| Comparto 
            Sanita' | 
            Area: 
            Dirigenza medica e veterinaria  | 
            Data: 
            05/12/1996  | 
          
          
            | Tipo:
            CCNL  | 
            
            Descrizione: CCNL comparto 
            Sanità area dirigenza medica e veterinaria - parte economica 
            1996/1997  | 
          
        
         
        
          CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI 
          LAVORO 
          PER L'AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA E 
          VETERINARIA
          PARTE ECONOMICA BIENNIO 1996 - 1997
        
        A seguito della registrazione in data 29 
        novembre 1996 da parte della Corte dei conti del Provvedimento del 
        Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 1996, con il quale 
        l' A.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere il testo concordato del 
        CCNL dell'area dirigenziale medica e veterinaria, il giorno 5 dicembre 
        1996 alle ore 15,00 presso la sede dell'A.RA.N. ha avuto luogo 
        l'incontro tra l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche 
        Amministrazioni, nelle persone di: 
        
        - Prof. Carlo Dell'Aringa (Presidente)
        - Prof. Gian Candido De Martin 
        (Componente) 
        - Avv. Guido Fantoni (Componente)
        - Avv. Arturo Parisi (Componente) 
        
        - Prof. Gianfranco Rebora (Componente)
        
        
        ed i rappresentanti delle seguenti 
        Organizzazioni sindacali di categoria:
        
        ANAAO-ASSOMED
        ANPO
        FED. CISL med. - COSIME
        FED.FP CGIL med.-UIL med.-FIALS med.-CUMI 
        AMFUP
        FEDERAZIONE SINDACALE MEDICI DIRIGENTI 
        FE.S.ME.D.
        (ACOI-ANMCO-AOGOI-SUMI-SEDI-Fe.ME.PA-ANMDO)
        
        SIMET
        SIVEMP
        SNR
        UMSPED (AAROI - AIPAC) - CIDA
        
        Al termine della riunione le parti hanno 
        sottoscritto il Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al biennio di 
        parte economica 1996 - 1997 per l'area della Dirigenza Medica e 
        Veterinaria del comparto Sanità.
 
        
        
 
        
        
        1. I benefici economici del presente 
        contratto si applicano ai Dirigenti già in servizio presso le aziende ed 
        enti alla data del 1.1.1996 od assunti successivamente - anche con 
        rapporto a tempo determinato - secondo i criteri di cui all'art. 50, 
        comma 1 del CCNL relativo al quadriennio 1994 -1997 per la parte 
        normativa ed al primo biennio di parte economica 1994 - 1995, stipulato 
        il 5 dicembre 1996. 
        
          
          ART. 2
          Incrementi contrattuali 
         
        
        1. Dal 1 gennaio 1996 al 3I ottobre 1996 
        ai dirigenti medici e veterinari di I e II livello di cui agli artt. 43, 
        44 e 45, comma 1, lettere A) e C) del CCNL di cui all'art. 1 è 
        corrisposto l'incremento mensile lordo sottoindicato:
 
        
        2. Dal 1 novembre 1996 ai dirigenti del 
        comma 1 è cor-risposto l'incremento mensile lordo sottoindicato, che 
        riassorbe quello previsto dallo stesso comma :
 
        
        3. Dal 1 gennaio 1996 al 31 ottobre 
        1996 ai dirigenti medici di I e II livello di cui agli artt. 43, 44 e 
        45, comma 1, lettera B) del CCNL citato al comma 1 è cor-risposto 
        l'incremento mensile lordo sottoindicato:
 
        
        4. Dal 1 novembre 1996 ai dirigenti del 
        comma 3 è cor-risposto l'incremento mensile lordo sottoindicato, che 
        riassorbe quello previsto dallo stesso comma:
 
        
        5. Dal 1 gennaio 1996 al 31 ottobre 
        1996 ai dirigenti veterinari di I e II livello di cui agli artt. 43, 44 
        e 45, comma 1, lettera D) del CCNL di cui al comma 1 è cor-risposto 
        l'incremento mensile lordo sottoindicato:
        
        6. Dal 1 novembre 1996 ai dirigenti del 
        comma 5 è cor-risposto l'incremento mensile lordo sottoindicato, che 
        riassorbe quello previsto dallo stesso comma :
        
        7. Nei confronti dei dirigenti del I 
        livello con anzianità di servizio inferiore ai cinque anni continua 
        altresì a trovare applicazione - ad esaurimento - l'art. 117 del D.P.R. 
        384/1990, riconfermato dall'art. 43 comma 2 del CCNL di cui all'art. 1.
        
