| Comparto 
            Sanita' | 
            Area: 
            Dirigenza medica e veterinaria  | 
            Data: 
            29/09/2004  | 
          
          
            | Tipo:
            CCNL  | 
            
            Descrizione: CCNL di 
            interpretazione autentica dell' art. 23 del CCNL 8 giugno 2000 - 
            area dirigenza medica e veterinaria  | 
          
        
        
 
        
          CCNL DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA 
          DELL' ART. 23 DEL CCNL 8 GIUGNO 2000 
          AREA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA
        
        In data 29 settembre 2004, presso la sede 
        dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra:
        
        l'ARAN :
        
        nella persona dell'Avv. Guido FANTONI - 
        Presidente- FIRMATO
        
        e le seguenti Organizzazioni e 
        Confederazioni sindacali : 
        
 
        
          
            | Organizzazioni 
            sindacali  | 
            Confederazioni 
            sindacali | 
          
          
            | CGIL MEDICI 
            (firmato) | 
            CGIL 
            (firmato) | 
          
          
            | FED. CISL 
            MEDICI-COSIME (firmato) | 
            CISL 
            (firmato) | 
          
          
            | FED. MEDICI 
            aderente alla UIL (firmato) | 
            UIL 
            (firmato) | 
          
          
            | CIVEMP (SIVEMP-SIMET) 
            (firmato) | 
            
              | 
          
          
            | FESMED 
            (ACOI,ANMCO,AOGOI,SUMI,SEDI,FEMEPA,ANMDO) (firmato) | 
            
              | 
          
          
            | UMSPED 
            (AAROI-AIPAC-SNR) (firmato) | 
            
              | 
          
          
            | CIMO ASMD 
            (firmato) | 
            
              | 
          
          
            | ANAAO ASSOMED 
            (firmato) | 
            COSMED 
            (firmato) | 
          
          
            | ANPO 
            (firmato) | 
            
              | 
          
        
        
        Preso atto che le OOSS che, rispetto al 
        CCNL del 8 giugno 2000 (quadriennio 1998-2001), hanno cambiato la 
        propria denominazione vengono riportate con l'attuale denominazione in 
        quanto tuttora esistenti.
        In particolare la FED. UIL FNAM, FIALS – 
        Nuova ASCOTI, CUMI AMFUP è attualmente denominata "Federazione medici" 
        aderente alla UIL. 
        Al termine della riunione le parti 
        suindicate hanno sottoscritto l'allegato CCNL sulla interpretazione 
        autentica dell'art. 23 del CCNL 8 giugno 2000. 
        
          
          
          CCNL DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA 
          DELL' ART. 23 DEL CCNL 8 GIUGNO 2000 
          AREA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA
 
        
        PREMESSO 
        che la Corte di Appello di Campobasso – 
        Sezione Lavoro, in relazione al ricorso del dott. PREVIATI Roberto 
        contro l'Azienda USL n 3 "Centro Molise" (causa iscritta al N. 90 
        R.G.Lav. – anno 2003) nella udienza del 1° ottobre 2003, ha ritenuto 
        che, sussistendo una seria questione interpretativa, debba essere 
        esperito il procedimento previsto dall'art. 64 del d.lgs. n° 165 del 
        2001 al fine di risolvere la questione concernente la validità del comma 
        7 dell'art. 23 del CCNL 8 giugno 2000 dell'area della dirigenza medica e 
        veterinaria.
        
        TENUTO PRESENTE 
        che l'interpretazione autentica è richiesta per la parte in cui non è 
        dato dedurre, con la dovuta chiarezza, quali effetti conseguano alle 
        richieste di parere sulle ipotesi di recesso proposte dalle aziende nei 
        confronti dei dirigenti quando, venendo tali richieste di parere 
        formulate in epoca successiva all'entrata in vigore delle disposizioni 
        del CCNL 8 giugno 2000, il Comitato dei garanti non sia stato istituito 
        presso la Regione nel termine - previsto dal 1° comma dello stesso art. 
        23 - di tre mesi da quella data e, in particolare, se debba intendersi 
        che l'azienda, in analogia a quanto stabilito al comma 7 del medesimo 
        art. 23 per le procedure di recesso attivate in epoca anteriore alla 
        vigenza delle disposizioni del citato CCNL, possa, all'inutile 
        trascorrere di tre mesi dall'entrata in vigore delle stesse disposizioni 
        senza che il menzionato Comitato sia stato istituito, far luogo al 
        recesso secondo le procedure degli artt. 36 e seguenti del CCNL del 5 
        dicembre 1996.
        
        CONSIDERATO 
        che la sospensione delle procedure di 
        recesso in corso all'entrata in vigore del CCNL 8 giugno 2000 per il 
        periodo di tre mesi, necessario alla costituzione del Comitato dei 
        garanti, si pone a maggior tutela delle posizioni dirigenziali 
        interessate, decorso inutilmente il quale le stesse avvengono comunque 
        con le procedure dell'art. 36 e seguenti del CCNL 5 dicembre 1996.
        
        
        CHE 
        l'art. 23
        assume piena validità per tutte 
        le procedure di recesso promosse successivamente all'entrata in vigore 
        del CCNL 8 giugno 2000, che devono avvenire previa espressione del 
        parere del Comitato dei garanti e quindi solo dopo la sua istituzione.
        
        CHE 
        il testo contrattuale ha esplicitato la 
        obbligatorietà e la vincolatività del parere del Comitato dei garanti, 
        come confermato anche nel CCNL di interpretazione autentica in data 24 
        ottobre 2001 sul medesimo art. 23.
        
        RITENUTO 
        quindi che la normativa transitoria del 
        comma 7 dell'art. 23 del CCNL 8 giugno 2000 opera limitatamente alle 
        procedure di recesso già promosse all'entrata in vigore dello stesso, 
        mentre per le procedure di recesso attivate in data successiva il parere 
        del Comitato dei garanti deve essere sempre necessariamente acquisito.
        
        TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO 
        le parti concordano
        l'interpretazione autentica nel 
        testo che segue: 
        
          
          ART. 1
 
        
        1) Tutte le procedure di recesso promosse 
        successivamente all'entrata in vigore del CCNL 8 giugno 2000 vanno 
        definite previo conforme parere del Comitato dei garanti, che deve 
        essere pertanto istituito;
        
        2) Solo le procedure di recesso attivate 
        prima dell'entrata in vigore del CCNL indicato al comma 1 possono avere 
        ulteriore corso anche in mancanza dell'istituzione del Comitato dei 
        garanti trascorso il periodo di cui all'art. 23, comma 7, secondo le 
        procedure dell'art. 36 e seguenti del CCNL 5 dicembre 1996.