| Comparto 
            Sanita' | 
            Area: 
            Dirigenza medica e veterinaria  | 
            Data: 
            05/12/1996   | 
          
          
            | Tipo:
            
            CCNL  | 
            
            Descrizione:  
            CCNL comparto 
            Sanità area dirigenza medica e veterinaria - parte normativa 1994 - 
            1997 e parte economica 1994 - 1995  | 
          
        
         
        
          COMPARTO SANITA'
          
          CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI 
          LAVORO PER L'AREA
          
          DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA
          
          
          PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO 1994 - 97 
          E PARTE ECONOMICA BIENNIO 1994 - 95
        
        
        A seguito della registrazione in data 26 
        novembre 1996 da parte della Corte dei conti del Provvedimento del 
        Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 1996, con il 
        quale l'A.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere il testo concordato 
        del CCNL dell'area della dirigenza medica e veterinaria, il giorno 5 
        dicembre 1996 alle ore 15, presso la sede dell'A.Ra.N. ha avuto luogo 
        l'incontro tra l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche 
        Amministrazioni, nelle persone di:
        
        
        – Prof. Carlo Dell'Aringa (Presidente)
        
        – Prof. Gian Candido De Martin 
        (Componente)
        
        – Avv. Guido Fantoni (Componente)
        
        – Avv. Arturo Parisi (Componente)
        
        – Prof. Gianfranco Rebora (Componente)
        
        
        ed i rappresentanti delle seguenti 
        Organizzazioni sindacali di categoria:
        
        
        ANAAO-ASSOMED
        
        ANPO
        
        Fed CISL medici - COSIME
        
        FED.FP CGIL med.-UIL med.-FIALS med.-CUMI 
        AMFUP
        
        FEDERAZIONE SINDACALE MEDICI DIRIGENTI 
        FE.S.ME.D.
        
        (ACOI-ANMCO-AOGOI-SUMI-SEDI-Fe.ME.PA-ANMDO-SNAMI)
        
        SIMET
        
        SIVEMP
        
        SNR
        
        UMSPED (AAROI-AIPAC) - CIDA
        
        
        Al termine della riunione le parti hanno 
        sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al 
        quadriennio di parte normativa 1994-1997 ed al biennio di parte 
        economica 1994-1995 per l'area della Dirigenza Medica e Veterinaria del 
        comparto Sanità.
        
        Si allega altresì il Codice di 
        comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, definito, 
        ai sensi dell'art. 58 bis del D.Lgs. n. 29/1993, dal Ministro della 
        funzione pubblica con decreto del 31 marzo 1994 pubblicato nella 
        Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 1994.
 
        
        
          CONTRATTO DELL'AREA DELLA DIRIGENZA 
          MEDICA E VETERINARIA
          
          DEL COMPARTO SANITA'
          
          
          INDICE
        
        
        PREMESSA
        
        
        PARTE PRIMA
        
        
        TITOLO I: 
        DISPOSIZIONI GENERALI
        
        – CAPO I:
        
        
        TITOLO II: 
        SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI
        
        – CAPO I: Disposizioni generali
        
        – CAPO II: Contrattazione decentrata
        
        – CAPO III: Diritti di informazione
        
        – CAPO IV: Partecipazione e rappresentanza
        
        – CAPO V: Procedure di raffreddamento dei 
        conflitti
        
        
        TITOLO III: 
        RAPPORTO DI LAVORO
        
        – CAPO I: Costituzione del rapporto di 
        lavoro
        
        – CAPO II: Struttura del rapporto
        
        – CAPO III: Interruzioni e sospensioni 
        della prestazione
        
        – CAPO IV: Mobilità
        
        – CAPO V: Istituti di peculiare interesse
        
        – CAPO VI: Estinzione del rapporto di 
        lavoro
        
        
        PARTE SECONDA
        
        
        TITOLO I: 
        TRATTAMENTO ECONOMICO
        
        – CAPO I: Struttura della retribuzione
        
        – CAPO II : Norme particolari per i 
        dirigenti delle I.P.A.B. aventi finalità sanitarie
        
        – CAPO III: Effetti dei nuovi stipendi
        
        
        TITOLO II: 
        INCARICHI DIRIGENZIALI, SPECIFICITÀ MEDICA E RETRIBUZIONE DI POSIZIONE
        
        – CAPO I: Incarichi dirigenziali e 
        valutazione dei dirigenti ai fini della retribuzione di posizione
        
        – CAPO II: Finanziamento della 
        retribuzione di posizione e della specificità medica
        
        
        TITOLO III: 
        IL TRATTAMENTO ACCESSORIO
        
        – CAPO I: Disciplina del trattamento 
        accessorio legato alle condizioni di lavoro
        
        
        TITOLO IV: 
        LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO
        
        – CAPO I: Il finanziamento della 
        retribuzione di risultato  
        
 
        PARTE TERZA
        
        
        TITOLO I: 
        LA LIBERA PROFESSIONE
        
        – CAPO I: La libera professione
        
        
        PARTE QUARTA
        
        
        TITOLO I: 
        NORME FINALI E TRANSITORIE
        
 
        
        
          CONTRATTO DELL'AREA DELLA DIRIGENZA 
          MEDICA E VETERINARIA
          
          DEL COMPARTO SANITA'
          
          
          Premessa
        
        
        1. Il presente contratto è strumento 
        indispensabile per realizzare gli obiettivi della riforma avviata con la 
        legge n. 421/1992, con il d.lgs 502/1992. Esso ha tenuto conto della 
        peculiarità del Servizio Sanitario Nazionale, ove la dirigenza è 
        costituita per la maggior parte da dirigenti dell'area medica e 
        veterinaria i quali sono chiamati a svolgere, oltre ai compiti 
        assistenziali di prevenzione, cura, riabilitazione e tutela della salute 
        pubblica, anche le attività gestionali proprie della dirigenza. Tali 
        attività richiedono un alto coinvolgimento anche motivazionale per 
        rendere operativo il processo di aziendalizzazione attraverso sistemi di 
        gestione totalmente innovativi.
        
        
        Con il presente contratto si sono 
        perseguite le seguenti finalità fondamentali:
         
        
          – flessibilizzazione del rapporto di 
          lavoro per adeguarlo al soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze 
          degli utenti, con miglioramento dell'efficienza;
          
          
          – valorizzazione della dirigenza al fine 
          di migliorare la qualità dei servizi secondo i principi contenuti 
          nella "carta dei servizi pubblici sanitari";
          
          
          – armonizzazione delle regole e delle 
          tutele riguardanti il lavoro pubblico rispetto al lavoro privato, in 
          attuazione dei principi generali dei decreti legislativi 502/1992 e 
          29/1993, rivedendo, nelle materie non riservate alla legge dall'art. 
          2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la 
          normativa pregressa, sia di origine contrattuale che legislativa;
          
          
          – razionalizzazione della struttura 
          retributiva.
        
        2. Le parti, pur dandosi atto che il 
        presente contratto non può avere il compito di introdurre sistemi di 
        gestione, né dettare norme di organizzazione che rientrano nella sfera 
        di autonoma determinazione delle aziende e degli enti, convengono che 
        esso è strumento idoneo per favorire, con gli istituti del rapporto di 
        lavoro e della retribuzione flessibile, il processo di rinnovamento in 
        corso, senza creare vincoli, per le aziende e gli enti in più avanzato 
        stato di modernizzazione e, per la semplicità di impostazione, 
        privilegiare, nel contempo, l'adattabilità degli istituti stessi ai 
        diversi livelli di evoluzione della cultura e degli strumenti 
        gestionali, nei contesti ove si verifichino situazioni di ritardo.
        
        
        3. La realizzazione completa della riforma 
        ed una piena utilizzazione degli istituti contrattuali richiedono, 
        comunque, una piena, rapida e complessiva attivazione da parte delle 
        aziende di quegli strumenti gestionali ed organizzativi previsti dal 
        d.lgs 502/1992 e del d.lgs 29/1993.
        
        
        4. Per l'attuazione del Capo III del 
        presente contratto le parti annettono grande importanza strategica a 
        quegli interventi attinenti all'organizzazione aziendale che, pur non 
        potendo formare oggetto di contrattazione, risultano tuttavia 
        propedeutici per la piena realizzazione economica del contratto. In 
        particolare sono ritenuti essenziali, per i processi di 
        aziendalizzazione del S.S.N. e di privatizzazione del rapporto di lavoro 
        della dirigenza, i seguenti adempimenti organizzativi:
         
        
          – attuazione della direzione per 
          obiettivi e della metodologia budgettaria (art. 14 D.Lgs. 29/1993);
          
          
          – individuazione degli uffici 
          dirigenziali (art. 31 D.Lgs. 29/1993);
          
          
          – conseguente rilevazione dei carichi di 
          lavoro e ridefinizione dotazioni organiche (artt. 30 e 31 del D.Lgs.29/1993, 
          nonché art. 3 commi 5 e 6 L. 537/1993 come modificati dalla L. 
          724/1994);
          
          
          – graduazione delle funzioni 
          dirigenziali (art. 29 del D.Lgs. 29/1993);
          
          
          – definizione di criteri per il 
          conferimento degli incarichi dirigenziali (art. 19 D.Lgs.29/1993);
          
          
          – attribuzione degli incarichi di 
          direzione (art. 22 del D.Lgs. 29/1993);
          
          
          – istituzione dei Servizi di Controllo 
          Interno o Nuclei di Valutazione ed attivazione delle procedure di 
          verifica dei risultati (art. 20 del D.Lgs. 29/1993 ed art. 3 del D.Lgs. 
          502/1992).
        
        
          PARTE PRIMA
          
          
          TITOLO I
          
          DISPOSIZIONI GENERALI
          
          
          CAPO I
          
          
          ART. 1
          
          Campo di applicazione
        
        
        1. Il presente contratto collettivo 
        nazionale si applica a tutti i dirigenti medici, odontoiatri e 
        veterinari di I e II livello, con rapporto di lavoro a tempo 
        indeterminato o determinato, dipendenti dalle amministrazioni, aziende 
        ed enti del comparto di cui all'art. 7 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 
        593, ivi comprese le Residenze sanitarie assistenziali (R.S.A) 
        pubbliche. Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.) 
        che svolgono prevalente attività sanitaria sono individuate dalle 
        Regioni.
        
        
        2. Ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 
        502/1992 appartengono alla qualifica di Dirigente di I livello:
        
        
        
          a) per la professione medica e per 
          gli odontoiatri: gli assistenti, gli aiuti, i vice direttori sanitari 
          ed i coadiutori sanitari già collocati nelle posizioni funzionali di 
          IX e X livello;
          
          
          b) per la professione veterinaria: i 
          collaboratori ed i coadiutori già collocati nelle posizioni funzionali 
          di IX e di X livello
        
        3. Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 
        502/1992 appartengono alla qualifica di Dirigente di II livello:
        
        
        
          a) per la professione medica ed 
          odontoiatrica: i dirigenti sanitari, i sovraintendenti sanitari ed i 
          primari ospedalieri già collocati nella posizione funzionale di XI 
          livello ;
          
          
          b) per la professione veterinaria: i 
          veterinari dirigenti già collocati nella posizione funzionale di XI 
          livello.
        
        4. Al fine di semplificare la stesura 
        del presente contratto, con il termine "Dirigente" si intende far 
        riferimento, ove non diversamente indicato, a tutti i Dirigenti del 
        ruolo sanitario medici, odontoiatri e veterinari di I e II livello. 
        Nella citazione "dirigenti medici" sono compresi gli odontoiatri.
        
        
        5. I riferimenti ai decreti legislativi 30 
        dicembre 1992, n. 502 e 3 febbraio 1993, n. 29 e successive 
        modificazioni ed integrazioni sono riportati nel testo del presente 
        contratto rispettivamente come "d.lgs. n. 502 del 1992" e "d.lgs. n. 29 
        del 1993".
        
        
        6. Il riferimento alle aziende, 
        amministrazioni, istituti ed enti del Servizio sanitario nazionale di 
        cui all'art. 7 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593 è riportato nel 
        testo del presente contratto come "aziende ed enti".
        
        
        7. Nel testo del presente contratto con il 
        termine di "articolazioni aziendali" si fa riferimento a quelle 
        direttamente individuate nel D.Lgs. 502/1992 (Dipartimento, Distretto, 
        Presidio Ospedaliero) ovvero in altri provvedimenti normativi o 
        regolamentari di livello nazionale, mentre con i termini "unità 
        operativa", "struttura organizzativa" o "servizi" si indicano 
        genericamente articolazioni interne delle Aziende, così come individuate 
        dai rispettivi ordinamenti, e dalle leggi regionali di organizzazione.
        
        
        8. Entro il 31 dicembre 1996 si procederà 
        mediante apposita contrattazione, a definire compiutamente la tipologia 
        degli enti rientranti nel campo di applicazione del presente contratto 
        con riguardo ai dirigenti delle Agenzie Regionali e delle Province 
        autonome istituite ai sensi dell'art. 3 del D.L. 496/1993 convertito 
        nella L. 61/1994.
        
 
        
          ART. 2
          
          Durata, decorrenza, tempi e 
          proceduredi applicazione del contratto
        
        
        1. Il presente contratto concerne il 
        periodo 1 gennaio 1994 - 31 dicembre 1997 per la parte normativa ed il 
        periodo 1 gennaio 1994 - 31 dicembre 1995 per la parte economica.
        
        
        2. Gli effetti giuridici decorrono dal 
        giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione 
        del presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento 
        della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a 
        seguito del perfezionamento delle procedure di cui all'art. 51, commi 1 
        e 2 del D. Lgs. n. 29 del 1993. Essa viene portata a conoscenza delle 
        aziende ed enti da parte dell'A.Ra.N. con idonea pubblicità di carattere 
        generale.
        
        
        3. Le aziende ed enti destinatari del 
        presente contratto danno attuazione agli istituti a contenuto economico 
        e normativo con carattere vincolato ed automatico entro 30 giorni dalla 
        data in cui ne hanno avuto conoscenza ai sensi del comma 2.
        
        
        4. Qualora non ne sia stata data disdetta 
        da una delle parti, notificata con lettera raccomandata almeno tre mesi 
        prima di ogni singola scadenza, il presente contratto si intenderà 
        rinnovato tacitamente di anno in anno. In caso di disdetta, le 
        disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano 
        sostituite dal successivo contratto collettivo.
        
        
        5. Per evitare periodi di vacanza 
        contrattuale, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della 
        scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo 
        alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative 
        unilaterali né procedono ad azioni dirette.
        
        
        6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale 
        pari a tre mesi dalla data di scadenza delle parti economiche del 
        presente contratto, o a tre mesi dalla data di presentazione delle 
        piattaforme, se successiva, ai dirigenti sarà corrisposta la relativa 
        indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del 
        lavoro del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta indennità si 
        applica la procedura dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 29 del 
        1993.
        
        
        7. In sede di stipula del CCNL per il 
        rinnovo biennale di parte economica, 
        ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla 
        comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettivamente 
        intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall'Accordo 
        di cui al comma precedente.
        
 
        
          TITOLO II
          
          SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI
          
          
          CAPO I
          
          DISPOSIZIONI GENERALI
          
          
          ART. 3
          
          Obiettivi e strumenti
        
        
        1. Le relazioni sindacali tra le aziende e 
        gli enti e le rappresentanze sindacali dei dirigenti, di cui agli artt. 
        10 e 11 sono dirette a consentire un ampio e tempestivo coinvolgimento 
        della categoria nelle decisioni riguardanti gli assetti organizzativi e 
        l'attribuzione delle responsabilità dirigenziali, al fine di 
        incrementare ed elevare l'efficacia e l'efficienza dei servizi sanitari 
        erogati alla collettività.
        
        
        2. In considerazione del ruolo attivo e 
        responsabile attribuito a ciascun dirigente dalle leggi e dal contratto 
        collettivo e della specifica professionalità della categoria, nonché 
        delle peculiarità delle funzioni dirigenziali, il sistema di relazioni 
        sindacali riconosciuto dai seguenti articoli alle rappresentanze 
        sindacali dei dirigenti di cui agli artt. 10 e 11 è strumento 
        indispensabile per il coinvolgimento della categoria.
        
        
        3. In coerenza con i commi 1 e 2, le 
        relazioni sindacali della dirigenza si articolano nei seguenti modelli 
        relazionali:  
        
          a) contrattazione collettiva, la 
          quale si svolge oltre che a livello nazionale, a quello decentrato 
          sulle materie, con i tempi e le procedure indicati, rispettivamente, 
          dagli artt. 4 e 5 del presente contratto, secondo le disposizioni del 
          d.lgs n. 29 del 1993. La piena e corretta applicazione dei contratti 
          collettivi nazionali e decentrati è garantita dalle parti anche 
          mediante le procedure di risoluzione delle controversie interpretative 
          previste dall'art. 13. In coerenza con il carattere privatistico della 
          contrattazione, essa si svolge in conformità alle convenienze e ai 
          distinti ruoli delle parti e non implica l'obbligo di addivenire ad un 
          accordo salvo quanto previsto dall'art. 49 del d.lgs 29/1993;
          
          
          b) esame, il quale si svolge nelle 
          materie previste dall'art. 7 del presente contratto, previa 
          informazione ai soggetti sindacali di cui agli artt. 10 e 11;
          
          
          c) consultazione, per le materie per le 
          quali la legge e il presente contratto la prevedono. In tali casi 
          l'azienda o ente, previa adeguata informazione, acquisisce senza 
          particolari formalità il parere dei soggetti sindacali;
          
          
          d) informazione, allo scopo di rendere 
          più trasparente e costruttivo il confronto tra le parti a tutti i 
          livelli del sistema delle relazioni sindacali, le aziende o enti 
          informano i soggetti sindacali, quando lo richieda la legge o il 
          presente contratto. L'informazione è fornita con la forma scritta ed 
          in tempo utile. Per le informazioni su materie riservate e nei casi di 
          urgenza possono essere adottate modalità e forme diverse;
          
          
          e) procedure di conciliazione e 
          mediazione dei conflitti e di risoluzione delle controversie 
          interpretative, finalizzate al raffreddamento dei conflitti medesimi 
          secondo le disposizioni di cui all'art . 13.
        
        
          CAPO II
          
          CONTRATTAZIONE DECENTRATA
          
          
          ART. 4
          
          Tempi e procedure per la stipulazione 
          o il rinnovo del contratto collettivo decentrato
        
        
        1. La richiesta di apertura delle 
        trattative per il rinnovo del contratto collettivo decentrato 
        concernente le specifiche materie indicate nell'art. 5 è avviata almeno 
        tre mesi prima della scadenza del precedente contratto.
        
        
        2. Durante tale periodo e per il mese 
        successivo alla scadenza del contratto decentrato, le parti non assumono 
        iniziative unilaterali né danno luogo ad azioni conflittuali.
        
        
        3. L'azienda o ente provvede a costituire 
        la delegazione di parte pubblica abilitata alla trattativa decentrata 
        entro 15 giorni dalla data in cui ha avuto conoscenza della stipulazione 
        del presente contratto ai sensi dell'art. 2, comma 2 nonché a convocare 
        la delegazione sindacale di cui all'art. 11 per l'avvio del negoziato 
        entro 15 giorni.
        
        
        4. La contrattazione decentrata deve 
        riferirsi solo agli istituti contrattuali rimessi a tale livello.
        
        
        5. Il contratto decentrato diventa 
        efficace con la definitiva sottoscrizione che si intende avvenuta a 
        seguito del perfezionamento delle procedure previste dall'articolo 51, 
        terzo comma, del d.lgs n. 29 del 1993. Nelle aziende ed enti 
        l'autorizzazione alla sottoscrizione non è richiesta ove il contratto 
        sia stipulato direttamente dall'organo di vertice che abbia tutti i 
        poteri di gestione secondo i rispettivi ordinamenti.
        
        
        6. I contratti decentrati devono contenere 
        apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della 
        loro attuazione.
        
 
        
          ART. 5
          
          Materie di contrattazione
        
        
        1. La contrattazione collettiva decentrata 
        riguarda le materie e gli istituti di cui alle clausole di rinvio del 
        presente articolo ed in conformità ai criteri e procedure indicati 
        nell'art.4, garantendo il rispetto delle disponibilità economiche 
        fissate a livello nazionale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, 
        comma 8, del d.lgs. n. 502/1992, modificato dall'art. 10, comma 1 della 
        legge 23 dicembre 1994, n. 724, in tema di avanzi di amministrazione 
        nonché dall'art. 13 del medesimo d. lgs n. 502. La contrattazione 
        decentrata si svolge sulle seguenti materie:
         
        
          a) individuazione delle posizioni 
          dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai 
          sensi della legge 146 del 1990, secondo quanto previsto dall'accordo 
          sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali relativi 
          all'area dirigenziale;
          
          
          b) criteri generali per la definizione 
          della percentuale di risorse da destinare alla realizzazione degli 
          obiettivi generali dell'azienda o ente affidati alle articolazioni 
          aziendali individuate dal d.lgs. 502/1992 (dipartimenti, distretti, 
          presidi ospedalieri) e dalle leggi regionali di organizzazione e dai 
          regolamenti aziendali, ai fini dell'attribuzione della retribuzione di 
          risultato ai dirigenti;
          
          
          c) criteri generali per la distribuzione 
          delle risorse aggiuntive, ai sensi della precedente lettera;
          
          
          d) criteri generali sulle modalità di 
          attribuzione ai dirigenti della retribuzione collegata ai risultati ed 
          agli obiettivi e programmi assegnati secondo gli incarichi conferiti,
          
          
          e) spostamento di quote di risorse tra i 
          fondi di cui agli artt. 60, 62 e 63 e per le 
          Ipab 
          artt. 61 e 64;
          
          
          f) linee di indirizzo generale per 
          l'attività di formazione e aggiornamento dei dirigenti;
          
          
          g) pari opportunità, anche per le 
          finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125. In tale materia sono 
          confermate tutte le disposizioni dell'art. 40 del DPR 20 maggio 1987, 
          N. 270 e dell'art. 91 del DPR 28 novembre 1990, n. 384;
          
          
          h) mobilità di cui all'art. 35, comma 8, 
          del d.lgs n. 29 del 1993 e all'art. 31;
          
          
          i) criteri generali sui tempi e modalità 
          di applicazione delle norme relative alla tutela in materia di igiene, 
          ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, con 
          riferimento al d.lgs n. 626 del 1994 e nei limiti stabiliti 
          dall'accordo quadro relativo all'attuazione dello stesso decreto.
          
          
          l) implicazioni relative 
          all'applicazione della lettera h) ed i) dell'art. 6 nonché delle 
          innovazioni organizzative e tecnologiche sulla qualità del lavoro, 
          sulla professionalità e mobilità dei dirigenti.
          
          
          m) applicazione dell'art. 47, comma 4.
        
        2. L'erogazione della retribuzione di 
        risultato è strettamente correlata alla realizzazione degli obiettivi 
        assegnati ed avviene, quindi, a consuntivo dei risultati totali o 
        parziali raggiunti ovvero per stati di avanzamento, in ogni caso dopo la 
        necessaria verifica almeno trimestrale .
        
        
        3. I contratti decentrati non possono 
        comportare, né direttamente né indirettamente anche a carico di esercizi 
        successivi, oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente 
        contratto, salvo per quanto riguarda le eventuali risorse di cui al 
        comma 1, lett. c), e conservano la loro efficacia sino alla stipulazione 
        dei successivi contratti.
        
 
        
          CAPO III
          
          DIRITTI DI INFORMAZIONE
          
          
          Art. 6
          
          Informazione preventiva
 
        
        
        1. Nelle aziende sanitarie ed ospedaliere 
        ovvero negli enti dove siano in servizio almeno 5 dirigenti, gli organi 
        di vertice, per il tramite del dirigente cui sia assegnato tale 
        specifico compito secondo i rispettivi ordinamenti, informano in via 
        preventiva, per iscritto ed in tempo utile, le rappresentanze sindacali 
        di cui agli artt. 10 e 11 sui criteri generali relativi a:
         
        
          a) affidamento, mutamento e revoca 
          degli incarichi dirigenziali;
          
          
          b) articolazione delle posizioni 
          organizzative, delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini 
          della retribuzione di posizione;
          
          
          c) sistemi di valutazione dell'attività 
          dei dirigenti;
          
          
          d) modalità di formazione dei fondi di 
          cui agli artt. 60, 61, 62;
          
          
          e) articolazione dell'orario e dei piani 
          per assicurare le emergenze;
          
          
          f) programmi di formazione e di 
          aggiornamento dei dirigenti;
          
          
          g) misure per favorire le pari 
          opportunità;
          
          
          h) piani di ristrutturazione e 
          riconversione delle strutture sanitarie;
          
          
          i) sperimentazioni gestionali;
          
          
          l) tutela in materia di igiene, 
          ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro;
          
          
          m) criteri generali riguardanti 
          l'organizzazione del lavoro.
        
        2. Gli enti, di cui al comma 1, che 
        abbiano in servizio più di 10 dirigenti possono individuare modalità di 
        informazione preventiva più articolate, anche in materie non comprese 
        nel medesimo comma.
        
 
        
          ART. 7
          
          Esame a seguito di informazione 
          preventiva
        
        
        1. Nelle seguenti materie già previste 
        dall'art 6, ciascuna delle rappresentanze sindacali di cui agli artt. 10 
        e 11 può richiedere all'azienda o ente, in forma scritta, un incontro, 
        per l'esame dei criteri generali:  
        
          a) per l'affidamento, mutamento e 
          revoca degli incarichi dirigenziali;
          
          
          b) per l'articolazione delle posizioni 
          organizzative, delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini 
          della retribuzione di posizione;
          
          
          c) sui sistemi di valutazione 
          dell'attività dei dirigenti;
          
          
          d) per l'articolazione dell'orario e dei 
          piani per assicurare le emergenze.
        
        2. Della richiesta di esame è data 
        notizia alle altre rappresentanze sindacali.
        
        
        3. L'esame si realizza attraverso il 
        contraddittorio tra le parti che si svolge in appositi incontri che 
        iniziano di norma entro le quarantotto ore dalla richiesta; durante il 
        periodo di durata dell'esame le parti si adeguano, nei loro 
        comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.
        
        
        4. L'esame si conclude nel termine 
        tassativo di giorni 15 dalla ricezione dell'informazione ovvero entro un 
        termine più breve per oggettivi motivi di urgenza.
        
        
        5. Dell'esito dell'esame è redatto verbale 
        dal quale risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto 
        dell'esame. Resta ferma l'autonoma determinazione definitiva e la 
        responsabilità dei dirigenti preposti agli uffici competenti 
        all'adozione dei 
        
        provvedimenti relativi alle stesse 
        materie.
        
        
        6. Durante il periodo in cui si svolge 
        l'esame le aziende ed enti non adottano provvedimenti unilaterali nelle 
        materie oggetto dell'esame, e le organizzazioni sindacali che vi 
        partecipano non assumono sulle stesse iniziative conflittuali.
        
 
        
          ART. 8
          
          Informazione successiva
        
        
        1. Nelle aziende sanitarie ed ospedaliere 
        ovvero negli enti nei quali siano in servizio almeno 5 dirigenti, su 
        richiesta delle rappresentanze sindacali, di cui agli artt.10 e 11 e con 
        le modalità indicate nell'art. 6, sono fornite adeguate informazioni sui 
        provvedimenti e sugli atti di gestione adottati riguardanti 
        l'organizzazione del lavoro, la costituzione, la modificazione e 
        l'estinzione dei rapporti di lavoro della dirigenza, l'utilizzazione dei 
        fondi per la retribuzione di posizione e di risultato.
        
        
        2. Le informazioni vanno fornite in tempi 
        congrui e nelle forme opportune, tenuto conto prioritariamente 
        dell'esigenza di continuità dell'azione amministrativa.
        
 
        
          CAPO IV
          
          partecipazione e rappresentanza
          
          
          ART. 9
          
          Forme di partecipazione
        
        
        1. Nelle aziende sanitarie ed ospedaliere 
        o negli enti ove prestino servizio almeno 10 dirigenti, su richiesta 
        delle rappresentanze sindacali di cui agli artt.10 e 11, senza oneri per 
        le aziende o enti, possono essere istituite Commissioni bilaterali 
        composte da uno stesso numero di dirigenti responsabili degli uffici e 
        strutture sanitarie di livello più elevato e di rappresentanti sindacali 
        dei dirigenti. Il numero dei componenti e le modalità di designazione 
        saranno definiti da ciascuna azienda o ente.
        
        
        2. Tali Commissioni, che non hanno 
        carattere negoziale, svolgono i seguenti compiti:
         
        
          a) verifica dell'eventuale esistenza 
          di elementi normativi, organizzativi o gestionali che si ripercuotono 
          negativamente sull'erogazione dei servizi sanitari, sull'azione 
          amministrativa e sui rapporti con i cittadini e con gli utenti;
          
          
          b) formulazione di proposte di soluzione 
          di eventuali problemi agli organi competenti dell'azienda o ente, 
          anche al fine di elaborare programmi, progetti, direttive, regolamenti 
          ovvero provvedimenti che abbiano particolare riguardo alla 
          semplificazione dei procedimenti amministrativi.
        
        3. Presso ciascuna Regione può essere 
        costituita una conferenza permanente con rappresentanti delle Regioni, 
        dei Direttori Generali delle aziende o dell'organo di governo degli enti 
        secondo i rispettivi ordinamenti e delle organizzazioni sindacali 
        firmatarie del presente contratto, nell'ambito della quale, almeno una 
        volta all'anno sono verificati gli effetti derivanti dall'applicazione 
        del presente contratto, con particolare riguardo agli istituti 
        concernenti l'affidamento degli incarichi, l'attribuzione della 
        retribuzione di posizione e di risultato, le politiche della formazione, 
        dell'occupazione, la qualità dei servizi prestati in connessione con i 
        risultati di produttività raggiunti e l'andamento della mobilità, con 
        particolare riferimento ai casi di esubero dei dirigenti medici e 
        veterinari, allo scopo di verificare ed elaborare proposte utili ai fini 
        dell'art. 3, comma 5, lett. g) del d.lgs. 502 del 1992. Sono confermate 
        le disposizioni di cui all'art. 135 del D.P.R. 384/1990.
        
        
        4. Il sistema delle relazioni sindacali 
        regionali prevederà gli argomenti e le modalità di confronto con le 
        OO.SS. regionali su materia aventi riflessi sugli istituti disciplinati 
        dal presente contratto, in particolare su quelli a contenuto economico e 
        sull'aggiornamento professionale, secondo i protocolli definiti in 
        ciascuna Regione con le medesime OO.SS. I protocolli eventualmente 
        sottoscritti saranno inviati dalle OO.SS. all'A.Ra.N, ai fini del comma 
        5.
        
        
        5. E' costituita una Conferenza nazionale 
        con rappresentanti dell'A.Ra.N., della Conferenza permanente per i 
        rapporti Stato - Regioni e delle organizzazioni sindacali dell'area 
        dirigenziale medica e veterinaria che hanno stipulato il presente 
        contratto, nell'ambito della quale almeno una volta l'anno, sono 
        verificati gli effetti derivanti dall'applicazione del presente 
        contratto con particolare riguardo agli istituti concernenti 
        l'affidamento degli incarichi, l'attribuzione della retribuzione di 
        posizione e di risultato rispetto ai modelli organizzativi adottati a 
        livello aziendale o di ente, le politiche della formazione nonché 
        l'andamento della mobilità degli esuberi. In particolare nella predetta 
        sede saranno verificate anche le conseguenze sui bilanci delle aziende e 
        degli enti dell'attivazione del sistema a tariffa ai fini dell'eventuale 
        revisione dei fondi per la retribuzione di risultato, in connessione ai 
        recuperi di produttività accertati, relativi ai flussi di mobilità 
        sanitaria, determinandone limiti e modalità.
        
