| Comparto 
            Sanita' | 
            Area: 
            Dirigenza medica e veterinaria  | 
            Data: 
            05/08/1997  | 
          
          
            | Tipo:
            CCNL  | 
            
            Descrizione: CCNL integrativo 
            comparto Sanità per l'area della dirigenza medica e veterinaria - 
            parte normativa 1994/1997 e parte economica 1994/1995 
             | 
          
        
         
        
          CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI 
          LAVORO INTEGRATIVO 
          PER L'AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA E 
          VETERINARIA DEL COMPARTO SANITA'
          PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO 1994 - 
          1997
          PARTE ECONOMICA BIENNIO 1994 - 1995
          
        
        
        A seguito della registrazione in data 1 
        agosto 1997 da parte della Corte dei conti del Provvedimento del 
        Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 1997, con il quale 
        l' A.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere il testo concordato in 
        data 19.12.1996 del contratto integrativo dell' area della dirigenza 
        medica e veterinaria, il giorno 5 agosto 1997 alle ore 12 presso la sede 
        dell'A.RA.N. ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la 
        Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, nelle persone 
        di: 
        
        - Prof. Carlo Dell'Aringa 
        Presidente.......................................
        - Prof. Gian Candido DeMartin 
        Componente....................................
        - Avv. Guido Fantoni Componente 
        ................................... 
        - Avv. Arturo Parisi 
        Componente....................................
        - Prof. Gianfranco Rebora Componente 
        ....................................
        
        ed i rappresentanti delle seguenti 
        Organizzazioni sindacali di categoria:
        
        ANAAO-ASSOMED 
        .............................................................
        ANPO 
        .............................................................
        CIMO-ASMD 
        ............................................................. 
        
        Fed.CISL medici - CO.SI.ME. 
        .............................................................
        FED.FPCGILmed.-UILmed.-FIALSmed.-CUMI-AMFUP 
        .............................................................
        FE.S.ME.D.(ACOI-ANMCO-AOGOI-SUMI-SEDI-Fe.ME.PA-ANMDO) 
        .............................................................
        SIMET 
        .............................................................
        SIVEMP 
        ..............................................................
        SNR 
        ..............................................................
        UMSPED (AAROI - AIPAC) - CIDA 
        ............................................................. 
        
          
 
        
        Le parti prendono atto che nel testo 
        concordato il 19 dicembre 1996 era contenuti i seguente errore 
        materiale, direttamente corretto nel testo che si sottoscrive in data 
        odierna: al comma 8 il riferimento corretto è al comma 7 e non 8. Al 
        termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'unito nuovo testo 
        dell'art. 16 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al 
        quadriennio di parte normativa 1994-1997 ed al biennio di parte 
        economica 1994-1995 per l'area della Dirigenza medica e veterinaria del 
        comparto Sanità.
        
 
        
          Art. 1
 
        
        1. Nel testo del CCNL dell'area della 
        dirigenza medica e veterinaria del comparto sanità, stipulato il 5 
        dicembre 1996, l'art. 16 è sostituito dal seguente: 
        
          
          Art. 16
          Assunzioni a tempo determinato
        
        1. In applicazione della L. n. 230/1962 e 
        successive modificazioni ed integrazioni l'azienda può stipulare 
        contratti individuali per l'assunzione di Dirigenti a tempo determinato 
        nei seguenti casi: 
        
          a) in sostituzione di Dirigenti 
          assenti, quando l'assenza superi i 45 giorni consecutivi, per tutta la 
          durata del restante periodo di conservazione del posto dell'assente;
          
          b) in sostituzione di Dirigenti assenti 
          per gravidanza e puerperio, sia nell'ipotesi di astensione 
          obbligatoria sia in quella di astensione facoltativa previste dalle 
          leggi 1204 del 1971 e 903 del 1977;
          
          c) per la temporanea copertura di posti 
          vacanti di Dirigente medico e veterinario per un periodo massimo di 
          otto mesi, purché sia già stato bandito il pubblico concorso. 
          
