| Comparto 
            Sanita' | 
            Area: 
            Dirigenza medica e veterinaria  | 
            Data: 
            10/02/2004  | 
          
          
            | Tipo:
            CCNL  | 
            
            Descrizione: CCNL integrativo 
            del CCNL dell' 8 giugno 2000 dell'area della dirigenza medico - 
            veterinaria  | 
          
        
        
 
        
          CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 
          INTEGRATIVO 
          DEL CCNL DELL'8 GIUGNO 2000 
          
          DELL'AREA DELLA DIRIGENZA MEDICO – 
          VETERINARIA
 
        
        In data 10 febbraio 2004, alle ore 11, ha 
        avuto luogo l'incontro per la firma del CCNL integrativo del CCNL dell' 
        area della dirigenza medica e veterinaria del SSN stipulato l'8 giugno 
        2000, nelle persone di;
        
        Per l'ARAN:
        
        avv. Guido Fantoni (Presidente) ......firmato.......
        
        Per i rappresentanti sindacali le seguenti 
        Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
        
 
        
          
            | 
            Organizzazioni sindacali  | 
            
            Confederazioni sindacali | 
          
          
            | CGIL MEDICI | 
            firmato | 
            CGIL | 
            firmato | 
          
          
            | FED. CISL MEDICI 
            COSIME | 
            firmato | 
            CISL | 
            firmato | 
          
          
            | FED MEDICI aderente 
            alla UIL | 
            firmato | 
            UIL | 
            firmato | 
          
          
            | CIVEMP (SIVEMP – SIMET) | 
            firmato | 
            
              | 
            
              | 
          
          
            | FESMED (Acoi, Anmco, 
            Aogoi, Sumi, Sedi, Femepa, Anmdo) | 
            firmato | 
            
              | 
            
              | 
          
          
            | UMSPED (Aaroi, Aipac, 
            Snr) | 
            firmato | 
            CONFEDIR | 
            firmato | 
          
          
            | CIMO ASMD | 
            firmato | 
            
              | 
            
              | 
          
          
            | ANAAO ASSOMED | 
            firmato | 
            COSMED | 
            firmato | 
          
          
            | ANPO (ammessa con 
            riserva) | 
            firmato | 
            
              | 
            
              | 
          
        
        
        Al temine della riunione le parti 
        sopraindicate, corretti i riferimenti ai precedenti CCNL dell'art. 45, 
        comma 1 lettera c) dove per errore erano stati citati quelli del 
        comparto anzichè della presente area dirigenziale, sottoscrivono il 
        contratto nel testo che segue:
 
        
        
          CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 
          INTEGRATIVO 
          DEL CCNL DELL'8 GIUGNO 2000 
          
          DELL'AREA DELLA DIRIGENZA MEDICO – 
          VETERINARIA
          
          I N D I C E
 
        
 
        
          
            
              | 
            TITOLO I – NORME 
            GENERALI | 
            
              | 
          
          
            
              | 
            Capo I 
             | 
            
              | 
          
          
            | Art. 1 | 
            Campo di applicazione 
            e finalità | 
            
              | 
          
          
            
              | 
            
              | 
            
              | 
          
          
            
              | 
            Capo II – DIRITTI 
            SINDACALI | 
            
              | 
          
          
            | Art. 2 | 
            Diritto di assemblea | 
            
              | 
          
          
            | Art. 3 | 
            Contributi sindacali | 
            
              | 
          
          
            | Art. 4 | 
            Patronato sindacale | 
            
              | 
          
          
            
              | 
            
              | 
            
              | 
          
          
            
              | 
            
              | 
            
              | 
          
          
            
              | 
            TITOLO II – 
            DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO | 
            
              | 
          
          
            
              | 
            Capo I – Struttura 
            del rapporto di lavoro | 
            
              | 
          
          
            | Art. 5 | 
            Determinazione dei 
            compensi per ferie non godute | 
            
              | 
          
          
            | Art. 6 | 
            Riposo compensativo 
            per le giornate festive lavorate | 
            
              | 
          
          
            | Art. 7  | 
            Lavoro notturno | 
            
              | 
          
          
            | Art. 8  | 
            Indennità per servizio 
            notturno e festivo | 
            
              | 
          
          
            
              | 
            
              | 
            
              | 
          
          
            
              | 
            Capo II – Cause di 
            sospensione del rapporto di lavoro | 
            
              | 
          
          
            | Art. 9  | 
            Assenze per malattia | 
            
              | 
          
          
            | Art. 10 | 
            Aspettativa | 
            
              | 
          
          
            | Art. 11 | 
            Altre aspettative 
            previste da disposizioni di legge | 
            
              | 
          
          
            | Art. 12 | 
            Tutela dei dirigenti 
            in particolari condizioni psico-fisiche | 
            
              | 
          
          
            | Art. 13 | 
            Tutela dei dirigenti 
            portatori di handicap | 
            
              | 
          
          
            | Art. 14 | 
            Congedi per eventi e 
            cause particolari | 
            
              | 
          
          
            | Art. 15 | 
            Congedi dei genitori | 
            
              | 
          
          
            
              | 
            
              | 
            
              | 
          
          
            
              | 
            Capo III – Mobilità | 
            
              | 
          
          
            | Art. 16 | 
            Mobilità interna | 
            
              | 
          
          
            | Art. 17 | 
            Passaggio diretto ad 
            altre amministrazioni dei dirigenti in eccedenza | 
            
              | 
          
          
            
              | 
            
              | 
            
              | 
          
          
            
              | 
            Capo IV – 
            Formazione | 
            
              | 
          
          
            | Art. 18 | 
            Formazione | 
            
              | 
          
          
            | Art. 19 | 
            Congedi per la 
            formazione | 
            
              | 
          
          
            | Art. 20 | 
            Comando finalizzato | 
            
              | 
          
          
            
              | 
            
              | 
            
              | 
          
          
            
              | 
            Capo V – 
            Disposizioni di particolare interesse | 
            
              | 
          
          
            | Art. 21 | 
            Ricostituzione del 
            rapporto di lavoro | 
            
              | 
          
          
            | Art. 22 | 
            Clausole speciali | 
            
              | 
          
          
            | Art. 23 | 
            Diritti derivanti da 
            invenzione industriale | 
            
              | 
          
          
            | Art. 24 | 
            Mensa | 
            
              | 
          
          
            | Art. 25 | 
            Attività sociali, 
            culturali e ricreative | 
            
              | 
          
          
            
              | 
            
              | 
            
              | 
          
          
            
              | 
            
              | 
            
              | 
          
          
            
              | 
            TITOLO III – 
            TRATTAMENTO ECONOMICO | 
            
              | 
          
          
            
              | 
            Capo I – Istituti 
            particolari | 
            
              | 
          
          
            | Art. 26 | 
            Retribuzione e sue 
            definizioni | 
            
              | 
          
          
            | Art. 27 | 
            Struttura dello 
            stipendio | 
            
              | 
          
          
            | Art. 28 | 
            Lavoro straordinario | 
            
              | 
          
          
            | Art. 29 | 
            Indennità di rischio 
            radiologico | 
            
              | 
          
          
            | Art. 30 | 
            Bilinguismo | 
            
              | 
          
          
            | Art. 31 | 
            Trattenute per 
            scioperi brevi | 
            
              | 
          
          
            | Art. 32 | 
            Trattamento di 
            trasferta | 
            
              | 
          
          
            | Art. 33 | 
            Trattamento di 
            trasferimento | 
            
              | 
          
          
            | Art. 34 | 
            Trattamento di fine 
            rapporto | 
            
              | 
          
          
            
              | 
            
              | 
            
              | 
          
          
            
              | 
            CAPO II 
            - Integrazioni ed 
            interpretazioni dei CCNL dell'8 giugno 2000 | 
            
              | 
          
          
            | Art. 35 | 
            Incrementi 
            contrattuali e stipendi tabellari dei dirigenti | 
            
              | 
          
          
            | Art. 36 | 
            Incrementi e stipendi 
            tabellari dei medici a tempo definito e dei veterinari con rapporto 
            di lavoro non esclusivo | 
            
              | 
          
          
            | Art. 37 | 
            Fondo per l'indennità 
            di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, 
            specifico trattamento per i dirigenti con incarico di direzione di 
            struttura complessa | 
            
              | 
          
          
            | Art. 38 | 
            Clausole integrative 
            ed interpretative del CCNL 8 giugno 2000 | 
            
              | 
          
          
            
              | 
            
              | 
            
              | 
          
          
            
              | 
            TITOLO IV – 
            DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI | 
            
              | 
          
          
            
              | 
            
              | 
            
              | 
          
          
            
              | 
            Capo I – 
            Disposizioni particolari | 
            
              | 
          
          
            | Art. 39 | 
            Modalità di 
            applicazione di benefici economici previsti da discipline speciali | 
            
              | 
          
          
            
              | 
            
              | 
            
              | 
          
          
            
              | 
            Capo II – 
            Conciliazione ed arbitrato | 
            
              | 
          
          
            | Art. 40 | 
            Tentativo obbligatorio 
            di conciliazione | 
            
              | 
          
          
            | Art. 41 | 
            Procedure di 
            conciliazione in caso di recesso | 
            
              | 
          
          
            
              | 
            
              | 
            
              | 
          
          
            
              | 
            Capo III – 
            Dirigenza delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente 
            (ARPA) | 
            
              | 
          
          
            | Art. 42 | 
            Inquadramento dei 
            dirigenti medici e veterinari del SSN nelle A.R.P.A. | 
            
              | 
          
          
            
              | 
            
              | 
            
              | 
          
          
            
              | 
            Capo IV – 
            Disposizioni finali | 
            
              | 
          
          
            | Art. 43 | 
            Codice di 
            comportamento relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro | 
            
              | 
          
          
            | Art. 44 | 
            Norme finali | 
            
              | 
          
          
            | Art. 45 | 
            Disapplicazioni | 
            
              | 
          
          
            
              | 
            
              | 
            
              | 
          
          
            | 
            Allegato 1: | 
            
              | 
          
          
            | SCHEMA 
            DI CODICE DI COMPORTAMENTO DA ADOTTARE NELLA LOTTA CONTRO LE 
            MOLESTIE SESSUALI | 
            
              | 
          
        
        
        DICHIARAZIONI CONGIUNTE 
        
          
          CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI 
          LAVORO INTEGRATIVO 
          DEL CCNL DELL'AREA DELLA DIRIGENZA 
          MEDICA E VETERINARIA
          STIPULATO L'8 GIUGNO 2000
          
          TITOLO I
          
          NORME GENERALI
          
          Capo I
          
          Art. 1
          Campo di applicazione e finalità
 
 
        
        1. Il presente contratto si applica a 
        tutta la dirigenza destinataria del CCNL stipulato l'8 giugno 2000 ed ha 
        le seguenti finalità :
 
        
          a) completare il processo di 
          trasformazione della disciplina del rapporto di lavoro, riconducendo 
          alla disciplina pattizia gli istituti non ancora regolati dai 
          contratti collettivi vigenti;
          
          b) modificare ed integrare la normativa 
          contrattuale vigente considerando gli eventuali mutamenti legislativi.
        
        2. Per quanto riguarda i riferimenti 
        normativi e le abbreviazioni, si richiama l'art. 1 del CCNL dell'8 
        giugno 2000, precisando che tali
        riferimenti si intendono 
        comunque comprensivi di tutte le modificazioni ed integrazioni nel 
        frattempo intervenute. In particolare, i riferimenti al d.lgs. 3 
        febbraio 1993, n. 29 sono da intendersi aggiornati in conformità agli 
        articoli del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali 
        sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
        pubbliche), nel quale sono confluiti. Nel presente testo, gli articoli 
        del d.lgs. 29/1993 saranno riportati unicamente con il riferimento al 
        d.lgs. 165/2001. La legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive 
        modificazioni ed integrazioni, l'ultima delle quali introdotta con la 
        legge 8 marzo 2000, n. 53 sono confluite nel d.lgs. 151/2001 (Testo 
        unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno 
        della maternità e della paternità). 
        
          
          Capo II
          
          Diritti sindacali
          
          Art. 2
          Diritto di assemblea
        
        1. I dirigenti hanno diritto a 
        partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in 
        idonei locali concordati tra le organizzazioni sindacali e le aziende, 
        per n. 12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.
        
        2. Le assemblee che riguardano la 
        generalità dei dirigenti o gruppi di essi possono essere indette, con 
        specifico ordine del giorno, su materie di interesse sindacale e del 
        lavoro, singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni 
        sindacali rappresentative nell'area della dirigenza medico veterinaria 
        ai sensi dell'art. 1, comma 5 del CCNQ del 27 febbraio 2001 sulle 
        prerogative sindacali.
        
        3. Per quanto non previsto e modificato 
        dal presente articolo, resta ferma la disciplina del diritto di 
        assemblea prevista dall'art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998 sulle modalità di 
        utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre 
        prerogative sindacali.
        
        4. E' disapplicato l'art. 94 del D.P.R. 28 
        novembre 1990, n. 384. 
        
 
        
          Art. 3
          Contributi sindacali
        
        1. I dirigenti hanno facoltà di rilasciare 
        delega a favore dell'organizzazione sindacale da loro prescelta per la 
        riscossione di una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei 
        contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi 
        statutari. La delega è rilasciata per iscritto ed è trasmessa dal 
        dirigente all'azienda ed all'organizzazione sindacale interessata o da 
        quest'ultima direttamente all'azienda.
        
        2. La delega ha effetto dal primo giorno 
        del mese successivo a quello del rilascio.
        
        3. Il dirigente può revocare in qualsiasi 
        momento la delega rilasciata ai sensi del comma 1 inoltrando la relativa 
        comunicazione all'azienda di appartenenza ed all'organizzazione 
        sindacale interessata. L'effetto della revoca decorre dal primo giorno 
        del mese successivo alla sua presentazione.
        
        4. Le trattenute operate dalle singole 
        aziende sulle retribuzioni dei dirigenti in base alle deleghe ricevute 
        sono versate con cadenza mensile alle organizzazioni sindacali 
        interessate. Con l'azienda stessa sono, altresì, concordate le modalità 
        che consentano il monitoraggio degli iscritti, dei cancellati o dei 
        trasferiti nel rispetto delle norme vigenti.
        
        5. Le aziende sono tenute, nei confronti 
        dei terzi, alla segretezza sui nominativi del personale delegante nonché 
        sui versamenti effettuati alle organizzazioni interessate.
        
        
        6. Con l'entrata in vigore del presente 
        contratto è definitivamente disapplicato l'art. 12 del CCNL 5 dicembre 
        1996. A tale proposito, le parti, in via di interpretazione autentica, 
        confermano che la disapplicazione del citato art. 12, era stata disposta 
        per mero errore materiale dall'art. 65, comma 1, lettera A del CCNL 8 
        giugno 2000 come già rilevato e rettificato dall'ARAN a norma dello 
        stesso art. 65, comma 3. 
        
          
          Art. 4
          Patronato sindacale
        
        1. I dirigenti in attività o in quiescenza 
        possono farsi rappresentare dai sindacati ammessi alle trattative 
        nazionali, ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. 165/2001 o dall'istituto di 
        patronato sindacale, per l'espletamento delle procedure riguardanti 
        prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi 
        dell'azienda.
        
