| Comparto 
            Sanita' | 
            Area: 
            Dirigenza medica e veterinaria  | 
            Data: 
            22/02/2001  | 
          
          
            | Tipo:
            CCNL  | 
            
            Descrizione: CCNL integrativo 
            del CCNL dell' 8 giugno 2000 dell'area della dirigenza medica e 
            veterinaria del S.S.N.  | 
          
        
         
        
          CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI 
          LAVORO 
          INTEGRATIVO DEL CCNL DELL'8 GIUGNO 
          2000 
          DELL'AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA E 
          VETERINARIA DEL S.S.N.
        
        A seguito del parere favorevole espresso 
        in data 25 gennaio 2001 dal Comitato di Settore sul testo dell'accordo 
        integrativo del CCNL 1998-2001 dell'area della dirigenza medica e 
        veterinaria del S.S.N. nonché della certificazione della Corte dei 
        Conti, in data 20 febbraio 2001, sull'attendibilità dei costi 
        quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilità con gli 
        strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 22 febbraio 2001 
        alle ore 18,00 ha avuto luogo l'incontro tra :
        
        l'ARAN :
        Nella persona dell'Avv. Guido FANTONI - 
        Presidente f.f. ...........Firmato............
        
        e le seguenti Organizzazioni e 
        Confederazioni sindacali:
        
 
        
          
            | OO.SS. di categoria
             | 
            Confederazioni 
            sindacali  | 
          
          
            | ANAAO/ASSOMED 
            ………………Firmato……..……….. | 
            COSMED 
            ………Firmato……..…… | 
          
          
            | CIMO – ASMD 
            .........…………Non firmato………………. | 
            
              | 
          
          
            UMSPED  
            (AAROI - AIPAC - SNR) 
            ………….Firmato……..……….. | 
            
              | 
          
          
            | CIVEMP (SIVEMP - SIMET) 
            ……..Firmato….…..………. | 
            
              | 
          
          
            | FED. CISL - MEDICI 
            COSIME…. Non firmato…………… | 
            CISL …………Non 
            firmato………… | 
          
          
            FESMED (ACOI,ANMCO,AOGOI,SUMI,
             
            SEDI, FEMEPA, ANMDO) 
            ……….Firmato……..……….. | 
            
              | 
          
          
            | ANPO ………………………...Non 
            firmato………………. (ammessa con riserva, a seguito di sospensiva ed in 
            attesa di giudizio definitivo) | 
            
              | 
          
          
            | CGIL MEDICI 
            ……………………...Firmato……..……….. | 
            CGIL 
            ………Firmato……..……….. | 
          
          
            FED. UIL FNAM, FIALS, 
            Nuova ASCOTI, CUMI AMFUP ……Non 
            firmato………… | 
            UIL …… Non 
            firmato………………. | 
          
        
        
 
        
        Al termine della riunione, le parti 
        suindicate ad eccezione della FED. CISL - MEDICI COSIME, della CIMO – 
        ASMD, dell'ANPO e della FED. UIL FNAM, FIALS, Nuova ASCOTI, CUMI AMFUP, 
        dopo aver dato corso alla correzione degli errori materiali di seguito 
        elencati, hanno sottoscritto l'allegato Contratto Collettivo Nazionale 
        di Lavoro Integrativo del CCNL 1998-2001 dell'area della dirigenza 
        medica e veterinaria del S.S.N.
        
        Errori materiali corretti nel testo 
        del CCNL: 
        
          - Nel titolo del CCNL : dopo le 
          parole "VETERINARIA" aggiungere 
          "DEL 
          S.S.N."
          
          - 
          art. 1, comma 2 lett. A): dopo le parole 
          "del CCNL " aggiungere "8 
          giugno 2000";
          
          - 
          Disposizioni integrative del CCNL 8 
          giugno 2000 : il riferimento esatto è al 
          Titolo III 
          e non al Titolo II.
        
        
          
          CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI 
          LAVORO 
          INTEGRATIVO DEL CCNL DELL'8 GIUGNO 
          2000 
          DELL'AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA E 
          VETERINARIA DEL S.S.N.
 
        
 
        
          TITOLO I
          DISPOSIZIONI GENERALI
          
          CAPO I
          Campo di applicazione e finalità
          
          ART. 1
 
        
        1. Il presente contratto si applica a 
        tutti i dirigenti dell'area medico – veterinaria, ivi compresi quelli a 
        tempo determinato con contratto di durata non inferiore a tre anni, in 
        servizio presso le aziende e gli enti di cui al CCNQ del 2 giugno 1998, 
        fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 6.
        
