| Comparto 
            Sanita' | 
            Area: 
            Dirigenza medica e veterinaria  | 
            Data: 
            12/07/2002  | 
          
          
            | Tipo:
            CCNL  | 
            
            Descrizione: CCNL di 
            interpretazione autentica degli artt. 5 e 12 del CCNL - II biennio 
            economico 2000 - 2001 - dell'area della dirigenza medica e 
            veterinaria del SSN stipulato l'8 giugno 2000  | 
          
        
        
 
        
          CCNL DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA 
          DEGLI ARTT. 5 e 12 
          DEL CCNL - II BIENNIO ECONOMICO 2000 
          - 2001 - 
          DELL'AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA E 
          VETERINARIA DEL SSN 
          STIPULATO L'8 GIUGNO 2000
        
        In data 12 luglio 2002 alle ore 10, presso 
        la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra:
        
        l'ARAN :
        
        Nella persona dell'Avv. Guido FANTONI - 
        Presidente ....Firmato.....
        
        e le seguenti Organizzazioni e 
        Confederazioni sindacali:
        
 
        
          
            | 
            Organizzazioni sindacali  | 
            
            Confederazioni sindacali | 
          
          
            | CGIL MEDICI | 
            Firmato | 
            CGIL | 
            Firmato | 
          
          
            | FED. CISL MEDICI 
            COSIME | 
            Firmato | 
            CISL | 
            Firmato | 
          
          
            | FED MEDICI aderente 
            alla UIL | 
            Firmato | 
            UIL | 
            Firmato | 
          
          
            | CIVEMP (SIVEMP – SIMET) | 
            Firmato | 
            
              | 
            
              | 
          
          
            | FESMED (Acoi, Anmco, 
            Aogoi, Sumi, Sedi, Femepa, Anmdo) | 
            Firmato | 
            
              | 
            
              | 
          
          
            | UMSPED (Aroi, Aipac, 
            Snr) | 
            Firmato | 
            
              | 
            
              | 
          
          
            | CIMO ASMD | 
            Firmato | 
            
              | 
            
              | 
          
          
            | ANAAO ASSOMED | 
            Firmato | 
            COSMED | 
            Firmato | 
          
          
            | ANPO | 
            Firmato | 
            
              | 
            
              | 
          
        
        
        Al termine della riunione, le parti 
        suindicate hanno sottoscritto l'allegato CCNL sulla interpretazione 
        autentica degli artt. 5 e 12 del CCNL – II biennio economico 2000 - 2001 
        – dell'area della dirigenza medica e veterinaria del SSN stipulato l'8 
        giugno 2000 nel testo che segue: 
        
          
          CCNL DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA 
          DEGLI ARTT. 5 e 12 
          DEL CCNL - II BIENNIO ECONOMICO 2000 
          - 2001 - 
          DELL'AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA E 
          VETERINARIA DEL SSN 
          STIPULATO L'8 GIUGNO 2000
          
 
 
        PREMESSO 
        che il giudice del Lavoro del Tribunale di Pordenone – Sezione Lavoro - 
        , in relazione al ricorso del Dott. Gustavo Mazzi contro l'Azienda 
        Ospedaliera "Santa Maria degli Angeli" (causa iscritta al R.G. 416/01), 
        nella seduta del 1 febbraio 2002, ai sensi dell'art. 64 del d.lgs 165 
        del 2001, ha ritenuto che per potere definire la controversia di cui al 
        giudizio è necessario risolvere in via pregiudiziale la questione 
        concernente l'interpretazione autentica degli artt. 5 e 12 del CCNL - II 
        biennio economico 2000-2001 – dell'area della dirigenza medica e 
        veterinaria del SSN stipulato l'8 giugno 2000, in relazione al mancato 
        riconoscimento al ricorrente, ai fini del computo dell'esperienza 
        professionale maturata per la corresponsione dell'indennità di 
        esclusività, del periodo di servizio prestato presso l'INPS di S. Donà 
        di Piave, in qualità di assistente medico di ruolo a tempo pieno. 
        
