| Comparto 
            Sanita' | 
            Area: 
            Dirigenza medica e veterinaria  | 
            Data: 
            27/05/1997  | 
          
          
            | Tipo:
            CCNL  | 
            
            Descrizione: CCNL transitorio 
            - comparto Sanità area dirigenza medica e veterinaria - sulle 
            modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali
             | 
          
        
         
        
          CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 
          TRANSITORIO 
          SULLE MODALITA' DI UTILIZZO DEI 
          DISTACCHI, ASPETTATIVE E PERMESSI SINDACALI 
          PER L'AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA E 
          VETERINARIA
 
        
        A seguito della registrazione in data 15 
        maggio 1997 da parte della Corte dei Conti del provvedimento del 
        Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 aprile 1997, con il quale 
        l'A.RA.N. è stata autorizzata a sottoscrivere il testo concordato del 
        contratto collettivo in oggetto, il giorno 27 maggio 1997 alle ore 10 
        presso la sede dell'A.RA.N. ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per 
        la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, nelle 
        persone di: 
        
        - Prof. Carlo Dell'Aringa (Presidente)
        - Prof. Gian Candido De Martin 
        (Componente)
        - Avv. Guido Fantoni (Componente)
        - Avv. Arturo Parisi (Componente)
        - Prof. Gianfranco Rebora (Componente)
        
        ed i rappresentanti delle seguenti 
        Organizzazioni sindacali di categoria:
        
        ANAAO-ASSOMED
        CIMO
        ANPO
        FED. CISL medici. - COSIME
        FED.FP CGIL med.-UIL med.-FIALS med.-CUMI 
        - AMFUP
        FEDERAZIONE SINDACALE MEDICI DIRIGENTI 
        FE.S.ME.D.
        (ACOI-ANMCO-AOGOI-SUMI-SEDI-Fe.ME.PA-ANMDO)
        SIMET
        SIVEMP
        SNR
        UMSPED (AAROI - AIPAC) - CIDA
        
        Al termine della riunione le parti hanno 
        sottoscritto il Contratto Collettivo transitorio sulle modalità di 
        utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali per l'area 
        della Dirigenza Medica e Veterinaria del comparto Sanità per 
        l'applicazione dell'art. 2 del D.L. 10.5.1996, n. 254, convertito in L. 
        11.7.1996 n. 365.
 
        
        
          Contratto collettivo 
          nazionale transitorio
          sulle modalita' di utilizzo dei 
          distacchi, aspettative e permessi sindacali 
          dell'area medico - veterinaria del 
          Comparto Sanità
          
          ART. 1
          (Campo di applicazione) 
        
        1. Il presente contratto collettivo 
        nazionale riguarda l'applicazione, in via transitoria, dell'art. 2 del 
        D.L. 10 maggio 1996, n. 254, convertito in legge 11 luglio 1996, n. 365 
        nell' area della dirigenza medica e veterinaria del Servizio Sanitario 
        Nazionale prevista dal D.P.C.M. 29 dicembre 1993, N. 593, nel rispetto 
        dei principi generali e comuni di cui al contratto collettivo nazionale 
        quadro siglato il 26 marzo 1997.
        
 
        
        
        1. Le parti - prendendo atto delle 
        modificazioni di cui all'art. 2 del D.L. 254/1996, convertito in legge 
        365/1996 - convengono che la materia dei distacchi, delle aspettative e 
        dei permessi sindacali - contrattualmente disciplinabile - possa essere 
        compiutamente riveduta.
        
        2. A tal fine le parti stabiliscono di 
        fissare l'inizio del negoziato per il contratto collettivo definitivo, a 
        partire dal mese di aprile 1997, allo scopo di pervenire ad un accordo 
        che, ai sensi del comma 1 definisca i criteri generali in tema di 
        diritti sindacali nei luoghi di lavoro nonché delle prerogative 
        sindacali e delle relative modalità di utilizzo.
        
        3. Nelle more dell'attuazione di quanto 
        previsto dal comma 2, le parti convengono, altresì, sulla necessità di 
        apportare alle vigenti disposizioni relative alle modalità di utilizzo 
        dei distacchi, delle aspettative e permessi sindacali, previste dal 
        D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770, le modifiche indicate negli articoli 
        del presente contratto, tenendo anche conto della legge 20 maggio 1970, 
        n. 300.
        