        2. Il presente contratto ha le seguenti 
        finalità: 
        
          a) dare attuazione all'art. 64 del 
          CCNL 8 giugno 2000 mediante la regolamentazione dell'accesso ad un 
          regime di impegno ridotto dei dirigenti che abbiano comprovate 
          esigenze familiari o sociali;
          
          b) effettuare l'integrazione di alcune 
          norme del CCNL 8 giugno 2000 per consentirne la corretta applicazione.
 
        
        3. Per le semplificazioni del testo del 
        presente contratto si rinvia all'art. 1 del CCNL 8 giugno 2000. 
        
 
        
          
          TITOLO II
          RAPPORTI DI LAVORO CON IMPEGNO 
          RIDOTTO
          
          ART. 2
          Accesso al regime ad impegno ridotto
 
        
        1. Nei casi in cui risultino comprovate 
        particolari esigenze familiari o sociali il dirigente con rapporto di 
        lavoro esclusivo può chiedere l'accesso ad un regime di impegno orario 
        ridotto.
        
        2. In via indicativa i casi del comma 1 
        sono tutti 
        riconducibili alle ipotesi di assistenza 
        ai figli sino agli otto anni di età , ai parenti di cui agli artt. 89 e 
        90, comma 2 del DPR. 384/1990 ed ai gravi motivi individuati dal 
        Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278, pubblicato 
        sulla G.U. dell'11 ottobre 2000, serie generale, n. 238, emanato ai 
        sensi dell'art. 4, comma 2 della legge 53/2000.
        
        3. L'accesso al regime di impegno ridotto 
        – anche per quanto attiene la decorrenza - è concordato dall'azienda con 
        il dirigente interessato, con le procedure di cui all'art. 13, comma 12 
        del CCNL 8 giugno 2000 entro quindici giorni dalla ricezione della 
        domanda, nella quale deve essere specificato il mantenimento del 
        rispetto al rapporto di lavoro esclusivo. Il dirigente informa il 
        direttore o responsabile della struttura di appartenenza dell'avvenuto 
        accesso all'impegno ridotto.
        
        4. L'azienda ammette i dirigenti 
        all'impegno ridotto in misura non superiore al 3 % della dotazione 
        organica complessiva dell'area dirigenziale di cui al presente contratto 
        in atto vigente, incrementabile in presenza di idonee situazioni 
        organizzative o gravi documentate situazioni familiari sopraggiunte dopo 
        la copertura della percentuale di base, di un ulteriore 2% massimo. La 
        percentuale è arrotondata per eccesso per arrivare comunque all'unità e 
        va ripartita dall'azienda entro trenta giorni dall'entrata in vigore del 
        presente contratto - di norma - tra le varie discipline in modo 
        equilibrato al fine di evitare disservizi, dandone informazione ai 
        soggetti di cui all'art. 10 comma 2 del CCNL dell'8 giugno 2000. 
        
        
        5. Qualora il numero delle richieste 
        ecceda i contingenti fissati, viene data la precedenza :
 
        
          - ai dirigenti che assistono il 
          coniuge, o il proprio convivente, o parenti sino al 1° grado, 
          portatori di handicap non inferiore al 70%, ovvero in particolari 
          condizioni psico-fisiche o affetti dalle patologie più gravi o anziani 
          dichiarati non autosufficienti ;
          
          - ai genitori con figli minori, in 
          relazione al loro numero anche correlato allo stato di salute degli 
          stessi e, in caso di parità, con riferimento alla minore età.
        
        6. In prima applicazione della 
        disciplina di cui al presente contratto le domande per l'accesso 
        all'impegno ridotto possono essere presentate nei quindici giorni 
        immediatamente successivi a quelli del comma 4. 
        
          
          ART. 3
          Orario di lavoro del dirigente con 
          impegno ridotto
 
        
        1. L'orario di lavoro settimanale del 
        dirigente può essere ridotto da un minimo del 30% ad un massimo del 50% 
        della prestazione lavorativa di cui all'art. 16, comma 2 del CCNL 8 
        giugno 2000. In ogni caso, la somma delle frazioni di posti ad impegno 
        ridotto non può superare il numero complessivo dei posti di organico a 
        tempo pieno. 
        
