dirigenti dei commi 1 e 2 viene attribuito il 
      trattamento economico complessivo fondamentale ed accessorio 
      corrispondente al rapporto di lavoro prescelto, esclusivo o non esclusivo.
 
 4. Il comma 1 si applica anche ai veterinari 
      di cui all'art. 43, comma 1, lettera A, punto b) del CCNL 8 giugno 2000, i 
      quali, essendo gia con rapporto di lavoro non esclusivo ed orario unico, 
      possono solo optare per il rapporto di lavoro esclusivo. Sino all'opzione, 
      a detti dirigenti è attribuito il trattamento economico complessivo 
      fondamentale ed accessorio, indicato nell'allegato 6 tavola 3.
 
 5. Le aziende ed enti fanno fronte ai 
      maggiori oneri derivanti dai comma 1, 2 e 4 del presente articolo 
      congelando, in misura corrispondente alla spesa, assunzioni per posti 
      vacanti di dirigente indipendentemente dalla disciplina di appartenenza, 
      tenuto conto - per i dirigenti medici – del maggiore numero di ore da 
      effettuarsi per l'adeguamento dell'orario di lavoro.
 
 
 
 
        CAPO IIORARIO DI LAVORO
 
 
 Art. 14
 Orario di lavoro dei dirigenti
 1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo 
      dell'azienda, i dirigenti assicurano la propria presenza in servizio ed il 
      proprio tempo di lavoro, articolando, con le procedure individuate 
      dall'art. 6, comma 1 lett. B), in modo flessibile l'impegno di servizio 
      per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed 
      all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e 
      programmi da realizzare. I volumi prestazionali richiesti all'equipe ed i 
      relativi tempi di attesa massimi per la fruizione delle prestazioni stesse 
      vengono definiti con le procedure dell'art. 65, comma 6 del CCNL 5 
      dicembre 1996 nell'assegnazione degli obiettivi annuali ai dirigenti di 
      ciascuna unità operativa, stabilendo la previsione oraria per la 
      realizzazione di detti programmi. L'impegno di servizio necessario per il 
      raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti l'orario dovuto di 
      cui al comma 2 è negoziato con le procedure e per gli effetti dell'art. 
      65, comma 6 citato. 
      In tale ambito vengono individuati anche gli
      strumenti orientati a ridurre le 
      liste di attesa.
 
 2. L'orario di lavoro dei dirigenti di cui 
      al comma 1 è confermato in 38 ore settimanali, al fine di assicurare il 
      mantenimento del livello di efficienza raggiunto dai servizi sanitari e 
      per favorire lo svolgimento delle attività gestionali e/o professionali, 
      correlate all'incarico affidato e conseguente agli obiettivi di budget 
      negoziati a livello aziendale, nonché quelle di didattica, ricerca ed 
      aggiornamento.
 
 3. Il conseguimento degli obiettivi 
      correlati all'impegno di servizio di cui ai commi 1 e 2 è verificato 
      trimestralmente con le procedure ed ai fini di cui al comma 7 dell'art. 65 
      del CCNL 5 dicembre 1996.
 
 4. Nello svolgimento dell'orario di lavoro 
      previsto per i dirigenti medici e veterinari, quattro ore dell'orario 
      settimanale sono destinate ad attività non assistenziali, quali 
      l'aggiornamento professionale, l'ECM, la partecipazione ad attività 
      didattiche, la ricerca finalizzata ecc. Tale riserva di ore non rientra 
      nella normale attività assistenziale, non può essere oggetto di separata 
      ed aggiuntiva retribuzione. Essa va utilizzata di norma con cadenza 
      settimanale ma, anche per particolari necessità di servizio, può essere 
      cumulata in ragione di anno per impieghi come sopra specificati ovvero, 
      infine, utilizzata anche per l'aggiornamento facoltativo in aggiunta alle 
      assenze previste dall'art. 23, comma 1, primo alinea del CCNL 5 dicembre 
      1996 al medesimo titolo. Tale riserva va resa in ogni caso compatibile con 
      le esigenze funzionali della struttura di appartenenza e non può in alcun 
      modo comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro. Per i dirigenti 
      rimasti con rapporto di lavoro ad esaurimento le ore destinate 
      all'aggiornamento sono dimezzate.
 
 5. L'azienda, con le procedure di budget del 
      comma 1, può utilizzare, in forma cumulata, n. 30 minuti settimanali delle 
      quattro ore del comma 4, per un totale massimo di n. 26 ore annue, 
      prioritariamente, per contribuire alla riduzione delle liste di attesa 
      ovvero per il perseguimento di obiettivi assistenziali e di prevenzione 
      definiti con le medesime procedure.
 
 6. Ove per il raggiungimento degli obiettivi 
      prestazionali eccedenti quelli negoziati ai sensi dei commi 1 e 5, sia 
      necessario un impegno aggiuntivo, l'azienda, sulla base delle linee di 
      indirizzo regionali di cui all'art. 9, comma 1, lettera g) ed ove ne 
      ricorrano i requisiti e le condizioni, può concordare con l'equipe 
      interessata l'applicazione dell'istituto previsto dall'art. 55, comma 2 
      del CCNL 8 giugno 2000 in base al regolamento adottato con le procedure 
      dell'art. 4, comma 2, lett. G). La misura della tariffa oraria da erogare 
      per tali prestazioni è di € 60,00 lordi. Nell'individuazione dei criteri 
      generali per l'adozione di tale atto dovrà essere indicato che l'esercizio 
      dell'attività libero professionale di cui all'art. 55 comma 2 è possibile 
      solo dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati.
 
 7. La presenza del dirigente medico nei 
      servizi ospedalieri delle aziende nonché in particolari servizi del 
      territorio individuati in sede aziendale con le procedure di cui al comma 
      1, deve essere assicurata nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni 
      della settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e 
      preventiva articolazione degli orari e dei turni di guardia, ai sensi 
      dell'art. 16. Con l'articolazione del normale orario di lavoro nell'arco 
      delle dodici ore di servizio diurne, la presenza medica è destinata a far 
      fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo 
      periodo orario. L'azienda individua i servizi ove la presenza medica deve 
      essere garantita attraverso una turnazione per la copertura dell'intero 
      arco delle 24 ore.
 
 8. La presenza del dirigente veterinario nei 
      relativi servizi deve essere assicurata nell'arco delle dodici ore diurne 
      feriali per sei giorni alla settimana mediante una opportuna 
      programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli orari, 
      individuata in sede aziendale con le procedure di cui al comma 1. Con 
      l'articolazione del normale orario di lavoro nell'arco delle dodici ore di 
      servizio diurne la presenza medico veterinaria è destinata a far fronte 
      alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo 
      orario. Nelle ore notturne e nei giorni festivi le emergenze vengono 
      assicurate mediante l'istituto della pronta disponibilità di cui all'art. 
      17 fatte salve altre eventuali necessità da individuare in sede aziendale 
      con le procedure indicate nell' art. 6.
 
 9. I dirigenti con rapporto di lavoro non 
      esclusivo già di I o II livello dirigenziale sono tenuti al rispetto dei 
      commi 1 e 2 del presente articolo.
 
 10. Tutti i dirigenti medici di cui al comma 
      1, indipendentemente dall'esclusività del rapporto sono tenuti ad 
      assicurare i servizi di guardia e di pronta disponibilità previsti dagli 
      artt. 16 e 17. Per i dirigenti veterinari la presente clausola riguarda i 
      servizi di pronta disponibilità.
 
 11. Con l'entrata in vigore del presente 
      contratto, è disapplicato l'art. 16 del CCNL 8 giugno 2000.
 
 
 
        Art. 15Orario di lavoro dei dirigenti
 con incarico di direzione di struttura 
        complessa
 1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo 
      dell'azienda, i direttori di struttura complessa assicurano la propria 
      presenza in servizio per garantire il normale funzionamento della 
      struttura cui sono preposti ed organizzano il proprio tempo di lavoro,
      articolandolo 
      in modo flessibile per correlarlo a quello degli altri dirigenti di cui 
      all'art. 14, per l'espletamento dell'incarico affidato in relazione agli 
      obiettivi e programmi annuali da realizzare in attuazione di quanto 
      previsto dall'art. 65, comma 4 del CCNL 5 dicembre 1996 nonché per lo 
      svolgimento delle attività di aggiornamento, didattica e ricerca 
      finalizzata.
 
 2. I direttori di struttura complessa 
      comunicano preventivamente e documentano – con modalità condivise con le 
      aziende ed enti – la pianificazione delle proprie attività istituzionali, 
      le assenze variamente motivate (ferie, malattie, attività di 
      aggiornamento, etc.) ed i giorni ed orari dedicati alla attività libero 
      professionale intramuraria.
 
 3. Con l'entrata in vigore del presente 
      contratto, è disapplicato l'art. 17 del CCNL 8 giugno 2000.
 
 
        Art. 16Servizio di guardia
 1. Nelle ore notturne e nei giorni festivi, 
      la continuità assistenziale e le urgenze/emergenze dei servizi ospedalieri 
      e, laddove previsto, di quelli territoriali, sono assicurate, secondo le 
      procedure di cui all'art. 6, comma 1 lett. B), mediante:
 
        a) il 
        dipartimento di emergenza, se istituito, eventualmente integrato, ove 
        necessario da altri servizi di guardia o di pronta disponibilità;b) la guardia medica di unità operativa o 
        tra unità operative appartenenti ad aree funzionali omogenee e dei 
        servizi speciali di diagnosi e cura;
 c) la guardia medica nei servizi 
        territoriali ove previsto.
 
 2. Il servizio di 
      guardia medica è svolto all'interno del normale orario di lavoro. Sino 
      all'entrata in vigore del contratto nazionale relativo
      al II biennio economico 2004 – 
      2005, le guardie espletate fuori dell'orario di lavoro possono essere 
      assicurate con il ricorso al lavoro straordinario alla cui corresponsione 
      si provvede con il fondo previsto dall'art. 55 ovvero con recupero orario. 
      E' fatto salvo quanto previsto dall'art.18.
 3. Il servizio di guardia è assicurato da 
      tutti i dirigenti esclusi quelli di struttura complessa.
 
 4. In attesa delle linee di indirizzo di cui 
      all'art. 9, comma 1, lettera g), le parti, a titolo esemplificativo, 
      rinviano all'allegato n. 2 per quanto attiene le tipologie assistenziali 
      minime nelle quali dovrebbe essere prevista la guardia medica di unità 
      operativa.
 
 5. In coerenza con quanto previsto dall'art. 
      9, comma 1, lettere f e g) e con la finalità di valorizzare le aree di 
      disagio, le parti si impegnano, altresì, a riesaminare le modalità di 
      retribuzione delle guardie notturne, in orario o fuori dell'orario di 
      lavoro, con il contratto del secondo biennio economico 2004 - 2005,
      previo 
      monitoraggio del numero delle guardie effettivamente svolte presso le 
      aziende ed enti da effettuarsi a cura dell'ARAN, entro un mese dalla sigla 
      dell'ipotesi di CCNL, mediante una rilevazione riguardante il 2004 ai fini 
      di una stima obiettiva e puntuale dei relativi costi.
 
 6. Con l'entrata in vigore del presente 
      contratto è disapplicato l'art. 19 del CCNL 5 dicembre 1996.
 
 
 
        Art. 17Pronta disponibilità
 1. Il servizio di pronta disponibilità è 
      caratterizzato dalla immediata reperibilità del dirigente e dall'obbligo 
      per lo stesso di raggiungere il presidio nel tempo stabilito con le 
      procedure cui all'art. 6, comma 1, lett. B), nell'ambito del piano annuale 
      adottato dall'azienda o ente per affrontare le situazioni di emergenza in 
      relazione alla dotazione organica ed agli aspetti organizzativi delle 
      strutture.
 2. Sulla base del piano di cui al comma 1, 
      sono tenuti al servizio di pronta disponibilità i dirigenti - esclusi 
      quelli di struttura complessa - in servizio presso unità operative con 
      attività continua nel numero strettamente necessario a soddisfare le 
      esigenze funzionali. Con le procedure del comma 1, in sede aziendale, 
      possono essere individuate altre unità operative per le quali, sulla base 
      dei piani per le emergenze, sia opportuno prevedere il servizio di pronta 
      disponibilità.
 
 3. Il servizio di pronta disponibilità è 
      limitato ai soli periodi notturni e festivi, può essere sostitutivo ed 
      integrativo dei servizi di guardia dell'art. 16 ed è organizzato 
      utilizzando dirigenti appartenenti alla medesima disciplina. Nei servizi 
      di anestesia, rianimazione e terapia intensiva può prevedersi 
      esclusivamente la pronta disponibilità integrativa. Il servizio di pronta 
      disponibilità integrativo dei servizi di guardia è di norma di competenza 
      di tutti i dirigenti, compresi quelli di struttura complessa. Il servizio 
      sostitutivo coinvolge a turno individuale, solo i dirigenti dell'art. 14.
 
 4. Il servizio di pronta disponibilità ha 
      durata di dodici ore. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili 
      solo per le giornate festive. Di regola non potranno essere previste per 
      ciascun dirigente più di dieci turni di pronta disponibilità nel mese.
 
 5. La pronta disponibilità dà diritto ad una 
      indennità per ogni dodici ore. Qualora il turno sia articolato in orari di 
      minore durata - che comunque non possono essere inferiori a quattro ore - 
      l'indennità è corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata 
      del 10%. In caso di chiamata, l'attività prestata viene computata come 
      lavoro straordinario o compensata come recupero orario.
 
 6. Nel caso in cui la pronta disponibilità 
      cada in un giorno festivo spetta un giorno di riposo compensativo senza 
      riduzione del debito orario settimanale.
 
 7. Ai compensi di cui al presente articolo 
      si provvede con il fondo dell'art. 55.
 
 8. Le parti concordano che nell'ambito dei 
      criteri generali di cui all'art. 9, comma 1, lettera g) sono individuate 
      le modalità per il graduale superamento della pronta disponibilità 
      sostitutiva, allo scopo di garantire
      mediante turni di guardia
      una più ampia tutela 
      assistenziale nei reparti di degenza.
 
 9. Con l'entrata in vigore del presente 
      contratto è disapplicato l'art. 20 del CCNL 5 dicembre 1996.
 
 
 
        Art. 18Integrazione dell'art. 55 del CCNL 8 
        giugno 2000
 1. Con l'entrata in vigore del presente 
      contratto, dopo il comma 2 dell'art. 55 del CCNL 8 giugno 2000, è aggiunto 
      il seguente:
 
 
        "2 bis. Qualora 
        tra i servizi istituzionali da assicurare - eccedenti gli obiettivi 
        prestazionali di cui all'art. 14 comma 6 - rientrino i servizi di 
        guardia notturna, l'applicazione del comma 2, ferme rimanendo le 
        condizioni di operatività ivi previste, deve avvenire nel rispetto delle 
        linee di indirizzo regionali di cui all'art. 9, comma 1, lett. g), che 
        definiranno la disciplina delle guardie e la loro durata. E' inoltre 
        necessario che:
 - 
      sia razionalizzata la rete dei servizi 
      ospedalieri interni dell'azienda per l'ottimizzazione delle attività 
      connesse alla continuità assistenziale;  - 
      siano le aziende a richiedere
      al dirigente le prestazioni in 
      tale regime, esaurita la utilizzazione di altri strumenti retributivi 
      contrattuali;  - 
      sia definito un tetto massimo delle guardie 
      retribuibili con il ricorso al comma 2 non superiore al 12% delle guardie 
      notturne complessivamente svolte in azienda, il quale rappresenta il 
      budget di spesa massimo disponibile;  - 
      la tariffa per ogni turno di guardia 
      notturna
      è fissata in € 
      480,00 lordi."  2. La presente 
      disciplina, che decorre dall'entrata in vigore del presente contratto, ha 
      carattere sperimentale ed è soggetta a verifiche e monitoraggio secondo 
      quanto stabilito nelle linee di indirizzo di cui all'art. 9, comma 1, 
      lett. g).
 
 
 
        CAPO IIIISTITUTI DI PECULIARE INTERESSE
 
 Art. 19
 Effetti del procedimento penale sul 
        rapporto di lavoro
 1. Il dirigente che sia colpito da misura 
      restrittiva della libertà personale è sospeso obbligatoriamente dal 
      servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di 
      detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.
 
 2. Il dirigente può essere sospeso dal 
      servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga 
      sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della 
      libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti 
      direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti anche 
      estranei alla prestazione lavorativa, di tale gravità da comportare, se 
      accertati, il recesso ai sensi dell'art. 36 del CCNL 5 dicembre 1996.
 
 3. L'azienda o ente, cessato lo stato di 
      restrizione della libertà personale di cui al comma 1, può prolungare il 
      periodo di sospensione del dirigente alle medesime condizioni del comma 2.
 
 4. Resta fermo l'obbligo di sospensione, ai 
      sensi del comma 4 septies dell'art. 15 della legge n. 55 del 1990 e 
      successive modificazioni ed integrazioni, per i casi previsti dalla 
      medesima disposizione nel comma 1 lettera a) e b) limitatamente all'art. 
      316 e 316 bis del codice penale nonché lettere c) ed f).
 
 5. Nel caso di rinvio a giudizio per i 
      delitti previsti all'art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001, in 
      alternativa alla sospensione, possono essere applicate le misure previste 
      dallo stesso art. 3 (trasferimento provvisorio di sede). Per i medesimi 
      reati, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia 
      concessa la sospensione condizionale della pena, si applica l'art. 4, 
      comma 1, della citata legge n. 97 del 2001 (sospensione obbligatoria).
 
 6. Al dirigente sospeso ai sensi dei commi 
      da 1 a 5 è corrisposta sino al 30 dicembre 2003 un'indennità pari al 50% 
      della retribuzione indicata nell'allegato n. 4 del CCNL del 5 dicembre 
      1996. Dal 31 dicembre 2003, l'indennità rimane pari al 50% della 
      retribuzione indicata nell'allegato n. 3 del presente contratto. Al 
      dirigente competono inoltre gli assegni del nucleo familiare e la 
      retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti.
 
 7. In caso di sentenza irrevocabile di 
      assoluzione si applica quanto previsto dall'art. 653 c.p.p. ed, ove ne 
      ricorrano i presupposti, al dirigente che ne faccia richiesta si applica 
      anche quanto previsto per le sentenze definitive di proscioglimento 
      indicate dall'art. 3, comma 57 della legge 350 del 2003, come modificato 
      dalla legge 126 del 2004.
 
 8. Ove il proscioglimento sia dovuto ad 
      altri motivi diversi da quelli indicati nelle norme richiamate al comma 7, 
      fatto salvo il caso di morte del dipendente, l'azienda valuta tutti i 
      fatti originariamente contestati per i quali non sia intervenuto il 
      proscioglimento al fine di verificare se sussistano comunque le condizioni 
      o meno per il recesso.
 
 9. In caso di sentenza irrevocabile di 
      condanna si applica l'art. 653 c.p.p.. Il recesso come conseguenza di tali 
      condanne deve essere attivato nel rispetto delle procedure dell'art. 36, 
      commi 1 e 2 del CCNL 5 dicembre 1996. E' fatto salvo quanto previsto 
      dall'art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001.
 
 10. Il dirigente licenziato a seguito di 
      condanna passata in giudicato per delitto commesso in servizio o fuori 
      servizio (che, pur non attenendo direttamente al rapporto di lavoro, non 
      ne aveva consentito la prosecuzione neanche provvisoriamente per la 
      specifica gravità) se successivamente assolto a seguito di revisione del 
      processo ha diritto, dalla data della sentenza di assoluzione, alla 
      riammissione in servizio nella medesima sede o in altra su sua richiesta, 
      anche in soprannumero, nella medesima disciplina, anzianità, posizione di 
      incarico e retributiva possedute all'atto del licenziamento. In caso di 
      premorienza, il coniuge o il convivente superstite e i figli hanno diritto 
      a tutti gli assegni che sarebbero stati attribuiti al dipendente nel 
      periodo di sospensione o di licenziamento, escluse le indennità comunque 
      legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione
      di lavoro straordinario.
 
 11. Nel caso previsto dal comma 6, quanto 
      corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità 
      verrà conguagliato con quanto dovuto al dirigente se fosse rimasto in 
      servizio, escluse le indennità o compensi per servizi speciali o per 
      prestazioni di carattere straordinario.
 
 12. Quando vi sia stata sospensione 
      cautelare dal servizio a causa di procedimento penale,
      ai sensi dei commi da 2 a 5, la 
      stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo 
      comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la sospensione 
      cautelare è revocata di diritto e il dirigente riammesso in servizio.
 