        2. E' disapplicato l'art. 101 del D.P.R. 
        384/1990. 
        
          
          TITOLO II
          
          Disciplina del rapporto di lavoro
          
          Capo I
          
          Struttura del rapporto di lavoro
          
          Art. 5
          Determinazione dei compensi per ferie 
          non godute
 
        
        1. Il compenso sostitutivo delle ferie non 
        fruite, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, è determinato, 
        per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata fruizione, 
        prendendo a base di calcolo la retribuzione di cui all'art. 26, comma 2, 
        lett. c); 
        trova in ogni caso applicazione la disciplina di cui al comma 3 del 
        medesimo art. 26. 
        
        2. Nei casi di mobilità volontaria, il 
        diritto alla fruizione delle ferie maturate e non godute è mantenuto 
        anche con il passaggio alla nuova azienda, salvo diverso accordo tra l' 
        azienda di provenienza ed il dirigente per l'applicazione del comma 1.
        
        
          
          Art. 6
          Riposo compensativo per le giornate 
          festive lavorate
        
        1. Ad integrazione di quanto previsto 
        dall'art. 22 del CCNL 5 dicembre 1996, l'attività prestata in giorno 
        festivo infrasettimanale - a richiesta dei dirigenti indicati all'art. 
        16, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000 da effettuarsi entro trenta giorni - 
        dà titolo a equivalente riposo compensativo per le ore di servizio 
        prestate o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con 
        la maggiorazione prevista per i giorni festivi. 
        
 
        
          Art. 7
          Lavoro notturno
        
        1. Svolgono lavoro notturno i dirigenti 
        tenuti ad operare su turni a copertura delle 24 ore.
        
        2. Per quanto attiene alle limitazioni al 
        lavoro notturno, alla tutela della salute, all'introduzione di nuove 
        forme di lavoro notturno, ai doveri del datore di lavoro, anche con 
        riferimento alle relazioni sindacali si applicano le disposizioni del D. 
        Lgs. 532/1999 e successive modificazioni ed integrazioni. Quanto alla 
        durata della prestazione, rimane salvaguardata l'attuale organizzazione 
        del lavoro dei servizi assistenziali operanti nei turni a copertura 
        delle 24 ore.
        
        3. Salvo che non ricorra l'applicazione 
        dell'art. 29 del CCNL 5 dicembre 1996, che regola il passaggio ad altra 
        funzione per inidoneità fisica del dirigente, nel caso in cui le 
        sopraggiunte condizioni di salute comunque comportino l'inidoneità alla 
        prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico competente, ai 
        sensi dell'art. 6, comma 1 del D. Lgs. 532/1999, è garantita al 
        dirigente l'assegnazione ad altra attività o ad altri turni di servizio 
        da espletarsi nell'ambito della disciplina di appartenenza.
        
        4. Al dirigente che presta lavoro notturno 
        sono corrisposte le indennità di cui all'art. 8. 
        
        5. L' articolo si applica dall'entrata in 
        vigore del presente contratto, fatto salvo il comma 4.
 
        
          
          Art. 8
          Indennità per servizio notturno e 
          festivo
        
        1. Ai dirigenti di cui all'art. 16, comma 
        1 CCNL 8 giugno 2000, il cui servizio si svolga durante le ore notturne 
        spetta una "indennità notturna" nella misura unica uguale per tutti di 
        £. 4.500 lorde (pari a € 2,32) per ogni ora di servizio prestato tra le 
        ore 22 e le ore 6.
        
        2. Per il servizio prestato nel giorno 
        festivo compete un'indennità di £. 30.000 lorde (pari a € 15,49) se le 
        prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario, 
        ridotte a £. 15.000 lorde (pari a € 7,75) se le prestazioni sono di 
        durata pari o inferiore alla metà dell'orario di servizio, con un minimo 
        di 2 ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere 
        corrisposta più di una indennità festiva per ogni singolo dirigente.
        
        3. Il presente articolo non si applica ai 
        dirigenti di struttura complessa, per i quali, non essendo previsto un 
        orario di servizio, la retribuzione di posizione e di risultato deve 
        tenere conto anche delle eventuali particolari condizioni di lavoro.
        
        4. E' disapplicato l'art. 115 del D.P.R. 
        384/1990
        
 
        
          CAPO II
          
          Cause di sospensione del rapporto di 
          lavoro
          
          Art. 9
          Assenze per malattia
        
        1. Dopo il comma 6 dell'art. 24 del CCNL 5 
        dicembre 1996 è inserito il seguente comma :
        
        "6 bis. In caso di patologie gravi che 
        richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le 
        indicazioni dell'ufficio medico legale dell'azienda sanitaria competente 
        per territorio, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia, il 
        trattamento per l'infezione da HIV - AIDS nelle fasi a basso indice di 
        disabilità specifica (attualmente indice di Karnosky), ai fini del 
        presente articolo sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per 
        malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital ed 
        i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati 
        dalla competente Azienda Sanitaria Locale o struttura convenzionata. In 
        tali giornate il dirigente ha diritto in ogni caso all'intera 
        retribuzione prevista dal comma 6, lett. 
        a). 
        Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a 
        terapie o visite specialistiche, le aziende favoriscono un'idonea 
        articolazione dell'orario di lavoro, ove prevista, nei confronti dei 
        soggetti interessati. La procedura per il riconoscimento della grave 
        patologia è attivata dal dirigente ed il beneficio riconosciuto decorre 
        dalla data della domanda di accertamento, ove l'esito sia favorevole".
        
 
        
          Art. 10
          Aspettativa
        
        1. Al dirigente con rapporto di lavoro a 
        tempo indeterminato che ne faccia formale e motivata richiesta, 
        compatibilmente con le esigenze di servizio, possono essere concessi 
        periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia senza 
        retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata 
        complessiva di dodici mesi in un triennio.
        
        2. Il dirigente rientrato in servizio non 
        può usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia, 
        anche per cause diverse, ovvero delle aspettative di cui al comma 8, 
        lettere a) 
        e b), 
        se non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo, fatto 
        salvo quanto previsto dal comma 8, lett. 
        c).
        
        3. Ai fini del calcolo del triennio di cui 
        al comma 1, si applicano le medesime regole previste per le assenze per 
        malattia.
        
        4. L'aspettativa di cui al comma 1, 
        fruibile anche frazionatamente, non si cumula con le assenze per 
        malattia previste dagli artt. 24 e 25 del CCNL 5 dicembre 1996 e si 
        ritiene fruibile decorsi 30 giorni dalla domanda, salvo diverso accordo 
        tra le parti.
        
        5. Qualora l'aspettativa per motivi di 
        famiglia venga richiesta per l'educazione e l'assistenza dei figli fino 
        al sesto anno di età, tali periodi - pur non essendo utili ai fini della 
        retribuzione e dell'anzianità - sono utili ai fini degli accrediti 
        figurativi per il trattamento pensionistico, ai sensi dell'art. 1, comma 
        40, lettere a) 
        e b) 
        della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni ed 
        integrazioni e nei limiti ivi previsti.
        
        6. L'azienda, qualora durante il periodo 
        di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la 
        concessione, invita il dirigente a riprendere servizio con un preavviso 
        di 10 giorni. Il dirigente, per le stesse motivazioni e negli stessi 
        termini, può riprendere servizio di propria iniziativa.
        
        7. Nei confronti del dirigente che, salvo 
        casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio 
        alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 
        6, il rapporto è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva 
        di preavviso, con le procedure dell'art. 36 del CCNL 5 dicembre 1996.
        
        8. L'aspettativa senza retribuzione e 
        senza decorrenza dell'anzianità è altresì concessa al dirigente con 
        rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
        a domanda, per:
 
        
          a) un periodo massimo di sei mesi se 
          assunto presso la stessa o altra azienda ovvero ente o amministrazione 
          del comparto, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed incarico 
          di direzione di struttura complessa, ai sensi degli artt. 15 e segg, 
          del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
          
          b) tutta la durata del contratto di 
          lavoro a termine se assunto presso la stessa o altra azienda o ente 
          del comparto, ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso 
          comparto, o in organismi della Unione Europea, con rapporto di lavoro 
          ed incarico a tempo determinato;
          
          c) la durata di due anni e per una sola 
          volta nell'arco della vita lavorativa per i gravi e documentati motivi 
          di famiglia individuati - ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 4 della 
          legge 53/2000 - dal Regolamento Interministeriale del 21 luglio 2000, 
          n. 278, pubblicato sulla G. U. dell'11 ottobre 2000, serie generale, 
          n. 238. Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamente e può 
          essere cumulata con l'aspettativa di cui al comma 1, se utilizzata 
          allo stesso titolo.
        
        9. Il dirigente che non intende 
        riprendere servizio, al termine dell'aspettativa di cui al comma 8, 
        lett. b), è esonerato dal preavviso purchè manifesti per iscritto la 
        propria volontà 15 gg prima. Il preavviso non è comunque richiesto 
        nell'ipotesi di cui alla lett. a) o se il dirigente non rientra al 
        termine del periodo di prova presso altra azienda.
        
        10. Il presente articolo sostituisce 
        l'art. 19 del CCNL 8 giugno 2000 dalla data di entrata in vigore del 
        presente contratto. Si conferma la disapplicazione dell'art. 47 del 
        D.P.R. 761/1979. 
        
          
          Art. 11
          Altre aspettative previste da 
          disposizioni di legge
        
        1. Le aspettative per cariche pubbliche 
        elettive e per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo restano 
        disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge e loro successive 
        modificazioni ed integrazioni. Le aspettative ed i distacchi per motivi 
        sindacali sono regolati dai CCNQ sottoscritti, rispettivamente, il 7 
        agosto 1998, il 25 novembre 1998 ed il 27 febbraio 2001.
        
        2. I dirigenti con rapporto di lavoro a 
        tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca ai sensi 
        della legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni, oppure 
        che usufruiscano delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 
        1989, n. 398, sono collocati, a domanda, in aspettativa per motivi di 
        studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della 
        borsa, fatta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 57 della legge 448 
        del 2001. 
        
        3. Il dirigente con rapporto a tempo 
        indeterminato, il cui coniuge o convivente stabile presti servizio 
        all'estero, può chiedere una aspettativa senza assegni per il tempo di 
        permanenza all'estero del coniuge, qualora non sia possibile il suo 
        trasferimento nella località in questione in amministrazione di altro 
        comparto.
        
        4. L'aspettativa concessa ai sensi del 
        comma 3 può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui 
        permane la situazione che l'ha originata. Essa può essere revocata in 
        qualunque momento, con preavviso di almeno 15 giorni, per imprevedibili 
        ed eccezionali ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza 
        all'estero del dirigente in aspettativa.
        
        5. Il dirigente non può usufruire 
        continuativamente del periodo di aspettativa per motivi di famiglia 
        ovvero per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e di quelli 
        previsti dai commi 2 e 3 senza avere trascorso un periodo di servizio 
        attivo di almeno 6 mesi. La disposizione non si applica alle altre 
        aspettative previste dal presente articolo, nonché alle assenze di cui 
        al d. lgs. 151/2001.
        
        6. Sono disapplicati gli artt. 47 e 79 del 
        D.P.R. 761/1979. L'articolo decorre dal 31 dicembre 2001 con eccezione 
        del comma 5 che entra in vigore con il presente contratto.
        
 
        
          Art. 12
          Tutela dei dirigenti in particolari 
          condizioni psico-fisiche
        
        1. Allo scopo di favorire la 
        riabilitazione ed il recupero dei dirigenti a tempo indeterminato nei 
        confronti dei quali sia stato accertato, da una struttura sanitaria 
        pubblica o convenzionata in base alle leggi nazionali e regionali 
        vigenti, lo stato di tossicodipendenza o di alcoolismo cronico e che si 
        impegnino a sottoporsi a un progetto terapeutico di recupero predisposto 
        dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno 
        secondo le modalità di sviluppo ed esecuzione del progetto :
 
        
          a) il diritto alla conservazione del 
          posto per l'intera durata del progetto di recupero, con corresponsione 
          del trattamento economico previsto dall'art. 24, comma 6 del CCNL 5 
          dicembre 1996 ; i periodi eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti ;
          
          b) concessione dei permessi giornalieri 
          orari retribuiti nel limite massimo di due ore, per la durata del 
          progetto ;
          
          c) riduzione dell'orario di lavoro, con 
          l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il 
          rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla durata del 
          progetto di recupero ;
          
          d) assegnazione del dirigente a compiti 
          diversi da quelli abituali, quando tale misura sia individuata dalla 
          struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della 
          terapia in atto.
        
        2. I dirigenti i cui parenti entro il 
        secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, ovvero i conviventi 
        stabili si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano 
        iniziato a dare attuazione al progetto di recupero, possono fruire 
        dell'aspettativa di cui all'art. 10, comma 8, lett. 
        c), 
        nei limiti massimi ivi previsti.
        
        3. Qualora risulti - su segnalazione della 
        struttura che segue il progetto - che i dirigenti di cui al comma 1 non 
        si sottopongano per loro volontà alle previste terapie, l'azienda 
        dispone, con le modalità previste dalle norme vigenti, l'accertamento 
        dell'idoneità allo svolgimento della prestazione lavorativa.
        
        4. Il dirigente deve riprendere servizio 
        presso l'azienda nei 15 giorni successivi alla data di completamento del 
        progetto di recupero.
        
        5. E' disapplicato l'art. 89 del D.P.R. 
        384/1990.
        
 
        
          Art. 13
          Tutela dei dirigenti portatori di 
          handicap
        
        1. Allo scopo di favorire la 
        riabilitazione ed il recupero dei dirigenti a tempo indeterminato nei 
        confronti dei quali sia stato accertato, da una struttura sanitaria 
        pubblica o convenzionata in base alle leggi nazionali o regionali 
        vigenti, la condizione di portatore di handicap e che debbano sottoporsi 
        ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle predette 
        strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le 
        modalità di sviluppo ed esecuzione del progetto :
 
        
          a) il diritto alla conservazione del 
          posto per l'intera durata del progetto di recupero, con corresponsione 
          del trattamento economico previsto dall'art. 24, comma 6 del CCNL 5 
          dicembre 1996 ; i periodi eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti ;
          
          b) concessione di permessi giornalieri 
          orari retribuiti nel limite massimo di due ore, per la durata del 
          progetto ;
          
          c) riduzione dell'orario di lavoro, con 
          l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il 
          rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla durata del 
          progetto di recupero ;
          
          d) assegnazione del dirigente a compiti 
          diversi da quelli abituali, quando tale misura sia individuata dalla 
          struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della 
          terapia in atto.
        
        2. I dirigenti, i cui parenti entro il 
        secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, ovvero i conviventi 
        stabili si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano 
        iniziato a dare attuazione al progetto di recupero, possono fruire 
        dell'aspettativa di cui all'art. 10, comma 8, lett. 
        c) 
        nei limiti massimi ivi previsti.
        
        3. Qualora risulti - su segnalazione della 
        struttura che segue il progetto - che i dirigenti di cui al comma 1 non 
        si sottopongano per loro volontà alle previste terapie, l'azienda 
        dispone, con le modalità previste dalle norme vigenti, l'accertamento 
        dell'idoneità allo svolgimento della prestazione lavorativa. Il 
        dirigente deve riprendere servizio presso l'azienda nei 15 giorni 
        successivi alla data di completamento del progetto di recupero.
        
        4. Durante la realizzazione dei progetti 
        di recupero i benefici previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 in 
        tema di permessi non si cumulano con quelli previsti dal presente 
        articolo.
        