        2. L'impegno ridotto può essere 
        realizzato: 
        
          a) con articolazione della 
          prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi ( 
          equivalente al tempo parziale orizzontale);
          
          b) con articolazione della prestazione 
          su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi 
          dell'anno (equivalente al tempo parziale verticale), in misura tale da 
          rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per 
          il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione 
          (settimana, mese o anno);
          
          c) con combinazione delle due modalità 
          indicate nelle lettere a) e b). 
          
        
        3. In presenza di particolari e 
        motivate esigenze il dirigente può concordare con l'azienda ulteriori 
        modalità di articolazione della prestazione lavorativa che contemperino 
        le reciproche esigenze nell'ambito delle fasce orarie individuate con le 
        procedure di cui all'art. 4, in base alle tipologie del regime orario 
        giornaliero, settimanale, mensile o annuale praticabili presso ciascuna 
        azienda tenuto conto della natura dell'attività istituzionale, degli 
        orari di servizio e di lavoro praticati e della situazione degli 
        organici nelle diverse discipline. La modificazione delle tipologie di 
        articolazione della prestazione del comma 2 e di quelle concordate in 
        base al presente comma, richiesta dall'azienda o dal dirigente, avviene 
        con le procedure dell'art. 2, comma 3.
        
        4. L'accesso al regime di impegno ridotto 
        non può essere richiesto per periodi inferiori ad un anno; il rientro al 
        regime pieno può essere anticipato - su richiesta del dirigente o 
        dell'azienda - al cessare delle ragioni che lo hanno determinato, con le 
        procedure di cui all'art. 2, comma 3 che devono tener conto delle 
        esigenze organizzative dell'azienda.
        
        5. In rapporto alla durata dell'impegno 
        ridotto del dirigente, l'azienda – su richiesta del responsabile della 
        struttura - valuta la possibilità di ricorrere ad assunzioni a tempo 
        determinato, ai sensi dell'art. 1, comma 59 della legge 662/1996, a 
        condizione che la somma delle frazioni di orario rese utilizzabili e 
        corrispondenti al completamento del tempo pieno, consentano la relativa 
        disponibilità organica ai sensi dell'art. 6, comma 1 del dlgs 61/2000.
        
        6. Non è consentito l'accesso al regime di 
        impegno ridotto ai dirigenti che siano titolari di incarico di direzione 
        di struttura complessa ovvero semplice che non sia articolazione interna 
        di strutture complessa, ai sensi dell'art. 20, comma 1, lett. f) punto 
        18 bis della legge 488/1999. 
        
          
          ART. 4
          Trattamento economico - normativo dei 
          dirigenti ad impegno ridotto
 
        
        1. Nell'applicazione degli istituti 
        normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta 
        durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si 
        applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e 
        contrattuali dettate per il rapporto di lavoro a tempo pieno, ivi 
        compreso il diritto alla formazione.
        
        2. Il dirigente con rapporto di lavoro ad 
        impegno ridotto di tipo orizzontale, previo suo consenso, può essere 
        chiamato a svolgere prestazioni di lavoro supplementare di cui all'art.1, 
        co.2, lett. e) del D.Lgs.n.61/2000, nella misura massima del 10% della 
        durata di lavoro concordata riferita a periodi non superiori ad un mese 
        e da utilizzare nell'arco di più di una settimana. Il ricorso al lavoro 
        supplementare è ammesso per specifiche e comprovate esigenze 
        organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà 
        organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non 
        prevedibili ed improvvise.
        
        3. Le ore di lavoro supplementare sono 
        retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria maggiorata di 
        una percentuale pari al 15%. I relativi oneri sono a carico del fondo di 
        cui all'art. 51 del CCNL 8 giugno 2000.
        
        4. Il dirigente con rapporto di lavoro ad 
        impegno ridotto di tipo verticale può effettuare prestazioni di lavoro 
        straordinario nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa entro 
        il limite massimo individuale annuo di 20 ore. 
        
        5. Le ore di lavoro supplementare o 
        straordinario di cui l'azienda - previo consenso del dirigente - chieda 
        occasionalmente lo svolgimento in eccedenza rispetto ai commi 3 e 4 sono 
        retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria maggiorata di 
        una percentuale del 50%. Anche tali ore non possono superare il limite 
        del comma 4.
        