 
        
        2. Per la selezione dei Dirigenti da 
        assumere, le amministrazioni applicano i principi previsti dall'art. 9 
        della L. n. 207/1985.
        
        3. Nei casi di cui alle lettere a) e b) 
        del comma 1, nel contratto individuale è specificato per iscritto il 
        nome del Dirigente sostituito.
        
        4. Il rapporto di lavoro si risolve 
        automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza indicata nel 
        contratto individuale ovvero anche prima di tale data con il rientro in 
        servizio del Dirigente sostituito. In nessun caso il rapporto di lavoro 
        a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo 
        indeterminato.
        
        5. Ai Dirigenti assunti a tempo 
        determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal 
        presente contratto per le relative posizioni a tempo indeterminato, con 
        le seguenti precisazioni:
 
        
          - le ferie sono proporzionali al 
          servizio prestato;
          
          - in caso di assenza per malattia, fermi 
          rimanendo i criteri stabiliti dagli artt. 24 e 25, in quanto 
          compatibili, si applica l'art.5 del D.L. n. 463/1983, convertito con 
          modificazioni nella L. 638/1983; i periodi di trattamento economico 
          intero o ridotto sono stabiliti in misura proporzionale secondo i 
          criteri di cui all'art. 24, comma 6, salvo che non si tratti di un 
          periodo di assenza inferiore a due mesi; il trattamento economico non 
          può comunque essere erogato oltre la cessazione del rapporto di 
          lavoro; il periodo di conservazione del posto è pari alla durata del 
          contratto e non può in ogni caso superare il termine massimo fissato 
          dall'art.24;
          
          - possono essere previste assenze non 
          retribuite fino ad un massimo di 10 giorni, salvo il caso di 
          matrimonio in cui si applica l'art. 23, comma 2;
          
          - l'azienda od ente nel contratto 
          individuale definisce quale incarico conferire al Dirigente assunto a 
          tempo determinato ai fini della retribuzione di posizione; la 
          retribuzione di risultato di cui all'art. 64 è corrisposta in misura 
          proporzionale alla durata dell'incarico ed in relazione ai risultati 
          conseguiti.
 
        
        6. Il contratto a termine è nullo e 
        produce unicamente gli effetti dell'art. 2126 c.c. quando:
 
        
          a) l'apposizione del termine non 
          risulti da atto scritto;
          
          b) sia stipulato al di fuori delle 
          ipotesi previste nel comma 1.
        
        7. Ai sensi dell'art. 2 della L. n. 
        230/1962, il termine del contratto a tempo determinato può essere 
        eccezionalmente prorogato, con il consenso del Dirigente, non più di una 
        volta e per un periodo non superiore alla durata del contratto iniziale, 
        quando la proroga stessa sia richiesta da esigenze contingenti ed 
        imprevedibili e si riferisca alla stessa attività lavorativa, anche se 
        rientrante in un'altra fattispecie tra quelle previste nel comma 1, 
        sempreché il Dirigente assente sia lo stesso.
        
        8. Il medesimo Dirigente può essere 
        riassunto con un ulteriore contratto a tempo determinato dopo 
        l'applicazione del comma 7, solo dopo il decorso di quindici ovvero di 
        trenta giorni dalla data di scadenza del precedente contratto di durata, 
        rispettivamente, inferiore o superiore a sei mesi, nel rispetto delle 
        norme di assunzione vigenti.
        
        9. Al di fuori delle ipotesi di cui al 
        comma 7, la proroga o il rinnovo del contratto a termine sono nulli 
        quando si tratti di assunzioni successive a termine intese ad eludere 
        disposizioni di legge o del presente contratto.
        
        10. Il rispetto del termine di 
        quarantacinque giorni previsto dal comma 1, non è richiesto ove 
        sussistano documentati motivi di urgenza. 
        
        11. Al Dirigente già a tempo 
        indeterminato, assunto ai sensi del comma 1, può essere concesso, 
        dall'azienda od ente di provenienza, un periodo di aspettativa, ai sensi 
        dell'art. 28 e con i limiti ivi previsti, per la durata del contratto a 
        tempo determinato stipulato con la stessa od altra azienda.
        