 
        
          ART. 10
          
          Rappresentanze sindacali dei 
          dirigenti nei luoghi di lavoro
        
        
        1. Le rappresentanze sindacali dei 
        dirigenti nei luoghi di lavoro sono:  
        
          a) le rappresentanze sindacali 
          individuate ai sensi dell'art. 19 della legge 300 del 1970;
          
          
          b) le rappresentanze sindacali unitarie 
          dei dirigenti (R.S.U.) costituite ai sensi dei protocolli di intesa 
          con l'A.Ra.N. ovvero le rappresentanze di cui al punto a) sino alla 
          effettiva costituzione delle RSU. Resta ferma l'applicabilità 
          dell'art. 19 della legge n. 300 del 1970 per le organizzazioni 
          sindacali firmatarie del presente contratto;
        
        2. Data la particolare composizione 
        trattante della delegazione nazionale dell'area medico - veterinaria 
        costituita solo da organizzazioni sindacali di categoria, le parti si 
        danno atto della opportunità di pervenire entro il 31 dicembre 1996 alla 
        definizione di specifici protocolli di intesa tra A.Ra.N. ed 
        organizzazioni sindacali mediche e veterinarie firmatarie del presente 
        contratto per la costituzione delle R.S.U. dell'area dirigenziale 
        destinataria del contratto stesso.
        
        
        3. Il dirigente eletto o designato quale 
        componente nelle rappresentanze di cui al comma 1 non può far parte 
        della delegazione trattante di parte pubblica.
        
 
        
          ART. 11
          
          Composizione delle delegazioni
        
        
        1. Ai sensi dell'art. 45, comma 8 del 
        d.lgs n. 29 del 1993, la delegazione trattante di parte pubblica, in 
        sede decentrata, è costituita come segue:  
        
          – dal titolare del potere di 
          rappresentanza o da un suo delegato;
          
          
          – da rappresentanti dei titolari degli 
          uffici interessati.
        
        2. Per le organizzazioni sindacali, la 
        delegazione è composta:  
        
          – da componenti di ciascuna delle 
          rappresentanze sindacali di cui all'art. 10, comma 1, lettera a);
          
          
          – dalle R.S.U., ai sensi dell'art. 10, 
          comma 1, lettera b), ove costituite;
          
          
          – da un componente di ciascuna delle 
          strutture territoriali delle organizzazioni sindacali dell'area della 
          dirigenza medica e veterinaria firmatarie del presente contratto.
        
        3. Le aziende o enti del comparto 
        possono avvalersi, nella contrattazione collettiva decentrata, della 
        attività di rappresentanza e di assistenza dell'Agenzia per la 
        rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.), alle 
        cui direttive sono tenuti in ogni caso a conformarsi, ai sensi dell'art. 
        50, comma 7 del d.lgs n. 29 del 1993.
        
 
        
          ART. 12
          
          Contributi sindacali
        
        
        1. I dirigenti hanno facoltà di rilasciare 
        delega, a favore dell'organizzazione sindacale da loro prescelta, per la 
        riscossione di una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei 
        contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi 
        statutari. La delega è rilasciata per iscritto ed è trasmessa 
        all'Azienda o Ente a cura del dirigente o dell'organizzazione sindacale 
        interessata.
        
        
        2. La delega ha effetto dal primo giorno 
        del mese successivo a quello del rilascio.
        
        
        3. Il dirigente può revocare in qualsiasi 
        momento la delega rilasciata ai sensi del comma 1 inoltrando la relativa 
        comunicazione all'Azienda o Ente di appartenenza ed all'organizzazione 
        sindacale interessata. L'effetto della revoca decorre dal primo giorno 
        del mese successivo alla sua presentazione .
        
        
        4. Le trattenute operate dalle singole 
        Aziende o Enti sulle retribuzioni dei dirigenti in base alle deleghe 
        ricevute, sono versate mensilmente alle organizzazioni sindacali 
        interessate secondo modalità concordate con l'Azienda o Ente stessi.
        
        
        5. Le Aziende o Enti sono tenute, nei 
        confronti dei terzi, alla segretezza sui nominativi del personale 
        delegante nonché sui versamenti effettuati alle organizzazioni 
        sindacali.
        
 
        
          CAPO V
          
          PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI 
          CONFLITTI
          
          
          ART. 13
          
          Interpretazione autentica dei 
          contratti
        
        
        1. In attuazione dell'art. 53 del d.lgs n. 
        29 del 1993, quando insorgano controversie sull'interpretazione del 
        contratto collettivo, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano, 
        entro 30 giorni dalla richiesta di cui al comma 2, per definire 
        consensualmente il significato della clausola controversa.
        
        
        2. Al fine di cui al comma 1, la parte 
        interessata invia alle altre richiesta scritta con lettera raccomandata. 
        La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli 
        elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far 
        riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza 
        generale.
        
        
        3. L'A.Ra.N. si attiva autonomamente o su 
        richiesta della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province 
        autonome.
        
        
        4. L'eventuale accordo, stipulato con le 
        procedure di cui all'articolo 51 del D. Lgs. n.29 del 1993, sostituisce 
        la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto 
        collettivo nazionale.
        
        
        5. Con analoghe modalità si procede, tra 
        le parti che lo hanno sottoscritto, quando insorgano controversie 
        sull'interpretazione del contratto decentrato, nelle materie di cui 
        all'art. 5. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui 
        all'articolo 51, terzo comma, del D. Lgs. n. 29 del 1993, sostituisce la 
        clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto 
        decentrato.
        
        
        6. Gli accordi di interpretazione 
        autentica di cui ai precedenti commi producono gli effetti previsti 
        dall'art. 53, comma 2, del d.lgs n.29 del 1993.
        
 
        
          TITOLO III
          
          Rapporto di Lavoro
          
          
          CAPO I
          
          Costituzione del Rapporto di Lavoro
          
          
          ART. 14
          
          Il contratto individuale di lavoro
        
        
        1. Il rapporto di lavoro dei Dirigenti 
        medici e veterinari di I e II livello è costituito e regolato da 
        contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative 
        comunitarie e il presente contratto.
        
        
        2. Nel contratto di lavoro individuale, 
        per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:
        
        
        
          a) tipologia del rapporto;
          
          
          b) data di inizio del rapporto di lavoro 
          e data finale nei contratti a tempo determinato;
          
          
          c) qualifica di assunzione, ruolo di 
          appartenenza, professione e disciplina di appartenenza nonché relativo 
          trattamento economico per i dirigenti di I livello;
          
          
          d) per i dirigenti di II livello 
          l'incarico conferito ed il trattamento economico complessivo con 
          specifico riferimento a quello degli artt. 55 e 58;
          
          
          e) durata del periodo di prova, ove 
          prevista;
          
          
          f) sede di prima destinazione per i 
          dirigenti di I livello.
        
        3. Il contratto individuale specifica 
        che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo 
        vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per 
        i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del 
        contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura 
        concorsuale che ne costituisce il presupposto o, per i dirigenti di 
        secondo livello del ruolo sanitario, quella per il conferimento 
        dell'incarico, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs 502/1992. Sono fatti 
        salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato 
        fino al momento della risoluzione.
        
        
        4. L'azienda o l'ente, prima di procedere 
        all'assunzione, mediante il contratto individuale, invita l'interessato 
        a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal 
        bando di concorso o dall'avviso di cui all'art. 15 comma 3 del D.Lgs. 
        502 del 1992, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. 
        Nello stesso termine l'interessato, sotto la sua responsabilità, deve 
        dichiarare, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 9, di non avere 
        altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in 
        nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 58 del 
        D.Lgs. n. 29 del 1993. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve 
        essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova 
        azienda o ente.
        
        
        5. Scaduto inutilmente il termine di cui 
        al comma 4, l'azienda o l'ente comunica di non dar luogo alla 
        stipulazione del contratto.
        
        
        6. La presente disposizione entra in 
        vigore dopo la stipulazione del CCNL. Da tale data per i candidati da 
        assumere il contratto individuale di cui al comma 1 sostituisce i 
        provvedimenti di nomina e ne produce i medesimi effetti. Dalla stessa 
        data sono disapplicati l'art. 18 del D.M. 30 gennaio 1982 e l'art. 18, 
        comma 1, punto f) del d.lgs. 502/1992 ed, in quanto applicabile, il 
        D.P.C.M. del 21 aprile 1994, n. 439 per la parte afferente ai 
        provvedimenti di nomina.
        
 
        
          ART. 15
          
          Periodo di prova
        
        
        1. Il Dirigente assunto in servizio, è 
        soggetto ad un periodo di prova di 6 mesi; possono essere esonerati dal 
        periodo di prova i dirigenti che lo abbiano già superato nella medesima 
        qualifica, professione e disciplina presso altra azienda o ente del 
        comparto. Possono, altresì, essere esonerati dalla prova per la medesima 
        professione e disciplina i dirigenti la cui qualifica è stata unificata 
        ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 502/1992.
        
        
        2. Ai fini del compimento del suddetto 
        periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente 
        prestato.
        
        
        3. Il periodo di prova è sospeso in caso 
        di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti dalla 
        legge o dai regolamenti vigenti ai sensi dell'art. 72 del d.lgs n. 29 
        del 1993. In caso di malattia il dirigente ha diritto alla conservazione 
        del posto per un periodo massimo pari alla durata del periodo di prova, 
        decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio 
        sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 
        25, comma 1.
        
        
        4. Le assenze riconosciute come causa di 
        sospensione ai sensi del comma 3, sono soggette allo stesso trattamento 
        economico previsto per i dirigenti non in prova.
        
        
        5. Decorsa la metà del periodo di prova 
        ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento 
        senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, 
        fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 3. Il recesso opera 
        dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso 
        dell'azienda o dell'ente deve essere motivato.
        
        
        6. Decorso il periodo di prova senza che 
        il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dirigente si intende 
        confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno 
        dell'assunzione a tutti gli effetti.
        
        
        7. In caso di risoluzione del rapporto di 
        lavoro compreso il recesso previsto dal comma 5, la retribuzione viene 
        corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio; spetta altresì 
        al dirigente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie 
        maturate e non godute per esigenze di servizio ed i ratei di tredicesima 
        mensilità.
        
        
        8. Il periodo di prova non può essere 
        rinnovato o prorogato alla scadenza.
        
        
        9. Al dirigente proveniente dalla stessa o 
        da altra azienda o ente del comparto, durante il periodo di prova, è 
        concessa una aspettativa per motivi personali senza diritto alla 
        retribuzione, ai sensi dell'art. 28. In caso di mancato superamento 
        dello stesso il dirigente rientra nell'azienda o ente medesimo con la 
        qualifica di provenienza.
        
        
        10. Le disposizioni della presente norma, 
        salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 5. non si applicano al 
        dirigente di II livello, il quale non è assunto per pubblico concorso ma 
        direttamente per incarico ai sensi dell'art. 15, comma 3, 2° capoverso e 
        seguenti del D. Lgs. 502/1992.
        
 
        
          ART. 16
          
          Assunzioni a tempo determinato
          
          (Il presente articolo non è stato 
          ammesso al visto della Corte dei conti)
          
          
          dichiarazione congiunta delle parti
 
        
        
        Le parti convengono sulla necessità di 
        disciplinare la materia oggetto dell'art. 16 censurato con separato 
        accordo da sottoscriversi entro il 20 dicembre 1996, attesa l'importanza 
        strategica dell'istituto del contratto a tempo determinato ai fini del 
        regolare andamento e della continuità dei servizi sanitari delle aziende 
        ed enti.
        
 
        
          CAPO II
          
          STRUTTURA DEL RAPPORTO
          
          
          ART. 17
          
          Orario di lavoro dei dirigenti medici 
          di I e II livello
        
        
        1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo 
        dell'azienda o ente, i dirigenti medici di I e II livello assicurano la 
        propria presenza in servizio ed organizzano il proprio tempo di lavoro, 
        articolando, con le procedure individuate dagli artt. 6 e 7. in modo 
        flessibile l'orario di lavoro per correlarlo alle esigenze della 
        struttura cui sono preposti ed all'espletamento dell'incarico affidato, 
        in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.
        
        
        2. L'orario di lavoro dei dirigenti di cui 
        al comma 1 è confermato in 38 ore settimanali, al fine di assicurare il 
        mantenimento del livello di efficienza raggiunto dai servizi sanitari e 
        per favorire lo svolgimento delle attività gestionali correlate 
        all'incarico affidato nonché quelle di didattica, ricerca ed 
        aggiornamento. L'orario di lavoro dei dirigenti medici di cui agli artt. 
        43, 44 e 45, comma 1, lettere B) resta fissato in 28 ore e 30 minuti 
        settimanali sino all'applicazione dell'art. 72.
        
        
        3. La presenza del dirigente medico nei 
        servizi ospedalieri delle aziende ed enti nonché in particolari servizi 
        del territorio, individuati in sede aziendale con le procedure del comma 
        1, deve essere assicurata nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni 
        della settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale 
        e preventiva articolazione degli orari e dei turni di guardia, ai sensi 
        dell'art. 19. Con l'articolazione del normale orario di lavoro nell'arco 
        delle dodici ore di servizio diurne, la presenza medica è destinata a 
        far fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel 
        medesimo periodo orario.
        
        
        4. Con le procedure di cui agli artt. 6 e 
        7, l'azienda o ente individua i servizi ove la presenza medica deve 
        essere garantita attraverso una turnazione per la copertura dell'intero 
        arco delle 24 ore.
        
        
        5. Nello svolgimento dell'orario di lavoro 
        previsto per i dirigenti del comma 1, quattro ore dell'orario 
        settimanale sono destinate ad attività non assistenziali, quali 
        l'aggiornamento professionale, la partecipazione ad attività didattiche, 
        la ricerca finalizzata ecc. Tale riserva di ore non rientra nella 
        normale attività assistenziali, non può essere oggetto di separata ed 
        aggiuntiva retribuzione. Essa va utilizzata di norma con cadenza 
        settimanale ma, anche per particolari necessità di servizio, può essere 
        cumulata in ragione di anno per impieghi come sopra specificati ovvero, 
        infine, utilizzata anche per l'aggiornamento facoltativo in aggiunta 
        alle assenze previste dall'art. 23, comma 1, primo alinea al medesimo 
        titolo. Tale riserva va resa in ogni caso compatibile con le esigenze 
        funzionali della struttura di appartenenza e non può in alcun modo 
        comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro. Per gli odontoiatri 
        la riserva di cui al presente comma è di due ore settimanale.
        
 
        
          ART. 18
          
          Orario di lavoro dei dirigenti 
          veterinari di I e II livello
        
        
        1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo 
        dell'azienda o ente, i dirigenti veterinari di I e II livello assicurano 
        la propria presenza in servizio ed organizzano il proprio tempo di 
        lavoro, articolando, con le procedure individuate dagli artt. 6 e 7. in 
        modo flessibile l'orario di lavoro per correlarlo alle esigenze della 
        struttura cui sono preposti ed all'espletamento dell'incarico affidato, 
        in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.
        
        
        2. L'orario di lavoro dei dirigenti di cui 
        al comma 1 è confermato in 38 ore settimanali, al fine di assicurare il 
        mantenimento del livello di efficienza raggiunto dai servizi veterinari 
        e per favorire lo svolgimento delle attività gestionali correlate 
        all'incarico affidato nonché quelle di didattica, ricerca ed 
        aggiornamento.
        
        
        3. La presenza del dirigente veterinario 
        nei relativi servizi deve essere assicurata nell'arco delle dodici ore 
        diurne feriali per sei giorni alla settimana mediante una opportuna 
        programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli orari, 
        individuata in sede aziendale con le procedure di cui al comma 1. Con 
        l'articolazione del normale orario di lavoro nell'arco delle dodici ore 
        di servizio diurne la presenza medico veterinaria è destinata a far 
        fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo 
        periodo orario.
        
        
        4. Nelle ore notturne e nei giorni festivi 
        le emergenze vengono assicurate mediante l'istituto della pronta 
        disponibilità di cui all'art. 20, fatte salve eventuali altre necessità 
        da individuare in sede aziendale, con le procedure indicate negli artt. 
        6, 7 e 20 comma 1.
        
        
        5. Nello svolgimento dell'orario di lavoro 
        previsto dal comma 1 per tutti i dirigenti veterinari due ore 
        dell'orario settimanale sono destinate ad attività non assistenziali, 
        quali l'aggiornamento professionale, la partecipazione ad attività 
        didattiche, la ricerca finalizzata ecc. Tale riserva di ore non rientra 
        nelle normali attività di servizio, non può essere oggetto di separata 
        ed aggiuntiva retribuzione. Va utilizzata di norma con cadenza 
        settimanale ma, anche per particolari necessità di servizio, può essere 
        cumulata in ragione di anno per impieghi come sopra specificati ovvero, 
        infine, utilizzata anche per l'aggiornamento facoltativo di cui all'art. 
        23, comma 1, primo alinea. Tale riserva va resa in ogni caso compatibile 
        con le esigenze funzionali della struttura e non può in alcun modo 
        comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro.
        
 
        
          ART. 19
          
          Servizio di guardia
        
        
        1. Nelle ore notturne e nei giorni 
        festivi, le emergenze dei servizi assistenziali di cui all'art. 17, 
        commi 1 e 3, sono assicurate, secondo le procedure di cui agli artt. 6 e 
        7, mediante:  
        
          a) il dipartimento di emergenza, se 
          istituito, eventualmente integrato, ove necessario da altri servizi di 
          guardia o di pronta disponibilità;
          
          
          b) la guardia medica divisionale, 
          interdivisionale e dei servizi speciali di diagnosi e cura.
        
        2. La guardia medica è svolta durante 
        il normale orario di lavoro e può essere assicurata anche con ricorso ad 
        ore di lavoro straordinario alla cui corresponsione si provvede con il 
        fondo previsto dall'art. 62 ovvero con recupero orario.
        
        
        3. Il servizio di guardia o eventuali 
        servizi sostitutivi dello stesso sono assicurati esclusivamente dai 
        dirigenti di I livello.
        
 
        
          ART. 20
          
          Pronta disponibilità
        
        
        1. Il servizio di pronta disponibilità è 
        caratterizzato dalla immediata reperibilità del dirigente e dall'obbligo 
        per lo stesso di raggiungere il presidio nel tempo stabilito con le 
        procedure di cui agli artt. 6 e 7 nell'ambito del piano annuale adottato 
        dall'azienda o ente per affrontare le situazioni di emergenza in 
        relazione alla dotazione organica ed agli aspetti organizzativi delle 
        strutture.
        
        
        2. Sulla base del piano di cui al comma 1, 
        sono tenuti al servizio di pronta disponibilità i dirigenti in servizio 
        presso unità operative con attività continua nel numero strettamente 
        necessario a soddisfare le esigenze funzionali. Con le procedure degli 
        art. 6 e 7, in sede aziendale possono essere individuate altre unità 
        operative per le quali, sulla base dei piani per le emergenze di cui al 
        comma 1, sia opportuno prevedere il servizio di pronta disponibilità.
        
        
        3. Il servizio di pronta disponibilità va 
        limitato ai soli periodi notturni e festivi; può essere sostitutivo ed 
        integrativo della guardia divisionale o interdivisionale ed è 
        organizzato utilizzando dirigenti appartenenti alla medesima disciplina. 
        Nei servizi di anestesia e rianimazione può prevedersi soltanto la 
        pronta disponibilità integrativa. Il servizio di pronta disponibilità 
        integrativo dei servizi di guardia è di norma di competenza dei 
        dirigenti di I e II livello. Il servizio sostitutivo, ai sensi dell'art. 
        19, comma 3,coinvolge, a turno individuale, solo i dirigenti di I 
        livello.
        
        
        4. Il servizio di pronta disponibilità ha 
        durata di dodici ore. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili 
        solo per le giornate festive . Di regola non potranno essere previste 
        per ciascun dirigente più di dieci pronte disponibilità nel mese.
        
        
        5. La pronta disponibilità dà diritto ad 
        una indennità per ogni dodici ore. Qualora il turno sia articolato in 
        orari di minore durata - che comunque non possono essere inferiori a 
        quattro ore - l'indennità è corrisposta proporzionalmente alla durata 
        stessa, maggiorata del 10%. In caso di chiamata, l'attività prestata 
        viene computata come lavoro straordinario o compensata come recupero 
        orario.
        
        
        6. Nel caso in cui la pronta disponibilità 
        cada in un giorno festivo spetta un giorno di riposo compensativo senza 
        riduzione del debito orario settimanale.
        
        
        7. Ai compensi di cui al presente articolo 
        si provvede con il fondo dell'art. 62.
        
 
        
          ART. 21
          
          Ferie e festività
        
        
        1. Il dirigente ha diritto, in ogni anno 
        di servizio, ad un periodo di ferie retribuito pari a 32 giorni 
        lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, 
        comma 1, lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937. In tale 
        periodo, al dirigente spetta la retribuzione di cui alla tabella 
        allegato n. 4.
        
        
        2. Il periodo di ferie per coloro che 
        accedono alla qualifica di dirigente dopo la stipulazione del presente 
        contratto - fatti salvi coloro che risultino essere già dipendenti del 
        comparto - è di 30 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate 
        previste dal comma 1. Dopo tre anni di servizio agli stessi dirigenti 
        spettano i giorni di ferie previsti nel comma 1.
        
        
        3. Nel caso che presso la struttura cui il 
        dirigente è preposto l'orario settimanale di lavoro sia articolato su 
        cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di 
        ferie spettanti ai sensi dei commi 1 e 2 sono ridotti, rispettivamente, 
        a 28 e 26, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, 
        comma 1, lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
        
        
        4. Al dirigente sono altresì attribuite 4 
        giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle 
        condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/1977.
        
        
        5. La ricorrenza del Santo Patrono della 
        località in cui il dirigente presta servizio è considerata giorno 
        festivo purché ricadente in giorno lavorativo.
        
        
        6. Nell'anno di assunzione o di cessazione 
        dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei 
        dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a 
        quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
        
        
        7. Il dirigente che è stato assente ai 
        sensi dell'art. 23 conserva il diritto alle ferie.
        
        
        8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile 
        e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 13. Esse sono 
        fruite, anche frazionatamente, nel corso di ciascun anno solare in 
        periodi programmati dallo stesso dirigente nel rispetto dell'assetto 
        organizzativo dell'azienda o ente; in relazione alle esigenze connesse 
        all'incarico affidato alla sua responsabilità, al dirigente è 
        consentito, di norma, il godimento di almeno 15 giorni. continuativi di 
        ferie nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre.
        
        
        9. In caso di rientro anticipato dalle 
        ferie per necessità di servizio, il dirigente ha diritto al rimborso 
        delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello 
        di eventuale ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché 
        all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio; il 
        dirigente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate e 
        documentate per il periodo di ferie non goduto.
        
        
        10. Le ferie sono sospese da malattie che 
        si siano protratte per più di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero 
        ospedaliero. L'azienda o ente, cui è inviata la relativa certificazione 
        medica, deve essere tempestivamente informata.
        
        
        11. In caso di indifferibili esigenze di 
        servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle 
        ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il 
        primo semestre dell'anno successivo.
        
        
        12. Il periodo di ferie non è riducibile 
        per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano 
        protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle 
        ferie avverrà anche oltre il termine di cui al comma 11.
        
        
        13. Fermo restando il disposto del comma 
        8, all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie 
        spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio o 
        per cause indipendenti dalla volontà del dirigente, l'azienda o ente di 
        appartenenza procede al pagamento sostitutivo delle stesse. Analogamente 
        si procede nel caso che l'azienda o ente receda dal rapporto ai sensi 
        dell'art 36.
        
 
        
          ART. 22
          
          Riposo settimanale
 
        
        
        1. In relazione all'assetto organizzativo 
        dell'azienda o ente e all'orario di lavoro di cui agli artt.17 e 18, il 
        riposo settimanale coincide di norma con la giornata domenicale. Il 
        numero dei riposi settimanali spettante a ciascun dirigente è fissato in 
        numero di 52 all'anno. In tale numero sono conteggiate le domeniche 
        ricorrenti durante i periodi di assenza per motivi diversi dalle ferie.
        
        
        2. Ove non possa essere fruito nella 
        giornata domenicale, il riposo settimanale deve essere fruito, avuto 
        riguardo alle esigenze di servizio.
        
        
        3. Il riposo settimanale non è 
        rinunciabile e non può essere monetizzato.
        
        
        4. La festività nazionale e quella del 
        Santo Patrono coincidenti con la domenica non danno luogo a riposo 
        compensativo ne a monetizzazione.
        
        
        5. Nei confronti dei soli dirigenti che, 
        per assicurare il servizio prestano la loro opera durante la festività 
        nazionale coincidente con la domenica, si applica la disposizione del 2 
        comma.
 
        
          
          
          
          CAPO III
          
          interruzioni e sospensioni della 
          prestazione
          
          
          ART. 23
          
          Assenze retribuite
        
        
        1. Il dirigente può assentarsi nei 
        seguenti casi:  
        
          – partecipazione a concorsi od esami, 
          limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, ovvero 
          partecipazione a convegni, congressi o corsi di aggiornamento, 
          perfezionamento o specializzazione professionale facoltativi, connessi 
          all'attività di servizio: giorni otto all'anno;
          
          
          – lutti per coniuge, convivente, parenti 
          entro il secondo grado ed affini entro il primo grado: giorni tre 
          consecutivi per evento;
          
          
          – particolari motivi personali e 
          familiari, compresa la nascita di figli: 3 giorni all'anno.
        
        2. Il dirigente ha altresì diritto ad 
        assentarsi per 15 giorni consecutivi in occasione di matrimonio.
        
        
        3. Le assenze di cui ai commi 1 e 2 sono 
        cumulabili nell'anno solare e non riducono le ferie e sono valutate agli 
        effetti dell'anzianità di servizio.
        
        
        4. Durante i predetti periodi di assenza 
        al dirigente spetta la retribuzione di cui alla tabella allegato 4.
        
        
        5. I permessi previsti dall'art. 33, commi 
        2 e 3, della legge 104/92, non sono computati ai fini del raggiungimento 
        del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie.
        
        
        6. Il dirigente ha altresì diritto ad 
        assentarsi, con conservazione della retribuzione, negli altri casi 
        previsti da specifiche disposizioni di legge.
        
        
        7. Le aziende ed enti favoriscono la 
        partecipazione dei dirigenti alle attività delle Associazioni di 
        volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 ed al regolamento 
        approvato con D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613 per le attività di 
        protezione civile.
        
        
        8. Il presente istituto sostituisce la 
        precedente disciplina legislativa e contrattuale del congedo 
        straordinario, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente 
        contratto.
        
 
        
          ART. 24
          
          Assenze per malattia
        
        
        1. Il dirigente non in prova, assente per 
        malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 
        diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, l'assenza 
        in corso si somma alle assenze per malattia intervenute nei tre anni 
        precedenti.
        
        
        2. Al dirigente che ne faccia tempestiva 
        richiesta prima del superamento del periodo previsto dal comma 1, può 
        essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in 
        casi particolarmente gravi, ovvero di essere sottoposto all'accertamento 
        delle sue condizioni di salute, per il tramite dell'unità sanitaria 
        locale territorialmente competente ai sensi delle vigenti disposizioni, 
        al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e 
        permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
        
        
        3. Superati i periodi di conservazione del 
        posto previsti dai commi 1 e 2, o nel caso che il dirigente, a seguito 
        dell'accertamento di cui al comma 2, sia dichiarato permanentemente 
        inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'azienda o ente può 
        procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dirigente 
        l'indennità sostitutiva del preavviso.
        
        
        4. I periodi di assenza per malattia, 
        salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non 
        interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli 
        effetti.
        
        
        5. Restano ferme le vigenti disposizioni 
        di legge a tutela degli affetti da TBC.
        
        
        6. Il trattamento economico spettante al 
        dirigente che si assenti per malattia è il seguente:
         
        
          a) intera retribuzione di cui alla 
          tabella allegato n. 4, per i primi 9 mesi di assenza;
          
          
          b) 90 % della retribuzione di cui alla 
          lettera "a" per i successivi 3 mesi di assenza;
          
          
          c) 50 % della retribuzione di cui alla 
          lettera "a" per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del 
          posto previsto nel comma 1;
          
          
          d) i periodi di assenza previsti dal 
          comma 2 non sono retribuiti.
        
        7. L'assenza per malattia deve essere 
        tempestivamente comunicata all'Azienda o Ente, alla quale va inviata la 
        relativa certificazione medica.
        
        
        8. L'azienda o ente può disporre il 
        controllo della malattia, nei modi previsti dalle vigenti disposizioni 
        di legge.
        
        
        9. Il dirigente che durante l'assenza, per 
        particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve 
        darne tempestiva comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere 
        reperito.
        
        
        10. Nel caso in cui l'infermità sia 
        causata da colpa di un terzo, il dirigente è tenuto a darne 
        comunicazione all'azienda o ente. In tal caso il risarcimento del danno 
        da mancato guadagno effettivamente liquidato da parte del terzo 
        responsabile - qualora comprensivo anche della normale retribuzione - è 
        versato dal dirigente all'azienda o ente fino a concorrenza di quanto 
        dalla stessa erogato durante il periodo di assenza, ai sensi del comma 
        6, lettere "a", "b" e "c", compresi gli oneri riflessi inerenti. La 
        presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte dell'Azienda 
        o Ente, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo 
        responsabile.
        
        
        11. Le disposizioni contenute nel presente 
        articolo si applicano alle assenze per malattia iniziate successivamente 
        alla data di stipulazione del contratto, nonché a quelle che pur 
        iniziate in precedenza siano ancora in corso alla stessa data. In ogni 
        caso, in sede di prima applicazione, il triennio di riferimento previsto 
        dal comma 1 è quello successivo alla data di stipulazione del presente 
        contratto.
        
 
        
          ART. 25
          
          Infortuni sul lavoro e malattie 
          dovute a causa di servizio
        
        
        1. In caso di assenza dovuta ad infortunio 
        sul lavoro o a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, il 
        dirigente ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione 
        clinica e comunque non oltre il periodo previsto dall'art. 24, commi 1 e 
        2. In tale periodo al dirigente spetta l'intera retribuzione di cui 
        all'art. 24, comma 6, lettera a).
        
        
        2. Decorso il periodo massimo di 
        conservazione del posto, trova applicazione quanto previsto dal comma 3 
        dell'art . 24. Nel caso in cui l'azienda o ente decida di non procedere 
        alla risoluzione del rapporto di lavoro prevista da tale disposizione, 
        per l'ulteriore periodo di assenza al dirigente non spetta alcuna 
        retribuzione.
        
        
        3. Nulla è innovato per quanto riguarda il 
        procedimento previsto dalle vigenti disposizioni per il riconoscimento 
        della dipendenza da causa di servizio delle infermità, per la 
        corresponsione dell'equo indennizzo.
        
 
        
          ART. 26
          
          Astensione obbligatoria e facoltativa 
          per maternità
        
        
        1. Alle lavoratrici madri in astensione 
        obbligatoria dal lavoro, ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 30 
        dicembre 1971, n. 1204, spetta la retribuzione di cui alla tabella 
        allegato n. 4.
        