        6. Il trattamento economico, anche 
        accessorio, dei dirigenti con rapporto di lavoro ad impegno ridotto è 
        proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le 
        competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa 
        speciale, la retribuzione individuale di anzianità, l' indennità di 
        specificità medica e l'indennità di rischio radiologico ove spettante, 
        corrisposte al dirigente con rapporto di lavoro ad impegno pieno 
        appartenente alla stessa posizione di incarico. L'indennità di 
        esclusività è percepita per intero. 
        
        7. La retribuzione di posizione, ferma 
        restando la componente fissa e quanto stabilito al comma 6, è 
        rideterminabile dalle parti - azienda e dirigente - in misura 
        proporzionale all'impegno ridotto e, comunque, in ragione dell'eventuale 
        mutamento dell'incarico conseguentemente assegnato. Per i dirigenti ai 
        quali sia stata applicata l'equiparazione di cui all'art. 3 del CCNL 
        dell'8 giugno 2000, II biennio economico, la riduzione della parte 
        variabile della retribuzione di posizione deve comunque garantire, 
        sommata alla parte fissa attribuita dal citato articolo, una quota pari 
        a L. 7.940.000 corrispondente alla parte fissa dell'ex X livello del DPR 
        384/1990, quale risultante dall'ultima decorrenza della tabella all. 1 
        al CCNL del 5 dicembre 1996, II biennio economico. 
        
        8. La contrattazione integrativa, nelle 
        materie ad essa demandate, stabilisce i criteri per l'attribuzione ai 
        dirigenti ad impegno ridotto dei trattamenti accessori collegati al 
        raggiungimento dei risultati nonché di altri istituti non collegati alla 
        durata della prestazione lavorativa ed applicabili anche in misura non 
        frazionata e non direttamente proporzionale al regime orario adottato.
        
        9. Al ricorrere delle condizioni di legge, 
        al dirigente ad impegno ridotto sono corrisposte per intero le aggiunte 
        di famiglia.
        
        10. I dirigenti ad impegno ridotto di tipo 
        orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello 
        dei dirigenti a tempo pieno. I dirigenti ad impegno ridotto di tipo 
        verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività 
        soppresse proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno ed il 
        relativo trattamento economico è commisurato alla durata della 
        prestazione giornaliera. Per il tempo parziale verticale analogo 
        criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal 
        servizio previste dalla legge e dai CCNL, ivi comprese le assenze per 
        malattia. In presenza di impegno ridotto verticale, è comunque 
        riconosciuto per intero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro 
        previsto dalla L.n.1204/71, anche per la parte non cadente in periodo 
        lavorativo ed il relativo trattamento economico, spettante per l'intero 
        periodo di astensione obbligatoria, è commisurato alla durata prevista 
        per la prestazione giornaliera; il permesso per matrimonio, l'astensione 
        facoltativa, i permessi per maternità e i permessi per lutto, spettano 
        per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo 
        restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata 
        prevista per la prestazione giornaliera. Nell'impegno ridotto di tipo 
        verticale il preavviso si calcola con riferimento ai periodi 
        effettivamente lavorati.
        
        11. I dirigenti possono accedere 
        all'impegno ridotto solo dopo i primi sei mesi dall'assunzione. 
        
        
        12. I dirigenti ad impegno ridotto di tipo 
        orizzontale o verticale non possono svolgere sevizio di pronta 
        disponibilità. L'attività libero professionale intramuraria, comunque 
        classificata, è sospesa per tutta la durata dell'impegno ad orario 
        ridotto.
        
        13. Al dirigente che rientra dall'impegno 
        ridotto viene ripristinato l'intero trattamento economico del comma 6 
        nonché la retribuzione di posizione minima contrattuale ove fosse stata 
        oggetto di riduzione ed è, comunque, fatto salvo il ripristino da parte 
        dell'azienda dell'incarico precedentemente ricoperto.
        
        14. Per tutto quanto non disciplinato 
        dalle clausole del presente contratto, in materia di rapporto di lavoro 
        con impegno ridotto si applicano le disposizioni contenute nel D. lgs. 
        N. 61/2000.
 