        
        
        1. Gli stipendi tabellari annui 
        dall'1.11.1996, sono rideterminati nei seguenti importi :
 
        
          - Dirigenti del I livello ex art .43 
          lett. A) e C) CCNL di cui al comma 1: L. 32.393.000
          
          - Dirigenti del I livello ex art .43 
          lett. B) CCNL di cui al comma 1:L. 19.792.000
          
          - Dirigenti del I livello ex art .43 
          lett. D) CCNL di cui al comma 1:L. 27.913.000
          
          - Dirigenti del I livello ex art .44 
          lett. A) e C) CCNL di cui al comma 1: L. 36.000.000
          
          - Dirigenti del I livello ex art .44 
          lett. B) CCNL di cui al comma 1:L. 22.499.000
          
          - Dirigenti del I livello ex art .44 
          lett. D) CCNL di cui al comma 1:L. 31.521.000
          
          - Dirigenti del II livello ex art .45 
          lett. A) e C) CCNL di cui al comma 1: L. 48.000.000
          
          - Dirigenti del II livello ex art .45 
          lett. B) CCNL di cui al comma 1:L. 33.028.000
          
          - Dirigenti del II livello ex art .45 
          lett. D) CCNL di cui al comma 1:L. 43.744.000
        
        
        2. Dal 1 luglio 1997, gli stipendi annui 
        tabellari dei dirigenti di I livello ex art. 43 del CCNL di cui all'art. 
        1, per effetto del D.L. 583/1996 ivi citato nonché per gli effetti del 
        comma 1 sono così determinati a regime: 
 
        
          - Dirigenti di I livello lett. A) e 
          C) : L. 36.000.000
          
          - Dirigenti di I livello lett. B) : L. 
          22.499.000
          
          - Dirigenti di I livello lett. D) : L. 
          31.521.000
 
        
        3. Il trattamento economico 
        omnicomprensivo di L. 9.158.000 previsto dall'art. 70, comma 5 del CCNL 
        di cui all'art. 1, dall'1.11.1996 è rideterminato in L. 10.800.000
        
        
          
          
          ART. 4
          Rideterminazione del finanziamento 
          del fondo per l'indennità di specificità medica 
          e per la retribuzione di posizione 
          dei dirigenti di I e II livello 
          nonché dello specifico trattamento 
          economico dei dirigenti di II livello
  
        
        1. Il fondo per il finanziamento 
        dell'indennità di specificità medica e per la retribuzione di posizione 
        dei dirigenti di I e II livello nonché dello specifico trattamento 
        economico dei dirigenti di II livello, così come determinato nell'art. 
        60 del CCNL di cui all'art. 1, è incrementato nel modo seguente:
 
        
          a) di una somma pari al 3,23 % del 
          monte salari, al netto dei contributi a carico dell'azienda o ente, 
          calcolato con riferimento all'anno 1995, a decorrere dal 1.1.997;
          
          b) di una ulteriore somma pari al 1,38 % 
          del monte salari di cui alla lettera a) a decorrere dal 31 dicembre 
          1997;
        
        
        2. Il fondo di cui al comma 1 si 
        consolida nel suo ammontare con le cadenze indicate, ferma rimanendo 
        l'applicabilità dell'art. 63, comma 2 lett. a) ultimo periodo del CCNL 
        di cui all'art. 1. 
        
          
          ART. 5
          Rideterminazione dell'indennità di 
          specificità medica e della retribuzione di posizione
  
        
        1. L'indennità di specificità medica 
        spettante ai Dirigenti medici e veterinari di cui agli artt 43, 44 e 45 
        del CCNL di cui all'art. 1 è così rideterminata dalle date sottoindicate:
        
        
          
            
              
                | 
              
               
                1.1.1997 
               | 
              
               
                31.12.1997 
               | 
            
            
              | 
               
                - Dirigenti del I livello 
                lettere A) e C) 
               | 
              
               
                L. 13.773.000 
               | 
              
               
                L. 15.000.000 
               | 
            
            
              | 
               
                - Dirigenti del II livello 
                lettere A) e C) 
               | 
              
               
                L. 18.957.000 
               | 
              
               
                L. 20.000.000 
               | 
            
            
              | 
               
                - Dirigenti del I livello 
                lettere B) e D) 
               | 
              
               
                L. 1.840.000 
               | 
              
               
                L. 2.000.000 
               | 
            
            
              | 
               
                - Dirigenti del II livello 
                lettere B) e D) 
               | 
              
               
                L. 3.679.000 
               | 
              
               
                L. 4.000.000 
               | 
            
          
        
