| Comparto 
            Sanita' | 
            Area: 
            Dirigenza medica e veterinaria  | 
            Data: 
            24/10/2001  | 
          
          
            | Tipo:
            CCNL  | 
            
            Descrizione: CCNL di 
            interpretazione autentica dell'art.23 del CCNL 8 giugno 2000 
            dell'area medico veterinaria  | 
          
        
         
        
          CCNL DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA 
          DELL'ART. 23 
          DEL CCNL 8 GIUGNO 2000 DELL'AREA 
          MEDICO VETERINARIA
        
        A seguito del parere favorevole espresso 
        in data 25 settembre 2001 dal Comitato di Settore sul testo dell'accordo 
        relativo all'interpretazione autentica dell'art. 23 del CCNL 8 giugno 
        2000 dell'area medica e veterinaria del S.S.N. nonché della 
        certificazione positiva della Corte dei Conti, in data 15 ottobre 2001, 
        il giorno 24 ottobre 2001 alle ore 15,30, presso la sede dell'ARAN, ha 
        avuto luogo l'incontro tra:
        
        L'ARAN:
        nella persona del Presidente, avv. Guido 
        Fantoni: firmato 
        
        e, per i rappresentanti sindacali: 
        
        
 
        
          
            | Organizzazioni 
            sindacali  | 
            
              | 
            Confederazioni 
            sindacali  | 
            
              | 
          
          
            | CGIL Medici | 
            firmato 
             | 
            CGIL | 
            firmato 
             | 
          
          
            | FED. CISL - Medici 
            COSIME | 
            firmato | 
            CISL | 
            firmato 
             | 
          
          
            | "Federazione Medici" 
            aderente alla UIL  | 
            firmato 
             | 
            UIL | 
            firmato | 
          
          
            | CIVEMP (SIVEMP - SIMET) | 
            firmato 
             | 
            
              | 
            
              | 
          
          
            | FESMED (ACOI, ANMCO, 
            AOGOI, SUMI, SEDI, FEMEPA, ANMDO) | 
            firmato 
             | 
            
              | 
            
              | 
          
          
            | UMSPED (AAROI - AIPAC 
            - SNR) | 
            firmato 
             | 
            
              | 
            
              | 
          
          
            | CIMO – ASMD | 
            firmato 
             | 
            
              | 
            
              | 
          
          
            | ANAAO/ASSOMED | 
            firmato 
             | 
            COSMED | 
            firmato 
             | 
          
          
            | ANPO * | 
            firmato 
             | 
            
              | 
            
              | 
          
        
        * ANPO ammessa con riserva
        
        Al termine della riunione, le parti 
        suindicate hanno sottoscritto l'allegato accordo sulla interpretazione 
        autentica dell'art. 23 del CCNL 8 giugno 2000 dell'area medica e 
        veterinaria del S.S.N., nel testo che segue.
 
        
        
          CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
          DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 
          23 DEL CCNL 8 GIUGNO 2000 
          DELL'AREA MEDICO VETERINARIA
        
        Premesso 
        che il giudice del Lavoro di Trapani in relazione al ricorso Cernigliaro 
        Baldassarre contro l'azienda ospedaliera S. Antonio Abate di Trapani (RG 
        198/ 2001), nella seduta del 27 aprile 2001, ai sensi dell'art. 68 bis 
        del d.lgs. 29 del 1993 (ora art. 64 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), 
        ha ritenuto che per poter definire la controversia di cui al giudizio è 
        necessario risolvere in via pregiudiziale la questione concernente 
        l'interpretazione autentica del disposto dell'art. 23 del CCNL dell'8 
        giugno 2000 dell'area medico - veterinaria;
        
        Tenuto conto che 
        l'interpretazione richiesta è diretta ad accertare "se nel procedimento 
        di recesso dal contratto per la dirigenza medica disciplinato dall'art. 
        23 e 34 del CCNL 8 giugno 2000 e dall'art. 36 del CCNL 5 dicembre 1996 
        sia necessaria l'acquisizione di due pareri del comitato dei garanti: 
        uno preventivo all'inizio del procedimento e dell'istruttoria, l'altro 
        all'esito dell'istruttoria" e "se il parere del Comitato dei garanti 
        abbia natura vincolante";
        
        Considerato 
        che le parti, all'atto della stipulazione del CCNL con l'art. 23, commi 
        1 e 5, hanno inteso introdurre una forma di garanzia in caso di recesso 
        dei dirigenti, in analogia a quanto previsto dall'art. 21 del dlgs 29 
        del 1993 (ora art. 22 del dlgs. 165 del 2001) che prevede che la 
        proposta di recesso prima di essere adottata dall'amministrazione venga 
        inviata al Comitato dei Garanti, tenuto ad esprimere il proprio parere 
        entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, termine decorso il 
        quale l'amministrazione può procedere;
        
        Che 
        la proposta di recesso può essere formulata dall'azienda solo dopo che 
        la stessa ha esperito le procedure dell'art. 36 del CCNL 5 dicembre 1996 
        o dell'art. 34 del CCNL 8 giugno 2000 che sono propedeutiche alla 
        formulazione della proposta, sicchè il parere richiesto al Comitato dei 
        garanti si presenta come unica ed ultima procedura prima della 
        formalizzazione del recesso;
        
        Tenuto conto 
        che il recesso è adottato in conformità del parere espresso dal 
        Comitato, il che depone per la vincolatività del parere medesimo;
        
        Tutto quanto premesso e considerato, 
        le parti concordano l'interpretazione autentica dell'art. 23 del CCNL 8 
        giugno 2000 nel testo che segue:
 
        
          
          ART. 1
        
        1. Il parere di cui all'art. 23, commi 1 e 
        5 è richiesto al Comitato dei Garanti una sola volta, al termine delle 
        procedure dell'art. 36 del CCNL 5 dicembre 1996 e dell'art. 34 del CCNL 
        8 giugno 2000, solo dopo le quali l'azienda è in grado di formulare la 
        propria proposta di recesso.
        
        2. Il recesso è adottato dall'azienda in 
        conformità al parere in tal senso espresso dal Comitato dei garanti 
        improrogabilmente entro i trenta giorni dal ricevimento della richiesta. 
        Il parere è vincolante.