 13. La presente disciplina disapplica l'art. 
      30 del CCNL 5 dicembre 1996.
 
 
        Art. 20Comitato dei Garanti
 1. Le parti confermano l'art. 23 del CCNL 8 
      giugno 2000 che ha istituito il Comitato dei garanti nel testo integrato a 
      titolo di interpretazione autentica dai CCNL del 24 ottobre 2001 e 29 
      settembre 2004. A tal fine precisano che:
 
 - 
      nel comma 5 dell'art. 23 del CCNL 8 giugno 
      2000 le parole "improrogabilmente entro 30 giorni" sono sostituite dalle 
      parole "improrogabilmente ed obbligatoriamente entro sessanta giorni";
 - 
      il parere è vincolante per l'azienda ed ente 
      ed è richiesto una sola volta al termine delle procedure previste 
      dall'art. 36, comma 3 del CCNL 5 dicembre 1996.
 2. Il dirigente può 
      richiedere una audizione presso il Comitato dei Garanti da attuarsi entro 
      il termine di emanazione del parere, del cui esito in ogni caso il 
      dirigente deve essere obbligatoriamente informato.
 3. Il Comitato dei Garanti si dota di un 
      proprio regolamento di funzionamento.
 
 
 
        Art. 21Copertura assicurativa
 1. Le aziende garantiscono una adeguata 
      copertura assicurativa della responsabilità civile di tutti i dirigenti 
      della presente area, ivi comprese le spese di giudizio ai sensi dell'art. 
      25 del CCNL dell' 8 giugno 2000 per le eventuali conseguenze derivanti da 
      azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività, ivi 
      compresa la libera professione intramuraria, senza diritto di rivalsa, 
      salvo le ipotesi di dolo o colpa grave.
 
 2. Le aziende ed enti provvedono alla 
      copertura degli oneri di cui al comma 1 con le risorse destinate a tal 
      fine nei bilanci, incrementate con la trattenuta di misura pro-capite da 
      un minimo di € 26,00 mensili (già previsti dall'art. 24, comma 3 del CCNL 
      dell'8 giugno 2000) ad un massimo di € 50,00, posta a carico di ciascun 
      dirigente per la copertura 
      di ulteriori rischi non coperti dalla 
      polizza generale. La trattenuta decorre dall'entrata in vigore della 
      polizza con la quale viene estesa al dirigente la copertura assicurativa 
      citata.
 
 3. Le aziende ed enti informano i soggetti 
      di cui all'art. 10 del CCNL 8 giugno 2000 di quanto stabilito ai sensi del 
      comma 2.
 
 4. Sono fatte salve eventuali iniziative 
      regionali per la copertura assicurativa attuate anche sulla base delle 
      risultanze della Commissione istituita ai sensi dell'ex art. 24 del CCNL 8 
      giugno 2000.
 
 5. Le aziende attivano sistemi e strutture 
      per la gestione dei rischi, anche tramite sistemi di valutazione e 
      certificazione della qualità, volti a fornire strumenti organizzativi e 
      tecnici adeguati per una corretta valutazione delle modalità di lavoro da 
      parte dei professionisti nell'ottica di diminuire le potenzialità di 
      errore e, quindi, di responsabilità professionale nonché di ridurre la 
      complessiva sinistrosità delle strutture sanitarie, consentendo anche un 
      più agevole confronto con il mercato assicurativo. Al fine di favorire 
      tali processi le aziende ed enti informano le organizzazioni sindacali di 
      cui all'art. 9 del CCNL dell'8 giugno 2000.
 
 6. Sono disapplicati i commi da 1 a 4 
      dell'art. 24 del CCNL 8 giugno 2000.
 
        
 NOTA ESPLICATIVA DELL'ART. 21
 
      Le parti, a titolo di interpretazione 
      autentica, chiariscono che l'espressione "ulteriori rischi" del comma 2 
      può significare tanto la copertura da parte del dirigente - mediante gli 
      oneri a suo carico - di ulteriori rischi professionali derivanti dalla 
      specifica attività svolta quanto la copertura dal rischio dell'azione di 
      rivalsa da parte dell'azienda o ente in caso di accertamento di 
      responsabilità per colpa grave.
 
        
        Art. 22
 Disciplina transitoria della mobilità
 1. Il dirigente ammesso a particolari corsi 
      di formazione o di aggiornamento previamente individuati (quali ad esempio 
      corsi post – universitari, di specializzazione, di management e master) a 
      seguito dei relativi piani di investimento dell'azienda o ente anche 
      nell'ambito dell' ECM deve impegnarsi a non accedere alla mobilità 
      volontaria di cui all'art. 20 del CCNL 8 giugno 2000 se non siano 
      trascorsi due anni dal termine della formazione.
 
 2. In caso di perdurante situazione di 
      carenza di organico, il dirigente neo assunto non può accedere alla 
      mobilità se non siano trascorsi due anni dall'assunzione comprensivi del 
      preavviso previsto dall'art. 20, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000.
 
 3. Il comma 2 entra in vigore il 30 
      settembre 2005. Sono fatte salve le procedure dell'art. 20 citato per le 
      domande di mobilità che abbiano ottenuto il nulla osta dell'azienda o ente 
      di destinazione del dirigente alla data del 29 settembre 2005.
 
 4. In considerazione dell'eccezionalità e 
      temporaneità della situazione evidenziata al comma 2 nonché del carattere 
      sperimentale della presente norma, la clausola è soggetta a verifica delle 
      parti al temine del quadriennio. In caso di vacanza contrattuale, la 
      clausola scadrà comunque il 31 dicembre 2006.
 
 
 
        Art. 23Formazione ed ECM
 1. Ad ulteriore integrazione di quanto 
      previsto dall'art. 33 del CCNL 5 dicembre 1996 e dall'art. 18 del CCNL 
      integrativo del 10 febbraio 2004, che disciplinano la formazione e 
      l'aggiornamento professionale obbligatorio e facoltativo, le parti 
      confermano il carattere fondamentale della formazione continua di cui 
      all'art. 16 bis e segg. del D. lgs. n 502 del 1992 per favorire la quale 
      sono da individuare iniziative ed azioni a livello regionale e aziendale 
      che incentivino la partecipazione di tutti gli interessati.
 
 2. La formazione continua si svolge sulla 
      base delle linee generali di indirizzo dei programmi annuali e pluriennali 
      individuati a livello nazionale e regionale, concordati in appositi 
      progetti formativi presso l'azienda o ente ai sensi dell'art. 4, comma 2, 
      lettera C). Le predette linee e progetti formativi dovranno sottolineare 
      in particolare il ruolo della formazione sul campo e le ricadute della 
      formazione sull'organizzazione del lavoro.
 
 3. L'azienda e l'ente garantiscono 
      l'acquisizione dei crediti formativi da parte dei dirigenti interessati 
      con le cadenze previste dalle vigenti disposizioni nell'ambito della 
      formazione obbligatoria sulla base delle risorse finalizzate allo scopo ai 
      sensi dell'art. 18, comma 4 del CCNL 10 febbraio 2004, ivi comprese quelle 
      eventualmente stanziate dall'Unione Europea. I dirigenti che vi 
      partecipano sono considerati in servizio a tutti gli effetti ed i relativi 
      oneri sono a carico dell'azienda o ente. La relativa disciplina è, in 
      particolare riportata nei commi 3 e 4 dell'art. 33 del CCNL del 5 dicembre 
      1996 come integrata dalle norme derivanti dalla disciplina di sistema 
      adottate a livello regionale.
 
 4. Dato il carattere tuttora - almeno in 
      parte - sperimentale della formazione continua, le parti concordano che 
      nel caso di impossibilità anche parziale di rispettare la garanzia 
      prevista dal comma 2 circa l' acquisizione nel triennio del minimo di 
      crediti formativi da parte dei dirigenti interessati non trova 
      applicazione la specifica disciplina prevista dall'art. 16 
      quater 
      del D. lgs. 502 del 1992. Ne consegue che, in tali casi, le aziende ed 
      enti non possono intraprendere iniziative unilaterali di penalizzazione 
      per la durata del presente contratto.
 
 5. Ove, viceversa la garanzia del comma 2 
      venga rispettata, il dirigente che senza giustificato motivo non partecipi 
      alla formazione continua e non acquisisca i crediti previsti nel triennio, 
      subirà una penalizzazione nelle procedure di conferimento degli incarichi 
      da stabilirsi nei criteri integrativi aziendali, ai sensi degli artt. 28 e 
      29 del CCNL 8 giugno 2000. Il principio non si applica nei confronti di 
      dirigenti trasferiti dalle aziende di cui al comma 4.
 
 6. Sono considerate cause di sospensione 
      dell'obbligo di acquisizione dei crediti formativi il periodo di 
      gravidanza e puerperio, i periodi di malattia superiori a cinque mesi, le 
      aspettative a qualsiasi titolo usufruite, ivi compresi i distacchi per 
      motivi sindacali. Il triennio riprende a decorrere dal rientro in servizio 
      del dirigente. Sono fatti salvi eventuali ulteriori periodi di sospensione 
      previsti da disposizioni regionali in materia.
 
 7. La formazione deve, inoltre, essere 
      coerente con l'obiettivo di migliorare le prestazioni professionali dei 
      dirigenti e, quindi, strettamente correlata ai piani di cui al comma 2. 
      Ove il dirigente prescelga percorsi non rientranti nei piani suddetti o 
      che non corrispondano alle citate caratteristiche, le iniziative di 
      formazione - anche quella continua - rientrano nell'ambito della 
      formazione facoltativa con oneri a carico del dirigente.
 
 
        
        Art. 24
 Disposizioni particolari
 1. L'art. 23 del CCNL 5 dicembre 1996 è così 
      integrato:
 
        - 
        al termine del comma 1, ultimo alinea, 
        dopo il punto, è aggiunta la seguente frase:  
          
            " Tali 
            permessi possono anche essere concessi per l'effettuazione di 
            testimonianze per fatti non d'ufficio, nonché per l'assenza motivata 
            da gravi calamità naturali che rendono oggettivamente impossibile il 
            raggiungimento della sede di servizio, fatti salvi, in questi 
            eventi, i provvedimenti di emergenza diversi e più favorevoli 
            disposti dalle competenti autorità".
 - 
        al termine del comma 6, dopo il punto, è 
        aggiunta la seguente frase:  
          
            "Tra queste 
            ultime assumono particolare rilievo l'art. 1 della legge 13 luglio 
            1967, n. 584 come sostituito dall'art. 13 della legge 4 maggio 1990, 
            n. 107 e l'art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001, n. 52 che 
            prevedono, rispettivamente, i permessi per i donatori di sangue ed i 
            donatori di midollo osseo".
 - 
        al termine del comma 7, dopo il punto è 
        aggiunto il seguente periodo:  
          
            "Le aziende ed enti 
            favoriscono, altresì, la partecipazione alle riunioni degli ordini 
            professionali dei dirigenti che rivestono le cariche nei relativi 
            organi senza riduzione del debito orario al fine di consentire loro 
            l'espletamento del proprio mandato."  2. Con decorrenza dall'entrata in vigore del 
      presente CCNL, le parti, con riferimento all'art. 21, comma 1 del CCNL 5 
      dicembre 1996, confermano che nella normale retribuzione spettante al 
      dirigente durante il periodo di ferie sono comprese le voci indicate nella 
      tabella n. 3 allegata, che, dalla medesima data sostituisce la tabella n. 
      4 del CCNL 5 dicembre 1996.
 
 3. Al termine del comma 4 dell'art. 27 del 
      CCNL 5 dicembre 1996, dopo il numero "958" e prima del punto, sono 
      aggiunte le parole "e successive modificazioni ed integrazioni". Al 
      medesimo articolo è aggiunto il seguente comma :"5. Ai dirigenti pubblici 
      chiamati in servizio per le forze di completamento, ai fini del 
      trattamento economico, si applica quanto previsto dagli artt. 25 e 28 del 
      d.lgs. 8 maggio 2001, n. 215."
 
 4. Il comma 7 dell'art. 70 del CCNL 5 
      dicembre 1996, come indicato nell'allegato n. 3, è integrato con le 
      seguenti voci retributive:
 
        - indennità di 
        esclusività ove spettante ai sensi dell'art. 15 del CCNL 8 giugno 2000;- indennità di struttura complessa ove in 
        godimento all'atto del distacco;
 - quote di retribuzione di risultato da 
        definire in contrattazione integrativa.
 5. Nel comma 12 dell'art. 13 del CCNL 8 
      giugno 2000, dopo la parola "assenso" e prima del punto, sono inserite le 
      seguenti parole:" che è espresso entro il termine massimo di trenta 
      giorni".
 
 6. Nel comma 5 dell'art. 28 del CCNL 8 
      giugno 2000, dopo il primo periodo è inserita la seguente frase:" Il 
      contratto è sottoscritto entro il termine massimo di trenta giorni salvo 
      diversa proroga stabilita dalle parti. In mancanza di consenso da parte 
      del dirigente alla scadenza del termine non si può procedere al 
      conferimento dell'incarico e le parti riassumono la propria autonomia 
      negoziale."
 
 7. Ad integrazione dell'art. 24, comma 5, 
      del CCNL 8 giugno 2000, qualora l'azienda o ente non possa mettere a 
      disposizione del dirigente il proprio automezzo in occasione di trasferte 
      o per adempimenti fuori dell'ufficio, il rimborso delle spese potrà 
      avvenire secondo le tariffe ACI. La differenza rispetto agli attuali costi 
      di bilancio, previa contrattazione con i soggetti dell'art. 10 del CCNL 
      dell'8 giugno 2000, sarà finanziata dal fondo per le condizioni di lavoro 
      di cui all'art. 55 del presente contratto a condizione che ne abbia la 
      necessaria capienza.
 
 8. Con riguardo agli art. 28 e 29 del CCNL 8 
      giugno 2000, ed a titolo di interpretazione autentica le parti confermano 
      che la durata degli incarichi non può essere inferiore a quella 
      contrattualmente stabilita rispettivamente dai commi 9 e 3 delle medesime 
      norme. La durata dell'incarico può essere più breve solo nei casi in cui 
      venga disposta la revoca anticipata per effetto della valutazione negativa 
      ai sensi e con la procedura dell'art. 30. Pertanto in tal modo va intesa 
      la dizione "o per periodo più breve" contenuta nell'art. 29, comma 3. 
      L'incarico – anche se non ne sia scaduta la durata - cessa altresì 
      automaticamente al compimento del limite massimo di età, compresa 
      l'applicazione dell'art. 16 del d.lgs. 503 del 1992 e successive 
      modificazioni.
 
 9. Ad integrazione e chiarimento del CCNL di 
      interpretazione autentica del 4 luglio 2002 e sempre a titolo di 
      interpretazione autentica dell'art. 55 del CCNL 5 dicembre 1996 nonchè 
      dell'art. 39 del CCNL 8 giugno 2000, con riguardo alle modalità di 
      composizione della retribuzione di posizione complessiva di ciascun 
      dirigente, le parti precisano che essa è definita in azienda sulla base 
      della graduazione delle funzioni. La retribuzione di posizione minima 
      contrattuale prevista dalle citate disposizioni (e stabilita dalle 
      disposizioni dei CCNL succedutisi nel tempo) è corrisposta, quindi, quale 
      anticipazione di detta retribuzione e, pertanto, è assorbita nel valore 
      economico complessivo successivamente attribuito all'incarico in base alla 
      graduazione delle funzioni, nel rispetto della disponibilità dell'apposito 
      fondo. Ne deriva che alla retribuzione minima contrattuale si aggiunge la 
      somma mancante al valore complessivo dell'incarico stabilito in azienda 
      con l'unica garanzia che il valore dell'incarico, in ogni caso, non può 
      essere inferiore al minimo contrattuale già percepito. Si rinvia, per 
      chiarezza, all'esempio dell'allegato n. 4.
 
 10. Ai fini di una corretta applicazione 
      dell'art. 39, comma 8 del CCNL 8 giugno 2000, relativo all'attribuzione ai 
      dirigenti di un incarico diverso a seguito dei processi di 
      ristrutturazione delle aziende ed enti, le parti ritengono opportuno 
      richiamare le procedure da attivare in base ai vigenti contratti 
      collettivi prima di modificare l'incarico:
 
        - 
        obbligo della consultazione delle 
        componenti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del 
        contratto collettivo vigente ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera C) 
        prima della ridefinizione delle dotazioni organiche mediante l'atto 
        aziendale;
 - 
        verifica in contrattazione integrativa, ai 
        sensi dell'art. 4, commi 2, lettera F e 3, delle implicazioni del 
        processo di riorganizzazione sulle posizioni di lavoro dei dirigenti ed, 
        in particolare, sugli incarichi loro conferiti, al fine di rinvenire, 
        nell'ambito degli strumenti contrattuali, soluzioni di giusto equilibrio 
        che tengano conto della valutazione riportata;  - 
        applicazione dell'art. 31, comma 1, del 
        CCNL 5 dicembre 1996, ove ne ricorrano le condizioni ed i requisiti, per 
        evitare situazioni di esubero in generale o di perdita dell'incarico da 
        parte dei dirigenti anche di struttura complessa. A tal fine la parola 
        "ultima" del periodo finale del comma 1 della citata disposizione è 
        abrogata;  - 
        applicazione del citato art. 31 o 
        dell'art. 17 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004 per i dirigenti 
        in eccedenza tenuto conto dell'art. 9, comma 1, lettera h) del presente 
        contratto.
 11. Ad integrazione 
      dell'art. 39, comma 10, del CCNL 8 giugno 2000 e con decorrenza 
      dall'entrata in vigore del presente contratto si precisa che il valore 
      minimo delle fasce di incarico coincide con la retribuzione di posizione 
      minima contrattuale prevista dalle tavole di cui agli artt. 42 e 43, in 
      relazione alle tipologie degli incarichi e rapporto di lavoro ivi 
      indicati.
 12. Le parti concordano che l'anzianità 
      complessiva con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato 
      prevista dall'art. 12, comma 3, lettera b) del CCNL 8 giugno 2000, II 
      biennio, deve essere stata maturata senza soluzione di continuità quali 
      dirigenti presso le aziende ed enti del comparto.
 
 13. Il comma 8, lettera b) dell'art. 10 del 
      CCNL integrativo del 10 febbraio 2004, è così sostituito: "tutta la durata 
      del contratto di lavoro a termine se assunto con rapporto di lavoro ed 
      incarico a tempo determinato presso la stessa o altra azienda o ente del 
      comparto, ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto. 
      L'aspettativa prevista dall'art. 23 bis del d.lgs 165 del 2001 per attuare 
      la mobilità pubblico – privato si applica esclusivamente nei casi in cui 
      l'incarico sia conferito da Organismi pubblici o privati della Unione 
      Europea o da ospedali pubblici dei paesi dell'Unione stessa o da Organismi 
      internazionali. L'incarico già conferito al dirigente dall'azienda o ente 
      che concede l'aspettativa è sospeso per la durata dell'aspettativa e 
      prosegue al suo rientro a completamento del periodo mancante sino alla 
      valutazione. Durante l'assenza, in rapporto alla durata dell'aspettativa, 
      si applica l'art. 18 comma 1 o 5 del CCNL 8 giugno 2000".
 
 14. La disciplina dell'art. 9 del CCNL 
      integrativo del 10 febbraio 2004 è estesa anche ai casi di donazione di 
      organo tra vivi.
 
 15. All'art. 20 del CCNL 10 febbraio 2004, 
      sono apportate le seguenti integrazioni e modifiche:
 
        - 
        al comma 3 prima del punto e dopo la 
        parola in godimento sono aggiunte le seguenti parole: " e, nei casi 
        previsti, il trattamento di missione per un periodo non superiore a sei 
        mesi";- 
        al comma 5, prima del punto e dopo la data 
        "1996"sono aggiunte le seguenti parole: "e l'art. 21, commi da 6 a 8 del 
        CCNL 8 giugno 2000".
 16. Al termine del comma 2, dell'art. 28 del 
      CCNL 10 febbraio 2004 dopo le parole "di regola entro il mese successivo" 
      sono aggiunte le parole "tenuto conto delle ferie maturate e non fruite".
 
 17. All'art. 38, comma 2 del CCNL 
      integrativo del 10 febbraio 2004 dopo le parole di cui all'art. 3" vanno 
      aggiunte le parole "ed all'art. 4" omesse per errore materiale.
 
 
 
        CAPO IV
 VERIFICA E VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI
 
 
 Art. 25
 La verifica e valutazione dei dirigenti
 1. La valutazione dei dirigenti - che è 
      diretta alla verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi 
      assegnati e della professionalità espressa - è caratteristica essenziale 
      ed ordinaria del loro rapporto di lavoro.
 
