| Comparto 
            Sanita' | 
            Area: 
            Dirigenza medica e veterinaria  | 
            Data: 
            26/09/2001  | 
          
          
            | Tipo:
            CCNL  | 
            
            Descrizione: Accordo sui 
            servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e 
            conciliazione in caso di sciopero della dirigenza medica e 
            veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale  | 
          
        
         
        
          ACCORDO SUI SERVIZI PUBBLICI 
          ESSENZIALI
          E SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E 
          CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO
          DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA 
          DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 
        
        
        In data 
        26 settembre 2001, 
        alle ore 18, presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra:
        
        L'ARAN:
        
        nella persona del Presidente, avv. Guido 
        Fantoni: _____firmato_____
        
        e, per i rappresentanti sindacali: 
        
        
 
        
        
        * ANPO ammesso con riserva 
        
          
          Al termine è stato sottoscritto il 
          seguente accordo nel testo che si allega 
 
        
        
          ACCORDO SUI SERVIZI PUBBLICI 
          ESSENZIALI 
          E SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E 
          CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO 
          DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA 
          DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 
          
          Art. 1
          Campo di applicazione e finalità
        
        1. Le norme contenute nel presente accordo 
        si applicano a tutti i dirigenti medici, odontoiatri e veterinari, con 
        rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, dipendenti dalle 
        aziende ed enti del comparto di cui all'art. 2, comma 1, punto IV, 
        dell'Accordo Quadro del 25 novembre 1998 per la definizione delle 
        autonome aree di contrattazione della dirigenza. 
        
        2. Il presente accordo attua le 
        disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come 
        modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83 e successive 
        modificazioni ed integrazioni, in materia di servizi minimi essenziali 
        in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando 
        i criteri per la determinazione dei contingenti di personale 
        dirigenziale tenuti a garantirle.
        
        3. Nel presente accordo vengono altresì 
        indicati tempi e modalità per l'espletamento delle procedure di 
        raffreddamento e conciliazione dei conflitti, secondo le indicazioni 
        stabilite nel Protocollo d'intesa sulle linee guida per le suddette 
        procedure, firmato in data 31 maggio 2001 tra ARAN e Confederazioni 
        Sindacali.
        
        4. Le norme del presente accordo si 
        applicano alle azioni sindacali relative alle politiche sindacali di 
        riforma, rivendicative e contrattuali, sia a livello nazionale che a 
        livello decentrato. Le disposizioni in tema di preavviso e di 
        indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla 
        difesa dei valori e dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi 
        dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori. 
        
 
        
          Art. 2
          Servizi pubblici essenziali
        
        1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della 
        legge 12 giugno 1990, n. 146 come modificata dagli articoli 1 e 2 della 
        legge 11 aprile 2000, n. 83, i servizi pubblici da considerare 
        essenziali nella presente area negoziale sono i seguenti: 
        
        2. Nell'ambito dei servizi essenziali 
        del comma 1 è garantita, con le modalità di cui all'articolo 3, la 
        continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il 
        rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:
        
        A)ASSISTENZA SANITARIA
        
        A1) 
        Assistenza d'urgenza:
 
        
          - pronto soccorso medico e 
          chirurgico;
          
          - rianimazione, terapia intensiva;
          
          - unità coronariche;
          
          - assistenza ai grandi ustionati;
          
          - emodialisi;
          
          - prestazioni di ostetricia connesse ai 
          parti;
          
          - medicina neonatale;
          
          - servizio ambulanze, compreso 
          eliambulanze;
          
          - servizio trasporto infermi.
        
        A2) 
        Assistenza ordinaria:
        
        
          - servizi di area chirurgica per 
          l'emergenza, terapia sub-intensiva e attività di supporto ad esse 
          relative;
          
          - unità spinali;
          
          - prestazioni terapeutiche e 
          riabilitative già in atto o da avviare, ove non dilazionabili senza 
          danni per le persone interessate;
          
          - assistenza a persone portatrici di 
          handicap mentali, trattamenti sanitari obbligatori;
          
          - assistenza ad anziani ed handicappati, 
          anche domiciliare ed in casa protetta;
          
          - assistenza neonatale;
          
          - attività farmaceutica concernente le 
          prestazioni indispensabili.
        
        Alle suddette prestazioni 
        indispensabili deve essere garantito il supporto attivo delle 
        prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, ivi compresi 
        i servizi trasfusionali, necessari al loro espletamento propri 
        dell'attività dei dirigenti medici e veterinari.
        