        2. Nei confronti dei dirigenti di I 
        livello con meno di cinque anni di servizio ai quali dal 1 gennaio 1996 
        sia stato applicato l'art.4 della legge 724/1994, la corresponsione 
        dell'indennità di specificità medica nella misura di L. 7.370.000 è 
        sospesa nella misura intera ed erogata in misura ridotta pari a L. 
        5.660.000. In tal caso, ferme rimanendo le condizioni che ne hanno 
        determinato la sospensione, in deroga a quanto previsto dall'art. 43, 
        comma 2, primo periodo del CCNL di cui all'art. 1, essa è incrementata 
        al compimento del quinto anno, di un importo pari al valore delle 
        indennità di cui all'art. 117 del D.P.R. 384/1990 e con le medesime 
        procedure previste da tale norma. Sino a tale incremento l'indennità di 
        specificità medica prevista per i suddetti dirigenti dall'1.1.1997 
        ammonta a L. 12.066.000 e dal 31 dicembre 1997 a L. 13.295.000 mentre la 
        componente fissa della retribuzione di posizione dal 1 gennaio 1996 
        ammonta a L. 136.000, che rimangono costanti al 1 gennaio ed al 31 
        dicembre 1997. 
        
        3. Nei confronti dei dirigenti ai quali 
        dal 1 gennaio 1996 sia stato applicato dell'art. 4 della legge 724/1994, 
        la componente fissa della retribuzione di posizione prevista dall'art. 
        55, comma 7 e tabella allegato n. 3 del CCNL di cui all'art. 1, dalla 
        stessa data è sospesa nella misura intera e, ferme rimanendo le 
        condizioni che ne hanno determinato la sospensione, è erogata in un 
        importo ridotto della misura di seguito indicata: 
        
        4. La retribuzione di posizione 
        complessivamente prevista nelle due componenti - fissa e variabile - 
        dall'art. 55, comma 7 e relativo allegato n. 3, è rideterminata a 
        decorrere dal 1.1.1997 e sino al conferimento degli incarichi di cui 
        agli artt. 56 e 57 del citato CCNL secondo i valori indicati nella 
        tabella allegato n. 1 del presente contratto.
        
        5. I valori minimi degli incarichi 
        previsti dall'art. 56 del CCNL di cui all'art. 1, dall'1 gennaio 1997 
        sono così rideterminati:
        
        fascia a): L. 16.000.000
        
        fascia b): L. 15.000.000
        
        6. I valori minimi degli incarichi 
        previsti dall'art. 57 del CCNL. di cui all'art. 1, dall'1 gennaio 1997, 
        sono così rideterminati:
        
        fascia a): L. 11.000.000
        
        fascia b): L. 2.300.000
        
        7. Nei casi previsti dal comma 3, ferma 
        restando la collocazione dei dirigenti nella posizione funzionale 
        ricoperta, permane, a titolo individuale, la riduzione del valore della 
        componente fissa della retribuzione di posizione indicata nella tabella 
        allegato n. 1, nelle misure individuate nel comma 3 citato. 
        
        8. Resta confermato quanto previsto dagli 
        artt. 56, comma 2, 57, comma 4 e 74, comma 2 del CCNL citato all'art. 1.
        
        9. Qualora la valutazione dei dirigenti 
        prevista dall'art. 59 del medesimo CCNL non risulti positiva, gli 
        effetti della stessa si producono sulla componente variabile della 
        retribuzione di posizione di cui alla tabella allegato n. 1 del presente 
        contratto.
 
        
        
        1. I benefici di cui agli articoli 
        precedenti hanno effetto integralmente sulla determinazione del 
        trattamento di quiescenza dei Dirigenti cessati o che cesseranno dal 
        servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente 
        contratto di parte economica 1996-1997, alle scadenze e negli importi 
        previsti dagli articoli stessi. Agli effetti dell'indennità premio di 
        servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso nonché di quella 
        prevista dall'art. 2122 del c.c. si considerano soltanto gli 
        scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto. 
        
          
          ART. 7
          Risorse aggiuntive e risparmi di 
          gestione per l'incremento del fondo destinato alla retribuzione di 
          risultato dei Dirigenti. 
        
        1. I fondi previsti dall'art. 63, comma 2 
        lettera a) del CCNL di cui all'art. 1, comma 1, si consolidano nel loro 
        ammontare per gli anni successivi con la precisazione che il fondo 
        destinato ai Dirigenti veterinari, dal 1.1.1996, deve essere decurtato - 
        ai sensi dell'art 2, comma 10 della L. 549/1995 - della quota prevista 
        dall'art. 8, comma 3 della L. 537/1993. Detti fondi vengono 
        incrementati, per il presente biennio, con le modalità fissate dai commi 
        seguenti.
        