 2. Le aziende ed enti, con gli atti previsti 
      dai rispettivi ordinamenti autonomamente assunti in relazione a quanto 
      previsto dall'art. 1, comma 2 del d.lgs. 286 del 1999, definiscono 
      meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei 
      rendimenti e dei risultati e, per l'applicazione dell'art. 26, comma 2, 
      anche dell'attività professionale svolta dai dirigenti, in relazione ai 
      programmi e obiettivi da perseguire correlati alle risorse umane, 
      finanziarie e strumentali effettivamente disponibili, stabilendo le 
      modalità con le quali i processi di valutazione di cui al presente capo – 
      affidati al Collegio tecnico ed al Nucleo di valutazione - si articolano e 
      garantendo, in ogni caso, una seconda istanza di valutazione. A tal fine 
      si rinvia, a titolo esemplificativo, all'allegato n. 5 del presente 
      contratto.
 
 3. La valutazione avviene annualmente ed al 
      termine dell'incarico o, comunque, per le altre finalità indicate 
      nell'art. 26.
 
 4. I risultati finali della valutazione 
      annuale ed al termine dell'incarico effettuata dai competenti organismi di 
      verifica sono riportati nel fascicolo personale. Tutti i giudizi 
      definitivi conseguiti dai dirigenti annualmente per le finalità previste 
      dall'art. 26, comma 3, lettere a) e b) sono parte integrante degli 
      elementi di valutazione delle aziende ed enti per la conferma o il 
      conferimento di qualsiasi tipo di incarico o per l'acquisizione degli 
      altri benefici previsti dall'art. 26, comma 2.
 
 5. Le aziende adottano preventivamente i 
      criteri generali che informano i sistemi di valutazione delle attività 
      professionali, delle prestazioni e delle competenze organizzative dei 
      dirigenti nonché dei relativi risultati di gestione nell'ambito dei 
      meccanismi e sistemi di cui al comma 2, tenuto conto dell'art. 9 comma 1, 
      lettera e). Tali criteri prima della definitiva adozione sono oggetto di 
      concertazione con i soggetti di cui all'art. 10, comma 2, del CCNL 8 
      giugno 2000.
 
 6. Le procedure di valutazione del comma 4 
      devono essere improntate ai seguenti principi:
 
 a) trasparenza dei criteri usati, 
      oggettività delle metodologie adottate ed obbligo di motivazione della 
      valutazione espressa;
 b) informazione 
      adeguata e partecipazione del valutato, anche attraverso la comunicazione 
      ed il contraddittorio nella valutazione di I e II istanza;
 c) diretta conoscenza dell'attività del 
      valutato da parte del soggetto che, in prima istanza, effettua la proposta 
      di valutazione sulla quale l'organismo di verifica è chiamato a 
      pronunciarsi;
 
 7. L'oggetto della valutazione per tutti i 
      dirigenti, oltre che agli obiettivi specifici riferiti alla singola 
      professionalità ed ai relativi criteri di verifica dei risultati, va 
      rapportato alle specifiche procedure e distinte finalità delle valutazioni 
      di cui agli articoli successivi ed è costituito, in linea di principio, 
      dagli elementi indicati negli artt. 27 e 28, ulteriormente integrabili a 
      livello aziendale con le modalità del comma 5.
 
 8. Il presente articolo sostituisce l'art. 
      32 del CCNL 8 giugno 2000.
 
 
 
        Art. 26Organismi per la verifica e valutazione 
        dei risultati e delle attività dei dirigenti
 1. Gli organismi preposti alla verifica e 
      valutazione dei dirigenti sono:
 a) il Collegio tecnico;
 b) il Nucleo di valutazione;
 2. 
      Il Collegio tecnico 
      procede alla verifica e valutazione:a) di tutti i dirigenti alla scadenza 
      dell'incarico loro conferito in relazione alle attività professionali 
      svolte ed ai risultati raggiunti;
 b) dei dirigenti di nuova assunzione al 
      termine del primo quinquennio di servizio;
 c) dei dirigenti che raggiungono 
      l'esperienza professionale ultraquinquennale in relazione all' indennità 
      di esclusività.
 3. 
      Il Nucleo di valutazione 
      procede alla verifica e valutazione annuale:a) dei risultati di gestione del dirigente 
      di struttura complessa e di struttura semplice;
 b) dei risultati raggiunti da tutti i 
      dirigenti in relazione agli obiettivi affidati, anche ai fini 
      dell'attribuzione della retribuzione di risultato.
 4. L'organismo di 
      cui al comma 3 opera sino alla eventuale applicazione da parte 
      dell'azienda, dell'art. 10, comma 4 del d. lgs. 286 del 1999.
 5. Il presente articolo sostituisce l'art. 
      31 del CCNL 8 giugno 2000.
 
 
 
        Art. 27Modalità ed effetti della valutazione 
        positiva dei risultati raggiunti
 1. La valutazione annuale da parte del 
      nucleo di valutazione riguarda:
 
 
        1) 
        Per i dirigenti di struttura complessa e 
        di struttura semplice: 
          a) la gestione 
          del budget finanziario formalmente affidato e delle risorse umane e 
          strumentali effettivamente assegnate in relazione agli obiettivi 
          concordati e risultati conseguiti;b) ogni altra funzione gestionale 
          espressamente delegata in base all'atto aziendale;
 c) l'efficacia dei modelli gestionali 
          adottati per il raggiungimento degli obiettivi annuali;
 
        2) 
        Per tutti gli altri dirigenti: 
          a) l'osservanza 
          delle direttive nel raggiungimento dei risultati in relazione 
          all'incarico attribuito;b) il raggiungimento degli obiettivi 
          prestazionali quali – quantitativi espressamente affidati;
 c) l'impegno e la disponibilità 
          correlati all'articolazione dell'orario di lavoro rispetto al 
          conseguimento degli obiettivi.
 2. L'esito positivo della valutazione di cui 
      al comma 1 comporta l'attribuzione ai dirigenti della retribuzione di 
      risultato, concordata secondo le procedure di cui all'art. 65, commi 4 e 6 
      del CCNL 5 dicembre 1996.
 
 3. L'esito positivo delle verifiche annuali 
      concorre, inoltre, assieme agli altri elementi, anche alla formazione 
      della valutazione da attuarsi alla scadenza degli incarichi dirigenziali e 
      per le altre finalità previste dall'art. 26, comma 2.
 
 4. Il presente articolo sostituisce l'art. 
      33 del CCNL 8 giugno 2000.
 
 
 
        Art. 28Modalità ed effetti della valutazione 
        positiva delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti
 1. La valutazione del Collegio tecnico 
      riguarda tutti i dirigenti e tiene conto:
 
 a) della collaborazione interna e livello di 
      partecipazione multi - professionale nell'organizzazione dipartimentale;
 b) del livello di espletamento delle 
      funzioni affidate nella gestione delle attività e qualità dell'apporto 
      specifico;
 c) dei risultati delle procedure di 
      controllo con particolare riguardo all'appropriatezza e qualità clinica 
      delle prestazioni, all' orientamento all'utenza, alle certificazioni di 
      qualità dei servizi;
 d) dell'efficacia dei modelli organizzativi 
      adottati per il raggiungimento degli obiettivi ;
 e) della capacità dimostrata nel motivare, 
      guidare e valutare i collaboratori e di generare un clima organizzativo 
      favorevole all'uso ottimale delle risorse, attraverso una equilibrata 
      individuazione dei carichi di lavoro del personale, dei volumi 
      prestazionali nonché della gestione degli istituti contrattuali;
 f) della capacità dimostrata nel gestire e 
      promuovere le innovazioni tecnologiche e procedimentali, in particolare 
      per quanto riguarda il rispetto dei tempi e modalità nelle procedure di 
      negoziazione del budget in relazione agli obiettivi affidati nonché i 
      processi formativi e la selezione del personale;
 g) della capacità di promuovere, diffondere, 
      gestire ed implementare linee guida, protocolli e raccomandazioni 
      diagnostico terapeutiche aziendali;
 h) delle attività di ricerca clinica 
      applicata, delle sperimentazioni, delle attività di tutoraggio formativo, 
      della docenza universitaria e nell'ambito dei programmi di formazione 
      permanente aziendale;
 i) del raggiungimento del minimo di credito 
      formativo di cui all'art. 16 ter, 
      comma 2 del d.lgs. 502 del 1992 tenuto conto dell'art. 23, commi 4 e 5;
 j) del rispetto del codice di comportamento 
      allegato n. 1 del presente contratto, tenuto conto anche delle modalità di 
      gestione delle responsabilità dirigenziali e dei vincoli derivanti dal 
      rispetto dei codici deontologici.
 
 2. L'esito positivo della valutazione 
      affidata al Collegio tecnico produce i seguenti effetti:
 
 a) per i dirigenti di struttura complessa o 
      semplice, alla scadenza dell'incarico realizza la condizione per la 
      conferma nell'incarico già assegnato o per il conferimento di altro della 
      medesima tipologia di pari o maggior rilievo gestionale ed economico. Per 
      gli altri dirigenti realizza la condizione per la conferma o il 
      conferimento di nuovi incarichi di pari o maggior rilievo professionale ed 
      economico o di struttura semplice;
 b) per i dirigenti 
      neo assunti, al termine del quinto anno, ai sensi degli artt. 3, comma 1, 
      e 4, comma 2 e art. 5, comma 5 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio:
       
        
        - 
        la attribuzione di incarichi di natura 
        professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e 
        ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo, nonché di direzione di 
        strutture semplici;  - 
        l'attribuzione dell'indennità di 
        esclusività della fascia superiore;  - 
        la rideterminazione della retribuzione di 
        posizione minima contrattuale, il cui valore è indicato, nel tempo, 
        dalle tavole degli articoli da 37 a 40. In ogni caso la retribuzione di 
        posizione minima dopo il 31 dicembre 2003 è rideterminata nella misura 
        prevista dagli artt 42 e 43 ferma rimanendo la modalità di finanziamento 
        stabilita dall'art. 9, comma 3 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio;
         c) per i dirigenti 
      che hanno già superato il quinquennio, il passaggio alla fascia superiore 
      dell'indennità di esclusività al maturare dell'esperienza professionale 
      richiesta (art. 5, comma 5 CCNL 8 giugno 2000, II biennio). 
 3. Il rinnovo, la conferma o il conferimento 
      degli incarichi di cui al comma 2, lettere a) e b), primo alinea, avviene 
      nel rispetto della durata prevista dagli art. 28, comma 9, e 29, comma 3, 
      del CCNL 8 giugno 2000.
 
 4. Il presente articolo sostituisce l'art. 
      33 del CCNL 8 giugno 2000.
 
        
 Art. 29La valutazione negativa
 
      1. L'accertamento della responsabilità 
      dirigenziale a seguito dei distinti e specifici processi di valutazione 
      dell'art. 26
      comma 3, 
      prima della formulazione del giudizio negativo, deve essere preceduto da 
      un contraddittorio nel quale devono essere acquisite le controdeduzioni 
      del dirigente anche assistito da una persona di fiducia.
 2. L'accertamento che rilevi scostamenti 
      rispetto agli obiettivi e compiti professionali propri dei dirigenti, come 
      definiti a livello aziendale ed imputabili a responsabilità dirigenziale, 
      comporta l'assunzione di provvedimenti che devono essere commisurati:
 a) alla posizione rivestita dal dirigente 
      nell'ambito aziendale;
 b) all'entità degli scostamenti rilevati.
 
 
        
        Art. 30
 Effetti della valutazione negativa dei 
        risultati
 
      1. Per i dirigenti con incarico di direzione 
      di struttura complessa o semplice, previo esperimento della procedura di 
      cui all'art. 29, l'accertamento delle responsabilità dirigenziali rilevato 
      dal nucleo di valutazione a seguito delle procedure di verifica annuali in 
      base ai risultati negativi della gestione finanziaria, tecnica ed 
      amministrativa determinati dalla inosservanza delle direttive ed 
      all'operato non conforme ai canoni di cui all'art. 27 comma 1, punto 1, 
      può determinare:
 
 a) perdita della retribuzione di risultato 
      in tutto o in parte con riguardo all'anno della verifica;
 b) la revoca 
      dell'incarico prima della sua scadenza e l'affidamento di altro tra quelli 
      compresi nell'art. 27 comma 1, lett. a), b) o c) del CCNL 8 giugno 2000, 
      di valore economico inferiore a quello in atto con le procedure del comma 
      4. Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa la revoca 
      di tale incarico comporta l'attribuzione dell'indennità di esclusività 
      della fascia immediatamente inferiore nonché la perdita dell'indennità di 
      struttura complessa;  c) in caso di 
      accertamento di responsabilità reiterata, la revoca dell'incarico 
      assegnato ai sensi del precedente punto b) ed il conferimento di uno degli 
      incarichi ricompresi nell'art. 27, comma 1, lett. c) di valore economico 
      inferiore a quello revocato, fatta salva l'applicazione del comma 5;
 2. Per i dirigenti cui siano conferiti gli 
      incarichi previsti dall'art. 27, comma 1 lett. c) del CCNL 8 giugno 2000, 
      previo esperimento delle procedure dell'art. 29, l'accertamento delle 
      responsabilità dirigenziali dovuto all'inosservanza delle direttive ed 
      all'operato non conforme ai canoni dell'art. 27, comma 1 punto 2, può 
      determinare:
 
 a) perdita, in tutto o in parte, della 
      retribuzione di risultato con riguardo all'anno della verifica;
 b) la revoca anticipata 
      dell'incarico e l'affidamento di altro tra quelli previsti dall'art. 27, 
      lett. c) del CCNL 8 giugno 2000, di valore economico inferiore a quello in 
      atto con le procedure del comma 4;  c) in caso di 
      responsabilità reiterata, ulteriore applicazione del punto b), fatta salva 
      l'applicazione del comma 5.
 3. Per i dirigenti cui siano conferiti gli 
      incarichi previsti dall'art. 27, comma 1 lett. d) del CCNL 8 giugno 2000, 
      previo esperimento delle procedure dell'art. 29, l'accertamento delle 
      responsabilità dirigenziali, dovuto all'inosservanza delle direttive ed 
      all'operato non conforme ai canoni dell'art. 27, comma 1 punto 2, può 
      determinare la perdita, in tutto o in parte, della retribuzione di 
      risultato con riguardo all'anno della verifica.
 
 4. L'azienda o ente può disporre la revoca 
      dell'incarico prevista dai commi 1 e 2, lettere b) e c) prima della sua 
      scadenza, mediante anticipazione della verifica e valutazione da parte del 
      Collegio tecnico ai sensi dell'art. 31, solo a partire dalla seconda 
      valutazione negativa consecutiva. Nell'attribuzione di un incarico di 
      minor valore economico è fatta salva la componente fissa della 
      retribuzione di posizione minima contrattuale. A decorrere dall'entrata in 
      vigore del presente contratto, la nuova retribuzione minima contrattuale 
      unificata, in caso di valutazione negativa, è decurtabile sino alla misura 
      massima del 40% ai sensi degli artt. 42 e 43. Sono fatti salvi eventuali 
      conguagli rispetto a quanto percepito.
 
 5. La responsabilità dirigenziale per 
      reiterati risultati negativi accertata con le procedure di cui ai commi 
      precedenti e fondata su elementi di particolare gravità, può costituire 
      giusta causa di recesso da parte dell'azienda nei confronti di tutti i 
      dirigenti destinatari del presente articolo, previa attuazione delle 
      procedure previste dagli art. 36 del CCNL 5 dicembre 1996 e dall'art. 23 
      del CCNL dell'8 giugno 2000, come integrato dall'art. 20 del presente 
      contratto.
 
 6. Il presente articolo sostituisce l'art. 
      34 del CCNL 8 giugno 2000.
 
        
        Art. 31
 Effetti della valutazione negativa 
        delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti sugli 
        incarichi ed altri istituti
 1. L'esito negativo del processo di verifica 
      e valutazione delle attività professionali svolte dai dirigenti e dei 
      risultati raggiunti affidato al Collegio tecnico è attuato con le 
      procedure di cui all'art. 29.
 
 2. Il dirigente di struttura complessa che 
      non superi positivamente la verifica alla scadenza dell'incarico non è 
      confermato. Lo stesso è mantenuto in servizio con altro incarico tra 
      quelli professionali ricompresi nell'art. 27, lett. b) o c) del CCNL 8 
      giugno 2000, congelando contestualmente un posto vacante di dirigente. Il 
      mantenimento in servizio comporta la perdita dell'indennità di struttura 
      complessa ove attribuita e l'attribuzione dell'indennità di esclusività 
      della fascia immediatamente inferiore.
 
 3. Nei confronti dei restanti dirigenti, 
      compresi quelli con incarico di direzione di struttura semplice, il 
      risultato negativo della verifica del comma 1 non consente la conferma 
      nell'incarico già affidato e comporta l'affidamento di un incarico tra 
      quelli della tipologia c) dell'art. 27 del CCNL 8 giugno 2000 di minor 
      valore economico nonché il ritardo di un anno nella attribuzione della 
      fascia superiore dell'indennità di esclusività di cui all'art. 5, comma 5 
      del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico, ove da attribuire nel 
      medesimo anno.
 
 4. Per i dirigenti con meno di cinque anni, 
      il risultato negativo della verifica del comma 1 al termine del 
      quinquennio comporta il ritardo di un anno nell'eventuale conferimento di 
      un nuovo incarico tra quelli compresi nelle tipologie b) e c) dell'art. 27 
      del CCNL 8 giugno nonché nell'applicazione degli artt. 4, comma 2 e 5, 
      comma 5 del CCNL in pari data, relativo al II biennio.
 
 5. In tutti i casi di attribuzione di un 
      incarico di minor valore economico, sino al 30 dicembre 2003, è fatta 
      salva la componente fissa della retribuzione di posizione minima 
      contrattuale. A decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto, 
      la nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata, in caso 
      di valutazione negativa, è decurtabile sino alla misura massima del 40% ai 
      sensi degli artt. 42 e 43. Sono fatti salvi eventuali conguagli rispetto a 
      quanto percepito.
 
 6. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4 è 
      comunque fatta salva la facoltà di recesso dell'azienda o ente ai sensi 
      dell'art. 36 del CCNL 5 dicembre 1996.
 
 7. I dirigenti di cui ai commi 3 e 4 sono 
      soggetti ad una nuova verifica l'anno successivo per la eventuale 
      rimozione degli effetti negativi della valutazione con riguardo alle 
      indennità. In presenza delle condizioni organizzative che lo consentono, è 
      fatta salva la facoltà delle aziende ed enti, dopo tale periodo ed in base 
      alla predetta verifica, di conferire ai dirigenti del comma 4 uno degli 
      incarichi di cui al l'art. 27, lettera c).
 
 8. Il presente articolo sostituisce l'art. 
      34 del CCNL 8 giugno 2000.
 
        
 Art. 32
 Norma finale del sistema di valutazione
 1. Il sistema di valutazione previsto dal 
      presente contratto, a modifica ed integrazione di quanto stabilito dagli 
      articoli da 31 a 34 del CCNL 8 giugno 2000, deve essere attuato a regime 
      entro il 30 novembre 2005.
 
 
 
 
        PARTE II 
        
 Trattamento Economico
 
 
 TITOLO I
 Trattamento Economico
 
 
 CAPO I
 Struttura della retribuzione
 
 
 Art. 33
 Struttura della retribuzione dei 
        dirigenti
 1. La struttura della retribuzione dei 
      dirigenti si compone delle seguenti voci:
 
 
        1) stipendio 
        tabellare;
 2) indennità integrativa speciale, 
        confermata nella misura attualmente percepita, salvo quanto disposto 
        dall'art. 34;
 
 3) retribuzione individuale di anzianità, 
        ove acquisita;
 
 4) indennità di specificità 
        medico-veterinaria;
 
 5) retribuzione di posizione minima 
        contrattuale - di parte fissa e variabile - prevista dagli articoli da 
        37 a 40 e artt. 46 e 47 in relazione al rapporto di lavoro in atto, sino 
        al 30 dicembre 2003. Dal 31 dicembre 2003, retribuzione di posizione 
        minima contrattuale unificata ai sensi degli artt. 42 e 43;
 
 6) Assegni personali, ove spettanti, ai 
        sensi delle vigenti norme contrattuali;
 B) TRATTAMENTO 
        ACCESSORIO: 
        1) retribuzione 
        di posizione - parte variabile aziendale - sulla base della graduazione 
        delle funzioni, ove spettante;
 2) indennità di incarico di direzione di 
        struttura complessa, ai sensi dell'art. 40 del CCNL 8 giugno 2000;
 
 3) retribuzione di risultato, ai sensi 
        dell'art. 65, comma 6, del CCNL 5 dicembre 1996;
 
 4) retribuzione legata alle particolari 
        condizioni di lavoro, ove spettante;
 
 5) specifico trattamento economico ove in 
        godimento quale assegno personale (art. 38, comma 3 del CCNL 8 giugno 
        2000).
 2. L'indennità di esclusività costituisce un 
      elemento distinto della retribuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 
      5, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio.
 