        
          
          ART. 5
          Utilizzo dei risparmi derivanti 
          dall'impegno ridotto dei dirigenti
        
        1. L'utilizzo dei risparmi derivanti 
        dall'accesso dei dirigenti al regime di impegno ridotto per le voci 
        indicate nell'art. 4, comma 6 avviene con le modalità previste dall'art. 
        1, comma 59 della legge 662/1996. A tal fine la quota del 20% destinata 
        ad incentivi del personale viene accreditata al fondo di cui all'art. 52 
        del CCNL 8 giugno 2000. Le quote di retribuzione di posizione ridotte in 
        conseguenza dell'accesso all'impegno ridotto ai sensi dell'art. 4, comma 
        7, rimangono nel fondo previsto dall'art. 50 del CCNL dell'8 giugno 2000 
        e sono utilizzate a consuntivo 
        anche con le modalità previste 
        dal comma 4 del medesimo articolo.
        
        2. La contrattazione integrativa definisce 
        i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 1 tenendo 
        prioritariamente conto del maggior impegno orario richiesto ai dirigenti 
        dell'unità operativa cui appartiene il dirigente con regime ad impegno 
        ridotto. 
        
          
          ART. 6
          Incompatibilità
        
        1. E' previsto il recesso per giusta causa 
        nei confronti del dirigente con regime ad impegno ridotto che violi il 
        rispetto del rapporto di lavoro esclusivo svolgendo attività libero 
        professionale extramuraria.
        
        2. In tal caso si applicano le procedure 
        previste dall'art. 36 e seguenti del CCNL 5 dicembre 1996.
        
 
        
          ART. 7
          Norma transitoria
        
        1. Le disposizioni di cui al presente 
        contratto si applicano ai dirigenti ai quali le aziende a seguito di 
        pronunce giurisdizionali o per interpretazione dell'art. 1, comma 59 
        della legge 662/1996 abbiano già consentito l'accesso all'impegno 
        ridotto esclusivamente per motivi familiari o sociali riferiti ai casi 
        rientranti tra quelli previsti dal presente contratto. A tale scopo i 
        dirigenti devono dichiarare all'azienda la propria necessità entro 
        quindici giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, ai fini 
        della conferma del rapporto ad impegno ridotto.
        
        2. Il rapporto ad impegno ridotto - in 
        caso di sua conferma ai sensi del comma 1- deve essere adeguato dal 
        punto di vista normativo e del trattamento economico al presente 
        contratto entro un mese dalla sua entrata in vigore.
        
        3. Qualora il rapporto con impegno ridotto 
        non corrisponda ai criteri del presente contratto, il dirigente 
        interessato dovrà rientrare ad impegno pieno entro quindici giorni dalla 
        comunicazione effettuata dall'azienda ai sensi del comma 1.
        
        4. Il numero dei rapporti ad impegno 
        ridotto confermati ai sensi del presente articolo grava sulla 
        percentuale prevista dall'art. 2, comma 4. 
        
        5. Qualora i rapporti ad impegno ridotto 
        siano stati a suo tempo consentiti per l'esercizio dell'attività libero 
        professionale, essi sono soggetti alla disciplina dell'art. 44 e 
        seguenti del CCNL dell'8 giugno 2000. 
 
        
          
          TITOLO III
          DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DEL CCNL 8 
          GIUGNO 2000
          
          
          ART. 8
          Integrazioni ed interpretazioni 
          autentiche
        
        1. Le parti convengono che ai fini di una 
        corretta applicazione del CCNL dell'8 giugno 2000, i sottonotati 
        articoli vadano così integrati o modificati:
 
        
          a) all'art. 18, comma 7, al terzo 
          periodo le parole "dei commi 1 e 2" sono sostituite dalle parole "dei 
          commi 1, 2 e 4".
          
          b) all'art. 38, comma 5 dopo l' ultimo 
          periodo va aggiunto il seguente: " Tale ultima clausola - eccetto la 
          verifica - si applica anche ai dirigenti già di II livello ad incarico 
          quinquennale all'entrata in vigore del dlgs. 229/1999, che abbiano 
          assunto un incarico di struttura complessa dopo il 1 agosto 1999 in 
          azienda diversa da quella di provenienza". 
          
          c) il comma 11 dell'art. 39 è così 
          sostituito: 
          
          "11. Per i dirigenti medici e veterinari 
          con meno di cinque anni alla data del 5 dicembre 1996 e per quelli 
          assunti successivamente a tale data la retribuzione di posizione 
          minima contrattuale, di cui alla tabella all. 1 al CCNL del 5 dicembre 
          1996, II biennio economico 1996 – 1997, corrisponde ai seguenti valori 
          fatti salvi i casi di conferimento di incarico di maggior valore da 
          parte dell'azienda superato il periodo di prova ovvero di 
          raggiungimento del quinquennio entro l'8 giugno 2000 in applicazione 
          dell'art. 117 del DPR 384/1990 (disapplicato dal presente contratto) 
          ovvero per applicazione congiunta di entrambi i casi prospettati:
          