        A3) 
        Attività sanitarie di carattere 
        organizzativo 
        
          - attività di accettazione nei 
          ricoveri d'urgenza e di dimissione volontaria dei pazienti;
          
          - servizi della Direzione sanitaria nei 
          cinque giorni che precedono le consultazioni elettorali europee, 
          nazionali, amministrative e referendarie, nonché per gli adempimenti 
          prescritti dall'art. 19 della legge 104/1992;
          
          - altre attività sanitarie sottoposte a 
          scadenze di legge.
        
        B) 
        Igiene e sanità pubblica:
 
        
          - referti, denunce, certificazioni ed 
          attività connesse all'emanazione di provvedimenti contingibili e 
          urgenti;
          
          - controllo per la prevenzione dei 
          rischi ambientali, vigilanza su sicurezza e salute nei luoghi di 
          lavoro e vigilanza, nei casi d'urgenza, sugli alimenti e sulle 
          bevande. Dette prestazioni sono garantite in quegli enti ove esse 
          siano già assicurate, in via ordinaria, anche nei giorni festivi.
        
        C) 
        Veterinaria:
        
        
          - vigilanza e controllo, ove non 
          dilazionabili, in presenza o sospetto di tossicoinfezioni relative ad 
          alimenti di origine animale;
          
          - vigilanza ed interventi urgenti in 
          caso di malattie infettive e di zoonosi;
          
          - controllo, ove non dilazionabile, 
          degli animali morsicatori ai fini della profilassi antirabbica;
          
          - ispezione veterinaria degli animali 
          morti od in pericolo di vita e conseguente macellazione d'urgenza;
          
          - approvvigionamento carni agli 
          ospedali, case di cura ed istituti convenzionati nonché residenze 
          protette ed assistite;
          
          - referti, denunce, certificazioni ed 
          attività connesse alla emanazione di provvedimenti contingibili e 
          urgenti.
        
        D) 
        Protezione civile:
        
        
          - attività previste nei piani di 
          protezione civile da svolgere con personale in reperibilità, qualora 
          previste in via ordinaria, anche nei giorni festivi.
        
        
          Art. 3
          Contingenti di personale
        
        1. Ai fini di cui all'articolo 2, mediante 
        regolamenti di servizio aziendali adottati sulla base di appositi 
        protocolli d'intesa, stipulati in sede di negoziazione decentrata, tra 
        le aziende stesse e le organizzazioni sindacali rappresentative in 
        quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del D. 
        Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, vengono individuati, per le diverse 
        discipline, appositi contingenti di dirigenti che sono esonerati dallo 
        sciopero per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili.
        
        2. I protocolli d'intesa di cui al comma 
        1, da stipularsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente 
        accordo e comunque prima dell'inizio del quadriennio di contrattazione 
        integrativa, individuano: 
        
          a) i contingenti di dirigenti, 
          suddivisi per discipline;
          
          b) i criteri e le modalità da seguire 
          per l'articolazione dei contingenti a livello di unità operativa o 
          sede di lavoro.
        
        3. In conformità ai regolamenti di cui 
        al comma 1, la direzione generale dell'azienda - ovvero l'organo ad essa 
        corrispondente negli enti del comparto secondo i rispettivi ordinamenti 
        - individua, in occasione di ogni sciopero, di norma con criteri di 
        rotazione, i nominativi dei dirigenti inclusi nei contingenti come sopra 
        definiti tenuti all'erogazione delle prestazioni necessarie e perciò 
        esonerati dall'effettuazione dello sciopero. I nominativi sono 
        comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli 
        interessati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione 
        dello sciopero. I dirigenti individuati hanno il diritto di esprimere, 
        entro le 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di 
        aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione nel caso sia 
        possibile. In ogni caso, per le prestazioni indispensabili relative alla 
        "Assistenza sanitaria d'urgenza" di cui alla lettera 
        A1) 
        dell'articolo 2, va mantenuto in servizio il personale dirigenziale 
        medico normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo 
        sciopero. Per i contingenti di dirigenti da impiegare nelle altre 
        prestazioni indispensabili, va fatto riferimento ai contingenti 
        impiegati nei giorni festivi, ove si tratti di prestazioni normalmente 
        garantite in tali giorni. 
        
        
        4. Sulla base dei protocolli di intesa del 
        comma 1, i regolamenti di servizio individuano: 
        
          a) i contingenti dei servizi 
          essenziali di cui all'art. 2, qualora non operanti nei giorni festivi. 
          Essi sono definiti tenendo come parametro di riferimento quelli 
          eventualmente occorrenti se tali servizi
          erogassero prestazioni anche 
          nei giorni festivi;
          
          b) l'incrementabilità del contingente 
          qualora lo sciopero sia previsto a ridosso di uno o più giorni 
          festivi; 
          
          c) eventuali contingenti superiori a 
          quelli previsti nel comma 3 per i giorni festivi.
        