 3. Ai dirigenti, ove spettante, è 
      corrisposto anche l'assegno per il nucleo familiare, ai sensi della legge 
      13 maggio 1988, n. 153 e successive modificazioni.
 
 4. Per le voci del trattamento economico - 
      fondamentale ed accessorio – di competenza dei dirigenti medici e 
      veterinari, compresi i rapporti ad esaurimento si rinvia all'allegato n. 
      6.
 
        
 Art. 34
 Indennità Integrativa Speciale
 
      1. A decorrere dall'1 gennaio 2003 cessa di 
      essere corrisposta l'indennità integrativa speciale in godimento in quanto 
      conglobata nello stipendio tabellare.
 
 
 
 
        CAPO II
 TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI
 CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO E NON 
        ESCLUSIVO
 
 
 Art. 35
 Incrementi contrattuali e stipendio 
        tabellare nel biennio 2002 - 2003
 
      1. Dall'1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2002, 
      lo stipendio tabellare previsto per i dirigenti medici e veterinari a 
      rapporto esclusivo e non esclusivo ed orario unico dall'art. 35, del CCNL 
      stipulato il 10 febbraio 2004, integrativo del CCNL 8 giugno 2000 è 
      incrementato di € 70,40 lordi mensili. Dalla stessa data, lo stipendio 
      tabellare annuo lordo, per dodici mensilità, è rideterminato in € 
      21.141,56.
 
 
 2. Dal 1 gennaio 2003
      lo stipendio tabellare di cui al 
      comma 1 è incrementato:
 - 
      di ulteriori € 82,50 lordi mensili;
 - 
      dell'importo lordo mensile dell'indennità 
      integrativa speciale in godimento, pari ad € 551,54, che dalla medesima 
      data cessa di essere corrisposta.
 
        Dalla stessa data lo 
        stipendio tabellare annuo lordo, per dodici mensilità, è rideterminato 
        in € 28.750,00.  3. Gli stipendi tabellari annui lordi di cui 
      ai commi 1 e 2 sono corrisposti mensilmente nella misura di 1/12. Nel 
      corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità.
 
 
        Art. 36
 Indennità
 1. A decorrere dall'1 gennaio 2002, 
      l'indennità di specificità medico - veterinaria, prevista dall'art. 37, 
      comma 2 del CCNL del 8 giugno 2000 resta fissata nella misura di € 
      7.746,85 annui lordi.
 
 2. A decorrere dal 1 gennaio 2002 
      l'indennità di specificità medico - veterinaria
      prevista dall'art. 38, comma 2 
      per i dirigenti di ex II livello al 30.7.1999 rimane fissata nella misura 
      di € 10.329,14 annui lordi, a titolo personale.
 
 3. L'indennità per l'incarico di direzione 
      di struttura complessa, prevista dall'art. 40 del CCNL 8 giugno 2000, per 
      i dirigenti assunti a decorrere dal 31 luglio 1999 rimane fissata nella 
      misura di € 9.432,05.
 
 4. L'indennità di esclusività rimane fissata 
      nelle seguenti misure:
 
        - Dirigente con 
        incarico di struttura complessa    € 16.523,52
 - Dirigente con incarichi art. 27 lett. b) 
        o c) del CCNL 8 giugno 2000, I biennio economico, ed 
        esperienza
 professionale nel SSN superiore a 15 anni
          € 12.394,97
 
 - Dirigente con incarichi art. 27 lett. b) 
        o c) del CCNL 8 giugno 2000, I biennio economico, ed 
        esperienza
 professionale nel SSN tra 5 e 15 anni 
          € 
        9.094,81
 
 - Dirigente con esperienza professionale nel SSN
        sino a 5 anni   € 2.253,30
 
          5. Le indennità di 
      cui ai commi precedenti sono annue, fisse e ricorrenti e sono corrisposte 
      mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si 
      aggiunge la tredicesima mensilità.  
        CAPO III
 
 BIENNIO 2002 - 2003
 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE MINIMA 
        CONTRATTUALE
 DEI DIRIGENTI CON RAPPORTO DI LAVORO 
        ESCLUSIVO
 
 Art. 37
 La retribuzione di posizione minima dei 
        dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo
 1. Alla data del 31 dicembre 2001, per i 
      dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo e con orario unico, la 
      retribuzione di posizione minima contrattuale nelle due componenti fissa e 
      variabile, indicata nella tabella all. 1 del CCNL 5 dicembre 1996 relativo 
      al II biennio economico 1996 - 1997, tenuto conto degli artt. 3 e 4 del 
      CCNL 8 giugno 2000, II biennio, risulta così fissata:
 
 
 
 
 2. A decorrere 
      dall'1 gennaio 2002, alla retribuzione di posizione del comma 1 sono 
      attribuiti i seguenti incrementi annui lordi:
 
  3. A decorrere dall'1 
      gennaio 2003, alla retribuzione di posizione del comma 2 sono attribuiti i 
      seguenti ulteriori incrementi annui lordi:
 
 
           2. A decorrere 
      dall'1gennaio 2002, alla retribuzione di posizione del comma 1 sono 
      attribuiti i seguenti incrementi annui lordi:     3. A decorrere 
      dall'1 gennaio 2003, alla retribuzione di posizione del comma 2 sono 
      attribuiti i seguenti ulteriori
      incrementi annui lordi:
 
 
       2. A decorrere 
      dall'1 gennaio 2002, alla retribuzione di posizione del comma 1 sono 
      attribuiti i seguenti incrementi annui lordi:
 
 
 
 3. A decorrere dall'1 
      gennaio 2003 alla retribuzione di posizione del comma 2 sono attribuiti i 
      seguenti ulteriori incrementi annui lordi:         2. A decorrere dall'1 
      gennaio 2002, alla retribuzione di posizione del comma 1 sono attribuiti i 
      seguenti incrementi annui lordi:
 
   3. A decorrere 
      dall'1 gennaio 2003, alla retribuzione di posizione del comma 2 sono 
      attribuiti i seguenti ulteriori incrementi annui lordi:
 
    
   B) Dirigenti 
      veterinari
 
      
        B) Dirigenti veterinari 
  
 
  
  
        
        
   2. 
        A decorrere dall'1 gennaio 2002, alla retribuzione di posizione del 
        comma 1 sono attribuiti i seguenti incrementi annui lordi:
 
   3. A decorrere dall'1 
        gennaio 2003 alla retribuzione di posizione del comma 2 sono attribuiti 
        i seguenti incrementi annui lordi:
 
 
   2. A decorrere dall'1 
        gennaio 2002, alla retribuzione di posizione del comma 1 sono attribuiti 
        i seguenti incrementi annui lordi:
 
   3. A decorrere dall'1 
        gennaio 2003, alla retribuzione di posizione del comma 2 sono attribuiti 
        i seguenti ulteriori incrementi annui lordi:
 
   
   3. In conseguenza 
        del comma 1, a decorrere dalla data del passaggio, la retribuzione di 
        posizione minima contrattuale dei dirigenti medici interessati che 
        prescelgono il rapporto non esclusivo è unificata nella misura indicata 
        nella seguente tavola:  
 
 3. Alla 
        retribuzione di posizione minima contrattuale unificata si applicano le 
        medesime clausole previste dall'art. 42.
   
          CAPO VIIINDENNITA'
 Art. 51Indennità per turni notturni e 
          festivi
 
        1. A decorrere dal 1 gennaio 2003, l' 
        indennità per lavoro notturno di cui all'art. 8, comma 1 del CCNL 10 
        febbraio 2004 è rideterminata in € 2,74 (pari a L. 5.300) lordi. 
        2. A decorrere dal 1 gennaio 2003, 
        l'indennità per lavoro festivo di cui all'art. 8, comma 2 del CCNL 10 
        febbraio 2004 è rideterminata in € 17,82 (pari a L. 34.500) lordi, nella 
        misura intera, e in € 8,91 (pari a L.17.250) lordi, nella misura 
        ridotta.
 
 
          Art. 52Indennità Ufficiale di polizia 
          giudiziaria
 
        1. A decorrere dall'entrata in vigore del 
        presente contratto, ai dirigenti medici e veterinari cui, ai sensi delle 
        vigenti disposizioni di legge, è stata attribuita dall'autorità 
        competente la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, è 
        corrisposta, per dodici mesi, una indennità mensile lorda, del valore 
        annuo di € 723,04 a condizione dell'effettivo svolgimento delle funzioni 
        ispettive e di controllo previste dall'art. 27 del D.P.R. 24 luglio 
        1977, n. 616 e dall'art. 3 della Legge 30 aprile 1962, n. 283.
         2. L'indennità 
        cessa di essere corrisposta dal primo giorno del mese successivo al 
        venir meno delle condizioni del comma 1.    
          CAPO VIII
 
 Art. 53
 Effetti dei benefici economici
 
        1. Le misure degli stipendi tabellari 
        risultanti dall'applicazione dei Capi da I a VI
        del presente contratto - hanno 
        effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di 
        quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità premio di servizio, 
        sull'indennità alimentare dell'art. 19, sull'equo indennizzo, sulle 
        ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui 
        contributi di riscatto.  2. Gli effetti 
        del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione complessiva 
        nelle componenti fissa e variabile in godimento nonché alle voci 
        retributive di seguito riportate:  - del CCNL 8 
        giugno 2000: indennità di cui all'art. 37; assegni personali previsti 
        dall'art. 38, commi 1 e 2 e dall'art. 43, commi 2 e 3 data la loro 
        natura stipendiale; indennità dell'art. 40;  - dagli artt. 3, 4 e 5 
        del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico;  3. I benefici 
        economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto 
        integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei 
        dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel 
        periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica 
        alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel 
        presente articolo. Agli effetti dell'indennità premio di servizio, 
        dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 
        2122 del C.C. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data 
        di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione minima 
        contrattuale.  
            CAPO IX
           I FONDI 
          AZIENDALI
 
 Art. 54
 Fondo per l'indennità di specificità 
          medica, retribuzione di posizione, equiparazione,
 specifico trattamento e indennità di 
          direzione di struttura complessa
 
        1. Il fondo previsto, rispettivamente, 
        dagli artt. 50 e 9 dei CCNL 8 giugno 2000, I e II biennio per il 
        finanziamento dell'indennità di specificità medica, della retribuzione 
        di posizione, dello specifico trattamento economico ove mantenuto a 
        titolo personale nonché dell'indennità di incarico di direzione di 
        struttura complessa, è confermato. Il suo ammontare è quello consolidato 
        al 31.12.2001, comprensivo, in ragione d'anno degli incrementi previsti 
        a tale scadenza ivi compresi quelli disposti dall'art. 37 del CCNL 
        integrativo del 10 febbraio 2004.
 2. Sono di seguito indicati i commi 
        tuttora vigenti dell'art. 50 del CCNL 8 giugno 2000:
 
          - comma 2 lettera a) 
          tenuto conto dell'art. 9 comma 1, lettera c) del presente contratto; 
          lettere c) e d). La lettera b) non è più applicabile in quanto 
          compresa nel consolidamento del fondo; - commi 3, 4, 6 e 
        7;- il comma 5 è disapplicato in quanto ha 
        esaurito i propri effetti.
 
 3. Sono di seguito indicati i commi 
        tuttora vigenti dell'art. 9 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio:
 
          - comma 2 lettera c). 
          Le lettere a) e b) non sono più applicabili in quanto comprese nel 
          consolidamento del fondo; - commi 3 e 4.
 4. A decorrere dall'1 gennaio 2002 e dal 1 
        gennaio 2003 il fondo è integrato con le modalità previste dalle 
        seguenti norme:
 
          - dal comma 5 
          degli artt. 37 e 38, per i dirigenti medici e veterinari con rapporto 
          di lavoro esclusivo; - dal comma 5 degli artt. 39 e 40 per i 
          dirigenti medici e veterinari con rapporto di lavoro non esclusivo;
 - dal comma 5 
        degli artt. 46 e 47 per i dirigenti con rapporto di lavoro ad 
        esaurimento.
 5. A decorrere dal 31 dicembre 2003, per 
        effetto dei conglobamenti disposti dall'art. 41 il fondo del comma 1 è 
        decurtato - per ciascun dirigente medico e veterinario con rapporto 
        esclusivo e non esclusivo - degli importi annui pro-capite della 
        retribuzione di posizione, indicati nel secondo alinea dei commi 2 e 3. 
        Dalla medesima data il fondo è altresì decurtato degli importi della RIA 
        utilizzati per i dirigenti con meno di cinque anni a rapporto esclusivo 
        dell'art. 41 comma 3. Ove a tale data la RIA disponibile in ciascuna 
        azienda non sia sufficiente, la decurtazione avverrà sulla medesima voce 
        che si renderà disponibile nei successivi esercizi.
 
 6. Dal 1 gennaio 2005, in caso di 
        passaggio dei dirigenti medici e veterinari dal rapporto di lavoro 
        esclusivo a quello non esclusivo, le risorse che si rendono disponibili 
        per effetto dell'applicazione dell'art. 12, comma 2, e dell'art. 43 
        rimangono accreditate al fondo del presente articolo, per essere 
        utilizzate prioritariamente per i fini del comma 4 in aggiunta alla RIA 
        ove carente, ovvero, in caso di ulteriore avanzo, a consuntivo, nel 
        fondo della retribuzione di risultato. In caso di ritorno del dirigente 
        al rapporto esclusivo esse potranno essere nuovamente utilizzate per la 
        retribuzione di posizione alle condizioni dell'art. 58 comma 2.
 
 
 
          Art. 55Fondi per il trattamento accessorio 
          legato alle condizioni di lavoro
 
        1. Nulla è innovato per quanto attiene il 
        fondo previsto dagli artt. 51 e 10 dei CCNL dell' 8 giugno 2000, I e II 
        biennio, 
        per il trattamento accessorio legato alle 
        condizioni di lavoro e per le modalità del suo utilizzo, con particolare 
        riguardo alle relative flessibilità. Il suo ammontare è quello 
        consolidato al 31 dicembre 2001.
 
 2. Sono, pertanto, confermati, in 
        particolare, i commi 2, 3 e 4 dell'art. 51 di cui al comma 1.
 
 3. A decorrere dal 1 gennaio 2003, il 
        fondo del comma 1, è incrementato per ogni dirigente in servizio al 31 
        dicembre 2001, complessivamente di € 16,44 mensili per dodici mesi al 
        netto degli oneri riflessi. Il predetto importo è utilizzato come segue:
 a) € 4,54 mensili 
        (art. 51 del presente CCNL);  b) € 4,42 mensili 
        ( art. 52 del presente CCNL);  c) € 7,48 mensili 
        da destinare al fondo per il lavoro straordinario.  4. Ove nelle 
        aziende ed enti non vi siano dirigenti medici e veterinari con la 
        qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, l'incremento del punto b) 
        è destinato alla quota parte del fondo per il compenso del lavoro 
        straordinario. Sino alla corresponsione dell'indennità di Ufficiale di 
        Polizia Giudiziaria si procede in modo analogo nelle aziende ed enti 
        dove tali dirigenti sono presenti. L'incremento del punto c) è destinato 
        anch'esso temporaneamente al compenso del lavoro straordinario sino alla 
        stipulazione del CCNL relativo al II biennio economico 2004 – 2005 che 
        ne stabilirà l'utilizzazione definitiva al fine di una diversa 
        remunerazione dei servizi di guardia in attuazione dell'art. 16, comma 
        5.  5. Gli incrementi 
        di cui al comma 3 sono finanziati con le risorse economiche regionali 
        indicate nell'art. 57, tenuto conto della flessibilità di utilizzo del 
        fondo richiamata nel comma 1.  6. A decorrere 
        dall'1 gennaio 2003 la retribuzione oraria per il lavoro straordinario 
        dei dirigenti, maggiorata del 15%, è fissata in € 19,13. In caso di 
        lavoro notturno o festivo, la tariffa, maggiorata del 30%, è pari ad € 
        21,60 ed in caso di lavoro notturno festivo, maggiorata del 50%, è pari 
        ad € 24,96. Le predette tariffe rimangono invariate sino all'entrata in 
        vigore del CCNL relativo al II biennio economico 2004-2005.
 
 
          Art. 56Fondo per la retribuzione di 
          risultato e per la qualità della prestazione individuale
 
        1. L' art. 52, commi 1 e 2 e l'art. 10, 
        comma 2 del CCNL dell'8 giugno 2000, I e II biennio economico, che 
        prevedono i fondi per la retribuzione di risultato e per il premio della 
        qualità della prestazione individuale per i dirigenti medici e 
        veterinari sono confermati. L' ammontare dei fondi ivi indicati è quello 
        consolidato al 31.12.2001. Nel consolidamento non sono da considerare le 
        risorse di cui al comma 4 lettere b) e c) ed al comma 5 lettere a) e b) 
        del citato art. 52 che, comunque, costituiscono ulteriore modalità di 
        incremento dei fondi dal 1 gennaio 2002.
 
 2. A decorrere dal 1 gennaio 2002, 
        dell'art. 52 citato al comma 1 sono, pertanto, confermati:
 - i commi 4, lettere b) e c), 5, 6 e 8;
 
          - il comma 7 
          avendo prodotto i propri effetti nel II biennio economico è 
          disapplicato. Analogamente avviene per la lettera a) del comma 4.
 3. A decorrere 
        dal 31 dicembre 2003, per effetto del conglobamento disposto dall'art. 
        41, il fondo è decurtato, per ciascun dirigente medico e veterinario a 
        rapporto esclusivo e non esclusivo, degli importi annui pro-capite della 
        retribuzione di risultato indicati nel medesimo articolo, commi 2 e 3 
        terzo alinea.
 4. In caso di passaggio dei dirigenti 
        medici e veterinari dal rapporto di lavoro esclusivo a quello non 
        esclusivo, le risorse che si rendono disponibili per effetto della 
        totale decurtazione della retribuzione di risultato ai sensi dell'art. 
        12, comma 2, rimangono accreditate al fondo stesso.
 
 
 
          Art. 57Risorse economiche regionali
 1. A decorrere 
        dal 1 gennaio 2003, al fine di dare attuazione all'art. 55, le Regioni 
        mettono a disposizione, a livello nazionale, complessivamente risorse 
        economiche pari allo 0,32% calcolato sul monte salari 2001 da destinare 
        al trattamento economico accessorio dei dirigenti medici e veterinari. 
        La ripartizione di tali risorse all'interno del fondo per le condizioni 
        di lavoro è indicata nel comma 3 del medesimo articolo.
 2. Entro trenta giorni dall'entrata in 
        vigore del presente CCNL, ciascuna azienda o ente invia alla propria 
        Regione la relazione sulle risorse economiche occorrenti per 
        l'applicazione del comma 1. L'ammontare del finanziamento aggiuntivo dei 
        fondi aziendali si ottiene applicando il sistema di calcolo per 
        dirigente previsto dall'art. 55 comma 3 ed, al suo interno, le Regioni 
        possono disporre apposite compensazioni tra i vari incrementi sempre nel 
        rispetto del limite massimo di finanziamento del comma 1
 
 
          
          Art. 58Norma finale
 1. Le parti ritengono necessario precisare 
        che, ove nelle tavole relative alla retribuzione di posizione minima 
        contrattuale dei dirigenti medici e veterinari e dei dirigenti ad 
        esaurimento a rapporto di lavoro non esclusivo si fa riferimento 
        all'incarico di struttura complessa o semplice, esso ha valore meramente 
        contabile e storico, essendo detta voce retributiva la risultante della 
        prima ristrutturazione dello stipendio attuata con il CCNL 5 dicembre 
        1996. Dopo il d.lgs. 229 del 1999, che ha reso obbligatorio il rapporto 
        di lavoro esclusivo, la retribuzione di posizione minima contrattuale è 
        stata decurtata ma sempre in relazione alle posizioni di provenienza dei 
        titolari ancorché non più legata agli incarichi di struttura di cui 
        sopra che, permanendo la scelta del rapporto di lavoro non esclusivo, 
        sono stati – a suo tempo - revocati. Di qui la dizione "già incarico" di 
        struttura complessa o semplice.
 
 2. L'eventuale nuova opzione per il 
        rapporto di lavoro esclusivo non ripristina la situazione di incarico 
        preesistente con la correlata retribuzione di posizione, circostanza 
        che, ai sensi dell'art. 48 del CCNL 8 giugno 2000, si può verificare 
        successivamente secondo le vigenti procedure contrattuali ovvero 
        concorsuali in caso di incarichi di struttura complessa.
 