        
        TENUTO CONTO CHE 
        l'art. 118 del DPR 384 del 1990, nel periodo in cui erano ancora 
        previste le classi e gli scatti di anzianità al personale medico e 
        veterinario consentiva in caso di trasferimento o vincita di concorso la 
        possibilità di ricostruire la "carriera" economica dei dipendenti sulla 
        base dell'anzianità di servizio purchè maturata presso le 
        amministrazioni ed enti indicati in modo tassativo negli articoli 24, 25 
        e 26 del DPR n. 761 del 1979 nonchè negli enti locali; 
        
        RITENUTO, 
        ai fini della richiesta interpretazione, di dover verificare se il 
        servizio prestato dal ricorrente nel 1987 presso l'INPS rientri o meno 
        tra quelli previsti dalle norme sopracitate; 
        
        CHE, 
        in particolare solo l'art. 24 , comma 1 del DPR 761 del 1979, in 
        applicazione delle norme transitorie della legge 833 del 1978, 
        consentiva la riconoscibilità dei servizi prestati dal personale 
        anteriormente al passaggio alle Unità sanitarie locali presso gli enti 
        mutualistici e previdenziali limitatamente alle funzioni trasferite alle 
        stesse;
        
        TENUTO PRESENTE 
        che il servizio prestato dal ricorrente presso l'INPS nel 1987 non è tra 
        quelli salvaguardati dall'art. 24 comma 1 in applicazione delle norme 
        transitorie della legge 833 del 1978, per essere stato ivi prestato in 
        epoca successiva all'istituzione delle UU.SS.LL ed essendo il passaggio 
        al Servizio Sanitario Nazionale avvenuto per effetto di concorsi;
        
        CONSIDERATO 
        che la tipologia di servizio in esame, non essendo menzionata in nessuna 
        delle altre fattispecie previste dagli artt. 24, 25 e 26, non poteva dar 
        luogo al riconoscimento economico previsto dall'art. 118 del DPR. 384 
        del 1990; 
        
        CHE 
        a tal fine non possono essere invocate nè le norme di delega per la 
        disciplina del personale transitato alle UU.SS.LL. di cui all'art. 47 
        della legge n. 833 del 1978 nè l'art. 75 della medesima legge in quanto 
        inconferenti rispetto alla riconoscibilità del servizio in questione, 
        regolata da apposite norme tassativamente applicabili ed, in 
        particolare, dirette solo a regolare il passaggio degli enti confluiti 
        alle Unità sanitarie locali, situazione nella quale non versava il 
        ricorrente assunto dall'INPS in epoca successiva; 
        
        CHE 
        per le stesse ragioni non può essere 
        invocato l'art. 13 della legge n. 222 del 1984 che, pur estendendo ai 
        medici previdenziali, tra cui quelli dell'INPS, gli istituti normativi 
        dei medici del SSN, non per questo rende equiparabili i servizi resi 
        presso detti enti al servizio prestato presso le Unità sanitarie locali, 
        ai fini della ricostruzione economica della carriera, in mancanza 
        nell'ordinamento di queste ultime di una esplicita norma permanente che 
        ne consenta il riconoscimento.
        
        TENUTO CONTO CHE 
        in entrambi gli articoli 5, comma 3, e 12, comma 3, del CCNL in oggetto 
        si fa riferimento, al fine della corresponsione dell'indennità di 
        esclusività, all'esperienza professionale maturata per il servizio 
        effettuato nel SSN, senza soluzione di continuità "anche se prestato in 
        aziende o enti diversi del comparto"
        intendendo
        per aziende ed enti diversi 
        dalle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere tutti quelli ricompresi nel 
        comparto Sanità ai sensi del CCNQ del 2 giugno 1998; 
        
        CONSIDERATO CHE 
        nella linea di continuità storica delle norme è corretto considerare 
        riconoscibili ai fini dell'applicazione degli artt. 5 e 12 del CCNL 8 
        giugno 2000, II biennio economico, solo quei servizi indicati nell'art. 
        118 e già utilizzati dalle aziende ai fini dell'attribuzione delle 
        classi e degli scatti sino al definitivo superamento di tale automatismo 
        avvenuto con decorrenza 31.12.1996 per effetto dell'art. 47 del CCNL del 
        5.12.1996. 
        
        TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO 
        le parti concordano l'interpretazione autentica richiesta dal Giudice 
        del Lavoro in ordine agli artt. 5 e 12 del CCNL 8 giugno 2000, II 
        biennio economico 2000 – 2001 nel testo che segue:
 
        
          Art. 1
 
        
        1. Ai sensi degli artt. 5 e 12 del CCNL 8 
        giugno 2000, II biennio economico 2000 – 2001 ed al fine del computo 
        dell'esperienza professionale per la corresponsione dell'indennità di 
        esclusività, viene considerata valida esclusivamente quella maturata in 
        qualità di dirigente del SSN, senza soluzione di continuità, presso 
        aziende o enti del comparto Sanità di cui al CCNQ del 2 giugno 1998.
        
        
        2. Nell'esperienza professionale di cui al 
        comma 1, nel senso indicato nella premessa, sono compresi i servizi già 
        riconosciuti agli effetti economici della carriera in virtù dell'ex art. 
        118 del DPR 384 del 1990, disapplicato dall'entrata in vigore del CCNL 
        del 5 dicembre 1996.