| Comparto 
            Sanita' | 
            Area: 
            Dirigenza medica e veterinaria  | 
            Data: 
            04/03/1997  | 
          
          
            | Tipo:
            CCNL  | 
            
            Descrizione: Accordo 
            integrativo per errata corrige del CCNL comparto Sanità dell'area 
            della dirigenza medica e veterinaria del 5 dicembre 1996 
             | 
          
        
         
        
          ACCORDO INTEGRATIVO PER ERRATA 
          CORRIGE 
          DEL CCNL DELL'AREA DELLA DIRIGENZA 
          MEDICA E VETERINARIA
          DEL COMPARTO SANITA'
        
        A seguito della registrazione in data 3 
        febbraio 1997 da parte della Corte dei conti del Provvedimento del 
        Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 1997, con il quale 
        l' A.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere il testo concordato del 
        contratto integrativo dell' area della dirigenza medica e veterinaria , 
        il giorno 4 marzo 1997 alle ore 10 presso la sede dell'A.RA.N. ha avuto 
        luogo l'incontro tra l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle 
        Pubbliche Amministrazioni, nelle persone di: 
        
        - Prof. Carlo Dell'Aringa (Presidente)
        - Prof. Gian Candido De Martin 
        (Componente)
        - Avv. Guido Fantoni (Componente)
        - Avv. Arturo Parisi (Componente)
        - Prof. Gianfranco Rebora (Componente)
        ed i rappresentanti delle seguenti 
        Organizzazioni sindacali di categoria:
        
        ANAAO-ASSOMED
        ANPO
        CISL medici
        FED. CISL med. - COSIME *
        FED.FP CGIL med.-UIL med.-FIALS med.-CUMI 
        AMFUP
        FE.S.ME.D
        (ACOI-ANMCO-AOGOI-SUMI-SEDI-Fe.ME.PA-ANMDO)
        SIMET
        SIVEMP
        SNR
        UMSPED (AAROI - AIPAC) - CIDA
        Al termine della riunione le parti hanno 
        sottoscritto l'unito testo del contratto che provvede agli errata 
        corrige del CCNL relativo al quadriennio di parte normativa 1994/1997 e 
        di parte economica 1994/1995, sottoscritto il 5.12.1996 , e del CCNL di 
        parte economica 1996/1997, sottoscritto il 5.12.1996 , dell'Area della 
        Dirigenza Medica e Veterinaria del Comparto Sanità.
        
        * la presente federazione ha partecipato 
        in riferimento agli errata-corrige del CCNL del II biennio.
 
        
        
 
        
          ART. 1
        
        1. Nel CCNL relativo al quadriennio 
        1994/1997 per la parte normativa ed al I biennio 1994/1995 di parte 
        economica, stipulato il 5 dicembre 1996, sono apportati i seguenti 
        chiarimenti o variazioni:
 
        
          - all' 
          art. 1, 
          comma 3 punto a) dopo le parole " dirigenti sanitari " sono inserite 
          le parole " direttori sanitari ".
          
          - all' 
          art. 47, 
          alla fine del comma 2 è aggiunto il seguente periodo : " La 
          valutazione economica dei predetti ratei si effettua con riferimento 
          ai trattamenti tabellari indicati dagli artt. 108, primo comma e 110, 
          primo comma del DPR 384/1990 ed ai valori percentuali rispettivamente 
          previsti per le classi e gli scatti. " 
          
          - i valori indicati negli 
          articoli 54 
          comma quattro, 55 
          comma 7, 56 
          comma uno lettere a) e b), 57 
          comma tre lettere a) e b), nonché i valori indicati nella tabella 
          allegato 3 sono annui; ad essi deve essere aggiunto il rateo per la 
          13^ mensilità.
          
          - all'art. 58, 
          comma 1, dopo le parole "uno specifico trattamento economico" va 
          inserita la parola "annuo".
          
          - 
          all'art. 60, 
          comma 1, punto b), la parola " dodicesimi " è sostituita dalla parola 
          " tredicesimi ".
          
          - 
          all'art. 61, 
          comma 1, punto c) la parola " dodicesimi " è sostituita dalla parola " 
          tredicesimi ".
          