        12. I documenti di cui all'art.14, per 
        motivi di urgenza nella copertura del posto, possono essere presentati 
        entro trenta giorni dalla data di presa di servizio. La mancata 
        presentazione dei documenti o l'accertata carenza di uno dei requisiti 
        prescritti per l'assunzione determina la risoluzione immediata del 
        rapporto di lavoro che produce esclusivamente gli effetti di cui 
        all'art. 2126 c.c. per il periodo effettivamente lavorato. Tale clausola 
        deve risultare espressamente nel contratto individuale sottoscritto ai 
        sensi dell'art. 14.
        
        13. Le disposizioni del presente articolo 
        non trovano applicazione per l'assunzione dei Dirigenti di II livello 
        del ruolo sanitario. "
        
        14. All' art. 75 del CCNL di cui al comma 
        1, la lettera l) è riformulata nel modo seguente : "art. 16, contratto a 
        tempo determinato: art. 9, comma 4 del DPR 761/1979; art. 9, comma 17 
        della L. 207/1985 - limitatamente alla durata dell'incarico; art. 3, 
        comma 23 della L. 537/1993". La tabella allegato 5 del medesimo 
        contratto è integrata con la tabella allegato 1 al presente contratto.
 
        
        
        ALLEGATO 1
        
        Assenze per malattia nel rapporto a 
        tempo determinato
        
        1. Periodo di conservazione del posto
        
        
        Coincide con la durata del contratto, ma 
        non può in nessun caso essere superiore a quello stabilito per il 
        personale a tempo indeterminato 
        dall'art. 24, commi 1 e 2. Il 
        rapporto di lavoro, inoltre, cessa comunque allo scadere del termine 
        fissato nel contratto.
        Un Dirigente assunto a tempo determinato 
        per 6 mesi, ad esempio, avrà diritto, al massimo, alla conservazione del 
        posto per 6 mesi. Se però egli si ammala dopo quattro mesi dall'inizio 
        del rapporto avrà diritto alla conservazione del posto solo per i 
        restanti due mesi.
        2. TRATTAMENTO economico delle assenze
        
        
        2.1. Determinazione del periodo massimo 
        retribuibile e relativo trattamento 
        
        - Regola generale. 
        
        Si deve verificare, in base alla 
        previsione dell'art. 5 della L.638/1983, richiamato nel testo 
        dell'art. 16 
        del CCNL, qual è il periodo lavorato nei 
        dodici mesi precedenti l'insorgenza della malattia. 
        Tale periodo è quello massimo retribuibile.
        Se il Dirigente si ammala il 15 dicembre 
        1997, ad esempio, bisogna verificare per quanti giorni ha lavorato dal 
        15 dicembre 1996 fino al 14 dicembre 1997. Vanno dunque computati anche 
        i periodi di lavoro relativi al rapporto in corso. Tale operazione va 
        ripetuta in occasione di ogni nuovo evento morboso. Il periodo massimo 
        retribuibile varia quindi nel corso del rapporto.
        Ai fini della quantificazione del 
        trattamento economico da corrispondere nell'ambito del periodo massimo 
        retribuibile bisogna rispettare la proporzione valida per il personale 
        con rapporto a tempo indeterminato in virtù della quale: 9 mesi su 18 ( 
        e cioè la metà del periodo massimo retribuibile ) sono retribuiti per 
        intero, 3 mesi su 18 ( e cioè un sesto ) sono retribuiti al 90 % e 6 
        mesi su 18 ( e cioè due sesti ) al 50 % 
        Si consideri il seguente esempio: 
        Dirigente che nei dodici mesi precedenti la nuova malattia ha lavorato 
        per sei mesi e si assenti per 120 giorni;
        - il periodo massimo retribuibile sarà di 
        6 mesi; di questi sei mesi (180 gg.), 90 giorni (la metà) potranno 
        essere retribuiti al 100%; 30 giorni (un sesto) al 90 %; 60 giorni (due 
        sesti) al 50% 
        L'assenza di 120 giorni del Dirigente 
        sarà dunque retribuita al 100% per i primi 90 giorni, mentre i restanti 
        30 giorni saranno retribuiti al 90 %;
        Se l'assenza fosse stata di 190 giorni (10 
        giorni in più del massimo retribuibile) sarebbe stata retribuita nel 
        modo seguente: 
        
          - 90 gg. al 100%;
          
          - 30 gg. al 90%;
          
          - 60 gg. al 50%; 
          
          - 10 gg. senza retribuzione. Quando 
          l'assenza supera il periodo massimo retribuibile essa non può, 
          infatti, essere retribuita.
        