        
        2. Nei confronti delle lavoratrici madri, 
        nei primi tre mesi di gravidanza e per tutta la durata del periodo di 
        allattamento se naturale, qualora sia accertata una situazione di danno 
        o pericolo per la salute della lavoratrice, fatte salve le disposizioni 
        di legge in materia, si provvede al provvisorio mutamento di attività 
        delle dirigenti interessate che comporti minor aggravio psico-fisico.
        
        
        3. Nel periodo complessivo di astensione 
        facoltativa dal lavoro previsto per le lavoratrici madri o, in 
        alternativa, per i lavoratori padri, dall'art. 7, comma 1, della legge 
        1204/71 integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, della durata 
        massima di sei mesi, i primi trenta giorni, fruibili anche 
        frazionatamente, sono considerati assenze retribuite per le quali spetta 
        la retribuzione di cui alla tabella allegato 4. Il restante periodo di 
        cinque mesi di astensione facoltativa rimane disciplinato, ai fini 
        giuridici ed economici, dagli artt. 7, comma 3, e 15, comma 2, della 
        legge 1204 del 1971. Successivamente sino al compimento del terzo anno 
        di vita del bambino, nei casi previsti dall'art. 7, comma 2, della legge 
        1204/1971 la lavoratrice madre o in alternativa il lavoratore padre 
        hanno diritto ad un massimo di trenta giorni all'anno di assenze 
        retribuita per ciascun anno di vita del bambino.
        
        
        4. Le assenze di cui al comma 3 possono 
        essere fruite cumulativamente nell'anno solare con quelle previste 
        dall'art. 23, non riducono le ferie e sono valutate agli effetti 
        dell'anzianità di servizio. Durante i predetti periodi al dirigente 
        spetta, altresì, la retribuzione di cui alla tabella indicata nel comma 
        1.
        
        
        5. Nulla è innovato nell'applicazione 
        della legge 903/1977 in caso di adozione o affidamento del bambino con 
        riferimento alla materia regolata dal presente articolo.
        
 
        
          ART. 27
          
          Servizio militare
        
        
        1. Il rapporto di lavoro del dirigente è 
        sospeso per la chiamata alle armi, secondo la disciplina dell'art. 22 
        della legge 24 dicembre 1986, n. 958. Durante tale periodo il dirigente 
        ha diritto alla conservazione del posto fino ad un mese dopo la 
        cessazione del servizio militare, senza diritto alla retribuzione.
        
        
        2. Il periodo di servizio militare è 
        valido a tutti gli effetti compresa la determinazione dell'anzianità 
        lavorativa ai fini del trattamento previdenziale, secondo le vigenti 
        disposizioni di legge. 
        
        
        3. Nel caso di richiamo alle armi si 
        applica la disciplina prevista dai commi 1 e 2 fatta eccezione per il 
        diritto alla conservazione del posto, che coincide con il periodo di 
        richiamo. Durante tale periodo al dirigente richiamato compete il 
        trattamento economico più favorevole tra quello civile e militare.
        
        
        4. Per quanto non espressamente previsto 
        si applica la disciplina dettata in materia dalla L. 24 dicembre 1986 n. 
        958.
        
 
        
          ART. 28
          
          Aspettativa
        
        
        1. Al dirigente con rapporto di lavoro a 
        tempo indeterminato che ne faccia formale e motivata richiesta possono 
        essere concessi periodi di aspettativa per esigenze personali o di 
        famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per un 
        massimo di dodici mesi nel triennio .
        
        
        2. I periodi di aspettativa di cui al 
        comma 1, fruiti anche frazionatamente, non si cumulano con le assenze 
        per malattia previste dagli artt. 24 e 25.
        
        
        3. L'azienda o l'ente, qualora durante il 
        periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato 
        la concessione, può invitare il dirigente a riprendere servizio nel 
        termine appositamente prefissato.
        
        
        4. Il rapporto di lavoro è risolto, senza 
        diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, nei confronti del 
        dirigente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per 
        riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del 
        termine di cui al comma 3.
        
        
        5. L'aspettativa di cui al comma 1 è 
        concessa per un periodo massimo di sei mesi, a richiesta, anche al 
        dirigente al quale sia stato conferito un incarico di II livello, con 
        rapporto quinquennale ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 502/1992, presso 
        la stessa o altra azienda o ente.
        
 
        
          ART. 29
          
          Passaggio ad altra funzione per 
          inidoneità fisica
        
        
        1. Nei confronti del dirigente di I 
        livello riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo 
        svolgimento delle funzioni attribuitegli, l'Azienda o Ente esperisce 
        ogni utile tentativo, compatibilmente con le proprie strutture 
        organizzative, per recuperarlo al servizio attivo.
        
        
        2. A tal fine l'Azienda od Ente deve 
        accertare, per il tramite del Collegio Medico Legale dell'Azienda 
        Sanitaria Locale competente per territorio, quali attività il dirigente, 
        in relazione alla disciplina od area di appartenenza, sia in grado di 
        svolgere senza che ciò comporti cambiamento delle medesime.
        
        
        3. Qualora non si rinvengano incarichi ai 
        quali il dirigente possa essere adibito, lo stesso, a domanda, può 
        essere assegnato ad altro incarico di graduazione inferiore a quello di 
        provenienza, compatibile con lo stato di salute.
        
        
        4. Per i dirigenti appartenenti al II 
        livello dirigenziale che si trovino nelle condizioni di cui ai commi 1, 
        2 e 3, si applicano, a domanda, le disposizioni previste dall'art. 59, 
        comma 11, in caso di mancato rinnovo del rapporto ad incarico 
        quinquennale.
        
        
        5. Qualora per i dirigenti di I e II 
        livello non sussistano le condizioni per procedere alla nuova 
        assegnazione prevista dai commi 3 e 4, si fa luogo alla risoluzione del 
        rapporto di lavoro di cui all'art. 24.
        
 
        
          ART. 30
          
          Effetti del procedimento penale sul 
          rapporto di lavoro
 
        
        
        1. Il dirigente colpito da misure 
        restrittive della libertà personale è obbligatoriamente sospeso dal 
        servizio. Analogamente si procede nei casi previsti dall'art. 15, commi 
        1, 2, 3 e 4, della legge n. 55/1990, come sostituito dall'articolo 1, 
        comma 1, della legge 18.1.92 n. 16.
        
        
        2. Il dirigente rinviato a giudizio, 
        qualora non sia soggetto a misura restrittiva della libertà personale o 
        questa abbia cessato i suoi effetti, con atto scritto e motivato può 
        essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione fino alla 
        sentenza definitiva per fatti e comportamenti, anche estranei alla 
        prestazione lavorativa, che siano di tale gravità da risultare 
        incompatibili con la presenza in servizio, ai sensi dell'art. 36, comma 
        2.
        
        
        3. La sospensione disposta ai sensi del 
        presente articolo conserva efficacia, se non revocata, per un periodo 
        non superiore a cinque anni. Decorso tale ultimo termine il dirigente è 
        riammesso in servizio.
        
        
        4. Al dirigente sospeso dal servizio ai 
        sensi del presente articolo è corrisposta una indennità alimentare pari 
        al 50 per cento della retribuzione di cui alla tabella allegato n. 4 e 
        gli assegni per il nucleo familiare.
        
        
        5. In caso di sentenza definitiva di 
        assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha 
        commesso, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a 
        titolo di indennità alimentare, è conguagliato con quanto dovuto al 
        dirigente se fosse rimasto in servizio. Il dirigente cui sia stato 
        applicato l'art. 36, è reintegrato con diritto al trattamento economico 
        cui avrebbe avuto titolo se fosse rimasto in servizio con esclusione 
        della retribuzione di risultato.
        
 
        
          CAPO IV
          
          MOBILITA'
          
          
          ART. 31
          
          Accordi di mobilità
        
        
        1. Al fine di evitare le dichiarazioni di 
        eccedenza, le aziende ed enti in tutti i casi di ristrutturazione della 
        dotazione organica, esperiscono ogni utile tentativo per la 
        ricollocazione dei dirigenti medici e veterinari - oltre che nell'ambito 
        delle discipline equipollenti a quella di appartenenza secondo le 
        vigenti disposizioni - anche in discipline diverse di cui gli 
        interessati possiedano i requisiti previsti per l'accesso mediante 
        pubblico concorso ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 502 del 1992 ovvero, 
        infine, mediante il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui 
        agli artt. 56, comma 1 lett. b) e 57 per lo svolgimento dei quali non 
        sia richiesto il possesso di una particolare specializzazione. Tale 
        ultima disposizione si applica anche ai dirigenti di II livello con 
        riguardo agli incarichi dell'art. 56, comma 1 lett. a).
        
        
        2. Fatta in ogni caso salva l'applicazione 
        del comma 1, ai sensi dell'art. 35, comma 8 del d.lgs. n. 29/1993, al 
        fine di salvaguardare l'occupazione, tra le aziende e gli enti del 
        Servizio Sanitario Nazionale e le organizzazioni sindacali, possono 
        essere stipulati accordi per disciplinare la mobilità dei dirigenti di I 
        livello tra le stesse aziende ed enti, anche di diversa Regione.
        
        
        3. Gli accordi di mobilità di cui al comma 
        2, possono essere stipulati:  
        
          - per prevenire la dichiarazione di 
          eccedenza, favorendo la mobilità volontaria;
          
          
          - dopo tale evento, per evitare i 
          trasferimenti di ufficio o la dichiarazione di messa in disponibilità.
        
        4. A decorrere dalla data della 
        richiesta scritta di una delle parti di cui al comma 2, intesa ad 
        avviare la stipulazione degli accordi citati, i procedimenti di mobilità 
        di ufficio o di messa in disponibilità sono sospesi per 60 giorni. La 
        mobilità a seguito degli accordi stipulati resta comunque possibile 
        anche dopo tale termine, sino all'adozione definitiva dei provvedimenti 
        di mobilità di ufficio o di messa in disponibilità da parte dell'azienda 
        o ente.
        
        
        5. Per la stipulazione degli accordi di 
        mobilità di cui al comma 2 la delegazione di parte pubblica è composta 
        dai titolari del potere di rappresentanza delle aziende o enti nonché 
        dai rappresentanti dei titolari dei rispettivi uffici interessati. La 
        delegazione di parte sindacale di ciascuna azienda o ente è composta 
        dalle organizzazioni sindacali individuate dall'art. 11, comma 2, anche 
        se gli accordi di mobilità sono stipulati tra aziende ed enti di diversa 
        Regione.
        
        
        6. Gli accordi di mobilità stipulati ai 
        sensi dei commi precedenti, devono contenere le seguenti indicazioni 
        minime:  
        
          a) le aziende e gli enti riceventi ed 
          i posti di dirigente messi a disposizione dalle medesime;
          
          
          b) le aziende e gli enti cedenti e le 
          qualifiche dei dirigenti eventualmente interessati alla mobilità in 
          previsione della dichiarazione di eccedenza o già dichiarati in 
          esubero;
          
          
          c) la disciplina relativa al posto da 
          ricoprire o altra ad essa equipollente secondo le vigenti 
          disposizioni. In caso di passaggio alle aziende sanitarie ed 
          ospedaliere di dirigenti provenienti dalle I.P.A.B., è richiesto il 
          possesso dei requisiti previsti per l'accesso ai pubblici concorsi 
          dall'art. 15 del d.lgs 502/1992, eccettuato il limite di età.
          
          
          d) il termine di scadenza del bando di 
          mobilità;
          
          
          e) le forme di pubblicità da dare 
          all'accordo medesimo.
        
        In ogni caso copia dell'accordo di 
        mobilità deve essere affissa in luogo accessibile a tutti.
        
        
        7. Gli accordi di mobilità sono 
        sottoscritti dai titolari del potere di rappresentanza delle aziende e 
        degli enti interessati e dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 
        5 e sono sottoposti al controllo preventivo dei competenti organi, ai 
        sensi dell'art. 51, comma 3 del d.lgs. 29/1993, da effettuarsi nei 
        termini e con le modalità previste dalla stessa norma.
        
        
        8. La mobilità diviene efficace nei 
        confronti dei dirigenti a seguito di adesione scritta degli stessi, da 
        inviare entro quindici giorni all'azienda o ente di appartenenza ed a 
        quelli di destinazione, unitamente al proprio curriculum.
        
        
        9. Il dirigente è trasferito entro il 
        quindicesimo giorno successivo, purché in possesso dei requisiti 
        richiesti in relazione al posto da ricoprire. In caso di più domande, 
        l'azienda o l'ente di destinazione opera le proprie scelte motivate 
        sulla base di una valutazione positiva e comparata del curriculum 
        professionale e di servizio presentato da ciascun candidato in relazione 
        al posto da ricoprire.
        
        
        10. Il rapporto di lavoro continua senza 
        interruzioni con l'azienda o ente di destinazione e al dirigente sono 
        garantite la continuità della posizione pensionistica e previdenziale 
        nonché la posizione retributiva maturata in base alle vigenti 
        disposizioni.
        
        
        11. Per i dirigenti di I livello 
        dichiarati in esubero ai sensi delle vigenti disposizioni, la mobilità 
        esterna può riguardare anche posti di disciplina diversa da quella di 
        appartenenza di cui l'interessato possieda i requisiti previsti per 
        l'accesso mediante pubblico concorso, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 
        502 del 1992 ovvero il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui 
        agli artt. 56, comma 1 lett. b) e 57 per lo svolgimento dei quali non 
        sia richiesto il possesso di una particolare specializzazione.
        
        
        12. La mobilità disciplinata dalla 
        presente norma, salvo quanto previsto dall'art. 32, non si applica nei 
        confronti dei dirigenti di II livello del ruolo sanitario, in quanto per 
        il passaggio dei medesimi ad altra Azienda od Ente occorre il 
        conferimento dell'incarico di cui all'art. 15 del d.lgs n. 502 del 1992.
        
        
        13. Le aziende ed enti che intendono 
        stipulare accordi di mobilità possono avvalersi dell'attività di 
        rappresentanza ed assistenza dell'A.Ra.N., ai sensi dell'art. 50, comma 
        7 del d.lgs n. 29 del 1993.
        
 
        
          ART. 32
          
          Mobilità ordinaria per i dirigenti in 
          esubero
        
        
        1. Le parti concordano che, salvo quanto 
        disposto dall'art. 31, dall'art. 37 comma 16 nonché dall'art. 39, comma 
        10, sino all'attuazione dell'art. 3, comma 5, lett. g, del d.lgs. 
        502/1992, le vigenti procedure della mobilità volontaria da esperire per 
        tutti i dirigenti in esubero, anche a seguito delle disattivazioni o 
        delle riconversioni di cui all'art. 3, comma 3 della legge 23 dicembre 
        1994, n. 724, sono quelle disciplinate dall'art. 82, comma 2, lett. B) 
        del D.P.R. 384/1990, attuate le quali si applica la mobilità d'ufficio 
        di cui alla sopracitata norma della legge 724/1994.
        
        
        2. Tra i motivi di cui all'art. 36, comma 
        1, non sono ricompresi i casi di esubero dei dirigenti, inclusi quelli 
        rientranti nelle tipologie del comma 1, in relazione alle quali devono 
        essere esperite le procedure di mobilità previste dal medesimo comma 1, 
        dall'art. 31 e, infine, dall'art. 3, commi da 47 a 52 della legge 
        537/1993.
        
        
        3. Le parti concordano, altresì, che 
        nell'attuazione dell'art. 3, comma 5, lett. g) del d.lgs. 502 del 1992, 
        particolare attenzione sia dedicata alla normativa riguardante la 
        ricollocazione dei dirigenti dell'area medico - veterinaria dichiarati 
        in esubero, per la soluzione delle problematiche derivanti dai vincoli 
        connessi all'incardinamento nella disciplina, tenuto conto della 
        necessità di esperire ogni utile tentativo di ricollocazione dei 
        dirigenti medesimi come stabilito anche nell'art. 31.
         
        
          
          
          
          CAPO V
          
          Istituti di peculiare interesse
          
          
          ART. 33
          
          Aggiornamento professionale, 
          partecipazione alla didattica e ricerca finalizzata
        
        
        1. La formazione e l'aggiornamento 
        professionale del dirigente sono assunti dalle aziende ed enti come 
        metodo permanente per la valorizzazione della capacità ed attitudini 
        personali e quale supporto per l'assunzione delle responsabilità 
        affidate, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema sanitario.
        
        
        2. L'Azienda o l'Ente definisce 
        annualmente la quota di risorse da destinare ad iniziative di formazione 
        ed aggiornamento dei dirigenti ai sensi della circolare del Ministro 
        della funzione pubblica n. 14 del 24.4.1995, costituendo un apposito 
        fondo nel quale confluiscono anche le risorse di cui all'art. 47 comma 4 
        nonché le quote eventualmente accantonate ai sensi dell'art. 67, comma 
        6.
        
        
        3. L'azienda o l'ente, nell'ambito dei 
        propri obiettivi di sviluppo e nel rispetto dei criteri generali 
        definiti nell'art. 5, realizza iniziative di formazione e di 
        aggiornamento professionale obbligatorio anche avvalendosi della 
        collaborazione di altri soggetti pubblici o privati specializzati nel 
        settore. Le attività formative devono tendere, in particolare, a 
        rafforzare la cultura manageriale e la capacità dei dirigenti di gestire 
        iniziative di miglioramento e di innovazione dei servizi, destinate a 
        caratterizzare le strutture sanitarie del comparto in termini di 
        dinamismo, competitività e qualità dei servizi erogati.
        
        
        4. La partecipazione alle iniziative di 
        formazione o di aggiornamento professionale obbligatorio, inserite in 
        appositi percorsi formativi, anche individuali, viene concordata 
        dall'azienda o ente con i dirigenti interessati ed è considerata 
        servizio utile a tutti gli effetti. Essa può comprendere la ricerca 
        finalizzata, in base a programmi approvati, sulla base della normativa 
        vigente, dalle aziende o enti, anche in relazione agli indirizzi 
        nazionali e regionali. In ogni caso la partecipazione alle iniziative di 
        formazione deve essere prioritariamente garantita ai dirigenti 
        dichiarati in esubero al fine di favorirne la ricollocazione nell'ambito 
        degli incarichi dirigenziali di cui agli artt. 56, comma 1 lett. b) e 
        57.
        
        
        5. È confermato l'istituto del comando 
        finalizzato previsto dall'art. art. 45 del D.P.R. 20.12.1979 n. 761, con 
        la precisazione che esso è disposto dall'azienda o ente, cui spetta di 
        stabilire se ed in quale misura e per quale durata al dirigente compete 
        la retribuzione di cui agli artt. 42, 55, 56 e 57. Con esclusione, 
        comunque, delle indennità correlate ad effettiva presenza in servizio o 
        alla retribuzione di risultato.
        
        
        6. L'aggiornamento facoltativo comprende 
        documentate iniziative, selezionate dai dirigenti interessati ed 
        effettuate con il ricorso alle ore previste dagli art. 17, 18 ed ai 
        permessi dell'art. 23 senza oneri per l'azienda o ente. L'eventuale 
        concorso alle spese da parte dell'azienda o ente è, in tal caso, 
        strettamente subordinato all'effettiva connessione delle iniziative con 
        l'attività di servizio.
        
        
        7. Nell'aggiornamento tecnico-scientifico 
        facoltativo rientra anche l'istituto del comando finalizzato di cui 
        all'art. 45 del D.P.R. 761 del 1979, così come modificato dal comma 5.
        
        
        8. La partecipazione dei dirigenti 
        all'attività didattica si realizza nelle seguenti aree di applicazione:
        
        
        
          a) corsi di specializzazione e di 
          insegnamento previsti dall'art. 6, commi 2 e 3, del D.Lgs. 30.12.1992 
          n. 502;
          
          
          b) corsi di aggiornamento professionale 
          obbligatorio del personale del comparto, organizzati dalle aziende o 
          enti del Servizio sanitario nazionale;
          
          
          c) corsi di formazione professionale 
          post - base, previsti dai decreti ministeriali che hanno individuato i 
          profili professionali di cui all'art. 6 citato nella lettera a);
          
          
          d) formazione di base e riqualificazione 
          del personale.
        
        9. Le attività di cui al comma 8, 
        previa apposita selezione secondo l'ordinamento di ciascuna azienda o 
        ente e nel rispetto dei protocolli previsti dalla normativa citata al 
        precedente punto a), sono riservate, di norma, ai dirigenti delle 
        medesime aziende o enti in base alle materie di rispettiva competenza, 
        con l'eventuale integrazione di docenti esterni.
        
 
        
          CAPO VI
          
          ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
          
          
          ART. 34
          
          Cause di cessazione del rapporto di 
          lavoro
 
        
        
        1. Superato il periodo di prova, la 
        cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre che nei 
        casi di risoluzione già disciplinati dagli artt. 24, 25. 27 e 28, ha 
        luogo:  
        
          a) per compimento del limite massimo 
          di età nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, anche nei 
          confronti dei dirigenti di II livello cui è conferito l'incarico 
          quinquennale di cui all'art. 15 del d.lgs. 502/1992;
          
          
          b) per recesso del dirigente;
          
          
          c) per recesso dell'azienda o ente;
          
          
          d) per decesso del dirigente.
        
        
          ART. 35
          
          Obblighi delle parti
 
        
        
        1. Nel caso di cui alla lettera a) 
        dell'art. 34, la risoluzione del rapporto di lavoro avviene 
        automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal 
        primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età. 
        L'Azienda o Ente comunica, comunque, per iscritto l'intervenuta 
        risoluzione del rapporto.
        
        
        2. Nel caso di recesso del dirigente, 
        questi deve darne comunicazione scritta all'Azienda o Ente rispettando i 
        termini di preavviso.
        
 
        
          ART. 36
          
          Recesso dell'azienda o ente
        
        
        1. Nel caso di recesso dell'azienda o ente 
        ai sensi dell'art. 2118 del C.C. quest'ultima deve comunicarlo per 
        iscritto all'interessato, indicandone contestualmente i motivi e 
        rispettando, salvo che nel caso del comma 2, i termini di preavviso.
        
        
        2. In caso di recesso per giusta causa si 
        applica l'art. 2119 del codice civile. La giusta causa consiste in fatti 
        e comportamenti, anche estranei alla prestazione lavorativa, di gravità 
        tale da non consentire la prosecuzione, sia pure provvisoria, del 
        rapporto di lavoro.
        
        
        3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, 
        l'azienda o ente, prima di recedere dal rapporto di lavoro, contesta per 
        iscritto l'eventuale addebito all'interessato convocandolo, non prima 
        che siano trascorsi cinque giorni dal ricevimento della contestazione, 
        per sentirlo a sua difesa. Il dirigente può farsi assistere da un 
        rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce 
        mandato o da un procuratore di sua fiducia. Se l'azienda o ente lo 
        ritenga necessario, in concomitanza con la contestazione, può disporre 
        la sospensione dal lavoro del dirigente per un periodo non superiore a 
        trenta giorni mantenendo la corresponsione del trattamento economico 
        complessivo in godimento e la conservazione dell'anzianità di servizio.
        
        
        4. La responsabilità particolarmente grave 
        e reiterata, accertata secondo le procedure dell'art. 59, costituisce 
        giusta causa di recesso. L'annullamento della procedura di accertamento 
        della responsabilità del dirigente, disciplinata dall'art. 59, comma 5 e 
        seguenti, fa venire meno gli effetti del recesso.
        
        
        5. Il dirigente non è soggetto alle 
        sanzioni disciplinari conservative previste dall'art. 7, commi 4 e 5, 
        della legge n. 300 del 1970.
        
        
        6. Le disposizioni del presente articolo 
        si applicano anche nei confronti dei dirigenti di II livello. Rimane 
        fermo il disposto dell'art. 15 del D.Lgs. 502 del 1992 riguardante la 
        verifica complessiva dell'espletamento dell'incarico conferito al 
        termine del quinquennio, ai fini del rinnovo dell'incarico stesso; in 
        tal caso il mancato rinnovo produce gli effetti di cui al citato art. 
        15.
        
        
        7. In relazione alla specificità della 
        professione medica ed al possibile conflitto tra direttive aziendali e 
        deontologia professionale le parti concordano di costituire una 
        Commissione composta da rappresentanti dell'A.RA.N. e delle 
        organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto da istituirsi 
        entro il 31 ottobre 1996 allo scopo di proporre eventuali soluzioni di 
        integrazione della normativa contrattuale sulla risoluzione del rapporto 
        di lavoro anche alla luce di eventuali casi di recesso nei quali si 
        siano verificati i conflitti di cui sopra . La Commissione concluderà i 
        propri lavori entro il 1 dicembre 1997.
        
 
        
          ART. 37
          
          Collegio di conciliazione
        
        
        1. Ferma restando in ogni caso la 
        possibilità di ricorso al giudice competente avverso gli atti 
        applicativi dell'art. 36, commi 1 e 2, il dirigente può attivare le 
        procedure di conciliazione disciplinate nel presente articolo ed 
        istituite ai sensi dell'art. 59, comma 7 del D.Lgs. n. 29 del 1993.
        
        
        2. Il dirigente, ove non ritenga 
        giustificata la motivazione fornita dall'azienda o ente o nel caso in 
        cui tale motivazione non sia stata indicata contestualmente alla 
        comunicazione del recesso, può ricorrere al Collegio previsto dal comma 
        4.
        
        
        3. Il ricorso deve essere inoltrato a 
        mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che costituisce 
        prova del rispetto dei termini, entro trenta giorni dal ricevimento 
        della comunicazione scritta di licenziamento. Il ricorso al collegio non 
        ha effetto sospensivo del recesso dell'azienda o ente.
        
        
        4. Il Collegio di conciliazione è composto 
        da tre membri. Il dirigente ricorrente e l'azienda o ente designano un 
        componente ciascuno ed i due componenti così designati nominano di 
        comune accordo, entro cinque giorni dalla loro designazione, il terzo 
        componente, con funzioni di Presidente.
        
        
        5. Il dirigente interessato provvede alla 
        designazione del proprio componente nell'atto di ricorso. L'azienda o 
        ente comunica per iscritto al ricorrente la designazione del proprio 
        componente entro cinque giorni dal ricevimento del ricorso.
        
        
        6. In caso di mancato accordo o, comunque, 
        di non rispetto dei termini previsti nei commi 3 e 4 per la designazione 
        dei componenti, essi vengono designati, su richiesta di una delle parti, 
        dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede legale 
        l'azienda o l'ente.
        
        
        7. Il Collegio, presenti le parti in causa 
        o, eventualmente, i loro rappresentanti, deve esperire preliminarmente 
        un tentativo di conciliazione per verificare la sussistenza delle 
        condizioni per la revoca del recesso.
        
        
        8. Ove si pervenga alla conciliazione e in 
        tale sede l'azienda o l'ente si obblighino a riassumere il dirigente, il 
        rapporto di lavoro prosegue senza soluzione di continuità. In caso 
        contrario, il Collegio, sentite le parti in causa, emette la propria 
        decisione, alla quale l'azienda o ente sono tenuti a conformarsi anche 
        nel caso di cui al comma 15.
        
        
        9. La procedura per la conciliazione e per 
        l'emissione della decisione deve esaurirsi entro 60 giorni dalla data 
        della costituzione del Collegio.
        
        
        10. Ove il Collegio, con motivato 
        giudizio, accolga il ricorso, dispone a carico dell'azienda o ente una 
        indennità supplementare, determinata in relazione alle valutazioni dei 
        fatti e delle circostanze emerse, tra un minimo, pari al corrispettivo 
        del preavviso maturato, maggiorato dell'importo equivalente a due 
        mensilità ed un massimo pari al corrispettivo di 22 mensilità.
        
        
        11. L'indennità supplementare di cui al 
        comma 10 è automaticamente aumentata, ove l'età del dirigente sia 
        compresa fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure:
         
        
          - 7 mensilità in corrispondenza del 
          51^ anno compiuto;  
 
          - 6 mensilità in corrispondenza del 
          50^ e 52^ anno compiuto;  
 
          - 5 mensilità in corrispondenza del 
          49^ e 53^ anno compiuto;  
 
          - 4 mensilità in corrispondenza del 
          48^ e 54^ anno compiuto;  
 
          - 3 mensilità in corrispondenza del 
          47^ e 55^ anno compiuto;  
 
          - 2 mensilità in corrispondenza del 
          46^ e 56^ anno compiuto.
 
        
        12. Nelle mensilità di cui ai commi 10 
        e 11 è ricompresa anche la retribuzione di cui alla tabella allegato n. 
        4.
        
        
        13. In caso di accoglimento del ricorso, 
        l'azienda o ente non può assumere altro dirigente nel posto 
        precedentemente coperto dal ricorrente, per un periodo corrispondente al 
        numero di mensilità riconosciute dal Collegio, ai sensi dei commi 10 e 
        11.
        
        
        14. Le spese relative alla partecipazione 
        del Presidente al Collegio sono a carico della parte soccombente.
        
        
        15. In fase di prima applicazione del 
        presente contratto e, comunque, non oltre il 15 dicembre 1997, il 
        Collegio dispone la reintegrazione del dirigente nel posto di lavoro, 
        senza la tutela risarcitoria di cui ai commi 10 e 11, nei seguenti casi:
        
        
        
          a) qualora accerti che il recesso è 
          dovuto alle cause di nullità di cui all'art. 38, comma 1, lett. a);
          
          
          b) qualora accerti che il recesso è 
          ingiustificato.
        
        16. Nel caso di recesso ritenuto 
        ingiustificato da parte del Collegio di conciliazione, per un periodo 
        pari ai mesi cui è correlata la determinazione dell'indennità 
        supplementare e con decorrenza dalla pronuncia del Collegio, il 
        dirigente può avvalersi della disciplina di cui all'art. 39 comma 10, 
        senza obbligo di preavviso. Qualora si realizzi il trasferimento ad 
        altra Azienda od Ente, il dirigente ha diritto ad un numero di mensilità 
        risarcitorie pari al solo periodo non lavorato.
        
        
        17. La procedura del presente articolo 
        sarà sostituita da quella prevista dall'art. 69 del D.Lgs. n. 29 del 
        1993 dal momento della devoluzione al giudice ordinario delle 
        controversie individuali di lavoro.
        
 
        
          ART. 38
          
          Nullità del recesso
        
        
        1. Il recesso è nullo in tutti i casi in 
        cui lo prevedano il codice civile e le vigenti disposizioni di legge sul 
        rapporto di lavoro dei dirigenti, e in particolare:
         
        
          a) se è dovuto a ragioni politiche, 
          religiose, sindacali, di sesso, di razza o di lingua;
          
          
          b) se è intimato, senza giusta causa, 
          durante i periodi di sospensione previsti dall'art. 2110 del codice 
          civile, salvo quanto previsto dagli artt. 24 e 25.
        
        2. In tutti i casi di recesso 
        discriminatorio dovuto alle ragioni di cui alla lettera a) del comma 1 
        si applica l'art. 18 della L. 300 del 1970.
        
 
        
          ART. 39
          
          Termini di Preavviso
        
        
        1. In tutti i casi in cui il presente 
        contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con 
        corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi 
        termini sono fissati come segue:  
        
          a) 8 mesi per dirigenti con anzianità 
          di servizio fino a 2 anni;
          
          
          b) ulteriori 15 giorni per ogni 
          successivo anno di anzianità fino a un massimo di altri 4 mesi di 
          preavviso. A tal fine viene trascurata la frazione di anno inferiore 
          al semestre e viene considerata come anno compiuto la frazione di anno 
          uguale o superiore al semestre.
        