          
 
          
            
              
                | 
              Meno di cinque anni | 
              Al raggiungimento 
              dei cinque anni in applicazione art. 117 DPR 384/1997 sino all'8 
              giugno 2000 e fatti salvi i casi di rideterminazione aziendale:
               | 
            
            
              | componente fissa
               | 
              L. 422. 000 
               | 
              L. 2.000.000 | 
            
            
              | componente variabile | 
              L. 371.000" 
               | 
              L. 371.000 | 
            
          
          
          d) dopo il comma 11 è inserito il 
          seguente comma 11 bis:
          
          " 11 bis. Per i dirigenti che abbiano 
          raggiunto il quinquennio dopo l'8 giugno o che non versino 
          nell'ipotesi di rideterminazione della retribuzione di posizione da 
          parte dell'azienda , questa rimane fissata nel suo valore minimo nelle 
          misure previste dal comma 11, sino alla realizzazione 
          dell'equiparazione di cui all'art. 41 cui si provvederà con il CCNL 
          del II biennio economico 2000- 2001. 
          
          e) Nel comma 9 dell'art. 5 del CCNL 
          dell'8 giugno 2000, relativo al II biennio economico 2000 – 2001, al 
          termine del primo periodo, dopo le parole "al comma 3" e prima del 
          punto vanno aggiunte le seguenti parole "valutata alla data del 31 
          dicembre 1999. Per i successivi passaggi si applica il comma 5."
        
        
        
          DICHIARAZIONE CONGIUNTA
 
        
        A miglior chiarimento di quanto previsto 
        dall'art. 2, comma 1 per particolari esigenze sociali si intendono tutte 
        quelle esigenze personali che rientrano nei principi generali e finalità 
        dell'art. 1 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
        
        ARAN
        ANAAO ASSOMED
        CGIL MEDICI 
        FESMED
        CIVEMP
 
        
        
          DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1
          
          FEDERAZIONE MEDICI
        
        Federazione Medici dopo la consultazione 
        della propria base di iscritti per sottoscrivere o meno il contratto 
        relativo al rapporto di lavoro ad orario ridotto.
        La delegazione trattante di FM sin da ora 
        esprime, tuttavia, il suo dissenso, specificatamente sul seguenti nodi:
        
        
        La percentuale dell'art. 2 comma 4 non può 
        essere inferiore a quella prevista per gli altri comparti. 
        
        L'eventuale rideterminazione deve 
        eguagliare la percentuale di riduzione economica a quella della 
        riduzione di orario.
        Il comma 12 deve consentire l'esercizio 
        dell'attività libero professionale allargata al proprio ambulatorio.
        
        I riferimenti della Legge 278 e le 
        precisazioni del comma 5 dell'art. 1 escludono di fatto ogni possibilità 
        di accesso all'orario ridotto per esigenze di carattere sociale o 
        personale.
        
        Federazione Medici auspica che la 
        possibilità di part time sia estesa anche ai colleghi in extramoenia.
        
        Roma, 21 dicembre 2000
        
        FED. UIL FNAM, FIALS, 
        Nuova ASCOTI, CUMI AMFUP 
        
          
          DICHIARAZIONE A VERBALE N. 2
 
        
        A fronte di un contingentamento con 
        percentuali troppo basse dei richiedenti ammissibili e di 
        caratteristiche cogenti e restrittive delle motivazioni della richiesta 
        di part – time, si aggiunge, inoltre, la discriminante negativa per i 
        dirigenti non a rapporto esclusivo e la mancata assicurazione del 
        rientro del dirigente nella posizione precedentemente occupata, le 
        sottoscritte organizzazioni sindacali ritengono insoddisfacente 
        l'accordo proposto e invitano l'A.RA.N. e il Comitato di Settore a 
        rivedere i punti sopra indicati, facendone oggetto di una prossima 
        riunione nell'ambito della trattativa per la risoluzione delle code 
        contrattuali.
        Pertanto, le sottoscritte OO.SS. ritengono 
        di non potere sottoscrivere l'accordo.
        
        
        ANPO CIMO/ASMD FED.NE CISL MEDICI 
        COSIME
        
        Roma, 21 dicembre 2000