 
        
          ART. 3
          (Flessibilità in tema di distacchi 
          sindacali) 
        
        1. Fermo rimanendo il loro numero 
        complessivo, i distacchi sindacali - sino al limite massimo del 50% 
        possono essere fruiti dai dirigenti sindacali di cui all'art. 2, comma 7 
        del D.P.C.M. 770/1994 anche frazionatamente per periodi non inferiori a 
        tre mesi ciascuno. 
        
        2. Nei limiti di cui al comma 1, in via 
        eccezionale, previo accordo con l'azienda o ente di appartenenza, il 
        distacco sindacale può essere svolto anche con articolazione della 
        prestazione lavorativa ridotta in misura non inferiore al 50% su alcuni 
        giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell'anno in 
        modo da rispettare - come media la durata del lavoro settimanale 
        prevista per la prestazione ridotta nell'arco temporale considerato, 
        prendendo a riferimento per la disciplina delle ferie - in via analogica 
        - quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro del comparto della 
        Sanità stipulato il 1 settembre 1995 per il part - time verticale.
        
        3. Il rinvio al contratto di cui al comma 
        2 va ritenuto unicamente come modalità di fruizione del distacco 
        sindacale e non va inteso come estensione alle qualifiche dirigenziali 
        dell'area medico veterinaria del rapporto di lavoro part - time.
        
        4. Per il periodo in cui si applicano nei 
        loro confronti le flessibiIità previste dal comma 2, i dirigenti 
        sindacali non possono usufruire dei permessi sindacali previsti dagli 
        artt. 4 e 5.
        
        5. Nel caso di utilizzo della facoltà 
        prevista dai commi 1 e 2, il numero dei dirigenti distaccati risulterà 
        aumentato in misura corrispondente fermo rimanendo l'intero ammontare 
        dei distacchi, arrotondando le eventuali frazioni risultanti all'unità 
        superiore.
        
        6. I periodi di distacco senza prestazione 
        lavorativa sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato 
        nell'azienda o ente, salvo che ai fini del diritto alle ferie e del 
        compimento del periodo di prova in caso di vincita di concorso o 
        passaggio di qualifica. Ai fini del periodo di prova qualora dopo la 
        formale assunzione in servizio nei confronti del dirigente sindacale 
        venga richiesto ovvero risulti confermato il distacco totale, potranno 
        essere attivate le procedure di urgenza previste dall'art. 
        8, comma 3 per la prosecuzione del distacco. Il periodo di prova 
        risulterà sospeso per tutta la durata di esso.
        
 
        
          ART. 4
          (Titolarità e flessibilità in tema di 
          permessi sindacali retribuiti) 
        
        1. I rappresentanti delle strutture 
        sindacali aventi titolo alla contrattazione decentrata possono fruire di 
        permessi sindacali, giornalieri ed orari, per l'espletamento del loro 
        mandato.
        
        2. I dirigenti sindacali che ricoprono 
        cariche in seno agli organismi direttivi statutari delle proprie 
        organizzazioni sindacali di cui all'art. 2, comma 7 del D.P.C.M. 
        770/1994, non collocati in distacco sindacale, possono fruire di 
        permessi sindacali, giornalieri ed orari, per l'espletamento del loro 
        mandato.
        
        3. I dirigenti sindacali indicati nei 
        commi 1 e 2 possono fruire di permessi anche per la partecipazione a 
        trattative sindacali, a convegni e congressi di natura sindacale. 
        
        
        4. I permessi sindacali sono a tutti gli 
        effetti equiparati al servizio prestato nell'amministrazione.
        
        5. Nel limite del monte ore 
        complessivamente spettante a ciascuna organizzazione sindacale, i 
        permessi sindacali, giornalieri od orari, spettanti ai dirigenti 
        sindacali di cui ai commi 1 e 2 possono essere cumulati per periodi 
        anche frazionati non superiori a dodici giorni a trimestre. 
        
        6. Nell'utilizzo dei permessi deve 
        comunque essere garantita la continuità dell'attività lavorativa della 
        struttura o unità operativa di appartenenza comunque denominata ai sensi 
        dell'art. 1, comma 7 del CCNL del 5 dicembre 1996.
        