        2. In caso di dimissioni del dirigente 
        il termine di cui al comma 1 è di tre mesi.
        
        
        3. I termini di preavviso decorrono dal 
        primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
        
        
        4. La parte che risolve il rapporto di 
        lavoro senza l'osservanza dei termini di cui al comma 1, è tenuta a 
        corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della 
        retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L'azienda o 
        ente ha diritto di trattenere su quanto dalla stessa eventualmente 
        dovuto al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il 
        periodo di preavviso da questi non dato.
        
        
        5. E' in facoltà della parte che riceve la 
        comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolverlo sia 
        all'inizio, sia durante il periodo di preavviso con il consenso 
        dell'altra parte.
        
        
        6. Durante il periodo di preavviso non è 
        consentita la fruizione delle ferie. Pertanto, in caso di preavviso 
        lavorato, si da luogo al pagamento dell'indennità sostitutiva
        
        
        7. Il periodo di preavviso è computato 
        nell'anzianità a tutti gli effetti.
        
        
        8. In caso di decesso del dirigente, 
        l'Azienda o Ente corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva 
        del preavviso secondo quanto stabilito dall'art. 2122 del c.c.. nonché 
        una somma corrispondente ai giorni di ferie maturate e non godute.
        
        
        9. L'indennità sostitutiva del preavviso 
        deve calcolarsi computando la retribuzione di cui alla tabella allegato 
        n. 4.
        
        
        10. Qualora il dirigente, anche al di 
        fuori delle ipotesi disciplinate dall'art. 82 del D.P.R. 384/90, 
        presenti domanda di trasferimento ad altra Azienda od Ente del comparto 
        che vi abbia dato assenso, il nulla osta dell'Azienda od Ente di 
        appartenenza è sostituito dal preavviso di cui al comma 2. Il presente 
        comma si applica esclusivamente nei confronti dei dirigenti di I 
        livello.
        
 
        
          PARTE SECONDA
          
          
          TITOLO I
          
          Trattamento Economico
          
          
          CAPO I
          
          struttura della retribuzione
          
          
          ART. 40
          
          Struttura della retribuzione dei 
          dirigenti
        
        
        1. La struttura della retribuzione dei 
        dirigenti medici e veterinari di I e II livello dall'art. 1, commi 2 e 
        3, si compone delle seguenti voci:  
        
          1) stipendio tabellare;
          
          
          2) indennità integrativa speciale;
          
          
          3) retribuzione individuale di 
          anzianità, ove acquisita;
          
          
          4) indennità di specificità medica;
          
          
          5) retribuzione di posizione;
          
          
          6) specifico trattamento economico per i 
          dirigenti di II livello, ove attribuito;
          
          
          7) retribuzione di risultato;
          
          
          8) retribuzione legata alle particolari 
          condizioni di lavoro, ove spettante;
          
          
          9) assegno per il nucleo familiare ove 
          spettante.
        
        
          ART. 41
          
          Incrementi contrattuali
        
        
        1. Dal 1° gennaio 1995 al 30 novembre 1995 
        ai dirigenti medici e veterinari di I e II livello di cui agli artt. 43, 
        44 e 45, comma 1, lettere A) e C) è corrisposto l'incremento mensile 
        lordo sottoindicato, che riassorbe l'indennità di vacanza contrattuale:
        
        
        
        2. Dal 1° dicembre 1995 ai dirigenti 
        del comma 1 è corrisposto l'incremento mensile lordo sottoindicato, che 
        riassorbe quello previsto dallo stesso comma:
         
        
        3. Dal 1° gennaio 1995 al 30 novembre 
        1995 ai dirigenti medici di I e II livello di cui agli artt. 43, 44 e 
        45, comma 1, lettera B) è corrisposto l'incremento mensile lordo 
        sottoindicato, che riassorbe l'indennità di vacanza contrattuale:
        
        
        
        4. Dal 1° dicembre 1995 ai dirigenti 
        del comma 3 è corrisposto l'incremento mensile lordo sottoindicato, che 
        riassorbe quello previsto dallo stesso comma:
         
        
        5. Dal 1° gennaio 1995 al 30 novembre 
        1995 ai dirigenti veterinari di I e II livello di cui agli artt. 43, 44 
        e 45, comma 1, lettera D) è corrisposto l'incremento mensile lordo 
        sottoindicato, che riassorbe l'indennità di vacanza contrattuale:
        
        
        
          ex IX livello: L. 94.000 con più di 5 
          anni ; L. 90.000, con meno di 5 anni;
          
          ex X livello: L. 108.000
          
          ex XI livello: L. 139.000
        
        6. Dal 1° dicembre 1995 ai dirigenti 
        del comma 5 è corrisposto l'incremento mensile lordo sottoindicato, che 
        riassorbe quello previsto dallo stesso comma:
         
        
          ex IX livello: L. 175.000 con più di 
          5 anni; L. 167.000, con meno di 5 anni;
          
          ex X livello: L. 201.000
          
          ex XI livello: L. 258.000
        
        7. Gli incrementi contrattuali 
        comprendono il 6% sugli stipendi tabellari previsti per i vari ex 
        livelli dall'art. 108 del D.P.R. 384/1990, sull'elemento distinto della 
        retribuzione (EDR), sull'indennità integrativa speciale in godimento 
        nonché sull'importo della quota parte delle indennità conglobate di cui 
        agli artt. 43, 44 e 45.
        
 
        
          ART. 42
          
          Stipendio tabellare dei dirigenti 
          medici e veterinari di I e II livello
        
        
        1. A decorrere dal 1 dicembre 1995, salvo 
        quanto previsto, in via transitoria, dagli artt. 43 e 44, lo stipendio 
        tabellare annuo, per dodici mensilità, del dirigente di I livello, 
        previo conglobamento dell'elemento distinto della retribuzione di cui 
        alla legge 438/1992, è stabilito in L. 32.977.000.
        
        
        2. A decorrere dal 1 dicembre 1995, salvo 
        quanto previsto in via transitoria dall'art. 45 ed indipendentemente 
        dall'effettuazione dell'opzione prevista ai sensi dell'art. 15 comma 4 
        del d.lgs. 502/1992, lo stipendio tabellare annuo per dodici mensilità 
        del dirigente di II livello, previo conglobamento dell'elemento distinto 
        della retribuzione di cui alla legge 438/1992, è stabilito in L. 
        43.941.000.
        
        
        3. Con il presente contratto il rapporto 
        di lavoro del dirigente medico all'interno dell'azienda o ente, diviene 
        unico. La differenza tra gli stipendi tabellari di cui agli artt. 43,44 
        e 45, lettere B) e D) ancora esistente alla data di entrata in vigore 
        del presente contratto permane ad esaurimento in capo ai dirigenti ivi 
        indicati, in virtù delle originarie caratteristiche del rapporto di 
        lavoro degli stessi dirigenti, richiamato nei citati articoli.
        
        
        
          
          
          
          
          ART. 43
          
          Norma transitoria per i dirigenti già 
          appartenenti al IX livello
        
        
        1. A decorrere dal 1 dicembre 1995, lo 
        stipendio tabellare annuo dei dirigenti già di IX livello, previo 
        conglobamento dell'elemento distinto della retribuzione di cui alla 
        legge 438/1992, è stabilito come di seguito indicato:
        
        
        A) Per i dirigenti medici, già a tempo 
        pieno, in L. 27.643.000 che ricomprendono:  
        
          – lo stipendio tabellare dell'ex IX 
          livello, ai sensi dell'art. 108 del D.P.R. 384/1990,
          che comprende gli incrementi 
          di cui all'art. 41 commi 1 e 2;
          
          
          – un importo pari al 52,9 % 
          dell'indennità di tempo pieno di cui all'art. 110, comma 1, lett. A), 
          primo alinea, del D.P.R. 384/1990;
        
        B) Per i dirigenti medici, già a tempo 
        definito, in L. 16.615.000 che ricomprendono:
         
        
          – lo stipendio tabellare dell'ex IX 
          livello, ai sensi dell'art. 108 del D.P.R. 384/1990 che comprende gli 
          incrementi di cui all'art. 41 commi 3 e 4.
          
          
          – l'importo dell'indennità di cui 
          all'art.110, comma 1, lett. B), primo alinea;
        
        C) Per i dirigenti veterinari che 
        beneficiano dell'indennità medico-veterinaria, ispezione, vigilanza e 
        polizia veterinaria, in L.27.643.000 che ricomprendono:
         
        
          - lo stipendio tabellare dell'ex IX 
          livello, ai sensi dell'art. 108 del D.P.R. 384/1990 che comprende gli 
          incrementi di cui all'art. 41, commi 1 e 2;
        
        
          – un importo pari al 52,9 % 
          dell'indennità indicata in oggetto, prevista dall'art. 110 comma 1, 
          lett. C), primo alinea, del D.P.R. 384/1990;
        
        D) Per i dirigenti veterinari che non 
        beneficiano dell'indennità di cui alla lett. C) ai sensi dell'art. 110, 
        comma 5 del D.P.R. 384/1990:  
        
          1) con più di cinque anni in L. 
          23.511.000 che ricomprendono:
          
          
          – lo stipendio tabellare dell'ex IX 
          livello di appartenenza ai sensi dell'art. 108 del D.P.R. 384/1990, 
          che comprende gli incrementi di cui all'art. 41, commi 5 e 6.
          
          
          – l'importo dell'indennità di cui 
          all'art.110, comma 1, lett. C), primo alinea, maggiorate ai sensi 
          dell'art. 117 stesso decreto;
          
          
          2) con meno di cinque anni in L. 
          21.838.000 che ricomprendono:
          
          
          – lo stipendio tabellare dell'ex IX 
          livello di appartenenza ai sensi dell'art. 108 del D.P.R. 384/1990, 
          che comprende gli incrementi di cui all'art. 41, commi 5 e 6.
          
          
          – l'importo dell'indennità di cui 
          all'art.110, comma 1, lett. C), primo alinea.
        
        2. L'art. 117 del D.P.R. 384/1990 trova 
        ancora applicazione nei confronti di tutti i dirigenti indicati nel 
        comma 1 con meno di cinque anni di servizio. A tal fine si precisa che 
        l'indennità medico specialistica di cui all'art. 110, comma 1 lettere A) 
        e C) primi alinea del D.P.R. 384/1990, viene utilizzata dal 1 dicembre 
        1995 nell'indennità di specificità medica e nella retribuzione di 
        posizione ai sensi dell'art. 55. Per effetto dell'applicazione dell'art. 
        117 citato - le maggiorazioni delle citate indennità - che avvengono al 
        compimento del quinto anno di servizio previo giudizio favorevole - 
        nonché l'indennità di dirigenza medica che scatta con la medesima 
        decorrenza sono utilizzate allo stesso fine di cui sopra. Per i 
        dirigenti di cui alla lettera B), al compimento del quinto anno, con le 
        modalità dell'art. 117 citato, saranno utilizzate ai medesimi fini solo 
        la maggiorazione dell'indennità medico specialistica e l'indennità di 
        dirigenza medica. Alla medesima decorrenza, per i dirigenti veterinari 
        di cui alla lettera D) la maggiorazione dell'indennità medico 
        specialistica e quella di dirigenza medica confluiscono sullo stipendio 
        tabellare.
        
        
        3. Lo stipendio tabellare dei dirigenti di 
        cui al comma 1 è incrementato nel modo seguente, ai sensi dell'art. 3 
        del D.L. 583/1996:  
        
          1) Per i dirigenti di cui al comma 1, 
          lett. A), C) e D):
          
 
          
            – dal 1 gennaio 1996 di L. 
            1.726.000 annue
            
            
            – dal 1 luglio 1997 di L. 5.334.000 
            annue, che ricomprendono l'incremento precedente
 
          
          2) Per i dirigenti di cui al comma 1, 
          lett. B):
          
 
          
            – dal 1 gennaio 1996 di L. 
            1.295.000 annue
            
            
            – dal 1 luglio 1997 di L. 4.000.000 
            annue, che ricomprendono l'incremento precedente.
 
          
        
        4. Dal 1 luglio 1997 lo stipendio 
        tabellare dei dirigenti di cui alle lettere A) e C) del comma 1 
        raggiungerà quello previsto nell'art. 42. Dalla stessa data lo stipendio 
        tabellare dei dirigenti di cui alle lettere B) e D) del comma 1 sarà 
        determinato, rispettivamente, in L. 20.615.000 ed in L. 28.845.000. Per 
        i dirigenti veterinari di cui alla lett. D) con meno di cinque anni in 
        L. 27.172.000.
        
        
        5. Lo stipendio tabellare dei dirigenti 
        assunti dopo la stipulazione del presente contratto, corrisponde a 
        quello in atto goduto dai dirigenti già in servizio secondo il comma 1 
        lettere A) e C) e ne segue la dinamica prevista dai commi 2 e 3.
        
 
        
          ART. 44
          
          Norma transitoria per i dirigenti già 
          appartenenti al X livello
        
        
        1. A decorrere dal 1 dicembre 1995, lo 
        stipendio tabellare annuo dei dirigenti già di X livello, previo 
        conglobamento dell'elemento distinto della retribuzione di cui alla 
        legge 438/1992, è stabilito come di seguito indicato:
        
        
        A) Per i dirigenti medici, già a tempo 
        pieno, in L. 32.977.000 che ricomprendono:  
        
          a) lo stipendio tabellare dell'ex X 
          livello, ai sensi dell'art. 108 del D.P.R. 384/1990 che comprende gli 
          incrementi di cui all'art. 41 commi 1 e 2 e la quota di indennità 
          integrativa speciale eccedente quella prevista per l'ex IX livello;
          
          
          b) un importo pari al 26,1 % 
          dell'indennità di tempo pieno di cui all'art. 110, comma 1, lett. A), 
          secondo alinea del D.P.R. 384/1990;
        
        B) Per i dirigenti medici, già a tempo 
        definito, in L. 20.615.000 che ricomprendono:
         
        
          a) lo stipendio tabellare dell'ex X 
          livello, ai sensi dell'art. 108 del D.P.R. 384/1990
          che comprende gli incrementi 
          di cui all'art. 41 commi 3 e 4 e la quota di indennità integrativa 
          speciale eccedente quella prevista per l'ex IX livello con pari 
          rapporto;
        
        Ai predetti dirigenti, a decorrere dal 
        1.12.1995, è, altresì, attribuito un assegno personale non riassorbibile 
        e pensionabile nella misura annua di L. 812.000.
        
        
        C) Per i dirigenti veterinari che 
        beneficiano dell'indennità medico-veterinaria, ispezione, vigilanza e 
        polizia veterinaria, in L. 32.977.000 che ricomprendono:
         
        
          a) lo stipendio tabellare dell'ex X 
          livello, ai sensi dell'art. 108 del D.P.R. 384/1990
          che comprende gli incrementi 
          di cui all'art. 41, commi 1 e 2 e la quota di indennità integrativa 
          speciale eccedente quella prevista per l'ex IX livello;
          
          
          b) un importo pari al 26,1 % 
          dell'indennità indicata in oggetto, prevista dall'art. 110, comma 1, 
          lett. C), secondo alinea, del DPR 384/1990;
        
        D) Per i dirigenti veterinari che non 
        beneficiano dell'indennità di cui alla lett. C) ai sensi dell'art. 110, 
        comma 5 del D.P.R. 384/1990, in L. 28.845.000 che ricomprendono:
        
        
        
          a) lo stipendio tabellare dell'ex X 
          livello di appartenenza ai sensi dell'art. 108 del D.P.R. 384/1990, 
          che comprende gli incrementi di cui all'art. 41, commi 5 e 6 e la 
          quota di indennità integrativa speciale eccedente quella prevista per 
          l'ex IX livello;
          
          
          b) un importo pari al 20% delle 
          indennità complessive di cui all'art. 110, comma 1 lettera C) secondo 
          alinea del D.P.R. 384/1990.
        
        
          ART. 45
          
          Norma transitoria per i dirigenti già 
          appartenenti all'XI livello
        
        
        1. A decorrere dal 1 dicembre 1995, lo 
        stipendio tabellare annuo dei dirigenti già appartenenti all'XI livello, 
        previo conglobamento dell'elemento distinto della retribuzione di cui 
        alla legge 438/1992, è quello stabilito dall'art. 42 e ricomprende:
        
        
        A) Per i dirigenti medici, già a tempo 
        pieno, in L. 43.941.000 che ricomprendono:  
        
          a) lo stipendio tabellare dell'ex XI 
          livello, ai sensi dell'art. 108 del D.P.R. 384/1990, che comprende gli 
          incrementi di cui all'art. 41, commi 1 e 2;
          
          
          b) un importo pari al 32,6 % 
          dell'indennità di tempo pieno di cui all'art. 110, comma 1, lett. A), 
          terzo alinea del D.P.R. 384/1990;
 
        
        B) Per i dirigenti medici, già a tempo 
        definito, in L. 30.268.000 che ricomprendono:
         
        
          – lo stipendio tabellare dell'ex XI 
          livello, ai sensi dell'art. 108 del D.P.R. 384/1990 che comprende gli 
          incrementi di cui all'art. 41, commi 3 e 4 ;
          
          
          – l'intero importo dell'indennità medico 
          specialistica di cui all'art. 110 lettera B) terzo alinea D.P.R. 
          384/1990;
        
        C) Per i dirigenti veterinari che 
        beneficiano dell'indennità medico-veterinaria, ispezione, vigilanza e 
        polizia veterinaria, in L.43.941.000 che ricomprendono:
         
        
          – lo stipendio tabellare dell'ex XI 
          livello, ai sensi dell'art. 108 del D.P.R. 384/1990, che comprende gli 
          incrementi di cui all'art. 41, commi 1 e 2;
          
          
          – un importo pari al 32,6 % 
          dell'indennità indicata in oggetto e prevista dall'art. 110, comma 1, 
          lett. C), terzo alinea, del dpr 384/1990;
        
        D) Per i dirigenti veterinari che non 
        beneficiano dell'indennità di cui alla lett. C) ai sensi dell'art. 110, 
        comma 5 del D.P.R. 384/1990, in L. 40.036.000 che ricomprendono:
        
        
        
          – lo stipendio tabellare dell'ex XI 
          livello di appartenenza ai sensi dell'art. 108 del D.P.R. 384/1990, 
          che comprende gli incrementi di cui all'art. 41, commi 5 e 6 ;
          
          
          – l'intero importo dell'indennità medico 
          specialistica di cui all'art. 110 lettera B) terzo alinea D.P.R. 
          384/1990.
        
        
          ART. 46
          
          Indennità integrativa speciale
 
        
        
        1. La misura dell'indennità integrativa 
        speciale spettante ai dirigenti di I livello è stabilita nell'importo 
        annuo di L. 13.883.000. Per i dirigenti medici di cui agli artt. 43, 44 
        e 45 lettere B) essa corrisponde a quella in atto goduta al momento 
        dell'entrata in vigore del presente contratto. Per tutti i dirigenti di 
        I livello di nuova assunzione la citata indennità corrisponde a L. 
        13.883.000.
        
        
        2. La misura dell'indennità di cui al 
        primo comma per i dirigenti di II livello corrisponde a quella in atto 
        goduta, che – per i dirigenti medici – è in funzione del rapporto di 
        lavoro in essere alla data di entrata in vigore del presente contratto. 
        Per i dirigenti di II livello di nuova assunzione essa corrisponde a L. 
        14. 783.000.
        
 
        
          ART. 47
          
          Riconversione delle risorse destinate 
          alla progressione economica per anzianità
        
        
        1. In attuazione di quanto previsto 
        dall'art. 72, comma 3 del d.lgs. 29/1993, con effetto dall'1 gennaio 
        1997 sono abrogati i meccanismi di automatico incremento della 
        retribuzione per classi e scatti legati all'anzianità individuale.
        
        
        2. Il valore per classi e scatti in 
        godimento al 31 dicembre 1996, maturato sulle voci indicate dall'art. 
        92, comma 6 del D.P.R. 270/1987, con l'aggiunta della valutazione 
        economica dei ratei di classi e scatti maturati alla medesima data, 
        costituisce la retribuzione individuale di anzianità, utile ai fini del 
        trattamento di quiescenza e dell'indennità premio di servizio nonché 
        della 13^ mensilità.
        
        
        3. In caso di trasferimento presso altre 
        aziende o enti, anche a seguito di concorso o conferimento dell'incarico 
        ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 502/1992, il dirigente di I e II 
        livello conserva, a titolo personale, la retribuzione individuale di 
        anzianità di cui al comma 2, in atto goduta.
        
        
        4. All'atto della risoluzione del rapporto 
        di lavoro per qualsiasi causa, la retribuzione individuale di anzianità 
        dei dirigenti cessati dal servizio confluisce in apposito fondo che, per 
        la vigenza del presente contratto, viene utilizzato, in base all'art. 5, 
        comma 1, lettera m), ai seguenti fini:  
        
          a) in quota parte per garantire gli 
          effetti del comma 3;
          
          
          b) in quota parte per incrementare il 
          fondo previsto dall'art. 33, comma 2 per le attività di formazione ed 
          aggiornamento, secondo quanto concordato ai sensi dell'art. 5, comma 
          1, lettera f).
          
          
          c) in quota parte, per realizzare forme, 
          anche consortili tra aziende in ambito regionale per la tutela 
          assicurativa, legale e di consulenza in attuazione dell'art. 28 del 
          D.P.R. 761/1979.
        
        
          CAPO II
          
          Norme particolari per i dirigenti 
          delle i.p.a.b. aventi finalità sanitarie
          
          
          ART. 48
          
          Struttura della retribuzione per la 
          qualifica unica di Dirigente 
          
          delle I.P.A.B. aventi finalità 
          sanitarie
        
        
        1. Presso le I.P.A.B. la qualifica di 
        dirigente è unica e corrisponde a quella di dirigente di I livello del 
        S.S.N. Per i dirigenti in servizio presso le I.P.A.B. che già applicano 
        il trattamento economico e normativo del D.P.R. 28 novembre 1990, n. 
        384, la struttura della retribuzione è configurata secondo quanto 
        previsto dagli articoli del Capo I.
        
        
        2. Per i dirigenti in servizio presso 
        I.P.A.B. che tuttora applicano la disciplina del D.P.R. 3 agosto 1990, 
        n. 333, fermo restando quanto previsto dall'art. 40 in ordine alla 
        struttura della retribuzione dei dirigenti medici, il trattamento 
        economico stipendiale è così determinato:  
        
          – dal 1° gennaio 1995 al 30 novembre 
          1995 ai dirigenti della ex prima qualifica dirigenziale viene 
          corrisposto un incremento stipendiale mensile lordo di L 136.000 che 
          riassorbe l'indennità di vacanza contrattuale; per gli stessi 
          dirigenti, a decorrere dal 1^ dicembre 1995, il predetto incremento 
          mensile lordo è rideterminato in L. 237.000 ;
          
          
          – dal 1° gennaio 1995 al 30 novembre 
          1995 al personale della ex seconda qualifica dirigenziale è 
          corrisposto un incremento stipendiale mensile lordo di L. 174.000 che 
          riassorbe l'indennità di vacanza contrattuale; per gli stessi 
          dirigenti, a decorrere dal 1^ dicembre 1995, il predetto incremento 
          mensile lordo è rideterminato in L. 305.000.
        
        3. A decorrere dal 1 dicembre 1995, 
        salvo quanto previsto dall'art.51, lo stipendio tabellare annuo, per 
        dodici mensilità, della qualifica unica dirigenziale, previo 
        conglobamento dell'elemento distinto della retribuzione di cui all'art. 
        7 della legge n. 438/1992, è stabilito in L.32.977.000; tale somma, per 
        il dirigente della ex prima qualifica dirigenziale, ricomprende:
        
        
        
          a) lo stipendio tabellare già 
          spettante alla ex prima qualifica come previsto dall'articolo 43 del 
          D.P.R. 333/1990, incrementato ai sensi del comma 2;
          
          
          b) un importo pari allo 0,35 della 
          indennità di funzione della ex prima qualifica dirigenziale di cui 
          all'articolo 38 del D.P.R. 333/1990;
        
        4. Gli incrementi contrattuali 
        comprendono il 6% sugli stipendi tabellari previsti per i due ex livelli 
        dall'art. 43 del D.P.R. 333/1990, sull'elemento distinto della 
        retribuzione (EDR), sull'indennità integrativa speciale in godimento 
        nonché sull'importo delle indennità conglobata di cui al comma 3 per 
        l'ex qualifica I dirigenziale.
        
        
        5. La misura dell'indennità integrativa 
        speciale spettante al personale della qualifica unica dirigenziale è 
        stabilita nell'importo corrispondente a quello spettante al personale 
        appartenente alla ex prima qualifica dirigenziale.
        
 
        
          ART. 49
          
          Norma transitoria per il personale 
          dirigenziale delle I.P.A.B aventi finalità sanitarie
        
        
        1. Il trattamento economico stipendiale 
        dei dirigenti della ex seconda qualifica dirigenziale, derivante 
        dall'applicazione dell'art. 48, comma 3, a decorrere dal 1° dicembre 
        1995 è così determinato:  
        
          a) stipendio tabellare nella misura 
          stabilita all'art.48, comma 3;
          
          
          b) maturato economico annuo, 
          pensionabile e non riassorbibile di L. 5.007.000, pari al maggior 
          importo, rispetto allo stipendio tabellare di cui alla lett. a), del 
          trattamento economico tabellare in godimento al 1° dicembre 1995 
          ottenuto dalla sommatoria delle seguenti voci:
           
          
            
            
            – stipendio tabellare ex articolo 43 
            D.P.R. 333/1990 comprensivo dell'elemento distinto della 
            retribuzione di cui all'art. 7 della legge n.438/1992;
            
            
            – incrementi contrattuali di cui 
            all'art. 48, comma 2;
            
            
            – differenza tra l'importo 
            dell'indennità integrativa speciale in godimento e quella della ex 
            prima qualifica dirigenziale.
          
        
        
          CAPO III
          
          Effetti dei nuovi stipendi
          
          
          ART. 50
          
          Effetti dei nuovi stipendi
        
        
        1. Le misure degli stipendi tabellari 
        risultanti dall'applicazione della Parte Seconda - Titolo I, Capi I e II 
        del presente contratto - hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul 
        compenso per lavoro straordinario sul trattamento ordinario di 
        quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità premio di servizio, 
        sull'indennità alimentare di cui all'art. 30, comma 4 del presente 
        contratto, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e 
        previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
        
        
        2. I benefici economici – ivi compresa 
        l'indennità di vacanza contrattuale – risultanti dall'applicazione della 
        Parte II - Titolo I - Capi I e II del presente contratto - hanno effetto 
        integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei 
        dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel 
        periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica 
        alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel 
        presente comma. Agli effetti dell'indennità premio di servizio, 
        dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 
        2122 del C.C. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data 
        di cessazione dal servizio.
        
        
        3. Ai sensi e per gli effetti dei commi 1 
        e 2, l'indennità di specificità medica prevista dall'art. 54 e la 
        retribuzione di posizione per la parte indicata dall'art. 55, commi 3, 7 
        e relativa tabella allegato n. 3, essendo costituite dalle quote residue 
        delle indennità fisse e ricorrenti previste dagli artt. 110 e 117 del 
        D.P.R. 384/1990 nella parte non utilizzata per la ricostruzione dello 
        stipendio tabellare nonché dagli artt. 114 e 116 - mantengono la natura 
        delle predette indennità e sono, pertanto, utili ai fini pensionistici e 
        dell'indennità premio di servizio così come già previsto dalle vigenti 
        disposizioni per le indennità che vi hanno dato origine.
        
        
        4. Ai sensi e per gli effetti dei commi 1 
        e 2, l'indennità di specificità medica di cui all'art. 54, comma 6, e la 
        retribuzione di posizione dei dirigenti in servizio presso le I.P.A.B. 
        indicate nell'art. 48 - che, ai sensi dell'art. 55, per il presente 
        biennio di parte economica sono costituite utilizzando l'indennità di 
        funzione già prevista dall'art. 38 del D.P.R. 333/90 nella quota residua 
        dopo la ricostruzione dello stipendio tabellare - mantengono la natura 
        della predetta indennità. Come tali, sono utili ai fini pensionistici e 
        dell'indennità premio di servizio secondo quanto previsto dalle vigenti 
        disposizioni per la citata indennità di funzione.
        
 
        
          TITOLO II
          
          incarichi dirigenziali, specificità 
          medica e retribuzione di posizione
          
          
          CAPO I
          
          incarichi dirigenziali e valutazione 
          dei dirigenti ai fini della retribuzione di posizione
          
          
          ART. 51
          
          Graduazione delle funzioni dei 
          dirigenti di I e II livello 
          
          ai fini della determinazione della 
          retribuzione di posizione
        
        
        1. Le aziende od enti, in relazione alle 
        articolazioni aziendali individuate dal D.Lgs. 502 del 1992, dalle leggi 
        regionali di organizzazione e dagli eventuali atti di indirizzo e 
        coordinamento del Ministero della Sanità, determinano la graduazione 
        delle funzioni dirigenziali cui è correlato il trattamento economico di 
        posizione, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 29 del 1993.
        
        2. L'individuazione viene effettuata nel 
        rispetto di quanto previsto dall'art. 53 e 54 e sulla base dei seguenti 
        criteri e parametri di massima che le aziende ed enti possono integrare 
        con riferimento alla loro specifica situazione organizzativa e nel 
        rispetto delle leggi regionali di cui al comma 1:
         
        
          – complessità della struttura in 
          relazione alla sua articolazione interna, con particolare riguardo ai 
          Dipartimenti;
          
          
          – grado di autonomia in relazione anche 
          ad eventuale struttura sovraordinata;
          
          
          – affidamento e gestione di budget;
          
          
          – consistenza delle risorse umane, 
          finanziarie e strumentali ricomprese nel budget affidato;
          
          
          – importanza e delicatezza della 
          funzione esplicitata da espresse e specifiche norme di legge;
          
          
          – svolgimento di funzioni di 
          coordinamento, indirizzo, ispezione e vigilanza, verifica di attività 
          direzionali;
          
          
          – grado di competenza specialistico - 
          funzionale o professionale;
          
          
          – utilizzazione nell'ambito della 
          struttura di metodologie e strumentazioni significativamente 
          innovative e con valenza strategica per l'azienda od ente;
          
          
          – affidamento di programmi di ricerca, 
          aggiornamento, tirocinio e formazione in rapporto alle esigenze 
          didattiche dell'azienda o ente;
          
          
          – produzione di entrate proprie 
          destinate al finanziamento generale dell'azienda od ente;
          
          
          – rilevanza degli incarichi di cui 
          all'art. 53 interna all'unità operativa ovvero a livello aziendale;
          
          
          – ampiezza del bacino di utenza per le 
          unità operative caratterizzate da tale elemento e reale capacità di 
          soddisfacimento della domanda di servizi espressa;
          
          
          – valenza strategica della struttura 
          rispetto agli obiettivi aziendali, purché collegata oggettivamente con 
          uno o più dei precedenti criteri.
        
        3. Le aziende ed enti, in base alle 
        risultanze della graduazione di cui al comma precedente, attribuiscono 
        ad ogni posizione dirigenziale prevista nel proprio assetto 
        organizzativo un valore economico secondo i parametri di riferimento di 
        cui agli artt. 56 e 57 previa informazione alle rappresentanze sindacali 
        di cui agli artt. 10 e 11, seguita, su richiesta da un incontro. A 
        parità di struttura organizzativa e corrispondenza delle funzioni, alle 
        posizioni è attribuita la stessa valenza economica.
        