        5. Nelle more della definizione dei 
        regolamenti di servizio sulla base dei protocolli di intesa, le parti 
        assicurano comunque i servizi minimi essenziali e le prestazioni di cui 
        all'articolo 2, anche attraverso i contingenti già individuati dalla 
        precedente contrattazione decentrata.
        
        6. Nel caso in cui non si raggiunga 
        l'intesa sui protocolli di cui al comma 1, da parte delle organizzazioni 
        sindacali sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti 
        competenti in sede locale indicati nell'art. 5, comma 3, lett. 
        c).
 
        
          
          Art. 4
          Modalità di effettuazione degli 
          scioperi
        
        1. Le strutture e le rappresentanze 
        sindacali le quali proclamano azioni di sciopero che coinvolgono i 
        servizi di cui all'art. 2, sono tenute a darne comunicazione alle 
        aziende ed enti interessati con un preavviso non inferiore a 10 giorni 
        precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro. In 
        caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le 
        rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione alle 
        predette amministrazioni.
        
        2. La proclamazione degli scioperi 
        relativi alle vertenze nazionali di area deve essere comunicata alla 
        Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione 
        Pubblica; la proclamazione di scioperi relativi a vertenze regionali 
        deve essere comunicata all'Assessorato Regionale alla Sanità; la 
        proclamazioni di scioperi nell'ambito di singole aziende ed enti deve 
        essere comunicata alle amministrazioni interessate. Nei casi in cui lo 
        sciopero incida su servizi resi all'utenza, le aziende ed enti sono 
        tenute a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive 
        pubbliche e private 
        di maggiore diffusione nell'area 
        interessata dallo sciopero una comunicazione circa i tempi e le modalità 
        dell'azione di sciopero. Analoga comunicazione viene effettuata dalle 
        stesse amministrazioni anche nell'ipotesi di revoca, sospensione o 
        rinvio dello sciopero, ai sensi dell'art. 5, comma 9.
        
        3. In considerazione della natura dei 
        servizi resi dalle strutture sanitarie e del carattere integrato della 
        relativa organizzazione, i tempi e la durata della azioni di sciopero 
        sono così articolati: 
        
          a) il primo sciopero, per qualsiasi 
          tipo di vertenza, non può superare, anche nelle strutture organizzate 
          per turni, la durata massima di un'intera giornata (24 ore);
          
          b) gli scioperi successivi al primo per 
          la medesima vertenza non supereranno le 48 ore consecutive. Nel caso 
          in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro 
          durata non potrà comunque superare le 24 ore;
          
          c) gli scioperi della durata inferiore 
          alla giornata di lavoro si svolgeranno in un unico e continuativo 
          periodo, all'inizio o alla fine di ciascun turno, secondo 
          l'articolazione dell'orario prevista nell'unità operativa di 
          riferimento;
          
          d) le organizzazioni sindacali 
          garantiscono che eventuali scioperi riguardanti singole aree 
          professionali e/o organizzative comunque non compromettano le 
          prestazioni individuate come indispensabili. Sono comunque escluse 
          manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità operative, 
          funzionalmente non autonome. Sono altresì escluse forme surrettizie di 
          sciopero quali le assemblee permanenti o forme improprie di astensione 
          dal lavoro;
          
          e) nel caso in cui l'astensione 
          collettiva si svolga con forme di sciopero "virtuale" che prevedano la 
          regolare prestazione lavorativa, la trattenuta di una quota della 
          retribuzione commisurata alla durata dell'astensione programmata è 
          destinata a finalità sociali indicate dall'organizzazione sindacale 
          che indice l'azione di sciopero. Nei protocolli d'intesa di cui 
          all'art. 3, comma 1 sono indicate le procedure per l'attuazione di 
          tale forma di sciopero. Le aziende e gli enti, con le modalità 
          previste dal comma 2, sono tenute ad informare l'utenza attraverso gli 
          organi di stampa della finalità sociale alla quale sono destinate le 
          trattenute;
          
          f) in caso di scioperi distinti nel 
          tempo, sia della stessa che di altre organizzazioni sindacali, 
          incidenti sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di 
          utenza, l'intervallo minimo tra l'effettuazione di un'azione di 
          sciopero e la proclamazione della successiva è fissato in quarantotto 
          ore, alle quali segue il preavviso di cui al comma 1.
        
        4. Il bacino di utenza può essere 
        nazionale, regionale e aziendale. La comunicazione dell'esistenza di 
        scioperi che insistono sul medesimo bacino di utenza è fornita, nel caso 
        di scioperi nazionali, dal Dipartimento della Funzione Pubblica e, negli 
        altri casi, dalle amministrazioni competenti per territorio, entro 24 
        ore dalla comunicazione delle organizzazioni sindacali interessate allo 
        sciopero.
        