        5. E' disapplicato l'art. 90 del D.P.R. 
        384/1990.
        
 
        
          Art. 14
          Congedi per eventi e cause 
          particolari
        
        1. I dirigenti hanno diritto ai permessi e 
        ai congedi per eventi e cause particolari previsti dall'art. 4, comma 1 
        della legge 53/2000.
        
        2. Per i casi di decesso del coniuge, di 
        un parente entro il secondo grado o del convivente stabile, pure 
        previsti nel citato art. 4 della legge 53/2000, trova invece 
        applicazione la generale disciplina dei permessi di lutto, contenuta nel 
        comma 1, seconda alinea dell'art. 23 del CCNL 5 dicembre 1996.
        
        3. Resta confermata la disciplina dei 
        permessi retribuiti contenuta nell'art. 23 del CCNL del 5 dicembre 1996, 
        con la precisazione che il permesso retribuito di quindici giorni 
        consecutivi in occasione del matrimonio può essere richiesto anche entro 
        i trenta giorni successivi all'evento.
        
 
        
          Art. 15
          Congedi dei genitori
        
        1. Al dirigente si applicano le vigenti 
        disposizioni in materia di tutela della maternità e della paternità 
        contenute nel d. lgs. 151/2001.
        
        2. Oltre a quanto previsto dalla legge di 
        cui al comma 1, ai fini del trattamento economico le parti concordano 
        quanto segue :
 
        
          a) nel periodo di astensione 
          obbligatoria, ai sensi degli artt. 2, 16 e 17, comma 1 del d.lgs. 
          151/2001, alla dirigente o al dirigente - anche nell'ipotesi di cui 
          all'art. 28 del citato decreto - spettano l'intera retribuzione fissa 
          mensile di cui alle tabelle 1 e 2 del CCNL II biennio economico 
          2000-2001 sottoscritto l'8 giugno 2000, ivi compresa la R.I.A., ove in 
          godimento ;
          
          b) in caso di parto prematuro, alle 
          lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria non 
          goduti prima della data presunta del parto. Qualora il figlio nato 
          prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una 
          struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha facoltà di 
          rientrare in servizio richiedendo, previa presentazione di un 
          certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la 
          fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed 
          il periodo ante-parto, qualora non fruito, a decorrere dalla data di 
          effettivo rientro a casa del bambino ;
          
          c) nell'ambito del periodo di astensione 
          facoltativa del lavoro previsto dall'art. 32, comma 1 lett. 
          a) 
          del d. lgs. 151/2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i 
          lavoratori padri i primi 30 giorni di assenza, computati 
          complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo 
          frazionato, non riducono le ferie e sono valutati ai fini 
          dell'anzianità di servizio. Per tale assenza spetta l'intera 
          retribuzione di cui alla lett. 
          a) 
          del presente comma ;
          
          d) successivamente al periodo di 
          astensione di cui alla lett. a) 
          e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi 
          previsti dall'art. 47, comma 4 del d.lgs. 151/2001, alle lavoratrici 
          madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti 30 giorni di assenza 
          retribuita per ciascun anno di età del bambino - computati 
          complessivamente per entrambi i genitori - secondo le modalità 
          indicate nella stessa lett. c) 
          ;
          
          e) i periodi di assenza di cui alle 
          lettere c) 
          e d), 
          nel caso di fruizione continuativa comprendono anche gli eventuali 
          giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di 
          computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove 
          i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al 
          lavoro del lavoratore o della lavoratrice ;
          
          f) ai fini della fruizione, anche 
          frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro di cui all'art. 32, 
          comma 1 del d.lgs. 151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore 
          padre presentano la relativa domanda, con l'indicazione della durata, 
          all'ufficio di appartenenza di norma 15 giorni prima della data di 
          decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata 
          anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia 
          assicurato comunque il rispetto del termine minimo di 15 giorni. Tale 
          disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga 
          dell'originario periodo di astensione ;
          
          g) in presenza di particolari e 
          comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto 
          della disciplina di cui alla lett. 
          f), 
          la domanda può essere presentata entro le 48 ore precedenti l'inizio 
          del periodo di astensione dal lavoro ;
          
          h) in caso di parto plurimo, i periodi 
          di riposo di cui all'art. 41 del d.lgs. 151/2001 sono raddoppiati e le 
          ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall'art. 39, comma 1 dello 
          stesso decreto possono essere utilizzate anche dal padre.
        
        3. Ferma restando l'applicazione 
        dell'art. 7 del d.lgs. 151/2001, qualora durante il periodo della 
        gravidanza e per l'intera durata del periodo di allattamento si accerti 
        che l'espletamento dell'attività lavorativa comporta una situazione di 
        danno o di pericolo per la gestazione o la salute della lavoratrice 
        madre, l'azienda provvede al temporaneo impiego della medesima e con il 
        suo consenso in altre attività, nell'ambito di quelle disponibili, che 
        comportino minor aggravio psicofisico.
        
        4. La presente disciplina sostituisce 
        quella contenuta nell'art. 26 del CCNL 5 dicembre 1996, dalla data di 
        entrata in vigore del presente contratto.
        
 
        
          CAPO III
          
          Mobilità
          
          Art. 16
          Mobilità interna
 
        
        1. Nell'attuale sistema degli incarichi 
        dirigenziali, la mobilità all'interno dell'azienda dei dirigenti in 
        servizio può essere conseguenza del conferimento di uno degli incarichi 
        previsti dall'art. 27 del CCNL 8 giugno 2000 in struttura ubicata anche 
        in località diversa da quella della sede di precedente assegnazione, nel 
        rispetto dell'art. 13, commi 9 e 12 dello stesso contratto.
        
        2. La mobilità a domanda si configura come 
        richiesta di un nuovo e diverso incarico, anche se alla dotazione 
        organica della sede prescelta ne corrisponda uno di pari livello a 
        quello rivestito dal richiedente con riguardo alla tipologia e alla 
        graduazione delle funzioni. L'accoglimento della domanda segue, 
        pertanto, le procedure di conferimento degli incarichi previste 
        dall'art. 28 del CCNL 8 giugno 2000.
        
        3. Prescinde dall'incarico attribuito la 
        mobilità interna di urgenza, che avviene, nell'ambito della disciplina 
        di appartenenza, nei casi in cui sia necessario soddisfare le esigenze 
        funzionali delle strutture interessate in presenza di eventi contingenti 
        e non prevedibili, ai quali non si possa far fronte con l'istituto della 
        sostituzione di cui all'art. 18 del CCNL 8 giugno 2000. 
        
        4. La mobilità di urgenza, ferma restando 
        la necessità di assicurare in via prioritaria la funzionalità della 
        struttura di provenienza, ha carattere provvisorio, essendo disposta per 
        il tempo strettamente necessario al perdurare delle situazioni di 
        emergenza e non può superare il limite massimo di un mese nell'anno 
        solare salvo consenso del dirigente, espresso sia per la proroga che per 
        la durata. La mobilità di urgenza - ove possibile - è effettuata a 
        rotazione tra tutti i dirigenti, qualsiasi sia l'incarico loro 
        conferito. Agli interessati, se ed in quanto dovuta, spetta l'indennità 
        di trasferta prevista dall'art. 32 per la durata dell'assegnazione 
        provvisoria.
        
        5. Qualora la necessità di provvedere con 
        urgenza riguardi l'espletamento dell'incarico di direttore di 
        dipartimento o di struttura complessa e sempre nei casi in cui non possa 
        farsi ricorso all'art. 18, commi 1 e 2 del CCNL 8 giugno 2000, le 
        aziende possono affidare la struttura temporeanamente priva di titolare 
        ad altro dirigente con corrispondente incarico nella stessa o in 
        disciplina equipollente, ai sensi del citato art. 18, comma 8.
        
        6. Nei casi di mobilità interna per 
        effetto di ristrutturazione aziendale, ai fini del mantenimento 
        dell'incarico rivestito o del conferimento di un nuovo incarico, si 
        tiene conto dei principi stabiliti dagli articoli 31, comma 1 del CCNL 5 
        dicembre 1996 e 39, comma 8 del CCNL 8 giugno 2000, nell'ambito delle 
        procedure da questo definite nell'art. 4, comma 2, lettera F.
        
        7. Nei confronti dei dirigenti sindacali 
        indicati nell'art. 10 del CCNQ del 7 agosto 1998 ed accreditati con le 
        modalità ivi previste, fatta salva la mobilità d'urgenza, la mobilità 
        conseguente al conferimento dell'incarico deve essere esplicitamente 
        accettata dal dirigente, ai sensi dell'art. 13, comma 12 del CCNL 8 
        giugno 2000, previo nulla osta della organizzazione sindacale di 
        appartenenza o della corrispondente R.S.A. ove il dirigente ne sia 
        componente, ai sensi dell'art. 18, comma 4 del medesimo CCNQ.
        
        8. Sono disapplicati l'art. 39 del D.P.R. 
        761/1979 e l'art. 81 del D.P.R. 384/1990. L'articolo si applica 
        dall'entrata in vigore del presente contratto. 
        
          
          Art. 17
          Passaggio diretto ad altre 
          amministrazioni dei dirigenti in eccedenza
 
        
        1. E' confermata la disciplina degli 
        accordi di mobilità di cui all'art. 31 del CCNL del 5 dicembre 1996, che 
        a decorrere dal presente contratto possono essere stipulati anche tra 
        amministrazioni di comparti diversi.
        
        2. In relazione a quanto previsto 
        dall'art. 33 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, conclusa la procedura di 
        cui ai commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo, allo scopo di facilitare il 
        passaggio diretto del dirigente dichiarato in eccedenza ad altre aziende 
        del comparto ed evitare il collocamento in disponibilità del dirigente 
        che non sia possibile impiegare diversamente nel proprio ambito, 
        l'azienda interessata comunica a tutte le aziende operanti nell'ambito 
        regionale l'elenco dei dirigenti in eccedenza distinti per disciplina, 
        ai sensi dell'art. 20, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000, per conoscere la 
        loro disponibilità al passaggio diretto di tutti o parte di tali 
        dirigenti.
        
        3. Le aziende del comparto comunicano, 
        entro il termine di 30 giorni dalla richiesta di cui al
        comma 2, l'entità dei posti 
        vacanti nella dotazione organica per i quali, tenuto conto della 
        programmazione dei fabbisogni, sussiste l'assenso al passaggio diretto 
        dei dirigenti in eccedenza.
        
        4. I posti disponibili sono comunicati ai 
        dirigenti in eccedenza che possono indicare le relative preferenze e 
        chiederne le conseguenti assegnazioni.
        
        5. Analoga richiesta a quella del comma 2 
        viene rivolta anche agli altri enti o amministrazioni di diverso 
        comparto di cui all'art. 1 del d. lgs. 165/2001 presenti a livello 
        provinciale e regionale, al fine di accertare ulteriori disponibilità di 
        posti per i passaggi diretti. Le predette amministrazioni, qualora 
        interessate, seguono le medesime procedure.
        
        6. Ai trasferimenti del presente articolo, 
        la cui disciplina decorre dall'entrata in vigore del contratto, si 
        applicano i commi 3 e 4 dell'art. 20 del CCNL 8 giugno 2000. 
 
        
          
          CAPO IV
          
          Formazione
          
          Art. 18
          Formazione 
        
        
        1. In materia di formazione è tuttora 
        vigente l'art. 33 del CCNL 5 dicembre 1996, che prevede la formazione 
        obbligatoria e facoltativa. In tale ambito rientra la formazione 
        continua, comprendente l'aggiornamento professionale e la formazione 
        permanente, di cui all'art. 16 bis. e segg. del d.lgs. 502/1992, sulla 
        base delle linee generali di indirizzo dei programmi annuali e 
        pluriennali concordati ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. 
        C) 
        del CCNL 8 giugno 2000.
        
        2. Nelle linee di indirizzo saranno 
        privilegiate le strategie e le metodologie coerenti con la necessità di 
        implementare l'attività di formazione in ambito aziendale ed 
        interaziendale previste dall'art. 16 bis e seguenti del d.lgs. 502 del 
        1992, anche favorendo metodi di formazione che facciano ricorso a mezzi 
        multimediali al fine di ottimizzare le risorse disponibili per il più 
        ampio possibile coinvolgimento di destinatari. 
        
        3. Al fine di favorire con ogni possibile 
        strumento il diritto alla formazione e all'aggiornamento professionale 
        del dirigente, sono in particolare previsti, oltre quelli esistenti, gli 
        istituti di cui agli artt. 19 e 20, per i quali è possibile la fruizione 
        di speciali congedi.
        
        4. Alla formazione continua sono destinate 
        annualmente le risorse previste dalla circolare del Ministro della 
        Funzione Pubblica n. 14 del 24 aprile 1995, integrate da eventuali altri 
        fondi stanziati allo scopo sulla base delle vigenti disposizioni nonché 
        le altre risorse di cui all'art. 33 citato al comma 1, qualora 
        confermate dalla contrattazione integrativa sulla base dei criteri 
        fissati nel regolamento aziendale sulla libera professione intramuraria, 
        di cui all'art. 57 del medesimo CCNL del 2000. 
        
          
          Art. 19 
          Congedi per la formazione
        
        1. Al fine di consentire la sua 
        partecipazione ad attività formative diverse da quelle obbligatorie, il 
        dirigente a tempo indeterminato con anzianità di servizio di almeno 5 
        anni maturata presso la stessa azienda, ovvero senza soluzione di 
        continuità presso altre aziende ed enti del comparto ai sensi dell'art. 
        12, comma 3, lett. a) del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico 
        2000-2001, può chiedere una sospensione del rapporto di lavoro per la 
        formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativi o 
        frazionati, nell'arco dell'intera vita lavorativa.
        
        2. Durante il periodo di congedo per la 
        formazione, il dirigente conserva il posto di lavoro e non ha diritto 
        alla retribuzione. I congedi per la formazione sono concessi nella 
        misura complessiva del 10% del personale della presente area 
        dirigenziale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, 
        calcolato sulla base della consistenza dei dirigenti al 31 dicembre di 
        ciascun anno.
        
        3. Per la concessione dei congedi di cui 
        al presente articolo, i dirigenti interessati ed in possesso della 
        prescritta anzianità devono presentare all'azienda o ente una specifica 
        domanda, contenente l'indicazione dell'attività formativa che intendono 
        svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. 
        Tale domanda va presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio delle 
        attività formative.
        
        4. La contrattazione integrativa di cui 
        all'art. 4, comma 2, lett. C) 
        del CCNL 8 giugno 2000 individua i criteri da adottare nel caso in cui 
        le domande presentate siano eccedenti rispetto alla percentuale.
        
        5. Al fine di contemperare le esigenze 
        organizzative dei servizi ed uffici con l'interesse formativo dei 
        dirigenti, qualora la concessione del progetto possa determinare un 
        grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile 
        durante la fase di preavviso di cui al comma 3, l'azienda può differire 
        motivatamente, comunicandolo per iscritto, la fruizione del congedo 
        stesso fino ad un massimo di 6 mesi. Su richiesta del dirigente, tale 
        periodo può essere più ampio per consentire la utile partecipazione 
        all'attività formativa richiesta.
        
        6. Al dirigente, durante il periodo di 
        congedo si applica l'art. 5, comma 3 della legge 53/2000. Nel caso di 
        infermità previsto dallo stesso articolo, relativamente al periodo di 
        comporto, alla determinazione del trattamento economico e alle modalità 
        di comunicazione all'azienda, si applicano le disposizioni contenute 
        negli artt. 24 e 25 del CCNL 5 dicembre 1996.
        