        
        4. La graduazione delle funzioni relativa 
        agli incarichi di II livello dirigenziale è effettuata dalle aziende ed 
        enti con le modalità indicate nel comma 2, in modo oggettivo e, cioè, 
        indipendentemente dalla circostanza che i predetti dirigenti esercitino 
        o meno l'opzione per il rapporto ad incarico quinquennale rinnovabile. 
        Essa ha effetto solo sulla determinazione del trattamento economico 
        relativo alla retribuzione di posizione secondo la disciplina dell'art. 
        55.
        
        
        5. Alla retribuzione della posizione, 
        sulla base dei criteri e parametri stabiliti dal presente articolo, si 
        provvede mediante un apposito Fondo - costituito presso ogni azienda o 
        ente al fine di assegnare ai dirigenti un trattamento economico 
        correlato alle funzioni dell'incarico attribuito ed alle connesse 
        responsabilità - e finanziato con le modalità di cui agli artt. 60 e 61 
        e dell'art.63, comma 2 lettera a).
        
        
        6. La disciplina del conferimento degli 
        incarichi prevista dai seguenti articoli del presente capo entra in 
        vigore con il presente contratto e presuppone, altresì, che le aziende 
        ed enti realizzino le seguenti innovazioni:  
        
          a) attuazione dei principi di 
          razionalizzazione previsti dal D.Lgs. n. 29 del 1993 ed, in 
          particolare, dagli artt. 3,4, 5, 7, 8, 9 e 14;
          
          
          b) ridefinizione delle strutture 
          organizzative e delle funzioni dirigenziali;
          
          
          c) istituzione e attivazione dei servizi 
          di controllo interno o dei nuclei di valutazione.
        
        
          ART. 52
          
          Affidamento e revoca degli incarichi 
          di I livello dirigenziale
        
        
        1. A ciascun dirigente sono conferiti 
        incarichi di direzione di struttura ovvero di funzioni ispettive e di 
        consulenza, di studio e ricerca, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 29 del 
        1993 o di natura professionale in relazione alle attività assistenziali 
        svolte.
        
        
        2. Gli incarichi di I livello dirigenziale 
        sono affidati, a ciascun dirigente, dalle aziende od enti, su proposta 
        del dirigente di II livello, con atto scritto e motivato, nel rispetto 
        dei principi e procedure stabilite dagli artt. 15, comma 2, penultimo 
        capoverso del d.lgs n. 502 del 1992 e 19 del d.lgs n. 29 del 1993. Gli 
        obiettivi e le risorse sono affidati al dirigente ai sensi dell'art. 65, 
        commi 4, 5 e 6.
        
        
        3. Le aziende o enti formulano in via 
        preventiva i criteri per l'affidamento e la revoca degli incarichi 
        dirigenziali nel rispetto dei principi stabiliti dalle disposizioni 
        citate nei commi 1 e 2. Tali criteri, prima della definitiva 
        determinazione, sono oggetto di informazione alle rappresentanze 
        sindacali di cui agli artt. 10 e 11, seguita, su richiesta, da un 
        incontro.
        
        
        4. Nel conferimento ai dirigenti di I 
        livello degli incarichi di cui agli art. 56, comma 1 lettera b) e 57 in 
        applicazione del presente contratto, le aziende o enti tengono conto - 
        rispetto agli incarichi da conferire – della professionalità e 
        dell'esperienza già acquisite dai dirigenti in servizio sia in relazione 
        alle posizioni organizzative precedentemente ricoperte dagli stessi, ai 
        sensi dell'art. 116 del D.P.R. 384 del 1990 sia per il livello di 
        provenienza precedente all'unificazione della qualifica dirigenziale 
        anche per non cumulare, in linea di principio ed a parità di situazioni, 
        più benefici nella vigenza del presente contratto.
        
        
        5. La revoca dell'incarico in seguito 
        all'accertamento dei risultati negativi di gestione o della inosservanza 
        delle direttive impartite avviene con atto scritto e motivato dopo 
        l'espletamento delle procedure di cui all'art. 59.
        
 
        
          ART. 53
          
          Affidamento e revoca degli incarichi 
          ai dirigenti di II livello
        
        
        1. Dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 502 
        del 1992, per i dirigenti di II livello il conferimento dell'incarico 
        quinquennale rinnovabile costituisce modalità di accesso alla qualifica 
        stessa e risulta, pertanto, compiutamente disciplinato - per tale 
        aspetto - dall'art. 15 del medesimo decreto. Per i dirigenti di II 
        livello ai quali l'incarico è conferito dopo l'entrata in vigore del 
        presente contratto, la tipologia dell'incarico, le modalità di revoca, 
        la retribuzione di posizione e lo specifico trattamento economico di cui 
        all'art. 58, sono disciplinati dal contratto individuale previsto 
        dall'art. 14.
        
        
        2. Per i dirigenti di II livello assunti 
        dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 502 del 1992 o che abbiano optato 
        prima del presente contratto, si applica il comma 1 con le modalità 
        previste dall'art. 58.
        
        
        3. Per i dirigenti di II livello già in 
        servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. 502 del 1992, il 
        passaggio al rapporto ad incarico quinquennale rinnovabile avviene dopo 
        l'opzione. A tal fine la prima attuazione dell'art. 15, comma 4 del 
        decreto stesso con riferimento all'opzione, deve intendersi coincidente 
        con l'applicazione del presente contratto, fatte salve le opzioni già 
        esercitate. Per i medesimi dirigenti l'opzione per il rapporto ad 
        incarico quinquennale rinnovabile rende necessaria la stipulazione del 
        contratto individuale con le caratteristiche del comma 1, alla quale si 
        perviene dopo l'attuazione delle modalità dell'art. 58.
        
        
        4. Ai dirigenti di II livello di cui ai 
        commi 1, 2 e 3, indipendentemente dall'opzione, sono conferibili solo 
        gli incarichi di direzione di struttura di cui all'art. 56, comma 1 
        lett. a) fatto salvo quanto previsto dall'art.59, commi 10 e 11. Al fine 
        di procedere al conferimento degli incarichi ai dirigenti in servizio, 
        le aziende ed enti formulano, in via preventiva, i criteri per 
        l'affidamento e la revoca degli incarichi stessi, nel rispetto dei 
        principi, criteri e procedure previsti dagli artt. 19 e 22, comma 1 del 
        d.lgs. n. 29 del 1993, tenuto conto, per gli incarichi da conferire, 
        della professionalità ed esperienza acquisite dai dirigenti di II 
        livello in servizio, anche in relazione alle posizioni organizzative già 
        ricoperte dagli stessi. Tali criteri, prima della definitiva 
        determinazione sono oggetto di informazione alle rappresentanze 
        sindacali di cui agli artt.10 e 11, seguita, su richiesta, da un 
        incontro.
        
        
        5. Il conferimento degli incarichi di 
        direzione di struttura di cui all'art. 56, comma 1 lett. a) ai dirigenti 
        di II livello avviene con atto scritto e motivato. Gli obiettivi e le 
        risorse relativi agli incarichi sono affidati ai medesimi dirigenti, ai 
        sensi dell'art. 65, comma 4.
        
        
        6. La revoca dell'incarico per i dirigenti 
        di II livello che non hanno optato può avvenire in seguito 
        all'accertamento dei risultati negativi di gestione o della inosservanza 
        delle direttive impartite, con atto scritto e motivato secondo le 
        procedure e con gli effetti indicati nell'art. 59.
        
        
        7. Il comma 6 si applica anche nei 
        confronti dei dirigenti di II livello che abbiano optato per il rapporto 
        ad incarico quinquennale e ne produce i medesimi effetti anche prima 
        della scadenza dell'incarico.
        
 
        
          ART. 54
          
          Indennità di specificità medica
 
        
        
        1. Nel quadro del riordino del Servizio 
        Sanitario nazionale, la dirigenza medica presenta particolari elementi 
        di specificità. A tale area professionale, oltre alle attività 
        organizzativo - gestionali proprie della funzione dirigenziale, sono - 
        infatti - affidati, i compiti assistenziali, di diagnosi e cura e di 
        tutela della salute pubblica, che costituiscono non solo il perno 
        produttivo dell'attività aziendale ma anche il fine istituzionale di 
        essa, diretto al raggiungimento degli obiettivi generali di prevenzione, 
        cura e riabilitazione previsti dall'art. 1 del d.lgs. 502/1992.
        
        
        2. Nel nuovo assetto la dirigenza medica - 
        pur nel rispetto di tutte le altre professionalità impiegate nel 
        Servizio Sanitario Nazionale - rappresenta la componente più rilevante 
        dei dirigenti ed assume una connotazione strategica per l'economia 
        sanitaria aziendale, intesa come allocazione delle risorse ai fini della 
        efficacia, efficienza, rendimento e qualità dell'azione sanitaria.
        
        
        3. Tale peculiarità della funzione medico 
        è compensata con l'attribuzione ai dirigenti medici e veterinari, a 
        decorrere dal 1 dicembre 1995, di una indennità, fissa e ricorrente, 
        corrisposta per tredici mensilità, denominata "Indennità di specificità 
        medica".
        
        
        4. L'indennità di specificità medica è 
        fissata nei seguenti valori:  
        
        5. Al finanziamento dell'indennità di 
        specificità medica si provvede con il fondo di cui all'art. 60.
        
        
        6. Per i dirigenti delle I.P.A.B. aventi 
        finalità sanitarie di cui all'art. 48, comma 2, l'indennità di 
        specificità medica prevista nel comma 4, secondo alinea è corrisposta, 
        anche in modo graduale, in base alla disponibilita del fondo di cui 
        all'art.61, previo accordo con i dirigenti interessati, utilizzando 
        anche in parte l'indennità di funzione ex art. 38 del D.P.R. 333/1990.
        
 
        
          ART. 55
          
          La retribuzione di posizione dei 
          dirigenti medici e veterinari di I e II livello
        
        
        1. La retribuzione di posizione è una 
        componente del trattamento economico dei dirigenti di I e II livello 
        dell'area medico - veterinaria che, in relazione alla graduazione delle 
        funzioni prevista dall'art. 51, comma 3 è collegata all'incarico agli 
        stessi conferito dall'azienda o ente.
        
        
        2. La retribuzione di posizione del comma 
        1 è composta di una parte fissa e di una parte variabile, la cui somma 
        complessiva corrisponde al valore economico degli incarichi attribuiti 
        in base alla graduazione delle funzioni, ai sensi dell'art. 24 del 
        d.lgs. 29 del 1993. Essa compete per tredici mensilità.
        
        
        3. Ai sensi dell'art. 72, comma 3 del 
        d.lgs. 29 del 1993, la parte fissa della citata retribuzione, a 
        decorrere dal 1 dicembre 1995, è costituita dalla somma delle quote 
        delle indennità previste dal D.P.R. 384/1990 agli artt. 110, comma 1 
        lettere A), B) e C), comma, 5, secondo capoverso e 6 (per quanto attiene 
        agli istituti zooprofilattici), 114, 116 - ove goduta - e 117, residue 
        dopo la ristrutturazione degli stipendi tabellari di cui agli artt. 43, 
        44 e 45 e la definizione dell'indennità di specificità medica. Tale 
        parte della retribuzione di posizione essendo costituita - anche in 
        quota residua - da indennità che erano fisse e ricorrenti, ne mantiene 
        le caratteristiche ed è, pertanto, utile ai fini del trattamento di 
        quiescenza e di previdenza con le stesse modalità già stabilite dalle 
        vigenti disposizioni per le indennità che vi hanno dato origine.
        
        
        4. La componente fissa della retribuzione 
        di posizione, è garantita al dirigente nella misura - in atto goduta - 
        in caso di trasferimento, anche per vincita di concorso o di incarico ai 
        sensi dell'art. 15 del d.lgs. 502/1992, avvenuto dopo l'entrata in 
        vigore del presente contratto. Le aziende o enti di nuova destinazione 
        sono tenuti a garantire le predette somme mediante il fondo per la 
        retribuzione di posizione dell'art. 60.
        
        
        5. Per le caratteristiche descritte ai 
        commi 3 e 4, la componente fissa della retribuzione di cui al presente 
        articolo è mantenuta anche nei casi previsti dall'art. 59, comma 7, 
        lettere a) e b) e commi 10 e 11, operando gli effetti della valutazione 
        negativa solo sulla parte variabile della medesima retribuzione di 
        posizione, individuata ai sensi dei commi 6 e 7.
        
        
        6. La componente variabile della 
        retribuzione di posizione, salvo quanto previsto dal comma 7, è 
        determinata in sede aziendale sulla base della graduazione delle 
        funzioni in conformità degli incarichi di cui agli artt. 56 e 57 e con 
        le procedure previste dagli artt. 53 e 54.
        
        
        7. Dal 1 dicembre 1995 e sino al 
        conferimento degli incarichi di cui al comma 6, la retribuzione di 
        posizione dei dirigenti, è costituita dai valori indicati per le due 
        componenti - fissa e variabile - nella tabella allegato n. 3 del 
        presente contratto.
        
        
        8. Per coloro che accedono per la prima 
        volta alle qualifiche dirigenziali del Servizio Sanitario Nazionale dopo 
        l'entrata in vigore del presente contratto, la componente fissa della 
        retribuzione di posizione, corrisponde ai valori indicati nella tabella 
        allegato n.3
        
        
        9. I commi precedenti trovano applicazione 
        anche per i dirigenti medici delle I.P.A.B. aventi finalità sanitarie, 
        di cui all'art. 49, commi 1 e 2, in quanto compatibili.
        
        
        10. Alla corresponsione della retribuzione 
        di posizione nelle sue componenti - fissa e variabile - si provvede con 
        i fondi di cui agli artt. 60 e 61.
        
 
        
          ART. 56
          
          Incarichi di direzione di struttura:
          
          
          determinazione e attribuzione della 
          retribuzione di posizione 
          
          dei dirigenti medici e veterinari di 
          I e II livello
        
        
        1. Le aziende ed enti, nel prevedere per 
        le singole strutture organizzative i relativi uffici dirigenziali ai 
        sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 29 del 1993, definiscono la 
        retribuzione di posizione di cui all'art. 55 per i dirigenti ai quali 
        sia affidata la direzione di struttura, in relazione ai criteri e 
        parametri definiti nell'art. 52 e nei limiti delle disponibilità del 
        fondo di cui agli artt 60 e 61, nell'ambito delle seguenti fasce di 
        valori:  
        
          a) da un minimo di L. 9.500.000 fino 
          a un massimo di L. 70.000.000, per le posizioni dirigenziali di 
          strutture complesse, caratterizzate cioè dalla presenza contestuale di 
          più criteri e parametri di elevata consistenza, tra quelli individuati 
          dall'art. 51, ovvero da leggi regionali di organizzazione (a titolo 
          meramente esemplificativo si possono citare: il Dipartimento, il 
          Distretto, il Presidio ospedaliero, Unità operative complesse, Servizi 
          di controllo interno, Servizi che richiedono, per la loro direzione, 
          un'elevata competenza specialistico - professionale, tra i quali i 
          Presidi multizonali di prevenzione, qualora a direzione medica);
          
          
          b) da un minimo di L. 8.000.000 fino a 
          un massimo di L. 60.000.000, per le posizioni dirigenziali 
          articolazioni interne delle strutture di cui al punto a), ovvero di 
          posizioni dirigenziali di unità operative semplici rispetto a quelle 
          indicate nel punto a) - (a titolo meramente esemplificativo si possono 
          citare i settori o moduli di cui all'art. 116 del D.P.R. 384/1990, con 
          particolare riguardo a quelli che hanno valenza dipartimentale, etc.).
        
        2. Ad ogni dirigente - è riconosciuta 
        una retribuzione di posizione comunque non inferiore, a titolo 
        personale, a quella prevista dall'art. 55 comma 7 e relativo allegato n.3, 
        secondo la posizione funzionale di provenienza. Tale retribuzione dovrà 
        essere coerente con gli incarichi rientranti nelle tipologie 
        rapportabili a quelle indicate a titolo esemplificativo nelle lettere a) 
        e b) del comma 1, fatta salva la sua più favorevole rideterminazione in 
        sede aziendale ai sensi dell'art. 55, comma 6, anche per l'attribuzione 
        di incarichi di maggiore responsabilità.
        
        
        3. Le modalità di affidamento e revoca 
        degli incarichi dirigenziali sono quelle previste dagli articoli 53 e 
        54.
        
 
        
          ART. 57
          
          Incarichi non comportanti direzione 
          di struttura: 
          
          determinazione ed attribuzione della 
          retribuzione di posizione 
          
          dei dirigenti di I livello
        
        
        1. Le aziende ed enti, nel prevedere per 
        le singole strutture organizzative i relativi uffici dirigenziali ai 
        sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 29 del 1993, definiscono la 
        retribuzione di posizione di cui all'art. 55 per i dirigenti ai quali 
        siano affidati incarichi non comportanti direzione di struttura, in 
        relazione ai criteri e parametri definiti nell'art. 52 e nei limiti 
        delle disponibilità del fondo di cui agli artt 60 e 61, nell'ambito 
        delle fasce di valori indicate nel comma 3.
        
        
        2. Tali incarichi possono essere di 
        consulenza, studio e ricerca, nonché di funzioni ispettive o di verifica 
        e controllo, ovvero incarichi di natura professionale anche di alta 
        specializzazione.
        
        
        3. Le retribuzioni di posizione di cui al 
        comma 1 sono ricomprese nell'ambito delle seguenti fasce:
         
        
          a) da un minimo di L. 7.000.000 sino 
          ad un massimo di L. 55.000.000. per le posizioni dirigenziali inerenti 
          gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 comportanti attività o compiti di 
          rilevanza aziendale, attinenti ai criteri e parametri previsti 
          nell'art. 51 comma 2 o di rilevante competenza professionale o 
          specialistico - funzionale ( a titolo meramente esemplificativo si 
          individuano attività quali il controllo di gestione, nonché i settori 
          o moduli previsti dall'art. 116 del DPR 384/90 cui siano correlate le 
          attività del comma 2, ma non le attività di direzione di struttura);
          
          
          b) da un minimo di L.2.000.000 ad un 
          massimo di L. 35.000.000 per le posizioni dirigenziali i cui incarichi 
          abbiano rilevanza all'interno della struttura di appartenenza ovvero 
          richiedano competenza professionale o specialistico - funzionale di 
          base.
        
        4. Ad ogni dirigente è riconosciuta una 
        retribuzione di posizione comunque non inferiore, a titolo personale, a 
        quella prevista dall'art. 55 comma 7 e relativo allegato n. 3, secondo 
        la posizione funzionale di provenienza. Tale retribuzione dovrà essere 
        coerente con gli incarichi rientranti nelle tipologie rapportabili a 
        quelle indicate a titolo esemplificativo nelle lettere a) e b) del comma 
        3, fatta salva la sua più favorevole rideterminazione in sede aziendale 
        ai sensi dell'art. 55, comma 6, anche per l'attribuzione di incarichi di 
        maggiore responsabilità.
        
        
        5. Le modalità di affidamento e revoca 
        degli incarichi dirigenziali sono quelle previste dall'art. 53.
        
        
        6. Al dirigente di I livello, assunto dopo 
        l'entrata in vigore del presente contratto, il conferimento degli 
        incarichi di cui agli art. 56, comma 1 lett. b) e dal presente articolo 
        avviene dopo il superamento del periodo di prova, nel rispetto dell'art. 
        52, comma 4.
        
 
        
          ART. 58
          
          Dirigenti di II livello: 
          
          
          
          la retribuzione di posizione e lo 
          specifico trattamento economico
          
          legato all'incarico quinquennale. 
          Norma di prima applicazione
        
        
        1. Ai dirigenti di II livello con rapporto 
        ad incarico quinquennale - oltre alla retribuzione di posizione, 
        compete, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 502 del 1992, uno specifico 
        trattamento economico che è ricompreso tra il 5 % ed il 35 % del valore 
        massimo della retribuzione di posizione prevista dall'art. 56, comma 1 
        lettera a).
        
        
        2. Ai fini del presente articolo, le 
        aziende ed enti, effettuata la graduazione delle funzioni, definiscono 
        la retribuzione di posizione che, ai sensi degli artt. 52, comma 3 e 55, 
        comma 2 e seguenti, può essere attribuita in concreto ai dirigenti di II 
        livello, informandone i dirigenti interessati contestualmente all'atto 
        del conferimento degli incarichi di direzione di struttura di cui 
        all'art. 56, comma 1 lett. a).
        
        
        3. Ai dirigenti di II livello - assunti 
        dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 502 del 1992 o per coloro che 
        abbiano già optato per il rapporto ad incarico quinquennale alla data di 
        entrata in vigore del presente contratto - oltre alla retribuzione di 
        posizione prevista dal comma 2, è attribuito lo specifico trattamento 
        economico di cui al comma 1.
        
        
        4. L'entità dello specifico trattamento 
        del comma 3 viene determinata con la stipulazione del contratto 
        individuale - che dovrà avere le medesime caratteristiche descritte 
        all'art. 53, comma 1 - con decorrenza dalla medesima data che non potrà 
        comunque essere anteriore al 1.1.1997.
        
        
        5. I dirigenti di II livello che non 
        versino nella situazione del comma 3 vengono invitati dall'azienda o 
        ente, anche gradualmente, ad esercitare l'opzione per il rapporto ad 
        incarico quinquennale, previa informazione circa lo specifico 
        trattamento economico a ciascuno attribuibile ai sensi del comma 1.
        
        
        6. L'esercizio dell'opzione comporta la 
        stipulazione del contratto individuale di cui agli art. 14 e 53, comma 
        1.
        
        
        7. La retribuzione di posizione dei 
        dirigenti di II livello che non optino o, comunque sino all'accoglimento 
        dell'opzione, è quella fissata negli artt. 55 e 56, comma 1, lettera a).
        
        
        8. All'applicazione del presente articolo 
        si provvede nei limiti del fondo previsto dall'art. 60.
 
        
          
          
          
          ART. 59
          
          Valutazione dei dirigenti di I e II 
          livello
        
        
        1. Per la valutazione dei risultati 
        conseguiti dai dirigenti, in relazione allo svolgimento degli incarichi 
        agli stessi affidati ai sensi degli artt. 55 e 56, le aziende o enti 
        definiscono sistemi e meccanismi di valutazione gestiti attraverso i 
        servizi di controllo interno o nuclei di valutazione istituiti ai sensi 
        dell'art. 20 del D.Lgs. n. 29/1993 e dell'art. 3 comma 6 del D.Lgs. 502 
        del 1992.
        
        
        2. Le aziende o enti determinano in via 
        preventiva i criteri che informano i sistemi di valutazione. Tali 
        criteri, prima della definitiva determinazione, sono oggetto di 
        informazione alle rappresentanze sindacali di cui agli artt. 10 e 11, 
        seguita, su richiesta, da un incontro.
        
        
        3. Nella valutazione dei risultati 
        conseguiti dai dirigenti cui siano stati affidati incarichi ai sensi 
        dell'art. 56, gli organismi del comma 1, dovranno comunque considerare 
        l'operato dei dirigenti in correlazione con gli obiettivi da perseguire 
        secondo le direttive ricevute; in caso di incarico con affidamento di 
        budget, la correlazione deve tener conto delle risorse umane, 
        finanziarie e strumentali rese effettivamente disponibili.
        
        
        4. Nella valutazione dei risultati 
        conseguiti dai dirigenti cui sono affidati gli incarichi disciplinati 
        dall'art. 57, gli organismi del comma 1 dovranno considerare l'operato 
        dei dirigenti in relazione all'osservanza delle direttive e, solo 
        qualora agli incarichi stessi sia stata correlata attività di gestione 
        finanziaria, tecnica o amministrativa, la valutazione riguarderà i 
        risultati della stessa ai sensi del comma 3.
        
        
        5. Gli organismi di cui al comma 1, prima 
        di procedere alla definitiva formalizzazione di una eventuale 
        valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio le valutazioni 
        del dirigente, anche assistito da una persona di fiducia .
        
        
        6. L'esito della valutazione periodica è 
        riportato nel fascicolo personale dei dirigenti interessati. Dello 
        stesso si tiene conto nelle decisioni di affidamento degli incarichi.
        
        
        7. L'accertamento dell'inosservanza delle 
        direttive ed i risultati negativi della gestione finanziaria, tecnica ed 
        amministrativa con le procedure di cui all'art. 20 del D.Lgs. 29/1993, 
        fatto salvo quanto previsto dall'art. 55, comma 5, in ragione della 
        gravità dello scostamento, possono determinare:
         
        
          a) l'affidamento di un incarico 
          dirigenziale di valore economico inferiore;
          
          
          b) la perdita della retribuzione di 
          posizione ed il collocamento in disponibilità per la durata massima di 
          un anno.
        
        8. In caso di accertamento di 
        responsabilità particolarmente grave e reiterata si applica l'art. 36, 
        commi 4 e 6.
        
        
        9. Per effetto del collocamento in 
        disponibilità di cui al comma 7, lett. b), non si può procedere a nuove 
        nomine di qualifiche dirigenziali per un numero di posti corrispondenti, 
        ai sensi del comma 9 dell'art. 20 del D.Lgs. 29/1993.
        
        
        10. Al dirigente di II livello di cui 
        all'art. 53, commi 1, 2 e 3, che non abbia superato positivamente la 
        valutazione prevista dal presente articolo, ove non ricorrano le 
        condizioni di cui ai commi 7, lett. b) e 8, è affidato un incarico 
        dirigenziale di valore economico inferiore anche ricompreso tra quelli 
        dell'art. 57, fatta salva l'applicazione dell'art. 55, comma 5.
        
        
        11. I dirigenti di II livello di cui 
        all'art. 53, commi 1, 2 e 3, che, comunque, al termine del quinquennio 
        non superino positivamente la verifica di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 
        502 del 1992, rimangono collocati nel medesimo livello con il 
        trattamento economico definito dagli artt. 45, 54 e 55, commi 4 e 5. 
        Contestualmente l'azienda o ente congela un posto di I livello 
        dirigenziale.
        
 
        
          CAPO II
          
          finanziamento della retribuzione di 
          posizione e della specificità medica
          
          
          ART. 60
          
          Finanziamento della indennità di 
          specificità medica e della retribuzione di posizione
          
          per i dirigenti di I e II livello 
          nonché dello specifico trattamento economico
          
          per i dirigenti di II livello
        
        
        1. Al finanziamento dell'indennità di 
        specificità medica e della retribuzione di posizione dei dirigenti di I 
        e II livello nonché dello specifico trattamento economico ex art. 15 del 
        d.lgs. 502 del 1992 per i dirigenti di II livello delle aziende e degli 
        enti del S.S.N., si provvede mediante l'utilizzo di un fondo, costituito 
        a decorrere dal 1.12.1995 ed a valere sulla competenza 1996 senza alcun 
        pregiudizio sugli aumenti del biennio successivo, il quale è formato:
        
        
        
          a) dall'ammontare delle risorse 
          destinate nell'anno 1993:  
          
            
            
            – alle indennità previste dagli artt. 
            110 e 117 del D.P.R. 384/1990, residue dopo l'applicazione degli 
            artt. 43, 44 e 45 del presente contratto;
            
            
            – alle indennità di cui agli artt. 53, 
            54 del D.P.R. 270/1987, negli importi confermati dall'art. 110, 
            commi 5 e 6 del D.P.R. 384/1990 (partecipazione all'Ufficio di 
            Direzione, Coordinamento, dirigenza medica);
            
            
            – alle indennità degli artt. 114 e 116 
            del D.P.R. 384/1990 (indennità differenziata di responsabilità 
            primariale e indennità di modulo).
            
 
          
          b) di una somma pari allo 0,37 % del 
          monte salari, al netto dei contributi a carico dell'Azienda o ente – 
          calcolato con riferimento all'anno 1993 e al solo personale con 
          qualifica di dirigente di I e II livello – relativamente a due 
          dodicesimi per l'anno 1995 (dicembre e 13^ mensilità); lo stesso 
          fondo, in ragione di anno, al 1° gennaio 1996 è incrementato di una 
          somma pari al 2,41 % del medesimo monte salari.
        
        2. A decorrere dal 1 gennaio 1997 il 
        fondo di cui al comma 1 è incrementato di un importo pari a 50 minuti di 
        plus orario settimanale, calcolati sulla base del trattamento economico 
        previsto dall'art. 127, commi 5 e 6 del D.P.R. 384/1990 con riferimento 
        alle posizioni funzionali di provenienza di ciascun dirigente medico e 
        veterinario. Dalla stessa data il fondo del comma 1 può, altresì, essere 
        incrementato con le risorse del fondo previsto dall'art. 63, nelle 
        misure, condizioni e modalità indicate dal medesimo articolo, comma 2, 
        lett. a) secondo periodo. Per tutti i dirigenti medici di II livello e 
        per tutti i dirigenti veterinari di I e II livello detto importo è pari 
        a 60 minuti anche per le finalità del comma 3.
        
        
        3. A decorrere dal 1 gennaio 1997, il 
        fondo di cui al comma 1 è, altresì, incrementato di un importo pari a 65 
        ore annue pro - capite di lavoro straordinario feriale diurno secondo le 
        tariffe fissate dall'art. 80 del D.P.R. 384/ 1990, riferite ai dirigenti 
        medici e veterinari di II livello anche per il finanziamento dello 
        specifico trattamento economico dei dirigenti medesimi con rapporto ad 
        incarico quinquennale, almeno nella misura minima prevista dagli art. 58 
        comma 1 e 72, comma 6. Detto trasferimento opera in relazione alla 
        gradualità dell'opzione . In corrispondenza dell'incremento del fondo di 
        cui al presente articolo viene proporzionalmente ridotto il fondo 
        dell'art. 62 e, di conseguenza, il ricorso all'istituto del lavoro 
        straordinario da parte degli stessi dirigenti.
        
        
        4. Il fondo annuale di cui al comma 1 deve 
        essere integralmente utilizzato. Eventuali risorse che a consuntivo 
        risultassero ancora disponibili nel citato fondo annuale sono 
        temporaneamente utilizzate nel fondo per la retribuzione di risultato 
        relativo al medesimo anno e, quindi, riassegnate al fondo di cui al 
        presente articolo a decorrere dall'esercizio finanziario dell'anno 
        successivo.
        
        
        5. Per l'applicazione del presente 
        contratto, le aziende e gli enti che, in attuazione degli artt. 30 e 31 
        del D. Lgs. 29/93 rideterminino, con atto formale, la dotazione organica 
        dei posti di funzione dirigenziale in numero superiore a quello preso a 
        base del calcolo di cui alla lettera a) del comma 1, nel finanziare la 
        predetta dotazione organica dovranno tenere conto del valore delle 
        posizioni organizzative di nuova istituzione per incrementare con l'atto 
        deliberativo, in misura congrua, il fondo di cui al presente articolo. 
        Qualora il personale dirigente nel 1995 risulti comunque superiore a 
        quello preso come base di calcolo nel 1993, il fondo di cui al comma 1 è 
        formato dall'ammontare delle risorse della lettera a) per l'anno 1995 
        alle quali si aggiunge l'incremento di cui al comma 1, lettera b) 
        calcolato con riferimento al monte salari del 1993.
        