          - 
          all'art. 63, 
          comma 2, lettera a), nel penultimo periodo le parole " comma 2 lettera 
          c) " sono sostituite dalle parole " comma 1 lettera c) ". Nel medesimo 
          comma 2, alla lettera b), dopo le parole "0,2% del monte salari" vanno 
          aggiunte le parole " "riferito all'anno 1993".
          
          - 
          all'art. 75, 
          comma 1, punto X dopo le parole " del d.lgs. 502 del 1992 " sono 
          aggiunte le parole " eccetto l' ultimo periodo del secondo capoverso " 
          .
 
        
        
          ART. 2
 
        
        1. I valori indicati nella tabella 
        allegato 1 del CCNL relativo al II biennio di parte economica 1996/1997, 
        stipulato il 5 dicembre 1996 sono annui; ad essi deve essere aggiunto il 
        rateo per la 13^ mensilità, fatta eccezione per lo specifico trattamento 
        economico spettante al II livello dirigenziale.
 
        
        
          DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
        
        Le parti firmatarie del contratto del 5 
        dicembre 1996 nonchè del presente si danno atto della necessità di 
        rivedere, entro il 30 marzo 1997, la disciplina della pronta 
        disponibilità nelle rianimazioni e terapie intensive e nei servizi di 
        anestesia nonché le problematiche relative al rischio radiologico.
        Le medesime parti firmatarie si impegnano 
        ad incontrarsi entro il 30 marzo 1997 in relazione alla definizione del 
        quadro normativo alla materia delle consulenze e consulti.
 
        
        
          DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
        
        Le parti si danno atto di aver riscontrato 
        i seguenti errori materiali contenuti nei CCNL sottoscritti il 5.12.1996 
        relativi al quadriennio di parte normativa 1994/1997 ed al I biennio di 
        parte economica 1994/1995 nonche' di II biennio economico 1996/1997:
 
        
          
          biennio
        
          1) art. 22, comma 1 : dopo le parole 
          " in tale numero " va inserita la parola " non ";
          
          2) art. 33, comma 5 : il richiamo 
          all'art. 42 deve intendersi correttamente riferito all'art. 54 ;
          
          3) art. 43, comma 3 : il riferimento al 
          d.l. 583/1996 deve intendersi ora effettuato alla l. 4 del 17.1.1997 
          di conversione del predetto d.l. ;
          
          4) art. 46, comma 1 : il riferimento 
          all'art. 44 deve ritenersi errato e quindi espunto;
          
          5) art. 51, comma 2 ed art. 56, comma 3 
          : i richiami agli artt. 53 e 54 devono intendersi correttamente 
          riferiti agli artt. 52 e 53 ;
          
          6) art. 65, comma 6 : il richiamo agli 
          artt. 55 e 56 deve intendersi correttamente riferito agli artt. 56 e 
          57;
          
          7) art. 70, comma 5 : la 
          rideterminazione deve intendersi decorrere dal 1.12.1995;
          
          8) art. 70, comma 6 : la parola 
          "incrementata" deve essere correttamente intesa in "determinata", 
          essendo, l'importo 
          di L. 3.400.000, gia' stato ricompreso 
          nella tabella allegato 3 ;
          
          9) art. 71 : negli alinea relativi ai II 
          livello dirigenziale deve ritenersi errato il riferimento agli artt. 
          43 e 44, mentre per quanto riguarda i dirigenti di I livello vanno 
          espunti, dagli alinea relativi, i riferimenti all'art. 45 ;
        
        
          II biennio
        
          1)
          
          art. 5, comma 1 e tabella allegato 1: la discordanza tra i valori 
          di indennita' di specificita' medica spettante alla data del 1.1.1997 
          ai dirigenti di I livello lettere b) e d) ed ai dirigenti di II 
          livello lettere a), b), c) e d) deve essere risolta a favore delle 
          cifre contenute nella tabella.
          
          2)
          
          art. 5, comma 2 : i "dirigenti di I livello" destinatari della 
          norma devono intendersi i dirigenti di ex IX livello.
        
        Le OO.SS., ai sensi dell'art. 75, comma 
        6 del CCNL di parte normativa, danno mandato all'agenzia di procedere 
        per la comunicazione agli enti destinatari delle correzioni di cui 
        sopra.