        7. Il dirigente che abbia dovuto 
        interrompere il congedo formativo ai sensi dei commi 5 e 6 può rinnovare 
        la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorità.
        
        8. Per quanto non normato nel presente 
        articolo, la cui applicazione decorre dalla data di entrata in vigore 
        del contratto, si fa riferimento all'art. 5 della legge 53/2000.
        
        
          
          Art. 20
          Comando finalizzato
        
        1. Oltre ai congedi dell'articolo 
        precedente, il dirigente può chiedere il comando finalizzato per periodi 
        di tempo determinati presso centri, istituti, laboratori ed altri 
        organismi di ricerca nazionali ed internazionali che abbiano dato il 
        loro assenso, e si ritiene fruibile entro trenta giorni dalla domanda, 
        salvo diverso accordo tra le parti.
        
        2. Il periodo di comando non può comunque 
        superare i due anni nel quinquennio e non può essere cumulato con i 
        congedi cui all'articolo precedente e con le aspettative per motivi 
        personali di cui all'art. 10.
        
        3. In relazione all'interesse dell'azienda 
        che il dirigente compia studi speciali o acquisisca tecniche 
        particolari, indispensabili per il miglior funzionamento dei servizi, 
        alla stessa spetta stabilire se, in quale misura e per quale durata al 
        dirigente possa competere il trattamento economico in godimento.
        
        4. Il periodo trascorso in comando è 
        comunque valido ad ogni effetto ai fini dell'anzianità di servizio.
        
        5. Sono disapplicati i commi da 4 a 7 
        dell'art. 45 del D.P.R. 761/1979, nonché i commi 5 e 7 dell'art. 33 del 
        CCNL 5 dicembre 1996.
 
        
          
          CAPO V
          
          Disposizioni di particolare interesse
          
          Art. 21
          Ricostituzione del rapporto di lavoro
        
        1. Il dirigente che abbia interrotto il 
        rapporto di lavoro per proprio recesso o per motivi di salute può 
        richiedere alla stessa azienda, entro due anni dalla data di cessazione 
        del rapporto di lavoro, la ricostituzione dello stesso.
        
        2. L'azienda si pronuncia entro 60 giorni 
        dalla richiesta; in caso di accoglimento, il dirigente è ricollocato, 
        previa stipulazione del contratto individuale, nella qualifica 
        dirigenziale, posizione economica iniziale. Allo stesso è attribuito il 
        trattamento economico iniziale previsto dalle Tavole 1 e 2 del CCNL 8 
        giugno 2000, II biennio economico, punto 4, con esclusione della
        retribuzione individuale di 
        anzianità (R.I.A.) a suo tempo eventualmente maturata, fatto salvo 
        quanto previsto dal comma successivo. 
        
        3. Nei confronti del dirigente che abbia 
        favorevolmente superato il quinquennio di servizio prima della 
        cessazione del rapporto di lavoro, l'azienda può conferire un incarico 
        ai sensi dell' art. 27, comma 1, lettere 
        b) 
        e c) 
        del CCNL 8 giugno 2000, I biennio economico.
        
        4. La stessa facoltà di cui al comma 1 è 
        dato al dirigente, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle 
        disposizioni di legge relative all'accesso al lavoro presso le pubbliche 
        amministrazioni in correlazione al riacquisto della cittadinanza 
        italiana o di uno dei Paesi dell'Unione Europea.
        
        5. Nei casi previsti dai precedenti commi, 
        la ricostituzione del rapporto di lavoro è, in ogni caso, subordinata 
        alla disponibilità del corrispondente posto nella dotazione organica 
        dell'azienda ed al mantenimento del possesso dei requisiti generali per 
        l'assunzione da parte del richiedente nonché all'accertamento 
        dell'idoneità fisica se la cessazione del rapporto sia stata causata da 
        motivi di salute.
        
        6. Qualora il dirigente riammesso goda già 
        di trattamento pensionistico si applicano le vigenti disposizioni in 
        materia di ricongiunzione e di divieto di cumulo, ove previsto. Allo 
        stesso, fatte salve le indennità percepite agli effetti del trattamento 
        di previdenza per il periodo di servizio prestato prima della 
        ricostituzione del rapporto di lavoro, si applica l'art. 34.
        
        7. E' disapplicato l'art. 59 del D.P.R. 
        761/1979
 
        
          
          Art. 22
          Clausole speciali
        
        1. Per ciascun dirigente, l'ufficio del 
        personale dell'azienda di appartenenza conserva in apposito fascicolo 
        tutti gli atti e documenti prodotti dall'azienda o dallo stesso 
        dirigente ed attinenti all'attività da lui svolta e ai fatti più 
        significativi che lo riguardano.
        
        2. Relativamente agli atti e documenti 
        conservati nel fascicolo personale è assicurata la riservatezza dei dati 
        personali secondo le disposizioni vigenti in materia. Il dirigente, a 
        richiesta, può prendere liberamente visione del proprio fascicolo 
        personale e richiedere copia, a proprie spese, di tutti o parte dei 
        documenti ivi inseriti. Sono esonerate dal pagamento le copie richieste 
        per le procedure concorsuali o di conferimento degli incarichi presso la 
        stessa azienda.
        
        3. Al dirigente cui durante il servizio è 
        fatto obbligo di indossare una divisa o indumenti di lavoro e calzature 
        appropriate in relazione al tipo delle prestazioni provvede l'azienda, 
        con oneri a proprio carico. Ai dirigenti addetti a particolari servizi 
        sono, inoltre, forniti tutti gli indumenti e mezzi protettivi contro 
        eventuali rischi ed infezioni, tenendo conto del d. lgs. 626/1994 e 
        delle leggi in materia antinfortunistica e di igiene e sicurezza nei 
        luoghi di lavoro.
        
        4. L'azienda, con oneri a proprio carico, 
        può disciplinare per speciali esigenze connesse al particolare tipo di 
        mansioni svolte da categorie di dirigenti previamente individuate l'uso 
        di alloggi di servizio. 
        
          
          Art. 23
          Diritti derivanti da invenzione 
          industriale
        
        1. Qualora il dirigente, nello svolgimento 
        del rapporto di lavoro, effettui una invenzione industriale, si 
        applicano le disposizioni dell'art. 2590 codice civile e quelle speciali 
        che regolano i diritti di invenzione nell'ambito dell'impresa.
        
        2. In relazione all'importanza 
        dell'invenzione rispetto all'attività istituzionale dell'azienda, la 
        contrattazione integrativa può individuare i criteri ai fini della 
        corresponsione di speciali compensi per la produttività nell'ambito 
        delle risorse destinate alla retribuzione accessoria. 
        
          
          Art. 24
          Mensa
        
        1. Le aziende, in relazione al proprio 
        assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, 
        possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire 
        l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
        
        2. Hanno diritto alla mensa tutti i 
        dirigenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in 
        posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in 
        relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro.
        
        3. Il pasto va consumato al di fuori 
        dell'orario di lavoro e nel rispetto delle articolazioni orarie delle 
        strutture ed unità operative di assegnazione, concordate in azienda, ai 
        sensi dell'art. 6, comma 1, lett. B), quarto alinea del CCNL 8 giugno 
        2000.
        
        4. Il costo del pasto, determinato in 
        sostituzione del servizio mensa, a carico dell'azienda non può superare 
        complessivamente l'importo di £. 10.000 (pari a € 5,16). Il dirigente è 
        tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di £. 2.000 (pari a 
        € 1,03) per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.
        
        5. Sono disapplicati gli artt. 33 del 
        D.P.R. 270/1987 e 134, comma 2 del D.P.R. 384/1990.
        
 
        
          Art. 25
          Attività sociali, culturali e 
          ricreative
        
        1. Le attività sociali, culturali e 
        ricreative promosse nelle aziende sono gestite da organismi formati a 
        maggioranza da rappresentanti dei dirigenti, in conformità a quanto 
        previsto dall'art. 11 della legge n. 300/1970.
        
        2. Sono disapplicati gli artt. 34 del 
        D.P.R. 270/1987 e 134, comma 3 del D.P.R. 384/1990. 
        
          
          TITOLO III
          
          TRATTAMENTO ECONOMICO
          
          Capo I
          
          Istituti particolari
          
          Art. 26
          Retribuzione e sue definizioni
        
        1. La retribuzione è corrisposta 
        mensilmente, salvo quelle voci del trattamento economico accessorio per 
        la quali la contrattazione integrativa può prevedere diverse modalità 
        temporali di erogazione.
        
        2. Sono definite le seguenti nozioni di 
        retribuzione:
 
        
          a) 
          retribuzione mensile, 
          costituita dal valore economico tabellare mensile per la qualifica 
          dirigenziale, attualmente previsto dalle Tavole 1 e 2, terza colonna, 
          allegate al CCNL 8 giugno 2000, relativo al II biennio economico 
          2000-2001;
          
          b) 
          retribuzione base mensile, 
          costituita dal valore della retribuzione mensile di cui alla lett.
          a) 
          e dall'indennità integrativa speciale di cui alle citate Tavole 1 e 2;
          
          c) 
          retribuzione individuale mensile, 
          costituita da:
          
 
          
            - retribuzione base mensile di cui 
            alla lett. b);
            
            - indennità di specificità medica;
            
            - retribuzione di posizione 
            comprensiva della maggiorazione di cui all'art. 39, comma 9 del CCNL 
            8 giugno 2000;
            
            - indennità di esclusività di 
            rapporto;
            
            - altri eventuali assegni personali a 
            carattere fisso e continuativo comunque denominati, corrisposti per 
            13 mensilità;
            
            - retribuzione individuale di 
            anzianità;
            
            - indennità di struttura complessa di 
            all'art. 40 del CCNL 8 giugno 2000.
            
 
          
          Tutte le voci sopra menzionate sono 
          ricomprese nella retribuzione individuale mensile ove spettanti e 
          nella misura in godimento.
        
        
          d) 
          retribuzione globale di fatto annuale, 
          costituita dall'importo della retribuzione individuale mensile per 12 
          mensilità di cui alla lett. c), 
          alla quale si aggiunge il rateo della tredicesima mensilità per le 
          voci che sono corrisposte anche a tale titolo, nonché l'importo annuo 
          della retribuzione di risultato e delle indennità contrattuali per le 
          condizioni di lavoro percepite nell'anno di riferimento non ricomprese 
          nella precedente lett. c) 
          ; sono escluse le somme corrisposte a titolo di rimborso spese per il 
          trattamento di trasferta fuori sede o come equo indennizzo.
        
        3. La retribuzione giornaliera si 
        ottiene dividendo le corrispondenti retribuzioni mensili di cui al comma 
        2 per 26.
        
        4. La retribuzione oraria si ottiene 
        dividendo le corrispondenti retribuzioni mensili di cui al comma 2 per 
        156.
        
        5. Le clausole contrattuali indicano di 
        volta in volta a quale base retributiva debba farsi riferimento per 
        calcolare la retribuzione giornaliera ed oraria.
        
        6. Per i dirigenti con rapporto di lavoro 
        non esclusivo, le nozioni di retribuzione di cui al comma 2 comprendono 
        le voci corrispondenti di loro spettanza secondo l'indicazione degli 
        articoli da 43 a 47 del CCNL 8 giugno 2000. 
        
          
          Art. 27
          Struttura dello stipendio
 
        
        1.
        Al dirigente deve essere 
        consegnata mensilmente una distinta dello stipendio in cui devono essere 
        singolarmente specificati :
 
        
          a) la denominazione dell'azienda;
          
          b) le generalità ed il codice fiscale e 
          previdenziale del dirigente;
          
          c) il periodo cui la retribuzione si 
          riferisce ;
          
          d) l'importo dei singoli elementi, di 
          cui all'art. 35 del CCNL 8 giugno 2000 ;
          
          e) l'elencazione delle trattenute di 
          legge e di contratto (ivi comprese quelle sindacali) sia nell'aliquota 
          applicata che nella cifra corrispondente nonchè le trattenute di altra 
          natura preventivamente autorizzate. 
 
        
        2. In conformità alle normative 
        vigenti, resta la possibilità del dirigente di avanzare reclami per 
        eventuali irregolarità riscontrate.
        
        3. L'azienda adotta tutte le misure idonee 
        ad assicurare il rispetto del diritto del lavoratore alla riservatezza 
        su tutti i propri dati personali, ai sensi della legge n. 675/1996.
        
        
          
          Art. 28
          Lavoro straordinario
        
        1. Il lavoro straordinario non può essere 
        utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro. Le 
        relative prestazioni hanno carattere eccezionale e devono rispondere ad 
        effettive esigenze di servizio. 
        
        2. Le prestazioni di lavoro straordinario 
        sono consentite ai soli dirigenti di cui all'art. 16, comma 1 del CCNL 8 
        giugno 2000, per i servizi di guardia e di pronta disponibilità di cui 
        agli artt. 19 e 20 del CCNL 5 dicembre 1996 nonchè per altre attività 
        non programmabili. Esse possono essere compensate a domanda del 
        dirigente con riposi sostitutivi da fruire, compatibilmente con le 
        esigenze del servizio, di regola entro il mese successivo.
        
        3. Il fondo per la corresponsione dei 
        compensi per il lavoro straordinario è quello determinato ai sensi 
        dell'art. 51 del CCNL 8 giugno 2000.
        
        4. Le aziende determinano le quote di 
        risorse del fondo che, in relazione alle esigenze di servizio 
        preventivamente programmate ovvero previste per fronteggiare situazioni 
        ed eventi di carattere eccezionale, vanno assegnate alle articolazioni 
        aziendali individuate dal d. lgs. n. 502/1992.
        
        5. La misura oraria dei compensi per 
        lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di 
        lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 i 
        seguenti elementi retributivi :
 
        
          a) stipendio tabellare in godimento;
          
          b) indennità integrativa speciale (I.I.S.) 
          in godimento;
          
          c) rateo di tredicesima mensilità delle 
          due precedenti voci.
 
        
        6. La maggiorazione di cui al comma 5 è 
        pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro 
        straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle 
        ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato 
        in orario notturno festivo.
        
        7. Per i dirigenti di struttura complessa, 
        si rinvia al principio indicato nell'art. 8, comma 3 del presente 
        contratto.
        
        8. E' disapplicato l'art. 80 del D.P.R. 
        384/1990.
        
 
        
          Art. 29
          Indennità di rischio radiologico
 
        
        1. L'indennità di rischio radiologico 
        prevista dall'art. 62, comma 4, primo alinea del CCNL 5 dicembre 1996, a 
        decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto è denominata 
        indennità professionale specifica ed è corrisposta ai dirigenti ivi 
        previsti per 12 mensilità, nella stessa misura di £. 200.000 lorde (pari 
        a € 103,29).
        
        2. Ai dirigenti che non siano medici di 
        radiologia esposti in modo permanente al rischio radiologico, 
        l'indennità continua ad essere corrisposta sotto forma di rischio 
        radiologico nella misura di cui al comma 1, per tutta la durata del 
        periodo di esposizione. 
        
        3. L'accertamento delle condizioni 
        ambientali che caratterizzano le "zone controllate" deve avvenire con i 
        soggetti a ciò deputati in base alle vigenti disposizioni. Le visite 
        mediche periodiche dei dirigenti esposti al rischio delle radiazioni 
        avvengono con cadenza semestrale.
        