        
        6. Il fondo di cui al comma 1 viene 
        utilizzato per garantire gli effetti degli artt. 54, 55 e 58.
        
 
        
          ART. 61
          
          Finanziamento della indennità di 
          specificità medica e della retribuzione di posizione 
          
          
          per i dirigenti di I livello delle 
          IPAB aventi finalità sanitarie
        
        
        1. Al finanziamento dell'indennità di 
        specificità medica e della retribuzione di posizione dei dirigenti in 
        servizio a tempo indeterminato presso le I.P.A.B. aventi finalità 
        sanitarie di cui all'art. 48, comma 2, si provvede mediante la 
        costituzione di un apposito fondo a decorrere dal 1 dicembre 1995 ed a 
        valere sulle competenze 1996, senza alcun pregiudizio sugli aumenti del 
        biennio successivo. Il fondo è formato nel modo seguente:
         
        
          a) dall'ammontare delle risorse 
          destinate alle indennità di funzione di cui all'art. 38 del D.P.R. 
          333/1990 per la I e la II qualifica dirigenziale, ivi compresa la 
          quota relativa alla tredicesima mensilità sull'indennità stessa, 
          nell'anno 1993, detratto lo 0,35 utilizzato per la ristrutturazione 
          della retribuzione dei dirigenti già appartenenti alla 1^ qualifica 
          dirigenziale; tali risorse sono calcolate in relazione al personale 
          con qualifica dirigenziale risultante nel 1993 ;
          
          
          b) da una somma corrispondente al 6% 
          calcolata sull'importo di cui alla lett. a);
          
          
          c) da una somma pari allo 0,22 % del 
          monte salari, al netto dei contributi a carico dell'ente – calcolato 
          con riferimento all'anno 1993 e al solo personale con qualifica di 
          dirigente di I livello – relativamente a due dodicesimi per l'anno 
          1995 (dicembre e 13^ mensilità); lo stesso fondo, in ragione di anno, 
          al 1° gennaio 1996 è incrementato di una somma pari all'1,4% del 
          medesimo monte salari.
        
        2. Nel periodo di vigenza del presente 
        contratto, gli enti che, in attuazione degli artt. 30 e 31 del D. Lgs. 
        29/93, abbiano rideterminato, con atto formale esecutivo ai sensi di 
        legge, la dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale in 
        numero superiore a quello preso a base del calcolo di cui alla lettera 
        a) del comma 1, incrementano il fondo di cui al comma 2 in misura 
        congrua, con oneri a loro carico, tenuto conto del valore delle 
        posizioni organizzative di nuova istituzione purché effettivamente 
        ricoperte. Nei loro confronti trova, altresì, applicazione l'art. 60, 
        comma 5, ultimo periodo.
        
        
        3. Il valore complessivo del fondo, 
        calcolato ai sensi del comma 1, lettere a), b), e c), non può essere 
        comunque inferiore al valore complessivo, incrementato del 6 %, 
        dell'indennità di funzione, per la parte eccedente lo 0,35 della quota 
        di pertinenza della prima qualifica dirigenziale, in godimento ai 
        dirigenti in servizio al momento dell'entrata in vigore del presente 
        contratto.
        
        
        4. Il fondo annuale di cui al comma 1 deve 
        essere integralmente utilizzato. Eventuali risorse che a consuntivo 
        risultassero ancora disponibili nel citato fondo annuale sono 
        temporaneamente utilizzate nel fondo per la retribuzione di risultato 
        relativo al medesimo anno e, quindi, riassegnate al fondo di cui al 
        presente articolo a decorrere dall'esercizio finanziario dell'anno 
        successivo.
        
        
        5. La retribuzione di posizione è 
        costituita dalla somma eventualmente residua dopo l'applicazione 
        dell'art. 54, comma 6 ed è rideterminata nella parte variabile dalla 
        I.P.A.B. secondo le procedure degli artt. 51 e seguenti.
        
 
        
          TITOLO III
          
          IL TRATTAMENTO ACCESSORIO
          
          
          CAPO I
          
          disciplina del trattamento accessorio 
          legato alle condizioni di lavoro
        
          ART. 62
          
          Costituzione del fondo
        
        
        1. Per la corresponsione degli emolumenti 
        connessi a determinate condizioni lavorative, dal 31 dicembre 1995 ed a 
        valere sulle competenze 1996 senza alcun pregiudizio sugli aumenti del 
        biennio successivo, è istituito un fondo, che è formato nel suo 
        ammontare dalla somma spesa per l'anno 1993 per il pagamento al 
        personale destinatario del presente contratto:
         
        
          – della indennità di pronta 
          disponibilità di cui all'art. 82 del D.P.R. 270/1987, come modificato 
          dall'art. 110, comma 6 del D.P.R. 384/1990 ;
          
          
          – dello straordinario di cui all'art. 80 
          del D.P.R. 384/1990;
          
          
          – dell'indennità per servizio notturno e 
          festivo di cui all'art. 115 del D.P.R. 384/1990;
          
          
          – dell'indennità di cui all'art. 120 del 
          D.P.R. 384/1990;
          
          
          – dei compensi di cui all'art. 83, comma 
          15 del D.P.R. 270/1987.
          
          
          – dell'indennità di bilinguismo di cui 
          all'art. 52 del D.P.R. 270/1987 e 110, comma 5, del D.P.R. 384/1990;
          
          
          – dell'indennità di profilassi 
          antitubercolare, di cui all'art. 59 del D.P.R. 270/1987.
        
        2. Il fondo, nel quale confluiscono le 
        risorse previste dalle norme citate nel comma 1, fatto salvo quanto 
        stabilito dall'art. 60, comma 3, è tuttora finalizzato alla 
        remunerazione di compiti che comportano oneri, rischi o disagi 
        particolarmente rilevanti, collegati alla natura dei servizi che 
        richiedono interventi di urgenza o per fronteggiare particolari 
        situazioni di lavoro etc. .
        
        
        3. I compensi spettanti per i servizi di 
        guardia e di pronta disponibilità sono, rispettivamente, disciplinati 
        dagli artt. 19 e 20. Per quanto attiene i compensi per lavoro 
        straordinario e le indennità per servizio notturno e festivo si 
        applicano le disposizioni di cui agli artt. 80 e 115 del D.P.R. 
        384/1990.
        
        
        4. Il fondo di cui al comma 2, è destinato 
        anche:  
        
          – all'applicazione dei benefici di 
          cui all'art. 5 della legge 24 dicembre 1994, n. 724, nei confronti dei 
          soggetti ivi previsti. L'indennità di cui allo stesso art. 5, comma 4 
          della citata legge 724/1994, è corrisposta nella misura ivi 
          individuata in base alle vigenti disposizioni.
          
          
          – alla remunerazione dell'attività 
          didattica svolta fuori dell'orario di lavoro, in via forfettaria, con 
          un compenso di L. 50.000, lorde, relativo all'impegno per la 
          preparazione delle lezioni ed alla correzione degli elaborati nonché 
          per la partecipazione alle attività degli organi didattici. Se 
          l'attività in questione è svolta durante l'orario di lavoro, il 
          compenso di cui sopra spetta nella misura del 20% per l'impegno nella 
          preparazione delle lezioni e correzione degli elaborati in quanto 
          svolti fuori dell'orario di lavoro.
          
          
          – alla corresponsione dell'indennità di 
          bilinguismo e di profilassi antitubercolare nelle misure indicate 
          dalle norme citate nel comma 1.
        
        5. Qualora il fondo annuale di cui al 
        comma 1, a consuntivo, non risulti integralmente utilizzato, le risorse 
        ancora disponibili nel citato fondo annuale, sono temporaneamente 
        utilizzate nel fondo per la retribuzione di risultato relativo al 
        medesimo anno e, quindi, eventualmente riassegnate al fondo di cui al 
        presente articolo a decorrere dall'esercizio finanziario dell'anno 
        successivo.
        
        
        6. La misura dell'indennità di pronta 
        disponibilità, ai sensi dell'art. 20, comma 5 viene rideterminata – 
        rispetto al valore indicato nell'art. 110, comma 6 del D.P.R. 384/1990 – 
        in sede di contrattazione decentrata, in base ai modelli organizzativi 
        adottati per la ristrutturazione aziendale, nei limiti del fondo annuale 
        di cui al comma 1.
        
        
        7. Dalla data di entrata in vigore del 
        contratto, le disposizioni di cui al presente articolo, in quanto 
        compatibili, si applicano anche alle IPAB aventi finalità sanitarie di 
        cui all'art. 49, comma 2
        
 
        
          TITOLO IV
          
          LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO
          
          
          CAPO I
          
          il finanziamento della retribuzione 
          di risultato
          
          
          ART. 63
          
          Finanziamento della retribuzione di 
          risultato e premio per la qualità della prestazione individuale per i 
          dirigenti di I e II livello del Servizio Sanitario Nazionale
        
        
        1. Le risorse finanziarie di cui al 
        presente articolo sono annualmente destinate a costituire una componente 
        retributiva correlata ai risultati raggiunti e finalizzata anche a 
        costituire un premio per il conseguimento di livelli di particolare 
        qualità della prestazione dei dirigenti.
        
        
        2. Al finanziamento della retribuzione di 
        cui al comma 1, si provvede secondo la disciplina prevista negli 
        articoli 64 e 65 mediante l'utilizzo dei seguenti fondi:
         
        
          a) Fondo per la retribuzione di 
          risultato relativo ai livelli di produttività ed al miglioramento dei 
          servizi:
          
          
          Dal 31 dicembre 1995 ed a valere per il 
          1996, senza alcun pregiudizio per gli aumenti del biennio successivo, 
          il fondo per i dirigenti medici è costituito, nel suo ammontare, dalla 
          somma complessiva dei fondi di produttività sub 1 e del fondo sub 2 
          previsti dagli articoli 123 e seguenti del D.P.R. 384/90 - 
          effettivamente riferiti alle categorie di personale di cui al presente 
          contratto - determinata per l'anno 1993 e decurtata dalla percentuale 
          prevista dall'art. 8, comma 3 della legge n. 537/93. Il fondo per i 
          dirigenti veterinari è costituito, nel suo ammontare, dalla somma 
          complessiva dei fondi di produttività previsti dagli artt 130 e 131 
          per gli Istituti zooprofilattici del D.P.R. 384/90 determinata per 
          l'anno 1993. I fondi citati sono incrementabili con eventuali risorse 
          aggiuntive di cui all'art 5, comma 2 lettera c). I predetti fondi sono 
          decurtati dell'importo utilizzato ai sensi dell'art. 60, comma 2 a 
          decorrere dalla data ivi indicata.
          
          Le aziende ed enti, dal 1 gennaio 1997, 
          possono altresì utilizzare una ulteriore quota dei fondi citati sino 
          ad un massimo del 16 % per incrementare il fondo di cui all'art. 60. 
          In tal caso, i fondi della presente lettera a) sono ridotti in misura 
          corrispondente alle risorse utilizzate. Le decurtazioni citate 
          avvengono a condizione del mantenimento dei livelli organizzativi, 
          assistenziali e di produttività ottenuti con l'applicazione del 
          precedente istituto delle incentivazioni.
          
          
          b) Fondo per i premi per la qualità 
          della prestazione individuale:
        
        Il fondo è costituito, a decorrere dal 
        31 dicembre 1995 ed a valere sulla competenza 1996 senza alcun 
        pregiudizio sugli aumenti del biennio successivo, da una somma pari allo 
        0,2 per cento del monte salari. Le risorse sono destinate annualmente a 
        costituire una componente della retribuzione dei dirigenti, quale premio 
        per il conseguimento di livelli di particolare qualità della loro 
        prestazione con riferimento alla maggiore efficienza delle aziende ed 
        enti, anche con riguardo alla qualità dei servizi.
        
        
        3. Tali disposizioni trovano applicazione 
        nei confronti delle IPAB aventi finalità sanitarie, di cui all'art. 49, 
        comma 1.
        
 
        
          ART. 64
          
          Finanziamento della retribuzione di 
          risultato 
          
          e premio per la qualità della 
          prestazione individuale 
          
          dei dirigenti delle IPAB aventi 
          finalità sanitarie
        
        
        1. Al finanziamento della retribuzione di 
        risultato dei dirigenti delle IPAB aventi finalità sanitarie di cui 
        all'art. 48, si provvede a decorrere dal 31.12.1995 ed a valere per il 
        1996 senza alcun pregiudizio per gli aumenti del biennio successivo 
        mediante la costituzione di un fondo che, in prima applicazione del 
        presente contratto, è formato:  
        
          - da una quota non inferiore al 4% e 
          non superiore all'8% del Fondo di cui all'art.61;
          
          
          - dalle risorse aggiuntive indicate nel 
          comma 3.
        
        2. Possono avvalersi delle facoltà di 
        cui al comma 1 secondo alinea le IPAB non dissestate e non 
        strutturalmente deficitarie secondo le vigenti disposizioni e che 
        abbiano realizzato le seguenti innovazioni:  
        
          a) attuazione dei principi di 
          razionalizzazione di cui al titolo I del d.lgs. 29 del 1993;
          
          
          b) ridefinizione delle strutture 
          organizzative e delle funzioni dirigenziali;
          
          
          c) istituzione e attivazione dei servizi 
          di controllo interno o dei nuclei di valutazione.
        
        3. Le IPAB che si trovino nelle 
        condizioni indicate nel comma 2 possono incrementare, dal 31 dicembre 
        1995, con oneri a proprio carico, il Fondo di cui al comma 1, nel limite 
        massimo di una somma pari allo 0,5% della quota del monte salari annuo 
        riferito al 1993 e relativo ai dirigenti, al netto dei contributi a 
        carico dell'Amministrazione. Tale somma può essere incrementata di 
        un'ulteriore somma pari allo 0, 2 % del medesimo monte salari, qualora 
        siano accertati risparmi di gestione almeno quantitativamente 
        corrispondenti secondo i criteri indicati al comma 5.
        
        
        4. I risparmi di gestione consistono nei 
        minori oneri relativi al personale dirigenziale derivanti dagli 
        adempimenti organizzativi indicati al comma 5 che non incidano sulla 
        gestione e sulla qualità dei servizi resi agli utenti.
        
        
        5. I risparmi di gestione sono determinati 
        a consuntivo sulla base della differenza tra la spesa per il personale 
        dirigenziale, al netto della spesa per l'indennità di funzione, al 31 
        agosto 1995 e quella al 31.8.1993, entrambe rapportate ad anno e 
        calcolate secondo i criteri di cui al comma 19 dell'art. 3 della legge 
        537/1993, tenendo conto di quanto stabilito al comma 6 del medesimo 
        articolo.
        
        
        6. Le amministrazioni devono attestare 
        attraverso i servizi di controllo interno o i nuclei di valutazione che 
        detti risparmi non abbiano prodotto effetti negativi sull'estensione e 
        sulla qualità dei servizi resi agli utenti e non siano dovuti 
        all'affidamento di attività all'esterno.
        
 
        
          ART. 65
          
          La produttività per i dirigenti 
          medici e veterinari di I e II livello 
          
          del Servizio Sanitario Nazionale
        
        
        1. La retribuzione di risultato dei 
        dirigenti di I e II livello è strettamente correlata alla realizzazione 
        dei programmi e progetti aventi come obiettivo il raggiungimento dei 
        risultati prestazionali prefissati e il rispetto della disponibilità 
        complessiva di spesa assegnata alle singole strutture, sulla base della 
        metodologia della negoziazione per budget ai sensi degli articoli 5, 
        comma 4 e seguenti del d.lgs. n. 502 del 1992 e 14 e 20, comma 1 e 2 del 
        d.lgs. n. 29 del 1993.
        
        
        2. Il fondo di cui all'art. 63 è pertanto 
        destinato a promuovere il miglioramento organizzativo e l'erogazione dei 
        servizi per la realizzazione degli obiettivi generali dell'azienda o 
        dell'ente, finalizzati al conseguimento di più elevati livelli di 
        efficienza, di efficacia e di economicità dei servizi istituzionali, tra 
        i quali, con riferimento anche alle disposizioni della legge 23 dicembre 
        1994, n. 724, sono particolarmente qualificanti:
         
        
          - il miglioramento degli indici di 
          rendimento legati alla degenza;  
 
          - l'ottimizzazione delle condizioni di 
          fruibilità delle prestazioni sanitarie ed ospedaliere con il pieno 
          utilizzo e valorizzazione dei servizi sanitari pubblici anche 
          attraverso l'ampliamento degli orari di apertura al pubblico e un 
          maggiore orientamento all'utenza;  
 
          - la razionalizzazione della spesa per 
          consumi sanitari e farmaceutici anche attraverso l'adozione di 
          adeguati protocolli clinici, diagnostici e terapeutici;
           
 
          - il miglioramento dei livelli 
          qualitativi di intervento di sanità collettiva negli ambienti di vita 
          e di lavoro;  
 
          - la razionalizzazione, la 
          personalizzazione ed umanizzazione della funzione ospedaliera anche 
          attraverso l'individuazione di forme alternative, quali la 
          spedalizzazione o l'assistenza a domicilio, nonché l'incentivazione 
          delle prestazioni e dei trattamenti deospedalizzanti e delle attività 
          di ospedale diurno;  
 
          - la realizzazione di modelli 
          organizzativi innovativi per le attività delle articolazioni 
          aziendali;  
 
          - l'avvio di tecniche per il controllo 
          di gestione.
 
        
        3. Nel passaggio al nuovo sistema di 
        retribuzione per risultato dovranno, comunque, essere garantiti i 
        livelli organizzativi, assistenziali e di produttività ottenuti con 
        l'applicazione dell'istituto di incentivazione sub 1 di cui all'art. 123 
        del D.P.R. 384/1990, lett. a). La retribuzione di risultato compensa 
        anche l'eventuale superamento dell'orario di lavoro di cui agli artt. 17 
        e 18 per il raggiungimento dell'obiettivo assegnato.
        
        
        4. In attuazione dei fini indicati nei 
        commi precedenti, la direzione generale, di norma con cadenza annuale e 
        in corrispondenza con l'approvazione del bilancio, anche sulla base 
        delle proposte dei dirigenti responsabili, secondo i rispettivi 
        ordinamenti, alle strutture aziendali di più elevato livello:
         
        
          a) definisce i programmi e gli 
          obiettivi prestazionali, emanando le conseguenti direttive generali 
          per l'azione amministrativa e la gestione ;
          
          
          b) assegna a ciascuna articolazione 
          aziendale, individuata secondo i rispettivi ordinamenti, le risorse 
          umane, strumentali e finanziarie necessarie al loro raggiungimento, 
          indicando quale è la quota parte del fondo della retribuzione di 
          risultato assegnata alla medesima e, in particolare, quella riservata 
          al dirigente responsabile, in base alla metodologia del comma 1 ;
        
        5. I dirigenti responsabili delle 
        articolazioni aziendali provvedono, con le medesime procedure e 
        metodologie del comma 4, nei confronti delle singole unità operative che 
        compongono l'articolazione medesima;
        
        
        6. Gli obiettivi, preventivamente 
        illustrati dal dirigente responsabile dell'articolazione aziendale, sono 
        assegnati formalmente a tutti i dirigenti dell'unità operativa secondo 
        la tipologia degli incarichi conferiti a ciascun di essi ai sensi degli 
        artt. 55 e 56 con l'indicazione dell'incentivo economico connesso.
        
        
        7. L'erogazione dell'incentivo di cui al 
        comma 6 è strettamente connessa ai risultati conseguiti in relazione 
        alla realizzazione degli obiettivi assegnati. Detti risultati sono 
        oggetto di valutazione da parte del competente servizio per il controllo 
        interno o del nucleo di valutazione di cui all'art. 59, che ne definisce 
        parametri e standard di riferimento.
        
        
        8. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, la 
        retribuzione di risultato è corrisposta a consuntivo, nei limiti delle 
        quote di produttività assegnate all'unità operativa e, comunque, nel 
        rispetto delle disponibilità finanziarie complessivamente attribuite 
        alla medesima, in relazione al raggiungimento totale o parziale del 
        risultato. Tale verifica può anche essere periodica, per stati di 
        avanzamento.
        
        
        9. Ferma rimanendo la formazione del fondo 
        con le regole stabilite all'art. 63. nei confronti delle aziende ed enti 
        che non hanno ancora attivato la metodologia di budget citata al comma 
        1, è consentita, sino al 31 dicembre 1996 e, comunque, non oltre il 30 
        giugno 1997, la gestione dell'istituto incentivante secondo le norme 
        previste dall'art 123, comma 6, lett. b) del D.P.R. 384/1990, nel 
        rispetto, in particolare, dei principi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5.
        
        
        10. Le IPAB aventi finalità sanitarie di 
        cui all'art. 48, comma 2, utilizzano il fondo previsto dall'art. 64 
        secondo le modalità del presente articolo, fatta salva la quota di cui 
        all'art. 66, comma 2, da destinare ai premi per la qualità della 
        prestazione individuale.
        
        
        11. Il servizio di controllo o nucleo di 
        valutazione di cui al comma 7 svolge anche un'attività di monitoraggio 
        che si conclude con un rapporto da trasmettere all'A.Ra.N., da allegarsi 
        alla relazione annuale sullo stato dell'amministrazione.
        
        
        12. Per le aziende e gli enti rientranti 
        nella previsione di cui al comma 8 tale rapporto dovrà in particolare 
        evidenziare lo stato di attuazione della nuova metodologia.
        
 
        
          ART. 66
          
          Premio per la prestazione della 
          qualità individuale
        
        
        1. L'Azienda o ente attribuisce la 
        retribuzione di risultato di cui agli art. 63, comma 1, lett. b) e 64 
        nell'ambito del più ampio processo di valutazione previsto dall'art. 59, 
        sulla base del grado di raggiungimento di predefiniti obiettivi e/o 
        livelli di prestazione.
        
        
        2. Le risorse del fondo di cui all'art. 
        63, comma 2 lettera b) e quelle previste dall'art. 65, comma 10, sono 
        attribuite con cadenza annuale e, comunque, non oltre il 31 dicembre di 
        ogni anno nella forma di premi di qualità della prestazione individuale 
        a non più del 7% dei dirigenti in servizio.
        
        
        3. I principali fattori di valutazione, 
        variamente combinati ed integrati secondo le caratteristiche delle 
        metodologie valutative adottate da ciascuna azienda o ente e ponderati 
        per le diverse posizioni di incarico dirigenziale, sono:
         
        
          a) capacità dimostrata di programmare 
          le attività assistenziali, facendo fronte, con flessibilità, alle 
          esigenze del servizio, in particolare nella gestione dei servizi di 
          emergenza e quelli funzionali all'area critica nonchè i servizi che 
          richiedono elevata attività assistenziale;
          
          
          b) grado di conseguimento degli 
          obiettivi assegnati;
          
          
          c) capacità dimostrata nel motivare, 
          guidare e valutare i collaboratori e di generare un clima 
          organizzativo favorevole alla produttività, attraverso una equilibrata 
          individuazione dei carichi di lavoro nonché mediante la gestione degli 
          istituti previsti dal contratto di lavoro;
          
          
          d) capacità di rispettare e far 
          rispettare le regole ed i vincoli dell'organizzazione senza indurre 
          formalismi e burocratismi e promuovendo la qualità dei servizi;
          
          
          e) capacità dimostrata nel gestire e 
          promuovere le innovazioni tecnologiche e procedimentali, i conseguenti 
          processi formativi e la selezione, a tal fine, del personale;
          
          
          f) capacità dimostrata nell'assolvere 
          compiti inerenti ad attività e di controllo, connesse alle funzioni 
          affidate, con particolare attenzione agli aspetti propri del controllo 
          di gestione;
          
          
          g) qualità dell'apporto personale 
          specifico;
          
          
          h) contributo all'integrazione tra le 
          diverse aree, strutture e servizi dirigenziali e all'adattamento al 
          contesto di intervento, anche in relazione alla gestione di crisi, 
          emergenze e cambiamenti di modalità operative ed al mantenimento dei 
          livelli quantitativi di prestazioni erogate.
          
          
          i) impegno orario
        
        4. Le decisioni inerenti l'attribuzione 
        del premio per la particolare qualità della prestazione devono essere 
        rese pubbliche. A richiesta del singolo dirigente o delle Organizzazioni 
        sindacali deve essere evidenziata la motivazione delle decisioni 
        adottate:
        
        
        5. I risultati generali dell'applicazione 
        del presente articolo sono comunicati alle OO.SS. che possono chiedere 
        un incontro al riguardo con la direzione generale dell'azienda o ente.
        
 
        
          PARTE TERZA
          
          
          TITOLO I
          
          LA LIBERA PROFESSIONE
          
          
          CAPO I
          
          la libera professione
          
          
          ART. 67
          
          Attività libero professionale 
          intramuraria dei dirigenti medici
        
        
        1. In applicazione dell'art. 4, commi 10 e 
        11 del d.lgs. 502/1992 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in 
        materia, a tutto il personale medico è consentito lo svolgimento 
        dell'attività libero professionale all'interno dei locali dell'azienda o 
        ente, sia in regime ambulatoriale o di diagnostica strumentale e di 
        laboratorio che in costanza di ricovero.
        
        
        2. L'esercizio dell'attività professionale 
        intramuraria non deve essere in contrasto con le finalità istituzionali 
        dell'azienda o ente e lo svolgimento deve essere organizzato in modo 
        tale da garantire l'integrale assolvimento dei compiti di istituto e da 
        assicurare la piena funzionalità dei servizi.
        
        
        3. L'esercizio dell'attività libero 
        professionale si svolge nelle seguenti forme:
         
        
          a) libera professione individuale, 
          caratterizzata dalla scelta diretta - da parte del l'utente - del 
          singolo professionista cui viene richiesta la prestazione;
          
          
          b) attività libero professionale svolta 
          in équipe, caratterizzata dalla richiesta di prestazioni a pagamento 
          da parte dell'utente, singolo o associato anche attraverso forme di 
          rappresentanza, all'équipe, che vi provvede nei limiti delle 
          disponibilità orarie concordate.
          
          
          c) attività professionali autonome rese 
          su richiesta ed in favore dell'azienda per l'erogazione di prestazioni 
          alla stessa commissionate da utenti singoli o associati anche 
          attraverso forme di rappresentanza;
          
          
          d) attività di consulenza secondo la 
          disciplina dell'art. 69.
        
        4. La libera professione individuale e 
        di équipe di cui al comma 3, lettere a) e b) riguarda le attività in 
        regime ambulatoriale, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di 
        sala operatoria nonchè le prestazioni svolte in regime di ricovero. 
        L'attività professionale autonoma di cui alla lettera c) del medesimo 
        comma riguarda le stesse attività.
        
        
        5. Tra le attività professionali autonome 
        del comma 3, lettera c) rientrano anche le attività di laboratorio e 
        quelle strumentali o non, di supporto alle attività professionali 
        autonome di cui al comma 3, lett. a) e b), individuate dall'azienda o 
        ente secondo le modalità definite nel CCNL. di riferimento del relativo 
        personale.
        
        
        6. L'azienda o ente, nella fissazione 
        delle tariffe, individua la quota percentuale destinata a se stessa. 
        Un'ulteriore quota della tariffa - da concordare in azienda ai sensi 
        dell'art. 5, comma 1 lettera f) comunque non inferiore al 5% - può 
        essere destinata alle attività di formazione ed aggiornamento 
        professionale ai sensi dell'art. 33.
        
        
        7. Le parti, allo scopo di fornire alle 
        aziende linee guida uniformi in materia rinviano all'allegato n. 6.
        
 
        
          ART. 68
          
          Attività libero professionale 
          intramuraria dei dirigenti veterinari
 
        
        
        1. In applicazione dell'art. 4, comma 10 
        del d.lgs. 502/1992 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in 
        materia, al personale medico veterinario è consentito lo svolgimento 
        dell'attività libero professionale all'interno dei locali dell'azienda o 
        ente in linea con la particolare natura di tale attività oppure presso 
        il richiedente, ai sensi dell'art. 69, comma 2.
        
        
        2. L'attività libero professionale dei 
        medici veterinari è esercitata alle condizioni che:
         
        
          a) venga prestata al di fuori del 
          normale orario di lavoro, ivi compreso lo straordinario e la pronta 
          disponibilità;
          
          
          b) non sia in contrasto con i compiti di 
          istituto e con gli interessi dell'azienda o ente e sia subordinata 
          all'impegno di garantire la piena funzionalità dei servizi.
        
        3. Per gli aspetti compatibili si 
        applica l'art.67.
        
 
        
          ART. 69
          
          Prestazioni di consulenza e consulti
        
        
        1. L'attività di consulenza dei dirigenti 
        medici e veterinari, per lo svolgimento di compiti inerenti i fini 
        istituzionali, all'interno dell'azienda o ente costituisce particolare 
        incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 57.
        
        
        2. La consulenza può essere, altresì, 
        esercitata al di fuori dell'azienda o ente medesimo nei seguenti casi:
        
        
        A) In servizi sanitari di altra azienda o 
        ente del comparto, mediante apposita convenzione tra le istituzioni 
        interessate che disciplini:  
        
          – i limiti orari minimi e massimi 
          dell'impegno, comprensivi anche dei tempi di raggiungimento delle sedi 
          di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro;
          
          
          – il compenso e le modalità, ove 
          l'attività abbia luogo fuori dell'orario di lavoro;
        
        Il compenso deve affluire all'azienda o 
        ente di appartenenza che provvede ad attribuirne il 95% al dipendente 
        avente diritto quale prestatore della consulenza, entro quindici giorni 
        dall'introito.
        
        
        B) Presso istituzioni pubbliche non 
        sanitarie, mediante apposita convenzione tra i soggetti istituzionali 
        che attesti che l'attività non è in contrasto con le finalità ed i 
        compiti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale e disciplini:
        
        
        
          – la durata della convenzione;
          
          
          – la natura della prestazione, che non 
          può configurare un rapporto di lavoro subordinato;
          
          
          – i limiti di orario dell'impegno, 
          compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro;
          
          
          – l'entità del compenso, ove l'attività 
          sia svolta fuori del debito orario di lavoro;
          
          
          – obbligo del recupero del debito 
          orario, qualora la consulenza, compatibilmente con l'esigenza del 
          servizio, sia stata resa nell'orario di lavoro;
          
          
          – motivazioni e fini della consulenza, 
          al fine di accertarne la compatibilità con l'attività di istituto;
        
        Il compenso deve affluire all'azienda o 
        ente di appartenenza che provvede ad attribuirne il 95% al dipendente 
        avente diritto quale prestatore della consulenza entro quindici giorni 
        dall'introito.
        
        In particolare rientra fra le attività di 
        consulenza di cui al presente punto quella di certificazione medico 
        legale resa per conto dell'Istituto Nazionale degli Infortuni sul lavoro 
        (I.N.A.I.L.) a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici, ai 
        sensi del D.P.R. 1124/1965.
        
 
        
          PARTE QUARTA
          
          
          TITOLO I
          
          NORME FINALI E TRANSITORIE
          
          
          ART. 70
          
          Disposizioni particolari
        
        
        1. I procedimenti disciplinari in corso 
        alla data di stipulazione del presente contratto vengono portati a 
        termine secondo le norme e le procedure vigenti alla data del loro 
        inizio.
        
        
        2. Ai dirigenti destinatari dell'art. 4, 
        comma 21 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che - assegnati presso 
        un'azienda o ente - optino per l'inquadramento nei ruoli di quest'ultime, 
        si applica l'art. 84, commi 1 e 4 del D.P.R. 384/1990, alle condizioni 
        ivi stabilite.
        
        
        3. Nulla è innovato per i dipendenti del 
        servizio sanitario nazionale operanti nel distretto speciale del comune 
        di Campione d'Italia purché ivi effettivamente residenti.
        