        2. Ai sensi dell'art. 4, comma 8, del 
        D.Lgs. n. 502 del 1992 - come modificato dall'art. 10, comma 1, della L. 
        724/1994 - le aziende ed enti, a decorrere dall'1.1.1997 sulla base del 
        consuntivo 1996, incrementano i fondi di cui all'art. 63, comma 2 
        lettera a) del CCNL relativo al primo biennio di parte economica, 
        dell'1% - come tetto massimo - del monte salari annuo calcolato con 
        riferimento all'anno 1995, in presenza: 
        
          a) di avanzi di amministrazione e 
          pareggio di bilancio, secondo le modalità stabilite dalle Regioni 
          negli atti di indirizzo per la formazione dei Bilanci di previsione 
          annuale;
          
          ovvero:
          
          b) della realizzazione annuale di 
          programmi - correlati ad incrementi qualitativi e quantitativi di 
          attività dei Dirigenti - concordati tra Regioni e singoli aziende ed 
          enti e finalizzati al raggiungimento del pareggio di bilancio entro un 
          termine non superiore ad un triennio, pareggio da valutarsi alla luce 
          delle variazioni tecnico legislative intervenute nelle regole di 
          formazione del bilancio stesso.
        
        3. Resta ferma per le Regioni, ai sensi 
        dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 502/1992, la facoltà di attivare 
        modelli organizzativi e fissare obiettivi prestazionali superiori a 
        quelli contemplati dai livelli uniformi di assistenza, che comportino un 
        diverso ed ulteriormente qualificato impegno delle aziende od enti - 
        anche volti al recupero di standards organizzativi, di efficienza e di 
        efficacia e sviluppo di professionalità - definiti in appositi progetti 
        regionali finanziati. 
        
        4. Il sistema di utilizzo delle risorse di 
        cui ai commi 2 e 3, si inquadra nel processo di innovazione delle 
        aziende ed enti che richiede: 
        
          - razionalizzazione dei servizi di 
          cui al titolo I del D.Lgs. 29/1993;
          
          - ridefinizione delle strutture 
          organizzative e delle dotazioni organiche;
          
          - attivazione dei centri di costo;
          
          - istituzione ed attivazione dei servizi 
          di controllo interno o nuclei di valutazione.
        
        5. Per la vigenza del presente 
        contratto, i fondi di cui al comma 1 sono incrementati con le risorse 
        aggiuntive ed i risparmi di gestione previsti nel presente articolo solo 
        a consuntivo e, pertanto, per gli esercizi successivi devono essere 
        nuovamente verificate le condizioni per la conferma dell'incremento 
        stesso.
        
 
        
        
        1. Rimangono in vigore tutte le clausole 
        della Parte II del CCNL relativo al primo biennio di parte economica, 
        riferite al trattamento economico, non modificate dal presente contratto 
        di rinnovo ed in particolare sono confermate le disposizioni di cui agli 
        artt. 60, comma 3, 61, comma 4 e 62, commi 4 e 6 e 63, comma 2, lettera 
        a) ultimo periodo.
        
        2. L'art. 7, comma 2, trova applicazione 
        anche per le I.P.A.B. di cui all'art. 48 in base alla facoltà prevista 
        dall'art. 64, comma 2 e seguenti del CCNL citato all'art. 1.
        
        
 
        
        
          Allegato n. 1
        
        
 
        
        
          DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
 
        
        Le parti riconoscono la necessità di 
        pervenire, una volta chiariti i termini applicativi della disciplina del 
        TFR, all'attivazione di forme di previdenza complementare su base 
        volontaria, anche attraverso la costituzione di appositi fondi così come 
        previsto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 124/1993, al fine di assicurare più 
        elevati
        livelli di copertura previdenziale. 
        
 
        
        
          DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
        
        Le parti convengono di incontrarsi entro 
        il 31 gennaio 1997 per l'esame della materia relativa ai permessi e 
        distacchi sindacali in attuazione dell'art. 2 del D.L. 254/1996.
        
        
          
          DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
 
        
        Le parti, con riferimento all'applicazione 
        dell'art. 4 della legge 724/1994 relativo alla sospensione del 15% 
        dell'indennità di tempo pieno nei confronti dei dirigenti che svolgono 
        attività libero professionale extra moenia, prendono atto che dopo 
        l'applicazione della norma decorrente dall' 1.1.1996 si è formato un 
        ampio contenzioso. La disciplina prevista nell'art. 
        5 del presente contratto, senza alcun pregiudizio delle soluzioni 
        giurisdizionali derivanti dai ricorsi, si limita a prendere atto che , 
        dopo la ristrutturazione della retribuzione dei dirigenti, l'indennità 
        di tempo pieno assorbita in altre voci, vi confluisce diminuita della 
        quota del 15% di cui alla sospensione prevista dalla norma di legge ove 
        applicata.