        4. Gli esiti dell'accertamento di cui al 
        comma precedente ai fini della corresponsione dell'indennità sono 
        oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali ammesse alla 
        trattativa integrativa, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. 
        a) 
        del CCNL 8 giugno 2000.
        
        5. Ai dirigenti di cui ai commi 1 e 2 
        competono 15 giorni di ferie aggiuntive da fruirsi in una unica 
        soluzione.
        
        6. Alla corresponsione dell'indennità di 
        cui ai commi 1 e 2, si provvede col fondo del trattamento accessorio 
        legato alle condizioni di lavoro di cui all'art. 51 del CCNL 8 giugno 
        2000. Essa è pagata in concomitanza con lo stipendio, e non è cumulabile 
        con l'indennità di cui al D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146 e con altre 
        indennità eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo o rischioso. 
        E', peraltro, cumulabile con l'indennità di profilassi antitubercolare 
        confluita nel citato fondo dell'art. 51.
        
        7. E' disapplicato l'art. 120 del D.P.R. 
        384/1990, le cui risorse sono confluite nel fondo di cui all'art. 62 del 
        CCNL 5 dicembre 1996, ora art. 51 del CCNL 8 giugno 2000. 
        
          
          Art. 30
          Bilinguismo
        
        1. Ai dirigenti in servizio nelle aziende 
        e negli enti aventi sede nella Regione autonoma a Statuto speciale Valle 
        d'Aosta, nella Province autonome di Trento e Bolzano, nonché nella altre 
        Regioni a Statuto speciale in cui vige istituzionalmente, con carattere 
        di obbligatorietà, il sistema del bilinguismo, è confermata l'apposita 
        indennità di bilinguismo, collegata alla professionalità, nella stessa 
        misura e con le stesse modalità previste per il personale della Regione 
        a Statuto speciale Trentino-Alto Adige.
        
        2. La presente disciplina produce effetti 
        qualora l'istituto non risulti disciplinato da disposizioni speciali.
        
 
        
          Art. 31
          Trattenute per scioperi brevi
        
        1. Per gli scioperi di durata inferiore 
        alla giornata lavorativa, le relative trattenute sulle retribuzioni sono 
        limitate alla effettiva durata dell'astensione dal lavoro e, comunque, 
        in misura non inferiore a un'ora. In tal caso la trattenuta per ogni ora 
        è pari alla misura oraria della retribuzione che, a decorrere dal 
        presente contratto, è commisurata a quella individuata dall'art. 26, 
        comma 2, lett. c), 
        
 
        
          Art. 32
          Trattamento di trasferta
        
        1. Il presente articolo si applica ai 
        dirigenti comandati a prestare la propria attività lavorativa in 
        località diversa dalla dimora abituale e distante più di 10 chilometri 
        dalla ordinaria sede di servizio. Nel caso in cui il dirigente venga 
        inviato in trasferta in un luogo compreso tra la località sede di 
        servizio e quella di dimora abituale, la distanza si computa dalla 
        località più vicina a quella della trasferta. Ove la località della 
        trasferta si trovi oltre la località di dimora abituale, le distanze si 
        computano da quest'ultima località.
        
        2. Ai dirigenti di cui al comma 1, oltre 
        alla normale retribuzione, compete :
 
        
          a) una indennità di trasferta pari a 
          :
          
 
          
            
              - £. 40.000 (pari a € 20,66) per 
              ogni periodo di 24 ore di trasferta; 
 
              - un importo determinato 
              proporzionalmente per ogni ora di trasferta, in caso di trasferte 
              di durata inferiore alle 24 ore, o per le ore eccedenti le 24 ore 
              in caso di trasferta di durata superiore alle 24 ore;
 
            
          
          
          b) il rimborso delle spese 
          effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed 
          altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del 
          biglietto; per i viaggi in aereo, la classe di rimborso è individuata 
          in relazione alla durata del viaggio; per i dirigenti autorizzati ad 
          avvalersi del proprio mezzo, si applica l'art. 24, comma 5 del CCNL 8 
          giugno 2000;
          
          c) un'indennità supplementare pari al 5% 
          del costo del biglietto aereo e del 10% del costo per treno e nave;
          
          d) il rimborso delle spese per i mezzi 
          di trasporto urbano o dei taxi nei casi preventivamente individuati ed 
          autorizzati dall'azienda;
          
          e) il compenso per lavoro straordinario 
          - esclusivamente per i dirigenti di cui all'art. 16, comma 1 del CCNL 
          8 giugno 2000 - in presenza delle relative autorizzazioni nel caso che 
          l'attività lavorativa nella sede della trasferta si protragga per un 
          tempo superiore al normale orario di lavoro previsto per la giornata. 
          Si considera, a tal fine, solo il tempo effettivamente lavorato.
 
        
        3. Per le trasferte di durata superiore 
        a 8 ore compete, oltre all'indennità di cui al comma 2 lett. 
        a), 
        il rimborso per un pasto nel limite attuale di £. 43.100 (pari a € 
        22,26). Per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al dirigente 
        spetta il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in un 
        albergo fino a quattro stelle e della spesa, nel limite attuale di 
        complessive £. 85.700 (pari a € 44,26) per i due pasti giornalieri. Le 
        spese vanno debitamente documentate.
        
        4. Nel caso in cui il dirigente fruisca 
        del rimborso di cui al comma 3, spetta l'indennità di cui al comma 2, 
        lett. a), primo alinea, ridotta del 70%. Non è ammessa in nessun caso 
        l'opzione per l'indennità di trasferta in misura intera.
        
        5. Nei casi di missione continuativa nella 
        medesima località di durata non inferiore a 30 giorni è consentito il 
        rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico 
        alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, 
        purché risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio 
        della categoria consentita nella medesima località.
        
        6. I dirigenti che svolgono le attività in 
        particolarissime situazioni operative che non consentono di fruire, 
        durante le trasferte, del pasto o del pernottamento per mancanza di 
        strutture e servizi di ristorazione hanno diritto alla corresponsione 
        della somma forfettaria di £. 40.000 lorde giornaliere (pari a € 20,66) 
        in luogo dei rimborsi di cui al comma 3.
        
        7. A titolo meramente esemplificativo, tra 
        le attività indicate nel comma 6 sono ricomprese le seguenti: 
        
 
        
          - attività di protezione civile nelle 
          situazioni di prima urgenza: 
 
          - assistenza ed accompagnamento di 
          pazienti ed infermi durante il trasporto di emergenza od in 
          particolari condizioni di sicurezza; 
 
          - attività che comportino imbarchi 
          brevi; 
 
          - interventi in zone particolarmente 
          disagiate quali lagune, fiumi, boschi e selve.
 
        
        8. Il dirigente inviato in trasferta ai 
        sensi del presente articolo ha diritto ad una anticipazione non 
        inferiore al 75% del trattamento complessivo presumibilmente spettante 
        per la trasferta.
        
        9. Ai soli fini del comma 2, lett. 
        a), 
        nel computo delle ore di trasferta si considera anche il tempo 
        occorrente per il viaggio.
        
        10. Le aziende stabiliscono le condizioni 
        per il rimborso delle spese relative al trasporto dei materiali e degli 
        strumenti occorrenti ai dirigenti per l'espletamento dell'incarico 
        affidato.
        
        11. Il trattamento di trasferta non viene 
        corrisposto in caso di trasferte di durata inferiore alle 4 ore o svolte 
        come normale servizio di istituto nell'ambito territoriale di competenza 
        dell'azienda.
        
        12. L'indennità di trasferta cessa di 
        essere corrisposta dopo i primi 240 giorni di trasferta continuativa 
        nella medesima località.
        
        13. Per quanto non previsto dai precedenti 
        commi, il trattamento di trasferta, ivi compreso quello relativo alle 
        missioni all'estero, rimane disciplinato dalle leggi 18 dicembre 1973, 
        n. 836, 26 luglio 1978, n. 417, e dal D.P.R. 513/1978 e successive 
        modificazioni ed integrazioni, nonché dalle norme regolamentari vigenti, 
        anche in relazione a quanto previsto dall'art. 42, comma 2.
        
        14. Agli oneri derivanti dal presente 
        articolo si fa fronte nei limiti delle risorse già previste nei bilanci 
        delle singole aziende per tale specifica finalità.
        
        15. Gli incrementi delle voci di cui al 
        comma 2, lett. a), 
        primo alinea, ed al comma 6 decorrono dal 31 dicembre 2001.
        
        16. Sono disapplicati l'art. 43 del D.P.R. 
        761/1979 e l'art. 87 del D.P.R. 384/1990.
        
 
        
          Art. 33
          Trattamento di trasferimento
        
        1. Al dirigente che è trasferito 
        dall'azienda in altra sede per motivi organizzativi legati alla 
        ristrutturazione aziendale, quando il trasferimento comporti la 
        necessità dello spostamento della propria abitazione in altro comune, 
        deve essere corrisposto il seguente trattamento economico:
 
        
          - indennità di trasferta per sé e per 
          i familiari;
          
          - rimborso spese di viaggio per sé e per 
          i familiari, nonché di trasporto di mobili e masserizie; 
          
          - rimborso forfetario di spese di 
          imballaggio, presa e resa a domicilio, ecc.;
          
          - indennità chilometrica nel caso di 
          trasferimento con autovettura di proprietà per sé ed i familiari;
          
          
          - indennità di prima sistemazione.
 
        
        2. Dal 31 dicembre 2001, il dirigente 
        che versa nelle condizioni di cui al comma 1 ha altresì titolo al 
        rimborso delle eventuali spese per anticipata risoluzione del contratto 
        di locazione della propria abitazione, regolarmente registrato.
        
        3. Agli oneri derivanti dall'applicazione 
        del presente articolo si fa fronte, nei limiti delle risorse già 
        previste nei bilanci delle singole aziende per tale specifica finalità, 
        con le risorse dell'art. 1, comma 59 della legge 662/1996 e successive 
        modificazioni ed integrazioni, applicabile alla presente area 
        dirigenziale ai sensi del CCNL integrativo sull'impegno ridotto dei 
        dirigenti, stipulato il 22 febbraio 2001.
        
        4. Per le modalità di erogazione e le 
        misure economiche del trattamento di cui al comma 1 si rinvia a quanto 
        previsto dalle leggi 836/1973, 417/1978 e D.P.R. 513/1978 e successive 
        modificazioni ed integrazioni. 
        
          
          Art. 34
          Trattamento di fine rapporto
        
        1. Dal 31 dicembre 2001, la retribuzione 
        annua da prendersi a base per la liquidazione del trattamento di fine 
        rapporto di lavoro ricomprende le seguenti voci:
 
        
          a) stipendio tabellare di cui 
          all'art. 36 CCNL 8 giugno 2000 (quadriennio normativo 1998-2001 e 
          primo biennio economico 1998-1999) e art. 2 CCNL 8 giugno 2000, II 
          biennio economico;
          
          b) indennità integrativa speciale;
          
          c) tredicesima mensilità;
          
          d) retribuzione individuale di 
          anzianità, ove spettante;
          
          e) eventuali assegni 
          ad personam, 
          ove spettanti, sia non riassorbibili che riassorbibili limitatamente 
          alla misura ancora in godimento all'atto della cessazione dal 
          servizio;
          
          f) retribuzione di posizione nella 
          misura prevista dall'ultimo periodo dell'art. 8, comma 3 del CCNL 8 
          giugno 2000, II biennio economico 2000-2001;
          
          g) indennità di specificità medica, 
          nella misura in godimento;
          
          h) indennità di esclusività, nella 
          misura in godimento;
          
          i) indennità di struttura complessa, ove 
          spettante.
 
        
        2. Per i dirigenti di cui all'art. 44 
        del CCNL 8 giugno 2000, si fa riferimento al trattamento economico 
        previsto dalla stessa norma al comma 6. Per la retribuzione di posizione 
        si applica il principio di cui al precedente comma 1, lett. 
        f).
        
        
          
          Capo II
          
          IntegrazionI ed interpretazioni dei 
          CCNL dell' 8 giugno 2000.
        
 
        
          Art. 35
          Incrementi contrattuali e stipendio 
          tabellare dei dirigenti 
        
        
        1. Dal 1 gennaio 2001, lo stipendio 
        tabellare attribuito al livello unico dei di-rigenti medici e veterinari 
        di cui all' art 2 del CCNL 8 giugno 2000, relativo al II biennio 
        economico 2000 – 2001, comprensivo degli aumenti del luglio 2000, è 
        incrementato di un importo mensile lordo di £. 43.000 (pari a €. 22,21).
        
        2. Dal 1 luglio 2001 è corrisposto un 
        incremento di £. 89.000 (pari a € 45,96) che assorbe il precedente.
        
        3. Lo stipendio tabellare annuo, per 
        dodici mensilità, dei dirigenti di cui al comma 1, dal 1 gennaio 2001 è 
        fissato in £. 38.748.000 (pari a €. 20.011,67) e dal 1 luglio 2001 è 
        stabilito in £. 39.300.000 lorde ( pari a €. 20.296,76).
        
        4. L'incremento di cui al comma 1 si 
        applica anche ai dirigenti del ruolo sanitario di cui all'art. 46 del 
        CCNL 8 giugno 2000 relativo al I biennio economico.
        
        5. Il presente articolo sostituisce i 
        commi 2 e 3 dell'art. 2 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico, ad 
        eccezione di quanto riguarda gli incrementi ed i valori di cui alle 
        decorrenze del 1 luglio 2000 che rimangono confermati. 
        
          
          
          Art. 36
          Incrementi e stipendi tabellari dei 
          medici a tempo definito 
          e dei veterinari con rapporto di 
          lavoro non esclusivo
        
        1. Dal 1 gennaio 2001, lo stipendio 
        tabellare attribuito al livello unico dei di-rigenti medici e veterinari 
        di cui all' art 6 del CCNL 8 giugno 2000, relativo al II biennio 
        economico 2000 – 2001 è incrementato dell'importo mensile lordo a fianco 
        di ciascuno indicato: 
        
          a) medici : £. 30.000 (pari a € 
          15,49) 
          
          b) veterinari : £. 39.000 (pari a € 
          20,14).
        
        2. Dal 1 luglio 2001 ai dirigenti del 
        comma 1 sono corrisposti i seguenti incrementi che assorbono quello del 
        comma precedente: 
        
          a) medici : £. 63.000 (pari a € 
          32,54) 
          
          b) veterinari : £. 81.000 (pari a € 
          41,83).
        
        2. Lo stipendio tabellare annuo lordo, 
        per dodici mensilità, dei dirigenti medici e veterinari di cui al comma 
        1 lett. a) e b), è così stabilito:
        
        Dal 1 gennaio 2001:
        dirigenti medici : £. 24.455.000 ( pari a 
        € 12.629,95) 
        dirigenti veterinari : £. 34.029.000 (pari 
        a € 17.574,51);
        
        Dal 1 luglio 2001:
        dirigenti medici : £. 24.851.000 ( pari a 
        € 12.834, 47) 
        dirigenti veterinari : £ 34.533.000 (pari 
        a € 17.834, 81)
        
        3. Il trattamento economico 
        omnicomprensivo di £. 11. 289.872 (pari ad € 5.830,73) – previsto 
        dall'art. 6 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico per gli ex 
        medici condotti ed equiparati che non abbiano effettuato l'opzione per 
        il rapporto esclusivo - in godimento da parte degli stessi al 1 gennaio 
        2001 - è rideterminato dalla stessa data in £. 11. 442.246 (pari a € 
        5.909, 43) e dal 1 luglio 2001 in £. 11.605.251 (pari a € 5.993,61 ).
        