        Si ricordi inoltre che nessun 
        trattamento economico di 
        malattia può essere corrisposto 
        dopo la scadenza del contratto a termine. 
        
        N. B. 
        Negli esempi fatti si è ipotizzato, per comodità espositiva, che il 
        Dirigente effettui un'unica assenza di lunga durata, ma naturalmente, 
        per stabilire quale sia, nell'ambito del periodo massimo retribuibile, 
        il trattamento economico spettante per l'ultimo episodio morboso, si 
        dovranno sommare all'ultima assenza anche tutte quelle precedentemente 
        intervenute (in costanza di rapporto). 
        
        2.2. Periodo massimo retribuibile 
        inferiore a 4 mesi ma superiore a un mese.
        
        Nel caso che il Dirigente abbia lavorato, 
        nei dodici mesi precedenti l'ultimo episodio morboso, per un periodo 
        inferiore a quattro mesi ma superiore a un mese (v. punto successivo), 
        la proporzione sopra illustrata deve essere corretta, perché il CCNL 
        prevede che, nell'ambito del periodo massimo retribuibile, due mesi sono 
        retribuiti al 100% (si noti che la metà di 4 mesi è esattamente 60 gg.).
        
        Chi ha lavorato solo tre mesi, ad esempio, 
        avrà diritto ad un periodo massimo retribuibile di 90 giorni di cui 60 
        gg.da retribuire al 100%, 10 gg. da retribuire al 90% e 20 giorni da 
        retribuire al 50%. 
        In quest'ultimo caso, infatti, se si 
        applicasse la proporzione illustrata nel punto 4.2.1 avremmo: 
        
          - 45 gg. (la metà del massimo) da 
          retribuire al 100%
          
          - 15 gg. (un sesto) da retribuire al 90 
          %;
          
          - 30 gg. (due sesti) da retribuire al 50 
          % 
        
        Invece, poiché è stato incrementato di 
        1/3 il periodo retribuibile al 100 % per passare dai "normali" 45 
        giorni, risultanti dall'applicazione della solita proporzione, ai 60 
        previsti dalla norma, occorre ridurre proporzionalmente di un terzo i 
        periodi retribuibili al 90 e al 50 %. 
        Quindi: 
        
        In un caso del genere, se il lavoratore 
        si assenta per 20 gg. sarà retribuito al 100% per tutta la durata 
        dell'assenza; se si assenta per 70 gg. sarà retribuito al 100% per i 
        primi 60 gg e al 90% per i successivi 10 gg; se si assenta per 120 
        giorni sarà retribuito al 100% per i primi 60 gg., al 90% per i 
        successivi 10 e al 50% per ulteriori 20 gg., mentre per gli altri 30 
        giorni non sarà retribuito.
        
        2.3. Periodo massimo retribuibile 
        garantito.
        
        Nel caso che il Dirigente, nei dodici mesi 
        precedenti la malattia, abbia lavorato per un periodo inferiore al mese, 
        ha diritto comunque ad un periodo massimo retribuibile di almeno trenta 
        giorni, perché così prevede espressamente l'art. 5 della L. 638 del 
        1983. Nell'ambito di tale periodo le assenze sono sempre retribuite per 
        intero. In un caso del genere, se il Dirigente si ammala per 40 gg.,
        poiché ha diritto alla 
        retribuzione solo per 30 gg., i 
        primi 30 gg. di assenza sono pagati al 100%, gli ulteriori 10 gg. sono 
        senza retribuzione.