        5. Inoltre, le azioni di sciopero non 
        saranno effettuate: 
        
          - nel mese di agosto;
          
          - nei giorni dal 23 dicembre al 7 
          gennaio;
          
          - nei giorni dal giovedì antecedente la 
          Pasqua al martedì successivo.
        
        6. Gli scioperi dichiarati o in corso 
        di effettuazione si intendono immediatamente sospesi in caso di 
        avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali.
 
        
          
          Art. 5
          Procedure di raffreddamento e di 
          conciliazione
        
        1. Sono confermate le procedure di 
        raffreddamento già previste nel CCNL di area.
        
        2. In caso di insorgenza di una 
        controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno 
        sciopero, vengono espletate le procedure di conciliazione di cui ai 
        commi seguenti.
        
        3. I soggetti incaricati di svolgere le 
        procedure di conciliazione sono:
 
        
          a) in caso di conflitto sindacale di 
          rilievo nazionale, il Ministero del Lavoro; 
          
          b) in caso di conflitto sindacale di 
          rilievo regionale, il Prefetto del Capoluogo di Regione;
          
          c) in caso di conflitto sindacale di 
          rilievo locale, il Prefetto del capoluogo di Provincia.
        
        4. Nel caso di controversia nazionale, 
        il Ministero del Lavoro, entro un termine di tre giorni lavorativi 
        decorrente dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e 
        gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e 
        della richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare le 
        parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione del 
        conflitto. I medesimi soggetti possono chiedere alle organizzazioni 
        sindacali e ai soggetti pubblici coinvolti notizie e chiarimenti per la 
        utile conduzione del tentativo di conciliazione; il tentativo deve 
        esaurirsi entro l'ulteriore termine di tre giorni lavorativi 
        dall'apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera 
        comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, 
        della legge 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000. 
        
        5. Con le stesse procedure e modalità di 
        cui al comma precedente, nel caso di controversie regionali e locali i 
        soggetti di cui alle lettere b) 
        e c) del comma 2 provvedono alla convocazione delle organizzazioni 
        sindacali per l'espletamento del tentativo di conciliazione entro un 
        termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro 
        l'ulteriore termine di cinque giorni dall'apertura del confronto. 
        
        
        6. Il tentativo si considera altresì 
        espletato ove i soggetti di cui al comma 3 non abbiano provveduto a 
        convocare le parti in controversia entro il termine stabilito per la 
        convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta della 
        proclamazione dello stato di agitazione.
        
        7. Il periodo complessivo della procedura 
        conciliativa di cui al comma 4 ha una durata complessivamente non 
        superiore a sei giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello 
        stato di agitazione; quello del comma 5, una durata complessiva non
        superiore a dieci giorni.
        
        8. Del tentativo di conciliazione di 
        conciliazione di cui al comma 4 viene redatto verbale che, sottoscritto 
        dalle parti, è inviato alla Commissione di Garanzia. Se la conciliazione 
        riesce, il verbale dovrà contenere l'espressa dichiarazione di revoca 
        dello stato di agitazione proclamato che non costituisce forma sleale di 
        azione sindacale ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge 146/1990, 
        come modificata dalla legge 83/2000. In caso di esito negativo, nel 
        verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le 
        parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme 
        sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e 
        contrattuali. 
        
        9. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii 
        dello sciopero proclamato non costituiscono forme sleali di azione 
        sindacale, qualora avvengano nei casi previsti dall'art. 2, comma 6 
        della legge 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000. Ciò, anche 
        nel caso in cui siano dovuti ad oggettivi elementi di novità nella 
        posizione di parte datoriale.
        
        10. Fino al completo esaurimento, in tutte 
        le loro fasi, delle procedure sopra individuate, le parti non 
        intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l'autorità 
        giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.
        
        11. In caso di proclamazione di una 
        seconda iniziativa di sciopero, nell'ambito della medesima vertenza e da 
        parte del medesimo soggetto, è previsto un periodo di tempo 
        dall'effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero entro 
        cui non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi 
        precedenti. Tale termine è fissato in 120 giorni, esclusi i periodi di 
        franchigia di cui all'art. 4, comma 5. 
        
          
          Art. 6
          Sanzioni
 
        
        1. In caso di inosservanza delle 
        disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e della legge 11 
        aprile 2000, n. 83 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di 
        quelle contenute nel presente accordo, si applicano gli artt. 4 e 6 
        delle predette leggi.