        4. Il presente articolo, fermo rimanendo 
        quanto riguarda gli incrementi ed i valori di cui alle decorrenze del 1 
        luglio 2000 che rimangono confermati, sostituisce tutti gli altri 
        incrementi e corrispondenti valori previsti nell'art. 6 del CCNL 8 
        giugno 2000, II biennio economico. 
 
        
          
          Art. 37 
          Fondo per l'indennità di specificità 
          medica, retribuzione di posizione, equiparazione, 
          specifico trattamento per i dirigenti 
          con incarico di direzione di struttura complessa
 
        
        1. Il fondo previsto dall'art. 9 del CCNL 
        stipulato l' 8 giugno 2000, II biennio economico 2000 – 2001, ai fini 
        del finanziamento dell'indennità di specificità medica, della 
        retribuzione di posizione, dell'equiparazione, dello specifico 
        trattamento economico nei casi in cui è mantenuto a titolo personale 
        nonché dell'indennità di incarico di direzione di struttura complessa, è 
        incrementato a decorrere dal 1 gennaio 2001, in ragione d'anno, di una 
        quota pari allo 0,32 % del monte salari annuo calcolato al 31 dicembre 
        1999. L'incremento non assorbe quello già previsto dal 1 luglio 2001 ma 
        si aggiunge ad esso. 
        
 
        
          Art. 38
          Clausole integrative ed 
          interpretative del CCNL 8.6. 2000
        
        1. Nel caso in cui il dirigente 
        esercitante l'attività libero professionale extra moenia sia cessato dal 
        servizio prima del 14 marzo 2000, data di scadenza del termine per 
        l'opzione per il rapporto esclusivo, avendo lo stesso mantenuto il 
        diritto all'opzione, non trovano applicazione le sanzioni economiche e 
        di carriera previste dagli artt. da 45 a 47 del CCNL dell'8 giugno 2000. 
        A tale proposito le parti concordano, tuttavia, che il 50% della 
        retribuzione di posizione - parte variabile – e la retribuzione di 
        risultato lasciata disponibile dal dirigente concorrano pro quota e poi 
        in misura intera per l'anno successivo ad incrementare i risparmi 
        aziendali di cui all'art. 5, comma 7, lettera C) del CCNL 8 giugno 2000, 
        II biennio economico, per il finanziamento dell'indennità di 
        esclusività. La presente clausola ha valore di interpretazione 
        autentica.
        
        2. In via di interpretazione autentica, le 
        parti concordano che l'equiparazione di cui all'art. 3 del CCNL 8 giugno 
        2000, II biennio economico 2000 – 2001, riguarda anche i dirigenti di ex 
        IX livello già a tempo pieno (art. 36 del CCNL dell' 8 giugno 2000, I 
        biennio economico) che alla data del 14 marzo 2000 non abbiano optato 
        per il rapporto di lavoro esclusivo. La riduzione di cui all'art. 47 del 
        citato CCNL del I biennio economico, trova applicazione sulla 
        retribuzione di posizione - parte variabile – così rideterminata nel II 
        biennio economico. La presente clausola entra in vigore dal 1 febbraio 
        2001 come l'art. 3 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico. 
        
        
        3. Esclusivamente i dirigenti medici e 
        veterinari di ex II livello che abbiano optato entro il 14 marzo 2000 
        per il rapporto di lavoro esclusivo e che, a tale data, si trovavano in 
        aspettativa per mandato elettorale, sindacale ovvero per il conferimento 
        dell'incarico di direttore generale o sanitario ovvero, ove previsto di 
        direttore dei servizi sociali, qualora non abbiano inoltrato la domanda 
        di essere sottoposti alla verifica nei termini previsti dall'art. 30 del 
        CCNL dell'8 giugno 2000, possono, in via eccezionale, chiederla entro 
        trenta giorni dall'entrata in vigore del presente contratto. La verifica 
        avviene entro due mesi dal rientro in servizio ed, ove ciò sia già 
        avvenuto, entro i due mesi successivi alla domanda. In tale ultimo caso, 
        se ha già trovato applicazione il comma 6 dell'art. 30 e la verifica è 
        positiva, l'incarico conferito prosegue sino al compimento del settimo 
        anno compreso il periodo già effettuato. Qualora la verifica non sia 
        positiva si applica il comma 5 dell'art. 30. In mancanza di 
        presentazione della domanda da parte dei soggetti destinatari della 
        presente clausola, rimane impregiudicata l'applicazione dell'art. 30 del 
        citato contratto.
        
        4. Ai fini della corretta applicazione 
        dell'art. 18, comma 6, ultimo periodo del CCNL 8 giugno 2000, il 
        dirigente di struttura complessa in distacco sindacale nel corso del 
        periodo di incarico ha titolo a completare il periodo mancante al 
        quinquennio, interrotto per effetto del distacco sindacale, al suo 
        rientro. Le due frazioni di incarico si cumulano. 
        
          
          TITOLO IV
          
          DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI
          
          CAPO I
          DISPOSIZIONI PARTICOLARI 
          
          
          Art. 39
          Modalità di applicazione di benefici 
          economici 
          previsti da discipline speciali
        
        1. In favore del dirigente che sia stato 
        riconosciuto, con provvedimento formale, invalido o mutilato per causa 
        di servizio è concesso un incremento percentuale nella misura, 
        rispettivamente, del 2,50% e dell'1,25% del trattamento tabellare in 
        godimento alla data di presentazione della relativa domanda, a seconda 
        che l'invalidità sia stata ascritta alle prime sei categorie di 
        menomazione di cui alla tabella A allegata al D.P.R. 23 dicembre 1978, 
        n. 915, ovvero alle ultime due. Il predetto incremento, non 
        riassorbibile, viene corrisposto a titolo di retribuzione individuale di 
        anzianità.
        
        2. Nulla è innovato per quanto riguarda 
        tutta la materia relativa all'accertamento dell'infermità per causa di 
        servizio, al rimborso delle spese di degenza per causa di servizio ed 
        all'equo indennizzo, che rimangono regolate dalle seguenti leggi e loro 
        successive modificazioni ed integrazioni, automaticamente recepite nella 
        disciplina pattizia D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 (Norme di esecuzione 
        del T.U. sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con 
        D.P.R. del 27 gennaio 1957, n. 3); legge 27 luglio 1962, n. 1116 (Norme 
        interpretative ed integrative dell'art. 68 del T.U. 3 del 1957); legge 
        1° novembre 1957, n. 1140 (in materia di spese di degenza e di cura del 
        personale statale per infermità dipendente da causa di servizio) e 
        successivo D.P.C.M. 5 luglio 1965; art. 50 D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 
        761;legge 30 dicembre 1981, n. 834 (tabelle);art. 22, commi da 27 a 31 
        della legge 23 dicembre 1994, n. 724; art. 1, commi da 119 a 122, della 
        legge 23 dicembre 1996, n. 662. Tali leggi sono, da ultimo, state 
        modificate dal D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 (Regolamento recante, tra 
        l'altro, la semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento delle 
        infermità da causa di servizio e per la concessione dell'equo 
        indennizzo), nel quale, all'art. 20 sono riprodotte le eventuali 
        abrogazioni delle norme citate e disapplicate dallo stesso decreto.
        
        3. Con riferimento alla misura dell'equo 
        indennizzo, le parti concordano, inoltre, quanto segue :
 
        
          a) per la determinazione dell'equo 
          indennizzo, si considera il trattamento economico tabellare previsto 
          dagli articoli 36 e 43 del CCNL 8 giugno 2000, I biennio economico 
          1998 – 1999, come aggiornato dagli artt. 2 e 6 del CCNL, stipulato in 
          pari data, riguardante il II biennio economico 2000 - 2001. Per i 
          dirigenti già di 2° livello di struttura complessa che fruiscono della 
          norma transitoria prevista dall'art. 38 del citato CCNL, lo stipendio 
          tabellare è comunque comprensivo dell'assegno personale di cui allo 
          stesso art. 38, comma 1, lett. 
          b), 
          limitatamente alla misura di £. 12.432.000 (pari a € 6.420,59), pari 
          alla differenza degli stipendi tabellari tra ex primo ed ex secondo 
          livello dirigenziale alla data del 31 luglio 1999;
          
          b) per la liquidazione dell'equo 
          indennizzo, si fa riferimento in ogni caso al trattamento economico 
          tabellare corrispondente alla posizione di appartenenza del dirigente 
          al momento della presentazione della domanda;
          
          c) l'azienda ha diritto di dedurre 
          dall'importo dell'equo indennizzo, e fino a concorrenza del medesimo, 
          eventuali somme percepite allo stesso titolo dal dirigente per effetto 
          di assicurazione obbligatoria o facoltativa i cui contributi o premi 
          siano stati corrisposti dall'azienda stessa;
          
          d) nel caso che, per effetto di tali 
          assicurazioni, l'indennizzo venga liquidato al dipendente sotto forma 
          di rendita vitalizia, il relativo recupero avverrà capitalizzando la 
          rendita stessa in relazione all'età dell'interessato.
        
        4. Per quanto riguarda la disciplina 
        della tredicesima mensilità, si continua a fare riferimento al d. lgs. 
        C.P.S. 25 ottobre 1946, n. 263 e successive modificazioni ed 
        integrazioni.
        
        5. In materia di congedo per cure agli 
        invalidi si rinvia alle seguenti leggi:
 
        
          a) legge 30 marzo 1971, n. 118 
          (Conversione in legge del D. L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in 
          favore dei mutilati ed invalidi civili);
          
          b) D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 
          (Approvazione delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei 
          dipendenti civili e militari dello Stato); 
          
          c) D. L. 12 settembre 1983, n. 463, 
          convertito con modificazioni in legge 11 novembre 1983, n. 638;
          
          d) D. Lgs. 23 novembre 1988, n. 509 
          (Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie 
          invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente 
          per le medesime categorie, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della legge 
          26 luglio 1988, n. 291);
          
          e) D. L. 25 novembre 1989 (Disposizioni 
          urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei 
          disavanzi delle Unità Sanitarie Locali), convertito con modificazioni 
          dall'art. 1, comma 1 della legge 25 gennaio 1990, n.8;
          
          f) legge 24 dicembre 1993, n. 537.
        
        6. Nei confronti dei dirigenti della 
        presente area continua a trovare applicazione la disciplina degli 
        articoli 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive 
        modificazioni ed integrazioni; in particolare, il previsto incremento di 
        anzianità pari al 2,50% della nozione di retribuzione di cui all'art. 
        26, comma 2, lett. a), 
        per ogni biennio considerato, o in percentuale proporzionalmente 
        ridotta, per periodi inferiori al biennio.
        
        7. Al personale medico anestesista esposto 
        ai gas anestetici compete un periodo di ferie aggiuntive di 8 giorni da 
        usufruire in un'unica soluzione nell'arco dell'anno solare. Le aziende, 
        attraverso un'adeguata organizzazione del lavoro, attivano forme di 
        rotazione di tali medici nell'ambito del servizio di appartenenza. E' 
        disapplicato, in particolare il comma 10 dell'art. 120 del DPR 384 del 
        1990. 
        
          
          CAPO II
          Conciliazione ed arbitrato
          
          Art. 40
          Tentativo obbligatorio di 
          conciliazione
 
        
        1. Per tutte le controversie individuali è 
        prevista l'attivazione del tentativo obbligatorio di conciliazione.
        
        2. A tal fine, il dirigente può avvalersi 
        delle procedure di conciliazione di cui all'art. 66 del d. lgs. 165/2001 
        ovvero di quelle indicate nell'art. 4 del CCNQ del 23 gennaio 2001 e 
        successive proroghe.
        
        3. Ove la conciliazione non riesca, il 
        dirigente può adire l'autorità giudiziaria ordinaria. In alternativa, le 
        parti in causa possono concordare di deferire la controversia ad un 
        arbitro unico a prescindere dalla tipologia di conciliazione prescelta 
        tra quelle indicate nel comma 2. In tal caso si esperiscono le procedure 
        indicate nell'art. 4 e seguenti del CCNQ del 23 gennaio 2001 e 
        successive proroghe. 
        
          
          Art. 41
          Procedure di conciliazione in caso di 
          recesso
        
        1. Prima di procedere al recesso l'azienda 
        ha l'obbligo di attivare la procedura dinanzi al Comitato dei Garanti - 
        di cui all'art. 23 del CCNL dell'8 giugno 2000 come integrato dal CCNL 
        di interpretazione autentica stipulato il 24 ottobre 2001 - che deve, 
        pertanto, essere necessariamente istituito. 
        
        2. Ove il recesso sia successivamente 
        intimato ai sensi dell'art. 36, commi 1 e 2 del CCNL del 5 dicembre 
        1996, il dirigente che non ritenga giustificata la motivazione fornita 
        dall'azienda ovvero questa non sia stata indicata contestualmente alla 
        comunicazione del recesso, attiva le procedure di conciliazione dinanzi 
        al collegio di conciliazione o all'arbitro ai sensi dell'art. 40 del 
        presente contratto.
        
        3. La procedura di conciliazione è 
        attivata mediante lettera rac-comandata con avviso di ricevimento, che 
        costituisce pro-va del rispetto dei termini, entro trenta giorni dal 
        ri-cevimento della comunicazione scritta di licenziamento. La lettera 
        deve contenere una sommaria prospettazione dei fatti e delle ragioni di 
        diritto poste a fondamento della pretesa.
        
        4. L'avvio della procedura di 
        conciliazione di cui al comma 2 non ha effetto sospensivo del recesso.
        
        5. Nel caso in cui la conciliazione non 
        riesca, si applica l'art. 40, comma 3.
        
        6. Ove la conciliazione riesca e l'azienda 
        assuma l' obbligo di riassunzione del dirigente, il rapporto di lavoro 
        prosegue con le precedenti caratteristiche e senza soluzione di 
        conti-nuità.
        
        7. Ove il collegio di conciliazione o 
        l'arbitro, con motivato giudizio, accolga il ricorso, ritenendo 
        ingiustificato il licenziamento ma non trovi applicazione il comma 6, 
        dispone a carico dell'azienda una indennità supplementare, determinata 
        in relazio-ne alle valutazioni dei fatti e delle circostanze emerse, tra 
        un minimo, pari al corrispettivo del preavviso matu-rato, maggiorato 
        dell'importo equivalente a due mensilità ed un massimo pari al 
        corrispettivo di 22 mensilità.
        
        8. L'indennità supplementare di cui al 
        comma 7 è automa-ticamente aumentata, ove l'età del dirigente sia 
        compresa fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure:
 
        
          · 7 mensilità in corrispondenza del 
          51^ anno compiuto;
          · 6 mensilità in corrispondenza del 50^ 
          e 52^ anno compiuto;
          · 5 mensilità in corrispondenza del 49^ 
          e 53^ anno compiuto; 
          · 4 mensilità in corrispondenza del 48^ 
          e 54^ anno compiuto;
          · 3 mensilità in corrispondenza del 47^ 
          e 55^ anno compiuto;
          · 2 mensilità in corrispondenza del 46^ 
          e 56^ anno compiuto.
        
        9. Le mensilità di cui ai commi 7 e 8 
        sono formate dalle voci che costituiscono la retribuzione individuale 
        mensile di cui all'art. 26, comma 2, lett. 
        c) 
        .
        