 3. A decorrere dal 1 gennaio 2005, data di 
        concreta applicazione della legge 138 del 2004, la possibilità di 
        passare dal rapporto esclusivo a quello non esclusivo e viceversa entra 
        a regime, secondo le regole dell'art. 12 e del presente.
 
 
          
 PARTE III
 NORME FINALI E TRANSITORIE
 
 Art. 59 Previdenza 
          complementare
 
        1. Le parti convengono sulla necessità che 
        anche la dirigenza della presente area negoziale possa usufruire della 
        tutela previdenziale complementare a contribuzione definita ed a 
        capitalizzazione individuale ai sensi del d.lgs. n. 124 del 1993, della 
        legge n. 335 del 1995 e successive modificazioni e integrazioni, 
        dell'accodo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto 
        e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici del 29 luglio 
        1999, del DPCM del 20 dicembre 1999 e successive modificazioni e 
        integrazioni.
 2. A questi fini le parti, prendendo atto 
        che in data 7 dicembre 2004 è stata stipulata la ipotesi di accordo 
        concernente l'istituzione del fondo nazionale di pensione complementare 
        per i lavoratori dei Comparti, delle Regioni delle Autonomie Locali e 
        del Servizio Sanitario Nazionale (tutt'ora in corso di perfezionamento), 
        si riservano entro il 30 settembre 2005 di dichiarare se intendono 
        aderire a detto fondo 
        ovvero se intendono definirne uno 
        autonomo per i dirigenti della presente area.
 
 
          Art. 60
          Conferme
 
        1. Nelle parti non modificate o integrate 
        o disapplicate dal presente contratto, restano confermate tutte le norme 
        dei sotto elencati contratti ivi comprese in particolare le disposizioni 
        riguardanti l'orario di lavoro e l'orario notturno nonché l'art. 62, 
        comma 1 del CCNL 8 giugno 2000 ;- 
        CCNL del 5 dicembre 1996, quadriennio 1994 
        – 1997 per la parte normativa e primo biennio 1994 1995 per la parte 
        economica;
 - 
        CCNL del 5 dicembre 1996, relativo al II 
        biennio economico 1996 – 1997;
 - 
        CCNL integrativo del 4 marzo 1997;
 - 
        CCNL integrativo del 2 luglio 1997;
 - 
        CCNL integrativo del 5 agosto 1997;
 - 
        CCNL 8 giugno 2000, quadriennio 1998 – 
        2001 per la parte normativa e I biennio 1998 – 1999 per la parte 
        economica;
 - 
        CCNL 8 giugno 2000, II biennio 2000 - 2001 
        per la parte economica;
 - 
        CCNL integrativo del 22 febbraio 2001, 
        confermato per quanto riguarda i destinatari anche dopo l'entrata in 
        vigore della legge 138 del 2004;
 - 
        CCNL integrativo del 10 febbraio 2004;
 - 
        CCNL sull'interpretazione autentica 
        dell'art. 1 del CCNL 1994-1997 integrativo relativo all'area 
        dirigenziale medica e veterinaria del SSN del 5 agosto 1997;
 - 
        CCNL sull'interpretazione autentica 
        dell'art. 75, comma 1 lett. z) del CCNL 1994-1997 dell'area dirigenziale 
        medica e veterinaria del SSN del 5 dicembre 1996;
 - 
        CCNL di interpretazione autentica dell'art.23 
        del CCNL 8 giugno 2000 dell'area medico veterinaria;
 - 
        CCNL di interpretazione autentica 
        dell'art. 5, comma 3 del CCNL II biennio economico dell'area della 
        dirigenza medica e veterinaria stipulato il 5/12/1996 e della 
        dichiarazione congiunta n. 15 del CCNL, stipulato nella stessa data, e 
        valevole per il quadriennio 1994 – 1997;
 - 
        CCNL sull'interpretazione autentica 
        dell'articolo 55 - comma 3 - del CCNL 5 dicembre 1996 dell'area della 
        dirigenza medica e veterinaria;
 - 
        CCNL di interpretazione autentica degli 
        artt. 5 e 12 del CCNL - II biennio economico 2000 - 2001 - dell'area 
        della dirigenza medica e veterinaria del SSN stipulato l'8 giugno 2000;
 - 
        CCNL di interpretazione autentica dell' 
        art. 23 del CCNL 8 giugno 2000 - area dirigenza medica e veterinaria.
 
          Art. 61
          
          Disapplicazioni
 
        1. Le disapplicazioni sono effettuate 
        direttamente negli articoli dei singoli istituti ai quali si fa rinvio.
         2. Le parti si danno 
        atto che la correzione di eventuali errori materiali avverrà a cura 
        dell'Aran previo protocollo d'intesa con le organizzazioni sindacali 
        firmatarie del presente contratto.    
 
          
          N.B. : sostituisce 
          il D.M. 31 marzo 1994 allegato al CCNL 5 dicembre 1996(pubblicato in G.U. n. 84 del 10 aprile 
          2001)
 
 ALLEGATO 1
 Codice di comportamento dei 
          dipendenti delle pubbliche amministrazioni
 (Decreto 28 
          novembre 2000)
 Articolo 1
          Disposizioni di 
          carattere generale
 
        1. I principi e i contenuti del presente 
        codice costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi di 
        diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto 
        adempimento della prestazione lavorativa. I dipendenti pubblici – 
        escluso il personale militare, quello della polizia di Stato ed il Corpo 
        di polizia penitenziaria, nonché i componenti delle magistrature e 
        dell'Avvocatura dello Stato – si impegnano ad osservarli all'atto 
        dell'assunzione in servizio.  2. I contratti 
        collettivi provvedono, a norma dell'art. 54, comma 3, del decreto 
        legislativo 165 del 
        2001, al coordinamento con le previsioni 
        in materia di responsabilità disciplinare. Restano ferme le disposizioni 
        riguardanti le altre forme di responsabilità dei pubblici dipendenti.
         3. Le disposizioni che 
        seguono trovano applicazione in tutti i casi in cui non siano 
        applicabili norme di legge o di regolamento o comunque per i profili non 
        diversamente disciplinati da leggi o regolamenti. Nel rispetto dei 
        principi enunciati dall'articolo 2, le previsioni degli articoli 3 e 
        seguenti possono essere integrate e specificate dai codici adottati 
        dalle singole amministrazioni ai sensi dell'articolo dell'art. 54, comma 
        5, del decreto legislativo 165 del 2001.  
          Articolo 2
 Principi
 
        1. Il dipendente conforma la sua condotta 
        al dovere costituzionale di servire esclusivamente la Nazione con 
        disciplina ed onore e di rispettare i principi di buon andamento e 
        imparzialità dell'amministrazione. Nell'espletamento dei propri compiti, 
        il dipendente assicura il rispetto della legge e persegue esclusivamente 
        l'interesse pubblico; ispira le proprie decisioni ed i propri 
        comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli è affidato.
         2. Il dipendente 
        mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere 
        decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, 
        anche solo apparenti, di conflitto di interessi. Egli non svolge alcuna 
        attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio 
        e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere 
        agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione.
         3. Nel rispetto 
        dell'orario di lavoro, il dipendente dedica la giusta quantità di tempo 
        e di energie allo svolgimento delle proprie competenze, si impegna ad 
        adempierle nel modo più semplice ed efficiente nell'interesse dei 
        cittadini e assume le responsabilità connesse ai propri compiti.
         4. Il dipendente 
        usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio e 
        non utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni 
        di ufficio.  5. Il 
        comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto 
        di fiducia e collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione. Nei 
        rapporti con i cittadini, egli dimostra la massima disponibilità e non 
        ne ostacola l'esercizio dei diritti. Favorisce l'accesso degli stessi 
        alle informazioni a cui abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia 
        vietato, fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie per 
        valutare le decisioni dell'amministrazione e i comportamenti dei 
        dipendenti.  6. Il dipendente limita 
        gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a quelli 
        indispensabili e applica ogni possibile misura di semplificazione 
        dell'attività amministrativa, agevolando, comunque, lo svolgimento, da 
        parte dei cittadini, delle attività loro consentite, o comunque non 
        contrarie alle norme giuridiche in vigore.  7. Nello svolgimento 
        dei propri compiti, il dipendente rispetta la distribuzione delle 
        funzioni tra Stato ed Enti territoriali. Nei limiti delle proprie 
        competenze, favorisce l'esercizio delle funzioni e dei compiti da parte 
        dell'autorità territorialmente competente e funzionalmente più vicina ai 
        cittadini interessati.  
          Articolo 3
 Regali e altre 
          utilità
 
        1. Il dipendente non chiede, per sé o per 
        altri, né accetta, neanche in occasione di festività, regali o altre 
        utilità salvo quelli d'uso di modico valore, da soggetti che abbiano 
        tratto o comunque possano trarre benefici da decisioni o attività 
        inerenti all'ufficio.  2. Il dipendente non 
        chiede, per sé o per altri, né accetta, regali o altre utilità da un 
        subordinato o da suoi parenti entro il quarto grado. Il dipendente non 
        offre regali o altre utilità ad un sovraordinato o a suoi parenti entro 
        il quarto grado, o conviventi, salvo quelli d'uso di modico valore.
         
          Articolo 4
 Partecipazione ad 
          associazioni e altre organizzazioni
 
        1. Nel rispetto della disciplina vigente 
        del diritto di associazione, il dipendente comunica al dirigente 
        dell'ufficio la propria adesione ad associazioni ed organizzazioni, 
        anche a carattere non riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo 
        svolgimento dell'attività dell'ufficio, salvo che si tratti di partiti 
        politici o sindacati.  2. Il dipendente non 
        costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni ed organizzazioni, 
        né li induce a farlo promettendo vantaggi di carriera.  
          Articolo 5
 Trasparenza negli 
          interessi finanziari
 
        1. Il dipendente informa per iscritto il 
        dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti di collaborazione in 
        qualunque modo retribuiti che egli abbia avuto nell'ultimo quinquennio, 
        precisando: a) se egli, o suoi parenti entro il quarto grado o 
        conviventi, abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui 
        ha avuto i predetti rapporti di collaborazione; b) se tali rapporti 
        siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in 
        attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a 
        lui affidate.  2. Il dirigente, prima 
        di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le 
        partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano 
        porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e 
        dichiara se ha parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo, 
        o conviventi che esercitano attività politiche, professionali o 
        economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che egli 
        dovrà dirigere o che siano coinvolte nelle decisioni o nelle attività 
        inerenti all'ufficio. Su motivata richiesta del dirigente competente in 
        materia di affari generali e personale, egli fornisce ulteriori 
        informazioni sulla propria situazione patrimoniale e tributaria. 
         
          Articolo 6
 Obbligo di 
          astensione
 
        1. Il dipendente si astiene dal 
        partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano 
        coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi parenti entro il quarto 
        grado o conviventi; di individui od organizzazioni con cui egli stesso o 
        il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito 
        o debito; di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, 
        curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni anche non 
        riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia 
        amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni 
        altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione 
        decide il dirigente dell'ufficio.  
          Articolo 7
 Attività 
          collaterali
 
        1. Il dipendente non accetta da soggetti 
        diversi dall'amministrazione retribuzioni o altre utilità per 
        prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti 
        d'ufficio.  2. Il dipendente 
        non accetta incarichi di collaborazione con individui od organizzazioni 
        che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse 
        economico in decisioni o attività inerenti all'ufficio. 
         3. Il dipendente non 
        sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi remunerati.
         
          Articolo 8
 Imparzialità
 
        1. Il dipendente, nell'adempimento della 
        prestazione lavorativa, assicura la parità di trattamento tra i 
        cittadini che vengono in contatto con l'amministrazione da cui dipende. 
        A tal fine, egli non rifiuta né accorda ad alcuno prestazioni che siano 
        normalmente accordate o rifiutate ad altri.  2. Il dipendente si 
        attiene a corrette modalità di svolgimento dell'attività amministrativa 
        di sua competenza, respingendo in particolare ogni illegittima 
        pressione, ancorché esercitata dai suoi superiori.  
          Articolo 9
 Comportamento 
          nella vita sociale
 
        1. Il dipendente non sfrutta la posizione 
        che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli 
        spettino. Nei rapporti privati, in particolare con pubblici ufficiali 
        nell'esercizio delle loro funzioni, non menziona né fa altrimenti 
        intendere, di propria iniziativa, tale posizione, qualora ciò possa 
        nuocere all'immagine dell'amministrazione.  
          Articolo 10
 Comportamento in 
          servizio
 
        1. Il dipendente, salvo giustificato 
        motivo, non ritarda né affida ad altri dipendenti il compimento di 
        attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza. 
         2. Nel rispetto 
        delle previsioni contrattuali, il dipendente limita le assenze dal luogo 
        di lavoro a quelle strettamente necessarie.  3. Il dipendente 
        non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di cui dispone per 
        ragioni di ufficio. Salvo casi d'urgenza, egli non utilizza le linee 
        telefoniche dell'ufficio per esigenze personali. Il dipendente che 
        dispone di mezzi di trasporto dell'amministrazione se ne serve per lo 
        svolgimento dei suoi compiti d'ufficio e non vi trasporta abitualmente 
        persone estranee all'amministrazione.  4. Il dipendente non 
        accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo personale, utilità 
        spettanti all'acquirente, in relazione all'acquisto di beni o servizi 
        per ragioni di ufficio.  
          Articolo 11
 Rapporti con il 
          pubblico
 
        1. Il dipendente in diretto rapporto con 
        il pubblico presta adeguata attenzione alle domande di ciascuno e 
        fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al 
        comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio. Nella 
        trattazione delle pratiche egli rispetta l'ordine cronologico e non 
        rifiuta prestazioni a cui sia tenuto motivando genericamente con la 
        quantità di lavoro da svolgere o la mancanza di tempo a disposizione. 
        Egli rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde sollecitamente 
        ai loro reclami.  2. Salvo il diritto di 
        esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti 
        sindacali e dei cittadini, il dipendente si astiene da dichiarazioni 
        pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine dell'amministrazione. Il 
        dipendente tiene informato il dirigente dell'ufficio dei propri rapporti 
        con gli organi di stampa.  3. Il dipendente 
        non prende impegni né fa promesse in ordine a decisioni o azioni proprie 
        o altrui inerenti all'ufficio, se ciò possa generare o confermare 
        sfiducia nell'amministrazione o nella sua indipendenza ed imparzialità.
         4. Nella 
        redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni il 
        dipendente adotta un linguaggio chiaro e comprensibile. 
         5. Il dipendente che 
        svolge la sua attività lavorativa in una amministrazione che fornisce 
        servizi al pubblico si preoccupa del rispetto degli standard di qualità 
        e di quantità fissati dall'amministrazione nelle apposite carte dei 
        servizi. Egli si preoccupa di assicurare la continuità del servizio, di 
        consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire 
        loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui 
        livelli di qualità.  
          Articolo 12
 Contratti
 
        1. Nella stipulazione di contratti per 
        conto dell'amministrazione, il dipendente non ricorre a mediazione o ad 
        altra opera di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a 
        titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la 
        conclusione o l'esecuzione del contratto.  2. Il dipendente 
        non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, 
        fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le 
        quali abbia stipulato contratti a titolo privato nel biennio precedente. 
        Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, 
        fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le 
        quali egli abbia concluso contratti a titolo privato nel biennio 
        precedente, si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed 
        alle attività relative all'esecuzione del contratto.  3. Il dipendente 
        che stipula contratti a titolo privato con imprese con cui abbia 
        concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, 
        servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto 
        dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.
         4. Se nelle situazioni 
        di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto 
        il dirigente competente in materia di affari generali e personale.
         
          Articolo 13
 Obblighi connessi 
          alla valutazione dei risultati
 
        1. Il dirigente ed il dipendente 
        forniscono all'ufficio interno di controllo tutte le informazioni 
        necessarie ad una piena valutazione dei risultati conseguiti 
        dall'ufficio presso il quale prestano servizio. L'informazione è resa 
        con particolare riguardo alle seguenti finalità: modalità di svolgimento 
        dell'attività dell'ufficio; qualità dei servizi prestati; parità di 
        trattamento tra le diverse categorie di cittadini e utenti; agevole 
        accesso agli uffici, specie per gli utenti disabili; semplificazione e 
        celerità delle procedure; osservanza dei termini prescritti per la 
        conclusione delle procedure; sollecita risposta a reclami, istanze e 
        segnalazioni.  
 
        ALLEGATO N. 2
 In riferimento all'art. 16, in attesa dei 
        criteri generali da emanarsi a cura delle singole Regioni, ai sensi 
        dell'art. 9, comma 1, lettera g) per la razionalizzazione ed 
        ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale ed 
        urgenza/emergenza, le parti si danno atto che la guardia medica di Unità 
        operativa (ex divisionale) dovrebbe essere prevista almeno nelle 
        seguenti tipologie assistenziali:
 - 
        ostetricia, pediatria con neonatologia;- 
        unità di terapie intensive e semi 
        –intensive (rianimatorie, cardiologiche, respiratorie, metaboliche etc);
 - 
        attività di alta specialità di cui al D.M. 
        del Ministero della Salute del 29 gennaio 1992. Tale previsione riguarda 
        anche le specialità di anestesia, laboratorio analisi e radiodiagnostica 
        negli ospedali sede di dipartimento di urgenza ed emergenza di I e II 
        livello.
 Il servizio di guardia istituito per aree 
        funzionali omogenee (ex interdivisionale) può essere previsto solo per 
        aree che insistono sulla stessa sede. Il servizio di guardia notturno e 
        quello festivo devono essere distribuiti in turni uniformi fra tutti i 
        componenti l'equipe.
 Le parti si 
        impegnano, inoltre, a perseguire modelli organizzativi per la 
        razionalizzazione ed ottimizzazione dei servizi di guardia necessari 
        all'applicazione degli artt. 17 e 18.  
         
        ALLEGATO N. 3 
        (N.B.: sostituisce l'allegato n. 4 CCNL 5 dicembre 1996)
 
 
 
 
 
 
 ALLEGATO N. 7
 
          1
 ESEMPI 
          SULL'APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 37 e 38 COMMA 4 AI DIRIGENTI MEDICI E 
          VETERINARI A RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO 
        I ESEMPIO:
 
 Questo esempio prevede l'ipotesi di una 
        azienda in cui ai dirigenti sia tuttora corrisposta solo la retribuzione 
        di posizione minima contrattuale e non siano stati conferiti incarichi 
        con retribuzione minima contrattuale superiore.
 
 In tale caso ciascun dirigente percepisce 
        l'importo dell'incremento contrattuale così come previsto dalle tavole 
        degli artt. 37 e 38 senza alcuna elaborazione tranne il calcolo 
        dell'incremento complessivo del fondo ai sensi dei medesimi articoli, 
        comma 5.
 
 II ESEMPIO:
 l'applicazione delle clausole contrattuali 
        in oggetto è pacifica quando i dirigenti cui siano stati conferiti i 
        medesimi incarichi o incarichi diversi abbiano la stessa retribuzione di 
        posizione minima contrattuale. In questi casi come dimostrato dalla 
        seguente tavola, gli incrementi si applicano in modo automatico e la 
        differenza tra gli uni e gli altri dipende dalla retribuzione variabile 
        aziendale eventualmente attribuita in base alla graduazione delle 
        funzioni.
 
 Situazione al 
        1 gennaio 2003
 
  III 
        ESEMPIO:
 L'interpretazione delle clausole in 
        oggetto appare meno agevole nei casi in cui le norme si debbono 
        applicare a dirigenti che hanno attualmente il medesimo incarico ma la 
        retribuzione di posizione complessiva loro attribuita abbia una 
        composizione diversa in relazione allo sviluppo di carriera acquisito 
        nel tempo.
 
 L'esempio è pertanto formulato per i casi 
        in cui il dirigente con incarico di struttura semplice o con incarico ex 
        art. 27 lettera c) equiparato del CCNL 8 giugno 2000 sia stato 
        "promosso" ad incarico di struttura complessa. L'esempio fornisce 
        modalità attraverso le quali applicare gli incrementi previsti dagli 
        articoli in esame senza alterare il valore complessivo della 
        retribuzione di posizione così come rideterminata dalle aziende ed enti 
        a parità di funzioni tra dirigenti. Esso si articola in 2 ipotesi 
        riportate sotto le lettere A) e B) corredate dalle rispettive tavole.
 