        7. L'effettiva utilizzazione dei permessi 
        sindacali di cui al presente articolo deve essere certificata entro tre 
        giorni al dirigente di II livello dell'unità operativa di appartenenza 
        del dipendente in permesso sindacale da parte dell'organizzazione 
        sindacale che ha richiesto ed utilizzato il permesso. Il predetto 
        dirigente provvederà ad informare il servizio che si occupa della 
        gestione del personale nell'ambito dell'azienda o ente.
        
        8. Le aziende ed enti destinatarie del 
        presente contratto assicurano i vari livelli di relazioni sindacali 
        relativi alla contrattazione, agli incontri per l'esame ove richiesti 
        dalle organizzazioni sindacali nelle materie previste dal CCNL del 5 
        dicembre 1996 ed alla consultazione, in apposite riunioni che avvengono 
        - normalmente - al di fuori dell'orario di servizio. Ove ciò non sia 
        possibile sarà garantito - ai sensi degli artt. 6 e 7 del CCNL del 5 
        dicembre 1996 l'espletamento del loro mandato, attivando procedure e 
        modalità idonee a tal fine.
 
        
          
          ART. 5
          ( Permessi per le riunioni di 
          organismi direttivi statutari) 
        
        1. In applicazione dell'art. 30 della 
        legge 300/1970 ai sensi dell'art. 2 del d.l. 254/1996, convertito in 
        legge 365/1996, i dirigenti indicati nell'art. 4, comma 2 hanno diritto 
        a permessi - orari o giornalieri - per la partecipazione alle riunioni 
        degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e 
        territoriali. 
        
        2. Per garantire l'applicazione del citato 
        art. 30 legge 300/1970 in attesa della determinazione della misura e 
        delle modalità di fruizione dei permessi di cui al comma 1 - in via 
        sperimentale e sino alla stipulazione del contratto collettivo dell'art. 
        2, comma 2 che dovrà avvenire entro il 29 dicembre 1997, ai dirigenti 
        ivi indicati per la partecipazione alle riunioni dei citati organismi 
        sono concessi ulteriori permessi.
        
        3. Il numero di permessi di cui al comma 2 
        non può comunque superare per ciascuna organizzazione sindacale le ore 
        indicate nella tabella allegato 1 del presente contratto.
        
        4. Da parte delle organizzazioni sindacali 
        appartenenti alla stessa sigla sono ammesse utilizzazioni in forma 
        compensativa dei permessi sindacali citati al comma 3 fra comparto e 
        rispettiva separata area della dirigenza ovvero tra aree dirigenziali di 
        diversi comparti .
        
        5. In applicazione del presente articolo 
        le organizzazioni sindacali comunicano alle amministrazioni di 
        appartenenza i nominativi dei dirigenti sindacali aventi titolo. In caso 
        di fruizione dei relativi permessi si applica l'art. 4, commi 6 e 7.
        
        6. Ciascuna amministrazione, ai sensi 
        dell'art. 6, comma 3 del D.P.C.M. 770/1994 comunica i permessi fruiti 
        dai dirigenti sindacali in base al presente articolo in separato 
        conteggio.
        
        7. Le organizzazioni sindacali ammesse 
        alle trattative nazionali con riserva in attesa dell'esito del giudizio 
        pendente , in caso di decisione sfavorevole dovranno restituire alle 
        amministrazioni di appartenenza dei dirigenti sindacali il corrispettivo 
        economico delle ore fruite ai sensi del presente articolo. Analogamente 
        si procede in caso di superamento del monte ore disponibile ai sensi del 
        comma 3.
        
 
        
          ART. 6
          (Flessibilità in tema di permessi 
          sindacali non retribuiti) 
        
        1. I rappresentanti delle strutture 
        sindacali aventi titolo alla contrattazione decentrata possono fruire di 
        permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative 
        sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non 
        inferiore ad otto giorni l'anno, cumulabili anche trimestralmente.
        
        2. I dipendenti di cui al comma 1 che 
        intendano esercitare il diritto ivi previsto devono darne comunicazione 
        scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima, tramite le 
        rappresentanze sindacali aziendali.
        