        10. Il dirigente che accetti l'indennità 
        supplementare non può successivamente adire l'autorità giudiziaria o 
        l'arbitro ai sensi dell'art. 40, comma 3. In tal caso, l'azienda non può 
        assumere altro dirigente nel posto precedentemente coperto dal 
        ricorrente, per un periodo corrispondente al numero di mensilità 
        riconosciute dal collegio di conciliazione o dall'arbitro, ai sensi dei 
        commi 7 e 8.
        
        11. Per un periodo di tempo pari ai mesi 
        cui è correla-ta la determinazione dell'indennità supplementare e con 
        decorrenza dalla pronuncia del Collegio o dell'arbitro, il dirigente il 
        cui licenziamento sia stato ritenuto ingiustificato ai sensi del comma 7 
        può avvalersi della disciplina di cui all'art. 39 comma 10 del CCNL del 
        5 dicembre 1996, senza obbligo di preavviso. Tale disciplina è stata 
        confermata dall'art. 20 comma 6 del CCNL dell'8 giugno 2000 ed il 
        riferimento normativo ivi contenuto è ora da intendersi correlato al 
        presente comma. Qualora si realizzi il trasferimento ad altra azienda, 
        il dirigente ha diritto ad un numero di mensilità risarcitorie pari al 
        solo periodo non lavorato.
        
        12. L'articolo sostituisce, 
        disapplicandolo, l'art. 37 del CCNL 5 dicembre 1996 e si applica 
        dall'entrata in vigore del presente contratto.
        
 
        
          CAPO III
          
          Dirigenza delle Agenzie Regionali per 
          la protezione dell'ambiente (ARPA)
          
          Art. 42
          Inquadramento dei dirigenti medici e 
          veterinari del SSN nelle A.R.P.A.
        
        1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2 del CCNL 
        8 giugno 2000, le parti prendono atto che i dirigenti medici e 
        veterinari in servizio presso le A.R.P.A. provengono attualmente solo 
        dalle aziende del S.S.N., e non vi è, pertanto, necessità di procedere a 
        tabelle di equiparazione.
        
        2. I dirigenti di cui al comma 1 sono 
        inquadrati negli organici delle A.R.P.A. dalla data del loro 
        trasferimento secondo la posizione giuridica di provenienza, e nei loro 
        confronti trovano totale applicazione, sotto il profilo economico e 
        normativo, le clausole del CCNL 8 giugno 2000, I e II biennio economico 
        e loro successive modificazioni, ivi comprese quelle di salvaguardia 
        previste dall'art. 38 dello stesso contratto per i dirigenti sanitari 
        già di II livello. 
        
        3. Ai dirigenti inquadrati, per effetto 
        del presente contratto, presso le A.R.P.A., ivi compresi quelli con 
        incarico di struttura complessa ovvero a quelli assunti dalle agenzie 
        stesse sulla base dei propri regolamenti concorsuali, si applica la 
        disciplina prevista dagli artt. da 26 a 34 del CCNL 8 giugno 2000 per la 
        graduazione delle funzioni, il conferimento, la conferma e la revoca 
        degli incarichi. I criteri contrattuali sono integrati dalle A.R.P.A. 
        con le procedure previste dall'art. 6, comma 1, lettera B) del medesimo 
        contratto.
        
        4. Il servizio svolto dai dirigenti medici 
        presso il S.S.N. è equiparato, ai fini delle procedure selettive e 
        concorsuali, al servizio svolto presso le A.R.P.A.
        
        5. I requisiti generali e speciali 
        previsti nei regolamenti concorsuali delle A.R.P.A. per l'assunzione dei 
        dirigenti di cui alla presente area devono essere coerenti con le 
        vigenti disposizioni in materia di ammissione all'impiego e con quelli 
        previsti dai DD.PP.RR. 483 e 484 del 1997.
        
        6. E' conservato a domanda il regime 
        previdenziale (ivi compresa la previdenza complementare) ed 
        assistenziale di provenienza. 
        
        7. Le parti si danno atto che, ove nelle 
        A.R.P.A. transitino medici o veterinari provenienti da altri settori 
        privati o comparti del pubblico impiego, si riuniranno per procedere 
        alle tabelle di equiparazione.
 
        
          
          CAPO IV
          
          Disposizioni finali
          
          Art. 43
          Codice di comportamento relativo alle 
          molestie sessuali nei luoghi di lavoro
        
        1. Le aziende, nel rispetto delle forme di 
        partecipazione di cui al CCNL 8 giugno 2000 adottano, con proprio atto, 
        il codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta 
        contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, come previsto dalla 
        raccomandazione della Commissione Europea del 27 novembre 1991, n. 
        92/131/CEE. Le parti, allo scopo di fornire linee guida uniformi in 
        materia, allegano a titolo esemplificativo il codice tipo valido per 
        tutte le aree negoziali del Comparto Sanità.
 
        
          
          Art. 44
          Norme finali
 
        
        1. Con la presente clausola le parti 
        prendono atto del campo di applicazione della legge 10 agosto 2000, n. 
        251 che riguarda l' istituzione nel ruolo sanitario della qualifica 
        unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, di 
        ostetrica e riabilitative nonchè delle professioni tecnico sanitarie e 
        della prevenzione. Le parti prendono anche atto che la medesima legge, 
        negli all'artt. 6 e 7, stabilisce che tali dirigenti siano inseriti nel 
        ruolo sanitario e nell'area III di contrattazione di cui al CCNQ del 25 
        novembre 1998 riferita alla dirigenza del SSN dei ruoli sanitario, 
        professionale, tecnico ed amministrativo. Al fine di una corretta 
        organizzazione dei servizi sanitari le parti concordano che, in attesa 
        del regolamento di cui all'art. 6, comma 2 della legge 251 del 2000 o in 
        mancanza di questo, le attribuzioni dei dirigenti di nuova istituzione e 
        la regolazione dei rapporti interni con le professionalità della 
        dirigenza della presente area, dovranno essere definite nell'ambito di 
        un apposito atto di organizzazione aziendale, previa consultazione 
        obbligatoria delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, 
        sulla base dei contenuti professionali del percorso formativo di cui 
        alle disposizioni emanate ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 502 del 1992 e 
        delle attività affidate in concreto a tali dirigenti, evitando 
        sovrapposizioni e duplicazioni di compiti che possano impedire un 
        regolare avvio dei nuovi servizi. 
        
        2. Gli artt. 2, 4, 7 comma 4, 8, 9, da 11 
        a 13, 24, 25, 28, da 30 a 33, 39 decorrono dal 31 dicembre 2001.
        
        3. Tutte le norme non menzionate nel comma 
        2 decorrono dalla data di entrata in vigore del presente contratto, 
        fatta salva diversa esplicita decorrenza indicata nelle singole clausole 
        nonchè quanto previsto dall'art. 45 comma 3. 
        
          
          Art. 45
          Disapplicazioni
        
        1. Dalla data di stipulazione del presente 
        CCNL, ai sensi degli artt. 69, comma 1 e 71 del d. lgs. 165/2001, sono 
        disapplicate tutte le norme contenute:
 
        
          a) nel D.P.R. 270/1987 che siano 
          state esplicitamente disapplicate dal CCNL 5 dicembre 1996 e 
          successive integrazioni, dal CCNL 8 giugno 2000 e dal presente 
          contratto nei singoli articoli di riferimento. Le disposizioni non 
          menzionate nei suddetti contratti collettivi sono state superate dal 
          D.P.R. 384/1990 di cui alla successiva lettera c) o, data la loro 
          natura transitoria e contingente, hanno cessato di produrre effetti;
          
          b) nel D.P.R. 494/1987, gli articoli 47, 
          48 e 51, in quanto disapplicati o perché hanno esaurito i loro 
          effetti;
          
          c) nel D.P.R. 384/1990, che siano state 
          esplicitamente disapplicate dal CCNL 5 dicembre 1996 e successive 
          integrazioni, dal CCNL 8 giugno 2000 e dal presente contratto nei 
          singoli articoli di riferimento. Le disposizioni del D.P.R. 384/1990 
          non menzionate nei suddetti contratti collettivi e nel presente, data 
          la loro natura transitoria e contingente, hanno cessato di produrre i 
          propri effetti ovvero sono state superate dal d.lgs. 502/1992 e 
          successive modificazioni ed integrazioni, e dal d. lgs. 626/1996. 
          Sono, in particolare, disapplicati gli articoli da 93 a 105, in quanto 
          sostituiti dalla disciplina generale del CCNQ 7 agosto 1998, come 
          modificato ed integrato dai CCNQ 25 novembre 1998, 27 gennaio 1999 e 
          21 febbraio 2001 e dagli articoli da 2 a 4 del presente CCNL;
          
          d) nel D.P.R. 761/1979, ivi compreso il 
          rinvio alle disposizioni del Testo Unico del 3 gennaio 1957 degli 
          impiegati civili dello Stato, espressamente menzionate nei CCNL citati 
          nelle precedenti lettere e nel presente contratto collettivo.
        
        2. Con riferimento all'art. 32, comma 
        13 del presente contratto, per le missioni all'estero continuano ad 
        essere applicati il R. D. 3 giugno 1926, n. 941, la legge 6 marzo 1958, 
        n. 176, la legge 28 dicembre 1989, n. 425 e successive modificazioni ed 
        integrazioni, nonché le relative disposizioni regolamentari.
        
        3. Dopo il 31 dicembre 2001, ai sensi 
        dell'art. 69 del d.lgs. 165/2001, gli istituti del rapporto di lavoro 
        disciplinati dalle norme generali e speciali del pubblico impiego ancora 
        vigenti a tale data ed espressamente applicabili anche al personale del 
        Servizio Sanitario Nazionale, qualora non riassunte alla disciplina dei 
        contratti collettivi vigenti ivi compreso il presente, cessano di 
        produrre i propri effetti. 
        
        4. Ai sensi del comma 3, le parti si danno 
        atto che eventuali lacune che si dovessero verificare nell'ambito della 
        disciplina del rapporto di lavoro per effetto della generale 
        disapplicazione delle norme di cui ai precedenti commi, ovvero ulteriori 
        eventuali disapplicazioni saranno oggetto di appositi contratti 
        collettivi nazionali integrativi.
 
        
        
          SCHEMA DI CODICE DI COMPORTAMENTO 
          DA ADOTTARE 
          NELLA LOTTA CONTRO LE MOLESTIE 
          SESSUALI
        
 
        
          Art. 1
          Definizione
        
        1. Per molestia sessuale si intende ogni 
        atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione 
        sessuale arrecante offesa alla dignità e alla libertà della persona che 
        lo subisce, ovvero che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima 
        di intimidazione nei suoi confronti.
        
 
        
          Art. 2
          Principi
        
        1. Il codice è ispirato ai seguenti 
        principi:
 
        
          a) è inammissibile ogni atto o 
          comportamento che si configuri come molestia sessuale nella 
          definizione sopra riportata;
          
          b) è sancito il diritto delle 
          lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad 
          essere tutelati nella propria libertà personale;
          
          c) è sancito il diritto delle 
          lavoratrici/dei lavoratori a denunciare le eventuali intimidazioni o 
          ritorsioni subite sul luogo di lavoro derivanti da atti o 
          comportamenti molesti;
          
          d) è istituita la figura della 
          Consigliera/del Consigliere di fiducia, così come previsto dalla 
          risoluzione del Parlamento Europeo A3-0043/94, e denominata/o d'ora in 
          poi Consigliera/Consigliere, e viene garantito l'impegno delle aziende 
          a sostenere ogni componente del personale che si avvalga 
          dell'intervento della Consigliera/del Consigliere o che sporga 
          denuncia di molestie sessuali, fornendo chiare ed esaurimenti 
          indicazioni circa la procedura da seguire, mantenendo la riservatezza 
          e prevenendo ogni eventuale ritorsione. Analoghe garanzie sono estese 
          agli eventuali testimoni;
          
          e) viene garantito l'impegno 
          dell'Amministrazione a definire preliminarmente, d'intesa con i 
          soggetti firmatari del Protocollo d'Intesa per l'adozione del presente 
          Codice, il ruolo, l'ambito d'intervento, i compiti e i requisiti 
          culturali e professionali della persona da designare quale 
          Consigliera/Consigliere. Per il ruolo di Consigliera/Consigliere gli 
          Enti possono identificare i soggetti esterni in possesso dei requisiti 
          necessari, oppure individuare al proprio interno persone idonee a 
          ricoprire l'incarico alle quali rivolgere un apposito percorso 
          formativo;
          
          f) è assicurata, nel corso degli 
          accertamenti, l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti;
          
          g) nei confronti delle lavoratrici e dei 
          lavoratori autori di molestie sessuali si applicano le misure 
          disciplinari ai sensi di quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del 
          Decreto Legislativo n. 165/2001, viene inserita, precisandone in modo 
          oggettivo i profili ed i presupposti, un'apposita tipologia di 
          infrazione relativamente all'ipotesi di persecuzione o vendetta nei 
          confronti di un dipendente che ha sporto denuncia di molestia 
          sessuale. I suddetti comportamenti sono comunque valutabili ai fini 
          disciplinari ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali 
          attualmente vigenti;
          
          h) l'azienda si impegna a dare ampia 
          informazione, a fornire copia ai propri dipendenti e dirigenti, del 
          presente Codice di comportamento e, in particolare, alle procedure da 
          adottarsi in caso di molestie sessuali, allo scopo di diffondere una 
          cultura improntata al pieno rispetto della dignità della persona.
        
        2. Per i dirigenti, il predetto 
        comportamento costituisce elemento negativo di valutazione con le 
        conseguenze previste dai CCNL in vigore.
        
 
        
          Art. 3
          Procedure da adottare in caso di 
          molestie sessuali
        
        1. Qualora si verifichi un atto o un 
        comportamento indesiderato a sfondo sessuale sul posto di lavoro la 
        dipendente/il dipendente potrà rivolgersi alla Consigliera/al 
        Consigliere designata/o per avviare una procedura informale nel 
        tentativo di dare soluzione al caso.
        
        2. L'intervento della Consigliera/del 
        Consigliere dovrà concludersi in tempi ragionevolmente brevi in rapporto 
        alla delicatezza dell'argomento affrontato.
        
        3. La Consigliera/il Consigliere, che deve 
        possedere adeguati requisiti e specifiche competenze e che sarà 
        adeguatamente formato dagli Enti, è incaricata/o di fornire consulenza e 
        assistenza alla dipendente/al dipendente oggetto di molestie sessuali e 
        di contribuire alla soluzione del caso.
        
 
        
          Art. 4
          Procedura informale: intervento della 
          consigliera/del consigliere
        
        1. La Consigliera/il Consigliere, ove la 
        dipendente/il dipendente oggetto di molestie sessuali lo ritenga 
        opportuno, interviene al fine di favorire il superamento della 
        situazione di disagio per ripristinare un sereno ambiente di lavoro, 
        facendo presente alla persona che il suo comportamento scorretto deve 
        cessare perché offende, crea disagio e interferisce con lo svolgimento 
        del lavoro.
        
        L'intervento della Consigliera/del 
        Consigliere deve avvenire mantenendo la riservatezza che il caso 
        richiede.
        