 
 A) Ipotesi di una azienda in cui non si 
        sia proceduto alla graduazione delle funzioni e pertanto ai dirigenti 
        interessati è tuttora attribuita la retribuzione minima contrattuale 
        eccetto per i dirigenti ai quali, avendo avuto un incarico con 
        retribuzione minima contrattuale superiore a quella percepita, è stata 
        attribuita la differenza tra i due minimi con la variabile aziendale
 
 L'esempio serve per stabilire come si 
        applicano in questo caso gli incrementi contrattuali e prende in 
        considerazione due dirigenti
        a parità di incarico e 
        graduazione di funzioni: uno già di struttura complessa al 5 dicembre 
        1996 ed un altro ex aiuto qualificato (dirigente con modulo) divenuto 
        dirigente di struttura complessa nel settembre 2000. Processo di 
        elaborazione dell'azienda:
 
 I passaggio
 
 
 II passaggio 
        al 1° incremento 2002, tenuto 
        conto 
        che gli incrementi stessi, calcolati sulla 
        retribuzione minima di parte fissa e variabile sono state 
        convenzionalmente appoggiate sulla parte fissa.
 
 III passaggio 
        al 2° e ultimo incremento 2003
 
 Dall'esempio si 
        deduce che l'incremento contrattuale è attribuito in misura uguale ad 
        entrambi i dirigenti, anche se il secondo ha raggiunto la retribuzione 
        minima contrattuale con la variabile aziendale, pure in assenza della 
        graduazione delle funzioni. Diversamente operando si sarebbero alterati 
        gli equilibri raggiunti dalle aziende con l'applicazione dell'art. 39 
        del CCNL 8 giugno 2000.
 Tale retribuzione di posizione minima vale 
        sino al 30 dicembre 2003.
 
 Con l'unificazione delle due voci della 
        retribuzione di posizione minima contrattuale, la III tabella dell' 
        esempio risulterà così modificata:
 
 IV passaggio a regime
 
 
 B) In questa 
        ipotesi l'azienda ha proceduto alla graduazione delle funzioni e, 
        quindi, i dirigenti hanno una retribuzione di posizione superiore alla 
        minima contrattuale. Pertanto il dirigente di ex modulo funzionale che 
        diventa dirigente di struttura complessa avrà una variabile aziendale 
        "composta"come indicato nella tabella
 Processo di 
        elaborazione dell'azienda
 
 I passaggio
 
 
 II passaggio 
        al 1° incremento 2002, tenuto 
        conto 
        che gli incrementi stessi, calcolati sulla 
        retribuzione minima di parte fissa e variabile sono state 
        convenzionalmente appoggiate sulla parte fissa.
 
 III passaggio 
        al 2° e ultimo incremento 2003
 
  Con 
        l'unificazione delle due voci della retribuzione di posizione minima 
        contrattuale, la III tabella dell'esempio risulterà così modificata:
 IV passaggio a 
        regime  
          
            |  | Retribuzione di posizione minima contrattuale al 30 dicembre 2003 |  | Posizione unica dal 31 dicembre 2003 | Totale |  
            |  |  |  |  |  |  
            | Posizione | Parte fissa | Parte variabile | Parte variabile aziendale | Parte conglobata | Contrattuale | Parte variabile aziendale | complessivo dopo graduazione |  
            | differenze sui minimi | graduazione delle funzioni | differenze sui minimi | graduazione delle funzioni |  
            | Dirigente di struttura complessa area chirurgica | 9.352,28 | 4.204,47 | - | 5.091,75 | 5.360,24 | 8.196,51 | - | 5.091,75 | 13.288,26 |  
            | Ex X qualificato incaricato di struttura complessa area chirurgica | 8.876,10 | 3.634,30 | 1.046,34 | 5.091,75 | 5.360,24 | 7.150,16 | 1.046,34 | 5.091,75 | 13.288,26 |  A conclusione 
        dell'esempio si rileva che esso è applicabile anche negli altri casi in 
        cui il dirigente (equiparato o con incarico ex art. 27 lettera c) del 
        CCNL 8 giugno 2000) è "promosso" nel tempo ad incarico di struttura 
        semplice e deve confrontarsi con altro dirigente già tale con il CCNL 
        del 1996, sempre nel caso di parità di funzioni.
 IV ESEMPIO:
 Questo esempio è riferito all'art. 42 
        comma 4 e riguarda i dirigenti con meno di 5 anni che a seguito della 
        valutazione positiva maturino il diritto all'equiparazione. Agli stessi 
        viene attribuito direttamente in base alla tabella A) o B) dell'articolo 
        la retribuzione minima ivi prevista per il dirigente equiparato, vale a 
        dire € 2.374,32 per i medici e € 2.146 veterinari.con i finanziamenti 
        previsti dall'art. 9, comma3, del CCNL 8 giugno 2000, II biennio.
 
 Esempio su veterinari
 
          
            | Posizione | Retribuzione minima contrattuale al 31 dicembre 2003 | Retribuzione di posizione minima contrattuale dopo il quinquennio, 
            art. 42, comma 4, con solo equiparazione o incarico lett. b art. 27 
            CCNL 8 giugno 2000 |  
            | Dirigente veterinario con meno di 5 anni | - | 2.146,57 |    Nel caso in cui 
        ai dirigenti del presente esempio venga conferito l'incarico di 
        struttura semplice il cui valore è € 5.735,36: allo stesso la differenza 
        tra le due retribuzioni minime deve essere attribuita con la variabile 
        aziendale. Naturalmente a queste voci si aggiunge la variabile aziendale 
        ove nella graduazione delle funzioni i predetti incarichi abbiano avuto 
        un valore superioreal minimo contrattuale.
 Esempio su veterinari
 
 
          
            | Posizione | Retribuzione minima contrattuale al 31 dicembre 2003 | Retribuzione di posizione con conferma incarico struttura semplice 
            (valore retribuzione di posizione minima contrattuale) |  
            | Retribuzione di posizione minima contrattuale | Variabile aziendale per raggiungimento minimo |  
            | Dirigente veterinario con meno di 5 anni | - | 2.146,57 | 3.091,51 |    
          2
          
          
          ESEMPI 
          SULL'APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 39 e 40 COMMA 4 AI DIRIGENTI MEDICI E 
          VETERINARI A RAPPORTO DI LAVORO NON ESCLUSIVO 
        Gli articoli in oggetto riguardano i 
        dirigenti che al 31 dicembre 1998 esercitavano la libera professione 
        extra muraria ed hanno mantenuto tale opzione anche dopo il 14 marzo 
        2000 con conseguente perdita dell'incarico di direzione di struttura 
        complessa o semplice ove conferito. La retribuzione minima contrattuale 
        cui applicare gli incrementi è quella ad essi originariamente 
        applicabile ed indicata nelle tavole degli articoli 39 e 40. A tale 
        retribuzione si aggiunge la variabile aziendale ridotta del 50%.
 
 Si deve tenere in considerazione che 
        l'obbligo dell'esclusività del rapporto di lavoro ha comportato per i 
        dirigenti non esclusivi la perdita dell'incarico al quale è conseguita 
        una rimodulazione della loro retribuzione di posizione complessiva da 
        correlare agli incarichi che l'azienda o ente hanno deciso di conferire 
        successivamente alla mancata opzione.
 
 Ciò comporta che nell'applicazione del 
        presente contratto, essendo commisurati gli incrementi sulla 
        retribuzione minima contrattuale storica, ciascuno dei dirigenti a 
        rapporto non esclusivo percepirà quelli commisurati alla propria 
        retribuzione minima storica non sussistendo più l'obbligo di mantenere 
        gli equilibri raggiunti con il conferimento dell'incarico superiore
        (vedi esempio punto 1) perché 
        perduto per effetto della mancata opzione.
 
 L'esempio è, pertanto, formulato per il 
        caso di due dirigenti che abbiano avuto l'incarico di struttura 
        complessa, rispettivamente dal gennaio 1996 e dal 30 dicembre 1998 ed il 
        secondo sia stato in partenza un dirigente con incarico di struttura 
        semplice e, quindi, con una retribuzione minima contrattuale inferiore. 
        Per gli stessi viene sviluppato il medesimo esempio formulato 
        nell'ipotesi B) del secondo esempio del punto 
        1, 
        dal quale si evince che da una situazione di sostanziale parità 
        precedentemente raggiunta e mantenuta sino al 31 dicembre 2001, si passa 
        con gli incrementi del presente contratto ad una differenziazione della 
        retribuzione minima contrattuale (e di conseguenza di quella complessiva 
        nella quale è compresa la variabile aziendale).
 
 I passaggio
 
 
          
            | Posizione | Retribuzione di posizione minima contrattuale (tabella all. 1 CCNL 5 
            dicembre 1996) al 31.12.2001 | Parte variabile aziendale | Totale complessivo dopo graduazione | Retribuzione di posizione minima contrattuale in euro 31 dicembre 
            2001 | Parte variabile aziendale | Totale complessivo dopo graduazione |  
            | Parte fissa | Parte variabile | differenze sui minimi | graduazione delle funzioni | Parte fissa | Parte variabile | differenze sui minimi | graduazione delle funzioni |  
            | Dirigente di ex |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | struttura complessa area chirurgica | 9.033.000 | 4.070.500 | - | 4.929.500 | 18.033.000 | 4.665,15 | 2.102,23 | - | 2.545,87 | 9.313,25 |  
            | X qualificato ex |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | incaricato di |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | struttura | 8.600.000 | 3.518.500 | 1.013.000 | 4.929.500 | 18.061.000 | 4.441,52 | 1.817,15 | 523,17 | 2.545,87 | 9.327,72 |  
            | complessa area |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | chirurgica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    II passaggio 
        al 1° incremento 2002, tenuto 
        conto 
        che gli incrementi stessi, calcolati sulla 
        retribuzione minima di parte fissa e variabile sono state 
        convenzionalmente appoggiate sulla parte fissa.
 
          
            | Posizione | Retribuzione di posizione minima contrattuale 1gennaio 2002 | Parte variabile aziendale | Totale complessivo dopo graduazione | I° Incremento contrattuale | Retribuzione di posizione dopo il 1° incremento | Totale complessivo dopo graduazione |  
            | Minimo contrattuale | Parte variabile aziendale |  
            | Parte fissa | Parte variabile | differenze sui minimi | graduazione delle funzioni | Parte fissa | Parte variabile | differenze sui minimi | graduazione delle funzioni |  
            | Dirigente di |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | struttura ex complessa area chirurgica | 4.665,15 | 2.102,23 | - | 2.545,87 | 9.313,25 | 900,00 | 5.565,15 | 2.102,23 | - | 2.545,87 | 10.213,25 |  
            | X qualificato ex |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | incaricato di |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | struttura | 4.441,52 | 1.817,15 | 523,17 | 2.545,87 | 9.327,72 | 680,00 | 5.121,52 | 1.817,15 | 523,17 | 2.545,87 | 10.007,72 |  
            | complessa area |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | chirurgica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    III passaggio 
        al 2° e ultimo incremento 2003
 
 
          
            | Posizione | Retribuzione di posizione minima contrattuale 1gennaio 2002 | Parte variabile aziendale | Totale complessivo dopo graduazione | II° Incremento contrattuale | Retribuzione di posizione dopo il 2°incremento | Totale complessivo dopo graduazione |  
            | Minimo contrattuale | Parte variabile aziendale |  
            | Parte fissa | Parte variabile | differenze sui minimi | graduazione delle funzioni | Parte fissa | Parte variabile | differenze sui minimi | graduazione delle funzioni |  
            | Dirigente di |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | struttura ex complessa area chirurgica | 5.565,15 | 2.102,23 | - | 2.545,87 | 10.213,25 | 1.200,00 | 6.765,15 | 2.102,23 | - | 2.545,87 | 11.413,25 |  
            | X qualificato ex |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | incaricato di |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | struttura | 5.121,52 | 1.817,15 | 523,17 | 2.545,87 | 10.007,72 | 990,00 | 6.111,52 | 1.817,15 | 523,17 | 2.545,87 | 10.997,72 |  
            | complessa area |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | chirurgica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    IV passaggio a 
        regime
 
 
          
            | Posizione | Retribuzione di posizione minima contrattuale 30 dicembre 2003 | Parte variabile aziendale | Parte conglobata | Posizione unica dal 31 dicembre 2003 | Totale complessivo dopo graduazione |  
            |  | Parte variabile aziendale |  
            | Parte fissa | Parte variabile | differenze sui minimi | graduazione delle funzioni | Contrattuale | differenze sui minimi | graduazione delle funzioni |  
            | Dirigente di struttura ex complessa area chirurgica | 6.765,15 | 2.102,23 | - | 2.545,87 | 5.360,24 | 3.507,14 | - | 2.545,87 | 6.053,01 |  
            | X qualificato ex incaricato di struttura complessa area chirurgica | 6.111,52 | 1.817,15 | 523,17 | 2.545,87 | 5.360,24 | 2.568,43 | 523,17 | 2.545,87 | 5.637,48 |    
3
           ESEMPI 
          SULL'APPLICAZIONE DELL'ART. 43 COMMI 3 E 6 AI DIRIGENTI MEDICI E 
          VETERINARI A RAPPORTO DI LAVORO NON ESCLUSIVO 
        Conferimento 
          incarico di alta professionalità (ex modulo funzionale)Nel presente punto si forniscono modalità 
        applicative della norma in oggetto.
 
 I CASO
 
 L'esempio fornisce modalità applicative 
        del comma 3 dell'art. 43 nei confronti di un dirigente medico a rapporto 
        non esclusivo che dopo il conglobamento della retribuzione minima 
        contrattuale non percepisca più tale voce e non abbia avuto a suo tempo, 
        in relazione all'incarico conferitogli, la retribuzione di posizione 
        variabile aziendale e l'azienda o ente, per effetto di valutazione 
        positiva intenda attribuire al dirigente un incarico di alta 
        professionalità (ex modulo funzionale DPR 384 del 1990) a decorrere 
        dall'1.1.2005.
 
 In primo luogo si evidenzia che l'azienda 
        deve definire la graduazione delle funzioni
        in modo obiettivo a prescindere 
        dal rapporto di lavoro dei dirigenti e pertanto il valore complessivo di 
        ciascun incarico è determinato come se tutti i dirigenti fossero a 
        rapporto esclusivo. Ove l'incarico, così valutato, sia conferito al 
        dirigente a rapporto non esclusivo preso a riferimento nel presente 
        esempio, la metodologia per determinarne la retribuzione di posizione è 
        la seguente:
 
 a) Il valore complessivo dell'incarico da 
        conferire, sulla base degli esempi del punto 
        2 
        ipotesi A) potrebbe corrispondere al valore della retribuzione minima 
        contrattuale del dirigente a rapporto esclusivo. In tale caso si prende 
        come riferimento l'articolo 42 comma 1 tavola A) dove, per l'incarico di 
        ex modulo funzionale DPR 384 del 1990 è prevista una retribuzione di 
        posizione minima pari ad € 5.735,36. L'azienda o ente per attribuire la 
        nuova retribuzione di posizione al dirigente a rapporto non esclusivo 
        deve applicare, senza altra rideterminazione la tavola A) dell'art. 43, 
        comma 1 attribuendo al dirigente il corrispondente valore previsto per 
        l'incarico di cui sopra. La nuova retribuzione di posizione sarà 
        corrisposta tutta come variabile aziendale a carico del relativo fondo 
        in base al seguente esempio:
 valore incarico € 5.735,36 per 
          dirigente con rapporto di lavoro esclusivo (valore oggettivo 
          dell'incarico)
 
 
          
            | Posizione | Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata 31 dicembre 
            2003 | Parte variabile aziendale | Nuova retribuzione di posizione all'1.1.2005 | TOTALE |  
            | Retribuzione minima contrattuale | Parte variabile aziendale |  
            | Già Dirigente equiparato a rapporto non esclusivo (art. 43, comma 3) | - | - | - | 2.568,43 | 2.568,43 |  b) Il valore 
        complessivo dell'incarico da conferire, sulla base degli esempi del 
        punto 2 
        ipotesi B) è 
        superiore al valore della retribuzione 
        minima contrattuale del dirigente a rapporto esclusivo. Anche in tale 
        caso si prende come riferimento la retribuzione di posizione minima 
        contrattuale del dirigente medico dell'articolo 42 comma 1 tavola A) con 
        incarico di ex modulo funzionale DPR 384 del 1990, pari ad € 5.735,36, 
        alla quale sia stata aggiunta una variabile aziendale di € 2.000,00. 
        Poiché il dirigente a rapporto non esclusivo dell'art. 43, comma 3, è 
        privo di una retribuzione di posizione minima contrattuale, la sua nuova 
        retribuzione di posizione sarà costituita interamente dalla variabile 
        aziendale formata dalla retribuzione minima di cui alla lettera a) della 
        tavola precedente cui si aggiunge sempre sotto forma di variabile 
        aziendale il 50% dell'ulteriore aggiunta di € 2.000,00.Conferimento 
          incarico di alta professionalità (ex modulo funzionale) valore incarico € 5.735,36 + 2.000,00 
          = 7.735,36 (valore oggettivo dell'incarico)
 
 
          
            | Posizione | Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata 31 dicembre 
            2003 (ex art. 43) | Parte variabile aziendale | Nuova retribuzione di posizione all'1.1.2005 | TOTALE |  
            | Retribuzione minima contrattuale | Parte variabile aziendale |  
            | Già Dirigente equiparato | - | - | - | 2.568,43 + 1.000,00 | 3.568,43 |    
          
            | Posizione | Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata 31 dicembre 
            2003 (ex art. 43) | Parte variabile aziendale | Nuova retribuzione di posizione all'1.1.2005 | TOTALE |  
            | Retribuzione minima contrattuale | Parte variabile aziendale |  
            | Già Dirigente equiparato a rapporto esclusivo | 2.374,32 | - | 2.374,32 | 3.361,04 | 5.735,36 |  
            | Già Dirigente equiparato a rapporto non esclusivo | - | - | - | 2.568,43 | 2.568,43 |    Conferimento 
        incarico di alta professionalità (ex modulo funzionale)valore incarico € 5.735,36 + 2.000,00 = 
        7.735,36 (valore oggettivo dell'incarico)
 
          
            | Posizione | Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata 31 dicembre 
            2003 (ex art. 43) | Parte variabile aziendale | Nuova retribuzione di posizione all'1.1.2005 | TOTALE |  
            | Retribuzione minima contrattuale | Parte variabile aziendale |  
            | Già Dirigente equiparato a rapporto esclusivo | 2.374,32 | - | 2.374,32 | 3.361,04 + 2.000,00 | 7.735,36 |  
            | Già Dirigente equiparato a rapporto non esclusivo | - | - | - | 2.568,43 + 1.000,00 | 3.568,43 |    II CASO
 Con il presente esempio si prende in 
        considerazione il caso del passaggio dal rapporto esclusivo al rapporto 
        non esclusivo al 1 gennaio 2005 ove sia mantenuto l'incarico purchè in 
        presenza di una identica graduazione delle funzioni (ipotesi 
        corrispondente all'art. 43, comma 6).
 
 L'esempio prende sempre in considerazione 
        un dirigente di struttura complessa tale al 5 dicembre 1996 ed un altro 
        dirigente (ex aiuto qualificato) divenuto di struttura complessa nel 
        settembre 2000. L'esempio sviluppa l'ipotesi B) del secondo esempio del 
        punto 2.
 
 
          
            | Posizione | Passaggio al rapporto non esclusivo al 1 gennaio 2005 | Graduazioni funzioni | TOTALE | Passaggio al rapporto non esclusivo al 1 gennaio 2005 | Graduazione funzioni | TOTALE |  
            | Minima contrattuale dopo conglobamento | Differenze sui minimi | Minima contrattuale | Differenze sui minimi |  
            | Dirigente di struttura complessa area chirurgica | 8.196,51 | - | 5.091,75 | 13.288,26 | 3.507,14 | - | 2.545,87 | 6.053,01 |  
            | Ex X qualificato incaricato di struttura complessa area chirurgica | 7.150,16 | 1.046,34 | 5.091,75 | 13.288,25 | 2.568,43 | 938,71 | 2.545,87 | 6.053,01 |    
          4
          
          
          ESEMPI 
          SULL'APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 46 e 47 COMMA 4 AI DIRIGENTI MEDICI E 
          VETERINARI A RAPPORTO DI LAVORO AD ESAURIMENTO 
 Pur essendo richiamato nel testo il 
        presente allegato si ritiene di non dover sviluppare apposite tabelle 
        poiché l'applicazione dei principi enunciati negli esempi dei punti
        1 
        e 
        2 dovrebbe rendere agevole le 
        modalità di incremento previste dalle norme stesse.
 
 
 
        Con riferimento all'art. 20, il Comitato 
        esprime il proprio parere esclusivamente sulla base degli atti e delle 
        prove documentali prodotte dall'azienda compresi i documenti presentati 
        dall'interessato.  
 