        3. L'effettiva utilizzazione dei permessi 
        sindacali di cui al presente articolo deve essere certificata entro tre 
        giorni al dirigente dell'ufficio di appartenenza del dipendente in 
        permesso sindacale da parte dell'organizzazione sindacale che ha 
        richiesto ed utilizzato il permesso. Il predetto dirigente provvederà ad 
        informare il servizio che si occupa della gestione del personale nell' 
        ambito dell'azienda o ente.
        
 
        
          ART. 7
          (Trattamento economico) 
        
        1. E' confermato l'art. 70, comma 7 del 
        contratto collettivo nazionale stipulato per la presente area 
        dirigenziale il 5 dicembre 1996, che ha disciplinato il trattamento 
        economico spettante ai dirigenti medici e veterinari nei casi di 
        distacco sindacale.
        
        2. In caso di distacco sindacale ai sensi 
        dell'art. 3, comma 2, 
        si specifica che: 
        
          - è garantito il trattamento 
          economico complessivo nella misura intera così come previsto dall'art. 
          70 citato al comma 1 con riferimento a tutte le competenze fisse e 
          periodiche ivi compresa la retribuzione di posizione . Il trattamento 
          legato alle particolari condizioni di lavoro ed alla retribuzione di 
          risultato è proporzionale alla prestazione lavorativa effettuata;
          
          - I periodi di distacco con prestazione 
          lavorativa ridotta sono equiparati a tutti gli effetti al servizio 
          pieno prestato nell' azienda o ente anche ai fini del trattamento 
          pensionistico.
        
        3. In caso di fruizione di permessi 
        sindacali , la retribuzione di risultato, spetta ai dirigenti sindacali 
        in relazione alla partecipazione degli stessi al raggiungimento 
        dell'obiettivo assegnato verificato a consuntivo.
        
        4. Ai sensi e con le modalità dell'art. 3, 
        comma 4 del d.lgs. 16 settembre 1996, n. 564, in caso di aspettativa 
        sindacale non retribuita, i contributi figurativi accreditabili in base 
        all'art. 8, ottavo comma della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono gli 
        stessi previsti per la retribuzione spettante al personale in distacco 
        sindacale retribuito, ai sensi del comma 1.
        
 
        
          ART. 8
          (Richiesta, revoca, conferma dei 
          distacchi ed aspettative sindacali) 
        
        1. Le richieste di distacco o di 
        aspettativa sindacale sono presentate secondo le modalità previste, 
        rispettivamente nei primi tre periodi dell'art. 2, comma 6 e dell'art. 
        4, comma 2 del D.P.C.M. 770/1994.
        
        2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le 
        organizzazioni sindacali comunicano alle aziende o enti ed alla 
        Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione 
        pubblica - le variazioni da apportare agli elenchi nominativi del 
        personale in distacco o aspettativa sindacale di cui all'art. 6, comma 2 
        del D.P.C.M. 770/1994, già trasmessi nell'anno precedente, in 
        applicazione degli art. 2, comma 2 e 4, comma 2 dello stesso D.P.C.M. 
        770 . La comunicazione vale in tal caso anche come conferma annuale dei 
        distacchi e delle aspettative già perfezionati e non modificati. Qualora 
        non vi siano variazioni è sufficiente la mera comunicazione formale di 
        conferma al Dipartimento della Funzione Pubblica degli elenchi citati 
        per l'anno successivo. Le organizzazioni sindacali possono, peraltro, 
        avanzare richiesta di revoca dei distacchi in ogni momento, 
        comunicandola alle amministrazioni interessate ed al Dipartimento della 
        Funzione pubblica citato per i conseguenziali provvedimenti. 
        
        3. In attesa degli adempimenti istruttori 
        previsti dalle disposizioni richiamate nel comma 1 per la concessione 
        dei distacchi o delle aspettative sindacali non retribuite, per motivi 
        di urgenza - segnalati nella richiesta da parte delle organizzazioni 
        sindacali - è consentito l'utilizzo provvisorio - in distacco o 
        aspettativa dei dirigenti interessati - dal giorno successivo alla data 
        di ricevimento della richiesta medesima.
        
        4. Qualora la richiesta non possa avere 
        seguito, l'eventuale assenza dal servizio dei dirigenti è trasformata , 
        a domanda, in aspettativa sindacale non retribuita ai sensi dell'art. 4 
        del D.P.C.M. 770/1994.
        