 
        
          Art. 5
          Denuncia formale
        
        1. Ove la dipendente/il dipendente oggetto 
        delle molestie sessuali non ritenga di far ricorso all'intervento della 
        Consigliera/del Consigliere, ovvero, qualora dopo tale intervento, il 
        comportamento indesiderato permanga, potrà sporgere formale denuncia, 
        con l'assistenza della Consigliera/del Consigliere, alla dirigente/al 
        dirigente o responsabile dell'ufficio di appartenenza che sarà tenuta/o 
        a trasmettere gli atti all'Ufficio competenze dei procedimenti 
        disciplinari, fatta salva, in ogni caso, ogni altra forma di tutela 
        giurisdizionale della quale potrà avvalersi.
        
        2. Qualora la presunta/il presunto autore 
        di molestie sessuali sia la dirigente/il dirigente dell'ufficio di 
        appartenenza, la denuncia potrà essere inoltrata direttamente alla 
        direzione generale dell'azienda.
        
        3. Nel corso degli accertamenti è 
        assicurata l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti.
        
        4.Nel rispetto dei principi che informano 
        la legge n. 125/1991, qualora l'Amministrazione, nel corso del 
        procedimento disciplinare, ritenga fondati i dati, adotterà, ove lo 
        ritenga opportuno, d'intesa con le OO.SS. e sentita la Consigliera/il 
        Consigliere, le misure organizzative ritenute di volta in volta utili 
        alla cessazione immediata dei comportamenti di molestie sessuali ed a 
        ripristinare un ambiente di lavoro in cui uomini e donne rispettino 
        reciprocamente l'inviolabilità della persona.
        
        5. Sempre nel rispetto dei principi che 
        informano la legge n. 125/91 e nel caso in cui l'Amministrazione nel 
        corso del procedimento disciplinare ritenga fondati i fatti, la 
        denunciante/il denunciante ha la possibilità di chiedere di rimanere al 
        suo posto di lavoro o di essere trasferito altrove in una sede che non 
        gli comporti disagio.
        
        6. Nel rispetto dei principi che informano 
        la legge n. 125/91, qualora l'Amministrazione nel corso del procedimento 
        disciplinare non ritenga fondati i fatti, potrà adottare, su richiesta 
        di uno o entrambi gli interessati, provvedimenti di trasferimento in via 
        temporanea, in attesa della conclusione del procedimento disciplinare, 
        al fine di ristabilire nel frattempo un clima sereno; in tali casi è 
        data la possibilità ad entrambi gli interessati di esporre le proprie 
        ragioni, eventualmente con l'assistenza delle Organizzazioni Sindacali, 
        ed è comunque garantito ad entrambe le persone che il trasferimento non 
        venga in sedi che creino disagio.
        
 
        
          Art. 6
          Attività di sensibilizzazione
        
        1. Nei programmi di formazione del 
        personale e dei dirigenti le aziende dovranno includere informazioni 
        circa gli orientamenti adottati in merito alla prevenzione delle 
        molestie sessuali ed alle procedure da seguire qualora la molestia abbia 
        luogo.
        
        2. L'amministrazione dovrà, peraltro, 
        predisporre specifici interventi formativi in materia di tutela della 
        libertà e della dignità della persona al fine di prevenire il 
        verificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali. 
        Particolare attenzione dovrà essere posta alla formazione delle 
        dirigenti e dei dirigenti che dovranno promuovere e diffondere la 
        cultura del rispetto della persona volta alla prevenzione delle molestie 
        sessuali sul posto di lavoro.
        
        3. Sarà cura dell'Amministrazione 
        promuovere, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali, la diffusione del 
        Codice di condotta contro le molestie sessuali anche attraverso 
        assemblee interne.
        
        4. Verrà inoltre predisposto del materiale 
        informativo destinato alle dipendenti/ai dipendenti sul comportamento da 
        adottare in caso di molestie sessuali.
        
        5. Sarà cura dell'Amministrazione 
        promuovere un'azione di monitoraggio al fine di valutare l'efficacia del 
        Codice di condotta nella prevenzione e nella lotta contro le molestie 
        sessuali. A tale scopo la Consigliera/il Consigliere, d'intesa con il 
        CPO, provvederà a trasmettere annualmente ai firmatari del Protocollo ed 
        alla Presidente del Comitato Nazionale di Parità un'apposita relazione 
        sullo stato di attuazione del presente Codice.
        
        6. L'Amministrazione e i soggetti 
        firmatari del Protocollo d'Intesa per l'adozione del presente Codice si 
        impegnano ad incontrarsi al termine del primo anno per verificare gli 
        esiti ottenuti con l'adozione del Codice di condotta contro le molestie 
        sessuali ed a procedere alle eventuali integrazioni e modificazioni 
        ritenute necessarie.
 
        
        
          DICHIARAZIONE A VERBALE ARAN N. 1
        
        Con riguardo all'art. 39, comma 7, l'ARAN 
        prende atto del dibattito svoltosi al tavolo negoziale circa la 
        richiesta di estendere il beneficio anche ad altre professionalità 
        mediche operanti nelle medesime condizioni lavorative. 
 
        
        
          DICHIARAZIONE A VERBALE ARAN N. 2
        
        Con riferimento all'art. 29, si conferma 
        che i quindici giorni di ferie aggiuntive sono comprensivi dei sabati, 
        domeniche e altre festività ricadenti nel periodo. Analogamente si 
        procede per i giorni di ferie aggiuntivi previsti dall'art. 39, comma 7.
        
        
        
          DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
 
        
        Con riguardo agli artt. 7 e 13, trovano 
        applicazione ulteriori, eventuali benefici previsti dall'art. 53 del d. 
        lgs. 151/2001, anche se non esplicitamente richiamati dagli articoli di 
        riferimento.
        Con riguardo all'art. 7, le parti si danno 
        atto che la disciplina ivi prevista è coerente con le prescrizioni del 
        d. lgs. 8 aprile 2003, n. 66.
 
        
        
          DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
 
        
        Con riferimento all'art. 9 sulle assenze 
        per malattia, le parti concordano che l'elenco delle terapie salvavita è 
        meramente indicativo, poiché non è possibile individuarle a priori in 
        modo esaustivo.
 
        
        
          DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
 
        
        Con riferimento all'art. 10, comma 9, le 
        parti richiamano quanto previsto dalle vigenti disposizioni per le 
        assunzioni a tempo determinato al fine di procedere alla sostituzione 
        dei dirigenti assenti. 
        
        Le parti concordano che le procedure 
        relative alla richiesta di aspettativa (comunicazione, assenso 
        dell'azienda ai fini dell'inizio dell'assenza etc) sono oggetto di 
        appositi atti organizzatori interni che l'azienda adotta informandone le 
        organizzazioni sindacali. In particolare, con riguardo al comma 8 
        lettera b) tra i contratti di lavoro a termine sono ricompresi quelli 
        relativi all'incarico di direttore generale, sanitario e direttore dei 
        servizi sociali ove previsto. 
 
        
        
          DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4
 
        
        Con riferimento all'art. 16, comma 1, le 
        parti si danno atto che i criteri per il conferimento degli incarichi di 
        cui all'art. 28 potranno essere integrati in modo da comprendere gli 
        effetti della clausola contrattuale.
        Con riguardo al comma 6 le parti si danno 
        atto che l'art. 31, comma 1 del CCNL 5 dicembre 1996 è norma permanente 
        degli istituti di mobilità, entrata in vigore il 6 dicembre 1996. Essa 
        si applica in tutti i casi di ristrutturazione e riguarda, i dirigenti 
        dell'area medica che sono, indistintamente, medici, veterinari ed 
        odontoiatri. 
        
          
          DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5
 
 
        
        Con riguardo all'art. 18 le parti 
        ritengono che le aziende, nell'ambito della loro programmazione annuale 
        o triennale, debbano sviluppare le attività formative nelle discipline 
        proprie della dirigenza sanitaria, tenendo conto che, tra le 
        caratteristiche peculiari di tale attività pianificata per 
        l'accreditamento dell'ECM, per le suddette categorie andrà sviluppata, 
        in quanto prevalente nelle discipline ad accesso pluricategoriale, la 
        produzione di eventi intercategoriali, monodisciplinari, 
        multidisciplinari e di interesse misto ospedale – territorio. La 
        pianificazione dell'attività formativa dovrà tenere conto della 
        necessaria coerenza con gli obiettivi nazionali ai sensi dell'art. 3 del 
        DM. 5 luglio 2000 nonchè degli obiettivi regionali e locali sulla base 
        delle vigenti disposizioni. Con riferimento al comma 4 le parti 
        rammentano, altresì, che la circolare n. 14/1995 del Dipartimento della 
        Funzione pubblica stabilisce a titolo indicativo e compatibilmente con 
        le esigenze di flessibilità dei bilanci, che "costituirebbe un obiettivo 
        auspicabile ed un risultato utile ad un progressivo allineamento ai 
        livelli dei programmi formativi nella pubblica amministrazione dei 
        principali paesi europei" se ciascuna amministrazione destinasse alla 
        formazione del proprio personale uno stanziamento pari ad almeno un 
        punto percentuale del monte retributivo. 
        
          
          DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6
 
        
        Con riguardo all'art. 28 relativo al 
        lavoro straordinario le parti concordano sull'attuazione dell'art. 53, 
        comma 2 in caso di attivazione di nuovi servizi ad invarianza della 
        dotazione organica. 
        
          
          DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7
          
        
 
        
        Le parti, con riferimento all'art. 33, 
        concordano che la disposizione contrattuale si riferisce alle sole 
        ipotesi in cui il trasferimento è disposto dall'azienda – anche nel 
        rispetto dell'incarico rivestito – per esigenze di servizio della 
        medesima che non consentano margini negoziali al dirigente, quasi 
        configurandosi come un trasferimento d'ufficio. Le parti sottolineano, 
        pertanto, il carattere eccezionale della disposizione. 
        
          
          DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 8
 
 
        
        Le parti, con riferimento all'art. 39, 
        comma 7 concordano sulla necessità che per gli operatori esposti 
        all'azione dei gas anestetici le aziende garantiscano il mantenimento 
        e/o l'istallazione di opportuni impianti di decontaminazione delle 
        camere operatorie nonchè all'esecuzione di visite e controlli periodici 
        del personale addetto, ai sensi di quanto previsto dal dlgs. 626/1994 in 
        tema di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro. 
        
          
          DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 9
 
        
        Con riguardo all'art. 38, comma 4 le parti 
        concordano che il periodo di distacco sindacale , pur essendo 
        considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio non è comunque 
        servizio istituzionale, in quanto svolto quale controparte. 
        
          
          DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 10
          
 
 
        
        Per quanto concerne l'art. 45, le 
        disapplicazioni si riferiscono alle norme di legge ed alle disposizioni 
        relative al pubblico impiego di competenza della fonte negoziale e non 
        riguardano, pertanto, norme di inquadramento della dirigenza anche 
        aventi carattere speciale quali ad esempio quelle contenute nella legge 
        n. 207/1985. 
        
          
          DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 11
 
 
        
        Con riferimento all'art. 24, comma 3 del 
        CCNL dell'8 giugno 2000, le parti si danno atto che le aziende possono 
        effettuare la trattenuta ivi prevista solo dopo l'entrata in vigore 
        degli adempimenti previsti dai lavori della commissione paritetica 
        istituita ai sensi della citata disposizione. 
        
          
          DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 12
 
 
        
        Con riguardo alle flessibilità' del 
        rapporto di lavoro introdotte dai CCNL vigenti ed in particolare con 
        riferimento alla possibilità di stipulare contratti a termine ai sensi 
        del dlgs 368/2001, le parti ritengono che le aziende abbiano ampi 
        margini per evitare il ricorso a forme contrattuali quali le 
        collaborazione continuate e coordinate o altri rapporti libero 
        professionali eventualmente attivate per lo svolgimento di attività 
        istituzionali. 
        
          
          DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 13
 
 
        
        Le parti si danno atto che per la lotta al 
        Mobbing sarà adottato uno specifico codice di comportamento da allegare 
        al CCNL del quadriennio 2002 - 2005. 
        
          
          DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 14
 
 
        
        Con riferimento alla dichiarazione 
        congiunta n. 8 del CCNL 8 giugno 2000 le parti ribadiscono l'obbligo 
        delle aziende di fornire i mezzi per lo svolgimento dell'attività di 
        servizio al personale che lo espleta fuori sede e nel prendere atto di 
        non poter risolvere, nel presente contratto, il problema della 
        ridefinizione del compenso per l'utilizzo del mezzo privato per compiti 
        di servizio con riguardo al personale veterinario, si impegnano a 
        trovare idonea soluzione nel CCNL del quadriennio 2002-2005 dopo 
        verifica dell'eccezionalità delle condizioni lavorative di detto 
        personale e limitatamente ai servizi prestati nei centri rurali non 
        urbani e con oneri a carico del CCNL. 
        
          
          NOTA A VERBALE
          DICHIARAZIONE di FEDERAZIONE MEDICI 
          aderente UIL fpl.
 
 
        
        Questa federazione dissente sugli art. 10, 
        16, 28, 39, 40, 41 del ccnl integrativo del CCNL 98/ 01.
        In particolare esprime il suo dissenso 
        sulla pseudo garanzia costituita dal neo collegio di conciliazione; 
        sulla discrezionalità dell'amministrazione aziendale sulla concessione 
        dei periodi di aspettativa per esigenze personali e di famiglia; sulle 
        ferie aggiuntive di otto gg continuativi e comprensivi festivi e pre, 
        solo per gli anestesisti esposti ai gas, laddove ritiene che la norma 
        debba essere estesa a tutto il personale di camera operatoria fino al 
        superamento reale di ogni attuale rischio.
        
        La segreteria nazionale di FEDERAZIONE 
        MEDICI
        
        Roma, 10.02.2004 
        
        
        Le parti, inoltre, prendono atto che la 
        chiusura anticipata del CCNL, avvenuta per quest'Area negoziale l' 8 
        giugno 2000, ha comportato il mantenimento di stipendio tabellare, ora 
        rideterminato a £ 39.300.000 annui (€ 20.296,76), in modo difforme 
        rispetto alla costituzione dei tabellari dei dirigenti collocati 
        nell'area negoziale I, Regioni e Autonomie locali e dirigenza 
        scolastica; le parti sottoscriventi rivendicano, pertanto, anche per 
        quest'Area negoziale la medesima costituzione del trattamento tabellare 
        per il prossimo quadriennio 
        
        FEDERAZIONE MEDICI - UIL: 
        firmato
        CIMO - ASMI: 
        firmato
        CIVEMP SIMET: 
        firmato
        CISL MEDICI: 
        firmato
        CGIL -MEDICI: 
        firmato
        UMSPED: 
        firmato
        FESMED: 
        firmato
        ANPO: 
        firmato
        ANAAO - ASSOMED: 
        firmato
        
        Roma, 10.02.2004 
        
        
        Per quanto concerne il comma 7 dell'art. 
        39, in occasione della prossima tornata contrattuale, le OO.SS. si 
        impegnano ad affrontare la questione di applicare, quanto in esso 
        previsto per i medici anestesisti, a tutti i medici e veterinari 
        appartenenti alle specialità chirurgiche ed esposti ai gas anestetici.
        
        FESMED: 
        firmato
        ANAAO - ASSOMED: 
        firmato
        ANPO: 
        firmato
        CIMO - ASMI: 
        firmato
        CISL MEDICI: 
        firmato
        CGIL -MEDICI: 
        firmato
        CIVEMP: 
        firmato
        FEDERAZIONE MEDICI - UIL: 
        firmato
        
        Roma, 10.02.2004