          DICHIARAZIONE A VERBALE ARAN N. 2
 
        In esito alla dichiarazione a verbale n. 5 
        presentata dalle OOSS ed allegata al presente contratto, l'ARAN si 
        impegna a relazionare al Comitato di Settore circa le valutazioni emerse 
        nel corso del dibattito al fine di fornire elementi utili per l'esame 
        delle questioni e l'avvio delle eventuali iniziative di competenza. 
 
        Con riguardo all'art. 1, comma 2 le parti 
        esprimono il parere che alle fondazioni formate con capitale pubblico al 
        51%, le leggi regionali riconoscano la prevalente natura pubblica al 
        fine di consentirne la permanenza nel comparto del SSN di cui al CCNQ 
        del 18 dicembre 2002 e del CCNQ del 23 settembre 2004 con applicabilità 
        dei relativi CCNL. Con riguardo alle flessibilità del rapporto di lavoro 
        introdotte dai contratti vigenti ed, in particolare, con riguardo alla 
        possibilità di stipulare contratti a termine regolati dall'art. 1 comma 
        3 del presente contratto (che rinvia al CCNL 5 agosto 1997) e dall'art. 
        15 septies del d. lgs. 502 del 1992 (richiamato dall'art. 62 del CCNL 8 
        giugno 2000), le parti ritengono che le aziende abbiano ampi margini per 
        evitare il ricorso a forme contrattuali quali le collaborazioni 
        coordinate e continuative eventualmente attivate per lo svolgimento di 
        attività istituzionali e, cioè, al di fuori delle ipotesi previste 
        dall'art. 7, comma 6 del d. lgs. 165 del 2001, indicate nella circolare 
        del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 4 del 15 luglio 2004. Le 
        parti prendono, altresì, atto che in materia di flessibilità l'Aran ha 
        ricevuto, per il settore pubblico, l'atto di indirizzo per la 
        stipulazione di un apposito contratto collettivo quadro. 
         
 
          DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
 
        In ordine all'art. 3 che riconferma il 
        sistema delle relazioni sindacali dei CCNL 8 giugno 2000 e 10 febbraio 
        2004, le parti convengono che i trattamenti economici sono erogati solo 
        a seguito di contrattazione collettiva ai sensi dell'art. 2, comma 3 del 
        d. lgs. 165 del 2001.  
 
            
          
          DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3 
        In ordine all'art. 6, comma 1, lettera c), 
        con riguardo alle articolazioni strutturali sovra aziendali, le parti 
        precisano di fare riferimento, ad esempio, ai modelli organizzativi 
        toscani e veneti di istituzione delle cosiddette "aree vaste", senza 
        esclusione di altri esempi similari che in futuro possano essere 
        adottati dalle Regioni.  
 
            
          
          DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4 
        In riferimento all'art. 8 comma 1, le 
        parti rammentano che è in corso di approvazione l'ipotesi di CCNQ 
        siglata il 15 marzo 2005 per una nuova ripartizione dei permessi, 
        distacchi ed altre prerogative sindacali. In ordine al comma 3 le parti 
        confermano la distinzione tra la fruizione delle prerogative sindacali, 
        che discende dall'ammissione alla contrattazione nazionale ed è un 
        diritto tutelato, ai sensi del d.lgs. n. 165 del 2001, dal CCNQ del 7 
        agosto 1998 e sue successive modificazioni ed integrazioni 
        indipendentemente dalla firma dei contratti quadro o di comparto, dal 
        diritto di partecipazione alla contrattazione integrativa che discende 
        dalla sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di categoria. 
        Tale ultima materia in armonia con il d. lgs. n. 165 del 2001 è tuttora 
        disciplinata dall'art. 9 del CCNL dell'8 giugno 2000, che è stato 
        riconfermato dal presente contratto.  
 
          DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5
 
        Con riguardo al comma 1 dell'art. 9 le 
        parti precisano che il termine "confronto" non indica un nuovo livello 
        di relazioni sindacali rispetto a quelli previsti dall'art. 3, ma solo 
        una modalità di svolgimento dei rapporti con le OO.SS. firmatarie del 
        CCNL, che valorizza il sistema partecipativo cui è improntato il modello 
        delle relazioni sindacali nella riforma del pubblico impiego anche nei 
        casi in cui non siano previsti livelli negoziali.  
 
            
          
          DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6 
        In relazione all'art. 19, le parti 
        chiariscono che l'istituto della sospensione è previsto allo scopo di 
        evitare che, nelle more dell'accertamento della responsabilità penale 
        del dirigente per i fatti addebitatigli, si proceda al suo 
        licenziamento, al fine di evitare ulteriori danni morali e materiali 
        che, in caso di proscioglimento pieno, darebbero luogo ad una azione 
        risarcitoria. Dal momento che la sospensione è, comunque, un 
        provvedimento grave, il comma 2 ne ammette il ricorso a condizione che 
        vi sia stato un rinvio a giudizio e che i fatti contestati siano di 
        gravità tale che accertati darebbero luogo al licenziamento. A tal fine 
        la legge n. 97 del 2001, per alcuni casi prevede, in alternativa alla 
        sospensione, anche il trasferimento. Le parti concordano, altresì, che 
        la disapplicazione dell'art. 15 della legge n.55 del 1990 operata dal 
        T.U. n. 267 del 2000 riguardante le disposizioni delle autonomie locali 
        attiene a quel settore. Peraltro la disposizione disapplicata è 
        riassunta nel medesimo Testo Unico per i dipendenti del relativo 
        comparto a riprova della volontà del legislatore di mantenerne la sua 
        permanenza nell'ordinamento. Le parti, inoltre, per una più agevole 
        lettura delle clausole dell'art. 19 rammentano con riguardo al comma 4, 
        che la lettera a) del comma 1 dell'art. 15 della legge n. 55 riguarda i 
        reati di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze 
        stupefacenti, produzione, fabbricazione e distribuzione delle medesime 
        etc. La lettera b), limitatamente all'art. 316 e 316 bis, riguarda 
        rispettivamente il peculato mediante profitto dell'errore altrui e la 
        malversazione a danno dello Stato. La lettera c) riguarda l'abuso dei 
        poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o 
        ad un pubblico servizio diverso da quello indicato nella lettera b). La 
        sospensione in questi casi è obbligatoria ove intervenga sentenza di 
        condanna anche non definitiva.La lettera f) riguarda coloro che, con 
        provvedimento definitivo sono stati sottoposti a misure di prevenzione 
        perché indiziati di appartenere ad associazioni mafiose o camorristiche.
        Con riguardo al comma 5, si rammenta che 
        si tratta dei delitti contro la P.A. già ricompresi nella legge n. 55 
        del 1990 ed ora oggetto dell' art. 3 della legge n. 97 del 2001 ( 
        peculato, concussione, corruzione per atto di ufficio o contrario ai 
        doveri di ufficio, corruzione in atti giudiziari o di persona incaricata 
        di pubblico servizio). Con riferimento al comma 7, in caso di 
        assoluzione, il dirigente rientra in servizio e sono ripristinati i suoi 
        diritti. Ove il dipendente sospeso abbia chiesto di essere collocato 
        anticipatamente in quiescenza, l'art. 3, comma 57 della legge 350 del 
        2003 prevede un beneficio che consiste nel prolungamento o ripristino 
        del rapporto di lavoro per un periodo pari a quello della sospensione 
        ingiustamente subita quando viene emanata sentenza definitiva di 
        proscioglimento "perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha 
        commesso o se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla 
        legge come reato ovvero con decreto di archiviazione per infondatezza 
        del reato anche se pronunciati dopo la cessazione dal servizio e, 
        comunque, nei cinque anni antecedenti l'entrata in vigore della presente 
        legge". Le modalità di esercizio del diritto e gli altri presupposti 
        sono indicati nelle disposizioni normative il cui testo coordinato è 
        contenuto nella legge 126 del 2004 (comma 57 bis della legge n. 350 del 
        2003). Infine, con riferimento al comma 10, si precisa che l'art. 5, 
        comma 2 della legge 97 del 2001 prevede il licenziamento come pena 
        accessoria nei reati citati nell'art. 3 della stessa legge ove vi sia 
        stata la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni.
 
 
          DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7
 
        Con riguardo alla mobilità tra 
        amministrazioni diverse, le parti invitano le aziende ed enti a favorire 
        in particolare quella delle professionalità sanitarie del Ministero 
        della Salute, nel rispetto della disciplina di appartenenza. 
         
 
          DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 8
 
        Con riguardo all'art. 23 il riferimento al 
        triennio formativo effettuato dal CCNL, non muta la durata dello stesso 
        in ragione del periodo di validità del contratto, il quale si limita a 
        prevedere una tutela nei confronti dei dirigenti operanti nelle aziende 
        che non hanno potuto garantire l'ECM nell'arco della propria vigenza. Il 
        contratto, infatti, non ha competenza sulle modalità, minimi dei crediti 
        formativi e gestione della fase sperimentale, materie tutte regolate 
        dalle disposizioni ministeriali e regionali.  
 
            
          
          DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 9 
        Con riferimento all'art. 24 commi 5 e 6, 
        le parti si danno reciproco atto che nel sistema del rapporto di lavoro 
        privatizzato, vi è una sostanziale parità di posizione del datore di 
        lavoro e del dirigente. Ne consegue che l'assenso richiesto dall'art. 
        13, comma 12 del CCNL 8 giugno 2000 per l'eventuale modifica di uno 
        degli elementi del contratto individuale opera come condizione di 
        efficacia della modifica di un atto negoziale. L'apposizione di un 
        termine per l'espressione di volontà del dirigente ha comunque il valore 
        di dare certezza agli atti e comportamenti delle parti, ferme rimanendo 
        tutte le tutele previste dalle vigenti disposizioni a favore del 
        dirigente medesimo. L'apposizione del termine nel comma 5 dell'art. 28 
        ha un analogo valore ma, essendo l'incarico legato all'organizzazione 
        aziendale, il mancato assenso nel termine previsto opera come condizione 
        risolutiva del negozio, ferme sempre rimanendo le tutele a favore del 
        dirigente con riguardo alla propria posizione.Con riguardo al comma 7 le parti 
        richiamano le più recenti tabelle dell'Agenzia delle Entrate, pubblicate 
        sul supplemento ordinario alla G.U. n. 301 del 24 dicembre 2004.
 
 
          DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 10
 
        Con riguardo all'art. 26 le parti 
        esprimono il parere che i due componenti del Collegio tecnico siano 
        prescelti tra i direttori del SSN appartenenti alla stessa area e 
        disciplina del dirigente oggetto di valutazione.  
 
          DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 11
 
        Con riferimento all'art. 56, comma 2, le 
        parti ritengono opportuno sottolineare l'importanza di valorizzare tutte 
        le potenziali modalità di incremento del fondo per la retribuzione di 
        risultato con la piena attuazione dell'art. 43 della legge n. 449 del 
        1997 (richiamata dall'art. 52 comma 5 lettera a) del CCNL 8 giugno 2000, 
        confermato dal comma 2 dell'art. 56 del presente) applicabile al 
        personale di tutte le pubbliche amministrazioni compresa la dirigenza 
        medica e veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale. 
         
 
          DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 12
 
        Con la presente le parti confermano le 
        dichiarazioni congiunte:  - 
        nn. 1, 3, 5, 6, 7 (a completamento della 
        dichiarazione n. 4 del presente contratto) del CCNL 8 giugno 2000;- 
        le dichiarazioni congiunte nn. 1 e 3 del 
        CCNL 8 giugno 2000, II biennio;
 - 
        le dichiarazioni congiunte numeri da 1 a 
        10 e n. 12 del CCNL 10 febbraio 2004.
 
 
          DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 13
 
        Le parti assumono l'impegno di avviare, 
        entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del presente CCNL, il 
        confronto per l'esame del testo unificato delle vigenti disposizioni 
        contrattuali predisposto dall'ARAN.  
 
          DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 14
 
        Con riguardo all'art. 20, comma 3, le 
        parti ritengono opportuno che nel proprio regolamento di funzionamento 
        il Comitato dei Garanti introduca norme sulla disciplina della 
        prorogatio 
        per garantire alla scadenza la continuità della propria attività per il 
        periodo di tempo valutato come necessario per la riconferma o 
        designazione dei nuovi componenti dell'orgasnismo stesso. 
 
          DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 15
 
        In relazione all'art. 20 ed al permanere 
        della circostanza che – ove il Comitato dei Garanti non si esprima entro 
        il termine previsto l'Azienda può procedere ugualmente al recesso – le 
        parti concordano che deve essere esperita, dalle aziende medesime, ogni 
        utile azione affinchè il richiesto parere sia formalmente espresso nei 
        termini, a tutela del dirigente ma anche della trasparenza dei propri 
        provvedimenti. 
         
 
            L'A.N.P.O., in considerazione 
        dell'insufficienza delle risorse economiche disponibili per il I biennio 
        economico, richiede una adeguata rivalutazione dell'indennità di 
        responsabilità di Direzione di struttura complessa (art. 40) e 
        dell'indennità di Direttore di Dipartimento (art. 39, comma 9) in sede 
        di definizione del II biennio economico.
 
 
 ANPO
        Firmato
 CIVEMP (SIVEMP – 
        SIMET)____ Firmato 
        _______________________  FESMED (Acoi, 
        Anmco, Aogoi, Sumi, Sedi, Femepa, Anmdo)
        Firmato
         UMSPED (Aaroi, 
        Aipac, Snr) 
        Firmato
         CIMO ASMD 
        Firmato
           FED. CISL MEDICI 
        COSIME________ Firmato 
        ______________ 
 
 
          DICHIARAZIONE A 
          VERBALE N. 2
 Le parti 
        concordano essere il distretto struttura complessa per l'insieme delle 
        funzioni – sia a rilevanza sanitaria che socio sanitaria – ad esso 
        attribuite dalla Legge 833/1978, 502/1992, 229/1999 e s.m.i.
 CIVEMP (SIVEMP – 
        SIMET)_______ Firmato 
        ____________________  FED. CISL MEDICI 
        COSIME_______ Firmato 
        _______________  CIMO ASMD 
        Firmato
           ANAAO ASSOMED
        Firmato
         ANPO
        Firmato
         UMSPED (Aaroi, 
        Aipac, Snr) 
        Firmato
         FESMED (Acoi, 
        Anmco, Aogoi, Sumi, Sedi, Femepa, Anmdo)
        Firmato
         FED MEDICI 
        aderente alla UIL ______ 
        Firmato _______________
         CGIL MEDICI_____ 
        Firmato ______________
        
 
 
          DICHIARAZIONE A VERBALE N. 3
 Le OO.SS. al 
        comma 2 e 4, articolo 10 del presente contratto, in riferimento 
        all'articolo 12 del II° biennio economico del CCNL 8 giugno 2000, 
        ritengono che ai fini della valutazione dell'anzianità di servizio per 
        le finalità di cui alla lettera a) e b), comma 3, del medesimo articolo, 
        debba valutarsi cumulativamente quello a tempo indeterminato e quello a 
        tempo determinato, anche con soluzione di continuità, prestato in 
        aziende o enti diversi del comparto.    CIMO ASMD 
        Firmato
         ANAAO ASSOMED
        Firmato
         UMSPED (Aaroi, 
        Aipac, Snr) 
        Firmato
         FED MEDICI 
        aderente alla UIL Firmato
         CGIL MEDICI_____ 
        Firmato _______________
         FED. CISL MEDICI 
        COSIME_______ Firmato
        
 
 
          
          DICHIARAZIONE A VERBALE N. 4
 
 
        Con riguardo all' art. 23 commi 4 e 5, 
        relativo agli obblighi assunti dalle parti nei confronti dell'ECM, e 
        delle relative penalizzazioni a far data dall'entrata in vigore del 
        presente contratto, le parti ritengono che non sia necessario procedere 
        all'annullamento delle stesse in quanto previsto soltanto dal presente 
        contratto e senza caratteristiche di retroattività.
 
          
 
          DICHIARAZIONE A VERBALE N° 5
 La organizzazione 
        sindacale FEDERAZIONE MEDICI ADERENTE alla UIL FPL preso atto:
 q Dell'indisponibilità dell' ARAN a 
        prevedere, nel contratto, che la retribuzione di posizione aziendale sia 
        valutabile nel calcolo del fine rapporto in conformità a quanto già 
        previsto per la dirigenza degli altri comparti;
 q Atteso che tale indisponibilità è 
        contrastante con le direttive impartite all'INPDAP dal Governo con nota 
        n° 1396/10 del 26 marzo 1999 e, con nota n° 128654 del 24 marzo 1999, 
        dalla Ragioneria Generale dello Stato, e non può essere giustificata da 
        mancanza di risorse economiche per finanziare il pagamento del 
        contributo su detta retribuzione a carico delle Aziende;
 q Rilevato, infatti, che tale contributo 
        corrisponde alla misura esigua del 3,60% della retribuzione di posizione 
        aziendale, che, unitamente a quella fissa e variabile minima, gravando 
        su un fondo costituito in gran parte da voci retributive già 
        assoggettate a contribuzione IPS ed alimentato in via permanente anche 
        per effetto delle cessazioni dal servizio in parte reintegrate da nuovi 
        assunti con retribuzione notevolmente inferiore, deve ritenersi già 
        finanziata al pari delle altre ai fini dell'indennità di che trattasi,
 q Considerato, altresì, che la 
        retribuzione di posizione aziendale, a fronte di altre voci quali 
        "l'indennità di struttura complessa" e "l'indennità di rapporto 
        esclusivo", ha carattere di generalità e rappresenta l'aspetto peculiare 
        che più caratterizza la figura dirigenziale unica, differenziata non più 
        in tre distinte qualifiche ma per l'incarico delle funzioni esercitata e 
        per le connesse responsabilità, con la conseguenza dell'innegabile 
        qualificazione sostanziale della medesima quale"retribuzione 
        stipendiale",
 q Ritenuto che la portata della richiesta 
        è, per importanza e valore, pari a quella dello stipendio unico e ne 
        costituisce il completamento.
 Dichiara di ritenere del tutto 
        insoddisfacente ed esclusiva la posizione dell'ARAN, che non stata 
        coerente con quella assunta rispetto allo "stipendio unico", e altre 
        sedi, la soluzione di un problema non accolto in ambito negoziale che 
        comunque l'interesse e la tutela dei dirigenti richiede la specifica 
        soluzione negoziale.
 
 FED MEDICI 
        aderente alla UIL ____ Firmato  
          
 
 
          DICHIARAZIONE A VERBALE N° 6
 FEDERAZIONE MEDICI ADERENTE alla UIL FPL , 
        valutato l'attuale "uso ed abuso" dei " rapporti di lavoro atipici" 
        della dirigenza medica, chiede, la quantificazione e la qualificazione 
        dei detti rapporti , nonché l'estensione dei benefici contrattuali 
        attuali agli stessi.
 Nell'indisponibilità dell'ARAN 
        nell'attuare quanto richiesto sin dal presente contratto, si chiede 
        l'attivazione immediata di un tavolo specifico per la loro 
        regolamentazione
 
          
 
          DICHIARAZIONE A VERBALE N° 7
 FEDERAZIONE MEDICI ADERENTE alla UIL FPL 
        prende atto della indisponibilità dell'ARAN a non voler accettare 
        l'estensione della retribuzione di risultato ai dirigenti in distacco 
        sindacale parziale o totale, così come avviene in altri comparti
 
 
          
 
          DICHIARAZIONE A VERBALE N° 8
 Nell'ambito dell'art. 7 (mobbing) 
        FEDERAZIONE MEDICI ADERENTE alla UIL FPL ribadisce la necessità di un 
        regolamento nazionale al fine di omogeneizzare i comportamenti dei 
        singoli comitati aziendali
 
 
          
 
          DICHIARAZIONE A VERBALE N° 9
 In relazione all'art….(effetti passaggio 
        rapporto esclusivo a non esclusivo) comma 2. 3° capoverso FEDERAZIONE 
        MEDICI ADERENTE alla UIL FPL ribadisce la non liceità come risparmio 
        aziendale dell'indennità di esclusività non più corrisposta , in quanto 
        parte di tale indennità è corrisposta con le decurtazioni del 50% della 
        posizione variabile, il 15% della posizione fissa e il salario di 
        risultato; pertanto almeno una percentuale di tale risorsa economica 
        deve tornare ai fondi di provenienza.
 
 
   
          DICHIARAZIONE A 
          VERBALE N° 10 
         Visti i contenuti dell'art. 14 comma 5 
        FEDERAZIONE MEDICI ADERENTE alla UIL FPL ribadisce il disaccordo 
        all'utilizzo delle 26 ore annue richieste con la mera dizione "per 
        contribuire alla riduzione delle liste di attesa".
 