        
        4. Ai dirigenti in servizio presso le 
        Agenzie Regionali e delle Province Autonome istituite ai sensi dell'art. 
        3 del D.L. 496/1993 convertito nella L. 61/1994, in attesa della 
        stipulazione dell'accordo di cui all'art. 1, comma 8, continuano ad 
        applicarsi i contratti del comparto degli enti di provenienza. Sono 
        disapplicate le norme di leggi regionali che attribuiscano a soggetti 
        diversi dall'A.Ra.N. la possibilità di stipulare accordi per la 
        definizione del comparto di appartenenza del predetto personale.
        
        
        5. Il trattamento economico 
        omnicomprensivo di l. 8.640.000 annue lorde previsto dall'art. 110 del 
        D.P.R. 270/1987 per gli ex medici condotti ed equiparati che, entro la 
        data di entrata in vigore del presente contratto, non risultino aver 
        ancora optato ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. 384/1990, è 
        rideterminato in L. 9.158.000.
        
        
        6. Dall'1 dicembre 1995, la componente 
        fissa della retribuzione di posizione dei dirigenti veterinari di II 
        livello è incrementata di L. 3.400.000.
        
        
        7. Ai dirigenti che usufruiscono dei 
        distacchi sindacali di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 
        770, competono, oltre alle voci retributive dell'art. 40, punti da 1 a 
        3, anche l'indennità di specificità medica e la retribuzione di 
        posizione corrispondente all'incarico ricoperto al momento del distacco 
        o altra di pari valenza in caso di rideterminazione degli uffici 
        dirigenziali successivamente al distacco, comunque, non inferiore a 
        quella della tabella allegato n. 3 goduta dal dirigente. Non compete la 
        retribuzione di risultato e, per i dirigenti di II livello con rapporto 
        ad incarico quinquennale rinnovabile, lo specifico trattamento economico 
        di cui all'art. 58.
        
        
        8. La retribuzione di posizione spettante 
        al dirigente comandato presso altre aziende od enti del comparto ovvero 
        presso altre pubbliche amministrazioni, ai sensi delle disposizioni 
        vigenti, compete, nel rispetto dell'art. 3 comma 63 della L. 537/1993, è 
        corrispondente all'incarico rivestito presso l'azienda o ente di 
        provenienza ovvero, in caso di graduazione delle funzioni dirigenziali 
        avvenuta successivamente al comando, altra di valenza pari alle funzioni 
        svolte nell'Amministrazione presso la quale presta servizio determinata 
        da quest'ultima.
        
        
        9. Per i dirigenti collocati in 
        aspettativa per svolgere gli incarichi di cui agli artt. 3, commi 6 e 7 
        e 4, comma 1 del D.Lgs. n. 502 del 1992, il trattamento stipendiale sul 
        quale devono essere calcolati i contributi previdenziali ed 
        assistenziali di cui all'art. 3, comma 8 del citato decreto legislativo 
        è costituito dalla retribuzione tabellare, dall'indennità integrativa 
        speciale e dalla retribuzione individuale di anzianità, dall'indennità 
        di specificità medica e dalla retribuzione di posizione determinata ai 
        sensi dell'art. 55, esclusivamente nelle componenti fissate nella 
        tabella allegato n. 3. Dal computo sono esclusi la retribuzione di 
        risultato, le indennità connesse a particolari condizioni di lavoro e, 
        per i dirigenti di II livello con rapporto ad incarico quinquennale 
        rinnovabile, lo specifico trattamento economico di cui all'art. 58.
        
        
        10. Sono confermate le disposizioni di cui 
        all'art. 28, comma 2 del D.P.R. 761/1979 nonché quelle dell'art. 41 del 
        D.P.R. 270/1987 e dell'art. 88 del D.PR. 384/1990. E', altresì, 
        confermato l'art. 56 comma 1, punto 2) del D.P.R. 761/1979 relativo 
        all'accertamento della sopravvenuta incapacità professionale. I soggetti 
        titolari della procedura prevista dal comma 3 e seguenti della medesima 
        disposizione sono sostituiti con quelli corrispondenti del D.Lgs 502 del 
        1992 secondo i regolamenti aziendali.
        
        
        11. La tabella allegato 1 del D.P.R. 
        384/1990, con decorrenza dall'entrata in vigore dello stesso decreto è 
        modificata nel senso che dai tre livelli - IX, X, e XI del personale 
        laureato del ruolo sanitario è cancellata la figura dell'odontoiatra. 
        Dalla medesima data e sino al presente contratto la tabella dell'area 
        medica - allegato 3- del D.P.R. 384/1990 è integrata secondo l'allegato 
        n.1 al presente contratto.
        
 
        
          ART. 71
          
          Una tantum
        
        
        1. Per il periodo ricompreso tra il 1 
        gennaio ed il 30 novembre 1995, per compensare la mancata attivazione 
        degli incarichi di cui al presente contratto, è corrisposta la somma 
        forfettaria di seguito indicata:  
        
          – dirigenti di II livello art. 43,44, 
          45 lettere A) e C): L. 1.356.000
          
          
          – dirigenti di I livello art. 43,44, 45 
          lettere A) e C): L. 677.000
          
          
          – dirigenti di II livello art. 43,44, 45 
          lettere B) e D): L. 765.000
          
          
          – dirigenti di I livello art. 43,44, 45 
          lettere B) e D): L. 365.000
        
        
 
        
          ART. 72
          
          Norma transitoria relativa alle 
          caratteristiche del rapporto di lavoro 
          
          dei dirigenti medici e veterinari
 
        
        
        1. Per la vigenza del presente contratto, 
        le aziende ed enti possono consentire il passaggio dei dirigenti medici 
        di I e II livello di cui agli artt. 43, 44 e 45, comma 1, lettere B), al 
        trattamento stipendiale tabellare previsto dai medesimi articoli per i 
        dirigenti ricompresi nelle lettere A), previa domanda degli interessati, 
        al verificarsi della disponibilità di posti nei relativi contingenti 
        secondo la disciplina di appartenenza. In caso di pluralità di domande 
        si procede sulla base dell'anzianità complessiva di servizio dei 
        richiedenti. L'adeguamento del trattamento economico concerne anche 
        l'indennità di specificità medica di cui all'art.54, mentre la 
        retribuzione di posizione - per la componente fissa rimane determinata 
        nella misura prevista dalla tabella di cui al comma 4 - e nella parte 
        variabile può essere rideterminata dall'azienda in relazione 
        all'incarico conferito.
        
        
        2. Il comma 1 trova applicazione anche nei 
        confronti dei dirigenti veterinari di I e II livello di cui agli artt. 
        43, 44, 45, comma 1, lettere D), con le stesse modalità e nel rispetto 
        delle condizioni previste dalle vigenti disposizioni.
        
        
        3. Ai dirigenti di cui al 1 e 2 comma 
        l'indennità di specificità medica compete dal 1 dicembre 1995 nelle 
        seguenti misure:  
        
        4. La retribuzione di posizione 
        dell'art. 55 per i dirigenti di cui ai commi 1 e 2, nelle componenti 
        fissa e variabile è determinata nella tabella allegato n. 3. La 
        retribuzione di posizione essendo indipendente dalle caratteristiche del 
        rapporto di lavoro originario, può essere rideterminata dall'azienda o 
        ente nella parte variabile in coerenza con l'incarico affidato anche se 
        non si verificano le condizioni di cui al comma 1.
        
        
        5. Sino all'applicazione del comma 4, nei 
        confronti dei dirigenti di cui al presente articolo, in via transitoria, 
        la retribuzione di posizione è svincolata dai parametri definiti negli 
        artt. 56 comma 2 e 57, comma 4, in quanto legata alla particolare 
        posizione degli interessati.
        
        
        6. Ai dirigenti di II livello di cui al 
        presente articolo si applica l'art. 58 comma 1 con l'attribuzione dello 
        specifico trattamento economico in caso di rapporto ad incarico 
        quinquennale o a seguito di opzione nella misura ricompresa tra il 3,57% 
        ed il 35%.
        
        
        7. Dall'entrata in vigore del presente 
        contratto, sono disapplicati l'art. 35 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 
        761, gli artt. 77, 78 e 92, comma 8 del DP.R. 270/1987 e l'art. 119 del 
        D.P.R. 384/1990.
        
 
        
          ART. 73
          
          Verifica delle disponibilità 
          finanziarie complessive
        
        
        1. In caso di accertamento da parte del 
        Ministero del Tesoro di maggiori oneri del contratto rispetto a quelli 
        previsti, le parti firmatarie possono richiedere il controllo e la 
        certificazione di tali oneri ai sensi dell'art. 52, comma 3, del D. Lgs. 
        n. 29 del 1993, al servizio di controllo interno della spesa relativa al 
        pubblico impiego, istituito presso il Consiglio Nazionale dell'Economia 
        e del Lavoro dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
        
        
        2. Qualora vengano certificati maggiori 
        oneri contrattuali rispetto a quelli previsti, le parti si incontrano 
        allo scopo di concordare la proroga dell'efficacia temporale del 
        contratto, ovvero la sospensione dell'esecuzione, totale o parziale, 
        dello stesso.
        
 
        
          ART. 74
          
          Norma finale
        
        
        1. Per tutte le materie e gli istituti non 
        disciplinati dal presente contratto, ai sensi dell'art. 72 del d.lgs. n. 
        29 del 1993, continuano ad applicarsi le vigenti norme di legge, nonché 
        degli accordi di lavoro del comparto già recepiti con D.P.R. 20 maggio 
        1987, n. 270 e D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384, in quanto non 
        disapplicate dall'art. 74.
        
        
        2. Nel primo e secondo anno di vigenza 
        contrattuale, qualora le somme stanziate per il finanziamento dei fondi 
        di cui agli artt. 63 e 64, non siano state impegnate nei rispettivi 
        esercizi finanziari sono riassegnate nell'esercizio dell'anno 
        successivo.
        
 
        
          ART. 75
          
          Disapplicazioni
 
        
        
        1. A norma dell'art. 72, comma 1 del D. 
        Lgs. n. 29 del 1993, dalla data di cui all'art. 2, comma 2, sono 
        inapplicabili, nei confronti del personale dirigenziale appartenente 
        alla presente area negoziale, tutte le norme previgenti incompatibili 
        con quelle del presente contratto in relazione ai soggetti ed alle 
        materie dalle stesse contemplate e, in particolare, le seguenti 
        disposizioni:  
        
          a) 
          art. 2, 
          durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto: 
          art. 75 del DPR 384/1990;
          
          
          b) 
          art. 4, 
          tempi e procedure per la stipulazione del contratto decentrato: art. 
          76 del DPR 384/ 1990;
          
          
          c) 
          art. 5, 
          materie di contrattazione: artt.74 e 75 del DPR 270/1987;
          
          
          d) 
          artt. 6 e 8, 
          diritti di informazione: artt. dal 18 al 20 del DPR 13/1986; art. 38 
          del DPR 270/1987;
          
          
          e) 
          art. 9, 
          forme di partecipazione: art. 60 del DPR 
          761/1979;
          
          
          f) 
          art. 10, 
          rappresentanze sindacali nei luoghi di 
          lavoro : art. 25 della L.93/1983;
          
          
          g) 
          art. 11, 
          composizione delle delegazioni : art. 76 
          del DPR 270/1987;
          
          
          h) 
          art. 12, 
          contributi sindacali: art. 104 del DPR 384/1990;
          
          
          i) 
          art. 13, 
          interpretazione autentica dei contratti: art. 112 del DPR 270/1987; 
          art. 7 del DPR 384/90; art. 21 del DPR 13/1986;
          
          
          j) 
          art. 14, 
          contratto individuale di lavoro: art. 12 
          del DPR 3/1957; art. 27, comma 4, del DPR 761/1979; artt. 18, commi 3 
          e 4, e 20 del DM Sanità 30.01.1982;
          
          
          k) 
          art. 15, 
          periodo di prova: art. 14 del DPR 
          761/1979;
          
          
          l) 
          art. 16, 
          contratto a tempo determinato: per le 
          disapplicazioni vedi dichiarazione congiunta all'art. 16
          
          
          m) 
          artt. 17 e 18, 
          orario di lavoro: art. 32 del DPR 
          761/1979; art. 77 del DPR 270/1987; art. 79 del DPR 384/1990;
          
          
          n) 
          art. 19, 
          servizio di guardia: art. 80 del DPR 
          270/1987; pronta disponibilità: art.82 del DPR 270/1987; è confermato 
          l'ultimo periodo dell'art. 110 del DPR 384/1990;
          
          
          o) 
          artt. 21 e 22, 
          ferie, festività e riposo settimanale: 
          artt. 33 e 37 del DPR 761/1979; art. 4 del DPR 395/1988; art. 134, 
          comma 6, del DPR 384/1990;
          
          
          p) 
          art. 23, 
          assenze retribuite: art. 38 del DPR 
          761/1979; art. 3, commi dal 37 al 41, della L. 537/1993 e art. 22, 
          commi da 22 a 24 e 26 della L. 724/1994;
          
          
          q) 
          artt. 24-25, 
          assenze per malattia e per infortunio e 
          malattie derivanti da causa di servizio: art. 47 del DPR 761/1979; 
          art. 56, commi 1, punto 1) e 2 del medesimo decreto, artt. 28 e 29 del 
          DPR 270/1987; artt. 37, 68, commi da 1 a 7, 70 e 71 del DPR 3/1957; 
          artt. dal 30 al 34 del DPR 686/1957; art. 3, commi dal 37 al 41, della 
          L. 537/1993 e art. 22, commi da 22 a 24 e 26, della L. 724/1994;
          
          
          r) 
          artt. 26 e 27, 
          astensione obbligatoria e facoltativa 
          per maternità, servizio militare: artt. da 37 a 41 e 67del DPR 3/1957; 
          art. 38 e 47 del DPR 761/1979; art. 3, comma 37 della L. 537/1993; 
          art. 7, comma 3 della L. 1204/1971, limitatamente ai primi 30 giorni 
          di assenza retribuita in ciascun anno di vita del bambino fino al 
          compimento del terzo anno;
          
          
          s) 
          art. 28, 
          aspettativa: artt. 69 e 70 del DPR 
          3/1957; art. 47 del DPR 761/1979;
          
          
          t) 
          art. 29, 
          passaggio ad altra funzione per 
          inidoneità fisica: art. 16 del DPR 761/1979; art. 86 del DPR 384/1990;
          
          
          u) 
          art. 30, 
          effetti del procedimento penale sul 
          rapporto di lavoro e al recesso: artt. 51 e 61 del DPR 761/1979; art. 
          102 del DPR 384/1990; di conseguenza gli artt. da 78 a 123 del DPR 
          3/1957, fatto salvo quanto previsto dall'art. 70, comma 1;
          
          
          v) 
          art. 33, 
          aggiornamento professionale e partecipazione alla didattica e ricerca 
          finalizzata: art. 83 del DPR 270/1987; art. 134, comma 4, del DPR 
          384/1990;
          
          
          w) 
          art. 34, 
          cause di cessazione del rapporto di 
          lavoro: artt. 52, 54, 55 e 57 del DPR 761/1979; per ciò che concerne 
          l'art. 56 del medesimo decreto vedi la lett. q del presente comma;
          
          
          x) 
          artt. 42, 43, 44 e 45, 
          norme transitorie: artt. 108, 109, 110, 
          comma 1, 111, 112,113 del DPR 384/1990, sostituiti dai nuovi valori 
          tabellari nei quali vengono inglobate ed assorbite in quota parte le 
          indennità ivi citate; art. 18, comma 2 bis, del d.lgs 502 del 1992, 
          eccetto l'ultimo periodo del secondo capoverso;
          
          
          y) 
          artt. 48 e 49, 
          personale delle IPAB: l'art. 43 del DPR 
          333/1990 sostituito dal nuovo valore tabellare; art. 38 del DPR 
          333/1990 per la parte assorbita dal tabellare; art. 69, comma 1 del 
          DPR 268/1987;
          
          
          z) 
          artt. 54 e 55, 
          indennità di specificità medica e 
          retribuzione di posizione della dirigenza: artt. 110, commi 5 e 6, 
          114, 116 del DPR 384/1990 assorbiti e sostituiti dalle due voci 
          sopracitate; art. 118 del DPR 384/1990;
          
          
          aa) 
          art. 60, 
          finanziamento della retribuzione di posizione: tutti gli articoli 
          citati nella lettera z) nonché gli artt. 53 e 54 del DPR 270/1987, 
          come modificati dall'art. 110 del DPR 384/1990 le risorse dei quali, 
          in quanto confluite nel fondo, sono da esso assorbite e retribuite ad 
          altro titolo; anche le risorse dell'art. 117 del DPR 384/1990 
          confluiscono nel fondo, ma la norma non è disapplicata;
          
          
          bb) 
          art. 61, 
          finanziamento della retribuzione di posizione dei dirigenti IPAB: art. 
          38 del DPR 333/1990 confluita ed assorbita dal fondo di posizione;
          
          
          cc) 
          art. 62, 
          fondo per le condizioni di lavoro: gli 
          articoli dei decreti 270/1987 e 384/1990 citati nel primo comma 
          dell'art. 60 sono disapplicati laddove ridisciplinati nel presente 
          contratto altrimenti sono mantenuti in vigore per quanto attiene la 
          parte normativa e le procedure di erogazione, salvo specifica diversa 
          indicazione. Le risorse previste per il pagamento delle predette 
          indennità confluiscono nel fondo e sono da esso assorbite;
          
          
          dd) 
          art. 63, 
          produttività per i dirigenti del S.S.N.: 
          artt. da 123 a 132 del DPR 384/1990, fatto salvo quanto previsto 
          dall'art. 65, comma 9 del presente contratto per il quale la 
          disapplicazione della lettera b) del sesto comma dell'art. 123 decorre 
          dall'1 gennaio 1997;
          
          
          ee) 
          artt. 67 e 68, 
          attività libero professionale: artt. da 85 a 90 del DPR 270/1987;art. 
          134, comma 5, del DPR 384/1990;
          
          
          ff) 
          art. 69, 
          prestazioni di consulenza e consulti: art. 84 del DPR 270/1987.
        
        2. Con riferimento alle norme di 
        garanzia dei servizi pubblici essenziali, dalla data di cui al comma 1 
        sono altresì inapplicabili gli artt. 73 e 74 del DPR 384/1990.
        
        
        3. Il DPR 25 giugno 1983 n. 348 è 
        completamente disapplicato.
        
        
        4. Sono del pari disapplicate le norme 
        contenute nelle leggi regionali in materie oggetto del presente 
        contratto.
        
        
        5. Le aziende ed enti curano adeguate 
        forme di pubblicità per informare i dirigenti dell'intervenuta 
        disapplicazione ed inviano, 
        
        per conoscenza, all'A.Ra.N. l'elenco delle 
        norme non più applicabili in quanto incompatibili con il presente 
        contratto.
        
        
        6. Le parti concordano che eventuali 
        errori materiali riscontrabili nel presente contratto saranno corretti a 
        cura dell'A.Ra.N., previa informazione alle OO.SS. firmatarie.
 
        
        
        
        
        ALLEGATO N. 1
        
 
        
          
            | 
             
              Allegato n. 3 DPR 384/1990 
              
              Area medica e veterinaria 
             | 
          
          
            | 
             
              POSIZIONE FUNZIONALE 
             | 
            
             
              LIVELLO RETRIBUTIVO 
              
             
             | 
            
             
              RUOLO SANITARIO 
            Profili e disciplina secondo 
            decreto del Ministero della Sanità del 10.3.1983, pubblicato sul 
            Supplemento ordinario della G.U. del 2.4.1983, n. 91 e successive 
            modificazioni ed integrazioni. DM del 19.3.1992, n. 312, pubblicato 
            su G.U. 13.6.1992  | 
          
          
            | 
             
              IX 
             | 
            
             
              IX 
             | 
            Assistente medico 
            
            Assistente odontoiatra 
            
            Veterinario collaboratore | 
          
          
            | 
             
              X 
             | 
            
             
              X 
             | 
            Coadiutore sanitario 
            
            Vice direttore sanitario 
            
            Aiuto corresponsabile ospedaliero 
            
            Aiuto corresponsabile odontoiatra 
            
            Veterinario coadiutore | 
          
          
            | 
             
              XI 
             | 
            
             
              XI 
             | 
            Dirigente sanitario 
            
            Direttore sanitario 
            
            Primario ospedaliero 
            
            Primario odontoiatra 
            
            Sovraintendente sanitario 
            
            Veterinario dirigente | 
          
        
        
 
        
        
        
        ALLEGATO N. 2
 
        
 
        
        
        MODALITA' DI RICOSTRUZIONE DELLO STIPENDIO 
        TABELLARE DEI
        
        DIRIGENTI MEDICI E VETERINARI DI I E II 
        LIVELLO DEL S.S.N.
        
        
        Con il presente allegato formato da due 
        schede si intende illustrare con quali modalità di calcolo si è 
        proceduto alla ristrutturazione della retribuzione tabellare spettante 
        ai dirigenti dal 1. 12. 1995, utilizzando sia le voci retributive del 
        D.P.R. 384/1990 che le risorse contrattuali e quelle del D.L. 377/1996. 
        Le risorse residue delle indennità del D.P.R. 384/1990 sono state 
        utilizzate per la definizione dell'indennità di specificità medica di 
        cui all'art. 54 e per l'individuazione della componente fissa della 
        retribuzione di posizione, come indicato nelle tabelle allegato n. 2.
        
 
        
        
        
        Tab. 2
        
 
        
          
            | 
             
              AREA MEDICA 
             | 
          
          
            | 
             
              Modalità di calcolo con le quali 
              è stata determinata la retribuzione tabellare e di posizione dei 
              dirigenti nel biennio 1994-1995 al 1.12.95-Indennità DL 377/1996 
             | 
          
        
        
          
            | 
             
              VOCI 
             | 
            
             
              I LIVELLO DIRIGENZIALE 
             | 
          
        
        
          
            
              | 
            
             
              Art.43 lett. A e C 
             | 
            
             
              Art.43 lett. B 
             | 
            
             
              Art.43 lett. D 
             | 
            
             
              Art. 44 lett. A e C 
             | 
            
             
              Art. 44 lett. B 
             | 
            
             
              Art. 44 lett. D 
             | 
            
             
              Note 
             | 
          
        
        
          
            
              | 
            
              | 
            
              | 
            
             
              con + 5 anni 
             | 
            
             
              con - 5 anni 
             | 
            
              | 
            
              | 
            
              | 
            
              | 
          
          
            | 1) 
            Nuovo stipendio tabellare formato da:
            
            
             · 
            stipendio tabellare ex DPR 384/1990 
            più EDR 
            · 
            incrementi contrattuali nuovi (art. 41 
            del CCNL) 
            · 
            quota parte indennità ex DPR 384/1990 
            conglobata 
            · 
            quota parte IIS conglobata al 
            1.12.1995  
            
            
              TOTALE 
            
            · 
            incremento del DL 377/1996 al 1.7.1997
             
            
            TOTALE  | 
            
             
              18.311 
              2.300 
              7.032 
               
               
              27.643 + 
            
              5.334 
               
              32.977 
             
             | 
            
             
              13.793 
              1.680 
              1.142 
             
  
            
              16.615 + 
            
              4.000 
            
              20.615 
             
             | 
            
             
              18.311 
              2.100 
              3.100 
               
               
              23.511 + 
               
              5.334 
               
              28.845 
             | 
            
             
              18.311 
              2.004 
              1.523 
               
               
              21.838 + 
               
              5.334 
               
              27.172 
             | 
            
             
              25.451 
              2.850 
              4.311 
              365 
            
              32.977 
               
               
               
              32.977 
             | 
            
             
              19.148 (1) 
              1.957 
               
              321 
            
              21.426 (1) 
               
               
               
              21.426 (1) 
             | 
            
             
              25.451 
              2.409 
              620 
              365 
               
              28.845 
               
               
               
              28.845 
             | 
            
             
              (1) 
              di cui 811.000 
              di 
              assegno 
              ad 
              personam 
             | 
          
        
        
          
            | 2) 
            Indennità di specificità medica (artt. 
            54 e 72 CCNL) | 
            
             
              7.370 
             | 
            
             
              1.000 
             | 
            
             
              1.000 
             | 
            
             
              7.370 
             | 
            
             
              1.000 
             | 
            
             
              1.000 
             | 
            
              | 
          
        
        N.B. Le cifre sono arrotondate
        N.B. La quota parte delle indennità 
        conglobate è valutata per 13 mensilità (quindi, laddove le indennità 
        fossero percepite per 12 mensilità, l'importo è diviso per 13 e 
        moltiplicato per 12)
        
        
        
 
        
          
            | 
             
              AREA MEDICA 
             | 
          
          
            | 
             
              Modalità di calcolo con le quali 
              è stata determinata la retribuzione tabellare e di posizione dei 
              dirigenti nel biennio 1994-1995 al 1.12.1995 
             
             | 
          
        
        
          
            | 
             
              VOCI 
             | 
            
             
              DIRIGENTI DI II LIVELLO 
              
             
             | 
          
        
        
          
            
              | 
            
            
             | 
            
            
             | 
            
            
             | 
          
          
            
            
              1) 
              Nuovo stipendio tabellare formato 
              da:  
              
              · 
              stipendio tabellare ex DPR 384/1990 
              più EDR  
              
              · 
              incrementi contrattuali nuovi (art. 
              41 del CCNL)  
              
              · 
              quota parte indennità ex DPR 
              384/1990 conglobata al 1.12.1995 
               
              
                 
                 
                 
                TOTALE 
               
             
             | 
            
            
            
             | 
            
            
             | 
            
            
             
  
            
             | 
          
          
            | 
            
             | 
            
            
             | 
            
            
             | 
            
            
             | 
          
        
        N.B. Le cifre sono arrotondate
        N.B. La quota parte delle indennità 
        conglobate è valutata per 13 mensilità (quindi, laddove le indennità 
        fossero percepite per 12 mensilità, l'importo è diviso 13 e moltiplicato 
        per 12)
 
        
        
        
        ALLEGATO N 3
        
        Il presente allegato è costituito 
        dalla tabella dalla quale risulta - oltre all'indennità di specificità 
        medica - anche la retribuzione di posizione spettante ai dirigenti 
        medici e veterinari del S.S.N. dal 1 dicembre 1995, nelle due componenti 
        - fissa e variabile. La prima è costituita per il presente biennio dal 
        residuo delle indennità percepite dai dirigenti medici e veterinari ai 
        sensi degli artt. 110, 114, 116 e 117 (ove godute) - escluse quelle per 
        la partecipazione all'ufficio di direzione e di coordinamento, 
        conlfluite nel fondo dell'art. 60 a titolo collettivo - dopo 
        l'applicazione degli artt. 43, 44, 45 e 58. La componente variabile è 
        invece, determinata dalle risorse contrattuali utilizzabili, nel 
        rispetto dell'equilibrio tra le varie posizioni funzionali di 
        provenienza.
        Ne risulta che, in prima 
        applicazione del presente contratto, pur non essendo ancora conferiti 
        gli incarichi di cui agli artt. 56 e 57, la retribuzione di posizione 
        risulta diversificata in base alla posizione funzionale di provenienza 
        cui corrispondeva un diverso assetto organizzativo. Ciò giustifica il 
        ricorso nella tabella ai precedenti livelli ma - con riferimento ai 
        dirigenti di I livello - non costituisce alcuna preclusione per 
        l'azienda o ente nell'utilizzo degli stessi in posizioni organizzative 
        retributivamente più elevate di quelle definite dalla presente tabella, 
        nel rispetto dei principi di cui agli artt. 53 e 55 nonchè delle risorse 
        disponibili nel fondo di cui all'art. 60 del presente CCNL.
        
 
        
        
 
        
          
            | TABELLA PER LA 
            DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE SPETTANTE DURANTE LE ASSENZE
            ALLEGATO N. 4 | 
          
          
            | 
             
              INDIVIDUAZIONE DELLE VOCI DELLA 
              RETRIBUZIONE IN RELAZIONE AI DIVERSI ISTITUTI CONTRATTUALI 
             | 
          
        
        
          
            | 
             
              ISTITUTO NORMATIVO 
             | 
            
             
              TAB. 
              IIS 
              RIA 
              (1) 
             | 
            
             
              Indennità di 
              specificità 
              medica 
             | 
            
             
              Retribuzione 
              di 
              posizione 
             | 
            
             
              Specifico 
              trattamento 
              II livello 
              r. sanitario 
             | 
            CONDIZIONI DI 
            LAVORO (1) 
            P.D. Rischio Attività 
            Bilinguismo Anti 
            Straordinario. RX didattica TBC 
            Indennità n.f. | 
            
             
              A. 
              N. 
              F. 
              (1) 
             | 
            
             
              Retribu-zione 
              di 
              risultato 
             | 
          
        
        
          
            | 
            
             | 
            
             
              SI 
             | 
            
             
              SI 
             | 
            
             
              SI 
             | 
            
             
              __ 
             | 
            
             
              SI 
             | 
            
             
              SI 
             | 
            
             
              SI 
             | 
            
             
              SI 
             | 
            
             
              SI 
             | 
            
             
              SI 
             | 
            
             
              (2) 
             | 
          
          
            | 
            
             | 
            
             
              SI 
             | 
            
             
              SI 
             | 
            
             
              SI 
             | 
            
             
              SI 
             | 
            
             
              NO 
             | 
            
             
              SI 
             | 
            
             
              NO 
             | 
            
             
              SI 
             | 
            
             
              SI 
             | 
            
             
              SI 
             | 
            
             
              (2) 
             | 
          
          
            | 
            
             | 
            
             
              SI 
             | 
            
             
              SI 
             | 
            
             
              SI 
             | 
            
             
              SI 
             | 
            
             
              NO 
             | 
            
             
              SI 
             | 
            
             
              NO 
             | 
            
             
              SI 
             | 
            
             
              SI 
             | 
            
             
              SI 
             | 
            
             
              (2) 
             | 
          
          
            | 
            
             | 
            
             
              SI 
             | 
            
             
              SI 
             | 
            
             
              SI 
             | 
            
             
              SI 
             | 
            
             
              NO 
             | 
            
             
              SI 
             | 
            
             
              NO 
             | 
            
             
              SI 
             | 
            
             
              SI 
             | 
            
             
              SI 
             | 
            
             
              (2) 
             | 
          
          
            | 
            
             | 
            
             
              SI 
             | 
            
             
              SI 
             | 
            
             
              SI 
             | 
            
             
              SI 
             | 
            
             
              NO 
             | 
            
             
              SI 
             | 
            
             
              NO 
             | 
            
             
              SI 
             | 
            
             
              SI 
             | 
            
             
              SI 
             | 
            
             
              (2) 
             | 
          
          
            | 
            
             | 
            
             
              SI (3) 
             | 
            
             
              SI (3) 
             | 
            
             
              SI (3) 
             | 
            
             
              SI (3) 
             | 
            
             
              NO 
             | 
            
             
              SI (3) 
             | 
            
             
              NO 
             | 
            
             
              SI (3) 
             | 
            
             
              SI (3) 
             | 
            
             
              SI 
             | 
            
             
              (2) 
             | 
          
          
            | 
            
             | 
            
             
              SI (4) 
             | 
            
             
              SI (4) 
             | 
            
             
              NO 
             | 
            
             
              NO 
             | 
            
             
              NO 
             | 
            
             
              NO 
             | 
            
             
              NO 
             | 
            
             
              NO 
             | 
            
             
              NO 
             | 
            
             
              SI 
             | 
            
             
              (2) 
             | 
          
          
            
            
              Indennità mancato preavviso, 
              supplementare e art. 2122 
             
             | 
            
             
              SI 
             | 
            
             
              SI 
             | 
            
             
              SI 
             | 
            
             
              SI 
             | 
            
             
              NO 
             | 
            
             
              SI 
             | 
            
             
              NO 
             | 
            
             
              SI 
             | 
            
             
              SI 
             | 
            
             
              SI 
             | 
            
             
              (2) 
             | 
          
          
            | 
            
             | 
            
             
              SI 
             | 
            
             
              SI 
             | 
            
             
              SI 
             | 
            
             
              SI 
             | 
            
             
              SI 
             | 
            
             
              SI 
             | 
            
             
              SI 
             | 
            
             
              SI 
             | 
            
             
              SI 
             | 
            
             
              SI 
             | 
            
             
              (2) 
             | 
          
          
            | 
            
             | 
            
             
              SI 
             | 
            
             
              SI 
             | 
            
             
              SI 
             | 
            
             
              NO 
             | 
            
             
              NO 
             | 
            
             
              NO 
             | 
            
             
              NO 
             | 
            
             
              NO 
             | 
            
             
              NO 
             | 
            
             
              SI 
             | 
            
             
              NO 
             | 
          
          
            | 
            
             | 
            
             
              SI 
             | 
            
             
              SI 
             | 
            
             
              SI 
             | 
            
             
              NO 
             | 
            
             
              NO 
             | 
            
             
              NO 
             | 
            
             
              NO 
             | 
            
             
              NO 
             | 
            
             
              NO 
             | 
            
             
              SI 
             | 
            
             
              NO 
             | 
          
        
        
        (1) ove spettanti
        (2) la retribuzione di risultato 
        viene erogata a consuntivo e previa verifica del raggiungimento dei 
        risultati ; in caso di assenza nel corso dell'anno, può spettare nella 
        misura in cui il Dirigente ha partecipato al raggiungimento dei 
        risultati
        (3) nella misura del 30%
        (4) nella misura del 50%
        
 
        
        
        ALLEGATO N. 5
        
        
          
          ASSENZE PER MALATTIA - ESEMPI 
          PRATICI
        
        1. Applicazione dell'art. 24, 
        comma 1
        
        1.1. Si supponga che un Dirigente, 
        dopo l'entrata in vigore del presente contratto, si assenti per malattia 
        secondo il seguente schema:
        – dal 10.9.96 al 10.11.96 (2 mesi);
        – dal 15.1.97 al 15.11.97 (10 
        mesi);
        – dal 20.7.99 al 20.2.2000 (7 mesi 
        - ultimo episodio morboso).
        