        5. Nel rispetto delle quote complessive di 
        distacchi assegnati a ciascun comparto dal D.M. 5 maggio 1995, 
        pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. n. 179 del 2 maggio 1995, 
        nell'ambito di esso, ai sensi dell'art. 8, comma 6 ultimo periodo del 
        contratto collettivo quadro concordato il 26 marzo 1997, le 
        organizzazioni sindacali appartenenti alla stessa sigla possono 
        modificare - in forma compensativa tra comparto e relativa separata area 
        di contrattazione della dirigenza - le quote di distacchi 
        rispettivamente assegnati. Dell'utilizzo dei distacchi in forma 
        compensativa è data notizia all'amministrazione di appartenenza del 
        personale interessato ai fini degli adempimenti istruttori di cui all' 
        art. 2, comma 6 del D.P.C.M. 770/1994 nonchè per la predisposizione 
        degli elenchi previsti dall'art. 6, comma 2 dello stesso decreto.
        
        6. In tutti i casi di cessazione del 
        distacco o dell' aspettativa, il dirigente sindacale rientrato 
        nell'azienda o ente di appartenenza non potrà avanzare nei confronti di 
        queste ultime amministrazioni pretese relative ai rapporti inter-corsi 
        con l' organizzazione sindacale durante il periodo del distacco o 
        dell'aspettativa.
        
        7. La trasmissione delle schede compilate 
        dalle aziende ed enti per l'aggiornamento del repertorio delle 
        organizzazioni sindacali operanti nella presente area e della loro 
        consistenza associativa deve avvenire nel pieno rispetto delle procedure 
        previste dal punto 2 della circolare del Dipartimento della Funzione 
        pubblica del 25 gennaio 1996, n. 2, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
        del 12 marzo 1996, serie generale n. 60. Per la violazione delle 
        predette procedure si rinvia a quanto previsto in tema di responsabilità 
        degli addetti dall'art. 6, comma 7 del D.P.C.M. 770/1994. 
        
 
        
        
        1. Il presente contratto - salvo diversa 
        clausola del contratto collettivo nazionale quadro di cui all'art. 
        2, comma 2, produrrà i propri effetti sino all'entrata in vigore del 
        contratto collettivo dell' area della dirigenza medico - veterinaria 
        relativo alla stagione contrattuale 1998 - 2001.
        
 
        
          ART. 10
          (Norme finali e transitorie) 
        
        1. Le flessibilità previste dagli
        artt. 3,
        4,
        5 compreso il comma 3 
        e dagli artt. 6 e 8 
        decorrono dal giorno successivo a quello della stipulazione del presente 
        contratto.
        
 
        
        
        1. Dalla data di cui all'art. 11, comma 1, 
        sono disapplicate le sottoindicate disposizioni del D.P.C.M. 770/1994:
        
        
          a) in relazione all'art. 
          3: comma 8 dell'art. 2 del D.P.C.M. 25 ottobre 1994, n. 770;
          
          b) in relazione all'art. 
          4, comma 1 lett. B): commi 1, 2, 3, 4 , 5 e 6, dell' art. 3 del 
          D.P.C.M. 25 ottobre 1994, n. 770; 
          
          c) in relazione all'art. 
          6: comma 3, art. 4 del D.P.C.M. 25 ottobre 1994, n. 770;
          
          d) in relazione all'art. 
          7: comma 1 dell' art. 5 il D.P.C.M. 25 ottobre 1994, n. 770;
          
          
          e) in relazione all'
          art. 8: art. 2, 
          comma 6 - quarto, quinto e sesto periodo - del D.P.C.M. 25 ottobre 
          1994, n. 770; art. 4, comma 2 - quarto, quinto e sesto periodo dello 
          stesso D.P.C.M. 770/1994.
        
        2. Per tutto quanto non modificato dal 
        presente contratto continuano ad avere efficacia il D.P.C.M. 770/1994 ed 
        i successivi decreti del 5 maggio 1995, pubblicati sul supplemento 
        ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 179/1995. 
        
        3. Eventuali casi di contenzioso in 
        qualsiasi momento insorti sull'applicazione del D.P.C.M. 770/1994 
        relativamente alla concessione o revoca dei distacchi a causa 
        dell'assenza nel predetto regolamento di norme sulla compensazione, sono 
        risolti sulla base dell'art. 
        8 comma 5.
        
 
        
        
          ALLEGATO N. 1