 
          
 
 DICHIARAZIONE A VERBALE N° 11
 Visti i contenuti dell'art. 19 comma 2, 
        FEDEREAZIONE MEDICI ADERENTE alla UIL FPL ritiene indispensabile la 
        abrogazione del predetto.
 FED MEDICI 
        aderente alla UIL ___ Firmato 
        __________________  
          
 DICHIARAZIONE A 
          VERBALE N°12 Le OO.SS. in riferimento al comma 2 e 4, 
        articolo 10 del presente contratto, che richiama l'articolo 12 del II° 
        biennio economico del CCNL della dirigenza medica e veterinaria, 8 
        giugno 2000, ritengono che ai fini della valutazione dell'anzianità di 
        servizio per le finalità di cui alla lettera a) e b), comma 3, del 
        medesimo articolo, debba valutarsi cumulativamente quello a tempo 
        indeterminato e quello a tempo determinato, anche con soluzione di 
        continuità, anche prestato in aziende o enti diversi del comparto.
 
 
          
 DICHIARAZIONE A 
          VERBALE N° 13 FEDEREAZIONE MEDICI ADERENTE alla UIL FPL 
        viste le disposizioni di cui all'articolo 28 del CCNL della dirigenza 
        medica e veterinaria, 8 giugno 2000, dichiara che a tutti dirigenti, non 
        direttori di struttura complessa, debbano essere conferiti incarichi di 
        cui all'articolo 27, comma 1, lettera b), c) e d). Pertanto per tutti i 
        dirigenti deve essere formalizzato il contratto individuale, di cui 
        all'articolo 13 del CCNL, 8 giugno 2000.
 
          
 DICHIARAZIONE A 
          VERBALE N° 14 FEDEREAZIONE MEDICI ADERENTE alla UIL FPL, 
        viste le disposizioni di cui al comma 2, lettera a) e b) dell'articolo 
        53 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 ( testo unico delle 
        disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità 
        e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 
        53), dichiara che le predette disposizioni si applicano anche ai 
        dirigenti che prestano servizio di pronta disponibilità notturna, ai 
        sensi dell'articolo 17 del presente contratto.
 
          
 DICHIARAZIONE A 
          VERBALE N° 15 FEDERAZIONE MEDICI ADERENTE alla UIL FPL 
        dichiara che nel corso dell'attuale contratto, nonostante i tentativi 
        ripetuti di portare a termine l'individuazione dei lavori usuranti e 
        relativi benefici, non si è pervenuti alla necessaria soluzione e si 
        impegna nel CCNL nel prossimo biennio e del CCNQ a portare a termine 
        tale proposta di soluzione eventualmente anche con ricorso 
        all'intervento legislativo.
 
          
 DICHIARAZIONE A 
          VERBALE N° 16 FEDERAZIONE MEDICI ADERENTE alla UIL FPL 
        dichiara che non concorda con il termine ordinatorio del 30 Novembre 
        2005 di cui all'art. 32 del presente contratto in quanto ritiene le 
        aziende in gran parte inadempienti nei dispositivi degli atti aziendali 
        di cui richiede l'applicazione.
 
 
 
 FED MEDICI aderente alla UIL ___ Firmato 
        __________________
 
          
 DICHIARAZIONE A 
          VERBALE N° 17 
         FEDERAZIONE MEDICI ADERENTE alla UIL FPL 
        dichiara che non concorda con il sistema di differenziazione della 
        indennità di posizione fissa nell'attuale quadro legislativo della 
        dirigenza con il livello unico nel ruolo unico, in quanto la differenza 
        di retribuzione di posizione per gli apicali è maturata nella indennità 
        specifica e nella relativa retribuzione di posizione aziendale 
        singolarmente contrattata; pertanto non ritiene idonei al presente 
        contratto gli articoli 37,38,39,40,42,43,46,47,49,50 così come 
        calcolati.
 
          
 DICHIARAZIONE A 
          VERBALE N° 18 FEDERAZIONE MEDICI ADERENTE alla UIL FPL 
        dichiara che tra i benefici economici di cui all'art. 53 sia necessario 
        inserire anche il computo della retribuzione variabile aziendale 
        nell'indennità di fine rapporto.
 
          
 DICHIARAZIONE A 
          VERBALE N° 19 
 Con riferimento al comma 4 e 5 dell'art. 
        23, relativo agli obblighi assunti dalle parti nei confronti dell'ECM, e 
        delle relative penalizzazioni a far data dall'entrata in vigore del 
        presente contratto, Federazione Medici aderente alla UIL FPL ritiene 
        sanate le previste penalizzazioni dei Dirigenti, maturate alla data 
        precedente alla stipula del presente CCNL.
 
 FED MEDICI aderente alla UIL ____ Firmato 
        _________________
 
 
 
 
          DICHIARAZIONE A 
          VERBALE N°20 Le sottoscritte 
        Organizzazioni Sindacali mediche e veterinarie in riferimento al comma 5 
        dell'art. 29 e al comma 7 dell'art. 39 del 10 febbraio 2004 ribadiscono 
        che i quindici giorni di ferie aggiuntive non sono comprensive delle 
        domeniche e delle altre festività ricadenti nel periodo. 
         CIVEMP (SIVEMP – SIMET)_____ Firmato 
        ______________________
 FED. CISL MEDICI 
        COSIME_____ Firmato _________________  CIMO ASMD Firmato
           ANAAO ASSOMED Firmato
           ANPO Firmato 
         UMSPED (Aaroi, Aipac, 
        Snr) Firmato  FESMED (Acoi, Anmco, 
        Aogoi, Sumi, Sedi, Femepa, Anmdo) Firmato  FED MEDICI aderente 
        alla UIL ___ Firmato __________________  CGIL MEDICI___ Firmato 
        _________________  COSMED___ Firmato 
        _________________ 
 
   
          DICHIARAZIONE A 
          VERBALE N° 21 Le sottoscritte OO.SS.MM. dichiarano che 
        il confronto regionale di cui all'art.9 del presente CCNL deve 
        riguardare anche le metodologie del ricorso, da parte delle aziende 
        sanitarie, a forme contrattuali atipiche quali le collaborazioni 
        coordinate e continuative, i rapporti libero-professionali e le 
        esternalizzazioni dei servizi sanitari nonché le eventuali applicazioni 
        di istituti disciplinati dal d. lgs 276/03 e s.m.ed i.
 ANPO Firmato
 FESMED (Acoi, Anmco, 
        Aogoi, Sumi, Sedi, Femepa, Anmdo) Firmato  UMSPED (Aaroi, Aipac, 
        Snr) Firmato  CIMO ASMD Firmato
         FED. CISL MEDICI 
        COSIME______ Firmato ________________  ANAAO ASSOMED Firmato
         
          
 
          DICHIARAZIONE A VERBALE N° 22
 
 Le sottoscritte OO.SS.MM. dichiarano che 
        in relazione agli obiettivi prestazionali ritengono applicabili le 
        seguenti metodologie:
 1. Gli obiettivi prestazionali richiesti 
        ad ogni singola equipe sono negoziati con le procedure di cui all'art. 
        65 c. 6 CCNL 5/12/96 e sono definiti in ragione del monte orario annuo 
        della equipe determinato moltiplicando l'orario settimanale destinato 
        contrattualmente ad attività assistenziali di ciascun componente 
        effettivo della medesima per le settimane di dovuta presenza in 
        servizio.
 
 2. Eventuali obiettivi prestazionali (da 
        concordare con l'equipe interessata) eccedenti quelli definiti con le 
        modalità di cui al c. 1, che comportino una presenza in servizio 
        eccedente quella dovuta secondo le previsioni di cui al c. 1 vanno, 
        comunque retribuiti. Essi possono essere ricompresi nell'istituto di cui 
        all'art. 55 c. 2 CCNL 8/6/00 ed il valore orario della prestazione resa 
        a tali fini, dopo l'effettuazione degli obiettivi prestazionali di cui 
        al co. 1, costituisce oggetto di negoziazione tra la equipe e l'Azienda, 
        secondo i criteri generali (comprendenti il valore orario minimo) che, 
        al riguardo, emanano le Regioni con le modalità ed i tempi di cui 
        all'art. 9 co. 1 lett. g).
 
 
 ANPO Firmato
 FESMED (Acoi, Anmco, 
        Aogoi, Sumi, Sedi, Femepa, Anmdo) Firmato  UMSPED (Aaroi, Aipac, 
        Snr) Firmato  CIMO ASMD Firmato
         FED. CISL MEDICI 
        COSIME______ Firmato ________________  CIVEMP ______ 
        Firmato ________________ 
 
 
 
          DICHIARAZIONE A 
          VERBALE N° 23 
            
 Le sottoscritte OO.SS.MM. in relazione al 
        testo dell'art. 17, comma 4 del presente CCNL, rilevano che le aziende 
        od enti del S.S.N. debbano programmare i turni di pronta disponibilità 
        prevedendo non più di 10 turni al mese per singolo dirigente medico e 
        che solo in casi eccezionali e per un periodo di tempo limitato ne possa 
        essere previsto il superamento.
 In quest'ultimo caso i turni di Pronta 
        Disponibilità eccedenti i 10 devono essere remunerati con fondi 
        aggiuntivi (ex art.55, c.2 del CCNL 8/6/00), in misura pari al doppio 
        della remunerazione ordinaria.
 
 ANPO Firmato
 FESMED (Acoi, Anmco, 
        Aogoi, Sumi, Sedi, Femepa, Anmdo) Firmato  UMSPED (Aaroi, Aipac, 
        Snr) Firmato  CIMO ASMD Firmato
         FED. CISL MEDICI 
        COSIME______ Firmato ________________  ANAAO ASSOMED 
        Firmato 
 
 
          DICHIARAZIONE A 
          VERBALE N° 24 Le sottoscritte OO.SS.MM. al fine di 
        evitare possibili difformità interpretative su un istituto – la Pronta 
        Disponibilità – critico per l'attività sanitaria, dichiarano che le 
        tipologie applicative della medesima sono le seguenti:
 a) Il servizio di pronta disponibilità è 
        integrativo dell'ordinaria attività di istituto quando, nei periodi di 
        sua attivazione, è comunque garantita la presenza di dirigenti medici 
        svolgenti il servizio di guardia appartenenti alla stessa disciplina. 
        Esso compete a tutti i dirigenti appartenenti alla medesima disciplina.
 
 b) Il servizio di pronta disponibilità è 
        sostitutivo dell'ordinaria attività di istituto quando, nei periodi di 
        sua attivazione, non è prevista la presenza di dirigenti medici 
        svolgenti il servizio di guardia
        appartenenti 
        alla stessa disciplina. Esso compete, a turno individuale, ai dirigenti 
        medici della stessa disciplina, esclusi i direttori di struttura 
        complessa.
 
 ANPO Firmato
 FESMED (Acoi, Anmco, 
        Aogoi, Sumi, Sedi, Femepa, Anmdo) Firmato  UMSPED (Aaroi, Aipac, 
        Snr) Firmato  CIMO ASMD Firmato
         FED. CISL MEDICI 
        COSIME______ Firmato ________________  ANAAO ASSOMED Firmato
         
          
 
          DICHIARAZIONE A VERBALE N° 25
 Le sottoscritte OO.SS. MM. ribadiscono la 
        volontà espressa nella dichiarazione congiunta n°9 del CCNL 8/6/2000 
        relativa alla legittima richiesta, per i medici ultracinquantacinquenni, 
        di essere esentati dalla guardia, impegnando la controparte negoziale a 
        rinvenire meccanismi che, salva l'organizzazione dei servizi, possano 
        rendere praticabili tale opzione.
 
            ANPO Firmato
 FESMED (Acoi, Anmco, 
        Aogoi, Sumi, Sedi, Femepa, Anmdo) Firmato UMSPED (Aaroi, Aipac, Snr) 
        Firmato  CIMO ASMD Firmato
         FED. CISL MEDICI 
        COSIME_____ Firmato _________________  CGIL MEDICI 
        ____________________ Firmato ___________________   
          
 DICHIARAZIONE A 
          VERBALE N° 26 Le sottoscritte OO.SS.MM. dichiarano che, 
        nella valutazione del Dirigente di Struttura semplice e del Direttore di 
        Struttura complessa, si dovrà tener conto anche di come lo stesso abbia 
        predisposto una razionale ed equilibrata organizzazione del lavoro dei 
        Dirigenti medici sottordinati.
 L'organizzazione 
        del lavoro dei Dirigenti Medici non può prevedere di norma turni 
        giornalieri continuativi superiori ad 8 ore, e turni notturni superiori 
        a 12 ore.Per estreme carenze di organico e in casi 
        eccezionali, può derogarsi a tale disposizione per un tempo limitato e 
        strettamente necessario a risolvere la vacanza di organico.
 In ogni caso, il Dirigente medico, al 
        termine di un turno di guardia non può essere adibito a quello 
        successivo, né ad attività di reparto e di sala operatoria, nell'arco 
        delle ore della stessa giornata lavorativa per soddisfare il doveroso e 
        necessario recupero psico-fisico, e per prevenire un rischio elevato che 
        riduce le garanzie assicurative.
 Durante i turni di guardia e di pronta 
        disponibilità non sono consentiti gli impieghi relativi ad attività non 
        urgente.
 
 ANPO Firmato
 FESMED (Acoi, Anmco, 
        Aogoi, Sumi, Sedi, Femepa, Anmdo) Firmato  UMSPED (Aaroi, Aipac, 
        Snr) Firmato  CIMO ASMD Firmato
         FED. CISL MEDICI 
        COSIME_____ Firmato _________________  ANAAO ASSOMED Firmato
         
 
          DICHIARAZIONE A 
          VERBALE N° 27
 Nel rispetto della loro autonomia di 
        gestione, le Aziende Sanitarie possono incrementare autonomamente il 
        fondo di cui all'ex Art. 51, per migliorare la remunerazione degli 
        addetti ai servizi di emergenza-urgenza.
 
          
 ANPO Firmato
 FESMED (Acoi, Anmco, 
        Aogoi, Sumi, Sedi, Femepa, Anmdo) Firmato UMSPED (Aaroi, Aipac, Snr) 
        Firmato  CIMO ASMD Firmato
         FED. CISL MEDICI 
        COSIME______ Firmato ________________  ANAAO ASSOMED Firmato
         CGIL MEDICI 
        ____________________ Firmato ___________________ 
          
 DICHIARAZIONE A 
          VERBALE N°28 
 In relazione all'articolo 17 (pronta 
        disponibilità), le sottoscritte OO.SS. fanno rilevare che l'attivazione 
        dell'equipe chirurgica include, di norma, la presenza di almeno due 
        chirurghi. Di conseguenza, quando il piano aziendale prevede una o più 
        pronte disponibilità per assicurare l'emergenze di competenza delle 
        specialità chirurgiche, tutte le pronte disponibilità necessarie per 
        completare l'equipe chirurgica sono del tipo sostitutivo della guardia.
 
 FESMED 
        _______Firmato ____________ 
 
 ANAAO ASSOMED _______Firmato____________
 
 
 CIMO ASMD_____Firmato__________
 
 
 CIVEMP _______Firmato_________
 
 
 UMSPED________Firmato_______
 
 FED. CISL MEDICI COSIME 
        ________Firmato_______
 
 
 
          DICHIARAZIONE A VERBALE N° 29
 L'organizzazione sindacale FEDERAZIONE 
        MEDICI aderente UIL FPL in riferimento alle modifiche apportate con gli 
        artt. 14 e 18, chiede, per il principio di omogeneità ed equità, 
        l'applicazione delle stesse modalità a tutti I dirigenti SPTA e al 
        personale del comparto.
 A tal fine si 
        chiede l'immediata apertura dei relativi tavoli.  FED MEDICI aderente 
        alla UIL ___ Firmato __________________  
          
 
          DICHIARAZIONE A VERBALE N° 30
 La FPCGIL Medici non condivide l'art. 18 
        ed il comma 6 dell'art. 14, in quanto l'introduzione nel contratto 
        nazionale del tariffario per i turni di guardia notturna e della tariffa 
        oraria per le prestazioni, da svolgere in libera professione aziendale, 
        rappresentano uno scivolo verso la privatizzazione della sanità 
        pubblica, contrastano con una politica di occupazione per i giovani 
        medici, e nel tempo potranno costringere i medici a lavorare oltre le 38 
        ore, rincorrendo le prestazioni extra contrattuali.
 L'art. 18 ed il comma 6 dell'art. 14 
        rischiano inoltre di determinare iniquità tra i medici stessi, oltre che 
        con gli altri operatori della sanità.
 Tuttavia, stante la permanenza delle 
        suddette norme nel testo finale, per motivi di equità ed omogeneità, la 
        scrivente O.S. chiede che analoghe modalità vengano estese a tutti i 
        dirigenti STPA ed al comparto.
 
 CGIL MEDICI_____ Firmato ______________
 
          
 DICHIARAZIONE A 
          VERBALE N° 31 Relativamente al testo dell'art. 28, comma 
        2 lettera a) si ritiene che l'esito positivo della valutazione allo 
        scadere dell'incarico, conferma nell'incarico già assegnato e per pari 
        durata i direttori di struttura complessa e i dirigenti di struttura 
        semplice.
   ANPO Firmato 
         FESMED (Acoi, Anmco, 
        Aogoi, Sumi, Sedi, Femepa, Anmdo) Firmato CIVEMP Firmato  UMSPED (Aaroi, Aipac, 
        Snr) Firmato  CIMO ASMD Firmato
         FED. CISL MEDICI 
        COSIME______ Firmato ________________  ANAAO ASSOMED Firmato
         CGIL MEDICI_____ 
        Firmato ______________ FED MEDICI aderente alla UIL ___ Firmato 
        __________________
 
          
 
 DICHIARAZIONE A VERBALE N° 32
 
 Le organizzazioni sindacali ANPO, ANAAO, 
        CIMO, CIVEMP, CGIL medici, CISL medici, FESMED, UIL medici, UMSPED preso 
        atto :
 
 - dell'indisponibilità dell'ARAN a 
        prevedere, nel contratto, che la retribuzione di posizione aziendale sia 
        valutabile nel calcolo dell'indennità premio di servizio in conformità a 
        quanto già previsto per la dirigenza degli altri comparti;
 - atteso che tale indisponibilità è 
        contrastante con le direttive impartite all'INPDAP dal Governo con nota 
        n. 1396/10 del 26 marzo 1999 e, con nota n, 128654 del 24 marzo 1999, 
        dalla Ragioneria Generale dello Stato, e non può essere giustificata da 
        mancanza di risorse economiche per finanziare il pagamento del 
        contributo su detta retribuzione a carico delle Aziende;
 - - rilevato, infatti, che tale contributo 
        corrisponde alla misura esigua del 2,88% della retribuzione di posizione 
        aziendale, che, unitamente a quella fissa e variabile minima, gravando 
        su un fondo costituito in gran parte da voci retributive già 
        assoggettate a contribuzione IPS ed alimentato in via permanente anche 
        per effetto delle cessazioni dal servizio, deve ritenersi già finanziata 
        al pari delle altre ai fini dell'indennità di che trattasi;
 - - considerato, altresì, che la 
        retribuzione di posizione aziendale, a fronte di altre voci quali 
        "l'indennità di struttura complessa" e "l'indennità di rapporto 
        esclusivo" ha carattere di generalità e rappresenta l'aspetto peculiare 
        che più caratterizza la figura dirigenziale unica, differenziata non più 
        in tre distinte qualifiche ma per l'incarico delle funzioni esercitate e 
        per le connesse responsabilità, con la conseguenza dell'innegabile 
        qualificazione sostanziale della medesima quale "retribuzione 
        stipendiale";
 - - ritenuto che la portata della 
        richiesta è, per importanza e valore, pari a quella dello stipendio 
        unico e ne costituisce il completamento;
 
 di ritenere del 
        tutto deludente la posizione dell'ARAN, che non è stata coerente con 
        quella assunta rispetto allo "stipendio unico"
 CHIEDONO
 
 che venga rimossa, da parte degli Organi 
        competenti la disparità di trattamento con i dirigenti degli altri 
        comparti per i quali l'indennità premio servizio è calcolata sull'intera 
        retribuzione di posizione e che, a tal fine, l'ARAN si impegni a 
        chiedere una specifica direttiva al Comitato di Settore.
 
 ANPO Firmato
 FESMED (Acoi, Anmco, 
        Aogoi, Sumi, Sedi, Femepa, Anmdo) Firmato CIVEMP Firmato  UMSPED (Aaroi, Aipac, 
        Snr) Firmato  CIMO ASMD Firmato
         FED. CISL MEDICI 
        COSIME______ Firmato ________________  ANAAO ASSOMED Firmato
         CGIL MEDICI_____ 
        Firmato ______________ FED MEDICI aderente alla UIL ___ Firmato 
        __________________
 
   
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