        Per stabilire se e quando sarà 
        superato il cosiddetto "periodo 
        di comporto" è necessario:
        - sommare le assenze intervenute 
        nei tre anni precedenti la nuova malattia;
        - sommare a tali assenze quelle 
        dell'ultimo episodio morboso.
        
        Applicando tali regole si ha:
        - totale assenze effettuate dal 
        19.7.96 al 19.7.99: 12 mesi
        - ultimo episodio morboso: 7 mesi
        - totale 19 mesi
        
        Al 20.1.2000 il Dirigente avrà 
        totalizzato 18 mesi di assenza. Dal 21.1.2000 egli avrà quindi superato 
        il periodo massimo consentito (salva la possibilità di fruire di un 
        ulteriore periodo di assenza non retribuita).
        
        1.2. 
        Si supponga ora che il Dirigente si 
        assenti secondo il seguente schema:
        - dal 10.9.96 al 10.11.96 (2 mesi);
        - dal 15.1.97 al 15.11.97 (10mesi);
        - dal 20.12.98 al 20.6.99 (6 mesi);
        -dal 20.12.2000 al 20.1.2001 (1 
        mese - ultimo episodio morboso).
        
        Applicando le regole illustrate nel 
        punto 1.1. si può verificare che il Dirigente ha ancora diritto alla 
        conservazione del posto per un periodo di 11 mesi. Infatti:
        - totale assenze effettuate dal 
        19.12.97 al 19.12.2000: 6 mesi
        - ultimo episodio morboso: 1 mese
        - totale 7 mesi
        
        Al 20.6.99 il Dirigente completa, 
        ma non supera, il periodo consentito; successivamente egli non effettua 
        assenze fino al 20.12.2000, con la conseguenza che al fine del computo 
        dei tre anni si dovrà andare a ritroso fino al 19.12.97. Al 20.1.2000 
        egli avrà totalizzato solo 7 mesi di assenza.
        2. Applicazione dell'art. 24, 
        comma 6 - Trattamento economico.
        
        2.1. 
        Per stabilire il tipo di trattamento economico da applicare al caso 
        concreto è innanzitutto necessario stabilire, secondo le regole 
        illustrate nel punto 1, quante assenze sono state effettuate negli 
        ultimi tre anni e sommare a queste ultime quelle del nuovo episodio 
        morboso.
        
        Fatto questo si tratta di applicare 
        meccanicamente quanto stabilito nel comma 6 dell'art. 24.
        
        Per stare agli esempi fatti nel 
        punto 1, il Dirigente avrà diritto al seguente trattamento economico:
        Caso illustrato nel punto 1.1.:
        - dal 10.9.96 al 10.11.96 (2 mesi) 
        Intera retribuzione;
        - dal 15.1.97 al 15.11.97 (10 mesi) 
        Intera retribuzione fino al 15 .8.97, 90% della retribuzione fino al 
        15.11.97;
        - dal 20.7.99 al 20.2.2000 (7 mesi) 
        50% della retribuzione fino al 20.1.2000.
        
        Dal 21.1.2000 l'assenza non è 
        retribuita (questo a prescindere dall'eventuale richiesta fatta ai sensi 
        del comma 2 dell'art. 24)
        
        Caso illustrato nel punto 1.2.:
        - dal 10.9.96 al 10.11.96 (2 mesi); 
        Intera retribuzione;
        - dal 15.1.97 al 15.11.97(10 mesi) 
        Intera retribuzione fino al 15 .8.97; 90% della retribuzione fino al 
        15.11.97;
        - dal 20.12.98 al 20.6.99(6 mesi) 
        50% della retribuzione;
        - dal 20.12.2000 al 20.1.2001(1 
        mese) 100% della retribuzione.
        
        3. Applicazione dell'art. 24 
        comma 11 - Fase transitoria.
        
        Il nuovo regime si applica solo 
        alle assenze iniziate dopo la data di stipulazione del contratto o a 
        quelle che, pur iniziate in precedenza, proseguano dopo tale data. In 
        tale ultima ipotesi, il nuovo regime si applicherà solo alla parte di 
        assenza che prosegue dopo la data di stipulazione del contratto. Le 
        assenze effettuate in precedenza sono quindi azzerate; delle stesse non 
        si dovrà mai tener conto, né ai fini della determinazione del periodo di 
        conservazione del posto, né ai fini della determinazione del trattamento 
        economico. E' quindi di tutta evidenza che il nuovo sistema potrà 
        funzionare a pieno solo dopo tre anni dalla data di stipulazione del 
        contratto.
        
        Assenze per malattia nel 
        rapporto a tempo determinato
        
        In conseguenza della non 
        ammissione al visto della Corte dei conti dell'art. 16 del CCNL, il 
        testo relativo all'esemplificazione delle assenze per malattia nel 
        rapporto a tempo determinato sarà allegato all'accordo integrativo di 
        cui alla dichiarazione congiunta all'art. 16 del contratto.
 
        
        
        ALLEGATO N. 6
        
        Per fornire alle aziende ed enti 
        unità di indirizzo per attuare le modalità organizzative dell'attività 
        libero professionale e per la fissazione delle tariffe, fatte salve le 
        disposizioni vigenti in materia nonché le circolari del Ministero della 
        Sanità, le parti concordano i seguenti punti:
        
        1. La realizzazione degli artt. 67 
        e 68 rende opportuno che le aziende e gli enti,, sentite le 
        organizzazioni sindacali di cui agli art. 10 e 11, adottino - entro 60 
        giorni dall'entrata in vigore del presente contratto una idonea 
        disciplina regolamentare della materia, nella quale fissare anche i 
        criteri per la determinazione delle tariffe da applicare alle 
        prestazioni, assicurando, altresì, il rispetto dei seguenti principi:
        
        
          a) l'attività libero professionale in 
          regime ambulatoriale deve essere organizzata in orari diversi da 
          quelli stabiliti per qualsiasi tipo di attività istituzionale, 
          compresa la pronta disponibilità;
          
          b) qualora, per ragioni tecnico - 
          organizzative non sia possibile l'articolazione dell'attività libero 
          professionale in orari differenziati, dovrà essere stabilito un tempo 
          standard, corrispondente al tempo mediamente necessario all'esecuzione 
          delle medesime prestazioni in regime istituzionale, da recuperare in 
          relazione al numero di prestazioni effettuate;
          
          c) non è consentita attività 
          libero professionale relativamente ai ricoveri nei servizi di 
          emergenza e di terapia intensiva, nelle unità coronariche e nei 
          servizi di rianimazione ovvero per altre tipologie in relazione alla 
          peculiarità delle patologie, da individuare in sede aziendale;
          
          d) fermo restando il disposto 
          dell'art. 4, comma 7 della legge 412/1991, l'incompatibilità dello 
          svolgimento di attività libero professionale esterna nei confronti:
          
          - delle stesse forme di 
          rappresentanza delle associazioni di utenti per le quali si esercita 
          l'attività professionale di cui all'art. 67 lettere b) e c);
          
          - nei casi di conferimento 
          dell'incarico di responsabile di dipartimento, in deroga all'art. 58, 
          comma 2, nel contratto individuale deve essere prevista una 
          maggiorazione della retribuzione di posizione del dirigente 
          interessato non inferiore al 40% del valore massimo previsto dall'art. 
          56, comma 1, lettera a) e, comunque, non superiore ad esso.
        
        2. La disciplina aziendale dovrà 
        prevedere le modalità autorizzative dell'esercizio dell'attività libero 
        professionale nelle quali dovranno essere indicati:
        
        
          - gli spazi orari disponibili;
          
          - i locali e le attrezzature 
          necessari;
          
          - le modalità organizzative, 
          anche in relazione al personale di supporto;
          
          - le tariffe da applicare secondo 
          le diverse tipologie di attività libero professionale.
        
        3. La disciplina aziendale potrà, 
        altresì, individuare forme sperimentali di attività libero professionali 
        individuali da svolgersi anche in forma associata come "Associazione di 
        professionisti".
        
        4. Nella fissazione delle tariffe 
        le aziende o enti terranno comunque conto dei seguenti criteri generali:
        
        
          a) relativamente alle attività 
          ambulatoriali o di diagnostica strumentale e di laboratorio, la 
          tariffa è riferita alla singola prestazione ovvero a gruppi integrati 
          di prestazioni;
          
          b) relativamente alle prestazioni 
          libero professionali individuali, in regime di ricovero,ai sensi 
          dell'art. 4, comma 10 del d.lgs. 502/1992, la tariffa è forfetaria;
          
          c) le tariffe di cui alle lettere 
          precedenti devono essere remunerative di tutti i costi sostenuti 
          dall'azienda o ente e devono evidenziare, pertanto, le voci relative 
          ai compensi del libero professionista, dell'équipe, del personale di 
          supporto, i costi - pro quota - per i materiali, per l'ammortamento e 
          la manutenzione delle apparecchiature, nonché la percentuale destinata 
          all'azienda o ente, finalizzata all'ulteriore sviluppo delle attività 
          istituzionali. Tale quota può essere comprensiva di una percentuale da 
          concordare in azienda con dirigenti interessati per essere destinata 
          alle attività di aggiornamento professionale;
          
          d) le tariffe per le prestazioni 
          ambulatoriali e di diagnostica strumentale e di laboratorio non 
          possono comunque essere determinate in importi inferiori a quelli 
          previsti dalle disposizioni vigenti a titolo di partecipazione del 
          cittadino alla spesa sanitaria per le corrispondenti prestazioni;
          
          e) le tariffe sono verificate 
          annualmente, anche ai fini dell'art. 3, comma 7 della legge 23 
          dicembre 1994, n. 724;
          
          f) nell'attività libero 
          professionale di équipe di cui all'art. 67, comma 3, lett. b), la 
          distribuzione della quota parte spettante ai singoli componenti 
          avviene - da parte dell'azienda o ente - su indicazione dell'equipe 
          stessa;
        
        5. Le tariffe delle prestazioni libero 
        professionali di cui all'art. 67, comma 3 lettere a) e b) sono definite 
        dall'azienda nel rispetto dei vincoli ordinistici, in contraddittorio 
        con i dirigenti interessati. Per l'attività di cui alla lettera c) della 
        disposizione citata, la tariffa è definita dall'azienda, previa 
        contrattazione decentrata per la determinazione dei compensi spettanti 
        ai soggetti interessati.
 
        
        
          DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
 
        
        In considerazione del fatto che la 
        sottoscrizione del contratto avviene successivamente alla data prevista 
        dall'art. 2 comma quattro, le parti si danno atto che la disdetta del 
        biennio economico viene data contestualmente.
 
        
        
          DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
        
        Le parti, visto anche il D.L. 
        163/1995, convertito con modifiche con legge dell'11 luglio 1995, n. 
        273, esprimono il comune avviso che le Aziende ed enti, nell'istituire - 
        mediante i regolamenti richiamati dalla citata legge - i servizi di 
        controllo interno o i nuclei di valutazione deputati la valutazione dei 
        dirigenti ai sensi dell'art. 59 del presente contratto, dovranno tenere 
        conto della particolare funzione che detti organismi saranno chiamati a 
        svolgere in relazione alle specifiche professionalità operanti in 
        azienda, prevedendone una adeguata composizione o, se del caso, una 
        integrazione con figure adeguate per professionalità e qualifica.
 
        
        
          DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
        
        Le parti si danno atto che i 
        protocolli di cui all'art. 9, comma 4, non dovranno assumere carattere 
        di accordi integrativi regionali.
 
        
        
          DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4
        
        Le parti, in relazione agli artt. 9 
        e 32 del presente CCNL, concordano sulla necessità che, a livello 
        regionale, venga esperito ogni utile tentativo teso alla ricollocazione 
        dei dirigenti medici e veterinari, eventualmente dichiarati in esubero, 
        tenuto conto delle problematiche e dei vincoli che a tale personale 
        derivano dall'incardinamento in specifiche discipline, che nella 
        fattispecie in esame, possono determinare una mancanza di flessibilità 
        nella ricollocazione del personale stesso. A tale scopo le parti, anche 
        quale suggerimento alla Conferenza di cui all'art. 9, comma 3, 
        individuano - quale strumento che può facilitare la citata 
        ricollocazione - il conferimento di incarichi dirigenziali anche 
        nell'ambito di strutture o unità operative o servizi delle aziende ed 
        enti nei quali il possesso o la mancanza di una specifica disciplina non 
        determini un ostacolo ad un proficuo e funzionale inserimento.
 
        
        
          DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5
 
        
        Le parti concordano sulla necessità 
        ed urgenza dell'approvazione di provvedimenti che affrontino il problema 
        dell'utilizzazione di istituti di flessibilità del rapporto di lavoro 
        dei dirigenti pubblici e, in particolare, di quelli del S.S.N., in cui 
        vengono impiegate professionalità per le quali l'utilizzazione part-time 
        risulta particolarmente adeguata per le caratteristiche delle 
        prestazioni lavorative, di contenuto prevalentemente professionale.
 
        
        
          DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6
        
        Le parti si impegnano ad iniziare, 
        a partire dal mese di gennaio 1997, i lavori preparatori per giungere 
        alla regolamentazione della costituzione di fondi di previdenza 
        complementari e della riforma dell'indennità premio di servizio.
        Le parti considerano la modifica 
        del d.lgs. n. 124 del 1993 e successive modificazioni condizione 
        preliminare per rendere attuabile un sistema di previdenza complementare 
        adeguata alle esigenze dei Dirigenti delle Aziende ed Enti del S.S.N.
        In tale orientamento dovranno 
        essere costruite le modalità di costituzione e di funzionamento del 
        fondo e le clausole che ne permettano la verifica.
 
        
        
          DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7
        
        Le parti riconoscono l'importanza 
        peculiare della tutela della salute dei Dirigenti e della sicurezza sul 
        posto di lavoro e, conseguentemente, rinnovano la propria attenzione ed 
        impegno per una evoluzione costruttiva della materia al fine di 
        garantire ai Dirigenti lo svolgimento delle proprie attività nelle 
        migliori condizioni possibili, nel pieno rispetto della persona e della 
        sua integrità fisica.
        A tal fine le parti, per dare 
        concretezza ai principi della tutela della salute e dell'integrità 
        fisica dei dipendenti, in ottemperanza al disposto dell'art. 9 della L. 
        n. 300 del 1970, conformemente a quanto previsto dalla normativa 
        nazionale vigente in materia ed in particolare dal d.lgs. n. 626 del 19 
        settembre 1994, si impegnano a definire gli aspetti contrattuali 
        relativi alla figura del rappresentante per la sicurezza, a conclusione 
        dell'accordo intercompartimentale in via di definizione.
        Le parti si impegnano altresì a 
        disciplinare la materia delle attività usuranti non appena sarà definito 
        il quadro normativo di riferimento.
 
        
        
          DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 8
        
        Le parti si danno reciprocamente 
        atto che le conclusioni raggiunte con il presente accordo realizzano un 
        delicato bilanciamento tra i rispettivi interessi, tenuto conto delle 
        risorse finanziarie disponibili e delle esigenze di profonde 
        modificazioni del trattamento dirigenziale, nel rispetto altresì delle 
        esigenze di equilibrio con altre conclusioni contrattuali già realizzate 
        nel settore pubblico. Conseguentemente le parti concordano che, nel caso 
        in cui le conclusioni contrattuali che si realizzeranno in altre aree 
        della dirigenza del Pubblico Impiego, fossero incoerenti con i principi 
        di cui sopra e comportassero soluzioni sostanzialmente difformi rispetto 
        ai corrispondenti istituti contrattuali di contenuto economico - 
        normativo del presente ccnl, 
        con particolare riferimento ai meccanismi di superamento del sistema di 
        classi e scatti, esse si incontreranno per pervenire alla necessaria 
        armonizzazione della presente intesa.
 
        
        
          DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 9
        
        Le parti, in relazione all'art. 20 
        del presente CCNL, concordano che, nell'ambito del piano annuale 
        adottato dall'Azienda o Ente, di cui al punto 1) del predetto articolo, 
        si organizzi la pronta disponibilità relativamente al singolo presidio e 
        non a presidi multipli, al fine di garantire la più tempestiva 
        assistenza.
        Le parti, inoltre, concordano sulla 
        necessità di prevedere la copertura assicurativa da parte dell'Azienda o 
        Ente, particolarmente in quelle condizioni che prevedano l'utilizzo del 
        mezzo proprio di trasporto, qualora sia indispensabile il riferimento a 
        più presidi ovvero a spostamenti sul territorio.
 
        
        
          DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 10
        
        Le parti convengono che vengano 
        fornite direttive per l'attuazione della sentenza del TAR Lazio, Sezione 
        I bis, n. 640/1994, in base alla quale viene riconosciuto il diritto 
        agli ex medici condotti di percepire la retribuzione individuale di 
        anzianità secondo la dinamica prevista dai DD.PP.RR. 348/83, 270/87 e 
        384/90.
        Le parti si danno altresì atto che 
        per l'attuazione della predetta sentenza i finanziamenti dovranno essere 
        reperiti ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 29 del 1993.
 
        
        
          DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 11
        
        Le parti auspicano che le Regioni 
        pongano in atto sistemi per il monitoraggio del rapporto di 
        collaborazione tra i medici dei presidi ospedalieri ed i medici di 
        medicina generale convenzionati anche al fine di evitare ricoveri 
        impropri con il conseguente eccesso di carico assistenziale a livello 
        ospedaliero.
 
        
        
          DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 12
 
        
        Le parti con riferimento 
        all'applicazione dell'art. 18 comma 5 del presente contratto, relativo 
        alla individuazione di due ore dell'orario lavorativo dei dirigenti 
        veterinari da destinare ad attività di aggiornamento professionale, 
        auspicano che nella prossima tornata contrattuale anche a detti 
        dirigenti vengano riconosciute, per evidenti motivi di equiparazione, le 
        stesse ore di aggiornamento settimanale godute dalla dirigenza medica.
 
        
        
          DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 13
        
        Le parti concordano sulla necessità 
        che sia data completa applicazione all'art. 124, comma 6 del D.P.R. 
        384/90 ai fini della corretta quantificazione del fondo aziendale della 
        retribuzione di risultato previsto dall'art. 63 del presente contratto..
 
        
        
          DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 14
 
        
        Il presente contratto ha realizzato 
        le norme del d.lgs. 502/1992 e 29/1993 e successive modificazioni ed 
        integrazioni, unificando nel I livello dirigenziale gli assistenti e gli 
        aiuti collocati rispettivamente nell'ex IX e X livello e con gli artt. 
        43 e 54, anche grazie alle risorse messe a disposizione del D.L. 
        377/1996 ha provveduto alla equiparazione tra i due ex livelli sotto il 
        profilo della retribuzione tabellare e dell'indennità di specificità 
        medica. Di conseguenza il contratto all'art. 75, lettera x) ha 
        disapplicato l'art. 18 comma 2 bis del d.lgs. 502/1992 citato che 
        prevedeva due fasce economiche. In relazione a ciò le parti auspicano ed 
        invitano le aziende ed enti del presente contratto a non procedere 
        all'espletamento di eventuali procedure concorsuali indette per la 
        copertura di posti di aiuto ex X livello, fascia a) perché non più 
        previsti dalla normativa realizzata con il presente contratto.
 
        
        
          DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 15
 
        
        Le parti convengono che, qualora 
        l'articolo 4 comma 3 della L. 724/1994 relativo alla sospensione del 15% 
        dell'indennità di Tempo Pieno, venisse superato dalla legge di 
        accompagnamento alla Finanziaria 1997, i valori della predetta 
        percentuale, calcolati sulla citata indennità abrogata con il presente 
        contratto, saranno conformi a quelli indicati nella predetta emananda 
        legge con riferimento alle voci retributive che essa indicherà.
 
        
        
          DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 16
 
        
        Le parti prendono atto 
        dell'eliminazione dal testo delle disposizioni riguardanti l'attività di 
        consulenza (art. 69 lett. B) verso i soggetti privati ed i consulti, per 
        effetto delle osservazioni formulate dal Governo in data 12.9.1996 in 
        sede di autorizzazione alla sottoscrizione del presente contratto.
        Le parti convengono sulla necessità 
        di reincontrarsi entro il 31.3.1997, data entro la quale il quadro 
        legislativo derivante dall'emananda legge di accompagno della 
        finanziaria 1997 in tema di attività libero professionale extra muraria 
        sarà completato, al fine di rivalutare alla luce di tali disposizioni le 
        norme censurate.
 
        
        
          DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1
          Medici inquadrati ai sensi 
          dell'art. 116 del D.P.R. 270/87
        
        Le OO.SS. ritengono che il Governo, 
        sentite le OO.SS. firmatarie del presente accordo, adotterà entro il 30 
        giugno 1997 i provvedimenti di competenza relativi agli inquadramenti di 
        quei dipendenti che alla data del 31.12.1986, in forza dell'art. 116 del 
        D.P.R. 270/87, avevano acquisito posizioni giuridico-economiche 
        riconosciute da atti deliberativi adottati dalle Regioni e dalle 
        rispettive amministrazioni e che successivamente a tale data hanno 
        formato oggetto di sospensione o decisioni giurisdizionali.
        Si tratta di spese consolidate 
        ormai da anni nei bilanci delle UU.SS.LL.
        S.I.ME.T.
        (Sindacato Medici del Territorio)
 
        
        
          DICHIARAZIONE A VERBALE N. 2
        
        L'A.RA.N. ritiene che gli effetti 
        che derivano dalla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro 
        nei confronti dei dirigenti assunti successivamente alla data di entrata 
        in vigore del presente CCNL si producono automaticamente anche nei 
        confronti dei dirigenti già in servizio a tale data. Non occorre 
        pertanto che questi ultimi sottoscrivano un contratto individuale, fatta 
        salva l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, con la stessa o 
        altra azienda, a seguito di vincita di concorso pubblico ovvero in caso 
        di opzione per il passaggio al rapporto ad incarico quinquennale per i 
        dirigenti di II livello.
 
        
        
          DICHIARAZIONE A VERBALE N. 3
        
        Le sottoscritte Organizzazioni 
        sindacali mediche e veterinarie, preso atto della dichiarazione dell'A.Ra.N. 
        circa la non competenza del presente CCNL alla soluzione del problema 
        dei dirigenti medici e veterinari del Ministero della Sanità, e 
        contestualmente della disponibilità a dare attuazione al D.P.C.M. 
        applicativo dell'art. 18, comma 8 del D.Lgs. 502 del 1992, nell'ambito 
        dello stipulando CCNL del II biennio dell'area della dirigenza 
        ministeriale, richiedono una rapidissima soluzione della vertenza che 
        dovrà affrontare e risolvere l'equiparazione normativa ed economica dei 
        dirigenti medici e veterinari del Ministero della Sanità. Sono fatti 
        salvi tutti gli atti legali esperiti ed esperibili in materia dalle 
        sottoscritte organizzazioni sindacali mediche.
 
        
        
          DICHIARAZIONE A VERBALE N. 4
        
        Le sottoscritte Organizzazioni 
        sindacali sono impegnate alla costituzione di uno o più fondi sanitari 
        integrativi per la categoria medica e per la dirigenza nel suo complesso 
        oppure per le singole Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto, 
        sulla base della legislazione vigente e nella prospettiva di attuazione 
        dell'art. 9 del D.Lgs. 502 del 1992 e successive modificazioni ed 
        integrazioni.
 
        
        
          DICHIARAZIONE A VERBALE N. 5
        
        Per quanto riguarda la previsione, 
        contenuta negli artt. 43, 44 e 45 della bozza di contratto che 
        stabilisce un diverso trattamento, rispettivamente ai dirigenti già 
        appartenenti all'ex IX, X e XI livello, a seconda che gli stessi 
        beneficino o meno dell'indennità medico-veterinaria di ispezione 
        vigilanza e polizia veterinaria, il S.I.Ve.M.P., pur pervenendo alla 
        determinazione di sottoscrivere l'accordo, ritiene di dover esprimere le 
        proprie riserve sulla legittimità, anche sotto il profilo 
        dell'osservanza dei principi costituzionali sull'equa retribuzione, di 
        disposizioni sostanzialmente discriminanti nella determinazione dei 
        trattamenti stipendiali fissi e ricorrenti con riferimento a fattori 
        estranei al rapporto di lavoro, al suo svolgimento ed alla qualifica 
        dirigenziale rivestita. In particolare, si evidenzia come i medici 
        veterinari prestino tutti indistintamente un identico numero di ore 
        lavorative.
        Si riafferma quindi l'esigenza di 
        equiparare il trattamento economico dei medici veterinari in servizio a 
        tempo pieno nelle aziende del Servizio Sanitario Nazionale, così come 
        avviene per i medici chirurghi.
        Il S.I.Ve.M.P. si riserva inoltre 
        di esperire tutte le azioni utili per giungere alla eliminazione della 
        evidenziata sperequazione.
        Il Segretario Nazionale
        Dott. Aldo Grasselli
 
        
        
          DICHIARAZIONE A VERBALE N.6
        
        Le OO.SS. mediche che 
        l'applicazione del presente accordo non può risultare in contrasto con 
        l'equiparazione dei livelli minimi assistenziali previsti dalle vigenti 
        disposizioni nazionali e regionali in materia.
        ANAAO/ASSOMED
        FED.NE FP CGIL/MEDICI - UIL/MEDICI 
        - FIALS/MEDICI - CUMI/AMFUP
        UMSPED (AAROI - AIPAC) - CIDA
        FESMED
        FED.NE CISL/MEDICI/COSIME
        ANPO 
        SIVEMP
        SNR 
        SIMET
 
        
        
          DICHIARAZIONE A VERBALE N. 7
        
        Le sottoscritte OO.SS. mediche 
        rilevata tuttora la presenza in servizio di "aiuti dirigenti capi 
        servizio e/o sezioni autonome" ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 128/1969 
        ritengono che dette posizioni siano riconducibili agli incarichi di 
        struttura di cui all'art. 56 del presente contratto.
        ANAAO/ASSOMED
        FED.NE FP CGIL/MEDICI - UIL/MEDICI 
        - FIALS/MEDICI - CUMI/AMFUP
        UMSPED (AAROI - AIPAC) - CIDA
        FESMED
        FED.NE CISL/MEDICI/COSIME
        ANPO
        SIVEMP
        SNR
        SIMET
 
        
        
          DICHIARAZIONE A VERBALE N. 8
        
        Le Organizzazioni Sindacali 
        sottoscritte dichiarano che il CCNL per l'area Dirigenza Medica e 
        Veterinaria si applica,ai sensi dell'articolo 13 Legge 222/1984 anche ai 
        medici del ruolo sanitario del Servizio Medico Legale degli Enti 
        Previdenziali.
        ANAAO/ASSOMED
        FED.NE FP CGIL/MEDICI - UIL/MEDICI 
        - FIALS/MEDICI - CUMI/AMFUP
        UMSPED (AAROI - AIPAC) - CIDA
        FESMED
        FED.NE CISL/MEDICI/COSIME
        ANPO
        SIVEMP
        SNR
        SIMET
 
        
        
          DICHIARAZIONE A VERBALE N. 9
        Le sottoscritte OO.SS., al fine di 
        realizzare la piena integrazione del personale medico all'interno delle 
        strutture sanitarie in cui sono presenti dipendenti degli Enti del 
        comparto sanitario ed operatori universitari convenzionati, sollecitano 
        un tempestivo intervento del governo volto a:
        
        
          1 definire l'equipollenza tra i due 
          livelli della Dirigenza Medica del Comparto Sanità ed i quattro 
          livelli del personale medico dipendente dalle università convenzionato 
          con le Aziende Sanitarie ai fini dell'espletamento di attività 
          assistenziali;
          
          2 indicare le modalità ed i tempi 
          di applicazione degli istituti giuridici ed economici di cui al 
          presente contratto ai medici dipendenti dalle università 
          convenzionati, per l'espletamento di attività assistenziali con le 
          Aziende Sanitarie, individuando in particolare le fonti di 
          finanziamento per la copertura dei seguenti oneri;
          
          3 disciplinare le modalità di 
          verifica del personale medico dipendente dalle Università e 
          convenzionato, ai fini assistenziali, con le Aziende Sanitarie nel 
          caso in cui allo stesso siano attribuite responsabilità equivalenti al 
          II livello dirigenziale ex art. 15, comma 2, del D.Lgs. 30 dicembre 
          1992 n. 502 e successive modificazioni ovvero responsabilità di 
          dirigente di Dipartimento, di modulo e/o settore organizzativo, di 
          altra articolazione organizzativa individuata dal O.G. della singola 
          azienda sanitaria in applicazione del presente contratto.
        
        ANAAO/ASSOMED
        FED.NE FP CGIL/MEDICI - UIL/MEDICI 
        - FIALS/MEDICI - CUMI/AMFUP
        UMSPED (AAROI - AIPAC) - CIDA
        FESMED
        FED.NE CISL/MEDICI/COSIME
        ANPO
        SIVEMP
        SNR
        SIMET